§ 6.4.166 – L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1999).


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:15/02/1999
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Trasferimenti agli Enti locali).
Art. 2.  (Riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale).
Art. 3.  (Accelerazione dell'attuazione di programmi comunitari e semplificazione dell'attività amministrativa).
Art. 4.  (Interventi di politica sociale).
Art. 5.  (Interventi nel settore dell'edilizia abitativa, del territorio e dei trasporti).
Art. 6.  (Riordino del finanziamento di interventi nel settore della cultura, dell'istruzione e della formazione professionale).
Art. 7.  (Interventi volti alla realizzazione della TV
Art. 8.  (Interventi nei settori economici).
Art. 9.  (Finanziamento di interventi nelle zone terremotate).
Art. 10.  (Abolizione di tasse regionali).
Art. 11.  (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili).
Art. 12.  (Interventi per l'unificazione degli uffici del Catasto e del Tavolare).
Art. 13.  (Direttive alla Friulia S.p.A.).
Art. 14.  (Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle forze dell'ordine caduti nell'adempimento del proprio dovere).
Art. 15.  (Rifinanziamenti e variazioni di spesa su interventi nel settore del territorio).
Art. 16.  (Rifinanziamenti e variazioni di spesa nei settori dell'edilizia e dei trasporti).
Art. 17.  (Rifinanziamenti e variazioni di spesa nei settori della sanità e dell'assistenza).
Art. 18.  (Rifinanziamenti e variazioni di spesa su interventi nei settori dell'istruzione, della ricerca, della cultura e delle attività ricreative e sportive).
Art. 19.  (Rifinanziamenti e variazioni di spesa si interventi nel settore dell'Agricoltura).
Art. 20.  (Rifinanziamenti e variazioni di spesa su interventi nei settori dell'Economia).
Art. 21.  (Altri finanziamenti). (Omissis).
Art. 22.  (Rifinanziamenti e variazioni di spesa  su interventi attuativi di programmi comunitari). (Omissis).
Art. 23.  (Rifinanziamenti e variazioni di spesa  su interventi con fondi statali nei settori di intervento regionale). (Omissis).
Art. 24.  (Copertura finanziaria).
Art. 25.  (Sospensione degli effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell'Unione europea).
Art. 26.  (Entrata in vigore).


§ 6.4.166 – L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1999).

(B.U. 16 febbraio 1999, n. 6 - S.S. n. 3).

 

CAPO I

Finanziamento di interventi regionali

 

Art. 1. (Trasferimenti agli Enti locali).

     1. La Regione concorre al finanziamento dei bilanci degli Enti locali mediante devoluzione delle quote fisse delle compartecipazioni, indicate al comma 3, ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale.

     2. Sono altresì destinati al finanziamento degli Enti locali parte degli introiti derivanti dai proventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47.

     3. Per l'anno 1999 le quote delle compartecipazioni sono come di seguito determinate:

     a) due decimi delle quote di compartecipazione regionale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 6 agosto 1984, n. 457, e modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

     b) due decimi della compartecipazione regionale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984, e modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 662/1996;

     c) due decimi della compartecipazione regionale al gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984, e modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 662/1996.

     4. La devoluzione delle quote di compartecipazione di cui al comma 3, il cui ammontare per l'anno 1999 è determinato in lire 670.800 milioni, della parte di introiti di cui al comma 2, il cui ammontare per l'anno 1999, relativamente agli introiti relativi all'anno 1998, è stimato in lire 5.400 milioni, nonché l'ulteriore quota di lire 8.000 milioni, è disposta a titolo di:

     a) assegnazione di fondi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 1 bis), dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

     b) assegnazione di fondi in attuazione dell'articolo 54 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e per le finalità della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli Enti locali;

     c) assegnazione di fondi a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.

     5. Le assegnazioni di cui al comma 4 sono attribuite agli Enti locali per l'esercizio delle funzioni proprie o delegate ai sensi della normativa vigente e, relativamente alle Comunità montane e collinare del Friuli, in rapporto alle funzioni loro delegate dai Comuni ed anche per l'esercizio delle funzioni statutarie, nella seguente misura per l'anno 1999:

     a) alle Province lire 123.695.088.850;

     b) ai Comuni lire 547.423.165.250;

     c) alle Comunità montane lire 12.029.451.140, di cui lire 5.029.451.140 accantonate per il loro riordino;

     d) alla Comunità collinare del Friuli lire 1.052.294.760, limitatamente all'assegnazione di cui al comma 4, lettera b).

     6. Le assegnazioni attribuite alle Province, ai sensi del comma 5, lettera a), sono determinate in misura pari a quelle trasferite alle stesse per l'anno 1998, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a), della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3.

     7. Le assegnazioni attribuite ai Comuni, ai sensi del comma 5, lettera b), sono suddivise nei seguenti fondi:

     a) un fondo pari a lire 544.423.165.250 da ripartire con i criteri di cui ai commi da 8 a 15 [1];

     b) un fondo pari a lire 3.000 milioni, per far fronte a situazioni particolari, con priorità per le esigenze dei Comuni di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; le finalità e i criteri per la ripartizione del fondo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18.

     8. Ai fini dell'attribuzione delle assegnazioni ai Comuni, ai sensi del comma 7, lettera a), essi sono suddivisi nelle seguenti categorie:

     a) Comuni capoluogo di provincia;

     b) Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti;

     c) Comuni, il cui territorio è classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a cinquemila abitanti, e superiore a mille abitanti;

     d) Comuni, il cui territorio è classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a mille abitanti;

     e) Comuni, il cui territorio non è classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a cinquemila abitanti.

     9. Una quota del fondo di cui al comma 7, lettera a), pari a lire 520.901.908.800, è attribuita a ciascuna categoria di Comuni con un'incidenza percentuale uguale a quella calcolata sulle risorse assegnate per il 1998 ai Comuni con riferimento alle attribuzioni dei Comuni stessi alle categorie di appartenenza per il 1999 come previste dal comma 8.

     10. Nell'ambito delle quote determinate per ciascuna categoria di Comuni ai sensi del comma 9, la quota di lire 520.901.908.800 del fondo di cui al comma 7, lettera a), è assegnata ai Comuni secondo i seguenti criteri:

     a) per i Comuni capoluogo di provincia, per il 90 per cento in ragione della popolazione, per l'1 per cento in ragione del territorio, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia inferiore a quattordici anni, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia superiore a sessantacinque anni, e per il restante 5 per cento in ragione del reddito imponibile, dichiarato ai fini dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche;

     b) per i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, per l'85 per cento in ragione della popolazione, per il 6 per cento in ragione del territorio, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia inferiore a quattordici anni, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia superiore a sessantacinque anni, e per il restante 5 per cento in ragione del reddito imponibile, dichiarato ai fini dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche;

     c) per i Comuni, il cui territorio è classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a cinquemila abitanti, e superiore a mille abitanti, per il 65 per cento in ragione della popolazione, per il 26 per cento in ragione del territorio, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia inferiore a quattordici anni, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia superiore a sessantacinque anni, e per il restante 5 per cento in ragione del reddito imponibile, dichiarato ai fini dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche;

     d) per i Comuni, il cui territorio è classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a mille abitanti, per il 65 per cento in ragione della popolazione, per il 26 per cento in ragione del territorio, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia inferiore a quattordici anni, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia superiore a sessantacinque anni, e per il restante 5 per cento in ragione del reddito imponibile, dichiarato ai fini dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche;

     e) per i Comuni, il cui territorio non è classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a cinquemila abitanti, per l'85 per cento in ragione della popolazione, per il 6 per cento in ragione del territorio, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia inferiore a quattordici anni, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia superiore a sessantacinque anni, e per il restante 5 per cento in ragione del reddito imponibile, dichiarato ai fini dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche.

     11. Per il calcolo del reddito imponibile, dichiarato ai fini dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche, si fa riferimento agli ultimi dati disponibili, comunicati dall'Amministrazione finanziaria dello Stato.

     12. L'incremento delle assegnazioni determinate ai sensi dei commi da 8 a 11 non può superare il 15 per cento dell'assegnazione attribuita a ciascun Comune per l'anno 1998 ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b), della legge regionale 3/1998 e dell'articolo 7 della legge regionale 10 novembre 1998, n. 14.

     13. Al fine di assicurare a ciascun Comune almeno la stessa assegnazione ad esso attribuita per l'anno 1998, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b), della legge regionale 3/1998 e dell'articolo 7 della legge regionale 14/1998, è utilizzata una quota del fondo previsto dal comma 7, lettera a).

     14. Qualora l'entità del fondo previsto dal comma 7, lettera a), non sia sufficiente ad attribuire a ciascun Comune l'assegnazione calcolata ai sensi dei commi 10 e 13, la quota dell'assegnazione eccedente l'assegnazione loro attribuita per l'anno 1998, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b), della legge regionale 3/1998 e dell'articolo 7 della legge regionale 14/1998, è ridotta proporzionalmente.

     15. La somma eventualmente residua del fondo previsto dal comma 7, lettera a), dopo l'attribuzione delle assegnazioni determinate ai sensi di quanto previsto dai commi 10 e 13, è distribuita fra tutti i Comuni secondo i criteri stabiliti dal comma 10.

     16. Per i Comuni, la cui popolazione sia inferiore a 15.000 abitanti, le somme trasferite ai sensi dei commi precedenti sono erogate in due rate, di cui la prima entro il mese di marzo e la seconda entro il mese di giugno. Per gli altri Enti locali l'erogazione è disposta in quattro rate, di cui l'ultima entro il mese di novembre. L'erogazione dell'ultima rata delle somme trasferite ai sensi dei commi precedenti è subordinata all'avvenuta comunicazione da parte degli enti interessati dei dati richiesti, con apposita deliberazione della Giunta regionale, per l'aggiornamento o la definizione dei parametri necessari alla definizione dei criteri di riparto delle somme da trasferire agli Enti locali.

     17. Per i Comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti, i trasferimenti determinati ai sensi dei commi precedenti:

     a) sono decurtati del 10 per cento in sede di liquidazione dell'ultima rata per quelli che non svolgano in modo coordinato e continuativo almeno tre tra le funzioni e i servizi indicati nell'allegato A alla legge regionale 3/1998, attraverso convenzioni con altri Comuni, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, o attraverso altri Enti locali, intendendosi che le funzioni e i servizi sono svolti in modo continuativo qualora le relative convenzioni risultino operanti prima del 31 marzo di ciascun anno;

     b) sono incrementati del 20 per cento per quelli che deliberino di costituire un'unione ai sensi dell'articolo 26 della legge 142/1990, a parare dall'anno successivo a quello della costituzione dell'unione, e per una durata pari a quella dell'unione stessa.

     18. Le assegnazioni alle Comunità montane sono attribuite nella stessa misura delle assegnazioni attribuite a ciascuna di esse ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera c), della legge regionale 3/1998.

     19. L'utilizzazione delle somme trasferite agli Enti locali non è soggetta a rendicontazione, ma solo a verifica in sede d'esame del conto consuntivo di ciascun ente da parte dell'organo regionale preposto al controllo sugli atti degli enti.

     20. Per le finalità previste dai commi 4 e 5 è autorizzata la spesa di lire 684.200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1610 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     21. Per le finalità previste dal comma 4 è assegnato a favore delle Province, per l'esercizio delle funzioni proprie o delegate ai sensi della normativa vigente, un limite di impegno decennale di lire 4.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1999, con l'onere di lire 12.000 milioni relativo alle annualità autorizzate dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 1620 dello stato di previsione della spesa per il bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 e l'onere relativo alle annualità autorizzate dal 2002 al 2008 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

     22. Il limite di impegno di cui al comma 21 è assegnato per due terzi in ragione della popolazione e per un terzo in ragione dell'estensione territoriale di ciascuna Provincia.

     23. La quota non impegnata del limite di impegno per l'anno 1998, autorizzato a favore delle Province con l'articolo 1, comma 7, lettera b), della legge regionale 3/1998, per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 1 della legge regionale 3/1998 a carico del capitolo 1620 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, è attribuita alle stesse per due terzi in ragione della popolazione e per un terzo in ragione del territorio.

     24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere interventi per la realizzazione di servizi di area vasta, che consentano il raggiungimento di economie di scala nell'ambito di uno sviluppo armonico del territorio regionale, assegnando priorità per quelle realizzazioni già comprese in piani o programmi approvati dalle Amministrazioni proponenti, mediante la concessione di finanziamenti a Province e/o altri Enti locali associati che presentino progetti per i quali siano già state sottoscritte convenzioni, intese, accordi di programma od altre forme di collaborazione fra gli stessi comprensive delle modalità di gestione dei servizi.

     25. La domanda per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 24 è presentata all'Amministrazione regionale entro il 30 aprile, corredata di documentazione illustrativa degli interventi da realizzare e del preventivo di massima della spesa. La Giunta regionale entro il 30 giugno, su proposta dell'Assessore competente, definisce la graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento.

     26. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 24 sono posti a carico del capitolo 850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     27. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 11 aprile 1995, n. 17, relativamente all'adeguamento degli impianti di edifici scolastici siti in qualsiasi Comune della Regione e degli impianti natatori siti nei Comuni dichiarati interamente montani, è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 2.000 milioni annui, a decorrere dall'anno 2000, con l'onere di lire 4.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 1624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere relativo alle annualità dal 2002 al 2009 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi [2].

     28. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane un finanziamento straordinario di lire 5.300 milioni per le spese correnti relative all'anno 1999. Il finanziamento è ripartito fra le Comunità montane ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39.

     29. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di lire 5.300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 980 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     30. Nell'ambito dell'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi per l'informatizzazione del proprio strumento urbanistico. Le domande per la concessione, corredate di un preventivo di spesa, sono presentate alla Direzione regionale della pianificazione territoriale entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ogni anno. Le modalità di concessione dei contributi sono quelle previste dall'articolo 8, commi 2, 3, 4 e 5, della legge regionale 63/1991.

     31. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per l'anno 1999 e di lire 950 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 2023 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     32. Al fine di assicurare il mantenimento nelle zone montane dei servizi collegati alla residenza, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere parte degli oneri finanziari che la «Poste Italiane SpA» sosterrà per i servizi di pubblica utilità a favore della popolazione, erogabili tramite gli uffici postali del territorio montano della regione, stipulando apposita convenzione per la definizione dei servizi, dei costi e degli obblighi reciproci.

     33. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1015 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     34. [3]

     35. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Marano Lagunare un contributo pluriennale nella misura massima di cui al comma 37, per un periodo di dieci anni, a copertura degli oneri - in linea capitale e interessi - del mutuo da stipulare per la ristrutturazione del vecchio mercato ittico, ivi compresa la sistemazione di aree connesse al centro storico.

     36. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina in via preventiva, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 35. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 35 è presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo corredata della deliberazione con cui il Comune dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonché del programma delle opere a fronte delle quali si è reso necessario il ricorso all'indebitamento. L'erogazione della prima annualità dei contributi precitati è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo, dal quale risulta il piano di ammortamento in linea capitale e per interessi.

     37. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 200 milioni annui, a decorrere dall'anno 2000, con l'onere di lire 400 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 9116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere relativo alle annualità dal 2002 al 2009 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

     38. [4].

