§ 2.1.43 - L.R. 15 febbraio 2000, n. 1.
Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici
Data:15/02/2000
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Collocamento in aspettativa di dipendenti regionali).
Art. 2.  (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 30/1968 in materia di compensi all'Avvocato della Regione e agli avvocati dell'Ufficio legislativo e legale della Regione).
Art. 3.  (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 53/1981 in materia di cambiamenti di preposizione di dirigenti di strutture regionali).
Art. 4.  (Conferimento di incarichi dirigenziali a persone estranee all'Amministrazione regionale e modifiche all'articolo 24 della legge regionale 53/1981).
Art. 5.  (Modifica all'articolo 29 della legge regionale 7/1988 e modifica all'articolo 26 della legge regionale 7/1999 in materia di istituzione, modificazione e soppressione di strutture regionali).
Art. 5 bis.  (Costituzione strutture regionali in Udine).
Art. 6.  (Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 7/1988 relativo all'incarico di Capo di Gabinetto).
Art. 7.  (Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 18/1996 in materia di incarichi dirigenziali).
Art. 8.  (Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 18/1996 in materia di incarichi di sostituti di Dirigenti).
Art. 9.  (Competenze della Giunta regionale in materia di personale. Sostituzione dell'articolo 58 della legge regionale 18/1996).
Art. 10.  (Competenze del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale. Sostituzione dell'articolo 59 della legge regionale 18/1996).
Art. 11.  (Norme di coordinamento).
Art. 12.  (Utilizzazione del personale assunto con contratto a tempo determinato).
Art. 13.  (Norma in materia di assunzioni a termine).
Art. 14.  (Integrazione dell'articolo 11 della legge regionale 31/1997 in materia di assunzione di personale a tempo determinato).
Art. 15.  (Modifica all'articolo 45 della legge regionale 31/1997 in materia di determinazione della dotazione organica del personale).
Art. 16.  (Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale. Copertura assicurativa).
Art. 17.  (Trattamento di missione degli Amministratori regionali e dei dipendenti regionali).
Art. 18.  (Ulteriori criteri di affidamento dei lavori).
Art. 19.  (Sostituzione dell'articolo 39 della legge regionale 46/1986 in materia di collaudazione di opere e forniture).
Art. 20.  (Modifica all'articolo 44 della legge regionale 13/1998 in materia di esclusione di offerte anomale).
Art. 21.  (Integrazione dell'articolo 2 della legge regionale 20/1999 in materia di finanziamenti di opere pubbliche o di pubblica utilità).
Art. 22.  (Trasferimenti agli Enti locali in materia di adeguamento degli impianti degli edifici scolastici e degli impianti natatori).
Art. 23.  (Modifica dell'articolo 38 della legge regionale 52/1991 in materia di decadenza dei vincoli urbanistici e competenze urbanistiche generali).
Art. 24.  (Modifica all'articolo 52 della legge regionale 52/1991 in materia di accordi di programma di opere di interesse pubblico).
Art. 25.  (Modifica all'articolo 104 della legge regionale 52/1991 in materia di interventi eseguiti senza autorizzazione).
Art. 26.  (Modifica all'articolo 108 della legge regionale 52/1991 in materia di accertamento di conformità).
Art. 27.  (Sostituzione dell'articolo 127 della legge regionale 52/1991 in materia di procedure per l'esecuzione di opere e di impianti pubblici).
Art. 28.  (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 24/1999 in materia di nomina e funzionamento del Consiglio di amministrazione delle ATER).
Art. 29.  (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 24/1999 in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale delle ATER).
Art. 30.  (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 9/1999 in materia di sospensione del rilascio di nuove concessioni per lo sfruttamento delle acque).
Art. 31.  (Agevolazione al funzionamento amministrativo - contabile dei Fondi pensione costituiti su base territoriale regionale)
Art. 32.  (Statuti dei Fondi).
Art. 33.  (Fondo speciale a sostegno della previdenza complementare).
Art. 34.  (Interventi della Regione a favore della previdenza complementare).
Art. 35.  (Norma finanziaria).
Art. 36.  (Partecipazione a società per la realizzazione di progetti di sviluppo economico del territorio).
Art. 37.  (Procedure di aggiudicazione e rinnovo dei contratti di gestione di servizi finanziari).
Art. 38.  (Disposizioni sul sistema della Tesoreria unica per gli Enti locali della Regione. Modifica all'articolo 1 della legge regionale 8/1997).
Art. 39.  (Restituzione di somme erogate a titolo di incentivi e contributi).
Art. 40.  (Modifica alla legge regionale 14/1991 in materia di diritto allo studio).
Art. 41.  (Modifica all'articolo 16 della legge regionale 3/1998 in materia di interventi nel settore della cultura).
Art. 42.  (Modifiche alla legge regionale 23/1990 istitutiva di una Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna).
Art. 43.  (Modifica all'articolo 47 della legge regionale 29/1996 in materia di finanziamento al Centro meteorologico regionale).
Art. 44.  (Condizioni per investimenti nel settore lattiero-caseario).
Art. 45.  (Disposizioni in materia di risorse assegnate all'ERSA).
Art. 46.  (Abrogazione di norme regionali in materia di agricoltura).
Art. 47.  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 44/1983 in materia di bonifica).
Art. 48.  (Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 2611967 in materia di finanziamenti straordinari per opere ed attrezzature rivolte ad incentivare lo sviluppo delle attività economiche nella [...]
Art. 49.  (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 8/1999 in materia di grandi strutture di vendita).
Art. 50.  (Modifica all'articolo 27 della legge regionale 8/1999 in materia di attività particolari di vendita).
Art. 51.  (Disciplina regionale in materia di distribuzione dei carburanti. Proroga delle concessioni riguardanti impianti incompatibili con il territorio).
Art. 52.  (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 40/1996 in materia di ricostruzione in Friuli).
Art. 53.  (Disposizione in materia di interventi di recupero statico e funzionale degli edifici facenti parte del patrimonio disponibile dei Comuni).
Art. 54.  (Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa delle Aziende sanitarie regionali).
Art. 55.  (Disposizioni in materia di divieto di nomina o designazione nei Consigli di amministrazione delle Società a partecipazione regionale, in quelli degli Enti regionali e nei Comitati di nomina [...]
Art. 56.  (Sospensione dei procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti previsti dalla legge regionale 47/1996).


