§ 5.1.26 - Legge Regionale 2 settembre 1981, n. 59.
Disposizioni sul servizio farmaceutico.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:02/09/1981
Numero:59


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Competenza amministrativa.
Art. 3.  Orario settimanale.
Art. 4. 
Art. 4 bis.  (Sostituzione temporanea della conduzione della farmacia).
Art. 5.  Farmacie di turno.
Art. 5 bis.  (Cartello indicatore).
Art. 6.  Disciplina del servizio farmaceutico nelle ore di chiusura festiva e feriale diurna.
Art. 7.  Disciplina del servizio farmaceutico durante le ore notturne.
Art. 8.  Chiamata.
Art. 9.  Chiusura annuale delle farmacie.
Art. 9 bis.  (Deroghe).
Art. 10.  Misura dell'indennità di residenza.
Art. 11.  Misura della tassa di concessione regionale.
Art. 12.  Misura della tassa annuale di ispezione.
Art. 13.  Norma finanziaria.
Art. 14.      La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 5.1.26 - Legge Regionale 2 settembre 1981, n. 59.

Disposizioni sul servizio farmaceutico.

(B.U. 2 settembre 1981, n. 88).

 

CAPO I

Disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie

delle farmacie della regione Friuli-Venezia Giulia

 

Art. 1. Oggetto.

     L'esercizio delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia è disciplinato dalla presente legge per quanto concerne gli orari di apertura, i turni di servizio, la chiusura per riposo infrasettimanale, festività e ferie annuali.

 

     Art. 2. Competenza amministrativa.

     I provvedimenti amministrativi riguardanti la disciplina in materia di apertura e chiusura delle farmacie di cui al precedente articolo 1 sono adottati dal Comitato di gestione di ciascuna Unità sanitaria locale di cui alla legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, valutate le eventuali istanze delle Associazioni sindacali provinciali dei titolari di farmacia, sentita la Commissione di cui all'articolo 39 della legge regionale n. 43 del 13 luglio 1981, i Sindaci dei Comuni interessati e i rispettivi ordini provinciali dei farmacisti.

 

     Art. 3. Orario settimanale.

     L'orario ordinario di apertura al pubblico, nei giorni feriali, delle farmacie urbane e rurali è stabilito in 40 ore settimanali.

     Di norma le farmacie svolgono il servizio ordinario a battenti aperti con orario stabilito dal Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale, sentite le associazioni provinciali dei titolari di farmacia.

     Nel caso in cui il titolare od il gestore provvisorio di una farmacia rurale od unica nel Comune sia incaricato anche della gestione di un dispensario farmaceutico, può essere autorizzato un orario di apertura della farmacia ridotto in misura corrispondente al periodo di apertura del dispensario stesso.

 

     Art. 4. [1]

     1. Le farmacie urbane e rurali non di turno rimangono chiuse nei giorni di domenica e di festività infrasettimanale. In occasione di festività infrasettimanali, le farmacie uniche nel Comune possono rinunciare al riposo infrasettimanale nella stessa settimana, dandone comunicazione all'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente almeno un mese prima.

     2. Le farmacie urbane e rurali osservano un riposo infrasettimanale di una giornata, eventualmente frazionabile in due mezze giornate, secondo turni da determinarsi con le modalità di cui all'articolo 2. La giornata intera di riposo infrasettimanale può essere ridotta a una mezza giornata, per comprovate esigenze accertate dal Comune territorialmente competente sentita la Commissione di cui all'articolo 39 della legge regionale 43/1981. In questo caso l'orario previsto dal primo comma dell'articolo 3 viene portato a 44 ore settimanali.

     3. Nei giorni festivi il servizio farmaceutico deve essere così assicurato:

     a) in tutti i Comuni con più di due farmacie, a turno, a battenti aperti e secondo gli orari di cui all'articolo 3;

     b) nei Comuni con una o due farmacie, a turno con le farmacie più vicine anche dei Comuni limitrofi ed eventualmente a chiamata.

 

     Art. 4 bis. (Sostituzione temporanea della conduzione della farmacia). [2]

     1. Fermo restando che la sostituzione in farmacia è disciplinata dall’articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), come sostituito dall’articolo 11 della legge 362/1991, è consentita altresì la sostituzione temporanea del titolare della farmacia, gestore provvisorio o del direttore di farmacia, con altro farmacista iscritto all’ordine dei farmacisti nella conduzione professionale della farmacia, per i seguenti motivi:

     a) di salute;

     b) di studio;

     c) di partecipazione a congressi, attività di formazione e aggiornamento nell’ambito dell’educazione continua in medicina (ECM);

     d) di incarichi di categoria.

