§ 3.14.50 - L.R. 12 novembre 1996, n. 47.
Disposizioni per l’attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.14 commercio
Data:12/11/1996
Numero:47


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Disposizioni per la riduzione del prezzo alla pompa).
Art. 3.  (Definizioni).
Art. 4.  (Requisiti e modalità per l'ottenimento dell'autorizzazione).
Art. 5.  (Entità della riduzione di prezzo).
Art. 6.  (Modalità di erogazione).
Art. 7.  (Banca dati).
Art. 8.  (Delega di funzioni alle Camere di Commercio).
Art. 9.  (Autorizzazione alla vendita e relativi adempimenti).
Art. 10.  (Rimborsi attinenti alle riduzioni di prezzo)
Art. 11.  (Adempimenti).
Art. 12.  (Rapporti finanziari e contabili con l'Amministrazione statale).
Art. 12 bis.  (Rapporti finanziari e contabili con le Camere di Commercio).
Art. 13.  (Vigilanza).
Art. 14.  (Sanzioni amministrative delegate alle Amministrazioni comunali).
Art. 15.  (Sanzioni amministrative a carico dei privati e restituzione delle riduzioni di prezzo indebitamente percepite).
Art. 15 bis.  (Sanzioni amministrative a carico dei gestori degli impianti).
Art. 16.  (Sanzioni amministrative a carico dei gestori degli impianti e delle Compagnie petrolifere).
Art. 16 bis.  (Recuperi delle riduzioni di prezzi impropriamente beneficiate).
Art. 16 ter.  (Informazioni sulle sanzioni).
Art. 17.  (Modalità di irrogazione delle sanzioni amministrative).
Art. 18.  (Applicazione della legge regionale 1/1984 e devoluzione alle Camere di Commercio dei proventi delle sanzioni)
Art. 19.  (Verifiche sugli effetti determinati dall'attuazione della legge).
Art. 20.  (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7/1988).
Art. 21.  (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20/1996).
Art. 22.  (Norma transitoria).
Art. 23.  (Norme finanziarie).
Art. 24.  (Allegati).
Art. 25.  (Entrata in vigore).


§ 3.14.50 - L.R. 12 novembre 1996, n. 47. [1]

Disposizioni per l’attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e per l’applicazione della Carta del cittadino nei vari settori istituzionali. [2]

(B.U. 14 novembre 1996, n. 33 - suppl. straord.).

 

TITOLO I

Disposizioni di attuazione in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione [3]

 

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità). [4]

     1. La presente legge è finalizzata all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 15, 17 e 18, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modifiche.

     2. Il meccanismo applicativo della riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia assicura che tale prezzo non sia inferiore a quello dello Stato confinante in cui è praticato il prezzo minore e che si riduca al diminuire della distanza chilometrica, calcolata lungo la rete viaria pubblica, della sede municipale del Comune di residenza dei cittadini dal valico confinario praticabile più prossimo afferente allo Stato confinante medesimo, salvo quanto disposto dal comma 3.

     3. Qualora nel Comune non siano ubicati punti vendita di carburanti per autotrazione, la distanza di cui al comma 2 è calcolata con riferimento al più vicino Comune limitrofo in cui siano situati punti vendita e che sia maggiormente prossimo al valico confinario di cui al comma 2. La vicinanza tra Comuni è determinata dalla distanza chilometrica, calcolata lungo la rete viaria pubblica, tra le sedi municipali dei medesimi.

 

     Art. 2. (Disposizioni per la riduzione del prezzo alla pompa). [5]

     1. Per le finalità e con i criteri di cui all'articolo 1, il territorio regionale è suddiviso in fasce in cui rientrano i Comuni della regione.

2. Il Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, provvede a determinare, con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione a mero fine notiziale, il numero delle fasce territoriali di cui al comma 1 e a individuare i Comuni appartenenti a ciascuna fascia.

3. La Giunta regionale è autorizzata a determinare, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione a mero fine notiziale, la riduzione da applicare al prezzo alla pompa delle benzine e del gasolio per autotrazione per ciascuna fascia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, rilevando a tal fine il prezzo minimo praticato nel territorio regionale. Ai fini della determinazione del prezzo minimo non rilevano i prezzi che si discostano dal prezzo medio regionale in misura superiore al 10 per cento.

4. La Giunta regionale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione a mero fine notiziale, può disporre che la determinazione delle riduzioni di prezzo sia effettuata automaticamente tramite il sistema informatico nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, per un periodo non superiore, di norma, a novanta giorni rinnovabili con apposita deliberazione. In detta ipotesi, la riduzione del prezzo di prima fascia è determinata con le modalità di cui al comma 3. Durante il periodo di vigenza della deliberazione di cui al presente comma, le riduzioni del prezzo delle fasce successive sono calcolate applicando alle riduzioni di prezzo vigenti la stessa variazione percentuale di scostamento rilevata tra la riduzione di prezzo di prima fascia, così come rideterminata, e quella vigente.

 

     Art. 3. (Definizioni). [6]

     1. Ai fini della presente legge vengono definiti:

     a) con il termine «beneficiari»:

     1) le persone fisiche residenti nella Regione intestatarie, cointestatarie o titolari di diritto di usufrutto dei mezzi autorizzati a beneficiare della riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione, intendendo con tale termine i carburanti destinati all'esclusivo consumo personale, utilizzati per rifornire i mezzi. Per intestatari o cointestatari di mezzi si intendono, oltre ai proprietari, anche i soggetti indicati nella carta di circolazione quali locatari dei mezzi in leasing [7];

     2) i soggetti autorizzati in via permanente al rifornimento di mezzi intestati ad organizzazioni senza fini di lucro operanti nei settori espressamente indicati al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui attività sia caratterizzata dal perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, di seguito denominate «Organizzazioni»;

     b) con il termine «mezzi»:

     1) gli autoveicoli ed i motoveicoli soggetti ad iscrizione nei Pubblici Registri Automobilistici della regione;

     2) le unità da diporto indicate all'articolo 1, quarto comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni;

     c) con il termine «identificativi» le tessere uniformate alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A), punto 1);

     d) con il termine «autorizzazioni» le abilitazioni degli identificativi per l'ottenimento dei benefici della presente legge, effettuate mediante memorizzazione dei dati di cui all'allegato B), punto 1);

     d bis) con il termine “variazione di autorizzazione “ si intende ogni modifica dei dati memorizzati sull’identificativo all’atto del rilascio dell’autorizzazione [8];

     e) con il termine «contrassegno nautico» il documento avente le caratteristiche tecniche di cui all'allegato A), punto 3);

     f) con il termine «POS» gli apparecchi uniformati alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A), punto 2);

     g) con il termine «gestore» l'esercente l'impianto di distribuzione di carburanti situato nel territorio regionale dotato di POS [9].

     g bis) con il termine “Carta del cittadino” si intende l’identificativo sul quale sono memorizzati i dati necessari per consentire la fruizione di servizi in vari settori di carattere istituzionale [10].

     g ter) con il termine «sistema informatico» l'insieme delle procedure e degli archivi informatici per la gestione dei carburanti a prezzo ridotto [11].

 

CAPO II

MODALITA' DI ATTUAZIONE

 

     Art. 4. (Requisiti e modalità per l'ottenimento dell'autorizzazione). [12]

     1. L'autorizzazione ad usufruire della riduzione del prezzo è rilasciata ai soggetti interessati dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato, di seguito denominata Camera di Commercio.