     39. [5].

     40. [6].

     41. I commi 21, 22 e 23 dell'articolo 15 della legge regionale 3/1998 sono abrogati.

 

     Art. 2. (Riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale).

     1. (comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).

     2. (comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).

     3. [7].

     4. Sono abrogati l'articolo 1, commi 6, 7 e 8, della legge regionale 47/1996, l'articolo 18, comma 12, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, e l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 3/1998.

 

     Art. 3. (Accelerazione dell'attuazione di programmi comunitari e semplificazione dell'attività amministrativa).

     1. [8]

     2. La Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni, nell'ambito dell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 65, comma 1, lettera a), della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, predispone la proposta di deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 13 ter, comma 4, della legge regionale 10/1982, come sostituito dal comma 1.

     3. La programmazione regionale assume come proprio il criterio del massimo utilizzo delle risorse comunitarie. Al fine del proficuo utilizzo dei fondi comunitari, ciascuna Direzione regionale operativa è tenuta ad individuare, nell'ambito del quadro programmatico degli interventi regionali di propria competenza, quelli che rivestono le caratteristiche di ammissibilità al cofinanziamento comunitario e a darne comunicazione alla Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni, nonché a darne attuazione secondo i criteri e le modalità previste dai pertinenti regolamenti comunitari.

     4. La Direzione degli affari comunitari e dei rapporti esterni, nella redazione delle proposte di programma da presentare agli organi comunitari e statali, tiene prioritariamente conto degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 13 ter, comma 5, della legge regionale 10/1982, come sostituito dal comma 1, nonché degli interventi di cui al comma 3. Le proposte di programma sono redatte nel rispetto del disposto di cui all'articolo 13 ter, comma 3, della legge regionale 10/1982, come sostituito dal comma 1.

     5. Al fine di rispondere a criteri di sollecita attuabilità dei programmi e dei progetti approvati dalla Unione europea e dallo Stato, le relative proposte indicano il soggetto attuatore, ovvero le strutture regionali responsabili dell'attuazione ai sensi della normativa vigente in materia di organizzazione amministrativa, le disposizioni di settore nell'ambito delle quali gli interventi sono attuati, qualora rientranti nella legislazione vigente, le categorie dei beneficiari, le modalità e i criteri di massima per l'attuazione degli interventi.

     6. Ai fini della partecipazione della Regione agli obiettivi e programmi comunitari, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva con propria deliberazione, nel rispetto del disposto di cui all'articolo 13 ter, comma 3, della legge regionale 10/1982, come sostituito dal comma 1, le proposte di programma da presentare agli organi comunitari e statali. Con il medesimo atto sono individuate le disposizioni organizzative più opportune per assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti ed un'efficace ed efficiente gestione delle risorse comunitarie, nazionali e regionali, con particolare riferimento alla dotazione del personale e delle strumentazioni tecniche e informatiche necessarie [9].

     7. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla decisione di approvazione di un programma o di un progetto comunitario da parte dell’Unione europea e dall’approvazione con deliberazione del CIPE della relativa quota di cofinanziamento statale, ovvero dalla data di approvazione del relativo complemento di programmazione, ove previsto, provvede a darvi attuazione, definendo, ove non già individuati dai documenti programmatici o dal progetto, le specifiche modalità di attuazione e i criteri specifici di selezione delle iniziative da ammettere a finanziamento [10].

     7 bis. Al fine del proficuo utilizzo dei fondi comunitari in relazione al fabbisogno accertato, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riprogrammare gli interventi previsti dai programmi comunitari approvati e iscritti nel bilancio regionale, con l'osservanza delle procedure e dei criteri previsti dai relativi regolamenti comunitari e dalle rispettive decisioni comunitarie di approvazione, provvedendo anche a trasferimenti di risorse tra settori diversi, nel rispetto delle disposizioni regionali in materia di organizzazione amministrativa per quanto concerne l'attribuzione di competenza operativa degli interventi riprogrammati, qualora ciò sia indispensabile per garantire il raggiungimento dell'obiettivo di massimo utilizzo delle risorse comunitarie alle scadenze, anche intermedie, fissate dalle autorità comunitarie e statali [11].

     7 ter. La Giunta regionale riferisce annualmente alla competente Commissione del Consiglio regionale sullo stato di attuazione dei programmi cofinanziati [12].

 

     Art. 4. (Interventi di politica sociale).

     1. Il finanziamento statale di complessive lire 402.350 milioni, previsto per la Regione Friuli-Venezia Giulia nell'ambito del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'articolo 4 del decreto legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, approvato con deliberazione CIPE n. 52 del 6 maggio 1998, è utilizzato in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dall'articolo 1, comma 2 ter, del decreto legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, nel rispetto dei criteri di cui alla deliberazione CIPE n. 53 del 21 marzo 1997, in coerenza con la programmazione ospedaliera regionale e subordinatamente:

     a) alla preventiva valutazione delle strutture già esistenti per le quali possa risultare economicamente conveniente l'adeguamento alla normativa prevista dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

     b) alla certificazione del pieno utilizzo delle strutture edificate con i finanziamenti statali di cui all'articolo 20 della legge 67/1988;

     c) alla riduzione programmata dei costi gestionali per le aziende destinatarie dei finanziamenti.

     2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla realizzazione dei seguenti interventi, avuto riguardo alla cantierabilità dei progetti:

     a) riqualificazione dei servizi ospedalieri di Gorizia, adottando la soluzione edilizia ed organizzativa più rispondente ai criteri e principi di cui sopra ed alla integrazione logistica tra le funzioni specialistiche di competenza dell'Azienda per i Servizi sanitari n. 2 «Isontina»;

     b) riqualificazione del polo ospedaliero udinese quale unica struttura a completa integrazione logistica tra l'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» e il Policlinico universitario;

     c) riorganizzazione dell'Istituto regionale di medicina fisica e riabilitazione «Gervasutta» di Udine, quale struttura dedicata all'unità spinale ed alla riabilitazione di terzo livello;

     d) completamento della ristrutturazione dell'Ospedale Maggiore di Trieste.

     3. Nelle more dell'effettivo trasferimento dell'intero finanziamento statale di cui al comma 1, i fondi già iscritti al capitolo 4420 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999- 2001 e del bilancio per l'anno 1999 sono utilizzati secondo le seguenti priorità:

     a) avvio delle opere non finanziate nell'ambito del primo triennio del programma nazionale di cui all'articolo 20 della legge 67/1988;

     b) completamento dell'intervento concernente il riordino della rete ospedaliera triestina ad avvenuta ultimazione del lotto già finanziato.

     4. A decorrere dall'1 gennaio 1999 è istituito il Fondo sociale regionale di parte corrente per il finanziamento delle spese relative alla gestione dei servizi socio-assistenziali di competenza dei Comuni singoli o associati.

     [5. Per l'anno 1999 il Fondo sociale regionale di cui al comma 4 è destinato, in via transitoria, al finanziamento delle spese derivanti dalla gestione dei servizi di cui al comma 7. A decorrere dall'1 gennaio 2000 il fondo è destinato alla copertura delle spese relative alla generalità delle funzioni di assistenza sociale; da tale data affluiscono al fondo stesso tutte le risorse finanziarie destinate dalla vigente legislazione al finanziamento della gestione dei servizi socio-assistenziali.] [13]

     [6. Con regolamento da emanarsi entro il 31 dicembre 1999 sono disciplinate le modalità di utilizzazione, a decorrere dall'1 gennaio 2000, del Fondo sociale regionale in conformità ai seguenti principi:

     a) individuazione dei Comuni singoli e degli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni quali unici destinatari delle risorse in quanto titolari delle funzioni di assistenza sociale;

     b) ripartizione delle risorse sulla base del parametro della popolazione residente pesata per fasce d'età, tenendo altresì conto delle caratteristiche del territorio e del bisogno assistenziale e riservando una quota del Fondo di cui al comma 4 al mantenimento e al riequilibrio dei servizi mediante finanziamento differenziato, al fine di eliminare differenze di trattamento per gli assistiti dai servizi di assistenza sociale di Comuni diversi, e una quota del Fondo medesimo per le prestazioni, a favore di soggetti mutilati e invalidi del lavoro e audiolesi, individuate mediante apposito atto di indirizzo della Giunta regionale, previa consultazione delle sezioni regionali delle associazioni interessate [14];

     c) regolazione fra i Comuni singoli o gli Enti gestori delle spese per le prestazioni erogate a favore di cittadini non residenti negli ambiti territoriali nei quali usufruiscono delle prestazioni.] [15]

     [7. A valere sul Fondo sociale regionale per l'anno 1999 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni e agli Enti gestori contributi in relazione ai seguenti servizi ed interventi gestiti dai medesimi:

     a) servizi ed interventi socio-assistenziali di cui alla legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese le prestazioni di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, della medesima legge;

     b) iniziative ed azioni positive in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, di cui agli articoli 18, 19 e 32 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10;

     c) progetti pilota tesi ad espandere l'accesso al lavoro e ad incrementare le opportunità di formazione e qualificazione professionale delle donne, di cui all'articolo 3, comma 9, della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23, e successive modifiche ed integrazioni;

     d) prestazioni inerenti il sostegno socio-assistenziale scolastico, attività integrativa di valenza socio-educativa e modalità individuali di trasporto a favore delle persone handicappate, di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni;

     e) gestione e manutenzione ordinaria degli asili-nido e aggiornamento del personale dei medesimi di cui agli articoli 23 e 19 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32, e successive modifiche ed integrazioni;

     f) trattamenti accessori incentivanti corrisposti dagli Enti gestori e dalle Province ai responsabili e ai coordinatori del servizio sociale dei Comuni e, rispettivamente, agli assistenti sociali con compiti di coordinamento, programmazione e sperimentazione in materia socio- assistenziale, di cui all'articolo 41 quater, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, e successive modifiche ed integrazioni, e all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32.] [16]

     [8. La ripartizione dei fondi di cui al comma 7 è effettuata in conformità ai principi di cui al comma 6, lettera b), assicurando comunque finanziamenti idonei a garantire prioritariamente il mantenimento dei servizi già assicurati e la prima attuazione della legge regionale 10/1998.] [17]

     [9. Per le finalità previste dai commi 4 e 7 è autorizzata la spesa complessiva di lire 236.610 milioni, suddivisa in ragione di lire 86.870 milioni per l'anno 1999 e di lire 74.870 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, a carico del capitolo 4700 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.] [18]

     [10. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il precitato capitolo 4700 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.] [19]

     [11. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali impartisce agli Enti ed istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali apposite direttive ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare utilizzato per i servizi di cui al comma 7.] [20]

     12. In relazione al disposto di cui ai commi 7 e 8 sono apportate le seguenti modifiche normative:

     a) nell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 51/1993 e successive modifiche e integrazioni, gli ultimi due periodi sono soppressi;

     [b) nell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 32/1987 e successive modifiche ed integrazioni, il primo periodo e la parola «anche» del secondo periodo sono soppressi;] [21]

     [c) nell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 32/1987, le parole «fino alla percentuale massima del 70 per cento» e l'ultimo periodo sono soppressi.] [22]

     13. In relazione al disposto di cui ai commi 7 e 8 sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con il medesimo ed in particolare:

     a) gli articoli 3 e 4 della legge regionale 51/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

     [b) l'articolo 23, commi 2 e 3, della legge regionale 32/1987;] [23]

     [c) l'articolo 12, commi 5, 6 e 7, della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49;] [24]

     d) l'articolo 19, commi 2, 3 e 4, e l'articolo 22 della legge regionale 41/1996;

     [d bis) il comma 6 dell’articolo 32 della legge regionale 10/1998 [25].]

     14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla comunità d'accoglienza «San Martino al Campo» di Trieste al fine di contribuire al funzionamento della struttura medesima.

     15. Il contributo è concesso in via anticipata per la misura dell'80 per cento. La rimanente parte è erogata a presentazione del rendiconto sull'attività svolta.

     16. Per le finalità di cui al comma 14 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 4791 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni dal 1999 al 2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima dell'80 per cento sulla spesa ritenuta ammissibile, per l'acquisto dei mezzi necessari al trasporto, per l'acquisto ed adeguamento delle attrezzature e delle strutture destinate alla conservazione delle derrate alimentari, a favore del Banco Alimentare

- Comitato del Friuli-Venezia Giulia, che contribuisce alla soluzione dei

problemi della fame, della emarginazione e della povertà mediante la

raccolta di eccedenze di produzione agricola e dell'industria alimentare e

la redistribuzione delle stesse a enti ed associazioni che si occupano di

assistenza ed aiuto ai poveri ed agli emarginati.

     18. Alla concessione e liquidazione dei contributi di cui al comma 17 provvede la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, alla quale va presentata la domanda di contributo, corredata di un preventivo delle spese, di una relazione sull'attività programmata e di un bilancio consuntivo relativo all'anno precedente la domanda.

     19. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 4834 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999- 2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     20. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto Rittmeyer di Trieste un contributo straordinario per le attrezzature.

     21. Il contributo di cui al comma 20 è concesso su presentazione alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali di apposita domanda, corredata della deliberazione dell'organo competente e della relazione illustrativa dell'intervento, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di lire 160 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 4871 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     23. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46, le parole «50%» sono sostituite con le parole «80 per cento».

     24. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'IPAB Casa dell'Immacolata di Udine contributi fino a un limite massimo di lire 1.500 milioni per interventi di straordinaria manutenzione relativi alla bonifica dall'amianto dei fabbricati, all'adeguamento degli impianti tecnologici, nonché alla realizzazione di opere di coibentazione degli stabili.

     25. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 4931 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999- 2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     26. [26]

     27. [27]

     28. Le disposizioni dell'articolo 5 bis della legge regionale 46/1993, come integrato dal comma 27, si applicano nei confronti delle Aziende sanitarie regionali, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e del Policlinico universitario di Udine anche per le restituzioni dovute a seguito di provvedimenti regionali emanati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

     29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni finanziarie a favore di Aziende sanitarie regionali che realizzino progetti di investimento finanziati con risorse provenienti dalla alienazione di beni patrimoniali o finalizzati alla manutenzione straordinaria ed alla messa a norma di immobili destinati alla dismissione o alla messa a reddito per attività non sanitarie. Le anticipazioni sono concesse prioritariamente alle Aziende sanitarie che presentino entro il 31 marzo 1999 un piano generale di dismissioni, indicando le necessità di spesa, le modalità ed i tempi previsti di recupero delle somme impegnate e la previsione di riduzione dei costi gestionali conseguenti.

     30. Con successivo regolamento, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti per l'accesso alle provvidenze, le modalità di concessione ed erogazione delle anticipazioni, nonché dei relativi rimborsi. I rimborsi delle somme anticipate ai sensi del comma 29 confluiscono in apposito capitolo di entrata del bilancio regionale.

     31. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 4401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999. In relazione ai rientri di cui al comma 30 è prevista l'entrata di lire 1.000 milioni per l'anno 2001 sul capitolo 1506 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci precitati.

     32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni senza scopo di lucro, convenzionate con le Aziende per i Servizi sanitari, per lo svolgimento delle attività previste dalla legge regionale 22 luglio 1978, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, contributi in conto capitale per l'acquisto della sede, nella misura del 35 per cento della spesa e comunque fino ad un massimo di lire 100 milioni.

