§ 3.12.38 – L.R. 22 aprile 2002, n. 12.
Disciplina organica dell’artigianato.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.12 artigianato
Data:22/04/2002
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Funzioni della Regione).
Art. 3.  (Funzioni delegate alle Camere di commercio).
Art. 4.  (Finanziamenti per l’esercizio delle funzioni delegate).
Art. 5.  (Trasmissione dati in via telematica).
Art. 6.  (Funzioni trasferite ai Comuni).
Art. 7.  (Definizione).
Art. 8.  (Imprenditore artigiano).
Art. 9.  (Impresa artigiana).
Art. 10.  (Società artigiana).
Art. 11.  (Organico dell’impresa artigiana).
Art. 12.  (Consorzi e società consortili).
Art. 13.  (Albo provinciale delle imprese artigiane).
Art. 14.  iscrizione, modificazione e cancellazione dall’A.I.A. mediante comunicazione unica
Art. 14 bis.  iscrizione, modificazione e cancellazione d’ufficio
Art. 14 ter.  conservazione dell’iscrizione all’A.I.A., attività stagionale e cancellazione retroattiva dall’A.I.A.
Art. 15.  (Revisione dell’A.I.A.).
Art. 16.  (Ricorsi).
Art. 17.  sanzioni
Art. 18.  (Istituzione e funzioni).
Art. 19.  (Composizione e funzionamento).
Art. 19 bis.  Ufficio dell’Albo delle imprese artigiane
Art. 20.  (Vigilanza).
Art. 21.  Commissione regionale per l’artigianato
Art. 22.  (Composizione e funzionamento).
Art. 23.  (Maestro artigiano).
Art. 23 bis.  bottega scuola
Art. 24.  segnalazione certificata di inizio attività
Art. 24 bis.  (Obbligo di comunicazione)
Art. 24 ter.  funzioni di vigilanza
Art. 25.  (Attività di estetista).
Art. 26.  (Conseguimento della qualificazione professionale di estetista).
Art. 27.  (Attività di acconciatore
Art. 28.  conseguimento della qualificazione professionale di acconciatore
Art. 29.  (Regolamento comunale).
Art. 30.  (Esercizio dell'attività)
Art. 31.  (Esercizio dell’attività).
Art. 32.  (Vendita di prodotti cosmetici).
Art. 33.  (Attività mista).
Art. 34.  (Sospensione e revoca dell’autorizzazione).
Art. 35.  (Attività di tatuaggio e di piercing)
Art. 35 bis.  (Funzioni di vigilanza)
Art. 36.  (Ambito di applicazione).
Art. 37.  Responsabile di panificazione
Art. 38.  esercizio dell’attività di panificazione
Art. 39.  formazione e aggiornamento professionale
Art. 40.  disciplina delle giornate di chiusura e delle deroghe
Art. 40 bis.  definizione dell’attività e idoneità professionale
Art. 40 ter.  esercizio dell’attività
Art. 41.  (Tipologia di incentivi).
Art. 42.  (Soggetti beneficiari).
Art. 42 bis.  aiuti alle imprese di nuova costituzione
Art. 43.  (Vincolo di destinazione).
Art. 44.  (Modalità e misure d’intervento).
Art. 44 bis.  (Interventi urbanistici ed edilizi).
Art. 45.  (Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia).
Art. 46.  (Finalità del Fondo).
Art. 47.  (Gestione del Fondo).
Art. 48.  (Convenzione con l’ente gestore
Art. 49.  (Locazione finanziaria).
Art. 50.  (Finanziamenti agevolati per sostenere gli investimenti aziendali).
Art. 51.  (Finanziamenti agevolati per sostenere le esigenze di credito a breve termine).
Art. 52.  (Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A.).
Art. 52 bis.  [180]
Art. 53.  (Comitato tecnico).
Art. 53 bis.  (Iniziative finanziabili)
Art. 54.  (Finanziamenti a favore dell’artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura)
Art. 55.  (Finanziamenti per l’adeguamento di strutture e impianti).
Art. 55 bis.  (Contributi per l'ammodernamento tecnologico)
Art. 56.  (Acquisizione di servizi e valorizzazione della produzione).
Art. 57.  (Diffusione e promozione del commercio elettronico).
Art. 58.  (Consorzi di garanzia fidi).
Art. 59.  (Finanziamenti ai Congafi).
Art. 60.  (Consorzio di secondo grado).
Art. 60 bis.  (Contributi alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni)
Art. 61.  (Nuova imprenditorialità).
Art. 62.  (Successione nell’impresa).
Art. 63.  (Riduzione delle aliquote).
Art. 64.  (Contributi in forma di credito d’imposta).
Art. 65.  (Formazione per la nuova imprenditorialità).
Art. 66.  (Informazioni, orientamento e animazione
Art. 67.  (Formazione finalizzata all’inserimento lavorativo).
Art. 68.  (Aiuti all’occupazione).
Art. 68 bis.  (Interventi a sostegno dell’EBIART).
Art. 69.  (Finalità).
Art. 70.  (Individuazione dei distretti artigianali).
Art. 71.  (Finanziamenti).
Art. 71 bis.  (Tipologie degli interventi).
Art. 71 ter.  (Modalità degli interventi).
Art. 72.  centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane
Art. 72 bis.  delega di funzioni al CATA
Art. 72 ter.  Fondo CATA per gli incentivi alle imprese
Art. 73.  (Trasferimenti di fondi statali).
Art. 74.  (Procedimenti in corso).
Art. 75.  (Regolamenti d’esecuzione).
Art. 76.  (Norma interpretativa).
Art. 77.  (Norme transitorie).
Art. 78.  (Abrogazioni).
Art. 79.  (Norme finanziarie).
Art. 80.  (Entrata in vigore).


§ 3.12.38 – L.R. 22 aprile 2002, n. 12.

Disciplina organica dell’artigianato.

(B.U. 26 aprile 2002, n. 17 – S.S. n. 7)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

CAPO I

Principi generali

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell’articolo 4, primo comma, n. 7), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e in conformità ai principi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, disciplina il settore artigiano, uno dei settori trainanti dell’economia regionale, e definisce gli indirizzi fondamentali per lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione delle attività artigiane, in armonia con la programmazione economica regionale.

     2. La presente legge è la legge regionale organica dell’artigianato e come tale non può essere abrogata, derogata, sospesa o comunque modificata da altre norme di legge regionale, se non in modo esplicito, mediante l’indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

 

CAPO II

FUNZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

 

     Art. 2. (Funzioni della Regione).

     1. Sono riservate alla Regione:

     a) le funzioni di indirizzo e programmazione per lo sviluppo del settore artigiano;

     b) la vigilanza sull’esercizio delle funzioni delegate e sulla tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane [1];

     c) la concessione degli incentivi, fatta salva la possibilità di delega alle autonomie locali, funzionali e al Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane [2].

     2. L’Amministrazione regionale, nell’esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e programmazione in materia di artigianato, attua idonee forme di concertazione con le organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale.

     3. Ai sensi della presente legge si intendono per organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale quelle firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, operanti da almeno cinque anni e presenti con le proprie articolazioni in tutte le province del Friuli Venezia Giulia e le organizzazioni economiche operanti da più di cinque anni e rappresentative delle imprese artigiane appartenenti alla minoranza slovena nelle province di Gorizia e di Trieste.

     4. Per le finalità di cui al comma 2 l’Amministrazione regionale si avvale anche della Commissione regionale per l’artigianato di cui all’articolo 21.

 

     Art. 3. (Funzioni delegate alle Camere di commercio).

     1. Le funzioni amministrative relative alla tenuta dell’Albo provinciale delle imprese artigiane, di seguito denominato A.I.A., sono delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio [3].

     2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, presso ogni Camera di commercio sono istituiti la Commissione per l’artigianato e l’ufficio dell’Albo delle imprese artigiane. Gli addetti dell’ufficio dell’Albo delle imprese artigiane sono individuati fra il personale della Camera di commercio nell’ambito della convenzione di cui al comma 3 [4].

     3. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e ciascuna Camera di commercio, l’Amministrazione regionale stipula apposita convenzione in conformità ad uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente.

 

     Art. 4. (Finanziamenti per l’esercizio delle funzioni delegate).

     1. La Regione assume a proprio carico le spese per il funzionamento delle Commissioni per l’artigianato e rimborsa, forfetariamente, le spese per l’esercizio della delega relativa alla tenuta dell’A.I.A. [5].

     2. Con la convenzione di cui all’articolo 3, comma 3, sono individuate le spese di cui al comma 1; dette spese sono anticipate dalle Camere di commercio e rimborsate annualmente dalla Regione con le modalità stabilite nella convenzione medesima.

     3. Ai fini del rimborso di cui al comma 2 le Camere di commercio presentano entro il 30 settembre di ogni anno la seguente documentazione:

     a) dettagliata relazione sull’attività svolta nell’anno precedente relativamente al funzionamento delle Commissioni per l’artigianato e all’esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell’articolo 3, con l’indicazione delle relative somme spese [6];

     b) dichiarazione del Presidente della Camera di commercio che attesti che le spese sono state effettivamente sostenute per il funzionamento della Commissione per l’artigianato e per l’esercizio delle funzioni delegate [7].

     4. Alle Camere di commercio, in aggiunta ai rimborsi di cui al comma 2, sono dovuti i diritti di segreteria connessi alla tenuta dell’A.I.A, a titolo di parziale finanziamento delle spese di cui al comma 1.

 

     Art. 5. (Trasmissione dati in via telematica).

     1. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, le Camere di commercio mettono gratuitamente a disposizione dell’Amministrazione regionale in via telematica tutti i dati contenuti nel Registro delle imprese e nell’A.I.A..

     2. I dati acquisiti dall’Amministrazione regionale in via telematica ai sensi del comma 1 non possono essere richiesti alle imprese.

     3. Su richiesta, i dati di cui al comma 1 sono messi gratuitamente e in via telematica a disposizione del Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane di cui al titolo VI, nonché delle organizzazioni di cui all’articolo 2, comma 2 [8].

 

     Art. 6. (Funzioni trasferite ai Comuni).

     1. Sono trasferite ai Comuni le funzioni relative:

     a) all’accertamento dei requisiti professionali degli acconciatori e degli estetisti [9];

     b) agli adempimenti conseguenti al ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) per l’esercizio delle attività di acconciatore, di estetista, di panificazione e di tintolavanderia [10];

     c) all’accertamento delle infrazioni e all’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge.

     2. I proventi delle sanzioni spettano ai Comuni a titolo di finanziamento per l’esercizio delle funzioni trasferite.

 

TITOLO II

DISCIPLINA GIURIDICA DELL’IMPRESA ARTIGIANA

 

CAPO I

DEFINIZIONE DI IMPRESA ARTIGIANA

 

     Art. 7. (Definizione).

     1. Il presente capo definisce l’impresa artigiana in conformità ai principi della legge 8 agosto 1985, n. 443, ai fini dell’iscrizione all’A.I.A. e ai fini della concessione di agevolazioni e incentivi a favore del settore artigiano.

 

     Art. 8. (Imprenditore artigiano).

     1. E’ imprenditore artigiano colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata secondo i requisiti e le finalità di cui all’articolo 9, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro nel processo produttivo e le funzioni di direzione e di gestione tecnico-produttiva in modo preminente rispetto all’organizzazione dei fattori di produzione.

     2. L’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana. Tuttavia è riconosciuta la facoltà all’imprenditore artigiano e ai soci che svolgano il proprio lavoro nelle forme di cui all’articolo 10, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, di partecipare ad un’altra società artigiana a condizione che nella medesima non svolgano il proprio lavoro nel processo produttivo.

 

     Art. 9. (Impresa artigiana).

     1. E’ impresa artigiana l’impresa che risponde ai seguenti requisiti:

     a) abbia per scopo prevalente lo svolgimento di attività di produzione, fabbricazione, costruzione e trasformazione; di riparazione, lavorazione, trattamento e manutenzione; di compimento di opere; di prestazione di servizi;

     b) sia organizzata e operi con il lavoro personale e professionale dell’imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità di cui all’articolo 230 bis del Codice civile, dei soci di cui all’articolo 10 e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell’impresa abbia funzione preminente sul capitale.

     2. Ai sensi del comma 1, lettera a), sono escluse dall’oggetto dell’attività principale dell’impresa artigiana le attività agricole, le attività commerciali di intermediazione e di vendita, le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le quali, tuttavia, possono essere svolte in via strumentale o accessoria rispetto all’esercizio dell’impresa artigiana.

     3. Con Regolamento sono individuate le attività, anche di natura emergente, che possono rientrare nell’esercizio dell’impresa artigiana e che sono caratterizzate dall’impiego di nuove tecniche produttive ovvero da situazioni di contiguità funzionale rispetto ad altri comparti di attività.

     4. L’impresa artigiana può essere esercitata in luogo fisso, presso l’abitazione dell’imprenditore artigiano o di uno dei soci partecipanti al lavoro, o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio, purché non in contrasto con le norme vigenti.

     4 bis. L'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione), è consentita solamente in officine con sede fissa, in conformità alle disposizioni vigenti, in particolare, in materia di tutela ambientale e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Fanno eccezione gli interventi di emergenza o di manutenzione e riparazione di macchinari agricoli [11].

     5. L’impresa artigiana può avvalersi di apposite unità locali per lo svolgimento di una o più fasi del processo produttivo ovvero per lo svolgimento di attività amministrativo-gestionali.

     6. Per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all’esecuzione delle opere o alla prestazione dei servizi, non si applicano alle imprese artigiane le disposizioni vigenti in materia di esercizio di attività commerciali di intermediazione e di vendita e di orario di vendita.

     6 bis. Ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128), la licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza non è richiesta alle imprese iscritte all'A.I.A. che fabbrichino oggetti preziosi; la medesima licenza non è richiesta ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose e agli esercenti di industrie e arti affini, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) [12].

     7. Alle imprese artigiane operanti nel settore agroalimentare con attività di vendita al pubblico si applicano le disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura di cui all’articolo 28 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 “Disciplina organica del turismo”) [13].

     8. Alle rosticcerie, alle pasticcerie, alle gelaterie artigiane e alle rivendite di pizza al taglio si applicano le disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura di cui agli articoli 74, 75, 76 e 77 della legge regionale 29/2005 [14].

     8 bis. Alle imprese di cui al comma 8 è consentita l’attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla legislazione vigente. Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le modalità per il consumo immediato dei prodotti di propria produzione [15].

     9. Alle imprese artigiane con attività di commercio su aree pubbliche dei propri prodotti si applica la disciplina di cui al titolo III della legge regionale 29/2005 [16].

 

     Art. 10. (Società artigiana).

     1. E’ artigiana la società avente i requisiti indicati agli articoli 9 e 11 e costituita:

     a) in forma di società cooperativa, di piccola società cooperativa, di società in nome collettivo, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all’articolo 8;

     b) in forma di società in accomandita semplice, a condizione che ciascun socio accomandatario possieda i requisiti indicati all’articolo 8 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio accomandatario di altra società in accomandita semplice [17];

     c) in forma di società a responsabilità limitata con un unico socio, a condizione che il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati all’articolo 8.

     2. Ha inoltre diritto al riconoscimento della qualifica artigiana l’impresa avente i requisiti indicati agli articoli 9 e 11 e costituita in forma di società a responsabilità limitata con pluralità di soci a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all’articolo 8, che i soci artigiani detengano la maggioranza negli organi deliberanti e che le quote possedute da detti soci costituiscano la maggioranza del capitale sociale.

     3. In caso di trasferimento per atto tra vivi delle società di cui ai commi 1 e 2, le medesime mantengono la qualifica artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 11. (Organico dell’impresa artigiana).

     1. L’impresa artigiana può essere esercitata con la prestazione d’opera di personale dipendente coordinato e diretto dall’imprenditore artigiano o dagli eventuali soci in possesso dei requisiti indicati all’articolo 8, semprechè non superi il limite massimo di venti addetti.

     2. In deroga a quanto previsto dal comma 1:

     a) il limite degli addetti è ridotto a dieci per le imprese che lavorano in serie, purché la lavorazione non si svolga con processo del tutto automatizzato;

     b) il limite degli addetti è innalzato a trentacinque per le imprese che svolgono la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura.

     3. Con Regolamento di esecuzione sono definiti i settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura e individuate, con apposito elenco esemplificativo, le attività per ciascun settore [18].

     4. Ai fini del calcolo del limite degli addetti di cui ai commi 1 e 2 sono computati:

     a) i lavoratori assunti come apprendisti;

     b) i lavoratori a domicilio;

     c) i soci indicati dall’articolo 10, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8;

     d) i dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale in proporzione all’orario effettivamente svolto.

     5. Non sono computati nel limite degli addetti di cui ai commi 1 e 2:

     a) il titolare di impresa artigiana individuale;

     b) nelle società artigiane, un socio imprenditore artigiano nonché i soci non partecipanti al lavoro;

     c) i familiari dell’imprenditore artigiano, partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230 bis del Codice civile;

     d) i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro;

     e) gli apprendisti assunti a tempo indeterminato dalla stessa impresa artigiana, al termine del periodo di apprendistato, per un periodo di due anni;

     f) i disabili fisici, psichici o sensoriali;

     g) gli impiegati che svolgono mansioni amministrative.

     6. Le imprese artigiane che per specifiche esigenze produttive abbiano superato, fino al 25 per cento, con approssimazione all’unità superiore, i limiti massimi indicati ai commi 1 e 2 per un periodo non superiore a sei mesi all’anno, mantengono l’iscrizione all’A.I.A.

