§ 6.4.279 - L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.
Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013).


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:31/12/2012
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)
Art. 2.  (Finalità 1 - attività economiche)
Art. 3.  (Finalità 2 - tutela dell'ambiente e difesa del territorio)
Art. 4.  (Finalità 3 - gestione del territorio)
Art. 5.  (Finalità 4 - infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni)
Art. 6.  (Finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive)
Art. 7.  (Finalità 6 - istruzione, formazione e ricerca)
Art. 8.  (Finalità 7 - sanità pubblica)
Art. 9.  (Finalità 8 - protezione sociale)
Art. 10.  (Finalità 9 - Sussidiarietà e devoluzione)
Art. 11.  (Finalità 10 - affari istituzionali, economici e fiscali generali)
Art. 12.  (Finalità 11 - funzionamento della Regione)
Art. 13.  (Finalità 12 - Partite di giro, altre norme intersettoriali e norme contabili)
Art. 14.  (Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili)
Art. 15.  (Copertura finanziaria)
Art. 16.  (Entrata in vigore)


§ 6.4.279 - L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013).

(B.U. 2 gennaio 2013, n. 1 - S.O. 7 gennaio 2013, n. 2)

 

Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)

1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 20.089.602.624,21 euro, suddivisi in ragione di 7.516.318.812,84 euro per l'anno 2013, di 6.286.851.118,67 euro per l'anno 2014 e di 6.286.432.692,70 euro per l'anno 2015, avuto riguardo alle variazioni previste dalla Tabella A, a carico delle unità di bilancio del bilancio per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, ivi indicate.

2. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 5, della legge regionale 8 agosto 2007 n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è applicata la somma di 701.870.377,74 euro quale saldo finanziario presunto. Gli stanziamenti di cui all'allegata Tabella N relativa all'utilizzo dell'avanzo presunto non sono disponibili ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge regionale 21/2007 fino alla dimostrazione dell'effettiva disponibilità dell'avanzo di amministrazione a seguito della deliberazione della Giunta regionale che provvede a formalizzare le risultanze finanziarie della gestione delle entrate e delle spese dell'esercizio precedente.

3. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia) e dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 21/2007 nell'esercizio 2013 è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima di 87.970.000 euro.

4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2013 uno o più contratti di mutuo sino alla concorrenza di complessivi 87.970.000 euro; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, ivi indicate, con riferimento al "Prospetto relativo agli interventi finanziabili con il ricorso al mercato finanziario" del bilancio medesimo, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, commi da 16 a 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004), e successive modifiche.

5. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare nell'anno 2013 contratti di mutuo sino alla concorrenza dell'importo corrispondente agli impegni assunti a carico dei capitoli di spesa per i quali è stato autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante contrazione di mutui per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), dell'articolo 1, comma 6, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), nonchè dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 2008), nonchè dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), nonchè dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012) nella misura massima di 875.509.907,35 euro.

6. I mutui autorizzati dai commi 4 e 5 sono regolati dalle seguenti condizioni:

a) tasso fisso e/o variabile non superiore al tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, primo comma, della legge 144/1989;

b) durata non superiore ai venti anni.

7. In via alternativa alla contrazione dei mutui di cui ai commi 3 e 5 è autorizzato il ricorso alle forme di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti SpA.

8. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui ai commi 3 e 5, nonchè a quanto disposto con il comma 7, è autorizzato, nel triennio 2013-2015, il ricorso al mercato finanziario mediante emissione di buoni ordinari regionali (BOR) ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 21/2007, nell'ambito del nuovo programma EMTN ovvero nell'ambito di operazioni regolate da legge italiana.

9. Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni:

a) tasso fisso o variabile. Quest'ultimo potrà prevedere anche indicizzazione a parametri non monetari quali ad esempio l'inflazione;

b) costo massimo determinato nelle seguenti misure:

1) tasso fisso: Interest Rate Swap pari alla durata dell'emissione obbligazionaria aumentato di un margine massimo annuo di 0,75 punti percentuali;

2) tasso variabile: Euribor a tre o a sei mesi, nel caso di periodicità trimestrale o semestrale delle cedole, con maggiorazione non superiore a un punto percentuale annuo. In caso di indicizzazione a parametri non monetari, il tasso di emissione dovrà al massimo essere finanziariamente equivalente al tasso Euribor tre o sei mesi maggiorato di un punto percentuale annuo;

c) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per cento del valore nominale delle obbligazioni, ad eccezione dei prestiti destinati a investitori privati nettasti tramite Offerta Pubblica di Sottoscrizione (OPS) nel qual caso il limite massimo viene elevato al 3 per cento dell'importo effettivamente collocato;

d) durata non inferiore a cinque anni e non superiore a venti anni;

e) in relazione all'andamento del mercato finanziario, rimborso alla pari mediante quote capitali costanti o crescenti a partire dalla data di pagamento della prima cedola.

10. L'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione, ambiente, energia e politiche per la montagna, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone con propri decreti l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, in relazione al ricorso al mercato finanziario previsto ai commi 3, 5, 7 e 8, anche istituendo all'uopo nel bilancio nuove unità di bilancio di entrata e di spesa e disponendo le necessarie operazioni compensative con gli stanziamenti delle corrispondenti unità di bilancio relativi al ricavo e all'ammortamento dei prestiti.

11. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei BOR di cui al presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie e a rilasciare apposite delegazioni di pagamento all'Istituto tesoriere a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 30, comma 10, della legge 289/2002 .

 

     Art. 2. (Finalità 1 - attività economiche)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri necessari per l'attuazione delle convenzioni sottoscritte ai sensi dell'articolo 3, comma 36, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), con i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) ai fini della gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 385.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.1.1.1001 e del capitolo 6236 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere sino al 98 per cento della spesa complessiva per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica e irrigazione, quali la costruzione di impianti irrigui pilota per la razionalizzazione delle risorse idriche e la valorizzazione delle colture di pregio, l'ammodernamento degli impianti irrigui, la trasformazione degli impianti irrigui da scorrimento ad aspersione e per la realizzazione di studi di fattibilità di interventi irrigui [1].

4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1003 e del capitolo 6515 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le quote non impegnate, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), degli stanziamenti relativi alle assegnazioni statali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), della legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale), allocati all'unità di bilancio 1.1.2.1003 e ai capitoli 7182 e 7183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, per il ripristino della viabilità interpoderale danneggiata dagli eventi calamitosi verificatisi dal 1998 al 2004, per concedere contributi a titolo di indennizzo per i danni causati alle strutture aziendali e alle scorte ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38).

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Consorzio Boschi Carnici un contributo straordinario per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

7. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 6 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di montagna, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

8. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 1.1.1.1009 e del capitolo 2743 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alla Cooperativa Pavees, in qualità di gestore della struttura denominata "Casa delle farfalle di Bordano", un contributo straordinario per il rilancio, attraverso l'implementazione della propria offerta espositiva, scientifica e didattica, dell'offerta turistica.

10. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 9 è presentata alla Direzione centrale attività produttive entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 9107 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

12. Per finalità culturali e turistiche l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento pluriennale alla Guardia Costiera Ausiliaria F.V.G. ONLUS, con sede a Trieste, da destinare alla messa in sicurezza e alla manutenzione della gru su pontone denominata "Ursus", reperto di archeologia industriale portuale di epoca austriaca, unico esemplare ancora esistente, ubicata nel golfo di Trieste.

13. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 12 è presentata entro il 31 marzo 2013 al Servizio beni e attività culturali della direzione centrale competente in materia di cultura corredata di uno studio di fattibilità e relativo piano finanziario [2].

14. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 30.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 1839 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2027 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

15. Al fine di sostenere il rilancio dello sviluppo turistico del territorio montano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario pluriennale, integrativo del contributo pluriennale concesso ai sensi dell'articolo 161, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), con decreto SSSTR 16 ottobre 2009, n. 2436, nel limite massimo del 95 per cento della spesa ammissibile.

16. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 15 è presentata alla Direzione centrale e Servizio competenti in materia di turismo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa degli interventi da realizzare. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

17. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzato il limite di impegno decennale di 25.500 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 76.500 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 9124 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2022 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

18. Le domande di finanziamento presentate nel corso dell'anno 2012, ai sensi dell'articolo 2, commi da 43 a 47, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), e dirette alla creazione di centri commerciali naturali e centri in via e non accolte nel corso dell'esercizio finanziario 2012 per carenza di fondi, possono essere accolte, nei limiti dello stanziamento di bilancio, nel corso dell'esercizio finanziario 2013, anche antecedentemente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle nuove domande di finanziamento per lo stesso esercizio finanziario.

19. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 18 fanno carico all'unità di bilancio 1.3.2.1018 e al capitolo 9143 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 a valere sull'autorizzazione di spesa all'uopo disposta a carico dei medesimi unità di bilancio e capitolo con la Tabella B di cui al comma 82.

20. In deroga a quanto previsto dall'articolo 101, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), le domande presentate ai sensi dell'articolo 100 della legge regionale 29/2005 nel corso dell'anno 2012 possono essere accolte e finanziate dai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) con i fondi assegnati dalla Direzione centrale competente in materia di commercio per l'anno 2013.

21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Pro Loco di Muggia un contributo straordinario per la realizzazione di un'area attrezzata per la sosta dei camper finalizzata alla valorizzazione turistica del territorio comunale.

22. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 21 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

23. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 3489 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario pari a 50.000 euro alla Pro Loco della Comunità di Bueriis in Comune di Magnano in Riviera per spese di ristrutturazione della sede sociale.

25. La domanda per il contributo di cui al comma 24, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione ed i termini di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in unica soluzione e in via anticipata.

26. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 3495 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

27. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle azioni finalizzate a promuovere l'assunzione di soggetti svantaggiati, è autorizzata a concedere a "Il Mosaico Consorzio di cooperative sociali - Società cooperativa sociale" con sede a Gorizia un contributo in regime "de minimis", nella misura indicata dal comma 29, a sollievo degli oneri, sostenuti successivamente alla presentazione della domanda di contributo, concernenti la locazione di immobili, destinati anche alla realizzazione di progetti per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

28. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 27 è presentata alla Direzione centrale e al Servizio competenti in materia di cooperazione corredata di una relazione illustrativa, del relativo preventivo di spesa con l'indicazione delle spese a carico del beneficiario e di una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), avente a oggetto i contributi "de minimis" di cui l'impresa ha beneficiato negli ultimi tre esercizi finanziari. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione [3].

29. Per le finalità previste dal comma 27 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.4.1.1024 e del capitolo 4809 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

30. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle azioni finalizzate a promuovere il mantenimento dei livelli occupazionali nei comuni montani, nell'esercizio di attività economiche rispettose dell'ambiente naturale, idonee a prevenire lo spopolamento e la disgregazione del tessuto sociale, è autorizzata a concedere a "Comco Nordest soc. coop. R.L.", con sede in Savogna, un contributo in regime "de minimis", nella misura indicata dal comma 32, a sollievo degli oneri costituiti dai costi salariali effettivamente sostenuti successivamente alla presentazione della domanda di contributo.

31. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 30 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio coordinamento politiche per la montagna, corredata di una relazione illustrativa, del relativo preventivo di spesa con l'indicazione delle spese a carico del beneficiario e di una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), avente a oggetto i contributi "de minimis" di cui l'impresa ha beneficiato negli ultimi tre esercizi finanziari. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità e i termini di rendicontazione del contributo.

32. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro suddivisa in ragione di 16.666,66 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di euro 16.666,68 per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 1103 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a BIC - Incubatori FVG Spa un contributo a sostegno del progetto "Sistema integrato di governance energetica regionale" al fine di creare per le imprese le migliori condizioni di partecipazione ai bandi europei.

34. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 33 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

35. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 9165 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

36. [L'articolo 174 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), è sostituito dal seguente:

Art. 174. (Attività promozionale)

«1. L'Amministrazione regionale sostiene la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali nei settori di competenza della Direzione centrale attività produttive, con le seguenti modalità:

a) attraverso la concessione ed erogazione di contributi a soggetti pubblici e privati con procedimento valutativo a bando, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000 ;

b) attraverso la stampa e la diffusione di materiali promozionali, anche da parte soggetti terzi, nonchè la realizzazione di attività di pubbliche relazioni connesse ad attività istituzionali, compresa l'ospitalità.

2. Con regolamento sono definiti criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, lettera a).»] [4].

37. Per le finalità di cui all'articolo 174, comma 1, lettera a), della legge regionale 2/2002, come sostituito dal comma 36, e comma 39, è autorizzata la spesa complessiva di 2.100.000 euro suddivisa in ragione di 600.000 euro per l'anno 2013 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

38. Per le finalità di cui all'articolo 174, comma 1, lettera b), della legge regionale 2/2002, come sostituito dal comma 36, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

39. Ai procedimenti in corso fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 174, comma 2, della legge regionale 2/2002 si applica la disciplina previgente come attuata dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 380 (Regolamento concernente l'acquisizione di beni, servizi ed il cofinanziamento di iniziative nei settori di competenza della Direzione centrale attività produttive tramite apertura di credito a favore di funzionari delegati).
40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Gruppo di Azione Locale (GAL) Torre Natisone un contributo straordinario per la realizzazione di un progetto di sviluppo turistico per l'integrazione tra "Cividale longobarda Patrimonio dell'Unesco" e il territorio dell'Unione dei Comuni montani di Torre e Natisone.

41. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 40 è presentata alla Direzione centrale attività produttive entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata della relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

42. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 4125 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

43. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 4 giugno 2010, n. 8 (Norme urgenti in materia di società partecipate dalla Regione, nonchè concernenti il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, attività commerciali e interventi a favore del Porto di Trieste), è abrogato.

44. In relazione all'abrogazione di cui al comma 43 sono riversate al bilancio regionale le somme erogate per complessivi 2.497.180 euro, in base a convenzioni esecutive delle disposizioni contenute all'articolo 14, comma 33, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), o a convenzioni esecutive del DOCUP Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, a favore di Agemont Spa, iscritte nelle passività dello stato patrimoniale di Agemont Centro Innovazione Tecnologica Srl, costituita ai sensi del Capo I della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 17 (Razionalizzazione di Agemont Spa, riorganizzazione di Promotur Spa, nonchè rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprietà della Regione), nelle voci "debiti verso altri finanziatori" e "debiti verso controllanti".

45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le domande presentate nel corso dell'anno 2012 per le iniziative progettuali di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), nel limite massimo di 1.050.000 euro per l'anno 2013.

46. Per le finalità di cui al comma 45 è autorizzata la spesa di 1.050.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 7620 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo, con sede in Tolmezzo, di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale), un finanziamento pari a 900.000 euro per la messa in sicurezza e il ripristino degli immobili conferiti in seguito alle operazioni di scorporo delle attività di Agemont Spa, previste dal Capo I della legge regionale 17/2011 [5].

48. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 47 è presentata alla Direzione centrale e Servizio competenti in materia di politiche per la montagna, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa degli interventi da realizzare. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

49. Per le finalità di cui al comma 47 è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 7029 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

50. In relazione al disposto di cui al comma 44 sono previste entrate di pari importo per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.2.131 e del capitolo 2607 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

51. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio artigiano e piccole imprese di Cividale srl un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, necessari alla variante aerea dell'attuale tracciato, della linea elettrica da 132 KV, interferente con il progetto di lottizzazione del Consorzio medesimo] [6].

52. [La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 51 è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale domanda è corredata della relazione tecnica illustrativa, nonchè del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo] [7].

53. [Per le finalità previste dal comma 51 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 30.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 1804 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi] [8].

54. Al fine di incrementare la competitività del territorio montano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi di sviluppo industriale dell'area montana un contributo straordinario fino a 200.000 euro a titolo di "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore diretto a sostenere le iniziative di sviluppo afferenti al Cloud Computing [9].

55. L'istanza per la concessione del contributo di cui al comma 54 è presentata alla Direzione centrale e Servizio competenti in materia di politiche per la montagna, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa delle iniziative di sviluppo. Alla concessione del contributo si provvede secondo criteri e modalità definite nell'apposito regolamento di esecuzione da adottarsi ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000. Le domande già presentate sono restituite ai soggetti richiedenti [10].

56. Per le finalità previste dal comma 54 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 1114 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 [11].

57. Con decorrenza dall'1 gennaio 2013, il riferimento al capitolo 9188 previsto dall'articolo 6, comma 63, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), va inteso come riferimento al capitolo 9839 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

58. Al comma 107 dell'articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), le parole «comma 111» sono sostituite dalle seguenti: «comma 106».

59. In relazione alla situazione di carenza di risorse finanziarie per gli anni 2013-2015 e in considerazione dell'avvio delle attività previste nell'ambito del Programma Attuativo Regionale - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013, con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, sono individuati, in particolare, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande di contributo relative ai canali contributivi delegati all'Unione Regionale delle Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia (di seguito Unioncamere FVG) e al Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (di seguito CATA) ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), e dell'articolo 72 bis, comma 3, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e il termine per l'emanazione delle direttive giuntali a Unioncamere FVG e al CATA.

60. Le risorse assegnate all'Ente bilaterale dell'artigianato (EBIART), ai sensi dell'articolo 68 bis della legge regionale 12/2002, a integrazione delle risorse destinate al «Fondo di sostegno al reddito per le aziende artigiane in crisi ed i loro dipendenti», possono essere impiegate nell'annualità 2013 anche per l'eventuale copertura delle spese sostenute dalle aziende che abbiano attivato, nel corso del 2012, sospensioni del lavoro riconducibili a situazioni di crisi aziendale o occupazionale.

61. Le somme relative ai contributi liquidati dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 7, comma 69, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), ai Consorzi garanzia fidi, che si sono rese e che si renderanno disponibili a conclusione di operazioni finanziarie attivate per l'abbattimento dei tassi di interesse attraverso lo strumento del prestito partecipativo a favore delle PMI, sono destinate al rilascio di garanzie in favore dei propri soci, in regime de minimis, in relazione a operazioni bancarie e di finanziamento a breve, medio e lungo termine.

62. Per le finalità di cui al comma 61 le somme ivi indicate comprensive degli interessi attivi maturati nell'ambito della gestione del prestito partecipativo sono imputate al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva patrimoniale, anche costituente fondo rischi.

63. Al comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), dopo la parola «Direzione» sono inserite le seguenti: «, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione,» [12].

64. All'articolo 24 della legge regionale 27/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La spesa per le revisioni ordinarie degli enti cooperativi non aderenti alle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e per le revisioni straordinarie è a carico della Regione, salvo quanto disposto dal comma 5 e dal comma 6, nell'ipotesi di cui all'articolo 20, comma 4.»;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli enti cooperativi non aderenti alle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, tenuti alla redazione del bilancio in forma non abbreviata, contribuiscono alla spesa relativa alle revisioni ordinarie nella misura e con le modalità che sono determinate per ogni biennio con decreto del Presidente della Regione, tenuto conto dei parametri di cui al comma 2.»;

d) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10 bis. Ai fini del controllo sull'attività di vigilanza cooperativa dei soggetti esterni all'Amministrazione regionale, le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo sono obbligate a trasmettere alla Regione i verbali di revisione e la connessa documentazione.».

65. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 27/2007 è sostituita dalla seguente:

«g) lo svolgimento di attività statistiche, di rilevamento e di revisione cooperativa a enti associati.».

66. Ai fini della razionalizzazione e del migliore impiego della spesa, la somma di 500.000 euro destinata all'Obiettivo competitività regionale e occupazione FESR 2007-2013 - " Eventuale finanziamento del sistema di gestione adottato per il POR ", come individuata e assegnata alla competenza della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie - Servizio gestione fondi comunitari, con deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 1642 (Individuazione per l'anno 2008 delle quote di ripartizione dei fondi per interventi a finanziamento comunitario), quota di cui all'articolo 19, comma 4, lettera c), della legge regionale 21/2007, successivamente iscritta a bilancio regionale sul capitolo di spesa 322 e impegnata e trasferita, con decreto del Direttore del Servizio risorse finanziarie 22 ottobre 2009, n. 1008/Refv. (Decreto di impegno sul capitolo di spesa 322 relativo al Programma Aggiuntivo Regionale - PAR a favore della gestione fuori bilancio denominata " FONDO POR FESR 2007 - 2013 " di cui alla legge regionale 7/2008), alla gestione fuori bilancio POR FESR 2007-2013 " Obiettivo competitività e occupazione regionale (PAR) ", viene destinata per l'attuazione Obiettivo competitività regionale e occupazione FESR 2007-2013 - " Attività 6.1.a Consulenza e assistenza tecnica ".

67. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), le parole «di durata quinquennale» sono soppresse.

68. Gli importi liquidati all'organismo pagatore regionale AGEA nel periodo 2000-2006 a stima del cofinanziamento regionale del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Friuli Venezia Giulia e non utilizzati per la chiusura del Programma secondo i dati di certificazione presentati da AGEA alla Commissione Europea, comunicate dall'Organismo pagatore stesso alla Regione, possono essere utilizzati a copertura delle esigenze di cofinanziamento regionale del PSR 2007-2013.

69. Gli importi liquidati all'organismo pagatore regionale AGEA nel periodo 2000-2006 a copertura degli impegni aggiuntivi regionali del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Friuli Venezia Giulia e non utilizzati a causa di economie di spesa, secondo i dati di certificazione presentati da AGEA, possono essere utilizzati a copertura delle quote di fondi aggiuntivi regionali previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.

70. All'articolo 13 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 25 dopo le parole «rispettivamente al FRIE e al Fondo per lo sviluppo.» sono aggiunte le seguenti: «In particolare, ai procedimenti in corso alla data di cui al comma 24 su domande di finanziamento agevolato a valere sul FRIA e sul Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia (FSRICTS) non ancora deliberate dal competente Comitato di gestione, continua ad applicarsi, anche successivamente a tale data, la normativa previgente, salvo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8 in ordine alla disciplina della trasmissione e al procedimento concernente l'istanza di deliberazione dell'intervento, inclusi i criteri di valutazione. Ferma restando la validità della data di presentazione della domanda presso la banca competente ai fini dell'ammissibilità delle spese, la domanda di esame al competente Comitato di gestione, la cui istruttoria è ultimata e che è in attesa di essere sottoposta a tale Comitato alla data di cui al comma 24, è integrata ai fini dell'adeguamento alla disciplina regolamentare di cui al precedente periodo. Con riferimento a tali domande di esame, i termini procedimentali previsti dal regolamento di cui all'articolo 8 decorrono dalla data di cui al comma 24.»;

b) dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:

«25 bis. I procedimenti in corso alla data di cui al comma 24 su domande di finanziamento agevolato a valere sul FRIE non ancora deliberate dal Comitato di gestione del FRIE sono conclusi dal Comitato di gestione di cui all'articolo 10. A tali procedimenti continua ad applicarsi, anche successivamente alla data di cui al comma 24, la normativa previgente, salvo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8 in ordine alla disciplina della trasmissione e al procedimento concernente l'istanza di deliberazione dell'intervento, inclusi i criteri di valutazione. Ferma restando la validità della data di presentazione della domanda presso la banca convenzionata ai fini dell'ammissibilità delle spese, la domanda di esame al Comitato di gestione del FRIE, trasmessa dalla banca convenzionata e già ricevuta presso il Comitato medesimo alla data di cui al comma 24, è integrata ai fini dell'adeguamento alla disciplina regolamentare di cui al precedente periodo. Con riferimento a tali domande di esame, i termini procedimentali previsti dal regolamento di cui all'articolo 8 decorrono dalla data di cui al comma 24.

25 ter. I procedimenti in corso alla data di cui al comma 24 su domande di garanzia agevolata a valere sul Fondo regionale di garanzia per le PMI non ancora deliberate dal competente Comitato di gestione sono conclusi dal Comitato di gestione di cui all'articolo 10. A tali procedimenti continua ad applicarsi anche successivamente alla data di cui al comma 24 la normativa previgente.».

71. Per la copertura della quota IVA non certificabile all'Unione Europea relativa alle spese assoggettate a tale tributo nell'ambito della Misura 511 - Assistenza Tecnica del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, è autorizzata la costituzione presso AGEA del Fondo IVA di cui agli accordi della Conferenza Stato - Regioni del 29 luglio 2009.

72. Al Fondo di cui al comma 71 sono assegnate le risorse derivanti dalla riassegnazione a fondi cofinanziati di pagamenti già effettuati a valere su fondi aggiuntivi regionali per la Misura 123 - azione 1, in conseguenza dell'aumento della dotazione di piano finanziario del Programma avvenuto con l'accettazione della versione 6 da parte della Commissione Europea.

73. Al fine di sostenere le esigenze di liquidità corrente necessarie per lo svolgimento delle attività delle associazioni allevatori aventi sede nella regione Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare finanziamenti agevolati per l'anticipazione finanziaria delle entrate derivanti:

a) dall'incasso delle quote associative relative alle attività di tenuta dei libri genealogici e di controllo funzionale delegate dallo Stato o dalla Regione;

b) dall'incasso delle quote associative relative alle altre attività svolte dalle associazioni.

74. I finanziamenti di cui al comma 73 sono erogati con le disponibilità del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo istituito con la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), per un importo massimo pari all'80 per cento delle entrate attese nei dodici mesi successivi alla presentazione della domanda a fronte dell'incasso delle quote associative. I finanziamenti di cui al comma 73, lettera b), sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea [13].

75. La domanda per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 73 è presentata entro il 28 febbraio di ogni anno al competente Servizio dell'Amministrazione regionale con l'indicazione analitica delle quote associative per l'incasso delle quali è richiesta l'anticipazione finanziaria e con l'indicazione della banca individuata per l'erogazione dei finanziamenti tra quelle convenzionate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 80/1982 .

76. I finanziamenti di cui al comma 73 sono erogati secondo le modalità definite dalla convenzione sottoscritta tra l'Amministrazione regionale e le banche ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 80/1982 e sono estinti in un'unica soluzione il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di anticipazione finanziaria.

77. [Dopo l'articolo 6 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia), è inserito il seguente:

«Art. 6 bis. (Tutela del gambero di acqua dolce)

1. Allo scopo di tutelare e incrementare le popolazioni di gamberi di acqua dolce appartenenti alla fauna regionale, l'Ente Tutela Pesca promuove e attua iniziative di prevenzione e di contrasto alla diffusione delle specie invasive di gamberi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Consiglio direttivo dell'Ente Tutela Pesca approva, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lettera d), della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), apposito Piano d'azione in cui sono individuate:

a) le specie invasive di gamberi di acqua dolce e le aree interessate dalla loro diffusione;

b) le aree nelle quali si attuano interventi per contenere le specie di cui alla lettera a);

c) le aree nelle quali si attuano interventi per eradicare le specie di cui alla lettera a);

d) le tipologie degli interventi e i protocolli operativi per il monitoraggio delle specie di cui alla lettera a) e per la prevenzione dei rischi correlati.

3. Le previsioni del Piano d'azione costituiscono linee guida per la gestione della fauna ittica nelle acque interne del territorio regionale.

4. Per l'attuazione del Piano d'azione l'Ente Tutela Pesca promuove accordi con altri enti pubblici o con soggetti privati senza fini di lucro.

5. L'Ente Tutela Pesca subordina il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 17 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), all'osservanza delle previsioni del Piano d'azione.

6. Il Piano d'azione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione, nonchè sul sito web dell'Ente Tutela Pesca. L'Ente cura la divulgazione dei contenuti del Piano e attua iniziative di informazione sui rischi connessi alla diffusione delle specie invasive di gamberi d'acqua dolce.

7. Al fine di rendere efficace l'azione di prevenzione e contrasto alla diffusione delle specie invasive di cui al comma 2, lettera a), sul territorio del Friuli Venezia Giulia è vietata la cattura a scopo di pesca sportiva e di mestiere, nonchè l'immissione e il rilascio in natura di esemplari vivi appartenenti alle specie medesime.

8. Chiunque violi i divieti di cui al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro per ogni esemplare di specie invasiva. Gli esemplari oggetto della violazione sono sempre confiscati.»] [14].

78. [Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6 bis della legge regionale 19/1971, come inserito dal comma 77, fanno carico al bilancio dell'Ente Tutela Pesca] [15].

79. [Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 bis, comma 8, della legge regionale 19/1971, come inserito dal comma 77, sono introitate dall'Ente Tutela Pesca] [16].

80. Al comma 47 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), le parole «30 settembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2013».

81. I commi 5 e 5 bis dell'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), sono abrogati.

82. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella B.

 

     Art. 3. (Finalità 2 - tutela dell'ambiente e difesa del territorio)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse relative ai contributi di cui all'articolo 24 bis della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), per il finanziamento integrale della graduatoria approvata con decreto del Direttore del Servizio gestione forestale e produzione legnosa n. 2370 di data 27 settembre 2012 e relativa alle domande presentate entro il 25 giugno 2012; l'Amministrazione regionale è autorizzata, altresì, a utilizzare le risorse eccedenti per il finanziamento della graduatoria relativa alle domande presentate entro il 30 settembre 2012.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si fa fronte con l'autorizzazione di spesa disposta con la Tabella C di cui al comma 20 a carico dell'unità di bilancio 2.1.1.1004 e del capitolo 504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

3. Nelle more della modifica del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonchè di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), per il completo trasferimento alla Regione dei beni dello Stato appartenenti al demanio idrico e delle relative funzioni amministrative, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere in via di anticipazione con fondi a carico del bilancio regionale le spese necessarie per la realizzazione, o per la sola progettazione, mediante l'avvalimento previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 265/2001, di opere idrauliche e di interventi di manutenzione ordinaria, finalizzati a ridurre le situazioni di pericolosità lungo le tratte fluviali di competenza dello Stato [17].

4. Le anticipazioni di cui al comma 3 sono valutate nell'ambito dei rapporti Stato-Regione di cui al protocollo d'intesa sottoscritto in data 29 ottobre 2010, tra lo Stato e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per il coordinamento della finanza pubblica nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

5. Per le finalità di cui al comma 3, relativamente alle spese di investimento, è autorizzata la spesa di 769.681 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 2.3.2.1049 e del capitolo 1837 e, relativamente agli interventi di parte corrente, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 2.3.1.1049 e del capitolo 1836 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Bassa friulana il contributo di 90.000 euro per i lavori di realizzazione di un impianto di sollevamento con porte vinciane in Comune di Carlino, a integrazione del contributo concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011).

7. Il Consorzio di cui al comma 6 presenta la domanda di contributo alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione.

8. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 2.3.2.1050 e del capitolo 4083 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

9. Al fine di concorrere alla promozione del biennio di Presidenza Italiana della Convenzione delle Alpi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a organizzare le iniziative previste dal programma delle Regioni alpine interessate.

10. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità bilancio 2.5.1.2017 e del capitolo 2413 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

11. Sono confermati gli impegni assunti con il decreto del Servizio territorio montano e manutenzioni n. 2651 del 5 ottobre 2007 a favore della Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale per la realizzazione di opere di sistemazione idraulico forestale lungo il corso del Rio Barman e, al fine di migliorare la sicurezza idrogeologica del territorio montano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a estendere l'area di intervento al corso principale del torrente Resia.

12. [All'articolo 39 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1, 2, 3 e 4 le parole «In via transitoria,» sono soppresse;

b) i commi 5 e 6 sono abrogati] [18].

13. Il Consorzio di sviluppo economico e locale di Tolmezzo è autorizzato a utilizzare integralmente le economie derivanti dall'esecuzione in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva da parte del Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo "CO.S.IN.T.", di interventi sugli argini del fiume Tagliamento a difesa della Zona industriale e della Zona artigianale di Amaro, al fine di realizzare, previo affidamento mediante una nuova delegazione amministrativa intersoggettiva, un ulteriore intervento per la messa in sicurezza delle sponde del rio Maggiore, affluente del Tagliamento, a difesa della Zona industriale di Amaro [19].

14. I soggetti attuatori di interventi di regimentazione idraulica e messa in sicurezza della rete fluviale in delegazione amministrativa intersoggettiva sono autorizzati a utilizzare integralmente le economie di spesa derivanti dalla realizzazione delle opere.

15. Ai commi 9 e 11 dell'articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), le parole «per le attività di valorizzazione territoriale e per il perseguimento dell'attività istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «per la copertura degli oneri di realizzazione della sede».

16. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), è aggiunta la seguente:

«b bis) gli interventi di manutenzione ordinaria delle vie navigabili.».

17. Al comma 34 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».

18. Alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1 e 2 dell'articolo 11 le parole «competente per l'energia» sono sostituite dalle seguenti: «alla programmazione»;

b) al comma 1 dell'articolo 17 le parole «competente in materia di energia» cono sostituite dalle seguenti: «alla programmazione»;

c) al comma 5 dell'articolo 57 dopo le parole «suddetto Commissario» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè, a sostenere gli oneri connessi alla messa a disposizione degli spazi a favore della struttura commissariale, ai sensi dell'ordinanza ministeriale 3 giugno 2002, n. 3217».

19. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonchè modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), è sostituita dalla seguente:

«b) della contrazione di mutui o dell'accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a venti anni, per il finanziamento di spese di investimento, fino a un ammontare complessivo delle relative rate per capitale e interessi, calcolate al netto dei correlati contributi statali e regionali, non superiore al 15 per cento delle entrate previste nel bilancio preventivo annuale.».

20. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella C.

 

     Art. 4. (Finalità 3 - gestione del territorio)

1. A far data dall'1 gennaio 2013 non sono accoglibili le domande volte a ottenere, ai sensi dell'articolo 138, comma 9, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), i contributi in conto capitale previsti dalla legge regionale 13 maggio 1988, n. 30 (Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l'adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell'articolo 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 879).

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dalla corresponsione dell'incentivo di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), connesso alla predisposizione del Piano regionale per le attività estrattive - PRAE di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive).

3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1056 e del capitolo 2412 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione di promozione sociale Animaimpresa un contributo a sostegno della realizzazione di progetti innovativi nel settore ambientale volti alla prevenzione e alla riduzione dei rifiuti mediante il riutilizzo a fini sociali di prodotti invenduti.

5. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 4 è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa [20].

6. Il contributo di cui al comma 4 è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto.

7. Il contributo di cui al comma 4 è concesso a titolo di "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis".

8. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.3.2.1062 e del capitolo 9121 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

9. I commi 28 e 29 dell'articolo 4 della legge regionale 14/2012 sono sostituiti dai seguenti:

«28. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Polcenigo un contributo straordinario finalizzato alla realizzazione e all'adeguamento di impianti fotovoltaici sulle malghe di proprietà del Comune medesimo.

29. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 28 è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013). Con il decreto di erogazione del finanziamento sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa.».

10. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 4, comma 28, della legge regionale 14/2012, come sostituito dal comma 9, fanno carico all'unità di bilancio 3.4.2.1068 e al capitolo 1824 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle parrocchie di Maria Santissima Regina di Gorizia, dei Santi Pietro e Paolo di Staranzano e del Santissimo Salvatore di Gradisca d'Isonzo un finanziamento straordinario di 10.000 euro ciascuna a fronte delle spese di manutenzione ordinaria, nonchè degli oneri di funzionamento di immobili di proprietà sostenute nel 2008-2012.

12. Le domande per la concessione dei finanziamento di cui al comma 11 sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa degli interventi e del relativo prospetto riepilogativo delle spese sostenute. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento [21].

13. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.5.1.1118 e del capitolo 5976 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

14. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i finanziamenti assegnati al Comune di Vajont ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 (Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963), e parzialmente erogati, sono definitivamente determinati nella misura dell'importo erogato.

