§ 6.4.281 - L.R. 26 luglio 2013, n. 6.
Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:26/07/2013
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni di carattere finanziario)
Art. 2.  (Finalità 1 - Attività economiche)
Art. 3.  (Finalità 2 - Tutela dell'ambiente e difesa del territorio)
Art. 4.  (Finalità 3 - Gestione del territorio)
Art. 5.  (Finalità 4 - Infrastrutture, trasporti e telecomunicazioni)
Art. 6.  (Finalità 5 - Attività culturali, ricreative e sportive)
Art. 7.  (Finalità 6 - Istruzione, formazione e ricerca)
Art. 8.  (Finalità 7 - Sanità pubblica)
Art. 9.  (Finalità 8 - Protezione sociale)
Art. 10.  (Finalità 9 - Sussidiarietà e devoluzione)
Art. 11.  (Finalità 10 - Affari istituzionali, economici e fiscali generali)
Art. 12.  (Finalità 11 - Funzionamento della Regione)
Art. 13.  (Finalità 12 - Partite di giro; altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)
Art. 14.  (Abrogazione e conferma delle disposizioni della legge regionale 5/2013)
Art. 15.  (Copertura finanziaria)
Art. 16.  (Entrata in vigore)


§ 6.4.281 - L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

(B.U. 31 luglio 2013, n. 31 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario)

1. Ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), il saldo finanziario complessivo presunto di 710.302.615,67 euro - iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e nel bilancio per l'anno 2013, in applicazione dell'articolo 12, comma 5, della legge regionale 21/2007 - è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 2012, nell'importo di 828.065.964,58 euro, con una differenza in aumento di 117.763.348,91 euro, di cui 57.349.158,23 euro destinati alla copertura delle spese autorizzate con la tabella A1.

2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella A2 relativa alle maggiori entrate regionali.

3. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella A3 relativa alla iscrizione di assegnazioni vincolate.

4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e annuale è iscritto il "Fondo compensativo per il mancato ricorso al mercato finanziario", finalizzato a neutralizzare gli effetti derivanti dal mancato esercizio dell'opzione di erogazione delle somme oggetto dei contratti di mutuo stipulati dalla Regione con Cassa depositi e prestiti SpA in base alle autorizzazioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 21/2007 .

5. Con congruo anticipo entro l'esercizio di scadenza dei contratti di mutuo, la Giunta regionale, valutati il fabbisogno di cassa e gli equilibri del bilancio regionale, determina con propria deliberazione l'impiego del Fondo.

 

     Art. 2. (Finalità 1 - Attività economiche)

1. Dopo il comma 152 dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è inserito il seguente:

«152 bis. Al fine di ottimizzare le procedure di spesa e velocizzare i tempi di utilizzo dei finanziamenti integrativi di cui al comma 152, l'Amministrazione regionale è autorizzata a liquidare all'Organismo pagatore, anche in via anticipata, le risorse complessivamente necessarie all'erogazione dei contributi concessi, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le risorse che, nei diversi esercizi finanziari, sono state assegnate per le finalità di cui al comma 152 possono essere destinate in maniera indistinta al pagamento dei contributi, anche a prescindere dall'Asse e dalla Misura per cui erano state originariamente impegnate;

b) gli importi non possono superare i limiti massimi previsti per Asse e per Misura nel capitolo 8 del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Friuli Venezia Giulia relativo a "Finanziamenti nazionali integrativi per asse (in euro per l'insieme del periodo)".».

2. Alla legge regionale 8 aprile 2011, n. 5 (Disposizioni relative all'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2

(Misure per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche)

1. Al fine di evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche, con regolamento regionale, sono approvate le misure di cui alla raccomandazione della Commissione europea del 13 luglio 2010 recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche.

2. Le misure di cui al comma 1 tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori: le condizioni naturali, le condizioni climatiche che influenzano l'attività degli impollinatori e la dispersione di polline attraverso l'aria, la topografia, i modelli produttivi, le strutture aziendali comprese le strutture circostanti e i sistemi di rotazione delle colture.

3. Le misure di cui al comma 1 possono prevedere appositi requisiti, prescrizioni tecniche e limitazioni per la coltivazione di OGM, fra cui l'esclusione della coltivazione di OGM da aree del territorio regionale in presenza delle seguenti condizioni:

a) in tali aree non è possibile raggiungere un livello sufficiente di purezza con altri mezzi;

b) le misure restrittive sono proporzionali rispetto all'obiettivo di tutela delle esigenze specifiche degli agricoltori che operano secondo metodi convenzionali o biologici.

4. Al fine di evitare la potenziale perdita di reddito da parte dei produttori biologici e di specifiche tipologie di produttori convenzionali, nonché al fine di tutelare particolari tipi di produzioni, le misure di cui al comma 1 possono prevedere il raggiungimento di livelli di commistione inferiori allo 0,9 per cento.

5. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere il pagamento di una tariffa, proporzionale alla superficie coltivata, finalizzata a copertura forfettaria dei costi sostenuti dall'ERSA per gli accertamenti tramite campioni nei terreni di cui all'articolo 7, comma 1.

6. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato in via preliminare dalla Giunta regionale sentito il tavolo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, ed è comunicato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998 , che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. Il regolamento è emanato a seguito della conclusione dell'esame da parte della Commissione europea.

7. Resta ferma l'osservanza delle misure adottate dagli organi dello Stato, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela della salute umana, della salute degli animali e dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001 , sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio o ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati.»;

b) dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

«Art. 2 bis. (Emissioni di OGM a fini sperimentali)

1. Nel territorio regionale possono essere effettuate emissioni di OGM a fini sperimentali purché autorizzate, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati), al fine di impedire il rilascio e la diffusione di materiale genetico modificato e la conseguente commistione delle colture convenzionali e biologiche.»;

c) al comma 2 dell'articolo 4 le parole «sicurezza alimentare ai cittadini e per» sono soppresse;

d) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8

(Sanzioni)

1. Fatta salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 35, comma 10, del decreto legislativo n. 224/2003 , le violazioni delle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 2 relative ai requisiti, alle prescrizioni tecniche e alle limitazioni per la coltivazione di OGM comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. E' esente da qualsiasi responsabilità chi abbia utilizzato sementi certificate dall'autorità pubblica e munite di dichiarazione della ditta sementiera sull'assenza di OGM.

2. All'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvede il Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale.

3. Fatta salva la responsabilità civile per i danni economici arrecati e l'applicazione della sanzione di cui al comma 1, qualora venga riscontrata l'inosservanza delle prescrizioni tecniche e delle limitazioni previste dal regolamento di cui all'articolo 2, il Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale ordina di rimuovere le condizioni che determinano l'inosservanza e, in caso di inadempimento, interviene direttamente o tramite terzi con oneri a carico del conduttore del fondo.»;

e) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11 bis. (Norme transitorie)

1. Nelle more della costituzione del tavolo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, il regolamento di cui all'articolo 2 è approvato in via preliminare da parte della Giunta regionale previa consultazione degli enti, delle associazioni e dei soggetti previsti dall'articolo 7, comma 2.

2. Fino a quando le misure di cui all'articolo 2 non sono approvate in via definitiva, in caso di accertata coltivazione di OGM e in caso di accertato pericolo che tale coltivazione possa determinare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche, il Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale ordina al conduttore del fondo l'adozione dei possibili accorgimenti necessari a evitare la presenza involontaria di OGM, secondo modalità tecniche stabilite dall'ERSA nel rispetto della raccomandazione della Commissione europea del 13 luglio 2010 e di quanto previsto dall'articolo 2, commi 2 e 4.

3. Qualora il conduttore non ottemperi entro il termine prescritto, l'attuazione degli accorgimenti di cui al comma 2 è eseguita dal Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale direttamente o tramite terzi, con oneri a carico del conduttore.».

3. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 5/2011, come sostituito dal comma 2, lettera d), sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 1178 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

4. In considerazione dell'impossibilità di presentare le relative domande a causa del malfunzionamento dei servizi telematici istituiti per la gestione del potenziale viticolo regionale, non sono soggetti all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali)), i produttori vitivinicoli che risultino in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) aver regolarmente acquistato uno o più diritti di reimpianto nel primo quadrimestre del 2011;

b) aver impiantato un vigneto non oltre il 31 luglio 2011, antecedentemente al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo del diritto di cui alla lettera a) da parte dei competenti uffici;

c) aver successivamente ottenuto il rilascio dell'autorizzazione.

5. I produttori interessati presentano alla Direzione centrale competente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 4, lettere a) e b), e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'esistenza e le caratteristiche tecniche del vigneto impiantato.

6. La Direzione centrale competente provvede alla regolarizzazione del vigneto impiantato previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 4 e della veridicità della dichiarazione di cui al comma 5 attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale.

7. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), è inserito il seguente:

«1 bis. Il Fondo per lo sviluppo può essere alimentato anche da conferimenti di persone fisiche mediante atti di liberalità.».

8. In relazione al disposto di cui all'articolo 3, comma 1 bis, della legge regionale 2/2012, come inserito dal comma 7, le entrate previste in 210.000 euro per l'anno 2013 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.134 e sul capitolo 1439 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione " Acquisizione di somme a titolo di liberalità da persone fisiche per il Fondo per lo sviluppo ".

9. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1 bis, della legge regionale 2/2012 , come inserito dal comma 7, è autorizzata la spesa di 210.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 1439 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione " Conferimenti al Fondo per lo sviluppo delle somme acquisite a titolo di liberalità da persone fisiche".

10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 42 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), nei casi in cui il termine di sei mesi per la presentazione della domanda sia scaduto nel periodo 1 gennaio - 14 maggio 2013, le nuove imprese artigiane possono presentare la domanda di contributo, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane.

11. Al fine di agevolare l'efficiente utilizzo e la tempestiva restituzione delle anticipazioni concesse al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia (FRIA) e al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia (FSRICTS) in conformità all'articolo 14, commi 46 e 60 bis, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), nonché per consentire l'efficace avvio degli interventi del Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è autorizzata a istituire, nell'ambito del FRIA e del FSRICTS, rispettivamente, la Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive e la Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, nel prosieguo denominate "Sezioni anticrisi" [1].

12. Le dotazioni delle Sezioni anticrisi sono determinate con deliberazione della Giunta regionale e sono costituite dalle risorse giacenti presso il FRIA e il FSRICTS destinate alla restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 14, commi 47 e 60 quater, della legge regionale 11/2009 . In deroga a quanto stabilito all'articolo 13, commi 4 e 8, della legge regionale 2/2012 , una quota dei rientri afferenti ai finanziamenti in corso a valere su FRIA e FSRICTS, determinata con deliberazione della Giunta regionale sì da consentire la restituzione delle anticipazioni di cui all'articolo 14, commi 47 e 60 quater, della legge regionale 11/2009, affluisce alle Sezioni anticrisi. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui al primo e al secondo periodo sono adottate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

13. Le dotazioni delle Sezioni anticrisi possono essere utilizzate mediante la concessione di finanziamenti agevolati:

a) per la realizzazione di investimenti aziendali;

b) per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine;

b bis) per il consolidamento finanziario di imprese che vantano crediti di difficile esazione verso debitori di Stati in grave crisi economica o sociopolitica [2];

c) per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine.

14. Con regolamento sono stabiliti condizioni, criteri e modalità di concessione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 13, nel rispetto di quanto stabilito in materia di restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 14, commi 47 e 60 quater, della legge regionale 11/2009 . I finanziamenti agevolati di cui al comma 13, lettere a) e b), sono concessi in cofinanziamento bancario in conformità a quanto stabilito all'articolo 2, commi 106 e 107, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012).

14 bis. I procedimenti per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sul FRIA ai sensi dell'articolo 46, comma 1 bis, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e sul FSRICTS ai sensi dell'articolo 98, comma 3 bis, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), in corso alla data di attivazione delle Sezioni anticrisi, stabilita con deliberazione della Giunta regionale, non ancora deliberati dal competente Comitato di gestione, fanno carico, rispettivamente, alla gestione della Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive e alla gestione della Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio. La deliberazione delle relative concessioni è effettuata in applicazione, rispettivamente, della normativa di cui all'articolo 46, comma 1 bis, della legge regionale 12/2002, e dell'articolo 98, comma 3 bis, della legge regionale 29/2005, nei limiti delle disponibilità della pertinente Sezione anticrisi, tenendo ferma la data di presentazione della domanda ai sensi della predetta normativa [3].

15. In deroga a quanto stabilito all'articolo 13, commi 4 e 7, della legge regionale 2/2012 , le gestioni relative alle Sezioni anticrisi continuano a operare anche successivamente alla data di cui all'articolo 13, comma 24, della legge regionale 2/2012 fino al 30 giugno 2022. Alla cessazione delle gestioni fuori bilancio relative alle Sezioni anticrisi si provvede con deliberazione della Giunta regionale, con la quale sono impartite disposizioni per la liquidazione delle stesse e per il trasferimento in capo al Fondo per lo sviluppo di eventuali rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle gestioni soppresse, ivi compresi quelli che discendono dall'applicazione dell'articolo 14, commi 47 e 60 quater, della legge regionale 11/2009 [4].

16. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 12, 14 bis e 15 sono adottate su proposta dell'Assessore alle attività produttive di concerto con l'Assessore alle finanze, patrimonio e programmazione [5].

17. Successivamente alla data di cui all'articolo 13, comma 24, della legge regionale 2/2012 , l'amministrazione delle Sezioni anticrisi spetta al Comitato di gestione di cui all'articolo 10 della legge regionale 2/2012 in base alle vigenti convenzioni in materia di attuazione degli interventi a valere sul FRIA e sul FSRICTS, che l'Amministrazione è autorizzata a modificare al fine dell'adeguamento alle necessità operative derivanti dall'attuazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 13.

18. La Giunta regionale, al fine di agevolare la realizzazione da parte degli enti locali di opere pubbliche di importanza generale in armonia con gli obiettivi fissati di finanza pubblica e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 238 (Regolamento per l'attuazione del programma operativo regionale (POR) FESR competitività regionale e occupazione 2007-2013), è autorizzata a modificare il Capo VIII del bando per l'accesso ai contributi previsti dall'Attività 4.1.a) "Supporto allo sviluppo urbano" del POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e Occupazione finalizzati alla realizzazione del Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS), approvato con deliberazione della Giunta regionale 1 giugno 2011, n. 1047 (POR FESR 2007-2013. Obiettivo competitività regionale e occupazione. asse IV, Attività 4.1.a ''Supporto allo sviluppo urbano''. Approvazione del bando concernente ''Sostegno alla realizzazione di piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PISUS)'' e dei relativi allegati), affinché l'erogazione del finanziamento avvenga sulla base della reale progressione della spesa.

19. Dopo il comma 9 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), è inserito il seguente:

«9 bis. Nell'ottica della semplificazione degli adempimenti formali posti a carico dei beneficiari del contributo di cui al comma 1, lettere a) e b), fermo restando il rispetto dell'obbligo di non delocalizzazione richiamato al comma 2, lettera c), e al comma 5, il beneficiario è esonerato dall'attestazione formale del rispetto dell'obbligo di non delocalizzazione delle unità locali oggetto di contributo a decorrere dall'anno 2015.».

20. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), le parole «, in particolare,» sono soppresse.

21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi già concessi, ai sensi dell'articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), al Comune di Sutrio con decreti del direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale 1 dicembre 2006, n. 4024, 20 novembre 2008, n. 3543, e 13 maggio 2009, n. 939, finalizzati alla realizzazione di un centro benessere.

22. La conferma di cui al comma 21 viene disposta previa istanza dell'ente beneficiario, che deve pervenire alla Direzione centrale attività produttive entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con allegata la relazione illustrativa e il progetto esecutivo delle opere da realizzare. L'Amministrazione regionale concorda con l'ente beneficiario le modalità di liquidazione del contributo in coerenza con le esigenze di rispetto dei vincoli connessi al patto di stabilità interno degli enti locali. Ai fini della rendicontazione si applica quanto previsto dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

23. Al fine di accelerare l'incremento dell'offerta ricettiva degli alberghi diffusi esistenti, i soggetti beneficiari delle medesime linee contributive nella programmazione comunitaria 2007/2013 possono, nelle more del completamento del progetto integrato, conferire gli immobili alle società di gestione per l'avvio degli stessi, fermo restando le condizioni previste dai rispettivi programmi.

24. Al comma 47 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), le parole «31 maggio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2013».

25. E' confermato nella misura di 515.000 euro il contributo pluriennale di cui all'articolo 6, comma 117, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), come modificato dall'articolo 6, comma 84, della legge regionale 22/2007 , già concesso con decreto del direttore del Servizio promozione e internazionalizzazione del 21 novembre 2007, n. 3793/Prod./Prom ed erogato all'Ente Fiera di Trieste S.p.A. per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui contratti per interventi al comprensorio fieristico e relative strutture espositive.

26. Le imprese che hanno presentato la domanda di contributo a valere sulla legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali), prima del 20 maggio 2013 e per le quali è stata disposta l'assegnazione dei fondi in graduatoria, possono presentare domanda per il contributo "de minimis" per la certificazione delle spese entro il 30 ottobre 2013.

27. Il contributo per la certificazione è concesso in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) agli aiuti di importanza minore "de minimis, secondo le procedure e nei limiti definiti dal regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 260 e successive modifiche e integrazioni.

28. Il termine di avvio dei lavori finanziati ai sensi degli articoli 15 e 15 bis della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), per i quali è stata presentata richiesta di proroga, è fissato al 31 dicembre 2013.

29. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella B.

 

     Art. 3. (Finalità 2 - Tutela dell'ambiente e difesa del territorio)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 (Norme per la prevenzione dei rischi da valanga), prima delle parole «ad avvalersi di soggetti esterni» sono inserite le seguenti: «a ricorrere a prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui al titolo VII, capo II, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), e».

2. Sono riaperti i termini per la presentazione della domanda di contributo da parte degli enti interessati che non hanno presentato domanda per l'esercizio in corso per la realizzazione di attività connesse alla partecipazione alla Fondazione Dolomiti UNESCO, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011). La domanda è presentata al Servizio regionale competente in materia di biodiversità entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 2.2.1.1045 e del capitolo 3132 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alla Fondazione Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis UNESCO, istituita ai sensi dell'articolo 6, comma 31, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), l'importo di 70.000 euro a titolo di conferimento della propria quota annuale di adesione [6].

5. Il Servizio pianificazione territoriale della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici è incaricato di predisporre gli atti amministrativi necessari al fine di ottemperare alle disposizioni di cui al comma 4.

6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 2.2.1.1045 e del capitolo 4442 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Conferimento alla "Fondazione Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis UNESCO" delle quote di adesione relative agli anni 2012 e 2013".

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata, per le finalità di salvaguardia di cui all'articolo 167, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), a sostenere gli oneri connessi all'attività di ricognizione delle aree vincolate, oggetto della pianificazione paesaggistica regionale.

8. Per le finalità di cui al comma 7 è prevista la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella A1 relativa all'articolo 1, comma 1, a carico dell'unità di bilancio 2.2.1.1047 e del capitolo 2074 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse del "Fondo per l'ambiente" di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), per l'attuazione di iniziative volte a favorire la minore produzione di rifiuti, nonché le attività di recupero di materie prime e di energia.

10. La Giunta regionale, come previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale 5/1997, provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), a prelevare le risorse di cui all'articolo 3, comma 18, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), allocate sul capitolo di spesa 2159, al fine di iscriverle nella pertinente unità di bilancio e nel pertinente capitolo di spesa, per le finalità del "Fondo per l'ambiente", previste dall'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), in relazione a quanto disposto dal comma 9.

11. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 10 si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella A1, relativa all'articolo 1, comma 1, a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.2018 e del capitolo 2159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

12. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella C.

 

     Art. 4. (Finalità 3 - Gestione del territorio)

1. Al comma 34 dell'articolo 12 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), le parole «3907 emanata» sono sostituite dalle seguenti: «3907, e successive modifiche e integrazioni, emanate».

2. Il comma 35 dell'articolo 12 della legge regionale 14/2012 è sostituito dal seguente:

«35. Per le finalità di cui al comma 34 l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire, anticipatamente, agli enti locali il 50 per cento dei costi forfetari previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010, e successive modifiche e integrazioni, per lo svolgimento di studi di microzonazione sismica almeno di livello 1.».

3. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 35, della legge regionale 14/2012, come sostituito dal comma 2, è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1056 e del capitolo 3428 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione " Trasferimenti agli enti locali per lo svolgimento di studi di microzonazione sismica - cofinanziamento regionale ".
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, con le somme previste dall'articolo 2, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010, n. 3907 , e successive modifiche e integrazioni, il funzionamento della Commissione tecnica istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 19, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), nonché i percorsi formativi diretti a liberi professionisti e dipendenti delle Amministrazioni locali per l'esecuzione degli studi di microzonazione sismica.

5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 5.210 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1056 e del capitolo 3624 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Spese per la Commissione tecnica regionale per gli studi di microzonazione sismica e per l'organizzazione di corsi di formazione - fondi statali".

6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 3.500 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1056 e del capitolo 3427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, la cui denominazione è sostituita dalla seguente: «Spese per la Commissione tecnica regionale per gli studi di microzonazione sismica e per l'organizzazione di corsi di formazione - fondi regionali».

7. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 19, della legge regionale 27/2012 , vengono individuati i territori per i quali viene programmata prioritariamente la realizzazione degli studi di microzonazione sismica.

8. I fondi statali di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010, e successive modifiche e integrazioni, sono trasferiti agli enti locali, individuati con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, nel limite del 50 per cento dei costi forfetari e con le modalità previste dalle ordinanze stesse, per lo svolgimento di studi di microzonazione sismica almeno di livello 1.

9. Al comma 81 dell'articolo 4 della legge regionale 27/2012 le parole «entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2013».

10. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è inserito il seguente:

«1 ter. Limitatamente alle opere di cui al comma 3, lettera d), la Giunta regionale, su motivata richiesta del soggetto delegatario, può autorizzare, previa conferma del finanziamento, l'utilizzo di economie e ribassi d'asta conseguiti in corso di realizzazione di un'opera per sostenere maggiori oneri eccedenti le disponibilità del quadro economico relativi ad altra opera similare affidata in delegazione amministrativa al medesimo delegatario sulla base di un progetto di utilizzo delle suddette economie e dei suddetti ribassi d'asta.».

11. Al fine di assicurare il miglioramento qualitativo delle stazioni ferroviarie localizzate in Friuli Venezia Giulia di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) interessate da una frequentazione inferiore a 500 viaggiatori/giorno con conseguente miglioramento dell'attrattività dei servizi ferroviari ivi afferenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti agli Enti Locali a sostegno di impegni conseguenti alla stipula di convenzioni con Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per l'uso dei fabbricati di stazione, delle aree scoperte o di parte di esse per finalità sociali e altre proprie dei loro compiti d'istituto [7].

11 bis. Gli interventi da attuare riguardano:

a) miglioramento all'accessibilità agli spazi di stazione;

b) riqualificazione funzionale dei fabbricati di stazione e delle aree di stazione per un loro utilizzo per finalità sociali e altre proprie dei compiti d'istituto degli enti locali;

c) miglioramento degli spazi di attesa interni ed esterni;

d) miglioramento delle strutture informative ai viaggiatori;

e) miglioramento dell'intermodalità e dell'accessibilità bici/treno;

f) manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati di stazione e delle aree di stazione [8].

11 ter. La spesa massima ammissibile a finanziamento per interventi su ogni stazione ferroviaria è pari ad 80.000 euro [9].

11 quater. Le domande di finanziamento, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso da parte della Direzione centrale competente, sulla base delle risorse rese disponibili dalla legge regionale di assegnazione delle risorse finanziarie, sono corredate della convenzione stipulata con RFI (o del relativo schema), della descrizione dell'intervento da realizzare, del quadro economico e del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. L'importo del finanziamento è commisurato alla spesa risultante dal quadro economico dell'opera [10].

11 quinquies. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi assegnati si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) [11].

12. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la spesa di 400.000 euro a carico dell'unità di bilancio 3.7.2.1067 e del capitolo 3804 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Finanziamento di un progetto pilota per la riqualificazione di stazioni ferroviarie del Friuli Venezia Giulia".

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un apposito fondo per far fronte all'applicazione dell'istituto dell'accordo bonario di cui all'articolo 240 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), al fine di assicurare la necessaria copertura finanziaria alle opere pubbliche realizzate, anche attraverso la delegazione amministrativa intersoggettiva, dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, nell'ipotesi in cui la risoluzione delle riserve iscritte dall'appaltatore si possa raggiungere attraverso il predetto istituto e nel quadro economico dell'opera non sussista la necessaria capienza finanziaria.

14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.10.2.2007 e del capitolo 3684 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Fondo per la copertura delle spese derivanti dall'applicazione dell'istituto dell'accordo bonario di cui all'articolo 240 del decreto legislativo 163/2006 - Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici".

15. I commi 56 e 56 bis dell'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono sostituiti dai seguenti:

«56. Il programma di cui al comma 55 è approvato dalla Giunta regionale, anche ai fini della concessione del finanziamento, sulla base delle domande presentate dai Comuni alla Direzione centrale competente in materia di edilizia entro l'1 marzo di ogni anno, corredate della documentazione prevista dall'articolo 56, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

56 bis. Gli interventi sono inseriti nel programma di interesse regionale sulla base dei criteri di priorità stabiliti dall'apposito regolamento da approvarsi sentita la competente Commissione consiliare.».

