§ 5.2.29 - Legge Regionale 23 giugno 1980, n. 14.
Istituzione delle Unità Locali dei Servizi Sanitario e Socio-assistenziali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 enti ed organi sanitari
Data:23/06/1980
Numero:14


Sommario
Art. 1.      In armonia con le norme fondamentali della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione promuove, in concorso con lo Stato, le Provincie ed i Comuni, un'organica politica per la gestione [...]
Art. 2.      Per il conseguimento degli obiettivi, di cui all'articolo precedente, in attuazione dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il territorio della regione è suddiviso in zone i cui [...]
Art. 19. 
Art. 20.      (Omissis)
Art. 21.      In attesa della legge di riforma della assistenza pubblica ed in attuazione degli articoli 11 e 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i Comuni possono delegare alla unità sanitaria locale di [...]
Art. 22.      A decorrere dalla data di costituzione delle Unità Sanitarie Locali i Comuni provvedono a trasferire all'Unità Sanitaria Locale le risorse finanziarie destinate ai servizi sociali di cui [...]
Art. 23.      I Comuni, per i fini di cui al primo comma dell'articolo 21, mettono a disposizione dell'Unità Sanitaria Locale il personale, i beni mobili ed immobili destinati ai servizi sociali alla data di [...]
Art. 24. 
Art. 25.      Ai soli fini degli adempimenti di cui al comma settimo dell'articolo 6 della presente legge, qualora il Sindaco non sia stato ancora eletto si provvede in conformità alla norma contenuta nel [...]


§ 5.2.29 - Legge Regionale 23 giugno 1980, n. 14.

Istituzione delle Unità Locali dei Servizi Sanitario e Socio-assistenziali.

(B.U. 23 giugno 1980, n. 66).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

 

Art. 1.

     In armonia con le norme fondamentali della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione promuove, in concorso con lo Stato, le Provincie ed i Comuni, un'organica politica per la gestione coordinata ed integrata delle funzioni e dei servizi sanitari e socio-assistenziali, ispirandosi ai seguenti principi:

     - uguaglianza di tutti i cittadini nella fruizione delle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali ed eliminazione di ogni forma di emarginazione degli utenti dei servizi;

     - ampia partecipazione dei cittadini, delle forze sociali e degli enti locali territoriali;

     - caratterizzazione in senso preventivo degli interventi socio- sanitari attraverso l'esercizio di tutte le attività preordinate alla salvaguardia dell'integrità sociale e psico-fisica dei cittadini ed alla rimozione delle cause che possano attentare a tale integrità;

     - unità e globalità degli interventi da realizzarsi attraverso la integrazione ed il coordinamento fra tutti i servizi sanitari ed assistenziali e ricomposizione dei momenti di prevenzione, cura e riabilitazione;

     - il più ampio sviluppo ed articolazione delle attività di prevenzione a tutti i livelli dell'organizzazione sociale, civile e produttiva;

     - il più ampio decentramento territoriale dei servizi, compatibilmente con il livello funzionale degli stessi.

     La Regione ritiene, altresì, fondamentale la diffusione di tutte le informazioni utili per la promozione di una adeguata educazione socio- sanitaria, al fine di favorire nel cittadino l'affermarsi di una coscienza socio-sanitaria a tutti i livelli dell'organizzazione sociale e civile.

 

     Art. 2.

     Per il conseguimento degli obiettivi, di cui all'articolo precedente, in attuazione dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il territorio della regione è suddiviso in zone i cui ambiti sono delimitati, in base ai criteri di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 14 della medesima legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, sentiti i Comuni interessati e previo parere delle Province, sentita la Commissione consiliare competente.

     Per la consultazione dei Comuni e delle Province deve essere concesso un termine non inferiore a 45 giorni.

     Al fine di assicurare la rispondenza con la programmazione regionale, gli ambiti territoriali possono essere modificati con lo stesso procedimento di cui ai commi precedenti con effetto dall'inizio del triennio di validità del piano sanitario regionale, anche su motivata richiesta dei Comuni interessati.

     In ogni zona socio-sanitaria è istituita un'unità sanitaria locale, nella quale, fino all'attuazione della riforma dell'assistenza sociale, trovano coordinamento ed integrazione i servizi socio-assistenziali del territorio.

     La unità sanitaria locale è lo strumento operativo dei Comuni, singoli od associati, delle Comunità montane e di quella collinare.

     La delimitazione dei distretti scolastici sarà adeguata, di norma, agli ambiti territoriali delle zone socio-sanitarie.

     In armonia con la legge 8 aprile 1976, n. 278, il Comune può stabilire forme di partecipazione dei consigli circoscrizionali, all'attività delle unità sanitarie locali e, quando il territorio di queste coincide con quello delle circoscrizioni, può attribuire ai consigli circoscrizionali poteri che sono loro conferiti dalla presente legge.

     Nella prima applicazione della presente legge la suddivisione del territorio regionale di cui al primo comma viene determinata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, tenendo conto dei voti già formulati dagli Enti Locali Territoriali in sede di consultazione sulla deliberazione giuntale 1º agosto 1979 concernente gli ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali nella regione Friuli-Venezia Giulia.

     Dopo il primo triennio di funzionamento delle Unità Sanitarie Locali è fatto obbligo di procedere alla verifica, previa consultazione, della delimitazione degli ambiti territoriali per le eventuali modificazioni che si ritenessero necessarie, da adottarsi secondo i commi primo, secondo e terzo del presente articolo.