15. Ai fini della determinazione del finanziamento di cui al comma 14, il Comune di Vajont presenta alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sostituzione della documentazione prevista dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del procedimento attestante che il finanziamento percepito è stato speso per le finalità previste dal relativo decreto di concessione.

16. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 15 è disposta la revoca del decreto di concessione del finanziamento a seguito di decadenza per inadempimento ed è ordinata la restituzione, senza interessi, delle somme erogate.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Vajont un finanziamento pari a 200.000 euro da destinare a finalità connesse a interventi conseguenti alla catastrofe del Vajont.

18. Ai fini di cui al comma 17 il Comune di Vajont presenta alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una domanda corredata della dichiarazione attestante che il finanziamento è destinato a finalità connesse a interventi conseguenti alla catastrofe del Vajont. Il finanziamento è definitivamente concesso ed erogato in un'unica soluzione.

19. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 1852 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Erto e Casso un finanziamento pari a 15.000 euro da destinare a finalità connesse a interventi conseguenti alla catastrofe del Vajont.

21. Ai fini di cui al comma 20 il Comune di Erto e Casso presenta alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una domanda corredata della dichiarazione attestante che il finanziamento è destinato a finalità connesse a interventi conseguenti alla catastrofe del Vajont. Il finanziamento è definitivamente concesso ed erogato in un'unica soluzione.

22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 1853 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

23. Al comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè per l'acquisto di arredi e attrezzature da destinare alla struttura».

24. La domanda di contributo per le finalità di cui all'articolo 4, comma 9, della legge regionale 14/2012, come modificato dal comma 23, è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trovano applicazione le modalità già definite dall'articolo 4, comma 10, della medesima legge regionale 14/2012.

25. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 9, della legge regionale 14/2012, come modificato dal comma 23, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 2600 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla parrocchia di Santa Maria Assunta di Basagliapenta in Comune di Basiliano per la ristrutturazione dell'edificio del ministero pastorale (antica canonica).

27. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 26 sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Con i decreti di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi.

28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 3475 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Porpetto un finanziamento straordinario anche a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui o a altra forma di ricorso al mercato finanziario, che il Comune stipula per la riqualificazione del patrimonio immobiliare di proprietà comunale [22].

30. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 29 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

31. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 27.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 81.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 3508 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Prata di Pordenone un contributo straordinario per la riqualificazione urbana.

33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

34. Per la finalità prevista dal comma 32 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 3526 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di San Quirino un contributo straordinario per il recupero e la sistemazione di un fabbricato adiacente alla Casa Anziani.

36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

37. Per la finalità prevista dal comma 35 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 3527 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunella - Jus di Contovello un contributo straordinario di 40.000 euro per interventi urgenti di messa in sicurezza e restauro conservativo della chiesa della Madonna della Salvia di Contovello.

39. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 38 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

40. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 1851 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia Sant'Andrea e Rita di Trieste un contributo straordinario per la ristrutturazione della sala polifunzionale David Maria Turoldo.

42. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 41 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

43. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3492 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla parrocchia di Nostra Signora della Provvidenza e di Sion di Trieste a sostegno delle spese per la realizzazione dell'intervento di ristrutturazione della casa canonica della chiesa di Nostra Signora della Provvidenza.

45. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 44, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in un'unica soluzione e in via anticipata.

46. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3493 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Santuario di Santa Maria Maggiore di Trieste a sostegno delle spese per la realizzazione dell'intervento di recupero e restauro delle vetrate della navata laterale sinistra.

48. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 47, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in un'unica soluzione e in via anticipata.

49. Per le finalità previste dal comma 47 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3494 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

50. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia di San Martino Vescovo di Percoto un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui, o a altra forma di ricorso al mercato finanziario, che la parrocchia stipula per il completamento delle opere di risanamento e di manutenzione straordinaria del Santuario Beata Vergine di Muris - Percoto.

51. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 50 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa [23].

52. Per le finalità previste dal comma 50 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 30.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3498 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

53. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla parrocchia di San Paolo Tesis di Vivaro per lavori di restauro e manutenzione straordinaria del campanile e della chiesa parrocchiale di San Paolo Apostolo di Tesis di Vivaro.

54. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 53, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in un'unica soluzione e in via anticipata.

55. Per le finalità previste dal comma 53 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3499 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alla parrocchia San Giovanni Battista -Ipplis di Premariacco un contributo straordinario per la ristrutturazione e la manutenzione della chiesa filiale San Girolamo in Azzano - Comune di Premariacco.

57. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 56 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

58. Per le finalità previste dal comma 56 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3521 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

59. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla chiesa Concattedrale di San Marco Evangelista di Pordenone un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui o a altra forma di ricorso al mercato finanziario, che la chiesa Concattedrale stessa stipula per l'esecuzione delle opere di realizzazione della nuova sacrestia interrata del Duomo Concattedrale - secondo stralcio.

60. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 59 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale domanda è corredata della relazione tecnica illustrativa, nonchè del progetto preliminare dei lavori e del relativo quadro economico di spesa. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

61. Per le finalità previste dal comma 59 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 60.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

62. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alla parrocchia di Santa Maria Assunta di Manzano un contributo straordinario per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la manutenzione di opere di culto e di ministero pastorale.

63. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 62 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

64. Per le finalità previste dal comma 62 è autorizzata la spesa di 92.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3525 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

65. Alla parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù a Trieste è concesso un contributo straordinario per l'effettuazione dei lavori di sostituzione della centrale termica della chiesa e dell'oratorio siti nei locali della parrocchia medesima, attualmente fuori uso.

66. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 65 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

67. Per le finalità previste dal comma 65 è autorizzata la spesa di 30.000 euro a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 9122 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013 -2015 e del bilancio 2013.

68. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Valvasone un contributo straordinario finalizzato alla realizzazione di interventi di restauro architettonico, conservazione e adeguamento funzionale del Castello.

69. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 68 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di edilizia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione di cui all'articolo 56, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

70. Per le finalità di cui al comma 68 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1066 e del capitolo 1834 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

71. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Moruzzo un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui o a altra forma di ricorso al mercato finanziario, che il Comune stipula per lavori di riqualificazione urbana, miglioramento della viabilità e dell'arredo urbano.

72. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 71 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

73. Per le finalità previste dal comma 71 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 27.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 81.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1075 e del capitolo 3505 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

74. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Fiume Veneto un contributo straordinario per la riqualificazione urbana del "Parco del Mortol".

75. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 74 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

76. Per le finalità previste dal comma 74 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1075 e del capitolo 3524 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

77. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Arzene un contributo straordinario per la realizzazione di piste ciclabili.

78. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 77 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

79. Per le finalità previste dal comma 77 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.7.2.1082 e del capitolo 4084 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

80. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Brugnera un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui o a altra forma di ricorso al mercato finanziario, che il Comune stipula per la realizzazione di percorsi e piste ciclabili.

81. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 80 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro il 30 settembre 2013, corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa [24].

82. Per le finalità previste dal comma 80 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 32.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 96.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.7.2.1082 e del capitolo 4089 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2032 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

83. Sono assunte a carico dell'Amministrazione regionale le spese legali sostenute dai Comuni che si sono costituiti parte civile in procedimenti penali, definiti con sentenza passata in giudicato, che hanno coinvolto, tra gli altri, soggetti beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48 (Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici), nei limiti degli importi eccedenti le spese legali liquidate dalle rispettive sentenze a favore dei medesimi Comuni.

84. Per le finalità previste dal comma 83 è autorizzata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.9.2.1072 e del capitolo 1833 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

85. L'importo di 45.000 euro non impegnato sull'unità di bilancio 3.9.2.1072 e sul capitolo 9621 alla data del 31 dicembre 2012, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 66, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), non è trasferito nella competenza dell'esercizio 2013 e costituisce quota dell'avanzo vincolata alla copertura dell'autorizzazione di spesa disposta con il comma 84.

86. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi di cui al capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 (Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17), eventualmente disposti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in favore di coloro che, prima dell'emissione del decreto di concessione del contributo in conto capitale, abbiano alienato la nuda proprietà di edifici destinati, rispettivamente, a uso di abitazione e di attività agricola, a soggetti legati all'alienante da vincolo di parentela entro il secondo grado, ancorchè gli stessi edifici, sotto il profilo strutturale, non facciano corpo unico pur appartenendo allo stesso proprietario.

87. La progettazione e la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza lungo la "Vecchia strada della Valcellina" in Comune di Montereale Valcellina, affidate in delegazione amministrativa intersoggettiva alla Provincia di Pordenone, in base alla deliberazione della Giunta regionale del 18 novembre 2011, n. 2223 con la quale è stato approvato il riparto di 1.500.000 euro per la realizzazione di opere di sistemazione geologica e di prevenzione da calamità naturali, finanziate dalla legge regionale 28 agosto 1982, n. 68 (Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche), da affidarsi mediante l'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva, sono eseguite dal Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna che subentra, quale delegatario, alla Provincia di Pordenone.

88. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Provincia di Pordenone è tenuta a trasferire al Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna l'importo di 25.000 euro erogato, a titolo di acconto pari al 10 per cento del finanziamento relativo alla delegazione amministrativa intersoggettiva di cui al comma 87, con decreto del direttore del Servizio geologico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna del 28 febbraio 2012, protocollo Sgeo/444-Pn/Ig/21.

89. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 281.588,37 euro, concesso ed erogato all'Autorità d'Ambito territoriale ottimale "Centrale Friuli" per i lavori di sistemazione idraulica e fognaria del bacino est del canale Fosso Grande in Comune di Porpetto, rispettivamente, con i decreti del Direttore del Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento n. 3017 del 25 novembre 2010, e n. 2274 del 29 novembre 2011, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 - Disposizioni in materia di risorse idriche), a favore della medesima Autorità d'Ambito territoriale ottimale "Centrale Friuli" per la realizzazione del collegamento fognario dell'abitato del Comune di Porpetto alla rete fognaria per acque nere in Comune di San Giorgio di Nogaro, afferente all'impianto di depurazione centralizzato di San Giorgio di Nogaro, in attuazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, sulla base di quanto indicato nella delibera dell'Autorità d'Ambito n. 23/2010 (Attività e procedure per l'avvio della redazione del Piano d'Ambito), e nel progetto di Piano regionale di tutela delle acque, adottato con la deliberazione della Giunta regionale n. 2000 del 15 novembre 2012.

90. Ai fini di cui al comma 89 l'Autorità d'Ambito territoriale ottimale "Centrale Friuli" presenta alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la domanda di conferma del contributo corredata del progetto preliminare dell'intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di conferma del contributo sono fissati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonchè le modalità di rendicontazione della spesa.

91. Al fine di favorire la realizzazione di lavori pubblici e di interesse pubblico, in considerazione delle limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, l'Amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzata a confermare il contributo già concesso al Comune di Bertiolo ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), per i lavori di recupero e riqualificazione immobili "ex Filanda" di Bertiolo fissando i nuovi termini di inizio e fine lavori, nel caso in cui il beneficiario intenda realizzare un'opera diversa o con una destinazione d'uso diversa rispetto a quella prevista nel progetto o nello studio di fattibilità allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera rientri in una delle tipologie previste dalla legge regionale in base alla quale è stato disposto il finanziamento. Per detto intervento trova applicazione l'articolo 9, comma 80, della legge regionale 14/2012.

92. Ai fini di cui al comma 91 il beneficiario presenta alla struttura regionale competente entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo a favore della realizzazione di un'opera diversa o con una destinazione d'uso diversa, alle condizioni stabilite al comma 91.

93. Il Comune di Attimis è autorizzato a utilizzare il contributo costante annuo ventennale concesso dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale n. 2096, del 28 novembre 2012, a valere sui fondi dell'esercizio 2012 della legge regionale 2/2000, articolo 4, commi da 55 a 57, per la ristrutturazione dell'ex asilo nido e delle pertinenze in luogo dell'intervento indicato nella delibera di concessione citata.

94. Per le finalità del comma 93 è fatta salva a tutti gli effetti la relativa domanda presentata dal Comune di Attimis alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici.

95. Il Comune di Castions di Strada è autorizzato a utilizzare il contributo costante annuo ventennale concesso dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale n. 2096 del 28 novembre 2012 a valere sui fondi dell'esercizio 2012 della legge regionale 2/2002, articolo 4, commi da 55 a 57, anche per gli interventi di valorizzazione del sito di interesse ambientale "Palude Selvote".

96. Al fine di favorire la realizzazione di lavori pubblici e di interesse pubblico, in considerazione delle limitazioni alla spesa imposte dalla grave situazione finanziaria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo già concesso alla parrocchia Santi Giovanni e Paolo di Muggia, ai sensi dell'articolo 3, commi da 28 a 37, della legge regionale 1/2003, fissando nuovi termini di fine lavori, nel caso in cui il beneficiario intenda realizzare un'opera diversa o con una destinazione d'uso diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera rientri in una delle tipologie previste dalla legge regionale in base alla quale è stato disposto il finanziamento e che per la realizzazione della stessa venga mantenuta da parte del beneficiario la quota di cofinanziamento dell'8,45 per cento. Per detto intervento trova applicazione l'articolo 9, comma 80, della legge regionale 14/2012.
97. Ai fini di cui al comma 96 la parrocchia presenta alla struttura regionale competente entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo a favore della realizzazione di un'opera diversa o con una destinazione d'uso diversa, alle condizioni stabilite al comma 96.

98. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo costante annuo ventennale concesso al Comune di Bagnaria Arsa con deliberazione della Giunta regionale n. 1084 del 14 maggio 2009, e con decreto PMT/215/ERCM/UD - 292, del 14 febbraio 2011, ai sensi dell'articolo 4, commi 55 e seguenti, della legge regionale 2/2000, per la realizzazione di un intervento di riqualificazione urbana diverso da quello originariamente previsto.

99. Per le finalità di cui al comma 98 il Comune di Bagnaria Arsa presenta alla Direzione centrale competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo corredata di:

a) relazione illustrativa dell'opera e delle sue caratteristiche tecniche;

b) preventivo di spesa.

100. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale la Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici conferma il contributo e fissa nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione lavori, nonchè di rendicontazione del contributo, il cui mancato rispetto comporta la revoca del contributo concesso e la restituzione del medesimo, secondo le modalità di cui al capo II del Titolo III della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

101. In deroga al disposto dell'articolo 32, comma 3, della legge regionale 7/2000, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire il contributo pluriennale concesso per la realizzazione di interventi e opere di edilizia scolastica e universitaria a favore di altro soggetto pubblico o privato che intenda acquistare il bene immobile oggetto di contributo, a condizione che siano soddisfatti anche nei confronti dell'acquirente i requisiti richiesti dalla norma di finanziamento di settore e che l'acquirente stesso si impegni a mantenere il vincolo di destinazione d'uso per ulteriori cinque anni a decorrere dalla data di trasferimento della proprietà dell'immobile.

102. Il trasferimento del contributo rimane subordinato all'effettivo trasferimento della proprietà del bene immobile e da tale termine è assoggettato alla disciplina dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000.

103. Le domande vanno presentate alla struttura regionale che ha concesso il contributo, congiuntamente dal beneficiario originario e dal soggetto che intende acquisire l'immobile oggetto di contribuzione, corredate della documentazione dalla quale risultino rispettate le condizioni di cui al comma 101.

104. La struttura regionale comunica, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, gli esiti dell'istruttoria e fissa, in caso di esito favorevole, il termine entro il quale deve essere presentata la documentazione relativa al trasferimento di proprietà del bene.

105. Al fine di favorire la realizzazione di lavori pubblici e di interesse pubblico, in considerazione delle limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, l'Amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzata a confermare i contributi già assegnati o concessi al Comune di Cordenons, fissando i nuovi termini di inizio e fine lavori, nel caso in cui il beneficiario intenda realizzare un'opera diversa o con una destinazione d'uso diversa rispetto a quella prevista nel progetto o nello studio di fattibilità allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera rientri nelle finalità istituzionali dell'Ente beneficiario. Per detti interventi trova applicazione l'articolo 9, comma 80, della legge regionale 14/2012 [25].

106. Ai fini di cui al comma 105 il beneficiario presenta alla struttura regionale competente entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo a favore della realizzazione di un'opera diversa o con una destinazione d'uso diversa, alle condizioni stabilite al comma 105.

107. Le domande presentate nell'esercizio 2012, ai sensi della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30 (Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l'adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell'articolo 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 879), relative agli interventi esclusi dalla graduatoria unica regionale approvata nel medesimo anno, sono riammesse d'ufficio al contributo purchè facenti parte di una graduatoria comunale e purchè pervenute alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici - Servizio lavori pubblici entro il 31 dicembre 2012. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a integrare la graduatoria unica regionale già approvata per l'anno 2012.

108. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), dopo le parole «o volontari» sono aggiunte le seguenti: «, ivi inclusi, con riferimento ai soli volontari, gli oneri per la stipula di polizze assicurative di tutela legale e spese peritali che prevedano il rimborso delle spese sostenute per la difesa nel giudizio penale, per fatti connessi all'esercizio delle funzioni attribuite, a condizione che il procedimento si concluda con l'esclusione di responsabilità dell'interessato».

109. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella D.

 

     Art. 5. (Finalità 4 - infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Udine un contributo ventennale costante a ulteriore sollievo degli oneri di ammortamento discendenti dal finanziamento con la Cassa Depositi e Prestiti per i lavori di costruzione della strada denominata "Variante S.P. n. 80" Comune di Porpetto, già assistito da contribuzione ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001).

2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 750.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.1074 e del capitolo 3497 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare in delegazione amministrativa intersoggettiva alla società Autovie Venete S.p.A., concessionaria dell'autostrada A4 Trieste-Venezia, la progettazione e realizzazione delle opere di completamento funzionale della viabilità ordinaria di adduzione al casello autostradale in Comune di Ronchis.

5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 450.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.1074 e del capitolo 3534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone un contributo per il completamento delle opere relative alla strada regionale 251 per interventi di messa in sicurezza.

7. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 6 è presentata dal Comune alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La concessione e contestuale erogazione del contributo avvengono nei modi previsti dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

8. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 700.000 euro a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.1095 e del capitolo 9163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

9. Al comma 112 dell'articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), dopo la parola «stradale» sono aggiunte le seguenti: «anche per spese già sostenute dall'Ente gestore».

10. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 112, della legge regionale 1/2004, come modificato dal comma 9, è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.3021 e del capitolo 3535 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Roveredo in Piano un contributo di 488.250 euro per la realizzazione di una rotonda tra via Brentella e via Primo Maggio in Comune di Roveredo in Piano, da erogare in via anticipata e in un'unica soluzione.

12. L'Ente presenta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture una relazione dettagliata dell'intervento con il relativo cronoprogramma e rendiconta l'intervento entro il 31 dicembre 2016.

13. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la spesa di 488.250 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.3021 e del capitolo 3653 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in armonia con la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, un contributo straordinario nella misura di 1 milione di euro a favore della società Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A., soggetto attuatore del Polo Intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari, finalizzato alla realizzazione del Polo medesimo.

15. Per le finalità di cui al comma 14 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a carico dell'unità di bilancio 4.4.2.1080 e del capitolo 3599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente Zona Industriale di Trieste un contributo straordinario per la realizzazione di interventi urgenti finalizzati a garantire la transitabilità sui raccordi ferroviari della zona industriale di Trieste.

17. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 16 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione di cui all'articolo 56, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

18. Per le finalità di cui al comma 16 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 4.5.2.1081 e del capitolo 1835 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire una Commissione tecnica regionale per attuare gli studi di microzonazione sismica del territorio regionale finanziati ai sensi del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

20. La Commissione è composta da:

a) il Direttore del Servizio edilizia con funzioni di presidente;

b) un dipendente della Direzione centrale ambiente - Servizio geologico;

c) un dipendente della Protezione civile regionale;

d) un dipendente del Servizio pianificazione territoriale;

e) un rappresentante dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale;

f) un rappresentante dell'Ordine dei geologi;

g) un rappresentante dell'Università degli studi di Trieste - Dipartimento di matematica e geoscienze;

h) un rappresentante dell'Università degli studi di Udine - Centro di riferimento per lo studio e la ricerca in materia di sicurezza e protezione dai rischi di origine naturale e tecnologica;

i) un rappresentante dell'ANCI regionale.

21. La Commissione resta in carica per due anni e può essere rinnovata fino a completo adempimento delle attività previste dal decreto legge 39/2009, convertito dalla legge 77/2009.

22. Ai componenti esterni all'Amministrazione regionale spetta un gettone di presenza e il trattamento di missione dei dirigenti regionali ai sensi della normativa vigente.

23. Per le finalità previste dai commi 19 e 22 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 4.7.1.1085 e del capitolo 3427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

24. Alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 50 le parole «dal coordinatore di strutture stabili a tal fine costituite» sono sostituite dalle seguenti: «dal personale in possesso di adeguate competenze professionali in relazione alla complessità dell'intervento, inquadrato in categoria D» e le parole «Le funzioni di committente e di responsabile dei lavori di cui al decreto legislativo 494/1996 e successive modificazioni sono svolte dal direttore del servizio competente per materia.» sono soppresse;

b) dopo l'articolo 50 è inserito il seguente:

«Art. 50 bis. (Delegazione amministrativa interorganica)

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), l'Amministrazione regionale può realizzare o gestire opere pubbliche tramite le proprie società strumentali il cui oggetto sociale comprenda tali opere pubbliche.».

c) la lettera g) del comma 7 dell'articolo 51 è sostituita dalla seguente:

«g) le modalità di erogazione del finanziamento al soggetto delegatario da effettuarsi sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal delegatario.»;

d) il comma 10 ter dell'articolo 51 è abrogato;

e) il comma 4 dell'articolo 51 bis è sostituito dal seguente:

«4. All'erogazione del finanziamento al soggetto delegatario si procede sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal delegatario.»;

f) il comma 6 dell'articolo 51 bis è abrogato;

g) il comma 4 dell'articolo 56 è sostituito dal seguente:

«4. Per i contributi concessi a decorrere dall'1 gennaio 2013 ad avvenuta conclusione dei lavori l'ente pubblico beneficiario è tenuto a restituire eventuali economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento. Il ribasso d'asta può essere utilizzato esclusivamente per le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 27, comma 1, nonchè per le varianti migliorative nei limiti ammessi dalla legge e la quota eccedente costituisce economia di spesa.»;

h) il comma 6 ter dell'articolo 56 è abrogato;

i) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 57 è sostituita dalla seguente:

«a) nel caso di concessione del finanziamento in conto capitale o di anticipazione finanziaria, il finanziamento viene erogato, previa richiesta, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario per le seguenti fattispecie:

1) progettazione;

2) lavori per un importo non inferiore al 30 per cento del corrispettivo contrattuale iniziale e, in relazione al saldo, per l'importo residuo;»;

j) dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 57 è aggiunta la seguente:

«b bis) per gli enti locali quando il contributo è destinato a sollievo delle rate di rimborso di un prestito, l'apertura del ruolo di spesa fissa è disposta sulla base e in coerenza con il piano di ammortamento.».

25. La Società Ferrovie Udine - Cividale S.r.l. assolve alle condizioni di operatività richieste dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), attraverso lo svolgimento della propria attività per la Regione in via prevalente, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di settore.

26. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, per la quota non utilizzata, il contributo concesso nell'anno 2010 alla Società Ferrovie Udine - Cividale S.r.l. finalizzato alla dotazione di un contributo conoscitivo volto alla definizione delle prospettive di sviluppo nella gestione dei servizi di interesse regionale, per la copertura parziale degli oneri derivanti dalla prosecuzione del progetto MICOTRA nel periodo giugno-dicembre 2013.

27. L'Amministrazione regionale, nelle more del trasferimento dei finanziamenti della gestione commissariale, è autorizzata a intervenire con fondi propri, nella misura massima di 625.259,35 euro per sostenere le spese finalizzate ad assicurare la navigabilità del canale Coron, già di competenza del cessato Commissario straordinario per l'emergenza socio ambientale della laguna di Marano e Grado [26].

28. Per le finalità previste dal comma 27 è autorizzata la spesa di 625.259,35 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 4.3.1.1077 e del capitolo 3787 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

29. [In relazione all'onere di 625.259,35 euro per l'anno 2013 previsto dal comma 28 sono previsti rientri di pari importo a valere sul finanziamento previsto dallo Stato a carico dell'unità di bilancio 3.2.131 e del capitolo 1339 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013] [27].

30. Al fine di favorire la realizzazione di lavori pubblici e di interesse pubblico, in considerazione delle limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, l'Amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzata a confermare i contributi già assegnati o concessi al Comune di Porpetto, fissando i nuovi termini di inizio e fine lavori, nel caso in cui il beneficiario intenda realizzare un'opera diversa o con una destinazione d'uso diversa rispetto a quella prevista nel progetto o nello studio di fattibilità allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera rientri in una delle tipologie previste dalla legge regionale in base alla quale è stato disposto il finanziamento. Per detti interventi trova applicazione l'articolo 9, comma 80, della legge regionale 14/2012.

31. Ai fini di cui al comma 30 il beneficiario presenta alla struttura regionale competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo a favore della realizzazione di un'opera diversa o con una destinazione d'uso diversa, alle condizioni stabilite al comma 30.

32. Al fine di favorire la realizzazione di lavori pubblici e di interesse pubblico, in considerazione delle limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, l'Amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzata a confermare il contributo già concesso al Comune di Gonars ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 2/2000, per i lavori di sistemazione della viabilità comunale lungo le vie Dante, Monte Santo, Monte Grappa, Cormons fissando i nuovi termini di inizio e fine lavori, nel caso in cui il beneficiario intenda realizzare un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto o nello studio di fattibilità allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera rientri in una delle tipologie previste dalla legge regionale in base alla quale è stato disposto il finanziamento.

33. Ai fini di cui al comma 32 il beneficiario presenta alla struttura regionale competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo a favore della realizzazione di un'opera diversa, alle condizioni stabilite al comma 32.

34. Ai fini del potenziamento delle aree produttive regionali e in una logica di sviluppo della logistica da perseguire anche attraverso atti di fusione dei soggetti gestori, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i finanziamenti concessi ed erogati all'Interporto di Cervignano del Friuli S.p.A. per la realizzazione dell'interporto, ai fini della partecipazione al Fondo di dotazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno.

35. I finanziamenti di cui all'articolo 4, commi 121 e seguenti, della legge regionale 1/2004, per la realizzazione tramite la società di trasformazione urbana del Polo intermodale annesso all'Aeroporto di Ronchi dei Legionari, si intendono confermati a favore del Comune di Ronchi dei Legionari per le medesime finalità qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata costituita la società di trasformazione urbana.

36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo straordinario di 950.000 euro concesso a favore del Comune di Gorizia ai sensi dell'articolo 4, commi 36 e 37, della legge regionale 11/2011, sulla base di un nuovo studio di fattibilità sostitutivo di quello già presentato.

37. La domanda per la conferma del contributo di cui al comma 36 è presentata dal Comune di Gorizia beneficiario, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla struttura direzionale regionale competente in materia di edilizia.
38. Con il decreto di concessione sono stabiliti modalità e termini per la rendicontazione.

39. Il finanziamento di cui all'articolo 6, comma 10, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), disposto a favore del Comune di Gorizia, è destinato alla realizzazione di interventi di riqualificazione di Corso Italia e della viabilità in generale.

40. Il finanziamento di cui all'articolo 6, commi 77 e 78, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), è destinato, altresì, alla realizzazione di interventi per la sistemazione e la messa in sicurezza della viabilità locale di collegamento alla strada regionale 251 in Comune di Barcis.

41. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella E.

 

     Art. 6. (Finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Remanzacco con delibera della Giunta regionale 18 novembre 2011, n. 2235 a valere sui fondi 2011 di cui all'articolo 15 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), anche nel caso in cui le spese rendicontate siano riferite a oneri sostenuti per l'acquisto di attrezzature necessarie per la realizzazione dell'iniziativa sportiva prevista.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo assegnato al Comune di Pagnacco con delibera della Giunta regionale 29 giugno 2007, n. 1558 ai sensi della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), con contestuale ridefinizione degli interventi da realizzare sulla palestra delle scuole medie.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il Comune di Pagnacco presenta alla struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo corredata di:

a) relazione illustrativa dell'opera e delle sue caratteristiche tecniche;

b) preventivo di spesa.

4. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, la struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive conferma il contributo e fissa nuovi termini perentori d'inizio e di ultimazione lavori, nonchè di rendicontazione del contributo, il cui mancato rispetto comporta la revoca del contributo concesso e la restituzione del medesimo, secondo le modalità di cui al capo II del titolo III della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa delibera della Giunta regionale, il contributo assegnato alla Società Ginnastica Triestina associazione sportiva dilettantistica con delibera della Giunta regionale 21 giugno 2012, n. 1175 ai sensi della legge regionale 8/2003, per la realizzazione di un intervento di impiantistica sportiva diverso rispetto a quello ivi previsto.

6. Il contributo di cui al comma 5 è finalizzato anche alla copertura degli oneri finanziari necessari per l'ammortamento del mutuo contratto per il finanziamento del diverso intervento.

7. Per le finalità di cui al comma 5, la Società Ginnastica Triestina associazione sportiva dilettantistica presenta alla struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive, entro il 30 giugno 2013, un'istanza volta a ottenere la conferma del contributo a favore del diverso intervento, corredata di:

a) relazione illustrativa dell'opera e delle sue caratteristiche tecniche;

b) preventivo di spesa;

c) piano di ammortamento.

8. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, la struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive conferma il contributo e adotta i conseguenti provvedimenti di concessione ed erogazione del contributo medesimo.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste il contributo quindicennale di complessivi 750.000 euro, pari a 50.000 euro annui, già concesso all'amministrazione separata dei beni civici della frazione di Prosecco ai sensi dell'articolo 6, comma 156, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), per la realizzazione dei medesimi interventi.

10. Per le finalità previste dal comma 9 il Comune di Trieste presenta, entro il 30 giugno 2013, domanda di contributo alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie - Servizio attività ricreative e sportive -, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa degli interventi da realizzare.

11. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i nuovi termini d'inizio e di ultimazione dei lavori e di presentazione della relativa rendicontazione.

12. L'Amministrazione separata dei beni civici della frazione di Prosecco, beneficiario dell'originario contributo di cui al comma 9, restituisce alla Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la somma corrispondente alle annualità costanti accreditate all'amministrazione medesima alla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 12 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.131 e sul capitolo 1317 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

14. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, con l'onere complessivo di 150.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5940 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2027 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione Campeggio Club Trieste di Trieste, un contributo straordinario per la realizzazione delle finalità istituzionali, ivi comprese la copertura delle spese sostenute nel 2012.

16. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 15 è presentata al servizio competente della Direzione centrale attività produttive, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione [28].

17. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di 6.000 euro per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1087 e del capitolo 5945 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

18. All'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), i commi 210 e 211 sono sostituiti dai seguenti:

«210. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Team Friuli Sanvitese di San Vito al Tagliamento e all'associazione sportiva ciclistica Valvasone un contributo straordinario di 6.000 euro ciascuna per lo svolgimento dell'attività istituzionale e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi delle associazioni medesime.

211. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 210 sono presentate alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate della relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.».

19. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 210, della legge regionale 1/2005, come sostituito dal comma 18, è autorizzata la spesa di 12.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5946 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'associazione Comitato per la costituzione di San Daniele del Friuli per lo svolgimento della attività istituzionale e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima.

21. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 20 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di 8.000 euro per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1087 e del capitolo 5947 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'associazione Pro Sandaniele di San Daniele del Friuli per la realizzazione delle finalità istituzionali e la copertura delle passività pregresse.

24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

25. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa di 21.000 euro per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1087 e del capitolo 5948 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'associazione sportiva dilettantistica Diportisti Muggia di Muggia per la realizzazione di interventi di riqualificazione degli ormeggi.

27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 8.000 euro per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5949 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 [29].

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione Hermada - soldati e civili di Duino-Aurisina -, un contributo straordinario per lo svolgimento della propria attività istituzionale e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima.

30. La domanda per la concessione del contributo di cui al 29, corredata di una relazione dell'attività e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla direzione centrale competente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la contestuale erogazione del contributo, nonchè sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa.

31. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1087 e del capitolo 5973 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

32. - 34. [30]

35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione M.E.T.A. Turisti di Trieste un contributo straordinario per il funzionamento della propria attività istituzionale e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima.

36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata al servizio competente della Direzione centrale attività produttive, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione [31].

37. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1087 e del capitolo 5975 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

38. [Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.2.5049 e del capitolo 5977 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013] [32].

39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previo decreto del direttore del servizio competente in materia di attività e beni culturali, i contributi già concessi:

a) [al Comune di Muzzana del Turgnano ai sensi dell'articolo 6, commi 75, 76 e 77 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011)] [33];

b) [all'associazione Partigiani Osoppo Friuli di Udine ai sensi dell'articolo 11, commi 227, 228 e 229 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012)] [34];

c) all'associazione Circolo giovani della provincia di Pordenone ai sensi dell'articolo 11, commi 239, 240 e 241 della legge regionale 18/2011;

d) [all'associazione Centro culturale regionale Enzo Piccinini ai sensi dell'articolo 11, commi 242, 243 e 244 della legge regionale 18/2011] [35];

e) all'associazione istituto regionale di studi e ricerche Daniele Milocco di Udine ai sensi dell'articolo 6, comma 39, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), e della deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2012, n. 1720;

f) [al circolo culturale Nuove Speranze di Pasiano di Pordenone ai sensi dell'articolo 6, commi 158, 159 e 160 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012)] [36].

40. Per le finalità previste dal comma 39, entro il termine del 28 febbraio 2013, i beneficiari presentano al servizio competente in materia di attività e beni culturali, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo. Con il decreto di cui al comma 39 il servizio competente in materia di attività e beni culturali conferma il contributo, fissa nuovi termini per la rendicontazione dello stesso, comunque non inferiori a centoventi giorni dalla conferma del contributo e adotta eventuali conseguenti provvedimenti di erogazione del contributo medesimo.

41. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia incentivi annui a titolo di concorso nelle spese sostenute per la realizzazione del progetto Movimento in 3S volto a promuovere l'attività motoria nella scuola primaria] [37].

42. [Le domande di concessione degli incentivi di cui al comma 41 sono presentate al Servizio attività ricreative e sportive, entro il 31 gennaio di ciascun anno, corredate di:

a) relazione illustrativa dell'iniziativa;

b) preventivo di spesa] [38].

43. [Gli incentivi di cui al comma 41 sono erogati contestualmente all'atto di concessione per una quota pari al 70 per cento del loro ammontare; la somma rimanente è erogata a seguito della presentazione di una relazione illustrativa dell'iniziativa svolta corredata della documentazione prevista dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000] [39].

44. [Al fine di consentire la verifica del regolare svolgimento del progetto, il Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia trasmette al Servizio attività ricreative e sportive:

a) entro venti giorni dalla scadenza di ogni semestre di attività un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento del progetto e un rendiconto finanziario, utilizzando esclusivamente l'apposito modello predisposto dal Servizio attività ricreative e sportive;

b) entro quarantacinque giorni dalla conclusione del progetto, un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti e un rendiconto finanziario finale sulle spese sostenute per la realizzazione del progetto, utilizzando il predetto modello predisposto dal Servizio attività ricreative e sportive. Il Servizio attività ricreative e sportive può richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto e il Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia è tenuto a fornire i dati richiesti entro venti giorni] [40].

