§ 2.1.47 - Legge Regionale 30 marzo 2001, n. 10.
Disposizioni in materia di personale ed organizzazione degli uffici.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici
Data:30/03/2001
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Proroga di contratti di lavoro a tempo determinato).
Art. 2.  (Disposizioni urgenti in materia di personale ed organizzazione degli uffici).
Art. 3.  (Norme finanziarie).


§ 2.1.47 - Legge Regionale 30 marzo 2001, n. 10.

Disposizioni in materia di personale ed organizzazione degli uffici.

(B.U. 3 aprile 2001, n. 13 - S.S. n. 6).

 

Art. 1. (Proroga di contratti di lavoro a tempo determinato).

     1. Al fine di consentire la necessaria continuità dell'azione amministrativa ed il corretto funzionamento degli uffici regionali, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, degli articoli 15 e 16 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 e dell'articolo 72 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, sono prorogati, alla relativa scadenza, fino all'ultimazione delle procedure selettive da disciplinare con successiva legge regionale, e comunque per la durata massima di due anni.

 

     Art. 2. (Disposizioni urgenti in materia di personale ed organizzazione degli uffici).

     1. Con il presente articolo la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia definisce nuovi criteri di organizzazione dell'Amministrazione regionale, del Consiglio regionale e degli Enti regionali, finalizzati al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa, nonché alla modernizzazione e alla riorganizzazione degli uffici, avviando un processo di ampia delegificazione ai fini dello snellimento delle procedure per un adeguato e più rapido adattamento alle esigenze dell'attività amministrativa della Regione alla comunità regionale.

     2. Nell'ambito del principio della separazione dei compiti, si provvede a una migliore e più chiara definizione di quelli riferibili, rispettivamente, al controllo e indirizzo politico e alla attuazione e gestione amministrativa, prevedendo specifici momenti di verifica e valutazione dell'attività della dirigenza e della rispondenza dei risultati della gestione alle direttive impartite dalla Giunta regionale.

     3. Le disposizioni di cui al presente articolo perseguono il fine di delineare una Regione sempre più orientata a compiti di indirizzo, coordinamento e programmazione e a una progressiva dismissione di quelli connessi alla gestione e all'amministrazione diretta da trasferirsi o delegarsi agli Enti locali, con conseguente progressiva riduzione dell'organico regionale.

     4. [1].

     5. [2].

     6. [3].

     7. [4].

     8. In attuazione dei principi e dei criteri enunciati ai commi 1, 2 e 3 l'Amministrazione regionale provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla rideterminazione dell'organico del ruolo unico regionale che comporti una riduzione rispetto all'attuale non inferiore al 10 per cento. In correlazione al riassetto dell'apparato regionale e all'avvio del processo di trasferimento e delega di funzioni agli Enti locali, l'Amministrazione regionale provvede, entro il 30 giugno 2001, a una ulteriore riduzione dell'organico del ruolo unico regionale non inferiore al 10 per cento.

     9. La Regione si dota di un sistema di controllo interno di gestione, diretto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di migliorare l'attività di programmazione e di gestione e di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

     10. Le modalità operative del sistema di controllo di gestione sono definite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale.

     11. [5].

     12. [6].

     13. [7].

     14. [8].

     15. [9].

     16. [10].

     17. [All'articolo 59 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale 8/2000, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, le lettere a) e b) sono abrogate;

     b) [11].] [12]

     18. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla riorganizzazione delle strutture regionali ai sensi dell'articolo 3, comma 1 ter, della legge regionale 18/1996, come introdotto dal comma 12.

     19. Qualora i termini di cui al comma 18 decorrano infruttuosamente, la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale entro sette giorni dalla decorrenza dei termini. Qualora non vi sia alcuna comunicazione formale delle ragioni attinenti al mancato rispetto dei termini di cui al comma 18, la legge regionale 7/1988 si intende priva di efficacia, con esclusione degli articoli dal 20 al 27 della medesima legge regionale 7/1988.

     20. [13].

     21. [14].

     22. L'articolo 4, comma 1, e l'articolo 7 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 sono abrogati.

     23. [15].

     24. [16].

