§ 14.4.2 - R.D. 30 gennaio 1913, n. 363.
Regolamento di esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688, per le antichità e le belle arti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.4 disciplina generale
Data:30/01/1913
Numero:363


Sommario
Art. 1.      Le cose mobili o immobili di proprietà dello Stato, le quali abbiano l'interesse di cui all'art. 1 della L. 20 giugno 1909, n. 364, sono sotto la vigilanza del Ministero della pubblica [...]
Art. 2.      Quando nelle cose di cui all'articolo precedente si manifestino segni di deterioramento, che ne possano compromettere in tutto o in parte l'integrità, gli uffici che le amministrano sono tenuti [...]
Art. 3.      Gli uffici governativi, allorché intendono di eseguire nelle cose immobili che sono da loro amministrate lavori di riduzione e di adattamento o simili, informeranno il Ministero dell'istruzione [...]
Art. 4.      Su proposta del sovrintendente, udita, nei casi di maggiore importanza, la Commissione provinciale per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità e il Consiglio superiore per le [...]
Art. 5.      Delle cose contenute nei musei e nelle gallerie governative saranno tenuti regolari inventari con le forme prescritte dal regolamento generale per la contabilità e l'amministrazione del [...]
Art. 6.      Non si potranno eseguire radicali e dispendiose innovazioni nell'ordinamento delle raccolte, senza l'autorizzazione ministeriale. Sarà sentito, nei casi di maggiore importanza, il Consiglio [...]
Art. 7.      E' in massima proibito di trarre calchi dagli originali di sculture e opere di rilievo in genere, siano in marmo o in bronzo o in terracotta o in legno o in qualsiasi altra materia. Normalmente [...]
Art. 8.      Qualora il gesso o la matrice non si trovino in buone condizioni, oppure qualora essi non esistano, e le condizioni dell'originale lo consentano, potrà essere derogato dal divieto contenuto [...]
Art. 9.      Nel caso di cui all'articolo precedente la concessione, su proposta della sovrintendenza competente, verrà data dal Ministero della istruzione, sentito il Consiglio superiore per le antichità e [...]
Art. 10.      La domanda per l'autorizzazione di eseguire calchi, su carta bollata da cent. 50
Art. 11.      La sovrintendenza potrà non accogliere la domanda ove il richiedente non risulti essere abile formatore e potrà pure modificare le proposte fatte intorno al metodo da seguire.
Art. 12.      A cura della sovraintendenza o della direzione dell'Istituto verrà stesa una relazione particolareggiata delle condizioni in cui la cosa da formare si trova prima dell'inizio del calco. Questa [...]
Art. 13.      Il formatore, prima di iniziare l'operazione del calco, depositerà nella Cassa dei depositi e prestiti una cauzione in danaro, fissata dalla sovrintendenza o dalla direzione dell'Istituto in [...]
Art. 14.      Chiunque richiegga di essere ammesso a copiare in un Istituto artistico governativo dovrà presentare, per ogni singola opera, domanda al sovrintendente o al direttore competente in carta da [...]
Art. 15.      I sovrintendenti e i direttori sotto la loro personale responsabilità detteranno le norme pei disciplinare il lavoro dei copiatori nei singoli Istituti artistici governativi.
Art. 16.      Chiunque voglia riprodurre mediante fotografia cose sottoposte ai vincoli della legge, le quali siano di pertinenza dello Stato ovvero custodite negli Istituti artistici governativi, farà [...]
Art. 17.      La domanda di cui all'articolo precedente deve essere in carta bollata da cent. 50
Art. 18.      Quando le domande giungano numerose ad un tempo, o si riferiscano ad oggetti delicati o deperibili, il direttore dell'Istituto giudicherà liberamente di quel che si può concedere o ricusare, a [...]
Art. 19.      I fotografi, ai quali è accordata la concessione, hanno l'obbligo di non ripetere per qualsiasi motivo, compensi dallo Stato qualora questo si valga per la riproduzione, in pubblicazioni fatte a [...]
Art. 20.      Affinché non vengano riprodotte cose diverse o in numero maggiore di quelle per cui fu dato il permesso, o non siano in qualsiasi modo danneggiate le cose suddette, sarà disposto un rigoroso [...]
Art. 21.      A prescindere da quanto è particolarmente stabilito per gli enti morali, e per gli acquisti delle quote di oggetti scavati spettanti a privati o di cose presentate per la esportazione, chiunque [...]
Art. 22.      Ai sovrintendenti e ai direttori di singoli musei e gallerie è, sotto la loro responsabilità concessa facoltà di acquistare con i fondi loro dati in anticipazione cose mobili fino alla [...]
Art. 25.      Prima di promuovere le pratiche per la accettazione di doni ai musei e alle gallerie governative di opere d'arte, il Ministero della pubblica istruzione, salvo i casi in cui si tratti di cose di [...]
Art. 26.      Le cose di cui all'art. 1 della L. 20 giugno 1909, n. 364, di spettanza dei Comuni, delle Provincie, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, delle fabbricerie, delle confraternite, di enti [...]
Art. 27.      Le cose mobili o immobili di spettanza degli enti morali surricordati, saranno, a mente dell'art. 3 della L. 20 giugno 1909, numero 364, descritte in appositi elenchi dietro invito rivolto, a [...]
Art. 28.      Nelle chiese, loro dipendenze ed altri edifizi sacri le cose d'arte e d'antichità dovranno essere liberamente visibili a tutti in ore a ciò determinate.
Art. 29.      Le cose spettanti agli enti di cui alla presente sezione dovranno essere fissate al luogo di loro destinazione nel modo che la sovrintendenza competente stimerà più idoneo a garantirne la [...]
Art. 30.      Dovrà essere sempre avanzata domanda al Ministero dell'istruzione per le rimozioni le quali abbiano per iscopo la partecipazione ad esposizioni d'arte. Tali domande dovranno pervenire al [...]
Art. 31.      Per qualunque rimozione avvenuta, contrariamente al disposto dei precedenti articoli, senza il consenso del Ministero della istruzione il sovrintendente, non appena ne sia a cognizione, eleverà [...]
Art. 32.      Sentito il parere della competente sovrintendenza, il Ministero della pubblica istruzione potrà provvedere d'ufficio alla rimozione e al trasporto per temporanea custodia delle cose di cui alla [...]
Art. 33.      Delle operazioni relative alla rimozione sarà steso processo verbale sottoscritto dal sovrintendente o da chi per esso, e dal rappresentante dell'ente. Copia del processo verbale verrà [...]
Art. 34.      Analogo processo verbale dovrà essere elevato presso l'Istituto pubblico che riceve in consegna la cosa.
Art. 35.      Anche all'infuori dei casi di cui all'art. 29, il Ministro, quando ricorra l'urgenza potrà, a termini dell'art. 4 della legge, autorizzare la rimozione, avanti di provocare il parere della [...]
Art. 36.      Per le rimozioni e depositi ai quali sia stabilito un termine, questo potrà essere prorogato dal Ministero, su proposta del sovrintendente, quando ancora permangono le condizioni che [...]
Art. 37.      Le cose rimosse e depositate nei modi di cui ai precedenti articoli, per il deposito delle quali non si sia determinato limite di tempo potranno essere restituite all'ente consegnatario o [...]
Art. 38.      Autorizzata la restituzione il sovrintendente rilascierà quietanza all'Istituto in cui la cosa era stata depositata. Previo accertamento dello stato della cosa, il sovrintendente libererà con [...]
Art. 39.      Per le spese relative alle rimozioni, ai trasporti e ai depositi contemplati nei precedenti articoli si provvederà a termini dell'art. 4 della legge, e secondo le norme del successivo paragrafo [...]
Art. 40.      Allorché nelle cose di cui alla presente sezione l'ente proprietario intenda eseguire restauro o lavori di qualsivoglia natura, anche, se si tratta d'immobili, di semplice adattamento, dovrà [...]
Art. 41.      In casi di estrema urgenza gli enti potranno far eseguire i lavori indispensabili ad evitare pericoli imminenti (mai però restauri di carattere artistico), salvo a denunziare immediatamente il [...]
Art. 42.      Qualora nelle cose di cui alla presente sezioni di manifestino segni di deterioramento o comunque si ravvisi necessario di procedere ad opportune provvidenze, il sovrintendente competente, o su [...]
Art. 43.      Approvato il progetto, il Ministero ha diritto di eseguire i lavori.
Art. 44.      Quando si intenda di obbligare l'ente a sostenere in tutto o in parte la spesa, ed esso vi si rifiuti, il Ministero, sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore, lo inviterà ad [...]
Art. 45.      Per le alienazioni consentite dall'art. 2 della legge, l'ente che intende alienare deve presentare domanda al Ministro della pubblica istruzione. Ove si tratti di amministrazioni governative [...]
Art. 46.      La domanda, richiesta o proposta di alienazione sarà dal Ministero dell'istruzione trasmessa, coi relativi allegati al sovrintendente competente per il suo parere: eccettoché si tratti di [...]
Art. 47.      Avuto il parere della sovrintendenza e della Commissione provinciale, il Ministero della istruzione provoca quello del Consiglio superiore per le antichità e le belle arti.
Art. 48.      Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle iscrizioni ipotecarie, costituzioni di pegno ecc., e a tutti i casi per cui fra ente ed ente si vogliano istituire atti o negozi [...]
Art. 49.      Qualora i sovrintendenti abbiano a constatare violazioni alle presenti norme, o verifichino la mancanza di cose di spettanza degli enti di cui al presente capo, ne eleveranno processo verbale di [...]
Art. 50.      Le autorità preposte alla vigilanza e alla tutela degli enti morali cureranno l'osservanza delle disposizioni della L. 20 giugno 1909, n. 364, e del presente regolamento, negando approvazione o [...]
Art. 51.      Le amministrazioni governative e gli enti morali sono tenuti a denunciare al Ministero dell'istruzione la loro volontà di affittare o in qualunque modo utilizzare gl'immobili che sono sotto la [...]
Art. 52.      Quando uno degli enti di cui al presente capo, compreso lo Stato, acquisti, per demolirlo, un immobile, ovvero al medesimo scopo lo espropri per causa di utilità pubblica, tra i materiali di [...]
Art. 53.      La notificazione ai proprietari e ai detentori delle cose che abbiano l'importante interesse di cui all'art. 5 della L. 20 giugno 1909, n. 364, seguirà:
Art. 54.      Il proprietario o possessore della cosa potrà ricorrere al Ministro dell'istruzione chiedendo che sulla dichiarazione di importante interesse si pronunci il Consiglio superiore.
Art. 55.      Le notificazioni eseguite nei modi di cui al presente regolamento e avanti alla pubblicazione di esso avranno pieno vigore senza bisogno di alcun rinnovo.
Art. 56.      La persona a cui fu notificato l'importante interesse di cosa a qualsiasi titolo da essa posseduta, è obbligata a denunciare alla sovrintendenza competente tutti gli atti che costituiscono [...]
Art. 57.      La denuncia deve contenere:
Art. 58.      Il successore a titolo universale, di cosa per cui è intervenuta la notificazione, è tenuto a dare denuncia al Ministero della pubblica istruzione, indicando il suo domicilio e il luogo [...]
Art. 59.      Per gli atti tra vivi differenti dalla alienazione si seguiranno le norme dell'articolo 57.
Art. 60.      In caso di vendita agli incanti giudiziali, sia a norma dell'art. 988 del Codice civile
Art. 61.      Quando una cosa mobile per cui è intervenuta la notificazione è, in seguito a pignoramento o procedimento di divisione o per altra ragione, sottoposta a vendita giudiziaria, nel bando di vendita [...]
Art. 62.      Il cancelliere del tribunale civile deve dare avviso al Ministero dell'istruzione dei fallimenti di commercianti di antichità, librai antiquari, collezionisti, ecc., che vengano dichiarati nella [...]
Art. 63.      Il termine di due mesi per l'esercizio del diritto di prelazione decorrerà in ogni caso dalla denuncia fatta al Ministero a norma del precedente paragrafo.
Art. 64.      Quando per la simultanea offerta di più cose il Governo non abbia in pronto le somme necessarie agli acquisti deve, prima della scadenza del termine dei due mesi, far conoscere al proprietario [...]
Art. 65.      Quando il Governo decida di esercitare il diritto di prelazione, notificherà tale sua decisione entro il termine di due o quattro mesi.
Art. 66.      Nei casi previsti dall'art. 7 della L. 20 giugno 1909, n. 364, debbono sempre precedere la domanda e le formalità richieste dagli artt. 4 e 5 della L. 25 giugno 1865, n. 2359 sull'espropriazione [...]
Art. 67.      Il Decreto reale che dichiara la pubblica utilità sarà promosso dal Ministro dell'istruzione pubblica, su conforme parere del Consiglio superiore per le antichità e le belle arti e udito il [...]
Art. 68.      Per l'espropriazione delle cose immobili si applicheranno le norme della L. 25 giugno 1865, n. 2359.
Art. 69.      Per l'espropriazione di cosa mobile l'ente espropriante dovrà unire alla domanda la polizza di deposito nella Cassa dei depositi e prestiti della somma che esso intende di offrire. Dal deposito [...]
Art. 70.      Dichiarata la pubblica utilità, le pratiche per fissare l'indennità saranno condotte direttamente fra l'ente che promuove l'espropriazione e il possessore.
Art. 71.      Vista la relazione dei periti o l'accordo intervenuto fra le parti, il prefetto, con suo decreto, da notificare alle parti nei modi di cui all'art. 53 del presente regolamento, ordina [...]
Art. 72.      Se la cosa da espropriare appartiene a minori, a interdetti, assenti o ad altre persone alle quali la legge non consente la libera disponibilità dei beni, è data facoltà ai tutori e [...]
Art. 73.      Tutte le azioni mobiliari, ragioni e diritti pertinenti alla cosa da espropriare, non possono interrompere il corso nè gli effetti della espropriazione. Questa seguita, si possono far valere non [...]
Art. 74.      Il proprietario o possessore di una cosa immobile, per cui sia intervenuta la notificazione dell'importante interesse, volendo praticare lavori all'esterno o all'interno dell'immobile, per [...]
Art. 75.      Alle disposizioni del precedente articolo sono soggette altresì tutte le cose per cui è seguita la notificazione di cui all'art. 5 della legge, e che si reputano immobili per destinazione, ai [...]
Art. 76.      Le cose di cui al precedente articolo, non potranno essere rimosse senza il permesso del Ministero della pubblica istruzione.
Art. 77.      I progetti di piani regolatori e di ampliamento nei Comuni ove esistono cose immobili soggette alle disposizioni delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 23 giugno 1912, n. 688, saranno dai prefetti [...]
Art. 78.      Per i lavori in cose immobili soggette alle disposizioni delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688, la denunzia data all'autorità comunale non potrà tener luogo della domanda [...]
Art. 79.      E' sempre necessaria l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione per addivenire alla intonacatura o tinteggiatura dei prospetti o cortili o parti interessanti la storia o l'arte di [...]
Art. 80.      Nei regolamenti edilizi e nei piani regolatori e di ampliamento saranno stabilite, sentito il Ministero della pubblica istruzione, e secondo la procedura di cui all'art. 77, le norme necessarie [...]
Art. 81.      In applicazione del presente regolamento e dei RR.DD. 7 agosto 1907, n. 707, e 28 luglio 1911, n. 916, l'Amministrazione governativa avrà sempre facoltà di fare eseguire fotografie ed altre [...]
Art. 82.      I sovrintendenti, i direttori o chi legalmente ne faccia le veci, gli ispettori e gli architetti del ruolo per le antichità e le belle arti e gli altri funzionari a ciò delegati dal Ministero [...]
Art. 83.      Il Sovrintendente per i musei e gli scavi avrà la responsabilità del buon andamento di ogni scavo che avvenga nella circoscrizione di sua competenza. Dovrà curare che esso sia condotto in modo [...]
Art. 84.      Le proposte di espropriazione di fondi a fine di eseguirvi scavi, o per acquistare monumenti o ruderi scoperti a seguito di scavi ovvero casualmente, nonché le altre per costruire ai luoghi di [...]
Art. 85.      Negli atti di vendita o cessione, anche a titolo precario, a privati, di beni comunque appartenenti al Demanio o al patrimonio dello Stato, sarà sempre inclusa la clausola della riserva [...]
Art. 86.      Qualora il sovrintendente ritenga opportuno praticare scavi in fondi di proprietà di enti morali o di privati, aprirà pratiche amichevoli a fine di stabilire col proprietario del tondo il [...]
Art. 87.      Avuta comunicazione del decreto Ministeriale, il sovrintendente ne rimetterà copia al Prefetto della provincia, al quale presenterà anche la domanda di occupazione del tondo. Questa conterrà:
Art. 88.      Trascorso questo termine senza che il proprietario abbia dichiarato di accettare la indennità offerta, il prefetto nomina un perito per determinarla.
Art. 89.      Qualora lo scavo debba continuare oltre il termine fissato per la durata dell'occupazione, il Prefetto, su richiesta del sovrintendente, ne autorizzerà la dilazione ordinando in pari tempo il [...]
Art. 90.      A cura del sovrintendente o del funzionario da lui delegato sarà tenuta regolare nota degli oggetti che si scoprono nello scavo.
Art. 91.      Finito lo scavo verrà d'accordo attribuito un valore a ciascuna cosa o gruppo di cose.
Art. 92.      Quando si abbia parità di voti, deciderà un arbitro scelto di comune accordo dai periti. Ove questi non si trovino d'accordo nella designazione, distenderanno processo verbale che, firmato dai [...]
Art. 93.      I periti stimeranno le cose scavate avendo riguardo al prezzo che le cose avrebbero all'interno del Regno.
Art. 94.      Fissato il valore delle cose, il sovrintendente proporrà al Ministero la ripartizione nella misura di tre quarti per lo Stato e di un quarto pel proprietario, e indicherà se la ripartizione [...]
Art. 95.      Di tutte le operazioni di ripartizione si compilerà processo verbale in doppio originale, firmato dal sovrintendente e dal proprietario del fondo; uno di essi sarà ritenuto dal sovrintendente, [...]
Art. 96.      Se sia stato determinato che il proprietario debba pagare una somma al Governo, il sovrintendente inviterà con lettera ufficiale l'Intendenza di finanza a curarne l'esazione per mezzo del [...]
Art. 97.      Qualora il proprietario richiegga, anziché il prezzo dell'occupazione, parte o totalità delle cose scavate e il Ministero, su parere del sovrintendente, ritenga di assecondarne la richiesta, ne [...]
Art. 98.      Qualora tra le cose rilasciate al privato proprietario, giusta le disposizioni della presente sezione, ve ne abbia taluna nella quale il sovrintendente riscontri l'importante interesse di cui [...]
Art. 99.      Le norme della presente sezione varranno altresì per gli scavi per cui fosse stata data licenza a enti o a privati e da questi fossero già stati iniziati, quando lo Stato, a norma dell'art. 17, [...]
Art. 100.      Il cittadino italiano il quale voglia intraprendere scavi o ricerca di cose contemplate dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, deve presentarne domanda al Ministro della pubblica istruzione, per mezzo [...]
Art. 101.      Il sovrintendente trasmetterà la domanda al Ministero col suo parere circa l'accoglimento o il rigetto di essa, indicando altresì quali speciali norme debbano preventivamente prescriversi per il [...]
Art. 102.      Sarà sempre negata a privati la licenza di eseguire scavi in fondi appartenenti agli enti morali di cui all'art. 2 della legge, salvo il caso che sia espressamente pattuito fra l'ente e lo [...]
Art. 103.      Accolta la domanda, il sovrintendente emette la licenza indicando la data in cui si potranno cominciare gli scavi. Nella licenza saranno riportate le norme speciali per il buon andamento [...]
Art. 104.      E' preciso obbligo del concessionario dello scavo:
Art. 105.      Qualora le norme suggerite per l'esecuzione dello scavo aumentino in modo grave le spese della ricerca, potrà il sovrintendente proporre al Ministero che venga accordato un sussidio [...]
Art. 106.      Lo scavo potrà essere sospeso:
Art. 107.      La licenza può esser ritirata:
Art. 108.      La licenza è ritirata dal Ministero su relazione del sovrintendente. La sospensione è decisa dal sovrintendente e anche, in casi d'urgenza, dai funzionari presenti sul luogo, o da ufficiali di [...]
Art. 109.      Quando il Ministero riconosca insussistenti i fatti che ne determinarono il ritiro potrà far rivivere la licenza. In questo caso varranno, quanto al termine, le norme di cui all'ultimo comma [...]
Art. 110.      La revoca della licenza è decisa dal Ministero, su relazione del sovrintendente, il quale ne darà partecipazione al concessionario mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nessuna [...]
Art. 111.      A cura del funzionario incaricato della sorveglianza dello scavo verrà tenuto nel giornale di scavo regolare cenno, con numerazione progressiva e tutte le annotazioni necessarie, di ogni oggetto [...]
Art. 112.      Ove nelle cose scoperte, a giudizio del sovrintendente o dell'ispettore, sieno necessarie opere di conservazione, esse andranno per metà a carico dell'amministrazione e per metà del [...]
Art. 113.      Finito lo scavo si procederà alla valutazione e ripartizione delle cose scavate secondo tutte le norme stabilite a tal fine nella precedente sezione per gli scavi governativi che si eseguono in [...]
Art. 114.      Le Provincie e i Comuni che volessero giovarsi del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 17 della Legge, al fine di conservare nei loro musei la quota spettante allo Stato su cose scoperte in [...]
Art. 115.      Le norme del paragrafo precedente si applicano agli scavi per cui sia stata avanzata domanda, nelle forme volute dal presente regolamento, da istituti esteri o da privati di nazionalità [...]
Art. 116.      Quando casualmente vengano scoperte cose soggette alle disposizioni della L. 20 giugno 1909, n. 364, e del presente regolamento, deve lo scopritore di esse, e chiunque altro anche solo [...]
Art. 117.      La denuncia di cui all'articolo precedente vien data al sovrintendente sui musei e sugli scavi della regione o al locale ispettore onorario per gli scavi e i monumenti o al sindaco.
Art. 118.      Nel caso di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge, relativo ai provvedimenti di urgenza per la conservazione delle cose trovate, lo scopritore dovrà dare avviso all'ispettore o al [...]
Art. 119.      Il sovrintendente, o chi per esso, visiterà le cose scoperte entro trenta giorni dalla denuncia. Avrà facoltà di studiare la località della scoperta seguendo tutte le norme indicate nella [...]
Art. 120.      Quando il fondo in cui avvenne la scoperta fortuita appartenga agli enti morali di cui all'art. 2 della legge, il diritto riconosciuto al ritrovatore dal Codice civile non potrà esercitarsi se [...]
Art. 121.      Le cose provenienti da scavo o da scoperte fortuite che per qualsiasi titolo spettino allo Stato saranno destinate ad Istituti governativi della regione donde provengono. In casi eccezionali il [...]
Art. 122.      L'omissione della notificazione dell'importante interesse nel verbale di ripartizione non implica rinuncia a provvedervi in qualsiasi altro tempo, nei modi di cui all'art. 53 e seguenti.
Art. 123.      Quando risulti che si eseguiscano scavi ovvero saggi di scavo senza licenza o dopo scaduta la licenza, il sovrintendente invierà sopra lungo due funzionari che accertino il fatto. Potrà anche [...]
Art. 124.      Quando risulti a un ispettore onorario degli scavi e dei monumenti che nel territorio sottoposto alla sua giurisdizione si eseguono scavi senza che egli abbia avuto notizia della concessione [...]
Art. 125.      Quando risulti che non sia stata data immediata e completa denuncia di scoperte fortuite; ovvero che lo scopritore o il detentore di esse abbia manomessa, o sostituita, o trafugata, o deturpata, [...]
Art. 126.      Gli ispettori onorari degli scavi e dei monumenti ed i sindaci, quando consti loro che tali scoperte abbiano avuto luogo, e ricorra il pericolo di taluna delle trasgressioni menzionate [...]
Art. 127.      Il Ministero dell'istruzione deciderà circa l'assegnazione delle cose confiscate all'uno o all'altro degli istituti governativi, sentito, nei casi di maggiore entità, il Consiglio superiore, a [...]
Art. 128.      Le disposizioni dei capi precedenti si applicano:
Art. 129.      Chiunque voglia esportare all'estero, anche temporaneamente, cose di interesse storico, archeologico, paletnologico, artistico o numismatico, sia o no per esse seguita la notificazione di cui [...]
Art. 130.      Debbono essere presentate agli uffici di esportazione, o agli uffici appositamente creati in forza dell'art. 46 della L. 27 giugno 1907, n. 386, a fine di ottenere il nulla osta per la [...]
Art. 131.      Gli incunaboli e i libri stampati a tutto l'anno 1550 e le xilografie, le incisioni, le miniature, i manoscritti legati o sciolti ancorché non miniati, purché non posteriori all'anno 1550, sono [...]
Art. 132.      E' vietato comprendere in una sola spedizione cose d'interesse bibliografico e oggetti artistici, siano questi ultimi sottoposti alle disposizioni sull'esportazione come a semplice nulla-osta.
Art. 133. 
Art. 134.      Lo speditore nel presentare la cosa esibirà in triplice copia, scritta sui moduli a ciò destinati e gratuitamente forniti dall'ufficio, la denuncia di esportazione, indicando:
Art. 135.      La denuncia, compilata come all'art. precedente, sarà firmata in ciascuno dei tre esemplari dallo speditore. Quando questi sia una ditta firmerà chi giuridicamente ne ha la rappresentanza.
Art. 136.      La verifica ai colli, fatta dai tre funzionari a ciò addetti, deve, sotto la loro personale responsabilità, essere minuta e diligente.
Art. 137.      I funzionari di cui all'art. precedente verificheranno poi se il contenuto dei colli corrisponde esattamente alla denuncia. Saranno in questa segnate con inchiostro rosso le correzioni che [...]
Art. 138.      Qualora risulti ai funzionari addetti alla esportazione, o dalla denuncia o dalla verifica fatta a norma dell'art. precedente, trattarsi di cosa per cui intervenne la notificazione [...]
Art. 139.      Qualunque cosa presentata per la esportazione può dal Governo essere acquistata al prezzo denunziato, a mente dell'art. 9 della L. 20 giugno 1909, n. 364.
Art. 140.      Al proprietario l'ufficio parteciperà la proposta di addivenire all'acquisto, e dichiarerà di custodire la cosa a cura del Governo fino all'esaurimento del termine di due mesi di cui al primo [...]
Art. 141.      Sul parere dell'ufficio di esportazione il Ministero decide se debbasi procedere all'esercizio del diritto di acquisto.
Art. 142.      Allorché il Ministero abbia deciso di acquistare la cosa, ne darà avviso all'esportatore, e incaricherà il sovrintendente competente a prenderla in consegna.
Art. 143.      In tutti i casi in cui, procedendosi all'acquisto, sia incerto il proprietario della cosa, si provvederà al pagamento versando nella Cassa depositi e prestiti il prezzo intestato al nome [...]
Art. 144.      Se in seguito all'esame di cui all'art. 137 l'ufficio emetta veto di esportazione ne stenderà processo verbale, di cui invierà copia al Ministero.
Art. 145.      Qualora l'ufficio sia in dubbio se imporre o no il veto di esportazione, sarà ugualmente elevato processo verbale e trasmesso in copia al Ministero, insieme con la fotografia, o altra [...]
Art. 146.      L'ufficio di esportazione, quando debba restituire una cosa per cui si è imposto il veto di esportazione, accerterà anzitutto qual sia il proprietario della cosa e a lui e non ad altri la [...]
Art. 147.      Ove il proprietario lo preferisca potrà richiedere al Ministero che lo cosa vincolata nei modi di cui all'articolo precedente sia presa in custodia, salvi i suoi diritti, in un Istituto [...]
Art. 148.      Se si tratta di cosa per cui l'ufficio di esportazione intenda porre il veto di esportazione e non ritenga di accettare il prezzo denunciato, sarà in facoltà del Ministero, su proposta [...]
Art. 149.      I periti, in caso di parità di voti, designeranno un arbitro. Ove non si trovino d'accordo nella designazione, stenderanno processo verbale che firmato da essi e dalle parti verrà trasmesso al [...]
Art. 150.      I periti porranno a base della stima il prezzo della cosa all'interno del Regno.
Art. 151.      Ove il Ministero acquisti la cosa, varranno le norme degli artt. 141 e 143. In caso contrario il Ministero autorizzerà l'ufficio a rilasciarla al proprietario, coi vincoli di cui all'art. 146.
Art. 152.      Per tutte le cose per le quali non si reputò di esercitare il diritto di acquisto o non fu imposto veto di esportazione, si rilascerà licenza di esportazione, previo pagamento della tassa [...]
Art. 153.      A cura dell'ufficio di esportazione la somma liquidata per la tassa verrà segnata, in base al valore dichiarato o accertato, nell'apposita colonna della denuncia per la esportazione, con [...]
Art. 154.      Prima che l'ufficio le consegni all'esportatore, le casse vengono chiuse, legate e assicurate coi piombi.
Art. 155.      Lo speditore di cose soggette a semplice nulla osta, nel presentarle esibirà in triplice copia, scritta sui moduli a ciò destinati e gratuitamente forniti dall'ufficio, la relativa denuncia, [...]
Art. 156.      Nella verifica dei colli si seguiranno le norme degli artt. 136, 137 primo comma e 138 del presente regolamento. La verifica medesima potrà anche seguire da parte di un solo funzionario.
Art. 157.      Verificati i colli e trovatili conformi alla denuncia, verrà rilasciato il certificato di nulla osta.
Art. 158.      Alla dogana di confine lo speditore o il suo rappresentante esibirà, oltre la licenza di esportazione o il certificato di nulla osta, la denuncia relativa, la quale servirà di riscontro nella [...]
Art. 159.      La visita dei colli contenenti oggetti sottoposti all'obbligo della licenza di esportazione o del certificato di nulla osta, non può essere effettuata che presso le dogane di confine.
Art. 160.      Nei casi in cui siano presentati alla dogana, non muniti dei documenti prescritti, colli contenenti cose, di cui il contenuto sia esattamente dichiarato, e non ricorrano gli estremi richiesti [...]
Art. 161.      Ove nella visita doganale nessuna irregolarità si riscontri, i ricevitori doganali, ritirata la licenza o il certificato di nulla osta e l'esemplare della denuncia, consegneranno all'interessato [...]
Art. 162.      Per le spedizioni all'estero da farsi per pacco postale o in scatoletta con valore dichiarato, la denuncia e la relativa licenza di esportazione o certificato di nulla osta dovranno riferirsi ad [...]
Art. 163.      Le dogane di confine sequestreranno i pacchi e le scatolette con valore dichiarato il cui contenuto debba intendersi falsamente denunciato a termini del presente regolamento senza pregiudizio [...]
Art. 164.      La esportazione temporanea sarà permessa, previa licenza mediante denuncia, agli uffici di esportazione o alle biblioteche a modo delle esportazioni ordinarie. Nella denuncia l'interessato [...]
Art. 165.      All'atto dell'esportazione temporanea le dogane di confine ritireranno solo le denuncie, lasciando la licenza all'esportatore.
Art. 166.      Se all'atto della reimportazione i documenti presentati alla dogana saranno incompleti o irregolari, o gli oggetti non verranno reimportati entro il termine fissato, l'esportatore perderà il [...]
Art. 167.      Le disposizioni degli artt. precedenti nulla mutano a quelle vigenti agli effetti doganali, per i quali l'esportazione temporanea resta limitata al periodo di due anni.
Art. 168.      La spedizione da un luogo all'altro dello Stato delle cose di cui all'art. 1 della L. 20 giugno 1909, n. 364, per via di mare attraverso un tratto di territorio estero o attraverso i fiumi o [...]
Art. 169.      Le cose importate dall'estero potranno essere riesportate a mente dell'art. 11 della legge senza pagamento della tassa progressiva.
Art. 170.      All'atto dell'importazione temporanea, le cose a cui si vuole applicare il beneficio della legge dovranno essere presentate alla dogana per le operazioni di sua competenza, compiute le quali ed [...]
Art. 171.      Per le cose provenienti a mezzo di pacco postale il certificato d'importazione temporanea potrà essere concesso dall'ufficio di esportazione su richiesta dell'interessato, anche quando l'invio [...]
Art. 172.      Il certificato ha la durata di cinque anni dal giorno del suo rilascio. Se entro il detto termine esso non è rinnovato, l'importatore si intenderà decaduto di ogni diritto.
Art. 173.      Chi voglia riesportare le cose temporaneamente importate dovrà presentarle al medesimo ufficio di esportazione o alla medesima biblioteca a cui furono presentate all'atto dell'importazione. [...]
Art. 174.      Per i permessi di importazione temporanea rilasciati prima del 20 giugno 1909, restando, a norma dell'art. 11 della legge, salvi i diritti acquisiti avanti alla promulgazione di essa, gli uffici [...]
Art. 175.      Quando si faccia o si tenti la esportazione, senza previa presentazione alla dogana, di cose per cui sia necessaria licenza di esportazione o certificato di nulla osta, gli agenti scopritori [...]
Art. 176.      L'ufficio di esportazione esamina se le cose siano soggette a licenza di esportazione o solamente sottoposte a certificato di nulla osta. Nel primo caso ne dà immediata notizia all'ufficio [...]
Art. 177.      Nel caso in cui alcuno tentasse esportare fraudolentemente valendosi di documenti contraffatti e alterati in qualsiasi modo, ovvero con cassa sostituita o di cui apparissero rimosso o cambiato [...]
Art. 178.      Delle multe percepite nel caso di cui al precedente art., metà andranno a beneficio del fondo di cui al comma 2 dell'art. 20 della legge, e l'altra metà sarà ripartita secondo le norme stabilite [...]
Art. 179.      I cancellieri giudiziari invieranno al Ministero dell'istruzione pubblica gli estratti delle sentenze, sia civili sia penali, con cui sia stata pronunciata la confisca di cose sottoposte alle [...]
Art. 180.      L'obbligo di cui all'art. precedente spetta alle Intendenze di finanza per quanto riguarda gli estratti delle sentenze portanti condanne per contrabbando o per altre violazioni delle [...]
Art. 181.      A cura dei sovrintendenti saranno trasmesse alle Intendenze di finanza le sentenze e gli estratti delle sentenze portanti condanne al pagamento delle indennità di cui agli artt. 32, 34, 35 e 37 [...]
Art. 182.      Nei casi di condanna al pagamento delle pene pecuniarie, comminate agli artt. 30, 31, 34, 35, 36 e 37 della L. 20 giugno 1909, n. 364, e art. 2 della L. 23 giugno 1912, n. 688, i cancellieri [...]
Art. 183.      Nei mesi di luglio, ottobre e aprile le Intendenze di finanza invieranno al Ministero della pubblica istruzione un prospetto nel quale saranno indicate le somme riscosse nel precedente [...]
Art. 184.      Sui proventi di cui alle lett. a) e c) dell'art. precedente spetterà ai ricevitori del registro a titolo di aggio di riscossione, una somma equivalente al 3,50 per cento delle somme riscosse, da [...]
Art. 185.      Entro i primi cinque giorni di ogni mese a cura dei funzionari incaricati della riscossione presso gli uffici di esportazione e le biblioteche, i proventi delle tasse di esportazione e dei [...]
Art. 186.      Per le differenze provenienti da errore di calcolo nella applicazione della tassa di esportazione o nella riscossione di essa, tanto il Governo quanto il contribuente hanno reciproco diritto a [...]
Art. 187.      Con decreti del Ministro dell'istruzione e del tesoro, sentito il Consiglio di Stato, saranno impartite istruzioni alle autorità dipendenti per la vendita delle pubblicazioni ufficiali relative [...]
Art. 188.      Ove l'Amministrazione, per acquistare cose d'antichità e d'arte di proprietà privata, ritenga conveniente, sul fondo istituito dalla L. 14 luglio 1907, n. 500, ed integrato per effetto degli [...]
Art. 189.      Ottenuto il parere favorevole del Consiglio superiore, il Ministero dell'istruzione rimetterà il progetto del contratto al Consiglio di Stato, qualunque sia l'ammontare di esso.