45. [La mancata presentazione della documentazione di cui ai commi 43 e 44, entro i termini ivi indicati, o la mancata realizzazione del progetto Movimento in 3S, comportano la revoca del contributo concesso e la restituzione delle somme erogate con le modalità di cui al capo II del titolo III della legge regionale 7/2000] [41].

46. [Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5747 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013] [42].

47. Alla legge regionale 8/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 3 è inserito il seguente:

«2 bis. Il procedimento per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo si conclude entro centocinquanta giorni, con l'approvazione, da parte della Giunta regionale, del programma degli interventi di cui al comma 1 bis.»;

b) dopo il comma 2 dell'articolo 6 è inserito il seguente:

«2 bis. Il procedimento di concessione dei contributi di cui al presente articolo si conclude entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione di cui agli articoli 56 e 59, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).»;

c) al comma 1 dell'articolo 6 bis, dopo le parole «diritto di accesso),» sono inserite le seguenti: «per un importo pari alla spesa ammissibile.»;

d) dopo il comma 1 dell'articolo 6 bis è inserito il seguente:

«1 bis. Qualora l'importo rendicontato sia inferiore alla spesa ammissibile il contributo è proporzionalmente rideterminato, purchè l'intervento realizzato risulti sostanzialmente inalterato.»;

e) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11

(Contributi regionali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, associazioni sportive e gruppi ricreativi aziendali, senza fini di lucro e costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda, per la realizzazione di manifestazioni sportive nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai soggetti ivi previsti per le manifestazioni sportive d'interesse regionale, nazionale e internazionale.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai soggetti di cui al comma 1 per sostenere la realizzazione delle manifestazioni sportive più importanti e prestigiose per il territorio della regione.

4. Il procedimento per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo si conclude entro centocinquanta giorni, con l'approvazione da parte della Giunta regionale dei programmi delle iniziative di cui ai commi 2 e 3.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare anche direttamente le iniziative di cui ai commi 2 e 3.»;

f) All'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. I contributi concessi ai sensi dell'articolo 11 non sono cumulabili con altri contributi ottenuti, per le stesse iniziative, ai sensi della presente legge, nè con i contributi ottenuti ai sensi dell'articolo 15, commi da 8 a 13, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).»;

2) al comma 4 le parole «il bilancio consuntivo della manifestazione o dell'attività» sono soppresse;

3) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4 bis. Qualora l'importo rendicontato sia inferiore all'ammontare del contributo concesso, quest'ultimo è proporzionalmente rideterminato, purchè l'iniziativa realizzata risulti sostanzialmente inalterata; qualora l'importo rendicontato sia inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare del contributo concesso, quest'ultimo viene comunque revocato.»;

4) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6 bis. Il procedimento di concessione dei contributi di cui all'articolo 11 si conclude entro novanta giorni decorrenti dall'approvazione dei programmi delle iniziative di cui al comma 4 dell'articolo 11.»;

g) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18

(Contributi per il sostegno della pratica sportiva dei soggetti diversamente abili)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni sportive di soggetti diversamente abili contributi sino al 100 per cento della spesa ammissibile, per l'organizzazione di manifestazioni sportive, per l'acquisto di mezzi necessari al trasporto, di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti.

2. Sono altresì ammesse ai contributi di cui al comma 1 le iniziative espressamente promosse per favorire la pratica sportiva di soggetti diversamente abili da parte di associazioni sportive che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione di attività e manifestazioni rivolte a tale obiettivo e che operano in modo continuativo in tale ambito.

3. Le domande di concessione dei contributi sono presentate alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, dal 1 al 31 maggio di ogni anno corredate di:

a) relazione illustrativa riguardante la manifestazione ovvero l'utilizzo dei mezzi, dell'equipaggiamento e delle attrezzature;

b) dettagliato preventivo di spesa.

4. La Giunta regionale determina con regolamento la spesa ammissibile.

5. I beneficiari dei contributi forniscono la dimostrazione del loro impiego non oltre il mese di marzo dell'anno successivo a quello della concessione del contributo con la presentazione da parte del legale rappresentante, che ne assume ogni responsabilità, di una sintetica relazione sull'avvenuto svolgimento della manifestazione o sull'acquisto dei mezzi, delle attrezzature e degli equipaggiamenti, nonchè dell'elenco analitico dei giustificativi di spesa fino all'ammontare del contributo concesso.

6. La mancata presentazione di quanto richiesto al comma 5 o la non realizzazione della manifestazione o intervento comportano la revoca del contributo concesso e, ove questo sia stato erogato, la restituzione del medesimo, secondo le modalità di cui al capo II del titolo III della legge regionale 7/2000 .»;

h) dopo il comma 1 ter dell'articolo 29 è inserito il seguente:

«1 quater. Il procedimento di concessione dei contributi di cui al comma 1 bis si conclude entro novanta giorni.».

48. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), per l'anno 2013 la quota parte dello stanziamento del Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati, destinata al sostegno dell'attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima, è fissata in 800.000 euro.

49. In relazione al disposto di cui al comma 48 è destinata la spesa di 800.000 euro a valere sullo stanziamento all'uopo previsto per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5046 e al capitolo 5570 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio annuale per l'anno 2013.

50. Ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è approvata l'annessa tabella O.

51. Con riguardo ai contributi concessi nell'esercizio 2012 per le finalità di cui all'articolo 20 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), il termine finale di cui all'articolo 20, comma 2, del regolamento per la concessione dei contributi per la promozione della lingua friulana attraverso programmi televisivi e radiofonici, di cui al decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2011, n. 279/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi per la promozione della lingua friulana attraverso programmi televisivi e radiofonici), è fissato al 30 giugno dell'anno 2013.

52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ai soggetti e per le finalità previste dall'articolo 24 della legge regionale 29/2007, i seguenti finanziamenti:

a) associazione culturale Colonos di Villacaccia di Lestizza 18.000 euro;

b) associazione Glesie Furlane di Villanova di San Daniele 14.500 euro;

c) associazione culturale La Grame di Mereto di Tomba 13.500 euro;

d) Clape di culture Patrie dal Friûl di Gemona del Friuli 17.400 euro;

e) associazione culturale Istitût Ladin Furlan Pre Checo Placerean di Codroipo 17.400 euro;

f) Informazione Friulana soc. coop. di Udine 40.100 euro;

g) Radio Spazio 103 s.r.l. di Udine 18.600 euro;

h) Kappa Vu s.a.s. di Udine 14.500 euro;

i) Societat Sientifiche e Tecnologjiche Furlane di Udine 6.000 euro.

53. Gli oneri per complessivi 160.000 euro derivanti dal disposto di cui al comma 52 sono posti a carico dello stanziamento previsto sull'unità di bilancio 5.4.1.5043 e sul capitolo 5547 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

54. Dopo il comma 171 dell'articolo 6 della legge regionale 14/2012, è inserito il seguente:

«171 bis. Fatte salve le domande presentate ai sensi del comma 171, i procedimenti per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 170 sono assegnati alla competenza della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici.» [43].

55. - 68. [44]

69. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, dagli articoli 11, 12, dall'articolo 13 comma 1, lettera h), e dall'articolo 17, comma 2, della legge regionale 1 dicembre 2006 n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), sono autorizzati gli interventi finanziari di sostegno di cui alla annessa tabella R.

70. I soggetti individuati nella tabella R, presentano domanda alla direzione centrale competente in materia di cultura entro il 31 gennaio 2013, corredata di una relazione illustrativa delle attività programmate nell'anno con il relativo preventivo di spesa e di una relazione riepilogativa delle attività svolte nel 2012.

71. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

72. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 69 è prevista la spesa di 320.000 euro per l'anno 2013 a valere sullo stanziamento previsto a carico all'unità di bilancio 5.3.1.5054 e al capitolo 5250 per 320.000 euro dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

73. All'articolo 6 della legge regionale 22/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 40 dopo le parole «beni e attività culturali» sono inserite le seguenti: «e da parte del servizio competente in materia di lingue minoritarie», e le parole «del citato servizio» sono sostituite dalle seguenti: «dei citati Servizi»;

b) al comma 41 dopo le parole: «in materia di cultura» sono inserite le seguenti: «entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 40».

74. Al comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale 4/1999 le parole «con distinto provvedimento» sono soppresse.

75. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Corpo bandistico Federico Vidale di Forni Avoltri un contributo straordinario a sostegno delle spese di funzionamento e per la realizzazione dell'attività istituzionale.

76. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 75 è presentata, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla direzione centrale e al servizio competenti in materia di volontariato e associazionismo, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa.

77. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il servizio di cui al comma 76 concede il contributo, che può essere erogato in un'unica soluzione all'atto della concessione medesima. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale 7/2000 .

78. Per le finalità previste dal comma 75 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 5750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

79. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione culturale Coro Le Colone di Castions di Strada un contributo straordinario per la realizzazione di un programma di iniziative volte a valorizzare l'opera di Padre David Maria Turoldo.

80. La domanda di concessione del contributo straordinario di cui al comma 79 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla direzione centrale e al servizio competenti in materia di volontariato e associazionismo, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa.

81. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il servizio di cui al comma 80 concede il contributo, che può essere erogato in un'unica soluzione all'atto della concessione medesima. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale 7/2000 .

82. Per le finalità previste dal comma 79 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 5777 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

83. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia Santi Pietro e Paolo di Villalta di Fagagna un contributo straordinario a copertura delle spese sostenute per lavori di ampliamento del fabbricato adibito a centro di aggregazione giovanile, denominato Sala Don Bosco.

84. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 83 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione - Servizio affari generali, amministrativi, di vigilanza e garanzia -, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e dei documenti comprovanti la spesa sostenuta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il contributo è concesso entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

85. Per le finalità previste dal comma 83 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1089 e del capitolo 5778 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

86. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla fondazione Ippolito e Stanislao Nievo di Roma un contributo straordinario a sostegno dei progetti e delle attività istituzionali della stessa.

87. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 86 è presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla direzione e al servizio competenti in materia di cultura, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa.

88. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il servizio di cui al comma 87 concede il contributo, che può essere erogato in un'unica soluzione all'atto della concessione medesima. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

89. Per le finalità previste dal comma 86 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 5779 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

90. - 93. [45].

94. Al fine di valorizzare il patrimonio di beni della tradizione rurale del Friuli Venezia Giulia con iniziative culturali, di educazione, di ricerca e di divulgazione l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione del Museo della Vita Contadina Cjase Cocèl di Fagagna un contributo a sostegno dei progetti e dell'attività istituzionale della stessa da attuarsi anche con l'intervento del volontariato.

95. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 94 è presentata, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla direzione e al servizio competenti in materia di volontariato e associazionismo, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa.

96. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il servizio di cui al comma 95 concede il contributo, che può essere erogato in un'unica soluzione all'atto della concessione medesima. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini per la rendicontazione del contributo.

97. Per le finalità previste dal comma 94 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 5781 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

98. Al fine di promuovere e valorizzare il rapporto tra le giovani generazioni del Friuli Venezia Giulia e quelle di altri Paesi in ambito culturale, scientifico e sociale, mediante l'utilizzo della lingua italiana, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Deputazione del laboratorio internazionale della comunicazione di Udine un contributo a sostegno dei progetti e dell'attività istituzionale della stessa.

99. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 98 è presentata, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla direzione e al servizio competenti in materia di politiche giovanili, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa.

100. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il servizio di cui al comma 99 concede il contributo, che può essere erogato in un'unica soluzione all'atto della concessione. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini per la rendicontazione del contributo.

101. Per le finalità previste dal comma 98 è autorizzata la spesa di 65.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1087 e del capitolo 5782 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

102. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione sportiva dilettantistica Torre di Pordenone un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui, o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, che l'associazione sportiva stipula per la realizzazione di un campo di calcio in erba sintetica per partite non agonistiche e allenamenti sito all'interno dell'area del Polisportivo di via Peruzza a Torre di Pordenone, adiacente al campo principale esistente, previa demolizione del parcheggio in cemento e lo spostamento della cabina Enel, compreso il rifacimento di tutta la recinzione perimetrale esistente, ormai fatiscente, e l'impianto di illuminazione artificiale] [46].

103. [La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 102 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa] [47].

104. [Per le finalità previste dal comma 102 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 35.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, con l'onere di 105.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5783 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi] [48].

105. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi ventennali concessi al Comune di Sacile ai sensi della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali), per il restauro di palazzo Ettoreo e a stabilire i nuovi termini dei lavori, su istanza da presentarsi alla struttura regionale che ha concesso tali contributi entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.

106. Il Comune di Sacile può altresì utilizzare per le finalità di cui al comma 105 il contributo ventennale concessogli ai sensi della legge regionale 77/1981 per il restauro dell'ex caserma Girolamo da Sacile.

107. Ai fini dell'utilizzo di cui al comma 106 il Comune di Sacile presenta alla struttura regionale competente in materia di beni e attività culturali, entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione progettuale prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

108. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi ventennali concessi al Comune di Sacile ai sensi della legge regionale 10/2000 per il restauro del torrione del Duomo e a stabilirne i nuovi termini dei lavori, previa presentazione del nuovo progetto, con esclusione di attività espropriative.

109. A tal fine il Comune di Sacile presenta al servizio competente in materia di beni e attività culturali, entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione progettuale prevista dall'articolo 56 della legge regionale 14/2002 .

110. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società Ginnastica Triestina associazione sportiva dilettantistica di Trieste un contributo straordinario per le celebrazione dei centocinquanta anni della Società Ginnastica Triestina, comprendenti la realizzazione dei campionati italiani assoluti di scherma 2013.

111. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

112. Per le finalità di cui al comma 110 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5784 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

113. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui, o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, che il Comune stipula per il completamento del campo di calcio comunale sito in Trieste in via Campanelle.

114. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 113 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

115. Per le finalità previste dal comma 113 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 40.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, con l'onere di 120.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5786 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

116. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'unione tiro a volo B. Giorgini di Verzegnis un contributo straordinario per l'organizzazione del sesto campionato europeo di tiro combinato.

117. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

118. Per le finalità di cui al comma 116, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5787 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

119. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia Santa Maria Caterina di Salino, in Comune di Paularo, un contributo per la realizzazione di un campetto di sfogo per finalità ricreative e sportive.

120. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

121. Per le finalità di cui al comma 119, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5790 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

122. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tolmezzo un contributo straordinario per la messa in sicurezza e il completamento del campo di calcetto.

123. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

124. Per le finalità di cui al comma 122, è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5791 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

125. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Club alpino italiano (CAI) di Gemona del Friuli un contributo straordinario per la sistemazione del rifugio E. Pischiutti sito sul Monte Cuarnan.

126. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente della Direzione centrale attività produttive, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

127. Per le finalità di cui al comma 125, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5792 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

128. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla fondazione Museo Carnico delle Arti Popolari Michele Gortani di Tolmezzo un contributo da destinare all'attività istituzionale e alla realizzazione di miglioramenti funzionali e impiantistici della Casa Gortani, sede dell'archivio e biblioteca della Carnia e di Palazzo Campeis.

129. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

130. Per le finalità di cui al comma 128, è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 5794 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

131. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Gruppo ANA di San Giorgio di Nogaro un contributo a sollievo degli oneri necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali.

132. La domanda è presentata alla direzione centrale competente in materia di cultura - Servizio beni e attività culturali -, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo della spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

133. Per le finalità previste dal comma 131 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5795 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

134. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione Military Historical Center di Udine un contributo a sollievo degli oneri necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali.

135. La domanda è presentata alla direzione centrale competente in materia di cultura - Servizio beni e attività culturali -, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa, del preventivo della spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

136. Per le finalità previste dal comma 134 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1087 e del capitolo 5798 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

137. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società sportiva Sangiorgina di San Giorgio di Nogaro un contributo a sollievo degli oneri, anche pregressi, necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali.

138. La domanda è presentata alla Direzione centrale competente in materia di attività sportive entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata di una relazione illustrativa, del preventivo della spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

139. Per le finalità previste dal comma 137 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5799 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

140. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per l'anno 2013 al centro giovanile di cultura e ricreazione - Ricreatorio San Michele di Cervignano del Friuli per iniziative culturali e di aggregazione giovanile da effettuarsi nell'anno 2013.

141. La domanda di concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo della spesa. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità rendicontazione del contributo. Sono ammesse altresì le spese già sostenute alla data di entrata in vigore della presente legge per le medesime finalità, fino ad un massimo del 25 per cento delle spese ammissibili già sostenute. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

142. Per le finalità previste dal comma 140 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1087 e del capitolo 5843 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

143. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Lions Club Brugnera-Pasiano-Prata un contributo a sollievo degli oneri necessari per l'acquisizione e il restauro della pala d'altare opera di Alessandro Maganza e destinata a essere collocata nella chiesa parrocchiale di Pasiano di Pordenone.

144. La domanda è presentata alla direzione centrale competente in materia di cultura - Servizio beni e attività culturali -, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata di una relazione illustrativa e del preventivo della spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

145. Per le finalità previste dal comma 143 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 5844 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

146. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Spilimbergo un contributo a sollievo degli oneri necessari per l'installazione di un prefabbricato da adibire a palestra per preparazione atletica e per interventi di sistemazione del campo comunale di atletica.

147. La domanda è presentata alla direzione centrale competente in materia di sport, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo della spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

148. Per le finalità previste dal comma 146 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5847 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

149. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Polisportiva San Primo di Aurisina Stazione un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui, o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, che la Polisportiva stipula perla sostituzione della copertura di due campi da tennis, nonchè per il rifacimento del campo di gioco in materiale sintetico e per la realizzazione della relativa copertura di un ulteriore campo da tennis [49].

150. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 149 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro il 30 giugno 2013, corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa [50].

151. Per le finalità previste dal comma 149 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, con l'onere di 30.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5848 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

152. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al tennis club Triestino di Padriciano un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui, o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, che il tennis club stipula per la realizzazione dell'illuminazione dei campi esterni.

153. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 152 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

154. Per le finalità previste dal comma 152 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 5.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, con l'onere di 15.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5849 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

155. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione sportiva dilettantistica Prati del gran monte di Taipana - Campo di Bonis -, un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui, o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, che l'associazione sportiva stipula per la realizzazione di un impianto sportivo.

156. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 155 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

157. Per le finalità previste dal comma 155 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 5.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, con l'onere di 15.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

158. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione Amici della Musica di Udine un contributo a sollievo degli oneri necessari per lo svolgimento della propria attività istituzionale] [51].

159. [La domanda è presentata alla direzione centrale competente in materia di cultura - Servizio beni e attività culturali -, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo della spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione] [52].

160. [Per le finalità previste dal comma 158 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5851 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013] [53].

161. - 163. [54]

164. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Polisportiva Udinese di Udine un contributo per lo svolgimento dell'attività istituzionali.

165. La domanda è presentata alla direzione centrale competente in materia di attività sportive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo della spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

166. Per le finalità previste dal comma 164 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5853 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

167. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di San Michele Arcangelo di Tomba di Mereto di Tomba un contributo straordinario per il restauro conservativo ed estetico del ciclo di affreschi del sedicesimo secolo situati nella cappella ottagonale.

168. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 167 è presentata al servizio competente in materia di attività e beni culturali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dettagliata degli interventi previsti e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

169. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 167 è autorizzata la spesa di 50.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 5854 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

170. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al tennis club di Cividale un contributo straordinario per il rifacimento degli spogliatoi e annessi servizi igienici e per la copertura dei campi medesimi.

171. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

172. Per le finalità di cui al comma 170, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5855 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

173. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'unione sportiva dilettantistica calcio di Torreanese di Torreano un contributo straordinario per l'acquisto di attrezzature e arredi dedicati all'accoglienza negli spazi interni dell'edificio polifunzionale sito presso il campo sportivo.

174. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

175. Per le finalità di cui al comma 173, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1090 e del capitolo 5856 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

176. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Buttrio un contributo per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del Bocciodromo Comunale.

177. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 176 è presentata alla Direzione centrale della cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

178. Per le finalità previste dal comma 176, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5858 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

179. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Torreano un contributo per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del centro sportivo comunale Severino Lesa.

180. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 179 è presentata alla Direzione centrale della cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

181. Per le finalità previste dal comma 179, è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5859 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

182. - 199. [55]

200. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione Tiro a Segno Nazionale Sezione di Udine un finanziamento per la ristrutturazione e l'ampliamento del poligono di tiro sito in Udine.

201. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 200 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

202. Per le finalità previste dal comma 200 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, con l'onere di 150.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5865 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

203. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di San Pietro in San Pier d'Isonzo un contributo a sollievo degli oneri necessari per il restauro conservativo dell'organo a canne storico della chiesa parrocchiale.

204. La domanda è presentata alla direzione centrale competente in materia di cultura - Servizio beni e attività culturali -, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo della spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

205. Per le finalità previste dal comma 203 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 5866 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

206. - 208. [56]

209. Al fine di favorire la tutela del patrimonio cinematografico e audiovisivo regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cineteca del Friuli contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a venti anni per la realizzazione di un progetto di adeguamento digitale dell'archivio e del patrimonio audiovisivo e cinematografico della Regione Friuli Venezia Giulia.

210. In caso di stipulazione di un mutuo per la realizzazione del progetto, il contributo di cui al comma 209 è destinato alla copertura o alla riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi.

211. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 209, corredata della relazione illustrativa e del piano finanziario dell'intervento, è presentata alla struttura regionale competente in materia di attività culturali entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

212. Per le finalità previste dal comma 209 è autorizzato un limite d'impegno ventennale di 15.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, con onere complessivo di 45.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.2.2.5049 e del capitolo 5912 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2016 al 2032 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

213. L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere l'importo massimo di 160.000 euro all'associazione Teatro Stabile Sloveno, per concorrere alla copertura delle spese sostenute per la gestione della sala teatrale, come deliberato a carico della Regione dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio di previsione 2012. La copertura delle spese avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto ministeriale 12 novembre 2007 (Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore della attività teatrali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163), e dall'articolo 4 dello statuto dell'associazione.

214. L'erogazione è condizionata dalla conforme approvazione, da parte dell'assemblea dei soci del bilancio consuntivo 2012 redatto dal Consiglio di amministrazione.

215. Per le finalità previste dal comma 213 è autorizzata la spesa di 160.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 5531 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

216. - 221. [57]

222. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, i contributi già concessi ai seguenti beneficiari:

a) al Comune di Pordenone ai sensi della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive), a valere su fondi 1999, e successivamente confermato con delibera della Giunta regionale 29 dicembre 2011, n. 2622 a favore della costruzione di una nuova palestra in via Peruzza a Torre;

b) al Comune di Mortegliano ai sensi della legge regionale 43/1980 a valere su fondi 2001, per la realizzazione dell'intervento di completamento del polisportivo comunale (sistemazione pista atletica e realizzazione parcheggi);

c) al Comune di Caneva ai sensi della legge regionale 8/2003 a valere su fondi 2004, per la realizzazione dell'intervento di miglioramento dei campi di calcio e tennis nell'area sportiva Fiaschetti;

d) al Comune di Malborghetto-Valbruna ai sensi della legge regionale 8/2003 a valere su fondi 2004, per l'acquisto di terreno e realizzazione campo di calcetto;

e) al gruppo sportivo Amatori calcio di Cimpello di Fiume Veneto ai sensi della legge regionale 1/2005, a valere su fondi 2005, per la realizzazione dell'intervento di miglioramento e completamento degli impianti sportivi in uso per lo svolgimento delle proprie attività;

f) al Comune di Pordenone ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), a valere su fondi 2005, per la costruzione di una nuova palestra in località Torre;

g) al Comune di Tolmezzo ai sensi della legge regionale 8/2003 a valere su fondi 2006 per la sistemazione della palestra comunale a servizio campo sportivo in frazione Imponzo;

h) al Comune di Aviano ai sensi della legge regionale 8/2003 a valere su fondi 2007 per la realizzazione dei lavori di completamento del centro sportivo polivalente dei Visinai - terzo stralcio;

i) al Comune di Gonars ai sensi della legge regionale 8/2003 a valere su fondi 2007 per la costruzione di una palestra nel polisportivo del capoluogo primo lotto;

l) al Comune di Sesto al Reghena ai sensi della legge regionale 8/2003 a valere su fondi 2008 per il completamento dei campi da tennis dell'impianto polisportivo di Bagnarola;

m) al Comune di Aviano ai sensi della legge 8/2003 a valere su fondi 2008 per la realizzazione dei lavori di completamento del centro sportivo polivalente dei Visinai - quinto stralcio;

n) al Comune di Gonars ai sensi della legge regionale 8/2003 a valere su fondi 2008 per la costruzione di una palestra nel polisportivo del capoluogo primo lotto - secondo stralcio;

o) al Comune di Sequals ai sensi della legge regionale 8/2003 a valere su fondi 2011 per l'adeguamento, il miglioramento e il completamento del polifunzionale di via Carnera, ambito Villa Carnera centro culturale sportivo ricreativo - acquisto area [58].

222 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, i contributi già concessi ai beneficiari indicati al comma 222 anche nel caso in cui i beneficiari medesimi intendano realizzare o abbiano già realizzato un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera abbia a oggetto la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonchè l'acquisizione e il recupero di impianti in disuso [59].

223. Per le finalità di cui ai commi 222 e 222 bis, i beneficiari indicati al comma 222 presentano alla struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza per la conferma del contributo. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, la struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive conferma il contributo e fissa nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione lavori, nonchè di rendicontazione del contributo, ovvero, nel caso in cui i lavori siano già stati ultimati, conferma il contributo e fissa nuovi termini perentori di rendicontazione del contributo [60].

224. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 223 comporta la revoca del contributo concesso e la restituzione del medesimo, secondo le modalità di cui al capo II del titolo III della legge regionale 7/2000.

225. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione nazionale alpini - Sezione di Pordenone - Gruppo di Cordenons, un contributo straordinario a sostegno degli oneri relativi a opere di completamento, inclusi impianti tecnologici e infissi di facciata, per la nuova sede dell'associazione ove si svolgono attività di solidarietà internazionale.

226. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente in materia di rapporti internazionali della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

227. Per le finalità di cui al comma 225 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.2.5051 e del capitolo 5870 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

228. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Barcis un contributo straordinario per la realizzazione della manifestazione Premio Bruno Cavallini da realizzarsi nell'anno 2013.

229. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 228 è presentata al servizio competente in materia di cultura della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.

230. Per le finalità di cui al comma 228 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5871 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

231. - 233. [61]

234. Il comma 12 dell'articolo 19 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), è sostituito dal seguente:

«12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere con appositi contributi alla realizzazione nel corso dell'anno di iniziative specifiche proposte da parte di enti, istituti e organismi pubblici, nonchè associazioni ed enti privati senza fine di lucro, per l'elaborazione e divulgazione di studi e ricerche, nonchè per l'organizzazione di eventi culturali aventi a oggetto la trattazione e la diffusione di conoscenze su temi di particolare interesse per il Friuli Venezia Giulia nelle materie delle discipline umanistiche e dello spettacolo. Il Comitato di cui all'articolo 6, comma 159, della legge regionale 1/2007 valuta le iniziative proposte, a decorrere dall'anno 2012, sulla base del grado d'interesse regionale, attribuendo un punteggio che esprime la qualità tecnica avvalendosi dei seguenti indicatori: la promozione e diffusione nei mass media dell'iniziativa, la notorietà e capacità progettuale del soggetto proponente. E' data priorità alle iniziative in forma di evento culturale di carattere straordinario e non ripetitivo che si concludono nell'anno di presentazione della domanda. La domanda di contributo è presentata, prima dell'avvio dell'iniziativa, al servizio competente in materia di cultura della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, dall'1 gennaio al 31 marzo di ogni anno. All'attuazione degli interventi, che sono individuati dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, si provvede previa stipula di apposita convenzione. Sono ammesse le spese direttamente riferite all'iniziativa e pertinenti, a esclusione delle spese generali e di funzionamento, delle spese di rappresentanza, delle spese per l'acquisto di beni immobili, beni mobili registrati, arredi, attrezzature e macchinari, delle spese per oneri finanziari, ammende, penali e interessi. Il contributo massimo è fissato in 20.000 euro con il soggetto proponente l'iniziativa. Sono ammesse a contributo anche le spese direttamente riferite all'iniziativa proposta, già sostenute alla data della stipula della convenzione. Con il decreto di concessione può essere disposta l'erogazione del contributo nella misura del 70 per cento del suo ammontare e sono fissate le modalità di rendicontazione.».

235. Ai fini della realizzazione dell'intervento di efficienza energetica e di messa in sicurezza della struttura di pubblica fruizione denominata Visionario, di cui all'articolo 6, comma 197, lettera c), della legge regionale 14/2012, il Comune di Udine è autorizzato a stipulare apposita convenzione con il gestore associazione Centro per le arti visive di Udine per disciplinare l'esecuzione dei lavori da parte del medesimo, previo trasferimento dei relativi fondi.

236. All'articolo 1 della legge regionale 16 aprile 1997, n. 12 (Partecipazione della Regione alla costituzione dell'"Associazione per il Mittelfest"), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole «con quote paritarie, su tutti i soci dell'Associazione.» sono sostituite dalle seguenti: «su tutti i soci dell'Associazione, in misura proporzionale alla rispettiva quota associativa annuale.».

237. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione culturale Amici della Musica di Udine un contributo straordinario per progetti culturali da realizzarsi nell'anno 2013 e per correlate spese di funzionamento fino a un massimo del 25 per cento del contributo concesso.

238. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente in materia di cultura della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

239. Per le finalità di cui al comma 237 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5873 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

240. - 272. [62]

273. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione sportiva dilettantistica tennis club di Grado un contributo straordinario per la realizzazione della manifestazione Trofeo internazionale di tennis Città di Grado.

274. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente in materia di sport della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

275. Per le finalità di cui al comma 273 è autorizzata la spesa di 22.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5885 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

276. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al comitato regionale della federazione italiana Baseball Softball di Ronchi dei Legionari un contributo straordinario per la realizzazione della manifestazione Torneo internazionale Enzo Civelli.

277. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente in materia di sport della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

278. Per le finalità di cui al comma 276 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5886 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

279. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione sportiva dilettantistica Atletica Brugnera di Brugnera un contributo straordinario per la realizzazione della manifestazione Giro podistico internazionale Città di Pordenone.

280. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente in materia di sport della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

281. Per le finalità di cui al comma 279 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5887 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

282. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione sportiva dilettantistica Triathlon Team di Cordenons un contributo straordinario per la realizzazione della manifestazione internazionale Magraid.

283. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente in materia di sport della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

284. Per le finalità di cui al comma 282 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5888 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

285. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione sportiva dilettantistica Polisportiva Villanova di Pordenone un contributo straordinario per la realizzazione della manifestazione Trofeo internazionale Villanova di Arti Marziali.

286. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente in materia di sport della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

287. Per le finalità di cui al comma 285 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5889 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

288. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione sportiva dilettantistica Gruppo sportivo Motonautico di Pordenone un contributo straordinario per la realizzazione della Manifestazione internazionale Barcis Motonautica.

289. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente in materia di sport della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

290. Per le finalità di cui al comma 288 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5890 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

291. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione sportiva dilettantistica Circolo della Vela di Muggia un contributo straordinario per la realizzazione della manifestazione Settimana internazionale dei Tre Golfi.

292. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente in materia di sport della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

293. Per le finalità di cui al comma 291 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5891 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

294. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione sportiva dilettantistica Maratonina Udinese di Udine un contributo straordinario per la realizzazione della manifestazione Maratonina Città di Udine.

295. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente in materia di sport della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

296. Per le finalità di cui al comma 293 è autorizzata la spesa di 26.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5892 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

297. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione sportiva dilettantistica Motoclub Olimpia di Pozzuolo del Friuli un contributo straordinario per la realizzazione della manifestazione Gran Prix d'Italia di Speedway.

298. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente in materia di sport della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

299. Per le finalità di cui al comma 297 è autorizzata la spesa di 24.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5913 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

300. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla federazione italiana scherma Consiglio regionale FVG di Udine un contributo straordinario per la realizzazione della manifestazione Coppa del mondo Under 20.

301. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente in materia di sport della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

302. Per le finalità di cui al comma 300 è autorizzata la spesa di 22.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5917 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

303. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione sportiva dilettantistica Sunshine Club Centro Friulano danza sportiva e ballo sociale di Palmanova un contributo straordinario per la realizzazione della manifestazione World dance Trophy FVG.

304. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente in materia di sport della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

305. Per le finalità di cui al comma 303 è autorizzata la spesa di 26.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5918 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

306. Al comma 34, dell'articolo 6, della legge regionale 22/2010 dopo le parole: «siano già stati ultimati.» sono aggiunte le seguenti: «Il Servizio attività ricreative e sportive è altresì autorizzato a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo in tre anni decorrenti dalla data fissata per la ultimazione dei lavori, il cui mancato rispetto comporta la revoca del contributo e la conseguente restituzione del medesimo.».

307. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli interventi a sostegno di eventi, studi e ricerche di interesse regionale, di cui all'articolo 19, comma 12, della legge regionale 3/1998, individuati dalla Giunta regionale, la cui realizzazione ha avuto inizio nell'anno 2012. Sono ammesse a rendicontazione le spese sostenute nel periodo indicato nelle relative convenzioni contributive] [63].

308. [Per le finalità di cui al comma 307 è autorizzata la spesa di 146.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5393 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013] [64].

309. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'associazione culturale Bisiaca un contributo straordinario per la diffusione e divulgazione della conoscenza dell'idioma bisiaco presso le scuole dell'infanzia.

310. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

311. Per la finalità prevista dal comma 309 è autorizzata la spesa di 15.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5045 e del capitolo 5893 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

312. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alla associazione sportiva dilettantistica Gruppo sportivo Vallenoncello un contributo straordinario per la messa in sicurezza degli impianti sportivi.

313. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

314. Per la finalità prevista dal comma 312 è autorizzata la spesa di 20.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1088 e del capitolo 5894 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

315. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alla società Filarmonica di Roveredo in Piano un contributo straordinario per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

316. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

317. Per la finalità prevista dal comma 315 è autorizzata la spesa di 8.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5895 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

318. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alla associazione sportiva dilettantistica Polisportiva comunale di Lestizza un contributo straordinario per la ristrutturazione, l'adeguamento e il miglioramento degli spogliatoi e del campo sportivo di Galleriano.

319. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

320. Per la finalità prevista dal comma 318 è autorizzata la spesa di 15.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5896 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

321. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'associazione sportiva dilettantistica Morsano al Tagliamento un contributo straordinario per la realizzazione di un impianto irriguo dei campi di allenamento e da gioco.

322. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

323. Per la finalità prevista dal comma 321 è autorizzata la spesa di 40.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5897 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

324. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Pasiano di Pordenone un contributo straordinario per la realizzazione di percorsi e piste destinati all'attività di skating.

325. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro il 30 giugno 2013. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione [65].

326. Per la finalità prevista dal comma 324 è autorizzata la spesa di 80.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5898 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

327. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'associazione di promozione sociale Fogolar Furlan di Monfalcone un contributo straordinario per lo sviluppo del progetto di coopeerazione NordEst-e.

328. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

329. Per la finalità prevista dal comma 327 è autorizzata la spesa di 10.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 5899 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

330. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di San Pier d'Isonzo un contributo straordinario per lavori di manutenzione dell'impianto sportivo di tennis.

331. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

332. Per la finalità prevista dal comma 330 è autorizzata la spesa di 35.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5906 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

333. - 335. [66]

336. Per i procedimenti contributivi in materia di cultura e minoranze linguistiche, considerata la particolare complessità dei procedimenti, della natura degli interessi tutelati e dell'attuale organizzazione amministrativa, i termini di cui all'articolo 5 della legge regionale 7/2000 sono stabiliti in centottanta giorni e decorrono:

a) nel caso di procedimenti finalizzati all'individuazione del beneficiario e alla determinazione del contributo, dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il procedimento si conclude con l'adozione dell'atto di riparto dei fondi iscritti a bilancio;

b) nel caso di procedimenti finalizzati alla concessione e alla erogazione di contributi a valere su fondi iscritti a bilancio, a favore di soggetti già individuati, dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di concessione. Il procedimento si conclude con l'adozione dell'atto di concessione;

c) nel caso di procedimenti finalizzati alla approvazione del rendiconto di contributi già concessi, dalla data di scadenza del termine per la presentazione del rendiconto delle spese sostenute, completo di tutta la documentazione necessaria. Il procedimento si conclude con l'adozione dell'atto di approvazione del rendiconto.

337. In considerazione dell'inapplicabilità dell'articolo 6, commi 102, 103 e 104, della legge regionale 14/2012 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia un finanziamento straordinario per il parziale ripiano del disavanzo di esercizio per gli anni 2010-2011 fino alla concorrenza di 150.000 euro.

338. La domanda è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura - Servizio beni e attività culturali -, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

339. Per le finalità previste dal comma 337 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 5908 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

340. Al fine di sostenere lo sviluppo culturale e museale del Friuli Venezia Giulia e per garantire la conservazione, la conoscenza e la fruizione del patrimonio, storico, scientifico e ambientale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste un finanziamento straordinario pluriennale per la progettazione e la realizzazione del Parco del Mare.

341. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata alla direzione centrale competente in materia di attività produttive, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa degli interventi da realizzare e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese [67].

342. Per le finalità previste dal comma 340 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, con l'onere di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 5909 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

343. - 348. [68]

349. Al comma 40, articolo 6, della legge regionale 22/2010 le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio».

350. Al comma 11 bis dell'articolo 15 della legge regionale 17/2008 le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio».

351. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'associazione sportiva dilettantistica Emporio danza di Trieste un contributo straordinario per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

352. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 351 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

353. Per le finalità previste dal comma 351 è autorizzata la spesa di 12.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5943 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

354. - 356. [69]

357. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla federazione ciclistica italiana - Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia -, un contributo a sollievo degli oneri necessari per la promozione e il supporto dei settori giovanili.

358. La domanda è presentata alla direzione centrale competente in materia di cultura - Servizio attività sportive e ricreative -, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo della spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

359. Per le finalità previste dal comma 357 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5944 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

360. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla associazione sportiva dilettantistica Tolmezzo Carnia un contributo straordinario per le attività e celebrazioni collegate al primo centenario dalla fondazione.

361. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 360, corredata di una relazione dell'attività e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la contestuale erogazione del contributo, nonchè sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa.

362. Per le finalità di cui al comma 360 è autorizzata la spesa di 21.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5979 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

363. All'articolo 6 della legge regionale 14/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale Promotur un intervento finanziario straordinario per l'acquisizione dalla società RCS Sport Spa di Milano, quale soggetto organizzatore unico, dei diritti di partenza e arrivo delle tappe del Giro d'Italia che si svolgeranno nel Friuli Venezia Giulia negli anni 2013 e 2014 e dei diritti di altri grandi eventi sportivi che si terranno in regione nei medesimi anni.»;

b) al comma 15 le parole «Spese per l'acquisizione dei diritti di partenza e arrivo» sono sostituite dalle seguenti: «Intervento finanziario straordinario in favore dell'Agenzia regionale Promotur per l'acquisizione dei diritti di partenza e arrivo»;

c) dopo il comma 49 è inserito il seguente:

«49 bis. Fatta salva la domanda presentata ai sensi del comma 49, il procedimento per la concessione del finanziamento di cui al comma 48 è assegnato alla competenza della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici.».

364. Per le finalità previste dall'articolo 6, della legge regionale 14/2012, come modificato dal comma 363, lettere a) e b), è autorizzata la spesa di 420.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1087 del capitolo 5768 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

365. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Savogna un contributo straordinario per il ripristino del campo di basket e per l'acquisto delle attrezzature necessarie al suo utilizzo.

366. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 364 è presentata al servizio competente in materia di attività sportive entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

367. Per le finalità previste dal comma 365 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5752 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

368. Per i soli effetti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), al comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani), dopo le parole «per l'acquisto e per la realizzazione di interventi aventi rilevanza edilizia, comprensivi dell'acquisto di attrezzature e arredi, degli immobili adibiti a centri di aggregazione giovanile» sono inserite le seguenti: «nonchè per la copertura degli interessi per l'ammortamento degli eventuali mutui contratti per il finanziamento degli interventi stessi e previsti in fase di determinazione del costo ammissibile.».

369. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 368 continuano a fare carico all'unità di bilancio 5.1.2.1089 e al capitolo 6174 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

370. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'istituto di musica Vivaldi di Monfalcone un contributo straordinario per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

371. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 369 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

372. Per le finalità previste dal comma 370 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.1097 e del capitolo 9136 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

373. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di Santa Maria e Giuliana di Castello in comune di Aviano un contributo straordinario a sostegno delle spese per un intervento di manutenzione e messa a norma dell'oratorio parrocchiale e dell'annessa area sportivo-ricreativa.

374. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 373 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione - Servizio affari generali, amministrativi, di vigilanza e garanzia -, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

375. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 374 concede il contributo, che può essere erogato in un'unica soluzione all'atto della concessione. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

376. Per le finalità previste dal comma 373 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1089 e del capitolo 9137 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

377. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Parrocchia di San Giuseppe Sposo della Beata Vergine Maria di Udine per spese di manutenzione e adeguamento alle norme di sicurezza dell'area sportiva e ricreativa di proprietà della parrocchia stessa.

378. La domanda, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in un'unica soluzione e in via anticipata.

379. Per le finalità previste dal comma 377 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1089 e del capitolo 3496 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

380. Al comma 99 dell'articolo 6 della legge regionale 18/2011 le parole «San Giorgio Martire di San Giorgio di Nogaro» sono sostituite dalle seguenti: «San Martino Vescovo di Passons in Comune di Pasian di Prato».

381. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 99, della legge regionale 18/2011, come modificato dal comma 380, fanno carico a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la Tabella F a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e sul capitolo 3453 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

382. Al comma 105 dell'articolo 6 della legge regionale 18/2011 sono aggiunte in fine le parole «e a sollievo degli oneri finanziari a copertura degli interessi per l'ammortamento dell'eventuale mutuo contratto per il finanziamento dell'intervento stesso».

383. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 105 dell'articolo 6 della legge regionale 18/2011, come modificato dal comma 382 continuano a fare carico sull'unità di bilancio 5.3.2.5053 e sul capitolo 3455 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

384. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un finanziamento straordinario anche a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui o a altra forma di ricorso al mercato finanziario, che il Comune stipula per l'accesso diretto a Borgo Castello e per interventi di riqualificazione del Colle [70].

385. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 384 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

386. Per le finalità previste dal comma 384 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 75.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 225.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 3520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

387. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia Santa Maria Maggiore di Visco un contributo straordinario per l'adeguamento del ricreatorio parrocchiale.

388. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

389. Per le finalità previste dal comma 387 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1089 e del capitolo 3504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

390. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla parrocchia Beata Vergine del soccorso di Trieste per il restauro della corona dorata situata sopra l'altare maggiore presente nella chiesa medesima.

391. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 390 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Con i decreti di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi [71].

392. Per le finalità previste dal comma 390 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 3531 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

393. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Opera Odorico da Pordenone un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza e adeguamento alle normative antincendio del fabbricato Casa Alpina Monsignor Paulini, a integrazione dei contributi già concessi per le medesime finalità [72].

394. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 393 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale domanda è corredata della relazione tecnica illustrativa, nonchè del progetto preliminare dei lavori e del relativo quadro economico di spesa. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

395. Per le finalità previste dal comma 393 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 15.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 45.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 3532 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

396. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla parrocchia di San Martino V di Percoto di Pavia di Udine per spese di straordinaria manutenzione e completamento dell'area sportiva e ricreativa di piazza della Vittoria a Percoto.

397. La domanda, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro il 30 settembre 2013. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione della spesa [73].

398. Per le finalità previste dal comma 396 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 3533 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

399. Al comma 221 dell'articolo 6 della legge regionale 14/2012 le parole «sostenuti nell'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «sostenuti negli anni 2012 e 2013».

400. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 399 continuano a fare carico sull'unità di bilancio 5.5.1.5060 e del capitolo 5762 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

401. Alla legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull'associazionismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 12 è aggiunto il seguente:

«1 bis. La Giunta regionale individua annualmente le quote del Fondo da destinare ai singoli comparti di intervento e dispone il prelevamento delle somme dal Fondo e la loro iscrizione nelle relative unità di bilancio e nei capitoli di pertinenza.»;

b) dopo il comma 2 dell'articolo 24 è aggiunto il seguente:

«2 bis. La Giunta regionale individua annualmente le quote del Fondo da destinare ai singoli comparti di intervento e dispone il prelevamento delle somme dal Fondo e la loro iscrizione nelle relative unità di bilancio e nei capitoli di pertinenza.».

402. - 404. [74]

405. Al fine di favorire l'acquisizione dell'impianto natatorio situato in Comune di Maniago, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:

a) devolvere il contributo in conto capitale pari a 742.100 euro assegnato con deliberazione della Giunta regionale del 28 novembre 2012, n. 2092, ai sensi della legge regionale 19 aprile 1995, n. 18 (Concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali in attuazione dell'articolo 4, commi 2 e 3, della legge 2 maggio 1990, n. 104, relativa alle servitù militari), per la realizzazione del collegamento ciclopedonale da ciclovia Pedemontana al centro storico;

b) devolvere il contributo pluriennale costante pari a 20.000 euro annui per venti anni, assegnato con deliberazione della Giunta regionale del 28 novembre 2012, n. 2096, ai sensi dell'articolo 4, commi 55 e 56, della legge regionale 2/2000, per la sistemazione della Via Colvera in Comune di Maniago.

406. Per le finalità di cui al comma 405, il Comune beneficiario è tenuto a presentare la domanda di devoluzione dei contributi, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale e di edilizia. La domanda è corredata dalla dichiarazione del legale rappresentante del soggetto proprietario dell'impianto di disponibilità alla cessione dell'impianto medesimo. Con il provvedimento di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti.

407. In deroga al disposto dell'articolo 32, comma 3, della legge regionale 7/2000 l'Amministrazione regionale e la Provincia di Pordenone sono inoltre autorizzate a trasferire il contributo pluriennale concesso alla società proprietaria dell'impianto natatorio, a favore del Comune di Maniago, a condizione che lo stesso si impegni a mantenere il vincolo di destinazione d'uso per ulteriori cinque anni a decorrere dalla data di trasferimento della proprietà dell'immobile.

408. Il trasferimento del contributo di cui al comma 407 rimane subordinato all'effettivo trasferimento della proprietà del bene immobile e da tale termine è assoggettato alla disciplina dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000 .

409. Le domande di trasferimento dei contributi sono presentate congiuntamente dal beneficiario originario e dal Comune di Maniago alla struttura regionale o provinciale che ha concesso i contributi. La struttura regionale o provinciale competente comunica, entro sessanta giorni dalla domanda, gli esiti dell'istruttoria e fissa, in caso di esito favorevole, il termine entro il quale presentare la documentazione relativa al trasferimento di proprietà del bene.

410. Al fine di favorire l'acquisizione dell'impianto natatorio situato in Comune di Maniago, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune stesso un contributo straordinario nella misura di complessivi 2.400.000 euro, pari a 120.000 euro annui per venti anni a decorrere dal 2013 e fino al 2032.

411. Il Comune beneficiario presenta la domanda di contributo alla direzione centrale competente in materia di edilizia e lavori pubblici entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del contratto d'acquisto dell'immobile. Il decreto di concessione fissa le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa sostenuta.

412. Per le finalità previste dal comma 410 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 120.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 360.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 9140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

413. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore del Comune di Pasiano di Pordenone a sostegno dei settori giovanili delle società sportive del territorio.

414. La domanda per la concessione del contributo è presentata al competente servizio della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

415. Per le finalità previste dal comma 413 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 9149 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

416. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella F.

 

     Art. 7. (Finalità 6 - istruzione, formazione e ricerca)

1. [All'articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 bis le parole «nel cui nucleo familiare almeno uno dei genitori risieda da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale e appartenga a una delle seguenti categorie:» sono sostituite dalle seguenti: «residenti da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale e appartenenti a una delle seguenti categorie:»;

b) dopo il comma 1 bis è aggiunto il seguente:

«1 ter. Possono accedere inoltre agli interventi della presente legge gli alunni minorenni nel cui nucleo familiare almeno uno dei genitori risieda da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale e appartenga a una delle categorie di cui al comma 1 bis.»] [75].

2. [Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della legge regionale 14/1991, come modificato dal comma 1, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.1.1.5056 " Sostegno alla frequenza scolastica - spese correnti " e al capitolo 5329 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013] [76].

3. [Per l'anno scolastico 2012/2013 il termine per la presentazione delle domande per l'ottenimento degli assegni di studio di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 14/1991, è fissato al 31 marzo 2013] [77].

4. [Per l'anno scolastico 2012/2013 il termine per la presentazione delle domande per l'ottenimento degli assegni di studio di cui all'articolo 16, commi 47 e 47 bis, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), è fissato al 31 marzo 2013] [78].

5. [Alla legge regionale 12 giugno 1984, n. 15 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma dell'articolo 7 bis è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di agevolare le attività promozionali, di coordinamento e di supporto amministrativo e formativo esercitate a favore delle scuole materne non statali da Associazioni che le affiliano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Associazioni medesime contributi per spese organizzative, di gestione e di supporto alla formazione relativamente alla parte non coperta da assegnazioni statali e con l'esclusione delle spese relative all'acquisto di beni, strumenti e dotazioni didattiche a favore degli istituti scolastici affiliati.»;

b) l'articolo 7 ter è sostituito dal seguente:

«Art. 7 ter

1. I contributi di cui all'articolo 7 bis sono ripartiti nella misura del 15 per cento dell'ammontare complessivo in parti uguali tra tutte le Associazioni e nella restante misura dell'85 per cento in proporzione al numero delle scuole affiliate a ciascuna Associazione.»] [79].

6. [Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio), è inserito il seguente:

«4 bis. I contributi di cui al comma 1 possono essere liquidati in un'unica soluzione all'atto della concessione.»] [80].

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ente scuola materna San Giovanni Bosco, gestore della scuola dell'infanzia San Giovanni Bosco di Gonars, un contributo di 30.000 euro a sostegno delle spese per l'attività istituzionale, anche pregresse, della scuola dell'infanzia San Giovanni Bosco.

8. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 7 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione e al Servizio competenti in materia di ricerca.

9. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 8 provvede alla concessione del contributo, che può essere erogato in un'unica soluzione all'atto della concessione medesima. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

10. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata una spesa di 30.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 6237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

11. Sono abrogati i commi 132, 133 e 134 dell'articolo 6 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012).

12. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), all'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), all'articolo 7, commi da 24 a 37, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), e all'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), le istituzioni scolastiche sono autorizzate a presentare i rendiconti relativi all'anno scolastico 2011-2012 entro la data del 31 gennaio 2013.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gemona un contributo di 15.000 euro per la realizzazione del progetto Studiare a Gemona finalizzato a realizzare un'azione di promozione della scuola gemonese nel territorio di riferimento.

14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale e al Servizio competenti in materia di istruzione, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa.

15. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 14 concede il contributo, che può essere erogato in un'unica soluzione all'atto della concessione medesima. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

16. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 9131 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Luigi Bon di Tavagnacco un contributo di 20.000 euro per un progetto di diffusione della cultura musicale nelle scuole del Friuli Venezia Giulia, da realizzarsi nell'anno scolastico 2012-2013.

18. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 17 è presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla Direzione e al Servizio competenti in materia di istruzione, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa.

19. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 18 concede il contributo, che può essere erogato in un'unica soluzione all'atto della concessione medesima. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

20. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 9133 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto comprensivo n. 5 L. Coletti di Treviso un contributo di 15.000 euro a sostegno delle attività connesse all'attuazione del percorso scolastico secondario all'interno dell'Istituto penale minorile di Treviso.

22. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 21 è presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale e al Servizio competenti in materia di istruzione, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa.

23. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 22 provvede alla concessione del contributo, che può essere erogato in un'unica soluzione all'atto della concessione medesima. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

24. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 9109 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

25. Qualora l'incarico di direttore della fondazione di cui all'articolo 7, comma 35, della legge regionale 14/2012 sia affidato a un dipendente della Regione messo a disposizione della suddetta fondazione ai sensi del comma 41 dell'articolo medesimo, al dipendente stesso spetta un trattamento economico aggiuntivo di importo pari alla misura minima della retribuzione di posizione fissata dal contratto collettivo di lavoro per il personale regionale con incarico di titolare di posizione organizzativa.

26. [In attesa che si rendano disponibili risorse finanziarie adeguate a sostenere l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del sistema scolastico regionale, anche al fine di garantire la continuità delle azioni già realizzate in esercizi precedenti in attuazione del disposto dell'articolo 7, comma 9, della legge regionale 3/2002, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avviare, nelle more dell'approvazione del Piano per lo sviluppo dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2013-2014, le procedure per la concessione dei contributi nelle aree di intervento individuate dal Piano per lo sviluppo dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2012-2013] [81].

27. [Nell'ambito dell'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 7, comma 6, lettera c), della legge regionale 14/2012, sono fatte salve le domande di contributo presentate dalle istituzioni scolastiche entro il termine di cui al comma 9 dell'articolo medesimo] [82].

28. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse stanziate sull'unità di bilancio 6.1.2.5057 e sul capitolo 8028 nell'esercizio 2013 per l'attuazione degli interventi di cui al comma 27 ripartendole prioritariamente per il soddisfacimento delle domande di contributo di cui al comma medesimo] [83].

29. [L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alla Provincia di Pordenone un contributo straordinario per l'acquisto delle attrezzature e degli arredi per il laboratorio enogastronomico dell'Istituto di istruzione superiore tecnico e professionale Federico Flora di Pordenone] [84].

30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di istruzione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

31. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.1122 e del capitolo 1854 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Venzone un contributo straordinario in conto capitale di 70.000 euro per la realizzazione, nella nuova scuola materna comunale, di interventi edilizi di manutenzione e di superamento delle barriere architettoniche, finalizzati all'avvio, all'interno della scuola medesima, di un servizio socio-educativo integrativo ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).

33. La concessione del contributo di cui al comma 32 è subordinata alla determinazione della spesa ammissibile, come previsto dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

34. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 32 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di istruzione - Servizio affari generali, amministrativi, di vigilanza e garanzia, corredata del progetto esecutivo approvato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

35. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 34 concede il contributo. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo medesimo.

36. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5059 e del capitolo 9135 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle amministrazioni provinciali un contributo straordinario a copertura delle spese sostenute per l'effettuazione di verifiche strutturali previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica), su edifici scolastici di competenza provinciale. Il finanziamento è ripartito per il 50 per cento sulla base della superficie del territorio provinciale e per il restante 50 per cento in misura proporzionale alla popolazione residente nel territorio provinciale, calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di presentazione della domanda.

38. Il contributo di cui al comma 37 è concesso ed erogato in unica soluzione anticipata sulla base delle domande presentate, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di istruzione - Servizio affari generali, amministrativi, di vigilanza e garanzia. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.

39. Per le finalità di cui al comma 37 è autorizzata la spesa di 460.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5059 e del capitolo 1418 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Collegio Salesiano Don Bosco di Tolmezzo un contributo straordinario per l'acquisto di attrezzature e materiale informatico, hardware e software, per lo svolgimento dell'attività formativa.

41. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 40 è presentata alla Direzione centrale e al servizio competenti in materia di istruzione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

42. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5058 e del capitolo 9108 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Porcia un contributo per la realizzazione del nuovo Polo scolastico comunale che consentirà di integrare due plessi di scuole elementari e dell'infanzia.

44. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 43 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La concessione e contestuale erogazione del contributo avvengono nei modi previsti dalla legge regionale 14/2002 . Il decreto di concessione fissa le modalità di rendicontazione del contributo medesimo.

45. Per le finalità previste dal comma 43 è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5059 e del capitolo 3488 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Prata di Pordenone un contributo straordinario per l'ultimazione dei lavori di realizzazione della nuova scuola elementare di Villanova.

47. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 46 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione. 48 Per la finalità prevista dal comma 46 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5059 e del capitolo 3528 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario nella misura di complessivi 1.500.000 euro a favore della Parrocchia San Lorenzo Martire per la realizzazione del primo stralcio dei lavori di costruzione della nuova scuola materna di Cavolano di Sacile.

50. Per le finalità previste dal comma 49 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 75.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 225.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5059 e del capitolo 9114 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

51. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agesci Gruppo di Staranzano 1 un contributo straordinario per la realizzazione di un progetto speciale per lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e per la costruzione di nuovi ambienti di apprendimento con l'applicazione del modello pedagogico scuola slow.

52. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 51 è presenta alla Direzione centrale competente in materia di istruzione corredata della relazione illustrativa del progetto e del preventivo di spesa.

53. Per le finalità previste dal comma 51 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.2.1.5063 e del capitolo 9142 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

54. [All'articolo 7 della legge regionale 14/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 14 le parole «per l'anno accademico 2012-2013» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni accademici 2012-2013 e 2013-2014»;

b) al comma 15 dopo le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono aggiunte le seguenti: «, con riferimento all'anno accademico 2012-2013»;

c) il comma 16 è sostituito dal seguente:

«16. Per l'anno accademico 2012-2013, il contributo di cui al comma 14 è concesso in misura proporzionale al numero degli iscritti alla data del 31 dicembre 2011; per l'anno accademico 2013-2014, il contributo stesso è concesso in misura proporzionale al numero degli utenti iscritti nell'anno accademico precedente.»;

d) dopo il comma 16 è inserito il seguente:

«16 bis. Il contributo di cui al comma 14 è concesso entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda; nel decreto di concessione sono stabilite le modalità e i termini di erogazione e di rendicontazione ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).»] [85].

55. Con riferimento all'anno accademico 2013-2014, la domanda per l'ottenimento del contributo di cui all'articolo 7, comma 14, della legge regionale 14/2012, come modificato dal comma 54, è presentata alla Direzione e al Servizio competenti in materia di istruzione, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa, entro l'1 marzo 2013.

56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università della Terza Età di Gorizia, un contributo a sollievo degli oneri necessari per la realizzazione di attività didattiche e formative, anche di rilievo internazionale, al fine di favorire lo scambio interculturale e lo scambio tra generazioni e culture, nonchè la formazione continua e la cultura sociale.

57. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 56 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione - Servizio istruzione, università e ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata della relazione illustrativa e del preventivo della spesa. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

58. Per le finalità previste dal comma 56 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.2.1.5063 e del capitolo 9138 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

59. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alla Provincia di Udine il contributo decennale di complessivi 2 milioni di euro, pari a 200.000 euro annui, già concesso al Comune di Udine per le finalità previste dall'articolo 6, comma 197, lettera b), della legge regionale 14/2012, e non erogato a seguito della rinuncia del Comune medesimo.

59 bis. In caso di stipulazione di mutuo per l'intervento, il contributo di cui al comma 59 è destinato alla copertura o alla riduzione degli oneri di ammortamento in linea capitale e interessi nei limiti dell'ammontare della spesa ritenuta ammissibile a finanziamento, ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 14/2002 [86].

60. Ai fini dell'assegnazione di cui al comma 59 la Provincia di Udine presenta alla struttura regionale competente la documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

61. Per le finalità previste dal comma 59 è autorizzato il limite di impegno decennale di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, con l'onere complessivo di 600.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 6.3.2.1125 e del capitolo 5744 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2022 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

62. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli studi di Udine un contributo nella misura di cui al comma 65 per la realizzazione di un progetto finalizzato a introdurre un sistema di valutazione degli esiti dell'apprendimento effettivo dei laureandi.

63. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 62 è presentata alla Direzione centrale e al Servizio competenti in materia di università entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa.

64. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 63 concede il contributo. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo medesimo ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000 .

65. Per le finalità previste dal comma 62 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.3.1.1125 e del capitolo 9134 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

66. All'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 29 le parole «Per l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2012 e 2013»;

b) al comma 30 le parole «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo dell'esercizio di riferimento».

67. [Dopo il comma 5 dell'articolo 43 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), è inserito il seguente:

«5 bis. In via di prima attuazione, alla costituzione del Consiglio di indirizzo studentesco entro il termine di cui al comma 5 si provvede, in deroga al disposto dell'articolo 42, comma 1, con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di università. Al rinnovo dei componenti del Consiglio stesso e alla loro sostituzione in caso di cessazione anticipata si provvede con decreto del Direttore generale dell'ARDISS.»] [87].

68. Al comma 39 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), dopo le parole «Centro di ricerca e di trasferimento tecnologico» sono inserite le seguenti: «- società consortile a responsabilità limitata».

69. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste a valere sui fondi 2005, di cui all'articolo 9 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione), anche per la copertura degli oneri di adeguamento e modifica interna di locali a uso laboratorio e uffici presso il Polo tecnologico di Gorizia.

70. Per le finalità di cui al comma 69 il consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste presenta alla Direzione e al servizio competenti in materia di ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda per la conferma del contributo. La domanda è corredata della relazione illustrativa e del piano finanziario dell'intervento.

71. Al comma 43 dell'articolo 7 della legge regionale 22/2010 le parole «per gli anni 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2011-2013».

72. In attuazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 9, della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 17 (Razionalizzazione di Agemont SpA, riorganizzazione di Promotur SpA, nonchè rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprietà della Regione), e tenuto conto della rilevanza strategica che la Regione riconosce alle realtà operanti nell'ambito della ricerca e dell'innovazione tecnologica, al fine di favorire lo sviluppo dell'economia montana, nonchè per favorire un processo di specializzazione funzionale all'integrazione tra le realtà regionali che operano in qualità di parchi scientifici e tecnologici e di incubatori d'impresa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un consorzio di diritto pubblico, denominato Consorzio Innova FVG, con sede in Amaro, di seguito Consorzio, al quale conferire la società Agemont Centro di Innovazione Tecnologica Srl di Amaro, risultante dall'avvenuta scissione di Agemont SpA.

73. Il Consorzio subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della società conferita, senza soluzione di continuità, ivi compresi quelli afferenti i contratti di lavoro in essere, al fine di assicurare lo svolgimento delle relative attività. I contributi ordinari e straordinari previsti nel bilancio regionale o concessi dall'Amministrazione regionale in favore della società Agemont Centro di Innovazione Tecnologica Srl sono confermati a favore del Consorzio, che vi subentra per il perseguimento delle medesime finalità.

74. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico, avente natura di ente pubblico economico, dotato di autonomia statutaria, amministrativa, patrimoniale, organizzativa e contabile, nei limiti della presente legge. Il Consorzio, privo di scopo di lucro, è organismo di ricerca, così come definito dalla comunicazione della Commissione Europea 2006/C323/01 del 30 dicembre 2006 (Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione), dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esecuzione per categoria), nonchè dalle norme nazionali e regionali di attuazione ed esecuzione di obblighi comunitari e opera anche in qualità di parco scientifico e tecnologico.

75. Al Consorzio possono aderire, la Regione Friuli Venezia Giulia, anche per il tramite delle proprie società direttamente o indirettamente controllate, nonchè:

a) le Unioni dei Comuni montani di cui alla legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani);

b) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura regionali;

c) le Università degli studi regionali;

d) gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica gestori dei parchi scientifici e tecnologici;

e) gli enti pubblici economici.

76. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 72 il Consorzio gestisce il Centro di innovazione tecnologica, quale parco scientifico e tecnologico regionale, comprensivo delle attività di ricerca, sviluppo, innovazione, incubazione di imprese e trasferimento tecnologico, nonchè di promozione delle stesse e di formazione in materia di ricerca e innovazione, creando ogni possibile raccordo e sinergia con le altre istituzioni che operano quali parchi scientifici e tecnologici e incubatori di impresa a livello regionale, nazionale e internazionale.

77. Lo statuto contiene le norme relative all'organizzazione, al funzionamento e alle competenze degli organi consortili per quanto non stabilito dalla presente legge.

78. Sono organi del consorzio:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio di amministrazione o, in alternativa, l'Amministratore unico [88];

c) il Presidente;

d) il Comitato tecnico-scientifico;

e) il Revisore unico dei conti.

79. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti scelti dall'Assemblea e dura in carica per tre esercizi. Il Consiglio di amministrazione adotta gli atti fondamentali e i regolamenti del Consorzio ed è investito di tutti i poteri necessari alla gestione del Consorzio stesso, salvi i poteri espressamente assegnati dallo statuto ad altri organi. Sono atti fondamentali del Consorzio:

a) il bilancio di previsione annuale e triennale e il bilancio di esercizio;

b) il piano strategico, il piano operativo annuale e la dotazione organica;

c) i regolamenti concernenti l'ordinamento, l'assetto istituzionale, il funzionamento e le prestazioni esterne.

80. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio di amministrazione. Il Presidente rappresenta legalmente in ogni sede, anche giurisdizionale, il Consorzio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente stesso, le attività sono svolte dal Vicepresidente.

80 bis. In alternativa al Consiglio di amministrazione, l'Assemblea può nominare un Amministratore unico dotato di tutti i poteri necessari alla gestione del Consorzio, salvi i poteri espressamente assegnati dallo Statuto ad altri organi. L'Amministratore unico adotta tutti gli atti fondamentali di cui al comma 79 e i regolamenti del Consorzio e rappresenta legalmente in ogni sede anche giurisdizionale il Consorzio [89].

81. Il Comitato tecnico-scientifico, con funzioni consultive e di monitoraggio su iniziative e programmi di ricerca, è composto da undici membri effettivi e tre membri supplenti, eletti dall'Assemblea secondo il procedimento disciplinato nello statuto, che prevede l'elezione dei componenti più votati di due liste rappresentative rispettivamente del mondo dell'industria e della ricerca.

82. Il Revisore unico dei conti, con funzioni di verifica contabile e controllo della gestione economica e finanziaria del Consorzio, è eletto dall'Assemblea.

83. Gli organi di cui al comma 78, lettere b), c), d) ed e) durano in carica per tre esercizi e proseguono nelle funzioni sino alla riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

84. Al Presidente e agli altri componenti del Consiglio di amministrazione o all'Amministratore unico spetta un compenso nella misura stabilita dalla Giunta regionale secondo le modalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali). Al Revisore unico dei conti viene corrisposto un compenso annuo da determinarsi dal Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore unico secondo le vigenti tariffe professionali o, in mancanza, secondo equità, all'atto dell'incarico [90].

85. Il Consorzio opera con personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore di attività. Il Consorzio può ricorrere, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, ad assunzioni con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato ovvero ad altre forme di lavoro flessibile.

85 bis. Per le finalità di cui al comma 72, l'Amministrazione regionale può disporre, su specifica autorizzazione della Giunta regionale, il distacco presso il Consorzio Innova FVG di un dipendente per un periodo di durata non superiore a un anno, rinnovabile per un massimo di tre anni, per lo svolgimento di funzioni di direttore del Consorzio stesso. Il contributo in natura viene parametrato al costo del personale regionale da impiegare nella realizzazione delle attività per la durata del distacco [91].

86. Il Consorzio dispone delle seguenti entrate:

a) contributi annuali dei consorziati;

b) entrate derivanti dalle attività di cui al comma 76;

c) qualsiasi provento o reddito derivante dalla gestione del patrimonio;

d) erogazioni di enti pubblici e privati.

87. La Regione esercita nei confronti del Consorzio l'attività di vigilanza e di controllo. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:

a) gli atti fondamentali di cui al comma 79;

b) gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili;

c) gli atti di particolare rilievo per i quali il Consiglio di amministrazione lo richieda espressamente.

88. Gli atti di cui al comma 87 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione centrale competente in materia di ricerca che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l'istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e dell'eventuale parere acquisito ai sensi del comma 91, alla Giunta regionale per l'approvazione.

89. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 87 entro quindici giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine gli atti diventano esecutivi.

90. Il termine di trenta giorni di cui al comma 88 è sospeso per il tempo necessario all'acquisizione del parere di cui al comma 91 e per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori. In tali casi il termine ricomincia a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti.

91. Il bilancio di previsione annuale e triennale e il bilancio di esercizio sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di bilancio per il parere di competenza.

92. Il Consiglio di amministrazione del Consorzio adegua il provvedimento alle indicazioni della Giunta regionale entro venti giorni dalla ricezione della relativa deliberazione.

93. La Giunta regionale approva gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto del Consorzio.

94. All'atto della stipula dell'atto costitutivo di cui al comma 93 sono nominati per il primo triennio gli organi di cui al comma 78, lettere b), c) ed e). In tale sede il Presidente è nominato direttamente dalla Regione, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f), della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici) [92].

95. L'Amministrazione regionale è autorizzata, a decorrere dall'insediamento degli organi di cui al comma 94, a concedere finanziamenti annui per il perseguimento dei fini istituzionali e per il rafforzamento delle attività di ricerca, sviluppo, innovazione, incubazione d'impresa e trasferimento tecnologico del Consorzio, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, limitatamente agli anni 2013 e 2014, il contributo di cui al presente comma può finanziare le attività della società conferita ai sensi del comma 72 [93].

95 bis. Il termine per la presentazione dell'istanza relativa al contributo di cui al comma 95 è fissato al 30 settembre dell'anno di riferimento [94].

96. Per le finalità previste dal comma 95 è autorizzata la spesa complessiva di 1.557.180 euro, di cui 697.180 euro per l'anno 2013 e 430.000 euro per gli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 6.5.1.3300 e del capitolo 2751 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

97. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore di Agemont Centro di Innovazione Tecnologica Srl di Amaro il contributo pluriennale concesso nella misura annua di 434.300 euro con limiti d'impegno quindicennali annui a decorrere dagli anni 2007 e 2008 a favore di Agemont SpA, ai sensi dell'articolo 6, comma 21, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), anche a fronte della realizzazione di un progetto parzialmente diverso da quello originario, nonchè, per ulteriori interventi di ampliamento, di completamento e di sviluppo operativo, ivi compresi gli acquisti di aree e le forniture di arredi e attrezzature presso i Centri di Innovazione Tecnologica di Amaro e di Maniago.

98. La società Agemont Centro di Innovazione Tecnologica presenta alla Direzione competente in materia di ricerca il nuovo progetto preliminare degli interventi e il nuovo quadro economico. Sono fatte salve le spese già parzialmente sostenute e incluse nel nuovo progetto preliminare.

99. La conferma del contributo di cui al comma 97 può essere disposta nella misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili.

100. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella G.