     25. L'articolo 8 della legge regionale 1/2000 è abrogato.

     26. E' istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, l'Albo dei dirigenti del ruolo unico regionale di cui all'articolo 47 della legge regionale 18/1996, come sostituito dal comma 20 del presente articolo. Esso è diviso in quattro parti nelle quali vengono collocati i dirigenti di cui all'articolo 47, comma 2, della legge regionale 18/1996.

     27. Sino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 31 e nelle more di un'eventuale stipulazione di una diversa disciplina del contratto collettivo, ferma restando l'unicità della qualifica funzionale, i dirigenti di cui al comma 26 sono collocati nell'Albo nei seguenti raggruppamenti:

     a) raggruppamento comprendente i seguenti dirigenti:

     1) i direttori regionali e di Ente regionale;

     2) i sostituti dei direttori regionali e di Enti regionali di cui all'articolo 49, comma 2, della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dal comma 23 del presente articolo;

     3) i dirigenti che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 48, comma 1, della legge regionale 18/1996, come sostituito dal comma 21 del presente articolo;

     b) raggruppamento comprendente i seguenti dirigenti:

     1) i dirigenti di cui alla lettera a);

     2) i direttori di Servizio o di struttura equiparata a Servizio, i direttori di Servizio autonomo, i dirigenti con funzioni di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità, i dirigenti con funzioni ispettive, i dirigenti di staff;

     c) raggruppamento comprendente i dirigenti di cui alle lettere a) e b), che non siano stati confermati o comunque privi di incarico a seguito di motivi organizzativi dell'Amministrazione regionale;

     d) raggruppamento comprendente i dirigenti di cui alle lettere a) e b), che non abbiano raggiunto i risultati per causa a loro imputabile o che siano incorsi in violazioni gravi e ricorrenti dei doveri d'ufficio.

     28. I dirigenti di cui al comma 27, lettera c), sono collocati in posizione di disponibilità per la durata massima di due anni. Durante il periodo di disponibilità i dirigenti rimangono a disposizione dell'Amministrazione regionale al fine della copertura di incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, della legge regionale 18/1996, nonché per incarichi presso altre Amministrazioni che lo richiedano. Per il periodo di disponibilità compete il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi già conferiti. Qualora venga attribuito un incarico per il quale sia previsto un trattamento inferiore a quello precedentemente goduto, il trattamento economico non può comunque essere ridotto oltre il 20 per cento. Decorsi due anni senza aver preso servizio in qualità di dirigente con incarico di cui all'articolo 47, comma 2, della legge regionale 18/1996, lo stesso viene collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche Amministrazioni che lo richiedano, nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica. Decorsi due anni in mobilità senza che abbia preso servizio presso l'Amministrazione regionale, ovvero presso altre Amministrazioni pubbliche, il dirigente cessa il rapporto di lavoro con la Regione.

     29. I dirigenti di cui al comma 27, lettera d), sono collocati in posizione di disponibilità per la durata massima di un anno. Durante il periodo di disponibilità, al dirigente, salvo diversa sanzione, compete il trattamento economico in godimento per la qualifica, esclusi i compensi percepiti a titolo di indennità per l'espletamento dei predetti incarichi. Decorso un anno senza aver preso servizio in qualità di dirigente con incarico di cui all'articolo 47, comma 2, della legge regionale 18/1996, lo stesso viene collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche Amministrazioni che lo richiedano, nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica. L'eventuale indennità connessa all'incarico attribuito è quella prevista in relazione all'incarico conferito. Decorsi due anni in mobilità senza che abbia preso servizio presso altre pubbliche Amministrazioni, il dirigente cessa il rapporto di lavoro con la Regione.

     30. E' inoltre istituito presso la Presidenza della Giunta regionale l'elenco dei sostituti di cui all'articolo 49, comma 3, della legge regionale 18/1996.

     31. Con successivo regolamento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità di tenuta e di aggiornamento dei predetti albi ed elenchi articolati in modo da garantire la necessaria specificità tecnica degli iscritti; con il medesimo regolamento è altresì stabilita, nelle more della contrattazione collettiva, una disciplina relativa a tutti gli istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dirigenziale nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di salvaguardare i trattamenti previdenziali e di quiescenza vigenti, resta fermo comunque che le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 100 della legge regionale 18/1996 si applicano anche alle fattispecie verificatesi successivamente alla data di entrata in vigore di quest'ultima, previo recupero contributivo a carico dei lavoratori fino al raggiungimento del requisito temporale influente, come previsto dalla normativa richiamata.

