§ 6.4.171 - L.R. 13 settembre 1999, n. 25.
Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:13/09/1999
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Assestamento di bilancio).
Art. 2.  (Approvazione tabella variazioni dello stato di previsione dell'entrata).
Art. 3.  (Approvazione tabella variazioni dello stato di previsione della spesa).
Art. 4.  (Approvazione tabella variazioni relative ad assegnazioni statali).
Art. 5.  (Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 5/1999 e atti aggiuntivi ai contratti preliminari di mutuo stipulati nell'esercizio 1998).
Art. 6.  (Copertura finanziaria).
Art. 7.  (Contributi compensativi degli oneri fiscali relativi all'IRAP e contributi ai Comuni quale concorso alle minori entrate derivanti dalla diminuzione delle aliquote ICI).
Art. 8.  (Interventi nel settore sanitario e delle politiche sociali).
Art. 9.  (Disposizioni in materia di trasferimenti agli Enti locali).
Art. 10.  (Interventi per la riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico nei territori montani).
Art. 11.  (Interventi in materia di istruzione e cultura).
Art. 12.  (Interventi nei settori produttivi).
Art. 13.  (Altri interventi).
Art. 14.  (Incorporazione della Segreteria generale straordinaria nella Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici).
Art. 15.  (Interventi a favore delle zone terremotate).
Art. 16.  (Altre norme contabili).
Art. 17.  (Rifinanziamenti di leggi regionali).
Art. 18.  (Rifinanziamenti di leggi regionali mediante contrazione di mutuo).
Art. 19.  (Sospensione degli effetti di disposizioni notificate alla Commissione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE).
Art. 20.  (Entrata in vigore).


§ 6.4.171 - L.R. 13 settembre 1999, n. 25.

Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

(B.U. 13 settembre 1999, n. 36 - S.S. n. 7).

 

Art. 1. (Assestamento di bilancio).

     1. Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come da ultimo sostituito dall'articolo 81, comma 3, della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, il saldo finanziario complessivo presunto di lire 782.844.115.016 - iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e nel bilancio per l'anno 1999, in applicazione dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10/1982, come da ultimo sostituito dall'articolo 81, comma 1, della legge regionale 29/1996 - è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 1998, nell'importo di lire 867.359.726.775, con una differenza in aumento di lire 84.515.611.759.

 

     Art. 2. (Approvazione tabella variazioni dello stato di previsione dell'entrata).

     1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è introdotta la variazione di cui all'annessa tabella "A".

 

     Art. 3. (Approvazione tabella variazioni dello stato di previsione della spesa).

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella "B"; sono altresì istituiti i capitoli e - nei relativi elenchi - le partite di fondo globale ivi indicati "di nuova istituzione" con la classificazione a fianco di ciascuno indicata.

 

     Art. 4. (Approvazione tabella variazioni relative ad assegnazioni statali).

     1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella "C"; sono altresì istituiti i capitoli ivi indicati "di nuova istituzione" con la classificazione a fianco di ciascuno indicata.

 

     Art. 5. (Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 5/1999 e atti aggiuntivi ai contratti preliminari di mutuo stipulati nell'esercizio 1998).

     1. [1].

     2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare atti aggiuntivi ai contratti preliminari di mutuo stipulati nell'anno 1998 ai sensi della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 4, per adeguarne i contenuti, in funzione della loro attivazione per le finalità di cui all'articolo 18, comma 4, comma 5 - limitatamente all'importo di lire 4.840 milioni - commi da 6 a 14, comma 15 - limitatamente all'importo di lire 80.000 milioni - e commi da 16 a 21, ad intervenuta definizione, con esito positivo, del ricorso della Regione avverso la ricusazione del visto di legittimità sui decreti di approvazione dei contratti preliminari medesimi.

 

     Art. 6. (Copertura finanziaria).

     1. All'onere complessivo di lire 86.228.278.211 per l'anno 1999 derivante dalla presente legge in relazione ai seguenti elementi:

     a) alla maggiore spesa di lire 4.705.436.401 derivante dal saldo delle variazioni previste dalla tabella "B" approvata con l'articolo 3;

     b) alle maggiori autorizzazioni di spesa per complessive lire 81.522.841.810, previste dall'articolo 8, commi 14, 15, 17 e 19, dall'articolo 9, commi 1, 13 e 16, dall'articolo 11, escluso il comma 21, lettera b), dall'articolo 12, dall'articolo 13, comma 1 - limitatamente all'importo di lire 2.277.011.894 - commi 11, 12, 15, 21, 28, 31, 34, 41, 43 e 45, dall'articolo 15, comma 56, e dall'articolo 17,

     si provvede come segue:

     a) per lire 84.515.611.759 con l'utilizzo del saldo finanziario di cui all'articolo 1;

     b) per lire 1.667.666.452 con la maggiore entrata di pari importo derivante dalla variazione prevista dalla tabella "A" approvata con l'articolo 2;

     c) per lire 45.000.000 con l'entrata di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a).

 

     Art. 7. (Contributi compensativi degli oneri fiscali relativi all'IRAP e contributi ai Comuni quale concorso alle minori entrate derivanti dalla diminuzione delle aliquote ICI).

     1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento delle imprese minori e per realizzare una forma indiretta di alleggerimento fiscale, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in via transitoria per l'anno 1999, ad assegnare finanziamenti alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) da destinare alla concessione di contributi alle imprese stesse e ai liberi professionisti, che operano nell'ambito del territorio regionale, compensativi delle spese sostenute per la crescita produttiva, gli investimenti e l'occupazione, commisurati all'entità dei versamenti effettuati a titolo di IRAP.

     2. Possono beneficiare dei contributi compensativi di cui al comma 1 le imprese minori di tutti i settori e i liberi professionisti, con sede legale, ovvero residenza, ovvero domicilio fiscale nell'ambito del territorio regionale e che non superano la soglia massima di cinque dipendenti per l'industria e l'artigianato e di tre dipendenti per gli altri settori e i liberi professionisti.

     3. Per le imprese e i liberi professionisti con sede legale, ovvero residenza, ovvero domicilio fiscale nelle zone montane del territorio regionale i limiti di cui al comma 2 sono elevati a otto dipendenti per l'industria e l'artigianato e a cinque dipendenti per gli altri settori e i liberi professionisti.

     4. Agli effetti del comma 3, sono considerate montane le zone classificate tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, nonché le zone qualificate depresse in base alla legge 22 luglio 1966, n. 614, che facciano parte di un Comune il cui territorio sia stato classificato montano in applicazione della predetta legge 991/1952.

     5. Non sono ammessi ai benefici previsti dal presente articolo le imprese e i liberi professionisti che non osservano nei confronti dei lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive e contributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi regionali e provinciali. A tal fine le imprese e i liberi professionisti devono rilasciare sotto la loro diretta responsabilità apposita dichiarazione scritta, resa nei modi e nelle forme previste dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.

     6. I contributi di cui al comma 1 sono assegnati, e anche cumulabili con altri contributi previsti dalla normativa vigente, a favore dei soggetti beneficiari, entro i massimi e gli eventuali altri limiti, stabiliti dalla normativa europea, applicando quanto disposto in materia di aiuti "de minimis".

     7. I finanziamenti di cui al comma 1 sono assegnati alle CCIAA sulla base di criteri stabiliti da apposito regolamento da approvare, anche considerando quanto stabilito al comma 6, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e sono gestiti dai predetti enti fuori bilancio col sistema della contabilità separata, rimanendo a carico della gestione i relativi oneri amministrativi.

     8. Il regolamento di cui al comma 7 stabilisce anche le modalità della presentazione delle domande di contributo ai fini della predisposizione di una graduatoria unica regionale, nonché le modalità di concessione del contributo, della giustificazione delle spese, il sistema dei controlli e le procedure amministrative per la gestione dei fondi. Ai fini della determinazione della misura del contributo possono essere stabiliti i seguenti parametri, anche differenziati a seconda della dimensione, della tipologia, della categoria dei beneficiari e della tipologia della spesa o dell'investimento effettuati:

     a) entità percentuale in relazione all'IRAP di competenza effettivamente versata;

     b) importo massimo erogabile per singola posizione contributiva;

     c) importo minimo di IRAP di competenza versata per l'accesso al contributo;

     d) priorità nelle graduatorie per l'assegnazione del contributo in caso di capienza insufficiente dello stanziamento;

     e) riserva di quote percentuali dello stanziamento complessivo dei contributi per particolari categorie di beneficiari e tipologie di spesa.

     9. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle amministrazioni comunali un contributo quale concorso alle minori entrate derivanti dalla diminuzione delle aliquote ICI determinate in seguito a quanto previsto dai commi 10 e 11.

     10. I trasferimenti di cui al comma 9 sono erogati in seguito a deliberazioni delle amministrazioni comunali volte a diminuire l'ICI a carico dei soggetti beneficiari del provvedimento. Tali trasferimenti possono essere revocati, anche parzialmente, qualora la diminuzione di pressione fiscale relativa all'ICI non abbia luogo ovvero sia comunque superato il preventivo di gettito erariale del Comune relativamente ai contribuenti a favore dei quali è stato operato lo sgravio.

     11. Con apposito regolamento emanato dalla Giunta regionale sono stabiliti i criteri, le priorità e le eventuali esclusioni, anche in relazione ai soggetti a favore dei quali è operato lo sgravio da parte dei Comuni, per l'attuazione di quanto stabilito ai commi 9 e 10.

     12. Per le finalità previste dai commi 1 e 9 è autorizzata la spesa complessiva di lire 27.000 milioni per l'anno 1999, suddivise in ragione di lire 25.000 milioni per le finalità di cui al comma 1 e lire 2.000 milioni per le finalità di cui al comma 9, rispettivamente a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999:

     a) capitolo 900 [2.1.235.3.10.32] - rubrica n. 6 - programma 0.29.2 - spese di investimento - categoria 2.3 - sezione X - con la denominazione "Assegnazioni alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per la concessione alle imprese minori e ai liberi professionisti di contributi compensativi degli oneri fiscali relativi all'IRAP, a fronte delle spese sostenute per la crescita produttiva, gli investimenti e l'occupazione" e con lo stanziamento di lire 25.000 milioni per l'anno 1999;

     b) capitolo 1704 [1.1.152.2.11.32] - rubrica n. 10 - programma 0.1.3 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione XI - con la denominazione "Contributo alle amministrazioni comunali quale concorso alle minori entrate derivanti dalla diminuzione delle aliquote ICI" e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1999.

     13. All'onere complessivo di lire 27.000 milioni per l'anno 1999, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9710 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 10 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).

 

     Art. 8. (Interventi nel settore sanitario e delle politiche sociali).

     1. Per l'anno 1999 restano a carico degli enti di appartenenza gli oneri relativi al personale sanitario, svolgente attività attribuite all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, nelle more della adozione dei provvedimenti di trasferimento di detto personale all'ARPA previsti dall'articolo 23 della medesima legge regionale 6/1998, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 15 dicembre 1998, n. 16.