§ 2.1.43 - L.R. 15 febbraio 2000, n. 1.

Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.

(B.U. 16 febbraio 2000, n. 7).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE REGIONALE

E DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI REGIONALI

 

Art. 1. (Collocamento in aspettativa di dipendenti regionali). [1]

     1. I dipendenti regionali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato assunti con contratto a tempo determinato presso altra pubblica Amministrazione ovvero in società per azioni con partecipazione maggioritaria della Regione ovvero presso l’UPI, l’ANCI o l’UNCEM del Friuli Venezia Giulia o presso enti, fondazioni o associazioni non aventi scopo di lucro, operanti sul territorio regionale, sono collocati in aspettativa senza assegni salvo motivato diniego dell'amministrazione in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, non opponibile nei casi di conferimento di incarico dirigenziale. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell’anzianità di servizio [2].

     1 bis. [I dipendenti regionali cui siano conferiti gli incarichi di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari) e all'articolo 110, quinto e sesto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), possono essere assunti, su richiesta degli interessati, con contratto a tempo determinato, per la durata dell'incarico, avvalendosi del collocamento in aspettativa ai sensi del comma 1] [3].

     1 ter. Al di fuori dei casi di conferimento di incarico dirigenziale, ai fini della valutazione dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza di collocamento in aspettativa del dipendente, il Direttore centrale o equiparato dell'unità organizzativa di massima dimensione, a cui il dipendente è assegnato, esprime parere obbligatorio non vincolante entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza [4].

 

     Art. 2. (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 30/1968 in materia di compensi all'Avvocato della Regione e agli avvocati dell'Ufficio legislativo e legale della Regione).

     1. [5].

     2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 20, secondo comma, della legge regionale 30/1968, come sostituito dal comma 1, fanno carico ai capitoli 158, 9630, 9631 e 9650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni futuri.

 

     Art. 3. (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 53/1981 in materia di cambiamenti di preposizione di dirigenti di strutture regionali). [6]

 

     Art. 4. (Conferimento di incarichi dirigenziali a persone estranee all'Amministrazione regionale e modifiche all'articolo 24 della legge regionale 53/1981).

