§ 3.10.156 - L.R. 20 febbraio 2015, n. 3.
RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 industria
Data:20/02/2015
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Agenzia investimenti FVG)
Art. 4.  (Portale del marketing territoriale)
Art. 5.  (Semplificazione delle procedure insediative)
Art. 6.  (Incentivi all'insediamento)
Art. 7.  (Riduzione aliquota Irap a favore di nuove imprese e imprese che trasferiscono l'insediamento produttivo nella regione Friuli Venezia Giulia)
Art. 8.  (Aree produttive ecologicamente attrezzate)
Art. 9.  (Principi e finalità)
Art. 10.  (Catalogo degli incentivi)
Art. 11.  (Rispetto della normativa europea e norme di attuazione)
Art. 12.  (Premialità)
Art. 13.  (Coordinamento del sistema a favore delle imprese)
Art. 14.  (Tecnologie abilitanti)
Art. 15.  (Cluster)
Art. 16.  (Misure di sostegno per lo sviluppo delle imprese)
Art. 17.  (Misure per il supporto manageriale delle PMI)
Art. 18.  (Programmazione europea 2014-2020)
Art. 19.  (Riduzione dell'aliquota Irap a favore delle imprese impegnate nella ricerca e sviluppo)
Art. 20.  (Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione)
Art. 21.  (Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione)
Art. 22.  (Ricerca e sviluppo)
Art. 22 bis.  (Interventi a favore della brevettazione di prodotti propri e dell'acquisizione di brevetti, marchi e know-how)
Art. 22 ter.  (Riconoscimento dei laboratori di ricerca)
Art. 23.  (Sostegno alle start - up innovative)
Art. 24.  (Sostegno per servizi di coworking e promozione dei Fab-lab)
Art. 25.  (Concorso di idee)
Art. 26.  (Supporto agli investimenti per il rilancio competitivo del sistema produttivo)
Art. 27.  (Piani di rilancio delle aree di crisi diffusa delle attività produttive)
Art. 28.  (Sostegno al credito per il rilancio della produzione)
Art. 29.  (Misure di intervento per affrontare la crisi)
Art. 30.  (Supporto alle imprese in difficoltà)
Art. 31.  (Supporto alle cooperative di lavoratori colpiti dalle crisi)
Art. 32.  (Misure di supporto al settore dell'elettrodomestico e della relativa filiera produttiva)
Art. 33.  (Area di crisi complessa di Trieste)
Art. 34.  (Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive)
Art. 35.  (Finalità)
Art. 36.  (Modifica all' articolo 32 della legge regionale 7/2000 )
Art. 37.  (Inserimento degli articoli 32 bis e 32 ter nella legge regionale 7/2000 )
Art. 38.  (Sostituzione dell' articolo 48 della legge regionale 7/2000 )
Art. 39.  (Modifica all' articolo 49 della legge regionale 7/2000 )
Art. 40.  (Sostituzione dell' articolo 52 della legge regionale 7/2000 )
Art. 41.  (Modifiche all' articolo 56 della legge regionale 7/2000 )
Art. 42.  (Inserimento dell'articolo 57 bis nella legge regionale 7/2000 )
Art. 43.  (Modifica all' articolo 23 bis della legge regionale 12/2002 )
Art. 44.  (Modifica all' articolo 26 della legge regionale 12/2002 )
Art. 45.  (Modifica all' articolo 28 della legge regionale 12/2002 )
Art. 46.  (Modifica all' articolo 37 della legge regionale 12/2002 )
Art. 47.  (Modifica all' articolo 41 della legge regionale 12/2002 )
Art. 48.  (Modifiche all' articolo 44 della legge regionale 12/2002 )
Art. 49.  (Sostituzione dell' articolo 53 bis della legge regionale 12/2002 )
Art. 50.  (Abrogazione dell' articolo 53 ter della legge regionale 12/2002 )
Art. 51.  (Modifica all' articolo 15 della legge regionale 26/2005 )
Art. 52.  (Interventi urbanistici ed edilizi)
Art. 53.  (Modifica all' articolo 11 della legge regionale 27/2014 )
Art. 54.  (Distretti industriali)
Art. 55.  (Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali)
Art. 56.  (Filiere produttive)
Art. 57.  (Attività di monitoraggio)
Art. 58.  (Politiche di sostegno allo sviluppo delle filiere)
Art. 59.  (Abrogazioni)
Art. 60.  (Norma transitoria)
Art. 61.  (Oggetto e finalità)
Art. 62.  (Consorzi di sviluppo economico locale)
Art. 63.  (Operazioni di riordino)
Art. 63 bis.  (Operazioni di ulteriore riordino dei Consorzi di sviluppo economico locale)
Art. 64.  (Fini istituzionali)
Art. 65.  (Piani territoriali infraregionali)
Art. 66.  (Riacquisto)
Art. 67.  (Statuto)
Art. 68.  (Organi dei Consorzi)
Art. 69.  (Presidente)
Art. 70.  (Consiglio di amministrazione)
Art. 71.  (Proroga delle funzioni)
Art. 72.  (Comitato di consultazione)
Art. 73.  (Assemblea consortile)
Art. 74.  (Organismo di vigilanza)
Art. 75.  (Revisori)
Art. 76.  (Direttore)
Art. 77.  (Commissariamento dei consorzi)
Art. 78.  (Fondo di dotazione e mezzi finanziari)
Art. 79.  (Bilancio)
Art. 80.  (Piano industriale)
Art. 81.  (Accordo di programma)
Art. 82.  (Vigilanza)
Art. 83.  (Altre disposizioni)
Art. 84.  (Contributi alle PMI)
Art. 85.  (Trasferimenti ai consorzi per l'esercizio di funzioni pubbliche)
Art. 86.  (Contributi ai consorzi per infrastrutture locali)
Art. 87.  (Contributi ai consorzi per le operazioni di riordino)
Art. 88.  (Ente Zona Industriale di Trieste)
Art. 89.  (Modifica all' articolo 1 della legge regionale 25/2002 )
Art. 90.  (Modifica all' articolo 2 della legge regionale 25/2002 )
Art. 91.  (Sostituzione dell' articolo 4 della legge regionale 25/2002 )
Art. 92.  (Sostituzione dell' articolo 5 della legge regionale 25/2002 )
Art. 93.  (Modifiche all' articolo 7 della legge regionale 25/2002 )
Art. 94.  (Modifiche all' articolo 10 della legge regionale 25/2002 )
Art. 95.  (Modifica alla legge regionale 25/2002 )
Art. 96.  (Abrogazione dell' articolo 11 della legge regionale 16/2012 )
Art. 97.  (Delega di funzioni)
Art. 98.  (Norme transitorie e finali)
Art. 99.  (Clausola valutativa)
Art. 100.  (Norme finanziarie)
Art. 101.  (Entrata in vigore)


§ 3.10.156 - L.R. 20 febbraio 2015, n. 3. [1]

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

(B.U. 25 febbraio 2015, n. 8 - S.O. n. 8)

 

TITOLO I

OGGETTO E FINALITÀ

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, punto 6, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), e nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali, con la presente legge riforma gli strumenti di politica economica con l'obiettivo di migliorare l'attrattività del territorio per favorire:

a) nuovi investimenti;

b) lo sviluppo del sistema produttivo;

c) la crescita economica;

d) la tutela e la crescita dell'occupazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:

a) sostiene l'attrattività del contesto territoriale mediante la promozione dello sviluppo sostenibile e la limitazione del consumo del suolo, il contrasto alla dispersione insediativa e alla delocalizzazione produttiva;

b) introduce nuovi strumenti di promozione per nuovi investimenti;

c) sostiene lo sviluppo del sistema produttivo, anche al fine di sostenere e tutelare l'occupazione;

d) attua misure di semplificazione a favore dello sviluppo delle imprese;

e) sostiene le specializzazioni produttive.

 

     Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si adottano le seguenti definizioni:

a) aiuti «de minimis»: incentivi concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato disciplinante gli aiuti «de minimis»;

b) agglomerati industriali: agglomerati industriali di interesse regionale, individuati dagli strumenti di programmazione economica e di pianificazione territoriale regionale, così come definiti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e individuati nelle zone D1 dal Piano Urbanistico Regionale Generale del Friuli Venezia Giulia;

c) avvio del processo di fusione: pubblicazione, sul sito internet del Consorzio di sviluppo industriale interessato, della deliberazione del consiglio di amministrazione dalla quale risultino, sulla base della conforme deliberazione dell'assemblea, il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede dei consorzi partecipanti alla fusione;

d) conclusione del processo di riordino: approvazione dello statuto del Consorzio di sviluppo economico locale;

e) microimprese, piccole e medie imprese (PMI): imprese che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

f) servizi primari: servizi indispensabili a garantire l'attività delle imprese insediate quali accessibilità, viabilità di accesso e di transito stradale, allontanamento delle acque meteoriche, approvvigionamento idrico per uso potabile e industriale, convogliamento delle acque reflue, verde pubblico, pubblica illuminazione e segnaletica;

g) servizi secondari: servizi per migliorare la qualità del lavoro, la connettività e l'innovazione, per sostenere i livelli occupazionali e l'offerta economica regionale; tra tali servizi rientrano in particolare: i sistemi di rete locale senza fili o a banda larga per la riduzione del divario digitale e per la trasmissione dei dati, i servizi postali, la cartellonistica, gli asili nido aziendali, i servizi di ristorazione, la realizzazione e gestione di strutture di ospitalità e centri congressi, la logistica integrata, la razionalizzazione del sistema dei trasporti anche ferroviari e la mobilità sostenibile, i servizi di formazione delle risorse umane in collaborazione con il sistema scolastico e universitario e gli enti di formazione, i servizi di video sorveglianza e i servizi di controllo telematico dell'efficienza energetica;

h) servizi ambientali: servizi diretti alla tutela delle risorse quali la progettazione ecosostenibile di edifici e di spazi comuni, i trasporti interni, la gestione ambientale integrata di aree con attenzione al ciclo dell'acqua, la depurazione delle acque reflue, la raccolta, il recupero e il riciclaggio dei rifiuti, la gestione energetica, il trattamento dei rifiuti liquidi e dei fanghi, lo sgombero della neve, le reti di monitoraggio degli inquinanti e i servizi antincendio;

i) tecnologie abilitanti: tecnologie ad alta intensità di conoscenza e associate a elevata intensità di ricerca e sviluppo, a cicli di innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati;

j) cluster: sistema regionale di imprese e soggetti pubblici e privati, anche afferenti a diversi settori e non necessariamente territorialmente contigui, che possono sviluppare un insieme coerente di iniziative e progetti in un determinato campo rilevante per l'economia regionale;

k) filiere produttive: filiere produttive, anche trasversali a più tecnologie, canali distributivi e prodotti, afferenti a settori di specializzazione, e consistenti nell'insieme articolato di imprese operanti nelle principali attività, tecnologie e risorse che concorrono alla ideazione, progettazione, creazione, trasformazione, produzione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di prodotti finiti;

l) strategia di specializzazione intelligente: la strategia di innovazione regionale che definisce le priorità allo scopo di creare un vantaggio competitivo sviluppando i punti di forza in materia di ricerca e innovazione e accordandoli alle esigenze imprenditoriali, al fine di rispondere alle opportunità emergenti e agli sviluppi del mercato in modo coerente, evitando nel contempo la duplicazione e la frammentazione degli sforzi;

m) aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA): aree ecologicamente attrezzate destinate all'insediamento di impianti produttivi industriali e artigianali, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente e caratterizzate da forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi;

n) governance locale interattiva: corrisponde all'attivazione di modalità di soluzione dei problemi di coordinamento tra gli agenti istituzionali ed economici di un sistema locale e al governo di un network di coordinamento e di cooperazione finalizzato al raggiungimento di obbiettivi condivisi che può anche essere inteso come una rete di relazioni e comunicazioni sociali interattive in funzione del raggiungimento e della stessa definizione di obbiettivi socioeconomici di sviluppo del territorio.

 

TITOLO II

MISURE PER L'ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI

CAPO I

MISURE PER L'ATTRATTIVITÀ

 

     Art. 3. (Agenzia investimenti FVG)

     [Abrogato]

 

     Art. 4. (Portale del marketing territoriale)

1. La Regione promuove il sistema produttivo regionale e le proposte localizzative maggiormente attrattive, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, con l'indicazione delle relative dotazioni infrastrutturali e di servizio, dei settori che possono beneficiare di condizioni di vantaggio o di incentivi fiscali e a titolo di contributo e delle informazioni rese disponibili dalle strutture regionali competenti ed in particolare dall'Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro, relative alla manodopera in termini di potenziale domanda e offerta sul territorio, privilegiando lo sviluppo del portale del marketing territoriale ai sensi dell'articolo 2, comma 82, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011).

2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive d'intesa con l'Assessore competente in materia di lavoro e formazione, sono disciplinati le modalità e i criteri per lo sviluppo del portale del marketing territoriale garantendo l'accessibilità e la fruibilità del portale secondo i criteri previsti dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici), nonché i rapporti tra i soggetti che concorrono allo sviluppo dello stesso.

 

     Art. 5. (Semplificazione delle procedure insediative)

1. La Regione, anche avvalendosi del gruppo tecnico regionale di cui all' articolo 5, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), promuove accordi con le Pubbliche Amministrazioni competenti, al fine di semplificare le procedure e le formalità relative all'accesso e allo svolgimento delle attività produttive e di prestazione di servizi prioritariamente negli agglomerati industriali.

2. Gli accordi di cui al comma 1 riguardano, in particolare, i procedimenti di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione, riconversione, ampliamento, trasferimento, cessazione o riattivazione delle attività produttive e di prestazione di servizi.

3. L'Amministrazione regionale monitora gli accordi aventi le migliori ricadute in termini di effettiva riduzione dei tempi e dei costi al fine di disporne la replicabilità e l'ampliamento.

4. Nelle more di una più organica revisione della legge regionale 3/2001, anche in deroga alla disciplina procedimentale di cui al capo III della legge stessa e alle altre specifiche discipline regionali di settore, gli accordi di cui al comma 1 prevedono che le procedure autorizzative sono coordinate dallo sportello unico per le attività produttive e gestite dalle Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel procedimento che utilizzano un protocollo preferenziale e che i controlli successivi alla realizzazione dell'impianto o all'avvio delle attività produttive e di prestazione di servizi sono coordinati nell'ottica dell'unitarietà e della non duplicazione, in conformità a quanto sancito dalle Linee guida di cui all' articolo 14, comma 5, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

 

     Art. 6. (Incentivi all'insediamento)

1. La Regione promuove la concessione di incentivi negli agglomerati industriali di competenza dei consorzi o ricadenti nelle aree dei distretti industriali, nonché nel territorio del Comune di Cividale del Friuli, prioritariamente rivolti a imprese di media dimensione, aventi per oggetto nuovi insediamenti produttivi o nuovi insediamenti di iniziative avanzate in ambito tecnologico, oppure ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese già insediate, in ogni caso aventi significativi positivi effetti occupazionali.

