§ 6.2.15 – L.R. 17 gennaio 1984, n. 1.
Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 finanza
Data:17/01/1984
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Sfera di applicazione e principi generali.
Art. 2.  Funzioni sanzionatorie delegate.
Art. 2 bis.  (Funzioni sanzionatorie dirette).
Art. 3.  Organi di accertamento.
Art. 3 bis.  (Diffida amministrativa)
Art. 4.  Accertamento delle violazioni.
Art. 5.  Contestazione e notificazione.
Art. 6.  Accertamenti mediante analisi di campioni.
Art. 7.  Pagamento in misura ridotta.
Art. 8.  Deduzioni difensive.
Art. 9.  Inoltro all'autorità regionale o delegata.
Art. 10.  Organi competenti alla determinazione ed irrogazione della sanzione.
Art. 11.  Determinazione e irrogazione della sanzione.
Art. 12.  Ingiunzione di pagamento.
Art. 13.  Modalità di pagamento.
Art. 14.  Connessione.
Art. 15.  Prescrizione.
Art. 16.  Rinvio alla normativa statale.
Art. 17.  Coordinamento normativo.
Art. 18.  Disposizioni particolari in materia di sequestro e confisca.
Art. 19.  Opposizione ai provvedimenti sanzionatori e cautelari.
Art. 20.  Esecuzione forzata.
Art. 21.  Aumento delle sanzioni pecuniarie amministrative.
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24.  Devoluzione dei proventi.
Art. 25.  Definizione dei procedimenti in corso.
Art. 26.  Abrogazione norme.
Art. 27.  Norma di rinvio.
Art. 28.  Norma finanziaria.


§ 6.2.15 – L.R. 17 gennaio 1984, n. 1.

Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali.

(B.U. 17 gennaio 1984, n. 5)

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Sfera di applicazione e principi generali.

     Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione di leggi statali e regionali nelle materie di competenza della Regione Friuli-Venezia Giulia, trasferite in forza delle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia e delegate ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, si osservano le disposizioni della presente legge, fermi restando i principi generali di cui agli articoli da 1 a 12 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     Le attribuzioni relative all'applicazione delle sanzioni predette sono esercitate direttamente dalla Regione ovvero possono da questa essere delegate, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto.

 

     Art. 2. Funzioni sanzionatorie delegate.

     Fatte salve le deleghe di funzioni sanzionatorie previste da altre leggi regionali, le funzioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria ed accessorie spettanti alla Regione Friuli-Venezia Giulia sono delegate:

     1) [alle Province nelle materie della caccia e della protezione e tutela della fauna omeoterma] [1];

     2) ai Comuni in materia di commercio;

     2 bis) ai Comuni in materia di artigianato [2];

     3) ai Comuni in materia di igiene e profilassi ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43;

     4) [ai Consorzi di bacino di cui al Capo II della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente all'esercizio di autolinee comprensoriali ed autolinee regionali ad essi delegato] [3];

     5) [ai Comuni ed ai Consorzi di enti locali per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33 bis della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente all'esercizio di autolinee comprensoriali urbane] [4].

     Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale saranno impartite direttive agli enti delegati per l'esercizio uniforme delle funzioni sanzionatorie delegate.

     Gli enti predetti sono tenuti a fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.

 

     Art. 2 bis. (Funzioni sanzionatorie dirette). [5]

     1. Le funzioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria ed accessoria spettanti alla Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di pesca nelle acque interne sono esercitate dalla Regione tramite l'Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia Giulia, al cui bilancio fanno capo gli introiti delle sanzioni citate. Conseguentemente ogni riferimento di leggi nazionali e regionali e loro regolamenti riguardanti la materia delle sanzioni amministrative per la pesca in acque interne nel Friuli-Venezia Giulia si intende attribuito all'Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia Giulia.

 

CAPO II

Procedimento per l'accertamento

 

     Art. 3. Organi di accertamento.

     All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni di cui all'articolo 1 - escluse quelle nelle materie delegate ai sensi del precedente articolo 2 - provvedono i funzionari regionali, di qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario o equiparata, addetti agli Uffici e Servizi cui compete istituzionalmente la cura dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti nelle materie di competenza regionale, a ciò espressamente incaricati dal funzionario preposto alla Direzione regionale, al Servizio autonomo, o agli Uffici regionali rispettivamente competenti.