§ 14.4.2 - R.D. 30 gennaio 1913, n. 363.

Regolamento di esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688, per le antichità e le belle arti.

(G.U. 5 giugno 1913, n. 130).

 

TITOLO I

Regime interno

 

CAPO I

Delle cose di proprietà dello Stato e degli enti morali

 

Sezione I

Norme particolari alle cose di proprietà dello Stato

 

Paragrafo 1

Generalità

 

Art. 1.

     Le cose mobili o immobili di proprietà dello Stato, le quali abbiano l'interesse di cui all'art. 1 della L. 20 giugno 1909, n. 364, sono sotto la vigilanza del Ministero della pubblica Istruzione, per quanto riguarda la loro conservazione, anche se amministrate da uffici dipendenti da altri Ministeri.

     La vigilanza del Ministero dell'istruzione è esercitata per mezzo della sovraintendenza competente, ai termini della L. 27 giugno 1907, n. 386 sul consiglio superiore, gli uffici e il personale delle antichità e belle arti.

 

     Art. 2.

     Quando nelle cose di cui all'articolo precedente si manifestino segni di deterioramento, che ne possano compromettere in tutto o in parte l'integrità, gli uffici che le amministrano sono tenuti a farne subito denuncia al sovrintendente competente, il quale farà al Ministero della pubblica istruzione le opportune proposte e presenterà il progetto dei lavori occorrenti.

     Ugualmente farà il sovrintendente nei casi in cui sia venuto a cognizione del deterioramento della cosa prima di riceverne avviso dall'ufficio che l'amministra.

     Il Ministero dell'istruzione decide sulle proposte del sovraintendente. Qualora si tratti di cose in consegna di altre Amministrazioni, il Ministero comunicherà a queste il progetto approvato, affinché venga eseguito sotto la sorveglianza della sovraintendenza.

     In casi di grande urgenza i detti uffici possono provvedere direttamente, al fine soltanto di eliminare un pericolo immediato, denunziando subito il fatto al Ministero dell'istruzione. Similmente, quando trattisi di cose amministrate dal Ministero dell'istruzione, il sovrintendente potrà, nei casi suddetti, provvedere direttamente e riferire poi al Ministero.

 

     Art. 3.

     Gli uffici governativi, allorché intendono di eseguire nelle cose immobili che sono da loro amministrate lavori di riduzione e di adattamento o simili, informeranno il Ministero dell'istruzione e invieranno al sovrintendente i relativi progetti.

     Il Ministero può negare l'autorizzazione quando ritenga che i lavori stessi siano dannosi all'immobile o ne alterino in qualunque modo il carattere o l'interesse.

     Può anche respingere i progetti presi in esame e farne redigere altri dalle sovrintendenze.

     Ugualmente si praticherà per i restauri o anche per le semplici remozioni (salvi, in quest'ultima ipotesi, i casi di urgenza) di cose mobili.

 

     Art. 4.

     Su proposta del sovrintendente, udita, nei casi di maggiore importanza, la Commissione provinciale per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità e il Consiglio superiore per le antichità e le belle arti, il Ministero dell'istruzione stabilirà l'Istituto governativo a cui devolvere le cose mobili di proprietà dello Stato che gli uffici governativi non potessero o non volessero più conservare.

 

Paragrafo 2 - Delle raccolte governative.

 

     Art. 5.

     Delle cose contenute nei musei e nelle gallerie governative saranno tenuti regolari inventari con le forme prescritte dal regolamento generale per la contabilità e l'amministrazione del patrimonio dello Stato, e dalle altre disposizioni generali emanate in materia.

     Le cose medesime, sotto la personale responsabilità dei capi degli Istituti, dovranno essere fissate al luogo di loro destinazione nel modo più idoneo a garantirne la conservazione e la custodia.

     Per quanto le condizioni materiali lo consentano e le notizie relative siano certe e sicure, ogni quadro, statua od altro oggetto di arte recherà l'indicazione del luogo di provenienza, del soggetto rappresentato, della scuola e del secolo cui l'oggetto appartiene e, quante volte sia possibile, dell'autore di esso.

     Per gli oggetti di antichità o per i gruppi di oggetti si apporranno scritte che indichino al visitatore la natura di essi, l'epoca cui sono attribuiti, il luogo ove furono scoperti e quant'altro può giovare alla sommaria illustrazione storica dei medesimi.

 

     Art. 6.

     Non si potranno eseguire radicali e dispendiose innovazioni nell'ordinamento delle raccolte, senza l'autorizzazione ministeriale. Sarà sentito, nei casi di maggiore importanza, il Consiglio superiore per le antichità e le belle arti.

     In ogni caso nei nuovi ordinamenti non dovrà essere mutata la numerazione degli oggetti. Ove qualche mutamento in essa sia assolutamente necessario, dovrà col nuovo numero essere tenuto in evidenza l'antico.

     Ai restauri dei dipinti dovrà sempre precedere l'autorizzazione ministeriale e il parere del Consiglio superiore, fatta eccezione delle semplici riparazione, dei casi di assoluta urgenza e dei lavori di mera conservazione.

 

Paragrafo 3 - Riproduzione di cose d'antichità e d'arte spettanti allo Stato.

 

     A) Calchi delle opere di plastica.

 

     Art. 7.