     1. [7].

     2. I commi quarto e quinto dell'articolo 24 della legge regionale 53/1981, sono abrogati.

     3. Gli oneri derivanti dal comma 1 fanno carico ai capitoli 550, 561, 9630, 9631 e 9650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni futuri.

 

     Art. 5. (Modifica all'articolo 29 della legge regionale 7/1988 e modifica all'articolo 26 della legge regionale 7/1999 in materia di istituzione, modificazione e soppressione di strutture regionali).

     1. [8].

     2. [9].

 

     Art. 5 bis. (Costituzione strutture regionali in Udine). [10]

     1. E’ autorizzata la costituzione di strutture regionali competenti in materia di migranti nella città di Udine.

 

     Art. 6. (Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 7/1988 relativo all'incarico di Capo di Gabinetto). [11]

     1. [12].

     2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 4, della legge regionale 7/1988, come sostituito dal comma 1, fanno carico ai capitoli 550, 561, 9630, 9631 e 9650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni futuri.

 

     Art. 7. (Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 18/1996 in materia di incarichi dirigenziali). [13]

 

     Art. 8. (Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 18/1996 in materia di incarichi di sostituti di Dirigenti). [14]

 

     Art. 9. (Competenze della Giunta regionale in materia di personale. Sostituzione dell'articolo 58 della legge regionale 18/1996). [15]

 

     Art. 10. (Competenze del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale. Sostituzione dell'articolo 59 della legge regionale 18/1996). [16]

 

     Art. 11. (Norme di coordinamento).

     1. [17].

     2. Tutte le competenze, diverse da quelle attribuite alla Giunta regionale o al Direttore regionale dell'organizzazione e del personale ai sensi degli articoli 9 e 10, che leggi e regolamenti pongono in capo al Consiglio di amministrazione del personale, devono intendersi soppresse, qualora si tratti di attività consultiva, ovvero trasferite alla Giunta regionale qualora si tratti di attività deliberante.

     3. Il Consiglio di amministrazione del personale, già costituito ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 18/1996, rimane eccezionalmente in carica ai soli fini dell'ultimazione delle procedure di cui al Capo III della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11.

 

     Art. 12. (Utilizzazione del personale assunto con contratto a tempo determinato). [18]

     1. A fronte di particolari esigenze di servizio il personale assunto con contratto di lavoro a termine ai sensi della normativa regionale vigente può essere impiegato presso qualunque struttura regionale a prescindere dalle specifiche finalità individuate dalle rispettive leggi autorizzative dell'assunzione.

 

     Art. 13. (Norma in materia di assunzioni a termine).

     1. Permanendo le esigenze connesse all'attuazione dei programmi comunitari, la durata del rapporto di lavoro del personale assunto ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, già prorogata al 30 aprile 2000, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 11, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2000.

 

     Art. 14. (Integrazione dell'articolo 11 della legge regionale 31/1997 in materia di assunzione di personale a tempo determinato). [19]

 

     Art. 15. (Modifica all'articolo 45 della legge regionale 31/1997 in materia di determinazione della dotazione organica del personale).

     1. All'articolo 45 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, il comma 3 è abrogato.

 

     Art. 16. (Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale. Copertura assicurativa). [20]

     1. Nelle more della definizione del Contratto collettivo di lavoro, gli enti appartenenti al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia, possono provvedere alla copertura assicurativa collettiva dei dirigenti, dei conservatori coordinatori degli Uffici tavolari e degli altri dipendenti responsabili degli uffici e dei servizi, comprensiva degli oneri di assistenza legale in ogni stato e grado di giudizio, per il rischio della responsabilità civile per danni causati a terzi, in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento di obblighi di ufficio, con esclusione dei fatti ed omissioni commessi con dolo o colpa grave [21].

 

     Art. 17. (Trattamento di missione degli Amministratori regionali e dei dipendenti regionali). [22]

     [1. Il trattamento di missione degli amministratori regionali e dei dipendenti regionali è disciplinato da apposito regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali.

