§ 3.17.25 – L.R. 20 novembre 1982, n. 78.
Gestione della scuola dei corsi merletti di Gorizia di cui alla legge regionale 21 maggio 1979, n. 21, modificata con legge regionale 28 giugno [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.17 istruzione e formazione professionale
Data:20/11/1982
Numero:78


Sommario
Art. 1.  Consiglio di amministrazione.
Art. 2.  Compiti del Consiglio di amministrazione.
Art. 3.  Presidente.
Art. 4.  Collegio dei revisori.
Art. 5.  Gettoni di presenza e rimborso spese.
Art. 6.  Sostituzione del personale docente.
Art. 7.  Organizzazione amministrativo didattica della scuola.
Art. 8.  Corsi e prove finali.
Art. 9.  Interventi finanziari.
Art. 10.  Rendiconti.
Art. 11.  Norma transitoria.
Art. 12.  Norma finanziaria.
Art. 13.      Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge


§ 3.17.25 – L.R. 20 novembre 1982, n. 78. [1]

Gestione della scuola dei corsi merletti di Gorizia di cui alla legge regionale 21 maggio 1979, n. 21, modificata con legge regionale 28 giugno 1980, n. 21.

(B.U. 23 novembre 1982, n. 104).

 

     Art. 1. Consiglio di amministrazione.

     La scuola dei corsi merletti di Gorizia è gestita da un Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta stessa, così composto:

     - due rappresentanti dell'Amministrazione regionale nominati dal Presidente della Giunta su proposta dell'Assessore all'istruzione, alla formazione professionale ed alle attività culturali;

     - un rappresentante designato dall'Amministrazione provinciale di Gorizia;

     - un rappresentante designato dal Comune di Gorizia;

     - un rappresentante designato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia;

     - un rappresentante del personale regionale assegnato alla scuola, eletto dai dipendenti su indicazione delle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 66 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

     I componenti il Consiglio di amministrazione restano in carica per quattro anni, esercitano le loro funzioni fino alla nomina del nuovo Consiglio e possono essere riconfermati.

     Alla sua prima riunione il Consiglio di amministrazione elegge, nel suo seno, il proprio Presidente.

     Il Consiglio delibera con Ia presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

 

     Art. 2. Compiti del Consiglio di amministrazione.

     Sono di competenza del Consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:

     a) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo delle spese per il funzionamento dei corsi;

     b) il programma annuale dell'attività;

     c) l'acquisto di materiale didattico, scientifico e tecnico;

     d) i titoli valutabili per l'accesso all'insegnamento nella scuola dei corsi merletti;

     e) la formazione di proposte di graduatoria per gli adempimenti che l'Amministrazione regionale assume in merito a quanto previsto dal successivo articolo 6.

     Il Consiglio inoltre formula le proposte che ritiene utili per il perseguimento dei fini della scuola stessa.

 

     Art. 3. Presidente.

     Il Presidente del Consiglio di amministrazione convoca il Consiglio, ne attua le deliberazioni e sottoscrive i titoli di entrata e di spesa.

 

     Art. 4. Collegio dei revisori.

     Il controllo della gestione è affidato al Collegio dei revisori composto da tre membri nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

     Un revisore, scelto fra i revisori ufficiali dei conti, con funzioni di Presidente, viene designato dall'Assessore regionale alle finanze e due revisori vengono designati dall'Assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale e al le attività culturali.

     I componenti il Collegio durano in carica per la durata della legislatura ed esercitano le loro funzioni fino alla nomina del nuovo Collegio.

 

     Art. 5. Gettoni di presenza e rimborso spese.

     Ai componenti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori spetta il trattamento previsto dalle vigenti norme relative agli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale.

     2. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta altresì un’indennità di carica determinata dalla Giunta regionale [2].

 

     Art. 6. Sostituzione del personale docente.

     Per la sostituzione del personale docente assegnato alla scuola, assente dal servizio per qualsiasi motivo, potrà essere assunto personale insegnante, con contratto a tempo determinato, anche ad orario parziale.