     33. Per le finalità di cui al comma 32 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 4672 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni dal 1999 al 2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     34. Al fine della prosecuzione nell'anno 1999 dell'accordo decentrato regionale sulle risorse finanziarie aggiuntive per gli anni 1997-1998, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prevedere, in sede di assestamento del bilancio per l'anno 1999, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 10/1982, come da ultimo sostituito dall'articolo 81, comma 3, della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, l'iscrizione degli stanziamenti necessari a dotare le Aziende sanitarie regionali, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e il Policlinico universitario di Udine di ulteriori risorse finanziarie aggiuntive rispetto ai fondi aziendali destinati alla retribuzione di risultato e di produttività.

     35. I criteri e le modalità di ripartizione delle risorse finanziarie aggiuntive, che debbono perseguire l'obiettivo della perequazione a livello regionale dei fondi complessivamente a disposizione degli Enti di cui al comma 34, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 5. (Interventi nel settore dell'edilizia abitativa, del territorio e dei trasporti).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare ad una banca o a più banche allo scopo associate risorse da utilizzare per la concessione di mutui infruttiferi integrativi a quelli concessi dalle banche stesse a privati in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e successive modifiche ed integrazioni, per l'ammissibilità ad interventi di edilizia agevolata e destinati all'acquisto, alla costruzione, o suo completamento, e al recupero, o suo completamento, di alloggi aventi le caratteristiche di cui alla legge medesima.

     2. L'importo dei mutui di cui al comma 1 è determinato, entro il limite massimo di lire 75 milioni, in misura non superiore alla quota finanziata dalle banche in modo tale che l'importo complessivo mutuato non superi l'80 per cento del valore dell'immobile accertato dalla banca stessa.

     3. I soggetti di cui al comma 1 sono individuati sulla base di criteri che tengano conto delle condizioni offerte all'utenza, che devono prevedere un tasso di interesse inferiore per gli interventi volti al recupero, rispetto alle altre fattispecie, e della struttura tecnico-organizzativa ai fini della prestazione del servizio, che deve risultare privo di oneri a carico della Regione.

     4. Con apposito bando emanato dall'Amministrazione regionale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande, che dovranno comunque essere prodotte alla banca contestualmente alla richiesta di mutuo ordinario, e le condizioni di ammissibilità delle domande stesse. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 5, della legge regionale 75/1982, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, il reddito cui fare riferimento per la verifica delle condizioni di ammissibilità delle domande è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della data di emanazione del bando di cui al presente comma.

     5. Ai soggetti di cui al comma 1 sono affidati i compiti di istruttoria delle domande e di formazione delle relative graduatorie, nonché tutti gli altri compiti di controllo e di verifica inerenti e conseguenti alla concessione dei finanziamenti integrativi di cui al presente articolo e l'acquisizione delle relative garanzie.

     6. Le graduatorie, formate ai sensi del comma 5, sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'edilizia ed ai servizi tecnici, sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.

     7. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la stipula, su conforme deliberazione della Giunta regionale proposta dall'Assessore alle finanze, di concerto con l'Assessore all'edilizia e ai servizi tecnici, di apposita convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra l'Amministrazione regionale ed i soggetti di cui al medesimo comma 1 che disciplini tra l'altro:

     a) le modalità di trasferimento alle banche delle risorse di cui al comma 1 in relazione ai mutui integrativi stipulati, nonché le modalità di rientro delle singole rate di ammortamento dei mutui stessi;

     b) la definizione del piano di ammortamento dei mutui di cui al comma 1;

     c) l'acquisizione da parte della banca e in favore della stessa delle garanzie relative all'intero importo complessivamente mutuato, nonché la corresponsione alla Regione delle somme eventualmente recuperate in caso di attivazione delle garanzie stesse in misura proporzionale all'importo di mutuo integrativo di cui al comma 1.

     8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, presso il Tesoriere regionale, un fondo speciale da gestire con contabilità separata da parte del Tesoriere stesso.

     9. Al fondo di cui al comma 8 si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.

     10. Per le finalità previste dal comma 8 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta dall'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore all'edilizia ed ai servizi tecnici, un'apposita convenzione per il conferimento del mandato e per la definizione delle modalità di finanziamento e di utilizzazione del fondo, nonché di controllo sulla gestione del fondo stesso.

     11. La vigilanza sulla gestione del fondo di cui al comma 8 è esercitata dalla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.

     12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in alternativa alle forme contributive di edilizia agevolata attualmente previste, contributi a fondo perduto denominati «buoni casa», di importo pari a lire 30 milioni, per l'acquisto, la costruzione o il recupero di alloggi, in favore dei soggetti privati che possiedono i requisiti soggettivi per l'accesso ai benefici di edilizia agevolata previsti dalla legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni.

     13. L'importo del «buono casa» di cui al comma 12 non può in ogni caso eccedere la misura del 25 per cento della previsione della spesa relativa ai lavori di costruzione o recupero, o alla compravendita, documentata da apposita perizia di stima sottoscritta da tecnico abilitato, ovvero, per la compravendita, dal preliminare di acquisto registrato. Nel caso di previsione di spesa inferiore a lire 120 milioni, l'importo del «buono casa" viene proporzionalmente ridotto.

     14. L'individuazione dei beneficiari avviene, sulla base di criteri determinati ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del bando che disciplina le modalità ed i termini di presentazione delle domande. Bando e graduatoria sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.

     15. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni, i Direttori provinciali dei Servizi tecnici territorialmente competenti procedono alla concessione e contestuale liquidazione del «buono casa» in favore dei richiedenti utilmente posti in graduatoria, previa presentazione esclusivamente della seguente documentazione:

     a) concessione o autorizzazione edilizia in caso di nuova costruzione o recupero;

     b) contratto preliminare registrato in caso di compravendita;

     c) apposita fideiussione rilasciata da istituto di credito od altro ente autorizzato, per importo pari al «buono casa» maggiorato del 30 per cento, di durata corrispondente ai termini di cui al comma 16, a garanzia dell'obbligo di restituzione a seguito dell'eventuale decadenza.

     16. I beneficiari del «buono casa» devono presentare, entro i termini perentori di cinque anni per gli interventi di nuova costruzione o recupero, e di tre anni nel caso di acquisto, decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento di cui al comma 15, la seguente documentazione:

     a) certificato di residenza;

     b) certificato di abitabilità e dichiarazione del direttore dei lavori che la spesa è stata eguale o superiore a quella prevista nel preventivo di spesa presentato a corredo della domanda, per gli interventi di nuova costruzione o recupero;

     c) contratto di compravendita registrato per il caso di acquisto.

     17. I beneficiari del «buono casa», devono altresì salvo deroghe preventivamente concesse dalla Giunta regionale - occupare e risiedere nell'alloggio oggetto di contribuzione e non locarlo od alienarlo per almeno cinque anni. Il mancato rispetto di tale obbligo, ovvero dei termini perentori di cui al comma 16, comporta la decadenza dal «buono casa» e l'obbligo della sua restituzione, maggiorato degli interessi legali.

     18. Per quanto non previsto dai commi precedenti, trova applicazione, in quanto compatibile, la disciplina regionale in materia di edilizia agevolata.

     19. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     20. Sono revocate le autorizzazioni di spesa di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, disposte rispettivamente con l'articolo 12, comma 6, della legge regionale 10/1997 e con l'articolo 23, comma 1, della legge regionale 3/1998, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 1240 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     21. In deroga al disposto di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 10/1982, lo stanziamento di lire 35.000 milioni per l'anno 1998, autorizzato per la quota di lire 10.000 milioni dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, per la quota di lire 20.000 milioni dall'articolo 12, comma 6 della legge regionale 10/1997, e per la quota di lire 5.000 milioni dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 3/1998, non impegnato al 31 dicembre 1998, costituisce economia di bilancio.

     22. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 50.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 1240 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     23. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31, i maggiori introiti pari a lire 7.000 milioni che si prevede di accertare al 31 dicembre 1998 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000, dei rientri delle anticipazioni a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa, sono destinati, nell'ambito e per le finalità previste dall'articolo 81 sopra citato, all'attuazione per pari importo, di interventi degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e, conseguentemente, è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     24. In relazione ai rientri previsti sul capitolo 1501 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni per l'anno 2001 a favore del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della legge regionale 75/1982, per interventi a favore degli IACP a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi.

     25. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 75/1982, la quota di lire 20.000 milioni relativa agli introiti previsti per l'anno 2001 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001, dei rientri delle anticipazioni a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa, è destinata, nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 81 della legge regionale 75/1982, all'attuazione, per pari importo, di interventi degli IACP e, conseguentemente, è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 2001 a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati.

     26. In relazione ai rientri previsti sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e in considerazione di quanto disposto al comma 25, è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni per l'anno 2001 a favore del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della legge regionale 75/1982, per interventi a favore delle cooperative edilizie, a carico del capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi.

     27. Per le finalità di cui all'articolo 1, primo e secondo comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, e all'articolo 8 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11, è autorizzato il limite d'impegno ventennale di lire 200 milioni annui, a decorrere dall'anno 1999, con l'onere di lire 600 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 3352 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere relativo alle annualità dal 2002 al 2018 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

     28. Per concorrere alla realizzazione degli interventi proposti per il finanziamento a valere sulla legge 7 agosto 1997, n. 270, che siano stati riconosciuti ammissibili ai fini dell'inserimento nel «Piano di interventi per i percorsi giubilari al di fuori del Lazio» predisposto dagli organi statali ai sensi della medesima legge ma che siano risultati esclusi, in tutto o in parte, dal finanziamento richiesto, nonché per le opere di culto interessate dai percorsi giubilari della regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino alla misura massima del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e non coperta da assegnazione statale.

     29. I contributi sono concessi ed erogati con le modalità di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modifiche e integrazioni, su domanda dell'ente proponente da presentarsi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, per il tramite delle competenti Direzioni provinciali.

     30. Ai fini della predisposizione del programma di impiego dei mezzi stanziati per le finalità previste dal comma 28, la Giunta regionale acquisisce il parere di un Comitato composto dai rappresentanti delle Diocesi di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone-Concordia e della sezione regionale dell'ANCI e presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato.

     31. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in favore del Comune di Trieste un contributo decennale a sollievo degli oneri, in linea capitale ed interessi, relativi all'ammortamento del mutuo che il Comune stipula per la riqualificazione della Piazza dell'Unità d'Italia nell'ambito di un accordo di programma volto alla sistemazione funzionale della Piazza stessa e dell'area contermine, al fine di favorire l'accesso alle strutture pubbliche ivi esistenti.

     33. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate in via preventiva le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 32. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, corredata della deliberazione con cui il Comune dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'Istituto mutuante, nonché dei progetti degli interventi da realizzare e dei relativi preventivi di spesa. Il decreto di concessione del contributo ne determina le modalità di erogazione e rendicontazione.

     34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2000, con l'onere di lire 2.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 3439 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2002 al 2009 a carico dei corrispondenti capitoli per gli anni medesimi.

     35. [28]

     36. [29]

     37. Per i rapporti non ancora interamente esauriti alla data di entrata in vigore della presente legge è autorizzata la rideterminazione delle rate residue, secondo la previsione del primo comma dell'articolo 158 bis della legge regionale 53/1981, come inserito dall'articolo 19, primo comma, della legge regionale 81/1982 e modificato dal comma 36.

     [38. Al fine di contenere l'inquinamento ambientale da fumi provenienti dai gas di scarico emessi da mezzi di trasporto pubblico e privato, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di Enti pubblici e di soggetti privati che svolgano attività di trasporto merci o persone per l'installazione su mezzi di trasporto pubblico e privato di sistemi tecnologici innovativi atti al contenimento delle emissioni inquinanti, per i quali siano state effettuate specifiche verifiche con esito positivo da parte del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) ovvero del Ministero dell'ambiente. Con successivo regolamento, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono previste le modalità di presentazione della domanda e i requisiti per l'accesso alle provvidenze, nonché le modalità di concessione ed erogazione dei contributi.] [30]

     [39. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 887 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.] [31]

     40. In relazione alle numerose attività di smaltimento ed estrattive che hanno gravato negli anni i territori dei Comuni di Cividale e Premariacco, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per la progettazione e la realizzazione delle opere finalizzate al recupero ambientale, compreso il monitoraggio ed eventuali iniziative per il riuso delle aree interessate, un finanziamento straordinario, nella misura massima di lire 2.200 milioni, alla Provincia di Udine, sulla base di un programma generale adottato dall'Amministrazione provinciale stessa, previo parere favorevole dei Comuni interessati e tenuto conto delle indicazioni fornite dalla «Commissione Tecnica Provinciale Firmano Pulita» di cui alla determinazione provinciale n. 388 del 31 dicembre 1997.

     41. Il finanziamento di cui al comma 40 è concesso in via anticipata ed in un'unica soluzione, previa approvazione da parte della Giunta regionale del programma precitato, su proposta della Direzione regionale dell'ambiente, sentite le altre strutture regionali eventualmente interessate.

     42. Alla progettazione e realizzazione degli interventi di cui al comma 40 provvedono gli enti territoriali istituzionalmente competenti.

     43. La rendicontazione delle spese relative alle iniziative di cui al comma 40 è effettuata da parte dell'Amministrazione provinciale nel rispetto dei termini e con le modalità stabilite nel decreto di concessione.

     44. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa di lire 2.200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 2448 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ad integrazione del finanziamento straordinario di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 29/1996, un ulteriore finanziamento straordinario di lire 700 milioni a favore del Consorzio proprietario dell'impianto di smaltimento di San Giorgio di Nogaro, in relazione al perdurare della situazione di rischio ambientale derivante dall'ammasso presso l'impianto di combustibile alternativo derivato da rifiuti (RDF), al fine di permettere il definitivo smaltimento del materiale non avente più le caratteristiche di rifiuto riutilizzabile.

     46. Il decreto di concessione definisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del finanziamento.

     47. Per le finalità di cui al comma 45 è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 2456 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni dal 1999 al 2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     48. Nell'ambito del programma LIFE di cui al Regolamento (CEE) n. 1973/92 del Consiglio, del 21 maggio 1992, come modificato dal Regolamento (CE) n. 1404/96, l'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al programma denominato «Progetto Risorgive dello Stella» approvato dalla Commissione delle Comunità europee con decisione n. C[1998] 1983 del 15 luglio 1998 e dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3129 nella seduta del 24 settembre 1997, secondo le modalità e procedure definite dal programma e dalla decisione stessa.

     49. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.700 milioni per l'anno 1999, di cui lire 850 milioni a carico del capitolo 3170 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, lire 337.198.786 a carico del capitolo 3171 del predetto stato di previsione della spesa e lire 512.801.214 a carico del capitolo 3172 del medesimo stato di previsione della spesa dei bilanci precitati. Corrispondentemente alla spesa prevista a carico del citato capitolo 3172 è prevista l'entrata di pari importo sul capitolo 370 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci precitati in relazione all'assegnazione disposta dall'Unione europea per le finalità di cui al comma 48.