     2. E' abrogata la legge regionale 31 maggio 1965, n. 6.

     3. Sono abrogati gli articoli 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 della legge regionale 53/1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. Le abrogazioni di cui ai commi 2 e 3 decorrono dalla data di entrata in vigore del Regolamento previsto al comma 1.]

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI

PUBBLICI, URBANISTICA, EDILIZIA

RESIDENZIALE PUBBLICA E RISORSE IDRICHE

 

Sezione I

Disposizioni in materia di lavori pubblici

 

     Art. 18. (Ulteriori criteri di affidamento dei lavori). [23]

 

     Art. 19. (Sostituzione dell'articolo 39 della legge regionale 46/1986 in materia di collaudazione di opere e forniture). [24]

 

     Art. 20. (Modifica all'articolo 44 della legge regionale 13/1998 in materia di esclusione di offerte anomale). [25]

 

     Art. 21. (Integrazione dell'articolo 2 della legge regionale 20/1999 in materia di finanziamenti di opere pubbliche o di pubblica utilità). [26]

 

     Art. 22. (Trasferimenti agli Enti locali in materia di adeguamento degli impianti degli edifici scolastici e degli impianti natatori).

     1. Per l'anno 1999 e per gli anni successivi, le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 17/1995, e dall'articolo 7, comma 10, della legge regionale 9/1996, e da ultimo modificato dall'articolo 49 della legge regionale 13/1998, devono pervenire entro il 15 dicembre.

     2. [27].

     3. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 10, della legge regionale 9/1996, il termine per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 27, della legge regionale 4/1999, come modificato dal comma 2, è differito, per l'anno 1999, al 31 dicembre.

 

Sezione II

Disposizioni in materia urbanistica

 

     Art. 23. (Modifica dell'articolo 38 della legge regionale 52/1991 in materia di decadenza dei vincoli urbanistici e competenze urbanistiche generali). [28]

     [(Omissis).]

 

     Art. 24. (Modifica all'articolo 52 della legge regionale 52/1991 in materia di accordi di programma di opere di interesse pubblico). [29]

     [1. All'articolo 52 della legge regionale 52/1991, e successive modificazioni ed integrazioni, i commi 8 bis e 8 ter sono abrogati.]

 

     Art. 25. (Modifica all'articolo 104 della legge regionale 52/1991 in materia di interventi eseguiti senza autorizzazione). [30]

     [(Omissis).]

 

     Art. 26. (Modifica all'articolo 108 della legge regionale 52/1991 in materia di accertamento di conformità). [31]

     [(Omissis).]

 

     Art. 27. (Sostituzione dell'articolo 127 della legge regionale 52/1991 in materia di procedure per l'esecuzione di opere e di impianti pubblici). [32]

     [(Omissis).]

 

Sezione III

Disposizioni in materia di edilizia

residenziale pubblica

 

     Art. 28. (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 24/1999 in materia di nomina e funzionamento del Consiglio di amministrazione delle ATER). [33]

 

     Art. 29. (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 24/1999 in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale delle ATER). [34]

 

Sezione IV

Disposizione in materia di risorse idriche

 

     Art. 30. (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 9/1999 in materia di sospensione del rilascio di nuove concessioni per lo sfruttamento delle acque). [35]

 

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA,

DI FINANZA E DI CONTABILITA' REGIONALE

 

Sezione I

Disposizioni in materia di Fondi pensione

 

     Art. 31. (Agevolazione al funzionamento amministrativo - contabile dei Fondi pensione costituiti su base territoriale regionale) [36]

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione del combinato disposto dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione , dell'articolo 6, primo comma, numero 2, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , e nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della L. 23 ottobre 1992, n. 421 ), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), favorisce nel territorio regionale lo sviluppo della previdenza complementare di natura collettiva e individuale al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale alle persone fisiche che risiedono nella Regione o che vi prestano la loro attività lavorativa e professionale in qualità di dipendenti, pubblici o privati, ovvero in forma autonoma.

2. Ai fini del perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a promuovere la costituzione di un fondo pensione territoriale di previdenza complementare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 252/2005 .

3. La Regione è autorizzata a costituire un fondo speciale per l'avvio, la promozione e il sostegno del fondo di cui al comma 2.