     E' in massima proibito di trarre calchi dagli originali di sculture e opere di rilievo in genere, siano in marmo o in bronzo o in terracotta o in legno o in qualsiasi altra materia. Normalmente i calchi si ritrarranno da gessi già esistenti negli Istituti artistici governativi o ricavando getti dalle matrici di cui gl'Istituti stessi sieno provvisti.

 

     Art. 8.

     Qualora il gesso o la matrice non si trovino in buone condizioni, oppure qualora essi non esistano, e le condizioni dell'originale lo consentano, potrà essere derogato dal divieto contenuto nell'articolo precedente e venir concessa la esecuzione di calchi diretti.

 

     Art. 9.

     Nel caso di cui all'articolo precedente la concessione, su proposta della sovrintendenza competente, verrà data dal Ministero della istruzione, sentito il Consiglio superiore per le antichità e le belle arti, o, in casi d'urgenza, la Giunta di esso.

 

     Art. 10.

     La domanda per l'autorizzazione di eseguire calchi, su carta bollata da cent. 50 [1], sarà rivolta alla sovrintendenza competente e conterrà:

     a) nome, cognome e indirizzo del richiedente;

     b) indicazione precisa del processo che si richiede di seguire;

     c) l'esatta indicazione dell'opera che si desidera di formare;

     d) la dichiarazione di sottoporsi agli obblighi del presente regolamento.

 

     Art. 11.

     La sovrintendenza potrà non accogliere la domanda ove il richiedente non risulti essere abile formatore e potrà pure modificare le proposte fatte intorno al metodo da seguire.

     In ogni caso il permesso è valevole per quel periodo di tempo che sarà stato indicato dal sovrintendente, e serve per una sola matrice. Se durante il tempo stabilito per la durata di esso, il formatore non avrà compiuto il lavoro, perderà il diritto di eseguirlo. Tuttavia, quando sia pienamente giustificato il ritardo, il sovrintendente potrà concedere una proroga.

 

     Art. 12.

     A cura della sovraintendenza o della direzione dell'Istituto verrà stesa una relazione particolareggiata delle condizioni in cui la cosa da formare si trova prima dell'inizio del calco. Questa relazione sarà firmata anche dal formatore.

     L'esecuzione del calco sarà vigilata a cura e sotto la responsabilità personale del sovrintendente.

 

     Art. 13.

     Il formatore, prima di iniziare l'operazione del calco, depositerà nella Cassa dei depositi e prestiti una cauzione in danaro, fissata dalla sovrintendenza o dalla direzione dell'Istituto in proporzione dell'importanza della cosa.

     In caso di danni il formatore perderà, in tutto o in parte, la cauzione prestata. Contro il relativo provvedimento del sovrintendente, potrà ricorrersi entro il termine di 30 giorni dalla sua comunicazione al Ministero della pubblica istruzione, che deciderà, udita la Giunta del Consiglio superiore per antichità e belle arti.

 

     B) Copie dei dipinti, delle sculture e simili. Riproduzioni fotografiche.

 

     Art. 14.

     Chiunque richiegga di essere ammesso a copiare in un Istituto artistico governativo dovrà presentare, per ogni singola opera, domanda al sovrintendente o al direttore competente in carta da bollo da cent. 50 [1], indicando chiaramente:

     a) nome, cognome, luogo di nascita, domicilio;

     b) l'opera che richiede di copiare.

     Qualora non fosse ben nota la perizia del richiedente, questi dovrà comprovarla, allegando alla domanda un certificato della presidenza di un'accademia o della direzione di un Istituto di belle arti, italiano o straniero.

     Se tuttavia sorgesse dubbio sull'abilità di un copiatore ammesso per la prima volta, la sovrintendenza sottoporrà l'incominciato lavoro all'esame di tre professori scelti dal presidente dell'Istituto di belle arti o dell'accademia, i quali giudicheranno inappellabilmente se al copiatore possa essere continuata la concessione.

 

     Art. 15.

     I sovrintendenti e i direttori sotto la loro personale responsabilità detteranno le norme pei disciplinare il lavoro dei copiatori nei singoli Istituti artistici governativi.

     Ai copiatori che turbassero il buon ordine e la disciplina degli Istituti o contravvenissero al presente regolamento o alle norme stabilite dal sovrintendente o dal direttore, verrà ritirato il permesso di copia. In caso di recidiva essi non saranno più ammessi a copiare negli Istituti governativi.

     E' vietato di togliere quadri o statue dal posto ove sono collocati, per eseguire riproduzioni, salvo casi eccezionali e sotto la personale responsabilità dei sovrintendenti o direttori.

 

     Art. 16.

     Chiunque voglia riprodurre mediante fotografia cose sottoposte ai vincoli della legge, le quali siano di pertinenza dello Stato ovvero custodite negli Istituti artistici governativi, farà domanda al sovrintendente o al direttore competente. Per le fotografie con macchine a mano e di piccolo formato sarà sufficiente il consenso, dato su richiesta verbale, dal funzionario preposto all'Istituto.

     Le riproduzioni fotografiche all'aperto di cose immobili o mobili esposte alla pubblica vista sono libere a tutti.

 

     Art. 17.

     La domanda di cui all'articolo precedente deve essere in carta bollata da cent. 50 [1], e indicare:

     a) nome, cognome, indirizzo di chi vuole eseguire la riproduzione, e dell'operatore;

     b) i monumenti e gli oggetti d'arte o i particolari di essi che si desidera riprodurre;

     c) la dichiarazione di assumere ogni responsabilità derivante dalle operazioni da eseguirsi;

     d) l'obbligo di conformarsi alle norme del presente regolamento.

 

     Art. 18.

     Quando le domande giungano numerose ad un tempo, o si riferiscano ad oggetti delicati o deperibili, il direttore dell'Istituto giudicherà liberamente di quel che si può concedere o ricusare, a tutela del materiale archeologico od artistico a lui affidato, e dell'ordine interno dell'Istituto.

     Per ogni oggetto o gruppo d'oggetti di cui si è concessa la riproduzione fotografica si determinerà un turno.

     Nel determinare l'ordine del turno si terrà conto della data della domanda, dando però la preferenza, indipendentemente dalla data stessa:

     a) a chi non esegua fotografie per scopo di commercio ma a solo intento di studi;

     b) a chi, pure eseguendole per scopi di commercio, dichiari di obbligarsi a rinunziare ai diritti che possano competergli per la riproduzione con mezzi fotomeccanici dalle fotografie stesse, quando la riproduzione indicando il nome del fotografo, sia fatta ad illustrazione del testo in pubblicazioni edite in Italia e utili alla pubblica cultura.

 

     Art. 19.

     I fotografi, ai quali è accordata la concessione, hanno l'obbligo di non ripetere per qualsiasi motivo, compensi dallo Stato qualora questo si valga per la riproduzione, in pubblicazioni fatte a sua cura, delle fotografie eseguite, indicando il nome del concessionario.

     Per le riproduzioni fotografiche con mezzi che non comportano la stampa di copie positive su carta, si dovrà rivolgere domanda in foglio bollato da lire 1 [1] al Ministero, il quale determinerà volta per volta speciali condizioni.

 

     Art. 20.

     Affinché non vengano riprodotte cose diverse o in numero maggiore di quelle per cui fu dato il permesso, o non siano in qualsiasi modo danneggiate le cose suddette, sarà disposto un rigoroso servizio di sorveglianza.

     In caso di trasgressione l'operatore verrà immediatamente espulso, salvo ad interdire, senza pregiudizio della eventuale azione giudiziaria, alla ditta da cui egli dipenda l'esercizio della fotografia in tutti gl'Istituti artistici e luoghi di scavo e monumenti nazionali o tutelati dallo Stato, sempreché risulti che la ditta stessa non era estranea al fatto del suo agente.

 

Paragrafo 4 - Acquisti.

 

     Art. 21.

     A prescindere da quanto è particolarmente stabilito per gli enti morali, e per gli acquisti delle quote di oggetti scavati spettanti a privati o di cose presentate per la esportazione, chiunque intenda di offrire in vendita allo Stato cosa di sua proprietà dovrà rivolgere domanda al Ministero della pubblica istruzione, a mezzo della competente sovrintendenza.

     Il sovrintendente, salvo il caso in cui intenda di avvalersi della facoltà di cui alla prima parte dell'articolo successivo, trasmetterà al Ministero la domanda, accompagnandola del suo parere.

 

     Art. 22.

     Ai sovrintendenti e ai direttori di singoli musei e gallerie è, sotto la loro responsabilità concessa facoltà di acquistare con i fondi loro dati in anticipazione cose mobili fino alla concorrenza di mille lire. Per gli acquisti da mille a duemila lire sarà necessaria la preventiva autorizzazione del Ministero.

     Il Ministero deciderà circa la destinazione dell'oggetto acquistato come al comma precedente.

 

     Artt. 23 - 24. [2]

 

     Art. 25.

     Prima di promuovere le pratiche per la accettazione di doni ai musei e alle gallerie governative di opere d'arte, il Ministero della pubblica istruzione, salvo i casi in cui si tratti di cose di non primaria importanza, richiederà il parere del Consiglio superiore per le antichità e belle arti.

 

Sezione II

Norme particolari agli altri enti morali.

 

Paragrafo 1

Conservazione.

 

     Art. 26.

     Le cose di cui all'art. 1 della L. 20 giugno 1909, n. 364, di spettanza dei Comuni, delle Provincie, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, delle fabbricerie, delle confraternite, di enti morali ecclesiastici di qualsiasi natura e di ogni ente morale riconosciuto, sono, ai fini della legge medesima, soggette alla tutela e alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

     Nei casi dubbi dovranno gli enti rivolgere domanda al sovrintendente, affinché conosca se la cosa raggiunge l'interesse sovraccennato.

 

     Art. 27.

     Le cose mobili o immobili di spettanza degli enti morali surricordati, saranno, a mente dell'art. 3 della L. 20 giugno 1909, numero 364, descritte in appositi elenchi dietro invito rivolto, a mezzo del prefetto, agli amministratori degli enti medesimi.

     Se nel termine di tre mesi gli amministratori non avranno presentati gli elenchi, nè chiesta, giustificandola, la proroga fino a nove mesi consentita dalla legge o avranno presentati elenchi dolosamente inesatti, il prefetto procederà alla denuncia al Procuratore del Re per l'azione giudiziaria, ai sensi ed agli effetti dall'art. 36 della L. 20 giugno 1909, n. 364. Sulle eventuali domande per la proroga di cui sopra, il Ministero della istruzione deciderà inappellabilmente, sentiti il prefetto e il sovrintendente competente.

     In ogni caso gli errori e le omissioni che anche non dolosamente avvengano nella compilazione degli elenchi, o la mancata presentazione di questi, ovvero la omessa o ritardata richiesta da parte dell'autorità non esimono, agli effetti civili e penali, gli enti consegnatari o proprietari e i loro amministratori da ogni altro obbligo derivante dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, dal presente regolamento e da altre leggi e regolamenti dello Stato.

     Alla revisione degli elenchi il Ministero provvederà nel modo stabilito dal R.D. 28 luglio 1911, n. 916.

 

     Art. 28.

     Nelle chiese, loro dipendenze ed altri edifizi sacri le cose d'arte e d'antichità dovranno essere liberamente visibili a tutti in ore a ciò determinate.

     Speciali norme e cautele, d'accordo fra i Ministeri dell'istruzione, degli interni e di grazia e giustizia e dei culti, dovranno adottarsi per le cose di eccezionale valore esistenti in dette chiese ed edifizi, nonché per gli stabilimenti sacri in cui per il loro particolare carattere, sia necessario determinare limitazioni al generale diritto di visita del pubblico.

 

Paragrafo 2 - Rimozione.

 

     Art. 29.

     Le cose spettanti agli enti di cui alla presente sezione dovranno essere fissate al luogo di loro destinazione nel modo che la sovrintendenza competente stimerà più idoneo a garantirne la conservazione e la custodia.

     Nessuna delle cose predette potrà essere rimossa senza il consenso del sovrintendente competente, il quale, nei casi più importanti, richiederà l'autorizzazione ministeriale.

     Quando si tratti di rimozione temporanea causata da rovina o da pericolo imminente o da restauri dell'edificio in cui le cose stesse sono conservate, il sovrintendente provvederà di ufficio o d'accordo con l'ente consegnatario o proprietario, al diligente inventario e al collocamento provvisorio di dette cose in un Istituto pubblico a ciò adatto. Del fatto il sovrintendente informerà subito poi il Ministero dell'istruzione.

     In casi più gravi e di imprescindibile urgenza l'ente potrà provvedere direttamente salvo a denunciare subito il fatto al sovrintendente.

 

     Art. 30.

     Dovrà essere sempre avanzata domanda al Ministero dell'istruzione per le rimozioni le quali abbiano per iscopo la partecipazione ad esposizioni d'arte. Tali domande dovranno pervenire al Ministero almeno due mesi prima del tempo per cui sia stato divisato il trasporto.

     Qualora il Ministero, sentita la sovrintendenza competente, e, ove occorra, la Commissione provinciale e il Consiglio superiore per le antichità e belle arti, dia il suo assenso alla rimozione e al trasporto, potrà subordinarlo al versamento di una cauzione e in genere ad ogni condizione che valga a garantire l'incolumità della cosa.

     La rimozione e il trasporto, nonché il ricollocamento della cosa avverranno sempre sotto la vigilanza delle sovrintendenze competenti.

 

     Art. 31.

     Per qualunque rimozione avvenuta, contrariamente al disposto dei precedenti articoli, senza il consenso del Ministero della istruzione il sovrintendente, non appena ne sia a cognizione, eleverà processo verbale che trasmetterà al Procuratore del Re per l'azione giudiziaria, ai sensi ed agli effetti degli artt. 31 e 34 della legge 20 giugno 1909, n. 364.

     Altra copia del processo verbale verrà rimessa al Ministero della istruzione il quale la trasmetterà a quello da cui l'ente dipende, per tutti gli effetti amministrativi.

 

     Art. 32.

     Sentito il parere della competente sovrintendenza, il Ministero della pubblica istruzione potrà provvedere d'ufficio alla rimozione e al trasporto per temporanea custodia delle cose di cui alla presente sezione nei seguenti casi:

     a) quando la cosa per assoluto abbandono, o impossibilità da parte dell'ente a custodirla, o negligenza o altro motivo, corra pericolo di sottrazione, trafugamento o deperimento inevitabile;

     b) quando pel deperimento della cosa e per l'impossibilità di provvedere a un restauro sovra luogo si renda necessario il temporaneo trasporto della cosa stessa.

     La proposta del sovrintendente sarà sottoposta al parere della Giunta del Consiglio superiore la quale deciderà anche circa l'Istituto pubblico in cui la cosa dovrà essere custodita, e, possibilmente, sul tempo per cui la rimozione stessa potrà durare.

     Salvo quanto è esplicitamente dichiarato nelle leggi e nei regolamenti sulla conversione del patrimonio ecclesiastico, circa la destinazione delle cose già appartenute ad enti ecclesiastici soppressi, nell'ordine della custodia saranno preferite le raccolte d'antichità e d'arte esistenti nel Comune medesimo in cui trovasi la cosa che è necessario rimuovere. In difetto, o qualora queste non presentassero garanzie sufficienti, saranno prescelti gli Istituti esistenti nella Provincia, e per ultimo gli altri fuori della Provincia nei quali si trovino cose appartenenti alla medesima epoca o alla medesima civiltà, ovvero ad epoche o a civiltà affini.

 

     Art. 33.

     Delle operazioni relative alla rimozione sarà steso processo verbale sottoscritto dal sovrintendente o da chi per esso, e dal rappresentante dell'ente. Copia del processo verbale verrà rilasciata all'ente; altra copia sarà rimessa al Ministero dell'istruzione.

     Il processo verbale conterrà una particolareggiata descrizione della cosa, nonché fotografie, indicazione di misure ed altri dati identificativi della cosa stessa. Dichiarerà la temporaneità della rimozione, e, se prefisso, ne indicherà il termine.

 

     Art. 34.

     Analogo processo verbale dovrà essere elevato presso l'Istituto pubblico che riceve in consegna la cosa.

     Copia del processo verbale verrà inviata al Ministero della pubblica istruzione.

 

     Art. 35.

     Anche all'infuori dei casi di cui all'art. 29, il Ministro, quando ricorra l'urgenza potrà, a termini dell'art. 4 della legge, autorizzare la rimozione, avanti di provocare il parere della Giunta del Consiglio superiore.

     Nel processo verbale relativo a siffatte rimozioni si farà menzione del diritto riservato all'ente di richiamarsi al Consiglio superiore.

 

     Art. 36.

     Per le rimozioni e depositi ai quali sia stabilito un termine, questo potrà essere prorogato dal Ministero, su proposta del sovrintendente, quando ancora permangono le condizioni che determinarono la rimozione.

 

     Art. 37.

     Le cose rimosse e depositate nei modi di cui ai precedenti articoli, per il deposito delle quali non si sia determinato limite di tempo potranno essere restituite all'ente consegnatario o proprietario quando questo dimostri di aver provveduto in modo permanente, duraturo ed efficace, a garantire per l'avvenire l'integrità e la sicurezza della cosa.

     La restituzione potrà essere autorizzata su proposta del sovrintendente ovvero su domanda dell'ente e conforme parere del sovrintendente. E' altresì richiesto il conforme parere della Giunta del Consiglio superiore o del Consiglio stesso, secondoché la Giunta o il Consiglio sia stato interrogato al tempo della rimozione.

     Nei casi in cui sia fissato un termine, basterà, questo decorso, la proposta del sovrintendente.

 

     Art. 38.

     Autorizzata la restituzione il sovrintendente rilascierà quietanza all'Istituto in cui la cosa era stata depositata. Previo accertamento dello stato della cosa, il sovrintendente libererà con l'atto di quietanza il depositario da ogni responsabilità, o farà le opportune riserve.

     Della consegna all'ente consegnatario o proprietario sarà redatto, con le identiche formalità che per la rimozione, processo verbale in doppia copia. In esso potranno essere dettate speciali cautele e garanzie per la conservazione della cosa.

     Copia del processo verbale sarà rimessa al Ministero.

 

     Art. 39.

     Per le spese relative alle rimozioni, ai trasporti e ai depositi contemplati nei precedenti articoli si provvederà a termini dell'art. 4 della legge, e secondo le norme del successivo paragrafo del presente regolamento.

 

Paragrafo 3 - Lavori e restauri.

 

     Art. 40.

     Allorché nelle cose di cui alla presente sezione l'ente proprietario intenda eseguire restauro o lavori di qualsivoglia natura, anche, se si tratta d'immobili, di semplice adattamento, dovrà inviare al sovrintendente la domanda coi relativi progetti per ottenere l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

     Il Ministero può negare l'autorizzazione quando ritenga che i restauri o lavori proposti siano dannosi alla cosa o in qualunque modo ne attenuino o ne menomino il carattere o l'interesse. Può anche il Ministero respingere in tutto o in parte i progetti presi in esame, e sostituirvene altri redatti dalla sovrintendenza.

 

     Art. 41.

     In casi di estrema urgenza gli enti potranno far eseguire i lavori indispensabili ad evitare pericoli imminenti (mai però restauri di carattere artistico), salvo a denunziare immediatamente il fatto alla sovrintendenza competente.

     Eccettuati i casi di cui sopra, ove i sovrintendenti vengano a conoscenza di lavori o restauri praticati direttamente dagli enti, eleveranno processo verbale. Copia del processo verbale sarà rimessa dal sovrintendente al procuratore del Re per l'azione giudiziaria ai sensi e agli effetti degli artt. 31 e 34 della L. 20 giugno 1909, n. 364.

     Altra copia del processo verbale verrà rimessa al Ministero dell'istruzione, il quale la trasmetterà a quello da cui l'ente dipende per tutti gli effetti amministrativi.

 

     Art. 42.

     Qualora nelle cose di cui alla presente sezioni di manifestino segni di deterioramento o comunque si ravvisi necessario di procedere ad opportune provvidenze, il sovrintendente competente, o su richiesta delle Amministrazioni consegnatarie o proprietarie, o di propria iniziativa, compilerà il necessario progetto di restauro.

     Il sovrintendente invierà il progetto al Ministero dell'istruzione con le proposte circa l'assegnazione della spesa. Darà altresì notizie così dei danni verificatisi come dei provvedimenti proposti al prefetto o all'economo generale dei benefizi vacanti o ad altra autorità da cui l'ente dipenda.

     Nei casi di maggiore importanza il Ministero dell'istruzione, prima di approvare il progetto, provocherà il parere del Consiglio superiore per le antichità e le belle arti o della Giunta di esso.

 

     Art. 43.

     Approvato il progetto, il Ministero ha diritto di eseguire i lavori.