 

     Art. 8. (Finalità 7 - sanità pubblica)

1. Al comma 37 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), le parole «per la durata di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «per la durata di tre anni».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Enti del Servizio sanitario regionale presentano alla Direzione centrale competente in materia di salute una relazione recante l'indicazione analitica degli interventi edilizi e impiantistici approvati dalla programmazione regionale e aziendale nei Piani di investimento 2011 e precedenti, per i quali alla data del 31 ottobre 2012 non è stato dato avvio ai lavori, indicandone le motivazioni, gli importi non utilizzati e i relativi provvedimenti regionali di concessione e specificando, con opportuna motivazione, gli interventi per i quali permane l'interesse aziendale all'esecuzione.

2 bis. Entro la data del 31 maggio 2013, gli Enti del Servizio sanitario regionale presentano alla Direzione centrale competente in materia di salute una relazione recante l'indicazione analitica degli interventi di investimento in beni mobili e tecnologici approvati dalla programmazione regionale e aziendale nei Piani di investimento 2011 e precedenti, alla data del 30 marzo 2013 non ancora aggiudicati in via definitiva, indicandone le motivazioni, gli importi non utilizzati e i relativi provvedimenti regionali di concessione e specificando, con opportuna motivazione, gli interventi per i quali permane l'interesse aziendale all'esecuzione [95].

3. In considerazione delle necessità di razionalizzazione e contenimento della spesa, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di salute, provvede alla riprogrammazione, per le esigenze di parte capitale del Servizio sanitario regionale, dei finanziamenti regionali relativi agli interventi censiti ai sensi dei commi 2 e 2 bis, anche prevedendo la destinazione a interventi diversi, e stabilisce i termini entro i quali gli Enti del Servizio sanitario regionale devono trasmettere i resoconti previsti al comma 5 [96].

4. I finanziamenti di rilievo aziendale relativi ai Piani di investimento 2011 e precedenti sono ridefiniti nella quota complessiva mediante riduzione degli importi corrispondenti agli interventi oggetto di riprogrammazione per effetto delle disposizioni di cui al comma 3. Di conseguenza, gli interventi confermati nei singoli piani devono trovare copertura interamente nella quota così ridefinita.

5. Entro i termini stabiliti dalle deliberazioni di cui al comma 3, gli Enti del Servizio sanitario regionale trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di salute, per ogni intervento oggetto di riprogrammazione, il resoconto delle spese sostenute anche indicando le quote di finanziamento attribuite all'intervento medesimo. La Direzione centrale competente in materia di salute verifica l'ammissibilità delle spese già sostenute, desumibili dai resoconti di cui sopra, e quantifica le quote di finanziamento regionale da confermare [97].

6. In caso di mancato rispetto dei termini indicati nei commi 2 e 2 bis, è disposta la revoca dei finanziamenti già concessi e non rendicontati [98].

7. In caso di mancato rispetto dei termini indicati nel comma 5, è disposta la revoca dei finanziamenti e il recupero delle somme erogate.

8. Per l'anno 2013, al fine di garantire un finanziamento commisurato al mantenimento dei livelli assistenziali esistenti nei settori sanitario e sociale, l'utile rilevato in sede di chiusura della gestione del Servizio sanitario regionale nell'anno 2011, destinato con delibera di Giunta regionale n. 1754 dell'11 ottobre 2012 ad accantonamenti a debito verso la Regione nei bilanci dei singoli Enti, e gli importi accantonati ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) nell'anno 2012, costituiscono disponibilità economica e finanziaria dell'intero Servizio sanitario regionale a sostegno delle attività e degli interventi rientranti nella programmazione sanitaria e, come tale, sono iscritti nei bilanci degli Enti a copertura dei costi programmati per le esigenze del Servizio sanitario regionale che ciascun Ente è chiamato a sostenere come da programmazione 2013.

9. Al comma 23 dell'articolo 8 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), dopo le parole «contributo straordinario per» sono inserite le seguenti: «l'acquisto, nonchè».

10. In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, comma 24, della legge regionale 14/2012, la domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23 della medesima legge è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici - Servizio edilizia, entro il 30 giugno 2013.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) CRO di Aviano un contributo di 150.000 euro per la realizzazione del progetto "Core facility" finalizzato allo studio dei radiofarmaci per la diagnosi e la cura innovativa dei tumori.

12. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 11 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale e al Servizio competenti in materia di istruzione, corredata della relazione illustrativa e di un preventivo di spesa.

13. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 12 concede il contributo, che può essere erogato in unica soluzione all'atto della concessione medesima. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

14. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 7.3.1.1137 e del capitolo 4138 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

15. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 18 (Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi), sono inseriti i seguenti:

«2 bis. Per le finalità di cui al comma 2, lettere a) e d), la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute è autorizzata in via sperimentale e per la durata di tre anni a realizzare un progetto diretto a valutare la rilevanza epidemiologica del fenomeno dell'endometriosi sul territorio regionale.

2 ter. Per le finalità di cui al comma 2 bis, la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute si avvale delle indicazioni tecnico-scientifiche dell'Osservatorio.».

16. Per le finalità previste dal comma 2 bis dell'articolo 2 della legge regionale 18/2012, come inserito dal comma 15, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 7.3.1.2025 e del capitolo 4861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

17. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella H.

 

     Art. 9. (Finalità 8 - protezione sociale)

1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 " Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate "), è inserita la seguente:

«c bis) promuove iniziative di sensibilizzazione, informazione, formazione e aggiornamento professionale finalizzate alla diffusione della cultura e dei principi della progettazione universale, volti a garantire la piena accessibilità e fruibilità di spazi, oggetti e servizi;».

2. I commi 3, 4 e 7 dell'articolo 14 ter della legge regionale 41/1996 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Alle persone disabili inserite nei percorsi di cui al comma 1, lettera a), spetta un incentivo motivazionale annualmente determinato dalla Giunta regionale.

4. Alle persone disabili inserite nei progetti di cui al comma 1, lettera b), spetta un'incentivazione motivazionale annualmente determinata dalla Giunta regionale.

7. Alle persone disabili che partecipano ai progetti di cui al presente articolo è prevista la concessione di contributi a sostegno delle spese connesse. Con regolamento regionale, da adottarsi previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, sono definiti le modalità e i criteri di concessione dei contributi.».

3. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2 continuano a trovare applicazione gli importi precedentemente previsti dall'articolo 14 ter della legge regionale 41/1996 .

4. L'articolo 20 della legge regionale 41/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 20

(Finanziamenti ai soggetti gestori dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g), h) e agli enti gestori del Servizio di integrazione lavorativa)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti gestori dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g) e h) e agli enti gestori del Servizio di integrazione lavorativa di cui all'articolo 14 bis, contributi per sostenere gli oneri relativi alla realizzazione dei servizi stessi.

2. Con regolamento sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

3. Al fine di consentire la continuità dei servizi erogati dagli enti gestori per l'anno 2013, nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 2, è autorizzata la concessione e la contestuale erogazione dell'80 per cento del contributo concesso per le medesime finalità nell'anno 2012.».

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per l'assistenza medica-psico-pedagogica di Cervignano del Friuli un contributo straordinario per l'attività diretta all'inserimento lavorativo svolta nell'anno 2012.

6. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 5 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione del contributo fissa le modalità di erogazione e di rendicontazione.

7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4119 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Torviscosa un contributo a sollievo degli oneri necessari per la realizzazione di attività e manifestazioni dirette alla riflessione sulle problematiche alcol correlate e di prevenzione delle dipendenze rivolte in modo particolare a ragazzi, giovani e famiglie.

9. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 8 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, associazionismo e cooperazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

10. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4124 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Piccolo Cottolengo di Don Orione di S. Maria La Longa un contributo di 250.000 euro a sostegno del processo di riconversione dell'Istituto per disabili, previsto con deliberazione della Giunta regionale 1507/1997.

12. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 11 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali corredata del progetto di riconversione, sottoscritto tra i rappresentanti legali dell'Istituto Piccolo Cottolengo di Don Orione di Santa Maria la Longa, dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana" e del Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica di Cervignano del Friuli, contenente la descrizione delle attività e degli interventi previsti, la definizione dei tempi di attuazione, la quantificazione dei costi previsti e l'individuazione di eventuali altri soggetti coinvolti [99].

13. Per le finalità previste dal comma 11 è destinato lo stanziamento di 250.000 euro per l'anno 2013 all'uopo iscritto sull'unità di bilancio 8.1.1.1138 e sul capitolo 8403 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

14. Sono abrogati i commi 30 e 31 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012).

15. L'Amministrazione regionale riconosce e sostiene l'attività di consulenza, documentazione, orientamento e informazione in materia di interventi e servizi a favore delle persone disabili e sulle tematiche di interesse dell'Associazione Comitato Regionale delle Associazioni/Enti "Dopo-Durante Noi" del Friuli Venezia Giulia Onlus di Pordenone.

16. Per il sostegno delle attività di cui al comma 15, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Comitato Regionale delle Associazioni/Enti "Dopo-Durante Noi" del Friuli Venezia Giulia Onlus un contributo di 15.000 euro.

17. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità e i termini di erogazione e di rendicontazione del contributo, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

18. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 9162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

19. Il comma 26 dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), è sostituito dal seguente:

«26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo dell'importo massimo di 1.500.000 euro a sostegno di un progetto finalizzato alla riattivazione della struttura riabilitativa denominata "Ospizio Marino di Grado" anche attraverso l'acquisto e la ristrutturazione della struttura stessa e il riassorbimento, qualora disponibile, di almeno l'80 per cento del personale occupato in tale struttura all'atto della sospensione dell'attività. Il contributo è concesso al soggetto attuatore di tali interventi, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 15 del regolamento (CE) 6 agosto 2008, n. 800/2008 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)), pubblicato nella GUUE 9 agosto 2008, n. L 214, fino al 30 giugno 2014, e nel rispetto delle successive disposizioni rilevanti, secondo criteri e modalità definiti con regolamento regionale.».

20. Per le finalità previste dal comma 26 dell'articolo 9 della legge regionale 11/2011, come sostituito dal comma 19, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.1138 e del capitolo 1879 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Arcidiocesi di Udine un contributo a sollievo degli oneri sostenuti per l'acquisto di un immobile e delle sue pertinenze da destinare a fattoria sociale nel Comune di Reana del Rojale, nonchè per i lavori di adeguamento da realizzare per la messa in sicurezza dei medesimi per l'inserimento lavorativo di persone disabili [100].

22. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 21 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo [101].

23. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 5.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 15.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.1138 e del capitolo 4079 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Circolo Culturale Onlus "L'Antica Quercia" di Fanna un finanziamento straordinario di 20.000 euro a sostegno della realizzazione di una serra polifunzionale, destinata all'inserimento occupazionale di persone con disabilità in collaborazione con i servizi territoriali sanitari e sociali.

25. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 24 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di:

a) progetto preliminare;

b) relazione generale con descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi dell'iniziativa e indicazione delle modalità di finanziamento e dei soggetti coinvolti nella realizzazione.

26. La concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 24 sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

27. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.1138 e del capitolo 8476 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 " Friuli Occidentale " un contributo straordinario di 872.000 euro per la realizzazione di un centro di servizi socio-educativi e socio-assistenziali, già inserito nella programmazione locale, destinato all'accoglienza di persone disabili e finalizzato alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi atti a garantire interventi di rete, di sostegno alle fragilità delle famiglie e finalizzati al contenimento dei costi.

29. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 28 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione generale con descrizione delle finalità, dei costi, delle modalità e dei soggetti coinvolti nella gestione del servizio, nonchè di una relazione tecnica illustrativa degli interventi da realizzare e dei costi previsti, elaborata da un tecnico abilitato.

30. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di 872.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.3340 e del capitolo 4113 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda pubblica di servizi alla persona G. Chiabà di San Giorgio di Nogaro un contributo in conto capitale per i lavori di completamento del servizio semiresidenziale per anziani non autosufficienti e per la riorganizzazione degli spazi e degli accessi esterni.

32. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 31 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione tecnica illustrativa redatta da un tecnico abilitato.

33. La concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 31 sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 14/2002 .

34. Per le finalità previste dal comma 31 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.3340 e del capitolo 4114 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda pubblica di servizi alla persona Pio Istituto Elemosiniere "A. del Colle" di Venzone, un contributo straordinario di 35.000 euro per la manutenzione e messa a norma dei locali adibiti all'attività istituzionale.

36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del preventivo di spesa. Il decreto di concessione del contributo fissa i termini di esecuzione dell'opera, le modalità di erogazione e di rendicontazione.

37. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.3340 e del capitolo 4117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia San Luigi Scrosoppi di Tolmezzo, un contributo straordinario di 100.000 euro per lavori di adeguamento e completamento dei locali adibiti all'attività istituzionale.

39. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 38 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del preventivo di spesa. Il decreto di concessione del contributo fissa i termini di esecuzione dell'opera, le modalità di erogazione e di rendicontazione.

40. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.3340 e del capitolo 4118 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

41. Al comma 54 dell'articolo 9 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «a inserire il personale afferente la struttura operativa complessa Area Welfare di Comunità, secondo il fabbisogno annualmente determinato, in una dotazione organica aggiuntiva» sono sostituite dalle seguenti: «ad assumere, ai sensi delle disposizioni vigenti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale, tramite concorso pubblico o selezione per avviso pubblico, personale a tempo indeterminato e determinato per garantire il fabbisogno organico di profili professionali della dirigenza e del comparto necessari per le attività svolte dall'Area Welfare di Comunità. Tale personale viene inserito in una dotazione organica aggiuntiva, distinta da quella approvata dall'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana", la cui consistenza numerica è determinata annualmente e non potrà superare, in ogni caso, il limite percentuale dell'1,5 per mille delle dotazioni organiche complessive degli enti del Servizio sanitario regionale»;

b) le parole «verrà annualmente individuata» sono sostituite dalle seguenti: «e le risorse necessarie verranno annualmente individuate».

42. [Al comma 4 dell'articolo 26 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), le parole «a partire dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dall'anno 2014»] [102].

43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Codroipo, nella misura indicata dal comma 47, un contributo straordinario finalizzato a contenere le rette poste a carico delle famiglie per l'accesso al nido d'infanzia gestito dallo stesso Comune.

44. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 43 è presentata alla Direzione e al Servizio competenti in materia di politiche per la famiglia e sviluppo dei servizi socio-educativi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

45. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 44 provvede alla concessione del contributo. Con il decreto di concessione è disposta l'anticipazione del 50 per cento del contributo stesso e sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione.

46. L'ammontare del contributo di cui al comma 43 non può superare la differenza tra le spese e i costi per la gestione del nido d'infanzia nell'anno scolastico 2011/2012 e le entrate riferibili al medesimo periodo. Qualora, in sede di rendicontazione, risulti che il contributo concesso supera la differenza tra le spese e le entrate, lo stesso viene rideterminato e il beneficiario è tenuto alla restituzione della quota già erogata e non spettante. Per quanto non previsto dalla presente norma, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 128/Pres.

47. Per le finalità previste dal comma 43 è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4101 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Opera Sacra Famiglia di Pordenone un contributo straordinario di 50.000 euro a sostegno delle attività istituzionali.

49. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 48 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del bilancio di previsione e di una relazione illustrativa delle attività previste per l'anno 2013. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

50. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

51. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione di promozione sociale "Uniti Per Aiutare" di Udine un contributo straordinario di 15.000 euro, a parziale copertura delle attività realizzate nell'anno 2012 per la realizzazione di un servizio educativo e di avvio alla pratica sportiva per bambini e ragazzi nel Comune di Udine [103].

52. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 51 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dettagliata nella quale si evidenziano le modalità e i tempi con i quali sono state realizzate le attività, i soggetti coinvolti nel progetto e i costi sostenuti. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

53. Per le finalità previste dal comma 51 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

54. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Opera Villaggio del Fanciullo di Trieste un contributo straordinario finalizzato a sostenere gli oneri per le iniziative connesse alla realizzazione del progetto "Modulo respiro madre con bambino".

55. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 54 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa del progetto e del preventivo di spesa dell'iniziativa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

56. Per le finalità previste dal comma 54 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4122 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

57. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Forum delle Associazioni Familiari del Friuli Venezia Giulia, nella misura indicata dal comma 60, un contributo straordinario finalizzato a sostenere le attività e le azioni di divulgazione, comunicazione e informazione presso le Associazioni aderenti al Forum stesso.

58. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 57 è presentata alla Direzione e al Servizio competenti in materia di politiche per la famiglia e sviluppo dei servizi socio-educativi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa.

59. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 58 provvede alla concessione del contributo. Con il decreto di concessione, il contributo medesimo è erogato in via anticipata in unica soluzione e sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione.

60. Per le finalità previste dal comma 57 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 6447 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

61. Nelle more dell'approvazione per l'anno 2013 del programma annuale di cui all'articolo 9, comma 23, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Province a parziale copertura delle spese per l'attuazione degli interventi da esse programmati nel settore socio occupazionale a favore dei cittadini stranieri immigrati.

62. La domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 61 è presentata dalle Province alla Direzione e al Servizio competenti in materia di rapporti con i migranti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, accompagnata da una relazione contenente l'analisi descrittiva del fabbisogno espresso dai rispettivi territori e l'illustrazione degli obiettivi generali perseguiti, degli interventi previsti e delle relative modalità di attuazione, nonchè dal piano finanziario di utilizzo delle risorse.

63. Il contributo spettante alle singole Province ai sensi del comma 61 è determinato in misura proporzionale al numero della popolazione extracomunitaria residente nei territori di riferimento, come risultante dall'ultima rilevazione ISTAT.

64. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 62 provvede alla concessione del contributo, che può essere erogato in unica soluzione all'atto della concessione medesima. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

65. Per le finalità previste dal comma 61 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.3.1.5065 e del capitolo 4069 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

66. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gradisca d'Isonzo un contributo straordinario per la realizzazione di interventi di integrazione e inserimento nel tessuto sociale delle persone immigrate presenti sul territorio.

67. La domanda per la concessione del contributo straordinario di cui al comma 66 è presentata alla Direzione centrale e al Servizio competenti in materia di rapporti con i migranti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa.

68. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 67 provvede alla concessione del contributo. Con il decreto di concessione è disposta l'anticipazione del 70 per cento del contributo stesso e sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione ai sensi della legge regionale 7/2000.

69. Per le finalità previste dal comma 66 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.3.1.5065 e del capitolo 4091 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

70. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'azione dell'Associazione "Unione delle comunità ed associazioni di immigrati in Friuli Venezia Giulia - UCAI", con sede a Udine, mediante la concessione di un contributo straordinario di 15.000 euro, da destinare al funzionamento dell'associazione medesima e alle attività delle associazioni aderenti.

71. La domanda per la concessione del contributo straordinario di cui al comma 70 è presentata alla Direzione centrale e al Servizio competenti in materia di rapporti con i migranti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa.

72. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 71 provvede alla concessione del contributo. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale 7/2000 .

73. Per le finalità previste dal comma 70 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.3.1.5065 e del capitolo 4092 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

74. [La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 5, primo comma, n. 18), dello Statuto, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, nonchè in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), disciplina il riordino istituzionale, delle funzioni e delle attività delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), istituite con la legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonchè modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica)] [104].

75. [La Regione concorre al raggiungimento degli obiettivi di assicurare il soddisfacimento del diritto all'abitazione, promuovere politiche di edilizia residenziale pubblica, uniformare gli strumenti di attuazione delle politiche abitative regionali, migliorare le modalità di gestione del patrimonio pubblico, contenere i costi generali del funzionamento dell'Amministrazione regionale ed endoregionale, nonchè di procedere alla semplificazione delle procedure mediante il riordino istituzionale di cui alle disposizioni seguenti] [105].

76. [A decorrere dall'1 gennaio 2014 sono soppresse le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale istituite ai sensi della legge regionale 24/1999 ed è istituita l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale Friuli Venezia Giulia (ATER) ] [106].

77. [L'ATER è ente pubblico economico avente personalità giuridica, autonomia imprenditoriale, gestionale, patrimoniale e contabile, è dotato di un proprio statuto e sottoposto alla vigilanza della Regione. All'ATER si applica la normativa generale in materia di società per azioni in quanto compatibile] [107].

78. [A decorrere dalla data di cui al comma 76, l'ATER di Trieste, che assume la denominazione di ATER Friuli Venezia Giulia, subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale di Udine, Pordenone, Gorizia e dell'Alto Friuli, che ivi vengono incorporate per fusione] [108].

79. [L'incorporazione avviene sulla base di un progetto di fusione da predisporsi entro il 31 luglio 2013 a cura dei Presidenti, dei Consigli di amministrazione e dei direttori, ognuno secondo le proprie responsabilità, che definisca:

a) lo stato di consistenza dei beni mobili e immobili in uso o in proprietà;

b) un documento tecnico relativo alla situazione finanziaria e patrimoniale;

c) un atto ricognitivo dei rapporti giuridici attivi e passivi, nella cui titolarità subentra l'ATER incorporante;

d) lo sviluppo di un modello organizzativo che assicuri:

1) coerenza con i contenuti della programmazione economica, della pianificazione territoriale e delle politiche sociali perseguite dalla Regione;

2) razionalizzazione della struttura organizzativa mediante accorpamento di funzioni omogenee e attività specialistiche;

3) contenimento della spesa mediante riduzione dei centri decisionali e omogeneizzazione degli atti, dei procedimenti e delle attività istituzionali;

4) individuazione di criteri e di parametri per la valutazione dell'efficacia degli interventi, basata sul rapporto fra personale impiegato, fabbisogno abitativo, risorse e patrimonio gestito] [109].

80. [Il progetto di fusione è predisposto in coerenza con la definizione del nuovo modello organizzativo e di funzionamento dell'ATER definito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 16/2012] [110].

81. [Il progetto di fusione è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, entro il 30 settembre 2013] [111].

82. [L'ATER è articolata in una direzione generale con sede in Trieste e in direzioni operative da determinarsi in sede di definizione del progetto di fusione, che garantisca comunque l'attuale presenza territoriale] [112].

83. [Le direzioni operative assicurano i rapporti sul territorio con l'utenza e l'espletamento delle correlate attività gestionali, amministrative e tecniche] [113].

84. [La direzione generale assolve comunque alle funzioni della direzione operativa del territorio in cui ha sede] [114].

85. [La Regione determina gli indirizzi e i programmi relativi al settore dell'edilizia residenziale pubblica, in coerenza con i contenuti della programmazione economica, della pianificazione territoriale e urbanistica e delle politiche sociali perseguite] [115].
86. [La Regione interviene altresì, anche con il concorso degli enti locali, per garantire all'ATER la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla realizzazione delle politiche sociali] [116].

87. [Nell'ambito del settore dell'edilizia residenziale pubblica la Regione, nell'esercizio dell'azione di vigilanza, verifica in particolare l'attuazione dei piani di intervento, indirizza le attività degli enti locali per favorire la gestione sociale, promuove il coordinamento tra gli enti operanti nel settore e programma l'utilizzo delle risorse finanziarie a tal fine destinate] [117].

88. [L'ATER realizza gli obiettivi definiti dalla programmazione regionale nei settori dell'abitazione e dei servizi residenziali e sociali. In particolare compete all'ATER:

a) realizzare gli interventi di edilizia residenziale pubblica e relativi servizi residenziali;

b) gestire il proprio patrimonio immobiliare nel rispetto dell'equilibrio economico tra le entrate e spese di gestione;

c) promuovere o partecipare a iniziative nel settore di "social housing", per l'abbattimento del disagio abitativo;

d) gestire il patrimonio immobiliare di proprietà di altri enti pubblici con le medesime modalità di quello proprio, prevedendo altresì la possibilità di gestire anche alloggi di proprietà privata destinati alle fasce più deboli della popolazione] [118].

89. [Lo statuto disciplina l'ordinamento e il funzionamento dell'ATER, in un'ottica di razionalizzazione della struttura organizzativa mediante accorpamento di funzioni omogenee e attività specialistiche, contenimento della spesa mediante riduzione dei centri decisionali e omogeneizzazione degli atti, dei procedimenti e delle attività istituzionali; è adottato dal Consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica] [119].

90. [Sono organi dell'ATER:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Collegio sindacale] [120].

91. [Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ATER, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, sovrintende al buon funzionamento dell'ATER e vigila sul perseguimento degli obiettivi deliberati dal Consiglio di amministrazione in armonia con quelli definiti dalla Giunta regionale. In caso di sua assenza o impedimento le funzioni sono esercitate dal vice Presidente. La Presidenza dell'ATER ha sede in Udine] [121].

92. [Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica; dura in carica cinque anni; è composto da un numero di membri, di cui uno espressione delle forze politiche di minoranza, rapportato al patrimonio edilizio conferito da ciascuna ATER e nominati nel rispetto della rappresentanza territoriale, in ragione di un membro ogni tremila alloggi gestiti. Il Presidente della Regione designa il Presidente del Consiglio di amministrazione tra i componenti del Consiglio di amministrazione medesimo] [122].

93. [Il Consiglio di amministrazione:

a) adotta lo statuto e le eventuali modificazioni;

b) elegge tra i suoi componenti il vice Presidente;

c) nomina il Direttore generale e i direttori delle direzioni operative;

d) stabilisce le linee di indirizzo generale dell'ATER, prefigura gli obiettivi pluriennali e approva il bilancio, contenente l'indicazione delle spese per il personale dipendente, nonchè i piani finanziari;

e) definisce i piani annuali e pluriennali di attività, approvando gli interventi da realizzare;

f) individua i criteri e i parametri per la valutazione dell'efficacia degli interventi dell'ATER basata sul rapporto fra personale impiegato, fabbisogno abitativo, risorse e patrimonio gestito;

g) approva i regolamenti interni per il funzionamento dell'ATER e degli organi collegiali;

h) delibera la partecipazione a società di capitale, per la gestione e realizzazione di interventi edilizi e quanto altro statutariamente previsto per l'attività dell'azienda;

i) istituisce eventuali organi collegiali operanti all'interno dell'ATER con deliberazione nella quale si evidenzino i compiti a essi affidati e la loro attinenza con le funzioni svolte dall'ATER medesima;

l) approva i piani di vendita, sulla base delle determinazioni della Giunta regionale, di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 16/2012 ;

m) delibera l'assunzione di mutui o qualsiasi altra forma di accesso al credito] [123].

94. [Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica. Il Collegio sindacale esercita funzioni di controllo generale in conformità alle norme del codice civile e in particolare valuta la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che ne disciplinano l'attività, ai programmi e agli indirizzi della Regione, nonchè al principio di buon andamento] [124].

95. [Il Presidente del Collegio sindacale comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza al Consiglio di amministrazione. I componenti del Collegio sindacale restano in carica per cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di un membro effettivo è disposto il subentro di un membro supplente con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica] [125].

96. [Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni tre mesi. La mancata partecipazione a due riunioni consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza dall'incarico. La decadenza viene rilevata dal Collegio medesimo, il quale promuove la sostituzione dei componenti decaduti. I sindaci assistono alle sedute del Consiglio di amministrazione] [126].

97. [Il Presidente del Collegio sindacale ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ATER, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica ed è tenuto a fornire ogni informazione e notizia richiesta] [127].

98. [Il Direttore generale e i direttori delle direzioni operative dell'ATER sono nominati dal Consiglio di amministrazione, e sono scelti tra dirigenti pubblici o privati in possesso del diploma di laurea in materie giuridiche, tecniche o economiche che abbiano svolto attività dirigenziale per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private. Il rapporto di lavoro decorre dalla data di nomina, ha comunque termine al compimento del sesto mese successivo alla scadenza del Consiglio di amministrazione, è regolato da contratto di lavoro di diritto privato, per la durata massima di cinque anni ed è rinnovabile; l'incarico è incompatibile con ogni altra attività professionale, commerciale o imprenditoriale, ed è altresì incompatibile con quello di amministratore di istituzioni ed enti che abbiano parte nelle attività dell'ATER o con incarichi che determinino un oggettivo conflitto di interessi; le incompatibilità sono comunque definite dallo statuto . L'incarico può essere revocato, prima della scadenza e con atto motivato, dal Presidente, su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione. La nomina a Direttore generale e a direttore di direzione operativa di un dipendente dell'ATER ovvero della Regione o di Enti locali determina il collocamento in aspettativa senza assegni, utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianità di servizio, per tutta la durata dell'incarico, con oneri previdenziali a carico o rimborsati dall'ATER] [128].

99. [Il Direttore generale svolge le seguenti funzioni:

a) cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Ente, anche mediante l'adozione di atti di organizzazione e di spesa rilevanti nei confronti dei terzi;

b) ha la responsabilità di conseguire gli obiettivi e di dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione;

c) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico-amministrativa e il coordinamento delle unità operative;

d) formula proposte al Consiglio di amministrazione;

e) vigila sulla regolare trasmissione degli atti del Consiglio di amministrazione da sottoporre al controllo della Giunta regionale;

f) provvede alle ulteriori attività stabilite dal regolamento interno di funzionamento;

g) stipula i contratti di cui è parte l'ATER;

h) sta in giudizio in nome e per conto dell'ATER] [129].

100. [Il direttore di direzione operativa cura la gestione della medesima nel rispetto degli indirizzi del Direttore generale] [130].

101. [Presso l'ATER è istituita una Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi nei confronti di tutti coloro che intendono beneficiare degli interventi di edilizia residenziale pubblica. La Commissione provvede alla formazione della graduatoria dei richiedenti di interventi di edilizia sovvenzionata e di edilizia convenzionata, la cui assegnazione avviene attraverso bandi. La Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi è nominata dal Consiglio di amministrazione, dura in carica cinque anni ed è composta:

a) da un magistrato, anche in quiescenza, con funzioni di Presidente;

b) dal Presidente dell'ATER, o da un suo delegato, con funzioni di Vicepresidente;

c) da un rappresentante dei Comuni designato dall'ANCI;

d) da un rappresentante degli assegnatari designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative su base regionale;

e) da un rappresentante delle cooperative designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative su base regionale;

f) per gli interventi di edilizia sovvenzionata e convenzionata, dal Sindaco, o da un suo delegato, del Comune in cui sorgono gli alloggi] [131].

102. [L'ATER può altresì istituire una Commissione paritetica, quale supporto per gli organi dell'ATER su tutti i principali atti di carattere generale, in materia di piani di vendita, di canoni e di cambi di alloggio, riguardanti la gestione dell'utenza di edilizia sovvenzionata e sui piani di manutenzione ordinaria e straordinaria. La Commissione paritetica è nominata dal Consiglio di amministrazione, dura in carica cinque anni ed è composta da:

a) il Presidente dell'ATER, che la presiede o suo delegato;

b) il Direttore generale dell'ATER;

c) un dirigente o funzionario direttivo dell'ATER;

d) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative;

e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative] [132].

103. [Al Presidente, ai membri del Consiglio di amministrazione dell'ATER e al Collegio sindacale compete un'indennità mensile di carica, stabilita e aggiornata ogni triennio con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica] [133].

104. [Al fine di assicurare la tutela degli utenti più deboli degli alloggi di edilizia residenziale presso l'ATER è istituito un apposito Fondo sociale per il sostegno delle locazioni in termini di compensazione pubblica nella misura massima pari alla differenza tra il canone di locazione corrisposto dagli utenti più deboli e quanto ricavabile dall'applicazione del canone ordinario. Al finanziamento del Fondo sociale concorre la Regione, nei limiti dello stanziamento di bilancio, ferma restando la facoltà di partecipazione di altri enti pubblici] [134].

105. [Il bilancio dell'ATER è predisposto in conformità alle norme del codice civile, nel rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti annualmente dalla Giunta regionale. L'ATER provvede al raggiungimento dei propri compiti istituzionali anche mediante l'alienazione del patrimonio immobiliare non utilizzato] [135].

106. [L'ATER è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale. Le deliberazioni adottate dall'ATER sono immediatamente esecutive. Le deliberazioni riguardanti il bilancio, i piani finanziari, i piani di vendita, i regolamenti, i programmi di attività edile e manutentiva e gli incarichi dirigenziali devono essere trasmesse alla direzione regionale competente] [136].

107. [In caso di non raggiungimento degli obiettivi programmatici, di impossibilità di funzionamento, di reiterate violazioni di norme di legge e di regolamenti, di gravi irregolarità omissive e contabili, ovvero nel caso di rilevanti perdite derivanti dall'attività di gestione, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, il Consiglio di amministrazione può essere sciolto anticipatamente. Con lo stesso provvedimento è nominato un Commissario per la gestione provvisoria dell'ATER fino alla nomina dei nuovi organi] [137].

108. [Il bilancio è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione] [138].

109. [L'ATER mantiene la titolarità dei beni immobili e mobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi precedentemente costituiti dalle preesistenti ATER] [139].

110. [I Consigli di amministrazione delle attuali ATER restano in carica fino al 31 gennaio 2013. A decorrere dall'1 febbraio 2013 sono nominati i nuovi Consigli di amministrazione, con una composizione identica e con le modalità di cui al comma 92] [140].

111. [A decorrere dall'1 gennaio 2014 è abrogata la legge regionale 24/1999] [141].

112. Al comma 1 quater dell'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), sono aggiunte in fine le parole: «I regolamenti devono inoltre prevedere disposizioni che permettano il rispetto della normativa sul diritto minorile.».

113. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi in conto interessi finalizzati all'abbattimento del costo del denaro sui mutui, della durata massima di venti anni, stipulati da operatori qualificati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), per la realizzazione, sul territorio regionale, di alloggi da concedere in locazione con opzione di riscatto.

114. [L'istruttoria delle domande e le conseguenti determinazioni in ordine alla concessione e liquidazione dei contributi richiesti sono effettuate da Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA.] [142]

115. Le disposizioni attuative, le categorie di qualificazione e le classifiche di importo degli operatori di cui al comma 113 sono stabilite con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

116. Per le finalità previste dal comma 113 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 9155 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

117. Al fine di assicurare un sostegno alle famiglie nel mercato del credito al verificarsi di eventi che possono ridurre la capacità di rimborso delle rate di mutui per la prima casa, l'Amministrazione regionale, per l'anno 2013, è autorizzata a:

a) erogare, per il tramite delle banche mutuanti, nell'ambito del rapporto convenzionale con Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA, contributi una tantum in conto capitale pari agli interessi maturati e non pagati nel periodo di sospensione delle rate di mutuo a favore dei soggetti nei cui confronti è stata disposta la sospensione delle rate di mutuo nell'ambito dell'accordo tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori del 18 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni; in materia di contributi regionali pluriennali a fronte mutuo per l'edilizia agevolata e convenzionata, la sospensione delle rate di mutuo disposta in attuazione dell'accordo tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori del 18 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni non costituisce impedimento al proseguimento del rapporto contributivo a favore dei soggetti beneficiari;

b) erogare contributi una tantum in conto capitale pari agli interessi maturati e non pagati nel periodo di sospensione delle rate di mutuo a favore dei soggetti nei cui confronti è stata disposta la sospensione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica).

118. Le domande per le erogazioni di cui al comma 117, lettera a), vengono presentate nel periodo di sospensione dei mutui e, comunque, entro il 31 dicembre 2013, e le istruttorie sono svolte da Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA entro i successivi novanta giorni nell'ambito di accordi finalizzati a contenere al massimo gli oneri a carico delle famiglie e della Pubblica Amministrazione [143].

119. Le istruttorie per le erogazioni di cui al comma 117, lettera b), sono svolte dal Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici.

