§ 14.4.16 - L. 21 dicembre 1961, n. 1552.
Disposizioni in materia di tutela di cose di interesse artistico e storico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.4 disciplina generale
Data:21/12/1961
Numero:1552


Sommario
Art. 1.      L'obbligo per il Ministro per la pubblica istruzione di sentire il Consiglio superiore a norma degli articoli 14 e 15 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, è limitato al caso in cui le opere ivi [...]
Art. 2.      Nell'adottare i provvedimenti di cui agli articoli 14 e 15 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, il Ministro per la pubblica istruzione comunica al proprietario il progetto delle opere, il [...]
Art. 3.      Nei casi di cui agli articoli 14, 15 e ultimo comma dell'art. 16, della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il Ministro per la pubblica [...]
Art. 4.      In caso di assoluta urgenza il Ministro può adottare senz'altro i provvedimenti conservativi di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e all'art. 2 della presente [...]
Art. 5.  In quanto compatibili con la presente legge, restano in vigore le disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089, del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e le altre [...]


§ 14.4.16 - L. 21 dicembre 1961, n. 1552. [1]

Disposizioni in materia di tutela di cose di interesse artistico e storico.

(G.U. 13 febbraio 1962, n. 39).

 

Art. 1.

     L'obbligo per il Ministro per la pubblica istruzione di sentire il Consiglio superiore a norma degli articoli 14 e 15 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, è limitato al caso in cui le opere ivi previste per l'ammontare del totale restauro comportino una spesa superiore a lire venti milioni. Relativamente alle cose di interesse paleografico o bibliografico il limite è di lire tre milioni.

     Oltre i limiti di spesa di cui al comma precedente il Ministro è tenuto a sentire il Consiglio superiore anche nel caso di cui all'ultimo comma dell'art. 16 della L. 1 giugno 1939, n. 1089.

 

     Art. 2.

     Nell'adottare i provvedimenti di cui agli articoli 14 e 15 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, il Ministro per la pubblica istruzione comunica al proprietario il progetto delle opere, il preventivo di spesa ed i termini per l'esecuzione dei lavori.

     La stessa disposizione si applica nel caso di cui all'ultimo comma dell'art. 16 della legge medesima, qualora il proprietario non presenti il progetto delle opere e il preventivo di spesa nel termine fissatogli oppure l'Amministrazione non abbia approvato il progetto e il preventivo presentati.

     Il Ministro per la pubblica istruzione può adottare i provvedimenti di cui all'art. 16 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, anche per cose di proprietà privata, che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli articoli 2, 3 e 5 della detta legge.

 

     Art. 3.

     Nei casi di cui agli articoli 14, 15 e ultimo comma dell'art. 16, della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il Ministro per la pubblica istruzione può, con suo decreto, disporre che la spesa sia, in tutto o in parte, posta definitivamente a carico dello Stato, qualora trattisi di opere di particolare interesse in relazione alla conservazione, al ripristino o all'incremento del patrimonio artistico o storico della Nazione, ovvero di opere eseguite su cose in uso o godimento pubblico, protette dalla citata legge 1 giugno 1939, n. 1089.

     Quando la spesa per l'esecuzione delle opere, sia stata sostenuta dal proprietario della cosa protetta, il Ministro, a lavori ultimati e collaudati, ha facoltà di disporre, con suo decreto, che lo Stato concorra nella spesa stessa per un ammontare non superiore alla metà, sentito in ogni caso il Consiglio superiore per contributi di oltre lire dieci milioni.

     In ogni caso gli immobili di proprietà privata, restaurati a carico totale o parziale dello Stato, restano accessibili al pubblico secondo modalità fissate caso per caso da apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero della pubblica istruzione ed i singoli proprietari.

     Al fine di assicurare la conservazione del patrimonio culturale immobiliare, lo Stato può concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori degli immobili sottoposti alle disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089, per la realizzazione di interventi di restauro, conservazione e manutenzione, approvati dalla competente soprintendenza. Il Ministero per i beni culturali e ambientali autorizza la concessione del contributo in misura non superiore a sei punti percentuali degli interessi del mutuo che è assistito da privilegio sugli immobili ai quali si riferisce. Il contributo è corrisposto direttamente dall'amministrazione all'istituto di credito secondo modalità da stabilire con convenzioni con uno o più istituti di credito all'uopo prescelti [2].

     Il Ministro, su parere conforme del Consiglio superiore, può adottare i provvedimenti di cui ai precedenti commi anche per lavori eseguiti tra il 1946 e la data di entrata in vigore della presente legge, per i quali sia ancora in corso una procedura di liquidazione.

 

     Art. 4.

     In caso di assoluta urgenza il Ministro può adottare senz'altro i provvedimenti conservativi di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e all'art. 2 della presente legge.

 

     Art. 5. In quanto compatibili con la presente legge, restano in vigore le disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089, del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e le altre disposizioni in materia di tutela delle cose di interesse artistico o storico.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 166 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, salvo quanto previsto nel comma 2, art. 166 dello stesso D.Lgs. 490/1999 e dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma aggiunto dall'art. 5 della L. 8 ottobre 1997, n. 352.