     Nel caso di opposizione da parte dell'ente, il Ministero provocherà il parere della Giunta del Consiglio superiore, a mente dell'art. 4 della legge.

 

     Art. 44.

     Quando si intenda di obbligare l'ente a sostenere in tutto o in parte la spesa, ed esso vi si rifiuti, il Ministero, sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore, lo inviterà ad iniziare i lavori entro un termine perentorio, e in mancanza li eseguirà d'ufficio salvo rivalsa.

     Il decreto Ministeriale che statuirà definitivamente sull'esecuzione di ufficio dei lavori, ponendo la relativa spesa in tutto o in parte a carico dell'ente proprietario, verrà a questo notificato a cura del Ministero della pubblica istruzione, a mezzo di messo comunale, nei modi stabiliti per le citazioni del Codice di procedura civile.

     Dalla data della notificazione decorreranno i termini pel ricorso alla V sez. del Consiglio di Stato, ammesso dall'articolo 4 della legge.

 

Sezione III

Norme comuni allo Stato e agli altri enti morali.

 

Paragrafo 1

Alienazioni.

 

     Art. 45.

     Per le alienazioni consentite dall'art. 2 della legge, l'ente che intende alienare deve presentare domanda al Ministro della pubblica istruzione. Ove si tratti di amministrazioni governative sarà sufficiente una richiesta in via ufficiale al Ministero dell'istruzione. Se si tratta di cose in consegna del Ministero medesimo basterà la proposta motivata del sovrintendente competente.

     Alla domanda, richiesta o proposta, dovranno essere sempre allegati:

     a) una relazione descrittiva delle cose da alienare. Se si tratta di cose mobili si allegheranno fotografie, si indicheranno le dimensioni e gli altri dati identificativi. Se si tratta di immobili si aggiungeranno piante particolareggiate, estratti di documenti catastali, ecc. Se le cose mobili sono in consegna dello Stato si indicheranno anche i numeri e i dati corrispondenti dell'inventario patrimoniale;

     b) un compromesso da cui risulti da parte dell'ente acquirente la volontà di acquistare e le condizioni a cui l'acquisto avviene. Tale compromesso non costituirà però impegno definitivo fino a quando non sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero;

     c) notizie (quando si tratti di enti morali) sulle tavole di fondazione e gli statuti o regolamenti propri degli enti medesimi.

     Nei casi di permuta, alla relazione di cui alla lett. a) per le cose da cedere, se ne dovrà aggiungere un'altra coi rispettivi allegati circa le cose da ricevere in permuta.

 

     Art. 46.

     La domanda, richiesta o proposta di alienazione sarà dal Ministero dell'istruzione trasmessa, coi relativi allegati al sovrintendente competente per il suo parere: eccettoché si tratti di alienazione di cose in consegna al Ministero suddetto e proposta dal sovrintendente. Potrà anche il Ministero chiedere il parere della Commissione provinciale per la conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte.

     Così il sovrintendente come la Commissione provinciale dovranno dichiarare se dalla progettata alienazione derivi danno alla conservazione delle cose o ne possa essere menomato il pubblico godimento.

     Qualora la divisata alienazione riguardi cose poste in più Provincie, saranno sentite le Commissioni provinciali e i sovrintendenti competenti per ragioni di territorio.

     Quando si tratti di cose di diversa natura sarà richiesto l'avviso di tutti i sovrintendenti competenti per ragione di materia.

 

     Art. 47.

     Avuto il parere della sovrintendenza e della Commissione provinciale, il Ministero della istruzione provoca quello del Consiglio superiore per le antichità e le belle arti.

     Se questo dà parere contrario alla alienazione, il Ministero dell'istruzione lo comunica agli enti interessati, e in pari tempo vieta loro di procedere ad ulteriori atti. Ne dà anche notizia al Ministero da cui l'ente dipende.

     Se il Consiglio superiore dà parere favorevole, il Ministero dell'istruzione potrà consentire la alienazione, salvo, quando si tratti di enti morali, l'autorizzazione, nelle forme di legge, dei Ministeri rispettivamente preposti alla tutela dell'ente alienante e di quello acquirente.

     Quando per la validità dell'atto stipulato sia sufficiente un decreto ministeriale, questo sarà firmato anche dal ministro della pubblica istruzione e dovrà contenere la formula: «Visto il conforme parere del Consiglio superiore per le antichità e le belle arti».

     Quando è richiesto un decreto reale, questo sarà controfirmato anche dal ministro della pubblica istruzione, e conterrà la formula sovraddetta.

 

     Art. 48.

     Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle iscrizioni ipotecarie, costituzioni di pegno ecc., e a tutti i casi per cui fra ente ed ente si vogliano istituire atti o negozi giuridici diversi dalla vendita o dalla permuta ma che possano importare alienazione.

     In tali casi l'autorizzazione verrà richiesta dall'ente che intende promuovere l'atto relativo.

 

     Art. 49.

     Qualora i sovrintendenti abbiano a constatare violazioni alle presenti norme, o verifichino la mancanza di cose di spettanza degli enti di cui al presente capo, ne eleveranno processo verbale di cui rimetteranno copia al Procuratore del Re per l'azione giudiziaria, ai sensi ed agli effetti degli artt. 29, 30 e 32 della L. 20 giugno 1909, n. 364.

     Altra copia del processo verbale verrà rimessa al Ministero dell'istruzione il quale la trasmetterà a quello da cui l'ente dipende, per tutti gli effetti amministrativi.

 

     Art. 50.

     Le autorità preposte alla vigilanza e alla tutela degli enti morali cureranno l'osservanza delle disposizioni della L. 20 giugno 1909, n. 364, e del presente regolamento, negando approvazione o annullando, in quanto sia di loro competenza, le deliberazioni che le trasgrediscono.

     Di tali provvedimenti come di ogni altro fatto che possa interessare il patrimonio storico, artistico o archeologico della nazione, a cura del prefetto della Provincia verrà data notizia al Ministero dell'istruzione e a quello da cui l'ente dipende.

 

Paragrafo 2 - Disposizioni generali.

 

     Art. 51.

     Le amministrazioni governative e gli enti morali sono tenuti a denunciare al Ministero dell'istruzione la loro volontà di affittare o in qualunque modo utilizzare gl'immobili che sono sotto la loro dipendenza o sono di loro proprietà, affinché il Ministero medesimo possa, sentito il sovrintendente competente, determinare quali condizioni debbano essere imposte per assicurare la buona conservazione degli immobili medesimi.

     E' in ogni caso vietato di adibirli ad usi non rispondenti alla dignità dei monumenti ovvero pericolosi per la loro conservazione e integrità. Le amministrazioni sovra dette e gli enti cureranno di adottare, giusta le prescrizioni del Ministero le più rigorose misure di prevenzione contro gli incendi, i danni della folgore ed altri sinistri.

     Negli edifici di culto si eviterà che l'esercizio di esso mediante accensioni di ceri, sospensione di lampade e simili, costituisca un pericolo per la conservazione delle cose d'arte che vi sono raccolte.

 

     Art. 52.

     Quando uno degli enti di cui al presente capo, compreso lo Stato, acquisti, per demolirlo, un immobile, ovvero al medesimo scopo lo espropri per causa di utilità pubblica, tra i materiali di disfacimento che per contratto fossero riservati all'imprenditore dei lavori di demolizione, non saranno comprese le parti che abbiano l'interesse di cui all'art. 1 della L. 20 giugno 1909, n. 364, anche se venissero a luce soltanto pel fatto dell'abbattimento.

     Sarà nullo ogni patto in contrario.

 

CAPO II

Delle cose appartenenti a privati.

 

Sezione I

Notificazione dell'importante interesse.

 

     Art. 53.

     La notificazione ai proprietari e ai detentori delle cose che abbiano l'importante interesse di cui all'art. 5 della L. 20 giugno 1909, n. 364, seguirà:

     a) o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;

     b) o mediante atto di diffida intimato da ufficiale giudiziario o da messo comunale, e notificato nel modo stabilito per le citazioni del Codice di procedura civile.

     Le notificazioni di cui sopra possono essere promosse così dal Ministero dell'istruzione, come dai sovrintendenti, o da chi legalmente ne fa le veci.

     In casi di grave urgenza o quando vi sia pericolo di sottrazione o trafugamento, o pericolo nella conservazione della cosa, i funzionari dell'Amministrazione delle antichità e belle arti e gli altri pubblici ufficiali indicati nel primo comma dell'art. 2 della L. 27 giugno 1907, n. 386, possono altresì procedere alla notificazione, mediante una dichiarazione dell'importante interesse della cosa, fatta oralmente al proprietario o possessore e assunta a processo verbale. Il processo verbale sarà firmato dal funzionario che procede alla notifica e dall'interessato. Qualora questo rifiuti, si darà atto di ciò nel processo verbale, il quale avrà ugualmente effetto. Copia del verbale sarà, a richiesta, rilasciata al proprietario o possessore.

 

     Art. 54.

     Il proprietario o possessore della cosa potrà ricorrere al Ministro dell'istruzione chiedendo che sulla dichiarazione di importante interesse si pronunci il Consiglio superiore.

     Il ricorso deve essere in carta bollata da una lira [3]. Intorno ad esso, il Ministero, prima di richiedere l'avviso del Consiglio superiore, provocherà il parere del sovrintendente competente.

     Sul conforme parere del Consiglio superiore, il Ministro accoglie o respinge il ricorso.

     La produzione del ricorso non sospende gli effetti della notificazione.

 

     Art. 55.

     Le notificazioni eseguite nei modi di cui al presente regolamento e avanti alla pubblicazione di esso avranno pieno vigore senza bisogno di alcun rinnovo.

     Contro di esse è tuttavia ammesso il ricorso come all'articolo precedente.

 

Sezione II

Mutamenti di proprietà e di possesso.

 

Paragrafo 1

Denuncie.

 

     Art. 56.

     La persona a cui fu notificato l'importante interesse di cosa a qualsiasi titolo da essa posseduta, è obbligata a denunciare alla sovrintendenza competente tutti gli atti che costituiscono trasferimento totale o parziale della proprietà o del possesso della cosa stessa.

 

     Art. 57.

     La denuncia deve contenere:

     a) una sommaria descrizione della cosa;

     b) la natura, e le condizioni dell'alienazione;

     c) il nome, cognome e domicilio delle parti contraenti, e la firma delle medesime o dei loro rappresentanti legali onde risulti che esse sono edotte dei vincoli esistenti sulla cosa per effetto della notificazione;

     d) indicazione del luogo in cui, in Italia, avverrà la consegna della cosa;

     e) la data in tutte lettere (mese, giorno ed anno).

     La denuncia che non contenga tutte le indicazioni di cui sopra o le contenga incomplete o imprecise, sarà considerata come non avvenuta.

 

     Art. 58.

     Il successore a titolo universale, di cosa per cui è intervenuta la notificazione, è tenuto a dare denuncia al Ministero della pubblica istruzione, indicando il suo domicilio e il luogo dell'avvenuta successione. Qualora il nuovo proprietario sia un legatario, l'obbligo della denuncia spetta all'erede o agli eredi a titolo universale, i quali dovranno indicare al Ministero il domicilio del nuovo proprietario e rendere questi edotto dei vincoli che gravano sulla cosa.

     La denuncia per le cose mobili non può essere posteriore all'accettazione dell'eredità. Per le immobili può essere protratta fino a due mesi dalla data dell'accettazione.

     La denuncia fatta da un solo per tutti disobbliga gli altri coeredi.

     L'obbligo della denuncia di cui sopra spetta all'erede beneficiato e al sostituito nel caso di rinunzia dell'eredità da parte dell'erede.

     In caso di eredità accettata col beneficio dell'inventario o di eredità giacente, l'erede o il curatore, appena proceduto all'inventario è tenuto a denunciare al Ministero della pubblica istruzione la sua qualità, inviando i titoli giustificativi in carta semplice.

 

     Art. 59.

     Per gli atti tra vivi differenti dalla alienazione si seguiranno le norme dell'articolo 57.

     Ugualmente si procederà per tutte le altre dimissioni di possesso.

     Nei casi di cui al presente articolo l'originario possessore continuerà ad essere responsabile, a norma di legge, della conservazione della cosa fino a quando il Ministero, con avviso a lui e al nuovo possessore, non abbia preso atto dell'avvenuto mutamento.

 

     Art. 60.

     In caso di vendita agli incanti giudiziali, sia a norma dell'art. 988 del Codice civile [4], sia per espropriazione forzata, di cosa immobile per cui è intervenuta la notificazione dell'importante interesse, colui che promuove la vendita è obbligato a inserire nel bando notizia del vincolo a cui l'immobile è sottoposto, e a darne denuncia al Ministero dell'istruzione.

     Entro un mese dalla pubblicazione della sentenza di aggiudicazione o dalla chiusura del verbale se la vendita è seguita davanti a notaio, colui che l'ha promossa deve darne denuncia al sovrintendente.

 

     Art. 61.

     Quando una cosa mobile per cui è intervenuta la notificazione è, in seguito a pignoramento o procedimento di divisione o per altra ragione, sottoposta a vendita giudiziaria, nel bando di vendita di cui all'art. 631 del Codice di procedura civile [5] si farà menzione dello speciale vincolo, e, a cura del promovente, si notificherà il bando stesso al sovrintendente.

     Il procedente sarà pure tenuto a notificare al sovrintendente, entro un mese dall'aggiudicazione, a chi e a qual prezzo è stato aggiudicato l'oggetto.

 

     Art. 62.

     Il cancelliere del tribunale civile deve dare avviso al Ministero dell'istruzione dei fallimenti di commercianti di antichità, librai antiquari, collezionisti, ecc., che vengano dichiarati nella giurisdizione del tribunale stesso, affinché il Ministero riscontri se nel patrimonio del fallito esistono cose per le quali intervenne la notificazione di importante interesse.

     Il curatore del fallimento, appena proceduto all'inventario, è tenuto a denunciare la sua qualità al Ministero, inviando i titoli giustificativi in carta semplice.

 

Paragrafo 2 - Diritto di prelazione.

 

     Art. 63.

     Il termine di due mesi per l'esercizio del diritto di prelazione decorrerà in ogni caso dalla denuncia fatta al Ministero a norma del precedente paragrafo.

     Per i casi di cui agli artt. 60 e 61 il termine decorrerà dalla notificazione ivi menzionata.

 

     Art. 64.

     Quando per la simultanea offerta di più cose il Governo non abbia in pronto le somme necessarie agli acquisti deve, prima della scadenza del termine dei due mesi, far conoscere al proprietario la sua volontà di prorogare il termine a quattro mesi.

     Nel caso di più proprietari l'avviso deve essere spedito a ciascuno di essi.

     La proroga non implica nel Governo obbligo di acquistare.

 

     Art. 65.

     Quando il Governo decida di esercitare il diritto di prelazione, notificherà tale sua decisione entro il termine di due o quattro mesi.

     La notifica seguirà nelle forme prescritte nel presente regolamento per la notificazione dell'importante interesse e sarà fatta al venditore e al compratore. Per effetto di tale notifica la proprietà passerà di pieno diritto al Governo.

     Contemporaneamente il Ministero della istruzione emetterà, a favore degli aventi diritto, mandato di pagamento del prezzo risultante dalla denuncia. Potrà anche ordinarne il deposito nella Cassa dei depositi e prestiti.

 

Sezione III

Dell'espropriazione di cose mobili ed immobili.

 

     Art. 66.

     Nei casi previsti dall'art. 7 della L. 20 giugno 1909, n. 364, debbono sempre precedere la domanda e le formalità richieste dagli artt. 4 e 5 della L. 25 giugno 1865, n. 2359 sull'espropriazione per causa di pubblica utilità, e la speciale notificazione della domanda nei modi stabiliti dal presente regolamento per le notificazioni dell'importante interesse.

     Dovrà sempre risultare che, in data anteriore alla domanda il privato proprietario della cosa da espropriare, invitato, con atto notificatogli dal Ministero dell'istruzione nei modi di cui alla sez. I del presente capo, a provvedere ai necessari restauri, giusta le prescrizioni della competente sovrintendenza e in un termine prefisso, non ottemperò all'invito.

 

     Art. 67.

     Il Decreto reale che dichiara la pubblica utilità sarà promosso dal Ministro dell'istruzione pubblica, su conforme parere del Consiglio superiore per le antichità e le belle arti e udito il Consiglio di Stato.

 

     Art. 68.

     Per l'espropriazione delle cose immobili si applicheranno le norme della L. 25 giugno 1865, n. 2359.

 

     Art. 69.

     Per l'espropriazione di cosa mobile l'ente espropriante dovrà unire alla domanda la polizza di deposito nella Cassa dei depositi e prestiti della somma che esso intende di offrire. Dal deposito è esonerato lo Stato.

     Dal momento della notificazione della domanda il proprietario è costituito sequestratario giudiziale della cosa, a tutti gli effetti civili e penali. Il prefetto, sentito il sovrintendente competente, avrà tuttavia facoltà di ordinare, sopra particolare istanza del proprietario o anche di ufficio, i provvedimenti conservativi che si stimassero necessari, e, occorrendo, il deposito temporaneo presso un pubblico Istituto.

 

     Art. 70.

     Dichiarata la pubblica utilità, le pratiche per fissare l'indennità saranno condotte direttamente fra l'ente che promuove l'espropriazione e il possessore.

     Qualora questi non accetti l'indennità offertagli, o l'indennità non venga altrimenti stabilita per privati accordi, sarà determinata nei modi di cui agli artt. 31 e 39 della L. 25 giugno 1865, n. 2359 in quanto siano applicabili.

     L'indennità consisterà nel giusto prezzo che, a giudizio dei periti, avrebbe la cosa in una libera contrattazione all'interno del Regno, e tenendo conto dei vincoli di pubblica servitù che eventualmente sulla cosa gravassero.

     La relazione dei periti sarà trasmessa al prefetto nei modi di cui all'art. 47 della L. 25 giugno 1865. Al prefetto saranno altresì comunicati i bonari accordi che, a norma del primo comma del presente articolo, intervenissero tra espropriante ed espropriato.

 

     Art. 71.

     Vista la relazione dei periti o l'accordo intervenuto fra le parti, il prefetto, con suo decreto, da notificare alle parti nei modi di cui all'art. 53 del presente regolamento, ordina l'espropriazione e in pari tempo il pagamento del prezzo e la consegna della cosa.

     Innanzi al prefetto potrà stendersi, nella forma di processo verbale, l'atto di vendita o di quietanza.

     L'espropriato può anche chiedere che la somma depositata o quella da pagargli venga a cura dell'Amministrazione investita in rendita pubblica.

 

     Art. 72.

     Se la cosa da espropriare appartiene a minori, a interdetti, assenti o ad altre persone alle quali la legge non consente la libera disponibilità dei beni, è data facoltà ai tutori e amministratori, in conformità degli artt. 57 e 58 della L. 25 giugno 1865, di accettare, nell'interesse delle suddette persone, la indennità offerta dagli esproprianti o di fissarla per privati accordi, purché le relative dichiarazioni siano approvate dal tribunale civile competente per ragioni di territorio, udito il Pubblico ministero. Parimenti le somme depositate o da pagarsi non possono essere esatte dai suddetti tutori o amministratori se non nei casi e nei modi stabiliti dal Codice civile.

     Non è però necessaria l'approvazione del tribunale civile, per la accettazione dell'indennità, qualora questa sia stata determinata dai periti nominati dal tribunale ai termini dell'art. 32 della suindicata L. 25 giugno 1865, n. 2359, né per la conversione delle somme depositate per indennità in titoli del debito pubblico, giusta quanto dispone l'art. 49 della detta legge.

 

     Art. 73.

     Tutte le azioni mobiliari, ragioni e diritti pertinenti alla cosa da espropriare, non possono interrompere il corso nè gli effetti della espropriazione. Questa seguita, si possono far valere non più sulla cosa espropriata, ma sul prezzo che la rappresenta.

 

Sezione IV

Della conservazione delle cose immobili per natura o per destinazione.

 

     Art. 74.

     Il proprietario o possessore di una cosa immobile, per cui sia intervenuta la notificazione dell'importante interesse, volendo praticare lavori all'esterno o all'interno dell'immobile, per modificazioni, restauri, ripristini o simili dovrà richiederne licenza alla sovrintendenza dei monumenti, competente per ragione di territorio.

     Sarà negata l'autorizzazione quando i lavori progettati risultino dannosi all'immobile, o comunque ne alterino il carattere.

     L'autorizzazione potrà essere subordinata alla modificazione del progetto presentato o alla sostituzione di esso con altro compilato dalla sovrintendenza.

     Il proprietario, ove continui nel proposito di fare eseguire i lavori, è obbligato a condurli sotto la sorveglianza della sovrintendenza, secondo i progetti modificati o suggeriti da questa.