3 bis. Al fine di favorire le iniziative dirette alla diffusione della cultura previdenziale anche con iniziative di informazione finalizzate a sensibilizzare i soggetti interessati alle forme previdenziali integrative e incentivando le adesioni dei soggetti interessati al Fondo pensione regionale, nonchè a valorizzare il ruolo degli attori sociali, la Regione Friuli Venezia Giulia è autorizzata a promuovere:

a) attività di informazione e formazione del personale della Regione;

b) iniziative di informazione e formazione nei confronti dei cittadini;

c) iniziative di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici interessati alla previdenza complementare;

d)iniziative specifiche di informazione e formazione delle parti sociali interessate [37].

3 ter. Per le finalità di cui al comma 3 bis, la Regione favorisce la creazione di una rete di esperti di previdenza complementare promuovendone lo sviluppo in collaborazione con gli attori interessati, in primis le Università del territorio, le Associazioni di Categoria, le Camere di Commercio, gli Ordini Professionali, gli Enti strumentali della Regione e i Centri specializzati di ricerca pubblici e privati, con contributi nei limiti di stanziamento di bilancio, finalizzati alla dotazione di strumenti di analisi, stima e valutazione della posizione previdenziale del cittadino, ai fini di supportarne le relative scelte. I contributi saranno anche finalizzati alla valorizzazione e inserimento occupazionale dei giovani con percorsi e programmi formativi coerenti e mirati allo sviluppo della rete di esperti [38].

4. Allo scopo di garantire al personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e del comparto sanitario la copertura previdenziale complementare, le amministrazioni del comparto e gli enti del servizio sanitario regionale sono autorizzati, in qualità di datori di lavoro, ad aderire al fondo pensione di cui al comma 2.

 

     Art. 32. (Statuti dei Fondi). [39]

     [1. Gli Statuti dei Fondi di cui all'articolo 31 devono garantire la possibilità di aderire ai Fondi medesimi a tutti coloro che ne facciano richiesta.

     2. Gli Statuti dei Fondi devono prevedere il rispetto dei criteri di massima redditività ed economicità della gestione e di sicurezza degli investimenti.

     3. Negli organi di amministrazione e controllo dei Fondi devono essere garantiti il rispetto dei principi stabiliti in materia dall’articolo 5 del decreto legislativo 252/2005, e successive modifiche e integrazioni [40].

     4. Gli interventi previsti dalla presente sezione possono essere disposti esclusivamente a favore dei Fondi i cui statuti abbiano ottenuto apposita approvazione da parte della Giunta regionale.

     4 bis. In osservanza a quanto disposto dall’articolo 31, la Regione può altresì promuovere la costituzione di Fondi pensione, anche aperti, per il tramite di Friulia SGR [41].]

 

     Art. 33. (Fondo speciale a sostegno della previdenza complementare). [42]

     [1. La Regione contribuisce alla costituzione, all'avviamento ed al funzionamento dei Fondi pensione sotto il profilo amministrativo-contabile ed interviene a sostegno degli oneri a carico degli iscritti.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione è autorizzata a costituire presso Friulia SpA un Fondo speciale, del quale affida la gestione alla Società stessa, con contabilità separata, da impiegare per il sostegno della previdenza complementare, secondo le previsioni di cui alla presente sezione [43].

     3. [La costituzione del Fondo di cui al comma 2 è subordinata alle seguenti prescrizioni:

     a) che la sede legale della società sia stabilita nel territorio regionale;

     b) che l'atto costitutivo della società riservi alla Regione la nomina di un membro del Consiglio di amministrazione e del Presidente del Collegio sindacale] [44].

     4. Il Fondo speciale di cui al comma 2 è utilizzato a favore dei Fondi pensione ed è destinato:

a) all’attuazione degli interventi contributivi di sostegno degli oneri a carico degli iscritti ai Fondi pensione;

b) allo svolgimento di ogni altra attività di sostegno ai Fondi pensione;

c) al reinvestimento delle proprie disponibilità, momentaneamente non utilizzate, in vista di futuri impieghi [45].

     5. Ai fini del comma 2, l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con Friulia SpA una convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, per la definizione delle modalità di funzionamento, di utilizzazione e di controllo del Fondo speciale [46].]