     All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni nelle materie delegate provvedono gli organi ed agenti degli enti delegati, secondo i rispettivi ordinamenti.

     All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni previste nei commi precedenti procedono altresì gli organi ed agenti a ciò direttamente designati dalle leggi ovvero gli organi ed agenti di polizia locale urbana e rurale, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi e con gli specifici poteri di cui al quarto comma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     Il Presidente della Giunta regionale può altresì incaricare guardie giurate, di cui agli articoli 133 e 134 del T.U. di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, all'accertamento delle violazioni di disposizioni contenute nelle singole leggi.

     All'attività di accertamento possono cooperare gli enti pubblici e le associazioni riconosciute operanti in materia di competenza regionale, limitatamente all'esercizio dei compiti rientranti nei rispettivi fini istituzionali.

     [Restano fermi i poteri di vigilanza e di accertamento in materia di servizi pubblici di autolinee spettanti ai soggetti di cui all'articolo 30, terzo comma, nonché all'articolo 33 bis della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47 e sue successive modifiche ed integrazioni] [6].

     All'accertamento delle violazioni in materia di turismo provvedono, oltre agli organi di cui al primo e terzo comma del presente articolo, i funzionari degli enti turistici periferici competenti per territorio, a ciò espressamente incaricati dagli enti medesimi.

     I soggetti incaricati dell'accertamento delle infrazioni devono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione all'esercizio della funzione.

     I soggetti e gli organi che procedono all'accertamento delle infrazioni ai sensi del presente articolo sono titolari dei poteri previsti dall'articolo 13, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

 

     Art. 3 bis. (Diffida amministrativa) [7]

     1. Al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio e di instaurare un più proficuo rapporto di collaborazione fra amministrazione, cittadini e imprese, è introdotto, nei casi di cui al comma 2, l'istituto della diffida amministrativa, in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia materialmente sanabile entro il termine di cui al comma 3.

     2. La diffida amministrativa è applicabile nei casi di violazione delle prescrizioni di cui alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), previste dalle seguenti disposizioni:

a) articolo 19, comma 1, in materia di utilizzo della denominazione di outlet in assenza delle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera m);

b) articolo 19, comma 2, in materia di separazione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), dalle altre merci;

c) articolo 19, comma 4, in materia di rispetto delle norme che disciplinano i prezzi, le vendite straordinarie e promozionali da parte dei titolari di outlet;

d) articolo 32 in materia di pubblicità dei prezzi per la vendita al dettaglio;

e) articoli 33, 34, 35, 36 e 37 in materia di vendite straordinarie;

f) articolo 38 in materia di comunicazioni relative alla sospensione, cessazione o cessione dell'attività degli esercizi di vendita al dettaglio;

g) articolo 78 in materia di pubblicità dei prezzi per la somministrazione di alimenti e bevande.

     3. La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore, e all'eventuale responsabile in solido, a sanare la violazione. Essa è contenuta nel verbale di ispezione, consegnato o notificato agli interessati, e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni dalla consegna o notifica del verbale medesimo, entro cui uniformarsi alle prescrizioni. Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, si provvede a redigere il verbale di accertamento.

     4. La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile.

 

     Art. 4. Accertamento delle violazioni.

     Le violazioni di norme che prevedono irrogazioni di sanzioni amministrative sono accertate mediante processo verbale redatto in triplice copia che contiene:

     a) l'indicazione del tempo e del luogo dell'accertamento;

     b) le generalità e la qualifica del verbalizzante, nonché l'Ufficio di appartenenza;

     c) le generalità del trasgressore e, nell'ipotesi prevista dall'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quando sia possibile, del soggetto tenuto alla sorveglianza sullo stesso;

     d) l'eventuale individuazione di obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

     e) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, degli strumenti e dei mezzi impiegati dal trasgressore, nonché le generalità di persone in grado di testimoniare sui fatti oggetto della violazione;

     f) l'indicazione specifica delle norme la cui violazione viene contestata;

     f bis) la menzione della diffida amministrativa qualora sia applicabile ai sensi dell'articolo 3 bis [8];

     g) la menzione delle eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore, se presente;

     h) l'individuazione dell'ente o dell'organo al quale il trasgressore ha facoltà di presentare scritti difensivi, richiesta di audizione e documenti ai sensi del successivo articolo 8;

     i) la sottoscrizione del verbalizzante.

 

     Art. 5. Contestazione e notificazione.