120. L'intervento in conto capitale di cui al comma 117 è cumulabile con altre agevolazioni.

121. Gli oneri per gli interventi di cui al comma 117, lettera a), trovano copertura nella liquidità residua del Fondo costituito presso Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale), in relazione ai bandi emessi nell'anno 1999 e nell'anno 2002, come certificata dal soggetto gestore nei rendiconti amministrativi riferiti all'anno 2012 delle rispettive gestioni fuori bilancio.

122. Con decorrenza 1 gennaio 2013, il Fondo istituito ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 9/1999, in relazione al bando emesso nell'anno 1999 per l'assegnazione delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa è soppresso. Conseguentemente, in seguito alla presentazione della rendicontazione riferita all'anno 2012, le disponibilità residue del Fondo relativo al bando emesso nell'anno 1999, sono riversate dal soggetto gestore alla gestione fuori bilancio del Fondo relativa al bando emesso nell'anno 2002 che continua a operare quale organismo pagatore per gli interventi di cui al comma 117, lettera a).

123. Eventuali ulteriori recuperi a valere sulla gestione fuori bilancio soppressa ai sensi del comma 122 sono gestiti unitamente alle risorse della gestione fuori bilancio del Fondo relativa al bando emesso nell'anno 2002. Le eventuali risorse non utilizzabili saranno rimborsate dalla Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA all'Amministrazione regionale.

124. Per le finalità previste dal comma 117, lettera b), è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 9687 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

125. Con riferimento agli incentivi all'assunzione previsti dalla vigente normativa regionale in materia di politica attiva del lavoro, ivi compresi gli incentivi per favorire l'occupazione di soggetti a elevata qualificazione e di personale da impiegare in attività di ricerca, trovano applicazione i principi di cui all'articolo 4, comma 12, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita).

126. La disposizione di cui al comma 125 trova applicazione alle domande di contributo presentate a decorrere dall'1 gennaio 2013.

127. La Regione, al fine di facilitare l'inserimento lavorativo e sostenere il reddito di soggetti disoccupati, interviene con finanziamenti parziali o totali per la realizzazione di cantieri di lavoro per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità, diretti al miglioramento dell'ambiente e degli spazi urbani.

128. Per la realizzazione dei cantieri di cui al comma 127, le Province, i Comuni e le loro forme associative sono autorizzati a utilizzare in via temporanea straordinaria i soggetti disoccupati ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente, residenti in regione [144].

129. L'utilizzo dei soggetti di cui al comma 128 nei cantieri di lavoro non costituisce rapporto di lavoro.

130. Per la durata del cantiere i soggetti utilizzati mantengono lo stato di disoccupazione.

131. I cantieri hanno durata non inferiore a tre mesi e non superiore a otto mesi [145].

132. La Regione approva i progetti di cantiere presentati dagli enti di cui al comma 128 e ne autorizza la realizzazione. I progetti di cantiere possono essere finanziati anche totalmente dagli enti di cui al comma 128.

133. Al progetto di cantiere, se non già precedentemente presentato, deve essere allegato il piano di sicurezza che ne costituisce parte integrale e sostanziale [146].

133 bis. Ai soggetti utilizzati nei cantieri di lavoro è corrisposta un'indennità giornaliera nella misura stabilita dalla Giunta regionale. L'indennità spetta anche per i giorni di infortunio, ma non oltre la durata del cantiere [147].

134. [Sono a carico degli enti di cui al comma 128 il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo] [148].

135. Con avviso pubblico, approvato dalla Giunta regionale, sono definiti i requisiti dei soggetti disoccupati cui indirizzare l'intervento, la misura dell'indennità da corrispondere agli stessi, le modalità di presentazione e i contenuti dei progetti. Con l'avviso pubblico è altresì definita, nell'ipotesi di finanziamento parziale, la quota a carico degli enti di cui al comma 128.

136. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti.

137. Per le finalità previste dal comma 127 è autorizzata la spesa di 1.267.857,93 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 9933 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

138. All'articolo 15 della legge regionale 16/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Il commissario liquidatore procede inoltre al completamento dei progetti finanziati con fondi comunitari e del progetto SICS (Studenti informati, Cittadini sicuri) - edizione 2012/2013, già gestiti dall'Agenzia e la cui conclusione è prevista entro il 31 dicembre 2013.»;

b) al comma 4 dopo le parole «le competenze e le funzioni già in capo all'Agenzia» sono inserite le seguenti: «, a esclusione di quelle di cui ai commi 1 e 1 bis,»;

c) al comma 7 le parole «di cui all'articolo 10, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14, comma 1».

139. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le attività svolte a favore delle famiglie dall'Associazione Diamo Peso al Benessere Onlus, con sede a Udine, mediante la concessione di un contributo straordinario di 20.000 euro.

140. La domanda per la concessione del contributo straordinario di cui al comma 139 è presentata alla Direzione centrale e al Servizio competenti in materia di volontariato e associazionismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa.

141. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 140 provvede alla concessione del contributo. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale 7/2000 .

142. Per le finalità previste dal comma 139 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.6.1.1149 e del capitolo 4098 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

143. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione italiana riabilitazione reinserimento invalidi per il Friuli Venezia Giulia-A.I.R.R.I.-F.V.G. di Trieste un contributo straordinario per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

144. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 143 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

145. Per le finalità previste dal comma 143 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.6.1.1149 e del capitolo 4120 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

146. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", in qualità di Ente gestore dei servizi per l'handicap di cui all'articolo 6 della legge regionale 41/1996, un finanziamento straordinario di 120.000 euro per la compartecipazione alla realizzazione di un centro residenziale per disabili adulti gravi/gravissimi presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona D.Moro di Morsano al Tagliamento.

147. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 146 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di:

a) relazione generale con descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi dell'iniziativa e indicazione delle modalità di finanziamento e dei soggetti coinvolti nella realizzazione;

b) convenzione stipulata con l'Azienda pubblica di servizi alla persona D.Moro contenente la definizione degli oneri imputati all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e le modalità di gestione del servizio residenziale.

148. Per le finalità previste dal comma 146 è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.6.2.1149 e del capitolo 4933 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

149. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario da suddividere paritariamente tra l'Associazione San Vincenzo de Paoli Onlus di Gorizia, l'Associazione Cuore Amico Onlus di Gorizia, l'Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Lucinico e la Caritas dell'Arcidiocesi di Gorizia, a sollievo degli oneri per lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali.

150. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 149 sono presentate alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa dell'attività svolta e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

151. Per le finalità previste dal comma 149 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013, da suddividersi paritariamente fra i soggetti di cui al comma 149, a carico dell'unità di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 4126 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

152. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario da suddividere paritariamente tra l'Associazione AISM sezione provinciale di Gorizia e l'Associazione di volontariato Spiraglio di Monfalcone a sollievo degli oneri per lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali.

153. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 152 sono presentate alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa dell'attività svolta e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

154. Per le finalità previste dal comma 152 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013, da suddividersi paritariamente fra le due associazioni, a carico dell'unità di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 4127 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

155. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Onlus La Cuccia di Staranzano un contributo straordinario a sostegno delle attività istituzionali.

156. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 155 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

157. Per le finalità previste dal comma 155 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 4129 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

158. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Onlus MACC, Mutua Assistenza del Credito Cooperativo di Staranzano un contributo straordinario, a titolo di sostegno, per le spese connesse alla realizzazione del progetto sperimentale innovativo nelle aree socio assistenziale, educativa e sanitaria denominato "Centro COMETA Comunità e territorio per la non autosufficienza", per il livello territoriale del bacino d'ambito e distretto sanitario, con immobile da realizzarsi ex novo su terreno concesso in uso, in base alla convenzione stipulata tra le parti, dal Comune di Staranzano, al fine dell'avvio di una struttura multiservizi orientata prevalentemente ai bisogni delle persone anziane non autosufficienti e dei disabili adulti.

159. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 158 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

160. Per le finalità previste dal comma 158 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 4137 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

161. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cooperativa sociale Lybra Onlus di Trieste un contributo straordinario di 20.000 euro per lo svolgimento della propria attività istituzionale e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima.

162. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 161 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dell'attività e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta la contestuale erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa.

163. Per le finalità previste dal comma 161 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 9156 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

164. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Sklad Mitja ?uk di Opicina un contributo straordinario di 10.000 euro per lo svolgimento della propria attività istituzionale e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima.

165. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 164 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dell'attività e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta la contestuale erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa.

166. Per le finalità previste dal comma 164 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 9157 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

167. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli studi di Udine - Dipartimento Scienze Mediche e Biologiche, un contributo straordinario di 20.000 euro per l'avvio di uno studio epidemiologico su mortalità, incidenza e sopravvivenza per tumore nelle donne isontine, preliminare a uno studio complessivo che riguardi anche la popolazione maschile isontina, nonchè altri territori regionali in cui vengano individuati eccessi per tumore rispetto alla media regionale e/o nazionale.

168. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 167 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione tecnica illustrativa dell'attività di ricerca e del quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione è disposta la contestuale erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa.

169. Per le finalità previste dal comma 167 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 9158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

170. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla Fraternità francescana di Betania di San Quirino a sollievo degli oneri in linea capitale per la ristrutturazione della sede [149].

171. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 170 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa.

172. Per le finalità previste dal comma 170 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 60.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.7.2.3390 e del capitolo 4078 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

173. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione La Viarte Onlus di Santa Maria la Longa un contributo di annui 5.000 euro per la realizzazione di interventi di adeguamento degli immobili concessi in comodato o in uso ad altro titolo [150].

174. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 173 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa degli interventi da realizzare. La concessione e l'erogazione del contributo sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 14/2002 [151].

175. Per le finalità previste dal comma 173 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 5.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 15.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.7.2.3390 e del capitolo 4082 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

176. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Diocesi di Trieste un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui, o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, che la Diocesi stessa stipula per la realizzazione dei lavori di recupero e adeguamento alle norme di legge dei locali destinati per le finalità assistenziali della sede della Fondazione Caritas Trieste Onlus.

177. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 176 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica illustrativa, nonchè del progetto preliminare dei lavori e del relativo quadro economico di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

178. Per le finalità previste dal comma 176 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 60.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.7.2.3390 e del capitolo 4123 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

179. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione sanitaria di volontari "La Salute" di Lucinico un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, anche pregressi, in linea capitale e interessi, relativi a mutui, aperture di credito e/o altra forma di ricorso al mercato finanziario, inerenti le spese, anche già sostenute alla data di entrata in vigore della presente legge con ricorso ad anticipazioni bancarie, relative alla ristrutturazione e costruzione a nuovo della sede dell'associazione medesima [152].

180. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 179 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa. Qualora l'intervento sia già stato eseguito, con il decreto di concessione e contestuale erogazione del contributo è accertata altresì la regolarità della documentazione di rendicontazione della spesa [153].

181. Per le finalità previste dal comma 179 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 30.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.7.2.3390 e del capitolo 9127 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

182. Al fine di garantire la ricaduta sul territorio regionale e la capitalizzazione degli interventi oggetto del progetto "All4You - Nuove alleanze per il contrasto al consumo di alcol quale strumento di benessere dei giovani", finanziato al quarto avviso del Programma di cooperazione transfrontaliera INTERREG IV Italia - Austria 2007-2013, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'aumento di costo derivante dalle nuove azioni progettuali del medesimo progetto, approvate con procedura scritta del Comitato di Pilotaggio del Programma Italia - Austria in data 8 ottobre 2012.

183. Per le finalità previste dal comma 182 è autorizzata la spesa di 105.820 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.8.2.3402 e del capitolo 3047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

184. Gli interventi di rilevanza sociale finanziati nell'esercizio 2012 ai sensi dell'articolo 15, comma 14, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), e ai sensi dell'articolo 9, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), possono essere realizzati anche nel corso dell'esercizio 2013 purchè riguardanti attività previste e inserite nelle richieste di finanziamento presentate per l'anno 2012.

185. I commi 30, 31 e 32 dell'articolo 9 della legge regionale 22/2010 sono abrogati.

186. I soggetti che beneficiano dei finanziamenti per sostenere gli interventi e le azioni previsti dall'articolo 4, comma 69, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), e dall'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2000, n. 17 (Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà), tenuti a rendicontare ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000, presentano il rendiconto esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di incentivo.

187. Il comma 70 ter dell'articolo 4 della legge regionale 1/2007, come aggiunto dall'articolo 9, comma 104, della legge regionale 14/2012, è abrogato.

188. Al comma 105 dell'articolo 9 della legge regionale 14/2012 le parole: «Le modalità di rendicontazione» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'annualità di finanziamento 2013, le modalità di rendicontazione».

189. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 17/2000 le parole: «entro il 31 gennaio di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data prevista dal regolamento regionale di attuazione delle misure e degli interventi di cui all'articolo 3».

190. Al comma 81 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008 le parole

«n. 2 "Isontina", n. 4 "Medio Friuli", n. 5 "Bassa Friulana" e n. 6 "Friuli Occidentale"»

sono soppresse.

191. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella I.

 

     Art. 10. (Finalità 9 - Sussidiarietà e devoluzione)

1. Gli enti locali compartecipano ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per le quote di seguito determinate:

a) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 662/1996, al netto delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 ;

b) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 662/1996 ;

c) un decimo delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 30, comma 10, della legge 289/2002 e dall'articolo 1, commi 946 e 947, della legge 296/2006, al netto dell'aumento derivante da tale ultima legge;

d) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta erariale sui consumi d'energia elettrica di cui all'articolo 49, primo comma, numero 5), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984, al netto dell'assegnazione prevista per l'esercizio 2013, ai sensi del comma 5, per le finalità di cui all'articolo 10, comma 7, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012);

e) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo sui prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione di cui all'articolo 49, primo comma, numero 7), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984 ;

f) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dei canoni per le concessioni idroelettriche di cui all'articolo 49, primo comma, numero 6), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984 .

2. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione ai tributi riscossi è accertato in sede di assestamento del bilancio regionale dell'anno successivo; con la stessa legge di assestamento sono determinati gli importi e le modalità conseguenti all'eventuale conguaglio, positivo o negativo.

3. Per l'anno 2013 le quote di compartecipazione ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale da devolvere agli enti locali sono determinate, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nella misura di 370.592.212,88 euro, incrementate dell'assegnazione straordinaria di 36.086.462,44 euro per un totale di 406.678.675,32 euro.

4. L'importo di cui al comma 3 è ridotto di 20 milioni di euro in relazione alle previsioni statali di cui all'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che vengono stanziati a carico dell'unità di bilancio 10.5.1.1176 e al capitolo 9616 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'importo complessivo da assegnare a favore del sistema delle autonomie locali, pertanto, è rideterminato in 386.678.675,32 euro.

5. Le assegnazioni di cui al comma 3, tenuto conto di quanto disposto dal comma 4, sono attribuite ai sensi di quanto disposto dai commi 6, 8, 11, 12, 15, 16, 21, 23, 30, 48 per 100.000 euro, 50, 53 e 55 e per 1 milione di euro per le finalità previste dall'articolo 3, comma 60, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), per 4 milioni di euro per le finalità previste dall'articolo 1, comma 28, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), per 30 milioni di euro per le finalità previste dall'articolo 10, comma 7, della legge regionale 14/2012.

6. Alle Province è attribuito un fondo di 32.462.164,70 euro quale trasferimento ordinario, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Province, per l'anno 2012 ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012).

7. L'assegnazione prevista dal comma 6 è erogata in tre rate con le seguenti modalità e tempistica, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonchè compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale: la prima rata, pari al 30 per cento, dello spettante è erogata entro il 15 aprile 2013; la seconda rata, pari al 35 per cento dello spettante, entro il 31 luglio 2013; la terza, pari al 35 per cento dello spettante, entro il 15 novembre 2013.

8. Ai Comuni è attribuito un fondo di 273.182.842,87 euro, da assegnare quale trasferimento ordinario, così suddiviso:

a) per 92.814.176,82 euro a favore dei Comuni capoluogo di provincia;

b) per 100.391.806,32 euro a favore dei Comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti, determinata in base ai dati relativi alla popolazione residente contenuti nell'annuario statistico "Regione in cifre 2011";

c) per 79.976.859,73 euro a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti determinata in base ai dati relativi alla popolazione residente contenuti nell'annuario statistico "Regione in cifre 2011".

9. Le somme di cui al comma 8 sono ripartite in misura proporzionale al trasferimento ordinario assegnato nel 2011 ai sensi dell'articolo 10, comma 6, lettera a), e comma 9, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), con recupero a favore del bilancio regionale del gettito di cui al comma 31.

10. L'assegnazione prevista dal comma 8 è assegnata con le seguenti modalità e tempi, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonchè con i flussi finanziari definiti in ambito regionale:

a) per i Comuni di cui al comma 8, lettera a), in tre rate: la prima rata, pari al 30 per cento dello spettante, è erogata entro il 15 aprile 2013, la seconda rata, pari al 15 per cento dello spettante, è assegnata entro due mesi dall'entrata in vigore della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2013, la terza, pari al 55 per cento dello spettante, è assegnata entro il 15 novembre 2013 [154];

b) per i Comuni di cui al comma 8, lettere b) e c), in due rate: la prima rata, pari al 50 per cento dello spettante, è assegnata entro il 15 aprile 2013, la seconda rata, pari al 50 per cento dello spettante, è assegnata entro il 15 novembre 2013 [155].

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato, un fondo di 180.000 euro, da assegnare in unica soluzione entro il 31 agosto 2013 in misura pari agli oneri pagati nel 2012 per il personale transitato dall'Ente Ferrovie dello Stato, al netto della quota di perequazione a carico della Regione; in caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun Comune è ridotta in misura proporzionale; la domanda di assegnazione del fondo, indicante il nominativo del personale proveniente dall'Ente Ferrovie dello Stato, l'ammontare complessivo dell'importo della retribuzione ordinaria per l'anno 2012 e dell'importo di fine esercizio per il medesimo anno 2012, al netto della quota di perequazione a carico della Regione, deve pervenire al Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sede di Udine, entro il 31 marzo 2013.

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti un fondo di 120.000 euro da assegnare, in unica soluzione entro il 31 agosto 2013, per la copertura degli oneri che gli enti sostengono per la concessione ai dipendenti dell'aspettativa sindacale retribuita nell'anno 2013 in misura pari agli oneri preventivati nell'anno 2013, dichiarati dagli enti predetti, con la modalità di cui al comma 13; in caso di insufficienza del fondo l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.

13. Per le finalità previste dal comma 12 gli enti interessati presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sede di Udine, entro il 31 marzo 2013, domanda indicante per l'anno 2013 il personale in aspettativa sindacale retribuita e gli oneri che gli enti interessati presumono di sostenere per il trattamento economico dell'intero anno.

14. Gli enti beneficiari del riparto di cui al comma 12 rendicontano l'assegnazione ricevuta presentando entro il 31 marzo 2014 la dichiarazione del responsabile del Servizio attestante gli oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2013 per il personale in aspettativa sindacale retribuita. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 56, comma 2 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni turistici e a quelli con poli sciistici individuati ai sensi dell'articolo 13, comma 7, lettera c), della legge regionale 18/2011 un fondo di 600.000 euro per l'anno 2013, a titolo di trasferimento corrente e indistinto per il finanziamento generale del bilancio, da ripartire d'ufficio e in unica soluzione entro il 31 agosto 2013 in misura proporzionale all'assegnazione erogata nell'anno 2012, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, lettera c), della legge regionale 18/2011.

16. Nelle more dell'attuazione della legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani), alle Comunità montane è attribuito un fondo di 5.554.762,66 euro, quale trasferimento ordinario annuale, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Comunità montane, per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge regionale 18/2011 . L'importo è assegnato, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonchè compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale, in unica soluzione entro il 31 marzo 2013.

17. Gli amministratori temporanei delle Comunità montane possono impegnare nel primo semestre del 2013 un importo non superiore al 50 per cento dell'assegnazione regionale di cui al comma 16.

18. A integrazione dell'assegnazione di cui al comma 16, in via transitoria per l'anno 2013 fino alla piena operatività delle Unioni montane e alla definizione dei trasferimenti ordinari alle stesse spettanti, i Comuni facenti parte di Unione montana trasferiscono al nuovo ente locale, qualora costituito nell'anno 2013, una parte dei trasferimenti ordinari ricevuti ai sensi del comma 8 in relazione alle funzioni effettivamente assegnate all'Unione montana diverse da quelle volontariamente delegate a tale ente.

19. Per le finalità previste dai commi 6, 8, 11, 12, 15 e 16, è autorizzata la spesa di 312.099.770,23 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1856 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

20. All'articolo 11 della legge regionale 14/2011, come modificato dall'articolo 21 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole «all'Unione montana o alle Unioni montane», sono inserite le seguenti: «, ovvero in caso di eccedenza rispetto al fabbisogno delle Unioni montane, alle Province»;

b) alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Il piano di subentro di cui all'articolo 21 individua, a favore delle Unioni montane, le risorse necessarie per la copertura degli oneri concessi al personale trasferito.».

21. Alle Province, ai Comuni, alle Unioni di Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato per l'anno 2013 un fondo di 32.788.905,09 euro, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da assegnare in unica soluzione entro il 31 maggio 2013, compatibilmente con il rispetto dei vincoli imposti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonchè compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite agli enti medesimi nell'anno 2012, ai sensi dell'articolo 13, commi 20 e 21, della legge regionale 18/2011; per l'anno 2013 non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 10, comma 31, della legge regionale 14/2012 [156].

22. Per le finalità previste dal comma 21, è autorizzata la spesa di 32.788.905,09 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1154 e del capitolo 1832 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

23. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, entro il 15 novembre 2013, ai Comuni capofila di associazione intercomunale, alle Unioni di Comuni, alle Unioni montane, alla Comunità collinare del Friuli e al Comune risultante da fusione, per l'anno 2013, un fondo di 5 milioni di euro per l'esercizio coordinato di funzioni, per la gestione associata di servizi tra enti locali e per il finanziamento dei Comuni risultanti da fusione, da assegnare secondo criteri e modalità definiti nella parte seconda del Piano di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 26 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).

24. Per le finalità previste dal comma 23, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1513 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

25. Per il finanziamento delle funzioni conferite a Province, Comuni e Comunità montane ai sensi della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità trasporto pubblico locale, cultura, sport), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti medesimi, per l'anno 2013 ed entro il 31 maggio 2013, un fondo di 12.550.000 euro da ripartire in misura proporzionale a quanto erogato a ciascun ente nel 2012 ai sensi dell'articolo 13, comma 23, della legge regionale 18/2011 .

26. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 25 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con riferimento al capitolo 1520 per 5.150.000 euro all'unità di bilancio 9.1.2.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con riferimento al capitolo 1522 per 7.400.000 euro.

27. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Province, per lo svolgimento delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro derivanti dalla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), un importo complessivo di 9.331.208,59 euro, da ripartire entro il 30 settembre 2013:

a) per 7.703.560,59 euro in misura proporzionale alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi per l'anno 2007 e successivi con deliberazione della Giunta regionale in relazione al trasferimento del personale di cui all'articolo 74, comma 2, della legge regionale 18/2005;

b) per 1.627.648 euro in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle medesime Province ai sensi dell'articolo 13, comma 25, lettera b), della legge regionale 18/2011, per la gestione dei beni messi a disposizione degli uffici del lavoro e per il sostegno e potenziamento degli uffici preposti alle relative funzioni.

28. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti locali, entro il 31 maggio 2013, le risorse connesse al personale trasferito agli enti medesimi, ai sensi della legge regionale 24/2006 e dell'articolo 26 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico non dirigenti - quadriennio normativo (II fase) 2002-2005, biennio economico 2004-2005, per un importo complessivo di 699.016,14 euro in misura proporzionale alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi, per l'anno 2008 e successivi, con deliberazioni della Giunta regionale.

29. Gli oneri derivanti dall'applicazione, rispettivamente:

a) del comma 27, lettera a), e del comma 28, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1159 e al capitolo 1540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013;

b) del comma 27, lettera b), fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 con riferimento al capitolo 1771 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

30. Per le finalità e in attuazione delle previsioni di cui ai commi 14 e 17 dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 1326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

31. A seguito delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), a far data dall'entrata in vigore dello stesso, l'Amministrazione regionale provvede al recupero a favore del bilancio regionale del maggior gettito relativo all'imposta municipale propria (IMU) del 2012, ad aliquota standard, desumibile dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10, comma 16, della legge regionale 14/2012, anche operando compensazioni ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 7/2000.

32. La legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2013 può stabilire, in relazione alle risorse disponibili, la tempistica e le modalità di certificazione dei dati definitivi relativi al gettito IMU 2012, nonchè le modalità per gli eventuali conseguenti conguagli positivi o negativi.

33. Nell'anno 2013 le assegnazioni di cui all'articolo 10, comma 49, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), introitate nel bilancio regionale, sono trasferite ai Comuni, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché con i flussi finanziari definiti in ambito regionale [157].

34. [In relazione alle previsioni di cui all'articolo 13 del decreto legge 201/2011, convertito con modifiche dalla legge 214/2011, che ha istituito in via anticipata in tutti i comuni del territorio nazionale l'IMU e in particolare alle previsioni di cui al comma 17 del medesimo articolo 13, la Regione Friuli Venezia Giulia assicura il recupero al bilancio statale dei gettiti dovuti da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio e il recupero a favore del bilancio regionale per la parte di spettanza con le modalità di cui ai commi da 35 a 40 e a valere sulle risorse di cui al comma 33] [158].

35. [Per le finalità di cui al comma 34, la Giunta regionale, con deliberazione e in relazione ai dati elaborati e comunicati dal Ministero competente, prende atto e individua:

a) la quota di maggiore o minore gettito IMU 2013 di ciascun Comune del Friuli Venezia Giulia;

b) il minor gettito dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari per immobili non locati spettante allo Stato e alla Regione da imputare a carico di ciascun Comune;

c) la quota delle risorse di cui al comma 33 individuata per l'anno 2013 a favore di ciascun Comune del Friuli Venezia Giulia secondo il riparto statale;

d) i Comuni per i quali la quota di cui alla lettera c) risulta superiore ai gettiti da restituire al bilancio statale e regionale;

e) i Comuni per i quali la quota di cui alla lettera c) risulta inferiore ai gettiti da restituire al bilancio statale e regionale;

f) i Comuni che hanno una differenza negativa tra i valori di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b);

g) gli importi complessivi da assicurare per l'anno 2013, rispettivamente, a favore del bilancio statale e a favore di quello regionale] [159].

36. [La Giunta regionale, in relazione a eventuali modifiche sopravvenute della normativa statale in materia di imposta municipale propria o ai contenuti delle comunicazioni del Ministero competente, può definire, con la deliberazione di cui al comma 35, ulteriori criteri o determinazioni per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 34] [160].

37. [La Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione provvede ad acquisire dal competente Ministero i dati di cui al comma 35 e a trasmetterli alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme per gli adempimenti di competenza, indicando la quota spettante a favore del bilancio statale e quella a favore del bilancio regionale sia nel valore complessivo, sia nel dettaglio per ciascun Comune] [161].

38. [Per l'anno 2013 le risorse di cui al comma 33 sono liquidate e pagate a favore dei Comuni, una volta introitate nel bilancio regionale, per l'importo corrispondente a quanto individuato ai sensi del comma 35, lettera c), con recupero a favore del bilancio regionale dell'importo spettante allo Stato e alla Regione dai singoli comuni ai sensi del comma 34 e individuato con la deliberazione di cui al comma 35] [162].

39. [Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 38 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 e al capitolo 1813 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013 e 2015 e del bilancio per l'anno 2013] [163].

40. [In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 33, alla copertura del dovuto ai sensi del comma 34 e individuato ai sensi del comma 35, le quote residue di ciascun Comune di spettanza del bilancio statale e regionale sono compensate a valere sull'ultima rata dei trasferimenti ordinari di cui al comma 8 e, in caso di incapienza, sono chieste al Comune debitore in restituzione diretta a favore del solo bilancio regionale, entro il 31 dicembre 2013, con le modalità definite con decreto del direttore del Servizio competente] [164].

41. In relazione alle previsioni di cui all'articolo 14 del decreto legge 201/2011, convertito con modifiche dalla legge 214/2011, che ha istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e in particolare alle previsioni di cui al comma 13 bis del medesimo articolo 14, la Regione Friuli Venezia Giulia assicura il recupero al bilancio statale del gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 del citato articolo 14 relativo al 2013 dei Comuni ricadenti nel proprio territorio connesso al suddetto nuovo tributo con le modalità di cui ai commi da 42 a 45, a valere sulle risorse accantonate ai sensi del comma 4 [165].

42. Per le finalità di cui al comma 41, la Giunta regionale, con deliberazione e in relazione ai dati elaborati e comunicati dal Ministero competente indicanti il maggior gettito di ciascun Comune del Friuli Venezia Giulia, prende atto della quota di maggior gettito TARES 2013 di ciascun Comune del Friuli Venezia Giulia.

43. La Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione provvede ad acquisire dal competente Ministero i dati di cui al comma 42 e a trasmetterli alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme per gli adempimenti di competenza.

44. Le risorse accantonate ai sensi del comma 4 sono assegnate d'ufficio entro il 2013 a favore dei Comuni in misura proporzionale al trasferimento ordinario di cui al comma 8. Sono liquidate in un'unica soluzione, assicurando al bilancio regionale il recupero dell'eventuale importo di cui al comma 41, quantificato per ciascun Comune ai sensi del comma 42, successivamente alla trasmissione alla Regione, da parte del Ministero, dei dati relativi al gettito TARES 2013 e all'adozione della deliberazione giuntale di cui al comma 42 [166].

45. In caso di incapienza delle risorse di cui al comma 4 alla copertura del maggior gettito TARES 2013, è disposto il conguaglio, in sede di liquidazione, a valere sui trasferimenti ordinari 2014 [167].

45 bis. Qualora entri in vigore una disposizione di legge statale che preveda la non applicazione, anche nella Regione Friuli Venezia Giulia, della disposizione di cui all'articolo 14, comma 13 bis, del decreto legge 201/2011 , convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 , ai fini della liquidazione di cui al comma 44 si prescinde dalla comunicazione dei dati da parte del Ministero e dalla adozione della deliberazione giuntale di cui al comma 42 [168].

46. Al comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale 14/2012 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con priorità a favore delle Province».

47. La Giunta regionale, con deliberazione, individua gli enti che succedono alla Comunità montana in relazione agli accordi quadro stipulati per la gestione dei fondi finanziati negli anni dal 2006 al 2008 a valere su risorse ASTER e ancora in essere.

48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Tolmezzo un fondo di 300.000 euro, a titolo di sostegno per le spese connesse alla gestione degli uffici giudiziari e per gli altri oneri derivanti dalle funzioni comprensoriali assicurate dal Comune medesimo, previa domanda dell'ente, indicante gli oneri presunti per l'anno 2013, da presentare entro il 31 marzo 2013 alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali. L'assegnazione è liquidata, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonchè compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale, per il 50 per cento in via anticipata entro il 31 maggio 2013, e per il restante 50 per cento alla presentazione della rendicontazione predisposta ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

49. Per le finalità previste dal comma 48, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1736 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

50. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Pocenia un contributo di 50.000 euro per la copertura degli oneri sostenuti per il ricovero e la custodia di cani randagi, da erogare in via anticipata e in unica soluzione sulla base degli oneri preventivati.

51. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 50 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo delle spese. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

52. Per le finalità previste dal comma 50 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 1406 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

53. In relazione all'assegnazione concessa a favore dell'Associazione intercomunale "Medio Friuli", a valere sulle risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale dell'anno 2008, per l'intervento relativo all'acquisto di dissuasori, anche semaforici, al posizionamento di guardrail per la sicurezza dei ciclisti, nonchè all'acquisto e all'allestimento di un ufficio mobile, revocato in attuazione delle previsioni contenute nell'accordo quadro stipulato in data 8 febbraio 2010, il contributo regionale di 400.000 euro è riassegnato, in un'unica soluzione, a favore del Comune di Codroipo, capofila della suddetta Associazione intercomunale, previa richiesta dell'ente, da presentare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Servizio polizia locale e sicurezza, attestante le spese liquidate entro il 31 dicembre 2012 per la realizzazione del suddetto intervento.

54. Per le finalità di cui al comma 53, è autorizzata la spesa di 400.000 euro a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1153 e del capitolo 1840 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

55. In relazione all'assegnazione concessa a favore della Comunità montana del Friuli Occidentale, a valere sulle risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale dell'anno 2008, per l'intervento relativo al miglioramento dell'arredo urbano e della qualità dei centri abitati, revocato in attuazione delle previsioni contenute nell'accordo quadro stipulato in data 22 luglio 2009, il contributo regionale di 240.000 euro è riassegnato, in un'unica soluzione, a favore della Comunità montana del Friuli Occidentale, previa richiesta dell'ente, da presentare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Servizio coordinamento politiche per la montagna, Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, attestante le spese liquidate entro il 31 dicembre 2012 per la realizzazione del suddetto intervento.

56. Per le finalità di cui al comma 55 è autorizzata la spesa di 240.000 euro a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1153 e del capitolo 1841 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

57. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Dogna, per l'anno 2013, un contributo straordinario di 20.000 euro a titolo di sostegno delle spese sostenute negli anni 2011 e 2012 per opere di messa in sicurezza della viabilità comunale. La domanda, corredata della documentazione giustificativa dei costi sostenuti dall'ente locale ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di viabilità entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'erogazione è disposta entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

58. Per le finalità previste dal comma 57, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1153 e del capitolo 1843 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

59. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in via anticipata al Comune di San Leonardo, per l'anno 2013, un contributo straordinario di 20.000 euro per opere di sistemazione della viabilità comunale tra le frazioni di Merso di Sopra e Cravero.

60. La domanda, corredata di una breve relazione illustrativa del progetto, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di viabilità entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e l'erogazione è disposta entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità e i termini di rendicontazione.

61. Per le finalità previste dal comma 59, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1153 e del capitolo 1850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

62. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario da suddividere paritariamente tra i Comuni di Faedis, Nimis e Chiusaforte per interventi urgenti e di messa in sicurezza della viabilità comunale.

63. La domanda, corredata di una breve relazione illustrativa del progetto, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di viabilità entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e l'erogazione è disposta entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità e i termini di rendicontazione.

64. Per le finalità previste dal comma 62, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1153 e del capitolo 1855 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

65. Gli enti beneficiari del riparto di cui all'articolo 13, comma 11, della legge regionale 18/2011, rendicontano l'assegnazione ricevuta ai sensi del medesimo articolo 13, comma 11, lettera b), presentando entro il 31 marzo 2013 la dichiarazione del responsabile del Servizio attestante gli oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2012 per il personale in aspettativa sindacale retribuita, al netto della quota di perequazione a carico della Regione per il medesimo anno 2012. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 56, comma 2 bis, della legge regionale 7/2000.

66. La tempistica relativa all'intervento di recupero degli impianti dello Sporting Primavera, in Campoformido, finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2006 e 2007, di cui all'accordo quadro stipulato in data 26 giugno 2009 fra la Regione e l'Associazione intercomunale "Ambito metropolitano" tra i Comuni di Udine, Campoformido, Pozzuolo del Friuli e Tavagnacco, è fissata per l'ultimazione dell'intervento al 31 dicembre 2015 e per la rendicontazione al 31 dicembre 2016 [169].

67. Il finanziamento relativo all'intervento di cui al comma 66 è erogato, previa richiesta del Comune, in relazione alla certificazione degli stati di avanzamento dell'opera [170].

