§ 3.19.20 - L.R. 11 ottobre 2013, n. 12.
Misure urgenti in materia di enti locali e modifiche alla legge regionale 19/2012 concernenti gli impianti di distribuzione dei carburanti.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.19 settore energetico
Data:11/10/2013
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni in materia di gettiti dell'Imposta municipale propria)
Art. 2.  (Modifiche alla legge regionale 27/2012 e alla legge regionale 6/2013)
Art. 3.  (Modifiche alla legge regionale 19/2012)
Art. 4.  (Norme finanziarie)
Art. 5.  (Entrata in vigore)


§ 3.19.20 - L.R. 11 ottobre 2013, n. 12.

Misure urgenti in materia di enti locali e modifiche alla legge regionale 19/2012 concernenti gli impianti di distribuzione dei carburanti.

(B.U. 16 ottobre 2013, n. 42)

 

Art. 1. (Disposizioni in materia di gettiti dell'Imposta municipale propria)

1. In relazione alle previsioni di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, che ha istituito in via anticipata in tutti i Comuni del territorio nazionale l'IMU e in particolare alle previsioni di cui al comma 17 del medesimo articolo 13, la Regione Friuli Venezia Giulia assicura il recupero al bilancio statale dei gettiti 2013 dovuti da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio a valere sui trasferimenti ordinari spettanti ai Comuni per l'anno 2014, e in caso di incapienza, sono chiesti al Comune debitore in restituzione diretta a favore del solo bilancio regionale entro il 31 dicembre 2014, con le modalità definite con decreto del direttore del Servizio competente [1].

2. Nell'anno 2013, al fine di mantenere il punto di neutralizzazione tra l'Imposta municipale propria 2013 e la previgente Imposta comunale sugli immobili, i Comuni della Regione, sulla base dei dati disponibili, sono tenuti a impegnare la quota di gettito da assicurare a favore del bilancio statale e regionale ai sensi del comma 1 e sono autorizzati ad accertare un'entrata corrispondente all'eventuale quota di minor gettito.

3. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro sessanta giorni dalla comunicazione dei dati elaborati dal Ministero competente e sulla base di questi:

a) prende atto e individua la quota di maggiore o minore gettito IMU 2013 di ciascun Comune del Friuli Venezia Giulia;

b) individua gli importi complessivi da assicurare per l'anno 2013 a favore del bilancio statale, comunale [2].

4. La Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie provvede ad acquisire dal competente Ministero i dati di cui al comma 3 e a trasmetterli alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme per gli adempimenti di competenza.

 

     Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 27/2012 e alla legge regionale 6/2013)

1. All'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 33 è sostituito dal seguente:

«33. Nell'anno 2013 le assegnazioni di cui all'articolo 10, comma 49, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), introitate nel bilancio regionale, sono trasferite ai Comuni, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.»;

b) i commi da 34 a 40 sono abrogati;

c) al comma 41 le parole «maggior gettito» sono sostituite dalle seguenti: «gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 del citato articolo 14»;

d) i commi 44 e 45 sono sostituiti dai seguenti:

«44. Le risorse accantonate ai sensi del comma 4 sono assegnate d'ufficio entro il 2013 a favore dei Comuni in misura proporzionale al trasferimento ordinario di cui al comma 8. Sono liquidate in un'unica soluzione, assicurando al bilancio regionale il recupero dell'eventuale importo di cui al comma 41, quantificato per ciascun Comune ai sensi del comma 42, successivamente alla trasmissione alla Regione, da parte del Ministero, dei dati relativi al gettito TARES 2013 e all'adozione della deliberazione giuntale di cui al comma 42.

45. In caso di incapienza delle risorse di cui al comma 4 alla copertura del maggior gettito TARES 2013, è disposto il conguaglio, in sede di liquidazione, a valere sui trasferimenti ordinari 2014.»;

e) dopo il comma 45 è inserito il seguente:

«45 bis. Qualora entri in vigore una disposizione di legge statale che preveda la non applicazione, anche nella Regione Friuli Venezia Giulia, della disposizione di cui all'articolo 14, comma 13 bis, del decreto legge 201/2011 , convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 , ai fini della liquidazione di cui al comma 44 si prescinde dalla comunicazione dei dati da parte del Ministero e dalla adozione della deliberazione giuntale di cui al comma 42.».

2. I commi da 2 a 11 dell'articolo 10 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), sono abrogati.

 

     Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 19/2012)

1. Al comma 6 dell'articolo 37 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale 19/2012 le parole «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi due anni».

3. Al comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 19/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse;

b) le parole «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

4. Al comma 6 dell'articolo 52 della legge regionale 19/2012 le parole «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

 

     Art. 4. (Norme finanziarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, è iscritto lo stanziamento di 70 milioni di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.3.261 e del capitolo 1990 di nuova istituzione nel medesimo stato di previsione con la denominazione «Accantonamento del maggior gettito conseguente all'introduzione dell'IMU - partita di giro» e, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, è iscritto lo stanziamento di 70 milioni di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 1990 di nuova istituzione nel medesimo stato di previsione con la denominazione «Oneri derivanti dall'accantonamento da parte dello Stato del maggior gettito conseguente all'introduzione dell'IMU - partita di giro».

 

     Art. 5. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 26 giugno 2014, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[2] Lettera così modificata dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.