     2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione o della variazione dell’autorizzazione, i soggetti interessati presentano apposita istanza, con i contenuti e le modalità indicate all'allegato B), punto 1), alla Camera di Commercio della provincia nella quale risiedono o è ubicata la sede dell'Organizzazione [13].

     2 bis. Annualmente la Camera di Commercio determina l’entità delle somme dovute dai richiedenti per ottenere l’autorizzazione o la variazione dell’autorizzazione derivante dalla sostituzione del mezzo, dalla variazione del comune di residenza del beneficiario o dalla sostituzione dell’identificativo [14].

     3. Il rilascio dell’autorizzazione o della variazione dell’autorizzazione e la consegna dell’identificativo avviene previo versamento della somma determinata dalla Camera di Commercio di cui al comma 2 bis [15].

     4. Le Camere di Commercio introitano le somme di cui al comma 3.

     5. Per le unità da diporto all'atto del rilascio dell'autorizzazione è altresì consegnato il contrassegno nautico da applicare in modo visibile sul mezzo.

     6. L'identificativo può essere utilizzato esclusivamente per il rifornimento del mezzo per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione, solo dal beneficiario o da altro soggetto dallo stesso formalmente autorizzato all'uso del mezzo, ferma restando la responsabilità del beneficiario per ogni uso improprio dell'identificativo medesimo.

     7. L'autorizzazione all'uso del mezzo di cui al comma 6, resa in carta semplice, deve essere in possesso dell'utilizzatore all'atto del rifornimento a prezzo ridotto e non può essere rilasciata dai soggetti autorizzati in via permanente al rifornimento di mezzi intestati alle Organizzazioni.

     8. Il beneficiario o il legale rappresentante dell'Organizzazione sono tenuti a segnalare alla Camera di Commercio che ha rilasciato l'autorizzazione la variazione di residenza o di sede in altro Comune, il venir meno della intestazione o titolarità di diritto di usufrutto del mezzo nonché lo smarrimento, il furto o la distruzione dell'identificativo, del contrassegno nautico o del mezzo, entro quindici giorni dall'evento o dalla notizia del medesimo. Entro il medesimo termine, il legale rappresentante dell'Organizzazione è tenuto a segnalare alla Camera di Commercio la variazione dei nominativi dei soggetti autorizzati in via permanente al rifornimento del mezzo.

     9. Le variazioni di residenza nel medesimo territorio comunale, ivi comprese quelle derivanti da variazione della toponomastica, non comportano l'obbligo di segnalazione di cui al comma 8 e le relative informazioni sono acquisite dalla Camera di Commercio competente tramite la banca dati di cui all'articolo 7.

 

     Art. 5. (Entità della riduzione di prezzo). [16]

     1. La riduzione di prezzo è determinata in relazione alla fascia di appartenenza del Comune di residenza dei beneficiari, nel rispetto del disposto di cui all'articolo 1, comma 2 [17].

     2. L'entità della riduzione di prezzo spettante alle Organizzazioni è determinata in relazione alla fascia di appartenenza del Comune presso il quale l'Organizzazione stessa ha sede legale o sede secondaria.

     3. La riduzione di prezzo spettante per il rifornimento di unità da diporto è quella stabilita per la fascia territoriale nella quale sono inseriti i Comuni con minor distanza dal valico confinario.

     4. I beneficiari hanno titolo alla riduzione del prezzo alla pompa per ogni rifornimento effettuato con le modalità stabilite dalla presente legge in tutti i punti vendita dotati di POS situati nel territorio regionale.

 

     Art. 6. (Modalità di erogazione).

     1. Per l’acquisto dei carburanti per autotrazione a prezzo ridotto il beneficiario è tenuto a consegnare al gestore del punto vendita, dotato di un POS, l’identificativo relativo al mezzo per il quale è stato rilasciato. [18].

     2. Il gestore è tenuto a verificare che il mezzo sul quale viene effettuato il rifornimento sia quello risultante dall'identificativo. La verifica può essere effettuata anche mediante l'ausilio di apparati visivi ed elettronici, nonché di dispositivi atti a controllare informaticamente la corrispondenza fra il veicolo rifornito e i dati della tessera utilizzata [19].

     3. Effettuato il rifornimento il gestore è tenuto immediatamente a rilevare tramite il P.O.S. il quantitativo di litri erogati e contestualmente memorizzati dall'apparecchio sull'identificativo ed a rilasciare al beneficiario lo scontrino emesso dal POS, con le modalità ed i contenuti indicati nell'allegato B), punto 3) [20].

     4. Il beneficiario è tenuto a verificare la corrispondenza del quantitativo di litri erogati con quanto riportato nello scontrino del P.O.S.

     5. Le operazioni descritte nei commi 2 e 3 a cura del gestore possono essere validamente effettuate anche da addetti alla vendita dei carburanti per autotrazione muniti di P.O.S. preposti dal gestore del punto vendita [21].

     6. Il gestore è tenuto a dare idonea evidenza al pubblico dei prezzi praticati, che devono essere debitamente riportati nei POS [22].

     6 bis. L'Amministrazione regionale procede alla rilevazione dei prezzi praticati alla pompa da ogni impianto nel territorio regionale, dando periodicamente massima diffusione delle relative elaborazioni, anche mediante il sito INTERNET regionale [23].

     6 ter. La mancata evidenza al pubblico dei prezzi praticati o l'applicazione di prezzi diversi rispetto a quelli esposti comporta in capo al gestore dell'impianto l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa [24].

     6 quater. [Per le finalità indicate al comma 6 bis, le Camere di Commercio forniscono giornalmente alla Regione, per il tramite del sistema informatico regionale, le informazioni relative ai prezzi dei carburanti per autotrazione applicati dai gestori e i relativi quantitativi venduti, ivi comprese le vendite degli eventuali contingenti di benzine e di gasolio per autotrazione a prezzo agevolato nelle zone di confine di cui alla legge 1 dicembre 1948, n. 1438, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all’articolo 6 del decreto legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito con modificazioni dalla legge 17/1992] [25].

 

     Art. 7. (Banca dati).

     1. L'Amministrazione regionale, per le finalità previste dalla presente legge, nonché per altre finalità di carattere istituzionale, è autorizzata ad istituire una banca dati informatica per l'anagrafe dei beneficiari, per la rilevazione dei consumi dei carburanti per autotrazione e per la rilevazione delle sanzioni amministrative comminate in attuazione della presente legge [26].

     1 bis. I dati relativi ai singoli rifornimenti che, per qualsiasi causa, non sono stati trasferiti dai POS al sistema informatico con le modalità dell'articolo 9, devono essere memorizzati negli archivi del sistema informatico non oltre tre mesi dalla data dei rispettivi consumi [27].

     2. Per le finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni comunali comunicano all'Amministrazione regionale i dati specificati nell'allegato B), punto 2), relativi alle persone fisiche residenti nel proprio Comune. Le informazioni sono trasmesse alla banca dati regionale con cadenza settimanale in via informatica. A tal fine è autorizzato anche il diretto prelevamento dei dati dagli archivi informatici comunali da parte dell'Amministrazione regionale. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità operative per consentire il trasferimento dei dati dagli archivi comunali [28].