 

     Art. 12. (Consorzi e società consortili).

     1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane, possono essere iscritti nella separata sezione dell’A.I.A., con l’indicazione delle relative imprese consorziate [19].

     2. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche piccole imprese non iscritte all’A.I.A., purché in numero non superiore ad un terzo, nonché enti pubblici o privati di ricerca e di assistenza tecnica e finanziaria, possono essere iscritti nella separata sezione dell’A.I.A. a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti [20].

     3. Possono essere inoltre iscritti nella separata sezione dell’A.I.A. i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra i consorzi e le società consortili di cui ai commi 1 e 2 [21].

     4. Ai consorzi e alle società consortili di cui ai commi 1, 2 e 3 iscritti nella separata sezione dell'A.I.A. si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alle agevolazioni e agli incentivi per le imprese artigiane [22].

 

CAPO II

ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

 

     Art. 13. (Albo provinciale delle imprese artigiane). [23]

     1. E’ istituito, presso ciascuna Camera di commercio della regione Friuli Venezia Giulia, l’A.I.A. al quale sono tenute a iscriversi le imprese aventi i requisiti artigiani. Le società artigiane a responsabilità limitata con pluralità di soci hanno la facoltà di iscriversi all’A.I.A., ricorrendo le condizioni previste all’articolo 10, comma 2 [24].

     2. Ai fini della tenuta dell’A.I.A. ciascuna Camera di commercio si avvale della Commissione per l’artigianato, di seguito denominata Commissione, e dell’ufficio dell’Albo delle imprese artigiane, di seguito denominato ufficio dell’Albo [25].

     3. L’A.I.A. è tenuto con i criteri e le modalità stabiliti per la tenuta del registro delle imprese dall’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 14 bis e 14 ter.

     4. L’iscrizione all’A.I.A. è costitutiva ed è condizione per:

     a) la concessione delle agevolazioni e degli incentivi previsti per il settore artigiano;

     b) l’adozione, da parte delle imprese, quale ditta o insegna o marchio, di una denominazione cui ricorrano riferimenti all’artigianato.

     5. Ai fini della presente legge è considerato attività artigiana abusiva l’esercizio dell’attività artigiana in assenza della presentazione della dichiarazione per l’iscrizione all’A.I.A. o in caso di presentazione della stessa decorso il termine di trenta giorni dall'inizio dell'attività [26].

     6. Le imprese non iscritte all’A.I.A. non possono adottare nella propria insegna, ditta o marchio una denominazione in cui ricorrono riferimenti all’artigianato. Lo stesso divieto vale per l’utilizzo di denominazioni e di nomi comunque riferibili all’artigianato adottati da persone fisiche ovvero da imprese e da enti associativi diversi da quelli iscritti all’A.I.A. per fini di pubblicità o di presentazione dei prodotti venduti o dei servizi prestati.

     7. La Regione promuove accordi e forme di coordinamento tra pubbliche amministrazioni al fine di contrastare il fenomeno dell’abusivismo.

 

     Art. 14. iscrizione, modificazione e cancellazione dall’A.I.A. mediante comunicazione unica [27]

     1. Ai fini dell’iscrizione all’A.I.A. è presentata una dichiarazione al registro delle imprese territorialmente competente, attestante il possesso dei requisiti di qualifica artigiana, in conformità alla normativa applicabile al settore di attività, unitamente alla Scia nei casi previsti dalla legge. La ricevuta rilasciata dal registro delle imprese costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

     2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata mediante la comunicazione unica per la nascita dell’impresa di cui all’articolo 9 del decreto legge 7/2007, convertito dalla legge 40/2007, secondo il modello e le regole tecniche stabilite dalla disciplina statale in attuazione dell’articolo 9, comma 7, del decreto medesimo.

     3. L’ufficio dell’Albo, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, procede all’assegnazione del numero di iscrizione e agli adempimenti conseguenti, anche ai fini previdenziali e assistenziali, secondo le procedure previste dalla normativa vigente per l’iscrizione al registro delle imprese.

     4. La dichiarazione di cui al comma 1, da presentarsi contestualmente all’inizio dell’attività, determina l’iscrizione all’A.I.A. con efficacia dalla data di presentazione della dichiarazione medesima. La presentazione della dichiarazione è effettuata contestualmente all'avvio dell'attività solo nei casi di impresa non precedentemente iscritta al registro delle imprese ovvero di impresa iscritta al registro medesimo come inattiva [28].

     5. Le dichiarazioni di modifica, di cessazione e di perdita dei requisiti sono presentate, anche ai fini previdenziali e assistenziali, con le modalità di cui al comma 2, entro trenta giorni dal verificarsi del relativo evento, con efficacia dalla data dell’evento medesimo.

     6. Qualora l’ufficio dell’Albo rilevi la carenza di uno o più requisiti dichiarati ai sensi dei commi 1 e 5 in merito alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti medesimi e nei casi previsti dalla legge, trasmette gli atti alla Commissione, la quale procede alle opportune ispezioni e controlli, anche avvalendosi della collaborazione dei Comuni competenti per territorio, per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

     7. I provvedimenti conseguenti alle ispezioni e ai controlli di cui al comma 6 sono adottati dalla Commissione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione unica da parte dell’ufficio dell’Albo e notificati all’impresa artigiana, all’INPS e all’INAIL nel termine di quindici giorni dall’adozione degli stessi. Tali provvedimenti sono impugnabili ai sensi dell’articolo 16.

     8. Il termine di sessanta giorni di cui al comma 7 può essere sospeso, per una sola volta e per un massimo di trenta giorni, al fine di acquisire eventuali integrazioni della documentazione.

 

     Art. 14 bis. iscrizione, modificazione e cancellazione d’ufficio [29]

     1. Qualsiasi pubblica amministrazione che, nell’esercizio delle proprie funzioni, riscontri l’esistenza, la modificazione o la perdita di uno o più requisiti di cui al capo I del presente titolo, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza, è tenuta a segnalarlo all’ufficio dell’Albo competente per territorio.

     2. La Commissione, acquisita la documentazione dall’ufficio dell’Albo, dispone eventuali ispezioni e controlli, anche avvalendosi della collaborazione dei Comuni competenti per territorio, e adotta il provvedimento entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della segnalazione da parte dell’ufficio dell’Albo. Il provvedimento è notificato alle amministrazioni competenti e all’impresa artigiana interessata, nel termine di quindici giorni dall’adozione ed è impugnabile ai sensi dell’articolo 16.

     2 bis. L'efficacia dell'iscrizione, modifica e cancellazione dall'A.I.A. disposta d'ufficio decorre:

a) per l'iscrizione all'A.I.A., dalla data di inizio dell'attività con i requisiti di qualifica artigiana oppure, qualora non sia determinabile, dalla data dell'accertamento;

b) per la modifica all'iscrizione all'A.I.A., dalla data dell'evento modificativo oppure, qualora non sia determinabile, dalla data dell'accertamento;

c) per la cancellazione dall'A.I.A., dalla data di cessazione dell'attività oppure dalla data della perdita dei requisiti artigiani, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 14 ter, comma 7, oppure, qualora non siano determinabili, la cancellazione d'ufficio decorre dalla data dell'accertamento [30].

     3. Il termine di sessanta giorni di cui al comma 2 può essere sospeso, per una sola volta e per un massimo di trenta giorni, al fine di acquisire eventuali integrazioni della documentazione.

 

     Art. 14 ter. conservazione dell’iscrizione all’A.I.A., attività stagionale e cancellazione retroattiva dall’A.I.A. [31]

     1. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l’interdizione o l’inabilitazione dell’imprenditore artigiano, l’impresa può conservare, su richiesta, l’iscrizione all’A.I.A. anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall’articolo 8, per un periodo massimo di cinque anni, a condizione che l’esercizio dell’impresa venga assunto dai familiari e affini, o da un amministratore di sostegno dell’imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, ovvero dal tutore dei medesimi familiari e affini minorenni fino al compimento della maggiore età.

     2. I soggetti di cui al comma 1 possono continuare l’esercizio dell’impresa artigiana avvalendosi, ove ne ricorrano i presupposti, della collaborazione continuativa di un responsabile tecnico in possesso della relativa qualifica professionale, per il tempo necessario ad acquisire i requisiti previsti dalla specifica disciplina di settore. La richiesta di cui al comma 1 è presentata entro sei mesi dalla data dell’evento di cui al comma medesimo.

     3. Con regolamento di attuazione sono disciplinati i casi di conservazione dell’iscrizione all’A.I.A. conseguenti alla sospensione dell’attività artigiana per cause oggettive o di forza maggiore.

     4. L’impresa artigiana che svolge attività stagionale in via esclusiva o prevalente mantiene l’iscrizione all’A.I.A. per l’intero anno solare, fatto salvo il trattamento previdenziale e assistenziale previsto dalla disciplina statale. Per attività stagionale prevalente s’intende l’attività svolta per un periodo superiore a sei mesi nell’arco di un anno solare.

     5. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 17, comma 1, lettera c), le imprese artigiane possono ottenere la cancellazione dall’A.I.A. con effetto retroattivo, per cessazione dell’attività o per perdita dei requisiti artigianali alle seguenti condizioni:

     a) che non sia stata presentata e accolta una precedente richiesta di cancellazione dall’A.I.A.;

     b) che la richiesta di cancellazione retroattiva sia corredata di idonea documentazione comprovante la cessazione dell’attività o la perdita dei requisiti artigianali.

     6. Nel caso in cui non siano rispettate le condizioni di cui al comma 5, la cancellazione decorre dalla data del relativo provvedimento adottato dalla Commissione.

     7. La Commissione, accertata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 5, adotta il provvedimento di cancellazione con retroattività non superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica alle fattispecie di cui al comma 1 e nel caso di cessazione dell'attività di imprenditore artigiano in conseguenza dell'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno.

     8. La Commissione dispone eventuali ispezioni e controlli, adotta e notifica i provvedimenti secondo le modalità e i termini di cui all’articolo 14, comma 7. Tali provvedimenti sono impugnabili ai sensi dell’articolo 16.

     9. Le richieste per la conservazione dell’iscrizione all’A.I.A. e per la cancellazione dall’A.I.A. con effetto retroattivo sono presentate mediante la comunicazione unica.

 

     Art. 15. (Revisione dell’A.I.A.). [32]

     [1. Ogni due anni le Commissioni provinciali per l’artigianato predispongono il piano di revisione a campione delle imprese iscritte all’A.I.A, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti artigianali in capo alle imprese medesime.

     2. Per l’effettuazione delle verifiche a campione, la Commissione provinciale per l’artigianato si avvale dell’attività dell’ufficio di segreteria di cui all’articolo 3 il quale, entro trenta giorni dalla predisposizione del piano di cui al comma 1, invia ai Comuni l’elenco delle imprese da verificare, sulla base dei modelli predisposti dall’ufficio di segreteria medesimo.

     3. I Comuni, entro centoventi giorni dal ricevimento dell’elenco di cui al comma 2, effettuano gli opportuni accertamenti presso le imprese artigiane comprese nell’elenco stesso, ai sensi dell’articolo 47, comma 4, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e trasmettono i risultati all’ufficio di segreteria di cui all’articolo 3.

     4. Con il Regolamento di esecuzione di cui all’articolo 14, comma 7, sono definite le procedure di revisione dell’A.I.A..]

 

     Art. 16. (Ricorsi).

     1. Avverso le decisioni delle Commissioni per l’artigianato relative alla tenuta dell’A.I.A. e all’inquadramento previdenziale e assistenziale dei soggetti aventi diritto può essere presentato ricorso alla Commissione regionale per l’artigianato di cui all’articolo 21 entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi) [33].

     1 bis. Analogo ricorso può essere presentato alla Commissione regionale per l’artigianato avverso i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti di cui all’articolo 30, comma 6, e all’articolo 38, comma 3 [34].

     2. Il ricorso di cui al comma 1 ha effetto sospensivo.

 

     Art. 17. sanzioni [35]

     1. Ai trasgressori delle seguenti disposizioni sono irrogate le sanzioni amministrative di seguito elencate:

a) da 1.600 euro a 9.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di esercizio abusivo dell'attività artigiana previste all'articolo 13, comma 5; qualora l'impresa non risulti iscritta al registro delle imprese, in aggiunta alla sanzione pecuniaria è disposta l'immediata interruzione dell'attività e il sequestro delle relative attrezzature;

b) da 1.600 euro a 6.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzo di riferimenti all'artigianato, previste all'articolo 13, comma 6, e in materia di utilizzo del titolo di maestro artigiano previste all'articolo 23, comma 6;

c) da 100 euro a 600 euro in caso di inosservanza della disposizione di cui all'articolo 14, comma 4, qualora la presentazione della dichiarazione per l'iscrizione all'A.I.A. non sia contestuale all'inizio dell'attività e avvenga entro il termine di trenta giorni dall'inizio dell'attività;

d) da 100 euro a 600 euro in caso di mancata comunicazione della cessazione dell'attività o di comunicazione presentata decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 5;

e) da 20 euro a 120 euro in caso di mancata comunicazione o di comunicazione presentata decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 5, dei seguenti eventi modificativi:

1) superamento dei limiti dimensionali;

2) assenza della maggioranza dei soci partecipanti con i requisiti di imprenditore artigiano;

3) trasferimento della sede legale in altra provincia;

4) trasformazione della forma giuridica della società;

5) per le società in accomandita semplice e per le società a responsabilità limitata, mancanza delle condizioni previste rispettivamente dall'articolo 10, comma 1, lettera b), e dall'articolo 10, comma 2;

6) per i consorzi e le società consortili, superamento del limite previsto dall'articolo 12, comma 2, relativamente alla partecipazione di imprese non artigiane;

7) in caso di inosservanza delle disposizioni previste all'articolo 24, comma 4 [36].

     2. Ai trasgressori delle seguenti disposizioni sono irrogate le sanzioni amministrative di seguito elencate:

     a) [da 400 euro a 2.400 euro per la violazione delle disposizioni in materia di panificazione domenicale e festiva e relative giornate compensative di cui all’articolo 40] [37];

     b) da 800 euro a 5.100 euro per la violazione degli obblighi e dei requisiti previsti dalle disposizioni di cui al titolo III in materia di estetista, di acconciatore e di panificazione [38];

     c) da 800 euro a 5.100 euro in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 40 ter relative all’attività di tintolavanderia, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5, commi 2 e 3, della legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia).

     3. L'ufficio dell'Albo delle imprese artigiane, qualora rilevi le infrazioni di cui al comma 1, informa il Comune territorialmente competente al fine dell’irrogazione dell’eventuale sanzione amministrativa, nonché gli organi della pubblica amministrazione competenti per materia [39].

     4. Qualora i Comuni rilevino le infrazioni di cui ai commi 1 e 2 provvedono all’irrogazione delle sanzioni amministrative ivi previste dandone comunicazione, entro novanta giorni dalla data della segnalazione, agli uffici dell’Albo e ai competenti uffici della pubblica amministrazione nonché, nell’ipotesi in cui il soggetto trasgressore sia dipendente di una pubblica amministrazione, all’amministrazione di appartenenza.

     5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

 

CAPO III

COMMISSIONI PER L’ARTIGIANATO [40]

 

     Art. 18. (Istituzione e funzioni). [41]

     1. Le Commissioni per l'artigianato sono istituite e hanno sede presso ciascuna Camera di commercio della regione quali organi collegiali della Regione Friuli Venezia Giulia che agiscono in qualità di autorità competente per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 [42].

     2. Le Commissioni provvedono:

     a) all’accertamento della sussistenza dei requisiti artigianali di cui al capo I del presente titolo relativamente alle iscrizioni, modifiche e cancellazioni dall’A.I.A., adottando i conseguenti provvedimenti nei casi e secondo le modalità previste agli articoli 14, 14 bis e 14 ter;

     b) alla tenuta dell’A.I.A. in collaborazione con gli uffici dell’Albo, nei termini e con le modalità stabiliti dalla presente legge;

     c) [alla segnalazione agli uffici dell’Albo delle infrazioni di cui all’articolo 17, comma 1] [43];

     d) [all’effettuazione di rilevazioni periodiche concernenti le strutture e le dimensioni delle imprese artigiane, i livelli di produzione e di occupazione e l’andamento economico del settore] [44];

     e) alla tenuta degli elenchi nominativi di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani), e alla legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dell’assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari);

     f) allo svolgimento delle altre funzioni attribuite dalla legge.

     3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, lettera a), le Commissioni possono avvalersi dell’attività istruttoria dei Comuni.

 

     Art. 19. (Composizione e funzionamento). [45]

     1. Le Commissioni sono costituite con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, e durano in carica cinque anni. Alla scadenza continuano a esercitare le proprie funzioni fino all'adozione del decreto di costituzione delle nuove Commissioni.

     2. Ciascuna Commissione è composta:

     a) da cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni degli artigiani di cui all’articolo 2, comma 2;

     b) da un funzionario della Direzione centrale attività produttive;

     c) da un funzionario dell'INPS;

     d) da un funzionario dell'Ispettorato territoriale del lavoro.

     3. Le designazioni di cui al comma 2, lettera a), sono comunicate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione può provvedere d’ufficio, su proposta dell’Assessore competente.

     4. I componenti decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti o della qualifica richiesta per la nomina o in caso di assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore competente.

     5. I componenti di cui al comma 2, lettera a), possono essere sostituiti dalle organizzazioni degli artigiani anche prima della scadenza della Commissione.

