§ 2.2.a - L.R. 31 maggio 1965, n. 6.
Trattamento economico di missione per il Presidente della Giunta Regionale e per gli Assessori.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale
Data:31/05/1965
Numero:6


Sommario
Art. 1.      Al Presidente della Giunta regionale ed agli Assessori, che si recano fuori sede per ragioni del loro ufficio, è dovuto il rimborso delle spese sostenute, per i viaggi in ferrovia o sui [...]
Art. 2.  [4]
Art. 2 bis.  [5]
Art. 3.      Il trattamento, di cui agli articoli precedenti, compete anche ai Consiglieri regionali, che si recano fuori dell'ordinaria loro residenza per incarico della Giunta regionale o del suo Presidente
Art. 4.      Gli oneri finanziari, derivanti dall'applicazione della presente legge, saranno fronteggiati con il fondo anticipato dallo Stato, ai sensi dell'art. 69, ultimo comma, dello Statuto regionale, e, [...]


§ 2.2.a - L.R. 31 maggio 1965, n. 6. [1]

Trattamento economico di missione per il Presidente della Giunta Regionale e per gli Assessori.

(B.U. 8 giugno 1965, n. 8)

 

Art. 1.

     Al Presidente della Giunta regionale ed agli Assessori, che si recano fuori sede per ragioni del loro ufficio, è dovuto il rimborso delle spese sostenute, per i viaggi in ferrovia o sui piroscafi, nel limite del costo del biglietto di prima classe e degli eventuali supplementi (escluso il supplemento per il vitto), nonché per l'uso di un posto letto in compartimento singolo. Spetta pure il rimborso, entro lo stesso limite, della spesa sostenuta per viaggi effettuati in aereo o con altri servizi d linea; nonché delle spese di alloggio, comprensivo della prima colazione, di vitto, nel limite di due pasti giornalieri, e di quelle eventualmente sostenute per pedaggi autostradali, aerobus e, in mancanza di autovetture di servizio, per i percorsi compiuti con autotassametri. Qualora il Presidente della Regione o gli assessori siano mutilati o invalidi civili totalmente inabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), e successive modifiche, a decorrere dall'1 gennaio 2009 è altresì riconosciuto il rimborso delle medesime spese sostenute dall'accompagnatore che abbia garantito l'assistenza durante la permanenza fuori sede [2].

      [In aggiunta ai rimborsi, di cui al precedente comma, è dovuto un supplemento pari al 20 per cento dell'ammontare dei medesimi] [3].

     Per i percorsi compiuti con autovetture proprie o noleggiate, in mancanza di autovetture di servizio, la relativa spesa è rimborsata nella misura forfettaria di L. 40 per chilometro.

 

     Art. 2. [4]

      [Per ogni 24 ore di assenza dalla sede, nonché per l'eccedente periodo non inferiore ad otto ore, compete, inoltre, una indennità di trasferta, nella misura di Lire 10.000 per missioni nel territorio della Repubblica, e di Lire 15.000 per missioni all'estero.

     L'indennità di trasferta è ridotta a metà, per le missioni di durata inferiore alle 24 ore, ma superiore alle 8 ore, compiute fuori del territorio regionale.

     Salvo i rimborsi ed il supplemento, di cui all'articolo precedente non spetta alcuna indennità per le missioni di durata inferiore alle 24 ore, compiute nell'ambito del territorio regionale, e per quelle di durata inferiore alle 8 ore, dovunque compiute].

 

     Art. 2 bis. [5]

      [Qualora venga chiesto il rimborso delle spese di alloggio o vitto, effettivamente sostenute e debitamente documentate, l'indennità di trasferta è ridotta, rispettivamente, di un terzo e della metà; la stessa indennità è ridotta di due terzi qualora venga chiesto il rimborso delle spese di alloggio e vitto.

     I rimborsi di cui al precedente comma sono dovuti anche quando non si consegue il diritto all'indennità di trasferta].

 

     Art. 3.

     Il trattamento, di cui agli articoli precedenti, compete anche ai Consiglieri regionali, che si recano fuori dell'ordinaria loro residenza per incarico della Giunta regionale o del suo Presidente.

 

     Art. 4.

     Gli oneri finanziari, derivanti dall'applicazione della presente legge, saranno fronteggiati con il fondo anticipato dallo Stato, ai sensi dell'art. 69, ultimo comma, dello Statuto regionale, e, successivamente, verranno imputati negli appositi stanziamenti del bilancio regionale.


[1] Abrogata dall'art. 17 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1, con la decorrenza ivi prevista. L'art. 17, L.R. 1/2000 è stato abrogato dall'art. 7 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22.

[2] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 8 maggio 1978, n. 35, dall'art. 7 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22 e così ulteriormente modificato dall'art. 14 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[3] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22.

[4] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22.

[5] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 8 maggio 1978, n. 35 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22.