§ 3.12.1 - L.R. 24 febbraio 1970, n. 6.
Norme integrative e modificative della disciplina giuridica delle imprese artigiane.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.12 artigianato
Data:24/02/1970
Numero:6


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 10 bis. 
Art. 10 ter. 
Art. 10 quater. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 31 bis. 
Art. 31 ter. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 


§ 3.12.1 - L.R. 24 febbraio 1970, n. 6.

Norme integrative e modificative della disciplina giuridica delle imprese artigiane. [1]

(B.U. 26 febbraio 1970, n. 8).

 

CAPO I [2]

Disposizione preliminare

 

Art. 1. [3]

     [Nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia la disciplina giuridica delle imprese artigiane si attua nei modi previsti dalla presente legge e con l'osservanza di ogni altra norma statale o regionale, con essa compatibile.]

 

CAPO II [4]

Degli Albi delle imprese artigiane

 

     Art. 2. [5]

     [Gli Albi provinciali, di cui alle norme dello Stato vigenti in materia, si considerano istituiti presso le Commissioni provinciali per l'artigianato.

     L'iscrizione nell'Albo è disposta dalla Commissione provinciale, su domanda del titolare dell'impresa, ovvero d'ufficio.

     Ogni impresa, avente i requisiti previsti dalle leggi dello Stato per il riconoscimento della qualifica artigiana, ha l'obbligo di richiedere tale riconoscimento ed ha diritto a conseguire l'iscrizione nell'Albo.

     A tal fine, il titolare dell'impresa allega alla domanda ogni documento che egli ritenga utile per l'esatta individuazione della propria attività artigiana.

     La domanda è presentata alla segreteria della Commissione provinciale. Può anche essere inoltrata mediante plico raccomandato o per il tramite del Comune di residenza o per il tramite dell'organizzazione sindacale di categoria.

     La Commissione provinciale può svolgere ogni accertamento, anche diretto, allo scopo di stabilire se l'impresa richiedente sia in possesso dei requisiti di legge.]

 

     Art. 3. [6]

     [L'iscrizione nell'Albo decorre dal giorno della presentazione della domanda o dalla data dell'accertamento d'ufficio ed è comprovata da apposito attestato rilasciato dalla Commissione provinciale per l'artigianato al nome del titolare dell'impresa.

     La decisione della Commissione provinciale per l'artigianato deve essere adottata entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. La mancata decisione entro tale termine equivale ad accoglimento della domanda stessa.

     Ove la Commissione decida di non accogliere la domanda, la decisione stessa deve essere motivata.

     La decisione della Commissione, riguardante l'accoglimento o il rigetto della domanda o l'iscrizione d'ufficio, deve essere comunicata all'interessato a cura della Commissione stessa entro il termine di 15 giorni da quello della sua adozione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

     Analoga comunicazione viene fatta dalla Commissione all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro [7].

     Le iscrizioni nell'Albo sono rese pubbliche mediante affissione presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per 15 giorni consecutivi.

     Gli enti e le associazioni che istituzionalmente operano a favore del settore artigiano possono prendere visione degli Albi provinciali delle imprese artigiane e ricavarne copia a loro spese. Inoltre chiunque vi abbia interesse può prendere visione degli Albi medesimi.

     Copie degli Albi provinciali devono essere rilasciate gratuitamente all'Ente per lo sviluppo dell'artigianato per il Friuli-Venezia Giulia (E.S.A.) e alle organizzazioni sindacali degli artigiani, che risultino costituite ed operanti nella provincia, nonché all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, competenti per territorio, qualora ne facciano richiesta [8].]

 

     Art. 4. [9]

     [L'iscrizione nell'Albo sostituisce, secondo le norme dello Stato vigenti in materia, l'iscrizione nel registro delle ditte di cui agli artt. 47 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

     L'Albo delle imprese artigiane è tenuto con i criteri e le modalità stabiliti per il registro delle ditte.]

 

     Art. 5. [10]

     [L'iscrizione nell'Albo costituisce prova della qualifica artigiana dell'impresa e dà titolo all'applicazione, nei confronti della stessa e del titolare, delle disposizioni legislative e amministrative concernenti il settore artigiano.]

 

     Art. 6. [11]

     [1. La Commissione provinciale per l'artigianato all'inizio di ciascun anno predispone un piano annuale di revisione a campione delle imprese iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti artigianali in capo alle imprese medesime [12].

     2. Per l'effettuazione delle revisioni delle imprese iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane, la Commissione provinciale per l'artigianato può avvalersi di personale addetto al proprio ufficio di segreteria [13].