16. I programmi di cui all'articolo 4, comma 55, della legge regionale 2/2000 approvati in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, si intendono confermati nell'individuazione dei soggetti ivi previsti e nella quantificazione della spesa.

17. I commi 32 e 33 dell'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), sono sostituiti dai seguenti:

«32. Il programma di cui al comma 31 è approvato dalla Giunta regionale, anche ai fini della concessione del finanziamento, sulla base delle domande presentate dai beneficiari alla Direzione centrale competente in materia di edilizia entro l'1 marzo di ogni anno, corredate della documentazione prevista dall'articolo 56, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

33. Gli interventi sono inseriti nel programma di cui al comma 32 sulla base dei criteri di priorità stabiliti dall'apposito regolamento da approvarsi, sentita la competente Commissione consiliare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013).».

18. I programmi di cui all'articolo 4, comma 31, della legge regionale 14/2012 approvati in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, si intendono confermati nell'individuazione dei soggetti ivi previsti e nella quantificazione della spesa.

19. All'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 18 dopo le parole «legge regionale 33/2002» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per le finalità di cui al comma 17»;

b) dopo il comma 20 è inserito il seguente:

«20 bis. Per l'anno 2013 le istanze di cui al comma 20 sono presentate entro il 30 settembre 2013.».

20. [L'Amministrazione provinciale di Gorizia è autorizzata a devolvere il contributo pluriennale concesso ai sensi dell'articolo 5, commi 69 e 70, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), per la costruzione di un ponte in località «Boscat» in Comune di Grado, per la realizzazione di altri interventi di edilizia scolastica] [12].

21. [Il comma 25 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2012 è sostituito dal seguente:

«25. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 1, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011 , e sulla base di deliberazioni degli enti locali interessati, da perfezionare con la relativa assunzione entro il 31 dicembre 2013, nei casi di forme di cooperazione tra enti locali per la gestione diretta e in house dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani operanti per la raccolta differenziata e il recupero in attuazione delle direttive comunitarie in materia, l'ambito territoriale unico di cui all'articolo 3, comma 51, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), che viene confermato anche successivamente al 31 dicembre 2013, risulta articolato in zone funzionali corrispondenti alle predette forme di cooperazione. Le gestioni presenti in singoli Comuni non facenti parte delle predette forme di cooperazione proseguono o sono rinnovate in conformità alle norme vigenti in materia, attuando l'organizzazione del servizio pubblico su base sovracomunale anche mediante misure di integrazione disposte dai livelli istituzionali competenti. Resta fermo quanto previsto dalla normativa interna e comunitaria in materia di servizi pubblici locali e in particolare dall'articolo 34, commi 20 e seguenti, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 221/2012 .»] [13].

22. [Le Consulte d'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 4, comma 44, della legge regionale n. 22/2010 , provvedono, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'individuazione e all'approvazione della perimetrazione degli agglomerati di cui all'articolo 74, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché della determinazione del carico generato da ciascun agglomerato, in termini di abitanti equivalenti suddivisi in residenti, fluttuanti e industriali] [14].

23. [Gli adempimenti di cui al comma 22 sono effettuati a seguito dei lavori di un tavolo tecnico appositamente costituito fra le Consulte d'ambito territoriale ottimale, la Regione e l'ARPA, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 152/2006 e alle linee guida "Terms and Definitions of the Urban Waste Water Treatment Directive 91/271/EEC - Brussels, 16 January 2007", tenuto conto della situazione infrastrutturale esistente] [15].

24. [Il Consorzio Autorità d'Ambito Interregionale Lemene provvede agli adempimenti di cui al comma 22, anche fuori dai termini ivi indicati, a seguito della stipula di un Accordo fra le Regioni interessate] [16].

25. [Gli atti relativi all'individuazione e alla perimetrazione degli agglomerati, nonché alla determinazione del carico generato da ciascun agglomerato, di cui al comma 22, sono trasmessi alla Regione entro trenta giorni dalla loro approvazione] [17].

26. In via transitoria, al fine di pervenire alla completa attuazione delle disposizioni di legge vigenti in materia, la competente Provincia, su istanza del gestore del servizio idrico integrato, sentita l'ARPA e l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), rilascia un'autorizzazione provvisoria complessiva allo scarico di acque reflue urbane dell'agglomerato [18].

27. L'istanza di cui al comma 26 contiene la seguente documentazione:

a) l'elenco di tutti gli scarichi provenienti dall'agglomerato;

b) il carico generato da ogni scarico in termini di abitanti equivalenti e sistemi di trattamento adottati;

c) l'analisi delle acque reflue di ogni scarico;

d) la verifica che le concentrazioni allo scarico previste dalla tabella 1, dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006 e, qualora ne ricorrano le condizioni, anche dalla tabella 2, siano garantite come media ponderata complessiva dell'intero agglomerato, data dalla sommatoria delle concentrazioni di ogni scarico (ci), moltiplicate per i relativi abitanti equivalenti (aei), suddivisa per la sommatoria degli abitanti equivalenti degli scarichi, secondo la seguente formula: Cm=(c1*ae1 + c2*ae2+ .+cn*aen)/(ae1+ae2+.+aen);

e) la verifica delle immissioni in rete fognaria di acque parassite o di altre acque di falda;

f) il cronoprogramma relativo al progressivo superamento dei problemi connessi alle immissioni di cui alla lettera e);

g) il cronoprogramma degli interventi e relativo piano finanziario, finalizzati alla realizzazione del trattamento conforme alla vigente normativa, ovvero al conferimento degli scarichi a un impianto di trattamento di acque reflue urbane in grado di rispettare i limiti previsti dalla vigente normativa.

28. L'autorizzazione di cui al comma 26 ha durata fino al collaudo funzionale dell'intervento e, comunque, per un periodo massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabile. Ogni dodici mesi a decorrere dalla data del rilascio dell'autorizzazione è fatto obbligo al gestore del servizio idrico integrato, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, di presentare alla competente Provincia una relazione asseverata, sottoscritta da un tecnico abilitato, attestante lo stato di avanzamento delle attività di cui al comma 27, lettere f) e g), nel rispetto della tempistica prevista dai relativi cronoprogrammi [19].

29. [Il Consorzio Autorità d'Ambito Interregionale Lemene, con sede in San Vito al Tagliamento, di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)), è equiparato alle Consulte d'ambito per il servizio idrico intergrato di cui all'articolo 4, comma 44 della legge regionale n. 22/2010 al fine dell'accesso ai servizi previsti dalle legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia)] [20].

30. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella D.

 

     Art. 5. (Finalità 4 - Infrastrutture, trasporti e telecomunicazioni)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella E.

 

     Art. 6. (Finalità 5 - Attività culturali, ricreative e sportive)

1. Alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 11 è inserito il seguente:

«1 bis. Il requisito della costituzione da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di contributo in capo ai soggetti privati di cui al comma 1, non è richiesto ai Comitati organizzatori locali, formalmente costituiti, per l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive di rilevanza internazionale che si svolgono nel Friuli Venezia Giulia.»;

b) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole «entro il 31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di realizzazione della manifestazione sportiva» e alla lettera a) le parole «o dell'attività» sono soppresse;

2) al comma 1 bis le parole «entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla presentazione della domanda» sono sostituite dalle seguenti: «dall'1 gennaio successivo alla presentazione della domanda al 28 febbraio del secondo anno successivo alla presentazione della domanda»;

3) al comma 1 ter le parole «la richiesta dell'importo contributivo minore» sono sostituite dalle seguenti: «il punteggio complessivo maggiore»;

4) al comma 2 bis dopo le parole «legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009)» sono aggiunte le seguenti: «, né con i contributi ottenuti a valere su fondi scritti a bilancio a favore di soggetti individuati»;

5) al comma 4 le parole «entro il 28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo».

2. Al comma 397 dell'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), le parole «sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre 2013».

3. Il termine di rendicontazione delle spese sostenute con i contributi concessi nell'anno 2012 ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), è prorogato al 31 agosto 2013.

4. Per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), sono autorizzati ulteriori interventi finanziari di sostegno pari a complessivi 100.000 euro in misura proporzionale al contributo stabilito a favore di ciascun organismo dall'articolo 6, comma 61, della legge regionale 27/2012.

5. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 4 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2013 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella F relativa al comma 35 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 5434 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

6. Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 21/2006, sono autorizzati ulteriori interventi finanziari di sostegno pari a complessivi 80.000 euro in misura proporzionale al contributo stabilito a favore di ciascun organismo dall'articolo 6, comma 61, della legge regionale 27/2012.

7. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 6 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2013 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella F relativa al comma 35 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 5431 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

8. Per le finalità previste dall'articolo 35 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 (Legge finanziaria 1992), sono autorizzati ulteriori interventi finanziari di sostegno pari a complessivi 40.000 euro in misura proporzionale al contributo stabilito a favore di ciascun organismo dall'articolo 6, comma 65, della legge regionale 27/2012 .

9. Per le finalità derivanti dal comma 8 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2013, a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella F relativa al comma 35 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 5303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

10. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, dagli articoli 11, 12, dall'articolo 13, comma 1, lettera h), e dall'articolo 17, comma 2, della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), sono autorizzati ulteriori interventi finanziari di sostegno pari a complessivi 100.000 euro di cui una quota pari al 60 per cento è destinata in misura paritaria ai sistemi bibliotecari dei Comuni capoluogo e della Provincia di Gorizia, e la quota rimanente è suddivisa in parti uguali tra gli altri sistemi bibliotecari.

11. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 10 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2013 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella F relativa al comma 35 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 5250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

12. [Relativamente agli interventi in materia di attività culturali, che costituiscono integrazione di contributo assegnato con la legge regionale 27/2012 , la documentazione integrativa della precedente domanda e dei relativi allegati è presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge] [21].

13. All'articolo 6 della legge regionale 4/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 8 le parole «e al conto consuntivo dell'ente» sono soppresse;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Il contributo annuale della Regione a favore di ciascuno dei soggetti individuati ai sensi del comma 4 è concesso ed erogato, in misura sino al 70 per cento all'inizio di ciascun esercizio, di norma entro sessanta giorni dalla data di presentazione della corrispondente istanza da parte del legale rappresentante dell'ente beneficiario, corredata della documentazione indicata al comma 8. L'ufficio competente provvede, successivamente, sulla base della verifica della documentazione di cui al comma 8, lettera a), e acquisito il consuntivo dell'anno precedente, all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente e all'erogazione della restante quota del contributo dell'anno in corso, comprensiva di eventuali integrazioni. Il provvedimento di concessione è emesso con l'espressa riserva che il contributo può essere oggetto di revoca o rideterminazione anche qualora, a conclusione del procedimento amministrativo di verifica della documentazione presentata a rendiconto dell'attività realizzata nell'esercizio precedente, venga rilevato un impiego dei fondi non corrispondente alle disposizioni legislative vigenti in materia.».

14. Le modifiche introdotte dal comma 13 all'articolo 6, commi 8 e 9, della legge regionale 4/1999 , non si applicano agli enti e alle organizzazioni di cui all'articolo 18, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena).

15. Al comma 65 dell'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività culturali, ricreative e sportive), dopo le parole «legge regionale 22/2010» sono inserite le seguenti: «dei Titoli II e III».

16. Limitatamente alle assegnazioni contributive disposte nell'anno in corso, per i soggetti non commerciali operanti nel settore culturale, sportivo e del tempo libero, l'importo dell'eventuale avanzo, risultante dal bilancio o dal rendiconto, relativi all'anno di concessione del contributo regionale, che, al netto della copertura di eventuali disavanzi pregressi, non ecceda il 20 per cento del contributo regionale concesso a sostegno dell'attività istituzionale, non comporta la rideterminazione del contributo stesso.

17. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 58, della legge regionale 27/2012, è autorizzata la spesa di 95.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5047 e del capitolo 5924 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Spese derivanti dalla rideterminazione dei finanziamenti nel settore culturale".

18. Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d), della legge regionale 26/2007, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, con riferimento ai fondi disponibili per l'esercizio in corso, interventi a carattere straordinario per iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena, da realizzare mediante la stipula di apposite convenzioni con enti e organizzazioni della minoranza stessa.

19. La domanda di contributo è presentata, prima dell'avvio dell'iniziativa, al Servizio competente in materia di lingue minoritarie entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per le modalità di presentazione delle domande, l'istruttoria delle stesse, l'assegnazione dei contributi, la loro concessione ed erogazione, nonché per il contenuto delle convenzioni da stipularsi con i soggetti beneficiari valgono le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2005, n. 340 (Regolamento per la concessione dei contributi previsti a favore della minoranza slovena dall'articolo 5, comma 2, lettere c) e d), della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23). Il contributo massimo previsto per gli interventi individuati con deliberazione della Giunta regionale è fissato in 100.000 euro, quello minimo in 20.000 euro. Almeno la metà dei fondi disponibili è riservata a interventi da attuare in prevalenza nei territori della Provincia di Udine compresi nella tabella di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2007 (Approvazione della tabella dei comuni del Friuli-Venezia Giulia nei quali si applicano le misure di tutela della minoranza slovena, a norma dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 ), proposti da enti e organizzazioni aventi statutariamente sede, principale o secondaria, nella Provincia di Udine.

20. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa di 739.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5044 e del capitolo 5571 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Teatro Sloveno di Trieste, un finanziamento straordinario nella misura massima di 150.000 euro, a sollievo delle esistenti obbligazioni per il pagamento di quote associative e contributi annuali dovuti dall'Associazione in qualità di socio fondatore del Teatro Stabile Sloveno di Trieste.

22. Il finanziamento di cui al comma 21 è concesso a domanda dell'ente interessato corredata della documentazione attestante l'entità effettiva delle obbligazioni inevase come socio fondatore del Teatro Stabile Sloveno.

23. Per le finalità previste dal comma 21 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5044 e del capitolo 5571 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

24. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), le parole «di cui almeno il 60 per cento è realizzata da produttori indipendenti, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici)» sono soppresse.

25. Per le finalità di cui all'articolo 24, comma 3, della legge regionale 29/2007 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ulteriori finanziamenti a ciascun soggetto riconosciuto ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge regionale 29/2007 in misura proporzionale agli importi previsti a favore dei medesimi soggetti dall'articolo 6, comma 52, della legge regionale 27/2012 .

26. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 25 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2013 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella F relativa al comma 35 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5043 e del capitolo 5547 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana), un contributo finalizzato a rendere effettivo l'esercizio del diritto di usare la lingua friulana nei rapporti con la Regione e i suoi enti strumentali, secondo le finalità di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), mediante l'attivazione e la gestione dello Sportello linguistico regionale per la lingua friulana.

28. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

29. Per le finalità di cui al comma 27 è prevista la spesa di 51.000 euro a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella A1 relativa all'articolo 1, comma 1, a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5045 e del capitolo 5582 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

30. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), per l'anno 2013 per la quota parte dello stanziamento del Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati, destinata al sostegno dell'attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima è destinata la spesa di 280.000 euro per l'anno 2013 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella F di cui al comma 35 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5046 e del capitolo 5570 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio annuale per l'anno 2013.

31. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), le parole «di competenza regionale in materia di politiche giovanili» sono sostituite dalle seguenti: «in ambito culturale, artistico e sportivo a favore dei giovani».

32. Sono fatte salve le convenzioni già stipulate, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 11/2011, alla data di entrata in vigore della presente legge.

33. [Alla legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 11 le parole «che hanno sede e svolgono l'attività nel Friuli Venezia Giulia,» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno sede nel Friuli Venezia Giulia e vi svolgono prevalentemente l'attività,»;

b) al comma 3 dell'articolo 13 dopo le parole «Le aggregazioni giovanili» sono inserite le seguenti: «che hanno sede nel Friuli Venezia Giulia e vi svolgono prevalentemente l'attività,»] [22].

34. Al comma 10 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), le parole «anni 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2010, 2011, 2012 e 2013».

35. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella F.

 

     Art. 7. (Finalità 6 - Istruzione, formazione e ricerca)

1. L'Amministrazione regionale, nel riconoscere la valenza sociale e formativa degli interventi di istruzione, formazione e accompagnamento al lavoro rivolti alla popolazione in condizioni di svantaggio sociale, intende sostenere l'attuazione di percorsi scolastici secondari a favore dei detenuti presso l'Istituto Penale Minorile di Treviso, unica struttura dell'area nord orientale dell'Italia per reati commessi da minori provenienti dal Friuli Venezia Giulia, dal Trentino Alto Adige e dal Veneto.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa di durata pluriennale con l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, la Regione Veneto, la Provincia autonoma di Trento, la Provincia autonoma di Bolzano e l'Istituzione scolastica autonoma incaricata pro tempore dell'erogazione dell'attività formativa [23].

3. All'istituzione scolastica di cui al comma 2 è liquidato l'importo annuo nella misura prevista al comma 6 per la costituzione di un Fondo al quale concorrono le Regioni e le Province autonome sottoscrittici del protocollo d'intesa [24].

4. Per l'anno scolastico 2013-2014 la domanda è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema di protocollo d'intesa. Lo schema contiene i termini per la presentazione della rendicontazione e per la liquidazione della quota che concorre alla costituzione del Fondo di cui al comma 3 [25].

6. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 26.250 euro suddivisa in ragione di 8.750 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 5927 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Finanziamento all'Ufficio scolastico regionale per il Veneto per la realizzazione di servizi di istruzione e formazione a favore dei detenuti presso l'Istituto Penale Minorile di Treviso".

7. La Regione assume opportune iniziative volte ad assicurare che il servizio di fornitura dei libri di testo in comodato gratuito per l'anno scolastico 2013-2014 sia erogato su tutto il territorio regionale secondo quanto previsto dall'articolo 5, commi 1, 1 bis e 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004).

8. Per le finalità di cui al comma 7 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia italiana Sacro Cuore dei Padri Stimmatini, ente gestore delle scuole paritarie Gaspare Bertoni di Udine, una sovvenzione straordinaria nella misura fissata dal comma 10.

9. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 8 è presentata alla Direzione centrale e al Servizio competenti in materia di istruzione, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 11 maggio 2011, n. 92 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 1/2004 ).

10. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 5925 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo straordinario alla Provincia italiana Sacro Cuore dei Padri Stimmatini, ente gestore delle scuole paritarie Gaspare Bertoni di Udine per il servizio di fornitura dei libri di testo in comodato gratuito anno scolastico 2013-2014".

11. Per le medesime finalità di cui al comma 7 l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere all'Istituto comprensivo statale di Sacile una sovvenzione straordinaria nella misura fissata dal comma 13.

12. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 11 è presentata alla Direzione centrale e al Servizio competenti in materia di istruzione, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 92/2011.

13. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di 22.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 5926 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo straordinario all'Istituto comprensivo statale di Sacile per il servizio di fornitura dei libri di testo in comodato gratuito anno scolastico 2013-2014".

14. Al comma 28 dell'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), le parole «triennio 2013-2015» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2014-2016».

15. Alla legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), sono apportate le seguenti modifiche:

a) [al comma 1 dell'articolo 22 dopo le parole «Friuli Venezia Giulia» sono aggiunte le seguenti: «, nonché gli studenti frequentanti gli Istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia»] [26];

b) [la lettera d) del comma 2 dell'articolo 22 è soppressa] [27];

c) [il comma 3 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«3. Le funzioni di accertamento e di riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario sono delegate alle Università, agli Istituti superiori di grado universitario, alle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale e agli Istituti tecnici superiori, con sede legale in Friuli Venezia Giulia.»] [28].

16. Il comma 43 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), è sostituito dal seguente:

«43. Nelle more dell'approvazione del regolamento attuativo di cui all'articolo 30 della legge regionale 26/2005, per il periodo 2011-2014 sono individuati come distretti dell'innovazione il Distretto tecnologico regionale di biomedicina molecolare e il Distretto tecnologico navale e nautico del Friuli Venezia Giulia - Ditenave, e sono finanziati per le finalità di cui all'articolo 29, comma 2 bis, della legge regionale 26/2005, come aggiunto dal comma 41, i rispettivi soggetti gestori.».

17. In via di interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 149, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), le parole «stanziamento degli importi corrispondenti» sono da intendersi come assegnazione di un contributo parametrato al costo del personale del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico da impiegare nella realizzazione delle attività d'interesse comune di cui al medesimo comma 149, da concedersi fino alla concorrenza dello stanziamento di bilancio.

18. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella G.

 

     Art. 8. (Finalità 7 - Sanità pubblica)

1. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è sostituito dal seguente:

«3. In considerazione delle necessità di razionalizzazione e contenimento della spesa, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di salute, provvede alla riprogrammazione, per le esigenze di parte capitale del Servizio sanitario regionale, dei finanziamenti regionali relativi agli interventi censiti ai sensi dei commi 2 e 2 bis, anche prevedendo la destinazione a interventi diversi, e stabilisce i termini entro i quali gli Enti del Servizio sanitario regionale devono trasmettere i resoconti previsti al comma 5.».

2. Il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 27/2012 è sostituito dal seguente:

«5. Entro i termini stabiliti dalle deliberazioni di cui al comma 3, gli Enti del Servizio sanitario regionale trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di salute, per ogni intervento oggetto di riprogrammazione, il resoconto delle spese sostenute anche indicando le quote di finanziamento attribuite all'intervento medesimo. La Direzione centrale competente in materia di salute verifica l'ammissibilità delle spese già sostenute, desumibili dai resoconti di cui sopra, e quantifica le quote di finanziamento regionale da confermare.».

3. Il collegio sindacale degli enti del Servizio sanitario regionale dura in carica tre anni ed è composto da tre componenti di cui uno designato dall'Amministrazione regionale, con funzioni di Presidente, uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno designato dal Ministero della salute [29].

4. [I componenti del collegio sindacale delle aziende per i servizi sanitari sono designati due dall'Amministrazione regionale, che individua anche il componente cui attribuire le funzioni di presidente, e uno dalla Conferenza dei sindaci, di cui all'articolo 13 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale)] [30].

5. [I componenti del collegio sindacale delle aziende ospedaliere sono designati due dall'Amministrazione regionale, che individua anche il componente cui attribuire le funzioni di presidente, e uno dal Consiglio delle autonomie locali] [31].

6. [I componenti del collegio sindacale delle aziende ospedaliero - universitarie sono designati uno dall'Amministrazione regionale che, d'intesa con l'università, individua il componente cui attribuire le funzioni di presidente, uno dall'università e uno dal Consiglio delle autonomie locali] [32].

7. [I componenti del collegio sindacale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici sono designati uno dall'Amministrazione regionale, che individua anche il componente cui attribuire le funzioni di presidente, uno dal Ministero della salute e uno dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, di cui all'articolo 1 della legge regionale 8/2001] [33].

7 bis. [In caso di parità di voti prevale il voto del presidente] [34].

8. [Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 12/1994 , la parola «due» è sostituita dalla seguente: «uno»] [35].

9. [Alla lettera l) del comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 8/2001, la parola «due» è sostituita dalla seguente: «uno»] [36].

10. Per quanto non previsto al comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) [37].

11. Sono abrogati l'articolo 3 della legge regionale 8/2001 e l'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 14 (Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico «Burlo Garofolo» di Trieste e «Centro di riferimento oncologico» di Aviano).

12. Ad avvenuta adozione, consolidamento e approvazione degli atti relativi al controllo annuale sul bilancio di esercizio del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare, quali risorse destinate a finanziare le esigenze di parte corrente e di parte capitale del Servizio sanitario regionale per l'anno 2013, le somme iscritte a debito verso la Regione nei bilanci di esercizio 2012 degli Enti del Servizio sanitario regionale, relative agli utili dell'anno 2012.

13. All'articolo 9 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 4 le parole «contributi per l'adeguamento e ampliamento delle strutture, il mantenimento degli animali e gli interventi sanitari.» sono sostituite dalle seguenti: «contributi alla struttura più qualificata individuata tramite procedura a bando tra le strutture riconosciute ai sensi dei commi 1 e 3 per le seguenti finalità: a) adeguamento e ampliamento delle strutture; b) mantenimento degli animali e interventi sanitari.»;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4 bis. Nel bando di cui al comma 4 sono stabiliti le modalità di presentazione della domanda, le spese ammissibili e i punteggi da attribuire ai requisiti di cui al comma 3.».

14. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 4, lettera a), della legge regionale 20/2012, come modificato dal comma 13, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 7.2.2.1134 e del capitolo 4484 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi ai Centri regionali di recupero di animali esotici e pericolosi per l'adeguamento e ampliamento delle strutture".

15. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 4, lettera b), della legge regionale 20/2012, come modificato dal comma 13, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 4485 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi ai Centri regionali di recupero di animali esotici e pericolosi per il mantenimento degli animali e gli interventi sanitari".

16. I commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 8 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (Assestamento del bilancio 1999), sono sostituiti dai seguenti:

«5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare i fondi statali a essa attribuiti ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), mediante trasferimento agli Enti locali, per gli interventi di loro competenza previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 281/1991 per:

a) l'attuazione dei piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione, nella misura del 60 per cento dei fondi attribuiti;

b) il risanamento dei canili comunali e la costruzione di gattili e rifugi per cani, nella misura del 40 per cento dei fondi attribuiti.

5 bis. I fondi di cui al comma 5, lettera a), sono trasferiti ai Comuni della regione per l'attuazione delle linee operative di prevenzione del randagismo definite con decreto del direttore del Servizio competente in materia di sanità pubblica veterinaria che determina altresì i criteri proporzionali di ripartizione dei fondi.

