§ 3.17.32 - L.R. 27 maggio 1991, n. 21.
Disciplina dell'attività di estetista nella regione Friuli-Venezia Giulia.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.17 istruzione e formazione professionale
Data:27/05/1991
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Attività di estetista.
Art. 3.  Conseguimento della qualificazione professionale.
Art. 4.  Corsi di formazione professionale.
Art. 5.  Regolamento comunale.
Art. 6.  Autorizzazione all'esercizio.
Art. 7. 
Art. 8.  Esercizio dell'attività.
Art. 9.  Esercizio dell'attività e vendita di prodotti cosmetici.
Art. 10.  Attività svolta presso un servizio di barbiere o parrucchiere.
Art. 11.  Sanzioni.
Art. 12.  Norme transitorie.
Art. 13.  Norme finali.
Art. 14.  Norma finanziaria.
Art. 15.  Entrata in vigore.


§ 3.17.32 - L.R. 27 maggio 1991, n. 21. [1]

Disciplina dell'attività di estetista nella regione Friuli-Venezia Giulia.

(B.U. 28 maggio 1991, n. 71).

 

Art. 1. Finalità della legge.

     1. La presente legge disciplina e programma, nel quadro della vigente legislazione statale, l'attività di estetista nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

 

     Art. 2. Attività di estetista.

     1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti.

     2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'allegato «A» alla presente legge e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.

     3. L'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui al comma 2, è aggiornato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro, cooperazione ed artigianato, a seguito degli eventuali aggiornamenti introdotti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

     4. L'attività di estetista non comprende le prestazioni dirette a finalità specificamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.

 

     Art. 3. Conseguimento della qualificazione professionale.

     1. La qualificazione professionale di estetista si consegue, dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico pratico preceduto dallo svolgimento:

     a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo deve essere seguito da un corso regionale di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista;

     b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure un'impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguita da appositi corsi regionali di almeno 300 ore di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa;

     c) oppure di un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro indicante la mansione svolta o di documentazione equipollente, seguita dai corsi di formazione teorica di cui alla lettera b). Tale periodo di lavoro deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

     2. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell'articolo 4.

     3. Nei casi previsti al comma 1, i dipendenti, i collaboratori e i soggetti comunque inseriti presso un'impresa di estetista o presso uno studio medico specializzato, non possono esercitare professionalmente l'attività di estetista.

 

     Art. 4. Corsi di formazione professionale.

     1. I corsi di formazione professionale di cui all'articolo 3 sono realizzati nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76.

     2. L'ordinamento didattico dei corsi è stabilito, tenendo conto di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 e sentite le organizzazioni regionali dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 15 della legge regionale 76/1982. Con le medesime modalità è stabilito altresì il programma per lo svolgimento dell'esame di cui al comma 1 dell'articolo 3.

     3. Per l'espletamento dell'esame di cui al comma 1 dell'articolo 3 sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, assunta su proposta dell'Assessore regionale alla formazione professionale, d'intesa con l'Assessore regionale al lavoro e all'artigianato, quattro commissioni a livello provinciale, ciascuna composta da:

     a) un funzionario della Direzione regionale della formazione professionale, con qualifica non inferiore a consigliere, con funzioni di presidente;

     b) un funzionario della Direzione regionale del lavoro, cooperazione cd artigianato, con qualifica non inferiore a consigliere;

     c) un esperto designato dagli organi provinciali delle organizzazioni di categoria a struttura regionale;

     d) il Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato o suo delegato;

     e) due docenti delle materie fondamentali impartite nei corsi previsti dal comma 1 [2].

     4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale con qualifica non inferiore a segretario.

     5. Per ognuno dei componenti le Commissioni e per i segretari il provvedimento di nomina deve prevedere i sostituti da utilizzare in caso di assenza o di impedimento dei titolari.

     6. Le Commissioni di cui al comma 3 rilasciano, a seguito del superamento dell'esame teorico-pratico, un attestato di qualificazione professionale di estetista.

 

     Art. 5. Regolamento comunale.

     1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al lavoro, cooperazione ed artigianato, sentito il Comitato regionale per l'artigianato di cui all'articolo 11 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, sono emanate direttive ai Comuni per l'adozione di appositi regolamenti che disciplinino l'esercizio dell'attività di estetista, al fine di assicurare lo sviluppo e l'equilibrata distribuzione di tali esercizi sul territorio regionale.

     2. Il Regolamento comunale deve prevedere:

     a) la distribuzione degli esercizi a livello territoriale e le superfici minime dei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista;

     b) i requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività di estetista;

     c) le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista;

     d) la disciplina degli orari ed il calendario dei giorni di apertura e chiusura dell'esercizio;

     e) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali.

 

     Art. 6. Autorizzazione all'esercizio.

     1. L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

     2. L'autorizzazione è rilasciata con le modalità previste dal Regolamento comunale di cui all'articolo 5, previo accertamento:

     a) del possesso del requisito della qualificazione professionale all'attività secondo quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dalle leggi regionali emanate in attuazione della stessa legge n. 1/1990;

     b) dei requisiti igienici dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici, nonché della loro rispondenza a quanto previsto dall'articolo 2, commi 2 e 3;

     c) dell'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane nel caso di imprese in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 10 aprile 1972, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Trascorso tale termine senza che sia stato comunicato motivato provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta [3].

     4. Contro il provvedimento di diniego è ammesso il ricorso alla Giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla notificazione.

     5. La Giunta regionale decide in via definitiva sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione.

     6. Trascorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che la Giunta regionale abbia comunicato la propria decisione, il ricorso si intende respinto.