     3. [14].

     4. [15].

     5. [16].

     6. La Commissione provinciale per l'artigianato dispone, inoltre, in ogni tempo la cancellazione d'ufficio delle imprese artigiane per le quali sia risultata la perdita di uno dei requisiti di legge o la cessazione di attività.

     7. I titolari delle imprese artigiane individuali e i legali rappresentanti delle imprese artigiane costituite in forma societaria sono tenuti a comunicare alla Commissione provinciale per l'artigianato la cessazione dell'attività e le altre modificazioni concernenti l'impresa entro trenta giorni dal verificarsi del fatto.

     8. La cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o dalla data di deliberazione della Commissione provinciale per l'artigianato negli altri casi. La Commissione provinciale per l'artigianato provvede entro trenta giorni a dare notizia della cancellazione all'interessato, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, all'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli- Venezia Giulia, all'Ufficio regionale della Cassa per il credito alle imprese artigiane ed ad ogni altro ente erogatore di agevolazioni in favore delle imprese artigiane, mediante lettera raccomandata.

     9. Gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio delle proprie funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 10 aprile 1972, n. 17, come modificata dalla legge regionale 9 giugno 1988, n. 42 nei confronti di imprese artigiane iscritte nell'Albo, ne danno comunicazione alla Commissione provinciale per l'artigianato. Le decisioni della Commissione sono trasmesse entro trenta giorni all'ente o organismo che ha effettuato la comunicazione, all'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia e all'Ufficio regionale della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

     10. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 2 della presente legge, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo citato, per un periodo massimo di cinque anni fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto od inabilitato.]

 

     Art. 7. [17]

     [Contro la deliberazione della Commissione provinciale per l'artigianato, relativa all'iscrizione d'ufficio o alla mancata iscrizione ed alla cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane, è ammesso ricorso, da parte del titolare dell'impresa interessata, al Comitato regionale per l'artigianato di cui all'art. 11, nel termine di 60 giorni dall'avvenuta comunicazione prevista dal quarto comma dell'art. 3 e dal settimo comma dell'art. 6.

     Analogo ricorso può essere proposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro:

     a) avverso le iscrizioni o le cancellazioni previste dai precedenti artt. 3 e 6, nel termine di 60 giorni dall'avvenuta comunicazione di cui rispettivamente al quinto comma dell'art. 3 ed al settimo comma dell'art. 6;

     b) avverso il mantenimento delle iscrizioni o le cancellazioni disposte in sede di revisione dell'Albo, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui all'ultimo comma del precedente art. 6 [18].

     Il ricorso ha effetto sospensivo.

     Il Comitato regionale si pronuncia con decisione motivata sui ricorsi, in via definitiva, entro il termine di 90 giorni dalla loro presentazione.

     E' fatto salvo il gravame davanti all'autorità giudiziaria secondi le leggi dello Stato.]

 

CAPO III [19]

Delle Commissioni provinciali per l'artigianato [20]

 

     Art. 8. [21]

     [1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato di cui all'articolo 2 della presente legge sono istituite in ciascuna Provincia della Regione Friuli-Venezia Giulia quali organi amministrativi della Regione con funzioni di rappresentanza e tutela dell'artigianato.

     2. Le Commissioni provinciali per l'artigianato sono sottoposte alla vigilanza della Direzione regionale del lavoro, della cooperazione e dell'artigianato - Servizio dell'artigianato, che ne coordina l'attività e può disporre ispezioni ed indagini sul funzionamento delle Commissioni medesime.

     3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa, su proposta dell'Assessore al lavoro, cooperazione e artigianato, è nominato un commissario straordinario nelle Province in cui non sia stata costituita o rinnovata nei termini stabiliti dalla legge la Commissione provinciale per l'artigianato ovvero la Commissione stessa venga a trovarsi nella impossibilità di funzionamento o dia luogo a gravi o reiterate irregolarità debitamente contestate. Il commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della Commissione.

     4. Con lo stesso decreto è fissata la durata delle funzioni commissariali, che non può superare i sei mesi; la ricostituzione della Commissione deve aver luogo entro il suddetto termine di sei mesi, prorogabile fino ad un massimo di altri sei mesi.]