     6. Le Commissioni, nella seduta di insediamento, eleggono nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente, scegliendoli fra i membri di cui al comma 2, lettera a). In entrambe le votazioni risulta eletto il candidato che, a scrutinio segreto, raccoglie il maggior numero di voti.

     7. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

     8. La carica di Presidente della Commissione non può essere ricoperta per più di due mandati, anche non consecutivi.

     9. Il segretario della Commissione e un suo sostituto, individuati tra il per-sonale di cui all’articolo 3, comma 2, sono nominati con il decreto di cui al comma 1.

     10. Per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 18, comma 2, la Commissione si avvale della collaborazione dell’ufficio dell’Albo e del segretario della Commissione, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all’articolo 3, comma 3.

     11. Al Presidente della Commissione spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 100 euro; agli altri componenti esterni spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 50 euro.

     12. Ai componenti esterni della Commissione che risiedano in un comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione spetta, inoltre, a titolo di rimborso spese, un’indennità chilometrica nella misura prevista dalle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI. La medesima indennità spetta ai componenti che effettuino personalmente, previa autorizzazione del Presidente della Commissione, gli accertamenti di cui all’articolo 18, comma 2, lettera a), in un comune diverso da quello di residenza.

 

     Art. 19 bis. Ufficio dell’Albo delle imprese artigiane [46]

     1. L’ufficio dell’Albo delle imprese artigiane, istituito ai sensi dell’articolo 3, comma 2, cura la tenuta dell’A.I.A. in collaborazione con la Commissione, nei termini e con le modalità stabiliti dalla presente legge.

     2. L’ufficio dell’Albo assicura inoltre lo svolgimento delle seguenti funzioni amministrative:

     a) esercita le funzioni di segreteria e svolge i compiti tecnico-amministrativi necessari all’attività delle Commissioni;

     b) provvede a segnalare ai Comuni le infrazioni ai sensi dell’articolo 17, comma 3;

     c) provvede alla verbalizzazione, pubblicità e conservazione degli atti delle Commissioni;

     d) cura il rilascio delle certificazioni di iscrizione all’A.I.A. e delle certificazioni previste dalla normativa vigente;

     d bis) effettua le rilevazioni periodiche concernenti le strutture e le dimensioni delle imprese artigiane, i livelli di produzione e di occupazione e l'andamento economico del settore [47];

     d ter) segnala le infrazioni di cui all'articolo 17, comma 1 [48];

     e) adempie a ogni altro compito connesso con la funzione di tenuta dell’A.I.A..

 

     Art. 20. (Vigilanza).

     1. Le Commissioni sono sottoposte alla vigilanza della Direzione centrale attività produttive che ne coordina l’attività e può disporre ispezioni e indagini sul funzionamento delle stesse [49].

     2. Nell’ipotesi di impossibilità di funzionamento, di mancata costituzione o rinnovo della Commissione o di accertate gravi e reiterate irregolarità, il Presidente della Regione, dopo aver diffidato la Commissione fissando un termine ad adempiere, previa deliberazione della Giunta regionale, dichiara la decadenza della Commissione su proposta dell’Assessore competente.

     3. Con lo stesso provvedimento è nominato un Commissario straordinario, che esercita tutte le funzioni proprie della Commissione ed è fissata la durata delle funzioni commissariali, che non può superare i sei mesi; la ricostituzione della Commissione deve aver luogo entro il suddetto termine, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori sei mesi.

 

CAPO IV

COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO

 

     Art. 21. Commissione regionale per l’artigianato [50]

     1. Presso la Direzione centrale attività produttive è istituita la Commissione regionale per l’artigianato, di seguito denominata Commissione regionale, con funzioni di promozione e tutela dell’artigianato che agisce in qualità di autorità competente per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 2.

     2. La Commissione regionale è l’organismo nel quale sono di norma sviluppate le attività di concertazione tra l’Assessore competente e le organizzazioni degli artigiani di cui all’articolo 2, comma 2. La Commissione regionale svolge in particolare i seguenti compiti:

     a) collabora con la Regione in merito ai problemi dell’artigianato sottoposti al suo esame dall’Assessore competente;

     b) decide in via definitiva sui ricorsi di cui all’articolo 16, in seduta riservata;

     c) esprime pareri sugli atti di programmazione e legislazione regionale;

     d) [individua i settori di attività ai fini della costituzione delle botteghe scuola e provvede, annualmente, all'eventuale aggiornamento degli stessi] [51].

     3. La Commissione regionale, inoltre, propone all'Assessore competente un Programma annuale di settore comprendente:

a) progetti di animazione economica finalizzati alla promozione delle opportunità offerte nel settore artigiano, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 66;

b) progetti di orientamento e assistenza alle imprese artigiane finalizzati al rafforzamento competitivo;

c) progetti di incubatore d'impresa finalizzati alla riduzione della mortalità delle nuove imprese artigiane, rafforzandole e sostenendole nel primo periodo di attività;

d) progetti per la valorizzazione dei mestieri artigiani da attuarsi attraverso la bottega scuola di cui all'articolo 23 bis [52].

     4. [I progetti di cui al comma 3, lettera c), possono prevedere anche la partecipazione delle Camere di commercio] [53].

     5. Il Programma annuale di cui al comma 3 è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente [54].

 

     Art. 22. (Composizione e funzionamento). [55]

     1. La Commissione regionale è costituita con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua a esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione della nuova Commissione regionale.

     2. Essa è composta:

     a) dall’Assessore competente che la presiede;

     b) dal Direttore centrale attività produttive;

     c) da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni degli artigiani di cui all’articolo 2, comma 2;

     d) dal dirigente regionale dell’INPS o un suo delegato permanente.

     3. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), non possono essere componenti delle Commissioni per l’artigianato [56].

     4. Le designazioni di cui al comma 2, lettera c), sono comunicate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione può provvedere d’ufficio, su proposta dell’Assessore competente.

     5. La Commissione regionale è convocata dal suo Presidente.

     6. Il Presidente ha facoltà di invitare di volta in volta alla seduta della Commissione esperti, a titolo consultivo, per la trattazione di specifici argomenti.

     7. La Commissione regionale nella seduta di insediamento elegge nel proprio seno, fra i componenti di cui al comma 2, lettera c), il Vicepresidente che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni.

     8. I componenti di cui al comma 2, lettera c), possono essere sostituiti dalle organizzazioni degli artigiani anche prima della scadenza della Commissione regionale.

     9. Per la validità delle riunioni della Commissione regionale è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

     10. Il segretario della Commissione regionale e un suo sostituto, individuati fra il personale della Regione, sono nominati con il decreto di cui al comma 1 e provvedono a:

     a) curare l’istruttoria dei ricorsi;

     b) conservare gli atti della Commissione regionale e predisporre una raccolta delle decisioni sui ricorsi;

     c) adempiere a ogni altro compito connesso con l’attività della Commissione regionale.

     11. Al Vicepresidente della Commissione regionale spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 150 euro. Ai componenti esterni spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un importo fisso a titolo di rimborso spese pari a 75 euro.

     12. Ai componenti esterni della Commissione regionale, qualora risiedano in un comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione stessa, spetta, inoltre, a titolo di rimborso spese, un’indennità chilometrica nella misura prevista dalle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI.

 

CAPO V

MAESTRO ARTIGIANO E BOTTEGA SCUOLA [57]

 

     Art. 23. (Maestro artigiano).

     1. È istituito il titolo di maestro artigiano.

     2. Il titolo di maestro artigiano è attribuito dalla Commissione per l’artigianato su domanda del titolare di impresa artigiana ovvero del socio di questa, purché partecipi personalmente all’attività, ovvero su proposta delle organizzazioni degli artigiani di cui all’articolo 2, comma 2, o delle Camere di commercio [58].

     3. [Le attività lavorative per le quali è possibile il conferimento del titolo di maestro artigiano sono definite con il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 14, comma 7] [59].

     4. I requisiti per il conseguimento del titolo di maestro artigiano sono i seguenti:

    a) anzianità professionale di almeno dieci anni maturata in qualità di titolare o di socio partecipante nell’impresa artigiana ovvero di almeno cinque anni nel caso in cui la Commissione accerti la sussistenza di un adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica, ivi compresi quelli conseguiti a seguito di partecipazione a corsi regionali di formazione, dall’esecuzione di saggi di lavoro o anche da specifica e notoria perizia e competenza, nonché da ogni altro elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia e attitudine all’insegnamento professionale;

    b) disporre di adeguate attrezzature atte alla formazione professionale degli allievi [60].

     5. Il riconoscimento del titolo di maestro artigiano dà diritto alla costituzione delle botteghe scuola di cui all’articolo 23 bis, all’annotazione d’ufficio del titolo di maestro artigiano all’A.I.A.; il titolo di maestro artigiano deve essere espressamente menzionato nel certificato di iscrizione all’ A.I.A. e può essere usato nella denominazione della ditta, insegna o marchio [61].

     6. L’uso del titolo di maestro artigiano è vietato a chiunque non ne abbia ottenuto il riconoscimento e l’annotazione nell’A.I.A.

 

     Art. 23 bis. bottega scuola [62]

     1. Al fine di valorizzare i mestieri artigiani e consentire di tramandare, in particolare alle giovani generazioni, le conoscenze del saper fare artigiano, l’Amministrazione regionale promuove la costituzione di botteghe scuola, di cui sia titolare o socio lavoratore un maestro artigiano, per lo svolgimento di attività dimostrative e di promozione dei mestieri artigiani e delle tecniche produttive [63].

     2. La bottega scuola può essere costituita anche da più imprese artigiane esercitanti la medesima attività, purché i titolari o il socio lavoratore siano in possesso del titolo di maestro artigiano.

     3. Nella bottega scuola il maestro artigiano può svolgere attività di insegnamento, di promozione e diffusione dei mestieri e delle tecniche produttive [64].

     4. Il riconoscimento della bottega scuola avviene con decreto dell'Assessore competente alle attività produttive [65].

     5. Con regolamento regionale sono stabiliti le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 3, i requisiti e le modalità di costituzione delle botteghe scuola.

 

TITOLO III

DISCIPLINA DI PARTICOLARI ATTIVITÀ ARTIGIANE

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 24. segnalazione certificata di inizio attività [66]

     1. Sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività (Scia) le attività svolte dalle imprese artigiane elencate nella Tabella A al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (Scia), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) [67].

     2. La Scia di cui al comma 1 è presentata al registro delle imprese territorialmente competente contestualmente alla comunicazione unica per l’iscrizione all’A.I.A.. La ricevuta rilasciata dal registro delle imprese costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge.

     3. Per consentire ai Comuni di espletare i controlli sulle attività di acconciatore, di estetista, di panificazione e di tintolavanderia, il registro delle imprese trasmette immediatamente la Scia allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, di seguito denominato sportello unico, di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale); negli altri casi, il registro delle imprese trasmette la Scia all’ufficio dell’Albo per consentire alla Commissione di espletare i controlli e di adottare i provvedimenti di competenza, ai sensi dell’articolo 14, commi 6 e 7 [68].

     4. Nel caso di trasferimento dell’azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all’esercizio delle attività di cui al comma 1, il subentrante presenta la Scia al registro delle imprese mediante la comunicazione unica, entro trenta giorni dalla data di trasferimento dell’azienda ovvero, nel caso di subentro per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l’attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità. Trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3.

     5. Trovano applicazione, in materia di controlli sulle Scia presentate, le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 3, e 19 bis, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) [69].

     6. Al fine di dare attuazione alla disposizione di cui al comma 2, il gruppo tecnico regionale per la gestione del portale di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale 3/2001, approva, ove già non esistente, un unico modello di Scia per ciascuna delle attività di cui al comma 1 [70].

     7. Le Camere di commercio sono autorizzate ad adottare il modello unico di Scia di cui al comma 6.

 

     Art. 24 bis. (Obbligo di comunicazione) [71]

     1. Il registro delle imprese comunica allo sportello unico competente per territorio la cessazione delle attività di acconciatore, di estetista, di panificazione e di tintolavanderia [72].

     2. Ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 112/1998, l'attività tipografica, litografica e fotografica e di ogni altra attività di stampa o di riproduzione meccanica o chimica è subordinata all'obbligo di tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.

 

     Art. 24 ter. funzioni di vigilanza [73]

     1. I Comuni e le autorità competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza sulle strutture e sulle attività di cui al presente titolo.

 

CAPO II

DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ DI ESTETISTA E DI ACCONCIATORE [74]

 

     Art. 25. (Attività di estetista).

     1. L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione e l’attenuazione degli inestetismi presenti.

     2. Tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista), e con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici [75].

     3. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai soggetti che svolgono l’attività di estetista utilizzando esclusivamente uno o più apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui al comma 2, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto ministeriale 12 maggio 2011, n. 110 (Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1 , relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista) [76].

     4. [L’allegato A è aggiornato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, a seguito degli eventuali aggiornamenti introdotti con il decreto di cui all’articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1] [77].

     5. Sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.

 

     Art. 26. (Conseguimento della qualificazione professionale di estetista).

     1. La qualificazione professionale di estetista si consegue, dopo l’adempimento dell’obbligo di istruzione, mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento, in alternativa, di [78]:

     a) un corso di formazione professionale seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un’impresa di estetista;

     b) una anno di attività lavorativa qualificata presso un’impresa di estetista in qualità di dipendente o collaboratore familiare, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguito da un apposito corso integrativo di formazione teorica;

     c) un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata presso un’impresa di estetista in qualità di dipendente, di collaboratore familiare, di titolare di impresa non artigiana o di socio, seguito da un apposito corso integrativo di formazione teorica [79];

     c bis) un corso triennale di Istruzione e Formazione professionale per operatore del benessere - estetista seguito da un corso annuale per tecnico dei trattamenti estetici, per gli allievi in diritto dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53) [80]

     1 bis. Per l’ammissione al corso integrativo di cui al comma 1, lettere b) e c), è necessario avere svolto il periodo di attività lavorativa qualificata nel quinquennio antecedente la richiesta di partecipazione all’attività formativa; il corso integrativo può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro [81].

     1 ter. Il corso triennale di istruzione e formazione professionale per operatore del benessere - estetista e il corso annuale per tecnico dei trattamenti estetici sono equiparati, rispettivamente, al corso di formazione e al corso di specializzazione di cui al comma 1, lettera a) [82].

     2. [La richiesta di autorizzazione di cui all’articolo 30 è presentata al Comune entro cinque anni dalla conclusione dei periodi lavorativi di cui al comma 1] [83].

     3. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 sono realizzati nell’ambito del sistema regionale della formazione di cui alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente) [84].

     4. Con Regolamento di esecuzione da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge sono definiti i programmi dei corsi di cui al comma 1 e la composizione della commissione d’esame. Con decreto del Direttore centrale competente sono stabiliti i diritti di segreteria a carico dei candidati per l'ammissione all'esame [85].

     5. Ai componenti esterni della commissione d'esame di cui al comma 4 spetta un gettone di presenza pari a 120 euro per giornata d'esame e il rimborso spese nei termini previsti per i dipendenti regionali [86].

 

     Art. 27. (Attività di acconciatore [87]).

     1. L’attività di acconciatore può essere esercitata sia su persone di sesso maschile, sia su persone di sesso femminile [88].

     2. L’attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare [89].

 

     Art. 28. conseguimento della qualificazione professionale di acconciatore [90]

     1. La qualificazione professionale di acconciatore si consegue, dopo l’adempimento dell’obbligo di istruzione, mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto, in alternativa:

     a) dallo svolgimento di un corso di formazione professionale, seguito da un corso di specializzazione ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un’impresa di acconciatura;

     b) da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un’impresa di acconciatura successivo allo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e dallo svolgimento di un apposito corso integrativo di formazione teorica;

     c) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un’impresa di acconciatura e dallo svolgimento di un apposito corso integrativo di formazione teorica;

     c bis) un corso triennale di istruzione e formazione professionale per operatore acconciatore seguito da un corso annuale per tecnico acconciatore, per gli allievi in diritto dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 [91].

     1 bis. Il corso triennale di istruzione e formazione professionale per operatore acconciatore e il corso annuale per tecnico acconciatore sono equiparati, rispettivamente, al corso di formazione e al corso di specializzazione di cui alla lettera a) del comma 1 [92].

     2. Per l’ammissione al corso integrativo di cui al comma 1, lettere b) e c), è necessario avere svolto il periodo di attività lavorativa qualificata nel quinquennio antecedente la richiesta di partecipazione all’attività formativa; il corso integrativo può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.

     3. I periodi di inserimento di cui al comma 1 consistono in periodi di attività lavorativa qualificata, svolti in qualità di titolare dell’impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, collaboratore familiare o collaboratore coordinato e continuativo.

     4. Per attività lavorativa qualificata s’intende lo svolgimento di attività lavorativa riferibile almeno al terzo livello di inquadramento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ovvero, per i soggetti non dipendenti, lo svolgimento di un’attività equivalente, in termini di mansioni o monte ore, a quella prevista dallo stesso livello contrattuale.

     5. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 sono realizzati nell’ambito del sistema regionale della formazione di cui alla legge regionale 27/2017 [93].

     6. Con regolamento di esecuzione sono definiti i contenuti tecnico-culturali dei corsi, la durata e l’organizzazione degli esami previsti al comma 1, nel rispetto dei criteri generali determinati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell’attività di acconciatore).

     7. Con il medesimo regolamento sono definite le procedure per la nomina e la composizione della commissione d'esame, per l’espletamento dell’esame teorico-pratico di cui al comma 1. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5. Con decreto del Direttore centrale competente sono stabiliti i diritti di segreteria a carico dei candidati per l'ammissione all'esame [94].