     La violazione, quando sia possibile, è contestata immediatamente al trasgressore e al responsabile solidale mediante consegna di una copia del processo verbale di accertamento.

     Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la violazione è contestata a chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace ed a questi, oltre che agli eventuali responsabili solidali, è consegnata la copia del processo verbale di accertamento.

     Qualora non sia stata possibile l'immediata contestazione personale per tutte o alcune delle persone indicate nei commi precedenti, l'agente verbalizzante inoltra sollecitamente l'atto di accertamento all'Ufficio da cui dipende, che provvederà a notificare copia del processo verbale al trasgressore o al soggetto di cui al comma precedente, nonché agli eventuali responsabili solidali.

     Il processo verbale deve essere notificato agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento, fatto salvo il disposto di cui al terzo comma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     La notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un dipendente dell'Amministrazione che ha accertato la violazione. Può altresì essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento nei luoghi di cui agli articoli 139, 145 e 146 del codice di procedura civile ovvero, nel caso di sanzioni in materie delegate ai Comuni in via amministrativa, a mezzo del messo comunale. Nei casi previsti dagli articoli 140 142 e 143 del codice di procedura civile la notificazione avviene a mezzo di ufficiale giudiziario.

     Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti si applica il quinto comma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

     Nell'ipotesi di connessione obiettiva con un reato, trova applicazione il secondo comma dell'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 6. Accertamenti mediante analisi di campioni.

     Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni trova applicazione l'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     Per la revisione delle analisi trova inoltre applicazione l'articolo 20 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, e le stesse sono eseguite dagli Istituti ivi indicati.

 

     Art. 7. Pagamento in misura ridotta. [9]

     Entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione del processo verbale di accertamento, è ammesso, con effetto liberatorio nei confronti di tutti gli obbligati, il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento.

     Il pagamento va effettuato con le modalità di cui all'articolo 13 della presente legge.

     Il tesoriere regionale o dell'ente delegato è tenuto a dare immediata comunicazione dei pagamenti previsti nel presente articolo all'Ente cui compete l'irrogazione della sanzione.

     Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

 

     Art. 8. Deduzioni difensive.

     Qualora il trasgressore ed i responsabili non si avvalgono del pagamento in misura ridotta, gli stessi possono far pervenire, entro sessanta giorni dalla consegna o dalla notifica del processo verbale, scritti difensivi nonché richiesta di essere sentiti dall'autorità competente ad irrogare la sanzione amministrativa.

     Gli scritti difensivi, la richiesta di audizione, i documenti di cui al comma precedente sono presentati all'Ufficio da cui dipende l'agente verbalizzante, che ne rilascia ricevuta.

     Gli stessi possono essere altresì spediti al medesimo organo mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

 

CAPO III

Procedimento per la determinazione ed irrogazione della sanzione

 

     Art. 9. Inoltro all'autorità regionale o delegata.

     Trascorso il termine di cui al precedente articolo 8, l'Ufficio da cui dipende il verbalizzante trasmette senza indugio all'autorità regionale o delegata competente ad irrogare la sanzione amministrativa:

     a) l'originale del processo verbale;

     b) la prova dell'eseguita notificazione;

     c) gli scritti difensivi, la richiesta di audizione, i documenti eventualmente presentati;

     d) il rapporto dell'Ufficio.

     Qualora si sia proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'Ufficio predetto ne informa immediatamente l'autorità suindicata inviandole il processo verbale di sequestro.

 

     Art. 10. Organi competenti alla determinazione ed irrogazione della sanzione.

     Gli organi competenti alla determinazione ed irrogazione delle sanzioni di competenza regionale - escluse quelle nelle materie delegate - sono i funzionari preposti alle Direzioni regionali, ai Servizi autonomi, agli uffici regionali, agli enti regionali, nella cui sfera di attribuzione è stata accertata la violazione.

     Alla determinazione ed irrogazione delle sanzioni nelle materie delegate provvedono gli organi degli enti delegati secondo i rispettivi ordinamenti.

 

     Art. 11. Determinazione e irrogazione della sanzione.