 

     Art. 75.

     Alle disposizioni del precedente articolo sono soggette altresì tutte le cose per cui è seguita la notificazione di cui all'art. 5 della legge, e che si reputano immobili per destinazione, ai sensi dell'art. 414 del Codice civile [6].

 

     Art. 76.

     Le cose di cui al precedente articolo, non potranno essere rimosse senza il permesso del Ministero della pubblica istruzione.

 

CAPO III

Disposizioni comuni ai capi I e II.

 

     Art. 77.

     I progetti di piani regolatori e di ampliamento nei Comuni ove esistono cose immobili soggette alle disposizioni delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 23 giugno 1912, n. 688, saranno dai prefetti trasmessi al sovrintendente dei monumenti, che li comunicherà con le sue osservazioni al Ministero della pubblica istruzione. Detto Ministero li trasmetterà, con le modificazioni che riterrà opportune, al Ministero dei lavori pubblici.

 

     Art. 78.

     Per i lavori in cose immobili soggette alle disposizioni delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688, la denunzia data all'autorità comunale non potrà tener luogo della domanda alla competente sovrintendenza, da richiedere nei modi di cui al presente regolamento.

     L'approvazione dei piani regolatori e di ampliamento non esime chi legalmente ne è tenuto, dal richiedere alla sovrintendenza, prima dell'esecuzione dei lavori, il permesso di cui sopra.

 

     Art. 79.

     E' sempre necessaria l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione per addivenire alla intonacatura o tinteggiatura dei prospetti o cortili o parti interessanti la storia o l'arte di immobili sottoposti alle disposizioni della legge.

     Quando a tali lavori si addivenga per ordinanza del sindaco, l'autorità comunale è tenuta a sottoporre l'ordinanza medesima al preventivo esame del sovrintendente competente, il quale potrà opporre il suo veto oppure dar norme e prescrizioni al riguardo.

 

     Art. 80.

     Nei regolamenti edilizi e nei piani regolatori e di ampliamento saranno stabilite, sentito il Ministero della pubblica istruzione, e secondo la procedura di cui all'art. 77, le norme necessarie per impedire che le nuove opere danneggino la prospettiva o la luce richiesta dai monumenti.

     Nei casi di costruzioni, ricostruzioni, alzamenti di edifici, ed in genere di nuove opere, anche provvisorie, che non siano previste in piani regolatori o di ampliamento; ovvero quando non esistano o non sieno sufficienti, agli effetti dell'art. 14 della L. 20 giugno 1909, n. 364, modificato coll'art. 3 della L. 23 giugno 1912, n. 688, le norme contenute nei piani regolatori o nei regolamenti edilizi, il Ministero della pubblica istruzione potrà prescrivere le distanze e le misure necessarie per impedire i danni suddetti.

 

     Art. 81.

     In applicazione del presente regolamento e dei RR.DD. 7 agosto 1907, n. 707, e 28 luglio 1911, n. 916, l'Amministrazione governativa avrà sempre facoltà di fare eseguire fotografie ed altre riproduzioni di cose di proprietà di enti morali.

 

     Art. 82.

     I sovrintendenti, i direttori o chi legalmente ne faccia le veci, gli ispettori e gli architetti del ruolo per le antichità e le belle arti e gli altri funzionari a ciò delegati dal Ministero avranno facoltà di visitare in ogni tempo, preavvisandone il proprietario, le cose mobili o immobili appartenenti ad enti morali, e anche quelle appartenenti a privati, quando per queste ultime sia avvenuta la notificazione dell'importante interesse nelle forme stabilite dal presente regolamento.

     Qualora i predetti funzionari riscontrino violazioni di legge deferiranno il trasgressore all'autorità giudiziaria, per le opportune sanzioni.

     Qualora il proprietario rifiuti l'accesso, i funzionari suindicati si rivolgeranno all'autorità giudiziaria affinché conosca, con la loro assistenza, se sia avvenuta alcuna trasgressione alla legge, e, ove occorra, proceda conseguentemente.

     Per le cose in consegna di amministrazioni governative si procederà d'accordo fra l'Amministrazione consegnataria e quella della pubblica istruzione.

 

CAPO IV

Degli scavi e delle scoperte fortuite.

 

Sezione I

Dell'azione dello Stato in generale.

 

     Art. 83.

     Il Sovrintendente per i musei e gli scavi avrà la responsabilità del buon andamento di ogni scavo che avvenga nella circoscrizione di sua competenza. Dovrà curare che esso sia condotto in modo da portare ai più utili risultati scientifici, che in ogni caso venga tenuta esatta nota di tutte le cose che si scoprono e che queste di regola siano direttamente custodite dall'Amministrazione in musei governativi o in altri locali riconosciuti idonei. Finito lo scavo e, nei casi di maggior importanza, anche nel corso di esso, il sovrintendente invierà al Ministero una particolareggiata ed illustrata relazione sui risultati scientifici ottenuti.

     La relazione sarà sottoposta all'esame del Comitato per la pubblicazione delle «Notizie degli scavi e scoperte d'antichità»; il quale esprimerà il suo parere sulla convenienza di pubblicarla, chiesti, ove sia il caso, schiarimenti al sovrintendente.

     Qualora lo scavo o la scoperta rifletta cose d'arte medievale o moderna, le facoltà attribuite al Sovrintendente per i musei e gli scavi d'antichità saranno esercitate dal Sovrintendente per i musei e gli oggetti d'arte medievale e moderna o dal Sovrintendente per i monumenti.

 

     Art. 84.

     Le proposte di espropriazione di fondi a fine di eseguirvi scavi, o per acquistare monumenti o ruderi scoperti a seguito di scavi ovvero casualmente, nonché le altre per costruire ai luoghi di scavo strade di accesso e zone di rispetto saranno fatte al Ministero dal sovrintendente. Il Ministero, a mente dell'art. 16 della L. 20 giugno 1909, sentito il Consiglio superiore, promuoverà gli atti, giusta la L. 25 giugno 1865, numero 2359, e il presente regolamento.

     Non occorrerà, per addivenire a tali espropriazioni, che abbia preceduto la notificazione dell'importante interesse a termine dell'art. 5 della L. 20 giugno 1909, n. 364.

     La proposta del sovrintendente conterrà l'indicazione delle proprietà da espropriare, e del loro presumibile valore attuale, senza tener conto del valore eventuale delle cose che nella proprietà predetta si potrebbero rinvenire a seguito dello scavo.

 

     Art. 85.

     Negli atti di vendita o cessione, anche a titolo precario, a privati, di beni comunque appartenenti al Demanio o al patrimonio dello Stato, sarà sempre inclusa la clausola della riserva dell'assoluta proprietà del sottosuolo archeologico allo Stato.

     Per quanto riguarda i beni di loro spettanza, analoga riserva a loro favore introdurranno le Provincie, i Comuni e gli altri enti morali di cui all'art. 2 della legge, salvi sempre i diritti dello Stato sulle cose scavate o scoperte.

     Le autorità, di cui all'art. 50 del presente regolamento, cureranno l'osservanza del comma precedente.

 

Sezione II

Scavi governativi in fondi di proprietà di enti morali o di privati.

 

     Art. 86.

     Qualora il sovrintendente ritenga opportuno praticare scavi in fondi di proprietà di enti morali o di privati, aprirà pratiche amichevoli a fine di stabilire col proprietario del tondo il compenso di cui alla prima parte del secondo comma dell'art. 15 della legge.

     L'indennità potrà consistere in una somma di danaro o nel diritto ad una quota parte degli oggetti da ritrovarsi o del loro equivalente. Gli accordi relativi non saranno tuttavia obbligatori per parte dell'Amministrazione governativa fino a quando non sia intervenuta l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, secondo le norme sancite dalla legge e dal regolamento generale per la contabilità dello Stato.

     Ove gli accordi non riescano, o non si ritenga conveniente di promuoverli, il Ministro dell'istruzione, su parere del sovrintendente competente, potrà dichiarare, con suo decreto motivato, da registrare alla Corte dei Conti, la convenienza di eseguire gli scavi a cure e spese del Governo.

     Col medesimo decreto, o anche con successivi, il ministro vincolerà all'uopo in bilancio le somme necessarie.

 

     Art. 87.

     Avuta comunicazione del decreto Ministeriale, il sovrintendente ne rimetterà copia al Prefetto della provincia, al quale presenterà anche la domanda di occupazione del tondo. Questa conterrà:

     a) l'indicazione dei beni da occuparsi;

     b) la durata dell'occupazione;

     c) l'indennità offerta a titolo di compenso per il mancato frutto del fondo e per i danni che al fondo stesso si presume possano derivare dallo scavo.

     Nel medesimo tempo notificherà al proprietario, nei modi di cui all'art. 53, il decreto e la domanda presentata, invitandolo a dichiarare entro dieci giorni se accetta l'indennità offerta.

 

     Art. 88.

     Trascorso questo termine senza che il proprietario abbia dichiarato di accettare la indennità offerta, il prefetto nomina un perito per determinarla.

     Avuta la perizia il Prefetto ordina in base ad essa il pagamento della somma a favore del proprietario o il deposito di essa nella Cassa dei depositi e prestiti, ed autorizza l'occupazione del fondo.

     Contro la stima fatta dal perito è ammesso il richiamo all'autorità giudiziaria, nei termini e nei modi indicati all'art. 51 della L. 25 giugno 1865, n. 2359.

 

     Art. 89.

     Qualora lo scavo debba continuare oltre il termine fissato per la durata dell'occupazione, il Prefetto, su richiesta del sovrintendente, ne autorizzerà la dilazione ordinando in pari tempo il pagamento o il deposito di un'ulteriore indennità da determinarsi come agli articoli precedenti.

 

     Art. 90.

     A cura del sovrintendente o del funzionario da lui delegato sarà tenuta regolare nota degli oggetti che si scoprono nello scavo.

     Il proprietario del terreno avrà diritto di assistere allo scavo personalmente o per mezzo di un incaricato e di tenere in contraddittorio nota delle cose rinvenute.

     L'elenco tenuto dalla sola Amministrazione o in contraddittorio fa piena prova.

 

     Art. 91.

     Finito lo scavo verrà d'accordo attribuito un valore a ciascuna cosa o gruppo di cose.

     In caso di dissenso sul valore da attribuire alla cosa si addiverrà alla nomina della Commissione peritale di cui all'art. 15 della legge.

     Il proprietario del fondo indicherà per iscritto uno o più periti di sua fiducia e in numero uguale ne nominerà il sovrintendente. Questo stabilirà il giorno della perizia, che avrà luogo alla presenza di lui o di un funzionario da lui dipendente. Anche il proprietario avrà diritto di assistervi.

     Dei risultati sarà redatto processo verbale sottoscritto da tutti i presenti.

     Ciascuna delle parti assumerà la spesa dei periti da essa nominati.

 

     Art. 92.

     Quando si abbia parità di voti, deciderà un arbitro scelto di comune accordo dai periti. Ove questi non si trovino d'accordo nella designazione, distenderanno processo verbale che, firmato dai periti e dalle parti, verrà trasmesso al primo presidente della Corte d'appello, affinché provveda alla designazione.

 

     Art. 93.

     I periti stimeranno le cose scavate avendo riguardo al prezzo che le cose avrebbero all'interno del Regno.

     Il giudizio dei periti sarà obbligatorio così per l'Amministrazione come per il proprietario, salvo il richiamo al Consiglio superiore, sul cui parere conforme il Ministero emetterà il provvedimento definitivo.

 

     Art. 94.

     Fissato il valore delle cose, il sovrintendente proporrà al Ministero la ripartizione nella misura di tre quarti per lo Stato e di un quarto pel proprietario, e indicherà se la ripartizione suddetta debba avvenire sul prezzo o sulle cose, o parte sul prezzo e parte sulle cose. Quando si ritenga opportuna la ripartizione delle cose e questa sia materialmente impossibile, il sovrintendente stabilirà gli opportuni conguagli in danaro.

 

     Art. 95.

     Di tutte le operazioni di ripartizione si compilerà processo verbale in doppio originale, firmato dal sovrintendente e dal proprietario del fondo; uno di essi sarà ritenuto dal sovrintendente, l'altro dal proprietario del fondo. Con la compilazione di questo processo verbale viene a cessare ogni responsabilità che fosse stata assunta dal Governo per temporanea custodia di oggetti.

 

     Art. 96.

     Se sia stato determinato che il proprietario debba pagare una somma al Governo, il sovrintendente inviterà con lettera ufficiale l'Intendenza di finanza a curarne l'esazione per mezzo del ricevitore del registro, indicando il preciso ammontare della somma medesima.

     In tal caso non si procederà alla ripartizione delle cose ed alla compilazione del processo verbale, se il proprietario non presenti prima la ricevuta dell'ufficio demaniale. Dell'effettuato pagamento si farà menzione nel processo verbale.

     Qualora invece risulti dovuta a conguaglio una somma al proprietario, il Ministero, in base alla copia del processo verbale di ripartizione di cui il sovrintendente curerà l'invio, ne disporrà il pagamento.

 

     Art. 97.

     Qualora il proprietario richiegga, anziché il prezzo dell'occupazione, parte o totalità delle cose scavate e il Ministero, su parere del sovrintendente, ritenga di assecondarne la richiesta, ne sarà fatta menzione nel processo verbale anzidetto, nel quale saranno indicate altresì tutte le condizioni che si riterrà opportuno introdurre nella cessione stessa, e fra le quali potrà anche essere la destinazione ad uso pubblico delle cose anzidette.

     La cessione sarà revocabile ove il proprietario non adempia ai patti stabiliti col processo verbale.

 

     Art. 98.

     Qualora tra le cose rilasciate al privato proprietario, giusta le disposizioni della presente sezione, ve ne abbia taluna nella quale il sovrintendente riscontri l'importante interesse di cui all'art. 5 della legge, ne farà espressa menzione nel processo verbale di cui all'art. 95.

     Detto processo verbale terrà luogo, a tutti gli effetti della L. 20 giugno 1909 e del presente regolamento, di notificazione al proprietario.

 

     Art. 99.

     Le norme della presente sezione varranno altresì per gli scavi per cui fosse stata data licenza a enti o a privati e da questi fossero già stati iniziati, quando lo Stato, a norma dell'art. 17, quarto comma della legge, si sostituisca agli enti o ai privati medesimi.

     Si terranno tuttavia separate le cose scoperte antecedentemente al ritiro della licenza, e al momento della ripartizione saranno conteggiate a parte, nei modi stabiliti per gli scavi privati.

 

Sezione III

Scavi per opera di privati.

 

Paragrafo 1

Degli scavi per opera di cittadini o di enti morali nazionali.

 

     Art. 100.

     Il cittadino italiano il quale voglia intraprendere scavi o ricerca di cose contemplate dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, deve presentarne domanda al Ministro della pubblica istruzione, per mezzo della sovrintendenza competente, in carta da bollo da una lira [1]. Uguale obbligo spetta a qualsiasi Amministrazione o ente morale.

     Nella domanda dovrà essere chiaramente indicato il fondo in cui si vogliono seguire le ricerche e l'estensione dell'area da esplorarsi. Dovrà pure essere indicata la durata delle ricerche, e nel caso che il proprietario non diriga o non sorvegli da sè lo scavo, il nome delle persone che lo dirigeranno e sorveglieranno. Alla domanda saranno uniti i documenti comprovanti la proprietà del fondo.

     Il richiedente, quando dai medesimi risultasse non essere assoluto unico e libero proprietario del fondo, dovrà produrre un atto autentico col quale gli altri interessati dichiarano di consentire all'esecuzione degli scavi e di sottostare a tutti i vincoli posti dalla L. 20 giugno 1909, numero 364, e dal presente regolamento.

 

     Art. 101.

     Il sovrintendente trasmetterà la domanda al Ministero col suo parere circa l'accoglimento o il rigetto di essa, indicando altresì quali speciali norme debbano preventivamente prescriversi per il buon andamento scientifico dello scavo.

     Il Ministero, sentito, ove l'importanza del caso lo richiegga, il Consiglio superiore, decide sull'accoglimento della domanda e sulle norme speciali da imporre per il buon andamento dello scavo.

 

     Art. 102.

     Sarà sempre negata a privati la licenza di eseguire scavi in fondi appartenenti agli enti morali di cui all'art. 2 della legge, salvo il caso che sia espressamente pattuito fra l'ente e lo scavatore, che la proprietà degli oggetti da scoprirsi, detratta la metà spettante allo Stato, rimanga all'ente morale.

 

     Art. 103.

     Accolta la domanda, il sovrintendente emette la licenza indicando la data in cui si potranno cominciare gli scavi. Nella licenza saranno riportate le norme speciali per il buon andamento scientifico dello scavo e il tempo di durata della concessione. Sulla licenza, a spese dell'interessato, verrà apposta una marca da bollo da lire 1 [1]. Dell'emissione della licenza il sovrintendente darà notizia al locale ispettore onorario degli scavi e dei monumenti o al sindaco del Comune in cui si esegue lo scavo. Disporrà inoltre per la sorveglianza delle operazioni di scavo, presiedendo a queste o personalmente, o a mezzo di funzionari da lui dipendenti, e in casi eccezionali dai RR. ispettori onorari per i monumenti e per gli scavi.

 

     Art. 104.

     E' preciso obbligo del concessionario dello scavo:

     1. di condurre le ricerche in modo che lo scavo possa essere agevolmente sorvegliato dai funzionari governativi. Lo scavo dovrà essere condotto non al solo scopo di rinvenire oggetti antichi, ma anche per intenti scientifici;

     2. di uniformarsi alle prescrizioni che i funzionari medesimi potranno dare, anche in aggiunta a quelle contenute nella licenza, per il buon andamento dello scavo;

     3. di non iniziare, salvo espresso consenso, contemporaneamente ricerche in diversi punti del fondo ovvero eseguire scavi per cunicoli o pozzi.

     Lo scavo non potrà inoltre eseguirsi in giorni festivi, né in ore notturne. Ove esso si esegua in località distante dall'abitato, non vi si potrà dar principio al mattino se non in ora da consentire che i funzionari destinati alla vigilanza possano essere arrivati sopra luogo, e dovrà cessare alla sera in tempo da permettere ai detti funzionari di raggiungere il più prossimo centro abitato prima di notte.

 

     Art. 105.

     Qualora le norme suggerite per l'esecuzione dello scavo aumentino in modo grave le spese della ricerca, potrà il sovrintendente proporre al Ministero che venga accordato un sussidio all'imprenditore dello scavo. La concessione di tale sussidio non importa rinunzia alcuna, da parte del Governo, a sostituirsi al concessionario nella esecuzione dello scavo, o ai diritti di cui agli articoli seguenti.

 

     Art. 106.

     Lo scavo potrà essere sospeso:

     a) per eseguire lavori di conservazione, studi, rilievi, disegni, fotografie, calchi e altre riproduzioni a servizio dell'Amministrazione;

     b) per la scoperta di ruderi o monumenti immobili dei quali il sovrintendente, in esecuzione dell'art. 6 della L. 20 giugno 1909, n. 364, creda opportuno proporre al Ministero l'espropriazione;

     c) quando il sovrintendente intenda di proporre al Ministero la revoca della licenza;

     d) per tutte le cause per cui può essere ritirata la licenza.

     Della sospensione sarà elevato processo verbale, in cui si accenneranno anche le cause che vi hanno dato luogo. Copia del processo verbale verrà inviata al Ministero.

 

     Art. 107.

     La licenza può esser ritirata:

     a) quando il proprietario, senza il consenso del sovrintendente, sostituisca nella sorveglianza e alla direzione dei lavori altre persone a quelle indicate nella domanda;

     b) quando da alcuni degli scavatori si sia trafugata o danneggiata o si tenti di trafugare o danneggiare una cosa mobile o immobile venuta a luce, benché di scarso valore;

     c) quando non si osservino in tutto o in parte, le prescrizioni date dall'Amministrazione.

     Può essere ritirata anche prima dell'inizio dello scavo. Qualora questo sia già cominciato, il ritiro della licenza non pregiudica i diritti sulle cose venute a luce le quali saranno custodite, fino all'esaurimento di ogni pratica, a cura del Ministero dell'istruzione.

 

     Art. 108.

     La licenza è ritirata dal Ministero su relazione del sovrintendente. La sospensione è decisa dal sovrintendente e anche, in casi d'urgenza, dai funzionari presenti sul luogo, o da ufficiali di polizia giudiziaria i quali vengano a cognizione di irregolarità o trasgressioni di legge nell'esercizio dello scavo.