 

     Art. 34. (Interventi della Regione a favore della previdenza complementare). [47]

     [1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, sentita la competente Commissione consiliare, sono definiti gli interventi della Regione a sostegno degli oneri a carico degli iscritti.]

 

     Art. 35. (Norma finanziaria). [48]

     [1. Per l'avvio del Fondo speciale di cui all'articolo 33 è autorizzata nell'anno 1999 la spesa di lire 300 milioni. Per gli anni successivi gli oneri per il funzionamento del Fondo speciale saranno determinati con legge finanziaria sulla base dei programmi operativi di intervento.

     2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla Rubrica n. 9 - programma 0.32.3 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione XII è istituito il capitolo 1509 [2.1.243.3.12.34] con la denominazione "Spese per l'avvio del Fondo speciale a sostegno della previdenza complementare" e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 9710 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 14 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).]

 

Sezione II

Disposizioni in materia di società a

partecipazione regionale e di servizi finanziari

 

     Art. 36. (Partecipazione a società per la realizzazione di progetti di sviluppo economico del territorio).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare a società di capitali, costituite o da costituire, per la realizzazione di progetti di sviluppo economico del territorio, mediante conferimento di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile regionale, ovvero a cedere detti beni alle società medesime sulla base di perizie di stima redatte da professionisti nominati dal Presidente del Tribunale competente [49].

     2. Le partecipazioni e le cessioni di cui al comma 1 sono disposte con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare [50].

     2 bis. In relazione alle operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono apportate le conseguenti variazioni nel conto patrimoniale relative alla consistenza della partecipazione ovvero cessione dei beni immobili disponibili [51].

 

     Art. 37. (Procedure di aggiudicazione e rinnovo dei contratti di gestione di servizi finanziari). [52]

 

Sezione III

Disposizioni in materia di contabilità regionale

 

     Art. 38. (Disposizioni sul sistema della Tesoreria unica per gli Enti locali della Regione. Modifica all'articolo 1 della legge regionale 8/1997). [53]

 

     Art. 39. (Restituzione di somme erogate a titolo di incentivi e contributi).

     1. La restituzione di somme erogate a titolo di incentivi e contributi ai Comuni, Provincie, Comunità montane e Consorzi di Enti locali soggetti alla Tesoreria unica, nonché agli Enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale, è disposta senza l'applicazione di interessi, fatta salva, in caso di mancata restituzione delle medesime entro il termine stabilito, l'applicazione degli interessi di mora, calcolati al tasso legale ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO

 

     Art. 40. (Modifica alla legge regionale 14/1991 in materia di diritto allo studio). [54]

     1. [55].

     2. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 14/1991, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 22/1999, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5029 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, il cui stanziamento è elevato di pari importo. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 9700 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 40 dell'elenco n. 6 allegato ai bilanci predetti).

 

     Art. 41. (Modifica all'articolo 16 della legge regionale 3/1998 in materia di interventi nel settore della cultura). [56]

 

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI

PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA

 

     Art. 42. (Modifiche alla legge regionale 23/1990 istitutiva di una Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna).

     1. [57].

     2. [58].

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

 

     Art. 43. (Modifica all'articolo 47 della legge regionale 29/1996 in materia di finanziamento al Centro meteorologico regionale). [59]

 

     Art. 44. (Condizioni per investimenti nel settore lattiero-caseario). [60]

     1. Nella concessione di incentivi a favore di aziende agricole di produzione primaria per investimenti nel settore lattiero-caseario, il richiedente è tenuto a dimostrare la disponibilità di quote latte pari alla potenzialità produttiva dell'azienda, entro cinque anni dal provvedimento di impegno e concessione del contributo, pena la revoca dello stesso.

 

     Art. 45. (Disposizioni in materia di risorse assegnate all'ERSA).

     1. Le risorse finanziare assegnate all'ERSA ai sensi dell'articolo 91, commi 2 e 4, della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 e dell'articolo 10, commi 1 e 2, della legge regionale 10 novembre 1998, n. 14, e non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, convergono in un unico capitolo del bilancio dell'ERSA.

     2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono utilizzate in conformità alle direttive emanate dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.

     3. [L'ERSA per attivare il proprio bilancio nei modi di cui al comma 1 applica le procedure d'urgenza di cui all'articolo 17, commi 2 e 3, della legge regionale 28 novembre 1997, n. 36] [61].