5 ter. I fondi di cui al comma 5, lettera b), sono trasferiti ai Comuni singoli e associati e alle Comunità montane sulla base del regolamento che disciplina il trasferimento dei fondi di cui all'articolo 35, comma 1, della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione).

6. Il trasferimento ai Comuni dei fondi di cui al comma 5 bis è disposto sulla base della presentazione di un'apposita istanza al Servizio competente in materia di sanità pubblica veterinaria che va presentata entro il termine individuato dal Servizio medesimo come comunicato ai Comuni stessi mediante lettera raccomandata.

6 bis. Il trasferimento ai Comuni singoli e associati e alle Comunità montane di cui al comma 5 ter è disposto sulla base della presentazione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di apposita domanda corredata del programma degli interventi da realizzare e del relativo preventivo di spesa.».

17. In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, comma 5, della legge regionale 25/1999 , come modificato dal comma 16, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare i fondi statali, a essa attribuiti ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), in esercizi precedenti al 2013 e trasferiti all'esercizio successivo ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), nella seguente misura:

a) per 146.788,87 euro per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 5, lettera a), della legge regionale 25/1999 , a valere sullo stanziamento all'uopo previsto sull'unità di bilancio 7.2.1.1134 e sul capitolo 4647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013;

b) per 450.493,67 euro per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), della legge regionale 25/1999 , a valere sullo stanziamento all'uopo previsto sull'unità di bilancio 7.2.2.1134 e sul capitolo 4649 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a ripartire i fondi di cui al comma 17, lettera a), in proporzione al numero delle colonie feline censite con decreto del Servizio sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali n. 147/VETAL, del 25 febbraio 2013, come integrato dal decreto n. 395/VETAL del 3 maggio 2013.

19. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale), le parole «realizzati dalle Università e dagli Istituti scientifici nell'ambito degli accordi di cui al comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «proposti dalle Università e dagli Istituti scientifici di cui al comma 1, acquisito il parere del Comitato etico regionale di cui all'articolo 3, secondo criteri e modalità definiti con regolamento.».

20. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella H.

 

     Art. 9. (Finalità 8 - Protezione sociale)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri necessari a soddisfare le richieste di intervento di cui all'articolo 9 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), rimaste insoddisfatte per mancanza di disponibilità finanziaria.

2. La domanda per l'ottenimento delle risorse necessarie è presentata dagli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le risorse disponibili per le finalità di cui al comma 1 sono ripartite proporzionalmente tra gli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni.

4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4525 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

5. Al comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), le parole «orario giornaliero di utilizzo del servizio non superiore alle cinque ore» sono sostituite dalle seguenti: «orario giornaliero di utilizzo del servizio non superiore alle sei ore».

6. Al comma 31 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), le parole «, non oltre il 31 agosto 2013,» sono sostituite dalle seguenti: «, non oltre il 31 agosto 2014,».

7. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2000, n. 17 (Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà), dopo le parole «21 maggio 1997,» sono inserite le seguenti: «nonché della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata con la legge 27 giugno 2013, n. 77,».

8. Al comma 51 dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), le parole «delle spese sostenute» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività realizzate».

9. In relazione al disposto di cui al comma 8, all'unità di bilancio 8.2.1.1140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, nella denominazione del capitolo 4116 le parole «delle spese sostenute» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività realizzate».

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere al Comune di Chions il contributo già assegnato alla Cooperativa Melarancia, ai sensi dell'articolo 15 bis della legge regionale 20/2005 e a valere sui fondi 2012, per la realizzazione dell'intervento avente a oggetto lavori di adeguamento sismico sull'immobile di proprietà del Comune medesimo, situato in frazione di Taiedo, adibito ad asilo nido.

11. Per le finalità previste dal comma 10 il Comune di Chions presenta al Servizio competente alla gestione del Fondo di cui all'articolo 15 bis della legge regionale 20/2005 , entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda volta a ottenere il trasferimento del contributo. Il Servizio provvede ad assegnare il contributo al Comune di Chions e a richiedere allo stesso la documentazione necessaria ai fini del provvedimento di concessione.

12. Il comma 114 dell'articolo 9 della legge regionale 27/2012 è abrogato.

13. Dopo il comma 17 dell'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali), è inserito il seguente:

«17 bis. La disposizione di cui all'articolo 17, comma 2 ter, della legge regionale 6/2003 , come introdotta dal comma 16, si applica anche alle domande di agevolazione con rapporto contributivo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.».

14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a garantire la copertura finanziaria delle spese sostenute nel 2012, nonché di quelle da sostenersi nel 2013 da parte di Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA e degli istituti bancari con lo stesso convenzionati per l'espletamento degli adempimenti e delle funzioni affidate ai sensi dell'articolo 7, comma 21, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004).

15. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.4.1.1144 e del capitolo 3258 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

16. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 15 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 8.4.2.1144 e dal capitolo 3290 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. Detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2012 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 7 e 8, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), con deliberazione della Giunta regionale n. 214 del 13 febbraio 2013.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare il contributo, già concesso all'ATER di Udine, a favore del Comune di Palmanova per la realizzazione degli interventi di cui al programma innovativo in ambito urbano denominato "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile", oggetto dell'Accordo di programma stipulato in data 24 febbraio 2011 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione.

18. La conferma di cui al comma 17 è disposta previa stipula di apposito accordo, intesa o convenzione tra la Regione, il Comune di Palmanova e l'ATER di Udine.

19. L'atto di cui al comma 18 ha i contenuti di cui all'articolo 4 dell'Accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione stipulato in data 24 febbraio 2011.

20. Il contributo di cui all'articolo 9, commi 12, 13 e 14, della legge regionale 5/2013 è concesso a sollievo degli oneri sostenuti nel corso dell'anno 2013.

21. Il contributo a favore della Consulta regionale delle associazioni dei disabili viene erogato in via di anticipazione nella misura del 50 per cento contestualmente alla concessione del medesimo; il saldo è disposto sulla base della rendicontazione della spesa, presentata ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire alle Province, nei limiti delle risorse allocate sul capitolo di cui al comma 26, un finanziamento destinato per le domande ammissibili a contributo in attuazione degli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), per le quali le Province non hanno concesso gli incentivi per insufficienza di risorse.

23. Il finanziamento di cui al comma 22 è ripartito tra le Province in proporzione al fabbisogno finanziario con riferimento al costo delle domande di cui al comma 22.

24. Ai fini del riparto di cui al comma 23, le Province trasmettono alla Regione entro il 30 settembre 2013 una dichiarazione nella quale è quantificato il rispettivo costo delle domande di cui al comma 22.

25. Il termine di cui al comma 24 può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale della Regione.

26. Per le finalità previste dal disposto di cui ai commi 22, 23 e 24 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 3806 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Trasferimenti alle Province destinati alle domande ammissibili a contributo per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro".

27. Nelle more della complessiva rivisitazione della normativa in materia di incentivi di politiche attive del lavoro, possono essere presentate alle Province, dal giorno di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2013, istanze di contributo per la costituzione di nuove imprese e l'acquisto di partecipazioni prevalenti ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 18/2005 e della relativa regolamentazione attuativa.

28. Le Province concedono i contributi di cui al comma 27 esclusivamente nei limiti delle risorse previste dal comma 30.

29. Le risorse per i contributi di cui al comma 27 sono ripartite tra le Province in proporzione al numero di domande di contributo presentate dall'1 gennaio 2013 al 20 giugno 2013 a ciascuna Provincia per la creazione di nuove imprese e l'acquisto di partecipazioni prevalenti ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 18/2005 e della relativa regolamentazione attuativa.

30. Per le finalità previste dal comma 27 è destinata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2013 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la Tabella I di cui al comma 36 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 8550 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

31. All'articolo 5 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 le parole «con la» sono sostituite dalle seguenti: «indipendentemente dalla»;

b) al comma 9 il periodo «Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le indennità destinate ai componenti della Commissione.» è sostituito dal seguente: «La partecipazione alle sedute della Commissione regionale avviene a titolo gratuito.».

32. In deroga al termine stabilito ai sensi dell'articolo 4, comma 70, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), i termini per la presentazione delle domande per l'anno 2013 sono riaperti per trenta giorni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

33. La concessione dei contributi assegnati nell'anno 2012 ai Comuni ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è disposta a seguito del parere consultivo del Nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio-assistenziale, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria), e successive modifiche e integrazioni, sul progetto preliminare.

34. L'erogazione del contributo di cui al comma 33 viene disposta previo parere tecnico-economico del Nucleo di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 sul progetto definitivo con le modalità previste dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

35. La lettera a) del comma 82 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), è sostituita dalla seguente:

«a) protocollo d'intesa con una o più cooperative sociali e loro consorzi o con aziende agricole già operanti o che intendono operare nel settore mediante la conduzione di strutture agricole con finalità socio-assistenziali e socio-lavorative;».

36. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella I.

 

     Art. 10. (Finalità 9 - Sussidiarietà e devoluzione)

1. In considerazione della sfavorevole congiuntura economica, il conguaglio negativo conseguente all'accertamento definitivo, disposto con la presente legge, delle quote di compartecipazione 2012 ai tributi riscossi nel territorio regionale, non è recuperato dalle risorse assegnate agli enti locali.

2. [In caso di incapienza delle risorse di cui all'articolo 10, comma 4, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), alla copertura del maggior gettito del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) 2013, individuato ai sensi dell'articolo 10, comma 42, della legge regionale 27/2012, le quote residue di ciascun Comune di spettanza del bilancio statale sono compensate, prima della compensazione di cui all'articolo 10, comma 40, della legge regionale 27/2012, e di quella di cui al comma 11 del presente articolo, a valere sull'ultima rata dei trasferimenti ordinari di cui all'articolo 10, comma 8, della legge regionale 27/2012 e, in caso di incapienza anche di tale fondo, sono chieste al Comune debitore in restituzione diretta a favore del solo bilancio regionale, entro il 31 dicembre 2013, con le modalità definite con decreto del direttore del Servizio competente] [38].

3. [Qualora entro il 30 settembre 2013 entri in vigore una disposizione di legge statale che preveda la non applicazione, anche nella Regione Friuli Venezia Giulia, della disposizione di cui all'articolo 14, comma 13 bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10, commi da 41 a 45, della legge regionale 27/2012 e di cui al comma 2 del presente articolo, e trovano applicazione le norme di cui al comma 4 del presente articolo] [39].

4. [L'importo accantonato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge regionale 27/2012 , a seguito delle previsioni modificative della disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), è assegnato, per l'anno 2013, a favore dei Comuni in misura proporzionale al trasferimento ordinario di cui all'articolo 10, comma 8, della legge regionale 27/2012 , e liquidato in unica soluzione entro il 15 novembre 2013] [40].

5. [All'articolo 10 della legge regionale 27/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 33 le parole «sono assegnate con le modalità di cui al comma 38» sono sostituite dalle seguenti: «sono ripartite e prenotate con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 35»;

b) al comma 38 le parole «sono assegnate» sono sostituite dalle seguenti: «sono liquidate e pagate»;

c) il comma 40 è sostituito dal seguente:

«40. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 33, alla copertura del dovuto ai sensi del comma 34 e individuato ai sensi del comma 35, le quote residue di ciascun Comune di spettanza del bilancio statale e regionale sono compensate a valere sull'ultima rata dei trasferimenti ordinari di cui al comma 8 e, in caso di incapienza, sono chieste al Comune debitore in restituzione diretta a favore del solo bilancio regionale, entro il 31 dicembre 2013, con le modalità definite con decreto del direttore del Servizio competente.» ] [41].

6. [Per l'anno 2013 è istituito un fondo perequativo finanziato dalle quote che residueranno dalla differenza tra maggiore gettito IMU complessivo recuperato dai Comuni e l'importo del maggior gettito chiesto dallo Stato come somma algebrica tra valori positivi e negativi di gettito, al netto del recupero della quota spettante a favore del bilancio regionale] [42].

7. [L'Amministrazione regionale, con decreto del direttore del Servizio competente in materia di finanza locale, da adottarsi entro il 31 dicembre 2013, che accerta l'ammontare della suddetta differenza, assegna le risorse del fondo a favore dei Comuni di cui all'articolo 10, comma 35, lettera f), della legge regionale 27/2012] [43].

8. [Il fondo di cui al comma 6 è ripartito e determinato con deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10, comma 35, della legge regionale 27/2012 , a favore dei soli Comuni di cui al comma 7, in misura pari alla differenza negativa di gettito e con riduzione proporzionale in caso di incapienza dello stanziamento, nonché al netto del recupero della quota spettante a favore del bilancio statale e del bilancio regionale individuata ai sensi dell'articolo 10, comma 35, lettera b), della legge regionale 27/2012] [44].