68. La tempistica relativa all'intervento di riqualificazione urbana di viale D'Annunzio di competenza del Comune di Gorizia, finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2006, di cui all'accordo quadro stipulato in data 11 maggio 2007 tra la Regione e il Comune di Gorizia, è fissata, per la rendicontazione, al 30 settembre 2013.

69. La tempistica relativa all'intervento di riqualificazione di Borgo Castello, in Gorizia, e il relativo viale d'accesso, secondo stralcio della riqualificazione di viale D'Annunzio di competenza del Comune di Gorizia, finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007, di cui all'accordo quadro stipulato in data 11 settembre 2008 tra la Regione e l'Associazione intercomunale tra i Comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo, è fissata, per la rendicontazione, al 30 settembre 2013.

70. La tempistica relativa all'intervento di valorizzazione dei siti di interesse ludico-ricreativo-ambientale, complementari al percorso ciclabile della Comunità montana del Friuli Occidentale, finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007, di cui all'accordo quadro stipulato in data 4 agosto 2008 tra la Regione e la Comunità montana del Friuli Occidentale, è fissata, per la rendicontazione, al 30 giugno 2013.

71. La tempistica relativa all'intervento di realizzazione di itinerari turistici per la valorizzazione di siti di interesse storico-culturale, complementari al percorso ciclabile della Comunità montana del Friuli Occidentale, finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007, di cui all'accordo quadro stipulato, in data 4 agosto 2008 tra la Regione e la Comunità montana del Friuli Occidentale, è fissata, per la rendicontazione, al 30 giugno 2013.

72. In via di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 27, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010), e dell'articolo 2, comma 77, della legge regionale 14/2012, le risorse assegnate alle Comunità montane sono utilizzate dai suddetti enti fino a esaurimento, indipendentemente dall'esercizio finanziario di assegnazione da parte dell'Amministrazione regionale.

73. La Comunità montana del Torre, Natisone e Collio è autorizzata a destinare il finanziamento pluriennale concesso e liquidato con decreto del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 24/SPM del 29 giugno 2010, per la quota relativa al progetto "B2.2. Realizzazione di un progetto/intervento pilota per l'uso combinato di energie rinnovabili di tipo geotermico e fotovoltaico per garantire l'approvvigionamento energetico a un edificio scolastico in Comune di Savogna (430.000 euro)", alla costruzione di un impianto idroelettrico in località Cepletischis in Comune di Savogna.

74. Per la finalità di cui al comma 73, la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio presenta alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna domanda di variazione della destinazione del finanziamento, accompagnata dalla variazione al contratto di mutuo alla cui copertura concorrono le risorse impegnate e liquidate con il decreto n. 24/SPM del 2010.

75. La Comunità montana del Friuli Occidentale è autorizzata a destinare il finanziamento pluriennale concesso con decreto del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 3039 del 29 novembre 2010 e liquidato con decreto n. 1803 del 28 settembre 2011 alla realizzazione della sola pista da sci.

76. Per la finalità di cui al comma 75, la Comunità montana del Friuli Occidentale presenta alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna domanda di variazione della destinazione del finanziamento, accompagnata dalla variazione al contratto di mutuo alla cui copertura concorrono le risorse liquidate con il decreto n. 1803 del 2011.

77. Le domande di contributo presentate dai Comuni ai sensi dell'articolo 10, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge regionale 14/2012 e incluse nella graduatoria approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1893 del 31 ottobre 2012, non finanziate con le risorse stanziate dal comma 6 dell'articolo 10 suddetto, per insufficienza delle stesse, sono finanziate dall'Amministrazione regionale, secondo l'ordine di graduatoria, fino a un importo massimo di 150.000 euro a Comune.

78. Ai Comuni finanziabili nel limite di importo di cui al comma 77 il Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna comunica la possibilità della concessione del contributo in misura ridotta rispetto all'importo della domanda e richiede l'assenso alla concessione del contributo stesso.

79. I Comuni finanziati in misura ridotta sono autorizzati ad apportare ai progetti le variazioni finalizzate alla riduzione dei costi fino all'importo di contributo concedibile, fermi restando i contenuti del progetto che ne hanno determinato la specifica collocazione in graduatoria. A tal fine i Comuni presentano al Servizio coordinamento politiche per la montagna, assieme all'assenso di cui al comma 78, il progetto esecutivo contenente le variazioni.

80. La comunicazione di cui al comma 78 è effettuata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'assenso da parte dei Comuni è presentato entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

81. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 77 fanno carico a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la Tabella J a carico dell'unità di bilancio 9.2.2.1158 e del capitolo 1064 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

82. Al comma 66 dell'articolo 10 della legge regionale 11/2011, le parole «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2013».

83. Il comma 43 dell'articolo 3 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), è sostituito dal seguente:

«43. La rinuncia al mutuo ad avvenuta erogazione o l'anticipata estinzione del medesimo non comportano per l'Ente locale l'obbligo di restituzione alla Regione del beneficio fruito qualora, ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico, l'Ente locale attesti che il suddetto beneficio è stato utilizzato per l'opera oggetto del finanziamento. La Giunta regionale prende atto dell'attestazione dell'Ente locale e adotta le determinazioni necessarie. Gli eventuali oneri conseguenti all'estinzione o alla rinuncia, come quantificati dalla Cassa depositi e prestiti, restano a esclusivo carico dell'Ente locale.».

84. Entro il 31 marzo 2013 la Regione può adottare per i Comuni del proprio territorio disposizioni integrative o modificative in materia di assegnazioni finanziarie per il 2013 in relazione a intervenute modifiche della normativa statale sulle imposte locali.

85. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Associazione dei Comuni terremotati e Sindaci della ricostruzione del Friuli, nell'anno 2013, un contributo per la gestione del laboratorio-mostra sul terremoto e la ricostruzione e per le finalità istituzionali dell'Associazione [171].

86. Per la finalità prevista dal comma 85, l'Associazione dei Comuni terremotati e Sindaci della ricostruzione del Friuli presenta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali.

87. Con decreto di concessione sono definite le modalità di erogazione e quelle di rendicontazione dell'assegnazione di cui al comma 85.

88. Per le finalità previste dal comma 85, è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1842 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

89. In considerazione delle limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, l'Amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzata a confermare il contributo già concesso al Comune di Tricesimo ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), per i "lavori di riqualificazione dei centri minori - villaggio Morena" fissando i nuovi termini di inizio e fine lavori, nel caso in cui il beneficiario intenda realizzare un lotto funzionale corrispondente al contributo concesso rispetto al progetto o allo studio di fattibilità allegato al decreto di concessione. Per detto intervento trova applicazione l'articolo 9, comma 80, della legge regionale 14/2012.

90. Ai fini di cui al comma 89, il beneficiario presenta alla struttura regionale competente entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo a favore della realizzazione di un'opera diversa o con una destinazione d'uso diversa, alle condizioni stabilite al comma 89.

91. Al fine di favorire la realizzazione di lavori pubblici e di interesse pubblico, in considerazione delle limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, l'Amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzata a confermare il contributo già concesso al Comune di Pordenone ai sensi dell'articolo 4, comma 72, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), per i lavori di recupero, ristrutturazione e ampliamento di edifici di pregio architettonico e storico, destinati a ospitare spazi a prevalente uso museale, fissando anche nuovi termini di fine lavori, nel caso in cui il beneficiario intenda realizzare un'opera con una destinazione d'uso diversa rispetto a quella prevista nel progetto o nello studio di fattibilità allegato al decreto di concessione, purchè venga mantenuta una destinazione di pubblico interesse.

92. Ai fini di cui al comma 91, il beneficiario presenta alla struttura regionale competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo a favore della realizzazione di un'opera con una destinazione d'uso diversa, alle condizioni stabilite al comma 91.

93. I Comuni capoluogo di provincia sono autorizzati a utilizzare integralmente i finanziamenti assegnati ai sensi dell'articolo 4, commi 109, 110 e 111, della legge regionale 1/2004, per le medesime finalità e ancorchè i termini di rendicontazione siano scaduti.

94. La Regione interviene a favore delle comunità locali interessate all'insediamento di grandi infrastrutture energetiche, anche mediante integrazione delle assegnazioni annuali ai Comuni di riferimento.

95. E' istituito l'Albo regionale dei Sindaci emeriti del Friuli Venezia Giulia. Hanno titolo per l'iscrizione all'Albo, tenuto dalla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, i Sindaci cessati dalle funzioni che non abbiano riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione [172].

96. Per le finalità di cui al comma 95 la Regione, per il tramite della struttura regionale competente, propone ai Sindaci cessati in possesso dei requisiti, quale riconoscimento per l'attività svolta, l'iscrizione all'Albo. Le modalità sono definite con regolamento adottato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022) [173].

97. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella J.

 

     Art. 11. (Finalità 10 - affari istituzionali, economici e fiscali generali)

1. Il comma 20 dell'articolo 13 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012) è abrogato.

2. Ai fini di dare pronto avvio agli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali nell'ambito della Cooperazione Territoriale Europea per il periodo 2014-2020, con riferimento alla programmazione comunitaria transfrontaliera Italia-Slovenia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese di assistenza tecnica per la predisposizione e la redazione del nuovo programma operativo.

3. Per la finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1165 e del capitolo 714 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al Consiglio regionale l'importo di 250.000 euro per l'attribuzione da parte del Comitato regionale per le Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia alle emittenti televisive locali aventi sede in regione, di risorse integrative dei contributi previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), secondo un apposito regolamento approvato dal Comitato stesso.

5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 10.1.2.1162 e del capitolo 89 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

6. I commi 3 e 4 dell'articolo 11 della legge regionale 14/2012 sono abrogati.

7. [Ai consiglieri regionali eletti per la prima volta nella XI legislatura e nelle legislature successive spetta, dopo la cessazione dal mandato, un assegno vitalizio calcolato secondo il sistema contributivo disciplinato dalla presente legge] [174].

8. [Ai consiglieri regionali rieletti nella XI legislatura e nelle legislature successive spetta, dopo la cessazione dal mandato, un assegno vitalizio il cui importo è determinato dalla somma dell'assegno calcolato sino al termine della X legislatura ai sensi della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2), e dell'assegno calcolato ai sensi della presente legge per gli ulteriori anni di mandato; in tale ipotesi i due assegni rimangono disciplinati dalle rispettive normative di riferimento] [175].

9. Ai consiglieri regionali in carica sino alla X legislatura continua ad applicarsi l'istituto dell'assegno vitalizio come disciplinato dalla legge regionale 38/1995, mantenendo gli stessi i diritti acquisiti in virtù dei contributi versati nella X legislatura e nelle precedenti.

10. [Entro il termine perentorio di novanta giorni decorrenti dalla data del giuramento di cui all'articolo 17 dello Statuto, il consigliere regionale ha facoltà di rinunciare al conseguimento del diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio disciplinato dalla presente legge mediante comunicazione scritta da presentarsi al Presidente del Consiglio regionale. La rinuncia ha carattere irrevocabile con riferimento alla singola legislatura] [176].

11. [Qualora non si avvalga della facoltà prevista al comma 10 il consigliere regionale è assoggettato d'ufficio a una contribuzione obbligatoria mensile, nella misura dell'8,80 per cento dell'indennità di presenza, effettuata mediante trattenuta sull'indennità medesima. La trattenuta obbligatoria di cui al presente comma è versata su apposito capitolo di entrata del bilancio del Consiglio regionale] [177].

12. [In nessun caso è ammessa la restituzione dei contributi versati ai sensi della presente legge] [178].

13. [Ai consiglieri regionali cessati dal mandato, che abbiano ricoperto tale carica successivamente alla X legislatura per almeno cinque anni effettivi anche non continuativi e che abbiano corrisposto i contributi di cui al comma 11 per il medesimo periodo, al compimento del sessantaseiesimo anno di età spetta, quale parte integrante del trattamento indennitario, l'assegno vitalizio disciplinato dalla presente legge] [179].

14. [Per ogni anno di mandato oltre il quinto anno, l'età richiesta per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio è diminuita di un anno, con il limite all'età di 61 anni] [180].

15. [Ai fini della maturazione del diritto, la frazione di anno si computa come anno intero purchè corrisponda ad almeno sei mesi ed un giorno, non ha effetti se la durata è di sei mesi o inferiore. Ai soli fini della maturazione del diritto minimo, per il periodo computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui al comma 11] [181].

16. [A decorrere dalla XI legislatura l'assegno vitalizio, corrisposto in 12 mensilità, è determinato con un sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella S, allegata alla presente legge, relativa all'età del consigliere al momento del conseguimento del diritto all'assegno vitalizio] [182].

17. [Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere e il numero di mesi] [183].

18. [I coefficienti di trasformazione di cui alla Tabella S allegata alla presente legge, sono aggiornati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza sulla base dei corrispondenti coefficienti della Camera dei Deputati] [184].

19. [Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al comma 21. La contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione] [185].

20. [La base imponibile contributiva è determinata esclusivamente sulla base dell'indennità di presenza] [186].

21. [La quota del contributo a carico del consigliere è pari all'8,80 per cento della base imponibile; la quota figurativa a carico del Consiglio regionale è pari a 2,75 volte la quota a carico del consigliere] [187].

22. [Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT il tasso di variazione da considerare ai fini del calcolo del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi] [188].

23. [Gli effetti economici dell'assegno vitalizio decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per il conseguimento del diritto] [189].

24. [Nel caso in cui il consigliere abbia già maturato i requisiti di cui ai commi 13, 14 e 15 al momento della cessazione dal mandato, gli effetti economici dell'assegno vitalizio decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene la cessazione] [190].

25. [Qualora il consigliere già cessato dal mandato sia rieletto in Consiglio regionale, l'erogazione dell'assegno vitalizio resta sospesa per tutta la durata del nuovo mandato consiliare] [191].

26. [L'erogazione dell'assegno vitalizio è inoltre sospesa qualora il titolare dello stesso venga eletto membro del Parlamento nazionale, europeo o di altro Consiglio regionale, ovvero venga nominato componente del Governo nazionale o assessore regionale] [192].
27. [In caso di elezione o nomina ad una delle cariche di cui al comma 26 il consigliere ne deve dare comunicazione al Presidente del Consiglio regionale] [193].

28. [La sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio ha in ogni caso effetto dalla data di assunzione della relativa carica] [194].

29. [L'erogazione dell'assegno vitalizio è ripristinata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene la cessazione dalle cariche per cui il presente articolo ne prevede la sospensione] [195].

30. [Nel caso di rielezione al Consiglio regionale, l'importo dell'assegno vitalizio è rideterminato sulla base di un montante contributivo complessivo, costituito dalla somma del montante contributivo corrispondente all'assegno vitalizio sospeso e dei contributi relativi all'ulteriore periodo. Negli altri casi di sospensione l'assegno vitalizio è rivalutato ai sensi dei commi 38 e 39] [196].

31. [Nel caso di decesso di un consigliere regionale in carica che abbia esercitato il mandato, successivamente alla X legislatura, per almeno cinque anni anche non continuativi e abbia corrisposto i contributi di cui al comma 10 per il medesimo periodo, nonchè di un consigliere regionale cessato dal mandato titolare di assegno vitalizio, ovvero in attesa di conseguire il requisito di età per poter percepire l'erogazione dello stesso, ha diritto a conseguire una quota dell'assegno vitalizio il coniuge, finchè permanga nello stato vedovile, purchè non sia stata pronunciata sentenza di separazione a lui addebitabile passata in giudicato] [197].

32. [In caso di separazione con addebito, di mancanza o successivo decesso del coniuge, ovvero qualora lo stesso contragga nuovamente matrimonio, la quota dell'assegno vitalizio spetta ai figli fino al diciottesimo anno di età, ai figli fino al ventiseiesimo anno di età se studenti o titolari di reddito inferiore a quello previsto per le persone fiscalmente a carico e ai figli inabili a proficuo lavoro in modo permanente e assoluto. La quota dell'assegno vitalizio è suddivisa tra i figli in parti uguali; se uno di essi decede o perde altrimenti il diritto, la quota dell'assegno viene ridistribuita tra gli altri figli] [198].

33. [Al fine di ottenere l'erogazione della quota dell'assegno vitalizio, gli aventi diritto ai sensi dei precedenti commi devono presentare idonea richiesta scritta al Presidente del Consiglio regionale entro un anno dal decesso del consigliere] [199].

34. [L'assegno vitalizio relativo al mese nel quale si è verificato il decesso del titolare spetta per intero agli aventi diritto alla quota dell'assegno vitalizio; in mancanza di questi, agli eredi] [200].

35. [Gli effetti economici della quota dell'assegno vitalizio decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene il decesso del consigliere] [201].

36. [L'erogazione della quota dell'assegno vitalizio è sospesa nelle ipotesi e secondo le modalità previste dai commi da 25 a 30] [202].

37. [La quota riferita all'assegno vitalizio che sarebbe spettato al consigliere deceduto è attribuita agli aventi diritto previsti dai commi 31 e 32 nella misura del sessanta per cento] [203].

38. [L'importo dell'assegno vitalizio, determinato ai sensi dei commi 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 37, è rivalutato annualmente, con decorrenza dall'1 gennaio di ciascun anno, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo. La rivalutazione relativa all'anno immediatamente successivo a quello della prima decorrenza della assegno vitalizio è effettuata in dodicesimi, sulla base dei mesi di effettiva percezione] [204].

39. [L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale procede, entro il mese di febbraio di ciascun anno, all'accertamento del tasso di rivalutazione sulla base dell'indice ISTAT relativo all'anno precedente] [205].

40. All'articolo 17 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 le parole «i consiglieri regionali e gli assessori regionali cui» sono sostituite dalle seguenti: «coloro ai quali» e le parole «rinunciarvi ottenendo la restituzione dei contributi a tal fine versati.» sono sostituite dalle seguenti: «ottenere la restituzione di quanto versato a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio e della sua quota.»;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6 bis. La facoltà di cui al comma 6 si esercita mediante apposita domanda da presentarsi per iscritto al Presidente del Consiglio regionale; l'accertamento, da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, della sussistenza dei requisiti e dell'ammontare della somma in restituzione ai sensi del comma 6 determina la perdita di ogni diritto in ordine alla corresponsione dell'assegno vitalizio e della sua quota secondo quanto previsto dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2) e 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonchè sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori).».

41. Alla legge regionale 38/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3 bis. E' altresì consentita la corresponsione anticipata dell'assegno vitalizio, per un massimo di undici mesi, su richiesta del consigliere che abbia versato i contributi, anche volontari, per almeno nove anni, sei mesi e un giorno; in tal caso l'assegno è ridotto nella misura dello 0,42 per cento del suo ammontare per ogni mese di anticipazione rispetto al sessantesimo anno di età.»;

b) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

«Art. 20 bis. (Sequestro e pignoramento dell'assegno vitalizio)

1. L'assegno vitalizio e la sua quota sono assoggettabili a sequestro e pignoramento nei limiti stabiliti dall'articolo 545 del codice di procedura civile.».

42. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 17 e 18 dell'articolo 2 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005);

b) i commi 12 e 13 dell'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006);

c) i commi 75, 75 bis, 76 e 77 dell'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);

d) i commi 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011).

43. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, ultimo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla legge 135/2012, in considerazione della natura pubblica dell'associazione di cui all'articolo 2, della legge regionale 22 agosto 1991, n. 34 (Primo provvedimento per l'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), prevista dall'articolo 2, comma 9, della legge 9 gennaio 1991, n. 19 (Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe), la Regione può avvalersi, anche in regime convenzionale, del Centro di cui al medesimo articolo 2 della legge regionale 34/1991 per l'attuazione delle politiche di sviluppo della cooperazione promosse dall'Unione europea, dagli organismi nazionali e internazionali a ciò preposti, attraverso la partecipazione a progettualità condivise.

44. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella K.

 

     Art. 12. (Finalità 11 - funzionamento della Regione)

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), la parola «sei» è sostituita dalla seguente: «dieci».

2. Per le finalità previste dal comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 11/2009, come modificato dal comma 1, è destinata la spesa di 524.000 euro per l'anno 2013 a valere sull'autorizzazione di spesa prevista alla Tabella L, approvata dal comma 44, a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

3. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 45 (Contributi e sovvenzioni a soggetti terzi), le parole «di lire 100 milioni per l'anno 1995 per le spese di funzionamento» sono sostituite dalle seguenti: «annuo per le spese relative all'attività e al funzionamento; con regolamento sono individuate le voci di spesa per le quali è ammissibile il contributo.».

4. [Al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), le parole «La Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Il competente dirigente della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme»] [206].

5. Al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 47 (Articolazione della dirigenza) della legge regionale 18/1996 le parole «per una sola volta» sono soppresse.

6. All'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010) sono apportate le seguenti modifiche:

a) [al comma 14, come sostituito dalla lettera a), del comma 3, dell'articolo 15, della legge regionale 18/2011, le parole «e 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, 2013 e 2014»] [207];

b) [al comma 16, come modificato dalla lettera b), del comma 3, dell'articolo 15 della legge regionale 18/2011, le parole «e 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, 2013 e 2014»] [208];

c) [al comma 16.1, come modificato dalla lettera c), del comma 3, dell'articolo 15 della legge regionale 18/2011, le parole «e 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, 2013 e 2014»] [209];

d) [dopo il numero 1 bis) della lettera a) del comma 16 bis, è aggiunto il seguente:

«1 ter) nell'ipotesi di figure uniche e non fungibili, purchè l'ente si trovi in posizione di pieno rispetto dei parametri previsti dal patto di stabilità e delle disposizioni in merito al contenimento della spesa di cui all'articolo 12 della legge regionale 17/2008 e successive modifiche.»] [210];

e) [dopo il numero 4 della lettera b) del comma 16 bis, è aggiunto il seguente:

«4 bis) nell'ipotesi di figure uniche e non fungibili, purchè l'ente si trovi in posizione di pieno rispetto dei parametri previsti dal patto di stabilità e delle disposizioni in merito al contenimento della spesa di cui all'articolo 12 della legge regionale 17/2008 e successive modifiche.»] [211];

f) [al primo periodo del comma 17, come modificato dalla lettera d), del comma 3, dell'articolo 15 della legge regionale 18/2011, le parole «e 2013» e le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: «, 2013 e 2014» e dalle parole «31 dicembre 2014»; il quarto periodo è soppresso] [212];

g) [il secondo periodo del comma 19 è sostituito dal seguente: «Il trasferimento del personale in applicazione del presente comma avviene previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza; la mancata concessione del nulla osta va ricondotta a puntuali ed eccezionali esigenze organizzative o di funzionalità dei servizi da esplicitare a livello motivazionale.»] [213];

h) al comma 40, come modificato dalla lettera e), del comma 3, dell'articolo 15 della legge regionale 18/2011, le parole «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».

7. [Il disposto di cui al secondo periodo del comma 19 dell'articolo 13 della legge regionale 24/2009, come sostituito dalla lettera g) del comma 6, trova applicazione con riferimento alle procedure di mobilità avviate, con la pubblicazione del relativo avviso, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; le procedure di mobilità già avviate con la pubblicazione del relativo avviso alla medesima data, sono concluse secondo la previgente disciplina] [214].

8. [La Regione, tenuto conto dei processi di mobilità già attuati negli esercizi 2010, 2011 e 2012 e al fine di evitare possibili situazioni di depauperamento delle risorse umane degli enti locali, può procedere, per gli esercizi 2013 e 2014, nel rispetto del limite di cui al comma 16 dell'articolo 13 della legge regionale 24/2009, ad assunzioni di personale anche in deroga alla preventiva attivazione delle procedure di cui al comma 14 del medesimo articolo 13 della legge regionale 24/2009] [215].

9. La Regione è autorizzata, in via eccezionale, a procedere in deroga al limite di cui all'articolo 13, comma 16, della legge regionale 24/2009, alla mobilità intercompartimentale nei confronti del personale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) collocato in posizione di comando, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Regione medesima. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sono definiti il fabbisogno, i requisiti e le modalità per l'attivazione dell'istituto, nonchè le relative corrispondenze. La mobilità di cui al presente comma può essere attuata anche nei confronti del personale dell'ARPA di cui l'Amministrazione regionale si avvalga ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonchè in materia di personale), alla data di entrata in vigore della presente legge [216].

10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 9 fanno carico alle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 a fianco di ciascuna indicati:

a) unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670;

b) unità di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650;

c) unità di bilancio 12.2.4.3480 - capitoli 9880 e 9881.

10 bis. La Regione è autorizzata ad attivare, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 13, comma 16, della legge regionale 24/2009, la mobilità di comparto nei confronti del personale di altre amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale che risulti in posizione di comando presso la Regione medesima alla data del 31 dicembre 2008 e alla data di entrata in vigore della presente legge. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti il fabbisogno, i requisiti e le modalità per l'attivazione dell'istituto, nonchè le relative competenze [217].

11. Al fine di favorire l'accesso di tutti i dipendenti pubblici agli uffici di segreteria di cui all'articolo 38 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 e successive modifiche e integrazioni, il conferimento dell'incarico di segretario particolare e di addetto di segreteria con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 4 del medesimo articolo 38, può avvenire anche nei confronti di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni con riferimento alla categoria equiparata a quella rivestita presso l'amministrazione di appartenenza. Il conferimento dell'incarico è subordinato alla collocazione del dipendente in aspettativa o fuori ruolo dall'amministrazione di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.

12. All'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonchè in materia di passaggio al digitale terrestre), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente «(Razionalizzazione organizzativa dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali)»;

b) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;

c) i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati.

13. Il disposto di cui al comma 12 ha efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge; a decorrere dalla stessa data cessano gli incarichi di vice dirigente, conferiti dalle Amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, in essere alla data medesima.

14. In via di interpretazione autentica del disposto di cui al comma 1, dell'articolo 1, della legge regionale 16/2010, per «retribuzione complessiva mensile determinata in applicazione della graduazione» si intende quella spettante a un dirigente regionale, con rapporto di lavoro regolato dal contratto collettivo regionale di lavoro, con pari graduazione.

15. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 13, in relazione al disposto di cui al comma 1, dell'articolo 1, del decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici), e i commi 26, 28 e 33 dell'articolo 12, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011);

b) il comma 30, dell'articolo 12, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012).

16. Al comma 27 dell'articolo 12 della legge regionale 14/2012, le parole «per gravidanza e puerperio» sono sostituite dalle seguenti: «per congedo per maternità e paternità, per congedo parentale».

17. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 8 giugno 2012, n. 13 (Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare della Regione Friuli Venezia Giulia), le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 3».

18. Al comma 35 dell'articolo 14 della legge regionale 22/2010, le parole «fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 1505» sono sostituite dalle seguenti: «fanno carico alle seguenti unità di bilancio/capitoli 11.3.1.1180/1505 e 1459, 11.3.2.1180/1484, nonchè alle unità di bilancio/capitoli 11.3.1.1184/1452, 11.3.1.1180/1457 e 10.3.2.1168/1496 e 1497».

19. La Regione può avvalersi, per le finalità istituzionali cui non è possibile far fronte con proprio personale, della collaborazione di personale dipendente di società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione medesima anche attraverso propri enti pubblici e consorzi di diritto pubblico nonché del soggetto di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 34 (Primo provvedimento per l'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia); a tale fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni disciplinanti le modalità dell'avvalimento, nonchè la corresponsione, alle società di provenienza, del rimborso degli oneri connessi al personale messo a disposizione; con riferimento alla messa a disposizione del personale di Insiel Spa, la convenzione è stipulata dalla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme. Resta ferma, con riferimento alla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali, la disciplina di cui all'articolo 30 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonchè in materia di personale). La Regione può altresì mettere a disposizione delle società controllate direttamente o indirettamente proprio personale secondo modalità da definirsi mediante convenzione stipulata con le società dalla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme [218].

20. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 19, è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 146 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

21. A decorrere dall'1 gennaio 2013 agli oneri derivanti dall'articolo 4 del Contratto Collettivo regionale di lavoro del personale del Comparto unico, non dirigenti, quadriennio normativo (II Fase) 2002-2005, biennio economico 2004-2005, code contrattuali, sottoscritto il giorno 3 luglio 2007, si fa fronte con le risorse all'uopo stanziate all'unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670, all'unità di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650 e all'unità di bilancio 12.2.4.3480 - capitoli 9880 e 9881.

22. [Il trattamento economico riconosciuto ai componenti della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell'articolo 7, della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna) spetta anche al Consigliere regionale di parità, quale componente della stessa] [219].

23. Dopo l'articolo 5 nonies della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), è inserito il seguente:

«Art. 5 nonies 1

(Commissario straordinario)

1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, è nominato un Commissario straordinario, quando il Consiglio di Amministrazione non sia in grado di funzionare o quando, richiamato all'osservanza di obblighi che era tenuto ad osservare, persista nel violarli, ovvero, in particolare, nei seguenti casi:

a) omissione dell'adozione del bilancio di previsione annuale e triennale e del bilancio di esercizio ai sensi dell'articolo 5 quinquies, comma 3, lettera a);

b) omissione dell'adozione del piano strategico e del piano operativo annuale, ai sensi dell'articolo 5 quinquies, comma 3, lettera b);

c) adozione di scelte gestionali non congruenti con gli indirizzi definiti dalla Regione ai sensi dell'articolo 5 nonies, comma 1, lettera c);

d) un risultato economico negativo grave, riscontrato in fase di approvazione da parte della Giunta regionale del rendiconto generale, ai sensi dell'articolo 5 nonies, comma 2, lettera a).

2. Dalla data di nomina del Commissario straordinario è dichiarata la decadenza del Presidente e lo scioglimento del Consiglio di amministrazione.

3. Al Commissario straordinario è attribuita la gestione ordinaria dell'Agenzia; può provvedere anche agli atti di gestione eccedenti l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale.

4. Il Commissario straordinario rimane in carica sino alla nomina dei nuovi organi dell'Agenzia.

5. La Giunta regionale determina il compenso spettante al Commissario straordinario; i relativi oneri sono a carico del bilancio dell'Agenzia.».

24. Il comma 53 quinquies, dell'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), è sostituito dal seguente:

«53 quinquies. Le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale possono definire specifici obiettivi nell'ambito di iniziative, individuate dalla Giunta regionale, relativamente alla Regione, e da ANCI, UPI e UNCEM, relativamente agli enti locali della Regione, finalizzate alla razionalizzazione e riqualificazione della spesa, al riordino e ristrutturazione amministrativa, alla semplificazione e digitalizzazione e riduzione dei costi di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio e il ricorso alle consulenze. Le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate, in relazione all'attuazione degli obiettivi, rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, sono utilizzate annualmente, nell'importo del 50 per cento, per la contrattazione collettiva integrativa; le risorse sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani delle iniziative attivate e i conseguenti risparmi. Le iniziative e gli obiettivi sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali; i risparmi devono essere certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo.».

25. Alla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 3 le parole «rappresentativi delle autonomie locali» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di ICT ed e-government»;

b) al comma 2 dell'articolo 4 dopo le parole «previsti dal SIIR» sono aggiunte le seguenti: «costituiscono servizi di interesse generale e»;

c) all'articolo 5 dopo le parole «(Legge finanziaria 2008)» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni elettroniche). Gli eventuali introiti derivanti a Insiel Spa dall'attività di fornitura di reti a banda larga in favore del pubblico sono valutati nella determinazione dei corrispettivi dovuti dalla Regione alla società per lo svolgimento da parte di quest'ultima delle altre attività previste dalla presente legge.».

26. [Nelle more dell'adozione del decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, previsto dal comma 35, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), la Regione si conforma alle disposizioni dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese) convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 134/2012, secondo quanto previsto dai commi seguenti] [220].

27. [Per le finalità di cui al comma 26 e in attuazione del comma 4, ultimo periodo, dell'articolo 18 del decreto legge 83/2012, l'Amministrazione regionale assicura, a decorrere dall'1 gennaio 2013, secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), la pubblicità sulla rete internet di:

a) concessioni a titolo di sovvenzione, contributo, sussidio ed ausilio finanziario ad imprese, attraverso l'indicazione delle seguenti informazioni:

1) denominazione dell'impresa beneficiaria;

2) dati fiscali dell'impresa beneficiaria;

3) importo della spesa a carico del bilancio;

4) norma a base della concessione;

5) Direzione, Servizio o ufficio competente;

6) responsabile del procedimento amministrativo;

7) estremi della legge o del regolamento che fissano i criteri per l'individuazione dell'impresa beneficiaria ovvero le modalità per l'individuazione dell'impresa beneficiaria;

8) link al documento informatico contenente la descrizione del progetto cui si riferisce la concessione;

b) attribuzioni a titolo di corrispettivo e di compenso a persone, professionisti, imprese ed enti privati, attraverso l'indicazione delle seguenti informazioni:

1) nome del contraente o dell'incaricato;

2) dati fiscali del contraente o dell'incaricato;

3) importo della spesa a carico del bilancio;

4) titolo legittimante l'attribuzione del corrispettivo o del compenso;

5) Direzione, Servizio o ufficio competente;

6) responsabile del procedimento amministrativo;

7) procedura di individuazione del contraente o del soggetto incaricato ed i relativi estremi di legge;

8) link al documento informatico del capitolato d'appalto ovvero del curriculum del soggetto incaricato;

9) link al documento informatico del contratto d'appalto ovvero dell'atto di incarico;

c) concessione di vantaggi economici di qualunque genere, di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ad enti pubblici e soggetti privati, attraverso l'indicazione delle seguenti informazioni:

1) denominazione o nome del beneficiario;

2) dati fiscali del beneficiario;

3) importo della spesa a carico del bilancio ovvero importo corrispondente al valore del vantaggio economico concesso;

4) norma a base della concessione;

5) Direzione, Servizio o ufficio competente;

6) responsabile del procedimento amministrativo;

7) estremi della legge o del regolamento che fissano i criteri per l'individuazione del beneficiario ovvero le modalità per l'individuazione del beneficiario;

8) link al documento informatico contenente la descrizione del progetto cui si riferisce la concessione] [221].

28. [Fatto salvo il rispetto degli ulteriori e diversi obblighi di pubblicità previsti dalla normativa statale e regionale e quanto specificamente previsto dalle disposizioni proprie dei pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi, le informazioni di cui al comma 27 sono pubblicate nella sezione "Trasparenza" del sito istituzionale della Regione cui si accede dalla home-page del sito medesimo] [222].

29. [A decorrere dall'1 gennaio 2013, la pubblicità prevista al comma 27 costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni e delle attribuzioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 27 che siano state adottate a decorrere dalla medesima data] [223].

30. [Nell'ambito della procedura di spesa ordinaria la pubblicazione è effettuata, da parte dell'organo competente all'adozione del provvedimento che dispone l'impegno della relativa spesa, contestualmente all'adozione del medesimo] [224].

31. [Nell'ambito della procedura di spesa i cui pagamenti sono disposti tramite funzionario delegato, la pubblicazione è effettuata da parte dell'organo competente all'adozione dell'atto di concessione o alla sottoscrizione del contratto relativo alla prestazione o all'incarico affidati, contestualmente all'adozione dell'atto o alla sottoscrizione del contratto da parte dell'Amministrazione regionale] [225].

32. [Nell'ambito della concessione dei vantaggi economici di cui al comma 27, lettera c), che non sono connessi a una procedura di spesa, la pubblicazione è effettuata da parte dell'organo competente all'adozione dell'atto che dispone la concessione del vantaggio economico o che riconosce il vantaggio economico, contestualmente all'adozione dell'atto medesimo] [226].