 

     Art. 9. [22]

     [1. La Commissione provinciale per l'artigianato, oltre ad assolvere alle funzioni di cui agli articoli 2, 3 e 6:

     a) dispone, anche avvalendosi dei Comuni, gli opportuni accertamenti sulla sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane [23];

     b) [24];

     c) effettua rilevazioni periodiche concernenti le strutture e le dimensioni delle imprese artigiane, i livelli di produzione e di occupazione e l'andamento economico del settore;

     d) svolge le altre funzioni che le sono attribuite dalla legge e dalla Commissione regionale per l'artigianato.

     2. La Commissione provinciale per l'artigianato disciplina il proprio funzionamento adottando norme regolamentari sulla base di un regolamento- tipo predisposto dalla Commissione regionale per l'artigianato.

     3. La Commissione provinciale per l'artigianato può costituire al proprio interno sottocommissioni per l'istruttoria delle domande di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e delle conseguenti variazioni e per la trattazione di particolari problemi riguardanti l'artigianato [25].]

 

     Art. 10. [26]

     [1. La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di nomina dei sostituti nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. Esse è composta da:

     a) nove imprenditori artigiani designati dalle Organizzazioni degli artigiani maggiormente rappresentative a livello regionale e firmatarie di contratti nazionali di lavoro [27];

     b) [28];

     c) un rappresentante dei lavoratori dipendenti designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative su base nazionale ed operanti nella Provincia;

     d) un funzionario della Direzione regionale del lavoro, della cooperazione e dell'artigianato;

     e) il dirigente della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o un suo delegato permanente;

     f) [29].

     3. [30].

     3 bis. La designazione dei soggetti indicati al comma 2, lettere a) e c), è comunicata entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il Presidente della Giunta regionale può provvedere ugualmente alla nomina in base alle designazioni pervenute e la Commissione è validamente costituita quando risulti composta da almeno la metà più uno dei componenti assegnati [31].

     4. I componenti decadono dall'ufficio in caso di perdita dei requisiti posseduti e in caso di assenza ingiustificata per cinque riunioni consecutive. La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale.

     5. [32].]

 

     Art. 10 bis. [33]

     [1. Il Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato è eletto nella prima seduta, a scrutinio segreto, tra i componenti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 10, con l'intervento di almeno due terzi dei componenti in carica e a maggioranza assoluta dei voti. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. E' proclamato eletto chi ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Successivamente e con la medesima procedura, viene eletto il vicepresidente, scelto tra i componenti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 10.

     2. Il Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato diviene membro della Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura [34].

     3. Non si può ricoprire la carica di Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato per più di due mandati, anche non consecutivi.]

 

     Art. 10 ter. [35]

     [1. La Commissione provinciale per l'artigianato è convocata almeno una volta al mese dal Presidente.

     2. Per la validità delle sedute della Commissione provinciale per l'artigianato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

     3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

     4. Le votazioni concernenti persone sono effettuate a scrutinio segreto.

     5. La Commissione provinciale per l'artigianato ha sede in ogni capoluogo di Provincia; essa può essere istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; in tal caso il Presidente della Giunta regionale stipula apposita convenzione in conformità ad uno schema approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro, cooperazione e artigianato, al fine di disciplinare i conseguenti rapporti tra la Regione e ciascun ente camerale.

     6. Presso la Commissione provinciale per l'artigianato è costituito apposito ufficio di segreteria avente i seguenti compiti:

     a) curare gli adempimenti relativi all'iscrizione, variazione e cancellazione delle imprese nell'Albo delle imprese artigiane ed ogni altro adempimento connesso con i compiti e le funzioni affidati alla Commissione con legge regionale;

     b) procedere alla verbalizzazione, pubblicità e conservazione degli atti della Commissione;

     c) provvedere al rilascio delle certificazioni di iscrizione nell'Albo e ad ogni altra certificazione prevista dalla presente legge;

     d) predisporre gli atti ed attuare le procedure relative alle revisioni periodiche dell'Albo.

     7. Gli addetti all'ufficio di segreteria sono individuati fra il personale della Regione Friuli-Venezia Giulia o fra il personale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nell'ambito della convenzione di cui al comma 5.

     8. Il segretario della Commissione provinciale per l'artigianato ed un suo sostituto, individuati di norma tra il personale di cui al comma 7, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro, cooperazione e artigianato. Il segretario della Commissione e il personale dell'ufficio di segreteria sono posti alle dipendenze funzionali del Presidente della Commissione provinciale.]

 

     Art. 10 quater. [36]

     [1. Le spese per il funzionamento della Commissione e per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9 sono a carico del bilancio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

     2. Quando la Commissione ha sede presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con la convenzione di cui al comma 5 dell'articolo 10 ter si stabilisce l'ammontare delle spese per il funzionamento della Commissione e per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9 a carico dell'Amministrazione regionale; dette spese sono anticipate dagli Enti camerali e rimborsate annualmente dalla Regione con le modalità stabilite nella convenzione medesima [37].