9. [Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 6, previste in 3 milioni di euro, sono accertate sull'unità di bilancio 3.2.94 e sul capitolo 1875 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Entrate derivanti dalle quote che residueranno dalla differenza tra maggiore gettito IMU complessivo recuperato dai Comuni e l'importo del maggior gettito chiesto dallo Stato come somma algebrica tra valori positivi e negativi di gettito, al netto del recupero della quota spettante a favore del bilancio regionale, destinate al finanziamento del fondo perequativo minori gettiti IMU 2013"] [45].

10. [Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata per l'anno 2013 la spesa di 3 milioni di euro a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1875 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Fondo perequativo minori gettiti IMU 2013"] [46].

11. [Nel caso in cui le risorse regionali di cui al comma 6 spettanti a singoli Comuni non risultino sufficienti ad assicurare il recupero del dovuto ai sensi del comma 8, le quote residue di ciascun Comune di spettanza del bilancio statale e regionale sono compensate a valere sull'ultima rata dei trasferimenti ordinari di cui all'articolo 10, comma 8, della legge regionale 27/2012 , nonché, in caso di incapienza, sono chieste al Comune debitore in restituzione diretta a favore del solo bilancio regionale, con le modalità e i tempi definiti con decreto del direttore del Servizio competente] [47].

12. Alla lettera a) del comma 10 dell'articolo 10 della legge regionale 27/2012 le parole «seconda rata, pari al 35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «seconda rata, pari al 15 per cento» e le parole «la terza, pari al 35 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «la terza, pari al 55 per cento».

13. Per l'anno 2013 l'Amministrazione regionale incentiva in via straordinaria, con un fondo di 600.000 euro, percorsi per addivenire alle fusioni tra Comuni che hanno gestito tramite Unione di Comuni o tramite Associazione intercomunale funzioni o servizi per una durata non inferiore a sei anni.

14. Per accedere al riparto di cui al comma 13 i Comuni interessati al percorso di fusione informano la Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, della volontà di accedere al finanziamento di cui al comma 13, specificando i Comuni coinvolti e le proposte di utilizzo dell'incentivo regionale, evidenziandone la finalità sovracomunale, e trasmettono le deliberazioni dei Consigli comunali di richiesta di indizione del referendum.

15. La Giunta regionale delibera il riparto e prenota le risorse, individuando:

a) i percorsi di fusione ammissibili, in relazione alle richieste pervenute, e l'ammontare dell'incentivo relativo a ciascun percorso che non può in ogni caso essere superiore a 200.000 euro;

b) gli interventi di parte corrente e/o di parte capitale da realizzare che costituiscono unitariamente ogni percorso, i beneficiari e l'ammontare di finanziamento a ciascuno spettante;

c) il termine di rendicontazione dell'incentivo ricevuto.

16. L'impegno delle risorse di cui al comma 13 è assunto entro il 15 novembre 2013. L'erogazione è disposta con le modalità e la tempistica definite dalla Giunta regionale ai sensi del comma 15. In caso di esito negativo del referendum è revocato l'impegno relativo a quote diverse da quelle finalizzate a sostenere la promozione dell'attività referendaria.

17. Per la finalità di cui al comma 13 è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1438 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

18. Nel caso in cui l'ente locale è tenuto a restituire a favore del bilancio regionale economie o quote di assegnazioni regionali a qualsiasi titolo non più spettanti all'ente locale, erogate dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, l'importo è compensato sui fondi di parte corrente di competenza della medesima Direzione centrale e spettanti all'ente locale che ha beneficiato dell'assegnazione, salvo che l'Ufficio regionale competente non provveda a chiedere la restituzione diretta.

19. Per il solo anno 2013 le sanzioni previste all'articolo 14, commi 11 e 12, della legge regionale 27/2012 si applicano nel caso di mancato invio dei dati a consuntivo 2012 relativi al patto di stabilità, entro il 31 agosto 2013.

20. Dopo il comma 38 dell'articolo 4 (Norme urgenti in materia di infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti) della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5, è inserito il seguente:

«38 bis. La proroga di cui al comma 38 opera fino a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli enti locali che usufruiscono della proroga comunicano tempestivamente, alla struttura regionale concedente il finanziamento, la presumibile durata e le motivazioni della proroga medesima derivanti dai vincoli del patto di stabilità. La struttura regionale prende atto di tale proroga.».

21. Al fine di consentire alle Province e ai Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti il rispetto degli obiettivi di contenimento dello stock di debito e del saldo di competenza mista, nonché di dare attuazione agli investimenti programmati, i finanziamenti concessi dalla Regione a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per i quali non siano ancora state attivate le procedure di accensione dei relativi prestiti da parte dei beneficiari, possono essere destinati quali trasferimenti in conto capitale in quote annuali costanti.

22. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 21, tra cui le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta, nonché indica le modalità di rideterminazione dei contributi regionali concessi.

23. Le Direzioni centrali competenti in materia sono autorizzate a confermare i contributi concessi, stabilendo nuovi termini per la realizzazione dei lavori anche qualora, al momento della domanda di cui al comma 24, risultino già scaduti quelli precedentemente fissati con le modalità stabilite al comma 22 con le necessarie rideterminazioni che non devono comportare dilatazione della contribuzione regionale, né sotto il profilo dell'importo, né della durata complessiva del finanziamento [48].

24. Per le finalità di cui al comma 21 gli enti interessati presentano domanda di riconversione del finanziamento entro la data del 30 giugno 2015, segnalando quanto segue:

a) che non intendono contrarre un mutuo;

b) la data presunta di ultimazione e collaudo dell'opera;

c) le fonti che garantiscono la copertura finanziaria dell'opera stessa, in via di anticipazione rispetto all'erogazione delle quote di contributo regionale [49].

24 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi, nei casi di conversione degli stessi ai sensi dei commi da 21 a 24, commisurandoli alla spesa risultante dal quadro economico del progetto approvato alla data della domanda di conversione, anche se di livello superiore al preliminare [50].

25. Per le finalità di cui al comma 21 gli enti locali che intendono rinegoziare mutui assistiti da contributi regionali in essere con la Cassa Depositi e Prestiti SpA o con altri istituti di credito possono presentare all'Ufficio regionale che ha concesso il beneficio apposita istanza, definendo le condizioni della rinegoziazione.

26. Le Direzioni regionali sono autorizzate a confermare i contributi concessi, nel rispetto dei vincoli sostanziali e di durata e imputazione temporale derivanti dalle leggi regionali di autorizzazione dei contributi stessi. La quota parte dei contributi ancora da erogarsi, a seguito della conferma dei medesimi, non può essere superiore agli oneri in linea capitale e interessi dei mutui rideterminati.

27. [Per le finalità di cui al comma 21 i soggetti ivi contemplati possono essere autorizzati a convertire il beneficio di contribuzioni regionali finalizzandole all'abbattimento del proprio debito residuo, previa richiesta motivata all'Ufficio regionale che ha concesso il beneficio, indicante la volontà di destinarlo alla finalità predetta, con la specificazione del mutuo da abbattere e del relativo valore in termini finanziari] [51].

28. [Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l'autorizzazione o per il diniego della conversione di cui al comma 27, tra cui il termine entro il quale l'ente locale deve rendicontare, con documentazione probatoria, l'estinzione del mutuo per l'importo corrispondente all'importo di contributo convertito, nonché indica le modalità di rideterminazione degli eventuali contributi regionali concessi per la realizzazione dell'opera a fronte del mutuo rinegoziato o estinto] [52].

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 400.000 euro al Comune di Arta Terme per gli oneri, anche già sostenuti, necessari a consentire l'apertura dello stabilimento termale di proprietà comunale, con particolare riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), e dal decreto ministeriale 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151).

30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione centrale attività produttive entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento. L'Amministrazione regionale concorda con il Comune beneficiario le modalità di liquidazione del contributo in coerenza con le esigenze di rispetto dei vincoli connessi al patto di stabilità interno degli enti locali. Ai fini della rendicontazione, si applica quanto previsto dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

31. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1889 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Arta Terme per gli oneri necessari a consentire l'apertura dello stabilimento termale di proprietà comunale".

32. Entro il 31 dicembre 2014 la Regione disciplina, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis, dello Statuto di autonomia, il riassetto delle funzioni degli enti locali, il riordino delle Province e la revisione organica, sull'intero territorio regionale, delle forme associative dei Comuni, in esito a un percorso di consultazione con il sistema degli enti locali.

33. Per le finalità di cui al comma 32 è interrotto il procedimento di costituzione delle Unioni montane di cui alla legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani).

34. Le Comunità montane non soppresse ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 14/2011 e le Unioni dei Comuni montani già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge sono commissariate.

35. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali, è nominato un commissario straordinario per ciascuna Comunità montana e Unione dei Comuni montani di cui al comma 34, il quale provvede all'adozione di tutti gli atti di competenza degli organi dei rispettivi enti commissariati, avvalendosi delle strutture tecnico-amministrative degli enti stessi.

36. Gli amministratori temporanei nominati ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 14/2011 e gli organi delle Unioni dei Comuni montani già costituite restano in carica per la gestione del rispettivo ente fino alla nomina dei commissari straordinari di cui al comma 35.

37. Ai commissari straordinari, nominati ai sensi del comma 35, spetta un'indennità mensile pari a quella già attribuita agli amministratori temporanei delle Comunità montane, nel rispetto della disciplina relativa al divieto di cumulo tra indennità di carica, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

38. Gli atti già di competenza del Consiglio delle Comunità montane e dell'Assemblea delle Unioni dei Comuni montani sono adottati da ciascun commissario sentito il Collegio d'indirizzo eletto, al suo interno, da una conferenza dei sindaci dei Comuni costituenti i rispettivi enti di riferimento. La conferenza è convocata dal commissario straordinario ed è presieduta dal sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti presente al consesso. I sindaci possono delegare un assessore o un consigliere a rappresentarli in seno alla conferenza.

39. Il comma 1 bis dell'articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2012, n. 3 (Norme urgenti in materia di autonomie locali), come aggiunto dall'articolo 11, comma 8, della legge regionale 5/2013, è abrogato.

40. [Agli amministratori delle Unioni dei Comuni montani di cui alla legge regionale 14/2011 e delle Unioni di Comuni di cui all'articolo 23 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), non sono attribuiti retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti di qualsiasi forma a decorrere dall'1 gennaio 2013] [53].

41. L'assegnazione di 169.416,67 euro spettante a favore del Comune di Arzene, a valere sulle risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2008 e di cui all'accordo quadro sottoscritto in data 20 aprile 2009 tra la Regione e i Comuni di Arzene, Valvasone e San Martino al Tagliamento, è confermata, a parità di cofinanziamento a carico dell'ente locale, per il prolungamento della pista ciclabile già finanziata a valere sulle risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale nell'anno 2007.

42. Per le finalità di cui al comma 41 il Comune di Arzene trasmette alla Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione indicante la direzione e le caratteristiche del tratto da estendere, nonché il quadro economico complessivo che non può risultare inferiore a 199.500 euro. La Giunta regionale, con deliberazione, prende atto delle caratteristiche del nuovo intervento, dell'invarianza del cofinanziamento a carico del Comune e del relativo quadro economico, per un ammontare complessivo non inferiore a 199.500 euro.

43. La tempistica di inizio lavori dell'intervento di cui al comma 41 è fissata al 30 giugno 2014; la rendicontazione è fissata al 30 giugno 2016. L'inosservanza del rispetto di tali termini comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 8 dell'accordo quadro ASTER 2008 del 20 aprile 2009. La liquidazione dell'assegnazione complessiva prevista nell'accordo quadro è disposta per stati di avanzamento degli interventi, ai fini del rispetto dei vincoli connessi al patto di stabilità interno.

44. La rendicontazione dell'intervento di realizzazione di un percorso ciclabile intercomunale finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007, di cui all'accordo quadro stipulato in data 20 aprile 2009 tra la Regione e l'Associazione intercomunale di Arzene, Valvasone e San Martino al Tagliamento è fissata al 30 giugno 2014.

45. All'articolo 14 della legge regionale 27/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 bis è inserito il seguente:

«4 ter. Ai fini dell'equilibrio di cui al comma 4, la Regione riconosce agli enti locali del proprio territorio soggetti al patto di stabilità interno anche gli spazi finanziari orizzontali di spesa resi disponibili da Comuni e Province che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto all'obiettivo definito ai sensi del comma 1, lettera a).»;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6 bis. In attuazione di quanto previsto dal comma 4 ter, l'entità dell'obiettivo specifico di ogni singolo ente è ulteriormente determinato con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, assicurando in via prioritaria la cessione di spazi finanziari orizzontali a favore dei Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti che sostengono spese inderogabili connesse alla gestione di servizi socio assistenziali.».

46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo assegnato a Comuni e Province a valere sul fondo di cui all'articolo 11, commi da 35 a 70, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per la realizzazione di un intervento diverso da quello programmato, purché:

a) il nuovo intervento rientri nell'ambito della tipologia di cui al primo punto della Tabella B) contenuta nella deliberazione della Giunta regionale n. 941 del 24 aprile 2009;

b) l'ente beneficiario assicuri l'invarianza della quota di cofinanziamento a suo carico.