33. [Nell'ambito della procedura di spesa ordinaria, l'omissione o incompletezza della pubblicazione delle informazioni relative alle concessioni e attribuzioni di cui al comma 27 è rilevata dagli organi competenti all'esercizio del controllo interno di ragioneria, in sede di controllo preventivo sul relativo atto di impegno di spesa, nel termine e con le modalità stabiliti per la formulazione delle osservazioni relative alla legalità dell'atto sottoposto al controllo] [227].

34. [Nel caso in cui l'organo competente all'esercizio del controllo interno di ragioneria abbia rilevato, ai sensi del comma 33, l'omissione o incompletezza della pubblicazione delle informazioni relative alle concessioni e attribuzioni di cui al comma 27 l'organo che ha adottato l'atto di impegno può annullarlo ovvero ritrasmetterlo al controllo, dopo aver provveduto alla pubblicazione o all'integrazione della pubblicazione, chiedendone la registrazione sotto la propria responsabilità] [228].

35. [Nell'ambito della procedura di spesa i cui pagamenti sono disposti tramite funzionario delegato, l'omissione o incompletezza della pubblicazione delle informazioni relative alle concessioni e attribuzioni di cui al comma 27, è rilevata d'ufficio dall'organo competente all'adozione dell'atto di concessione o alla sottoscrizione del contratto relativo alla prestazione o all'incarico affidati, in sede di adozione dell'atto o di sottoscrizione del contratto] [229].

36. [Nell'ambito della concessione dei vantaggi economici di cui al comma 27, lettera c), che non sono connessi ad una procedura di spesa, l'omissione o incompletezza della pubblicazione delle informazioni relative alla concessione è rilevata d'ufficio dall'organo competente all'adozione dell'atto che dispone la concessione del vantaggio economico o che riconosce il vantaggio economico, in sede di adozione dell'atto medesimo] [230].

37. [La pubblicità delle informazioni di cui al comma 27 non ha ad oggetto le attribuzioni a titolo di corrispettivo o compenso relative alle spese economali, di importo complessivo pari o inferiore a 1.000 euro, necessarie per sopperire con immediatezza e urgenza ad esigenze funzionali della Regione] [231].

38. [L'Amministrazione regionale dà attuazione alle disposizioni di cui ai commi da 26 a 37 con proprie risorse umane, strumentali e finanziarie, avvalendosi, per la realizzazione e l'adeguamento degli applicativi informatici a tal fine necessari, della società in house Insiel Spa] [232].

39. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 38 fanno carico allo stanziamento previsto a carico dell'unità di bilancio 11.3.2.1189 e del capitolo 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

40. [Le disposizioni di cui ai commi 27, 28, 29 e 37 si applicano al Consiglio regionale, alle gestioni fuori bilancio della Regione, alle società strumentali della Regione, agli enti regionali e agli altri enti ed Agenzie della Regione i quali vi daranno autonoma attuazione secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti] [233].

41. [Le disposizioni di cui ai commi 27, 28, 29 e 37 sono applicate, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, dai soggetti che gestiscono, per conto della Regione, risorse finalizzate alle concessioni e alle attribuzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 27] [234].

42. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - Ersa, socio unico della società per azioni Ersagricola Spa, è autorizzata a trasformare la propria partecipata in una società a responsabilità limitata, di cui agli articoli 2462 e seguenti del codice civile .

43. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - Ersa provvede a adeguare lo Statuto definendo le modalità della partecipazione.

44. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella L.

 

     Art. 13. (Finalità 12 - Partite di giro, altre norme intersettoriali e norme contabili)

1. L'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone con propri decreti l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, in relazione al futuro subentro nella titolarità dei contratti di mutuo stipulati dalla soppressa struttura del Commissario per l'emergenza socio economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado, anche istituendo all'uopo nel bilancio nuove unità di bilancio di spesa e disponendo le necessarie operazioni compensative con gli stanziamenti delle corrispondenti unità di bilancio relative ai contributi disposti ai sensi dell'articolo 5, comma 24, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 2008) e dell'articolo 4, commi 13 e 14, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), fermo restando quanto disposto all'articolo 57, comma 5, della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti).

2. In deroga all'articolo 31, comma 6, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), la quota di 279.120,33 euro iscritta per l'anno 2012 sull'unità di bilancio 11.3.1.5033 con riferimento al capitolo 9645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, non impegnata al 31 dicembre 2012, non viene trasferita all'esercizio 2013 e costituisce economia di bilancio.

3. In deroga all'articolo 31, comma 6, della legge regionale 21/2007 la quota di 2.419.369,72 euro iscritta per l'anno 2012 in conto competenza derivata sull'unità di bilancio 11.3.1.5033 con riferimento al capitolo 9646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, non impegnata al 31 dicembre 2012, non viene trasferita all'esercizio 2013 e costituisce economia di bilancio.

4. In deroga all'articolo 31, comma 6, della legge regionale 21/2007 la quota di 15.482.645,31 euro iscritta per l'anno 2012 in conto competenza derivata sull'unità di bilancio 11.3.1.5033 con riferimento al capitolo 9644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, non impegnata al 31 dicembre 2012, non viene trasferita all'esercizio 2013 e costituisce economia di bilancio.

5. In deroga all'articolo 31, comma 6, della legge regionale 21/2007, la quota di 47.564,78 euro iscritta per l'anno 2012 in conto competenza derivata sull'unità di bilancio 11.3.1.5033 con riferimento al capitolo 9635 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, non impegnata al 31 dicembre 2012, non viene trasferita all'esercizio 2013 e costituisce economia di bilancio.

6. In deroga all'articolo 31, comma 3, della legge regionale 21/2007 la quota di 172.204,13 euro corrispondente a parte delle somme trasferite ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 83 del 23 gennaio 2012 sull'unità di bilancio 4.6.2.1084 con riferimento al capitolo 6922 dello stato previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, non impegnata al 31 dicembre 2012, viene trasferita all'esercizio 2013 sui medesimi unità di bilancio e capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

7. In deroga all'articolo 31, comma 3, della legge regionale 21/2007 la quota di 36.162,87 corrispondente a parte delle somme trasferite ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 83 del 23 gennaio 2012 sull'unità di bilancio 4.8.2.1086 con riferimento al capitolo 3858 dello stato previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, non impegnata al 31 dicembre 2012, viene trasferita all'esercizio 2013 sui medesimi unità di bilancio e capitolo dello stato dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

8. [Ai sensi dell'articolo 31, comma 6, della legge regionale 21/2007, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire agli esercizi successivi la quota di risorse del fondo di riserva per l'assegnazione dei residui perenti non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio, nei limiti in cui ciò sia necessario per dare adeguata copertura finanziaria ai residui perenti] [235].

9. Alla legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 33 il periodo compreso fra le parole «della Regione,» e «costituiti da:» è sostituito dal seguente: «della Regione. Tali beni vengono rappresentati nelle schede inventariali per il solo valore di stima; ogni altro dato è contenuto, a tutti gli effetti di legge ed a parziale deroga di quanto previsto ordinariamente, nell'inventario di cui all'articolo 37. L'inserimento dei dati avviene a cura e spese dei soggetti attuatori, secondo modalità e tempi stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale. Viene a tale scopo predisposto un verbale di consegna, sottoscritto dagli stessi soggetti e dalla struttura regionale competente in materia di patrimonio. Il verbale di consegna viene anche sottoscritto dal soggetto di cui al comma 2 dell'articolo 37 per le finalità di cui al comma 4 bis dell'articolo 37, e dal soggetto di cui al successivo comma 4 per le finalità ivi indicate. Al verbale di consegna sono allegati gli elaborati tecnici che individuano le infrastrutture realizzate. La versione materiale della documentazione viene prodotta in un unico originale, che viene conservato dal soggetto di cui al comma 2 dell'articolo 37. Un esemplare del supporto informatico viene consegnato ad ognuno dei soggetti firmatari. Gli elaborati tecnici in questione sono costituiti da:»;

b) dopo il comma 4 dell'articolo 37 è aggiunto il seguente:

«4 bis. Apposita sezione evidenzia le infrastrutture di proprietà regionale di cui al comma 1 dell'articolo 33, contenute comunque nell'inventario. In detta sezione vengono anche ricompresi tutti gli altri beni, di proprietà regionale, afferenti l'infrastruttura. In considerazione dell'atipicità dei beni di proprietà regionale oggetto di tale inventariamento, con apposito regolamento, ovvero con il regolamento previsto all'articolo 16, comma 40, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), si provvede a dettare norme applicative per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma e nel comma 3 dell'articolo 33, riguardanti la tenuta e i contenuti di tale sezione inventariale, la vigilanza e ogni altro aspetto attinente, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa afferibile ai beni immobili patrimoniali di proprietà regionale, e in coordinamento con la loro valorizzazione e rappresentazione nel conto patrimoniale.»;

c) dopo il primo periodo del comma 5 dell'articolo 37 è aggiunto il seguente: «Con regolamento possono essere determinate quali informazioni dell'inventario, anche con particolare riguardo alla sezione di cui al comma 4 bis, non possono essere pubblicate ai sensi del comma precedente.».

10. All'articolo 8 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «quattro componenti» sono sostituite dalle seguenti: «due componenti»;

b) al comma 3 le parole «quattro componenti» sono sostituite dalle seguenti: «due componenti» e le parole «con voto limitato a due.» sono sostituite dalle seguenti: «con voto limitato a uno.» [236].

11. Le modifiche di cui al comma 10 trovano applicazione dal primo rinnovo del Co.Re.Com. successivo all'entrata in vigore della presente legge.

12. [Il compendio immobiliare denominato "Ex colonia montana della Gioventù Italiana" sito a Tarvisio, di proprietà dell'Agenzia regionale Promotur, è trasferito a titolo gratuito al Comune di Tarvisio, per la valorizzazione del medesimo nell'ambito della promozione e dello sviluppo turistico del territorio] [237].

13. [Il trasferimento avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano. Il Comune di Tarvisio subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi eventualmente in essere e assume a suo esclusivo carico tutti gli oneri, anche fiscali, relativi e conseguenti al trasferimento della proprietà di cui al comma 12] [238].

14. [E' fatto divieto al Comune di Tarvisio di trasferire, a qualunque titolo, il diritto di proprietà del compendio immobiliare. Nel caso venga meno il vincolo di destinazione di cui al comma 12, i beni sono conferiti a titolo gratuito al patrimonio regionale] [239].

15. [I beni oggetto di trasferimento sono individuati con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione, ambiente, energia e politiche per la montagna] [240].

16. [Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia regionale Promotur provvede alla consegna al Comune di Tarvisio dei beni individuati con la deliberazione di cui al comma 15. Il verbale di consegna, sottoscritto dalle parti, contiene, altresì, l'espressa previsione del vincolo di destinazione di cui al comma 12 e l'obbligo del conferimento dei beni, nel caso previsto dall'ultimo periodo del comma 14; il verbale di consegna costituisce titolo per l'intavolazione e la voltura catastale del diritto di proprietà a favore del Comune di Tarvisio e per l'annotazione dei relativi vincoli] [241].

17. Dopo il comma 16 dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), è inserito il seguente:

«16 bis. Il finanziamento di cui al comma 16 avviene, d'ufficio, in due rate semestrali di cui la prima, pari al 50 per cento, subordinatamente alla trasmissione alla Regione del bilancio di previsione e la seconda, a conguaglio, subordinatamente alla trasmissione del bilancio di esercizio annuale dell'anno precedente; entrambi i documenti contabili sono corredati dalla relazione dell'organo di controllo interno. La trasmissione del bilancio di esercizio annuale dell'anno precedente funge, altresì, da rendicontazione delle somme trasferite.».

18. Con riferimento all'articolo 36 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), come sostituito dall'articolo 43 della legge regionale 13/2009 e per le istanze presentate all'Amministrazione regionale nel corso dell'anno 2012, l'importo dell'anticipazione regionale è pari al 30 per cento del contributo concesso a valere sul Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, erogabile a favore dei soggetti richiedenti con sede legale e unità operativa nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia fino all'esaurimento delle disponibilità di bilancio.

19. Qualora le esigenze finanziarie complessive derivanti dalle richieste presentate siano di entità superiore alla disponibilità di bilancio, la percentuale di cui al comma 18 è progressivamente ridotta di un punto per tutti i richiedenti ammessi al finanziamento, entro i limiti di copertura del pertinente capitolo di bilancio.

20. Con il decreto di concessione del finanziamento sono stabiliti le condizioni di erogazione dell'anticipazione di cui al comma 18 e gli obblighi a carico del beneficiario ivi comprese le modalità di restituzione dell'anticipazione medesima.

21. All'articolo 2 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), dopo il comma 7 bis è aggiunto il seguente:

«7 ter. I procedimenti amministrativi di cui alla presente legge si concludono entro centottanta giorni.».

22. All'articolo 8 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6 (Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l'attuazione dei programmi comunitari), dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3 bis. I procedimenti amministrativi di cui alla presente legge si concludono entro centottanta giorni.».

23. Ai fini del rispetto delle finalità del programma PAR FSC, nonchè dell'utilizzo ottimale delle relative risorse, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad emanare provvedimenti attuativi delle linee contributive afferenti il PAR FSC, riferibili a canali contributivi vigenti per i diversi settori anche in parziale deroga alle norme procedimentali e alle modalità attuative previste dalle relative leggi regionali e regolamenti di attuazione.

24. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella M.

 

     Art. 14. (Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili)

1. [Ai fini del concorso del sistema delle autonomie locali della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dagli obblighi comunitari e dai principi di coordinamento della finanza pubblica, come definito nell'ambito dell'accordo Stato-Regione ai sensi dell'articolo 1, commi da 454 a 458, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), nonchè della normativa statale vigente in materia di patto di stabilità interno per le Regioni a statuto speciale, a decorrere dal 2013 le Province e i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti sono tenuti [242]:

a) a conseguire, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, un saldo finanziario in termini di competenza mista in attuazione e nel rispetto di quanto definito nell'ambito dell'accordo Stato-Regione, secondo quanto stabilito dall'articolo 32, commi 11, 13 e 14, della legge 183/2011 ;

b) a ridurre il proprio debito residuo, secondo le modalità e le percentuali previste dall'articolo 12, commi 12 e 13, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), e successive modifiche e integrazioni;

c) ad assicurare una riduzione della spesa di personale, secondo le modalità e i tempi previsti dall'articolo 12, commi 25 e seguenti, della legge regionale 17/2008 e successive modifiche e integrazioni] [243].

2. [Il saldo finanziario di competenza mista, dato dalla differenza tra entrate finali e spese finali, è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti] [244]..

3. [Il concorso alla manovra di finanza pubblica degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, è determinato in relazione al saldo finanziario dell'anno 2011, espresso in termini di competenza mista, quale risulta dai certificati del rendiconto al bilancio, e al saldo programmatico di cui al comma 1, lettera a)] [245].

4. [Ai fini dell'equilibrio complessivo della manovra di finanza pubblica e in relazione all'obiettivo assegnato nell'ambito dell'accordo Stato-Regione, la Regione riconosce agli enti locali del proprio territorio, soggetti al patto di stabilità interno, spazi finanziari di spesa e contestualmente e per lo stesso importo provvede a rideterminare il proprio obiettivo programmatico. Gli spazi finanziari sono autorizzati a fronte di pagamenti di spese in conto capitale degli enti locali stessi. La cessione di spazi finanziari da parte della Regione è quantificata, per il 2013, in un massimo di 90 milioni di euro complessivi] [246]..

4 bis. [La Regione riconosce agli enti locali, oltre a quanto previsto dal comma 4, ulteriori spazi finanziari fino a un massimo di 25 milioni di euro che sono ripartiti con deliberazione della Giunta regionale, successivamente all'esito dell'accordo Stato - Regione e, comunque, nel rispetto dell'equilibrio e dei vincoli del patto di stabilità regionale] [247].

4 ter. [Ai fini dell'equilibrio di cui al comma 4, la Regione riconosce agli enti locali del proprio territorio soggetti al patto di stabilità interno anche gli spazi finanziari orizzontali di spesa resi disponibili da Comuni e Province che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto all'obiettivo definito ai sensi del comma 1, lettera a)] [248].

5. [L'entità del concorso degli enti soggetti al patto di stabilità è determinata in funzione:

a) di criteri di virtuosità basati su indicatori economico-finanziari, strutturati anche sulla base della tipologia di ente e della classe demografica di appartenenza (enti ammessi alla classe di virtuosità-enti esclusi dalla classe di virtuosità);

b) del segno del saldo finanziario in termini di competenza mista registrato nell'anno 2011;

c) delle seguenti clausole di salvaguardia:

1) comparazione del concorso alla manovra ottenuto attraverso l'applicazione dei criteri di cui al comma 3 e alle lettere a) e b) del presente comma, con l'importo corrispondente a una percentuale della media delle spese finali, espresse in termini di competenza mista, del triennio 2009-2011, definita con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6; a tal fine si prende a riferimento il minore fra i due importi citati che costituisce il concorso alla manovra;

2) comparazione dell'obiettivo ottenuto attraverso l'applicazione dei criteri di cui al comma 3 e alle lettere a), b) e c) punto 1) del presente comma, con l'obiettivo programmatico determinato sulla base delle regole previste dalla normativa statale; ai fini dell'obiettivo finale si prende a riferimento il minore fra i due importi citati] [249].

6. [In attuazione di quanto previsto dal comma 4, l'entità dell'obiettivo specifico di ogni singolo ente locale definito ai sensi del comma 1, lettera a), è rideterminato con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali. Con il medesimo atto deliberativo sono definiti, altresì, i termini e le modalità del monitoraggio sul patto di stabilità di cui al comma 13 e approvata la relativa modulistica] [250].

6 bis. [In attuazione di quanto previsto dal comma 4 ter, l'entità dell'obiettivo specifico di ogni singolo ente è ulteriormente determinato con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, assicurando in via prioritaria la cessione di spazi finanziari orizzontali a favore dei Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti che sostengono spese inderogabili connesse alla gestione di servizi socio assistenziali] [251].

7. [Nei confronti degli enti locali che non rispettino l'obiettivo determinato ai sensi del comma 6, oltre alle altre sanzioni previste dalla legislazione regionale vigente, con la legge finanziaria regionale sono ridotti, nell'anno successivo, i trasferimenti ordinari. La riduzione è pari alla differenza tra il saldo finanziario realizzato dall'ente e l'obiettivo programmatico annuale] [252].

8. [Ai fini della determinazione dei criteri di virtuosità di cui al comma 5, lettera a), si tiene conto, altresì, dell'andamento dei monitoraggi del patto di stabilità per l'anno 2012. A tale scopo sono raffrontati i dati relativi al monitoraggio al 31 dicembre 2012 con i dati di previsione, differenziando gli enti che hanno migliorato dagli enti che hanno peggiorato il saldo di competenza mista indicato a previsione] [253].

9. [In esito all'accordo sul patto di stabilità Stato-Regione la Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata a rideterminare l'entità degli obiettivi di ogni singolo ente, come definiti dalla deliberazione di cui al comma 6] [254].

10. [La normativa regionale in materia di patto di stabilità può essere rivista, con successiva legge regionale, ove intervengano disposizioni statali in termini di coordinamento della finanza pubblica a cui la Regione fosse tenuta ad adeguarsi] [255].

11. [In caso di mancato conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità come definiti dal comma 1, lettere a), b) e c), gli enti nell'esercizio successivo:

a) non possono procedere ad assunzioni di personale, a eccezione dei casi di passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi della mancata assegnazione di unità di personale; restano escluse eventuali procedure di mobilità reciproca e quelle che garantiscono all'interno del comparto degli enti locali del Friuli Venezia Giulia invarianza o riduzione della spesa complessiva, nonché le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette per le sole quote obbligatorie [256];

b) non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, a eccezione di quelli i cui oneri di rimborso siano assistiti da contributi comunitari, statali, regionali o provinciali, nonchè di quelli connessi alla normativa in materia di sicurezza di edifici pubblici, fermo restando il rispetto dell'obiettivo di cui al comma 12 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 ;

c) [non possono sostenere spese per studi e incarichi di consulenza, incluse quelle relative a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonchè per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, e per acquisto e noleggio di autovetture in misura superiore al 50 per cento della media delle spese sostenute allo stesso titolo nel triennio precedente; è inoltre vietata la stipulazione di contratti di sponsorizzazione] [257].

12. [La disposizione di cui al comma 19 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), è prorogata, per gli enti locali della Regione soggetti al patto di stabilità, anche per gli anni 2014 e 2015] [258].

13. [Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, gli enti locali inviano annualmente alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, le informazioni relative ai dati di previsione entro la data fissata dalla Regione per l'approvazione del bilancio e ai dati a consuntivo entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione e comunque non oltre il 31 luglio. Il mancato invio dei dati a consuntivo entro il 31 luglio costituisce inadempimento del patto di stabilità, con conseguente applicazione delle sanzioni previste ai commi 11 e 12. Periodicamente le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti inviano inoltre le informazioni concernenti i dati relativi al saldo finanziario in termini di competenza mista. In occasione dei monitoraggi periodici gli enti verificano la coerenza degli stanziamenti di bilancio con gli obiettivi posti dal patto di stabilità. In caso di difformità forniscono chiarimenti alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali] [259].

14. [L'organo di revisione degli enti locali soggetti al patto di stabilità:

a) certifica il contenuto dei modelli che gli enti inviano ai sensi del comma 13, primo periodo;

b) vigila sull'andamento dell'indebitamento;

c) verifica il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c);

d) verifica la coerenza degli stanziamenti di bilancio annuale e pluriennale con gli obiettivi posti dal patto di stabilità;

e) verifica, in occasione dei monitoraggi periodici, la coerenza degli stanziamenti di bilancio con gli obiettivi posti dal patto di stabilità] [260].

15. La lettera c) del comma 12 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 è sostituita dalla seguente:

«c) per i Comuni con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti, a decorrere dal 2013, lo stock di debito deve essere ridotto dello 0,1 per cento rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell'anno precedente.».

16. Al comma 25 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 le parole «posti dal comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di finanza pubblica derivanti dagli obblighi comunitari e dai principi di coordinamento della finanza pubblica».

17. Alla fine del secondo periodo del comma 25 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008, sono aggiunte le seguenti parole: «, nonchè per i Comuni nel cui territorio vi siano siti dichiarati dall'Unesco Patrimonio dell'umanità».

18. Il comma 25 bis dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 è sostituito dal seguente:

«25 bis. Le spese di personale connesse alle convenzioni e alle associazioni intercomunali di cui gli articoli 21 e 22 della legge regionale 1/2006, sono valorizzate pro quota da parte dei singoli enti partecipanti in base ai rimborsi che l'ente eroga ad altri enti per l'utilizzo di dipendenti non inseriti nella sua pianta organica, nonchè, viceversa, in base alle somme ricevute da altri enti per il personale incardinato nella pianta organica dell'ente che presta il personale.».

19. Il comma 25 ter dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 è sostituito dal seguente:

«25 ter. Ai fini del monitoraggio della spesa di personale di cui al comma 25, gli enti inviano annualmente alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali le informazioni relative ai dati di previsione entro la data fissata dalla Regione per l'approvazione del bilancio e ai dati di consuntivo entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione e comunque non oltre il 31 luglio di ogni anno.».

20. Al primo periodo del comma 27 bis dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008, le parole «primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo».

21. Il comma 28.1 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 è sostituito dal seguente:

«28.1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dagli obblighi comunitari e dai principi di coordinamento della finanza pubblica, per il triennio 2013-2015, gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato limitatamente alle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi nel biennio precedente, ove non già sostituite, nonchè a quelle verificatesi nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento. L'ammontare della spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non può superare il corrispondente ammontare del penultimo anno precedente. Sono consentite eventuali procedure di mobilità in compensazione tra gli enti locali del comparto unico, che avvengano anche nel medesimo esercizio finanziario, purchè venga rispettato il limite di spesa di cui al primo periodo. Ai fini dell'applicazione del presente comma, costituiscono spesa di personale, oltre a quella iscritta all'intervento 1 del Titolo I della spesa corrente, anche quella sostenuta per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro e per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 267/2000.».

22. Al primo periodo del comma 28.1.1 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 le parole «ai commi 28 e 28.1» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 28.1».

23. Al comma 28 bis dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 le parole «dispongono i commi 28 e 28.1» sono sostituite dalle seguenti: «dispone il comma 28.1».

24. Al comma 29 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 le parole «dai commi 28 e 28.1» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 28.1».

25. All'ultimo periodo del comma 30 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 le parole «dai commi 28 e 28.1» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 28.1».

26. Gli enti locali istituiti a decorrere dal 2013 sono soggetti alla disciplina regionale in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa di personale a decorrere dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione.

27. A decorrere dal 2013 sono abrogati i commi 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 21 bis, 22, 23, 24, 28, 31 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 e successive modifiche e integrazioni e il comma 37 dell'articolo 18 della legge regionale 18/2011.

28. All'articolo 44 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8 bis. La mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine fissato è equiparata a ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione e comporta le medesime conseguenze.

8 ter. La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio del bilancio è equiparata a ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione e comporta le medesime conseguenze.».

29. In via straordinaria per l'anno 2013 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6. Tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze.

30. In via straordinaria per l'anno 2013 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il rendiconto di gestione entro il 31 maggio 2013. Tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze.

31. Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio. I provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dall'esercizio successivo se:

a) deliberati dopo l'approvazione del bilancio;

b) deliberati prima dell'approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio.

32. Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio e comunque non oltre la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio, limitatamente:

a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato;

b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dall'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa.

33. Le disposizioni contenute nel decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonchè ulteriori disposizioni a favore delle zone terremotate nel magio 2012), che prevedono l'esercizio di funzioni amministrative, in materia di enti locali, in capo a organi statali si applicano nella Regione Friuli Venezia Giulia nel rispetto degli articoli 3, 4 e 18 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), e in conformità di quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale).

34. Dopo il comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale 1/2006 è aggiunto il seguente:

«4 bis. Ai fini della determinazione dell'incentivo ordinario annuale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), le convenzioni per la gestione in forma sovracomunale stipulate tra comuni facenti parte di una stessa Associazione intercomunale con le modalità e i vincoli previsti dalla legge regionale 19 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) sono equiparate a convenzione attuativa di cui all'articolo 22.».

35. Dopo il comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 1/2006 sono aggiunti i seguenti:

«3 bis. I programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono assegnazioni finanziarie a favore di enti locali stabiliscono, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per gli interventi o la realizzazione di opere pubbliche da parte di Comuni risultanti da fusione.

3 ter. I criteri di riparto dei trasferimenti ordinari dei Comuni prevedono specifici parametri atti a valorizzare in modo peculiare i Comuni risultanti da fusione.».

36. [Agli amministratori delle Unioni montane di cui alla legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani), e delle Unioni di comuni di cui all'articolo 22 della legge regionale 1/2006 non sono attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti di qualsiasi forma a decorrere dall'1 gennaio 2013] [261].

37. [Il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 14/2011 è abrogato] [262].

38. Il comma 25 dell'articolo 18 della legge regionale 18/2011 è abrogato.

39. Al fine di assicurare la coerenza delle registrazioni delle operazioni contabili tra i livelli di governo all'interno del territorio regionale, anche con riferimento all'uniforme applicazione della classificazione SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), istituita ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), nell'ambito della contabilizzazione dei finanziamenti regionali derivanti da delegazione amministrativa intersoggettiva di cui all'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), la Giunta regionale costituisce un tavolo tecnico interistituzionale Regione-enti locali in attuazione dei principi previsti dall'articolo 40 della legge regionale 1/2006, per la verifica dell'uniformità dei criteri adottati e la proposta di eventuali misure correttive. La Giunta prende atto degli esiti dello studio, emanando con proprio atto di indirizzo le conseguenti direttive generali in materia.

 

     Art. 15. (Copertura finanziaria)

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle tabelle da B a M e dagli articoli da 2 a 13 - escluse quelle recanti autonoma copertura - e alle riduzioni di entrata previste dall'articolo 1, comma 1, Tabella A, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle tabelle da B a M e dagli articoli da 2 a 13 e dagli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 1, Tabella A.

 

     Art. 16. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2013 ad eccezione delle disposizioni previste dall'articolo 13, commi da 2 a 7 e dall'articolo 4, comma 85, che hanno effetto dal 31 dicembre 2012.


[1] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[2] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[3] Il termine di cui al presente comma è stato riaperto sino al 30 giugno 2013 dall'art. 6 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[4] Comma abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[5] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 11 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[6] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[7] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[8] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[9] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[10] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[11] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[12] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 23 gennaio 2013, n. 4.

[13] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[14] Comma abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[15] Comma abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[16] Comma abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[17] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[18] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 29 aprile 2015, n. 11.

[19] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[20] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[21] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[22] Comma così modificato dall'art. 72 della L.R. 12 dicembre 2014, n. 26.

[23] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[24] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[25] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[26] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[27] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[28] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[29] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[30] Commi abrogati dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[31] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[32] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[33] Lettera abrogata dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[34] Lettera abrogata dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[35] Lettera abrogata dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[36] Lettera abrogata dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[37] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 9 dicembre 2015, n. 32.

[38] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 9 dicembre 2015, n. 32.

[39] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 9 dicembre 2015, n. 32.

[40] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 9 dicembre 2015, n. 32.

[41] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 9 dicembre 2015, n. 32.

[42] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 9 dicembre 2015, n. 32.

[43] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 13 febbraio 2013, n. 7.

[44] Commi abrogati dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[45] Commi abrogati dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[46] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[47] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[48] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[49] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[50] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[51] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[52] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[53] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[54] Commi abrogati dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[55] Commi abrogati dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[56] Commi abrogati dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[57] Commi abrogati dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[58] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[59] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[60] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[61] Commi abrogati dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[62] Commi abrogati dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[63] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[64] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[65] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[66] Commi abrogati dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[67] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[68] Commi abrogati dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[69] Commi abrogati dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[70] Comma così modificato dall'art. 72 della L.R. 12 dicembre 2014, n. 26.

[71] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[72] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 10 novembre 2017, n. 37.

[73] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[74] Commi abrogati dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[75] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[76] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[77] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[78] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[79] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[80] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[81] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[82] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[83] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[84] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[85] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 41.

[86] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[87] Comma abrogato dall'art. 40 della L.R. 14 novembre 2014, n. 21.

[88] Lettera così modificata dall'art. 95 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[89] Comma inserito dall'art. 95 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[90] Comma così sostituito dall'art. 95 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[91] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[92] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[93] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[94] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[95] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[96] Comma modificato dall'art. 8 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5 e così sostituito dall'art. 8 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[97] Comma modificato dall'art. 8 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5 e così sostituito dall'art. 8 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[98] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[99] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[100] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[101] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[102] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[103] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[104] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 20.

[105] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 20.

[106] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 20.

[107] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 20.

[108] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 20.

[109] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 20.

[110] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 20.

[111] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 20.

[112] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 20.

[113] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 20.

[114] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 20.

[115] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 20.

[116] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 20.

[117] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 20.

[118] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 20.

[119] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 20.

[120] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 20.

[121] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 20.

[122] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 20.

[123] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 20.

[124] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 20.

[125] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 20.

[126] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 20.

[127] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 20.

[128] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 20.

[129] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 20.

[130] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 20.

[131] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 20.

[132] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 20.

[133] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 20.

[134] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 20.

[135] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 20.

[136] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 20.

[137] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 20.

[138] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 20.

[139] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 20.

[140] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 20.

[141] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 20.

[142] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[143] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[144] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[145] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 6 novembre 2018, n. 25.

[146] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[147] Comma inserito dall'art. 17 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[148] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[149] Comma così modificato dall'art. 55 della L.R. 21 luglio 2017, n. 29.

[150] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[151] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[152] Comma così sostituito dall'art. 30 della L.R. 18 luglio 2014, n. 13.

[153] Comma così modificato dall'art. 30 della L.R. 18 luglio 2014, n. 13.

[154] Lettera già modificata dall'art. 11 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5 e così ulteriormente modificata dall'art. 10 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[155] Lettera così modificata dall'art. 11 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[156] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[157] Comma modificato dall'art. 10 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 11 ottobre 2013, n. 12.

[158] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 11 ottobre 2013, n. 12.

[159] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 11 ottobre 2013, n. 12.

[160] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 11 ottobre 2013, n. 12.

[161] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 11 ottobre 2013, n. 12.

[162] Comma modificato dall'art. 10 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 11 ottobre 2013, n. 12.

[163] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 11 ottobre 2013, n. 12.

[164] Comma sostituito dall'art. 10 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 11 ottobre 2013, n. 12.

[165] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 11 ottobre 2013, n. 12.

[166] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 11 ottobre 2013, n. 12.

[167] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 11 ottobre 2013, n. 12.

[168] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 11 ottobre 2013, n. 12.

[169] Comma così modificato dall'art. 55 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10.

[170] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[171] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[172] Comma così modificato dall'art. 30 della L.R. 9 febbraio 2018, n. 4.

[173] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.

[174] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[175] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[176] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[177] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[178] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[179] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[180] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[181] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[182] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[183] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[184] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[185] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[186] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[187] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[188] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[189] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[190] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[191] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[192] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[193] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[194] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[195] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[196] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[197] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[198] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[199] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[200] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[201] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[202] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[203] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[204] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[205] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[206] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[207] Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 26 giugno 2014, n. 12.

[208] Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 26 giugno 2014, n. 12.

[209] Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 26 giugno 2014, n. 12.

[210] Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 26 giugno 2014, n. 12.

[211] Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 26 giugno 2014, n. 12.

[212] Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 26 giugno 2014, n. 12.

[213] Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 26 giugno 2014, n. 12.

[214] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 26 giugno 2014, n. 12.

[215] Comma modificato dall'art. 12 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 26 giugno 2014, n. 12.

[216] Comma rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 9 gennaio 2013, n. 2 e così modificato dall'art. 10 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[217] Comma aggiunto con Avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 9 gennaio 2013, n. 2.

[218] Comma così modificato dall'art. 32 della L.R. 16 maggio 2014, n. 10.

[219] Comma abrogato dall'art. 42 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[220] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 17 aprile 2014, n. 7.

[221] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 17 aprile 2014, n. 7.

[222] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 17 aprile 2014, n. 7.

[223] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 17 aprile 2014, n. 7.

[224] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 17 aprile 2014, n. 7.

[225] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 17 aprile 2014, n. 7.

[226] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 17 aprile 2014, n. 7.

[227] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 17 aprile 2014, n. 7.

[228] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 17 aprile 2014, n. 7.

[229] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 17 aprile 2014, n. 7.

[230] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 17 aprile 2014, n. 7.

[231] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 17 aprile 2014, n. 7.

[232] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 17 aprile 2014, n. 7.

[233] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 17 aprile 2014, n. 7.

[234] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 17 aprile 2014, n. 7.

[235] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[236] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 13 febbraio 2013, n. 7.

[237] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[238] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[239] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[240] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[241] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[242] Alinea così modificato dall'art. 11 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[243] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[244] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[245] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[246] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[247] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5 e abrogato dall'art. 14 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[248] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6 e abrogato dall'art. 14 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[249] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[250] Comma modificato dall'art. 11 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5 e abrogato dall'art. 14 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[251] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6 e abrogato dall'art. 14 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[252] Comma modificato dall'art. 11 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5 e abrogato dall'art. 14 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[253] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[254] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[255] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[256] Lettera così sostituita dall'art. 14 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[257] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[258] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[259] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[260] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[261] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[262] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.