     50. Nell'ambito del programma di interventi finanziari relativi alla protezione delle foreste contro gli incendi di cui al Regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, come modificato dal Regolamento (CE) n. 308/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, l'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al progetto intitolato «Campagne di informazione e sensibilizzazione (Friuli-Venezia Giulia)» approvato dalla Commissione delle Comunità europee con decisione n. C[1998] 1502 dell'11 luglio 1998, secondo le modalità e procedure definite dal programma e dalla decisione stessa.

     51. Per le finalità previste dal comma 50 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999, a carico del capitolo 2867 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999. Corrispondentemente alla spesa prevista a carico del citato capitolo 2867 è prevista per l'anno 1999 l'entrata di pari importo sul capitolo 371 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci precitati in relazione all'assegnazione disposta dallo Stato, comprensiva della quota di cofinanziamento comunitario, per le finalità di cui al comma 50.

     52. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare un accordo di programma con i Comuni interessati dal Parco naturale regionale delle Dolomiti friulane e con i Comuni interessati dal Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie, istituiti rispettivamente con gli articoli 41, comma 1, e 42, comma 1, della legge regionale 42/1996, finalizzato a realizzare interventi di manutenzione e cura del territorio esterno ai Parchi medesimi anche con l'impiego di mano d'opera assunta a tempo determinato.

     53. Per le finalità previste dal comma 52 è autorizzata la spesa di lire 2.600 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3130 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     54. [32].

     55. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad eseguire lavori di ripascimento degli arenili del litorale regionale erosi, nell'ambito degli interventi in materia di porti e approdi marittimi, lagunari, lacuali e fluviali, canali marittimi e vie di navigazione interna, nonché altre opere marittime di competenza regionale, autorizzati dall'articolo 2l della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, come integrato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 23 luglio 1990, n. 30.

     56. Per le finalità previste dal comma 55 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1999 e di lire 2.000 milioni per l'anno 2000 a carico del capitolo 3770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     57. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 33, della legge regionale 3/1998 è autorizzata la spesa complessiva, anche a favore delle Comunità montane, di lire 600 milioni per gli anni 1999-2001, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 1693 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     58. Al fine di dare impulso all'attività didattico-divulgativa in materia di acque interne e di conservazione dell'ambiente l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente tutela pesca in Ariis di Rivignano contributi annui, a titolo di concorso nelle spese di funzionamento e di gestione, nonché di esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria per promuovere e sostenere l'attività del Laboratorio di idrobiologia.

     59. Per le finalità previste dal comma 58 è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 4250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999- 2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     60. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il precitato capitolo 4250 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.

     61. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Barcis per le opere di sistemazione e messa in sicurezza delle strade comunali di interesse turistico.

     62. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 61 è presentata alla Direzione regionale dell'ambiente corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di massima della spesa. Il contributo predetto viene concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2, 4 e 5, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.

     [63. Nell'ambito della progettazione ammessa per il medesimo intervento ai sensi dell'articolo 9, comma 16, della legge regionale 3/1998, la Direzione regionale dell'ambiente può affidare in delegazione amministrativa la parte di opere correlate a interventi di prevenzione ai sensi della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68.] [33]

     64. Per le finalità previste dal comma 61 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 2543 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     65. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere manifestazioni a sostegno della diffusione dei veicoli a ridotto inquinamento [34].

     66. Per le finalità previste dal comma 65 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3924 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     67. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti fino al 100 per cento della spesa relativa alla realizzazione dei programmi di investimento della Società Aeroporto Friuli-Venezia Giulia S.p.A. finalizzati al potenziamento ed al completamento delle strutture dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari [35].

     68. Per le finalità previste dal comma 67 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3865 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     69. Per le modalità di presentazione dei programmi di spesa e di concessione, erogazione e rendicontazione dei finanziamenti previsti dal comma 67 trovano applicazione le disposizioni dettate dall'articolo 19 della legge regionale 22/1987 e dall'articolo 20 della medesima legge regionale 22/1987, come modificato dall'articolo 91, comma 1, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25.

     70. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 2.000 milioni ai Comuni costieri del Friuli-Venezia Giulia per concorrere all'abbattimento del costo connesso alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento in discarica del materiale spiaggiato.

     71. Le modalità e i criteri della concessione dei contributi di cui al comma 70, sono determinati dalla Giunta regionale con apposito atto amministrativo.

     72. Per le finalità previste dal comma 70 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9312 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     73. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare in via straordinaria un progetto pilota per la sperimentazione, nell'esercizio del trasporto pubblico locale, dell'utilizzo della carta dei servizi Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai fini del pagamento dei titoli di viaggio. I criteri e le modalità di attuazione dell'intervento sono determinati con deliberazione della Giunta regionale.

     74. Per le finalità previste dal comma 73 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     75. In conformità agli obiettivi del Piano regionale della viabilità e al fine di contenere gli effetti del traffico stradale di automezzi pesanti sull'ambiente e sulle strutture, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare, anche in concorso con le amministrazioni comunali interessate, alle società concessionarie di autostrade nel territorio regionale gli oneri conseguenti alle liberalizzazioni tariffarie di tratti autostradali, disposte per garantire l'alleggerimento del traffico stradale nel periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre 1999. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3905 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999- 2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     76. Per le finalità previste dal comma 75 I'Amministrazione regionale stipula una convenzione con le società concessionarie, nella quale sono fissati i termini e le modalità del rimborso, che è comunque erogato in via posticipata sulla base delle ricevute attestanti il costo dei rimborsi.

     77. Nel caso in cui non si addivenga alla stipula della convenzione di cui al comma 76, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare direttamente alle imprese interessate, a cadenza trimestrale, il costo dei pedaggi relativo ai tratti autostradali liberalizzati, sulla base di idonea documentazione attestante i pagamenti dei medesimi. Le relative domande sono presentate alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti.

     78. In via sperimentale ed in attesa della piena operatività della legge regionale 20/1997, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare una linea marittima di trasporto pubblico locale nel golfo di Trieste nel periodo estivo. La Direzione regionale della viabilità e dei trasporti definisce, d'intesa con i Comuni interessati, la durata stagionale, i capolinea, l'itinerario, l'orario e le frequenze, nonché le tariffe, anche ad offerta differenziata, tenendo conto in particolare del possibile valore turistico del servizio.

     79. Per le finalità di cui al comma 78 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3951 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     80. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dalla risoluzione sia in via amministrativa che giudiziale dei contenziosi sorti in relazione alla esecuzione di opere.

     81. Per le finalità previste dal comma 80 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1999, di lire 1.000 milioni per l'anno 2000, e di lire 1.500 milioni per l'anno 2001 a carico del capitolo 3630 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     82. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema infrastrutturale denominato corridoio multimodale 5 e di tutelare gli ingenti investimenti effettuati direttamente ed indirettamente dall'Amministrazione regionale nel sistema integrato dei trasporti, la Regione è autorizzata alla costituzione di una commissione per il monitoraggio, la promozione e lo sviluppo del sistema infrastrutturale sulla direttrice internazionale Trieste-Budapest-Kiev. La commissione esprime parere alla Giunta in particolare per gli adempimenti di cui all'articolo 47 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

     83. Gli oneri per il funzionamento della commissione di cui al comma 82 fanno carico al capitolo 150 del bilancio pluriennale per gli anni 1999- 2001 e del bilancio per l'anno 1999.

 

     Art. 6. (Riordino del finanziamento di interventi nel settore della cultura, dell'istruzione e della formazione professionale).

     1. [36].

     2. [Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 68/1981, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.550 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.850 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 5394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999] [37].

     3. [Per le finalità previste dagli articoli 21, comma 2, e 22, comma 2, della legge regionale 68/1981, come sostituiti dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.750 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.250 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 5395 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999] [38].

     4. [Gli enti, le istituzioni e gli organismi operanti nei settori delle attività culturali e di spettacolo che sono riconosciuti di interesse regionale possono beneficiare di contributi annui a sostegno della propria attività istituzionale. Il riconoscimento di organismo culturale di interesse regionale e la relativa determinazione dell’importo complessivo dei mezzi finanziari a essi destinati dal bilancio regionale avviene mediante iscrizione in apposita tabella, approvata dal Consiglio regionale quale allegato alla legge finanziaria e sottoposta a revisione periodica a cadenza annuale] [39].

     4 bis. [La tabella individua distintamente gli organismi per i quali la gestione dell’intervento finanziario di promozione e sostegno della relativa attività istituzionale spetta alle Province, nell’esercizio delle funzioni loro attribuite nelle materie di cui ai titoli II, III e VI della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), e indica in modo corrispondente l’importo complessivo delle risorse da trasferire a ciascuna Provincia a titolo di concorso regionale nel finanziamento dell’intervento contributivo di competenza della Provincia medesima] [40].

     5. [Possono essere riconosciuti ai sensi del comma 4 gli enti, le istituzioni e gli organismi culturali e di spettacolo, senza fine di lucro, che svolgano da almeno un triennio la propria attività e che appartengano a una delle seguenti categorie:

     a) [associazioni ed enti che curano la gestione di strutture teatrali di livello comprensoriale e la corrispondente programmazione di stagioni di spettacoli teatrali e musicali] [41];

     b) [associazioni ed enti che organizzano festival, rassegne o altre manifestazioni a carattere concorsuale, di livello internazionale, nei settori della musica, del teatro, della danza e del folklore] [42];

     c) [associazioni ed istituti che operano in modo permanente per l'organizzazione di attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, della musica e dello spettacolo] [43];

     d) [associazioni costituite per la formazione di complessi orchestrali a carattere cameristico che favoriscono il perfezionamento e la crescita professionale di musicisti diplomati e svolgono attività concertistica in ambito regionale] [44];

     e) associazioni ed istituti che svolgono in modo permanente attività di organizzazione di iniziative culturali e di divulgazione della cultura umanistica, letteraria e scientifica;

     f) istituti di studi e ricerche nelle discipline della storiografia, delle scienze giuridiche, economiche e sociali] [45].

     6. [I soggetti interessati al riconoscimento presentano domanda documentata alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura entro il 30 giugno di ciascun anno] [46].

     [7. Le istituzioni e gli enti culturali e di ricerca di cui al comma 4 devono altresì disporre di una struttura organizzativa adeguata e di attrezzature idonee allo svolgimento della propria attività. A tal fine la Giunta regionale, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare permanente, fissa i requisiti minimi per il riconoscimento quale associazione culturale di interesse regionale.] [47]

     8. [Gli organismi inseriti nella Tabella di cui al comma 4 sono sottoposti al controllo della Direzione regionale dell'istruzione e cultura per quanto riguarda la destinazione dei fondi loro assegnati e sono tenuti a presentare annualmente alla stessa Direzione i seguenti documenti:

     a) relazione riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente, unitamente alla documentazione a rendiconto del contributo ricevuto [48];

     b) programma di attività per l'anno di riferimento e relativo bilancio preventivo] [49].

     9. [Il contributo annuale della Regione a favore di ciascuno dei soggetti individuati ai sensi del comma 4 è concesso ed erogato, nella misura del 70 per cento all'inizio di ciascun esercizio, di norma entro sessanta giorni dalla data di presentazione della corrispondente istanza da parte del legale rappresentante dell'ente beneficiario, corredata della documentazione indicata al comma 8. L'ufficio competente provvede, successivamente, sulla base della verifica della documentazione di cui al comma 8, lettera a), e acquisito il consuntivo dell'anno precedente, all'approvazione anche con distinto provvedimento del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente e all'erogazione della restante quota del contributo dell'anno in corso, comprensiva di eventuali integrazioni. Il provvedimento di concessione è emesso con l'espressa riserva che il contributo può essere oggetto di revoca o rideterminazione anche qualora, a conclusione del procedimento amministrativo di verifica della documentazione presentata a rendiconto dell'attività realizzata nell'esercizio precedente, venga rilevato un impiego dei fondi non corrispondente alle disposizioni legislative vigenti in materia] [50].

     10. [A decorrere dall'esercizio 2001, ai fini della determinazione della misura massima dei contributi da concedere agli enti, istituzioni e organismi culturali riconosciuti di interesse regionale si applica il limite indicato all'articolo 29, primo comma, della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68] [51].

     10 bis. [A decorrere dall’esercizio 2001 il limite di cui al comma 10 è elevato all’85 per cento con riferimento agli enti operanti nei settori della cultura umanistica, letteraria e scientifica e agli istituti di studi e ricerche nel settore della storiografia] [52].

     11. [Le istituzioni e gli enti culturali destinatari di contributi annuali della Regione, individuati sulla base di specifiche disposizioni di legge, sono esclusi da altri contributi o sovvenzioni previsti da norme regionali generali in materia di promozione delle attività culturali. Ai relativi procedimenti si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000] [53].

     12. [54].

     13. [55].

     14. [56].

     15. [57].

     16. [58].

     17. [59].

     18. [60].

     19. [61].

     20. Sono abrogati i commi 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15 e 17 dell'articolo 17 della legge regionale 3/1998, nonché il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 10/1997, come sostituito dall'articolo 17, comma 11, della legge regionale 3/1998.

     21. Sono abrogati l'articolo 40 della legge regionale 29/1996 e il comma 18 dell'articolo 16 della legge regionale 3/1998.

     22. Sono abrogati i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 25 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47.

     23. Sono abrogati i commi 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 dell'articolo 34 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1.

     24. E' abrogato il comma 17 dell'articolo 41 della legge regionale 9/1996.

     25. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.450 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.150 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 5387 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     26. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 5378 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999- 2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     27. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 5399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     28. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001, a carico del capitolo 5406 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 19992001 e del bilancio per l'anno 1999.

     29. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.020 milioni, suddivisa in ragione di lire 340 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001, a carico del capitolo 5363 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 19992001 e del bilancio per l'anno 1999.

     30. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 5220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999- 2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     31. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 5368 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999- 2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     32. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, i precitati capitoli 5220, 5363, 5368, 5378, 5387, 5399 e 5406 sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.

     33. [La Tabella degli enti ed organismi culturali riconosciuti di interesse regionale, allegata alla presente legge ai sensi del comma 4, è approvata per gli effetti previsti dal comma 4 medesimo] [62].

     34. [Allo scopo di promuovere la realizzazione dei progetti speciali di iniziative di rilevante significato per la diffusione della conoscenza e per la valorizzazione, anche al di fuori della regione, del patrimonio storico della cultura friulana e delle testimonianze dei suoi legami con quelle dei paesi vicini, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari, fino alla misura massima del 75 per cento della spesa ammissibile, ad associazioni ed organismi culturali senza fine di lucro per le finalità e nella misura di seguito indicate:

     a) per la realizzazione di programmi di manifestazioni teatrali, musicali e di eventi culturali, collegati alle celebrazioni del Giubileo del 2000, con lo stanziamento complessivo di lire 2.000 milioni per il biennio 1999-2000;

     b) per la realizzazione di opere cinematografiche originali aventi ad oggetto la rievocazione e la rappresentazione del patrimonio di fiabe e leggende appartenenti alla tradizione popolare delle comunità del Friuli, con lo stanziamento complessivo di lire 1.000 milioni per il biennio 1999- 2000] [63].

     35. [Per le finalità previste dal comma 34 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 5550 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999] [64].