     L'organo cui compete l'irrogazione della sanzione, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti e gli argomenti esposti negli scritti difensivi nonché il rapporto ad esso trasmesso, acquisiti altresì eventuali ulteriori elementi di giudizio, se ritiene sussistere la trasgressione contestata, determina con ordinanza motivata, entro i limiti minimi o massimi stabiliti dalla legge, l'ammontare della sanzione e irroga nei confronti del responsabile e delle persone che vi sono obbligate solidalmente la relativa pena pecuniaria; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente agli interessati e all'organo che ha redatto il rapporto.

     Con l'ordinanza che irroga la sanzione pecuniaria possono venir applicate altresì le sanzioni amministrative accessorie comprese quelle di cui all'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dall'entità del danno o dal pericolo cagionato, all'opera svolta dal trasgressore per la eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

     Con l'ordinanza di cui al primo comma può o deve essere disposta la confisca, facoltativa od obbligatoria, delle cose indicate nei commi terzo e quarto dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con l'osservanza del quinto comma dello stesso articolo.

     La confisca obbligatoria di cui al quatto comma dell'articolo 20 della predetta legge è disposta anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

     Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate che non siano confiscate con lo stesso provvedimento; la restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con la ordinanza di archiviazione quando non sia obbligatoria la confisca.

     Per l'esecutività dell'ordinanza che dispone la confisca trova applicazione il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 12. Ingiunzione di pagamento.

     Con l'ordinanza che irroga le sanzioni, l'organo competente ingiunge altresì al responsabile della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente il pagamento della somma dovuta, maggiorata delle spese di notificazione, entro il termine di cui al successivo quarto comma, sotto pena degli atti esecutivi.

     L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

     Essa va notificata ai destinatari della sanzione a cura dell'organo che provvede alla irrogazione nelle forme previste dall'articolo 5 della presente legge.

     Il pagamento deve essere effettuato, con le modalità stabilite al successivo articolo 13, entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione. Il termine è di centoventi giorni se l'interessato risiede all'estero.

     [In caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile] [10].

     [La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti] [11].

 

     Art. 13. Modalità di pagamento.

     Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall'obbligato solidale mediante versamento in conto corrente postale intestato alla Tesoreria regionale o, nei casi di delega previsti dal precedente articolo 1, al tesoriere dell'ente delegato, con specifica indicazione della causale del versamento.

     Il pagamento dell'intera somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.

     Dell'effettuato pagamento è data comunicazione, a cura del tesoriere, entro trenta giorni da quello in cui è avvenuto, all'Amministrazione regionale o, rispettivamente, all'ente delegato.

     Per il pagamento rateale della sanzione pecuniaria si applica l'articolo 26 della legge 689/1981 [12].

     [La rateizzazione è disposta con la stessa ordinanza-ingiunzione che irroga la sanzione e la richiesta degli interessati, che deve essere precedente all'ordinanza-ingiunzione medesima, può essere contenuta negli scritti difensivi di cui all'articolo 8 anche come istanza subordinata] [13].

     [Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione] [14].

 

     Art. 14. Connessione.

     Nei casi di connessione obiettiva fra ipotesi di reato e violazioni per le quali le leggi prevedono l'irrogazione di una sanzione amministrativa, trova applicazione l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 15. Prescrizione.

     Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

     L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

 

CAPO IV

Modalità di esecuzione del sequestro e destinazione delle cose confiscate

 

     Art. 16. Rinvio alla normativa statale.

     Le modalità relative alla esecuzione del sequestro, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse, nonché alla destinazione delle cose confiscate, sono disciplinate con le modificazioni ed integrazioni di cui ai seguenti articoli, dal capo secondo del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571.

 

     Art. 17. Coordinamento normativo.

     I riferimenti effettuati dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, all'autorità indicata nel primo comma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si intendono sostituiti con il riferimento all'autorità di cui all'articolo 10 della presente legge.

     Al servizio di custodia di cui all'articolo 7, secondo comma, del D.P.R. citato può essere delegato in via permanente, per la Regione, anche un dipendente appartenente alla qualifica funzionale di segretario o equiparata.

     Per le spese di custodia delle cose sequestrate e per la corresponsione degli acconti e delle somme liquidate al custode ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, sono autorizzate per la Regione, a favore dei soggetti indicati nei primi due commi dell'articolo 7 del D.P.R. citato, aperture di credito ai sensi dell'articolo 56 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440. Gli enti delegati provvedono nell'ambito delle proprie norme di contabilità. Non trova applicazione il disposto dell'articolo 12, quarto comma, del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571.