     3. Nei casi in cui venga stipulata la convenzione di cui al comma 5 dell'articolo 10 ter, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono dovuti i diritti su atti o certificati rilasciati dall'ufficio di segreteria delle Commissioni provinciali per l'artigianato e i diritti di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, compresi i diritti relativi al periodo antecedente la stipula della convenzione, a titolo di parziale rimborso degli importi loro spettanti ai sensi del comma 1 per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9 [38].

     4. Ai componenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute delle Commissioni provinciali o delle sottocommissioni, una medaglia di presenza di lire 75.000. Ai componenti che risiedano in un Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione ovvero che effettuino personalmente gli accertamenti di cui all'articolo 2, sesto comma, in un Comune diverso da quello di residenza, spetta inoltre un rimborso spese nella misura prevista dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, previa autorizzazione del Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato [39].

     5. Ai Presidenti delle Commissioni provinciali è attribuita, in luogo della medaglia di presenza, un'indennità di carica di lire 560.000 mensili.

     6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato, che si protragga per oltre trenta giorni consecutivi nell'arco dello stesso anno, l'indennità di cui al comma 5 spetta al vicepresidente.

     7. Gli importi delle medaglie di presenza di cui al comma 4 e dell'indennità di carica di cui al comma 5 sono aggiornati all'inizio di ogni anno con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima secondo i criteri indicati nell'articolo 17 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45.]

 

CAPO IV [40]

Della Commissione regionale per l'artigianato

 

     Art. 11. [41]

     [1. Presso la Direzione regionale del lavoro, della cooperazione e dell'artigianato è istituita la Commissione regionale per l'artigianato, organo tecnico-consultivo della Regione Friuli-Venezia Giulia per i problemi dell'artigianato.

     2. La Commissione regionale per l'artigianato:

     a) decide in via definitiva sui ricorsi di cui all'articolo 7;

     b) esprime i pareri su problemi concernenti l'artigianato sottoposti al suo esame dall'Assessore regionale al lavoro, alla cooperazione e all'artigianato;

     c) formula, di propria iniziativa, voti e proposte su problemi riguardanti l'artigianato e in particolare in materia di:

     1) qualifica artigiana, ai fini della determinazione di orientamenti per l'applicazione uniforme della presente legge;

     2) programmazione economica regionale;

     3) credito, assistenza tecnica alle imprese artigiane, aggiornamento tecnologico e incremento della produttività della aziende artigiane; assistenza commerciale per il collocamento in Italia e all'estero dei prodotti artigiani, nonché partecipazione a mostre e fiere regionali, nazionali e internazionali; sviluppo delle attività artistiche e tradizionali dell'artigianato regionale; cooperazione nell'artigianato con particolare riferimento alle associazioni consortili; ricerca delle fonti di rifornimento di materie prime, di semilavorati, di energie e di carburanti e di ogni altro prodotto necessario all'attività e all'impresa artigiana;

     4) formazione e aggiornamento professionale degli imprenditori e dei dipendenti di imprese artigiane;

     d) esprime parere sul programma annuale di attività dell'Ente per lo Sviluppo dell'Artigianato (ESA) anche in relazione al bilancio dell'Ente;

     e) attua il coordinamento delle iniziative delle Commissioni provinciali per l'artigianato;

     f) svolge sul piano regionale azioni di propulsione e coordinamento in materia di artigianato, anche sulla base di relazioni fornite dai competenti enti ed organi regionali e locali;

     g) svolge gli altri compiti che le sono attribuiti dalla legge e dall'Amministrazione regionale;

     h) provvede alle designazioni dei propri rappresentanti in organismi e enti previsti da norme statali o regionali; essi restano in carica per la durata della Commissione regionale che li ha designati.

     3. La Commissione regionale per l'artigianato può istituire al proprio interno sottocommissioni per l'istruttoria dei ricorsi e per la trattazione di particolari problemi riguardanti l'artigianato.

     4. La Commissione disciplina con norme regolamentari, da approvarsi con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati, il proprio funzionamento e il funzionamento delle sottocommissioni.]

 

     Art. 12. [42]

     [1. La Commissione regionale per l'artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della stessa, su proposta dell'Assessore al lavoro, alla cooperazione e all'artigianato.