     8. Non costituiscono titolo all’esercizio dell’attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dall’Amministrazione regionale.

 

     Art. 29. (Regolamento comunale).

     1. L’esercizio dell’attività di estetista e di acconciatore è disciplinato con Regolamento comunale [95].

     2. Il Regolamento comunale, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, deve prevedere:

     a) le superfici minime dei locali;

     b) i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l’attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici;

     c) [le modalità per il rilascio dell’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività o al trasferimento della sede in altri locali] [96];

     d) la disciplina degli orari; l'esercizio dell'attività di estetista o di acconciatore non è subordinato al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale [97];

     e) l’obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali.

     3. Fino all’adozione del Regolamento comunale di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione i Regolamenti comunali vigenti.

     4. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 2, la Giunta regionale, previa diffida con fissazione di un termine per adempiere, provvede alla nomina di un Commissario ad acta.

 

     Art. 30. (Esercizio dell'attività) [98]

     1. L’esercizio dell’attività di estetista o di acconciatore, in luogo pubblico o privato, anche a titolo

gratuito, stagionale o temporaneo, è subordinato alla presentazione della Scia di cui all’articolo 24, attestante il possesso della qualificazione professionale, nonché la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal regolamento comunale [99].

     1 bis. Per ogni sede o unità locale dell’impresa in cui viene esercitata l’attività di estetista o di acconciatore è designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale il quale garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività medesime [100].

     2. I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente le attività di estetista o di acconciatore devono essere in possesso della relativa qualifica professionale [101].

     3. Le attività di estetista o di acconciatore possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal regolamento comunale. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di estetista o acconciatore in forma ambulante o di posteggio [102].

     4. E' fatta salva la possibilità di esercitare le attività di estetista o di acconciatore presso la sede designata dal cliente in caso di malattia o altro impedimento fisico del cliente stesso ovvero a favore di persone impegnate nello sport, nella moda o nello spettacolo o per particolari eventi ovvero nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni [103].

     5. [Nel caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio delle attività di estetista o di parrucchiere misto, il subentrante presenta la DIA, corredata delle attestazioni di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subentro per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità] [104].

     6. Avverso il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti può essere presentato ricorso alla Commissione regionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1199/1971 [105].

     6 bis. [Le imprese che intendono svolgere l’attività in forma non artigiana indicano nella Scia il soggetto in possesso della qualificazione professionale] [106].

 

     Art. 31. (Esercizio dell’attività). [107]

     [1. Le imprese che intendano svolgere le attività di estetista o di parrucchiere misto in forma artigiana sono tenute ad iscriversi all’A.I.A. e a trasmettere al Comune il relativo certificato entro sessanta giorni dal rilascio dell’autorizzazione comunale.

     2. Le imprese che intendano svolgere le attività di cui al comma 1 in forma non artigiana devono trasmettere al Comune il certificato di iscrizione al registro delle imprese entro sessanta giorni dal rilascio dell’autorizzazione comunale.

     3. Le imprese non artigiane devono indicare il soggetto in possesso della qualificazione professionale.

     4. I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente le attività di cui agli articoli 25 e 27 devono essere in possesso della relativa qualifica professionale [108].

     5. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 25 e 27 in forma ambulante o di posteggio.]

 

     Art. 32. (Vendita di prodotti cosmetici).

     1. Alle imprese artigiane esercenti l’attività di estetista o di acconciatore che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento delle attività medesime, non si applica la disciplina del commercio di cui alla legge regionale 29/2005 [109].

     2. Le imprese commerciali che vendono prodotti cosmetici possono esercitare l’attività di estetista a condizione che si adeguino al Regolamento comunale di cui all’articolo 29 e che i soggetti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della qualificazione professionale di estetista. Per le medesime imprese non sussiste l’obbligo dell’iscrizione all’A.I.A..

 

     Art. 33. (Attività mista).

     1. L’attività di estetista può essere svolta anche unitamente all’attività di acconciatore, in forma di imprese esercitate nella medesima sede avente i requisiti previsti dal Regolamento comunale di cui all’articolo 29 [110].

     2. Nel caso in cui l’attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che esercita professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l’esercizio delle attività medesime. Qualora l’attività mista sia svolta in una delle forme societarie previste dall’articolo 10, i singoli soci partecipanti che esercitano le distinte attività, devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l’esercizio delle rispettive attività.

     3. Gli acconciatori nell’esercizio della propria attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l’esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico tradizionalmente complementari all’attività principale [111].

 

     Art. 34. (Sospensione e revoca dell’autorizzazione). [112]

     [1. L’autorizzazione è sospesa qualora l’attività di estetista o di parrucchiere misto sia svolta in contrasto con le disposizioni della presente legge e del Regolamento comunale.

     2. La sospensione dell’autorizzazione non può essere superiore a trenta giorni, decorsi i quali l’autorizzazione è revocata.]

 

[Capo II bis [113]

Disciplina dell’attività di tatuaggio e di piercing [114]]

 

     Art. 35. (Attività di tatuaggio e di piercing) [115]

     [1. L'esercizio dell'attività di tatuaggio e di piercing, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, è subordinato alla presentazione della Scia di cui all’articolo 24, attestante la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal regolamento comunale [116].

     2. Il regolamento comunale prevede:

     a) le superfici minime dei locali;

     b) i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività;

     c) i requisiti igienico-sanitari delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici.]

 

     Art. 35 bis. (Funzioni di vigilanza) [117]

     [1. I Comuni e le autorità competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza.]

 

CAPO III

DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ DI PANIFICAZIONE

 

     Art. 36. (Ambito di applicazione). [118]

     1. Il presente capo si applica alle imprese di panificazione:

a) che sono abilitate ad attivare un impianto di panificazione che per struttura e organizzazione del lavoro sono in grado di esercitare, nel proprio ambito, l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura totale del pane stesso;

b) che sono abilitate ad attivare un impianto di panificazione finalizzato alla produzione di impasti da pane o alla cottura completa degli stessi e che per struttura e organizzazione del lavoro sono in grado di esercitare, nel proprio ambito, il ciclo di produzione volto all'ottenimento di tali prodotti [119].

     1 bis. Non è considerata impresa di panificazione ai sensi del comma 1 l'esercizio commerciale che si limita al completamento della cottura del pane parzialmente cotto, surgelato o non [120].

     2. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati:

     a) i requisiti dell’impianto di panificazione e di cottura;

     b) l’utilizzo delle denominazioni di panificio, forno di qualità, pane fresco e pane conservato;

     c) il consumo immediato dei prodotti di panificazione [121];

     d) la sospensione dell’attività di panificazione.

 

     Art. 37. Responsabile di panificazione [122]

     1. Il responsabile di panificazione è il titolare, collaboratore familiare, socio prestatore d'opera o dipendente dell’impresa di panificazione che, su specifica designazione del legale rappresentante dell’impresa stessa, da effettuarsi all’atto della presentazione della Scia, presta in misura prevalente la propria opera nell’ambito dello stesso impianto [123].

     2. Al responsabile di panificazione è affidato il compito di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l’utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l’osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la qualità del prodotto finito.

     3. Al responsabile di panificazione è richiesto il possesso, alternativamente, dei seguenti requisiti:

     a) essere stato titolare o socio prestatore d’opera di imprese già autorizzate all’esercizio dell’attività di panificazione, ai sensi della disciplina previgente;

     b) essere stato titolare o socio prestatore d'opera, dipendente o collaboratore di imprese di panificazione, prestando attività lavorativa qualificata per un periodo non inferiore a dodici mesi nel quinquennio antecedente la presentazione della Scia, da comprovarsi in base a idonea documentazione [124].

     4. [Le imprese che intendono svolgere l’attività in forma non artigiana indicano nella Scia il soggetto esterno in possesso di almeno uno dei requisiti di cui al comma 3] [125].

 

     Art. 38. esercizio dell’attività di panificazione [126]

     1. L’esercizio dell’attività di cui all’articolo 36 è subordinato alla presentazione della Scia di cui all’articolo 24, con l’indicazione del responsabile della panificazione. Per ciascun impianto di panificazione o di cottura è nominato un responsabile di panificazione che svolge la propria funzione in completa autonomia.

     2. È consentita alle imprese di panificazione l’attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla legislazione vigente.

     3. Avverso il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti può essere presentato ricorso alla Commissione regionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1199/1971.

 

     Art. 39. formazione e aggiornamento professionale [127]

     1. Al fine di sostenere e valorizzare le specificità dell’attività di panificazione, con particolare riferimento ai prodotti tradizionali regionali, l’Amministrazione regionale promuove progetti specifici di formazione per apprendisti panificatori e di riqualificazione per gli operatori del settore della panificazione.

     2. I progetti specifici di formazione di cui al comma 1 sono realizzati nell’ambito dell’ordinamento normativo vigente.

 

     Art. 40. disciplina delle giornate di chiusura e delle deroghe [128]

     1. Le imprese di cui all’articolo 36 osservano la chiusura nelle giornate di domenica e nelle giornate festive.

     2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i Comuni:

     a) nel caso di più festività consecutive possono determinare l’apertura antimeridiana nelle giornate di domenica o nei giorni festivi più idonei a garantire il servizio di rifornimento;

     b) acquisiti i pareri delle associazioni di categoria dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, determinano le date nelle quali le imprese possono derogare all’obbligo della chiusura domenicale e festiva, per un massimo annuo di otto domeniche o festività in occasione di manifestazioni, ricorrenze e fiere locali, ferma restando l’apertura nelle domeniche e nelle festività del mese di dicembre;

     c) nelle località interessate da significative presenze turistiche, rilevate dai Comuni medesimi in rapporto alla popolazione residente, determinano le date nelle quali le imprese possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva, per un massimo annuo di dodici domeniche o festività, in aggiunta a quelle previste alla lettera b), previa acquisizione dei pareri delle associazioni di categoria dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

     3. I pareri di cui al comma 2, lettere b) e c), sono espressi entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

     4. Nelle località a prevalente economia turistica di cui all’articolo 30, comma 3, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande), le imprese di cui all’articolo 36 determinano liberamente la propria apertura nelle giornate di domenica o nei giorni festivi.

     5. Le imprese di cui all’articolo 36, ubicate al di fuori delle località a prevalente economia turistica, che siano titolari di rivendite di pane localizzate nelle località medesime, determinano liberamente la propria apertura nelle giornate di domenica o nei giorni festivi.

     6. Le giornate di apertura di cui al comma 2, lettere b) e c), e di cui ai commi 4 e 5 sono compensate entro un anno dall’ultima giornata di apertura domenicale o festiva con un corrispondente periodo di chiusura in giornate feriali. A tal fine l’impresa interessata comunica al Comune, con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla prima giornata di apertura domenicale o festiva, un programma con l’indicazione dei periodi di chiusura feriale compensativa da esporsi nella sede o nell’unità locale dell’impresa.

 

Capo III bis [129]

Disciplina dell’attività di tintolavanderia

 

     Art. 40 bis. definizione dell’attività e idoneità professionale [130]

     1. L’attività di tintolavanderia comprende i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e a umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, a uso industriale e commerciale, nonché a uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

     2. Per l’esercizio dell’attività di tintolavanderia le imprese designano un responsabile tecnico in possesso dell’idoneità professionale comprovata dalla presenza di almeno uno dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 2, della legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia).

     2 bis. Alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati a essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni, in seguito denominate lavanderie self service, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 79, comma 1 bis, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) [131].

     3. Per le finalità di cui al comma 2, con regolamento di esecuzione, sono definiti la durata e i contenuti dei corsi, la commissione d'esame, nonché i diplomi in materia inerenti l'attività, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 84/2006 [132].

     4. [Ai componenti esterni della commissione d’esame di cui al comma 3 spettano i compensi e i rimborsi previsti dalla vigente disciplina regionale] [133].

     5. Non costituiscono titolo valido per l’esercizio dell’attività professionale gli attestati rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

 

     Art. 40 ter. esercizio dell’attività [134]

     1. L’esercizio dell’attività di tintolavanderia e di lavanderia self service è disciplinato con regolamento comunale, da adottarsi sentite le organizzazioni di cui all’articolo 2, comma 2, operanti a livello locale. Il regolamento prevede [135]:

     a) le superfici minime dei locali;

     b) i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l’attività, delle apparecchiature, degli impianti e dei mezzi di trasporto delle imprese che effettuano la raccolta e la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, mediante recapiti fissi o servizi a domicilio in forma itinerante;

     c) la disciplina degli orari;

     d) l’obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali.

     2. Per ogni sede o unità locale dell’impresa in cui viene esercitata l’attività di tintolavanderia è designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente o addetto dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della idoneità professionale, il quale svolge prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata [136].

     3. L’esercizio dell’attività di tintolavanderia è subordinato alla presentazione della Scia di cui all’articolo 24 indicante il responsabile tecnico e attestante la conformità agli obblighi e ai requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 1.

     4. Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.

     5. I servizi di raccolta e di recapito dei capi, se svolti in sede fissa da imprese qualificate ai sensi dell’articolo 40 bis, comma 2, sono gestiti dal titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un collaboratore familiare, da un dipendente o da un addetto delle medesime imprese, oppure, qualora siano svolti in forma itinerante, sono affidati ad altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto.

     6. Presso tutte le sedi, le unità locali e i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, è apposto un cartello indicante la sede dell’impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione. Nel caso di attività svolte in forma itinerante, l’indicazione di cui al presente comma è riportata sui documenti fiscali.

     7. [Per ogni sede o unità locale dell’impresa non artigiana in cui viene esercitata l’attività di tintolavanderia è designato il responsabile tecnico esterno in possesso della idoneità professionale. Le imprese non artigiane di tintolavanderia sono tenute ad iscriversi al registro delle imprese] [137].

 

TITOLO IV

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 41. (Tipologia di incentivi).

     1. Al fine di favorire lo sviluppo delle imprese artigiane, l’Amministrazione regionale concede gli incentivi di seguito indicati:

     a) finanziamenti per sostenere gli investimenti aziendali;

     b) finanziamenti per l’acquisizione di servizi reali;

     b bis) incentivi per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione [138];

     c) [agevolazioni all’accesso al credito] [139];

     d) incentivi per la formazione imprenditoriale e professionale;

     e) incentivi per favorire l’occupazione;

     f) incentivi per progetti speciali di sviluppo.

 

     Art. 42. (Soggetti beneficiari). [140]

     1. Gli incentivi di cui all'articolo 41 sono concessi alle imprese, ai consorzi e alle società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all'A.I.A. e che rientrino nelle definizioni di microimpresa, piccola o media impresa come indicate e aggiornate con decreto del Presidente della Giunta regionale, in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000 [141].

     2. L’individuazione delle imprese rientranti nei settori esclusi e delle imprese in difficoltà è demandata alla disciplina regolamentare, in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle imprese.

     3. La variazione della dimensione aziendale dell’impresa beneficiaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta la revoca del medesimo, né la rideterminazione del contributo concesso. Per variazione della dimensione aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali previsti per l’impresa artigiana dall’articolo 11 o il superamento dei parametri finanziari previsti dalla normativa comunitaria per la piccola impresa.

     4. [Nei casi di conferimento, trasformazione o fusione d’impresa, nonché trasferimento dell’azienda o di ramo d’azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, le agevolazioni assegnate o concesse possono essere, rispettivamente, concesse o confermate, purché il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario e la prosecuzione dell’impresa avvenga senza soluzione di continuità] [142].

     5. Ai sensi dell’articolo 31, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono ammissibili a finanziamento gli acquisti di beni immobili di proprietà o realizzati dai consorzi e società consortili di cui all’articolo 12, da parte di soci dei consorzi e delle società consortili stesse.

     5 bis. In deroga a quanto stabilito al comma 1, gli incentivi di cui all'articolo 60 bis sono concessi esclusivamente a imprese artigiane di piccolissime dimensioni. Per imprese artigiane di piccolissime dimensioni si intendono quelle che rientrano nella definizione di microimpresa e realizzano un fatturato annuo oppure presentano un totale di bilancio annuo non superiori a 500.000 euro [143].

 

     Art. 42 bis. aiuti alle imprese di nuova costituzione [144]

     1. Le nuove imprese artigiane possono beneficiare degli incentivi in conto capitale secondo la regola «de minimis» per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti e nei ventiquattro mesi successivi l’iscrizione all’A.I.A. [145].

     2. [Le nuove imprese artigiane possono, altresì, beneficiare degli incentivi per sostenere gli investimenti aziendali di cui agli articoli 46 e 50 per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l’iscrizione all’A.I.A., a condizione che la domanda di contributo sia presentata entro sei mesi dalla data di iscrizione all’Albo medesimo. Tali incentivi sono concessi secondo la regola «de minimis»] [146].

 

     Art. 43. (Vincolo di destinazione). [147]

     1. L’impresa beneficiaria ha l’obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.

     2. Con i Regolamenti di cui all’articolo 75 possono essere stabiliti vincoli di destinazione anche per i beni mobili nonché la possibilità che, in presenza di eventi eccezionali e imprevedibili, la Giunta regionale, su motivata richiesta dell’impresa beneficiaria, deliberi l’abbreviazione della durata del vincolo di destinazione.

     2 bis. [I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui agli articoli 46 e 50 hanno l’obbligo di mantenere la sede e l’unità produttiva attiva nel territorio regionale per tutta la durata del finanziamento e per i due anni successivi, qualora il contratto di finanziamento sia di importo superiore a 100.000 euro. In caso di inosservanza dell’obbligo l’incentivo è revocato] [148].