 

TITOLO II

ASPETTI ISTITUZIONALI PER LA GESTIONE DELLE UNITA' LOCALI DI SERVIZI

 

     Artt. 3. - 18.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 19. [2]

     In applicazione del principio contenuto nell'articolo 15, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Presidente del Comitato di gestione assicura la consultazione dei Comuni della zona:

     a) sui progetti di bilancio preventivo e relativi allegati;

     b) sui progetti dei piani e dei programmi settoriali e sui progetti per obiettivi determinati nel quadro della programmazione regionale;

     c) sui conti consuntivi;

     d) sui progetti di articolazione del territorio in distretti sanitari;

     e) sulle norme che regolano le forme di partecipazione.

     Entro trenta giorni dalla comunicazione i Comuni possono far conoscere al Comitato di gestione della unità sanitaria locale le proprie osservazioni e proposte anche in relazione, per quanto concerne gli atti di cui alle lettere a), b) e c), agli obblighi ad essi derivanti dall'ultimo comma dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 20.

     (Omissis) [3].

 

TITOLO III

NORME PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

 

     Art. 21.

     In attesa della legge di riforma della assistenza pubblica ed in attuazione degli articoli 11 e 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i Comuni possono delegare alla unità sanitaria locale di appartenenza le funzioni relative ai servizi sociali.

     L'Assemblea generale dell'Unità Sanitaria Locale, di cui al precedente articolo 3 individua, in base alle esigenze locali, quali tra le funzioni delegate possono essere esercitate dalla Unità Sanitaria Locale.

 

     Art. 22.

     A decorrere dalla data di costituzione delle Unità Sanitarie Locali i Comuni provvedono a trasferire all'Unità Sanitaria Locale le risorse finanziarie destinate ai servizi sociali di cui all'articolo 21, nell'ammontare corrispondente alle risorse destinate dai singoli Comuni ai suddetti servizi, come risultanti dall'ultimo conto consuntivo.

     L'Assemblea generale propone annualmente ai Comuni la revisione della quota di finanziamento al fine di assicurare il livello dei servizi e di perequare le situazioni dei diversi enti interessati.

     La gestione dei servizi sociali è assicurata anche mediante altre entrate aggiuntive, restando esclusa ogni possibile utilizzazione del fondo sanitario nazionale di cui agli articoli 51 e 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 23.

     I Comuni, per i fini di cui al primo comma dell'articolo 21, mettono a disposizione dell'Unità Sanitaria Locale il personale, i beni mobili ed immobili destinati ai servizi sociali alla data di entrata in vigore della presente legge.

     All'individuazione del personale e dei beni di cui al precedente comma provvede il Comune interessato d'intesa con il Comitato di gestione dell'unità sanitaria locale.

 

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 24. [4]

     La Giunta regionale indice l'elezione delle Assemblee delle Unità Sanitarie Locali entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Le Assemblee, una volta verificata la propria regolare composizione, eleggono i componenti del Comitato di gestione, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Avuta comunicazione delle elezioni degli organi delle Unità Sanitarie Locali di cui all'articolo 3 della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa costituisce entro 15 giorni le Unità Sanitarie Locali con proprio decreto ai sensi e per gli effetti degli articoli 61 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 [5].

     Con lo stesso provvedimento il Presidente della Giunta regionale adotta le disposizioni relative al trasferimento ai Comuni, in modo graduale ove necessario, perché siano attribuite alle Unità Sanitarie Locali, delle funzioni, dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature degli enti ed istituti di cui all'articolo 66, comma primo, lettere a) e b), della predetta legge n. 833.

     Con lo stesso atto provvede altresì allo scioglimento entro il 31 dicembre 1980 dei Consigli di Amministrazione degli Enti ospedalieri e dei Consorzi socio-sanitari di cui alla legge regionale 12 dicembre 1972, n. 58.

     Con lo stesso provvedimento il Presidente della Giunta regionale, adotta, altresì, anche in riferimento a normative specifiche, le disposizioni relative all'utilizzazione del personale e alla gestione finanziaria dei servizi, ai sensi dell'articolo 61 comma terzo, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui ai commi precedenti è atto definitivo.

     Con effetto dal 1º luglio 1981 la legge regionale 12 dicembre 1972, n. 58 è abrogata [6].

     Tutte le norme regionali in contrasto con la presente legge sono abrogate.

 

     Art. 25.

     Ai soli fini degli adempimenti di cui al comma settimo dell'articolo 6 della presente legge, qualora il Sindaco non sia stato ancora eletto si provvede in conformità alla norma contenuta nel quinto comma dell'articolo 5 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.


[1] Titolo soppresso, ad eccezione dell'art. 19, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 16 luglio 1986, n. 29.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[3] Articolo abrogato dal secondo comma dell'art. 16 della L.R. 5 aprile 1985, n. 17.

[4] Vedi anche l'art. 1 della L.R. 16 gennaio 1981, n. 2.

[5] Vedi anche il quarto comma dell'art. 28 della L.R. 23 giugno 1980, n. 15.

[6] L'originario termine del 31 dicembre 1980 viene così modificato dall'ultimo comma dell'art. 1 della L.R. 16 gennaio 1981, n. 2.