 

     Art. 46. (Abrogazione di norme regionali in materia di agricoltura).

     1. La legge regionale 7 maggio 1982, n. 31, è abrogata.

     2. [62].

     3. [Gli effetti di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle domande per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata conclusa l'istruttoria con l'emissione del nulla osta prevista dalla legge regionale 45/1973] [63].

 

     Art. 47. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 44/1983 in materia di bonifica). [64]

 

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

 

     Art. 48. (Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 2611967 in materia di finanziamenti straordinari per opere ed attrezzature rivolte ad incentivare lo sviluppo delle attività economiche nella Regione). [65]

 

     Art. 49. (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 8/1999 in materia di grandi strutture di vendita). [66]

 

     Art. 50. (Modifica all'articolo 27 della legge regionale 8/1999 in materia di attività particolari di vendita). [67]

 

     Art. 51. (Disciplina regionale in materia di distribuzione dei carburanti. Proroga delle concessioni riguardanti impianti incompatibili con il territorio). [68]

 

CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE

 

     Art. 52. (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 40/1996 in materia di ricostruzione in Friuli). [69]

 

     Art. 53. (Disposizione in materia di interventi di recupero statico e funzionale degli edifici facenti parte del patrimonio disponibile dei Comuni).

     1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, le disposizioni di cui all'articolo 71 della medesima legge regionale si applicano anche agli interventi di recupero statico e funzionale degli edifici già facenti parte del patrimonio disponibile dei Comuni alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale 9/1999.

 

CAPO IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA'

 

     Art. 54. (Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa delle Aziende sanitarie regionali).

     1. In sede di definizione del programma pluriennale degli investimenti, di cui all'articolo 14, comma 2, lettera d), della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, per il triennio 2000-2002, le Aziende sanitarie regionali debbono indicare le opere edilizie ed impiantistiche per la cui realizzazione siano stati già concessi finanziamenti regionali, non iniziate a seguito di modificazioni intervenute nelle linee di programmazione regionale e aziendale, nonché le opere cui si intendono destinare i finanziamenti predetti. La nuova destinazione si intende autorizzata per effetto dell'approvazione, da parte della Giunta regionale, dei programma pluriennale consolidato di cui all'articolo 16 della legge regionale 49/1996.

     2. Entro sei mesi dall'approvazione del programma pluriennale consolidato, le Aziende sanitarie regionali debbono inviare alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali i progetti esecutivi delle opere da realizzare, regolarmente approvati, ai fini della conferma dei finanziamenti già concessi.

     3. In relazione a quanto disposto dai commi 1 e 2, i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e per la conseguente rendicontazione, fissati nei decreti di concessione dei finanziamenti regionali, sono revocati.

     4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al Policlinico universitario di Udine nel rispetto delle vigenti procedure concernenti la programmazione degli investimenti dei predetti Enti e le verifiche di competenza della Regione.

 

CAPO X

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 75/1978

RECANTE LA DISCIPLINA DELLE NOMINE

DI COMPETENZA REGIONALE

IN ENTI E ISTITUTI PUBBLICI

 

     Art. 55. (Disposizioni in materia di divieto di nomina o designazione nei Consigli di amministrazione delle Società a partecipazione regionale, in quelli degli Enti regionali e nei Comitati di nomina regionale). [70]

 

CAPO XI

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 47/1996

IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL PREZZO

ALLA POMPA DELLE BENZINE

NEL TERRITORIO REGIONALE

 

     Art. 56. (Sospensione dei procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti previsti dalla legge regionale 47/1996). [71]


[1] Articolo già sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 marzo 2001, n. 10 e dall’art. 14 della L.R. 27 marzo 2002, n. 10 e ulteriormente sostituito dall’art. 6 della L.R. 13 agosto 2002, n. 20.

[2] Comma già modificato dall’art. 2 della L.R. 18 luglio 2005, n. 15, dall'art. 8 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1, dall'art. 12 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14, dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[3] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[4] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 29 giugno 2023, n. 11.

[5] Sostituisce il secondo comma, art. 20 della L.R. 22 agosto 1968, n. 30.

[6] Sostituisce il terzo comma, art. 21 della L.R. 31 agosto 1981, n. 53.