1 bis. Gli incentivi all'insediamento di cui al comma 1 sono concessi, altresì, nelle aree destinate a insediamenti industriali e artigianali localizzate nei Comuni ricompresi nelle zone omogenee B e C di svantaggio socio-economico dei territori montani individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), rispetto alle quali i Comuni hanno stipulato l'intesa prevista dall'articolo 62, comma 1 bis.

1 ter. Gli incentivi all'insediamento di cui al comma 1 sono concessi, altresì, nelle aree destinate a insediamenti industriali e artigianali localizzate nei Comuni sul cui territorio insistono agglomerati industriali di competenza dei consorzi, rispetto alle quali i Comuni hanno stipulato l'intesa prevista dall'articolo 62, comma 1 bis.

2. Gli interventi oggetto degli incentivi si caratterizzano per:

a) l'elevato valore degli investimenti a carico delle imprese;

b) l'elevato positivo impatto occupazionale consistente anche nell'impegno, da parte dell'impresa beneficiaria, preliminarmente alla concessione dell'incentivo, ad assumere a tempo indeterminato una percentuale del personale da impiegare nell'impresa, di lavoratori in mobilità, in cassa integrazione, o disoccupati, nonché percettori della misura di inclusione attiva di cui alla legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), o di ammortizzatori sociali, residenti nei comuni interessati dall'intervento o in quelli contermini;

c) l'aumento della capacità competitiva delle imprese e delle filiere di interesse regionale, anche con riferimento ai mercati esteri;

d) l'innovazione tecnologica;

e) la sostenibilità ambientale, sociale ed economico-finanziaria;

f) la sottoscrizione da parte dell'impresa beneficiaria di impegni ambientali e sociali, quali a titolo esemplificativo l'incentivazione all'utilizzo del lavoro agile, la promozione di iniziative per la mobilità sostenibile dei lavoratori, la promozione di iniziative di "welfare aziendale" finalizzate alla messa a disposizione del lavoratore di beni e servizi, per il sostegno al reddito, per la salute e il benessere, per la stabilizzazione con contratti di lavoro a tempo indeterminato. g) il miglioramento degli standard di efficienza energetica conseguito mediante investimenti realizzati in proprio o tramite Energy Service Company.

3. La concessione di incentivi in conto capitale è prevista nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a parziale copertura degli investimenti previsti.

4. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui al comma 3.

5. In ordine agli interventi di cui al comma 2 esprime il proprio parere il Comitato di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, alle Imprese che hanno presentato domanda per la concessione di incentivi a valere sul Bando di cui al decreto del Direttore centrale n. 2293 del 2 settembre 2019, l'ammissibilità delle variazioni alle iniziative ammesse a contributo nel caso in cui queste siano finalizzate alla produzione di dispositivi medici, di protezione individuale, di distanziamento sociale o destinati alla sanificazione degli ambienti.

 

     Art. 7. (Riduzione aliquota Irap a favore di nuove imprese e imprese che trasferiscono l'insediamento produttivo nella regione Friuli Venezia Giulia)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2019, i soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), ed e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), di nuova costituzione o che trasferiscono l'insediamento produttivo nel territorio regionale applicano al valore della produzione netta realizzata nel territorio regionale l'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 446/1997, ridotta a zero per i primi tre anni e del 2,9 per cento per il quarto e quinto periodo d'imposta.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 si applicano per cinque periodi di imposta, a decorrere da quello di costituzione o di trasferimento dell'insediamento produttivo nel territorio regionale.

2 bis. Le riduzioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti passivi già costituiti o che hanno trasferito l'insediamento produttivo nel territorio regionale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, con aliquote differenziate rispettivamente fino al raggiungimento del triennio e del quinquennio previsti dal comma 2.

3. Con regolamento adottato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di finanze di concerto con l'Assessore competente in materia di attività produttive, sono stabiliti criteri e modalità per beneficiare della riduzione di aliquota di cui al comma 1.

3 bis. Nella determinazione dell'acconto dovuto dai soggetti di cui al comma 1 ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2019 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando all'aliquota la riduzione disposta dal presente articolo.

4. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui:

a) al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", oppure b) al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, oppure c) al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

 

CAPO II

AREE PRODUTTIVE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE

 

     Art. 8. (Aree produttive ecologicamente attrezzate)

1. Al fine di coniugare competitività, pianificazione e salvaguardia ambientale, la Regione, in attuazione dell' articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), promuove la realizzazione di aree produttive ecologicamente attrezzate (di seguito APEA), favorendo la trasformazione degli agglomerati industriali e delle aree distrettuali di cui all'articolo 54 in APEA.

2. Le APEA sono finalizzate alla promozione e allo sviluppo di attività artigianali e industriali i cui processi sono gestiti come sistema territoriale d'insieme, in modo da garantire, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, una qualità ambientale complessivamente elevata unitamente al sostegno, consolidamento e miglioramento della competitività del sistema produttivo regionale.

3. Le APEA sono dotate di un adeguato sistema di controllo delle emissioni di inquinanti e sono caratterizzate da infrastrutture e servizi gestiti in modo unitario e integrato, idonei a garantire:

a) la prevenzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;

b) la tutela della salute e della sicurezza;

c) la riduzione delle pressioni ambientali, ivi compresi la corretta gestione dell'intero ciclo dei rifiuti, l'uso sostenibile delle risorse, nonché il risparmio e l'efficienza energetica;

d) le modalità sostenibili per la logistica, l'accessibilità e la mobilità interna ed esterna;

e) la replicabilità degli accordi di cui all'articolo 5, comma 3.

4. Al fine di privilegiare e potenziare lo sviluppo delle APEA attraverso la promozione di processi di rilocalizzazione, recupero e riqualificazione del sistema produttivo esistente, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive, approva un regolamento per la definizione dei criteri generali e dei parametri tecnici di riferimento per la disciplina delle APEA, con particolare riguardo:

a) all'insediamento prioritario di APEA in presenza di domanda di nuove aree artigianali e industriali;

b) alle forme di gestione unitaria, da parte di soggetti pubblici o privati, delle infrastrutture e dei servizi;

c) alla qualificazione e riqualificazione delle aree, in relazione alla dotazione di infrastrutture e di sistemi necessari al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente per quanto attiene, in modo specifico, al mantenimento e al miglioramento della qualità dell'aria, alla minimizzazione degli impatti acustici, alla riduzione dei livelli dei campi elettrici e magnetici, alla gestione delle acque superficiali e sotterranee, alla gestione dei rifiuti, al contenimento del consumo del suolo, al controllo delle emissioni inquinanti, nonché all'ottimizzazione dell'efficienza energetica;

d) alla qualità progettuale degli interventi, con particolare attenzione all'inserimento paesaggistico, al raccordo geomorfologico, alle sistemazioni esterne e all'omogeneità degli interventi edilizi;

e) alle modalità per favorire l'implementazione di sistemi di gestione ambientale, anche di area, e la loro successiva certificazione.

5. Ai sensi dell' articolo 26 del decreto legislativo 112/1998, gli impianti produttivi localizzati nelle APEA sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione dei servizi ivi presenti. La responsabilità dell'acquisizione di tali atti resta a carico dei soggetti gestori delle infrastrutture e dei servizi comuni.

6. Gli agglomerati industriali di competenza dei consorzi e dell'EZIT costituiscono aree industriali ai sensi dell' articolo 26 del decreto legislativo 112/1998 e possono costituire aree produttive ecologicamente attrezzate.

 

TITOLO III

SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 9. (Principi e finalità)

1. La Regione sostiene la competitività e lo sviluppo delle imprese, in particolare del settore manifatturiero, coerentemente con le priorità di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva previste dalla Comunicazione della Commissione europea "EUROPA 2020" del 3 marzo 2010, attuando, altresì, i principi sanciti dallo Small Business Act per l'Europa (SBA), di cui alla Comunicazione della Commissione COM (2008) 394, del 25 giugno 2008, e del suo riesame di cui alla Comunicazione della Commissione COM (2011) 78, del 23 febbraio 2011, e promuovendo il recepimento dei principi della responsabilità sociale d'impresa da parte delle imprese regionali.

2. Al fine di migliorare l'attrattività del territorio regionale la Regione, tenuto conto dei principi di cui al comma 1, favorisce un sistema di incentivi coordinato, di semplice accesso e conoscibilità, fondato sui seguenti elementi: concentrazione delle risorse, selezione dei progetti migliori, possibilità di ricadute economiche, sociali e ambientali positive, semplificazione nelle forme di gestione degli incentivi, informatizzazione dei procedimenti contributivi, certezza delle tempistiche e pubblicità del sostegno pubblico.

 

     Art. 10. (Catalogo degli incentivi)

1. Al fine di mettere a disposizione del sistema produttivo un insieme di incentivi coordinato, di semplice accesso e conoscibilità, l'Amministrazione regionale pubblica sul sito della Regione il catalogo aggiornato delle linee di incentivazione attive a favore delle imprese e nella progettazione di nuove misure favorisce la complementarietà ed evita la sovrapposizione con misure esistenti.

 

     Art. 11. (Rispetto della normativa europea e norme di attuazione)

1. Gli incentivi di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, nonché, in caso di cofinanziamento a valere sui fondi europei, nel rispetto della normativa europea che disciplina l'utilizzo di tali fondi.

2. I beneficiari degli incentivi di cui alla presente legge finanziabili a valere sui fondi europei ai sensi dell'articolo 18 sono tenuti al rispetto dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, in materia di stabilità delle operazioni.

3. Gli incentivi di cui alla presente legge, nel rispetto della normativa di cui al comma 1, sono concessi secondo le modalità, i criteri e i settori produttivi previsti, anche per più linee contributive, nei regolamenti di attuazione o nei bandi predisposti dalla Direzione centrale competente in materia di attività produttive.

 

     Art. 12. (Premialità)

1. Ai fini della tutela e della crescita dell'occupazione e con riferimento alle iniziative di cui alla presente legge, i regolamenti di attuazione e i bandi di cui all'articolo 11 stabiliscono i criteri e le modalità con cui può essere riconosciuta una premialità nei seguenti casi:

a) mantenimento o incremento del livello occupazionale dichiarato nella domanda di contributo;

b) assunzione di manodopera femminile;

c) adozione delle politiche di conciliazione famiglia-lavoro.

 

     Art. 13. (Coordinamento del sistema a favore delle imprese)

1. L'Amministrazione regionale emana specifici indirizzi a Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia SpA - Friulia SpA, Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia SpA, Finest SpA, Fondo di rotazione per iniziative economiche - FRIE e Confidi, diretti al riordino delle modalità di intervento a sostegno dei programmi delle imprese della regione.

2. Gli indirizzi di cui al comma 1 sono finalizzati a promuovere l'attuazione di interventi coordinati a sostegno dei programmi di crescita o di rilancio delle imprese della regione, anche con riguardo alla predisposizione di una procedura unica per la presentazione delle istanze e all'integrazione dei criteri di valutazione.

3. Tra i criteri di valutazione di cui al comma 2, in relazione alle scelte localizzative per nuove iniziative realizzate anche da imprese regionali, è prevista una priorità per i nuovi progetti di insediamento negli agglomerati industriali.

4. Al fine di favorire la promozione commerciale all'estero e il processo di internazionalizzazione delle imprese del settore manifatturiero e del terziario la Regione provvede, avvalendosi dello Sportello regionale per l'internazionalizzazione - SPRINT, al coordinamento delle iniziative e delle azioni di supporto attuative delle strategie di internazionalizzazione del sistema economico del Friuli Venezia Giulia definite, ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell' articolo 12 dello Statuto di autonomia), dal "Documento di indirizzi generali in materia di cooperazione internazionale, di attività internazionale della Regione e di rapporti con l'Unione europea".

5. La Regione persegue le finalità di cui al comma 4 attraverso l'emanazione di direttive a Finest SpA e Informest, nonché attraverso la stipula di accordi con l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia (UnioncamereFVG) e con gli altri soggetti operanti in materia di internazionalizzazione.

6. La Regione, ai fini di cui ai commi 4 e 5, provvede al riordino e all'adeguamento della normativa regionale in materia di internazionalizzazione anche attraverso la redazione di un testo unico.

 

     Art. 14. (Tecnologie abilitanti)

1. La Regione sostiene lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie abilitanti nell'ambito dei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e adeguamento tecnologico delle imprese, anche con riferimento allo sviluppo di piattaforme e servizi ad alto valore aggiunto che mettano in condizione le imprese regionali e i soggetti innovatori di attuare attività di Open Collaboration e Innovation.

2. La Regione promuove in particolare la diffusione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione da parte di cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni.

3. La Regione promuove iniziative volte a creare e sviluppare un ambiente regionale di Open Collaboration e Innovation per favorire l'innovazione delle imprese regionali singole o aggregate per facilitare le relazioni tra imprese e sistema della ricerca e tra questi e gli altri attori del sistema dell'innovazione del territorio e favorire l'accesso a reti locali, nazionali e internazionali di conoscenza per la risoluzione dei problemi di innovazione tecnologica, di servizio, prodotto e processo, con particolare riferimento agli ambiti strategici individuati nella strategia di specializzazione intelligente.

 

     Art. 15. (Cluster)

1. La Regione riconosce l'importanza dei cluster quali strumenti volti allo sviluppo di economie di rete, sinergie e miglioramenti della competitività del territorio.

2. La Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG individuata distretto del cibo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), al fine di sviluppare le potenzialità dei cluster dell'agroalimentare e della bioeconomia del Friuli Venezia Giulia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j), in armonia con l'Agenzia per lo sviluppo rurale di cui alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA).

2 bis. Il Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl Consortile, di cui all'articolo 55, comma 1, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster del sistema casa a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento del mobile e della sedia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).

2 ter. Il COMET S.c.a.r.l., di cui all'articolo 55, comma 1, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster della metalmeccanica a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento della meccanica, termoelettromeccanica, componentistica, materie plastiche e produzioni in metallo, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).

2 ter.1. Il DITEDI-Distretto Industriale delle Tecnologie Digitali S.c.a.r.l., di cui all'articolo 55, comma 2, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster del settore ICT e digitale a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento della manifattura regionale, operando trasversalmente a essi per contribuire alla trasformazione dell'industria regionale, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).

2 ter.1.1. Al fine di attivare le sinergie tra gli attori del settore turistico e sviluppare strategie innovative per ottimizzare l'attrattività del territorio regionale, l'Amministrazione regionale promuove la creazione del cluster turismo. Il cluster è definito nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, quale soggetto competente a migliorare il settore turistico attraverso la creazione di un sistema di eccellenze del comparto turistico integrato.

2 ter.1.1.1. Il soggetto gestore del cluster è individuato con apposita deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle candidature pervenute alla Direzione competente in materia di turismo entro i trenta giorni successivi all'adozione del decreto del Direttore centrale che individua caratteristiche e requisiti che devono essere posseduti dai soggetti interessati alla candidatura.