     3. [Per gli interventi di cui agli articoli 46 e 50, in caso di alienazione del bene oggetto di incentivo ultraquinquennale dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, l’incentivo è revocato dal momento dell’alienazione del bene] [149].

 

     Art. 44. (Modalità e misure d’intervento).

     1. Gli incentivi sono concessi nei limiti di intensità di aiuto consentiti dalla normativa dell’Unione europea per le piccole e medie imprese, comprese le eventuali maggiorazioni spettanti in caso di ammissione di tutto o parte del territorio regionale alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) [150].

     1 bis. I contributi per gli interventi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria vigente [151].

     2. [La domanda di finanziamento deve essere presentata prima dell’avvio della relativa iniziativa, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 42 bis e dai regolamenti di attuazione di cui all'articolo 75] [152].

     2 bis. Per la rendicontazione della spesa i beneficiari degli incentivi presentano la documentazione di spesa in originale ovvero in copia non autenticata annullata in originale ai fini dell'incentivo e corredata di una dichiarazione del beneficiario che ne attesti la corrispondenza alla documentazione originale. L'Amministrazione ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali ove sia stata prodotta documentazione di spesa in copia [153].

     [3. Gli incentivi di cui all’articolo 41 non sono cumulabili con altri benefici concessi per la stessa iniziativa.] [154]

 

     Art. 44 bis. (Interventi urbanistici ed edilizi). [155]

     1. Gli incentivi alle imprese artigiane per gli interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia di cui all’articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell’edilizia), sono erogati a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della copia del certificato di collaudo finale attestante la conformità dell’opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività ovvero, negli altri casi, a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della dichiarazione attestante la conformità dell’opera al progetto presentato [156].

     2. Per gli interventi di cui al comma 1 non trova applicazione l’articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modifiche.

 

CAPO II

FONDO DI ROTAZIONE A FAVORE DELLE

IMPRESE ARTIGIANE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

 

     Art. 45. (Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia). [157]

     1. In attuazione dell’articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, come sostituito dall’articolo 2 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è istituito il «Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia”, di seguito denominato Fondo.

     2. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.

     3. Le dotazioni del Fondo possono essere alimentate:

     a) dai conferimenti della Regione;

     b) dai conferimenti dello Stato, di enti pubblici economici e imprese;

     b bis) dai conferimenti delle autonomie locali e funzionali [158];

     c) dai rientri delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi;

     d) dagli interessi maturati sulle eventuali giacenze di tesoreria.

 

     Art. 46. (Finalità del Fondo). [159]

     1. Le dotazioni del Fondo sono utilizzate per l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di quindici anni, nel rispetto dei limiti e dei principi stabiliti dal diritto comunitario, a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia.

     1.1. Le dotazioni del Fondo possono essere utilizzate anche per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per esigenze connesse all'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento e all'ammodernamento dei laboratori, all'acquisto di macchinari e attrezzature, nonchè al rafforzamento e allo sviluppo aziendale [160].

     1 bis. Le dotazioni del Fondo possono essere utilizzate altresì per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, di durata non superiore a dieci anni, per il consolidamento di debiti a breve termine in debiti a medio e lungo termine, finalizzati al rafforzamento delle strutture aziendali, nonchè per altre operazioni di rimodulazione dei rapporti in essere [161].

     1 ter. Le operazioni sono finanziabili nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato [162].

 

     Art. 47. (Gestione del Fondo). [163]

     1. L’amministrazione del Fondo è affidata ad un Comitato di gestione, di seguito denominato Comitato, con sede presso la banca che assicura il supporto tecnico, amministrativo e organizzativo al Comitato medesimo.

     2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, ed è composto:

     a) dal Presidente, scelto tra i nominativi indicati congiuntamente dalle organizzazioni degli artigiani di cui all’articolo 2, comma 2;

     b) da tre componenti scelti tra coloro che abbiano maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di:

     1) attività di amministrazione, direzione e controllo presso società ed enti del settore creditizio, finanziario o assicurativo, ovvero funzioni dirigenziali in pubbliche amministrazioni aventi attinenza con i predetti settori;

     2) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario o assicurativo, o attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche.

     3. Possono far parte del Comitato coloro che possiedono i requisiti di onorabilità previsti per i soggetti che esercitano analoghe funzioni presso le banche.

     4. Al Comitato partecipa, con voto consultivo, il direttore della banca di cui al comma 1. Il Comitato determina le regole del proprio funzionamento. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della stessa banca.

     5. Il Comitato dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.

     6. Al Presidente del Comitato è attribuita un’indennità mensile di carica di euro 414; ai componenti del Comitato stesso spetta, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero di euro 78.

     7. Gli importi di cui al comma 6 sono aggiornati al momento della costituzione del nuovo Comitato, con il decreto del Presidente della Regione di cui al comma 2, secondo i criteri indicati nell’articolo 17 della legge regionale 45/1988.

     8. Gli oneri relativi al funzionamento del Comitato, ivi compresa l’indennità di carica e i gettoni di presenza, fanno carico al Fondo.

     9. La Giunta regionale esercita la vigilanza sulla gestione del Fondo attraverso la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio.

 

     Art. 48. (Convenzione con l’ente gestore [164]). [165]

     1. Per assicurare al Comitato un adeguato supporto tecnico, amministrativo e organizzativo, l’Amministrazione regionale stipula una convenzione con l’ente gestore, selezionato tramite procedure a evidenza pubblica [166].

     2. La convenzione di cui al comma 1 deve disciplinare:

     a) le forme di assistenza tecnica, amministrativa e organizzativa;

     b) le modalità e i termini di istruzione delle pratiche relative alle domande di finanziamento;

     c) le altre procedure connesse alle operazioni di finanziamento e alla gestione del Fondo;

     d) il compenso annuo da riconoscere in relazione all’attività prevista dal comma 1 all’ente gestore. Tale compenso è a carico del Fondo e non deve comunque essere superiore all’1 per cento delle dotazioni del Fondo medesimo [167];

     e) le modalità con cui l’ente gestore informa l’Amministrazione regionale sulle operazioni effettuate e sulla gestione dei conferimenti [168];

     f) le procedure connesse al monitoraggio e alla valutazione dell’efficacia degli interventi.

     3. Tutte le banche operanti nel territorio regionale possono convenzionarsi con l’ente gestore per l’attivazione dei finanziamenti di cui al presente Capo [169].

     3 bis. L’ente gestore può stipulare convenzioni con il Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane di cui all’articolo 72, per lo svolgimento di attività preliminari all’istruttoria delle pratiche relative alle domande di finanziamento [170].

 

CAPO III [171]

LOCAZIONE FINANZIARIA

 

     Art. 49. (Locazione finanziaria). [172]

     [1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni emesse dalla Friulia-Lis S.p.A. - Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni Industriali di Sviluppo.

     2. Le obbligazioni emesse sono costituite in serie speciale e remunerate con interesse non superiore al 3 per cento e sono rimborsate entro dieci anni.

     3. La provvista di cui al comma 1 è integrata con ulteriore provvista della Friulia-Lis S.p.A. per un importo non inferiore a quello sottoscritto dall’Amministrazione regionale.

     4. L’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con Friulia-Lis S.p.A. apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’artigianato, di concerto con l’Assessore alle finanze, per la disciplina delle modalità di emissione, di rimborso e di eventuale rinnovo delle obbligazioni, nonché di utilizzo delle provviste per consentire alle imprese artigiane operazioni di locazione finanziaria immobiliare e mobiliare a condizioni agevolate.]

 

CAPO IV

FINANZIAMENTI AGEVOLATI TRAMITE IL MEDIOCREDITO

 

     Art. 50. (Finanziamenti agevolati per sostenere gli investimenti aziendali). [173]

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti all’ente gestore, al fine di consentire l’attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate in forma attualizzata e di durata non superiore a dieci anni, per esigenze connesse all’acquisto, alla costruzione e all’ammodernamento dei laboratori, al consolidamento delle strutture aziendali, all’acquisto di macchinari e attrezzature [174].

     2. I finanziamenti attivati con i fondi di cui al comma 1 sono erogati dalle banche convenzionate con l’ente gestore [175].

     3. Il Comitato di cui all’articolo 47 verifica l’ammissibilità al finanziamento agevolato delle domande presentate, secondo le modalità e i criteri contenuti nella convenzione di cui all’articolo 48.

 

     Art. 51. (Finanziamenti agevolati per sostenere le esigenze di credito a breve termine). [176]

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti di durata non superiore a diciotto mesi per sopperire alle esigenze di credito a breve termine delle imprese.

     2. I finanziamenti sono attivati con le stesse modalità di cui all’articolo 50.

     3. [Gli incentivi di cui al presente articolo sono concessi secondo la regola comunitaria del «de minimis»] [177].

 

CAPO V [178]

CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE S.p.A.

 

     Art. 52. (Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A.). [179]

     [1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare finanziamenti alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A., di seguito denominata Artigiancassa, per concorrere negli interventi finanziari attuati a favore delle imprese artigiane, per agevolare gli investimenti aziendali.

     2. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere utilizzati per ridurre i tassi di interesse a carico dell’impresa artigiana, per ridurre il tasso di interesse relativo alla quota di mutuo eccedente gli importi massimi agevolati da Artigiancassa, nonché per tipologie di intervento aggiuntive.

     3. Le disponibilità finanziarie derivanti dai conferimenti regionali sono assoggettate da Artigiancassa a gestione contabile separata.

     4. I rapporti tra la Regione e Artigiancassa sono regolati da una convenzione con la quale sono disciplinati:

     a) le modalità e i termini di istruzione delle pratiche relative alle domande di finanziamento;

     b) le modalità di utilizzo dei finanziamenti regionali e di rimborso delle spese di gestione e di funzionamento del Comitato tecnico di cui all’articolo 53;

     c) le modalità con cui Artigiancassa informa l’Amministrazione regionale sulle operazioni effettuate e sulla gestione dei finanziamenti.

     5. La convenzione di cui al comma 4 è stipulata previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle finanze, di concerto con l’Assessore all’artigianato.

     6. Gli incentivi di cui al presente articolo sono concessi secondo la regola comunitaria del «de minimis».]

 

     Art. 52 bis. [180]

     [1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con la Cassa per il credito alle imprese artigiane SpA - Artigiancassa nuove convenzioni per la gestione stralcio dei canali di intervento già affidati, nonchè per le eventuali nuove gestioni che per l’utilizzo dei fondi statali potranno essere disposte.]

 

     Art. 53. (Comitato tecnico). [181]

     [1. La valutazione dell’ammissibilità delle iniziative finanziabili tramite Artigiancassa è effettuata da un Comitato tecnico, istituito presso Artigiancassa.

     2. II Comitato tecnico è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, ed è composto:

     a) dal Presidente, scelto tra i nominativi indicati congiuntamente dalle organizzazioni degli artigiani di cui all’articolo 2, comma 2;

     b) da tre componenti scelti tra coloro che abbiano maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di:

     1) attività di amministrazione, direzione e controllo presso società ed enti del settore creditizio, finanziario o assicurativo, ovvero funzioni dirigenziali in pubbliche amministrazioni aventi attinenza con i predetti settori;

     2) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario o assicurativo, o attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche.

     3. Possono fare parte del Comitato tecnico coloro che possiedono i requisiti di onorabilità previsti per i soggetti che esercitano analoghe funzioni presso le banche.

     4. Il Comitato tecnico dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta.

     5. Al Presidente del Comitato tecnico è attribuita un’indennità mensile di carica di euro 414; ai componenti del Comitato stesso spetta, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero di euro 78.

     6. Gli importi di cui al comma 5 sono aggiornati al momento della costituzione del nuovo Comitato tecnico, con il decreto del Presidente della Regione di cui al comma 2, secondo i criteri indicati nell’articolo 17 della legge regionale 45/1988.

     7. La Giunta regionale esercita la vigilanza su Artigiancassa attraverso la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio.]

 

CAPO V bis

Finanziamenti per ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico [182]

 

          Art. 53 bis. (Iniziative finanziabili) [183]

     1. L'Amministrazione regionale, al fine di promuovere l'innovazione e di favorire il trasferimento delle conoscenze al sistema produttivo regionale, è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, sentito il parere del Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche di cui all'articolo 15 della legge regionale 15 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), per le seguenti iniziative:

a) progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;

b) progetti di innovazione, inclusi quelli rivolti ai processi e all'organizzazione.

     2. Con regolamento o bando regionale sono definiti, nel rispetto della normativa europea vigente, le misure di aiuto, i criteri e le modalità di intervento per l'attuazione delle iniziative previste al comma 1.

     3. L'importo dei contributi di cui ai commi 1 e 2 può essere anticipato ai beneficiari, nella misura massima dell'80 per cento, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria. La percentuale di anticipazione erogabile è fissata con il regolamento o il bando regionale di cui al comma 2.

 

Art. 53 ter. (criteri per la concessione e per l’erogazione anticipata dei contributi). [184]

     1. I contributi di cui all’articolo 53 bis, commi 1 e 2, sono concessi sentito il parere del Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche di cui all’articolo 15 della legge regionale 15 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

     2. L’importo dei contributi di cui all’articolo 53 bis, commi 1 e 2, può essere anticipato ai beneficiari, nella misura massima dell’80 per cento, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria. La percentuale di anticipazione erogabile è fissata con il regolamento di cui all’articolo 53 bis, comma 4.

     3. Ai sensi dell’articolo 15, commi da 1 a 4, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), su richiesta del beneficiario del contributo e in sede di presentazione della rendicontazione delle spese, è disposta l’erogazione in via anticipata del contributo concesso, senza necessità di ulteriori garanzie e prima dell’avvio delle relative attività istruttorie, nella misura massima del 30 per cento, al netto di quanto già eventualmente erogato in via anticipata ai sensi del comma 2.

 

CAPO VI

FINANZIAMENTI PER SOSTENERE L’ARTIGIANATO ARTISTICO,

TRADIZIONALE E DELL’ABBIGLIAMENTO SU MISURA [185]

 

     Art. 54. (Finanziamenti a favore dell’artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura) [186].

     1. Al fine di promuovere l’artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura nei centri urbani, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane, operanti in tali settori, incentivi in forma di contributo in conto capitale [187].

     2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile per le seguenti iniziative [188]:

     a) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione;

     b) acquisto di arredi e attrezzature.

 

CAPO VII

FINANZIAMENTI PER SOSTENERE

L’ADEGUAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI

 

     Art. 55. (Finanziamenti per l’adeguamento di strutture e impianti).

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane contributi in conto capitale, per l’adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento.

     2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile [189].

 

Capo VII bis [190]

Contributi per sostenere l'ammodernamento tecnologico

 

     Art. 55 bis. (Contributi per l'ammodernamento tecnologico) [191]

     1. Per sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle imprese artigiane, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per l'ammodernamento tecnologico.

     2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo del 55 per cento della spesa ammissibile.

 

CAPO VIII

INCENTIVI PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI E LA

VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E PER LA DIFFUSIONE

E PROMOZIONE DEL COMMERCIO ELETTRONICO

 

     Art. 56. (Acquisizione di servizi e valorizzazione della produzione).

     1. L’Amministrazione regionale, al fine di favorire l’ammodernamento delle imprese artigiane e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi artigiani, è autorizzata ad assegnare alle imprese stesse contributi nel limite massimo del 50 per cento delle spese ammissibili per le seguenti iniziative [192]:

     a) consulenze concernenti l’innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l’organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro;

     b) analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche;

     c) partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere;

     c bis) acquisizione da parte delle imprese artigiane della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, di cui all’articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) [193].

 

     Art. 57. (Diffusione e promozione del commercio elettronico).

     1. L’Amministrazione regionale, al fine di favorire lo sviluppo e l’ammodernamento delle imprese artigiane, è autorizzata a concedere alle imprese stesse e ai loro consorzi contributi per facilitarne l’accesso al commercio elettronico.

     2. Ai fini del comma 1 per commercio elettronico si intende lo svolgimento di attività commerciali e promozionali dei propri prodotti o servizi per via elettronica.

     3. I contributi possono essere assegnati in misura non superiore al 50 per cento della spesa ammissibile per le seguenti iniziative:

     a) acquisizione di strumenti e programmi destinati alla creazione e alla promozione di siti orientati al commercio elettronico;

     b) acquisizione di consulenze in materia di commercio elettronico;

     c) corsi di formazione per la gestione dei siti di commercio elettronico;

     d) promozione del sito elettronico.

     4. [I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo la regola comunitaria del «de minimis»] [194].

 

CAPO IX

AGEVOLAZIONI ALL’ACCESSO AL CREDITO

 

     Art. 58. (Consorzi di garanzia fidi).

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere lo sviluppo e l’attività di consorzi o società consortili anche in forma cooperativa, costituiti tra imprese artigiane aventi lo scopo di prestare garanzie per favorire la concessione di finanziamenti alle imprese associate da parte di banche, società finanziarie e di locazione finanziaria [195].

     2. Ai consorzi di cui al comma 1, di seguito denominati «Congafi», possono essere associati la Camera di commercio territorialmente competente e banche.

     3. I Congafi possono anche svolgere attività di informazione, consulenza e assistenza alle imprese consorziate per il miglior utilizzo delle fonti finanziarie e per il miglioramento della gestione finanziaria, in quanto connessa e complementare a quella di prestazione di garanzie.

 

     Art. 59. (Finanziamenti ai Congafi).