     2. La Commissione regionale dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di nomina dei sostituti sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     3. Essa è composta:

     a) dall'Assessore al lavoro, alla cooperazione e all'artigianato;

     b) dai Presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato;

     c) dal Direttore regionale del lavoro, della cooperazione e dell'artigianato;

     d) da due docenti universitari, l'uno in materie giuridiche e l'altro in materie economiche, presso un'università della Regione designati dall'Assessore al lavoro, cooperazione e artigianato;

     e) dal Presidente dell'ESA;

     f) da sei rappresentanti delle organizzazioni degli artigiani più rappresentative che risultino operanti nella Regione scelti in una rosa di soggetti designati dalle organizzazioni stesse, in ragione di almeno un rappresentante per ciascuna di esse;

     g) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

     h) dal Direttore regionale dell'Ufficio di piano o da un suo delegato;

     i) dal Direttore regionale della formazione professionale o da un suo delegato.

     4. La designazione dei soggetti indicati al comma 3, lettere f) e g) è comunicata entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il Presidente della Giunta regionale può provvedere ugualmente alla nomina in base alle designazioni pervenute e la Commissione è validamente costituita quando risulti composta da almeno la metà più uno dei componenti assegnati.

     5. I componenti della Commissione decadono dall'ufficio in caso di perdita dei requisiti necessari e in caso di ingiustificata assenza alle sedute per tre riunioni consecutive. La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale.

     6. La carica di componente della Commissione regionale è incompatibile con quella di consigliere dell'ESA fatta eccezione per il caso di cui alla lettera e) del comma 3.]

 

     Art. 13. [43]

     [1. La Commissione regionale per l'artigianato è presieduta dall'Assessore al lavoro, cooperazione e artigianato; essa è convocata almeno una volta ogni tre mesi.

     2. Nella prima riunione la Commissione elegge con l'intervento di almeno due terzi dei componenti in carica e a maggioranza assoluta dei voti il vicepresidente che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni.

     3. Le funzioni di segreteria della Commissione sono espletate da due funzionari della Direzione regionale del lavoro, della cooperazione e dell'artigianato.

     4. Essi provvedono a:

     a) redige il verbale delle riunioni della Commissione e delle sottocommissioni;

     b) curare l'istruttoria dei ricorsi proposti alla Commissione regionale per l'artigianato;

     c) conservare gli atti della Commissione regionale predisporre una raccolta delle decisioni e dei pareri pronunciati dalla Commissione regionale per l'artigianato.

     5. Il Presidente ha facoltà di invitare di volta in volta alle sedute della Commissione esperti, a titolo consultivo, per la trattazione di specifici argomenti.]

 

     Art. 14. [44]

     [1. Ai componenti della Commissione regionale per l'artigianato spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione o delle sottocommissioni, una medaglia di presenza di lire 75.000 nonché il trattamento di missione previsto dall'articolo 153 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

     2. Per ali aggiornamenti delle medaglie di presenza di cui al comma 1, si applica l'articolo 10 quater, comma 7, della presente legge.]

 

CAPO V [45]

Elezioni

 

     Artt. 15. - 23. [46]

 

CAPO VI [47]

Del maestro artigiano

 

     Art. 24. [48]

     [E' istituito il titolo di maestro artigiano, che viene rilasciato ai titolari di imprese, iscritte nell'Albo di cui all'art. 2, che esercitano mestieri che comportino specifiche cognizioni tecniche o presentino particolare interesse artistico.

     I mestieri di cui al comma precedente sono determinati, su proposta del Comitato regionale per l'artigianato, con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima.

     Il titolo può essere conferito anche ai soci titolari di imprese costituite in forma di cooperativa o di società, escluse le società per azioni, a responsabilità limitata ed in accomandita semplice e per azioni, purché partecipanti al lavoro.]

 

     Art. 25. [49]

     [Per il conseguimento del titolo è necessario:

     a) possedere un elevato grado di capacità professionale;

     b) avere compiuto il 40º anno di età ed esercitare il mestiere da almeno dieci anni, salvo casi eccezionali;

     c) essere titolare di impresa che disponga di attrezzature atte alla formazione professionale degli apprendisti.

     La capacità di cui alla lettera a) può essere desunta dal possesso di diplomi di istituti tecnici e professionali, da premi conseguiti in mostre, esposizioni, concorsi regionali, nazionali e internazionali, da lodevole insegnamento svolto in scuole pubbliche, da saggi di lavoro, eseguiti da specifica competenza, perizia, attitudine, preparazione e svolgimento dell'insegnamento professionale dell'interessato.]