2 quater. Il Cluster MareTC FVG- Maritime Technology Cluster FVG, individuato quale "Distretto dell'innovazione" ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 10 novembre 2005, n.26 (Disciplina in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), al fine di sviluppare le potenzialità del cluster delle tecnologie marittime a partire dai settori attinenti la cantieristica navale e nautica, l'offshore, incluse le relative filiere specializzate, i trasporti, la logistica, i servizi per la navigazione e il diportismo nautico del Friuli Venezia Giulia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).

2 quinquies. Il Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani S.C.P.A, individuato quale "Distretto dell'innovazione" ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 26/2005, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster "smart health" a partire dai settori del biomedicale, delle biotecnologie e della bioinformatica, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).

2 sexies. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in alternativa al sostegno di cui all'articolo 7, commi 43 e 43 bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), a finanziare, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le iniziative per lo sviluppo dei cluster, con esclusione del cluster di cui al comma 2 ter.1.1, volte a incentivare le attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture, lo scambio e il trasferimento di conoscenze e competenze, contribuendo efficacemente alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra le imprese e gli altri organismi che costituiscono il cluster.

2 sexies.1 Il finanziamento di cui al comma 2 sexies del cluster di cui al comma 2 avviene esclusivamente tramite la Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari.

2 septies. Le iniziative relative allo sviluppo dei cluster di cui ai commi 2 sexies e 2 sexies.1 hanno a oggetto anche congiuntamente:

a) l'innovazione del prodotto e del processo;

b) l'internazionalizzazione delle imprese;

c) lo sviluppo nel settore della logistica industriale;

d) l'introduzione di sistemi di certificazione aziendale.

2 octies. Con regolamenti sono definiti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 2 sexies.

2 octies. 1. In sede di prima applicazione, sono ammissibili le spese relative alle iniziative per lo sviluppo dei cluster di cui al presente articolo, sostenute anche antecedentemente alla presentazione della relativa domanda.

2 octies. 1.1. I soggetti richiedenti il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi del comma 2 sexies sono autorizzati, in sede di prima applicazione, a integrare la domanda di incentivo presentata ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Regione n. 183/2016, per il riconoscimento delle spese di personale per un ammontare massimo annuo di 1600 ore/uomo entro il termine stabilito con decreto del Direttore centrale attività produttive, turismo e cooperazione.

 

CAPO II

MISURE DI SOSTEGNO PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE

 

     Art. 16. (Misure di sostegno per lo sviluppo delle imprese)

1. La Regione sostiene lo sviluppo delle imprese tramite le misure di cui al titolo III, nonché tramite le seguenti misure:

a) incentivi per gli investimenti previsti ai sensi dell'articolo 6, comma 3;

b) incentivi per i progetti di filiera ai sensi dell'articolo 58, comma 1;

b bis) partecipazione a programmi master di alta formazione manageriale e imprenditoriale accreditati dall'associazione italiana per la formazione manageriale o da equivalenti organismi europei;

c) incentivi per le spese sostenute dalle imprese di cui all'articolo 84, comma 1.

 

     Art. 17. (Misure per il supporto manageriale delle PMI)

1. La Regione sostiene lo sviluppo di adeguate capacità manageriali nelle PMI, al fine della trasformazione tecnologica e digitale, anche per cogliere le opportunità di mercato legate allo sviluppo della società 5.0 e della silver economy in ambiti come il turismo, la logistica, la domotica e i trasporti intelligenti, dell'ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi in relazione all'ottimizzazione dell'introduzione di nuove tecnologie, dello sviluppo di strategie di servitizzazione, dell'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, nonché al fine di favorire i processi di successione nella gestione dell'impresa e di fusione societaria, e l'introduzione di forme di responsabilità sociale d'impresa tra cui nuove forme di governance inclusive dei lavoratori o nuove forme organizzative, nonché l'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare, tramite la concessione di incentivi per:

a) l'acquisizione di servizi di temporary management;

b) l'assunzione per il primo periodo di attività, nel limite massimo di ventiquattro mesi, di personale manageriale altamente qualificato.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato secondo i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento regionale di attuazione che prevede la priorità per i progetti presentati dalle PMI partecipate da Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia - Friulia SpA nell'ambito dei progetti di coaching promossi dalla stessa.

 

CAPO III

MISURE PER L'INNOVAZIONE E LA RICONVERSIONE PRODUTTIVA

 

     Art. 18. (Programmazione europea 2014-2020)

1. L'Amministrazione regionale sostiene lo sviluppo del sistema produttivo anche tramite le misure per l'innovazione e la riconversione produttiva di cui agli articoli 20, 21, 22, 23 comma 1, 26 e 27 che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11, possono risultare finanziabili ai sensi degli obiettivi tematici 1 e 3 a valere sui fondi europei, a seguito del completamento della fase di negoziato con la Commissione europea.

 

     Art. 19. (Riduzione dell'aliquota Irap a favore delle imprese impegnate nella ricerca e sviluppo)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2015, i soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, presentano un incremento dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo almeno pari al 10 per cento rispetto alla media dei due periodi d'imposta precedenti, applicano al valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale l'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, e di cui all' articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 446/1997, ridotta dello 0,40 per cento.

2. Applicano la riduzione dell'aliquota Irap prevista dal comma 1 anche i soggetti passivi Irap di cui all' articolo 3, comma 1, lettera e bis), del decreto legislativo 446/1997, che determinano il valore della produzione ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

3. I soggetti passivi Irap di cui ai commi 1 e 2 costituiti da meno di tre periodi d'imposta applicano la riduzione di aliquota prevista dal comma 1 se, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, presentano un incremento dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo almeno pari al 10 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente.

4. I soggetti passivi Irap di cui ai commi 1 e 2 costituiti da meno di due periodi d'imposta applicano la riduzione di aliquota prevista dal comma 1 se, nel periodo d'imposta considerato, hanno sostenuto costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo.

5. Per «costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo» si intendono i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal Presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore legale o da un professionista iscritto nei registri dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

6. I soggetti passivi Irap che esercitano l'attività anche nel territorio di altre regioni rilevano i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo su base nazionale.

7. Ai fini dell'applicazione della riduzione dell'aliquota Irap di cui al comma 1 il rapporto tra i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo nel periodo d'imposta considerato e il valore della produzione netta realizzato nel medesimo periodo deve essere superiore al 2 per cento. I soggetti passivi Irap che esercitano l'attività anche nel territorio di altre regioni rilevano i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo e il valore della produzione netta su base nazionale.

8. Applicano la riduzione dell'aliquota Irap i soggetti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 che rispettano anche la condizione prevista al comma 7.

9. La riduzione dell'aliquota Irap di cui al comma 1 è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui:

a) al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013, oppure

b) al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013, oppure

c) al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato sulla GUUE L 190 del 28 giugno 2014.

10. I beneficiari, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 446/1997, sono tenuti a inoltrare in via telematica all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 14, commi da 1 a 4, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), la dichiarazione attestante gli aiuti "de minimis" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dei regolamenti (UE) 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014.

 

     Art. 20. (Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione)

1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, al fine di promuovere l'attività di innovazione da parte delle piccole e medie imprese del settore manifatturiero e del terziario per incidere sull'efficienza dei processi interni, individuare nuove opportunità di business, acquisire conoscenze qualificate, difendere la proprietà intellettuale, internalizzare conoscenze tecnologiche per qualificare l'attività produttiva e sviluppare nuovi prodotti ampliando la gamma della propria offerta e migliorare la qualità dei prodotti e dei processi aziendali, l'Amministrazione regionale è autorizzata, anche in linea con gli indirizzi individuati dalla strategia di specializzazione intelligente, a concedere incentivi sotto forma di voucher anche tramite contratti stipulati con università, centri ed enti di ricerca, nonché con le imprese operanti nell'ambito dell'innovazione e della ricerca, per i seguenti interventi:

a) acquisizione di studi di fattibilità per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, ivi compreso il supporto alla partecipazione ai relativi programmi dell'Unione europea;

b) analisi di mercato e strategie di innovazione e internazionalizzazione, commercializzazione e miglioramento dell'organizzazione, per supportare:

1) l'innovazione organizzativa tramite upgrading organizzativo per lo sviluppo e la realizzazione di idee innovative;

2) l'innovazione strategica, di prodotto, di design, di processo, anche nei processi di generazione di nuove idee di prodotto e servizio, incrementale, o che possa prevedere l'inserimento nei prodotti esistenti di servizi a maggiore valore aggiunto;

3) la digitalizzazione dell'attività e dei processi gestionali, organizzativi e produttivi, incluso il sistema di gestione della documentazione tecnico-amministrativa e delle statistiche degli infortuni e delle malattie professionali;

c) sostegno all'acquisizione e alla tutela degli strumenti di "proprietà intellettuale" quali marchi, portafoglio, brevetti, know-how esclusivi;

d) supportare il trasferimento tecnologico tramite l'acquisizione di servizi, quali servizi per la prototipazione, prove di laboratorio, valutazioni di attendibilità, sostegno ai processi di brevettazione, servizi di tipo tecnico-giuridici sull'ottenimento e l'estensione della brevettazione;

d bis) introduzione di tecnologie finalizzate alla personalizzazione della produzione industriale;

d ter) introduzione di strategie di servitizzazione attraverso lo sviluppo di modalità operative e gestionali, anche mediante interventi di riassetto organizzativo, nonché di formazione, aggiornamento e riqualificazione che consentano alle imprese produttrici e distributrici di beni di offrire soluzioni integrate di servizio adeguate alle esigenze dei clienti.

 

     Art. 21. (Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione)

1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, al fine di consolidare e rafforzare la competitività del sistema economico regionale sviluppandone le specializzazioni produttive, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle imprese del settore manifatturiero e del terziario per attività di innovazione nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché per l'industrializzazione dei risultati della ricerca e la brevettazione dei risultati della ricerca, anche con particolare riferimento agli ambiti tematici strategici e alle filiere produttive individuate nella strategia di specializzazione intelligente, anche tramite contratti stipulati con università, centri ed enti di ricerca, nonché con imprese operanti nell'ambito dell'innovazione e della ricerca.

 

     Art. 22. (Ricerca e sviluppo)

1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, al fine di consolidare e rafforzare la competitività del sistema economico regionale sviluppandone le specializzazioni produttive, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle imprese del settore manifatturiero e del terziario per attività di ricerca e sviluppo sperimentale, anche con particolare riferimento agli ambiti tematici strategici e alle filiere produttive individuate nella strategia di specializzazione intelligente, stimolando, in particolare, la collaborazione fra soggetti economici e la collaborazione con le strutture scientifiche, anche tramite contratti stipulati con università, centri ed enti di ricerca, nonché con imprese operanti nell'ambito dell'innovazione e della ricerca.

 

     Art. 22 bis. (Interventi a favore della brevettazione di prodotti propri e dell'acquisizione di brevetti, marchi e know-how)

1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, al fine di favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione all'apparato produttivo regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle imprese del settore manifatturiero e del terziario per le seguenti iniziative:

a) brevettazione di prodotti propri;

b) acquisizione di marchi, di brevetti, di diritti di utilizzo, di licenze, di know-how e di conoscenze tecniche non brevettate relative a innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti.

2. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui al comma 1.

 

     Art. 22 ter. (Riconoscimento dei laboratori di ricerca)

1. La Regione riconosce l'elevata competenza e qualificazione professionale di laboratori di ricerca aventi personalità giuridica e gestione autonoma e di laboratori di ricerca operanti presso imprese, istituzioni o enti, di seguito tutti indicati con il termine laboratori, purché abbiano i seguenti requisiti:

a) il laboratorio sia effettivamente operativo nel territorio regionale da almeno tre anni;

b) il laboratorio disponga di almeno un'apparecchiatura scientifica di rilievo per ciascuno dei settori di specializzazione indicati nella domanda ovvero di una struttura adeguata alla sua attività;

c) il laboratorio si avvalga di personale di ricerca, dipendente o con rapporto di collaborazione, per un impegno corrispondente ad almeno due unità lavorative annue (ULA);

d) il laboratorio possieda un'alta qualificazione in base alla valutazione dei seguenti elementi:

1) qualificazione tecnico-scientifica del personale;

2) organizzazione e dotazione di attrezzature;

3) specializzazione per la quale si richiede il riconoscimento;

4) brevetti ottenuti ed eventuali applicazioni industriali degli stessi;

5) esperienze di commesse di ricerca svolte per imprese o altre ricerche svolte;

6) collaborazioni con altri enti di ricerca;

7) pubblicazioni;

8) quantità e qualità dell'attività svolta, con particolare riguardo alla possibilità di industrializzare i risultati conseguiti.

2. Il riconoscimento è disposto, sentito il Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005, sulla base dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, redatta su specifico schema approvato con decreto del Direttore competente in materia di industria.

3. Il riconoscimento ha durata limitata a tre anni. Prima della scadenza del triennio, il soggetto interessato può richiedere il rinnovo del riconoscimento stesso. In caso di variazioni sostanziali, la valutazione tiene conto degli stessi criteri di un riconoscimento ex novo.

4. Danno luogo a revoca del riconoscimento:

a) aver presentato richiesta in tal senso;

b) aver cessato di essere operativi per inattività, fallimento, scioglimento, liquidazione o altro o aver trasferito la sede al di fuori del territorio regionale;

c) non aver svolto per dodici mesi consecutivi l'attività di ricerca che ha dato luogo al riconoscimento.

5. L'Amministrazione può disporre visite di controllo presso i laboratori.

 

     Art. 23. (Sostegno alle start - up innovative)

1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, al fine di sostenere le start-up innovative del settore manifatturiero e del terziario, come definite dall' articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche in linea con la Strategia di specializzazione intelligente, e favorendo l'integrazione delle start up anche nelle filiere esistenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle piccole e medie imprese incentivi per i seguenti interventi:

a) sostegno alla creazione di nuove start-up innovative attraverso la parziale copertura delle spese di costituzione e primo impianto e dei costi per l'accesso al credito;

b) accompagnamento dei nuovi imprenditori, anche nell'ambito degli incubatori certificati regionali, dalla concezione dell'idea imprenditoriale al suo primo sviluppo attraverso attività di formazione, coworking, sostegno operativo e manageriale, messa a disposizione di strumenti e luoghi di lavoro, previsione di momenti di contatto con potenziali investitori.

 

     Art. 24. (Sostegno per servizi di coworking e promozione dei Fab-lab)

     [Abrogato]

 

     Art. 25. (Concorso di idee)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a bandire un concorso di idee al fine di individuare nuovi strumenti per stimolare e supportare la creazione di start up innovative, la diffusione di servizi di coworking, l'avvio di imprese giovanili e nuove forme di sviluppo dell'imprenditorialità.

2. Il bando per il concorso di idee di cui al comma 1, rivolto a giovani di età inferiore a trentacinque anni, è approvato dalla Giunta regionale e determina criteri e modalità per la partecipazione e la selezione, nonché per la corresponsione dei premi.

