§ 1.2.17 - Legge Regionale 8 maggio 1978, n. 35.
Modifiche ed integrazioni alle norme concernenti il trattamento di missione del Presidente della Giunta regionale, degli Assessori e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 ordinamento istituzionale
Data:08/05/1978
Numero:35


Sommario
Art. 1.      Le indennità di trasferta di cui all'art. 78, nono comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, sono aumentate del 20%
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 402 e 403 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1978, i cui [...]
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 1.2.17 - Legge Regionale 8 maggio 1978, n. 35.

Modifiche ed integrazioni alle norme concernenti il trattamento di missione del Presidente della Giunta regionale, degli Assessori e Consiglieri regionali.

(B.U. 11 maggio 1978, n. 35).

 

Art. 1.

     Le indennità di trasferta di cui all'art. 78, nono comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, sono aumentate del 20% [1].

     L'indennità prevista all'art. 1, terzo comma, della legge regionale 31 maggio 1965, n. 6, è ragguagliata ad 1/5 del costo di un litro di benzina «super» vigente nel tempo.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 4.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 402 e 403 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1978, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.

 

     Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 8 maggio 1978, n. 36. Le indennità medesime sono state aumentate del 50% ai sensi dell'art. 37, ultimo comma, della L.R. 9 dicembre 1982, n. 81.

[2] Articolo modificativo del I comma della L.R. 31 maggio 1965, n. 6.

[3] Articolo istitutivo dell'art. 2 bis della L.R. 31 maggio 1965, n. 6.