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i fondi rischi dei Congafi, a condizione che:

     a) i Congafi siano costituiti da almeno 200 imprese artigiane;

     b) lo Statuto preveda l’obbligo per il socio beneficiario della garanzia di versare al Congafi una somma proporzionale e comunque non inferiore allo 0,3 per cento di quella garantita;

     c) lo Statuto, l’atto costitutivo e le relative modifiche siano approvati dall’Assessore competente;

     d) sia chiamato a far parte del Consiglio direttivo, con diritto al voto, un rappresentante dell’Amministrazione regionale designato dall’Assessore competente.

     2. [Con apposite convenzioni tra l’Amministrazione regionale e i Congafi sono fissate le modalità con cui i medesimi forniscono costanti flussi di informazione in merito alla propria attività all’Amministrazione regionale, nonché sono stabiliti i criteri di impiego dei finanziamenti regionali. Le convenzioni sono stipulate previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente] [196].

 

     Art. 60. (Consorzio di secondo grado).

     1. I Congafi possono costituire un consorzio o una società consortile, anche in forma cooperativa, a carattere regionale, volto a convalidare la loro capacità operativa attraverso l’attenuazione dei rischi della loro attività istituzionale.

     2. Il soggetto di cui al comma 1 può anche svolgere attività di informazione, consulenza e assistenza e coordinamento dell’attività dei Congafi.

     3. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il fondo rischi del consorzio di cui al comma 1 [197].

     4. Il consorzio di cui al comma 1 può essere beneficiario di fondi regionali, statali e comunitari, anche connessi con i fondi strutturali europei e aventi lo scopo di agevolare l’accesso al credito alle piccole e medie imprese artigiane (PMI).

 

     Art. 60 bis. (Contributi alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni) [198]

     1. Al fine di incrementare le possibilità di accesso al credito e di promuovere la bancabilità delle imprese artigiane di piccolissime dimensioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese stesse incentivi in forma di contributo a fondo perduto sulle seguenti spese:

a) spese sostenute per l'ottenimento di garanzie in relazione a operazioni creditizie destinate al finanziamento dell'attività aziendale;

b) spese sostenute per il pagamento degli oneri finanziari relativi all'effettuazione di operazioni creditizie destinate al finanziamento dell'attività aziendale;

c) spese sostenute per l'acquisizione di consulenze finalizzate alla pianificazione finanziaria aziendale.

     2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo dell'80 per cento della spesa ammissibile.

 

CAPO X

INCENTIVI PER LA SUCCESSIONE NELL’IMPRESA [199]

 

     Art. 61. (Nuova imprenditorialità). [200]

     1. Al fine di sostenere e promuovere la nascita di nuove imprese artigiane possono essere assegnati i seguenti incentivi [201]:

     a) contributi sulle spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione imprenditoriale;

     b) contributi sulle spese sostenute per l’acquisizione di un piano di analisi e di sviluppo aziendale;

     c) contributi sul monte salario annuo lordo relativo a tutti i dipendenti della nuova impresa.

     2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi per le spese sostenute nei ventiquattro mesi successivi alla data di iscrizione all'A.I.A. a condizione che la domanda di contributo sia presentata entro sei mesi dalla scadenza del predetto termine [202].

     2 bis. Per nuove imprese artigiane si intendono le imprese iscritte all’A.I.A. da non più di ventiquattro mesi [203].

 

     Art. 62. (Successione nell’impresa).

     1. L’Amministrazione regionale, al fine di favorire la continuità e il ricambio generazionale dell’impresa artigiana, è autorizzata ad assegnare contributi in misura non superiore all’80 per cento delle spese ammissibili per la successione d’impresa tra l’imprenditore artigiano e un socio, parente o affine entro il terzo grado, collaboratore familiare o dipendente da almeno due anni al momento della successione [204].

     2. Per le finalità di cui al comma 1, le iniziative finanziabili sono stabilite con regolamento di cui all'articolo 75 [205].

     3. [Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi secondo la regola comunitaria del «de minimis»] [206].

 

CAPO XI

AGEVOLAZIONI INERENTI L’IMPOSTA

REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

 

     Art. 63. (Riduzione delle aliquote).

     1. La legge finanziaria regionale prevede, a decorrere dal periodo d’imposta in corso all’1 gennaio successivo all’entrata in vigore della presente legge, la riduzione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le nuove imprese artigiane che si iscrivono all’A.I.A. nelle seguenti misure:

     a) 1 per cento per le nuove imprese insediate nelle zone classificate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991;

     b) 0,8 per cento per le nuove imprese insediate nelle altre aree del territorio regionale.

     2. La riduzione di aliquota spetta qualora l’impresa non abbia trasferito la propria sede al di fuori delle zone montane ovvero del territorio regionale per l’intero periodo d’imposta a decorrere dal primo insediamento.

     3. La riduzione di aliquota di cui al comma 1 spetta per la durata del periodo di insediamento sino a un massimo di cinque periodi d’imposta.

     4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano secondo la regola comunitaria del «de minimis».

 

     Art. 64. (Contributi in forma di credito d’imposta).

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle imprese artigiane e loro consorzi aventi il domicilio fiscale nel territorio regionale contributi nella forma del credito d’imposta, da far valere ai fini dell’IRAP, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4, e secondo le modalità procedurali di cui all’articolo 6 della medesima legge regionale 4/2000.

     2. I soggetti ammissibili ad incentivi in forma di contributo in conto capitale, contributo in conto interessi o finanziamento agevolato per le iniziative previste dalla presente legge, possono richiedere, all’atto di presentazione della domanda, la concessione del contributo nella forma del credito d’imposta ai sensi del comma 1, ferma restando la stessa intensità d’aiuto.

     3. L’ammontare complessivo dei contributi in forma di credito d’imposta non può superare l’importo fissato annualmente con decreto dell’Assessore alle finanze.

 

CAPO XII

FORMAZIONE E OCCUPAZIONE

 

     Art. 65. (Formazione per la nuova imprenditorialità).

     1. L’Amministrazione regionale promuove, nell’ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale, progetti specifici di formazione e qualificazione imprenditoriale, anche individualizzati, da realizzarsi a favore di soggetti non imprenditori che intendano avviare per la prima volta un’impresa artigiana o che intendano divenire titolari di un’impresa artigiana esistente.

     2. Tali progetti possono essere realizzati in collaborazione con le botteghe scuola, con imprese operanti nel settore da almeno cinque anni e con l’impresa di cui il soggetto intende diventare titolare [207].

 

     Art. 66. (Informazioni, orientamento e animazione [208]).

     1. L’Amministrazione regionale assicura, anche tramite altri soggetti, un servizio di informazione, orientamento e animazione per la costituzione di impresa artigiana. Coloro che intendono avviare per la prima volta un’impresa artigiana o che intendono divenire titolari di impresa artigiana esistente ricevono i predetti servizi gratuitamente [209].

     2. Il servizio di cui al comma 1 comprende in particolare:

     a) assistenza e consulenza in merito alla fattibilità e redditività dell’iniziativa;

     b) informazioni sugli enti a cui devono essere richiesti atti e provvedimenti connessi all’attività da intraprendere;

     c) informazioni sulle agevolazioni previste dalle normative comunitaria, statale e regionale;

     d) informazione sui servizi di informazione e orientamento offerti nell’ambito del territorio regionale.

     3. Il servizio di cui al comma 1 è svolto dallo sportello unico, nonché dalle Camere di commercio, dalle associazioni di categoria di cui all’articolo 2, comma 2, e dal Centro di assistenza tecnica di cui all’articolo 72 [210].

     3 bis. I soggetti di cui al comma 3 sono autorizzati a stipulare accordi e convenzioni con organismi e istituti preposti [211].

 

     Art. 67. (Formazione finalizzata all’inserimento lavorativo). [212]

     [1. L’Amministrazione regionale, su richiesta di una o più imprese artigiane, anche per il tramite delle associazioni di categoria, promuove e organizza adeguate iniziative formative, a favore di soggetti disoccupati, finalizzate alla formazione delle specifiche professionalità richieste dalle imprese stesse e al futuro inserimento lavorativo dei partecipanti.

     2. Nell’ambito delle iniziative formative i corsi di formazione professionale prevedono adeguati periodi di alternanza formazione/lavoro presso imprese.

     3. Per tutto il periodo di formazione gli allievi possono percepire un’indennità di frequenza a carico dell’Amministrazione regionale a seconda della tipologia dell’iniziativa formativa prevista.

     4. Al termine delle iniziative di formazione è rilasciato un attestato da parte dell’Amministrazione regionale.]

 

     Art. 68. (Aiuti all’occupazione). [213]

     [1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane che, a compimento della formazione professionale prevista dall’articolo 67, assumano a tempo indeterminato i soggetti partecipanti, un contributo pari al 30 per cento del salario annuo lordo del lavoratore, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data dell’assunzione.

     2. Il contributo è assegnato a condizione che si tratti di un posto di lavoro aggiuntivo o in sostituzione di dipendente pensionato per limiti d’età.]

 

     Art. 68 bis. (Interventi a sostegno dell’EBIART). [214]

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all’Ente bilaterale dell’artigianato (EBIART) finanziamenti ad integrazione delle risorse destinate al Fondo di sostegno al reddito per le aziende artigiane in crisi e i loro dipendenti.

     2. Con apposito regolamento sono disciplinati modalità e criteri per l’assegnazione, anche in via anticipata, dei finanziamenti di cui al comma 1 [215].

 

TITOLO V [216]

DISTRETTI ARTIGIANALI

 

CAPO I

DISTRETTI ARTIGIANALI

 

     Art. 69. (Finalità). [217]

     1. La Regione individua il distretto artigianale quale ambito di sviluppo economico-occupazionale e quale sede di promozione e di coordinamento delle iniziative locali concernenti il comparto artigiano, con l’obiettivo di creare le condizioni che consentano un utilizzo ottimale delle risorse umane, tecniche e produttive esistenti o potenzialmente reperibili all’interno del distretto.

 

     Art. 70. (Individuazione dei distretti artigianali). [218]

     1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, individua i distretti artigianali tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 [219].

     2. Ai fini della presente legge si definiscono distretti artigianali i complessi produttivi costituiti prevalentemente da imprese artigiane.

     3. Le imprese artigiane di cui al comma 2 devono avere la propria sede in Comuni limitrofi e possedere caratteristiche omogenee, volte alla produzione, lavorazione, utilizzazione e commercializzazione di un determinato prodotto.

     4. La realizzazione di un prodotto specifico deve costituire l’attività principale o prevalente delle imprese medesime.

 

     Art. 71. (Finanziamenti). [220]

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per l’attuazione dei progetti di sviluppo e di promozione dei distretti di cui all’articolo 70.

 

TITOLO V BIS [221]

INTERVENTI IN CASO DI CALAMITÀ NATURALI

 

Capo I [222]

Interventi in caso di calamità naturali

 

     Art. 71 bis. (Tipologie degli interventi). [223]

     [1. L’Amministrazione regionale, a seguito di eccezionale calamità o eccezionale avversità atmosferica, accertata ai sensi della normativa vigente, è autorizzata ad attuare le seguenti iniziative a favore delle imprese artigiane operanti nelle aree interessate:

     a) finanziamenti straordinari ai Congafi per l’abbattimento del tasso di interesse, fino a tasso zero e limitatamente al primo anno di ammortamento, dei prestiti concessi dalle banche per il ripristino delle attività artigianali danneggiate;

     b) autorizzazione ai Congafi a derogare a quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, lettera b).]

 

     Art. 71 ter. (Modalità degli interventi). [224]

     [1. Agli interventi di cui all’articolo 71 bis, comma 1, lettere a) e b), si applica la regola comunitaria del “de minimis”.]

 

TITOLO VI

Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane [225]

 

CAPO I

Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane [226]

 

     Art. 72. centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane [227]

     1. Per un efficiente ed efficace esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell’articolo 72 bis le organizzazioni di cui all’articolo 2, comma 2, possono attivare processi di aggregazione finalizzati alla formazione di un unico Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane, di seguito denominato CATA, operativo a livello regionale, quale unico referente nei rapporti giuridici con l’Amministrazione regionale.

     2. L’esercizio delle funzioni delegate al CATA ai sensi dell’articolo 72 bis è autorizzato dalla Regione su domanda presentata alla Direzione centrale attività produttive unitamente all’atto costitutivo, allo statuto e all’elenco dei soci. La Direzione medesima, accertato il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e rilevato che l’atto costitutivo e lo statuto sono conformi alle funzioni delegate, emette l’autorizzazione.

     3. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti al CATA per l’attività di primo impianto, secondo i criteri e le modalità fissati con regolamento regionale.

 

     Art. 72 bis. delega di funzioni al CATA [228]

     1. E' delegata al CATA l'attuazione del Programma annuale di settore di cui all'articolo 21, comma 3. La Regione assume a proprio carico gli oneri derivanti dall'esercizio di tale delega [229].

     2. Con regolamento sono definiti, da parte della Direzione centrale attività produttive, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, i criteri e le modalità per l’attuazione degli interventi previsti al comma 1.

     3. Sono, altresì, delegate al CATA le funzioni amministrative concernenti la concessione dei seguenti incentivi:

a) incentivi alle imprese di nuova costituzione di cui all'articolo 42 bis;

b) finanziamenti a favore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui all'articolo 54;

c) finanziamenti per sostenere l'adeguamento di strutture e impianti di cui all'articolo 55;

c bis) contributi per l'ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 55 bis [230];

d) incentivi per le consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a);

e) incentivi per l'analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b);

f) incentivi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera c);

g) incentivi per l'acquisizione da parte delle imprese artigiane della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, di cui all'articolo 56, comma 1, lettera c bis);

h) incentivi per la diffusione e promozione del commercio elettronico di cui all'articolo 57;

h bis) contributi alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 60 bis [231];

i) [incentivi a favore della nuova imprenditorialità di cui all'articolo 61] [232];

j) incentivi a favore della successione nell'impresa di cui all'articolo 62 [233];

j bis) contributi a favore dei birrifici artigianali di cui all'articolo 7 della legge regionale 9 giugno 2017, n. 23 (Norme in materia di Birra Artigianale del Friuli Venezia Giulia) [234].

     3 bis. Sono delegati al CATA gli adempimenti amministrativi relativi allo svolgimento degli esami di cui agli articoli 26, comma 1 e 28, comma 1, per l'ottenimento della qualificazione professionale, rispettivamente, di estetista e di acconciatore [235].

     4. La Giunta regionale emana direttive al CATA al fine di disciplinare l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dei commi 3 e 3 bis. Le direttive per le funzioni amministrative di cui al comma 3 sono emanate entro i termini previsti dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 75 e sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione [236].

     4 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al CATA finanziamenti in via anticipata secondo criteri e modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 2 e dalle direttive di cui al comma 4 [237].

     4 ter. Il divieto generale di contribuzione previsto all'articolo 31 della legge regionale 7/2000 non si applica agli interventi del personale impiegato dal CATA per l'attuazione del Programma annuale di settore di cui al comma 1, con esclusivo riferimento ai rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci [238].

 

     Art. 72 ter. Fondo CATA per gli incentivi alle imprese [239]

     1. Per l’esercizio delle funzioni delegate di cui all’articolo 72 bis, comma 3, è istituito il Fondo CATA per gli incentivi alle imprese, di seguito denominato Fondo.

     2. Con le direttive di cui all’articolo 72 bis, comma 4, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo.

     3. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 72 bis, commi 3 e 3 bis, è riconosciuto annualmente al CATA un rimborso forfetario delle spese da sostenere, in relazione all'ammontare dei trasferimenti e alle funzioni e adempimenti da svolgersi nonché, sulla base del rendiconto da presentarsi con le modalità previste con le direttive di cui all'articolo 72 bis, comma 4, il rimborso integrale delle spese anticipate dal CATA per il pagamento dei compensi spettanti ai membri delle Commissioni d'esame di cui agli articoli 26, comma 5 e 28, comma 7 [240].

     4. Nel Fondo possono confluire anche i finanziamenti del fondo per gli incentivi alle imprese di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese).

 

TITOLO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

CAPO I

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 73. (Trasferimenti di fondi statali).

     1. Le risorse statali trasferite ai sensi della legge 59/1997 e relativi provvedimenti attuativi sono utilizzate dall’Amministrazione regionale per l’attuazione delle disposizioni della presente legge per gli interventi di sostegno a favore dell’artigianato.

 

     Art. 74. (Procedimenti in corso).

     1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

 

     Art. 75. (Regolamenti d’esecuzione).

     1. Con uno o più Regolamenti d’esecuzione da emanarsi entro centottanta giorni dal termine di cui all’articolo 80, comma 2, sono stabilite le misure di aiuto e i criteri e le modalità d’intervento relativi agli incentivi previsti dagli articoli 42 bis, 45, 50, 51, 54, 55, 55 bis, 56, 57, 60 bis, 61, 62, 64, 71 e 72 [241].

     2. Ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 7/2000, i regolamenti possono prevedere che, al fine dello svolgimento dell’attività istruttoria, l’Amministrazione regionale stipuli convenzioni con società o enti in possesso dei necessari requisiti di terzietà, tecnici e organizzativi, selezionati tramite procedure a evidenza pubblica [242].

 

     Art. 76. (Norma interpretativa).

     1. Il rinvio ad atti legislativi e regolamentari operato dalla presente legge regionale si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

 

     Art. 77. (Norme transitorie).

     1. Le imprese, i consorzi e le società consortili artigiane che risultino iscritti, rispettivamente, all’albo di cui all’articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, e alla separata sezione dell’albo di cui agli articoli 31 bis e 31 ter della medesima legge regionale 6/1970, sono di diritto iscritti all’albo istituito dall’articolo 13 della presente legge.