[7] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 30 marzo 2001, n. 10 e dall’art. 7 della L.R. 27 marzo 2002, n. 10.

[8] Sostituisce il comma 3, art. 29 della L.R. 1 marzo 1988, n. 7.

[9] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21. Aggiunge il comma 1 bis all'art. 26 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7.

[10] Articolo aggiunto dall’art. 23 della L.R. 27 marzo 2002, n. 10 e abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[11] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[12] Sostituisce il comma 4, art. 45 della L.R. 1 marzo 1988, n. 7.

[13] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 30 marzo 2001, n. 10 e dall’art. 7 della L.R. 27 marzo 2002, n. 10.

[14] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 30 marzo 2001, n. 10 e dall’art. 7 della L.R. 27 marzo 2002, n. 10.

[15] Sostituisce l'art. 58 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[16] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59. Sostituisce l'art. 59 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[17] Sostituisce la rubrica del titolo IV della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[18] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[19] Inserisce il comma 3 bis nell'art. 11 della L.R. 9 settembre 1997, n. 31.

[20] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[21] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 3.

[22] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22.

[23] Articolo abrogato dall’art. 79 della L.R. 31 maggio 2002, n. 14.

[24] Sostituisce l'art. 39 della L.R. 31 ottobre 1986, n. 46.

[25] Sostituisce il comma 1, art. 44 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[26] Aggiunge i commi 5 bis e 5 ter all'art. 2 della L.R. 6 luglio 1999, n. 20.

[27] Modifica il comma 27, art. 1 della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.

[28] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5. Sostituisce il comma 2, art. 3 della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[29] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[30] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5. Modifica il comma 1, art. 104 della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[31] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5. Inserisce i commi 9 bis ante, 9 bis ante bis, 9 bis ante ter e 9 bis ante quater nell'art. 108 della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[32] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5. Sostituisce l'art. 127 della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[33] Modifica il comma 2, art. 9 della L.R. 27 agosto 1999, n. 24.

[34] Modifica il comma 2, art. 19 della L.R. 27 agosto 1999, n. 24.

[35] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11. Sostituisce il comma 2, art. 5 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[36] Articolo già sostituito dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30 e così ulteriormente sostituito dall'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[37] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[38] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[39] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[40] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[41] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[42] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[43] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[44] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[45] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[46] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[47] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[48] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[49] Comma così modificato dall’art. 7 della L.R. 23 agosto 2002, n. 23.

[50] Comma così modificato dall’art. 7 della L.R. 23 agosto 2002, n. 23.

[51] Comma aggiunto dall’art. 7 della L.R. 23 agosto 2002, n. 23.

[52] Articolo abrogato dall’art. 4 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[53] Modifica il comma 1, art. 1 della L.R. 4 aprile 1997, n. 8.

[54] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[55] Sostituisce l'art. 6 della L.R. 2 aprile 1991, n. 14.

[56] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista. Modifica il comma 48, art. 16 della L.R. 12 febbraio 1998, n. 3.

[57] Inserisce il comma 2 bis nell'art. 6 della L.R. 21 maggio 1990, n. 23.

[58] Aggiunge il comma 3 bis nell'art. 7 della L.R. 21 maggio 1990, n. 23.

[59] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11. Modifica il comma 1, art. 47 della L.R. 8 agosto 1996, n. 29.

[60] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[61] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[62] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11. Modifica il primo comma, art. 4 della L.R. 16 maggio 1973, n. 45.

[63] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[64] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 28.

[65] Sostituisce l'art. 14 della L.R. 27 novembre 1967, n. 26.

[66] Articolo abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29. Inseriva il comma 3 bis nell'art. 8 della L.R. 19 aprile 1999, n. 8.

[67] Articolo abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29. Aggiungeva la lettera f bis) al comma 2, art. 27 della L.R. 19 aprile 1999, n. 8.

[68] Articolo abrogato dall’art. 24 della L.R. 6 marzo 2002, n. 8.

[69] Modifica i commi 1 e 4, art. 17 della L.R. 19 settembre 1996, n. 40.

[70] Inserisce l'art. 7 bis ante nella L.R. 23 giugno 1978, n. 75.

[71] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11.