     La sospensione, salvo che il Ministero non ritiri o revochi la licenza, ha termine:

     nel caso di cui alla lett. a) dell'articolo 106, non appena siano finiti gli studi e i rilievi eseguiti per conto dell'Amministrazione;

     nel caso di cui alle lett. b) e c) del medesimo articolo, qualora il Ministero non ritenga conveniente di addivenire alla revoca della licenza o della espropriazione proposta. Nel caso di cui alla lett. b) potrà il sovrintendente, sotto la sua responsabilità, consentire la ricerca in altra parte del fondo.

     Il tempo trascorso nella sospensione non è mai computato in quello concesso.

 

     Art. 109.

     Quando il Ministero riconosca insussistenti i fatti che ne determinarono il ritiro potrà far rivivere la licenza. In questo caso varranno, quanto al termine, le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

     Nessuna indennità è dovuta al concessionario, e le cose rinvenute verranno conteggiate al termine dello scavo insieme con le altre che successivamente si scoprissero.

 

     Art. 110.

     La revoca della licenza è decisa dal Ministero, su relazione del sovrintendente, il quale ne darà partecipazione al concessionario mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nessuna indennità è dovuta al concessionario per la sospensione che avesse preceduta la revoca, salvo i diritti al rimborso e alla eventuale partecipazione di cui al quarto comma dell'art. 17 della L. 20 giugno 1909, n. 364.

     Disposta la revoca per tutti gli ulteriori atti si seguiranno le norme della sezione precedente.

 

     Art. 111.

     A cura del funzionario incaricato della sorveglianza dello scavo verrà tenuto nel giornale di scavo regolare cenno, con numerazione progressiva e tutte le annotazioni necessarie, di ogni oggetto o gruppo di oggetti che venga scoperto.

     L'intraprenditore dello scavo può richiedere di avere l'elenco degli oggetti estratto dal giornale di scavo con la firma del funzionario sorvegliante.

 

     Art. 112.

     Ove nelle cose scoperte, a giudizio del sovrintendente o dell'ispettore, sieno necessarie opere di conservazione, esse andranno per metà a carico dell'amministrazione e per metà del concessionario dello scavo. La spesa, ove il concessionario non voglia sborsare la propria parte, sarà anticipata dall'amministrazione, la quale se ne rivarrà nella ripartizione.

 

     Art. 113.

     Finito lo scavo si procederà alla valutazione e ripartizione delle cose scavate secondo tutte le norme stabilite a tal fine nella precedente sezione per gli scavi governativi che si eseguono in fondi privati, riducendo però alla metà la quota spettante allo Stato sulle cose scavate e sul loro equivalente in danaro. Valgono pel concessionario dello scavo tutte le disposizioni che nella sezione citata si applicano al proprietario del fondo.

     Qualora, essendo avvenuta la ripartizione in natura, fra le cose rilasciate al privato proprietario ve ne fosse alcuna di importante interesse, il cenno che di tale interesse si faccia nel processo verbale terrà luogo di notifica al proprietario.

 

     Art. 114.

     Le Provincie e i Comuni che volessero giovarsi del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 17 della Legge, al fine di conservare nei loro musei la quota spettante allo Stato su cose scoperte in scavi di cui fosse stata concessa licenza a privati o ad enti della medesima Provincia o Comune, dovranno rivolgere domanda al Ministro della pubblica istruzione a mezzo della sovrintendenza competente.

     Alla domanda dovrà essere unita copia delle rispettive deliberazioni consiliari debitamente omologate.

     Il sovrintendente, nel trasmettere la domanda al Ministero, riferirà circa l'opportunità dell'accoglimento di essa, dando notizie sull'importanza del museo, sulla capacità dei suoi ambienti, sulle garanzie di sorveglianza che offrono la Provincia e il Comune, e in genere sulla possibilità di conservare le cose scoperte così come potrebbero essere conservate presso le collezioni dello Stato.

     Sulla domanda del Comune e della Provincia e sulla relazione del sovrintendente il ministro provoca il parere del Consiglio superiore.

 

Paragrafo 2 - Scavi per opera di privati di nazionalità straniera o di istituti esteri.

 

     Art. 115.

     Le norme del paragrafo precedente si applicano agli scavi per cui sia stata avanzata domanda, nelle forme volute dal presente regolamento, da istituti esteri o da privati di nazionalità straniera, sia per quanto riguarda la concessione, il ritiro o la revoca della licenza, la sorveglianza alle operazioni di scavo e il relativo diritto di sospenderle o di sostituirvisi, sia per tutte le operazioni successive.

     Qualora il sovrintendente ritenga opportuno che si possa lasciare a detti concessionari parte delle cose scoperte, farà proposta al Ministero prima della redazione del relativo verbale di ripartizione e indicherà se, a suo giudizio, fra dette cose ve ne sia alcuna per la quale ricorrano gli estremi di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge.

     Il Ministero determinerà, su conforme parere del Consiglio superiore, le condizioni e gli obblighi pel miglior modo di conservazione delle cose stesse, a fine di giovare all'incremento degli studi e della pubblica cultura in Italia.

 

Sezione IV

Delle scoperte fortuite.

 

     Art. 116.

     Quando casualmente vengano scoperte cose soggette alle disposizioni della L. 20 giugno 1909, n. 364, e del presente regolamento, deve lo scopritore di esse, e chiunque altro anche solo temporaneamente le detenga, dare immediata denuncia della scoperta, lasciandole intatte e provvedendo alla loro conservazione fino a quando siano visitate dalla sovrintendenza.

     L'obbligo della denuncia è comune a italiani e stranieri, a privati, enti od istituti.

 

     Art. 117.

     La denuncia di cui all'articolo precedente vien data al sovrintendente sui musei e sugli scavi della regione o al locale ispettore onorario per gli scavi e i monumenti o al sindaco.

     L'ispettore o il sindaco cui venga data la denuncia, o che in qualsiasi modo apprendano la avvenuta scoperta, ne daranno immediata comunicazione alla sovrintendenza.

 

     Art. 118.

     Nel caso di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge, relativo ai provvedimenti di urgenza per la conservazione delle cose trovate, lo scopritore dovrà dare avviso all'ispettore o al sindaco.

     Questi, quando riscontrino la necessità ivi accennata, ne redigeranno verbale in cui saranno anche indicati il numero e la qualità delle cose scoperte. Il verbale verrà sottoscritto dal ritrovatore e dall'ispettore o dal sindaco.

     Ove l'ispettore o il sindaco abbiano legittimo timore di trafugamenti o di danni disporranno per la conservazione delle cose anzidette nel museo o in altro locale riconosciuto idoneo.

 

     Art. 119.

     Il sovrintendente, o chi per esso, visiterà le cose scoperte entro trenta giorni dalla denuncia. Avrà facoltà di studiare la località della scoperta seguendo tutte le norme indicate nella sezione II del presente capo.

     Procederà poscia alla ripartizione delle cose scoperte. Saranno applicabili le norme stabilite a tal fine nella sez. II del presente capo, riducendo però alla metà la quota spettante allo Stato sulle cose scoperte o sul loro equivalente in denaro.

     Qualora, essendo intervenuta la ripartizione in natura, fra le cose rilasciate al privato proprietario ve ne fosse alcuna di importante interesse, il cenno che di tale interesse si faccia nel processo verbale terrà luogo di notifica al proprietario.

 

     Art. 120.

     Quando il fondo in cui avvenne la scoperta fortuita appartenga agli enti morali di cui all'art. 2 della legge, il diritto riconosciuto al ritrovatore dal Codice civile non potrà esercitarsi se non sul prezzo equivalente alla metà delle cose scoperte, sempreché nella ripartizione di queste non siasi preferita la divisione in natura.

 

Sezione V

Disposizioni comuni alle sezioni precedenti.

 

     Art. 121.

     Le cose provenienti da scavo o da scoperte fortuite che per qualsiasi titolo spettino allo Stato saranno destinate ad Istituti governativi della regione donde provengono. In casi eccezionali il Ministro dell'istruzione, su parere conforme del Consiglio superiore, potrà destinarle ad altro Istituto.

     Oltre al caso speciale, di cui all'art. 17 ultimo comma della legge, potrà il Ministero consentire, sul parere conforme del Consiglio predetto, che tali cose siano lasciate in deposito, dietro ogni più ampia garanzia di custodia, ad Istituti comunali e provinciali della regione in cui vennero scoperte.

 

     Art. 122.

     L'omissione della notificazione dell'importante interesse nel verbale di ripartizione non implica rinuncia a provvedervi in qualsiasi altro tempo, nei modi di cui all'art. 53 e seguenti.

 

Sezione VI

Disposizioni generali.

 

     Art. 123.

     Quando risulti che si eseguiscano scavi ovvero saggi di scavo senza licenza o dopo scaduta la licenza, il sovrintendente invierà sopra lungo due funzionari che accertino il fatto. Potrà anche rivolgersi al Prefetto o al Questore, affinché dispongano che ufficiali autorizzati dal Codice di procedura penale ad introdursi in case, cortili, recinti, ecc., procedano direttamente all'accertamento del fatto e al sequestro degli oggetti scoperti e degli attrezzi che hanno servito all'esecuzione dello scavo, ovvero assistano nelle operazioni relative i funzionari inviati dal sovrintendente.

     A termini degli artt. 59 e 61 del Codice di procedura penale [7], i funzionari incaricati delle operazioni di cui sopra stenderanno e rinvieranno al procuratore del Re pel relativo giudizio penale, il verbale di tutte le operazioni di accesso e di sequestro. Sarà provveduto contemporaneamente alla più rigorosa sorveglianza, affinché ogni lavoro di scavo resti sospeso.

 

     Art. 124.

     Quando risulti a un ispettore onorario degli scavi e dei monumenti che nel territorio sottoposto alla sua giurisdizione si eseguono scavi senza che egli abbia avuto notizia della concessione della licenza, darà immediato avviso di ciò al sovrintendente.

     Simile obbligo spetta al Sindaco per il territorio del Comune.

     Ove lo ravvisino opportuno, l'ispettore ed il Sindaco potranno nel tempo stesso richiedere gli ufficiali di polizia giudiziaria affinché procedano alle operazioni di cui all'articolo precedente.

     A tali operazioni potranno anche procedere di loro iniziativa, dando subito poi notizia alla sovrintendenza, i detti ufficiali e gli altri funzionari menzionati nel primo comma dell'articolo 2 della L. 27 giugno 1907, n. 386.

 

     Art. 125.

     Quando risulti che non sia stata data immediata e completa denuncia di scoperte fortuite; ovvero che lo scopritore o il detentore di esse abbia manomessa, o sostituita, o trafugata, o deturpata, o comunque danneggiata taluna delle cose scoperte, o abbia proceduto a rimozioni o a lavori senza osservare le prescrizioni dell'art. 118, o in ogni caso ricorra anche soltanto il pericolo dei danni o delle trasgressioni surricordate, il sovrintendente promuoverà i provvedimenti di cui all'art. 123.

 

     Art. 126.

     Gli ispettori onorari degli scavi e dei monumenti ed i sindaci, quando consti loro che tali scoperte abbiano avuto luogo, e ricorra il pericolo di taluna delle trasgressioni menzionate nell'articolo precedente daranno denuncia alla Sovrintendenza, a norma dell'articolo 117, comma secondo, e al tempo medesimo si rivolgeranno agli ufficiali di polizia giudiziaria per l'accertamento del fatto e pel sequestro degli oggetti.

     I detti ufficiali e i funzionari indicati nel primo comma dell'art. 2 della L. 27 giugno 1907, n. 386, potranno anche agire di loro iniziativa a tali operazioni, di cui daranno subito poi notizia alla sovrintendenza.

 

     Art. 127.

     Il Ministero dell'istruzione deciderà circa l'assegnazione delle cose confiscate all'uno o all'altro degli istituti governativi, sentito, nei casi di maggiore entità, il Consiglio superiore, a termini dell'art. 121.

 

CAPO V

Disposizioni particolari ai codici, manoscritti, ecc.

 

     Art. 128.

     Le disposizioni dei capi precedenti si applicano:

     a) ai manoscritti notevoli per antichità, o per la materia scriptoria, o per la qualità del contenuto sia esterno (particolare pregio paleografico, autografia di personaggi illustri, ecc.), sia interno (valore storico, diplomatico, letterario, scientifico, artistico del testo, ecc.), per le ornamentazioni tanto esterne (antiche legature, ecc.), quanto interne (miniature e in genere ornamentazioni grafiche, a colori, ecc.);

     b) alle stampe (incunaboli, edizioni di stampatori celebri, libri rari e incisioni rare).

     La vigilanza attribuita alle sovrintendenze sarà esercitata dalle biblioteche governative, a mente dell'art. 10 del regolamento organico per le biblioteche pubbliche governative, approvato con R.D. 24 ottobre 1907, n. 733. Quante volte sia richiesto il parere del Consiglio superiore per le belle arti o della giunta di esso, sarà invece sentita la giunta consultiva per le biblioteche istituita dal regolamento predetto.

     Per le riproduzioni fotografiche di cimeli conservati nelle biblioteche governative si osserveranno le disposizioni del R.D. 7 gennaio 1909, n. 126.

 

TITOLO II

Dell'esportazione all'estero

 

CAPO I

Generalità.

 

     Art. 129.

     Chiunque voglia esportare all'estero, anche temporaneamente, cose di interesse storico, archeologico, paletnologico, artistico o numismatico, sia o no per esse seguita la notificazione di cui all'art. 5 della legge, deve presentarle ad un R. ufficio per l'esportazione di oggetti di antichità e d'arte. La presentazione potrà essere fatta dal proprietario o da un suo mandatario, purché questa qualità sia legalmente comprovata, oppure da uno spedizioniere provveduto di patente di esercizio, la cui data sia anteriore ai tre anni.

     Tanto il mandatario speciale, quanto lo spedizioniere si intenderanno soli e legittimi rappresentanti del proprietario per tutte le operazioni da eseguire in dipendenza della richiesta esportazione e a tutti gli effetti della legge e del presente regolamento, eccezione fatta per quanto viene disposto con l'art. 146.

 

     Art. 130.

     Debbono essere presentate agli uffici di esportazione, o agli uffici appositamente creati in forza dell'art. 46 della L. 27 giugno 1907, n. 386, a fine di ottenere il nulla osta per la esportazione, le pitture, le sculture e qualsiasi oggetto d'arte, eseguito da artefici viventi ovvero morti da non oltre cinquanta anni, comprese le copie e le contraffazioni.

     Le cose per cui si rilascia il nulla-osta sono esenti da tassa progressiva, da diritto di acquisto e da divieto di esportazione. Pel resto si osserveranno le norme che verranno particolarmente dettate col presente regolamento.

 

     Art. 131.

     Gli incunaboli e i libri stampati a tutto l'anno 1550 e le xilografie, le incisioni, le miniature, i manoscritti legati o sciolti ancorché non miniati, purché non posteriori all'anno 1550, sono sottoposti a tutte le disposizioni relative all'esportazione all'estero delle cose di arte e di antichità.

     Alle cose di cui sopra e alle altre comprese nel materiale bibliografico indicato all'art. 128 del presente regolamento, allorquando siano posteriori all'anno 1550, le disposizioni relative alla esportazione si applicheranno soltanto nei casi in cui intervenne la notificazione di importante interesse.

     Chiunque voglia esportare all'estero le cose di cui ai precedenti comma, dovrà presentarle alle biblioteche governative indicate nel R.D. 27 agosto 1905, n. 498.

     Il materiale bibliografico non designato nei commi 1 e 2 sarà liberamente esportabile, purché lo speditore lo accompagni con la dichiarazione da lui firmata che per esso non è seguita la notificazione di importante interesse ai sensi dell'art. 5 della L. 20 giugno 1909.

     Tutto il materiale del commercio librario moderno, così italiano come straniero, noi limiti del secondo comma dell'art. 1 della legge, non è sottoposto a vincolo alcuno.

 

     Art. 132.

     E' vietato comprendere in una sola spedizione cose d'interesse bibliografico e oggetti artistici, siano questi ultimi sottoposti alle disposizioni sull'esportazione come a semplice nulla-osta.

 

     Art. 133. [8]

     Le verifiche fuori d'ufficio alle cose in esportazione possono aver luogo solo nel caso in cui si tratti di opere soggette al nulla osta o di colli che per mole o per peso complessivo siano difficilmente trasportabili.

     Tali verifiche non potranno farsi che nelle ore in cui l'ufficio rimane chiuso al pubblico servizio, e nelle città in cui l'ufficio di esportazione non sia situato nei locali della R. dogana.

     L'esportatore che chiede la verifica fuori di ufficio sarà obbligato a sopportare la spesa per il mezzo di trasporto ed a corrispondere una indennità di lire 15 a ciascuno dei funzionari delegati e di tre lire all'inserviente per la legatura e l'apposizione dei piombi.

     Qualora la verifica fosse richiesta in località posta fuori della cinta daziaria, oppure, nei Comuni aperti, ad una distanza di oltre tre chilometri dall'ufficio, a ciascuno dei funzionari delegati ed all'inserviente competerà il doppio della indennità predetta oltre al rimborso della spesa per il mezzo di trasporto o per il viaggio di andata e ritorno in 2ª classe.

     I pagamenti dovranno essere anticipati all'ufficio, o direttamente o per mezzo di vaglia postale.

     Le verifiche fuori d'ufficio saranno sempre accordate, qualunque sia la mole ed il peso degli oggetti, ai capi delle Missioni diplomatiche accreditate presso la R. Corte e presso la S. Sede; e per tali verifiche non saranno dovuti i diritti di cui sopra.

 

CAPO II

Della esportazione delle cose soggette a licenza.

 

Sezione I

Della denuncia.

 

     Art. 134.

     Lo speditore nel presentare la cosa esibirà in triplice copia, scritta sui moduli a ciò destinati e gratuitamente forniti dall'ufficio, la denuncia di esportazione, indicando:

     a) nome, cognome e domicilio del proprietario, nonché dell'esportatore quando questi sia persona diversa dal proprietario;

     b) luogo di destinazione delle cose e via che debbono percorrere per giungere al confine italiano;

     c) nome, cognome e domicilio del destinatario;

     d) numero d'ordine dei colli, marca e contrassegni, peso denunciato per ciascun collo, ove sia possibile;

     e) natura, descrizione delle cose;

     f) prezzo che se ne dichiara, scritto in tutte lettere e in numeri arabici.

     Nella denuncia si dovrà anche attestare:

     1. che la cosa non proviene dagli enti di cui all'art. 2 della L. 20 giugno 1909, n. 364;

     2. che di essa non fu mai vietata la esportazione a norma dell'art. 9 della legge anzidetta;

     3. se avvenne notificazione dell'importante interesse agli effetti degli articoli 5, 6, 7 e 13 della L. 20 giugno 1909, n. 364, e in qual data.

 

     Art. 135.

     La denuncia, compilata come all'art. precedente, sarà firmata in ciascuno dei tre esemplari dallo speditore. Quando questi sia una ditta firmerà chi giuridicamente ne ha la rappresentanza.

     Ove manchi taluna delle indicazioni e dichiarazioni richieste dall'art. precedente, o vi siano nelle tre copie cancellature o alterazioni di qualunque genere, la denuncia non sarà accettata dall'ufficio di esportazione. Potrà essere consentita la descrizione sommaria del contenuto, quando si tratti di numerosi colli, di sculture smontate o di frammenti marmorei di scarso pregio, o quando, per circostanze speciali da apprezzarsi dall'ufficio, la descrizione delle cose per ogni collo presenti eccezionali difficoltà. A tale effetto potranno anche più colli comprendersi in una sola denuncia, ma la dichiarazione del prezzo, come alla lett. f) dell'art. precedente, dovrà essere distinta per ciascun collo, tranne il caso in cui si tratti di pezzi, i quali costituiscono una sola unità artistica.

     In ogni caso, non appena la denuncia sarà presentata all'ufficio di esportazione verrà da questo immediatamente registrata in un protocollo speciale, numerata con numero progressivo e firmata in ogni esemplare dal funzionario a ciò delegato.

     Nè il proprietario nè l'esportatore potranno più ritirare la cosa, allorché l'ufficio abbia o dichiarato di proporre al Governo l'esercizio del diritto di acquisto o verificata la sussistenza di una violazione di legge.

 

Sezione II

Esame delle cose presentate.

 

     Art. 136.

     La verifica ai colli, fatta dai tre funzionari a ciò addetti, deve, sotto la loro personale responsabilità, essere minuta e diligente.

     Dovranno i detti funzionari anzitutto assicurarsi che le casse sieno solide e non abbiano doppio fondo, o doppi laterali, o doppio coperchio, e che una tela dipinta non sia inchiodata su tela o tavola più pregevole per mascherarla o sottrarla alla verifica.

     Se l'ufficio di esportazione o la biblioteca scoprirà frodi di questo o d'altro genere, sequestrerà la cosa dichiarandola in contrabbando.

