§ 95.8.39 - Legge 5 dicembre 1964, n. 1267.
Provvedimenti in materia di imposta di bollo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.8 imposta di bollo
Data:05/12/1964
Numero:1267


Sommario
Art. 1.      L'imposta fissa di bollo per gli atti e scritti indicati nella tariffa, parte prima, allegato A, al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e [...]
Art. 2.      La carta bollata, esclusa quella per cambiali, nonchè i libri, i registri già bollati in modo straordinario, che, all'attuazione della presente legge, si trovino [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 95.8.39 - Legge 5 dicembre 1964, n. 1267. [1]

Provvedimenti in materia di imposta di bollo.

(G.U. 7 dicembre 1964, n. 303)

 

 

     Art. 1.

     L'imposta fissa di bollo per gli atti e scritti indicati nella tariffa, parte prima, allegato A, al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive disposizioni, e per i quali è previsto l'impiego esclusivo della carta bollata o quello alternativo della carta bollata, delle marche e del bollo a punzone, è stabilita nella misura unica di lire 400 per ogni foglio.

 

          Art. 2.

     La carta bollata, esclusa quella per cambiali, nonchè i libri, i registri già bollati in modo straordinario, che, all'attuazione della presente legge, si trovino interamente in bianco o, se adoperati, abbiano fogli in bianco, potranno, entro il 31 dicembre 1965, essere integrati, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita dal precedente art. 1, mediante marche da bollo da applicarsi e da annullarsi direttamente dalle parti con la scritturazione od impressione della data. Analoga integrazione è consentita per i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario e non ancora utilizzati.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.