     2. Le autorizzazioni già rilasciate dai Comuni ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 161, per l’esercizio dell’attività di barbiere, acconciatore, parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, parrucchiere misto si intendono idonee allo svolgimento dell’attività di parrucchiere misto di cui all’articolo 27.

     3. Fino all’entrata in vigore del Regolamento di cui all’articolo 14, comma 7, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le norme della presente legge, le disposizioni di cui alla legge regionale 6/1970 e relativa disciplina attuativa in materia di modulistica e di procedure per l’iscrizione, modifica e cancellazione dall’A.I.A., nonché le disposizioni contenute nell’allegato alla legge regionale 10 aprile 1972, n. 17.

     4. Le Commissioni provinciali per l’artigianato, costituite ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 6/1970, durano in carica fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina delle Commissioni, costituite con le modalità e nella composizione previste dall’articolo 19 e comunque non oltre centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

     5. La Commissione regionale per l’artigianato, costituita ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 6/1970, dura in carica fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina della Commissione regionale, costituita con le modalità e nella composizione previste dall’articolo 22 e comunque non oltre centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

     6. Fino all’entrata in vigore del Regolamento di cui all’articolo 26, comma 4, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nella legge regionale 27 maggio 1991, n. 21.

     7. Il Fondo di cui all’articolo 45 prosegue senza soluzione di continuità nell’attività del Fondo di cui alla legge regionale 28 agosto 1992, n. 28.

     7 bis. A decorrere dall'1 gennaio 2011 è sospesa l'accettazione delle domande a valere sui finanziamenti agevolati di cui all'articolo 50 [243].

     7 ter. Con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono disposte la revoca della sospensione di cui al comma 7 bis e l'autorizzazione all'organo gestore alla concessione dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 50 [244].

     8. Le Commissioni d’esame costituite ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 21/1991 durano in carica fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina della Commissione d’esame costituita con le modalità e nella composizione definite con il Regolamento di cui all’articolo 26, comma 4, e comunque entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.

     9. Il Comitato di gestione costituito ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 28/1992 dura in carica fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina del Comitato costituito con le modalità e nella composizione previste all’articolo 47, comma 2, e comunque entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.

     10. Il Comitato tecnico costituito ai sensi dell’articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dura in carica fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina del Comitato tecnico costituito con le modalità e nella composizione previste all’articolo 53, comma 2, e comunque entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.

     11. Fino all’entrata in vigore dei Regolamenti di esecuzione di cui all’articolo 75, relativamente alla disciplina contenuta negli articoli 45, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57 e 62, continua ad applicarsi la disciplina contenuta, rispettivamente, nella legge regionale 28/1992, nei commi da 2 a 5 dell’articolo 6 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, nell’articolo 142 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, nella legge regionale 2 agosto 1982, n. 51, nei commi da 49 a 54 dell’articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, e nei commi da 45 a 49 dell’articolo 8 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3.

     12. Fino alla stipula delle convenzioni di cui all’articolo 59, comma 2, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le norme della presente legge, le disposizioni contenute nelle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 57, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29.

     13. Le società in accomandita semplice già iscritte all’albo di cui all’articolo 2 della legge regionale 6/1970, in mancanza del requisito relativo al possesso dei requisiti indicati all’articolo 8 della presente legge da parte della maggioranza dei soci, devono regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di un anno dall’entrata in vigore della presente legge.

     14. I fondi assegnati ai Consorzi garanzia fidi per la costituzione della società a responsabilità limitata di cui all’articolo 57, comma 2, della legge regionale 29/1996, nel caso di estinzione della società medesima possono essere utilizzati dai consorzi medesimi per la costituzione del consorzio di cui all’articolo 60.

     15. Tutti i riferimenti normativi alla legge regionale 6/1970 si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni della presente legge.

 

     Art. 78. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, ad eccezione delle disposizioni di modifica o integrazione delle disposizioni elencate al comma 2, le seguenti disposizioni:

     a) i Capi I, II, IV, VI, VI bis e VII della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6;

     b) la legge regionale 1 giugno 1970, n. 17;

     c) la legge regionale 27 novembre 1971, n. 52;

     d) la legge regionale 10 aprile 1972, n. 17;

     e) la legge regionale 1 agosto 1972, n. 32;

     f) l’articolo 8 della legge regionale 20 agosto 1973, n. 49;

     g) la legge regionale 16 maggio 1974, n. 20;

     h) la legge regionale 16 maggio 1974, n. 21;

     i) la legge regionale 26 aprile 1977, n. 20;

     l) la legge regionale 25 luglio 1977, n. 41;

     m) la legge regionale 24 aprile 1978, n. 26;

     n) gli articoli da 7 a 14 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30;

     o) la legge regionale 22 gennaio 1979, n. 1;

     p) la legge regionale 22 gennaio 1979, n. 2;

     q) la legge regionale 27 agosto 1979, n. 47;

     r) la legge regionale 6 dicembre 1979, n. 68;

     s) la legge regionale 25 febbraio 1982, n. 16;

     t) la legge regionale 27 aprile 1982, n. 29;

     u) l’articolo 18 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54;

     v) gli articoli 12, 14, 28, 34 e 36, limitatamente alla parte concernente l’artigianato, nonché l’articolo 15, secondo comma, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30;

     z) gli articoli 19 e 20 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8;

     aa) la legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48;

     bb) la legge regionale 30 dicembre 1985, n. 55;

     cc) la legge regionale 30 luglio 1986, n. 31;

     dd) l’articolo 61 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19;

     ee) l’articolo 8, limitatamente alla parte riguardante l’artigianato, e l’articolo 10 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35;

     ff) l’articolo 83, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3;

     gg) la legge regionale 9 giugno 1988, n. 42;

     hh) l’articolo 94, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2;

     ii) l’articolo 2 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16;

     ll) l’articolo 104 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3;

     mm) la legge regionale 27 agosto 1990, n. 36;

     nn) la legge regionale 27 maggio 1991, n. 21;

     oo) l’articolo 1 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 32;

     pp) gli articoli 78, 82 e 125 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4;

     qq) la legge regionale 27 agosto 1992, n. 22, esclusi gli articoli 2 e 4;

     rr) gli articoli 17, 18 e 19 e, limitatamente al riferimento del collegio dei sindaci dell’ESA, gli articoli

     71, comma 2, e 72, commi 6, 7 e 9, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18;

     ss) l’articolo 123 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47;

     tt) l’articolo 5, limitatamente alla parte concernente l’artigianato, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50;

     uu) l’articolo 147 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5;

     vv) la legge regionale 17 gennaio 1995, n. 5, esclusi gli articoli 1 e 4;

     zz) la legge regionale 7 maggio 1996, n. 21;

     aaa) la legge regionale 8 luglio 1996, n. 23;

     bbb) l’articolo 35 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31;

     ccc) gli articoli 43, 44 e 45 e, limitatamente al riferimento del collegio dei sindaci dell’ESA, il comma 2 dell’articolo 70, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9;

     ddd) il capo III della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

     eee) i commi da 73 a 84 e da 87 a 90 dell’articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2;

     fff) l’articolo 7 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 21.

     2. Sono abrogate con decorrenza dall’1 gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, le seguenti disposizioni:

     a) il capo III della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6;

     b) gli articoli 1 e 2 e da 4 a 6 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30;

     c) gli articoli da 1 a 11 e da 13 a 17 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51;

     d) all’articolo 25, primo comma, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, le parole «i Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le imprese artigiane e le cooperative fra le imprese artigiane di cui all’articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30,» ;

     e) l’articolo 17 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8;

     f) gli articoli 2 e 3 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 32;

     g) gli articoli 2 e 4 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 22;

     h) la legge regionale 28 agosto 1992, n. 28;

     i) l’articolo 142 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5;

     l) gli articoli 1 e 4 della legge regionale 17 gennaio 1995, n. 5;

     m) l’articolo 88 della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39;

     n) l’articolo 59 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9;

     o) l’articolo 57 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29;

     p) il comma 26 e i commi da 43 a 46 dell’articolo 11 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3;

     q) i commi da 14 a 16 dell’articolo 9 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13;

     r) i commi da 49 a 54, 122 e da 126 a 128 dell’articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4;

     s) i commi da 45 a 49 dell’articolo 8 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3.

 

     Art. 79. (Norme finanziarie).

     1. Per le finalità previste dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’articolo 4 è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.032.000, suddivisa in ragione di euro 516.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell’unità previsionale di base 13.1.63.1.336 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8608 (1.1.158.2.10.23) che si istituisce, a decorrere dall’anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell’artigianato - con la denominazione «Rimborso annuo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle spese sostenute per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di artigianato e per il funzionamento delle Commissioni provinciali per l’artigianato » e con lo stanziamento complessivo di euro 1.032.000, suddiviso in ragione di euro 516.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo, nell’ambito della medesima unità previsionale di base, dello stanziamento del capitolo 8607 del documento tecnico citato, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa per gli anni 2003 e 2004.

     2. Per il finanziamento dei programmi di cui all’articolo 21, comma 2, lettera h), relativamente all’attuazione delle iniziative di cui alle lettere e), f) e g), del medesimo comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di euro 600.000, suddivisa in ragione di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell’unità previsionale di base 13.1.63.2.1906 «Spese per iniziative di promozione e sviluppo dell’artigianato» che si istituisce, a decorrere dall’anno 2003, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 - alla funzione-obiettivo n. 13 - programma n. 1 - rubrica n. 63 - spese d’investimento -, con lo stanziamento complessivo di euro 600.000, suddiviso in ragione di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, riferito al capitolo 8917 (2.1.280.3.10.23) di nuova istituzione, a decorrere dall’anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per la qualità delle imprese artigiane - con la denominazione «Finanziamento dei programmi della Commissione regionale per l’artigianato per l’attuazione di iniziative di promozione e sviluppo dell’artigianato». Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.

     3. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 22, commi 11 e 12, e dell’articolo 26, comma 5, fanno carico all’unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     4. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare conferimenti al «Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia» di cui all’articolo 45, comma 1, per la concessione dei finanziamenti di cui all’articolo 46, comma 1, ai soggetti indicati all’articolo 42.

     5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di euro 7.746.000, suddivisa in ragione di euro 5.500.000 per l’anno 2003 e di euro 2.246.000 per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 13.2.9.2.343 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 1370 (2.1.253.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall’anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 9 - Servizio del credito - con la denominazione «Conferimenti al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia per la concessione di finanziamenti per investimenti aziendali» e con lo stanziamento complessivo di euro 7.746.000, suddiviso in ragione di euro 5.500.000 per l’anno 2003 e di euro 2.246.000 per l’anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo, nell’ambito della medesima unità previsionale di base, dello stanziamento del capitolo 1380 del documento tecnico citato, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa per gli anni 2003 e 2004.

     6. Per le finalità previste dall’articolo 49 è autorizzata la spesa di euro 516.000 per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 13.2.9.2.1058 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 1356 (2.1.264.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall’anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 9 - Servizio del credito - con la denominazione «Acquisto di obbligazioni della Friulia-Lis S.p.A per agevolazioni alle imprese artigiane nelle operazioni di locazione finanziaria». Al relativo onere si provvede nell’ambito della medesima unità previsionale di base mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 1375 del documento tecnico citato, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa per l’anno 2004.

     7. Per le finalità previste dall’articolo 50, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 7.000.000, suddivisa in ragione di euro 3.500.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell’unità previsionale di base 13.2.63.2.353 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8730 (2.1.243.7.10.23) che si istituisce, a decorrere dall’anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell’artigianato - con la denominazione «Finanziamenti al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A per l’attivazione di finanziamenti agevolati a sostegno degli investimenti aziendali delle imprese artigiane» e con lo stanziamento complessivo di euro 7.000.000, suddiviso in ragione di euro 3.500.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Al relativo onere si provvede, nell’ambito della medesima unità previsionale di base, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 8741 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa per gli anni 2003 e 2004.

     8. Per le finalità previste dall’articolo 51, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 516.000 per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 13.2.63.2.353 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8731 (2.1.243.6.10.23) che si istituisce, a decorrere dall’anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell’artigianato - con la denominazione «Finanziamenti al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A per l’attivazione di finanziamenti agevolati a sostegno delle esigenze di credito a breve termine delle imprese artigiane» e con lo stanziamento di euro 516.000 per l’anno 2004. Al relativo onere si provvede, nell’ambito della medesima unità previsionale di base, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 8740 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa per l’anno 2004.

     9. Per le finalità previste dall’articolo 52, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 13.2.9.2.340 «Finanziamenti alla Cassa per il credito alle imprese artigiane » che si istituisce, a decorrere dall’anno 2004, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 - alla funzione-obiettivo n. 13 - programma n. 3 - rubrica n. 9 - spese d’investimento - con lo stanziamento di euro 100.000 per l’anno 2004, riferito al capitolo 1390 (2.1.253.3.10.23) di nuova istituzione, a decorrere dall’anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 9 - Servizio del credito - con la denominazione «Finanziamenti alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. per il concorso negli interventi finanziari a favore delle imprese artigiane per agevolare gli investimenti aziendali». Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.

     10. Gli oneri relativi al funzionamento del Comitato tecnico di cui all’articolo 53 fanno carico all’unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 152 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     11. Per le finalità previste dall’articolo 54, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di euro 500.000, suddivisa in ragione di euro 300.000 per l’anno 2003 e di euro 200.000 per l’anno 2004, a carico dell’unità previsionale di base 13.1.63.2.338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8653 (2.1.243.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall’anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell’artigianato - con la denominazione «Contributi in conto capitale alle imprese artigiane per la promozione dell’artigianato artistico nei centri urbani» e con lo stanziamento complessivo di euro 500.000, suddiviso in ragione di euro 300.000 per l’anno 2003 e di euro 200.000 per l’anno 2004. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.

     12. Per le finalità previste dall’articolo 55, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 500.000, suddivisa in ragione di euro 300.000 per l’anno 2003 e di euro 200.000 per l’anno 2004, a carico dell’unità previsionale di base 13.2.63.2.455, con riferimento al capitolo 8918 (2.1.243.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall’anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per la qualità delle imprese artigiane - con la denominazione «Contributi in conto capitale alle imprese artigiane per l’adeguamento a norma di strutture e impianti» e con lo stanziamento complessivo di euro 500.000, suddiviso in ragione di euro 300.000 per l’anno 2003 e di euro 200.000 per l’anno 2004. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.

     13. Per le finalità previste dall’articolo 56, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 700.000, suddivisa in ragione di euro 400.000 per l’anno 2003 e euro 300.000 per l’anno 2004, a carico dell’unità previsionale di base 13.2.63.1.450 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8908 (1.1.163.2.10.23) che si istituisce, a decorrere dall’anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per la qualità delle imprese artigiane - con la denominazione «Contributi alle imprese artigiane per l’acquisizione di servizi e la valorizzazione della produzione» e con lo stanziamento complessivo di euro 700.000, suddiviso in ragione di euro 400.000 per l’anno 2003 e euro 300.000 per l’anno 2004. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.

     14. Per le finalità previste dall’articolo 57, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 516.000, suddivisa in ragione di euro 258.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell’unità previsionale di base 13.1.63.2.338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8654 (2.1.243.3.10.25) che si istituisce nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell’artigianato - con la denominazione «Contributi alle imprese artigiane e ai loro consorzi per facilitarne l’accesso al commercio elettronico» e con lo stanziamento complessivo di euro 516.000, suddiviso in ragione di euro 258.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Al relativo onere si provvede, nell’ambito della medesima unità previsionale di base, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 8652 del citato documento tecnico, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa.

     15. Per le finalità previste dall’articolo 59, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 5.680.000, suddivisa in ragione di euro 2.840.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell’unità previsionale di base 13.2.63.2.356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8702 (2.1.243.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall’anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell’artigianato - con la denominazione «Integrazione dei fondi rischi dei Consorzi garanzia fidi provinciali tra le imprese artigiane» e con lo stanziamento complessivo di euro 5.680.000, suddiviso in ragione di euro 2.840.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo, nell’ambito della medesima unità previsionale di base, dello stanziamento del capitolo 8700 del documento tecnico citato, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa per gli anni 2003 e 2004.

     16. Per le finalità previste dall’articolo 60, comma 3, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 13.2.63.2.356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, il cui stanziamento è elevato di pari importo, con riferimento al capitolo 8703 (2.1.243.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall’anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell’artigianato - con la denominazione «Integrazione del fondo rischi del Consorzio regionale dei Consorzi garanzia fidi provinciali tra le imprese artigiane» e con lo stanziamento di euro 100.000 per l’anno 2004. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.

     17. Per le finalità previste dall’articolo 61, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 400.000, suddivisa in ragione di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell’unità previsionale di base 13.1.63.2.338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8631 (2.1.243.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall’anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell’artigianato - con la denominazione «Contributi a sostegno della nuova imprenditorialità artigiana» e con lo stanziamento complessivo di euro 400.000, suddiviso in ragione di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.

     18. Per le finalità previste dall’articolo 62, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 500.000, suddivisa in ragione di euro 300.000 per l’anno 2003 e di euro 200.000 per l’anno 2004, a carico dell’unità previsionale di base 13.2.63.2.455 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8919 (2.1.243.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall’anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per la qualità delle imprese artigiane - con la denominazione «Contributi per favorire la successione nell’impresa artigiana» e con lo stanziamento complessivo di euro 500.000, suddiviso in ragione di euro 300.000 per l’anno 2003 e di euro 200.000 per l’anno 2004. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.