 

     Art. 26. (Supporto agli investimenti per il rilancio competitivo del sistema produttivo)

1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, al fine di assicurare un supporto durevole alla competitività delle imprese e di sostenerne l'innovazione tecnologica l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per:

a) sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle piccole e medie imprese nei diversi settori del sistema produttivo regionale, attraverso investimenti concernenti l'installazione di nuovi stabilimenti, l'ampliamento e la diversificazione della produzione o dei servizi mediante prodotti o processi nuovi, aggiuntivi e la radicale trasformazione del processo produttivo di uno stabilimento esistente, allo scopo di migliorare la capacità produttiva, la redditività delle imprese e delle reti tra imprese e di stimolare l'introduzione delle cosiddette tecnologie chiave abilitanti;

b) sostenere il consolidamento delle piccole e medie imprese in relazione alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche per cogliere le opportunità di mercato legate allo sviluppo della società 5.0 e della silver economy in ambiti come il turismo, la logistica, la domotica e i trasporti intelligenti, attraverso:

1) investimenti, inclusi l'acquisto di hardware e software, per l'introduzione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative;

2) l'acquisizione di consulenze e servizi di avviamento, formazione, affiancamento e aggiornamento pertinenti agli investimenti di cui al numero 1;

3) la realizzazione di iniziative per l'attuazione di misure che garantiscono la sicurezza sul luogo di lavoro.

 

     Art. 27. (Piani di rilancio delle aree di crisi diffusa delle attività produttive)

1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, l'Amministrazione regionale, tenuto conto della programmazione europea, è autorizzata ad attuare gli strumenti previsti dal piano di rilancio delle aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive anche attraverso la concessione di incentivi alle imprese per l'attuazione dei piani stessi, per recuperare la competitività del tessuto produttivo, salvaguardare il livello occupazionale delle imprese e migliorare l'attrattività del territorio.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso i seguenti strumenti:

a) consulenze qualificate personalizzate per la riorganizzazione, il riposizionamento strategico e la riconversione industriale, anche tramite aggregazioni da attuarsi anche tramite fusioni e contratti di rete;

b) sostegno alla creazione di nuove imprese, anche in forma cooperativa da parte dei lavoratori;

c) promozione degli investimenti nell'area territoriale colpita da crisi diffusa, anche mediante servizi professionali per la ricerca di nuovi investitori e di imprese che intendono insediarsi nell'area, subentrando ad attività già esistenti;

d) altri eventuali interventi con la finalità di intervenire su fattori specifici della situazione di crisi.

3. Gli strumenti previsti dai singoli piani di rilancio sono individuati dagli appositi bandi che definiscono le modalità di coinvolgimento del partenariato.

4. Le aree territoriali colpite da crisi diffusa di cui al comma 1 sono ricomprese nelle aree di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nelle ulteriori aree individuate con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell'evoluzione delle situazioni di crisi.

5. Nel caso di finanziamento nel quadro della programmazione europea possono beneficiare degli incentivi solo le PMI non in stato di difficoltà.

 

CAPO IV

MISURE PER IL SOSTEGNO PER L'ACCESSO AL CREDITO

 

     Art. 28. (Sostegno al credito per il rilancio della produzione)

1. Ai commi 11 e 14 bis dell' articolo 2 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), le parole «Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane» sono sostituite dalle seguenti: «Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive».

2. I finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive, attivati per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine e per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine, ai sensi dell'articolo 2, comma 13, lettere b) e c), della legge regionale 6/2013, sono concessi anche a favore delle imprese edili e manifatturiere.

 

CAPO V

MISURE DI INTERVENTO PER AFFRONTARE LA CRISI

 

     Art. 29. (Misure di intervento per affrontare la crisi)

1. Al fine di supportare il sistema delle imprese in particolare con riferimento alle situazioni di crisi diffuse, in forma complementare alle misure previste per le aree di crisi di cui all'articolo 27, l'Amministrazione regionale:

a) supporta le imprese in difficoltà;

b) favorisce la costituzione di nuove imprese nella forma di cooperative di lavoratori di imprese in crisi;

c) attua misure complementari alle misure nazionali nelle situazioni di crisi di cui agli articoli 32 e 33.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare ai sensi dell' articolo 12, comma 19, della legge regionale 27/2012, una convenzione con la Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia - Friulia SpA.

 

     Art. 30. (Supporto alle imprese in difficoltà)

1. Nel rispetto della normativa richiamata dall'articolo 11 e con le procedure ivi previste, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi in regime «de minimis» alle imprese in difficoltà del settore manifatturiero e del terziario al fine di supportarle nel processo di recupero dei livelli di competitività.

2. La finalità di cui al comma 1 è perseguita attraverso il supporto all'elaborazione di piani di ristrutturazione e rilancio aziendale diretti a sostenere, anche tramite aggregazioni da attuarsi anche tramite fusioni e contratti di rete, una maggiore capacità competitiva dell'impresa.

 

     Art. 31. (Supporto alle cooperative di lavoratori colpiti dalle crisi)

1. Nel rispetto della normativa richiamata dall'articolo 11 e con le procedure ivi previste, al fine di sostenere nel settore manifatturiero e terziario l'autoimprenditorialità nella forma cooperativa nelle situazioni di crisi l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato per:

a) acquisire consulenze specialistiche necessarie a valutare la fattibilità del progetto di costituzione di nuove cooperative da parte dei lavoratori di imprese in crisi e l'attivazione delle relative procedure di supporto previste dalla normativa nazionale e dal sistema cooperativo, nonché sostenere le iniziative di costituzione, di primo impianto e di accesso al credito;

b) acquisire consulenze specialistiche, anche nella forma di manager a tempo, per l'affiancamento e l'accompagnamento della nuova impresa per la gestione nella fase di avvio;

b bis) realizzare investimenti da parte delle cooperative di cui al presente articolo.

 

     Art. 32. (Misure di supporto al settore dell'elettrodomestico e della relativa filiera produttiva)

1. Al fine di consolidare e rafforzare la competitività del sistema economico regionale, sviluppandone le specializzazioni produttive, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle imprese del settore dell'elettrodomestico e della relativa filiera produttiva allargata a tutti i settori di fornitura, distribuzione e supporto, per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione, realizzate anche in collaborazione tra più imprese, con particolare riferimento alla riconversione delle attività dell'indotto, nonché ai seguenti ambiti tematici strategici per la competitività del prodotto finale e della componentistica:

a) integrazione, innovazione ed efficienza dei processi produttivi;

b) domotica, connettività e sensoristica avanzate;

c) sviluppo di prodotti e componenti a migliore rendimento e minore impatto ambientale;

d) sistemi di progettazione virtuale e prototipazione avanzate;

e) utilizzo di nuovi materiali, di materiali riciclati o riciclabili;

f) sistemi avanzati per testare i prodotti.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa richiamata all'articolo 11 e con le procedure ivi previste.

3. I progetti di cui al comma 1 sono valutati tenuto conto dell'effettiva possibilità di mantenere o aumentare i livelli occupazionali attraverso la realizzazione dei progetti medesimi.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a compartecipare alle misure nazionali previste a favore del settore e delle iniziative di cui al comma 1, realizzate nel territorio regionale, nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all' articolo 23, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 .5. La Giunta regionale con propria deliberazione, anche in coordinamento con le misure nazionali a favore dell'elettrodomestico, ripartisce i fondi secondo le modalità di attuazione di cui ai commi 2 e 4.

 

     Art. 33. (Area di crisi complessa di Trieste)

1. Al fine di supportare il sistema produttivo riferito all'area industriale di Trieste, riconosciuta quale area di crisi industriale complessa ai sensi dell' articolo 1, comma 7 bis, del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015), convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle imprese insediate nelle aree individuate dall'Accordo di programma "Per la disciplina degli interventi relativi alla riqualificazione delle attività industriali e portuali e del recupero ambientale dell'area di crisi industriale complessa di Trieste", del 30 gennaio 2014 (in seguito: Accordo di Trieste), per la realizzazione di:

a) progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione;

b) progetti di efficientamento energetico;

c) progetti per tutelare l'ambiente;

d) progetti di recupero ambientale;

e) progetti per la riconversione di aree industriali dismesse;

e bis) progetti per lo sviluppo delle aree industriali anche attraverso l'acquisto degli immobili locati.

2. I progetti di cui al comma 1 sono valutati tenuto conto dell'idoneità dell'iniziativa a risanare i siti produttivi interessati e dell'effettiva possibilità di mantenere e aumentare i livelli occupazionali attraverso la realizzazione dei progetti medesimi.

3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi con le modalità previste dall'articolo 11 prevedendo che gli interventi, rivolti a tutti i settori produttivi come specificati negli strumenti di attuazione, sono prioritariamente rivolti, nei limiti della normativa applicabile in materia di aiuti di Stato, al settore siderurgico considerando le esigenze di risanamento ambientale e di riconversione industriale.

4. Al fine di massimizzare gli effetti della contribuzione pubblica per la reindustrializzazione dell'area di crisi complessa, con le modalità di cui all'articolo 11, è disposta l'attuazione delle sole misure di cui al comma 1 che non si sovrappongono e sono complementari con le misure nazionali attivate ai sensi dell'asse II dell'Accordo di Trieste.

5. La gestione dei contributi di cui al comma 1 è delegata alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Trieste e i rapporti tra la Regione e la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Trieste sono disciplinati da apposita convenzione; per l'attività di gestione dei contributi è riconosciuto il rimborso delle spese nel limite massimo del 2 per cento della dotazione trasferita e comunque entro il limite delle spese effettivamente sostenute.

5 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a compartecipare alle misure nazionali previste a favore di imprese localizzate nell'area di crisi industriale complessa di Trieste per le iniziative di cui al comma 1 realizzate nello stesso territorio dell'area di crisi industriale complessa di Trieste, nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 134/2012.

 

CAPO VI

MISURE DI CONTRASTO ALLE DELOCALIZZAZIONI PRODUTTIVE

 

     Art. 34. (Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive)

1. Al fine di favorire l'incentivazione dei progetti che comportano un durevole impegno per lo sviluppo economico e occupazionale della regione, in relazione alle imprese che invece delocalizzano la propria produzione da un sito presente nel territorio della regione a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 30 per cento, si applicano le disposizioni di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).

2. Le imprese che a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge beneficiano di contribuiti regionali in conto capitale in relazione a un sito incentivato, qualora realizzino la delocalizzazione entro cinque anni dalla concessione dei contributi medesimi, decadono dal beneficio e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti.

 

TITOLO IV

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE REGOLE SUI VINCOLI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 35. (Finalità)

1. La Regione, al fine di adeguare il procedimento contributivo all'attuale contesto economico e sociale e ai principi dell'ordinamento europeo, introduce, relativamente ai vincoli e alle variazioni soggettive dei beneficiari e alle procedure concorsuali, disposizioni finalizzate alla graduazione degli oneri amministrativi e a favorire la continuità d'impresa salvaguardando l'occupazione.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VINCOLI, VARIAZIONI SOGGETTIVE DEI BENEFICIARI DI INCENTIVI E PROCEDURE CONCORSUALI

 

     Art. 36. (Modifica all' articolo 32 della legge regionale 7/2000 )

1. Il comma 5 bis dell'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è abrogato.

 

     Art. 37. (Inserimento degli articoli 32 bis e 32 ter nella legge regionale 7/2000 )

1. Dopo l' articolo 32 della legge regionale 7/2000 sono inseriti i seguenti:

«Art. 32 bis. (Vincoli per le imprese beneficiarie di incentivi)

1. Le imprese beneficiarie di incentivi regionali in conto capitale aventi natura di PMI o di grande impresa hanno l'obbligo, rispettivamente, di mantenere per la durata di tre e cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa:

a) la destinazione dei beni immobili oggetto degli incentivi;

b) la sede o l'unità operativa nel territorio regionale.

2. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari sia i beni oggetto di incentivi.

3. La durata dei vincoli di cui al comma 1 può essere aumentata fino a cinque anni dai regolamenti di settore sulla base di almeno uno dei seguenti criteri:

a) dimensione delle imprese beneficiarie;

b) soglia massima dell'incentivo;

c) caratteristiche del settore economico delle imprese beneficiarie con particolare riguardo all'andamento dell'economia del territorio regionale.

4. L'iniziativa si intende conclusa alla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione, fatte salve diverse disposizioni regolamentari di settore.

5. Le leggi o i regolamenti di settore possono stabilire vincoli di destinazione per i beni mobili, nonché vincoli per specifiche attività che sono oggetto di incentivo.

6. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.

Art. 32 ter

(Operazioni societarie)

1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari di incentivi regionali anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, alle seguenti condizioni:

a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo, indicati nelle modalità e criteri per l'applicazione del presente articolo nei regolamenti di attuazione;

b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;

c) è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;

d) il subentrante si impegna a rispettare i vincoli di cui all'articolo 32 bis per il periodo residuo.

2. I regolamenti di settore possono prevedere le modalità e i criteri per l'applicazione del presente articolo.».

 

     Art. 38. (Sostituzione dell' articolo 48 della legge regionale 7/2000 )

1. L' articolo 48 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 48

(Procedure concorsuali)

1. Le procedure concorsuali non sono causa di revoca degli incentivi regionali erogati, salvo quanto previsto dal comma 6.

2. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria di incentivi regionali concessi e non ancora erogati o solo parzialmente erogati sia sottoposta a procedura concorsuale, ovvero in caso di notizia di fatti che possono portare all'apertura di tali procedure, l'erogazione dell'incentivo è sospesa, in via cautelare, per un periodo di tempo non superiore a un anno, prorogabile per un periodo di tempo non superiore a un ulteriore anno.

3. La sospensione dell'erogazione è disposta con decreto del medesimo soggetto che ha emanato il decreto di concessione dell'incentivo che ne dà notizia al beneficiario. In caso di contributi pluriennali, copia del decreto è immediatamente inviata al tesoriere al fine di sospendere i pagamenti.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 2 gli incentivi possono essere confermati, anche in capo a soggetti diversi dall'originario beneficiario, a condizione che l'attività prosegua mantenendo anche parzialmente l'occupazione e che siano rispettati i vincoli posti a carico del beneficiario originario.

5. Nel caso di cui al comma 4 l'organo competente autorizza il tesoriere a effettuare i pagamenti dovuti.

6. Entro il termine di cui al comma 2, qualora si accerti il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4, gli incentivi sono revocati solo per la parte non erogata; gli incentivi sono revocati anche per la parte erogata in caso di mancato perseguimento dell'interesse pubblico perseguito.

7. In caso di richiesta di ammissione alla procedura di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell' articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274 ), la sospensione delle erogazioni viene disposta al massimo per un periodo di tempo pari alla durata della procedura di amministrazione straordinaria.».