     2. Per il finanziamento degli oneri di cui al comma 1 è autorizzata per l'anno 1999 l'ulteriore spesa di lire 9.000 milioni a carico del capitolo 4355 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, il cui stanziamento è elevato di pari importo. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 9700 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 30 dell'elenco n. 6 allegato ai bilanci predetti).

     3. Qualora al trasferimento del personale di cui al comma 1 si addivenisse nel corso dell'anno 1999, gli enti di provenienza e l'ARPA provvederanno direttamente alla regolazione dei rapporti finanziari in relazione al finanziamento di cui al comma 2.

     4. (Comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).

     5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare i fondi statali a essa attribuiti ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), mediante trasferimento agli Enti locali, per gli interventi di loro competenza previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 281/1991 per:

a) l'attuazione dei piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione, nella misura del 60 per cento dei fondi attribuiti;

b) il risanamento dei canili comunali e la costruzione di gattili e rifugi per cani, nella misura del 40 per cento dei fondi attribuiti [2].

     5 bis. I fondi di cui al comma 5, lettera a), sono trasferiti ai Comuni della regione per l'attuazione delle linee operative di prevenzione del randagismo definite con decreto del direttore del Servizio competente in materia di sanità pubblica veterinaria che determina altresì i criteri proporzionali di ripartizione dei fondi [3].

     5 ter. I fondi di cui al comma 5, lettera b), sono trasferiti ai Comuni singoli e associati e alle Comunità montane sulla base del regolamento che disciplina il trasferimento dei fondi di cui all'articolo 35, comma 1, della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione) [4].

     6. Il trasferimento ai Comuni dei fondi di cui al comma 5 bis è disposto sulla base della presentazione di un'apposita istanza al Servizio competente in materia di sanità pubblica veterinaria che va presentata entro il termine individuato dal Servizio medesimo come comunicato ai Comuni stessi mediante lettera raccomandata [5].

     6 bis. Il trasferimento ai Comuni singoli e associati e alle Comunità montane di cui al comma 5 ter è disposto sulla base della presentazione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di apposita domanda corredata del programma degli interventi da realizzare e del relativo preventivo di spesa [6].

     7. [Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa complessiva di lire 477.243.000 per l'anno 1999, di cui lire 119.310.750 per le finalità previste dalla lettera a) e lire 357.932.250 per le finalità previste dalla lettera b), rispettivamente a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 20 - programma 0.13.2 - sezione VIII:

     a) capitolo 4597 [1.1.142.2.08.08] - spese correnti - categoria 1.4 - con la denominazione "Spese per il programma regionale di prevenzione del randagismo" e con lo stanziamento di lire 119.310.750 per l'anno 1999;

     b) capitolo 4649 [2.1.232.3.08.08] - spese d'investimento - categoria 2.3 - con la denominazione "Contributi ai Comuni singoli e associati ed alle Comunità montane per il risanamento dei canili comunali e la costruzione di rifugi per cani" e con lo stanziamento di lire 357.932.250 per l'anno 1999] [7].

     8. [All'onere complessivo di lire 477.243.000, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9700 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 664 dell'elenco n. 6 allegato ai bilanci predetti); detto importo corrisponde per lire 244.515.000 alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita, ai sensi degli articoli 6 e 11, ottavo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze del 10 febbraio 1999, n. 15/RAG] [8].

     9. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, sono acquisite al bilancio regionale le quote di spettanza della Regione a valere sui contributi, previsti dall'articolo 1 del medesimo decreto legislativo 432/1998, per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli veterinari. Le somme riscosse al 31 dicembre di ciascun anno sono destinate nell'esercizio successivo alle spese per il potenziamento delle attività di controllo ed il coordinamento del piano residui del servizio veterinario regionale.

     10. Per l'acquisizione al bilancio regionale delle somme di cui al comma 9 e la loro destinazione alle spese ivi previste, sono istituiti:

     a) nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - al titolo III - categoria 3.5 - il capitolo 967 [3.5.0] con la denominazione "Quote di spettanza regionale dei contributi per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli veterinari, da destinare al potenziamento delle attività di controllo ed al coordinamento del piano residui" e con lo stanziamento di lire 45.000.000 per l'anno 1999;

     b) nello stato di previsione della spesa del precitato bilancio pluriennale - a decorrere dall'anno 2000 - alla rubrica n. 20 - programma 0.13.2 - spese correnti - categoria 1.4 - sezione VIII - per memoria il capitolo 4553 [1.1.148.2.08.08] con la denominazione "Spese del servizio veterinario regionale per il potenziamento delle attività di controllo e il coordinamento del piano residui".

     11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione EMET un contributo straordinario di lire 200 milioni da destinare all'acquisto dell'immobile in cui ha attualmente sede la Comunità alloggio di Torreano di Martignacco e del terreno di pertinenza.

     12. Il contributo di cui al comma 11 è erogato in via anticipata nella misura dell'ottanta per cento sulla base del contratto preliminare mentre all'erogazione del saldo si provvede a presentazione del contratto definitivo che dovrà pervenire entro un anno dall'emanazione del provvedimento di concessione.

     13. Sull'immobile per il quale è concesso il contributo regionale di cui al comma 11 è costituito vincolo decennale di destinazione d'uso.

     14. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 4844 [2.1.242.3.08.07] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 20 - programma 0.13.5 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione VIII - con la denominazione "Contributo straordinario all'Associazione EMET per l'acquisto dell'immobile sede della Comunità alloggio di Torreano di Martignacco e del terreno di pertinenza" e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 1999.

     15. Per la concessione di un sussidio all'Associazione nazionale famiglie di fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), sezione di Udine, finalizzato alla copertura di spese relative all'accoglimento in colonie marine, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 4780 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

     16. Nelle more della predisposizione del secondo piano a medio termine e della preparazione di un apposito progetto obiettivo per le problematiche dei soggetti autistici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Bambini e autismo di Pordenone un contributo straordinario "una tantum" di lire 100 milioni, finalizzato ad iniziative da attuare, coinvolgendo le istituzioni sanitarie del territorio.

     17. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 4793 [1.1.162.2.08.07] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 20 - programma 0.13.4 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione VIII - con la denominazione "Contributo straordinario all'Associazione Bambini e autismo di Pordenone per iniziative da attuare coinvolgendo le istituzioni sanitarie del territorio" e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1999.

     18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ANFFAS, sezione di Trieste, un contributo di lire 150 milioni per il completamento dei lavori di ampliamento ed adeguamento alle normative di legge vigenti del Centro di via Monte San Gabriele.

     19. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 4933 [2.1.242.3.08.07] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 20 - programma 0.13.5 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione VIII - con la denominazione "Contributo all'ANFFAS, sezione di Trieste, per il completamento dei lavori di ampliamento ed adeguamento alle normative di legge vigenti del Centro di via Monte San Gabriele" e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l'anno 1999.

 

     Art. 9. (Disposizioni in materia di trasferimenti agli Enti locali).

     1. Per il biennio contrattuale 1998-1999, ad integrazione dell'assegnazione disposta in favore degli Enti locali dall'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1616 [1.1.152.2.11.33] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 10

- programma 0.1.1 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione XI - con la

denominazione "Trasferimenti agli Enti locali a titolo di concorso negli

oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego

regionale e locale" e con lo stanziamento di lire 10.000 milioni per l'anno

1999.

     2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri per la ripartizione fra le Province, i Comuni, le Comunità montane e la Comunità collinare del Friuli delle provvidenze di cui al comma 1, avuto riguardo al personale in ruolo presso gli Enti medesimi alla data di entrata in vigore della presente legge ed alle relative qualifiche di appartenenza, e tenuto conto dell'ammontare delle somme ai singoli Enti complessivamente attribuite a valere sui trasferimenti disposti dall'articolo 1 della legge regionale 4/1999 a titolo di concorso al finanziamento dei loro bilanci.

     3. La Regione è autorizzata ad assegnare un trasferimento ai Comuni che hanno contratto mutui nell'anno 1996, entrati in ammortamento nell'anno 1997, che gli stessi Comuni avrebbero dovuto finanziare con i trasferimenti erariali disposti a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti, ma non contabilizzati nei trasferimenti agli stessi assegnati nell'anno 1997, così come definiti dall'allegato A alla legge regionale 8 aprile 1997, n. 10.

     4. L'assegnazione spettante a ciascun Comune è pari alle quote delle rate dei mutui di cui al comma 3, al netto di eventuali contributi, qualora le stesse siano inferiori o pari alla quota residua dei trasferimenti sul fondo erariale per lo sviluppo degli investimenti. Nel caso in cui le quote delle rate dei mutui di cui al comma 3, al netto di eventuali contributi, siano superiori alla quota residua dei trasferimenti sul fondo erariale per lo sviluppo degli investimenti, l'assegnazione sarà pari all'importo della quota residua stessa.

     5. Qualora l'entità del fondo, previsto dal comma 3, non sia sufficiente ad attribuire a ciascun Comune l'assegnazione, così come determinata ai sensi del comma 4, l'assegnazione stessa viene ridotta proporzionalmente.

     6. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1632 [2.1.232.3.12.33] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 10 - programma 0.1.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione XII - con la denominazione "Trasferimenti ai Comuni a copertura del mancato finanziamento statale a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti per i mutui contratti nell'anno 1996 non contabilizzati nei trasferimenti agli stessi assegnati nell'anno 1997" e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 9710 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 7 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti), corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 10/1982 con decreto dell'Assessore regionale alle finanze del 20 gennaio 1999, n. 6.

     7. [9].

     8. A modifica di quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera c), della legge regionale 4/1999, è disposta l'erogazione della somma di lire 5.029.451.140.

     9. (Comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).

     10. (Comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).

     11. (Comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).

     12. All'Unione delle Province del Friuli-Venezia Giulia è attribuita un'assegnazione straordinaria di lire 100 milioni, a riconoscimento dell'attività di studio e di proposta svolta nel 1998 e nel primo semestre del 1999 per l'applicazione nella Regione dei tributi locali previsti dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

     13. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1682 [1.1.153.2.12.32] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 10 - programma 0.1.3 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione XII - con la denominazione "Assegnazione straordinaria all'Unione delle Province del Friuli-Venezia Giulia a riconoscimento dell'attività di studio e di proposta svolta nel 1998 e nel primo semestre del 1999 per l'applicazione nella Regione dei tributi locali previsti dal Dlgs 446/1997" e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1999.

     14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Visco un finanziamento straordinario di lire 150 milioni a titolo di anticipazione delle somme spettanti al Comune a conguaglio dei trasferimenti erariali ordinari per gli anni 1996, 1997 e 1998, in corso di rideterminazione in conseguenza di errati versamenti ICI per i medesimi anni.

