§ 3.12.29 - L.R. 22 agosto 1991, n. 32.
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, concernente norme integrative della disciplina giuridica delle imprese artigiane.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.12 artigianato
Data:22/08/1991
Numero:32


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 


§ 3.12.29 - L.R. 22 agosto 1991, n. 32.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, concernente norme integrative della disciplina giuridica delle imprese artigiane.

(B.U. 23 agosto 1991, n. 107).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

     [1. Possono beneficiare delle agevolazioni disposte dall'Amministrazione regionale e dall'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia anche i consorzi e le società consortili previsti dall'articolo 31 ter della legge regionale n. 6/1970, come inserito dall'articolo 1.]

 

     Art. 3. [3]

     [1. Le imprese artigiane iscritte all'Albo di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, e i consorzi e le società consortili iscritti all'apposita sezione dell'Albo stesso possono beneficiare delle agevolazioni disposte dall'Amministrazione regionale e dall'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia anche per le spese sostenute per l'avvio dell'attività nei sei mesi antecedenti all'iscrizione all'Albo a condizione che l'iscrizione avvenga prima della presentazione della domanda di contributo.

     1 bis. Nell'ipotesi di finanziamento agevolato l'iscrizione all'Albo deve avvenire antecedentemente al rimborso da parte dell'impresa della prima rata di ammortamento [4].]

 


[1] Articolo abrogato dall’art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78.

[2] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 17 gennaio 1995, n. 5 ed abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[4] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.