 

     Art. 39. (Modifica all' articolo 49 della legge regionale 7/2000 )

1. Il comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000 è abrogato.

 

     Art. 40. (Sostituzione dell' articolo 52 della legge regionale 7/2000 )

1. L' articolo 52 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 52

(Rateazione)

1. Qualora l'importo dovuto sia inferiore a 30.000 euro e, per l'acclarata situazione patrimoniale del debitore, sussista un'oggettiva situazione di inesigibilità, ovvero di difficile esigibilità del credito in un'unica soluzione, il medesimo soggetto che ha emanato il decreto di revoca dell'incentivo, su richiesta documentata del soggetto debitore e previo parere dell'Avvocatura della Regione, è autorizzato a disporre che le somme dovute siano restituite in un massimo di sessanta rate mensili.

2. Per importi pari o superiori a 30.000 euro la rateazione viene disposta, su richiesta del soggetto debitore, per un periodo non superiore a cinque anni, con decreto dell'Ufficio che ha emanato il decreto di revoca del contributo o della sovvenzione, previo parere dell'Avvocatura della Regione.

3. In caso di comprovato peggioramento da parte del soggetto debitore della situazione di cui ai commi 1 e 2, gli uffici competenti all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 possono concedere una proroga, su richiesta del soggetto debitore, per un ulteriore periodo massimo di sessanta mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

4. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, nel corso del periodo di rateazione, di tre rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e il debito non può più essere rateizzato.

5. Le previsioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei confronti di soggetti che alla data di presentazione della domanda ovvero nel corso del periodo di rateizzazione risultino decaduti dal beneficio della rateizzazione di cui al presente articolo per crediti diversi nei confronti dell'Amministrazione regionale.

6. Le somme restituite ratealmente sono maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre la rateazione delle somme comunque dovute secondo le modalità di cui ai commi da 1 a 6.

8. Non è ammessa la rateazione in caso di contestazione del credito in qualsiasi forma.

9. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalle specifiche leggi di settore, nonché dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate e in materia di edilizia residenziale pubblica.».

 

     Art. 41. (Modifiche all' articolo 56 della legge regionale 7/2000 )

1. All' articolo 56 della legge regionale 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Amministrazione e gli enti regionali rinunciano ai diritti di credito di importo non superiore a 500 euro, a esclusione dei crediti derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative, dall'imposizione di tributi e dal pagamento di canoni di utilizzo di beni. In ogni caso l'Amministrazione e gli enti regionali rinunciano ai diritti di credito di importo non superiore a 50 euro.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a rinunciare al recupero dei diritti di credito di importo non superiore a 1.000 euro qualora, da parere reso dall'Avvocatura della Regione in base a riscontri obiettivi, risulti anti economico il ricorso a procedure giudiziali.».

 

     Art. 42. (Inserimento dell'articolo 57 bis nella legge regionale 7/2000 )

1. Dopo l' articolo 57 della legge regionale 7/2000 è inserito il seguente:

«Art. 57 bis

(Valore degli importi)

1. Ai fini dei capi II e III del presente titolo il valore della somma ovvero del credito è individuato con riferimento al solo valore capitale.».

 

CAPO III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12/2002

 

     Art. 43. (Modifica all' articolo 23 bis della legge regionale 12/2002 )

1. Al comma 1 dell'articolo 23 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), dopo le parole «un maestro artigiano» sono inserite le seguenti: «, per lo svolgimento di attività dimostrative e di promozione dei mestieri artigiani e delle tecniche produttive.».

 

     Art. 44. (Modifica all' articolo 26 della legge regionale 12/2002 )

1. Al comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 12/2002 la parola «annualmente» è soppressa.

 

     Art. 45. (Modifica all' articolo 28 della legge regionale 12/2002 )

1. Al comma 5 dell'articolo 28 della legge regionale 12/2002 la parola «annualmente» è soppressa.

 

     Art. 46. (Modifica all' articolo 37 della legge regionale 12/2002 )

1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 37 della legge regionale 12/2002 le parole «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

 

     Art. 47. (Modifica all' articolo 41 della legge regionale 12/2002 )

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 12/2002 è inserita la seguente:

«b bis) incentivi per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione;».

 

     Art. 48. (Modifiche all' articolo 44 della legge regionale 12/2002 )

1. Al comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «all'articolo 87» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 107»;

b) le parole «del Trattato CE» sono sostituite dalle seguenti: «del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)».

 

     Art. 49. (Sostituzione dell' articolo 53 bis della legge regionale 12/2002 )

1. L' articolo 53 bis della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 53 bis

(Iniziative finanziabili)

1. L'Amministrazione regionale, al fine di promuovere l'innovazione e di favorire il trasferimento delle conoscenze al sistema produttivo regionale, è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, sentito il parere del Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche di cui all' articolo 15 della legge regionale 15 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), per le seguenti iniziative:

a) progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;

b) progetti di innovazione, inclusi quelli rivolti ai processi e all'organizzazione.

2. Con regolamento o bando regionale sono definiti, nel rispetto della normativa europea vigente, le misure di aiuto, i criteri e le modalità di intervento per l'attuazione delle iniziative previste al comma 1.

3. L'importo dei contributi di cui ai commi 1 e 2 può essere anticipato ai beneficiari, nella misura massima dell'80 per cento, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria. La percentuale di anticipazione erogabile è fissata con il regolamento o il bando regionale di cui al comma 2.».

 

     Art. 50. (Abrogazione dell' articolo 53 ter della legge regionale 12/2002 )

1. L' articolo 53 ter della legge regionale 12/2002 è abrogato.

 

CAPO IV

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 26/2005

 

     Art. 51. (Modifica all' articolo 15 della legge regionale 26/2005 )

1. Al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), dopo le parole «trasferimento tecnologico» sono inserite le seguenti: «, nonché in materie economico-finanziarie».

 

CAPO V

ALTRE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

 

     Art. 52. (Interventi urbanistici ed edilizi)

1. Gli incentivi alle imprese industriali per gli interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia di cui all' articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono erogati a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della copia del certificato di collaudo finale attestante la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività ovvero, negli altri casi, a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della dichiarazione attestante la conformità dell'opera al progetto presentato.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 non trova applicazione l' articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

 

     Art. 53. (Modifica all' articolo 11 della legge regionale 27/2014 )

1. Dopo il comma 19 dell'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), è inserito il seguente:

«19 bis. Il contributo di cui al comma 19 è concesso in conformità alla normativa "de minimis" e su istanza del beneficiario, con il decreto di concessione del contributo, è disposta l'erogazione in via anticipata di un importo pari al 100 per cento dell'ammontare del contributo concesso, anche in deroga all' articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).».

 

TITOLO V

MISURE PER I SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

CAPO I

DISTRETTI INDUSTRIALI E FILIERE PRODUTTIVE

 

     Art. 54. (Distretti industriali)

1. Il distretto industriale è un sistema locale formato da imprese variamente specializzate che partecipano alla medesima filiera produttiva o a filiere collegate.

2. I distretti industriali sono individuati ai sensi dell' articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), con deliberazione della Giunta regionale.

3. I criteri di riconoscimento dei distretti industriali sono identificati nell'indice di densità imprenditoriale dell'industria manifatturiera e nell'indice di specializzazione produttiva, come definiti con deliberazione della Giunta regionale.

4. L'area distrettuale può essere definita anche su base interregionale, previo accordo con la Regione contermine.

 

     Art. 55. (Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali)

1. Le Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali, già riconosciute ai sensi della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali), e costituite esclusivamente da soggetti privati, integrano i requisiti di cui all'articolo 58, comma 5, lettera a).

2. L'Agenzia per lo sviluppo industriale delle tecnologie digitali, già riconosciuta ai sensi della legge regionale 27/1999, integra i requisiti di cui all'articolo 58, comma 5, lettera c).

3. Le Agenzie di cui ai commi 1 e 2 possono fare parte dei cluster.

 

     Art. 56. (Filiere produttive)

1. La Regione riconosce, promuove e favorisce la collaborazione e l'aggregazione delle imprese e di altri soggetti del sistema dell'innovazione e della conoscenza per la condivisione di risorse e conoscenze, al fine di rafforzare la competitività delle imprese, anche sui mercati internazionali, e di favorirne la crescita dimensionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene le filiere produttive mediante le misure di cui all'articolo 58.

 

     Art. 57. (Attività di monitoraggio)

1. L'attività di monitoraggio e di studio dei fenomeni rilevanti per i distretti industriali e per le filiere produttive, per cogliere in particolare gli elementi che ne modificano la configurazione e le fonti del vantaggio competitivo, compresa l'acquisizione periodica dei dati per le finalità di cui all'articolo 4, è svolta in collaborazione con Unioncamere FVG e tramite la stessa con l'Osservatorio nazionale dei distretti.

 

     Art. 58. (Politiche di sostegno allo sviluppo delle filiere)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, i progetti di filiera delle imprese aderenti ad aggregazioni composte da un numero minimo di cinque imprese costitute nelle forme del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), dell'accordo di progetto scritto, del contratto di consorzio ex articolo 2602 e seguenti del codice civile, o del contratto di rete disciplinato dal decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito del settore lattiero - caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e quelli delle società di capitali con almeno cinque imprese socie.

2. La Giunta regionale, individuate le filiere di cui all'articolo 56, tenuto conto degli indirizzi espressi dal Piano di sviluppo del settore industriale di cui all' articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), ripartisce le risorse a disposizione e adotta specifici bandi recanti criteri e modalità per l'accesso ai contributi.

3. Sono ammissibili a contributo le iniziative relative a progetti di filiera che, attraverso la condivisione di risorse, attività e conoscenze, in particolare in materia di innovazione, di organizzazione e di internazionalizzazione e anche al fine di consolidare e ampliare le catene di fornitura locali, hanno a oggetto anche congiuntamente:

a) la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione in modo coordinato di nuovi prodotti o di interventi di miglioramento di prodotti esistenti dandone anche un'immagine distintiva;

b) il coordinamento e l'integrazione di fasi del ciclo produttivo e/o delle azioni di distribuzione, promozione e penetrazione in nuovi mercati;

c) lo sviluppo coordinato di progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico con particolare riguardo all'utilizzo delle tecnologie abilitanti;

d) lo sviluppo di interventi integrati di eco innovazione (risparmio energetico e idrico, riduzione delle emissioni in atmosfera, riduzione della produzione di rifiuti);

e) la valorizzazione e l'inserimento di personale altamente qualificato.

4. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 3 i bandi possono prevedere, tra l'altro, l'ammissibilità delle spese relative a:

a) acquisizione di servizi volti ad aumentare il livello di informatizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie per le comunicazioni;

b) allestimento di esposizioni temporanee dimostrative di macchine, attrezzature e prototipi con elevato contenuto tecnologico innovativo, attinenti la filiera produttiva;

c) promozione commerciale di prodotti, in particolare prodotti innovativi, mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche;

d) indagini esplorative sui mercati tradizionali ed emergenti, studi e analisi di mercato per l'individuazione di aree target e di settore;

e) servizi di supporto all'internazionalizzazione e attività volte a favorire la partecipazione a missioni economiche e fiere internazionali all'estero in forma aggregata;

f) consulenza per la realizzazione di centri di assistenza post vendita all'estero presso showroom anche temporanei appartenenti alla stessa categoria di filiera o di distretto;

g) riconversione del ciclo lavorativo e interventi per il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili su più siti produttivi, quali interventi basati anche su audit energetici, nonché progetti di simbiosi industriale e progetti finalizzati alla mobilità sostenibile delle merci;

h) realizzazione di test di campionari e prototipi presso centri prova, laboratori universitari, parchi scientifici regionali o imprese aderenti all'aggregazione di filiera;

i) conseguimento di certificazioni di processo e prodotto, inclusi i sistemi di gestione ambientali e i sistemi di tracciabilità della filiera;

j) introduzione di nuovi modelli organizzativi, di gestione e di controllo dei processi aziendali;

k) sviluppo e realizzazione di prodotti e servizi, nuovi o già esistenti, con caratteristiche di elevata innovatività e maggior valore aggiunto;

l) formazione delle risorse umane qualificate;

m) acquisizione di competenze qualificate, anche tramite l'assunzione di assegnisti di ricerca;

n) acquisizione di servizi specialistici per l'elaborazione di piani di riconversione industriale;

o) introduzione e implementazione di tecnologie abilitanti finalizzate ad aumentare il valore della catena del sistema produttivo, innovando i processi, i prodotti e i servizi della filiera produttiva;

p) costituzione di reti di imprese.

5. I criteri di valutazione dei progetti tengono conto, tra l'altro:

a) delle aggregazioni di imprese promosse dalle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali composte esclusivamente da soggetti privati;

b) della capacità di aggregazione, attestata anche dalla numerosità delle imprese aderenti al progetto di filiera, della capacità di crescita, del coinvolgimento del mondo della ricerca, degli obiettivi di internazionalizzazione, della partecipazione di imprese certificate, dei tempi di realizzazione e dell'introduzione di nuovi prodotti, processi e servizi;

c) dell'utilizzo nei progetti di tecnologie abilitanti, tra le quali le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché delle aggregazioni di imprese promosse dall'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale delle tecnologie digitali.

6. I bandi di cui al comma 2 possono prevedere una o più delle iniziative di cui al comma 3.

7. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a titolo di «de minimis», nel rispetto della normativa europea in materia di finanziamenti alle imprese o ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014.

7 bis. In ordine alle iniziative di cui al comma 3, limitatamente alle spese di cui al comma 4, lettera g), esprime il proprio parere l'organo di cui all' articolo 15 della legge regionale 26/2005.

 

     Art. 59. (Abrogazioni)

1. La legge regionale 27/1999 è abrogata.

2. Il titolo V della legge regionale 12/2002 è abrogato.

 

     Art. 60. (Norma transitoria)

1. Continuano ad avere efficacia, anche dopo l'entrata in vigore della presente legge, le deliberazioni della Giunta regionale relative:

a) al riconoscimento dei distretti industriali, adottate ai sensi dell' articolo 2, comma 1, della legge regionale 27/1999;

b) al riconoscimento di distretti artigianali ai sensi dell' articolo 70 della legge regionale 12/2002;

c) al riconoscimento dell'Agenzia per lo sviluppo industriale delle tecnologie digitali.

2. Le Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali, già riconosciute ai sensi della legge regionale 27/1999, provvedono a ultimare e rendicontare i progetti prioritari oggetto di contributo ai sensi dell'articolo 11 della medesima legge regionale entro i termini stabiliti nei relativi decreti di concessione, pena la revoca dei contributi medesimi.

3. Le somme erogate ai sensi dell'articolo 2, commi 25 e 26, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento di bilancio 2008), sono trasferite in via definitiva all'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale della sedia Spa consortile, con sede in Manzano che è esonerata dall'obbligo di rendicontazione.

 

CAPO II

RIORDINO DEI CONSORZI

 

     Art. 61. (Oggetto e finalità)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), e in armonia con l' articolo 36 della legge 317/1991, nel rispetto dei principi nazionali ed europei in termini di economicità e di concorrenza, attua il riordino dei Consorzi di sviluppo industriale mediante la loro trasformazione nei Consorzi di sviluppo economico locale e ne disciplina l'assetto e le funzioni in riferimento agli agglomerati industriali.