     15. L'anticipazione è erogata in unica soluzione dalla Direzione regionale per le autonomie locali. La stessa è restituita

all'Amministrazione regionale ad avvenuto versamento dei trasferimenti statali conseguenti alla rideterminazione di cui al comma 14 ovvero all'atto della conclusione della procedura di rideterminazione medesima.

     16. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1700 [1.1.152.2.11.32] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio 1999 - alla rubrica n. 10 - programma 0.1.3 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione XI - con la denominazione "Finanziamento straordinario al Comune di Visco a titolo di anticipazione delle somme spettanti al Comune a conguaglio dei trasferimenti erariali per gli anni 1996, 1997 e 1998" e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l'anno 1999.

 

     Art. 10. (Interventi per la riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico nei territori montani).

     1. [10].

     2. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 10/1997, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1999 da destinare alle finalità di cui al comma 4 bis del medesimo articolo 4, come sostituito dal comma 1, a carico del capitolo 1050 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999- 2001 e del bilancio per l'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 9710 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 45 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).

 

     Art. 11. (Interventi in materia di istruzione e cultura).

     1. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 400 milioni alla Università di Trieste e/o Udine per la partecipazione ad un Consorzio tra le istituzioni scientifiche e le Università dei paesi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19 al fine di istituire un master in politiche comunitarie] [11].

     2. [Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5089 [1.1.158.2.06.04] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.15.2 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione VI - con la denominazione "Contributo alle Università di Trieste e di Udine per la partecipazione al Consorzio tra le Università di Graz e Lubiana al fine dell'istituzione di un master in politiche comunitarie" e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l'anno 1999] [12].

     3. Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come da ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 73, della legge regionale 4/1999, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 200 milioni per l'anno 1999 a favore della Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA).

     4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5131 [2.1.238.3.06.04] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.15.2 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VI - con la denominazione "Contributo alla Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) per il finanziamento di programmi speciali ed altre iniziative didattiche" e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 1999.

     5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Grado un finanziamento straordinario di lire 130 milioni per il recupero dai fondali lagunari del territorio comunale della nave romana "Julia Felix", ai fini della realizzazione nel comune medesimo, d'intesa con gli organi della Sovrintendenza regionale ai beni culturali, di un museo di archeologia subacquea dell'Adriatico settentrionale.

     6. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di lire 130 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5247 [2.1.232.3.06.06] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.2 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VI - con la denominazione "Finanziamento straordinario al Comune di Grado per il recupero dai fondali lagunari della nave romana "Julia Felix" al fine della realizzazione nel territorio comunale di un museo di archeologia subacquea" e con lo stanziamento di lire 130 milioni per l'anno 1999.

     7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Staranzano un finanziamento straordinario di lire 100 milioni per il recupero ed il restauro della villa risalente all'epoca dell'Impero romano.

     8. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5248 [2.1.232.3.06.06] che si istituisce nello stato della previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.2 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VI - con la denominazione "Finanziamento straordinario al Comune di Staranzano per finalità archeologiche" e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1999.

     9. Al fine di favorire la più ampia utilizzazione delle opportunità di partecipazione degli organismi regionali pubblici e privati, operanti nel settore dello spettacolo, agli interventi promossi in tale materia dall'Unione europea nell'ambito del "Primo programma-quadro della Comunità europea a favore della cultura [2000-2004]", l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della consulenza dell'Ente regionale teatrale e a stipulare con esso apposite convenzioni aventi ad oggetto la collaborazione con la Regione nell'attività di raccolta e divulgazione delle conoscenze e delle informazioni attinenti gli strumenti normativi ed i programmi di intervento comunitario, nonché la prestazione di assistenza tecnica nell'elaborazione di progetti specifici di iniziative di cooperazione culturale di interesse europeo suscettibili di ammissione ai finanziamenti comunitari.

     10. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5344 [1.1.142.2.06.06] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.3 - spese correnti - categoria 1.4 - sezione VI - con la denominazione «Spese per l'attività di consulenza e di assistenza tecnica dell'Ente regionale teatrale per la partecipazione al "Primo programma-quadro della Comunità europea a favore della cultura [2000-2004]"» e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 1999.

     11. [13].

     12. [14].

     13. [15].

     14. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, lettera g quinquies), della legge regionale 31/1975, come aggiunta dal comma 13, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5410 [1.1.162.2.06.04] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.3 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione VI - con la denominazione "Sovvenzione annua al Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste" e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 1999.

     15. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, lettera g sexies), della legge regionale 31/1975, come aggiunta dal comma 13, è autorizzata la spesa di lire 40 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5411 [1.1.162.2.06.04] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.3 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione VI - con la denominazione «Sovvenzione annua al Centro studi e ricerche storiche "Silentes loquimur"» con lo stanziamento di lire 40 milioni per l'anno 1999.

     16. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, lettera g septies), della legge regionale 31/1975, come aggiunta dal comma 13, è autorizzata la spesa di lire 10 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5412 [1.1.162.2.06.04] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.3 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione VI - con la denominazione "Sovvenzione annua alla Associazione Amici e discendenti esuli istriani e giuliani - ADES" e con lo stanziamento di lire 10 milioni per l'anno 1999.

     17. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, i precitati capitoli 5410, 5411 e 5412 sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.

     18. Nell'ambito delle finalità indicate nell'articolo 13, secondo comma, della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, è autorizzata la concessione all'Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia di un contributo straordinario di lire 220 milioni, allo scopo di sostenere la realizzazione di un programma organico di interventi minori di adattamento e miglioramento funzionale della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali appartenenti ad enti locali collegati al circuito teatrale della Regione.

     19. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di lire 220 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5463 [2.1.242.3.06.06] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.3 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione VI - con la denominazione "Contributo straordinario all'Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia per sostenere un programma di interventi volti all'adattamento e al miglioramento della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali di enti locali collegati al circuito teatrale regionale" e con lo stanziamento di lire 220 milioni per l'anno 1999.

     20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro musicale sloveno - Glasbena Matica di Trieste un finanziamento straordinario di lire 400 milioni per l'anno 1999 da destinare al ripiano del disavanzo consolidatosi al 31 dicembre 1998 a fronte delle spese di gestione per l'attuazione della propria attività istituzionale.

     21. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni per l'anno 1999 a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999

- alla rubrica n. 22 - programma 0.16.4 - spese correnti - categoria 1.6 -

sezione VI:

     a) capitolo 5492 [1.1.162.2.06.04] con la denominazione "Finanziamento straordinario al Centro musicale sloveno - Glasbena Matica per il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 1998" e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 1999;

     b) capitolo 5493 [1.1.162.2.06.04] con la denominazione "Finanziamento straordinario al Centro musicale sloveno - Glasbena Matica per il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 1998 - Fondi statali" e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 1999.

     22. All'onere derivante dalla autorizzazione di spesa di cui al comma 21, lettera b), si provvede mediante storno dallo stanziamento dei seguenti capitoli del precitato stato di previsione della spesa per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:

     a) capitolo 5512 - lire 75 milioni;

     b) capitolo 5523 - lire 75 milioni;

     c) capitolo 5562 - lire 50 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita, ai sensi dell'articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 10 febbraio 1999, n. 15.

     23. [16].

     24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare in via sperimentale, per il tramite dell'Ente Friuli nel Mondo quale struttura idonea che ha avviato una specifica sperimentazione, emittenti televisive che programmino informazione culturale destinata ai corregionali di origine friulana, giuliana e slovena, residenti in Canada e negli Stati Uniti [17].

     25. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5358 [1.1.162.2.06.06] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.3 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione VI - con la denominazione "Assegnazione all'Ente Friuli nel Mondo per contributi a emittenti televisive per la diffusione di programmi culturali di informazione destinati ai corregionali di origine friulana, giuliana e slovena residenti in Canada e negli Stati Uniti" e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1999 [18].

     26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Centro friulano arti plastiche, riconosciuto Ente regionale con DPGR 20 novembre 1998, n. 0403/Pres., al fine di assicurare la realizzazione di mostre di particolare rilievo internazionale nel settore artistico.

     27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Udine per la realizzazione di una pubblicazione divulgativa, a favore degli studenti della scuola dell'obbligo, delle opere di alcuni dei principali artisti friulani del '900.

     28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione Italia - Russia di Pordenone per sostenere il progetto Baikal House of Europe - BHE a favore della promozione della diffusione della cultura e della cooperazione tra l'Europa e la Siberia Orientale.

     29. Per le finalità previste dai commi 26, 27 e 28 è autorizzata, rispettivamente, la spesa di lire 70 milioni, di lire 30 milioni e di lire 10 milioni per l'anno 1999 a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22

- programma 0.16.3 - spese correnti - categoria rispettivamente 1.6, 1.5 e

1.6 - sezione VI:

     a) capitolo 5413 [1.1.162.2.06.06] con la denominazione "Contributo straordinario al Centro friulano arti plastiche per la realizzazione di mostre di particolare rilievo internazionale nel settore artistico" e con lo stanziamento di lire 70 milioni per l'anno 1999;

     b) capitolo 5414 [1.1.152.2.06.06] con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Udine per la realizzazione di una pubblicazione divulgativa delle opere di alcuni dei principali artisti friulani" e con lo stanziamento di lire 30 milioni per l'anno 1999;

     c) capitolo 5415 [1.1.162.2.06.06] con la denominazione "Contributo straordinario all'Associazione Italia - Russia di Pordenone per sostenere il progetto Baikal House of Europe (BHE)" e con lo stanziamento di lire 10 milioni per l'anno 1999.

     30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Centro per le Ricerche Archeologiche e Storiche nel Goriziano, al fine di assicurare la realizzazione della campagna di scavi archeologici e favorire il turismo storico collegato all'utilizzo degli itinerari della prima guerra mondiale.

     31. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di lire 70 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5258

[2.1.242.3.06.06] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.2 - spese di investimento - categoria 2.4 - sezione VI - con la denominazione "Contributo straordinario al Centro per le Ricerche Archeologiche e Storiche nel Goriziano per realizzare scavi archeologici e favorire il turismo storico collegato agli itinerari della prima guerra mondiale" e con lo stanziamento di lire 70 milioni per l'anno 1999.

 

     Art. 12. (Interventi nei settori produttivi).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25, come integrato dall'articolo 94, comma 2, della legge regionale 13/1998, con particolare riferimento ai programmi di Consorzi o altre forme associative regionali tra operatori agrituristici tendenti alla creazione e promozione di itinerari agrituristici, utilizzando il supporto di strumenti informatici, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 6901 [2.1.163.2.10.24] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 25 - programma 0.20.3 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione X - con la denominazione "Finanziamento dei programmi dei Consorzi o di altre forme associative fra operatori agrituristici e delle organizzazioni agrituristiche più rappresentative a livello regionale per l'attivazione di servizi e la promozione dell'agriturismo, ivi compresa la prenotazione e vendita di soggiorni e prestazioni accessorie, con particolare riferimento alla creazione e promozione di itinerari agrituristici col supporto di strumenti informatici" e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1999.