47. Per beneficiare della conferma dell'assegnazione l'ente locale presenta domanda alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, specificando l'oggetto dell'intervento da realizzare, il quadro economico dello stesso e la presumibile tempistica di inizio e fine lavori. La Giunta regionale con deliberazione prende atto del nuovo intervento sostitutivo e fissa i termini per la sua realizzazione. Ai fini della rendicontazione si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000 .

48. Le rendicontazioni dei contributi previsti dal Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza per l'anno 2010 - Seconda area, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1937 del 30 settembre 2010, pervenute al Servizio polizia locale e sicurezza oltre il termine previsto del 31 dicembre 2012, sono accolte qualora i progetti siano stati realizzati entro lo stesso termine.

49. Al comma 32 dell'articolo 5 (Norme urgenti in materia di attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie) della legge regionale 5/2013 le parole «e denominato Costruzione di una palestra scolastica» sono sostituite dalle seguenti: «e consistente nella realizzazione di una palestra scolastica anche attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento di una porzione di fabbricato ad uso scolastico denominato ex IRFOP, compresa l'acquisizione dell'adiacente area pertinenziale».

50. Nel caso in cui il termine di rendicontazione di un intervento finanziato con risorse ASTER è fissato direttamente in legge ed entro quella data l'intervento è concluso, ma non interamente rendicontabile per la presenza di un contenzioso, detto termine può essere differito con decreto del direttore di Servizio competente, di novanta giorni dalla fine del contenzioso e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. L'ente locale chiede il differimento documentando l'inizio del contenzioso e comunica tempestivamente la fine del contenzioso medesimo.

51. Al comma 6 ter dell'articolo 10 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), dopo le parole «31 ottobre 2012» sono inserite le seguenti: «fino ad un importo massimo di 150.000 euro per Comune».

52. Limitatamente all'anno 2013, gli enti di cui all'articolo 12, comma 28.1, della legge regionale 17/2008, e successive modifiche, ai fini dell'applicazione del medesimo comma, possono fare riferimento al biennio o al triennio precedente e alla spesa per il personale del penultimo o dell'ultimo anno precedente.

53. Al comma 87 bis dell'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), le parole «31 maggio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».

54. L'articolo 38 (Disposizioni in materia di incompatibilità relative alla carica di sindaco e di consigliere comunale) della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26, è abrogato.

55. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella J.

 

     Art. 11. (Finalità 10 - Affari istituzionali, economici e fiscali generali)

1. Al fine di assicurare il puntuale esercizio delle funzioni di cui all'articolo 16, comma 2, del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 , da parte della Struttura dei Controlli di primo livello dei Programmi Fondi Strutturali, incardinata presso la Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per l'assistenza tecnica a supporto della Struttura medesima.

2. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 165.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1165 e del capitolo 2072 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "PCT Italia-Slovenia 2007-2013. Supporto di assistenza tecnica alla Struttura dei Controlli di primo livello Programmi Fondi Strutturali".

3. Per gli interventi finanziati a valere sul Piano di sviluppo rurale 2000-2006, misura S, sottomisura S2 "Rinnovamento e miglioramento delle strutture e valorizzazione del patrimonio edificato a fini turistici", di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del regolamento applicativo, approvato con decreto del Presidente della Regione 1 marzo 2001, n. 58, i Comuni autorizzano le attività di gestione in forma non imprenditoriale di strutture ricettive turistiche a far data dalla presentazione del rendiconto degli interventi stessi all'Amministrazione regionale. I beneficiari presentano al Comune di competenza la documentazione prevista dalla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), entro il termine tassativo del 31 dicembre 2013.

4. In via di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 47, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), il conferimento degli immobili si intende realizzato con il conferimento dell'intera quota di partecipazione al capitale sociale di Agemont Immobiliare Srl al Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo.

5. Al comma 11 dell'articolo 11 (Norme in materia di autonomie locali) della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5, le parole «finanziati in tutto o in parte dalla Regione» sono sostituite dalle seguenti: «finanziati in tutto o in parte con legge regionale».

6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella K.

 

     Art. 12. (Finalità 11 - Funzionamento della Regione)

1. Al fine di assicurare la necessaria copertura finanziaria alle eventuali spese derivanti dall'aumento dell'IVA previsto, a decorrere dall'1 luglio 2013, dall'articolo 40, comma 1 ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), come da ultimo modificato dall'articolo 480 della legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013), l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un apposito Fondo.

2. In deroga al disposto di cui all'articolo 35, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità), e in via transitoria, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2013, l'Assessore regionale alle finanze è autorizzato a disporre con proprio decreto il prelevamento di somme dal Fondo di cui al comma 1 e la loro iscrizione sugli appropriati unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. Le variazioni al bilancio disposte con tale decreto determinano anche le conseguenti variazioni al piano operativo di gestione.

3. Per le finalità previste dal comma 1 relativamente alle spese correnti, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, all'unità di bilancio 11.3.1.1184 è istituito "per memoria" il capitolo 9123, con la denominazione "Fondo per far fronte all'incremento delle aliquote IVA - di parte corrente".

4. Per le finalità previste dal comma 1 relativamente alle spese d'investimento, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, all'unità di bilancio 11.3.2.1184 di nuova istituzione alla finalità 11 - funzione 3 - spese d'investimento, con la denominazione "Imposte e tasse - spese d'investimento" è istituito "per memoria" il capitolo 9126, con la denominazione "Fondo per far fronte all'incremento delle aliquote IVA - d'investimento".

5. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 21 aprile 1965, n. 5 (Servizio di Tesoreria della Regione Friuli - Venezia Giulia), è inserito il seguente:

«Art. 5 bis.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese inerenti al servizio di Tesoreria della Regione, ivi comprese quelle che discendono dalla necessità di osservare obblighi derivanti dall'ordinamento nazionale e comunitario, secondo le disposizioni previste dalla convenzione di affidamento del servizio di cui all'articolo 5.».

6. Per le finalità previste dall'articolo 5 bis della legge regionale 5/1965 , come inserito dal comma 5, è prevista la spesa complessiva di 160.000 euro per l'anno 2013, a cui si provvede come di seguito indicato:

a) per 125.000 euro a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella A1 relativa all'articolo 1, comma 1, a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1184 e del capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013;

b) per 25.000 euro a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella L relativa al comma 40 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1184 e del capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013;

c) per 10.000 euro a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella L relativa al comma 40 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 493 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

7. All'articolo 3 della legge regionale 5/1965 le parole da «, tra le cui condizioni» a «il servizio medesimo» sono soppresse.

8. I commi 4 e 5 dell'articolo 12 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010), e i commi 5 e 6 dell'articolo 12 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), sono abrogati.

9. Al comma 52 dell'articolo 7 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), le parole da «, le spese relative» a «titoli di spesa» sono soppresse.

10. La legge regionale 18 aprile 1969, n. 3 (Spese riservate), è abrogata.

11. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), è inserito il seguente:

«1 bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai componenti supplenti degli organi di controllo di cui al medesimo comma.».

12. Alla legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 dell'articolo 5 bis le parole «deliberazione del Consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento del Direttore generale»;

b) le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 5 ter sono abrogate;

c) l'articolo 5 quater è abrogato;

d) l'articolo 5 quinquies è abrogato;

e) il comma 1 dell'articolo 5 sexies è sostituito dal seguente:

«1. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.»;

f) dopo il comma 2 dell'articolo 5 sexies sono aggiunti i seguenti:

«2 bis. Il Direttore generale ha la rappresentanza dell'Agenzia, vigila sull'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti che disciplinano il regolamento dell'ente ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale.

2 ter. Il Direttore generale adotta gli atti fondamentali dell'Agenzia e i regolamenti. Sono atti fondamentali dell'Agenzia:

a) il bilancio di previsione annuale e triennale e il bilancio di esercizio;

b) il piano strategico, il piano operativo annuale e la dotazione organica;

c) i regolamenti concernenti l'ordinamento, l'assetto istituzionale e il funzionamento;

d) il regolamento per le prestazioni esterne;

e) la politica tariffaria.»;

g) l'articolo 5 nonies 1 è abrogato.

13. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia regionale Promotur cessano dalla carica all'entrata in vigore della presente legge.

14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, per l'anno 2013, il contributo già concesso, ai sensi dell'articolo 5 octies della legge regionale 50/1993 , all'Agenzia regionale Promotur con decreto del direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale n. 2033 del 10 dicembre 2012, per il perseguimento dei fini istituzionali e per le spese di funzionamento.

15. La conferma di cui al comma 14 è disposta previa istanza dell'ente beneficiario, che deve pervenire alla Direzione centrale attività produttive entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

16. Al fine di perseguire obiettivi di contenimento della spesa pubblica e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, l'Amministrazione regionale attua ogni operazione finalizzata allo scioglimento e alla liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile srl, acquisita ai sensi dell'articolo 4, comma 22, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).

17. La Giunta regionale è autorizzata, in vista della partecipazione all'assemblea straordinaria per la messa in liquidazione della società, a impartire con propria deliberazione gli opportuni indirizzi operativi, in conformità alle disposizioni relative al regime del controllo analogo, sulla base dei seguenti criteri di massima:

a) nomina di un solo liquidatore;

b) predisposizione da parte del liquidatore di un bilancio iniziale di liquidazione e dello stato di consistenza dei beni mobili e immobili in uso o in proprietà della società, nonché ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi;

c) continuità nella gestione delle attività e degli interventi di interesse regionale fino alla chiusura della gestione liquidatoria.

18. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sulla base del bilancio iniziale di liquidazione e della ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi, fissa i termini e le modalità del passaggio alla Direzione centrale competente in materia di ambiente delle competenze e delle funzioni già in capo alla società con riferimento alle attività affidate dall'Amministrazione regionale.

19. Dal medesimo termine fissato nella deliberazione di cui al comma 18, l'Amministrazione regionale subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi riconducibili e strumentali alle attività affidate dall'Amministrazione regionale.

20. Il bilancio finale di liquidazione è presentato dal liquidatore entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 18 ed è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Direzione centrale competente in materia di finanze.

21. Alla copertura dei posti in organico, necessari per garantire l'efficienza, il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa in conseguenza del subentro dell'Amministrazione regionale alla società, si provvede attraverso l'espletamento di una procedura concorsuale con riserva di posti, a favore del personale della società con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di approvazione della deliberazione dell'assemblea straordinaria per la messa in liquidazione della società medesima, di cui al comma 17.

22. La Regione è autorizzata a concedere alla società ARES srl in liquidazione il finanziamento già stanziato sull'unità di bilancio 11.4.1.1192 e sul capitolo 1433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, per far fronte anche agli oneri derivanti dalla gestione liquidatoria certificati dal liquidatore.

23. Le eventuali disponibilità liquide che residuassero sulla base del bilancio finale di liquidazione sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.131 e sul capitolo 1337 di nuova istituzione "per memoria" nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Entrate derivanti dalla liquidazione di Ares srl".

24. Alla legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 6 ter le parole «da ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile soc. a r.l.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Direzione competente in materia di ambiente»;

b) al comma 1 dell'articolo 6 quater le parole «di ARES» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione competente in materia di ambiente»;

c) ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 le parole «,in collaborazione con ARES,» sono soppresse.

25. Al comma 16 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), le parole «all'Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile s.r.l. (ARES),» sono soppresse.

26. Le modifiche di cui ai commi 24 e 25 si applicano dal termine fissato nella deliberazione di cui al comma 18.

27. A decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione da parte della Giunta regionale di cui al comma 20 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) i commi 2 e 2 bis dell'articolo 6 ter della legge regionale 23/2005 ;

b) i commi 21, 21 bis, 22 e 23 dell'articolo 4 della legge regionale 24/2009 ;

c) l'articolo 4 della legge regionale 4 giugno 2010, n. 8 (Norme urgenti in materia di società partecipate della Regione, nonché concernenti il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, attività commerciali e interventi a favore del Porto di Trieste);

d) i commi 19, 20, 21 e 22 dell'articolo 12 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010);

e) l'articolo 74 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);

f) i commi 18 e 19 dell'articolo 14 della legge regionale 22/2010 ;

g) la lettera l) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali);

h) il comma 12 dell'articolo 15 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti);

i) i commi 20, 21, 22 e 23 dell'articolo 3 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambiente, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali).

28. In via di interpretazione autentica, nel rispetto dei principi europei e nazionali relativi al divieto di discriminazione nell'accesso al lavoro, l'articolo 13, comma 18, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), si applica nei confronti delle lavoratrici che hanno stipulato il contratto di lavoro a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2008 e, trovandosi al momento della stipula del contratto nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, hanno iniziato a prestare servizio nell'anno successivo.