     36. Nell'ambito degli interventi per la conservazione e lo sviluppo della lingua e cultura friulana ed in particolare per ricostruire e testimoniare la vita, la cultura materiale, le relazioni tra le attività tradizionali e l'ambiente del mondo rurale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad enti e associazioni senza fini di lucro contributi annui a titolo di concorso per le attività di animazione attuate a supporto dei musei. Nell'ambito delle stesse sono da comprendersi anche le attività di normale mantenimento delle dotazioni annesse alla struttura espositiva e quelle relative alla proposizione ai visitatori. Per le associazioni senza fini di lucro il contributo è concesso nella misura del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile [65].

     37. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 36 è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro il 31 gennaio di ciascun anno, corredata di una relazione illustrativa del programma di attività e del relativo preventivo di spesa. Per l'anno 1999 la domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I beneficiari rendicontano l'utilizzo del contributo concesso entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce, con le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 23/1997.

     38. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 5553 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999- 2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     39. Allo scopo di promuovere la conservazione e la diffusione della conoscenza del patrimonio storico ed etnografico della cultura istro- veneta, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Trieste un contributo straordinario di complessive lire 1.000 milioni nel biennio 1999-2000, da utilizzare, anche attraverso la collaborazione con enti locali, associazioni ed organismi culturali, per la realizzazione di un progetto speciale di tutela e valorizzazione permanente delle testimonianze del patrimonio medesimo.

     40. Per la realizzazione di progetti mirati dl tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle comunità locali di cultura germanofona, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di complessive lire 200 milioni nel biennio 1999- 2000, fino al 90 per cento della spesa ammissibile, a enti locali e ad associazioni e organismi culturali senza fine di lucro che promuovano specifiche iniziative di ricerca, didattiche, di produzione editoriale e di audiovisivi, di divulgazione culturale e di spettacolo.

     41. Le domande per la concessione dei contributi di cui ai commi 39 e 40 sono presentate alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredate di una relazione illustrativa analitica degli interventi progettati e dei risultati attesi e del relativo preventivo di massima della spesa, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione del contributo ne fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

     41 bis. A decorrere dall'anno 2000 il termine per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi di cui al comma 40 è fissato al 31 gennaio [66].

     42. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 5551 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999-2001 e del bilancio di previsione per il 1999.

     43. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 5552 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999-2001 e del bilancio di previsione per il 1999.

     44. [67].

     45. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzata la spesa complessiva di lire 390 milioni, suddivisa in ragione di lire 130 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001, a carico del capitolo 5229 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     46. L'articolo 97 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è abrogato. L'autorizzazione di spesa disposta per l'anno 1998 dall'articolo 23, comma 16, della legge regionale 10/1997, per le finalità previste dall'articolo 97, comma 1, della legge regionale 5/1994, può essere destinata anche a copertura degli oneri sostenuti dal Centro ricerche archiviazione fotografica per lo svolgimento della propria attività istituzionale.

     47. [68].

     48. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, lettera g quater), della legge regionale 31/1975, come inserita dal comma 47, è autorizzata la spesa complessiva di lire 90 milioni, suddivisa in ragione di lire 30 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001, a carico del capitolo 5405 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     49. [Nell'ambito delle previsioni di cui ai titoli II e V della legge regionale 68/1981, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al «Centro Servizi e Spettacoli» di Udine un contributo annuo a sostegno della programmazione artistica annuale nel settore teatrale, ivi compresa l'organizzazione dell'iniziativa internazionale «Ecole des Maitres»] [69].

     50. [Per le finalità previste dal comma 49 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 900 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 5372 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999] [70].

     51. [Per le finalità previste dall'articolo 16, comma 26, della legge regionale 3/1998, come modificato dall'articolo 125, comma 3, della legge regionale 13/1998, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al «Centro Servizi e Spettacoli» di Udine un contributo straordinario di lire 250 milioni per l'anno 1999, quale concorso nelle spese sostenute per la programmazione della stagione 1998/99 del Nuovo Teatro comunale «Giovanni da Udine»] [71].

     52. [Per le finalità previste dal comma 51 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999] [72].

     53. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a La Contrada - Teatro stabile di Trieste -, un contributo annuo a sostegno della programmazione artistica annuale nel settore teatrale] [73].

     54. [Per le finalità previste dal comma 53 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 900 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 5373 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999] [74].

     55. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, i capitoli 5229, 5372, 5373, 5405, 5541, 5547, 5548 e 5553 sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.

     56. Sono abrogati l'articolo 11, primo comma, lettera a bis), della legge regionale 68/1981, come aggiunta dall'articolo 36, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e integrata dall'articolo 90, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992 n. 30, l'articolo 36, commi da 2 a 16, della legge regionale 4/1992, l'articolo 90, comma 2, della legge regionale 30/1992 e l'articolo 41 della legge regionale 29/1996 [75].

     57. [76].

     58. Per le finalità previste dal comma 57 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     59. L'articolo 4 della legge regionale 73/1982 abrogato.

     60. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 49, primo comma, della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, come sostituito dall'articolo 38 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cineteca del Friuli un contributo speciale, a integrazione del finanziamento ordinario previsto ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge regionale 3/1998, per sostenere l'attività svolta dall'associazione per la raccolta, la catalogazione e il restauro di documenti appartenenti al patrimonio filmico ed audiovisivo concernente la storia della regione.

     61. Il contributo di cui al comma 60 è concesso in un'unica soluzione e in via anticipata, sulla base della presentazione di un «programma specifico di sviluppo dei servizi cinetecari di interesse regionale», approvato dalla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura. Le modalità e i termini di rendicontazione sono fissati con il decreto di concessione.

     62. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 5350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     63. Per le medesime finalità e con le stesse modalità di cui ai commi 60 e 61, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ad altre associazioni culturali legalmente riconosciute, operanti nel settore della gestione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.

     64. Per le finalità previste dal comma 63 è autorizzata la spesa complessiva di lire 100 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 5349 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     65. E' abrogato l'articolo 41 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47.

     66. [77].

     67. Nel quadro delle iniziative promosse dal Comune di Gorizia per la celebrazione della ricorrenza del millenario della fondazione della città, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alla realizzazione di un programma straordinario di opere di restauro, ristrutturazione e adeguamento funzionale di edifici pubblici destinati a finalità scientifiche e culturali e di interventi infrastrutturali rivolti a favorire l'accesso diretto al Borgo Castello dal centro urbano [78].

     68. A sollievo degli oneri per il finanziamento degli interventi di cui al comma 67, è autorizzata la concessione al Comune di Gorizia di contributi decennali. A tal fine sono autorizzati due limiti d'impegno decennali di lire 500 milioni annui, a decorrere rispettivamente dall'anno 2000 e dall'anno 2001, con l'onere di lire 1.500 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni medesimi a carico del capitolo 5181 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere relativo alle annualità dal 2002 al 2010 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

     69. La concessione dei finanziamenti di cui al comma 68, in merito al programma complessivo degli interventi, è disposta sentita la competente Commissione consiliare.

     70. Per le finalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 30 agosto 1996, n. 37, allo scopo di assicurare il completamento funzionale degli interventi di restauro di immobili di interesse storico-artistico compresi nel programma già avviato ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 9/1996, in attuazione della legge 14 marzo 1968, n. 292, è autorizzato, a decorrere dal 1999, un limite di impegno ventennale di lire 200 milioni annui con l'onere di lire 600 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 5180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 e l'onere relativo alle annualità dal 2002 al 2018 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

     71. Nell'ambito delle finalità indicate dall'articolo 50, secondo comma, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, come da ultimo modificato dall'articolo 13, commi 1 e 2, della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, l'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere all'acquisizione diretta dei beni culturali di valore artistico e storico appartenenti al patrimonio del «Lloyd triestino di navigazione S.p.A.», in considerazione del loro eccezionale interesse per la regione e ai fini di assicurarne la conservazione unitaria nell'ambito della regione stessa.

     72. Per le finalità previste dal comma 71 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     73. [79].

     74. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 11/1969, come da ultimo sostituito dal comma 73, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.400 milioni suddivisa in ragione di lire 2.800 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001, a carico del capitolo 5128 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     75. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 11/1969, come da ultimo sostituito dal comma 73, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.600 milioni suddivisa in ragione di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001, a carico del capitolo 5129 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     76. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, i capitoli 5128 e 5129 sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.

     77. Ai fini dello snellimento delle procedure di verifica contabile della documentazione già presentata dagli enti di cui all'articolo 15 della legge regionale 11/1969, a rendiconto dell'impiego dei contributi concessi ai medesimi fino al 1997, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad applicare le medesime modalità previste dalle norme degli articoli 7 e 8 della legge regionale 23/1997.

     78. [Fermo restando quanto previsto in materia dall'articolo 27 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, allo scopo di concorrere ulteriormente allo sviluppo dell'insegnamento della lingua e della cultura friulana nelle scuole e nelle comunità locali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni che promuovono e realizzano, anche tramite convenzione con le istituzioni scolastiche, programmi di attività didattiche integrative di quelle previste dagli ordinamenti didattici vigenti] [80].

     79. [I contributi di cui al comma 78 sono concessi fino alla misura dell'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e possono essere erogati in via anticipata per una quota pari ai tre quarti dell'importo del contributo concesso. Tra le spese ammissibili sono comprese quelle per il personale docente, nonché quelle per l'acquisizione e l'utilizzazione di materiale didattico] [81].

     80. [Per l'anno 1999 le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 78 devono essere presentate alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro il 31 luglio 1999, corredate di una dettagliata relazione illustrativa dei contenuti e delle modalità di svolgimento dell'attività didattica prevista. Per gli esercizi successivi le domande devono essere inviate entro il 15 novembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento] [82].

     81. Per le finalità previste dal comma 78 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001, a carico del capitolo 5549 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999- 2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     82. Per le finalità previste dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4/1992, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Monfalcone un contributo decennale a sollievo degli oneri di ammortamento relativi ai mutui stipulati per opere di ristrutturazione e adeguamento a norma del proprio Teatro comunale.

     83. Per le finalità previste dal comma 82 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 100 milioni annui, a decorrere dall'anno 2000, con l'onere di lire 200 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 5460 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere relativo alle annualità dal 2002 al 2009 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

     84. Per le finalità previste dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4/1992, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Casarsa della Delizia un contributo decennale a sollievo degli oneri di ammortamento relativi ai mutui stipulati per opere di completamento e adeguamento a norma del proprio Teatro comunale.

     85. Per le finalità previste dal comma 84 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 150 milioni annui, a decorrere dall'anno 2000, con l'onere di lire 300 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 5461 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere relativo alle annualità dal 2002 al 2009 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

     86. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere al finanziamento degli investimenti per opere di ristrutturazione e di adeguamento alle norme di sicurezza della sede del Conservatorio di musica «G. Tartini» di Trieste, mediante la concessione alla Provincia di Trieste di un contributo straordinario. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2, 4 e 5, della legge regionale 23/1997.

     87. Per le finalità previste dal comma 86 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5071 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     88. Per le finalità previste dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4/1992 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone contributi decennali a sollievo degli oneri di ammortamento relativi ai mutui stipulati per la costruzione del nuovo Teatro comunale Giuseppe Verdi.

     89. Per le finalità previste dal comma 88 sono autorizzati due limiti d'impegno decennali rispettivamente di lire 3.000 milioni annui a decorrere dall'anno 2000 e di lire 2.000 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 8.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni medesimi a carico del capitolo 5454 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere relativo alle annualità dal 2002 al 2010 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

     90. Per le finalità previste dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4/1992, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia contributi decennali a sollievo degli oneri di ammortamento relativi ai mutui stipulati per il completamento della realizzazione del nuovo Teatro comunale Giuseppe Verdi.

     91. Per le finalità previste dal comma 90 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 500 milioni annui, a decorrere dall'anno 2000, con l'onere di lire 1.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 5455 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere relativo alle annualità dal 2002 al 2009 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

     92. L'Amministrazione regionale è autorizzata a elevare la misura del proprio apporto al patrimonio della fondazione «Teatro comunale Giuseppe Verdi» di Trieste mediante l'ulteriore conferimento della somma complessiva di lire 2.500 milioni. Il conferimento è autorizzato a condizione che le norme dello Statuto della fondazione che, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, disciplinano la composizione del consiglio di amministrazione, prevedano che il numero dei membri designati dalla Regione sia pari a quello dei membri designati dal Comune in cui la fondazione ha sede.

     93. Per le finalità previste dal comma 92 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1999 e di lire 1.OOO milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 5462 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     94. All'articolo 2 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46, come sostituito dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 10/1997, la lettera a) del comma 3 è abrogata.

     95. [83].

     96. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 4 bis, lettere a), b) e c), della legge regionale 46/1991, come inserito dal comma 95, è autorizzata la spesa complessiva di lire 472 milioni, suddivisa rispettivamente come di seguito indicato:

     a) relativamente agli interventi previsti dalla precitata lettera a) complessive lire 400 milioni, suddivise in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 5523 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999;

     b) relativamente agli interventi previsti dalla precitata lettera b) complessive lire 12 milioni, suddivise in ragione di lire 6 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 5512 dello stato di previsione dei bilanci precitati;

     c) relativamente agli interventi previsti dalla precitata lettera c) complessive lire 60 milioni, suddivise in ragione di lire 30 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 5524 dello stato di previsione dei bilanci precitati.

     97. [84].

     98. Al fine di dare attuazione a quanto previsto per la parte di competenza regionale dal regolamento applicativo dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è istituito un fondo allo scopo di finanziare le azioni tese al riordino del sistema formativo regionale e che saranno regolamentate da apposita normativa.

     99. Il fondo di cui al comma 98 ha una dotazione finanziaria complessiva di lire 800 milioni per l'anno 1999.

     100. Per le finalità previste dal comma 98 è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5799 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     [101. Al fine di realizzare un programma straordinario di riequilibrio dei servizi bibliotecari nella regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire nel triennio 1999-2001 a favore degli enti locali sede di servizi bibliotecari di interesse regionale.] [85]

     [102. Sono considerate di interesse regionale le biblioteche dei Comuni con più di 15.000 abitanti, nonché quelle degli enti locali che svolgono funzioni di centro di sistema bibliotecario a servizio di un bacino territoriale superiore a 15.000 abitanti, ovvero a 10.000 abitanti in ambito territoriale montano.] [86]

     [103. I finanziamenti, nella misura del 50 per cento rispetto alla spesa ammissibile, sono assegnati su domanda, da presentarsi entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, e sono finalizzati ad interventi di modernizzazione dei servizi bibliotecari con particolare riferimento all'ampliamento delle sedi e al loro allestimento, nonché alla dotazione tecnologica e libraria.] [87]

     [104. Al fine del riparto è riconosciuta priorità alle domande provenienti da soggetti per i quali il rapporto tra dotazione bibliotecaria, in termini di patrimonio librario e superficie dedicata, e numero di abitanti sia inferiore alla media. E' condizione di ammissibilità l'impegno ad assicurare un'apertura al pubblico non inferiore a 18 ore settimanali su non meno di 5 giorni. L'entità del singolo contributo non può eccedere il 50 per cento dello stanziamento per ciascun anno.] [88]

     [105. Per le finalità previste dal comma 101 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001, a carico del capitolo 5236 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.] [89]

     106. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone contributi decennali, fino all'importo massimo previsto dal comma 107, a sollievo degli oneri - in linea capitale e interessi - relativi ai mutui che il Comune stipula per la realizzazione della Biblioteca Civica del Comune di Pordenone con caratteristiche di biblioteca di rilevante interesse regionale attraverso il recupero dell'edificio storico, ex sede del Tribunale.