     2. L’assenza per i motivi di cui al comma 1, oltre i tre giorni consecutivi, va comunicata all’Azienda per i servizi sanitari.

 

     Art. 5. Farmacie di turno.

     Nei giorni e nelle ore di chiusura delle farmacie il servizio farmaceutico è assicurato dalle farmacie di turno il cui numero è stabilito in modo che vi sia almeno una farmacia in servizio ogni 30.000 abitanti o frazioni.

     Nelle zone a popolazione particolarmente sparsa tale rapporto è ridotto fino al limite di una farmacia ogni 10.000 abitanti ovvero ogni cinque Comuni.

     Nelle zone a popolazione concentrata il rapporto può essere elevato fino al limite di una farmacia di turno ogni 100.000 abitanti.

     Nell'ambito territoriale di ogni Unità sanitaria locale, qualunque ne sia la dimensione demografica, deve sempre essere garantito il servizio farmaceutico con almeno una farmacia di turno.

     I dispensari farmaceutici non partecipano ai turni di servizio; ad essi partecipano, invece, le farmacie succursali nel periodo di apertura.

     I servizi di turno non danno luogo a compensazione mediante riduzione delle ore settimanali previste per il servizio ordinario.

 

     Art. 5 bis. (Cartello indicatore). [3]

     1. Per facilitare l’individuazione delle farmacie di turno è fatto obbligo a tutte le farmacie:

     a) di esporre e rendere ben visibile e leggibile, anche nelle ore notturne, un cartello o altro mezzo idoneo recante in modo chiaro e ben visibile le farmacie di turno, l’orario di apertura ed i turni di servizio, nonché l’orario di apertura e chiusura giornaliera dell’esercizio medesimo con l’indicazione del riposo infrasettimanale;

     b) di tenere accesa, nelle ore serali e notturne, nel periodo di turno, un’insegna luminosa a facciata o a bandiera, preferibilmente a forma di croce e di colore verde.

 

     Art. 6. Disciplina del servizio farmaceutico nelle ore di chiusura festiva e feriale diurna.

     Durante l'intervallo pomeridiano, nei giorni feriali, il servizio farmaceutico dovrà essere così assicurato:

     a) nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti o capoluoghi di provincia, a turno e a battenti aperti;

     b) nei Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti e con più di due farmacie, a turno ed a chiamata;

     c) nei Comuni con una o due farmacie a turno con le farmacie più vicine anche dei Comuni limitrofi ed a chiamata domiciliare.

     Durante l'intervallo pomeridiano, nei giorni festivi, il servizio farmaceutico dovrà essere assicurato a chiamata.

 

     Art. 7. Disciplina del servizio farmaceutico durante le ore notturne.

     Il servizio di guardia farmaceutica notturna, in qualunque giorno, feriale o festivo, ha inizio all'ora della chiusura serale delle farmacie e termina alla riapertura mattutina di queste.

     Durante le ore notturne il servizio dovrà essere così assicurato:

     a) nei Comuni con più di 100.000 abitanti o capoluoghi di provincia, dalle farmacie che si offrono a svolgerlo in permanenza, oppure a turno, a chiamata, e con l'obbligo di pernottamento di un farmacista in farmacia;

     b) negli altri Comuni con più di due farmacie, a turno e a chiamata;

     c) nei Comuni e frazioni con una o due farmacie a turno con le farmacie vicine anche dei Comuni limitrofi ed a chiamata.

 

     Art. 8. Chiamata.

     Per chiamata, agli effetti della presente legge, si intende quella formulata dal cittadino mediante esibizione di regolare ricetta dichiarata urgente dal medico o riconosciuta tale dal farmacista stesso.

 

     Art. 9. Chiusura annuale delle farmacie. [4]

     Le farmacie devono osservare una chiusura annuale per un periodo che va da due a quattro settimane, da fruire anche in più soluzioni settimanali [5].

     Le farmacie rurali o uniche nel Comune possono, anche su richiesta del Comune medesimo e per comprovate esigenze locali, ridurre la chiusura annuale obbligatoria a una settimana ovvero essere esonerate dall’obbligo di chiusura annuale [6].

     Il dispensario farmaceutico rimane chiuso nel periodo di chiusura annuale della rispettiva farmacia [7].

     Entro il mese di febbraio di ciascun anno gli Ordini Provinciali dei Farmacisti, su proposta delle Associazioni sindacali dei titolari di Farmacia, trasmetteranno ai Comitati di gestione delle Unità sanitarie locali i progetti di piano di ferie annuali delle farmacie.

     Trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione, i piani si riterranno tacitamente approvati.