     19. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 64 fanno carico all’unità previsionale di base 17.1.16.2.390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 1420 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     20. Per le finalità previste dall’articolo 68, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 10.3.63.2.1066 «Aiuti all’occupazione nel settore artigiano» che si istituisce, a decorrere dall’anno 2004, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 - alla funzione-obiettivo n. 10 - programma n. 3 - rubrica n. 63 - spese d’investimento - con lo stanziamento di euro 200.000 per l’anno 2004, riferito al capitolo 8600 (2.1.243.3.10.23) di nuova istituzione, a decorrere dall’anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell’artigianato - con la denominazione «Contributi alle imprese artigiane per l’assunzione a tempo indeterminato di soggetti disoccupati che abbiano partecipato ad iniziative formative promosse e organizzate dall’Amministrazione regionale». Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.

     21. Per le finalità previste dall’articolo 71, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 13.1.63.2.338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8654 (2.1.243.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall’anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell’artigianato - con la denominazione «Finanziamenti per l’attuazione dei progetti di sviluppo e di promozione dei distretti artigianali» e con lo stanziamento di euro 100.000 per l’anno 2004. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.

     22. Per le finalità previste dall’articolo 72, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di euro 300.000, suddivisa in ragione di euro 200.000 per l’anno 2003 e di euro 100.000 per l’anno 2004, a carico dell’unità previsionale di base 13.1.63.1.1909 «Servizi alle imprese artigiane» che si istituisce, a decorrere dal 2003, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 - alla funzione-obiettivo n. 13 - programma n. 1 - rubrica n. 63 - spese correnti - con lo stanziamento complessivo di euro 300.000, suddiviso in ragione di euro 200.000 per l’anno 2003 e di euro 100.000 per l’anno 2004, riferito al capitolo 8909 (1.1.163.2.10.23) che si istituisce, a decorrere dall’anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 63 - Servizio per la qualità delle imprese artigiane - con la denominazione «Finanziamenti per l’attività di primo impianto dei centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane». Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.

     23. All’onere complessivo di euro 4.000.000, suddiviso in ragione di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 2, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21 e 22, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale di parte capitale iscritto sull’unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 - capitolo 9710 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo (partita n. 18 del prospetto E/2), il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

 

     Art. 80. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. Le disposizioni di cui ai titoli IV, V e VI entrano in vigore l’1 gennaio dell’anno successivo alla data della pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATO A [245]

(riferito all’articolo 25)

 

ELENCO DEGLI APPARECCHI

ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO

 

     - Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).

     - Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.

     - Apparecchi per l’aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.

     - Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.

     - Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.

     - Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.

     - Lampade abbronzanti UV-A.

     - Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).

     - Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.

     - Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.

     - Scaldacera per cerette.

     - Rulli elettrici e manuali.

     - Vibratori elettrici oscillanti.

     - Attrezzi per ginnastica estetica.

     - Attrezzature per manicure e pedicure.

     - Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.

     - Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.

     - Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.

     - Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.

     - Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).

     - Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati.

     - Depilatori elettrici ed elettronici.

     - Apparecchi per massaggi subacquei.

     - Apparecchi per presso-massaggio.

     - Elettrostimolatore ad impulsi.

     - Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.

     - Laser estetico.

     - Saune.


[1] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[2] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[3] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[4] Comma sostituito dall'art. 3 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[5] Comma sostituito dall'art. 4 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[6] Lettera già modificata dall'art. 24 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4 e così ulteriormente modificata dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[7] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[8] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[9] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[10] Lettera sostituita dall'art. 6 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7 e così modificata dall'art. 16 della L.R. 12 aprile 2012, n. 7.

[11] Comma inserito dall'art. 76 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[12] Comma inserito dall'art. 24 della L.R. 30 luglio 2009, n. 13.

[13] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[14] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[15] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 16 maggio 2014, n. 10.

[16] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[17] Lettera così sostituita dall'art. 8 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[18] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[19] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[20] Comma già modificato dall'art. 10 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 25 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[21] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[22] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[23] Articolo sostituito dall'art. 11 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[24] Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[25] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[26] Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[27] Articolo sostituito dall'art. 12 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[28] Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 16 maggio 2014, n. 10.

[29] Articolo inserito dall'art. 13 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[30] Comma inserito dall'art. 27 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[31] Articolo inserito dall'art. 13 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7 e così modificato dall'art. 6 della L.R. 12 maggio 2017, n. 14.

[32] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[33] Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[34] Comma inserito dall'art. 15 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[35] Articolo sostituito dall'art. 16 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[36] Comma così sostituito dall'art. 28 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[37] Lettera abrogata dall'art. 60 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[38] Lettera così modificata dall'art. 16 della L.R. 12 aprile 2012, n. 7.

[39] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[40] Rubrica così modificata dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[41] Articolo sostituito dall'art. 17 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[42] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[43] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[44] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[45] Articolo sostituito dall'art. 18 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7, già modificato dall'art. 6 della L.R. 12 maggio 2017, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[46] Articolo inserito dall'art. 19 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[47] Lettera inserita dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[48] Lettera inserita dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[49] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[50] Articolo sostituito dall'art. 21 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[51] Lettera modificata dall'art. 29 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4 e abrogata dall'art. 6 della L.R. 12 maggio 2017, n. 14.

[52] Comma già sostituito dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[53] Comma modificato dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[54] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 16 maggio 2014, n. 10.

[55] Articolo sostituito dall'art. 22 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[56] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[57] Rubrica così modificata dall'art. 23 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[58] Comma sostituito dall’art. 11 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[59] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[60] Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[61] Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[62] Articolo inserito dall'art. 25 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[63] Comma così modificato dall'art. 43 della L.R. 20 febbraio 2015, n. 3.

[64] Comma così modificato dall'art. 61 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[65] Comma già modificato dall'art. 30 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 61 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[66] Articolo già sostituito dall’art. 34 della L.R. 4 marzo 2005, n. 4, dall'art. 25 della L.R. 30 luglio 2009, n. 13 e ulteriormente sostituito dall'art. 26 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[67] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 12 maggio 2017, n. 14.

[68] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 12 maggio 2017, n. 14.

[69] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 12 maggio 2017, n. 14.

[70] Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[71] Articolo inserito dall'art. 26 della L.R. 30 luglio 2009, n. 13.

[72] Comma sostituito dall'art. 27 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7 e così modificato dall'art. 6 della L.R. 12 maggio 2017, n. 14.

[73] Articolo inserito dall'art. 28 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[74] Rubrica così modificata dall'art. 32 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[75] Comma già modificato dall'art. 33 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 12 maggio 2017, n. 14.

[76] Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[77] Comma abrogato dall'art. 33 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[78] Alinea così modificato dall'art. 29 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[79] Lettera così modificata dall'art. 29 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[80] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[81] Comma inserito dall'art. 29 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[82] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[83] Comma sostituito dall’art. 12 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18 e abrogato dall’art. 32 della L.R. 4 giugno 2004, n. 18.

[84] Comma già modificato dall'art. 29 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7, dall'art. 44 della L.R. 20 febbraio 2015, n. 3 e così ulteriormente modificato dall'art. 41 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[85] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[86] Comma già sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25.

[87] Rubrica così sostituita dall'art. 30 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[88] Comma così modificato dall'art. 30 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[89] Comma così sostituito dall'art. 30 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[90] Articolo sostituito dall'art. 31 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[91] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[92] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[93] Comma già modificato dall'art. 45 della L.R. 20 febbraio 2015, n. 3 e così ulteriormente modificato dall'art. 41 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[94] Comma modificato dall'art. 62 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[95] Comma così modificato dall'art. 32 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[96] Lettera abrogata dall'art. 27 della L.R. 30 luglio 2009, n. 13.

[97] Lettera sostituita dall'art. 27 della L.R. 30 luglio 2009, n. 13 e così modificata dall'art. 32 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[98] Articolo sostituito dall'art. 28 della L.R. 30 luglio 2009, n. 13.

[99] Comma così sostituito dall'art. 33 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[100] Comma inserito dall'art. 33 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[101] Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[102] Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[103] Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[104] Comma abrogato dall'art. 33 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[105] Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[106] Comma aggiunto dall'art. 33 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7 e abrogato dall'art. 94 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[107] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 30 luglio 2009, n. 13.

[108] Comma così sostituito dall’art. 14 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.

[109] Comma così modificato dall'art. 34 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[110] Comma così modificato dall'art. 35 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[111] Comma così modificato dall'art. 35 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[112] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 30 luglio 2009, n. 13.

[113] Capo abrogato dall'art. 16 della L.R. 12 aprile 2012, n. 7.

[114] Intitolazione inserita dall'art. 36 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[115] Articolo così sostituito dall'art. 31 della L.R. 30 luglio 2009, n. 13. Il Capo II bis è stato abrogato dall'art. 16 della L.R. 12 aprile 2012, n. 7.

[116] Comma così modificato dall'art. 37 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[117] Articolo inserito dall'art. 32 della L.R. 30 luglio 2009, n. 13 e abrogato dall'art. 38 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[118] Articolo sostituito dall'art. 39 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[119] Comma così sostituito dall'art. 34 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[120] Comma inserito dall'art. 34 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4 e così modificato dall'art. 63 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[121] Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 16 maggio 2014, n. 10.

[122] Articolo sostituito dall'art. 40 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[123] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 16 maggio 2014, n. 10.

[124] Lettera già modificata dall'art. 6 della L.R. 16 maggio 2014, n. 10 e così ulteriormente modificata dall'art. 46 della L.R. 20 febbraio 2015, n. 3.

[125] Comma abrogato dall'art. 94 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[126] Articolo così sostituito dall'art. 41 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[127] Articolo così sostituito dall'art. 42 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[128] Articolo sostituito dall'art. 43 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7 e abrogato dall'art. 35 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[129] Il Capo III bis, artt. 40 bis - 40 ter, è stato inserito dall'art. 44 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[130] Il Capo III bis, artt. 40 bis - 40 ter, è stato inserito dall'art. 44 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[131] Comma inserito dall'art. 36 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[132] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[133] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[134] Il Capo III bis, artt. 40 bis - 40 ter, è stato inserito dall'art. 44 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[135] Alinea così modificato dall'art. 37 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[136] Comma così modificato dall'art. 37 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[137] Comma abrogato dall'art. 94 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[138] Lettera inserita dall'art. 47 della L.R. 20 febbraio 2015, n. 3.

[139] Lettera abrogata dall'art. 12 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 2.

[140] Articolo sostituito dall'art. 45 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[141] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 12 maggio 2017, n. 14.

[142] Comma abrogato dall'art. 21 della L.R. 17 luglio 2015, n. 19.

[143] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 26 marzo 2014, n. 4.

[144] Articolo inserito dall'art. 46 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[145] Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 16 maggio 2014, n. 10, con la decorrenza ivi prevista.

[146] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 2.

[147] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 17 luglio 2015, n. 19.

[148] Comma inserito dall'art. 47 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 2.

[149] Comma modificato dall'art. 47 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 2.

[150] Comma così modificato dall'art. 48 della L.R. 20 febbraio 2015, n. 3.

[151] Comma inserito dall’art. 35 della L.R. 4 marzo 2005, n. 4 e così sostituito dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[152] Comma modificato dall'art. 48 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7, dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18, dall'art. 8 della L.R. 16 maggio 2014, n. 10, con la decorrenza ivi prevista e abrogato dall'art. 40 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6. Il testo previgente reca: "2. La domanda di finanziamento deve essere presentata prima dell’avvio della relativa iniziativa, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 42 bis, dall'articolo 61 e dai regolamenti di attuazione di cui all'articolo 75"

[153] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[154] Comma abrogato dall’art. 15 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.

[155] Articolo inserito dall’art. 36 della L.R. 4 marzo 2005, n. 4.

[156] Comma così sostituito dall'art. 49 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[157] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 2.

[158] Lettera inserita dall'art. 14 della L.R. 4 giugno 2009, n. 11.

[159] Articolo modificato dall’art. 6 della L.R. 21 luglio 2006, n. 12, sostituito dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 2.

[160] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[161] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 4 giugno 2009, n. 11.

[162] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 4 giugno 2009, n. 11.

[163] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 2.

[164] Rubrica così modificata dall'art. 50 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[165] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 2.

[166] Comma così sostituito dall'art. 50 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[167] Lettera così modificata dall'art. 50 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[168] Lettera così modificata dall'art. 50 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[169] Comma così modificato dall'art. 50 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[170] Comma aggiunto dall'art. 50 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[171] Capo abrogato dall'art. 51 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[172] Il Capo III è stato abrogato dall'art. 51 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[173] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 2.

[174] Comma così modificato dall'art. 52 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[175] Comma così modificato dall'art. 52 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[176] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 2.

[177] Comma abrogato dall'art. 53 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[178] Capo abrogato dall'art. 54 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[179] Il Capo V è stato abrogato dall'art. 54 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[180] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30. Il Capo V è stato abrogato dall'art. 54 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[181] Il Capo V è stato abrogato dall'art. 54 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[182] Capo V bis e artt. 53 bis e 53 ter aggiunti dall’art. 6 della L.R. 30 aprile 2003, n. 11.

[183] Articolo già sostituito dall’art. 13 della L.R. 10 novembre 2005, n. 26, ulteriormente sostituito dall'art. 49 della L.R. 20 febbraio 2015, n. 3 e abrogato dall'art. 96 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3. Il Capo V bis e gli artt. 53 bis e 53 ter erano stati aggiunti dall’art. 6 della L.R. 30 aprile 2003, n. 11.

[184] Articolo modificato dall’art. dall’art. 32 della L.R. 4 giugno 2004, n. 18, sostituito dall’art. 13 della L.R. 10 novembre 2005, n. 26, dall'art. 55 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7 e abrogato dall'art. 50 della L.R. 20 febbraio 2015, n. 3. Il Capo V bis e gli artt. 53 bis e 53 ter erano stati aggiunti dall’art. 6 della L.R. 30 aprile 2003, n. 11.

[185] Rubrica così sostituita dall’art. 16 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.

[186] Rubrica così sostituita dall’art. 16 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.

[187] Comma così sostituito dall’art. 16 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.

[188] Alinea così modificato dall'art. 56 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[189] Comma così modificato dall'art. 57 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[190] Il Capo VII bis, art. 55 bis, è stato inserito dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 45.

[191] Il Capo VII bis, art. 55 bis, è stato inserito dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 45.

[192] Alinea così modificato dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[193] Lettera aggiunta dall’art. 21 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12 e così modificata dall'art. 58 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[194] Comma abrogato dall'art. 59 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[195] Comma così modificato dall'art. 60 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[196] Comma abrogato dall'art. 61 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[197] Comma così sostituito dall’art. 17 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.

[198] Articolo inserito dall'art. 13 della L.R. 26 marzo 2014, n. 4 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 9 luglio 2020, n. 15.

[199] Rubrica così modificata dall'art. 9 della L.R. 16 maggio 2014, n. 10, con la decorrenza ivi prevista.

[200] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 16 maggio 2014, n. 10, con la decorrenza ivi prevista.

[201] Alinea così modificato dall'art. 62 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[202] Comma modificato dall'art. 62 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7 e così sostituito dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[203] Comma aggiunto dall'art. 62 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[204] Comma così modificato dall'art. 38 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[205] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[206] Comma abrogato dall'art. 63 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[207] Comma così modificato dall'art. 64 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[208] Rubrica così sostituita dall'art. 65 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[209] Comma così sostituito dall'art. 65 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[210] Comma così sostituito dall'art. 65 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[211] Comma aggiunto dall'art. 65 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[212] Articolo abrogato dall'art. 66 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[213] Articolo abrogato dall'art. 66 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[214] Articolo aggiunto dall’art. 7 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1.

[215] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[216] Titolo abrogato dall'art. 59 della L.R. 20 febbraio 2015, n. 3.

[217] Il Titolo V è stato abrogato dall'art. 59 della L.R. 20 febbraio 2015, n. 3.

[218] Il Titolo V è stato abrogato dall'art. 59 della L.R. 20 febbraio 2015, n. 3.

[219] Comma così sostituito dall'art. 67 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[220] Il Titolo V è stato abrogato dall'art. 59 della L.R. 20 febbraio 2015, n. 3.

[221] Titolo aggiunto dall’art. 7 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1 e abrogato dall'art. 68 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[222] Titolo V bis, Capo I e artt. 71 bis. e 71 ter. aggiunti dall’art. 7 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1 e abrogati dall'art. 68 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[223] Titolo V bis, Capo I e artt. 71 bis. e 71 ter. aggiunti dall’art. 7 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1 e abrogati dall'art. 68 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[224] Titolo V bis, Capo I e artt. 71 bis. e 71 ter. aggiunti dall’art. 7 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1 e abrogati dall'art. 68 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[225] Rubrica così sostituita dall'art. 69 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[226] Rubrica così sostituita dall'art. 69 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[227] Articolo così sostituito dall'art. 70 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[228] Articolo inserito dall'art. 71 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[229] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[230] Lettera inserita dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 45.

[231] Lettera inserita dall'art. 14 della L.R. 26 marzo 2014, n. 4.

[232] Lettera abrogata dall'art. 11 della L.R. 16 maggio 2014, n. 10, con la decorrenza ivi prevista.

[233] Comma sostituito dall'art. 39 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[234] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 30 marzo 2018, n. 14.

[235] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[236] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[237] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[238] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[239] Articolo inserito dall'art. 71 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7 e modificato dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[240] Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23, già modificato dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[241] Comma già modificato dall'art. 72 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7, dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18, dall'art. 15 della L.R. 26 marzo 2014, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 45.

[242] Comma sostituito dall’art. 18 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18 e così modificato dall'art. 72 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[243] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[244] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[245] Allegato abrogato dall'art. 40 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.