     2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Associazione Allevatori del Friuli-Venezia Giulia un contributo straordinario, "una tantum", di lire 1.300 milioni per il finanziamento di un piano di ristrutturazione organizzativa nell'ambito delle attività istituzionali delegate.

     3. Il piano di ristrutturazione deve comprendere una revisione dello statuto e dell'atto costitutivo dell'Associazione, di cui al comma 2, che tenga conto delle mutate condizioni nello svolgimento delle attività delegate. La concessione del contributo straordinario è condizionata al preventivo parere, sul piano di ristrutturazione organizzativa, della competente commissione consiliare.

     4. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di lire 1.300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 6995 [2.1.243.3.10.10] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 25 - programma 0.20.3 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione X - con la denominazione "Contributo straordinario, "una tantum", alla Associazione Allevatori del Friuli-Venezia Giulia per il finanziamento di un piano di ristrutturazione organizzativa nell'ambito delle attività istituzionali delegate" e con lo stanziamento di lire 1.300 milioni per l'anno 1999.

     5. [19]

     6. [20]

     7. [21]

     8. [22].

     9. [23].

     10. Per le finalità previste dall'articolo 50, della legge regionale 12/1998 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 6841 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     11. [24].

     12. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 600 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 6877 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, il cui stanziamento è conseguentemente elevato di pari importo. In relazione al disposto di cui al comma 11 alla denominazione del capitolo 6877 sono aggiunte infine le seguenti parole "nonché per attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica ed economica anche a supporto delle esigenze di programmazione".

     13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dell’Agenzia TurismoFVG per l'attuazione del progetto turistico transfrontaliero denominato "Playing together" [25].

     14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 8952 [1.1.155.2.10.12] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 28 - programma 0.2.2 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione X - con la denominazione «Contributo al Consorzio per i servizi turistici del Tarvisiano e di Sella Nevea per l'attuazione del progetto turistico transfrontaliero denominato "Playing together"» e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 1999.

     15. Al fine di consentire la realizzazione di un impianto di difesa attiva dalle valanghe in località Sella Nevea, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Chiusaforte un contributo di lire 130 milioni per le spese di consulenza e progettazione.

     16. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di lire 130 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 8975 [1.1.152.2.10.24] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 28 - programma 0.2.2 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione X - con la denominazione "Contributo al Comune di Chiusaforte per le spese di consulenza e progettazione di un impianto di difesa attiva dalle valanghe in località Sella Nevea" e con lo stanziamento di lire 130 milioni per l'anno 1999.

     17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore dell'Ente Fiera di Trieste a sostegno della manifestazione "4T - Turismo - Borsa del turismo dell'Est".

     18. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9088 [1.1.158.3.10.25] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 28 - programma 0.25.1 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione X - con la denominazione «Contributo straordinario a favore dell'Ente Fiera di Trieste a sostegno della manifestazione "4T - Turismo - Borsa del turismo dell'Est"» e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1999.

     19. Per la concessione di contributi sulle spese di gestione degli Enti fieristici, ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera b), della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74, limitatamente a somme relative all'esercizio 1998 con riferimento ai contenuti della deliberazione della Giunta regionale del 18 dicembre 1998, n. 3639 è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9089 [1.1.156.2.10.25] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 28 - programma 0.25.1 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione X - con la denominazione "Contributi sulle spese di gestione degli Enti fieristici per l'esercizio 1998" e con lo stanziamento di lire 1.200 milioni per l'anno 1999.

     20. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi al fine di attivare, secondo gli indirizzi della Giunta regionale, azioni promozionali, istituzionali e turistiche nei Paesi dell’Est europeo [26].

     21. L'azione promozionale di cui al comma 20 può essere effettuata anche per mezzo di società di diritto privato ed alla stessa possono partecipare enti pubblici, consorzi di operatori turistici, agenzie di viaggio ed operatori privati; in sede di rendicontazione trova applicazione l’articolo 43 della legge regionale 7/2000 [27].

     22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9214 [2.1.155.2.10.24] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 28 - programma 0.26.1 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione X - con la denominazione "Contributo all'Azienda di promozione turistica di Trieste per un'azione promozionale nei Paesi dell'Est europeo, con particolare riguardo alla Russia" e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1999.

     23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore dell'Azienda regionale per la promozione turistica (ARPT) per la realizzazione, in convenzione col consorzio Promotrieste e con l'Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia SpA, di un centro di informazioni presso l'aeroporto di Ronchi dei Legionari.

     24. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa di lire 480 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9238 [1.1.155.2.10.24] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 28 - programma 0.26.1 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione X - con la denominazione "Finanziamento straordinario a favore dell'Azienda regionale per la promozione turistica (ARPT) per la realizzazione, in convenzione col consorzio Promotrieste e con l'Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia SpA, di un centro di informazioni presso l'aeroporto di Ronchi dei Legionari" e con lo stanziamento di lire 480 milioni per l'anno 1999.

     25. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi e finanziamenti annuali a favore dei Consorzi garanzia fidi tra le piccole imprese commerciali operanti nel Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di specifici programmi loro commissionati dalla Giunta regionale, secondo quanto disposto dal regolamento di esecuzione approvato dalla Giunta regionale [28].

     26. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni a carico del capitolo 9125 [1.1.163.2.10.25] che si istituisce nello stato di della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 28 - programma 0.25.2 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione X - con la denominazione "Finanziamenti annuali a favore dei Consorzi garanzia fidi tra le piccole imprese commerciali a parziale sollievo delle spese di gestione" e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l'anno 1999.

     27. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il precitato capitolo 9125 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.

     28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine un contributo di lire 100 milioni, allo scopo di promuovere l'immagine del settore produttivo del legno e dell'arredamento della regione autonoma Friuli- Venezia Giulia, sotto l'aspetto economico-produttivo, fieristico- promozionale ed organizzativo, in rapporto e sinergia con il sistema legno e arredo del Triveneto.

     29. Il contributo di cui al comma 28 è erogato, anche in via anticipata, dalla Direzione regionale dell'industria a seguito della presentazione e approvazione del progetto relativo a tale attività di promozione.

     30. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 7689 [2.1.158.2.10.28] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 26 - programma 0.21.1 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione X - con la denominazione "Contributo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine per la promozione dell'immagine del settore produttivo del legno e dell'arredamento della regione Friuli-Venezia Giulia, in rapporto e sinergia con il sistema legno e arredo del Triveneto" e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1999.

     31. Nel settore industriale e nel settore della pesca e dell'acquacoltura il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 1 ter della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 19 ed integrato dall'articolo 66, comma 1, della legge regionale 9/1999, si applica unicamente ai casi di compravendita di beni immobili.

     32. Al fine di favorire l'equilibrio tra le esigenze legate alla maternità e quelle lavorative, promuovendo l'eguaglianza sostanziale per le donne nell'attività economica ed imprenditoriale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire alle spese che le titolari o socie di imprese artigiane, iscritte all'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, o di loro consorzi, cooperative o società consortili anche in forma cooperativa iscritti all'apposita sezione dell'albo stesso ai sensi degli articoli 31 bis e 31 ter della medesima legge regionale 6/1970, come aggiunti rispettivamente dall'articolo 18, primo comma, della legge regionale 27 aprile 1992, n. 29 e dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 22 agosto 1991, n. 32, sostengono per la costituzione di un fondo volontario che garantisca un'indennità giornaliera in caso di assenza dal lavoro per maternità, malattia, assistenza ai figli fino ai 6 anni.

     33. Possono beneficiare dell'intervento le titolari o socie di imprese di cui al comma 32 che abbiano sede legale ed operativa nel Friuli-Venezia Giulia da almeno due anni.

     34. Per le finalità previste dal comma 32 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Ente Bilaterale Regionale Artigiani FVG (EBIART) un finanziamento destinato a concorrere nella realizzazione del fondo alimentato dai versamenti volontari delle imprenditrici.

     35. Il finanziamento regionale è pari al doppio dell'ammontare complessivo dei versamenti effettuati dalle imprenditrici e può essere erogato in via anticipata, nella misura del 50 per cento dello stanziamento, al momento della costituzione del fondo.

     36. Per le finalità previste dal comma 34 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 8468 [2.1.161.2.08.34] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 27 - programma 0.13.4 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione VIII - con la denominazione "Finanziamento all'Ente bilaterale regionale artigiani FVG (EBIART) a titolo di concorso nella realizzazione del fondo volontario delle imprenditrici artigiane per le indennità in caso di assenza dal lavoro" e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1999.

     37. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle iniziative aventi finalità di aiuto umanitario, è autorizzata a finanziare i missionari Comboniani - Collegio delle Missioni Africane di Verona - per la realizzazione, in via straordinaria, del progetto per la costruzione di quattro casette per infermieri del "St. Luke's Hospital" in Angal (Uganda). Le modalità di attuazione dell'intervento sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.

     38. Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 4165

[2.1.210.3.01.01] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 18 - programma 0.6.1 - spese di investimento - categoria 2.1 - sezione I - con la denominazione "Finanziamenti del Fondo regionale della protezione civile da destinare alla realizzazione del progetto di costruzione di case per infermieri dell'ospedale di Angal in Uganda" e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 1999.

     39. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro regionale servizi per le piccole e medie industrie un contributo straordinario di lire 180 milioni per l'anno 1999, per l'individuazione di idonei strumenti operativi atti a favorire i processi di innovazione tecnologica e di riorganizzazione produttiva del sistema economico regionale al fine di ricercare le condizioni per la tutela dei lavoratori in esubero, posti nelle liste di mobilità o licenziati a seguito di crisi o di fallimento di imprese, creando progetti e programmi per il reimpiego.

     40. Ai fini dell'ottenimento del contributo previsto dal comma 39, il Centro regionale servizi per le piccole e medie industrie presenta all'Amministrazione regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, domanda di contributo corredata del programma delle attività da realizzare; il programma viene approvato dalla Giunta regionale.

     41. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa di lire 180 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 7690 [1.1.163.2.10.28] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 26 - programma 0.21.1 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione X - con la denominazione "Contributo straordinario al Centro regionale servizi per le piccole e medie industrie per l'individuazione di strumenti operativi atti a favorire i processi di innovazione tecnologica e di riorganizzazione produttiva del sistema economico regionale" e con lo stanziamento di lire 180 milioni per l'anno 1999.

     42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone, limitatamente alle domande pervenute nell'anno 1999 ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3, i contributi ivi previsti per l'infrastrutturazione delle zone industriali di competenza.