29. [All'articolo 10 della legge regionale 5/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 2 è abrogata;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. Il numero di posti complessivamente riservati nei concorsi pubblici ai sensi del comma 1 e della lettera a) del comma 2, non può, comunque, essere superiore al 50 per cento di quello dei posti messi a concorso.»] [54].

30. La Regione, ravvisata la necessità, in relazione alla situazione economica contingente, di assicurare direttamente livelli di formazione uniformi nell'ambito del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, è autorizzata ad attivare iniziative di formazione e aggiornamento del personale delle amministrazioni del comparto medesimo.

31. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 30 è autorizzata la spesa di complessivi 2.800.000 euro, suddivisa in ragione di 1.600.000 euro per l'anno 2013 e di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 1327 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale".

32. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 31 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 11.3.1.1180 e dal capitolo 1326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

33. In relazione al disposto di cui al comma 30, i commi 14, 15, 15 bis, 16, 16 bis, 17, 18, 19, 20, 21 e 23 dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), sono abrogati.

34. In relazione al disposto di cui al comma 33, la Regione è autorizzata, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a promuovere ogni azione diretta a recedere dalla partecipazione alla Fondazione Scuola di formazione della funzione pubblica regionale. Per le attività correlate al recesso della Regione dalla partecipazione alla Fondazione e per la rendicontazione delle risorse finanziarie erogate alla medesima trova applicazione la normativa previgente.

35. Agli oneri del recesso di cui al comma 34 si provvede con le quote già erogate nell'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 1326 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2012.

36. La Regione è autorizzata, in via eccezionale, a procedere, anche in deroga al limite di cui all'articolo 13, comma 16, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), alla mobilità intercompartimentale nei confronti del personale di altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di comando, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione e la Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sono definiti il fabbisogno, i requisiti e le modalità per l'attivazione dell'istituto, nonché le relative corrispondenze.

37. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (Assestamento del bilancio 1999), è inserito il seguente:

«1 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle attività di missione dei Consiglieri regionali, nonché dei titolari e componenti degli Organi di garanzia aventi sede presso il Consiglio regionale. I relativi oneri fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.».

38. Alla legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il numero 1) del primo comma dell'articolo 5 è sostituito dal seguente: «1) fra i dipendenti regionali;»;

b) al secondo capoverso dell'articolo 6 le parole «dalla Giunta» sono sostitute dalle seguenti: «dal competente dirigente della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme».

39. Il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni), è sostituito dal seguente:

«3. Le infrastrutture di proprietà regionale di cui al comma 1, ivi comprese quelle realizzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte al patrimonio indisponibile della Regione. Tali beni sono rappresentati nelle schede inventariali per il solo valore inventariale; ogni altro dato è contenuto, a tutti gli effetti di legge e a parziale deroga di quanto previsto ordinariamente, nell'inventario di cui all'articolo 37. A tale scopo è predisposto un verbale di consegna utile ai fini inventariali i cui contenuti, i relativi allegati e le modalità di sottoscrizione sono stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di infrastrutture di comunicazione, di concerto con l'Assessore competente in materia di patrimonio. Nel verbale di consegna, a cura del soggetto attuatore, è indicato il valore ai fini inventariali, corrispondente al valore di costruzione dell'infrastruttura oggetto di consegna.».

40. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella L.

 

     Art. 13. (Finalità 12 - Partite di giro; altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)

1. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario), è aggiunto il seguente:

«3 ter. Con l'entrata in vigore della deliberazione di cui al comma 3 bis, cessa la validità delle convenzioni sperimentali a favore dei collegi notarili della regione.».

2. Al comma 29 dell'articolo 8 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «della delibera» sono sostituite dalle seguenti: «delle delibere»;

b) le parole «del 3 maggio 2002, n. 36 (Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree depresse triennio 2002-2004 - legge finanziaria 2002),» sono soppresse.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è aggiunto il seguente:

«1 bis. L'Amministrazione iscrive il credito come competenza dell'anno finanziario in cui esso giunge a scadenza o, qualora dal titolo non si ricavi espressamente la data di scadenza, come competenza dell'anno finanziario in cui esso è sorto.».

4. L'articolo 52 della legge regionale 21/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 52

(Termine per la presentazione dei rendiconti da parte dei funzionari delegati)

1. I funzionari delegati dell'Amministrazione regionale presentano al competente Servizio della Direzione centrale preposta al controllo il rendiconto delle somme gestite al termine di ciascun esercizio finanziario munito dell'attestazione di riscontro del dirigente della struttura di appartenenza.

2. Il termine per la presentazione dei rendiconti di cui al comma 1 scade l'1 marzo successivo alla fine del periodo al quale i rendiconti stessi si riferiscono.

3. Le somme prelevate dai funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio finanziario possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto. La giustificazione di tali pagamenti è compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 31 marzo.

4. I rendiconti sono presentati corredati della documentazione giustificativa della spesa in originale o, nei casi debitamente attestati e motivati dal dirigente responsabile in cui ricorra l'imprescindibile esigenza di conservare gli originali presso l'ufficio, in copia conforme all'originale. In luogo degli ordinativi estinti è allegato al rendiconto amministrativo del funzionario delegato un elenco analitico degli ordinativi medesimi che attesta espressamente l'avvenuto pagamento.».

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 52 ter della legge regionale 21/2007 è aggiunto il seguente:

«4 bis. Il riscontro amministrativo contabile dei rendiconti presentati è esercitato entro il secondo esercizio finanziario successivo alla presentazione degli stessi.».

6. Dopo l'articolo 52 ter della legge regionale 21/2007 è inserito il seguente:

«Art. 52 quater. (Limiti d'importo pagamento in contanti)

1. I funzionari delegati devono limitare i prelevamenti in contanti, nei limiti autorizzati dall'ordine di accreditamento, alle sole somme strettamente necessarie per i pagamenti che non sia possibile disporre mediante ordinativi a favore dei creditori. Di tali pagamenti viene allegata adeguata motivazione al rendiconto. I pagamenti sono effettuati nel rispetto dei limiti sull'utilizzo del contante stabiliti dalla normativa nazionale.».

7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 [55].

8. Il capitolo 8004 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 è spostato dall'unità di bilancio 8.1.2.1138 all'unità di bilancio 8.5.2.1146 del medesimo stato di previsione.

8 bis. Il capitolo 1833 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 è spostato dall'unità di bilancio 3.9.2.1072 all'unità di bilancio 3.9.1.1072 del medesimo stato di previsione [56].

9. I capitoli 3424 e 3427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono spostati dall'unità di bilancio 4.7.1.1085 all'unità di bilancio 3.1.1.1056 del medesimo stato di previsione.

10. Per gli interventi realizzati in base alle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate regolarmente ultimati prima dell'entrata in vigore della presente legge, la possibilità di utilizzo delle economie contributive, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37 (Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), è consentita anche oltre il biennio stabilito dall'articolo 81 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), come modificato dall'articolo 32, comma 1, della legge regionale 50/1990, purché entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. La Provincia di Trieste è autorizzata a destinare il finanziamento di 1.810.100 euro concesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 85 e 86 bis, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), con decreto del direttore del Sevizio coordinamento politiche per la montagna n. 3034 del 26 novembre 2010, alla realizzazione di un'opera diversa, purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) che la nuova opera risponda alle finalità di cui all'articolo 1, comma 85, della legge regionale 30/2007 e venga inserita nel programma straordinario per l'anno 2008 previsto dall'articolo 11 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano), previa variazione del programma stesso;

b) che sia stato approvato il progetto preliminare della nuova opera.

12. La Provincia presenta la documentazione relativa alla variazione del programma straordinario di cui al comma 11, lettera a), e il progetto preliminare di cui al comma 11, lettera b), al Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro il 31 dicembre 2013, ai fini dell'approvazione della variazione da parte della Giunta regionale e della devoluzione del contributo concesso con il decreto n. 3034 del 2010.

13. Il finanziamento concesso con il decreto n. 3034 del 2010 è revocato se la stipula del contratto di mutuo non interviene entro il 31 dicembre 2014.

14. Alla legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 10 è inserito il seguente:

«2 bis. Ai fini dell'erogazione delle risorse secondo le modalità definite dal comma 2, la Comunità montana può anticipare la presentazione del rapporto di attuazione di cui al comma 1 al raggiungimento dei livelli di spesa previsti, fatto salvo l'obbligo di aggiornare il rapporto alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento.»;

b) al comma 6 dell'articolo 11 la parola «quinto» è sostituita dalla seguente: «sesto».

 

     Art. 14. (Abrogazione e conferma delle disposizioni della legge regionale 5/2013)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali),:

a) il comma 28 dell'articolo 3;

b) i commi 11, 12, 13, 17 e 23 dell'articolo 6;

c) il comma 5 dell'articolo 8;

d) il comma 8 dell'articolo 10;

e) il comma 8 dell'articolo 11;

f) i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 12.

2. Sono ad ogni effetto confermate le disposizioni della legge regionale 5/2013 , salvo quanto previsto al comma 1 e ferme restando le modifiche apportate alla stessa dalla presente legge.

3. Restano validi ed efficaci gli atti e i provvedimenti già adottati ed emanati in attuazione della legge regionale 5/2013 .

 

     Art. 15. (Copertura finanziaria)

1. Il maggiore onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 1, comma 1 e dagli articoli da 2 a 13, con esclusione di quelle recanti autonoma espressa copertura, trova copertura nel saldo finanziario di cui all'articolo 1, comma 1, nonché nelle variazioni di entrata previste dall'articolo 1, comma 2, tabella A2 e nelle riduzioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 13 medesimi.

 

     Art. 16. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 28 della L.R. 20 febbraio 2015, n. 3.

[2] Lettera inserita dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[3] Comma inserito dall'art. 54 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21 e così modificato dall'art. 28 della L.R. 20 febbraio 2015, n. 3.

[4] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20, dall'art. 2 della L.R. 4 novembre 2019, n. 16, dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 25 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[5] Comma così modificato dall'art. 54 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[6] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[7] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[8] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[9] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[10] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20, già modificato dall'art. 5 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 70 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[11] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[12] Comma abrogato dall'art. 31 della L.R. 18 luglio 2014, n. 13.

[13] Comma abrogato dall'art. 28 della L.R. 15 aprile 2016, n. 5, con la decorrenza ivi prevista.

[14] Comma abrogato dall'art. 28 della L.R. 15 aprile 2016, n. 5, con la decorrenza ivi prevista.

[15] Comma abrogato dall'art. 28 della L.R. 15 aprile 2016, n. 5, con la decorrenza ivi prevista.

[16] Comma abrogato dall'art. 28 della L.R. 15 aprile 2016, n. 5, con la decorrenza ivi prevista.

[17] Comma abrogato dall'art. 28 della L.R. 15 aprile 2016, n. 5, con la decorrenza ivi prevista.

[18] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 15 aprile 2016, n. 5, con la decorrenza ivi prevista.

[19] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 febbraio 2018, n. 3.

[20] Comma abrogato dall'art. 28 della L.R. 15 aprile 2016, n. 5, con la decorrenza ivi prevista.

[21] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[22] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[23] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[24] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[25] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[26] Lettera abrogata dall'art. 40 della L.R. 14 novembre 2014, n. 21.

[27] Lettera abrogata dall'art. 40 della L.R. 14 novembre 2014, n. 21.

[28] Lettera abrogata dall'art. 40 della L.R. 14 novembre 2014, n. 21.

[29] Comma sostituito dall'art. 8 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20 e così modificato dall'art. 16 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 27.

[30] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[31] Comma modificato dall'art. 20 della L.R. 22 maggio 2015, n. 12 e abrogato dall'art. 8 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[32] Comma modificato dall'art. 20 della L.R. 22 maggio 2015, n. 12 e abrogato dall'art. 8 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[33] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[34] Comma inserito dall'art. 50 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21 e abrogato dall'art. 8 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[35] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 16 ottobre 2014, n. 17, con la decorrenza ivi prevista.

[36] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[37] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[38] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 11 ottobre 2013, n. 12.

[39] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 11 ottobre 2013, n. 12.

[40] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 11 ottobre 2013, n. 12.

[41] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 11 ottobre 2013, n. 12.

[42] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 11 ottobre 2013, n. 12.

[43] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 11 ottobre 2013, n. 12.

[44] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 11 ottobre 2013, n. 12.

[45] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 11 ottobre 2013, n. 12.

[46] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 11 ottobre 2013, n. 12.

[47] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 11 ottobre 2013, n. 12.

[48] Comma così modificato dall'art. 72 della L.R. 12 dicembre 2014, n. 26.

[49] Comma così modificato dall'art. 72 della L.R. 12 dicembre 2014, n. 26.

[50] Comma inserito dall'art. 30 della L.R. 18 luglio 2014, n. 13.

[51] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[52] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[53] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[54] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[55] Comma così sostituito dall'art. 91 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[56] Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.