     32. Qualora il termine di sei mesi di cui al comma 31 non venga rispettato, la Giunta regionale è tenuta a riferire sulle cause alla competente Commissione consiliare.

     33. La Presidenza della Giunta regionale cura la tenuta di una banca dati informatica contenente i dati curricolari e professionali dei singoli dirigenti, al fine di promuovere l'interscambio professionale degli stessi.

     34. [17].

     35. [18].

     36. Al personale di cui all'articolo 32, comma 4, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, promosso ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, è attribuito il beneficio economico di cui al comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 25 della legge regionale 18/1996 con la decorrenza indicata dal medesimo articolo 32, comma 4, della legge regionale 31/1997. Ai fini della determinazione del beneficio suddetto si fa riferimento alla tabella "B" allegata alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni, vigente alla data del passaggio.

     37. Al personale di cui all'articolo 15 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, qualora inquadrato nella qualifica superiore, viene attribuito il beneficio economico di cui al comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 25 della legge regionale 18/1996 con decorrenza ed effetto dalla data di inquadramento nella qualifica medesima. Ai fini della determinazione del beneficio suddetto si fa riferimento alla tabella "B" allegata alla legge regionale 53/1981, e successive modificazioni e integrazioni, vigente alla data dell'inquadramento.

     38. Il salario individuale di anzianità in corso di maturazione alla data di conseguimento della qualifica superiore viene attribuito al personale indicato ai commi 36 e 37 con decorrenza ed effetto dal giorno successivo a quello di compimento del relativo biennio rapportando i relativi importi annui lordi individuati con riferimento alla tabella "C" allegata alla legge regionale 53/1981, e successive modificazioni e integrazioni, vigente alla data di maturazione, ai mesi o frazioni superiori ai quindici giorni, di effettivo servizio maturati rispettivamente nella qualifica di provenienza e nella nuova qualifica conseguita, detratti gli eventuali scatti anticipati per nascita o adozione di figli.

     39. Al personale indicato ai commi 36 e 37 non si applica l'articolo 23 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33.

     40. Nelle more della completa copertura dei posti d'organico della qualifica funzionale di segretario, profilo professionale segretario tavolare e della qualifica funzionale di consigliere, profilo professionale di conservatore del libro fondiario e in deroga all'articolo 9 della legge regionale 18/1996, i dipendenti con qualifica di segretario e di consigliere di profilo diverso da segretario tavolare e da conservatore del libro fondiario svolgono in via continuativa, per tutto il periodo di assegnazione agli uffici tavolari, i compiti specifici propri rispettivamente del profilo professionale di segretario tavolare e di conservatore del libro fondiario, con possibilità per i consiglieri di esercizio delle funzioni di cancelliere ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469.

     41. I funzionari o i dirigenti che operano nell'ambito degli uffici tavolari, a prescindere dal profilo professionale di appartenenza, sono equiparati ad ogni effetto di legge o di regolamento a conservatori del libro fondiario, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cancelliere a termini dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 469/1987.

     42. Nell'ambito della disciplina normativa di riforma del libro fondiario, sono individuate le modalità di cambiamento di profilo professionale del personale di cui al comma 40. Il cambiamento di profilo può avvenire su domanda dell'interessato sulla base del possesso di una determinata anzianità di servizio, con particolare riferimento al periodo lavorativo prestato presso il Servizio del libro fondiario, e di professionalità acquisita anche a seguito di partecipazione a specifici corsi di formazione.

     43. Le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato possono avvenire mediante:

     a) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti presso gli uffici dell'Agenzia regionale per l'impiego;

     b) utilizzo di graduatorie già esistenti di concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi regionali.

     44. Per sopperire alle esigenze di assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato nei casi previsti da disposizioni legislative o contrattuali regionali vigenti, l'Amministrazione regionale può ricorrere al lavoro interinale di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196.