     107. Per le finalità previste dal comma 106 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2000, con l'onere di lire 600 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 5237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere relativo alle annualità dal 2002 al 2009 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

     108. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annuali al Consorzio Friuli Formazione, con sede in Udine, per le spese di gestione nell'ambito delle iniziative che fanno riferimento alla promozione dello sviluppo delle culture imprenditoriali, al completamento delle attività di istruzione svolte dall'Università di Udine, alla identificazione e al perfezionamento di nuove risorse professionali, allo sviluppo delle conoscenze e delle esperienze nel campo dirigenziale e manageriale, alle attività di consulenza a favore delle imprese e delle istituzioni.

     109. I contributi previsti dal comma 108 sono concessi sulla base di apposita domanda presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura. Il decreto di erogazione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione.

     110. Per le finalità previste dal comma 108 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 5087 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999- 2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     111. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il capitolo 5087 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.

     112. [Per il finanziamento dei Progetti di Interculturalità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli studi di Trieste un contributo straordinario di lire 200 milioni] [90].

     113. [Per le finalità previste dal comma 112 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5088 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999] [91].

     114. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Associazione Pro Loco Villa Manin - Codroipo, per garantire la fruibilità del compendio, un contributo triennale a sollievo delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione nella misura di lire 200 milioni per l'anno 1999.

     115. Per le finalità previste dal comma 114 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9271 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

 

     Art. 7. (Interventi volti alla realizzazione della TV

transfrontaliera).

     1. (comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).

     2. (comma omesso a seguito di rinvio da parte del Governo).

 

     Art. 8. (Interventi nei settori economici).

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare  apposite convenzioni con persone fisiche o giuridiche di  comprovata esperienza nello specifico settore oggetto  dell’incarico per attività finalizzate al controllo, al monitoraggio e  alla valutazione sotto il profilo fisico e finanziario degli interventi  nei comparti agricolo e rurale, nonché per attività di studio, di  ricerca e di consulenza tecnica ed economica, anche a  supporto delle esigenze di programmazione, relative ai  comparti medesimi [92].

     2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 6877 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     3. [93].

     4. [94].

     5. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 6550 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     6. [95].

     7. Per le finalità previste dall'articolo 15 bis della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25 novembre 1998, come inserito dal comma 6, è autorizzata la spesa di lire 6.500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 7942 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     8. All'articolo 14 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25 novembre 1998, il secondo periodo del comma 2 è abrogato.

     [9. Al fine di favorire lo sviluppo operativo dei Centri di innovazione industriale e tecnologica l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai gestori degli stessi contributi sulle spese di gestione per non più di tre anni, fino alla percentuale massima del 50 per cento di dette spese, sostenute e documentate dalle scritture di bilancio [96].]

     [10. La domanda per la concessione dei contributi previsti dal comma 9 è presentata alla Direzione regionale dell'industria. Il decreto di concessione del contributo ne prevede i termini e le modalità di erogazione e rendicontazione [97]].

     [11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 7912 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999- 2001 e del bilancio per l'anno 1999 [98].]

     12. Per l'attuazione degli interventi regionali nel settore del commercio e del turismo previsti dall'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ad imprese, organismi associati e soggetti pubblici, secondo un programma attuativo regionale da adottare in applicazione della deliberazione CIPE n. 100 del 5 agosto 1998 per la realizzazione di progetti strategici finalizzati alla riqualificazione delle attività commerciali e turistiche nei centri urbani, nelle periferie e nelle aree rurali e montane.

     13. Per le modalità degli interventi previsti dal programma attuativo regionale trovano applicazione le leggi regionali di settore ed il regolamento per l'applicazione di aiuti a favore delle imprese commerciali e turistiche.

     14. Per le finalità indicate al comma 12 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.126 milioni per l'anno 1999, suddivisa in ragione di lire 1.563 milioni, a titolo di cofinanziamento regionale, a carico del capitolo 9313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 e di lire 1.563 milioni, a titolo di finanziamento statale, a carico del capitolo 9314 del medesimo stato di previsione della spesa, in corrispondenza all'assegnazione, di pari importo, disposta dallo Stato per le medesime finalità, iscritta sul capitolo 505 dello stato di previsione dell'entrata dei precitati bilanci.

     15. [Al fine di dare impulso alle attività di ricerca studio e promozione nel settore della produzione delle sedie in legno, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore del CATAS Srl «Centro per l'assistenza tecnica alle aziende delle sedie in legno» con sede in San Giovanni al Natisone] [99].

     16. [La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 15 è presentata alla Direzione regionale dell'industria, corredata del programma di attività e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione] [100].

     17. [Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 7688 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999- 2001 e del bilancio per l'anno 1999] [101].

     18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali, per una durata non superiore a dieci anni, nella misura massima prevista dal comma 23, a sollievo degli oneri, in linea capitale ed interessi, relativi ai mutui che il World Trade Center (WTC) di Trieste stipula per la ristrutturazione degli immobili destinati a propria sede [102].

     19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali, per una durata non superiore a 10 anni, nella misura massima prevista dal comma 24, a sollievo degli oneri - in linea capitale ed interessi - relativi ai mutui che l'Ente Fiera di Pordenone stipula per le finalità previste dall'articolo 9 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, come da ultimo modificato dall'articolo 8, primo comma, della legge regionale 25/1985, ed in particolare per il completamento del comprensorio fieristico di Pordenone.

     20. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi dei commi 18 e 19. La domanda per la concessione dei contributi è presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo, corredata della deliberazione esecutiva da cui risulti l'avvenuta stipulazione del mutuo e del relativo piano di ammortamento.

     21. Per le modalità di determinazione della spesa ammissibile e per quelle relative alla presentazione delle domande, nonché alla concessione, erogazione e revoca dei contributi, si osservano le disposizioni di cui al capo IV della legge regionale 26/1967 e successive modificazioni ed integrazioni. Per l'anno 1999 il termine di presentazione delle domande è fissato in 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

     22. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere garanzie fideiussorie sui mutui contratti ai sensi dei commi 18 e 19. La concessione di garanzia è disposta dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze. La domanda per la concessione della garanzia è corredata della delibera esecutiva con cui l'Ente dispone l'assunzione del mutuo, nella quale è motivata l'impossibilità a presentare propria idonea garanzia e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante. Gli eventuali oneri fanno carico al capitolo 1541 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     23. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2000, con l'onere di lire 600 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 9115 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2002 al 2009 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

     24. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 1.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1999, con l'onere di lire 3.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 9101 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2002 al 2008 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

     25. Al fine di migliorare l'efficacia dell'intervento pubblico in favore del sistema produttivo del Friuli-Venezia Giulia, sostenendo la promozione commerciale all'estero e favorendo il processo di internazionalizzazione delle imprese, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare un accordo di programma con il Ministero del commercio estero. Con successiva convenzione, da stipularsi tra l'Amministrazione regionale e l'Istituto per il commercio con l'estero, sono fissate le azioni, i tempi e le modalità dei progetti derivanti dal suddetto accordo. Per l'attuazione di tali progetti l'Amministrazione regionale concede un contributo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli-Venezia Giulia, o ad altri soggetti pubblici. I contributi sono concessi nella percentuale massima del 100 per cento e possono essere erogati in via anticipata fino ad un massimo del 70 per cento del contributo assegnato [103].

     [26. Gli interventi di cui al comma 25 sono comunque limitati ai processi di internazionalizzazione delle imprese nei paesi non interessati dagli interventi per lo sviluppo internazionale della Regione Friuli- Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle sue aree limitrofe di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19.] [104]

     27. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 7683 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     28. [L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore della «Promotur SpA» per la redazione di uno studio di fattibilità concernente lo sfruttamento del comprensorio sciistico di Mediana. Le modalità di assegnazione del finanziamento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale] [105].

     29. [Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 8955 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999] [106].

     30. [La «Promotur SpA», nel momento in cui viene a conoscenza degli elementi dello studio di fattibilità di cui al comma 28, riferisce alla competente Commissione consiliare in merito allo stesso e ai suoi intendimenti futuri sulle ipotesi di sviluppo del comprensorio sciistico di Mediana] [107].

     31. [Per le finalità di cui all'articolo 1, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 58, e dall'articolo 6 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 6556 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999] [108].

     32. [Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79 è autorizzata la spesa di lire 950 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 6560 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999] [109].

     33. [Al fine di contribuire al contenimento dei consumi energetici nei processi produttivi e favorire l’utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e del settore dei servizi, contributi in conto capitale in regime di “de minimis” per realizzare o modificare impianti fissi o sistemi] [110].

     34. [I contributi di cui al comma 33 sono concessi fino alla misura massima dell’80 per cento delle spese ammissibili a favore delle piccole e medie imprese e, rispettivamente, fino alla misura massima del 50 per cento a favore delle grandi imprese] [111].

     35. [I contributi sono erogati previa presentazione della documentazione comprovante gli oneri effettivamente sostenuti dall'impresa per gli interventi di cui al comma 33] [112].

     36. [I contributi possono, su richiesta, essere anticipati nella misura massima del 50 per cento del loro ammontare previa presentazione da parte dell'impresa di idonea fideiussione bancaria o assicurativa. Per le modalità di presentazione della fideiussione si applica l'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3] [113].

     37. [Possono essere ammessi a contributo gli interventi che conseguono un risparmio di energia attraverso una o più delle seguenti misure:

     a) l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia;

     b) un migliore rendimento di macchine e apparecchiature;

     c) la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili] [114].

     38. [Sono determinati con regolamento i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui al comma 33, tra i quali la potenza degli impianti ammissibili a contributo, i termini per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione delle stesse e le procedure di concessione ed erogazione degli incentivi] [115].

     [39. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 7650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 [116].]

     40. [117]

     41. [118]

     42. [Per l'attuazione del progetto di realizzazione di un sistema telematico regionale per la gestione delle informazioni a servizio dei pellegrini, approvato ai sensi della legge 270/1997, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Azienda regionale per la promozione turistica] [119].

     43. [Nella convenzione di cui al comma 42 sono regolate in particolare le modalità di assegnazione dei fondi, le modalità di appalto delle opere e forniture, nonché della rendicontazione delle spese] [120].

     44. [Nell'ambito del disposto di cui al comma 42 l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Azienda regionale per la promozione turistica il finanziamento di lire 6.518 milioni assegnato dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 270/1997] [121].

     45. [Per le finalità previste dal comma 42 è autorizzata la spesa di lire 6.518 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9249 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999. Corrispondentemente è prevista nell'anno 1999 l'entrata di pari importo assegnato dallo Stato a carico del capitolo 374 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci precitati] [122].

     46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 200 milioni per il risarcimento dei danni subiti dalle aziende regionali del settore pesca a causa delle mucillagini.

     47. Il contributo di cui al comma 46 è concesso a favore delle imprese regionali di molluschicoltura ed ittiocoltura in acque marine, fino al 50 per cento del danno subito in conseguenza dell'avversità di cui al medesimo comma 46. Al fine di ottenere il contributo, le imprese di molluschicoltura e ittiocoltura in acque marine devono presentare alla Direzione regionale dell'industria, per il tramite delle Associazioni di categoria, domanda entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata della seguente documentazione:

     a) certificato di iscrizione nel Registro delle imprese di pesca - V categoria;

     b) le concessioni demaniali marittime per l'allevamento di specie marine;

     c) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA);

     d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante di aver esercitato la molluschicoltura e/o ittiocoltura marina; l'ammontare del danno subito in conseguenza dell'evento per cui si chiede il contributo; di non aver chiesto ed usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni pubbliche; le eventuali coperture assicurative riferite al danno subito;

     e) perizia giurata da parte di un perito esperto in maricoltura, iscritto nell'apposito elenco presso la CCIAA, o certificazione di un istituto di ricerca riconosciuto ai sensi dell'articolo 27 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni ed integrazioni, attestante la quantificazione del danno.

     48. Per le finalità di cui al comma 46 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 7820 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

 

     Art. 9. (Finanziamento di interventi nelle zone terremotate).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Buia un contributo pluriennale, nella misura massima di cui al comma 4, per un periodo di dieci anni, a copertura degli oneri - in linea capitale e per interessi - del mutuo da stipulare per il recupero architettonico funzionale di aggregati edilizi in aree di pregevole interesse ambientale.

     2. La Giunta regionale con propria deliberazione su proposta dell'Assessore alle finanze determina in via preventiva le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 1.

     3. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, corredata della deliberazione con cui il Comune dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonché del programma delle opere a fronte delle quali si è reso necessario il ricorso all'indebitamento. L'erogazione della prima annualità dei contributi precitati è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo, dal quale risulta il piano d'ammortamento, in linea capitale e per interessi.

     4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 200 milioni annui, a decorrere dall'anno 2000, con l'onere di lire 400 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 3340 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere relativo alle annualità dal 2002 al 2009 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

     5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tolmezzo un finanziamento di lire 860 milioni per realizzare, anche per lotti funzionali, un intervento concernente l'acquisto, la ristrutturazione e la riqualificazione funzionale di un edificio, sito in Tolmezzo, da destinare allo svolgimento di attività di tipo educativo e riabilitativo per soggetti portatori di handicap. La spesa ammissibile a finanziamento comprende anche quella per gli arredi fissi e le attrezzature necessari ad assicurare una adeguata fruibilità all'edificio medesimo.

     6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di San Daniele Profeta di Cavazzo Carnico un finanziamento di lire 750 milioni per l'esecuzione, anche per lotti funzionali, di lavori di restauro e ricomposizione della chiesa di Santo Stefano protomartire di Cesclans di Cavazzo Carnico.

     7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di Santa Maria Assunta in Gemona del Friuli un finanziamento di lire 500 milioni per realizzare, anche per lotti funzionali, le opere di adeguamento, riqualificazione e completamento tecnico-funzionale dell'edificio denominato ex casa canonica, annesso al Duomo, da adibire a Museo del Duomo e delle chiese di Gemona. La spesa ammissibile a finanziamento comprende anche quella per le attrezzature e gli arredi fissi necessari ad assicurare un'adeguata fruibilità degli spazi museali.

     8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di Tutti i Santi di Lauco un finanziamento di lire 200 milioni per l'esecuzione, anche per lotti funzionali, di lavori di restauro e di recupero statico e funzionale della chiesa di San Michele di Trava di Lauco, nonché dei lavori di ripristino e consolidamento della muratura di cinta e di sostegno della chiesa medesima.

     9. Le domande per la concessione dei finanziamenti, corredate di un preventivo di spesa, sono presentate alla Segreteria generale straordinaria entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     10. Per l'intervento previsto dal comma 5 trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, mentre per gli interventi previsti dai commi 6, 7 e 8, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle opere di cui all'articolo 75, terzo comma, della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni.

     11. La concessione del finanziamento previsto dal comma 7 è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune di Gemona del Friuli intesa ad assicurare la destinazione d'uso dell'edificio per un periodo non inferiore a 20 anni.