     Il relativo verbale sarà immediatamente trasmesso all'Intendenza di finanza, affinché questa promuova il procedimento per l'applicazione delle pene comminate per il contrabbando.

     Copia del verbale sarà pure inviata al Ministero della pubblica istruzione.

 

     Art. 137.

     I funzionari di cui all'art. precedente verificheranno poi se il contenuto dei colli corrisponde esattamente alla denuncia. Saranno in questa segnate con inchiostro rosso le correzioni che fossero eventualmente necessarie per completare la descrizione esatta delle cose contenute nei singoli colli, ma non potrà essere fatta alcuna aggiunta di oggetti.

     A seguito di che decideranno:

     1. se convenga proporre al Ministero l'acquisto della cosa presentata per la esportazione;

     2. se debbasi imporvi il divieto di esportazione;

     3. se si possa esportarla all'estero e passare all'emissione della licenza, previo accertamento e liquidazione della tassa.

 

     Art. 138.

     Qualora risulti ai funzionari addetti alla esportazione, o dalla denuncia o dalla verifica fatta a norma dell'art. precedente, trattarsi di cosa per cui intervenne la notificazione dell'importante interesse, a termini dell'art. 5 della legge, i funzionari dell'ufficio di esportazione sospenderanno il loro giudizio e informeranno il Ministero.

     Ugualmente praticheranno allorché abbiano fondato sospetto che tale notificazione possa essere avvenuta o che si tratti di cosa già posseduta da un ente morale e comunque alienata o trafugata o provenuta da scavi clandestini o da scoperte fortuite non denunziate.

     La cosa fermata, incassata, legata e chiusa coi piombi, resterà in custodia presso l'ufficio, o, qualora questo non abbia locali adatti, sarà depositata temporaneamente presso la R. galleria, il R. museo o la R. biblioteca più vicina.

     Di tutte le operazioni summentovate l'ufficio redigerà processo verbale e ne spedirà copia al Ministero, che, qualora sieno intervenute le suesposte violazioni di legge, denuncerà al procuratore del Re i trasgressori.

 

Sezione III

Esercizio del diritto di acquisto.

 

     Art. 139.

     Qualunque cosa presentata per la esportazione può dal Governo essere acquistata al prezzo denunziato, a mente dell'art. 9 della L. 20 giugno 1909, n. 364.

     Ove l'ufficio di esportazione o la biblioteca ritenga che si debba esercitare tale diritto, ne darà notizia al Ministero, indicando il prezzo, le ragioni che consiglierebbero l'acquisto, e se sulla cosa, a giudizio dei funzionari componenti l'ufficio, dovrebbesi imporre il veto di esportazione.

 

     Art. 140.

     Al proprietario l'ufficio parteciperà la proposta di addivenire all'acquisto, e dichiarerà di custodire la cosa a cura del Governo fino all'esaurimento del termine di due mesi di cui al primo comma dell'art. 9 della legge.

     Quando il Ministero ritenga di prorogare il termine ne darà avviso all'esportatore.

 

     Art. 141.

     Sul parere dell'ufficio di esportazione il Ministero decide se debbasi procedere all'esercizio del diritto di acquisto.

     Quando il prezzo denunciato, su cui tale diritto si esercita, non eccede le lire 500, l'ufficio di esportazione ne darà notizia prima ancora che al Ministero, al sovrintendente o al direttore dell'Istituto dal quale la cosa potrebbe essere utilmente acquistata, affinché, se lo ritiene opportuno, provveda nei modi di cui all'articolo 22 del presente regolamento. In questo caso il sovrintendente o il direttore predetto avrà tutte le facoltà attribuite dalla presente sezione al Ministero dell'istruzione.

 

     Art. 142.

     Allorché il Ministero abbia deciso di acquistare la cosa, ne darà avviso all'esportatore, e incaricherà il sovrintendente competente a prenderla in consegna.

     Qualora il Governo non intenda di acquistare la cosa, lo significherà all'ufficio di esportazione, il quale procederà alla emissione della licenza, sempreché non intenda imporre sulla cosa il veto di esportazione.

 

     Art. 143.

     In tutti i casi in cui, procedendosi all'acquisto, sia incerto il proprietario della cosa, si provvederà al pagamento versando nella Cassa depositi e prestiti il prezzo intestato al nome dell'esportatore, con la indicazione (quante volte ciò risulti dalla denuncia) che l'esportatore stesso non e proprietario ma mandatario speciale o spedizioniere.

 

Sezione IV

Veto di esportazione.

 

Paragrafo 1

In generale.

 

     Art. 144.

     Se in seguito all'esame di cui all'art. 137 l'ufficio emetta veto di esportazione ne stenderà processo verbale, di cui invierà copia al Ministero.

     Ne darà anche notizia all'esportatore.

 

     Art. 145.

     Qualora l'ufficio sia in dubbio se imporre o no il veto di esportazione, sarà ugualmente elevato processo verbale e trasmesso in copia al Ministero, insieme con la fotografia, o altra riproduzione grafica della cosa presentata.

     Il Ministero provocherà il parere del Consiglio superiore, o, in casi di urgenza, della Giunta di esso. L'esportatore, a cui verrà dato avviso della controversia, potrà far pervenire le sue conclusioni.

     Analogamente procederà il Ministero quando chi chiede la esportazione, contestando il giudizio dell'ufficio, abbia ricorso a mente dell'ultimo comma dell'art. 8 della legge.

     Avuto il parere dal Consiglio superiore o della Giunta, il Ministero ne comunicherà le conclusioni così a colui che denunziò la cosa per la esportazione come all'ufficio.

     Nel frattempo la cosa sarà custodita nei modi di cui all'art. 138.

 

     Art. 146.

     L'ufficio di esportazione, quando debba restituire una cosa per cui si è imposto il veto di esportazione, accerterà anzitutto qual sia il proprietario della cosa e a lui e non ad altri la riconsegnerà, previa notificazione nei modi di cui all'art. 53, e dei seguenti obblighi:

     a) di non trasferire in niun caso la cosa all'estero;

     b) di tenerla sottoposta alle norme degli articoli 5, 6, 7, 13, della L. 20 giugno 1909, n. 364, nonché delle corrispondenti disposizioni del tit. I del presente regolamento, e rispettive sanzioni civili e penali;

     c) di non trasportarla da un luogo all'altro del Regno senza averne dato preavviso alla competente sovrintendenza almeno dieci giorni prima del divisato trasporto, con pieno diritto di questa a sorvegliare tutte le operazioni relative;

     d) di provvedere a proprie spese ai restauri che il Ministero reputasse necessari per la conservazione della cosa.

     Una copia della notificazione di cui sopra verrà rimessa al Ministero, e ad essa saranno allegate una o più fotografie eseguite a cura dell'ufficio.

     Il Ministero invierà copia della notificazione alla sovrintendenza competente per ragione di materia e di territorio, affinché ne prenda speciale nota.

 

     Art. 147.

     Ove il proprietario lo preferisca potrà richiedere al Ministero che lo cosa vincolata nei modi di cui all'articolo precedente sia presa in custodia, salvi i suoi diritti, in un Istituto governativo.

     Il Governo non potrà rifiutarvisi.

 

Paragrafo 2 - Norme particolari per l'acquisto delle cose su cui si impone

il veto di esportazione.

 

     Art. 148.

     Se si tratta di cosa per cui l'ufficio di esportazione intenda porre il veto di esportazione e non ritenga di accettare il prezzo denunciato, sarà in facoltà del Ministero, su proposta dell'ufficio, di trattare bonariamente per la diminuzione del prezzo o di richiedere all'esportatore se acconsenta di addivenire al giudizio peritale a mente del comma 2 dell'art. 9 della legge.

     Qualora l'esportatore accetti di addivenire alla stima, lo dichiarerà per iscritto, e indicherà uno o più periti di sua fiducia.

     Il documento verrà spedito al Sovrintendente, il quale sceglierà anche da parte sua un numero di periti uguale a quello scelto dall'esportatore e stabilirà il giorno della perizia, che avrà luogo alla presenza di un delegato dell'ufficio di esportazione. L'esportatore ha diritto di assistervi.

     Dei risultati sarà redatto processo verbale, sottoscritto da tutti i presenti.

     Ciascuna delle parti assumerà la spesa dei propri periti.

 

     Art. 149.

     I periti, in caso di parità di voti, designeranno un arbitro. Ove non si trovino d'accordo nella designazione, stenderanno processo verbale che firmato da essi e dalle parti verrà trasmesso al primo presidente della Corte d'appello, il quale provvederà alla designazione.

 

     Art. 150.

     I periti porranno a base della stima il prezzo della cosa all'interno del Regno.

     Ove il loro giudizio sia accettato dall'esportatore, questi lo dichiarerà in una domanda in carta da bollo da lire una [1], che invierà all'ufficio di esportazione insieme con gli atti del giudizio arbitrale in originale, o in copia autenticata.

     L'ufficio, pel tramite del sovrintendente, rimetterà gli atti al Ministero insieme al suo parere.

 

     Art. 151.

     Ove il Ministero acquisti la cosa, varranno le norme degli artt. 141 e 143. In caso contrario il Ministero autorizzerà l'ufficio a rilasciarla al proprietario, coi vincoli di cui all'art. 146.

 

Sezione V

Licenza di esportazione.

 

Paragrafo 1

Accertamento e liquidazione della tassa.

 

     Art. 152.

     Per tutte le cose per le quali non si reputò di esercitare il diritto di acquisto o non fu imposto veto di esportazione, si rilascerà licenza di esportazione, previo pagamento della tassa progressiva.

     L'accertamento della tassa seguirà sulla base del prezzo dichiarato dall'esportatore. Ove l'ufficio di esportazione ritenga non accettabile tale prezzo procederà a stima dell'oggetto.

     Qualora l'esportatore non creda di accettare i risultati della stima fatta dall'ufficio, questo provocherà il parere di una Commissione arbitrale, che verrà nominata come la Commissione dei periti agli artt. 148 e 149 del presente regolamento, e accerterà il valore della cosa.

     Il giudizio degli arbitri sarà, a termini dell'art. 11 della legge, definitivo e non soggetto a richiamo, così da parte dell'esportatore come del Governo.

     Accertato il valore della cosa nei modi di cui sopra, l'ufficio liquiderà la tassa, giusta la tabella contenuta nell'art. 41 della L. 20 giugno 1909, n. 364.

 

Paragrafo 2. - Emissione della licenza di esportazione.

 

     Art. 153.

     A cura dell'ufficio di esportazione la somma liquidata per la tassa verrà segnata, in base al valore dichiarato o accertato, nell'apposita colonna della denuncia per la esportazione, con speciale avvertenza della circostanza se venne accettato il valore dichiarato dall'esportatore o se esso fu accertato dall'ufficio ovvero dalla Commissione peritale.

     L'esportatore pagherà la tassa al funzionario a ciò addetto presso l'ufficio di esportazione o la biblioteca. Sulla consegna della bolletta comprovante la tassa pagata verrà rilasciata la licenza di esportazione, alla quale verrà applicata una marca da bollo da una lira.

     Una sola licenza è sufficiente per qualunque numero di colli, purché spediti da una stessa persona a un unico destinatario.

     La licenza non varrà se non per il mittente, il destinatario e la destinazione per cui fu emessa, e per un solo mese dalla sua data, entro il quale termine i colli debbono essere presentati alla dogana di confine indicata nella denuncia.

     Per giustificati motivi il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato dal Ministero su domanda, in carta legale, dell'esportatore.

 

     Art. 154.

     Prima che l'ufficio le consegni all'esportatore, le casse vengono chiuse, legate e assicurate coi piombi.

     Insieme con la licenza e con le casse l'ufficio consegnerà all'esportatore il secondo esemplare della denuncia.

     Sarà applicata ad essa una marca da bollo da lire 1. Recherà ad ogni pagina scritta, il bollo dell'ufficio e le firme dei funzionari che hanno fatta la stima. Nella pagina destinata alle osservazioni dell'ufficio o della biblioteca in luogo del giudizio tecnico che deve rimanere riservato (e sarà perciò limitato al primo esemplare della denuncia), saranno specificati i contrassegni della legatura e delle sigillature dei colli, il numero e il posto preciso dei piombi.

     Sono a carico dell'esportatore le spese di bollo alle denuncie e alle licenze di esportazione, di facchinaggio, di materiale per la legatura e per gl'involti e di sigillatura dei piombi, per la quale sarà riscosso un diritto di lire una [9].

 

CAPO III

Della esportazione delle cose soggette a certificato di nulla osta.

 

     Art. 155.

     Lo speditore di cose soggette a semplice nulla osta, nel presentarle esibirà in triplice copia, scritta sui moduli a ciò destinati e gratuitamente forniti dall'ufficio, la relativa denuncia, indicando:

     a) nome, cognome e domicilio del proprietario, nonché

dell'esportatore, quando questi sia persona diversa dal proprietario;

     b) luogo di destinazione delle cose e via che debbono percorrere per giungere al confine italiano;

     c) nome, cognome e domicilio del destinatario;

     d) numero d'ordine dei colli, marca e contrassegni, peso denunciato per ciascun collo, ove sia possibile;

     e) natura e sommaria descrizione delle cose;

     f) dichiarazione che trattasi esclusivamente di oggetti artistici contemporanei.

     La denuncia sarà firmata dallo speditore. Quando questi sia una ditta firmerà chi giuridicamente ne ha la rappresentanza.

Qualora nella denuncia manchi taluna delle indicazioni e dichiarazioni di cui al primo comma del presente art., o vi siano nelle tre copie alterazioni o cancellature di qualunque genere, la denuncia non verrà accettata.

 

     Art. 156.

     Nella verifica dei colli si seguiranno le norme degli artt. 136, 137 primo comma e 138 del presente regolamento. La verifica medesima potrà anche seguire da parte di un solo funzionario.

     Quando nella verifica si riscontri che per un mero equivoco e in piena buona fede fu denunciato per moderno un oggetto antico, l'esportatore dovrà sostituire la denuncia di cui al presente art. con quella dell'art. 134.

     Ove il caso di cui al precedente comma si verifichi presso uno degli uffici speciali creati in virtù dell'art. 46 della L. 27 giugno 1907, n. 386, la cassa chiusa, legata e sigillata coi piombi verrà, a spese dell'interessato, inviata all'ufficio di esportazione da lui designato.

 

     Art. 157.

     Verificati i colli e trovatili conformi alla denuncia, verrà rilasciato il certificato di nulla osta.

Per gli ulteriori atti si seguiranno le disposizioni del capo successivo del presente regolamento.

 

CAPO IV

Operazioni doganali.

 

     Art. 158.

     Alla dogana di confine lo speditore o il suo rappresentante esibirà, oltre la licenza di esportazione o il certificato di nulla osta, la denuncia relativa, la quale servirà di riscontro nella visita doganale.

     Se lo speditore avesse smarriti tali documenti dovrà richiederne copia conforme all'ufficio da cui furono rilasciati.

     Intanto le cose saranno trattenute in dogana, e i diritti di magazzinaggio saranno a carico dell'interessato.

 

     Art. 159.

     La visita dei colli contenenti oggetti sottoposti all'obbligo della licenza di esportazione o del certificato di nulla osta, non può essere effettuata che presso le dogane di confine.

     E' fatta eccezione pei colli appartenenti ai capi delle missioni diplomatiche accreditate presso la R. Corte o presso la Santa Sede, per i quali le operazioni doganali si compiranno presso la dogana di Roma, e saranno quindi esenti da visita al confine.

 

     Art. 160.

     Nei casi in cui siano presentati alla dogana, non muniti dei documenti prescritti, colli contenenti cose, di cui il contenuto sia esattamente dichiarato, e non ricorrano gli estremi richiesti pel contrabbando, la dogana inviterà l'interessato a sborsare le spese per l'invio di essi al più vicino ufficio di esportazione, o biblioteca, o ad altro a scelta dell'interessato, ove questi dovrà compiere tutte le operazioni indicate nei casi precedenti.

     L'invio sarà fatto a rischio e pericolo dell'esportatore, dalla dogana, che apporrà sui colli i suoi piombi e ne darà avviso all'ufficio o alla biblioteca.

     I diritti di magazzinaggio sono a carico dell'interessato.

     Ove questo si rifiuti a sborsare le spese per l'invio di cui sopra, la dogana spedirà i colli in porto assegnato e a rischio e pericolo dell'interessato, al r. museo o galleria o biblioteca più vicina, dove senza alcuna responsabilità dell'Amministrazione saranno ritenuti e non verranno restituiti al proprietario che contro il pagamento di tutte le spese e diritti.

 

     Art. 161.

     Ove nella visita doganale nessuna irregolarità si riscontri, i ricevitori doganali, ritirata la licenza o il certificato di nulla osta e l'esemplare della denuncia, consegneranno all'interessato la consueta bolletta doganale.

     La licenza di esportazione o il certificato di nulla osta verranno controfissati alla matrice di quest'ultima.

     Le denuncie, conservate a parte, saranno spedite trimestralmente al Ministero della istruzione pubblica.

 

CAPO V

Delle spedizioni per pacco postale o in scatoletta con valore dichiarato.

 

     Art. 162.

     Per le spedizioni all'estero da farsi per pacco postale o in scatoletta con valore dichiarato, la denuncia e la relativa licenza di esportazione o certificato di nulla osta dovranno riferirsi ad un solo pacco o ad una sola scatoletta.

     La tassa di esportazione dev'essere preventivamente pagata. A tergo della licenza l'agente di riscossione apporrà il bollo di ufficio e indicherà l'ammontare della somma riscossa.

     All'ufficio postale l'esportatore presenterà, debitamente legato e piombato giusta l'art. 154, il pacco o la scatoletta da spedirsi, ed insieme la licenza di esportazione, od il nulla osta, o la denuncia.

     I detti documenti accompagneranno il pacco o la scatoletta fino alla dogana di confine, dove gli impiegati doganali se ne serviranno per il riscontro degli oggetti, dopodiché restituiranno la denuncia al Ministero.

     L'ufficiale postale, prima di accettare la spedizione del pacco o della scatoletta, e la dogana di confine, prima di ammetterlo in libera pratica, dovranno assicurarsi che a tergo della licenza si trovi indicato l'ammontare della tassa riscossa e che per l'invio di materiale bibliografico, previsto nel penultimo comma dell'art. 131, il mittente abbia apposto e sottoscritto sulla dichiarazione doganale la clausola che non è intervenuta la notificazione dell'importante interesse ai sensi dell'art. 5 della L. 20 giugno 1909.

 

     Art. 163.

     Le dogane di confine sequestreranno i pacchi e le scatolette con valore dichiarato il cui contenuto debba intendersi falsamente denunciato a termini del presente regolamento senza pregiudizio delle pene comminate dal T.U. delle leggi postali, approvato col R.D. 24 dicembre 1899, n. 501, e, ove sia il caso, della maggior pena per contrabbando.

 

CAPO VI

Esportazione temporanea

Cabotaggio e circolazione.

 

Sezione I

Esportazione temporanea.

 

     Art. 164.

     La esportazione temporanea sarà permessa, previa licenza mediante denuncia, agli uffici di esportazione o alle biblioteche a modo delle esportazioni ordinarie. Nella denuncia l'interessato dichiarerà che chiede di esportare all'estero per un periodo di tempo che determinerà in numero di anni o di mesi.

     Potrà essere vietata la esportazione temporanea nei medesimi casi in cui è vietata la esportazione definitiva. Ugualmente potrà esercitarsi dal Governo il diritto di acquisto.

     Nei casi però in cui si conceda la licenza, la tassa verrà riscossa a solo titolo di deposito cauzionale e di esso sarà rilasciata speciale bolletta di quietanza, che verrà unita alla licenza.

 

     Art. 165.

     All'atto dell'esportazione temporanea le dogane di confine ritireranno solo le denuncie, lasciando la licenza all'esportatore.

     I termini di validità della licenza potranno, per giustificati motivi e su domanda dell'interessato, essere prorogati dal Ministero.

     All'atto della reimportazione le cose dovranno essere presentate a un ufficio doganale di confine che potrà anche essere diverso da quello di uscita, purché quest'ultimo sia stato preavvertito in tempo pel trasferimento dei documenti.

     La dogana, compiuta una prima verifica con la scorta della denuncia, già ritirata all'uscita degli oggetti, suggellerà i colli coi propri piombi e li spedirà a spese dell'interessato all'ufficio di esportazione o alla biblioteca da cui sarà stata rilasciata licenza all'interessato, a tergo del qual documento, che resterà tuttavia in possesso dell'interessato, il ricevitore indicherà il giorno della reimportazione degli oggetti, il peso e i contrassegni dei colli. Farà uguale annotazione nella denuncia, che sarà mandata al Ministero della istruzione.