     43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con i soggetti gestori, o assegnatari, di fondi di agevolazione, specifiche convenzioni ovvero ad integrare le convenzioni vigenti per regolamentare i rapporti e le procedure connesse al monitoraggio ed alla valutazione dell'efficacia degli interventi a sostegno dei comparti economici attivati da leggi e norme regionali e per determinare i relativi compensi e rimborsi spese da riconoscere agli stessi per i servizi prestati. L'onere relativo a tali compensi e rimborsi spese è posto a carico dei vari fondi in assegnazione o gestione e contabilizzato nelle previste rendicontazioni annuali.

 

     Art. 13. (Altri interventi).

     1. Per l'anno 1999 è autorizzata la spesa di lire 5.977.011.894 a favore del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, per interventi a favore degli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     2. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 28, della legge regionale 4/1999, limitatamente alle opere di culto interessate dai percorsi giubilari della regione, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3442 [2.1.242.3.08.15] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 16 - programma 0.9.1 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione VIII

- nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli

anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, con la denominazione

"Contributi per la realizzazione di opere di culto interessate dai percorsi

giubilari della regione" e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per

l'anno 1999.

     3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Prata di Pordenone un contributo di lire 1.000 milioni per la sistemazione di piazza Risorgimento ed il recupero edilizio del fabbricato ex scuole elementari.

     4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3443 [2.1.232.3.08.32] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 16 - programma 0.9.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII - con la denominazione "Contributo al Comune di Prata di Pordenone per la sistemazione di piazza Risorgimento ed il recupero edilizio del fabbricato ex scuole elementari" e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1999.

     5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Quirino un contributo di lire 500 milioni per la realizzazione di un centro sociale e ricreativo in località Villotte.

     6. La spesa ammissibile al contributo di cui al comma 5 comprende anche l'acquisizione delle attrezzature necessarie ad assicurare un'adeguata fruibilità del centro medesimo.

     7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3444 [2.1.232.3.08.09] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 16 - programma 0.9.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII - con la denominazione "Contributo al Comune di San Quirino per la realizzazione di un centro sociale e ricreativo in località Villotte" e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1999.

     8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Pordenone un contributo di lire 800 milioni per la ristrutturazione dell'Auditorium "Concordia" dell'Istituto tecnico per geometri "Pertini".

     9. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3445 [2.1.233.3.08.32] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 16 - programma 0.9.1 - spese di investimento - categoria 2.3 - sezione VIII - con la denominazione «Contributo alla Provincia di Pordenone per la ristrutturazione dell'Auditorium "Concordia" dell'Istituto tecnico per geometri "Pertini"» e con lo stanziamento di lire 800 milioni per l'anno 1999.

     10. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 1, 2, 4, 7 e 9 si fa fronte come di seguito indicato:

     a) per lire 2.277.011.894, in deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 9/1999, in relazione ai maggiori introiti accertati al 31 dicembre 1998 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci precitati, dei rientri delle anticipazioni disposte a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore di edilizia abitativa;

     b) per lire 8.000 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

     11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto F. Renati di Udine un contributo per interventi di straordinaria manutenzione per la bonifica dall'amianto della copertura. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 175 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 2413 [1.1.162.2.08.32] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 13 - programma 0.5.3 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione VIII - con la denominazione "Contributo all'Istituto "F. Renati" di Udine per interventi di straordinaria manutenzione per la bonifica dall'amianto della copertura" e con lo stanziamento di lire 175 milioni per l'anno 1999.

     12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Aquileia un contributo per l'apprestamento di aree e servizi per favorire l'accoglienza dei pellegrini in occasione del Giubileo dell'anno 2000. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3441 [2.1.232.3.08.27] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 16 - programma 0.9.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII - con la denominazione "Contributo al Comune di Aquileia per l'apprestamento di aree e servizi per favorire l'accoglienza dei pellegrini in occasione del Giubileo dell'anno 2000" e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1999.

     13. In vista dell'attuazione delle procedure di cui all'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, come sostituito dall'articolo 30, comma 15, della legge regionale 10/1997, relativamente alla quota di proprietà regionale dell'immobile sito in Comune di Azzano Decimo, sede del Centro di formazione professionale dell'I.R.Fo.P., e considerato il disposto dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Azzano Decimo, a sollievo degli oneri per l'acquisto della parte del citato compendio immobiliare di proprietà dell'Ente Scuola Maestranze Edili - ESME di Pordenone, da destinare a centro polifunzionale e scolastico, un contributo straordinario di lire 1.000 milioni per l'anno 1999.

     14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, corredata di una relazione illustrativa e di una perizia di stima. Il contributo predetto può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione sulla base della presentazione della deliberazione dell'Ente relativa all'acquisto e del parere di congruità del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Pordenone. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.

     15. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3470 [2.1.232.3.08.06] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 16 - programma 0.15.1 di nuova istituzione nella rubrica - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII - con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Azzano Decimo a sollievo degli oneri per l'acquisto di parte dell'immobile sito in detta località, sede del Centro di formazione professionale dell'I.R.Fo.P. da adibire a centro polifunzionale e scolastico" e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1999.

     16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle piccole e medie imprese insediate nei territori dei comuni facenti parte della Comunità montana della Carnia contributi per aiuti agli investimenti nel rispetto del regime degli interventi "de minimis" previsti dalla normativa regionale in conformità alle disposizioni comunitarie.

     17. Alla determinazione dei criteri e delle modalità di concessione degli aiuti si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, sentita la Commissione istituita con l'articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35.

     18. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di lire 788 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1045 [2.1.243.3.10.12] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 8 - programma 0.2.2 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione X - con la denominazione «Contributi alle piccole e medie imprese insediate nei territori dei comuni facenti parte della Comunità montana della Carnia per aiuti agli investimenti nel rispetto del regime degli interventi "de minimis"» e con lo stanziamento di lire 788 milioni per l'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 990 del precitato stato di previsione della spesa, il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita, ai sensi dell'articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 10 febbraio 1999, n. 16.

     19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Cordenons per le opere di potenziamento e rettifica della strada di collegamento tra l'abitato di Cordenons ed il nuovo asse stradale Piandipan-Sequals.

     20. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 19 è presentata alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di massima della spesa. Il contributo predetto può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2, 4 e 5, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.

     21. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3716 [2.1.232.3.09.17] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 17 - programma 0.10.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione IX - con la denominazione "Contributo al Comune di Cordenons per le opere di potenziamento e rettifica della strada di collegamento tra Cordenons ed il nuovo asse stradale Piandipan-Sequals" e con lo stanziamento di lire 600 milioni per l'anno 1999.

     22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Muggia un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni per la progettazione del raccordo viario con la Slovenia.

     23. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 22, il Comune interessato presenta domanda alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     24. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2000 a carico del capitolo 3731 [2.1.232.3.10.17] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 17 - programma 0.10.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione X - con la denominazione "Finanziamento straordinario al Comune di Muggia per la progettazione del raccordo viario con la Slovenia" e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 2000. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9710 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 70 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).

     25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare mutui per la realizzazione del completamento della grande viabilità triestina sino alla concorrenza di lire 300 miliardi.

     26. All'ammortamento dei mutui autorizzati per le finalità di cui al comma 25 si provvede a valere sulle risorse assegnate dallo Stato alla Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

     27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire, nella misura massima del 10 per cento del costo di ogni singolo intervento, alla spesa per l'eliminazione dei punti di maggiore criticità della rete stradale. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l'ANAS un'apposita convenzione per l'individuazione dei punti predetti, la definizione dei costi per la loro eliminazione e la regolamentazione dei reciproci rapporti.

     28. Per le finalità previste dal comma 27 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3941 [2.1.210.3.09.17] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 17 - programma 0.10.4 - spese di investimento - categoria 2.1 - sezione IX - con la denominazione "Spese per l'eliminazione dei punti di maggiore criticità della rete stradale regionale" e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l'anno 1999.

     29. In attuazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 31 dicembre 1998, n. 483, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Pordenone, sulla base di un apposito accordo di programma, contributi nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione di interventi ed opere infrastrutturali di interesse locale, nei Comuni interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano.

     30. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2003, con l'onere di lire 16.000 milioni relativo alle quote autorizzate per gli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 3683 [2.1.232.5.09.18] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 17 - programma 0.10.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione IX - con la denominazione "Contributi alla Provincia di Pordenone interessata dal progetto di ampliamento della base di Aviano per la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali di interesse locale" con lo stanziamento complessivo di lire 16.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 8.000 milioni per l'anno 1999 e lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001; le quote autorizzate per gli anni 2002 e 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi. Corrispondentemente è prevista l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato, per le medesime finalità, iscritta sul capitolo 471 [2.3.2] che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - al titolo II - categoria 2.3 - con la denominazione "Acquisizione di fondi dallo Stato per la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali di interesse locale nei Comuni interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano" e con lo stanziamento complessivo di lire 16.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 8.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001; le quote relative agli anni 2002 e 2003 affluiscono al corrispondente capitolo dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci per gli anni medesimi.

     31. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 10 novembre 1998, n. 14 è autorizzata la spesa di lire 1.300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 4150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 il cui stanziamento è elevato di pari importo. Detto importo è da considerare in parte a reintegro delle somme utilizzate a carico del Fondo regionale per la protezione civile per la partecipazione alle iniziative umanitarie nel Kosovo.

     32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con il Centro di servizi e documentazione per la cooperazione economica internazionale, di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, una convenzione rivolta a sostenere la promozione commerciale all'estero ed a favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese nei Paesi interessati dagli interventi per lo sviluppo internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle sue aree limitrofe, di cui alla legge 19/1991 medesima e alle sue successive modificazioni.

     33. La convenzione, di cui al comma 32, fissa le azioni, i tempi e le modalità di progetti da realizzare in materia di informazione, di animazione e formazione, di promozione e di cooperazione transnazionale delle imprese regionali, con particolare riguardo a potenziare l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese e dei loro sistemi ed associazioni, secondo le linee del programma regionale della promozione commerciale all'estero di cui all'articolo 21 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, e d'intesa con l'Amministrazione regionale, anche indipendentemente dal fatto che gli stessi siano stati richiesti dalle imprese sopra menzionate.

     34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 788

[2.1.142.2.12.32] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 5 - programma 0.28.4 - spese correnti - categoria 1.4 - sezione XII - con la denominazione "Spese per la convenzione tra Regione e Centro di servizi e documentazione per la cooperazione economica internazionale per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese nei Paesi interessati dagli interventi per lo sviluppo internazionale di cui alla legge 19/1991" e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1999.

     35. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 46, comma 2, del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 102, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di Duino un contributo di lire 321 milioni per l'anno 1999, da destinare all'acquisto di beni mobili ed attrezzature.