     3. Per la realizzazione della banca dati e per garantire l'espletamento delle funzioni delegate alle Camere di commercio, ai sensi dell'articolo 8, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con le medesime e con le amministrazioni pubbliche competenti all'immatricolazione ed alla tenuta dei registri di iscrizione dei mezzi [29].

     3 bis. La banca dati può essere implementata con ulteriori dati necessari per attivare altre finalità di carattere istituzionale, in particolare nei settori sanitario, anagrafico, della mobilità, elettorale, nonché per la funzione di borsellino elettronico, mediante l'utilizzo degli identificativi che, in tal caso, fungono da Carta del cittadino [30].

     3 ter. L'individuazione dei dati di cui al comma 3 bis, le modalità per il rilascio, l'abilitazione e l'utilizzo della Carta del cittadino sono definiti con appositi regolamenti [31].

     3 quater. Le Carte del cittadino sono acquisite dall'Amministrazione regionale e il loro rilascio e l'abilitazione per la fruizione dei servizi può intervenire direttamente da parte dell'Amministrazione regionale o da parte di altri soggetti pubblici. Il rilascio e l'abilitazione agli aventi diritto può intervenire anche a titolo gratuito [32].

     3 quinquies. Per consentire la memorizzazione dei dati di cui al comma 3 bis sugli identificativi già rilasciati per ottenere la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire la licenza d'uso dello spazio di memoria a tal fine necessario [33].

     3 sexies. L'attivazione dei servizi fruibili con la Carta del cittadino avviene in modo graduale nel territorio regionale in relazione alle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno. L'individuazione degli ambiti territoriali e dei settori d'intervento da attivare sono definiti dalla Giunta regionale [34].

     3 septies. I dati non sensibili di cui al presente articolo possono essere ceduti, anche su supporto magnetico, a chiunque ne faccia richiesta, purchè il trattamento e la cessione avvengano nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy [35].

     3 octies. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 8 maggio 2000, n. 11, con apposita delibera, fissa i modi e i termini della cessione di cui al comma 3 septies. Gli eventuali introiti derivanti dall'attuazione del precedente comma sono destinati prioritariamente allo sviluppo dei servizi elettronici di cui al presente articolo [36].

 

     Art. 8. (Delega di funzioni alle Camere di Commercio). [37]

1. Alle Camere di Commercio sono delegate le funzioni relative:

a) al rilascio degli identificativi e dei contrassegni nautici, nonchè delle autorizzazioni e relative variazioni, sospensioni o revoche;

b) agli adempimenti relativi alle rilevazioni e ai controlli sui consumi di carburante per autotrazione, sia a prezzo ridotto, sia a prezzo pieno;

c) al rimborso ai gestori delle riduzioni di prezzo praticate ai beneficiari, ivi comprese le funzioni relative alla sospensione del rimborso o al recupero di somme indebitamente rimborsate, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale;

d) agli adempimenti relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative;

e) al recupero nei confronti dei beneficiari delle somme relative alle riduzioni di prezzo indebitamente usufruite;

f) all'aggiornamento della banca dati nei tempi e con le modalità stabiliti nella convenzione di cui al comma 3.

2. Gli identificativi e i contrassegni nautici sono acquisiti dalle Camere di Commercio in via unitaria.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale stipula apposita convenzione con le Camere di Commercio in cui sono definite, in particolare, le modalità operative per lo svolgimento dell'attività delegata.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative alla realizzazione e alla gestione della banca dati per l'attuazione della presente legge.

5. L'Amministrazione regionale emana opportune direttive ai fini dell'applicazione della presente legge e del coordinamento dell'attività delle Camere di Commercio.

 

     Art. 9. (Autorizzazione alla vendita e relativi adempimenti).

     1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge si intendono autorizzati alla vendita dei carburanti per autotrazione a prezzo ridotto i gestori di punti vendita dotati dei P.O.S. di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) [38].

     2. Giornalmente i gestori dei punti vendita sono tenuti a produrre la stampa riepilogativa di cui all'allegato B), punto 4), e a trasmettere alla banca dati informatica i dati memorizzati nei POS, relativi alle quantità di carburanti per autotrazione vendute nella giornata lavorativa. Le comunicazioni devono avvenire, di norma, in via informatica, salvo causa di forza maggiore. La trasmissione dei dati dai POS avviene tramite rete telefonica con collegamento ad un programma di gestione delle connessioni su apposite apparecchiature di interfaccia [39].

     3. Ai fini della comunicazione di cui al comma 2 il gestore è altresì tenuto a registrare tramite il POS i dati relativi ai quantitativi di carburante per autotrazione complessivamente venduti, risultanti dalla lettura delle colonnine e riportati nel Registro dell’Ufficio tecnico di finanza (UTF). [40].

     3 bis. Il gestore è inoltre tenuto, all'inizio di ogni giornata lavorativa, a verificare l'avvenuto corretto invio dei dati dal POS di cui ai commi 2 e 3, riferiti al giorno precedente. Al POS sono inibite nuove operazioni fino all'avvenuta trasmissione dei dati di cui ai commi 2 e 3, riferiti al giorno precedente [41].

     3 ter. Ove non sia possibile effettuare la trasmissione telematica dei dati, il gestore è tenuto a far pervenire alla competente Camera di Commercio, entro il terzo giorno successivo alla mancata trasmissione, la stampa riepilogativa unitamente ai dati presenti nel registro dell'UTF, ai fini dell'aggiornamento degli archivi informatici da parte della Camera di Commercio medesima [42].

     4. Il gestore del punto vendita non può consentire il rifornimento a prezzo ridotto qualora l'identificativo a tal fine consegnato risulti rilasciato per un mezzo diverso rispetto a quello per il quale è richiesto il rifornimento o risulti disabilitato [43].

     4 bis. Le notizie ai gestori relative all'avvenuto corretto invio dei dati all'elaboratore centrale di cui al comma 3 bis ed alle disabilitazioni degli identificativi di cui al comma 4 avvengono mediante comunicazione sui POS, con le modalità indicate al comma 2 [44].

     4 ter. La Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata ad attuare gli strumenti necessari alla progressiva riduzione e parificazione dei costi relativi alla trasmissione dei dati mediante linea telefonica, di cui al presente articolo, da tutti i punti vendita di carburante del Friuli-Venezia Giulia [45].

 

CAPO III

RAPPORTI FINANZIARI E CONTABILI

 

     Art. 10. (Rimborsi attinenti alle riduzioni di prezzo) [46]

01. Le riduzioni di prezzo praticate sono rimborsate ai gestori degli impianti presso i quali sono installati i POS da parte dei soggetti titolati a chiedere il rimborso, quali specificati al comma 1, lettere a) e b).

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a rimborsare le somme anticipate ai gestori dei punti vendita di carburanti per autotrazione, relative alle riduzioni di prezzo alla pompa praticate ai sensi della presente legge, ai seguenti soggetti:

a) i soggetti titolati al rimborso dai quali proviene il rifornimento di carburante;

b) i titolari di una o più autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8, nei casi in cui non sussistono convenzioni di fornitura del prodotto con una compagnia petrolifera [47].