 

     Art. 26. [50]

     [Per taluni dei mestieri richiamati all'articolo 24, che comportino una particolare responsabilità verso i terzi, è inoltre prescritto, ai fini del rilascio del titolo, l'accertamento, mediante esame teorico-pratico, dell'idoneità dell'aspirante che si trovi nelle condizioni previste dal precedente articolo 25.

     L'elenco dei mestieri previsti dal presente articolo è determinato, su proposta del Comitato regionale per l'artigianato, con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima.]

 

     Art. 27. [51]

     [Per ciascun mestiere l'esame di idoneità, di cui all'articolo precedente, viene indetto in sessione pubblica almeno una volta all'anno dalle Commissioni provinciali per l'artigianato, le quali procedono anche alla nomina delle Commissioni di esame, composte da:

     a) un rappresentante della Commissione provinciale per l'artigianato, presidente;

     b) un esperto, scelto fra insegnanti di materie tecniche negli istituti o centri di istruzione professionale, designato dall'Assessorato del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato;

     c) due maestri artigiani, iscritti nell'Albo di cui all'articolo 30, che esercitano il mestiere per il quale viene richiesto il titolo, designati dalle organizzazioni sindacali degli artigiani più rappresentative;

     d) un esperto designato dalle organizzazioni dei lavoratori.

     Le Commissioni di esame durano in carica un anno e possono essere riconfermate.]

 

     Art. 28. [52]

     [L'esame teorico-pratico consiste:

     a) in una prova orale su nozioni tecnologiche, di cultura generale e di amministrazione aziendale;

     b) in una prova pratica intesa ad accertare la capacità professionale del candidato.

     I programmi di esame, per ciascun mestiere, sono approvati dall'Assessore all'industria ed all'artigianato, su proposta del Comitato regionale per l'artigianato [53].]

 

     Art. 29. [54]

     [I titoli specifici che, sotto forma di diplomi, patenti od altri certificati, abilitino all'esercizio di attività ausiliarie delle professioni sanitarie, alla guida di autoveicoli, alla conduzione di generatore di vapore o simili, all'installazione di ascensori o montacarichi, esonerano dall'esame di cui al precedente articolo 26.]

 

     Art. 30. [55]

     [E' istituito l'Albo dei maestri artigiani: esso è pubblico ed ha sede presso le Commissioni provinciali per l'artigianato.

     Il conferimento del titolo di maestro artigiano è disposto dalla Commissione provinciale per l'artigianato, su domanda dell'interessato, e deve essere espressamente menzionato nel certificato di iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 2.

     Contro il mancato conferimento del titolo il richiedente può ricorrere al Comitato regionale per l'artigianato, che provvede definitivamente.

     Il titolo di maestro artigiano è revocato nel caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per il conferimento del medesimo.

     L'uso del titolo di maestro artigiano è inibito a chiunque non sia iscritto nell'Albo di cui al primo comma del presente articolo.]

 

     Art. 31. [56]

     [Nulla è innovato alle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento dei titoli professionali e dei gradi marittimi nonché in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività artigiane.]

 

CAPO VI BIS [57]

Dei Consorzi fra imprese artigiane

 

     Art. 31 bis. [58]

     [Le imprese artigiane iscritte all'Albo di cui all'articolo 2 della presente legge, operanti nello stesso settore o in più settori di attività, possono costituirsi in consorzi, cooperative o società consortili anche in forma cooperativa, per il proseguimento dei seguenti fini:

     1) l'acquisto in comune di materie prime e semilavorate e di beni strumentali occorrenti per lo svolgimento di determinate fasi produttive relative all'attività delle singole imprese;

     2) la creazione di una rete distributiva comune e l'acquisizione degli ordinativi;

     3) la promozione dell'attività di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;

     4) la diretta partecipazione a gare ed appalti sui mercati nazionali ed esteri e l'assunzione e l'esecuzione dei lavori, eventualmente anche ripartiti tra i singoli associati;

     5) lo svolgimento dei programmi di ricerca tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;

     6) la prestazione di assistenza e consulenza tecnica;

     7) la costruzione e l'esercizio di impianti di depurazione degli scarichi industriali delle associate;

     8) il controllo qualitativo e la prestazione delle relative garanzie per i prodotti delle imprese associate;

     9) la creazione di marchi di qualità ed il coordinamento della produzione degli associati;

     10) la gestione di servizi in comune ovvero la gestione di centri meccanografici;

     11) ogni altra attività che concerne l'esercizio, lo sviluppo e la competitività dell'artigianato;

     12) la realizzazione e la gestione di aree destinate ad insediamenti artigianali [59].