     All'articolo 13, ultimo comma del D.P.R. citato la dizione «all'ufficio del registro» s'intende sostituita dalla dizione «alla Tesoreria dell'ente che ha sostenuto od anticipato le spese di custodia».

     All'articolo 15 del D.P.R. citato, al secondo comma, la dizione «sono versate all'ufficio del registro, e devolute all'erario» s'intende sostituita con la dizione «sono devolute all'ente cui si devolvono i proventi delle sanzioni» e all'ultimo comma la dizione «il deposito presso l'ufficio del registro e la devoluzione all'erario» s'intende sostituita con la dizione «la devoluzione all'ente cui si devolvono i proventi delle sanzioni».

     All'articolo 17, primo comma, del D.P.R. citato la dizione «ai sensi delle norme di contabilità di Stato» s'intende sostituita dalla dizione «ai sensi delle norme di contabilità della Regione o rispettivamente degli enti delegati».

 

     Art. 18. Disposizioni particolari in materia di sequestro e confisca.

     L'autorità regionale di cui all'articolo 10, primo comma, della presente legge, nei casi in cui autorizza o dispone l'alienazione o la distruzione di cose sequestrate o confiscate, può richiedere, per il tramite della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, qualora particolari motivi tecnici o di valore economico lo consiglino, che la stessa sia effettuata, anziché dagli uffici individuati dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, dalla Direzione regionale dei Servizi amministrativi.

     Quando siano state confiscate cose di interesse librario, la comunicazione di cui all'articolo 15, terzo comma, del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, va effettuata alla Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, il cui Assessore, previa deliberazione della Giunta regionale, entro il termine e con gli effetti di cui al quarto comma dell'articolo 15 del D.P.R. citato, può disporre con decreto che le cose sequestrate siano acquisite al patrimonio indisponibile della Regione indicando gli uffici o gli enti competenti a provvedere alla custodia ed alla conservazione delle cose.

     Quando siano state confiscate cose di interesse storico-artistico, archivistico ovvero cose che hanno interesse scientifico o culturale, l'autorità che ha disposto la confisca ne dà comunicazione, oltre che ai competenti organi statali, alla Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali.

     Se la confisca riguarda armi, oggetti atti ad offendere nonché munizioni od esplosivi, per la destinazione delle cose confiscate trova applicazione l'articolo 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152.

     Se il sequestro o la confisca riguardano animali vivi, il capo dell'Ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro o l'autorità che ha disposto la confisca, può disporre che siano rimessi in libertà gli individui catturati, possibilmente nella stessa zona di cattura o in località idonee.

 

CAPO V

Procedimenti contenziosi

 

     Art. 19. Opposizione ai provvedimenti sanzionatori e cautelari.

     Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     L'efficacia del sequestro, l'opposizione al medesimo nonché l'istanza di dissequestro sono disciplinate dall'articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 20. Esecuzione forzata.

     In caso di mancato pagamento nei termini previsti della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa, alla riscossione degli importi dovuti si provvede mediante esecuzione forzata con la procedura prevista dal primo, secondo e terzo comma dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     La Giunta regionale o l'Organo istituzionalmente competente dell'ente delegato potranno disporre, con provvedimento motivato, di avvalersi delle procedure esecutive previste dagli articoli 5 e seguenti del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

 

CAPO VI

Norme finali e transitorie

 

     Art. 21. Aumento delle sanzioni pecuniarie amministrative.

     L'ammontare delle sanzioni pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali, incluse quelle depenalizzate dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706, è aumentato nelle misure stabilite dall'articolo 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     L'ammontare dei limiti minimi e massimi delle rimanenti sanzioni pecuniarie amministrative nelle materie di competenza regionale la cui entità non sia stata rivalutata successivamente al 31 dicembre 1975 è aumentato del cento per cento.

     L'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie inferiore nel minimo a lire quattromila e nel massimo a lire diecimila è elevato, rispettivamente, a lire quattromila e a lire diecimila.

 

     Art. 22. [15]

     [(Omissis) [16].

     In caso di più violazioni della stessa disposizione si applica l'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689.]

 

     Art. 23.

     Per le violazioni delle modalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 8 maggio 1978, n. 39, commesse antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, sempreché non sia stata emanata per le stesse ordinanza-ingiunzione inopponibile di pagamento, si applica la sanzione amministrativa di lire 10.000, per una sola volta, anche in presenza di ripetute violazioni nel corso dello stesso anno, per ogni fattispecie di errore commesso.

