§ 5.2.53 - Legge Regionale 16 luglio 1986, n. 29.
Disposizioni di attuazione della legge 15 gennaio 1986, n. 4, recante disposizioni transitorie per il riordino delle Unità sanitarie locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 enti ed organi sanitari
Data:16/07/1986
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Organi cui compete la gestione dell'Unità sanitaria locale.
Art. 2.  Assemblea intercomunale.
Art. 3.  Elezione dell'Assemblea intercomunale.
Art. 4.  Adempimenti preparatori.
Art. 5.  Votazione e proclamazione degli eletti.
Art. 6.  Durata e rinnovo dell'Assemblea intercomunale.
Art. 7.  Insediamento dell'Assemblea intercomunale.
Art. 8.  Riunioni dell'Assemblea intercomunale.
Art. 9.  Attribuzioni dell'Assemblea intercomunale.
Art. 10.  Il Comitato di gestione.
Art. 11.  Attribuzioni del Comitato di gestione.
Art. 12.  Il Presidente del Comitato di gestione.
Art. 13.  Durata in carica del Comitato di gestione.
Art. 14.  Disposizioni applicabili.
Art. 15.      Conformemente a quanto previsto dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, relativa a «Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali», all'articolo 24, i componenti delle Assemblee [...]
Art. 16.  Collegio dei revisori.
Art. 17.  Indizione della prima elezione.
Art. 18.  Abrogazione di norme.
Art. 19.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.2.53 - Legge Regionale 16 luglio 1986, n. 29. [1]

Disposizioni di attuazione della legge 15 gennaio 1986, n. 4, recante disposizioni transitorie per il riordino delle Unità sanitarie locali.

(B.U. 16 luglio 1986, n. 69).

 

Art. 1. Organi cui compete la gestione dell'Unità sanitaria locale.

     Nelle leggi e negli atti amministrativi della Regione Friuli-Venezia Giulia le parole «Assemblea generale» riferite all'Unità sanitaria locale debbono intendersi sostituite dalle parole «Assemblea intercomunale».

     L'Assemblea intercomunale è la rappresentanza diretta dei Comuni associati in ciascuna delle 12 zone che il D.P.G.R. 5 dicembre 1980, n. 606/Pres. ha delimitato ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'articolo 2 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14.

     All'Assemblea intercomunale che viene preposta all'Unità sanitaria locale spettano le competenze e le funzioni previste dall'articolo 9 della presente legge.

     Gli altri organi preposti all'Unità sanitaria locale sono:

     - il Comitato di gestione

     - il Presidente del Comitato di gestione

     - il Collegio dei Revisori dei conti.

     Gli oneri finanziari e l'organizzazione per il funzionamento dell'Assemblea intercomunale competono all'Unità sanitaria locale.

 

     Art. 2. Assemblea intercomunale.

     L'Assemblea intercomunale è formata dai rappresentanti dei Comuni delle zone socio-sanitarie delimitate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, eletti dai Consigli comunali in numero pari a quello dei consiglieri comunali assegnati ad un Comune che abbia una popolazione eguale a quella complessiva dei Comuni della zona.

     Ai fini della elezione dell'Assemblea ogni Consiglio comunale costituisce una sezione del Collegio elettorale formato dall'insieme dei Consigli dei Comuni associati in ciascuna zona.

     L'elezione ha luogo sulla base di liste di candidati presentate da almeno un consigliere comunale di uno dei Comuni della zona.

     I candidati debbono essere scelti tra i consiglieri comunali della zona.

     Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore a quello dei componenti la Assemblea da eleggere.

 

     Art. 3. Elezione dell'Assemblea intercomunale.

     L'elezione dell'Assemblea è indetta con decreto del Presidente della Giunta regionale che stabilisce il giorno e l'ora di inizio della votazione, i quali sono identici per tutti i Comuni della zona.

     Nel caso di cui al quarto comma del successivo articolo 6 il medesimo decreto designa anche il Comune ove dovrà essere costituito l'ufficio elettorale di zona.

     Il decreto di cui ai precedenti commi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione almeno quaranta giorni prima della data delle operazioni di voto.

 

     Art. 4. Adempimenti preparatori.

     Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del decreto che indice la elezione dell'Assemblea il Sindaco del Comune capoluogo della zona, o, nel caso di cui al quarto comma del successivo articolo 6, il Sindaco del Comune designato, costituisce l'ufficio elettorale di zona che è presieduto dallo stesso Sindaco ed è composto da quattro consiglieri comunali, scelti dal medesimo, di cui due appartenenti alle minoranze consiliari.

     Entro il ventesimo giorno anteriore a quello fissato per la votazione devono essere presentate all'ufficio elettorale di zona le liste dei candidati.

     L'ufficio elettorale di zona riceve le liste, attribuendo ad esse il numero d'ordine, e le trasmette a tutti i Comuni della zona entro il decimo giorno anteriore a quello della votazione sempre che il numero complessivo dei candidati sia quello voluto dall'articolo 36 del DPR 16 maggio 1960, n. 570.

     Almeno cinque giorni prima della data di votazione i Sindaci dei Comuni della zona provvedono alla convocazione dei consiglieri.

 

     Art. 5. Votazione e proclamazione degli eletti.

     Nel giorno e nell'ora fissati per la votazione, il Sindaco, assistito da due consiglieri-scrutatori e dal segretario verbalizzante, dà inizio alle operazioni di voto consegnando a ciascun consigliere la apposita scheda in precedenza predisposta ed autenticata.

     Le votazioni si protrarranno per il tempo all'uopo fissato dalla Giunta comunale con apposita deliberazione, e comunicato a ciascun consigliere nell'avviso di convocazione.

     Ogni consigliere-elettore dispone di tanti voti quanti furono i suffragi ottenuti dalla lista di appartenenza, alla elezione del Consiglio comunale, divisi per il numero dei consiglieri eletti nella medesima lista ovvero - se trattasi di Consiglio comunale eletto con il sistema maggioritario - quanti furono i voti validi dell'intero Comune, alla medesima elezione, divisi per il numero dei consiglieri eletti nel Comune stesso.

     Il numero dei voti di cui ciascun consigliere dispone è arrotondato per l'eccesso all'unità, trascurandosi le frazioni.

     Ogni votante può esprimere un numero di preferenze, per i candidati della lista prescelta, pari a quello attribuito all'elettore, in sede di votazione per l'elezione del Consiglio di un Comune avente un numero di abitanti pari alla somma di quelli dei Comuni della zona.

     Scaduta l'ora di chiusura dell'urna, fissata dalla Giunta municipale, il Sindaco, assistito da due consiglieri scrutatori, procede allo spoglio delle schede e il segretario redige il verbale delle relative operazioni indicando i voti ottenuti da ciascuna lista. Il verbale è trasmesso immediatamente all'ufficio elettorale di zona.

     L'ufficio elettorale di zona, ricevuto da tutti i Comuni il verbale delle votazioni, effettua il computo dei voti complessivamente riportati da ciascuna lista previa verifica del numero complessivo dei votanti ai sensi del secondo comma dell'articolo 60 del DPR 16 maggio 1960, n. 570. Procede, quindi, alla ripartizione dei seggi fra le liste. La ripartizione è fatta in maniera proporzionale, con il metodo del quoziente semplice e con attribuzione dei seggi residui alle liste che presentano i resti più alti.

     Nell'ambito di ciascuna lista sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.

     La proclamazione degli eletti è fatta dal Presidente dell'ufficio elettorale di zona che ne invia attestato a ciascuno di essi dandone, altresì, notizia all'Assessore regionale all'igiene e sanità, al Presidente della Commissione regionale di controllo, ai Sindaci della zona ed al Presidente della Unità sanitaria locale.

 

     Art. 6. Durata e rinnovo dell'Assemblea intercomunale.

     L'Assemblea intercomunale è eletta per cinque anni ed è rinnovata a seguito delle elezioni comunali allorquando esse riguardino un numero di elettori pari almeno alla metà di quelli dei Comuni costituenti l'Assemblea intercomunale ovvero quando, per dimissioni od altra causa, i componenti della Assemblea da sostituire superino la metà.

     L'elezione della nuova Assemblea è indetta non oltre 40 giorni dalla data in cui, presso i Comuni della zona, sono state ultimate le operazioni di convalida e di elezione del Sindaco e della Giunta o dalla data in cui si è verificata la vacanza della metà più uno dei posti di componente la Assemblea.

