§ 3.10.18 - Legge Regionale 16 gennaio 1973, n. 3.
Provvidenze per favorire la costituzione ed il funzionamento di consorzi fra piccole imprese industriali. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 industria
Data:16/01/1973
Numero:3


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di promuovere iniziative atte a coordinare ed assistere tecnicamente e commercialmente le imprese industriali della regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere [...]
Art. 2.      Le imprese che fanno parte dei consorzi devono impegnarsi, con apposito atto, ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge e dai contratti collettivi nei confronti dei [...]
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      Le domande di contributo dovranno essere presentate all'Assessorato dell'industria e del commercio, entro il mese di marzo di ciascun anno, corredate dai seguenti documenti
Art. 5.      L'ammontare dei contributi viene determinato, su proposta dell'Assessore all'industria ed al commercio, con deliberazione della Giunta regionale, la quale, visti i programmi presentati, potrà [...]
Art. 6. 
Art. 7.      Per le finalità previste dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1975


§ 3.10.18 - Legge Regionale 16 gennaio 1973, n. 3.

Provvidenze per favorire la costituzione ed il funzionamento di consorzi fra piccole imprese industriali. [*]

(B.U. 18 gennaio 1973, n. 2).

CAPO I

Consorzi fra piccole imprese industriali [1]

 

Art. 1.

     1. Al fine di promuovere iniziative atte a coordinare ed assistere tecnicamente e commercialmente le imprese industriali della regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, in misura non superiore al venti per cento della spesa sostenuta, entro il limite massimo di lire 600 milioni, per l'attuazione di programmi di penetrazione commerciale, in linea con le indicazioni del Programma regionale della promozione commerciale all'estero, di cui alla legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, promossi da consorzi e società consortili costituiti tra imprese industriali che abbiano stabilimento nella regione e che abbiano come scopi sociali l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla [1]a.

     1 bis. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere concesse ai medesimi soggetti anche per iniziative realizzate nella regione che risultino finalizzate alla promozione dell'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate [2].

     2. Possono beneficiare delle provvidenze di cui al comma 1 anche i consorzi e le società consortili tra imprese industriali, commerciali, artigiane e di servizi, singole e associate, ivi comprese le società cooperative, nonché enti pubblici, sempre che la maggioranza assoluta dei soci appartenga al settore industriale ed abbia stabilimento nella regione, costituiti o che si costituiscano per il medesimo fine [3].

     3. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso entro i limiti ivi previsti per non più di una volta all'anno per ogni soggetto beneficiario.

     4. Alla concessione dei contributi si provvede, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico consultivo per la politica industriale, di cui alla legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 [4].

 

     Art. 2.

     Le imprese che fanno parte dei consorzi devono impegnarsi, con apposito atto, ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge e dai contratti collettivi nei confronti dei lavoratori, ad attuare interventi idonei per garantire la integrità fisica e la salute delle maestranze dipendente ad adottare, ove sia ritenuto necessario dalle Autorità competenti, idonee misure per la difesa contro gli inquinamenti [5].

     Nella concessione dei contributi di cui all'articolo 1 saranno preferiti i consorzi formati tra imprese che abbiano il domicilio fiscale nel territorio della regione.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 4.

     Le domande di contributo dovranno essere presentate all'Assessorato dell'industria e del commercio, entro il mese di marzo di ciascun anno, corredate dai seguenti documenti [7]:

     - copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio debitamente registrato;

     - elenco delle imprese aderenti al consorzio, autenticato dal Presidente;

     - composizione delle cariche sociali;

     - programma di attività;

     - preventivi sommari di spesa, corredati dal bilancio di previsione debitamente approvato.

 

     Art. 5.

     L'ammontare dei contributi viene determinato, su proposta dell'Assessore all'industria ed al commercio, con deliberazione della Giunta regionale, la quale, visti i programmi presentati, potrà autorizzare con il medesimo provvedimento l'utilizzazione dei contributi stessi anche nel corso dei due esercizi finanziari successivi a quello di imputazione della spesa.

     I consorzi dovranno presentare all'Assessorato dell'industria e del commercio, entro il termine che sarà stabilito nel decreto di concessione, il rendiconto delle spese sostenute unitamente ad una relazione sui risultati dell'attività svolta [8].

     Nei casi rimanenti, il termine di presentazione del rendiconto sarà stabilito dal decreto di concessione.

     Le disposizioni di cui ai precedenti primo e secondo comma sono applicabili anche per i contributi concessi a carico dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 su domanda dei Consorzi interessati [9].

CAPO II

C.A.T.A.S.

 

     Art. 6. [9]a

 

     Art. 7.

     Per le finalità previste dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1975 [1]0.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 è istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria IV - il capitolo 384 con la denominazione: «Contributi a favore dei consorzi fra piccole imprese industriali operanti in settori produttivi omogenei e del Centro per l'assistenza tecnica alle aziende delle sedie in legno (C.A.T.A.S.)» e con lo stanziamento di lire 50 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 7 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

     L'onere di lire 50 milioni relativo all'esercizio finanziario 1972 fa carico al sopracitato capitolo 384 e quello di pari importo autorizzato per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1975 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

     Viene modificata conformemente la denominazione del corrispondente capitolo 2054 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973.

 

 


[*] Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli artt. 7, 2 e 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.

[1] Vedi anche l'estensione di cui all'art. 6 della L.R. 13 maggio 1975, n. 22.

[1]1a Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.

[2] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 11 marzo 1993, n. 8.

[3] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 11 marzo 1993, n. 8.

[4] Articolo modificato dall'art. 25 della L.R. 3 giugno 1978, n. 47 e così sostituito dall'art. 28 della L.R. 20 gennaio 1992, n. 2.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 13 agosto 1974, n. 41.

[6] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 13 agosto 1974, n. 41.

[7] Vedi la deroga per l'anno 1975 introdotta dall'art. 7 della L.R. 13 maggio 1975, n. 22.

[8] Comma sostituito dall'art. 26 della L.R. 3 giugno 1978, n. 47.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 18 luglio 1977, n. 37.

[9]9a Articolo abrogato dall'art. 11, comma 41, della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.

[1]10 Vedi anche l'art. 3 della L.R. 13 agosto 1974, n. 41 e art. 8 della L.R. 13 maggio 1975, n. 22.