2. Per l'ottenimento dei rimborsi di cui al comma 1, i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), inoltrano all'Amministrazione regionale apposita richiesta relativa alle riduzioni di prezzo praticate sui consumi per i quali sussiste l'attestazione di regolarita' rilasciata dalle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 2 bis, e per i quali risulta loro regolarmente presentata da parte dei gestori degli impianti la documentazione di cui all'allegato B), punto 4). Detta documentazione puo' essere sostituita, in casi eccezionali, dagli scontrini emessi dal POS all'atto di ogni rifornimento di cui all'allegato B), punto 3).

3. I rimborsi sono effettuati di norma entro il mese successivo a quello in cui sono state presentate le istanze di rimborso.

3 bis. Almeno una volta all'anno il Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto, nell'ambito dell'attivita' di vigilanza prevista dal comma 5 dell'articolo 13, effettua opportune verifiche a campione presso ognuno dei soggetti ammessi alla richiesta di rimborso di cui al comma 1, lettere a) e b), atte ad accertare che a fronte delle richieste di rimborso presentate sussista la documentazione di cui all'allegato B), punto 4), munita della dichiarazione dei gestori degli impianti prevista dal comma 2 dell'articolo 11. Detta documentazione deve essere conservata dai soggetti ammessi ad accedere alla richiesta di rimborso per un periodo non inferiore a due anni a decorrere dalla data delle relative richieste di rimborso.

4. Per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 possono essere autorizzate aperture di credito a favore di un funzionario delegato, con qualifica non inferiore a funzionario, anche in deroga ai limiti di importo previsti dalla normativa vigente.

5. Gli ordini di accreditamento emessi ai sensi del comma 4, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato.

 

     Art. 11. (Adempimenti). [48]

     [1. I soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b),  sono tenuti a verificare la congruità con le proprie scritture contabili della documentazione presentata dai gestori degli  impianti di carburante ai fini del rimborso delle riduzioni di prezzo dagli stessi praticate ai sensi della presente legge [49].

     2. Il rimborso può essere effettuato dai soggetti di cui al comma 1 e riconosciuto ai fini dell'articolo 10 dall'Amministrazione regionale solamente se la documentazione di cui all'allegato B), punto 4), riporta l'espressa dichiarazione del gestore che i carburanti a prezzo ridotto sono stati erogati effettivamente ai mezzi per i quali sono stati rilasciati gli identificativi. [50].

     2 bis. Al fine di consentire il monitoraggio sui consumi di carburanti per autotrazione effettuati nel territorio regionale, i soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b), comunicano mensilmente all’Amministrazione regionale i volumi di carburanti per autotrazione consegnati ad ogni punto vendita; con le stesse cadenze temporali l’Amministrazione regionale comunica ai predetti soggetti le quantità di carburanti per autotrazione vendute dagli stessi punti vendita [51].]

 

     Art. 12. (Rapporti finanziari e contabili con l'Amministrazione statale). [52]

     [1. I rapporti finanziari e contabili tra Amministrazione statale e regionale sono regolati in relazione a quanto disposto dal decreto ministeriale di attuazione della legge 549/1995.]

 

     Art. 12 bis. (Rapporti finanziari e contabili con le Camere di Commercio). [53]

     1. Le Camere di Commercio svolgono l’attività loro delegata nei modi e nei termini stabiliti con la presente legge e con la convenzione di cui all’articolo 8.

     2. Le Camere di Commercio fanno fronte agli oneri per lo svolgimento dell’attività delegata, ivi compresi quelli derivanti dall’acquisto degli identificativi, con gli introiti derivanti dal rilascio degli identificativi e delle autorizzazioni e dalle loro variazioni e le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie [54].

     3. Le Camere di Commercio comunicano alla Regione le determinazioni assunte ai sensi del comma 2 bis dell’articolo 4 nei tempi e modi indicati nella convenzione di cui all’articolo 8.

     4. Le somme introitate a titolo di recupero delle riduzioni di prezzo indebitamente percepite ai sensi dell’articolo 15 vengono riversate alla Regione alla fine di ogni trimestre.

 

CAPO IV

VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE

 

     Art. 13. (Vigilanza).

     1. La vigilanza sulla corretta osservanza delle prescrizioni della presente legge è effettuata dalle Camere di Commercio e dall'Amministrazione regionale nell'ambito delle rispettive competenze [55].

     2. [56].

     3. Le Camere di Commercio esercitano la vigilanza in relazione alle funzioni ad esse delegate, con i poteri sanzionatori di loro competenza [57].

     4. Gli organi dell'Amministrazione regionale, dell'Amministrazione finanziaria, delle Amministrazioni comunali e dell'Autorità marittima segnalano alle Camere di Commercio competenti per territorio le violazioni alle prescrizioni della presente legge di cui vengono a conoscenza nello svolgimento dell'attività istituzionale e di controllo [58].

     5. A seguito delle segnalazioni di cui al comma 4 o di riscontrate anomalie, le Camere di Commercio sospendono il rimborso di cui all'articolo 10 oppure procedono al recupero delle somme indebitamente rimborsate o usufruite [59].

 

     Art. 14. (Sanzioni amministrative delegate alle Amministrazioni comunali). [60]

 

     Art. 15. (Sanzioni amministrative a carico dei privati e restituzione delle riduzioni di prezzo indebitamente percepite). [61]

     1. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 15.000 a lire 45.000 il beneficiario che non segnali il venir meno dell'intestazione o titolarità del diritto di usufrutto del mezzo, lo smarrimento, il furto o la distruzione dell'identificativo, del contrassegno nautico o del mezzo entro i termini indicati dal comma 8 dell'articolo 4.

     2. E' soggetto alla restituzione delle riduzioni di prezzo percepite indebitamente o in eccedenza rispetto a quelle spettanti in base alla presente legge, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale vigente al momento del consumo illecito e alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da due a quattro volte la riduzione di prezzo percepita indebitamente o in eccedenza rispetto a quella spettante in base alla presente legge, colui che [62]:

     a) effettui rifornimento beneficiando di una riduzione di prezzo superiore a quella spettante in attuazione della presente legge;

     b) utilizzi l'identificativo non essendo più intestatario, cointestatario o titolare di diritto di usufrutto del mezzo.

     2 bis. E’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da quattro a dieci volte la riduzione di prezzo percepita indebitamente o in eccedenza rispetto a quella spettante in base alla presente legge colui che commette i fatti previsti al comma 2 omettendo di effettuare le segnalazioni di cui all’articolo 4, comma 8, oltre il termine di quindici giorni dagli eventi ivi indicati o dalla notizia dei medesimi. La sanzione di cui al presente comma non si applica qualora l’omissione della segnalazione riguardi la sostituzione del mezzo [63].

     3. E' soggetto alla restituzione delle riduzioni di prezzo indebitamente percepite, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale vigente al momento del consumo illecito e alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da quattro a sei volte la riduzione di prezzo beneficiata colui che:

     a) utilizzi l'identificativo per rifornire un mezzo diverso rispetto a quello per il quale è stato rilasciato;

     b) utilizzi senza titolo l'identificativo altrui.

     3 bis. Non sono applicabili sanzioni ai sensi del presente articolo e non si dà luogo a recuperi nei casi determinati da variazioni di residenza o di sede in altro comune e sostituzioni del mezzo avvenute nei tre giorni antecedenti il rifornimento, qualora il beneficiario abbia provveduto ad aggiornare la propria posizione ai sensi dell’articolo 4, comma 8 [64].

