§ 86.11.42 - Legge 15 gennaio 1986, n. 4.
Disposizioni transitorie nell'attesa della riforma istituzionale delle unità sanitarie locali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.11 sanità pubblica
Data:15/01/1986
Numero:4


Sommario
Art. unico.      1. In attesa della riforma istituzionale delle unità sanitarie locali, gli organi delle stesse, previsti dal secondo comma, punti 1) e 2), dell'art. 15 della legge 23 [...]


§ 86.11.42 - Legge 15 gennaio 1986, n. 4. [1]

Disposizioni transitorie nell'attesa della riforma istituzionale delle unità sanitarie locali.

(G.U. 20 gennaio 1986, n. 15)

 

 

     Art. unico.

     1. In attesa della riforma istituzionale delle unità sanitarie locali, gli organi delle stesse, previsti dal secondo comma, punti 1) e 2), dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ,e successive modificazioni e integrazioni, sono così sostituiti:

     a) l'assemblea generale è soppressa. Le relative competenze sono svolte dal consiglio comunale o dall'assemblea generale della comunità montana o dall'assemblea dell'associazione intercomunale costituita secondo le procedure previste dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in relazione all'ambito territoriale di ciascuna unità sanitaria locale. Il numero dei componenti dell'assemblea dell'associazione intercomunale è determinato dalla regione e non può superare quello dei componenti assegnati al consiglio di un comune che abbia un numero di abitanti pari a quello dei comuni associati. I componenti dell'anzidetta assemblea sono eletti tra i consiglieri comunali dei comuni associati con voto limitato. Su proposta del comitato di gestione di cui alla successiva lettera b), il consiglio comunale o l'assemblea dell'associazione intercomunale o l'assemblea della comunità montana deliberano in materia di: 1) bilancio preventivo, suo assestamento e conto consuntivo; 2) spese che vincolano il bilancio oltre l'anno; 3) adozione complessiva delle piante organiche; 4) convenzioni di cui all'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 5) articolazione dei distretti sanitari di base. L'approvazione anche con modificazioni di detti atti deve intervenire nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione delle proposte;

     b) il comitato di gestione è composto dal presidente e da quattro o sei membri, sulla base di quanto stabilito dalla regione secondo le dimensioni dell'unità sanitaria locale, eletti, a maggioranza, con separate votazioni, dal consiglio comunale o dall'assemblea dell'associazione intercomunale, anche fuori del proprio seno, tra cittadini aventi esperienza di amministrazione e direzione, documentata da un curriculum, che deve essere depositato, a cura di uno o più gruppi presenti nel consiglio comunale o nell'assemblea dell'associazione intercomunale, cinque giorni prima della elezione. Qualora l'ambito territoriale della unità sanitaria locale coincida con quello della comunità montana, le funzioni del presidente e del comitato di gestione sono svolte rispettivamente dal presidente e dalla giunta della comunità montana.

     2. Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione ai princìpi della presente legge entro quarantacinque giorni dalla sua entrata in vigore. Entro i successivi quarantacinque giorni gli organi di gestione delle unità sanitarie locali devono essere rinnovati in conformità ai princìpi contenuti nella presente legge.

     3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.