     12. Per le finalità previste dai commi 5, 6, 7 e 8, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune nel cui territorio l'intervento deve essere realizzato.

     13. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di lire 860 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9590 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     14. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di lire 750 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9591 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     15. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9592 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     16. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Udine, alla quale sarà trasferita la titolarità dell'impianto consortile di depurazione dell'Alto Tagliamento sito in comune di Tolmezzo, un finanziamento straordinario nel limite massimo di lire 2.000 milioni finalizzato agli interventi di ottimizzazione dell'impianto nell'ottica generale della razionalizzazione complessiva del servizio e del contenimento degli oneri gestionali.

     18. Il finanziamento di cui al comma 17 viene concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione sulla base dell'approvazione da parte della Giunta regionale di un programma generale delle iniziative. Con il decreto di concessione vengono stabilite le modalità e i termini della rendicontazione.

     19. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 2404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     20. Per le finalità previste dagli articoli 9, 10, 11, primo comma, 12, primo e secondo comma, e 33, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 4149 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     21. Per le finalità previste dagli articoli 9, 10, 11, primo comma, 12, primo e secondo comma, e 33, della legge regionale 64/1986, nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 828/1982, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.978.130.000, suddivisa in ragione di lire 1.992.710.000 per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 4149 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     22. In deroga al disposto di cui all'articolo 22, primo comma, della legge regionale 10/1982, la quota di lire 9.310 milioni iscritta sul capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, corrispondente al capitolo 9620 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, non impegnata al 31 dicembre 1998, costituisce economia di bilancio. Tale economia è quota vincolata dell'avanzo di amministrazione destinata, nell'ambito del disposto di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58, alla copertura degli interventi di cui ai commi 13, 14, 15, 16, 19 e 20 e di cui all'articolo 20, comma 29.

 

     Art. 10. (Abolizione di tasse regionali).

     1. A decorrere dall'1 gennaio 1999 sono abolite le tasse sulle concessioni regionali previste dalla legislazione regionale ad eccezione delle tasse in materia di caccia e di pesca, di cui, in particolare, all' articolo 7 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 29, all'articolo 31 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, ed alla legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 è abrogata ogni disposizione di legge regionale relativa alle tasse di concessione regionale abolite ed in particolare:

     a) la legge regionale 20 agosto 1971, n. 40;

     b) l'articolo 10 della legge regionale 16 gennaio 1978, n. 3;

     c) l'articolo 7, quinto comma, lettera b), della legge regionale 13 agosto 1981, n. 49;

     d) l'articolo 11 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 59;

     e) l'articolo 6 e l'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 dicembre 1982, n. 88;

     f) l'articolo 3, comma quattordicesimo, l'articolo 14, comma ottavo - come inserito dall'articolo 10, quarto comma, della legge regionale 3 aprile 1985, n. 16 - e l'articolo 15 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90;

     g) l'articolo 2 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 47;

     h) l'articolo 72 della legge regionale 4/1984;

     i) all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2, la locuzione dalle parole «e comporta» alle parole «relativa all'anno in corso», l'articolo 4, all'articolo 10, comma 2, la locuzione dalle parole «e comporta», alle parole «della presente legge», l'articolo 11, l'articolo 17, l'articolo 18 e l'articolo 32 bis, commi terzo e decimo - come aggiunto dall'articolo 29, comma 1, della legge regionale 4 marzo 1988, n. 9, ed integrato dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale 18 aprile 1997, n. 16 - della legge regionale 2/1987;

     l) l'articolo 190 della legge regionale 5/1994;

     m) l'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 1994, n. 21;

     n) l'articolo 10 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 34;

     o) l'articolo 2, commi 2 e 3, della legge regionale 26 agosto 1996, n. 33;

     p) l'articolo 6, commi 3 e 7, l'articolo 12, comma 15, l'articolo 17, comma 2, l'articolo 21, comma 13, l'articolo 27, comma 5, l'articolo 32, comma 1O, l'articolo 49 e l'allegata tabella «G» della legge regionale 18 aprile 1997, n. 17.

     3. Sono abrogate tutte le disposizioni regionali che subordinano il rilascio ovvero il rinnovo di provvedimenti autorizzatori o equipollenti al versamento di tasse di concessione regionale o comunale salvo quanto disposto dal comma 1 in materia di caccia e di pesca.

     4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare le somme versate in conto entrate al bilancio regionale a titolo di tassa di concessione regionale per l'anno 1999.

     5. Per il rimborso delle somme di cui al comma 4 gli interessati devono presentare istanza alla Direzione regionale competente, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, corredata di idonea documentazione attestante l'avvenuto versamento.

     6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata per l'anno 1999 la spesa di lire 50 milioni a carico di ciascuno dei capitoli 5000, 7522, 9380 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

 

     Art. 11. (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili).

     1. [123].

     2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Amministrazioni provinciali di Udine e di Gorizia contributi annui costanti ventennali, rispettivamente nella misura di lire 103 milioni e di lire 149 milioni, per la definizione dei procedimenti avviati per la concessione a loro favore dei benefici previsti dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e dalla legge regionale 2 maggio 1988, n. 25, e non conclusi per il sopravvenuto decentramento di funzioni agli Enti locali ai sensi della legge regionale 10/1988. Trova applicazione il disposto dell'articolo 66, comma 3 decies, della legge regionale 10/1988, come inserito dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1/1993, e dell'articolo 14 della legge regionale 3/1990.

     3. Per le finalità previste dal comma 2, relativamente a contributi annui costanti da concedere all'Amministrazione provinciale di Udine, è autorizzato a decorrere dall'anno 1999 un limite di impegno ventennale di lire 103 milioni con l'onere di lire 309 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 3726 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999- 2001 e del bilancio per l'anno 1999 e l'onere relativo alle annualità dal 2002 al 2018 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

     4. Per le finalità previste dal comma 2, relativamente ai contributi annui costanti da concedere all'Amministrazione provinciale di Gorizia, è autorizzato a decorrere dall'anno 1999 un limite di impegno ventennale di lire 149 milioni con l'onere di lire 447 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2001, a carico del capitolo 3727 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 e l'onere relativo alle annualità dal 2002 al 2018 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

     5. Le provvidenze di cui all'articolo 9, comma 12, della legge regionale 14/1998 sono estese agli eventi alluvionali dei giorni 5, 6 e 7 ottobre 1998 a valere sull'autorizzazione di spesa ivi disposta.

     6. [124].

     7. La disposizione di cui al decimo comma dell'articolo 70 della legge regionale 75/1982, come sostituito dal comma 6, si applica ai contratti di compravendita stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     8. [125].

     9. [126].

     10. Nelle more della nomina del commissario straordinario previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 9 dicembre 1998, lo stanziamento del capitolo 1503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è gestito direttamente dall'Amministrazione regionale.

     11. In considerazione delle finalità previste dal Protocollo d'Intesa fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per la cooperazione tecnica bilaterale negli anni 1998-1999, sottoscritto a Roma il 10 febbraio 1998 ed entrato in vigore il 7 maggio 1998, con particolare riguardo alla finalità della «formazione e addestramento manageriale con particolare attenzione alle imprese miste ed alle piccole e medie imprese», l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale - Informest un contributo straordinario per l'attuazione del progetto denominato «Manager russi nel Nord Est italiano», cofinanziato dal Ministero degli affari esteri.

     12. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 747 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     13. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Associazioni di portatori di handicap contributi in conto capitale, a sostegno dell'attività sportiva svolta, nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l'acquisto dei mezzi necessari al trasporto, delle attrezzature specializzate e degli equipaggiamenti. Alla ripartizione dei contributi provvede il Servizio delle attività ricreative e sportive, al quale vanno presentate le relative domande entro il 31 gennaio di ciascun anno, nell'ambito degli indirizzi di programma adottati dalla Giunta regionale [127].]

     14. [Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di lire 80 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 6090 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 [128].]

     15. Al fine di promuovere e valorizzare l'immagine e la conoscenza della Regione Friuli-Venezia Giulia a livello nazionale ed internazionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire a favore delle squadre sportive regionali che militano nei campionati nazionali di serie A.

     16. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9201 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in favore del Comune di Campoformido un contributo decennale a sollievo degli oneri, per capitale ed interessi, derivanti dal mutuo che il Comune stipula per l'acquisizione ed il recupero di impianti sportivi. Per la gestione degli impianti il Comune può provvedere attraverso apposita società di capitali dallo stesso partecipata, anche mediante conferimento dei beni acquisiti ai sensi degli articoli 2342 e 2343 del codice civile [129].

     18. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate in via preventiva le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 17. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio regionale delle attività ricreative e sportive, corredata della deliberazione con cui il Comune di Campoformido dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'Istituto mutuante, nonché dei progetti degli interventi da realizzare e dei relativi preventivi di spesa. Il decreto di concessione del contributo ne determina le modalità di erogazione e rendicontazione [130].

     19. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 400 milioni a decorrere dall'anno 2000, con l'onere di lire 800 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 6135 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2002 al 2009 a carico dei corrispondenti capitoli per gli anni medesimi.

     20. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla «Società Ginnastica Triestina» e alla «Società Ginnastica Goriziana» una sovvenzione straordinaria di lire 300 milioni ciascuna, da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali.

     21. Le sovvenzioni straordinarie di cui al comma 20 sono erogate in via anticipata ed in unica soluzione. Per la rendicontazione trovano applicazione le disposizioni semplificative di cui all'articolo 7 della legge regionale 23/1997.

     22. Per le finalità di cui al comma 20 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni per l'anno 1999 suddivisi in ragione di lire 300 milioni a carico di ciascuno dei capitoli 6111 e rispettivamente 6112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     23. Al fine di dotarsi di strumenti operativi evoluti in grado di soddisfare le esigenze connesse alle continue innovazioni tecnologiche nel settore delle telecomunicazioni, nonché di abbattere i costi correlati all'acquisizione diretta di strumenti suscettibili di rapida obsolescenza, anche con riferimento alle apparecchiature di telefonia mobile, l'Amministrazione regionale è autorizzata, a fronte di un programma globale di gestione delle telecomunicazioni con applicazione delle nuove possibilità offerte, ad affidare a soggetti specializzati esterni, anche in concessione, il servizio di adeguamento e di gestione della telefonia della Regione.

     24. Al fine di razionalizzare i propri servizi di trasporto anche in funzione del contenimento dei costi relativi e di assicurare l'adeguata funzionalità e flessibilità degli stessi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a ricorrere a soggetti specializzati esterni per l'affidamento, anche in concessione, dei servizi medesimi.

     25. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 23 e 24 fanno carico rispettivamente ai capitoli 1455 e 1465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     26. L'importo di lire 2.777.390.887 finanziato con contrazione di mutuo ai sensi dell'articolo 1, comma 15, del decreto legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, acquisito in eccedenza rispetto a quello dovuto a ripiano ai sensi dell'articolo medesimo, è destinato a copertura di spese relative a interventi di investimento nel settore della viabilità e dei trasporti. La corrispondente quota di lire 2.777.390.887 del saldo finanziario presunto iscritto nell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 costituisce quota vincolata destinata alla copertura degli stanziamenti iscritti per l'anno 1999 sui capitoli 3678, 3709 e, limitatamente all'importo di lire 1.000 milioni, sul capitolo 4019 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati. E' confermata l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 9, della legge regionale 10/1997, a carico dei capitoli 1557 e 1576 dello stato di previsione della spesa dei predetti bilanci, anche relativamente alla quota che rimane a integrale carico del bilancio regionale in relazione alla corrispondente riduzione dell'assegnazione statale iscritta sul capitolo 467 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci medesimi. In relazione alla riduzione dell'assegnazione statale prevista, lo stanziamento del capitolo 467 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è ridotto di complessive lire 2.830.304.477 suddivise in ragione di lire 435.431.458 per ciascuno degli anni dal 1999 al 2004 e di lire 217.715.729 per l'anno 2005.

     27. [131].

     28. [132].

     29. La Regione è autorizzata ad assumere a proprio carico gli oneri relativi al pagamento delle sanzioni tributarie in relazione alle quali sia chiamata a rispondere in solido ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo il diritto di regresso, in caso di dolo o colpa grave, nei confronti dell'autore della violazione tributaria.

     30. Il disposto di cui al comma 29 trova applicazione nei confronti del personale dipendente dall'Amministrazione regionale e di quanti si trovino con la stessa in rapporto di servizio onorario, in riferimento alle violazioni da questi commesse nello svolgimento delle proprie funzioni e nei limiti delle proprie attribuzioni.

     31. Le disposizioni di cui ai commi 29 e 30 si applicano anche agli Enti regionali di cui all'articolo 199 della legge regionale 7/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 1, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, i quali provvederanno al pagamento delle eventuali sanzioni con fondi a carico dei rispettivi bilanci.

     32. La Regione e gli Enti regionali di cui al comma 31 sono autorizzati a sostenere gli oneri relativi ad assicurazioni a copertura degli eventuali possibili esborsi relativi alle fattispecie contemplate al comma 29 ed a prevedere idonee forme di assicurazione a favore dei soggetti di cui al comma 30.

     33. Per le finalità di cui al comma 29 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001, a carico del capitolo 1488 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999- 2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     34. Sono abrogati il titolo II e il titolo III della legge regionale 68/1982.

     35. [133].

     36. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, i capitoli 153, 569, 579 e 1462 sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.

     37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alle spese per il funzionamento della «Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale degli Enti e delle pubbliche amministrazioni» (ARAN) istituita con l'articolo 128, comma 1, della legge regionale 13/1998.

     38. Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 590 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     39. Per la straordinaria manutenzione della viabilità forestale esistente, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale 10/1988 un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni.

     40. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 985 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     41. E' abrogato l'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3.

     42. In relazione al disposto di cui al comma 41 è revocato, a carico del capitolo 7262 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000, lo stanziamento complessivo di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa. Il citato capitolo è altresì eliminato dall'elenco n. 1 allegato al bilancio.

 

     Art. 12. (Interventi per l'unificazione degli uffici del Catasto e del Tavolare).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli interventi necessari all'unificazione degli uffici del Catasto e del Tavolare.

     2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1508 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

 

     Art. 13. (Direttive alla Friulia S.p.A.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad impartire direttive alla Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia S.p.A. per l'istituzione di uno sportello unico a servizio delle imprese al fine di favorire l'accesso ai finanziamenti ed agli incentivi regionali.

 

     Art. 14. (Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle forze dell'ordine caduti nell'adempimento del proprio dovere).

     1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a concedere agli eredi degli appartenenti alle forze dell'ordine caduti nell'adempimento del proprio dovere, nel territorio regionale, una sovvenzione straordinaria sino alla misura di 50.000 euro [134].

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 67 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'Anno 1999.

CAPO II

Rifinanziamenti e definanziamenti di interventi regionali

 

     Art. 15. (Rifinanziamenti e variazioni di spesa su interventi nel settore del territorio). [135]

     (Omissis).

 

     Art. 16. (Rifinanziamenti e variazioni di spesa nei settori dell'edilizia e dei trasporti). [136]

     (Omissis).

 

     Art. 17. (Rifinanziamenti e variazioni di spesa nei settori della sanità e dell'assistenza).

     (Omissis).