     3 ter. E' soggetto alla restituzione delle riduzioni del prezzo indebitamente fruite, maggiorate degli interessi legali vigenti al momento del consumo illecito e alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da quattro a dieci volte la riduzione di prezzo fruita, il beneficiario che destina al consumo non personale il carburante acquistato a prezzo ridotto [65].

     4. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 100.000 a lire 300.000:

     a) colui che, anche a seguito del venir meno del titolo di proprietà, comproprietà o usufrutto del mezzo, ceda ad altri il proprio identificativo;

     b) il legale rappresentante dell'Organizzazione che non segnali alla Camera di Commercio la variazione dei presupposti che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione o dei nominativi dei soggetti autorizzati in via permanente al rifornimento del mezzo per il quale è stato rilasciato l'identificativo entro quindici giorni dalla variazione.

     5. La Camera di Commercio che ha rilasciato l'autorizzazione provvede all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi da 1 a 4 e, ove previsto, al contestuale recupero delle somme relative alle riduzioni di prezzo indebitamente usufruite.

     5 bis. Ai fini del recupero delle somme le Camere di Commercio, secondo i rispettivi ordinamenti, applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, 55 e 56 della legge regionale 7/2000, anche assumendo le determinazioni in dette norme previste sui relativi crediti dell’Amministrazione regionale [66].

 

     Art. 15 bis. (Sanzioni amministrative a carico dei gestori degli impianti). [67]

     1. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 200.000 a lire 400.000 per ogni rifornimento irregolarmente effettuato il gestore dell'impianto che effettua rifornimento su mezzo diverso rispetto a quello risultante dall'identificativo.

     1 bis. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta a un quarto qualora al gestore non sia stato notificato identico provvedimento sanzionatorio per la medesima violazione nei novanta giorni antecedenti l’ultima notifica [68].

     2. E' soggetto all'ulteriore sanzione amministrativa consistente nella sospensione dell’autorizzazione alla vendita di carburanti per autotrazione a prezzo ridotto fino a tre mesi, mediante disabilitazione dei POS, il gestore che, anche avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, sia incorso per cinque volte durante l'anno nella sanzione di cui al comma 1 [69].

     2 bis. La sanzione di cui al comma 1 non è applicata nei casi determinati da variazioni di residenza o di sede in altro comune e sostituzioni del mezzo avvenute nei tre giorni antecedenti il rifornimento, qualora il beneficiario abbia provveduto ad aggiornare la propria posizione ai sensi dell’articolo 4, comma 8 [70].

     3. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 80.000 a lire 210.000 per ogni rilevazione omessa o scontrino non rilasciato il gestore che non rilevi tramite POS il quantitativo di carburanti per autotrazione erogati a prezzo ridotto all’atto del rifornimento o non rilasci lo scontrino all'atto del rifornimento. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi [71].

     4. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 80.000 a lire 210.000 il gestore che a fine giornata non memorizzi sul POS i dati relativi ai quantitativi dei carburanti per autotrazione complessivamente venduti e non provveda al loro invio all'elaboratore centrale del sistema informatico ai sensi dell'articolo 9. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi. La sanzione non viene applicata qualora la mancata memorizzazione o il mancato invio dei dati all'elaboratore derivino da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature informatiche [72].

     4 bis. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da venti a trenta volte le riduzioni di prezzo non effettivamente praticate il gestore che inserisce tramite POS dati relativi a consumi non effettivi di carburanti a prezzo ridotto [73].

     4 ter. Le somme relative alle riduzioni di prezzo non effettivamente praticate di cui al comma 4 bis, e per le quali è stato disposto il rimborso da parte della Camera di Commercio competente per territorio, sono recuperate, con la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso legale vigente al momento delle erogazioni a titolo di rimborso, anche mediante compensazione sui successivi rimborsi [74].

     5. [La Camera di Commercio nel cui ambito territoriale sono ubicati gli impianti di distribuzione dei carburanti provvede all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 1 a 4] [75].

 

     Art. 16. (Sanzioni amministrative a carico dei gestori degli impianti e delle Compagnie petrolifere). [76]

     [1. Il gestore che richieda ai soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b), rimborsi relativi a riduzioni di prezzo non praticate effettivamente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da venti a trenta volte il rimborso impropriamente richiesto [77].

     2. I soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b), che  non effettuino i controlli previsti dall’articolo 11, comma 1, sono  soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma di denaro da 520 euro a 1.550 euro; in caso di recidiva,  la sanzione pecuniaria viene raddoppiata nei suoi limiti minimi  e massimi [78].

     3. I soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b), che  richiedano all’Amministrazione regionale i rimborsi di cui all’articolo 10 in relazione a consumi per i quali non sussiste la  documentazione prevista dall’allegato B), punto 4), sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma di denaro da venti a quaranta volte i rimborsi  indebitamente richiesti; in caso di recidiva, la sanzione  pecuniaria viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi [79].

     4. Le somme relative alle riduzioni di prezzo non effettivamente praticate, di cui al comma 1, e per le quali è stato disposto il rimborso da parte dell’Amministrazione  regionale, vengono recuperate, con la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso legale vigente al momento delle erogazioni a titolo di rimborso, mediante compensazione sui successivi rimborsi ai soggetti di cui all’articolo 10, comma 1,  lettere a) e b) [80].

     5. L'Amministrazione regionale provvede all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 1 a 3.]

 

     Art. 16 bis. (Recuperi delle riduzioni di prezzi impropriamente beneficiate). [81]

 

     Art. 16 ter. (Informazioni sulle sanzioni). [82]

     1. Per le finalità di cui all'articolo 8, le Camere di Commercio aggiornano, con le modalità stabilite nella convenzione in detto articolo prevista, l'archivio informatico relativo alle sanzioni [83].

 

     Art. 17. (Modalità di irrogazione delle sanzioni amministrative). [84]

     1. Le Camere di Commercio irrogano le sanzioni amministrative nei confronti dei gestori, relativamente alle disabilitazioni dei POS previste dall'articolo 15 bis tramite la gestione della banca dati di cui all'articolo 7.

     1 bis. Le Camere di Commercio notificano il processo verbale di accertamento delle violazioni di cui agli articoli 15 e 15 bis entro il termine di diciotto mesi dal giorno in cui dispongono degli elementi sufficienti a rilevare la violazione [85].

 

     Art. 18. (Applicazione della legge regionale 1/1984 e devoluzione alle Camere di Commercio dei proventi delle sanzioni) [86].

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, recante: «Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali» e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare l'articolo 24 della medesima in relazione alla devoluzione dei proventi conseguenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative delegate ed alle Camere di Commercio [87].

 

     Art. 19. (Verifiche sugli effetti determinati dall'attuazione della legge).

     1. La Giunta regionale presenta, annualmente, alla competente Commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della presente legge [88].

     2. Le competenti strutture regionali forniscono all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA, con cadenze periodiche definite congiuntamente, i dati relativi ai consumi dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e ogni altra informazione necessaria per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, con particolare riferimento agli effetti ambientali derivanti dalla applicazione della presente legge [89].

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

 

CAPO I

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7/1988

E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

 

     Art. 20. (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7/1988).

     1. Nel testo dell'articolo 47 della legge regionale 7/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente lettera:

     (Omissis).

     2. Dopo il Capo X del Titolo IV della Parte III della legge regionale 7/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

     (Omissis).

     3. All'articolo 80, comma 1, della legge regionale 7/1988, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera:

     (Omissis).