     L'ufficio destinatario ritirerà la licenza, compirà la verifica definitiva, e, trovando tutto in regola, rilascerà le cose e informerà il Ministero, il quale provvederà al rimborso della tassa.

     Ove l'interessato lo richieda, la verifica dell'ufficio di esportazione potrà essere eseguita al confine, osservando quanto è disposto nel comma quarto dell'art. 133 del presente regolamento.

 

     Art. 166.

     Se all'atto della reimportazione i documenti presentati alla dogana saranno incompleti o irregolari, o gli oggetti non verranno reimportati entro il termine fissato, l'esportatore perderà il diritto a ripetere la tassa.

     La presentazione di oggetti diversi da quelli per cui fu concessa la licenza di esportazione temporanea sarà considerata e punita come contrabbando, a mente del primo comma dell'art. 126 della legge doganale [10].

 

     Art. 167.

     Le disposizioni degli artt. precedenti nulla mutano a quelle vigenti agli effetti doganali, per i quali l'esportazione temporanea resta limitata al periodo di due anni.

 

Sezione II

Cabotaggio e circolazione.

 

     Art. 168.

     La spedizione da un luogo all'altro dello Stato delle cose di cui all'art. 1 della L. 20 giugno 1909, n. 364, per via di mare attraverso un tratto di territorio estero o attraverso i fiumi o laghi promiscui, è vincolata a licenza di un ufficio di esportazione o di una r. biblioteca.

     Ove si tratti di cosa per cui, a giudizio dell'ufficio o della biblioteca, non sarebbe da imporre veto di esportazione nè proporre diritto di acquisto, la licenza verrà subordinata al deposito cauzionale del prezzo della tassa che sarebbe dovuta qualora la cosa fosse esportata all'estero. La somma depositata non verrà messa in contabilità dall'agente delegato alla riscossione, e verrà restituita non appena venga rimessa all'ufficio di esportazione di partenza la licenza da esso rilasciata, con l'annotazione di altro ufficio di esportazione o direzione di r. galleria o museo o biblioteca che la cosa pervenne al luogo di destinazione in Italia.

     In tutti gli altri casi e quante volte l'ufficio lo ritenga opportuno o il proprietario lo richiegga, la cosa verrà spedita direttamente all'indirizzo di destinazione, a cura dell'ufficio e a rischio e spese del proprietario.

     Per gli oggetti sottoposti a un semplice nullaosta basterà la presentazione all'ufficio per ottenere il relativo permesso.

     Ove lo speditore lo richiegga, la licenza verrà rilasciata nel giorno medesimo in cui la cosa è presentata, ovvero, ammenoché gravi esigenze di servizio lo impediscano, nel giorno successivo in cui funziona l'ufficio, sempreché siano state anticipate le spese per la spedizione o versato il deposito cauzionale.

 

CAPO VII

Importazione temporanea.

 

     Art. 169.

     Le cose importate dall'estero potranno essere riesportate a mente dell'art. 11 della legge senza pagamento della tassa progressiva.

     Il documento autentico, che, secondo l'art. citato, deve comprovare l'avvenuta importazione, sarà il certificato di importazione temporanea rilasciato dagli uffici di esportazione o dalle biblioteche a mente degli artt. seguenti, né vi si potrà supplire con nessun altro documento o prova equivalente.

 

     Art. 170.

     All'atto dell'importazione temporanea, le cose a cui si vuole applicare il beneficio della legge dovranno essere presentate alla dogana per le operazioni di sua competenza, compiute le quali ed eseguito il pagamento dei dazi doganali di confine, essa suggellerà coi propri piombi i colli e li spedirà a spese dell'interessato all'ufficio di esportazione o alla biblioteca che l'importatore indicherà.

     I colli saranno accompagnati da una domanda per ottenere il certificato di importazione, sulla qual domanda saranno specificate e descritte le cose contenutevi.

     L'ufficio provvederà alla verifica, aggiungendo sulla domanda tutte quelle caratteristiche particolarità descrittive che l'importatore avesse tralasciate, o che fossero necessarie per identificare quando che sia le cose importate. Rilascerà quindi il certificato di importazione temporanea, dopo averne preso nota nel registro analogo e sulla domanda.

     I capi delle missioni diplomatiche accreditate presso la r. corte e presso la Santa Sede otterranno il certificato d'importazione temporanea, in base alla semplice domanda presentata all'ufficio di esportazione. La verifica degli oggetti temporaneamente importati potrà aver luogo anche fuori d'ufficio, analogamente al disposto dell'articolo 133, ult. comma.

 

     Art. 171.

     Per le cose provenienti a mezzo di pacco postale il certificato d'importazione temporanea potrà essere concesso dall'ufficio di esportazione su richiesta dell'interessato, anche quando l'invio sia stato fatto direttamente all'ufficio della dogana, purché:

     a) il pacco abbia ancora integri i suggelli;

     b) dai timbri o da altri documenti postali o doganali risulti che non è stato ricevuto dal destinatario da oltre 15 giorni;

     c) siano stati pagati i dazi doganali di confine;

     d) il pacco corrisponda per peso, dimensioni e volume alle indicazioni risultanti dai documenti postali e doganali.

     Nel certificato d'importazione temporanea che verrà rilasciato, si farà esplicita annotazione delle circostanze di cui sopra.

     Nei casi di cui sopra, l'operazione eseguita presso l'ufficio di esportazioni o la biblioteca terrà luogo di operazione doganale.

 

     Art. 172.

     Il certificato ha la durata di cinque anni dal giorno del suo rilascio. Se entro il detto termine esso non è rinnovato, l'importatore si intenderà decaduto di ogni diritto.

     Potrà l'interessato richiedere al Ministero, con domanda su carta da bollo di una lira [1], che il detto certificato sia rinnovato per cinque anni, e così di seguito, alle rispettive scadenze. Il Ministero, accertatosi della identità della cosa, autorizzerà la proroga del permesso.

 

     Art. 173.

     Chi voglia riesportare le cose temporaneamente importate dovrà presentarle al medesimo ufficio di esportazione o alla medesima biblioteca a cui furono presentate all'atto dell'importazione. Dovrà farne denuncia nei modi prescritti per l'esportazione ordinaria, unendo però alla denuncia il certificato d'importazione temporanea, e le lettere ministeriali che ne autorizzino le eventuali proroghe.

     L'ufficio avrà cura di eseguire i più accurati riscontri per accertare l'identità della cosa.

     Quando si riesportino tutte le cose per cui fu rilasciato il certificato di importazione temporanea, l'ufficio o la biblioteca ritirerà questo documento; in caso contrario lo restituirà all'interessato dopo avere indicato a tergo di esso la notizia dell'avvenuta riesportazione parziale, richiamando il numero e la data del certificato di licenza rilasciata.

 

     Art. 174.

     Per i permessi di importazione temporanea rilasciati prima del 20 giugno 1909, restando, a norma dell'art. 11 della legge, salvi i diritti acquisiti avanti alla promulgazione di essa, gli uffici di esportazione e le dogane si atterranno alle norme di cui agli artt. da 305 a 308 del R.D. 17 luglio 1904, n. 431.

 

CAPO VIII

Contrabbando.

 

     Art. 175.

     Quando si faccia o si tenti la esportazione, senza previa presentazione alla dogana, di cose per cui sia necessaria licenza di esportazione o certificato di nulla osta, gli agenti scopritori fermeranno gli oggetti e li porteranno al più vicino ufficio doganale, il quale eleverà verbale di contravvenzione, trattenendo gli oggetti. Eleverà pure verbale di sequestro quando tali cose gli siano state presentate, ma non corrispondenti per qualità e per quantità alla dichiarazione, ovvero con dichiarazione falsa, o nascoste o frammiste ad oggetti di altro genere in modo da far presumere il proposito di sottrarle all'applicazione delle norme sull'esportazione.

     Di questo verbale vengono fatte due copie: una è ritenuta dall'ufficio doganale, l'altra è inviata, insieme con le cose sequestrate, al più vicino ufficio di esportazione. Una terza copia è consegnata, qualora lo richiegga, all'esportatore.

 

     Art. 176.

     L'ufficio di esportazione esamina se le cose siano soggette a licenza di esportazione o solamente sottoposte a certificato di nulla osta. Nel primo caso ne dà immediata notizia all'ufficio doganale, facendogli conoscere l'ammontare della tassa di esportazione che si sarebbe ritenuta applicabile. L'ufficio doganale, considerate in contrabbando le cose e valendosi degli elementi risultanti dal verbale di sequestro, eleverà verbale di contravvenzione, nelle forme indicate agli articoli 344, 345 e 346 del regolamento 13 febbraio 1896, n. 65, per la esecuzione della legge doganale [10], con l'avvertenza che, oltre alle copie ivi prescritte, se ne farà un'altra da inviarsi direttamente al Ministero della pubblica istruzione.

     Ove invece le cose siano soltanto sottoposte a certificato di nulla osta l'ufficio di esportazione dandone notizia alla dogana la inviterà a non dare ulteriore corso alla pratica. Le cose, senza alcuna responsabilità dell'Amministrazione, rimarranno in deposito presso il R. ufficio di esportazione o l'Istituto governativo che questo stimerà più idoneo, sino a quando il proprietario non le reclami, pagando in pari tempo tutte le spese occorse per magazzinaggio, trasporto, ecc.

 

     Art. 177.

     Nel caso in cui alcuno tentasse esportare fraudolentemente valendosi di documenti contraffatti e alterati in qualsiasi modo, ovvero con cassa sostituita o di cui apparissero rimosso o cambiato il coperchio o alcuno dei lati, la dogana, sequestrate le cose in esportazione e dichiarato il contrabbando, redigerà verbale e deferirà l'esportatore al Procuratore del Re per l'applicazione, oltre quelle del contrabbando, delle maggiori pene stabilite, nei singoli casi, dal Codice penale.

     Ugualmente procederà nel caso in cui nei colli fossero, a scopo di praticare sostituzioni, manomessi i piombi o la legatura.

     Copia del verbale, redatto dalla dogana, e degli atti relativi verrà rimessa al Ministero della istruzione.

 

     Art. 178.

     Delle multe percepite nel caso di cui al precedente art., metà andranno a beneficio del fondo di cui al comma 2 dell'art. 20 della legge, e l'altra metà sarà ripartita secondo le norme stabilite dagli artt. 119 e seguenti della legge doganale, fino al limite massimo di lire 10.000 [10].

     Nel caso dell'art. 136 metà delle multe sarà devoluta al detto fondo, e l'altra metà sarà ripartita, a cura del Ministero dell'istruzione pubblica, fra quei funzionari degli uffici di esportazione che abbiano scoperta la frode, ed anche fra gli estranei che abbiano messo in grado l'amministrazione di scoprire il contrabbando.

     Il Ministero, sentito il Consiglio superiore, designerà l'Istituto nel quale dovranno essere conservate le cose di cui con sentenza civile o penale sia stata pronunciata la confisca.

 

TITOLO III

Disposizioni finanziarie

 

CAPO I

Contabilità dei proventi diversi di cui all'art. 23, comma 2 della L. 20 giugno 1909, n. 364.

 

Sezione I

Proventi a seguito di sentenze di condanna.

 

     Art. 179.

     I cancellieri giudiziari invieranno al Ministero dell'istruzione pubblica gli estratti delle sentenze, sia civili sia penali, con cui sia stata pronunciata la confisca di cose sottoposte alle disposizioni della L. 20 giugno 1909, n. 364, ovvero al pagamento delle pene pecuniarie e delle indennità comminate dagli artt. 30 a 37 della legge stessa.

     Nel trasmettere tali estratti avranno cura di segnalare quelle sentenze per cui l'indennità, a termini dell'ult. capov. dell'art. 32 della legge, è stata devoluta ad un ente, e in casi in cui fu pronunciata dal magistrato penale la nullità di cui all'art. 29 della legge medesima.

 

     Art. 180.

     L'obbligo di cui all'art. precedente spetta alle Intendenze di finanza per quanto riguarda gli estratti delle sentenze portanti condanne per contrabbando o per altre violazioni delle disposizioni della legge suddetta e del presente regolamento relative all'esportazione all'estero.

 

     Art. 181.

     A cura dei sovrintendenti saranno trasmesse alle Intendenze di finanza le sentenze e gli estratti delle sentenze portanti condanne al pagamento delle indennità di cui agli artt. 32, 34, 35 e 37 secondo comma, della L. 20 giugno 1909, n. 364 e art. 2 della L. 23 giugno 1912, n. 688. Le intendenze di finanza cureranno il ricupero delle indennità a mezzo dei cancellieri giudiziari.

 

     Art. 182.

     Nei casi di condanna al pagamento delle pene pecuniarie, comminate agli artt. 30, 31, 34, 35, 36 e 37 della L. 20 giugno 1909, n. 364, e art. 2 della L. 23 giugno 1912, n. 688, i cancellieri giudiziari, nel mandare ai ricevitori del registro la copia dell'avviso di pagamento, di cui all'art. 63 del regolamento 10 dicembre 1882, n. 1103 (s. 3ª), indicheranno espressamente nella copia stessa, che le somme da pagarsi dal condannato debbono essere versate in conto di speciale capitolo del bilancio dell'entrata, ai fini dell'art. 23 della L. 20 giugno 1909, n. 364.

 

     Art. 183.

     Nei mesi di luglio, ottobre e aprile le Intendenze di finanza invieranno al Ministero della pubblica istruzione un prospetto nel quale saranno indicate le somme riscosse nel precedente trimestre, da ciascun ricevitore del registro della rispettiva ricevitoria provinciale e versate come sopra, per i titoli seguenti:

     a) quota dovuta allo Stato sul valore delle cose rinvenute in seguito a scavi o a scoperte fortuite di antichità;

     b) pene pecuniarie per violazione alle disposizioni della L. 20 giugno 1909, n. 364 (escluse quelle relative all'esportazione all'estero);

     c) indennità stabilita dagli art. 32 a seguito di violazione degli artt. 2, 5 e 6 della L. 20 giugno 1909, per danni a cose immobili o tali per destinazione a seguito della violazione degli artt. 12 e 13 punita dall'art. 34 della legge; per la trasgressione contemplata dall'art. 2 della L. 23 giugno 1912, n. 688, ovvero per danni in occasione di scoperte archeologiche come agli artt. 17, 18 e 35 della L. 20 giugno 1909, n. 364.

     Nel prospetto saranno indicati il nome del debitore, il titolo del debito e l'ammontare della somma riscossa.

 

     Art. 184.

     Sui proventi di cui alle lett. a) e c) dell'art. precedente spetterà ai ricevitori del registro a titolo di aggio di riscossione, una somma equivalente al 3,50 per cento delle somme riscosse, da liquidarsi con le stesse norme vigenti o che fossero in seguito stabilite per la liquidazione dell'aggio ordinario conceduto ai ricevitori per le riscossioni loro affidate.

     Sui proventi di cui all'art. stesso lett. b), dovuti in base a sentenza dell'autorità giudiziaria, oltre l'aggio ai ricevitori, spetterà ai cancellieri la decima parte delle somme riscosse, secondo quanto dispone l'art. 5 della L. 8 agosto 1895, n. 556.

 

Sezione II

Proventi diversi.

 

     Art. 185.

     Entro i primi cinque giorni di ogni mese a cura dei funzionari incaricati della riscossione presso gli uffici di esportazione e le biblioteche, i proventi delle tasse di esportazione e dei diritti riscossi per i piombi, dovranno essere versati alla locale sezione di tesoreria, in conto dello speciale capitolo del bilancio dell'entrata, di cui all'art. 182.

     Detti proventi saranno contabilizzati separatamente e i funzionari di cui sopra ne renderanno conto nei modi stabiliti dal regolamento 11 giugno 1885, n. 3191, s. 3ª.

     I funzionari suddetti saranno tenuti a versare congrua cauzione da fissarsi per ciascun ufficio di esportazione o biblioteca con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato, giusta l'articolo 65 della legge di contabilità generale dello Stato. Essi saranno responsabili personalmente delle riscossioni loro affidate e, in analogia al disposto dell'art. 21 del regolamento 11 giugno 1885, n. 3191 (s. 3ª), riceveranno al principio di ogni esercizio finanziario, a cominciare da quello immediatamente successivo alla data del presente regolamento, un premio corrispondente all'1 per cento sull'ammontare delle somme da ciascuno riscosse nell'esercizio finanziario antecedente.

 

     Art. 186.

     Per le differenze provenienti da errore di calcolo nella applicazione della tassa di esportazione o nella riscossione di essa, tanto il Governo quanto il contribuente hanno reciproco diritto a rimborso, nei termini e nei modi stabiliti dagli artt. 15 e 16 della legge doganale, e 93 e se relativo regolamento.

 

     Art. 187.

     Con decreti del Ministro dell'istruzione e del tesoro, sentito il Consiglio di Stato, saranno impartite istruzioni alle autorità dipendenti per la vendita delle pubblicazioni ufficiali relative a cose mobili o immobili di interesse archeologico, storico, paletnologico o artistico, di calchi, fotografie ed altre riproduzioni eseguite per conto dello Stato, nonché per la riscossione e la contabilità dei relativi proventi.

 

CAPO II

Costituzione di mutui e di rendite vitalizie.

 

     Art. 188.

     Ove l'Amministrazione, per acquistare cose d'antichità e d'arte di proprietà privata, ritenga conveniente, sul fondo istituito dalla L. 14 luglio 1907, n. 500, ed integrato per effetto degli artt. 23 e 24 della L. 20 giugno 1909, n. 364, di contrarre un mutuo con un pubblico Istituto ovvero di costituire una rendita vitalizia da corrispondere al proprietario della cosa, dovrà anzitutto ottenere il parere favorevole del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, a sezioni riunite.

     Non potranno contrarsi mutui nè costituirsi rendite vitalizie per acquisto di cose che non siano almeno di importante interesse, e fuori delle tassative disposizioni dell'art. 25 della L. 20 giugno 1909, n. 364.

 

     Art. 189.

     Ottenuto il parere favorevole del Consiglio superiore, il Ministero dell'istruzione rimetterà il progetto del contratto al Consiglio di Stato, qualunque sia l'ammontare di esso.

     Al Consiglio di Stato dovrà essere rimesso un estratto delle disponibilità del fondo presso la Cassa dei depositi e prestiti con espressa indicazione degli interessi destinati alla costituzione di mutui o di rendite vitalizie, secondo le disposizioni dell'art. 24 della L. 20 giugno 1909, n. 364, e le limitazioni di cui al successivo art. 25.

     Dovrà inoltre essere indicato:

     a) se si tratta di mutuo, il pubblico istituto con cui s'intende di contrattare, la durata del mutuo, l'interesse e la quota annua d'ammortamento proposta;

     b) se si tratta di costituzione di rendita vitalizia, dovrà indicarsi, oltre l'importo annuo e le persone a vantaggio delle quali si intende di costituirla, l'età delle persone medesime.

     Sul Parere conforme del Consiglio di Stato, il Ministro dell'istruzione emette il decreto di approvazione del contratto, che sarà registrato alla Corte dei conti.


[1] Leggasi ora: da L. 200, per effetto del D.M. 3 dicembre 1962.

[1] Leggasi ora: da L. 200, per effetto del D.M. 3 dicembre 1962.

[1] Leggasi ora: da L. 200, per effetto del D.M. 3 dicembre 1962.

[1] Leggasi ora: da L. 200, per effetto del D.M. 3 dicembre 1962.

[2] Articoli abrogati dall'art. unico del R.D. 11 gennaio 1923, n. 204.

[3] Leggasi ora: da L. 400, per effetto della L. 5 dicembre 1964, n. 1267.

[4] Leggasi ora: art. 720 c.c. 1942.

[5] Leggasi ora: art. 534 c.p.c. 1942.

[6] Leggasi ora: art. 817 c.c. 1942.

[1] Leggasi ora: da L. 200, per effetto del D.M. 3 dicembre 1962.

[1] Leggasi ora: da L. 200, per effetto del D.M. 3 dicembre 1962.

[7] Leggasi ora: artt. 222 e 227 c.p.p., 1930.

[8] Articolo così sostituito dal R.D. 19 settembre 1920, n. 1776.

[1] Leggasi ora: da L. 200, per effetto del D.M. 3 dicembre 1962.

[9] Comma così sostituito dal R.D. 5 febbraio 1928, n. 460. L'art. 2 del R.D.L. 28 luglio 1929, n. 1363 ha soppresso il diritto di lire una di cui al presente comma.

[10] Leggasi ora: ai sensi della L. 25 settembre 1940, n. 1424.

[1] Leggasi ora: da L. 200, per effetto del D.M. 3 dicembre 1962.

[10] Leggasi ora: ai sensi della L. 25 settembre 1940, n. 1424.

[10] Leggasi ora: ai sensi della L. 25 settembre 1940, n. 1424.