     Qualora in qualche Comune, diverso dal capoluogo di zona, le operazioni di convalida e di elezione degli organi esecutivi non risultino concluse dopo 180 giorni dalla data delle elezioni comunali, la elezione della nuova Assemblea è comunque indetta dal Presidente della Giunta regionale se, nella zona, il numero dei consiglieri comunali convalidati risulti superiore al cinquanta per cento del totale e sempreché siano stati eletti i relativi organi esecutivi.

     Ove dopo 180 giorni dalla data delle elezioni comunali le operazioni di convalida e di elezione degli organi non siano state effettuate nel comune capoluogo di zona, ma risulti possibile indire la elezione dell'Assemblea a termini del precedente comma, l'ufficio elettorale di zona verrà costituito in altro comune da indicarsi nel decreto che indice l'elezione dell'Assemblea ed i consiglieri del Comune capoluogo potranno votare nella loro sede per la elezione di detta Assemblea se, entro il giorno della votazione, saranno stati convalidati ed avranno provveduto alla elezione degli organi esecutivi del Comune.

     Alla votazione potranno partecipare altresì, sempre nella loro sede, i consiglieri di altri Comuni che abbiano nel frattempo provveduto agli adempimenti di cui agli articoli 4, 5 e 75 del DPR 16 maggio 1960, n. 570.

 

     Art. 7. Insediamento dell'Assemblea intercomunale.

     La prima riunione della neo-eletta Assemblea intercomunale è indetta dal Presidente uscente dell'Assemblea scaduta per una data compresa entro il trentesimo giorno successivo a quello della proclamazione degli eletti.

     La seduta di insediamento avverrà nel territorio del Comune ove ha sede la Unità sanitaria locale.

     L'ordine del giorno della prima seduta è fissato dal Presidente uscente nell'avviso di convocazione e riguarda la convalida degli eletti, la elezione del Presidente dell'Assemblea intercomunale e la elezione del Presidente e dei componenti il Comitato di gestione.

     La data della prima seduta deve essere posteriore di almeno otto giorni alla data dell'avviso di convocazione, in modo da rendere possibile il deposito, cinque giorni prima della riunione, di quanto previsto all'articolo unico, numero 1, punto b), della legge 15 gennaio 1986, n. 4.

     Assume la presidenza provvisoria il componente più anziano di età che svolge tale funzione sino alla elezione del Presidente dell'Assemblea intercomunale.

     Il Presidente dell'Assemblea intercomunale è eletto dall'Assemblea stessa, nel suo seno, a maggioranza. Successivamente l'Assemblea elegge il Presidente del Comitato di gestione.

     Il Presidente dell'Assemblea convoca e presiede l'Assemblea, cura l'esecuzione degli atti della stessa e provvede a tutte le comunicazioni ed a tutti gli adempimenti connessi con il funzionamento del detto organo colleggiale.

 

     Art. 8. Riunioni dell'Assemblea intercomunale.

     L'Assemblea intercomunale si riunisce almeno quattro volte l'anno ed, inoltre, ogni qualvolta il suo presidente lo ritenga necessario.

     Essa deve essere convocata anche:

     - su richiesta di un terzo dei suoi componenti;

     - su richiesta del Comitato di gestione, formulata a maggioranza assoluta di voti.

 

     Art. 9. Attribuzioni dell'Assemblea intercomunale.

     All'Assemblea intercomunale preposta all'Unità sanitaria locale spetta deliberare, su proposta del competente Comitato di gestione, in materia di:

     1) bilancio preventivo, suo assestamento e conto consuntivo;

     2) spese che vincolano il bilancio oltre l'anno;

     3) adozione complessiva delle piante organiche;

     4) convenzione di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     5) articolazione dei distretti sanitari di base.

     L'approvazione anche con modificazioni di detti atti deve intervenire nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione delle proposte.

 

     Art. 10. Il Comitato di gestione.

     Il Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale è composto dal Presidente e, rispettivamente, da sei o quattro membri, nelle Unità sanitarie locali con popolazione superiore o inferiore a 30 mila abitanti, ed è eletto dall'Assemblea intercomunale, a maggioranza, con separate votazioni, anche al di fuori del proprio seno, tra cittadini aventi esperienza di amministrazione e direzione, documentata da un curriculum, che deve essere depositato, a cura di uno o più gruppi presenti nell'Assemblea, cinque giorni prima dell'elezione.

     In caso di assenza od impedimento il Presidente del Comitato di gestione è sostituito dal componente da lui delegato con funzioni di vicepresidente.