 

     Art. 21. (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20/1996).

     1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, integrato dall'articolo 47 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

     (Omissis).

     2. All'articolo 8 della legge regionale 20/1996, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. All'articolo 8, comma 2, della legge regionale 20/1996 è aggiunta la seguente lettera:

     (Omissis).

     4. All'articolo 8 della legge regionale 20/1996, il comma 8 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     5. All'articolo 8 della legge regionale 20/1996, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 22. (Norma transitoria).

     1. In sede di prima applicazione, le domande per l'ottenimento dell'autorizzazione sono presentate alle Camere di Commercio entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità da queste ultime determinate, previo accordo con l'Amministrazione regionale, e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione [90].

     2. [91].

     3. Per la raccolta delle domande le Camere di Commercio possono avvalersi degli uffici delle Amministrazioni comunali.

     4. Ai fini della realizzazione della banca dati di cui all'articolo 7, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni comunali forniscono con mezzi informatici all'Amministrazione regionale i dati specificati nell'allegato B), punto 2), e li aggiornano nei tempi e con le modalità indicate all'articolo 7 [92].

     5. Fino alla preposizione del direttore al Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto e all'assegnazione al medesimo servizio del personale relativo, le funzioni ed i compiti al medesimo demandati sono svolti dal Servizio della programmazione energetica dell'Ufficio di piano.

 

CAPO II

NORME FINANZIARIE

 

     Art. 23. (Norme finanziarie).

     1. Per l'introito delle somme derivanti dal disposto dell'articolo 3, comma 16, della legge 549/1995, del relativo decreto ministeriale di attuazione e dell'articolo 12 della presente legge, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 viene istituito - a decorrere dall'anno 1997 - al Titolo I - Categoria 1.2. - il capitolo 122 [1.2.3.] con la denominazione: «Entrate derivanti dall'attribuzione della quota delle accise sulle benzine ai sensi dell'articolo 3, comma 16, della legge 549/1995» e con lo stanziamento complessivo di lire 360 miliardi, suddiviso in ragione di lire 180 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

     2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare allo Stato - con vincolo di commutazione in entrata - gli eventuali minori introiti ai sensi dell'articolo 3, comma 16, della legge 549/1995, del relativo decreto ministeriale, dell'articolo 1, comma 5, e dell'articolo 12 della presente legge. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito «per memoria» - a decorrere dall'anno 1998 - alla Rubrica n. 30 - programma 0.6.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione I - il capitolo 8940 [1.1.151.1.12.32] con la denominazione «Rimborso allo Stato dei minori introiti derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 16, della legge 549/1995 in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale» (spesa obbligatoria).

     3. [93].

     4. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli eventuali oneri derivanti dalle convenzioni ivi previste; a tal fine è autorizzata la spesa di lire 20 milioni per l'anno 1997.

     5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito - a decorrere dall'anno 1997 - alla Rubrica n. 8 - programma 0.6.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VIII - il capitolo 897 [1.1.142.1.01.01] con la denominazione «Oneri derivanti dalle convenzioni con le amministrazioni pubbliche competenti all'immatricolazione ed alla tenuta dei registri di iscrizione dei mezzi» e con lo stanziamento di lire 20 milioni per l'anno 1997 [94].

     6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 5, relativi alla realizzazione della banca dati, fanno carico ai capitoli 156 e 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

     7. Per le finalità previste dall'articolo 10, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 360 miliardi, suddivisa in ragione di lire 180 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

     8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito - a decorrere dall'anno 1997 - alla Rubrica n. 8 - programma 0.6.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VIII - il capitolo 896 [1.1.161.2.08.28] con la denominazione «Rimborso ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, delle somme da questi anticipate ai gestori dei punti vendita di benzine e relative alle riduzioni di prezzo alla pompa praticate» (spesa obbligatoria) e con lo stanziamento complessivo di lire 360 miliardi, suddiviso in ragione di lire 180 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

     9. Per l'introito delle somme derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 16, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 viene istituito «per memoria» - a decorrere dall'anno 1997 - al Titolo III - Categoria 3.5. - il capitolo 962 [3.5.0] con la denominazione: «Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 16 della legge regionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale».

     10. Gli oneri derivanti dall'articolo 8 della legge regionale 20/1996, come modificato ed integrato dall'articolo 21 fanno carico ai capitoli 550, 551, 8800 ed 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.

     11. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 895 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato al bilancio predetto.

     12. I precitati capitoli 896 e 8940 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 sono inseriti nell'elenco n. 2 allegato al bilancio predetto.

     13. All'onere complessivo, in termini di competenza, di lire 367.020 milioni, suddiviso in ragione di lire 186.520 milioni per l'anno 1997 e lire 180.500 milioni per l'anno 1998 si provvede:

     a) per complessive lire 360.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 180.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, con la maggiore entrata di cui al comma 1;

     b) per complessive lire 7.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 6.500 milioni per l'anno 1997 e lire 500 milioni per l'anno 1998, con la maggiore entrata di cui al comma 3, lettera a);

     c) per lire 20 milioni per l'anno 1997, mediante prelievo di pari importo dal capitolo 8840 dello stato di previsione della spesa del bilancio predetto.

     14. All'onere di lire 6.500 milioni in termini di cassa si provvede con la maggiore entrata, di pari importo, di cui al comma 3, lettera a).

 

     Art. 24. (Allegati).

     1. Gli allegati A) e B) sono parte integrante della presente legge.

     2. Gli allegati A) e B) possono essere modificati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentita la Commissione consiliare competente, che deve esprimersi entro dieci giorni, in relazione alle variazioni che si rendano necessarie.

 

     Art. 25. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed esplica i suoi effetti, salvo quanto disposto dall'articolo 8 e dagli articoli da 20 a 23, dall'1 gennaio 1997.

 

 

ALLEGATO A) [95]

 

1) Caratteristiche tecniche minime degli identificativi

 

     L'identificativo è costituito da una carta a microprocessore, su supporto in PVC, in grado di operare mediante funzioni crittografiche DES o RSA, con le seguenti caratteristiche:

     a) standard ISO 7816;

     b) memoria utente EEPROM riscrivibile almeno 10.000 volte;

     c) capacità della memoria utente riscrivibile di 8 Kbytes;

     d) protezione della memoria utente tramite Password;

     e) segmentabilità della memoria utente in più aree protette;

     f) banda magnetica per tracce 1/2/3 su di un lato;

     g) interoperabilità con altri sistemi di carte a microprocessore ISO 7816.

 

2) Caratteristiche tecniche dei POS

 

     Il POS è un apparecchio in grado di operare mediante funzioni crittografiche DES o RSA con le seguenti caratteristiche:

     a) 1 Mbyte di memoria;

     b) stampante ad impatto;

     c) display a cristalli liquidi di almeno 2 righe per 20 caratteri;

     d) lettore/scrittore di carte a microprocessore ISO 7816;

     e) orologio datario;

     f) un canale asincrono;

     g) modem integrato con «autodial»;

     h) unico cavo di connessione alla rete di alimentazione elettrica [220 V, 50 Hz] ed alla rete telefonica, con spina normalizzata TELECOM, che consenta di collegarsi anche con un apparecchio telefonico;

     i) sistema di riconfigurazione che, durante il collegamento notturno, consenta ad un PC remoto di modificare automaticamente sia i parametri di lavoro memorizzati che il firmware a bordo del terminale POS.