     I consorzi, le società consortili e le cooperative di cui sopra sono registrati in apposita sezione dell'Albo di cui all'articolo 2 della presente legge, con l'indicazione, per ciascun consorzio, delle imprese che lo costituiscono.

     Potranno altresì ottenere l'iscrizione nella separata sezione dell'Albo i consorzi, le cooperative o società consortili costituiti in prevalenza tra imprese artigiane nei modi e con le proporzioni di cui alla legge regionale 16 maggio 1974, n. 20.]

 

     Art. 31 ter. [60]

     [1. Sono inoltre iscritti nell'apposita separata sezione dell'Albo, di cui all'articolo 2, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra i consorzi e le società consortili previsti dall'articolo 31 bis, commi primo e terzo.]

 

CAPO VII [61]

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 32. [62]

     [Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il titolo di maestro artigiano per i mestieri indicati all'art. 26 è conferito senza altra formalità ai titolari d'impresa che, alla stessa data, risultino iscritti nell'Albo delle imprese artigiane o alla Cassa mutua di malattia per gli artigiani e posseggano i requisiti previsti dall'art. 25.]

 

     Art. 33. [63]

     [Nella prima applicazione della presente legge, le elezioni degli imprenditori, di cui al secondo comma, lettera a), dell'art. 9, hanno luogo entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Restano fermi i termini stabiliti dal Capo V per gli adempimenti elettorali.

     La durata in carica delle attuali Commissioni provinciali per l'artigianato e della Commissione regionale per l'artigianato è prorogata sino all'insediamento delle nuove Commissioni provinciali e, rispettivamente, del Comitato regionale per l'artigianato, che saranno costituiti a seguito delle elezioni di cui al precedente comma.

     Dalla data del suo insediamento il Comitato regionale per l'artigianato s'intende sostituito alla Commissione regionale per l'artigianato.]

 

     Art. 34. [64]

     [La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.]

 


[1] Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli artt. 7, 2 e 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.

[2] Capo abrogato dall’art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78, salvo quanto disposto dall’art. 77 della stessa L.R. 12/2002.

[3] Articolo abrogato dall’art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78, salvo quanto disposto dall’art. 77 della stessa L.R. 12/2002.

[4] Capo abrogato dall’art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78, salvo quanto disposto dall’art. 77 della stessa L.R. 12/2002.

[5] Articolo abrogato dall’art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78, salvo quanto disposto dall’art. 77 della stessa L.R. 12/2002.

[6] Articolo abrogato dall’art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78, salvo quanto disposto dall’art. 77 della stessa L.R. 12/2002.

[7] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 aprile 1982, n. 29.

[8] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 27 aprile 1982, n. 29.

[9] Articolo abrogato dall’art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78, salvo quanto disposto dall’art. 77 della stessa L.R. 12/2002.

[10] Articolo abrogato dall’art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78, salvo quanto disposto dall’art. 77 della stessa L.R. 12/2002.

[11] Articolo modificato dall'art. 3 della L.R. 27 aprile 1982, n. 29 e dall'art. 1 della L.R. 9 giugno 1988, n. 42, così sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 agosto 1992, n. 22 ed abrogato dall’art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78, salvo quanto disposto dall’art. 77 della stessa L.R. 12/2002.

[12] Gli originari commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono stati sostituiti dagli attuali commi 1 e 2 per effetto dell'art. 13 della L.R. 15 novembre 1999, n. 28.

[13] Gli originari commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono stati sostituiti dagli attuali commi 1 e 2 per effetto dell'art. 13 della L.R. 15 novembre 1999, n. 28.

[14] Gli originari commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono stati sostituiti dagli attuali commi 1 e 2 per effetto dell'art. 13 della L.R. 15 novembre 1999, n. 28.

[15] Gli originari commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono stati sostituiti dagli attuali commi 1 e 2 per effetto dell'art. 13 della L.R. 15 novembre 1999, n. 28.

[16] Gli originari commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono stati sostituiti dagli attuali commi 1 e 2 per effetto dell'art. 13 della L.R. 15 novembre 1999, n. 28.

[17] Articolo abrogato dall’art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78, salvo quanto disposto dall’art. 77 della stessa L.R. 12/2002.

[18] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 27 aprile 1982, n. 29.

