§ 5.4.1 - L. 14 marzo 1968, n. 292.
Disposizioni sulla competenza del Ministero dei lavori pubblici per lavori che interessano il patrimonio storico e artistico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.4 disciplina generale
Data:14/03/1968
Numero:292


Sommario
Art. 1.      Il Ministero dei lavori pubblici, competente - a norma del regio decreto 18 maggio 1931, n. 544 - ad eseguire opere edilizie per conto dello Stato, è autorizzato a provvedere, assumendo l'onere [...]
Art. 2.      Ai progetti delle opere di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 e alla scelta delle modalità della loro esecuzione, il competente organo del Ministero dei lavori pubblici provvederà di intesa [...]
Art. 3.      Saranno di regola eseguiti dal Ministero della pubblica istruzione, che in tal caso assumerà la relativa spesa, i lavori o la parte dei lavori previsti nella lettera a) del precedente art. 1, [...]


§ 5.4.1 - L. 14 marzo 1968, n. 292. [1]

Disposizioni sulla competenza del Ministero dei lavori pubblici per lavori che interessano il patrimonio storico e artistico.

(G.U. 4 aprile 1968, n. 88).

 

Art. 1.

     Il Ministero dei lavori pubblici, competente - a norma del regio decreto 18 maggio 1931, n. 544 - ad eseguire opere edilizie per conto dello Stato, è autorizzato a provvedere, assumendo l'onere relativo sui fondi del proprio bilancio:

     a) ai lavori di natura statica e strutturale, di manutenzione straordinaria, di restauro ed impianto di apparecchiature tecniche, in edifici, statali e non statali, di interesse artistico o storico soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089;

     b) ai lavori della stessa natura in edifici, statali e non statali, anche privi di interesse artistico o storico, adibiti a sede di raccolte museali dello Stato o di servizi ad esse inerenti che perseguano finalità artistiche e culturali.

     E' fatta salva la competenza dei soprintendenti ai monumenti o alle antichità per quanto riguarda la tutela dei caratteri monumentali degli edifici oggetto dei lavori di cui alla lettera a), e la competenza dei soprintendenti alle gallerie o alle antichità per quanto riguarda i lavori di cui alla lettera b).

 

     Art. 2.

     Ai progetti delle opere di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 e alla scelta delle modalità della loro esecuzione, il competente organo del Ministero dei lavori pubblici provvederà di intesa con la soprintendenza competente.

     Per gli edifici non statali di interesse artistico o storico valgono le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, con le modifiche apportate dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552.

     L'assunzione in via definitiva, totale o parziale, della spesa a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, è disposta dal Ministero per i lavori pubblici, d'intesa col Ministro per la pubblica istruzione. Analogamente si procederà per il recupero della spesa, a norma dell'art. 17 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

 

     Art. 3.

     Saranno di regola eseguiti dal Ministero della pubblica istruzione, che in tal caso assumerà la relativa spesa, i lavori o la parte dei lavori previsti nella lettera a) del precedente art. 1, qualora rivestano un prevalente carattere tecnico-artistico o, sotto tale profilo, richiedano interventi tecnici specializzati o, nella progettazione o nell'esecuzione, particolari cautele.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 5 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 368, a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso D.P.R. 368/94.