 

     Art. 62. (Consorzi di sviluppo economico locale)

1.  I Consorzi di sviluppo economico locale, costituiti in forma di enti pubblici economici, operano sul territorio per l'attuazione delle politiche industriali della Regione e assicurano i servizi per favorire l'attrattività e l'insediamento delle imprese nell'ambito degli agglomerati industriali.

1 bis. I consorzi esercitano la loro attività, limitatamente alla realizzazione, manutenzione e gestione delle opere di urbanizzazione primaria e delle infrastrutture locali, anche nelle zone D2 e D3 individuate dai Comuni all'interno del proprio strumento urbanistico, sulla base di specifiche intese da stipularsi con il Comune interessato.

1 ter. I consorzi sono riconosciuti quali poli generatori delle condizioni necessarie per il rafforzamento competitivo delle imprese locali e per l'insediamento di nuove attività ad alto potenziale di sviluppo.

2. I Consorzi di sviluppo economico locale, di seguito consorzi, sono istituiti come enti pubblici economici che derivano dal riordino dei Consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 e di cui all'articolo 63, comma 4. I consorzi garantiscono l'esercizio efficace delle funzioni e l'organizzazione dei servizi a livelli adeguati di economicità.

2 bis. I consorzi possono provvedere all'erogazione di servizi ad alto valore aggiunto, quali:

a) promozione di progetti di innovazione industriale, di concerto con il territorio, favorendo l'aggregazione delle competenze imprenditoriali e scientifiche;

b) sviluppo di sinergie per la creazione di infrastrutturazioni di seconda generazione, orientate all'ottimizzazione dell'impatto ambientale nei processi produttivi;

c) sviluppo di sinergie con il sistema creditizio per l'ottenimento di condizioni favorevoli per lo sviluppo delle imprese locali.

2 ter. I consorzi si riuniscono nel "coordinamento dei consorzi" al fine di:

a) attuare il governo integrato degli indirizzi di politica industriale regionale;

b) armonizzare i fabbisogni di risorse economiche definiti nei rispettivi documenti di programmazione pluriennale;

c) condividere le competenze e le risorse umane presenti nei singoli consorzi;

d) definire progetti di sistema condivisi, quali le APEA, sistemi di informatizzazione gestionale, accordi di programma-quadro territoriale.

2 quater. Al coordinamento dei consorzi partecipa almeno un rappresentante per ciascun consorzio. Il coordinamento dei consorzi potrà inoltre essere convocato dall'Assessore regionale competente in materia di attività produttive ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

3. Salvo quanto previsto dal comma 6, i Consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 3/1999 costituiscono i Consorzi di sviluppo economico locale secondo le modalità indicate ai commi 4 e 5, mediante operazioni di fusione ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del codice civile in quanto compatibili.

4. Per l'area della destra Tagliamento la procedura di cui al comma 3 è attuata secondo le seguenti modalità alternative:

a) è costituito un unico consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per la zona di sviluppo industriale del Ponte Rosso, del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone e del Consorzio per lo sviluppo industriale economico e sociale dello spilimberghese;

b) sono costituiti:

1) un consorzio per l'alta destra Tagliamento;

2) un consorzio per il restante territorio della destra Tagliamento.

5. Per l'area del Friuli e dell'Isontino la procedura di cui al comma 3 è attuata secondo le seguenti modalità alternative:

a) sono costituiti:

1) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale, del Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia, del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone, del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno e del Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli;

2) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo;

b) sono costituiti:

1) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale e del Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli;

2) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa - Corno, del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone e del Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia;

3) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo;

c) sono costituiti:

1) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale e del Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli;

2) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa - Corno e del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone;

3) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia;

4) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo;

d) sono costituiti:

1) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale, del Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontanta Alto Friuli e del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa - Corno;

2) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia e del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone;

3) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo;

e) sono costituiti:

1) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale, del Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontanta Alto Friuli e del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa - Corno;

2) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale e artigianale di Gorizia;

3) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone;

4) un consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo.

5.1. Nell'agglomerato industriale di interesse regionale di cui all'allegato A alla legge regionale 25/2002, i Comuni di Trieste, San Dorligo della Valle e Muggia, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capo, costituiscono un Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, cui può aderire anche l'Autorità portuale di Trieste che detiene la maggioranza del patrimonio consortile.

5 bis. Sino alla costituzione del Consorzio di cui al comma 5, lettera d), numero 1, e ai fini della medesima, nell'ambito dell'agglomerato industriale di interesse regionale di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno in liquidazione e ferme restando le competenze della gestione liquidatoria, i fini istituzionali di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), sono svolti dal Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale cui aderiscono i Comuni nel cui territorio ricade l'agglomerato industriale medesimo.

5 ter. Sino alla scadenza del termine per la costituzione dei consorzi di cui al comma 5, i Consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi industriali), per i quali sia necessario procedere al rinnovo degli organi di gestione in scadenza possono procedere alle modifiche statutarie ai sensi di quanto disposto dalla presente legge, fermo restando che la qualifica di consorzio di sviluppo economico locale rimane riservata agli enti che hanno concluso le operazioni di riordino.

5 quater. Alle modifiche di cui al comma 5 ter si applica l'articolo 67.

6. Le procedure di cui al comma 3 sono attuate mediante adeguamento dello statuto consortile alla presente legge in tutti i casi in cui non è necessario procedere a operazioni di fusione.

7. I consorzi hanno durata illimitata, sono dotati di autonomia statutaria e sono costituiti da enti locali, enti camerali, enti pubblici economici, da associazioni imprenditoriali e soggetti privati. Gli enti locali detengono la maggioranza del patrimonio consortile nel limite minimo di due terzi, salvo quanto previsto dal comma 5.1.

8. Le strade di uso pubblico costruite dai consorzi a servizio delle zone industriali, e di proprietà degli stessi, sono iscritte, allo scioglimento dei consorzi stessi e a ogni effetto di legge, negli elenchi delle strade comunali, salvo quelle che per le loro caratteristiche saranno classificate statali o regionali, a norma dell' articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

9. Nell'ambito delle modalità di cui al comma 5 può essere data attuazione a quanto previsto dall' articolo 5, comma 34, della legge regionale 27/2012 .

9 bis. Nell'ambito delle modalità di cui al comma 5 i consorzi possono ricomprendere anche i soggetti gestori di servizi logistici insistenti in agglomerati industriali di competenza quali l'Interporto di Cervignano del Friuli S.p.A. e le Stazioni Doganali Autoportuali Gorizia S.p.A.e l'Aeroporto Amedeo Duca d'Aosta di Gorizia S.c.p.a..

 

     Art. 63. (Operazioni di riordino)

1. Le operazioni di cui all'articolo 62, comma 3, sono avviate dai Consorzi di sviluppo industriale entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sono concluse non oltre i successivi diciotto mesi. Il termine di conclusione del processo di riordino può essere prorogato con decreto del Direttore del Servizio competente fino al 31 agosto 2017 su motivata istanza, da presentare entro il 15 febbraio 2017, dei consorzi di sviluppo industriale interessati che hanno già provveduto a deliberare le linee guida vincolanti del progetto di fusione.

2. Le operazioni di cui all'articolo 62, comma 6, sono avviate entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sono concluse entro i successivi sei mesi.

3. I nuovi statuti, adottati in conformità alla presente legge, sono inviati alla Giunta regionale per il tramite della Direzione centrale competente in materia di attività produttive entro quindici giorni dalla loro approvazione. La Giunta regionale esprime il proprio parere nei successivi sessanta giorni.

4. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale delibera le modalità di attuazione della costituzione dei consorzi, anche al di fuori delle modalità alternative previste dall'articolo 62, commi 4 e 5, anche con la finalità di costituire un unico consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza dei Consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 3/1999 . Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale delibera lo scioglimento degli organi dei Consorzi inadempienti e nomina, per ciascuno di essi, un Commissario che si sostituisce, con pienezza di poteri, agli organi disciolti e rimane in carica fino alla costituzione degli organi del nuovo consorzio e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a diciotto mesi.

5. Con il provvedimento di nomina è stabilito a favore del Commissario un compenso lordo annuo omnicomprensivo non superiore all'indennità di funzione massima fissata con deliberazione della Giunta regionale per il sindaco di comune capoluogo della regione. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione del Consorzio.

6. Il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2014 presso i Consorzi di sviluppo industriale, previa informazione e consultazione sindacale previste dall' articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee), transita nei consorzi.

 

     Art. 63 bis. (Operazioni di ulteriore riordino dei Consorzi di sviluppo economico locale)

1. È costituito un unico Consorzio di sviluppo economico locale all'esito della fusione del Consorzio di sviluppo economico locale di Gorizia e del Consorzio di sviluppo economico del Monfalconese, mediante fusione ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del codice civile.

2. Le operazioni di ulteriore riordino si concludono con la registrazione dell'atto di fusione.

 

     Art. 64. (Fini istituzionali)

1. I consorzi nell'ambito degli agglomerati industriali di competenza:

a) provvedono alle opere di urbanizzazione primaria, alla costruzione di infrastrutture industriali e artigianali e garantiscono in particolare l'infrastrutturazione digitale funzionale all'attività di impresa;

b) gestiscono servizi rivolti alle imprese, tra cui anche la consulenza per la redazione di progetti per accedere ai fondi europei, e servizi sociali connessi alla produzione industriale;

b bis) provvedono alle opere di urbanizzazione secondaria;

b ter) mettono a disposizione a qualsiasi titolo le aree funzionali all'insediamento delle attività produttive;

b quater) realizzano infrastrutture locali da destinare al servizio delle imprese;

b quinquies) provvedono alla realizzazione, manutenzione e ampliamento delle infrastrutture ferroviarie a servizio del sistema produttivo locale;

c) collaborano con la Regione nell'attuazione delle misure per l'attrattività di cui alla presente legge.

2. I consorzi sono necessari all'attuazione delle politiche industriali della Regione. La Regione può delegare funzioni proprie ai consorzi. Nell'esercizio delle loro funzioni i consorzi si attengono ai criteri di efficacia, efficienza, ed economicità e perseguono l'equilibrio tra i costi globalmente derivanti dalla loro attività e i ricavi.

3. I consorzi, negli agglomerati industriali di competenza, svolgono in particolare le seguenti funzioni:

a) progettazione, realizzazione, manutenzione, ammodernamento e gestione di opere di urbanizzazione a valenza collettiva e a servizio dell'agglomerato industriale;

b) acquisto, anche mediante espropriazione per ragioni di pubblica utilità, vendita e locazione di aree e fabbricati, opere, impianti, depositi e magazzini per l'esercizio di attività industriali e artigianali; l'acquisto, anche tramite espropriazione, di beni immobili da parte dei consorzi avviene prioritariamente nei confronti delle aree dismesse e degli immobili industriali preesistenti non più utilizzati;

b bis) manutenzione e ammodernamento degli immobili e delle infrastrutture di proprietà;

c) erogazione alle imprese insediate di servizi primari, secondari e ambientali, dietro pagamento di corrispettivo;

d) gestione anche diretta, prioritariamente in regime di autoproduzione, di impianti di produzione, anche combinata, di approvvigionamento e di distribuzione di energia elettrica, gas naturale e calore da fonti energetiche rinnovabili;

e) progettazione, realizzazione, manutenzione, ammodernamento e gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi, di trattamento delle acque e di stoccaggio dei rifiuti;

f) progettazione, realizzazione, manutenzione, ammodernamento e gestione di reti idriche di acqua potabile e riciclata, di reti fognarie, compresi i pozzi di attingimento di acqua di falda;

g) promozione e creazione, anche mediante il recupero di edifici e di rustici industriali dismessi, di fabbriche-laboratorio per ospitare uffici e laboratori da mettere a disposizione di giovani imprenditori per l'avvio di nuove attività produttive;

h) promozione della costituzione di APEA;

i) collaborazione con la Regione nell'attuazione delle misure per l'attrattività di cui al titolo II, capo I;

j) gestione di incentivi a favore delle imprese;

k) svolgimento dei compiti a essi assegnati da leggi statali o regionali e ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali.

3 bis. I consorzi, negli agglomerati industriali di competenza, possono realizzare, con risorse finanziarie proprie, immobili destinati all'insediamento di impianti produttivi industriali e artigianali su terreni di loro proprietà, nonché destinati all'insediamento di impianti di cui alla lettera d) del comma 3, fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato anche indiretti in relazione alla messa a disposizione o cessione dei medesimi immobili a favore delle imprese.

4. I consorzi possono promuovere, anche al di fuori dell'agglomerato industriale, la prestazione di servizi riguardanti:

a) la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso e al rinnovamento tecnologico, nonché la consulenza e l'assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato;

b) la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attività imprenditoriali.

4 bis. Al fine di consentire l'attuazione delle misure per l'attrattività di cui alla presente legge e di favorire la trasformazione degli agglomerati industriali in APEA, nel Comune di Moggio Udinese è consentito al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo, in accordo con le Amministrazioni Comunali o con le UTI, svolgere le funzioni di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo anche al di fuori dell'agglomerato industriale.

4 ter. Al fine di consentire l'attuazione delle misure per l'attrattività di cui alla presente legge e di favorire la trasformazione degli agglomerati industriali in APEA, nell'area del soggetto gestore di servizi logistici Stazioni Doganali Autoportuali Gorizia SpA e dell'Aeroporto Amedeo Duca d'Aosta di Gorizia S.c.p.a., è consentito al consorzio costituito ai sensi dell'articolo 62, comma 5, lettera e), punto 2, in accordo con le Amministrazioni Comunali o con le UTI, svolgere le funzioni di cui al comma 3 del presente articolo, anche al di fuori dell'agglomerato industriale.

5. I consorzi riscuotono le tariffe e i corrispettivi per l'utilizzo da parte di terzi di opere e servizi realizzati e gestiti dal consorzio medesimo. A tal fine disciplinano i criteri e le modalità di concorso delle singole imprese insediate nelle aree di competenza alle spese di gestione e di manutenzione ordinaria delle infrastrutture e degli impianti realizzati dai medesimi consorzi.

5 bis. Le imprese, indipendentemente dalla data di insediamento, sono tenute a corrispondere al consorzio, presso il quale risultano insediate, le tariffe e i corrispettivi determinati ai sensi del comma 5.

5 ter. Le imprese, indipendentemente dalla data di insediamento e in coerenza con la messa in esercizio e la fruizione delle opere e dei servizi resi dal consorzio, sono tenute a corrispondere allo stesso consorzio che ha stipulato con il Comune l'intesa di cui all'articolo 62, comma 1 bis, le tariffe e i corrispettivi determinati ai sensi del comma 5.