[19] Capo abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[20] Il presente Capo è stato così interamente sostituito dall'art. 2 della L.R. 27 agosto 1992, n. 22.

[21] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[22] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[23] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 17 gennaio 1995, n. 5.

[24] Lettera abrogata dall'art. 17 della L.R. 15 novembre 1999, n. 28.

[25] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 17 gennaio 1995, n. 5.

[26] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[27] Lettera così sostituita dall'art. 13 della L.R. 15 novembre 1999, n. 28.

[28] Lettera abrogata dall'art. 17 della L.R. 15 novembre 1999, n. 28.

[29] Lettera abrogata dall'art. 17 della L.R. 15 novembre 1999, n. 28.

[30] Comma abrogato dall'art. 17 della L.R. 15 novembre 1999, n. 28.

[31] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 15 novembre 1999, n. 28.

[32] Comma abrogato dall'art. 17 della L.R. 15 novembre 1999, n. 28.

[33] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[34] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 15 novembre 1999, n. 28.

[35] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[36] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[37] Comma così sostituito dall'art. 88 della L.R. 26 settembre 1995, n. 39.

[38] Comma sostituito dall'art. 57 della L.R. 8 agosto 1996, n. 29 e così modificato dall’art. 11 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[39] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 15 novembre 1999, n. 28.

[40] Capo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 27 agosto 1992, n. 22 ed abrogato dall’art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78, salvo quanto disposto dall’art. 77 della stessa L.R. 12/2002.

[41] Articolo abrogato dall’art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78, salvo quanto disposto dall’art. 77 della stessa L.R. 12/2002.

[42] Articolo abrogato dall’art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78, salvo quanto disposto dall’art. 77 della stessa L.R. 12/2002.

[43] Articolo abrogato dall’art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78, salvo quanto disposto dall’art. 77 della stessa L.R. 12/2002.

[44] Articolo abrogato dall’art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78, salvo quanto disposto dall’art. 77 della stessa L.R. 12/2002.

[45] Capo abrogato dall'art. 17 della L.R. 15 novembre 1999, n. 28.

[46] Capo abrogato dall'art. 17 della L.R. 15 novembre 1999, n. 28.

[47] Capo abrogato dall’art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78, salvo quanto disposto dall’art. 77 della stessa L.R. 12/2002.

[48] Articolo abrogato dall’art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78, salvo quanto disposto dall’art. 77 della stessa L.R. 12/2002.

[49] Articolo abrogato dall’art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78, salvo quanto disposto dall’art. 77 della stessa L.R. 12/2002.

[50] Articolo abrogato dall’art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78, salvo quanto disposto dall’art. 77 della stessa L.R. 12/2002.

[51] Articolo abrogato dall’art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78, salvo quanto disposto dall’art. 77 della stessa L.R. 12/2002.

[52] Articolo abrogato dall’art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78, salvo quanto disposto dall’art. 77 della stessa L.R. 12/2002.

[53] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 27 aprile 1982, n. 29.

[54] Articolo abrogato dall’art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78, salvo quanto disposto dall’art. 77 della stessa L.R. 12/2002.

[55] Articolo abrogato dall’art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78, salvo quanto disposto dall’art. 77 della stessa L.R. 12/2002.

[56] Articolo abrogato dall’art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78, salvo quanto disposto dall’art. 77 della stessa L.R. 12/2002.

[57] Capo introdotto dall'art. 18 della L.R. 27 aprile 1982, n. 29 ed abrogato dall’art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78, salvo quanto disposto dall’art. 77 della stessa L.R. 12/2002.

[58] Articolo introdotto dall'art. 18 della L.R. 27 aprile 1982, n. 29 ed abrogato dall’art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78, salvo quanto disposto dall’art. 77 della stessa L.R. 12/2002.

[59] Vedi l'estensione di cui all'art. 14 della L.R. 13 dicembre 1985, n. 48.

[60] Articolo introdotto dall'art. 18 della L.R. 27 aprile 1982, n. 29 ed abrogato dall’art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78, salvo quanto disposto dall’art. 77 della stessa L.R. 12/2002.

[61] Capo abrogato dall’art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78, salvo quanto disposto dall’art. 77 della stessa L.R. 12/2002.

[62] Articolo abrogato dall’art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78, salvo quanto disposto dall’art. 77 della stessa L.R. 12/2002.

[63] Articolo abrogato dall’art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78, salvo quanto disposto dall’art. 77 della stessa L.R. 12/2002.

[64] Articolo abrogato dall’art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78, salvo quanto disposto dall’art. 77 della stessa L.R. 12/2002.