     45. I rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato sono regolati da apposito disciplinare emanato con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale nel rispetto delle esigenze di snellimento delle procedure e reperimento di risorse qualitativamente elevate.

     46. In sede di prima attuazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, possono continuare ad essere utilizzate, ai fini delle assunzioni, le graduatorie già predisposte ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 e scadute il 31 dicembre 2000. Ai fini delle assunzioni in sostituzione di dipendenti con profilo professionale di segretario didattico e consigliere didattico, si fa riferimento, rispettivamente, alle graduatorie per il profilo professionale di segretario amministrativo e di consigliere giuridico-amministrativo-legale.

     47. [19].

     48. [20].

     49. [21].

     50. [22].

     51. [In via di interpretazione autentica del disposto di cui all'articolo 13, comma 5, della legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 16, comma 3, della legge regionale 13/2000, il riferimento ai "dirigenti degli Enti regionali di cui all'articolo 199 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7" deve intendersi operato ai Direttori degli Enti medesimi] [23].

     52. Sono abrogati gli articoli dal 34 al 43 bis della legge regionale 7/1988.

 

     Art. 3. (Norme finanziarie).

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 198, comma 7, della legge regionale 7/1988, come sostituito dall'articolo 2, comma 50, fanno carico all'unità previsionale di base 4.1.7.1.69 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 885 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     2. Gli oneri in materia di personale, derivanti dalla presente legge, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, e alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni successivi, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna unità previsionale di base indicati che presentano sufficiente disponibilità:

     a) UPB 52.2.4.1.1. - capitolo 550;

     b) UPB 52.5.8.1.687 - capitolo 9650;

     c) UPB 52.2.4.1.662 - capitolo 9637;

     d) UPB 52.2.8.1.659 - capitoli 9630 e 9631.

     3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del combinato disposto di cui all'articolo 6, comma 2, e all'articolo 56, comma 1, della legge regionale 18/1996, come sostituiti rispettivamente dal comma 7 e dal comma 24 dell'articolo 2, valutati in lire 50 milioni annui, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 587 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di lire 50 milioni per l'anno 2001 mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 52.2.4.1.654 del precitato stato di previsione della spesa con riferimento al capitolo 581 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo, intendendosi revocata la relativa autorizzazione di spesa.

     4. E' altresì revocata l'autorizzazione di spesa di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, disposta dall'articolo 8, comma 76, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 - legge finanziaria 2001 - a carico della predetta unità previsionale di base 52.2.4.1.654 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 581 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento per gli anni 2002 e 2003 è stornato a favore dell'unità previsionale di base 55.1.8.1.712 del precitato stato di previsione della spesa, con riferimento al capitolo 9680 del citato Documento tecnico.

 

 


[1] Sostituisce la rubrica dell'art. 6 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[2] Sostituisce il comma 1, art. 6 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[3] Inserisce il comma 1 quater nell'art. 6 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[4] Sostituisce il comma 2, art. 6 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[5] Modifica la lettera c), comma 1, art. 2 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[6] Modifica l'art. 3 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[7] Inserisce l'art. 3 bis nella L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[8] Inserisce la lettera p bis) nel comma 1, art 4 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[9] Sostituisce l'art. 29 della L.R. 1 marzo 1988, n. 7.

[10] Modifica il comma 1, art. 58 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[11] Modifica il comma 1 bis, art. 59 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[12] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[13] Sostituisce l'art. 47 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[14] Sostituisce l'art. 48 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[15] Sostituisce i commi 1, 2 e 3, art. 49 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[16] Sostituisce l'art. 48 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[17] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14, con la decorrenza ivi prevista al comma 46.Modifica il comma 2, art. 7 della L.R. 20 novembre 1982, n. 78.

[18] Sostituisce l'art. 1 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1.

[19] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 12 settembre 2001, n. 23.

[20] Sostituisce la lettera b), comma 2, art. 7 della L.R. 17 aprile 2000, n. 8.

[21] Aggiunge il comma 4 bis all'art. 9 della L.R. 17 aprile 2000, n. 8.

[22] Sostituisce l'art. 198 della L.R. 1 marzo 1988, n. 7.

[23] Comma abrogato dall’art. 43 della L.R. 23 maggio 2005, n. 12.