 

     Art. 18. (Rifinanziamenti e variazioni di spesa su interventi nei settori dell'istruzione, della ricerca, della cultura e delle attività ricreative e sportive).

     (Omissis).

 

     Art. 19. (Rifinanziamenti e variazioni di spesa si interventi nel settore dell'Agricoltura).

     (Omissis).

 

     Art. 20. (Rifinanziamenti e variazioni di spesa su interventi nei settori dell'Economia).

     (Omissis) [137].

 

     Art. 21. (Altri finanziamenti). (Omissis).

 

     Art. 22. (Rifinanziamenti e variazioni di spesa  su interventi attuativi di programmi comunitari). (Omissis).

 

     Art. 23. (Rifinanziamenti e variazioni di spesa  su interventi con fondi statali nei settori di intervento regionale). (Omissis).

 

     Art. 24. (Copertura finanziaria).

     1. Il maggiore onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni previste dalla presente legge trova copertura nel quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

 

     Art. 25. (Sospensione degli effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell'Unione europea).

     1. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 15 e 46, e all'articolo 20, commi 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 25 e 26, notificate alla Commissione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità economica europea secondo le modalità di cui alla legge regionale 19 maggio 1998, n. 9, sono sospesi sino al giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione europea.

 

     Art. 26. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dall'1 gennaio 1999, ad eccezione degli articoli 5, comma 21, e 9, comma 22, che hanno effetto dal 31 dicembre 1998.

 

TABELLA (riferita all'articolo 6 comma 33)

Enti e organismi culturali riconosciuti di

interesse regionale

1. Organismi culturali e strutture teatrali gestite da Enti locali di livello intermedio (articolo 6, comma 12):

 

a) EMAC di Gorizia                                   150 milioni

b) Associazione provinciale per la Prosa di

Pordenone                                            150 milioni

c) Teatro Club di Udine                              150 milioni

d) Cooperativa Bonaventura di Trieste                150 milioni

e) Comune di Monfalcone, per il Teatro comunale      300 milioni

f) Comune di Cervignano del Friuli, per il

Teatro «Pier Paolo Pasolini»                         150 milioni

g) Centro iniziative teatrali di Latisana            100 milioni

Totale annuo (capitolo 5387)                       1.150 milioni

 

 

2. Associazioni che svolgono attività cinematografica ed audiovisiva (articolo 6, comma 13):

 

a) Associazione culturale «Cinemazero» di            100 milioni

Pordenone

b) Centro ricerche cinematografiche e                100 milioni

audiovisive «La Cappella Underground» di Trieste

c) Associazione culturale «Cineteca del Friuli»      100 milioni

di Gemona del Friuli

d) Associazione culturale «Centro Espressioni        100 milioni

Cinematografiche» di Udine

Totale annuo (capitolo 5378)                         400 milioni

 

 

3. Istituzioni di spettacolo teatrale, musicale e cinematografico che organizzano manifestazioni e festival di rilevanza internazionale (articolo 6, comma 14):

 

a) Centro regionale di animazione e di figure

(CTA) di Gorizia per la realizzazione del

«Puppet Festival» e di altre iniziative

internazionali nel campo del teatro di figura        110 milioni

 

b) Associazione per la promozione della cultura

latino-americana di Trieste per la realizzazione

del «Festival del cinema latino americano»           110 milioni

c) Comune di Gorizia per la organizzazione del

Premio cinematografico «Sergio Amidei»                80 milioni

d) Centro espressioni cinematografiche di Udine,

per l'organizzazione del Festival

cinematografico «Udineincontri»                      400 milioni

e) Associazione «C.A. Seghizzi» di Gorizia, per

l'organizzazione dell'omonimo Concorso corale        100 milioni

f) Associazione culturale Folkgiornale per

l'organizzazione del «Folkest»                       300 milioni

g) Comune di Tarcento per l'organizzazione del

«Festival dei cuori»                                 100 milioni

h) Associazione Proloco di Gorizia per

l'organizzazione del Festival Mondiale del

Folklore                                             100 milioni

i) Associazione Proloco di Aviano per

l'organizzazione dell'annuale Rassegna di             50 milioni

folklore internazionale

l) Coro polifonico di Ruda - Repertorio Archivio

Diocesano di Udine                                    50 milioni

m) Comune di Monfalcone per iniziative musicali      150 milioni

collegate al Teatro comunale [138]

Totale annuo (capitolo 5399)                       1.550 milioni

                                                             [139]

 

 

4. Istituti di cultura musicale (articolo 6, comma 15):

 

a) Fondazione musicale «Città di Gorizia»            200 milioni

b) Scuola di musica «Cinquantacinque Società

cooperativa» di Trieste                              150 milioni

c) Associazione culturale «Salvador Gandino» di

Porcia                                                50 milioni

d) Associazione culturale «M.o Rodolfo Lipizer»

di Gorizia                                           100 milioni

e) Associazione «Musica senza frontiere» di

Gorizia                                               50 milioni

f) Istituto di cultura musicale «La Cappella

Civica» del Comune di Trieste                         50 milioni

Totale annuo (capitolo 5406)                         600 milioni

 

 

5 Organismi per la valorizzazione delle tradizioni popolari e del patrimonio storico e linguistico locale (articolo 6, comma 16):

 

a) Associazione per le compagnie teatrali             90 milioni

triestine «L'Armonia»

b) Gruppo Triestino per il dialetto di Trieste        50 milioni

c) Lega nazionale di Gorizia                          20 milioni

d) Lega nazionale di Trieste                          70 milioni

e) Società di Minerva di Trieste                      40 milioni

                                                             [140]

f) Associazione culturale «Il Sipario» di             80 milioni

Fagagna

Totale annuo (capitolo 5363)                         350 milioni

                                                             [141]

 

 

 

6. Organismi per la promozione della cultura scientifica (articolo 6, comma 17):

 

a) Fondazione internazionale di Trieste per il       520 milioni

progresso e la libertà delle scienze

b) Associazione «Globo divulgazione scientifica»      80 milioni

di Trieste

Totale annuo (capitolo 5220)                         600 milioni

 

 

7. Organismi per l'organizzazione di manifestazioni rievocative o celebrative di rilevante significato per la storia e la cultura regionale (articolo 6, comma 19):

 

a) ANPI del Friuli-Venezia Giulia                    100 milioni

Totale annuo (capitolo 5368)                         100 milioni

 


[1] Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 13 settembre 1999, n. 25.

[2] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1.

[3] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11. Modifica il comma 16 dell'articolo 15 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3..

[4] Comma abrogato dall’art. 5 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1.

[5] Comma abrogato dall’art. 5 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1.

[6] Comma abrogato dall’art. 5 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1.

[7] Comma abrogato dall'art. 26 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11.

[8] Sostituisce l'articolo 13 ter della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come inserito dall'articolo 14, comma 49, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3.

[9] Comma così modificato dall’art. 10 della L.R. 27 novembre 2001, n. 26.

[10] Comma così sostituito dall’art. 10 della L.R. 27 novembre 2001, n. 26.

[11] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 13 settembre 1999, n. 26.

[12] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 27 novembre 2001, n. 26.

[13] Comma abrogato dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[14] Lettera già modificata dall'art. 7 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13, nel testo stabilito dall'art. 4 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4, e così ulteriormente modificata dall'art. 10 della L.R. 9 marzo 2001, n. 8.

[15] Comma abrogato dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[16] Comma abrogato dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[17] Comma abrogato dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[18] Comma abrogato dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[19] Comma abrogato dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[20] Comma abrogato dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[21] Lettera abrogata dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20.

[22] Lettera abrogata dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20.

[23] Lettera abrogata dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20.

[24] Lettera abrogata dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20.

[25] Lettera aggiunta dall’art. 3 della L.R. 20 agosto 2003, n. 14 e abrogata dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[26] Modifica l'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1985, n. 24, come sostituito dall'articolo 44, comma 4, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3.

[27] Modifica l'articolo 5 bis della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, come inserito dall'articolo 6 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 19.

[28] Sostituisce i commi 9 e 10 dell'articolo 9 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3.

[29] Modifica il primo comma dell'articolo 158 bis della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come inserito dall'articolo 19, primo comma, della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81.

[30] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[31] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[32] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 20 agosto 2007, n. 23. Modifica il comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20.

[33] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[34] Comma così modificato dall’art. 17 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[35] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[36] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16. Sostituisce il titolo IV, artt. 21 - 22, della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68.

[37] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[38] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[39] Comma modificato dall'art. 11 della L.R. 13 settembre 1999, n. 25 sostituito dall'art. 5 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, ulteriormente sostituito dall’art. 5 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[40] Comma inserito dall’art. 5 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[41] Lettera abrogata dall'art. 27 della L.R. 20 febbraio 2008, n. 5.

[42] Lettera modificata dall’art. 18 della L.R. 6 novembre 2006, n. 21 e abrogata dall'art. 27 della L.R. 20 febbraio 2008, n. 5.

[43] Lettera modificata dall’art. 18 della L.R. 6 novembre 2006, n. 21 e abrogata dall'art. 27 della L.R. 20 febbraio 2008, n. 5.

[44] Lettera abrogata dall'art. 27 della L.R. 20 febbraio 2008, n. 5.

[45] Comma sostituito dall'art. 5 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[46] Comma sostituito dall’art. 7 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 3 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[47] Comma modificato dall’art. 7 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 3 e abrogato dall’art. 5 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1.

[48] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[49] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[50] Comma sostituito dall’art. 5 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005, già modificato dall'art. 6 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27, sostituito dall'art. 6 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6, dall'art. 18 della L.R. 4 ottobre 2013, n. 11, ulteriormente modificato dall'art. 15 della L.R. 11 novembre 2013, n. 18 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[51] Comma sostituito dall'art. 5 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[52] Comma aggiunto dall’art. 14 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[53] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14, ulteriormente modificato dall'art. 303 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[54] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[55] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[56] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[57] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[58] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[59] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[60] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[61] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[62] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[63] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[64] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[65] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[66] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[67] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[68] Aggiunge la lettera g) quater al primo comma, art. 1, della L.R. 12 giugno 1975, n. 31.

[69] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[70] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[71] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[72] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[73] Comma modificato dall'art. 6 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14 e abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[74] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[75] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 12 luglio 1999, n. 22.

[76] Modifica l'art. 3 della L.R. 31 agosto 1982, n. 73.

[77] Comma abrogato dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[78] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[79] Sostituisce l'art. 15 della L.R. 2 luglio 1969, n. 11.

[80] Comma abrogato dall'art. 33 della L.R. 18 dicembre 2007, n. 29.

[81] Comma abrogato dall'art. 33 della L.R. 18 dicembre 2007, n. 29.

[82] Comma sostituito dall'art. 3 della L.R. 12 luglio 1999, n. 22 e abrogato dall'art. 33 della L.R. 18 dicembre 2007, n. 29.

[83] Aggiunge il comma 4 bis all'art. 2 della L.R. 5 settembre 1991, n. 46.

[84] Sostituisce la lettera c), comma 1, art. 2 bis, della L.R. 5 settembre 1991, n. 46.

[85] Comma abrogato dall'art. 25 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 25, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 29.

[86] Comma abrogato dall'art. 25 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 25, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 29.

[87] Comma abrogato dall'art. 25 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 25, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 29.

[88] Comma abrogato dall'art. 25 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 25, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 29.

[89] Comma abrogato dall'art. 25 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 25, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 29.

[90] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 17 febbraio 2011, n. 2.

[91] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 17 febbraio 2011, n. 2.

[92] Comma già modificato dall'art. 12 della L.R. 13 settembre 1999, n. 25 e così sostituito dall’art. 9 della L.R. 4 giugno 2004, n. 18.

[93] Comma abrogato dall’art. 79 della L.R. 31 maggio 2002, n. 14.

[94] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[95] Inserisce l'art. 15 bis, dopo l'articolo 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3.

[96] Gli effetti del presente comma sono sospesi fino al giorno della pubblicazione, sul B.U.R., dell'avviso dell'eventuale esito positivo dell'esame da parte della Commissione Europea ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, par. 3 del Trattato C.E.

[97] Gli effetti del presente comma sono sospesi fino al giorno della pubblicazione, sul B.U.R., dell'avviso dell'eventuale esito positivo dell'esame da parte della Commissione Europea ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, par. 3 del Trattato C.E.

[98] Gli effetti del presente comma sono sospesi fino al giorno della pubblicazione, sul B.U.R., dell'avviso dell'eventuale esito positivo dell'esame da parte della Commissione Europea ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, par. 3 del Trattato C.E.

[99] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[100] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[101] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[102] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[103] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13 nel testo stabilito dall'art. 7 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.

[104] Comma abrogato dall’art. 10 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.

[105] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[106] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[107] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[108] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[109] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[110] Comma sostituito dall’art. 6 della L.R. 21 luglio 2006, n. 12 e abrogato dall'art. 77 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3, con la decorrenza ivi prevista.

[111] Comma sostituito dall’art. 6 della L.R. 21 luglio 2006, n. 12 e abrogato dall'art. 77 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3, con la decorrenza ivi prevista.

[112] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3, con la decorrenza ivi prevista.

[113] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3, con la decorrenza ivi prevista.

[114] Comma sostituito dall’art. 6 della L.R. 21 luglio 2006, n. 12 e abrogato dall'art. 77 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3, con la decorrenza ivi prevista.

[115] Comma sostituito dall’art. 6 della L.R. 21 luglio 2006, n. 12 e abrogato dall'art. 77 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3, con la decorrenza ivi prevista.

[116] Gli effetti del presente comma sono sospesi fino al giorno della pubblicazione, sul B.U.R., dell'avviso dell'eventuale esito positivo dell'esame da parte della Commissione Europea ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, par. 3 del Trattato C.E.

[117] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29. Modificava il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36.

[118] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29. Modificava il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 36/1996.

[119] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[120] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[121] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[122] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[123] Inserisce il comma 9 bis, dopo il comma 9 dell'articolo 19 della L.R. 3/1998.

[124] Comma abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[125] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[126] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[127] Comma abrogato dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[128] Comma abrogato dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[129] Comma modificato dall'art. 16 della L.R. 13 settembre 1999, n. 25 e così sostituito dall'art. 5 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[130] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[131] Comma abrogato dall’art. 180 della L.R. 16 gennaio 2002, n. 2.

[132] Modifica il comma 5 dell'articolo 32 della L.R. 1/1993.

[133] Modifica il comma 16 dell'articolo 84 della L.R. 13/1998.

[134] Comma così modificato dall’art. 7 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005.

[135] Il comma 34 del presente articolo è stato abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[136] I commi 18 e 19 del presente articolo sono stati abrogati dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata. Il comma 58 è stato abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[137] Gli effetti del comma 63 del presente articolo sono sospesi fino al giorno della pubblicazione, sul B.U.R., dell'avviso dell'eventuale esito positivo dell'esame da parte della Commissione Europea ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, par. 3 del Trattato C.E.

[138] Lettera aggiunta dall'art. 11 della L.R. 13 settembre 1999, n. 25.

[139] Così sostituito dall'art. 11 della L.R. 13 settembre 1999, n. 25.

[140] Lettera così sostituita dall'art. 11 della L.R. 13 settembre 1999, n. 25.

[141] Così sostituito dall'art. 11 della L.R. 13 settembre 1999, n. 25.