 

     Art. 7. [4]

 

     Art. 8. Esercizio dell'attività.

     1. L'attività di estetista può essere esercitata in forma di impresa individuale o di società. Le imprese esercenti l'attività di estetista nei limiti dimensionali e con i requisiti di cui alla legge regionale 10 aprile 1972, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenute ad iscriversi all'Albo delle imprese artigiane di cui al Capo II della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Lo svolgimento dell'attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 6.

     3. I dipendenti e, nel caso di esercizio dell'attività in forma societaria, i soci, che esercitano professionalmente l'attività di estetista, devono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.

     4 Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

 

     Art. 9. Esercizio dell'attività e vendita di prodotti cosmetici.

     1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge regionale 13 dicembre 1971, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Le imprese autorizzate ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1971, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al Regolamento comunale di cui all'articolo 5 e che i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane.

 

     Art. 10. Attività svolta presso un servizio di barbiere o parrucchiere.

     1. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere, in forma di imprese esercitate nella medesima sede avente i requisiti previsti dal Regolamento comunale di cui all'articolo 5.

     2. L'attività può altresì essere svolta in una delle forme societarie previste dall'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1972, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei relativi requisiti professionali richiesti per l'esercizio.

     3. I barbieri ed i parrucchieri nell'esercizio delle loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico connesse all'esecuzione dell'attività principale.

 

     Art. 11. Sanzioni.

     1. Le funzioni relative alla vigilanza, al controllo e all'applicazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono delegate ai Comuni.

     2. I proventi delle sanzioni sono integralmente attribuiti ai Comuni, a titolo di finanziamento delle funzioni delegate.

     3. L'esercizio dell'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni.

     4. L'esercizio dell'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale di cui all'articolo 6 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire due milioni.

     5. L'esercizio dell'attività di estetista in contrasto con le altre norme previste dalla presente legge o dal Regolamento comunale di cui all'articolo 5 comporta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a trenta giorni. In caso di particolare gravità o di recidiva, l'autorizzazione può essere revocata.

     6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 12. Norme transitorie.

     1. La qualificazione professionale di estetista è conseguita dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge:

     a) siano titolari di imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di estetista ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

     b) oppure siano soci in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a) e siano altresì in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

     c) oppure siano direttori di azienda in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a).

     2. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita dai dipendenti e dai collaboratori delle imprese indicate nel comma 1, nonché dai dipendenti di studi medici specializzati che abbiano svolto l'attività di cui alla lettera a) del predetto comma 1, per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, da comprovare in base ad idonea documentazione.

     3. Qualora il periodo di attività svolta sia inferiore a quello indicato nel comma 2, i dipendenti ed i collaboratori, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, sono ammessi a frequentare su domanda, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, corsi straordinari istituiti dalla Regione con le procedure di cui all'articolo 4. Il possesso dei requisiti necessari per frequentare tali corsi viene accertato dalle commissioni provinciali per l'artigianato.

     4. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in possesso di attestati di estetista rilasciati al termine di corsi compresi nei piani regionali di formazione professionale.

     5. Gli allievi che alla data di entrata in vigore della presente legge frequentano le varie fasi dei corsi di cui al comma 4, conseguono la qualificazione di estetista al termine dei corsi.

     6. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso di qualifiche parziali relative alle attività considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e che intendano conseguire la qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di riqualificazione professionale.

     7. Fino a quando i Comuni non avranno provveduto agli adempimenti previsti dall'articolo 5, spetta alle commissioni provinciali per l'artigianato l'accertamento della qualificazione professionale di estetista.

 

     Art. 13. Norme finali.

     1. Le imprese che al momento dell'entrata in vigore della presente legge esercitano l'attività prevista dall'articolo 2, qualora non rispondano ai requisiti stabiliti dal Regolamento di cui all'articolo 5, possono presentare, entro novanta giorni dalla pubblicazione dello stesso Regolamento, richiesta al Sindaco di fissare un termine per eseguire gli adempimenti necessari.

     2. Il Sindaco provvede, entro centoventi giorni dalla richiesta, a fissare un termine non superiore ad un anno per tali adeguamenti. Qualora, entro tale termine, l'impresa non ottemperi alle prescrizioni, il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione.

 

     Art. 14. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dalla disposizione dell'articolo 4, comma 3, fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio di previsione per l'anno 1991, che presenta sufficiente disponibilità.

 

     Art. 15. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

 

Allegato A (riferito all'art. 2)

Elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico

 

     Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).

     Disincrostante per pulizia con intensità non superiori a 4 mA.

     Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.

     Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.

     Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.

     Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.

     Lampade abbronzanti UV-A.

     Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).

     Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.

     Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.

     Scaldacera per cerette.

     Rulli elettrici e manuali.

     Vibratori elettrici oscillanti.

     Attrezzi per ginnastica estetica.

     Attrezzature per manicure e pedicure.

     Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.

     Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.

     Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.

     Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.

     Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).

     Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni dieci centimetri quadrati.

     Depilatori elettrici ed elettronici.

     Apparecchi per massaggi subacquei.

     Apparecchi per presso-massaggio.

     Elettrostimolatore ad impulsi.

     Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.

     Laser estetico.

     Saune.

 


[1] Legge abrogata dall’art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78, fatto salvo quanto previsto dall’art. 77 della stessa L.R. 12/2002.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 maggio 1996, n. 21.

[3] Comma così modificato dall'art. 44 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[4] Articolo già sostituito dall'art. 2 della L.R. 7 maggio 1996, n. 21 e abrogato dall'art. 44 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.