     Le assunzioni di cui al comma precedente vengono disposte, su richiesta del Consiglio di Amministrazione della scuola, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, adottata su proposta dell'Assessore all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le condizioni, la durata ed il trattamento economico relativo al rapporto di lavoro da instaurare.

 

     Art. 7. Organizzazione amministrativo didattica della scuola.

     Alla scuola dei corsi merletti è preposto un Direttore responsabile.

     L'incarico di Direttore è conferito ad un dipendente regionale appartenente al VII livello funzionale. Al Direttore compete un'indennità mensile lorda pari a quella prevista per il coordinatore di una struttura stabile inferiore al Servizio, di cui all'articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, con pari qualifica funzionale [3].

     I criteri e le modalità per l'affidamento, per la revoca e per il rinnovo dell'incarico di Direttore, nonché le specifiche competenze e responsabilità saranno disciplinate con apposito regolamento di esecuzione da emanarsi previo confronto con i rappresentanti sindacali.

     In ordine ai problemi didattici e pedagogici connessi con l'attività della scuola merletti, il Consiglio di amministrazione può essere coadiuvato da un consulente estraneo all'Amministrazione di alta preparazione ed esperienza didattico- scolastica .

     Detto incarico professionale è conferito sulla base di un'apposita convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali, previo parere del Consiglio di amministrazione della scuola.

     L'incarico ha la durata di un anno ed è rinnovabile.

     Il Direttore ed il consulente didattico partecipano, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di amministrazione: il Direttore funge anche da segretario.

 

     Art. 8. Corsi e prove finali.

     I corsi svolti dalla scuola sono strutturati in base alle vigenti norme statali e si concludono con prove finali sostenute dinanzi ad una Commissione della quale fanno parte gli insegnanti del corso ed un rappresentante dell'Amministrazione regionale, un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione designato dal competente Provveditore agli Studi ed un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale designato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

     Agli allievi che superano le prove finali viene rilasciato un diploma di maestro merlettaio valido per l'insegnamento presso la scuola dei corsi merletti.

 

     Art. 9. Interventi finanziari.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare una sovvenzione annua a favore della Scuola dei corsi merletti di Gorizia per consentirle di far fronte agli oneri di gestione ed alle spese relative allo svolgimento dell'attività didattica [4].

 

     Art. 10. Rendiconti.

     E' fatto obbligo alla scuola di presentare alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, il conto consuntivo dell'esercizio precedente accompagnato dalla relazione del Collegio dei revisori.

 

     Art. 11. Norma transitoria.

     La Regione è autorizzata ad erogare un compenso «una tantum» di lire 500.000, a titolo di rimborso spese, al Commissario straordinario della scuola dei corsi merletti per l'attività da questo svolta fino alla nomina del Consiglio di amministrazione previsto dall'articolo 1 della presente legge.

 

     Art. 12. Norma finanziaria.

     Per le finalità previste dagli articoli 9 e 11 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982, viene istituito, al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IV, il capitolo 2900 con la denominazione: «Sovvenzione a favore della scuola dei corsi merletti di Gorizia» e con lo stanziamento complessivo di lire 176 milioni di cui lire 51 milioni per l'esercizio 1982, lire 60 milioni per l'esercizio 1983 e lire 65 milioni per l'esercizio 1984.

     Al predetto onere di lire 176 milioni si fa fronte come segue:

     - per lire 51 milioni, relative all'esercizio 1982, mediante storno di pari importo dal capitolo 6851 del precitato stato di previsione corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, II comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 con Decreto dell'Assessore alle finanze n. 1/Rag. del 28 gennaio 1982;

     - per le restanti lire 125 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 6701 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984.

     Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo 2900 viene riportato all'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

 

     Art. 13.

     Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14, con la decorrenza ivi prevista al comma 46.

[2] Comma aggiunto dall’art. 7 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 30 marzo 2001, n. 10 e dall’art. 8 della L.R. 27 marzo 2002, n. 10.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 69 della L.R. 30 gennaio 1984, n. 4.