 

3) Caratteristiche del contrassegno nautico

 

     Il contrassegno nautico, documento rilasciato per le unità da diporto, ha le seguenti caratteristiche:

     a) dimensioni 25 cm. x 15 cm.;

     b) adesivo mediante colla resistente all'acqua;

     c) stampigliatura indelebile della sigla di riconoscimento assegnata all'unità da diporto con numero progressivo nell'ambito provinciale e carattere di identificazione del tipo di unità da diporto (N = nave; I = imbarcazione; NT = natante).

 

ALLEGATO B) [96]

 

1) Modalità di presentazione della domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione e dati da memorizzare sull'identificativo all'atto del rilascio dell'autorizzazione stessa.

 

     1. La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione deve contenere i seguenti dati:

     a) dati anagrafici:

     1) tipo beneficiario (privato, soggetto autorizzato da Organizzazione);

     2) nome e cognome;

     3) data di nascita;

     4) luogo di nascita;

     5) cittadinanza;

     6) comune di residenza;

     7) indirizzo di residenza;

     8) codice fiscale;

     b) dati relativi al mezzo:

     1) targa del veicolo o descrizione dell'unità da diporto;

     2) cilindrata;

     3) tipo di alimentazione del mezzo (benzina/gasolio) [97]

     2. Sull'identificativo, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, sono memorizzati i seguenti dati:

     a) codice dell'autorizzazione;

     b) nome e cognome;

     c) codice fiscale;

     d) codice ISTAT del comune di residenza o sede dell'Organizzazione;

     e) targa del veicolo o sigla assegnata all'unità da diporto risultante dal contrassegno nautico.

     3. All'atto della presentazione della domanda devono essere esibiti:

     a) un documento comprovante la residenza [98];

     b) la carta di circolazione o la licenza di navigazione del mezzo prevista dall'articolo 8 della legge 50/1971. Per i natanti sprovvisti della licenza di navigazione deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la proprietà o comproprietà degli stessi;

     c) l'attestazione della copertura assicurativa del mezzo, qualora obbligatoria in relazione alla vigente legislazione.

     4. Per le sole Organizzazioni, devono essere presentati lo statuto o l'atto costitutivo o l'accordo tra gli aderenti redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata dal quale risultino la sede legale o secondaria nel territorio regionale e le finalità dell'Organizzazione, e una dichiarazione resa dal suo legale rappresentante che indica i nominativi dei soggetti autorizzati in via permanente al rifornimento del mezzo per il quale è richiesto l'identificativo.

 

2) Dati forniti dalle Amministrazioni comunali relativi alle persone fisiche residenti.

 

     a) codice ISTAT Comune;

     b) codice individuale;

     c) nome e cognome;

     d) data di nascita;

     e) luogo di nascita;

     f) sesso;

     g) cittadinanza;

     h) codice fiscale;

     i) indirizzo di residenza;

     j) data iscrizione;

     k) codice ISTAT Comune immigrazione;

     l) codice ISTAT Comune emigrazione;

     m) data cancellazione;

     n) codice causale cancellazione.

 

3) Dati da registrare per ogni rifornimento a prezzo ridotto.

 

     1. Il gestore dell'impianto digita sul POS i seguenti dati:

     a) tipo di carburante oggetto del rifornimento (benzina/gasolio) [99];

     b) litri erogati (fino a due decimali) o corrispondente importo a prezzo ridotto.

     2. Il POS memorizza, oltre ai dati sopra indicati, anche i seguenti:

     a) data e ora;

     b) codice dell'identificativo;

     c) targa del veicolo o sigla assegnata all'unità da diporto risultante dal contrassegno nautico.

     3. Nell'identificativo sono trasferiti dal POS i seguenti dati:

     a) data e ora;

     b) codice del POS;

     c) tipo di carburante oggetto del rifornimento (benzina/gasolio) [100];

     d) litri del rifornimento.

     4. Il POS emette uno scontrino contenente i seguenti dati:

     1) data e ora;

     2) estremi identificativi del punto vendita;

     3) codice del POS;

     4) codice dell'autorizzazione;

     5) targa del veicolo o sigla assegnata all'unità da diporto risultante dal contrassegno nautico;

     6) litri del rifornimento;

     7) tipo di carburante oggetto del rifornimento (benzina/gasolio) [101];

     8) prezzo al litro praticato;

     9) riduzione di prezzo al litro;

     10) importo da pagare.

 

4) Dati da riportare nella stampa riepilogativa delle operazioni effettuate nella giornata ai fini dei rimborsi delle riduzioni di prezzo praticate.

 

     a) codice del POS che ha effettuato la registrazione;

     b) per ogni rifornimento:

     1) data e ora;

     2) codice dell'autorizzazione;

     3) targa del veicolo o sigla assegnata all'unità da diporto risultante dal contrassegno nautico;

     4) tipo di carburante oggetto del rifornimento (benzina/gasolio) [102];

     5) litri;

     6) importo;

     c) totalizzazione per fascia delle riduzioni di prezzo operate.


[1] Abrogata dall'art. 16 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18, con la decorrenza ivi prevista. Per l'interruzione dei benefici di cui alla presente legge, vedi la D.G.R. 21 ottobre 2011, n. 1963.

[2] Titolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 20 marzo 2002, n. 9.

[3] Rubrica così sostituita dall’art. 2 della L.R. 20 marzo 2002, n. 9.

[4] Articolo modificato dall'art. 2 della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4, dall'art. 1 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11, dall’art. 3 della L.R. 20 marzo 2002, n. 9 e così sostituito dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30, con la decorrenza ivi prevista.

[5] Articolo modificato dall'art. 2 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11, dall’art. 4 della L.R. 20 marzo 2002, n. 9, già sostituito dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30 e così ulteriormente sostituito dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[6] Articolo modificato dall'art. 34 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13 e così sostituito dall'art. 3 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11.

[7] Numero già modificato dall’art. 5 della L.R. 20 marzo 2002, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 14, con la decorrenza di cui all'art. 18 della stessa L.R. 14/2008.

[8] Comma aggiunto dall’art. 9 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 3.

[9] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 14, con la decorrenza di cui all'art. 18 della stessa L.R. 14/2008.

[10] Comma aggiunto dall’art. 5 della L.R. 20 marzo 2002, n. 3.

[11] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 14, con la decorrenza di cui all'art. 18 della stessa L.R. 14/2008.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11.

[13] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 3.

[14] Comma aggiunto dall’art. 9 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 3.

[15] Comma così sostituito dall’art. 9 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 3.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11.

[17] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 14, con la decorrenza di cui all'art. 18 della stessa L.R. 14/2008.

[18] Comma modificato dall'art. 6 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11 e così sostituito dall’art. 6 della L.R. 20 marzo 2002, n. 9.

[19] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11 e così ulteriormente modificato dall’art. 5 della L.R. 24 maggio 2004 , n. 17.

[20] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11.

[21] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 20 marzo 2002, n. 9.

[22] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11.

[23] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11.

[24] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11.

[25] Comma aggiunto dall’art. 9 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 3, modificato dall’art. 6 della L.R. 20 marzo 2002, n. 9 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 14, con la decorrenza di cui all'art. 18 della stessa L.R. 14/2008.

[26] Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11 e così ulteriormente modificato dall’art. 7 della L.R. 20 marzo 2002, n. 9.