     36. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di lire 321 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1311 [1.1.162.2.06.04] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 9 - programma 0.15.3 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione VI - con la denominazione "Contributo al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di Duino per l'acquisto di beni mobili ed attrezzature" e con lo stanziamento di lire 321 milioni per l'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, il cui stanziamento è ridotto di lire 321 milioni per l'anno 1999.

     37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società Tarvisio 2006 SpA un finanziamento straordinario di lire 60 milioni finalizzato alla predisposizione di un documento di indirizzo, in collaborazione con le associazioni ambientaliste, per la valorizzazione delle risorse socio-economiche della Val Canale e del Canal del Ferro in connessione alla candidatura olimpica Tarvisio 2006 ed al Piano particolareggiato del Tarvisiano.

     38. Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di lire 60 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1971 [2.1.243.3.10.12] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 12 - programma 0.2.2 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione X - con la denominazione "Finanziamento straordinario alla Società Tarvisio 2006 SpA per la predisposizione di un documento di indirizzo per la valorizzazione delle risorse socio-economiche della Val Canale e del Canal del Ferro" e con lo stanziamento di lire 60 milioni per l'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 2022 del precitato stato di previsione della spesa, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di lire 60 milioni per l'anno 1999.

     39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese, entro il limite di lire 200 milioni, per iniziative volte alla divulgazione delle conoscenze e delle esperienze acquisite nell'opera di ricostruzione del Friuli.

     40. La concessione e contestuale erogazione del finanziamento è disposta previa deliberazione della Giunta regionale.

     41. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9400 [1.1.152.2.09.18] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.3.1 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione VIII - con la denominazione "Spese per iniziative volte alla divulgazione delle conoscenze e delle esperienze acquisite nell'opera di ricostruzione del Friuli" e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 1999.

     42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione nazionale della Polizia di Stato

- sezione di Udine - per la realizzazione di un monumento alla memoria dei

caduti della Polizia di Stato nell'attentato del 23 dicembre 1998 in Viale

Ungheria ad Udine.

     43. Per le finalità previste dal comma 42 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5194 [1.1.242.3.06.32] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 22 - programma 0.16.1 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione VI - con la denominazione "Contributo straordinario all'Associazione nazionale della Polizia di Stato - sezione di Udine - per la realizzazione di un monumento ai caduti della Polizia di Stato" e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1999.

     44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Autovie Venete SpA per concorrere alle spese per la realizzazione di barriere antirumore lungo la rete autostradale del Friuli-Venezia Giulia.

     45. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3735 [2.1.236.3.09.17] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 17 - programma 0.10.1 - spese di investimento - categoria 2.3 - sezione IX - con la denominazione "Contributo straordinario alla Autovie Venete SpA per concorrere alle spese per la realizzazione di barriere antirumore, lungo la rete autostradale del Friuli-Venezia Giulia" e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1999.

     46. Ai fini del perseguimento dell'obiettivo di garantire il corretto funzionamento del pubblico servizio l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 2.000 milioni al Consorzio depurazione acque Bassa Friulana per la copertura dei maggiori oneri, correlati a controversie giudiziali e/o arbitrali, relativi alla realizzazione del I, II e III lotto dell'impianto consortile di raccolta, convogliamento, depurazione dei liquami civili ed industriali e di una condotta translagunare di scarico a mare.

     47. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 46 è presentata alla Direzione regionale dell'ambiente entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il contributo predetto viene concesso ed erogato in via anticipata in unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo stabilisce termini e modalità di rendicontazione.

     48. Per le finalità previste dal comma 46 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 2308 [2.1.234.3.08.16] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 13 - programma 0.5.2 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII - con la denominazione "Contributo straordinario al Consorzio depurazione acque Bassa Friulana per la copertura dei maggiori oneri, correlati a controversie giudiziali e/o arbitrali, relativi alla realizzazione del I, II e III lotto dell'impianto consortile di raccolta, convogliamento, depurazione dei liquami civili ed industriali e di una condotta translagunare di scarico a mare" e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni. Al relativo onere si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 2495 del precitato stato di previsione della spesa, il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto per l'anno 1999, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

 

     Art. 14. (Incorporazione della Segreteria generale straordinaria nella Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici).

     1. In attuazione del disposto di cui all'articolo 9, comma 8, della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40, la Segreteria generale straordinaria è incorporata nella Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici che ne assume le relative competenze, a decorrere dall'1 gennaio 2000.

     2. Alle dipendenze funzionali della struttura incorporante continuano ad operare con sede in Udine il Servizio degli interventi diretti, dei contratti e degli affari tecnici e il Servizio degli affari generali e della consulenza cui sono attribuite anche le competenze del Servizio degli affari amministrativi e contabili e che assume la denominazione di Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza. Il Servizio degli affari amministrativi e contabili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 40/1996, è soppresso. Sono altresì conservate e trasferite in capo all'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici le attribuzioni straordinarie riconosciute al Presidente della Giunta regionale dall'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, e da ultimo modificato dall'articolo 137, comma 1, della legge regionale 13/1998.

     3. Quando leggi e regolamenti regionali menzionano la Segreteria generale straordinaria, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.

     4. La figura del Segretario generale straordinario di cui all'articolo 2 della legge regionale 53/1976 è soppressa. Quando leggi e regolamenti regionali menzionano il Segretario generale straordinario in relazione alle competenze al medesimo attribuite, la menzione si intende riferita al Direttore del Servizio degli interventi diretti, dei contratti e degli affari tecnici di cui al comma 2.

     5. Il controllo sugli atti adottati dalle strutture di cui al presente articolo continua ad essere esercitato dal Servizio di cui all'articolo 83 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.

 

     Art. 15. (Interventi a favore delle zone terremotate).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA - Agemont un finanziamento straordinario di lire 6.000 milioni per la realizzazione di un laboratorio per la certificazione dei prodotti della climatizzazione, completo di attrezzature ed impianti, compreso l'eventuale ampliamento dello stabilimento, presso il centro di innovazione tecnologica dell'Agemont SpA di Amaro.

     2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 è presentata alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento è concesso ed erogato in via anticipata e in unica soluzione, previa presentazione del programma dettagliato di investimento corredato del relativo preventivo di spesa. L'utilizzazione del finanziamento è soggetta all'obbligo di rendicontazione, secondo le disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7. Il finanziamento di cui al comma 1 è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali [29].

     3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9594 [2.1.243.3.10.12] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione X - con la denominazione "Finanziamento straordinario all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA - Agemont per la realizzazione di un laboratorio per la certificazione dei prodotti della climatizzazione, completo di attrezzature ed impianti, presso il centro di innovazione tecnologica dell'Agemont S.p.A. di Amaro, ivi compreso l'eventuale ampliamento dello stabilimento" e con lo stanziamento di lire 6.000 milioni per l'anno 1999.

     4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Bordano un finanziamento straordinario di lire 2.000 milioni per la realizzazione di una sede funzionale per lo studio e la ricerca entomologica dei lepidotteri locali ed esotici. Sono ammesse a finanziamento anche le spese per le attrezzature e gli arredi di laboratorio, biblioteca e mostra permanente dei lepidotteri imbalsamati.

     5. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 4 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 4 è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.

     6. Per l'intervento di cui al comma 4 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Bordano, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

     7. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9595 [2.1.232.3.06.06] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VI - con la denominazione "Finanziamento straordinario al Comune di Bordano per la realizzazione di una sede funzionale per lo studio e la ricerca entomologica dei lepidotteri locali ed esotici" e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1999.

     8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Enemonzo un finanziamento straordinario di lire 300 milioni per il completamento dell'intervento di ristrutturazione di un edificio destinato ad uso assistenziale in favore di persone portatrici di handicap denominato "Casa Menegon".

     9. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 8 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 8 è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.

     10. Per l'intervento di cui al comma 8 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Enemonzo, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

     11. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9566 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 il cui stanziamento è elevato di pari importo.

     12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Forni di Sopra un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni per lavori di ripristino e completamento delle reti idrica e fognaria.

     13. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 12 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 12 è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.

     14. Per l'intervento di cui al comma 12 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Forni di Sopra, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

     15. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9597 [2.1.232.3.08.16] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII - con la denominazione "Finanziamento straordinario al Comune di Forni di Sopra per lavori di ripristino e completamento delle reti idrica e fognaria" e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1999.

     16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Amaro un finanziamento straordinario di lire 300 milioni per garantire la completa funzionalità dell'edificio ad uso misto di proprietà comunale sito in piazza Maggiore.

     17. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 16, il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 16 è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.

     18. Per l'intervento di cui al comma 16 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Amaro anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

     19. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9602 [2.1.232.3.08.32] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese di investimento - categoria 2.3 - sezione VIII - con la denominazione "Finanziamento straordinario al Comune di Amaro per garantire la completa funzionalità dell'edificio ad uso misto di proprietà comunale sito in piazza Maggiore" e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1999.

     20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Resia un finanziamento straordinario di lire 400 milioni per la realizzazione di un edificio polifunzionale da adibire ad archivio storico, biblioteca comunale e museo etnografico. Sono ammesse a finanziamento anche le spese per gli arredi e le attrezzature.

     21. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 20 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 20 è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.

     22. Per l'intervento di cui al comma 21 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Resia, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

     23. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9598 [2.1.232.3.06.06] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VI - con la denominazione "Finanziamento straordinario al Comune di Resia per la realizzazione di un edificio polifunzionale da adibire ad archivio storico, biblioteca comunale e museo etnografico" e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l'anno 1999.

     24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tarvisio un finanziamento straordinario di lire 1.850 milioni per il ripristino e la sistemazione dell'acquedotto di Monte Lussari.

     25. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 24 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 20, è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.

     26. Per l'intervento di cui al comma 24 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Tarvisio, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

     27. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa di lire 1.850 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9599 [2.1.232.3.08.16] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII - con la denominazione "Finanziamento straordinario al Comune di Tarvisio per il ripristino e la sistemazione dell'acquedotto di Monte Lussari" e con lo stanziamento di lire 1.850 milioni per l'anno 1999.

     28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni per la progettazione dell'adeguamento antisismico e l'allestimento museale dell'edificio denominato "Casa Cavazzini" [30].

     29. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 28 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 28, è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.

     30. Per l'intervento di cui al comma 28 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Udine, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

     31. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9588 [2.1.232.3.06.06] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VI - con la denominazione «Finanziamento straordinario al Comune di Udine per la progettazione dell'adeguamento antisismico e l'allestimento museale dell'edificio denominato "Casa Cavazzini"» e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 [31].

     32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre un finanziamento straordinario di lire 3.000 milioni per coprire la spesa necessaria alla progettazione definitiva del collegamento stradale Sequals

- Gemona. A tal fine può avvalersi degli Enti locali ovvero di società di

progettazione pubblica o privata.

     33. Le scelte progettuali definitive verranno assunte di comune accordo tra gli Enti locali interessati e la Direzione regionale della viabilità e dei trasporti.