 

          Art. 9 bis. (Deroghe). [8]

     1. Le Aziende per i servizi sanitari possono concedere alle farmacie eventuali deroghe, sulla base di giustificate e motivate esigenze locali, all'orario di apertura al pubblico, alla chiusura infrasettimanale e festiva, ai turni di servizio di guardia farmaceutica diurni e notturni.

     2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono concesse dalle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio, su proposta delle Associazioni provinciali dei titolari di farmacia, sentita la Commissione dei cui all'articolo 39 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, e i Sindaci dei Comuni interessati.

CAPO II

Provvidenze a favore delle farmacie rurali

 

     Art. 10. Misura dell'indennità di residenza. [9]

     1. L'indennità di residenza, prevista dalle leggi 8 marzo 1968, n. 221, e 5 marzo 1973, n. 40, per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, rientranti in zone classificate montane, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, o in zone classificate depresse ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614, è fissata nelle seguenti misure:

     a) lire 25 milioni annue per popolazione fino a 1.000 abitanti;

     b) lire 20 milioni annue per popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;

     c) lire 15 milioni annue per popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti;

     d) lire 10 milioni annue per popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti.

     2. Per le farmacie rurali, ubicate in località con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, non rientranti in zone montane o depresse, l'indennità di residenza è ridotta del 20 per cento rispetto alle misure indicate nel comma 1.

     3. Qualora il volume d'affari, ai fini IVA, relativo all'anno precedente a quello di riferimento, superi l'importo di lire 300 milioni, l'indennità di cui ai commi 1 e 2 è determinata operando le seguenti riduzioni percentuali per scaglioni:

     a) da lire 300.000.001 fino a lire 400.000.000, 30 per cento;

     b) da lire 400.000.001 fino a lire 500.000.000, 40 per cento;

     c) da lire 500.000.001 fino a lire 600.000.000, 50 per cento.

     4. Non spetta alcuna indennità quando il suddetto volume d'affari superi l'importo di lire 600 milioni.

     5. La misura dell'indennità di residenza è rideterminata ogni anno sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertate dall'ISTAT.

     6. Qualora la conduzione delle farmacie abbia fatto capo agli aventi diritto solo per parte dell'anno considerato, la rispettiva indennità viene proporzionalmente ridotta e commisurata in dodicesimi dell'ammontare annuo spettante non tenendo conto delle frazioni di mese inferiori a sedici giorni.

     7. L'indennità di residenza è erogata dalle Aziende per i servizi sanitari entro e non oltre il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

CAPO III

Disciplina delle tasse di concessione e di ispezione

 

     Art. 11. Misura della tassa di concessione regionale. [10]

 

     Art. 12. Misura della tassa annuale di ispezione.

     A decorrere dal 1º gennaio 1982, i titolari ed i gestori provvisori delle farmacie sono tenuti al pagamento della tassa annuale di ispezione nelle seguenti misure:

     1) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti Lire 6.000;

     2) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e non ai 10.000 abitanti Lire 8.000;

     3) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e non ai 15.000 abitanti Lire 10.000;

     4) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e non ai 40.000 abitanti Lire 15.000;

     5) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 40.000 abitanti e non ai 100.000 abitanti Lire 20.000;

     6) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e non ai 200.000 abitanti Lire 25.000;

     7) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 200.000 abitanti Lire 30.000;

     La popolazione va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento.

CAPO IV

Norme finanziarie e finali

 

     Art. 13. Norma finanziaria.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 10 è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 900 milioni, di cui lire 300 milioni per l'esercizio 1981.

     Il predetto onere di lire 900 milioni fa carico al capitolo 2521 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 900 milioni per il piano, di cui lire 300 milioni per l'esercizio 1981.

     All'onere complessivo di lire 900 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 2527 dello stato di previsione della spesa del piano e del bilancio citati.

 

     Art. 14.

     La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo modificato dall'art. 19 della L.R. 9 settembre 1997, n. 32 e così sostituito dall'art. 122 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[2] Articolo inserito dall’art. 14 della L.R. 21 luglio 2004, n. 20.

[3] Articolo inserito dall’art. 14 della L.R. 21 luglio 2004, n. 20.

[4] Rubrica così sostituita dall'art. 20 della L.R. 9 settembre 1997, n. 32.

[5] Comma sostituito dall'art. 20 della L.R. 9 settembre 1997, n. 32 e così modificato dall’art. 8 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[6] Comma già sostituito dall'art. 20 della L.R. 9 settembre 1997, n. 32 e così ulteriormente modificato dall’art. 8 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[7] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.R. 9 settembre 1997, n. 32.

[8] Articolo aggiunto dall'art. 7 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[10] Articolo abrogato dall'art. 10, comma 2, lettera d), della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.