[27] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11.

[28] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11.

[29] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11.

[30] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11.

[31] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11.

[32] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11.

[33] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11 e così modificato dall’art. 7 della L.R. 20 marzo 2002, n. 9..

[34] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11.

[35] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11.

[36] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11.

[37] Articolo modificato dall'art. 8 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11, dall’art. 9 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 3, dall’art. 8 della L.R. 20 marzo 2002, n. 9, dall’art. 5 della L.R. 24 maggio 2004, n. 17 e così sostituito dall'art. 5 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 14, con la decorrenza di cui all'art. 18 della stessa L.R. 14/2008.

[38] Comma già modificato dall'art. 9 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11 e così ulteriormente modificato dall’art. 9 della L.R. 20 marzo 2002, n. 9.

[39] Comma sostituito dall'art. 9 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11, già modificato dall’art. 9 della L.R. 20 marzo 2002, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 14, con la decorrenza di cui all'art. 18 della stessa L.R. 14/2008.

[40] Comma modificato dall'art. 9 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11 e così sostituito dall’art. 9 della L.R. 20 marzo 2002, n. 9.

[41] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11 e così modificato dall'art. 6 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 14, con la decorrenza di cui all'art. 18 della stessa L.R. 14/2008.

[42] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11 e così sostituito dall'art. 6 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 14, con la decorrenza di cui all'art. 18 della stessa L.R. 14/2008.

[43] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11.

[44] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11.

[45] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11.

[46] Articolo modificato dall'art. 10 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11, dall’art. 10 della L.R. 20 marzo 2002, n. 9, dall’art. 5 della L.R. 24 maggio 2004, n. 17, sostituito dall'art. 7 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 14, con la decorrenza di cui all'art. 18 della stessa L.R. 14/2008 e così ulteriormente modificato dall'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22. Il testo previgente recava: " Art. 10. (Rimborsi delle riduzioni di prezzo). 1. Le Camere di Commercio rimborsano ai gestori le riduzioni di prezzo praticate ai beneficiari, di norma con cadenza settimanale. 2. I rimborsi sono effettuati sulla base dei dati memorizzati nella banca dati informatica, fermo restando il disposto di cui all'articolo 13, comma 5. 3. Per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate aperture di credito a favore del Segretario generale in carica presso ciascuna Camera di Commercio, in qualità di funzionario delegato, anche in deroga ai limiti di importo previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 4. In deroga alle disposizioni contabili vigenti, le somme relative alle riduzioni di prezzo praticate in corso d'anno, e non rimborsate entro la chiusura dell'esercizio cui si riferiscono, sono imputate allo stanziamento dell'esercizio successivo, in conto competenza. 5. In deroga all'articolo 59 bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i funzionari delegati possono utilizzare i fondi della successiva apertura di credito anche quando i fondi della precedente apertura di credito non sono esauriti. 6. Le somme accreditate al funzionario delegato, e non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio, costituiscono economia di bilancio."

[47] Lettera così modificata dall'art. 13 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[48] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 14, con la decorrenza di cui all'art. 18 della stessa L.R. 14/2008.

[49] Comma modificato dall'art. 11 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11 e così sostituito dall’art. 5 della L.R. 24 maggio 2004, n. 17.

[50] Comma già modificato dall'art. 11 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11 e così ulteriormente modificato dall’art. 11 della L.R. 20 marzo 2002, n. 9.

[51] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11, modificato dall’art. 11 della L.R. 20 marzo 2002, n. 9 e così sostituito dall’art. 5 della L.R. 24 maggio 2004, n. 17.

[52] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[53] Articolo inserito dall'art. 12 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11 e così sostituito dall’art. 9 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 3.

[54] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 14, con la decorrenza di cui all'art. 18 della stessa L.R. 14/2008.

[55] Comma già modificato dall'art. 13 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 14, con la decorrenza di cui all'art. 18 della stessa L.R. 14/2008.

[56] Comma abrogato dall'art. 26 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11.

[57] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11.

[58] Comma modificato dall'art. 13 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11 e così sostituito dall'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 14, con la decorrenza di cui all'art. 18 della stessa L.R. 14/2008.

[59] Comma modificato dall'art. 13 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11 e così sostituito dall'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 14, con la decorrenza di cui all'art. 18 della stessa L.R. 14/2008.

[60] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11.

[61] Articolo modificato dall'art. 34 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13 e così sostituito dall'art. 14 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11.

[62] Alinea così modificato dall'art. 11 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 14.

[63] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30 e così modificato dall'art. 11 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 14.

[64] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[65] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 14, con la decorrenza di cui all'art. 18 della stessa L.R. 14/08.

[66] Comma aggiunto dall’art. 9 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 3.

[67] Articolo inserito dall'art. 15 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11.

[68] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[69] Comma così modificato dall’art. 12 della L.R. 20 marzo 2002, n. 9.

[70] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[71] Comma così modificato dall’art. 12 della L.R. 20 marzo 2002, n. 9.

[72] Comma così modificato dall’art. 12 della L.R. 20 marzo 2002, n. 9.

[73] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 14, con la decorrenza di cui all'art. 18 della stessa L.R. 14/2008.

[74] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 14, con la decorrenza di cui all'art. 18 della stessa L.R. 14/2008.

[75] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 14, con la decorrenza di cui all'art. 18 della stessa L.R. 14/2008.

[76] Articolo sostituito dall'art. 16 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11 e abrogato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 14, con la decorrenza di cui all'art. 18 della stessa L.R. 14/2008.

[77] Comma così sostituito dall’art. 5 della L.R. 24 maggio 2004, n. 17.

[78] Comma così sostituito dall’art. 5 della L.R. 24 maggio 2004, n. 17.

[79] Comma così sostituito dall’art. 5 della L.R. 24 maggio 2004, n. 17.

[80] Comma così sostituito dall’art. 5 della L.R. 24 maggio 2004, n. 17.

[81] Articolo inserito dall'art. 34 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13 e abrogato dall'art. 26 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11.

[82] Articolo inserito dall'art. 17 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11.

[83] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 14, con la decorrenza di cui all'art. 18 della stessa L.R. 14/2008.

[84] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11.

[85] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[86] Rubrica così sostituito dall'art. 19 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11.

[87] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11.

[88] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 14, con la decorrenza di cui all'art. 18 della stessa L.R. 14/2008.

[89] Comma sostituito dall'art. 20 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11 e così modificato dall’art. 13 della L.R. 20 marzo 2002, n. 9.

[90] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11.

[91] Comma abrogato dall'art. 26 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11.

[92] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11.

[93] Comma abrogato dall'art. 26 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11.

[94] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11.

[95] Allegato così sostituito dall'art. 24 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11.

[96] Allegato così sostituito dall'art. 24 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11.

[97] Numero così sostituito dall’art. 14 della L.R. 20 marzo 2002, n. 9.

[98] Lettera così modificata dall'art. 16 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 14.

[99] Lettera così sostituita dall’art. 14 della L.R. 20 marzo 2002, n. 9.

[100] Lettera così sostituita dall’art. 14 della L.R. 20 marzo 2002, n. 9.

[101] Numero così sostituito dall’art. 14 della L.R. 20 marzo 2002, n. 9.

[102] Numero così sostituito dall’art. 14 della L.R. 20 marzo 2002, n. 9.