     Qualora per dimissioni, decadenza o morte di un componente del Comitato occorra procedere alla sostituzione, l'organo assembleare provvede alla sua sostituzione.

     Qualora il numero dei componenti da sostituire sia superiore alla metà, l'organo assembleare provvede all'integrale rinnovazione del Comitato.

     Il Presidente ed i componenti il Comitato di gestione eletti al di fuori dell'Assemblea intercomunale partecipano alle sedute di detta Assemblea con voto consultivo.

 

     Art. 11. Attribuzioni del Comitato di gestione.

     Al Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale spetta:

     a) la predisposizione di tutti i provvedimenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea intercomunale;

     b) l'adozione di tutti i provvedimenti per la gestione dell'Unità sanitaria locale che non siano espressamente riservati dalla legge o dai regolamenti ad altri organi.

     Con riguardo agli atti e provvedimenti, di cui al precedente primo comma, lettera b), il Comitato di gestione può demandare ai responsabili degli uffici, settori e servizi della Unità sanitaria locale l'emanazione di provvedimenti secondo i principi e criteri fissati con il regolamento per il funzionamento degli organi.

     Il Comitato presenta annualmente all'Assemblea una relazione sull'andamento e sull'efficacia dei servizi, nonché sullo stato di attuazione degli obiettivi di programmazione.

 

     Art. 12. Il Presidente del Comitato di gestione.

     Il Presidente convoca e presiede il Comitato di gestione, ne coordina l'attività, cura l'esecuzione degli atti adottati dagli organi collegiali, sovraintende agli uffici e servizi e ne assicura l'ordinato funzionamento.

     Ha la legale rappresentanza dell'Unità sanitaria locale.

     In caso di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Comitato, che sottopone poi alla ratifica del medesimo nella seduta successiva.

     Può avvalersi di gruppi di componenti del Comitato di gestione, designati dal Comitato stesso, per compiti di vigilanza sul funzionamento dei servizi e presidi dell'Unità sanitaria locale.

     Il Presidente del Comitato di gestione assume anche le funzioni di Presidente dell'Assemblea intercomunale preposta all'Unità sanitaria locale nel caso in cui ne faccia parte.

 

     Art. 13. Durata in carica del Comitato di gestione.

     Il Comitato di gestione ed il suo Presidente rimangono in carica sino alla prima riunione del nuovo Comitato, eletto dalla nuova Assemblea intercomunale.

 

     Art. 14. Disposizioni applicabili.

     Per il funzionamento dell'Assemblea intercomunale e del Comitato di gestione, qualora la materia non sia disciplinata con regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni riguardanti i Consigli comunali e le Giunte municipali.

 

     Art. 15.

     Conformemente a quanto previsto dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, relativa a «Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali», all'articolo 24, i componenti delle Assemblee introcomunali hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dal Comitato di gestione, dal Presidente del Comitato stesso e dai Revisori dei conti, nonché degli atti preparatori in essi richiamati e di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato.

     Al fine di garantire il diritto all'informazione, previsto dagli articoli 24 e 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 e dell'articolo 38, comma 4, del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, gli ordini del giorno delle sedute del Comitato di gestione e delle Assemblee delle Unità sanitarie locali sono pubblicati sull'Albo di ciascun ente [2].

     Inoltre, a norma dell'articolo 25 della predetta legge, tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione degli atti delle Unità sanitarie locali e delle assemblee intercomunali preposte alla gestione delle stesse.

     L'Assemblea intercomunale disciplinerà con proprio regolamento l'esercizio di tale diritto.

 

     Art. 16. Collegio dei revisori.

     Le funzioni e le attribuzioni del Collegio dei revisori delle Unità sanitarie locali rimangono disciplinate dalle disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 13 e 14 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17.

 

     Art. 17. Indizione della prima elezione.

     In sede di prima attuazione della presente legge, l'indizione della elezione delle nuove Assemblee intercomunali da preporre alle Unità sanitarie locali dovrà aver luogo entro venti giorni dalla entrata in vigore dalla presente legge.

 

     Art. 18. Abrogazione di norme.

     Il Titolo II della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14 ad eccezione dell'articolo 19 e la legge regionale 17 agosto 1985, n. 39 sono abrogati.

 

     Art. 19.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 17 agosto 1989, n. 19.