     34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3623 [2.1.210.3.09.17] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 17 - programma 0.10.1 - spese d'investimento - categoria 2.1 - sezione IX - con la denominazione "Finanziamento straordinario per la progettazione definitiva del collegamento stradale Sequals - Gemona" e con lo stanziamento di lire 3.000 milioni per l'anno 1999.

     35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Villa Santina un finanziamento straordinario di lire 2.700 milioni per l'acquisto e la riconversione ad uso abitativo di alcuni fabbricati produttivi [32].

     36. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 35 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     37. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 35 è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali. Per l'intervento di cui al comma 35, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Villa Santina, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

     38. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di lire 2.700 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9589 [2.1.232.3.07.26] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VII - con la denominazione "Finanziamento straordinario al Comune di Villa Santina per l'acquisto e la riconversione ad uso abitativo di alcuni fabbricati produttivi" e con lo stanziamento di lire 2.700 milioni per l'anno 1999 [33].

     39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Maniago un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni per il completamento del museo della coltelleria.

     40. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 39 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 39, è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.

     41. Per l'intervento di cui al comma 39 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Maniago, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

     42. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9585 [2.1.232.3.06.06] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VI - con la denominazione "Finanziamento straordinario al Comune di Maniago per il completamento del museo della coltelleria" e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1999.

     43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Osoppo un finanziamento straordinario di lire 2.000 milioni per il completamento del recupero e l'adeguamento funzionale della "Fortezza Osoppo".

     44. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 43 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 43, è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.

     45. Per l'intervento di cui al comma 43 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Osoppo, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

     46. Per le finalità previste dal comma 43 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9586 [2.1.232.3.06.06] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VI - con la denominazione «Finanziamento straordinario al Comune di Osoppo per il completamento del recupero e l'adeguamento funzionale della "Fortezza Osoppo"» e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1999.

     47. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 1984, n. 33, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9447 dello stato previsione della spesa dei bilanci predetti il cui stanziamento viene elevato di pari importo.

     48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lusevera un finanziamento straordinario di lire 400 milioni per lavori di urbanizzazione in frazione di Pradielis.

     49. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 48, il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali. Per l'intervento di cui al comma 48, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Lusevera, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

     50. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9503 [2.1.232.3.08.26] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII - con la denominazione "Finanziamento straordinario al Comune di Lusevera per lavori di urbanizzazione in frazione di Pradielis" e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l'anno 1999.

     51. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tarcento un finanziamento straordinario di lire 1.526.244.713 per l'acquisto, il recupero, l'adeguamento tecnologico, strutturale e funzionale di un edificio - già adibito ad attività ricreativa e culturale e danneggiato dagli eventi sismici - da adibire a biblioteca comprensoriale e a sala polifunzionale.

     52. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 51, il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento di cui al comma 51 è cumulabile con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali.

     53. Per l'intervento di cui al comma 51, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Tarcento, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

     54. Per le finalità previste dal comma 51 è autorizzata la spesa di lire 1.526.244.713 per l'anno 1999 a carico del capitolo 9601 [2.1.232.3.07.32] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VI - con la denominazione "Finanziamento straordinario al Comune di Tarcento per l'acquisto, il recupero, l'adeguamento tecnologico, strutturale e funzionale di un edificio da adibire a biblioteca comprensoriale e a sala polifunzionale" e con lo stanziamento di lire 1.526.244.713 per l'anno 1999.

     55. Al maggior onere di complessive lire 23.676.244.713, per l'anno 1999, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 34, 38, 42, 46, 47, 50 e 54 si provvede:

     a) nell'ambito del disposto di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58, per lire 9.472.858.204, mediante prelevamento dal capitolo 9620 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1999 di pari importo corrispondente per lire 7.946.613.491 alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze del 3 febbraio 1999, n. 11;

     b) per complessive lire 4.650.096.078, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 9621 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti corrispondente per lire 3.251.332.556 alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze del 3 febbraio 1999, n. 11;

     c) per complessive lire 9.553.290.431 mediante storno dai seguenti capitoli del precitato stato di previsione della spesa per gli importi a fianco di ciascuno indicati, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze del 5 febbraio 1999, n. 12, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:

     1) capitolo 9445 - lire 27.343.029;

     2) capitolo 9448 - lire 3.500.000.000;

     3) capitolo 9519 - lire 150.000.000;

     4) capitolo 9521 - lire 300.000.000;

     5) capitolo 9525 - lire 93.242.181;

     6) capitolo 9526 - lire 735.493.749;

     7) capitolo 9532 - lire 32.211.472;

     8) capitolo 9538 - lire 315.000.000;

     9) capitolo 9543 - lire 200.000.000;

     10) capitolo 9550 - lire 200.000.000;

     11) capitolo 9567 - lire 4.000.000.000.

     56. I maggiori introiti corrispondenti a complessive lire 184.108.375 accertati al 31 dicembre 1998 sui capitoli 654, 1062, 1450, 1538, dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci precitati, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 10/1982 confluiscono al "Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia" iscritto al capitolo 9621 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 1999.

 

     Art. 16. (Altre norme contabili).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con agenzie o società fornitrici di servizi di trasporto per l'attività di missione degli Amministratori e dei dipendenti regionali. I relativi oneri fanno carico ai capitoli 101, 102, 552 e 553 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     1 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle attività di missione dei Consiglieri regionali, nonché dei titolari e componenti degli Organi di garanzia aventi sede presso il Consiglio regionale. I relativi oneri fanno carico al bilancio del Consiglio regionale [34].

     2. [35].

     3. [36].

     4. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, primo comma, n. 7, e 51, primo comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, nonché dell'articolo 8 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, e dell'articolo 2, settimo comma, del D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 8, nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia non è dovuta alcuna tassa di concessione per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

     5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria, fino all'importo massimo di lire 1.400 milioni, ai fini della concessione di anticipazioni bancarie al Teatro Stabile Sloveno di Trieste nelle more dell'erogazione dei contributi per il sostegno dell'attività allo stesso assegnati dal Ministero per i beni e le attività culturali, nonché dal Commissariato del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia a carico del Fondo Trieste.

     6. La concessione della garanzia fideiussoria di cui al comma 5 è disposta con deliberazione della Giunta regionale proposta dall'Assessore regionale alle finanze.

     7. La domanda per la concessione della garanzia è corredata della delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione del Teatro Stabile Sloveno di Trieste dispone il ricorso all'anticipazione bancaria, dichiarando motivatamente l'impossibilità di fornire proprie idonee garanzie a fronte della stessa, e dall'atto di adesione della banca concedente.

     8. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 5 fanno carico al capitolo 1541 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     9. L'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura del Friuli-Venezia Giulia - ERSA è autorizzato ad alienare, alla scadenza dei contratti di locazione in essere, i fondi rustici dell'Azienda agricola Vittoria di Fossalon di Grado nonché i terreni situati in Comune di San Quirino e Fontanafredda già di proprietà dell'Ente Tre Venezie, fatta salva la superficie necessaria all'Ente ai fini della sperimentazione agricola.

     10. L'ERSA con apposito regolamento stabilisce le modalità e i criteri per la vendita dei terreni di cui al comma 9 e provvede alla stima del valore dei terreni. Il predetto regolamento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, previo parere della competente Commissione consiliare. L'ERSA provvede, altresì, all'accorpamento dei fondi in lotti, garantendo agli affittuari una superficie, per quanto possibile, corrispondente a quella dei terreni già affittati, qualora gli stessi non siano territorialmente contigui [37].

     11. Il prezzo d'acquisto dei terreni di cui al comma 9 può essere corrisposto in 20 rate annuali posticipate, senza aggravio di interessi.

     11 bis. Agli imprenditori agricoli a titolo principale, residenti a Fossalon di Grado e nel comune di Fiumicello, acquirenti dei terreni dell'azienda agricola Vittoria di Fossalon di Grado, che realizzino investimenti, sui terreni acquistati, tali da elevare la loro qualità e classe catastale di coltura, risultante da idonei atti catastali, il valore stimato degli stessi viene ridotto del 30 per cento e l'inizio del pagamento delle rate, di cui al comma 11, viene posticipato di tre anni dalla data di stipulazione del contratto [38].

     11 ter. Nel caso di aziende zootecniche, gli investimenti di cui al comma 11 bis, ai fini della riduzione di prezzo e del post ammortamento, possono essere sostituiti da un aumento del reddito da lavoro per ULA, a seguito dell'acquisizione dei nuovi terreni, dimostrato con una relazione che evidenzi, ricorrendo alle classiche voci di bilancio aziendale, la situazione economica ante e quella post [39].

     11 quater. La sola riduzione del prezzo del 30 per cento viene applicata anche agli acquirenti, che siano imprenditori agricoli a titolo principale e che dimostrino con la relazione di cui al comma 11 ter un aumento del reddito da lavoro per ULA [40].

     12. Il trasferimento della proprietà ha luogo all'atto della stipula del contratto, ovvero, nei Comuni in cui vige il sistema tavolare, all'atto dell'intavolazione del diritto nel libro fondiario, con iscrizione di ipoteca a favore della Regione a garanzia della corresponsione dei ratei dovuti nei casi di pagamento dilazionato.

     13. Per un periodo di 15 anni dalla data di stipulazione del contratto, i beni immobili di cui al comma 9 non possono essere alienati né concessi in affitto o comodato, né su di essi può costituirsi alcun diritto reale di godimento. Tale vincolo deve essere trascritto ed annotato nei registri immobiliari a cura dell'ERSA ed a spese degli acquirenti.

     14. I beni immobili di cui al comma 9 sono alienati con i seguenti criteri di priorità:

     a) ai conduttori in affitto;

     b) ad imprenditori agricoli a titolo principale residenti da almeno due anni nei comuni in cui sono ubicati i beni medesimi con preferenza ai giovani agricoltori, di cui all'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e come individuati dal Piano regionale di sviluppo rurale, compresi quelli che acquisiscono i requisiti entro due anni;

     c) ad imprenditori agricoli a titolo principale, residenti da almeno due anni nella regione Friuli-Venezia Giulia; in tal caso il pagamento non viene rateizzato [41].

     15. I proventi derivanti dall'alienazione dei beni immobili di cui al comma 9 affluiscono al capitolo 1300 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

     16. E' autorizzata la rinegoziazione dei mutui agevolati posti in essere a seguito dei bandi emanati il 25 ottobre 1995, 20 gennaio 1997 e 22 gennaio 1998 ai sensi del titolo IV della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45.

     17. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore all'edilizia e ai servizi tecnici, vengono determinate le misure dei tassi da applicare alle operazioni di finanziamento per le rate residue, a far data dalle rate in scadenza con il 31 dicembre 1999, e viene approvato lo schema di atto aggiuntivo con le banche contraenti, anche al fine di rideterminare la composizione della provvista mista.