 

     Art. 24. Devoluzione dei proventi.

     I proventi delle sanzioni, il cui accertamento ed irrogazione sono delegati, sono integralmente devoluti agli enti di cui all'articolo 2, secondo le rispettive competenze, a titolo di finanziamento delle spese di gestione delle funzioni delegate e dei servizi di vigilanza, nonché, qualora gli enti stessi lo ritengano, per la predisposizione di studi nelle materie di cui al sopradetto articolo, punto 1), per sovvenzionare l'attività di osservazione faunistica e di inanellamento dell'avifauna [17].

     I proventi delle sanzioni in materia di igiene e profilassi, il cui accertamento ed irrogazione sono delegati ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, sono integralmente devoluti alle Unità sanitarie locali ed i pagamenti degli obbligati vanno effettuati mediante versamento al tesoriere dell'Unità sanitaria locale competente.

     [I proventi delle sanzioni in materia di trasporti previste dall'articolo 33 bis della legge regionale 6 settembre 1971, n. 47 e sue successive modifiche ed integrazioni, sono integralmente devoluti alle Aziende che gestiscono i servizi di trasporto] [18].

 

     Art. 25. Definizione dei procedimenti in corso.

     La definizione dei procedimenti amministrativi per l'applicazione di sanzioni pecuniarie nelle materie di cui all'articolo 1, ivi compresi i procedimenti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato ancora determinato l'ammontare della sanzione, ha luogo con le modalità e le prescrizioni della stessa presente legge.

     Gli interessati sono ammessi al pagamento in misura ridotta anche in quei casi nei quali lo stesso non era consentito per le preclusioni di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78.

     A tali fini l'Ufficio o il Servizio cui compete istituzionalmente la determinazione ed irrogazione della sanzione, notifica ai soggetti obbligati avviso per detti pagamenti in misura ridotta, nei modi e termini previsti dagli articoli 5, quarto, quinto e sesto comma, e 7 della presente legge.

     Per le materie delegate alla notifica predetta provvedono gli organi od uffici degli enti delegati competenti secondo i rispettivi ordinamenti.

     Per l'esecuzione forzata dei provvedimenti sanzionatori ineseguiti, se alla data di entrata in vigore della presente legge non si sia dato ancora inizio alla procedura di cui agli articoli 5 e seguenti del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, si applica l'articolo 20 della stessa presente legge.

 

     Art. 26. Abrogazione norme.

     Sono abrogate la legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78, e tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

     Nei casi in cui leggi o regolamenti regionali facciano riferimento alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78, la menzione si intende riferita alle norme della presente legge disciplinanti la fattispecie considerata.

     [E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 33 bis della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, e sue successive modifiche ed integrazioni] [19].

 

     Art. 27. Norma di rinvio.

     Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili le disposizioni del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 28. Norma finanziaria.

     Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge verranno accertate e riscosse sul capitolo 305 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi.

     Per le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito «per memoria» al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 3 - Categoria III - il capitolo 1735 con la denominazione «Spese connesse con l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali (spesa obbligatoria)».


[1] Numero sostituito dall'art. 11 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[2] Numero inserito dall'art. 16 della L.R. 15 novembre 1999, n. 28.

[3] Numero abrogato dall’art. 13 della L.R. 2 aprile 2004, n. 9.

[4] Numero abrogato dall’art. 13 della L.R. 2 aprile 2004, n. 9.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 11 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13 e dall’art. 20 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[6] Comma abrogato dall’art. 13 della L.R. 2 aprile 2004, n. 9.

[7] Articolo inserito dall'art. 37 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[8] Lettera inserita dall'art. 37 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[9] Per una deroga al presente articolo, vedi l’art. 26 della L.R. 25 agosto 2006, n. 17.

[10] Comma abrogato dall'art. 83 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[11] Comma abrogato dall'art. 83 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[12] Comma così sostituito dall'art. 98 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[13] Comma abrogato dall'art. 98 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[14] Comma abrogato dall'art. 98 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[15] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[16] Sostituisce la lettera b), art. 6 della L.R. 8 maggio 1978, n. 39.

[17] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 3 settembre 1984, n. 46.

[18] Comma abrogato dall’art. 13 della L.R. 2 aprile 2004, n. 9.

[19] Comma abrogato dall’art. 13 della L.R. 2 aprile 2004, n. 9.