     18. Le risorse derivanti da estinzione anticipata di prestiti obbligazionari per quote di provvista non utilizzata verranno introitate al capitolo 1301 dello stato di previsione della entrata del bilancio pluriennale 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

     19. Ai seguenti articoli della legge regionale 7/1988, come da ultimo sostituiti dall'articolo 2 della legge regionale 32/1997, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [42];

     b) [43];

     c) [44];

     d) [45].

     20. [46].

     21. In relazione al disposto di cui al comma 20 nella denominazione del capitolo 6135 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 le parole "alla realizzazione" sono sostituite dalle parole "all'acquisto e alla realizzazione".

     22. [47].

     23. [48].

     24. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare una quota, non eccedente lire 294 milioni, dello stanziamento di lire 1.563 milioni - allocato al capitolo 9313 con l'articolo 8, comma 14, della legge regionale 4/1999 - a titolo di corrispettivo dell'incarico affidato con deliberazione della Giunta regionale n. 882 del 26 marzo 1999 per l'elaborazione e la predisposizione dei programmi attuativi regionali previsti dall'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e con l'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

     25. [49]

     26. [50]

     27. [51]

     28. [52].

     29. Gli stanziamenti iscritti nei bilanci delle Province nel titolo II della spesa e destinati al finanziamento di iniziative dirette nell'ambito delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 si considerano impegnati in corrispondenza e per l'ammontare delle relative entrate accertate.

     30. La disposizione di cui al comma 29 trova applicazione per tutti gli stanziamenti individuati dal comma medesimo indipendentemente dall'esercizio finanziario di iscrizione a bilancio.

     31. All'articolo 10 bis della legge regionale 27 marzo 1992, n. 13, così come introdotto dall'articolo 40, comma 2, della legge regionale 8/1999, al comma 2 è abrogata la lettera «h».

     32. In relazione al disposto dell'articolo 4, comma 14, della legge regionale 10/1997, le variazioni di spesa autorizzate dall'articolo 14, commi 26 e 27, della legge regionale 14/1998, a carico del capitolo 8180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, corrispondente al capitolo 9010 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, si intendono rispettivamente disposte per gli anni dal 1998 al 2017 e dal 1999 al 2018.

     33. [53].

     34. Le iniziative per le quali siano state presentate domande di finanziamento alla Direzione regionale del commercio e del turismo ai sensi dell'articolo 19 bis della legge regionale 35/1987, come aggiunto dall'articolo 42, comma 1, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, e che non hanno trovato accoglimento per il mancato rifinanziamento del relativo capitolo di bilancio, possono essere finanziate con le eventuali disponibilità del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna.

     35. In via di interpretazione autentica dell'articolo 21 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, tra gli oneri connessi con la realizzazione della nuova sede della Provincia di Pordenone sono comprese anche le spese per gli arredi e le attrezzature.

     [36. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 17, lettera b), della legge regionale 4/1999, per favorire la razionalizzazione e la riarticolazione delle funzioni dei Comuni, nonché in attesa di un complessivo e organico riordino del sistema delle autonomie del Friuli- Venezia Giulia, le unioni di Comuni sono disciplinate secondo quanto disposto dai commi da 37 a 41. Alle stesse unioni si applicano i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, per quanto compatibili.] [54]

     [37. Le unioni di Comuni sono Enti locali costituiti da due o più Comuni, di norma contermini, per l'esercizio congiunto di una pluralità di funzioni di loro competenza. I Comuni interessati approvano, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio, l'atto costitutivo, unitamente allo statuto dell'unione.] [55]

     [38. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione - garantendo la rappresentanza delle minoranze - oltre a indicare le funzioni da svolgere e le relative risorse. All'unione competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi dalla stessa gestiti.] [56]

     [39. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni affidate e per i rapporti, anche finanziari, con i Comuni.] [57]

     [40. Dopo la costituzione di una unione, altri Comuni contermini possono deliberare la propria adesione, mediante approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto, con le modalità di cui al comma 37.] [58]

     [41. La Regione eroga a ciascun Comune che abbia aderito all'unione un'assegnazione annuale integrativa, calcolata in misura percentuale rispetto alla somma dei trasferimenti disposti per l'anno precedente alla costituzione dell'unione. L'assegnazione cessa con lo scioglimento dell'unione. Le unioni di Comuni possono presentare richieste distinte da quelle eventualmente presentate dai Comuni facenti parte dell'unione, per ottenere contributi regionali previsti a favore degli Enti locali.] [59]

     42. All'articolo 16, comma 56, della legge regionale 3/1998, la parola «costruzione» è sostituita dalla parola «realizzazione». Conseguentemente la denominazione del capitolo 5864 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è modificata con la sostituzione della parola «costruzione» con la parola «realizzazione».

     43. (Comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).

 

     Art. 17. (Rifinanziamenti di leggi regionali).

     (Omissis).

 

     Art. 18. (Rifinanziamenti di leggi regionali mediante contrazione di mutuo).

     (Omissis).

     10. Il secondo periodo del comma 1 bis dell'articolo 51 della legge regionale 13/1998, come inserito dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 9/1999, è abrogato.

 

     Art. 19. (Sospensione degli effetti di disposizioni notificate alla Commissione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE). [60].

 

     Art. 20. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Tabelle

(Omissis)


[1] Sostituisce i commi 1 e 2, art. 12 della L.R. 15 febbraio 1999, n. 5.

[2] I previgenti commi da 5 a 8 sono stati così sostituiti con gli attuali commi da 5 a 6 bis per effetto dell'art. 8 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[3] I previgenti commi da 5 a 8 sono stati così sostituiti con gli attuali commi da 5 a 6 bis per effetto dell'art. 8 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[4] I previgenti commi da 5 a 8 sono stati così sostituiti con gli attuali commi da 5 a 6 bis per effetto dell'art. 8 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[5] I previgenti commi da 5 a 8 sono stati così sostituiti con gli attuali commi da 5 a 6 bis per effetto dell'art. 8 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[6] I previgenti commi da 5 a 8 sono stati così sostituiti con gli attuali commi da 5 a 6 bis per effetto dell'art. 8 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[7] I previgenti commi da 5 a 8 sono stati così sostituiti con gli attuali commi da 5 a 6 bis per effetto dell'art. 8 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[8] I previgenti commi da 5 a 8 sono stati così sostituiti con gli attuali commi da 5 a 6 bis per effetto dell'art. 8 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[9] Modifica la lettera a), comma 7, art. 1 della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.

[10] Sostituisce il comma 4 bis, art. 4 della L.R. 8 aprile 1997, n. 10.

[11] Comma modificato dall'art. 5, comma 23 della L.R. 11 settembre 2000, n. 18 e abrogato dall'art. 13 della L.R. 17 febbraio 2011, n. 2, con la decorrenza ivi prevista.

[12] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 17 febbraio 2011, n. 2, con la decorrenza ivi prevista.

[13] Modifica la lettera m), comma 14, art. 6 della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.

[14] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16. Modifica una tabella allegata alla L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.

[15] Aggiunge le lettere g quinquies), g sexies) e g septies) al comma primo, art. 1 della L.R. 12 giugno 1975, n. 31.

[16] Modifica il comma 4, art. 6 della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.

[17] Comma abrogato dall’art. 17 della L.R. 26 febbraio 2002, n. 7 con decorrenza dall’1 gennaio 2003 come stabilito dall’art. 19 della stessa L.R. 7/2002.

[18] Comma abrogato dall’art. 17 della L.R. 26 febbraio 2002, n. 7 con decorrenza dall’1 gennaio 2003 come stabilito dall’art. 19 della stessa L.R. 7/2002.

[19] Comma abrogato dall’art. 9 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 3.

[20] Comma abrogato dall’art. 9 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 3.

[21] Comma abrogato dall’art. 9 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 3.

[22] Comma abrogato dall’art. 26 della L.R. 7 luglio 2006, n. 11, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata. Aggiunge il comma 1 bis all'art. 14 della L.R. 24 giugno 1993, n. 49.

[23] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11. Modifica il comma 1, art. 93 della L.R. 13 luglio 1998, n. 12.

[24] Modifica il comma 1, art. 8 della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.

[25] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[26] Comma modificato dall'art. 6 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2 e così sostituito dall’art. 7 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1.

[27] Comma così modificato dall’art. 7 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1.

[28] Comma così sostituito dall’art. 7 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1.

[29] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.

[30] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 3 novembre 1999, n. 44.

[31] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 3 novembre 1999, n. 44.

[32] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 3 novembre 1999, n. 44.

[33] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 3 novembre 1999, n. 44.

[34] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[35] Aggiunge la lettera c ter) al comma 1, art. 57 della L.R. 1 marzo 1988, n. 7.

[36] Modifica il comma 2, art. 243 della L.R. 1 marzo 1988, n. 7.

[37] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[38] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[39] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[40] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[41] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[42] Sostituisce la lettera d), comma 1, art. 143 della L.R. 1 marzo 1988, n. 7.

[43] Aggiunge la lettera f bis) al comma 1, art. 145 della L.R. 1 marzo 1988, n. 7.

[44] Sostituisce l'art. 147 della L.R. 1 marzo 1988, n. 7.

[45] Modifica il comma 1, art. 149 della L.R. 1 marzo 1988, n. 7.

[46] Modifica il comma 17, art. 11 della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.

[47] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11. Sostituisce l'art. 3 della L.R. 16 maggio 1973, n. 45.

[48] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11. Aggiunge i commi 9 bis, 9 ter e 9 quater all'art. 8 della L.R. 10 novembre 1998, n. 14.

[49] Comma abrogato dall’art. 180 della L.R. 16 gennaio 2002, n. 2.

[50] Comma abrogato dall’art. 180 della L.R. 16 gennaio 2002, n. 2.

[51] Comma abrogato dall’art. 180 della L.R. 16 gennaio 2002, n. 2.

[52] Aggiunge il comma 7 bis all'art. 37 della L.R. 19 aprile 1999, n. 8.

[53] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21. Modifica il comma 3, art. 47 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7.

[54] Comma abrogato dall’art. 49 della L.R. L.R. 9 gennaio 2006, n. 1, con la precisazione ivi prevista.

[55] Comma abrogato dall’art. 49 della L.R. L.R. 9 gennaio 2006, n. 1, con la precisazione ivi prevista.

[56] Comma abrogato dall’art. 49 della L.R. L.R. 9 gennaio 2006, n. 1, con la precisazione ivi prevista.

[57] Comma abrogato dall’art. 49 della L.R. L.R. 9 gennaio 2006, n. 1, con la precisazione ivi prevista.

[58] Comma abrogato dall’art. 49 della L.R. L.R. 9 gennaio 2006, n. 1, con la precisazione ivi prevista.

[59] Comma abrogato dall’art. 49 della L.R. L.R. 9 gennaio 2006, n. 1, con la precisazione ivi prevista.

[60] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.