6. La Regione, anche ai sensi dell' articolo 51 e 51 ter e regolamenti correlati della legge regionale 14/2002, gli enti locali o gli altri enti pubblici, tramite la stipula di convenzionio la delegazione amministrativa intersoggettiva, possono delegare ai consorzi lo svolgimento di attività e funzioni inerenti alla realizzazione e alla gestione di infrastrutture e servizi connessi alle finalità di cui al presente articolo, anche in aree al di fuori degli agglomerati industriali.

7. Le opere realizzate dai consorzi ai sensi del comma 6 per conto della Regione e le aree sulle quali le medesime insistono, sono gestite dai consorzi ai quali competono i servizi di vigilanza, gli adempimenti connessi al rispetto delle norme in materia di sicurezza, nonché gli eventuali proventi o canoni derivanti dall'utilizzo delle opere e dei servizi.

8. Nell'espletamento delle funzioni proprie o delegate i consorzi operano sia direttamente sia in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, compresi gli enti gestori delle zone industriali delle Regioni finitime e transfrontaliere, mediante la stipula di convenzioni o di accordi di programma di cui all' articolo 19 della legge regionale 7/2000 .

9. I consorzi assicurano il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza nell'esercizio delle proprie funzioni, applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici); osservano le norme sul procedimento amministrativo di cui alla legge regionale 7/2000.

9 bis. Le esclusioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 14/2002, non operano con riguardo ai Consorzi di sviluppo economico locale.

10. I consorzi attuano ogni iniziativa utile al reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione dei propri scopi anche mediante la partecipazione ai programmi e progetti cofinanziati dall'Unione europea.

 

     Art. 65. (Piani territoriali infraregionali)

1. Ai consorzi sono attribuite funzioni di pianificazione territoriale per il perseguimento dei fini istituzionali limitatamente agli ambiti degli agglomerati industriali, in raccordo con le funzioni in materia di programmazione e pianificazione territoriale di cui all' articolo 26, comma 2, lettera d), della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).

2. Le funzioni di cui al comma 1 si esplicano attraverso la redazione dei piani territoriali infraregionali, di seguito PTI, di cui all' articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2007, n 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) o, esclusivamente per le zone D1 di competenza, attraverso la predisposizione di piani particolareggiati di iniziativa pubblica all'interno di un territorio del singolo comune interessato, d'intesa con il Comune stesso (Piano Attuativo Comunale - P.A.C.).

3. I PTI sono adottati e approvati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 86 (Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 ). I PTI si armonizzano con gli strumenti di pianificazione di area vasta di cui alla legge regionale 26/2014 secondo le procedure indicate dalla legge di settore in materia urbanistica.

3 bis. Le modifiche di perimetrazione delle zone D1 esistenti individuate dallo strumento di pianificazione regionale vigente, conseguenti a stralcio o incorporazione di superfici di proprietà dei Consorzi o dei Comuni ricompresi nell'ambito interessato, non sono soggette alla procedura di variante di cui al comma 6, limitatamente alle opere pubbliche o di interesse pubblico. In tali casi il nuovo perimetro è approvato con decreto del Presidente della Regione su richiesta degli Enti interessati, formulata previa intesa tra gli stessi. L'avviso per estratto del decreto di modifica del perimetro del PTI è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

4. Con il provvedimento di approvazione sono indicati le aree e gli immobili nei riguardi dei quali si procede all'espropriazione per il conseguimento degli obiettivi del PTI.

5. L'avviso per estratto del provvedimento di approvazione è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

6. Il PTI può essere variato con il rispetto delle procedure seguite per la sua formazione, sentiti i soli Comuni il cui territorio è interessato dalla variante medesima.

7. L'approvazione del PTI comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità delle aree e degli immobili indicati ai sensi del comma 4 e ne legittima l'espropriazione, nonché la loro occupazione temporanea e d'urgenza.

8. L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere di competenza dei consorzi comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità di tutte le opere, impianti ed edifici in essi previsti e legittima l'espropriazione delle aree considerate, nonché la loro occupazione temporanea e d'urgenza.

9. Alle espropriazioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano le norme procedurali previste dalla vigente normativa regionale in materia di opere pubbliche o di interesse pubblico.

10. Per le finalità di cui al presente articolo i consorzi sono autorità espropriante per il conseguimento degli obiettivi del PTI indipendentemente dalla provenienza dei finanziamenti. Per tali opere la dichiarazione di pubblica utilità può essere assentita senza la preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e l'approvazione del progetto da parte del Comune territorialmente competente costituisce, se necessaria, variante di livello comunale di cui all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007.

11. Fermo restando quanto previsto dal capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), le comunicazioni e le notifiche in esso previste possono essere effettuate dai consorzi mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con eccezione di quanto previsto all'articolo 23, comma 1, lettera g), del medesimo decreto in ordine all'obbligo della notifica al proprietario del decreto di esproprio nelle forme degli atti processuali civili.

 

     Art. 66. (Riacquisto)

1. I consorzi hanno facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione, ovvero trascorsi ulteriori due anni, lo stabilimento non sia entrato in funzione.

2. I consorzi hanno facoltà di riacquistare, unitamente alle aree cedute, anche gli stabilimenti ivi realizzati, nell'ipotesi in cui sia cessata da più di tre anni l'attività ivi prevista.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 i consorzi corrispondono al cessionario il prezzo attualizzato di acquisto delle aree e, per quanto riguarda gli stabilimenti, il valore di quest'ultimi come determinato da un perito nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

4. Il valore da corrispondere per il riacquisto delle aree è pari al minor importo tra il prezzo attualizzato di acquisto delle aree di cui al comma 3 e il valore di queste ultime determinato da un perito nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

5. Il prezzo di riacquisto delle aree e degli stabilimenti è ridotto del valore attualizzato delle eventuali contribuzioni finanziarie regionali ricevute dal cessionario per l'acquisto del suolo, per l'edificazione dello stabilimento, per eventuali miglioramenti successivi apportati e per le eventuali bonifiche attuate, nonché dell'incremento di valore derivante dalle opere pubbliche infrastrutturali eseguite successivamente all'edificazione da computarsi secondo le tabelle regionali vigenti in materia di contributo di costruzione.

6. Le attività di cui al presente articolo possono essere esercitate anche in presenza di procedure concorsuali.

7. A valere sulla Sezione per i distretti industriali della sedia e del mobile di cui all' articolo 2, comma 95, della legge regionale 11/2011, ridenominata Sezione per i distretti industriali della sedia e del mobile e per i Consorzi di sviluppo economico locale, nel rispetto della regola «de minimis» possono essere attivati anche finanziamenti a condizioni agevolate per il riacquisto, l'adeguamento e la ristrutturazione degli immobili di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 67. (Statuto)

1. Lo statuto dei consorzi disciplina le modalità di nomina e le attribuzioni degli organi, la sede legale e l'eventuale istituzione di uffici periferici sul territorio di competenza, i principi dell'ordinamento degli uffici, le norme fondamentali dell'organizzazione e le funzioni esercitate in attuazione dell'articolo 64.

2. Lo statuto dei consorzi è approvato dall'Assemblea dei soci in seduta straordinaria con il voto favorevole dei due terzi dei componenti. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modificazioni o integrazioni dello statuto .

3. Lo statuto e gli atti modificativi e integrativi dello stesso sono inviati alla Giunta regionale per il tramite della Direzione centrale competente in materia di attività produttive entro quindici giorni dalla loro approvazione. La Giunta regionale esprime il proprio parere nei successivi sessanta giorni.

4. Lo statuto e gli atti modificativi e integrativi dello stesso sono pubblicati sul sito istituzionale del consorzio e a essi si applica l' articolo 2328 del codice civile .

 

     Art. 68. (Organi dei Consorzi)

1. Gli organi dei consorzi sono:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) l'Assemblea consortile;

d) il Revisore o il Collegio dei revisori.

2. E' altresì istituito il Comitato di consultazione di cui all'articolo 72.

 

     Art. 69. (Presidente)

1. Il Presidente è il legale rappresentante del consorzio, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione, formula l'ordine del giorno e ne dirige i lavori, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione.

2. Il Presidente adotta tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al Consiglio di amministrazione o all'Assemblea.

3. Il Presidente è nominato dall'Assemblea consortile a scrutinio segreto tra i componenti del Consiglio di amministrazione e dura in carica quattro anni. La carica è rinnovabile per una sola volta.

4. Il Presidente, in caso di assenza, impedimento o vacanza, è sostituito dal Vicepresidente nominato dal Presidente medesimo tra i componenti del Consiglio di amministrazione. Lo statuto può prevedere la facoltà del Presidente di delegare determinati poteri inerenti alla rappresentanza legale del consorzio al Vicepresidente.

 

     Art. 70. (Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo di gestione del consorzio a cui spettano, tra l'altro, i compiti di:

a) attuazione degli indirizzi generali dell'Assemblea;

b) determinazione dell'indirizzo gestionale del consorzio;

c) definizione degli obiettivi operativi da perseguire;

d) verifica dei risultati della gestione;

e) organizzazione, indirizzo e verifica del funzionamento e delle attività degli uffici del consorzio.

2. Il Consiglio di amministrazione esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente dalla presente legge e dallo statuto agli altri organi.

3. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da due consiglieri scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativa, imprenditoriale o professionale nel settore industriale attestata dallo svolgimento per almeno un quinquennio di attività professionali, gestionali, di controllo o dirigenziali in organismi pubblici o privati.

3 bis. In sede di prima applicazione il numero dei consiglieri può essere elevato a cinque, per il primo quadriennio, per il Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, di cui due designati dall'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale.

4. [Abrogato].

4 bis. Il numero dei consiglieri può essere elevato a cinque qualora il consorzio risulti dalla fusione di più consorzi per lo sviluppo industriale.

5. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dall'Assemblea consortile per un periodo di quattro anni rinnovabile consecutivamente per una sola volta.

6. Gli amministratori svolgono le loro funzioni sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

7. Gli amministratori sono nominati nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi e a essi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici), nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ), e del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell' articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ).

8. Non possono essere nominati amministratori dei consorzi coloro i quali avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi. Entro e non oltre otto giorni dalla data dell'Assemblea di cui al comma 5, il consorzio comunica agli amministratori la loro nomina. Gli amministratori comunicano l'accettazione dell'incarico ed effettuano le dichiarazioni di rito entro otto giorni dal ricevimento della notizia della loro nomina. In caso di mancata sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori non idonei.

9. Entro dieci giorni dalla data dell'Assemblea di cui al comma 8, il consorzio comunica alla Giunta regionale, tramite la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, i nominativi dei componenti del Consiglio di amministrazione nominati dall'Assemblea consortile e l'avvenuta accettazione degli incarichi.

10. Al Presidente del Consiglio di amministrazione è riconosciuto un compenso lordo annuo omnicomprensivo, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente,» non superiore al 70 per cento dell'indennità di funzione base fissata dalla Regione per il sindaco di comune, non capoluogo, con popolazione superiore a ventimila abitanti.

11. Al Vicepresidente è riconosciuto un compenso lordo annuo omnicomprensivo, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente, non superiore al 60 per cento dell'indennità di funzione base fissata dalla Regione per il vicesindaco di comune, non capoluogo, con popolazione superiore a ventimila abitanti.

12. Ai componenti del Consiglio di amministrazione non investiti di particolari funzioni è riconosciuto un gettone di presenza, per l'effettiva partecipazione a ogni riunione del Consiglio di amministrazione prevista dalla legge o dallo statuto, non superiore alla media aritmetica tra il valore massimo e il valore minimo del gettone fissato dalla Giunta regionale con riferimento alle società partecipate ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali).

13. Agli amministratori può essere riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro mandato in conformità a quanto stabilito per i dirigenti regionali.

14. Le somme di cui ai commi 10, 11 e 12 possono essere ridotte con deliberazione dell'Assemblea consortile.

 

     Art. 71. (Proroga delle funzioni)

1. Il Consiglio di amministrazione svolge le funzioni attribuite sino alla scadenza del termine di durata di previsto dall'articolo 70 ed entro tale termine deve essere ricostituito.

2. Il Consiglio di amministrazione, non ricostituito nel termine di cui al comma 1, è prorogato per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.

3. Nel periodo in cui è prorogato il Consiglio di amministrazione scaduto può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

4. Gli atti adottati nel periodo di proroga e non rientranti fra quelli indicati nel comma 3 sono nulli.

5. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla ricostituzione, l'organo amministrativo decade e tutti gli atti adottati dall'organo decaduto sono nulli. In tal caso ricorre la condizione di cui all'articolo 77, comma 1.

 

     Art. 72. (Comitato di consultazione)

1. Il Comitato di consultazione è composto da tre rappresentanti designati dalle imprese con unità produttive attive localizzate nell'agglomerato industriale e dura in carica quattro anni.

2. Il Comitato di consultazione svolge funzioni di carattere consultivo in ordine al piano industriale e fornisce al consorzio indicazioni per interventi di miglioramento della qualità e della funzionalità dei servizi esistenti nell'agglomerato industriale e per la tipologia e gli standard dei servizi erogati, nonché di eventuali nuovi servizi.

3. I componenti del Comitato di consultazione non hanno diritto ad alcun compenso o rimborso spese; il consorzio assicura il servizio di segreteria e di logistica del Comitato di consultazione.

4. Il funzionamento del Comitato di consultazione è regolato da apposito regolamento approvato dal Comitato medesimo.

 

     Art. 73. (Assemblea consortile)

1. L'Assemblea consortile, costituita dai rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al consorzio, è l'organo di indirizzo politico del consorzio.

2. Ogni soggetto partecipante al consorzio è rappresentato in Assemblea da un solo componente e a ciascun soggetto partecipante spetta un numero di voti proporzionale al valore della rispettiva quota, secondo i criteri determinati dallo statuto .

3. L'Assemblea è legalmente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà del fondo di dotazione. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata e salvo quanto disposto dall'articolo 67, comma 2.

4. L'Assemblea in particolare:

a) approva lo statuto e gli atti modificativi dello stesso;

b) adotta i piani territoriali infraregionali;

c) approva il piano economico e finanziario di cui all'articolo 79;

d) approva il piano industriale di cui all'articolo 80;

e) approva gli atti di partecipazione a società;

f) approva le variazioni del fondo di dotazione;

g) delibera sulle materie previste dall' articolo 2364 del codice civile;

h) delibera circa il compenso degli organi societari.

 

     Art. 74. (Organismo di vigilanza)

1. Lo statuto consortile può prevedere che il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di gestione e di curare il loro aggiornamento sia affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo così come disciplinato dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell' articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 ).

 

     Art. 75. (Revisori)

1. Qualora il consorzio risulti dalla fusione di almeno due Consorzi per lo sviluppo industriale, il Collegio dei revisori è nominato dall'Assemblea consortile ed è composto da tre membri effettivi tra i quali il Presidente e due membri supplenti. Negli altri casi l'Assemblea consortile nomina un Revisore e un suo supplente.

2. I revisori sono scelti tra le persone abilitate a esercitare la revisione legale dei conti e iscritte nel registro dei revisori legali istituito ai sensi dell' articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e dell'articolo 1 del decreto ministeriale 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell' articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati).

3. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

4. Il Revisore o il Collegio dei revisori tra l'altro:

a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal consorzio e sul suo corretto funzionamento;

c) esercita il controllo interno sull'attività del consorzio;

d) esercita le funzioni di revisore legale dei conti di cui all' articolo 2409 bis del codice civile e del decreto legislativo 39/2010;

e) esercita le funzioni di organismo di vigilanza di cui all'articolo 74 se previsto dallo statuto;

f) assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea;

g) trasmette copia dei propri verbali al Presidente del Consiglio di amministrazione.

5. Il Revisore o il Collegio dei revisori una volta all'anno invia alla Giunta regionale, tramite la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, una relazione sulle risultanze del controllo amministrativo e contabile effettuato sugli atti dei consorzi.

6. Al Revisore o al Collegio dei revisori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2399 e seguenti del codice civile .

 

     Art. 76. (Direttore)

1. Al Direttore compete l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi individuati dal Consiglio di amministrazione così come previsto nello Statuto .

 

     Art. 77. (Commissariamento dei consorzi)

1. La Giunta regionale, in caso di gravi irregolarità di gestione o di impossibilità degli organi di funzionare, o nell'ipotesi di cui all'articolo 63, comma 4, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, delibera lo scioglimento degli organi medesimi e provvede alla nomina di un Commissario che si sostituisce, con pienezza di poteri, agli organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a un anno.

2. La Giunta regionale in caso di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, di difficoltà nel pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, nonché di mancata ricostituzione degli organi, in presenza di adeguato patrimonio del consorzio e di prospettive di recupero dell'equilibrio economico, finanziario, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, al fine di garantire e tutelare l'interesse sociale ed economico della zona industriale per i riflessi sociali e occupazionali, nonché al fine di attenuare l'indebitamento e di garantire la ripresa dell'attività del consorzio, delibera lo scioglimento dei suoi organi qualora non già disposto ai sensi del comma 1 e nomina il Commissario straordinario.

3. Il Commissario straordinario opera in regime di continuità aziendale, finalizza la sua attività alla ristrutturazione economica e finanziaria del consorzio, all'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse infrastrutturali e adotta gli atti necessari a definire le procedure di rilevazione dello stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale del consorzio. In particolare il Commissario straordinario:

a) rileva lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale del consorzio;

b) rileva il patrimonio immobiliare e aggiorna la valutazione dei singoli immobili acquisendo apposita relazione di stima effettuata dalla competente Agenzia del territorio;

c) rileva i beni immobili affidati in gestione al consorzio ovvero rispetto ai quali il consorzio è parte di rapporti giuridici fonte di obbligazione nei confronti di terzi, nonché i beni immobili strumentali all'attività del consorzio con particolare riferimento alla viabilità e le opere connesse, le infrastrutture a rete e i servizi tecnologici; sono beni immobili strumentali all'attività del consorzio le strade di uso pubblico e le opere connesse, le infrastrutture la cui funzione sociale è predominante, le reti di comunicazione, gli impianti di cogenerazione di energia, fatta salva ogni ulteriore motivata valutazione del Commissario in relazione ad altri beni diversi da quelli sopra individuati;

d) rileva, ove esistenti, i beni mobili rispetto ai quali il consorzio sia titolare di un diritto reale ovvero di un diritto di credito ovvero vanti una posizione giuridica di obbligo o vantaggio;

e) provvede alla ricognizione di particolari opere o impianti suscettibili di trasferimento ad altri soggetti pubblici in ottemperanza alla vigente normativa di settore;

f) rileva, ove esistenti, le partecipazioni in società, enti, associazioni, cooperative, fondazioni, consorzi, istituti e organismi di cui il consorzio sia titolare;

g) individua le attività e le passività rinegoziando i rapporti con i creditori;

h) rileva gli investimenti programmati.

4. Acquisite le valutazioni di cui al comma 3, lettera b), il Commissario straordinario provvede all'alienazione dei beni immobili del consorzio, eccettuati quelli di cui al comma 3, lettere c) ed e), liquida le posizioni giuridiche in capo al consorzio con riferimento ai beni di cui al comma 3, lettera d), e provvede alla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 3, lettera f). Con specifico riferimento a immobili concessi in locazione alle imprese, il Commissario straordinario offre gli stessi ai privati aventi titolo di prelazione all'importo rilevato ai sensi del comma 3, lettera b). I privati esercitano la prelazione e provvedono al pagamento dell'importo previsto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Commissario. Il Commissario aliena i beni mobili facenti parte del patrimonio del consorzio non strumentali all'attività. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riprogrammare le risorse concesse a fronte degli investimenti di cui al comma 3, lettera h), per i quali non sono stati appaltati i lavori alla data di nomina del Commissario straordinario.

5. Il Commissario straordinario compie ogni altra attività utile alla gestione ordinaria del consorzio e alla celere definizione delle operazioni di dismissione e trasmette con cadenza trimestrale alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti. Periodicamente il Commissario straordinario convoca i soci e le imprese insediate per aggiornarli. Il Commissario straordinario si avvale del personale del consorzio per l'esercizio della sua attività.

6. Il Commissario straordinario chiude le operazioni di ristrutturazione economico finanziaria entro trecentosessanta giorni dalla nomina con l'approvazione del bilancio finale di mandato e la definizione delle poste attive e passive della gestione e della consistenza dei beni di cui al comma 3, lettere c) ed e). Entro lo stesso termine trasmette alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive il bilancio finale di mandato. La Giunta regionale, acquisito il parere delle Direzioni centrali competenti in materia di finanze, infrastrutture, mobilità, lavori pubblici e ambiente, delibera, qualora ne ricorrano i presupposti, l'applicazione del comma 8 ovvero detta gli indirizzi al Commissario straordinario per la ricostituzione degli organi.
7. In caso di comprovata particolare complessità, la Giunta regionale ha facoltà di prorogare alla luce di specifica e motivata istanza da parte del Commissario l'incarico conferito ai sensi del commi 1 e 2.

8. In caso di grave perdita di esercizio per più di tre esercizi finanziari consecutivi, nonché di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili o di impossibilità di pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, nomina il Commissario liquidatore e delibera lo scioglimento del consorzio e dei suoi organi.

9. Il Commissario di cui al comma 8 si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione del consorzio, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del consorzio. Ogni atto o contratto adottato e sottoscritto dal Commissario in deroga a quanto previsto dal presente articolo è nullo.

10. Con il provvedimento di nomina è stabilito a favore dei Commissari di cui ai commi 1, 2 e 8, un compenso lordo annuale omnicomprensivo non superiore all'indennità di funzione massima fissata con deliberazione della Giunta regionale per gli amministratori degli enti locali della regione. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione del consorzio.

11. AI fine del rispetto dei principi nazionali ed europei in termini di economicità e di concorrenza, in pendenza delle procedure commissariali di cui ai commi 1, 2 e 8, e sino alla loro conclusione, è sospesa la liquidazione dei contributi concessi ove non erogati ai consorzi commissariati ai sensi della presente legge.

12. Sino alla conclusione delle gestioni commissariali di cui ai commi 1, 2 e 8, sono sospese eventuali contribuzioni pubbliche regionali.

 

     Art. 78. (Fondo di dotazione e mezzi finanziari)

1. Il fondo di dotazione dei consorzi è costituito dalle quote dei partecipanti conferite al momento della loro istituzione e da quelle dei soggetti successivamente ammessi.

2. I mezzi finanziari dei consorzi sono:

a) rendite del patrimonio;

b) proventi derivanti dalla vendita o dalla locazione, anche finanziaria, delle aree e degli immobili;

c) proventi derivanti dalla gestione delle infrastrutture e dei servizi erogati alle imprese insediate;

d) proventi derivanti da prestazioni, attività, studi e ricerche;

e) lasciti e donazioni di soggetti pubblici o privati;

f) altre entrate.

3. Gli utili di esercizio non possono essere distribuiti e concorrono a formare, unitamente agli altri fondi di riserva, costituiti anche con il sovrapprezzo delle quote richieste ai soci, il patrimonio netto del consorzio.

4. Il patrimonio netto del consorzio è aumentato dagli eventuali successivi conferimenti dei partecipanti e diminuito dalle eventuali perdite derivanti dall'esercizio dell'attività consortile.

5. La Regione, tenuto conto dei principi nazionali ed europei in termini di economicità e di concorrenza, applica ai consorzi il disposto di cui all'articolo 6, comma 19, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).

 

     Art. 79. (Bilancio)

1. I consorzi formulano il bilancio secondo le prescrizioni contenute nel libro V, titolo V, capo V, sezione IX, del codice civile, in quanto compatibili.

2. I consorzi non sono soggetti alle norme in materia di tesoreria unica.

3. Gli interventi finanziati con fondi pubblici sono oggetto di separata annotazione contabile.

 

     Art. 80. (Piano industriale)

1. I consorzi approvano il piano industriale, di seguito piano, finalizzato a stimolare la crescita competitiva, a promuovere strategie di alleanze, ad attirare nuovi insediamenti e a reperire risorse finanziarie. A tale scopo il piano delinea in termini qualitativi e quantitativi le linee strategiche di sviluppo del consorzio, e pertanto:

a) specifica in modo chiaro ed efficace i criteri di previsione adottati nel formulare le previsioni, sia per i ricavi/entrate che per i costi/uscite elaborando un conto economico prospettico;

b) specifica le fonti di finanziamento a copertura del fabbisogno evidenziato, distinguendo la fonte delle risorse ed elabora un budget finanziario, con evidenza dei flussi e l'evidenza del fabbisogno finanziario netto; nell'elaborazione del piano è data evidenza dei ricavi/costi e delle entrate/uscite derivanti dall'impiego dei trasferimenti/contributi pubblici previsti a favore dei Consorzi di sviluppo economico locale dalla normativa vigente.

2. Il piano è approvato entro il 30 settembre di ciascun esercizio, ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con la procedura di cui al comma 3, ricostituendone la medesima estensione triennale. In sede di prima applicazione, per i consorzi che attuano le operazioni di ulteriore riordino, il piano è approvato entro tre mesi dalla conclusione del processo di ulteriore riordino di cui all'articolo 63 bis.

3. Il piano, entro dieci giorni dall'approvazione, è comunicato alla Giunta regionale per il tramite della Direzione centrale competente in materia di attività produttive. La Giunta regionale, sentite le Direzioni centrali competenti in materia di ambiente, mobilità, pianificazione, lavori pubblici, infrastrutture e finanze, ed eventuali ulteriori Direzioni centrali competenti in relazione a particolari contenuti specifici del singolo piano industriale entro sessanta giorni dal ricevimento si esprime in ordine al coordinamento del piano con le politiche regionali di settore e alla sua sostenibilità economica e finanziaria e lo approva ai sensi dell'articolo 82.

4. Per finalità di semplificazione del procedimento amministrativo e di speditezza ed efficienza dell'azione amministrativa, i pareri di cui al comma 3 sono assunti attraverso l'indizione di una conferenza interna di servizi tra le Direzioni centrali di cui al comma 3. L'avviso di convocazione della conferenza di servizi interna, a cui è allegata la documentazione inerente il piano industriale oggetto della trattazione in sede di conferenza di servizi, è inoltrato, almeno dieci giorni prima della data della riunione, alle Direzioni centrali di cui al comma 3. Alla conferenza di servizi può essere invitato il consorzio interessato che ha inoltrato il piano industriale ai sensi del comma 3 al fine di fornire eventuali chiarimenti o precisazioni che si rendessero necessari. Alla conferenza di servizi interna partecipano i Direttori centrali o loro delegati. I pareri indicati nel verbale di determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, costituiscono parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'articolo 14 quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3. Ai sensi dell'articolo 14 ter, comma 7, ultimo periodo, della legge 241/1990, è considerato acquisito favorevolmente il parere delle Direzioni centrali il cui rappresentante non abbia partecipato alla seduta, ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato, o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

5. Il piano è pubblicato sul sito internet della Regione nella sezione dedicata..

 

     Art. 81. (Accordo di programma)

1. Al fine dell'attuazione del piano di cui all'articolo 80, la Regione promuove la stipula di accordi di programma ai sensi dell' articolo 19 della legge regionale 7/2000 con i consorzi, con l'EZIT e gli eventuali altri enti pubblici e privati interessati all'attuazione del piano medesimo.

2. L'accordo di programma è costituito da:

a) una sezione attuativa contenente, per ogni intervento, l'indicazione del soggetto responsabile dell'attuazione, del costo complessivo, del fabbisogno finanziario e la sua articolazione nel tempo, delle fonti di copertura finanziaria, dei tempi di attuazione e delle procedure tecnico amministrative necessarie per l'attuazione degli interventi;

b) una sezione programmatica contenente l'elenco degli ulteriori interventi da inserirsi nella sezione di cui alla lettera a) una volta accertatane, da parte dei sottoscrittori, la realizzabilità tecnica, finanziaria e amministrativa.

3. Il consorzio sottoscrittore è responsabile dell'attuazione dell'accordo di programma, nonché degli interventi di propria competenza.

4. La Regione non può stipulare accordi di programma con i consorzi commissariati ai sensi dell'articolo 77, nonché con i Consorzi per lo sviluppo industriale che non hanno concluso le operazioni di cui all'articolo 63.

 

     Art. 82. (Vigilanza)

1. I consorzi sono sottoposti alla vigilanza della Giunta regionale, tramite la Direzione centrale competente in materia di attività produttive; la Giunta regionale approva il piano industriale di cui all'articolo 80 secondo le modalità ivi previste.

2. Il piano industriale è corredato dell'ultimo bilancio di esercizio approvato dal consorzio.

3. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale può acquisire informazioni dal Revisore o dal Collegio dei revisori, nonché richiedere in qualsiasi momento l'invio di qualunque atto adottato dai consorzi.

 

     Art. 83. (Altre disposizioni)

1. I consorzi adottano adeguate misure organizzative e gestionali in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).

2. Qualora i consorzi abbiano istituito l'organismo di vigilanza di cui all'articolo 74, adempiono alle prescrizioni di cui al comma 1 anche mediante l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione previsti dal decreto legislativo 231/2001 integrati per la parte relativa ai reati previsti nella legge 190/2012 .

3. I modelli integrati di cui al comma 2 costituiscono il Piano di prevenzione della corruzione di cui alla legge 190/2012 .

4. Il Piano di prevenzione della corruzione è trasmesso alla Giunta regionale e pubblicato sul sito istituzionale del consorzio. Il responsabile dell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione può essere individuato anche nell'organismo di vigilanza di cui all'articolo 74.

5. Nei modelli di organizzazione e gestione sono definiti i meccanismi di accountability, le misure di prevenzione della corruzione e loro attuazione.

6. In attuazione del principio di trasparenza ai consorzi si applicano le norme di cui all'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 190/2012, così come integrata dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e sue modifiche e integrazioni.

7. I consorzi provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla legge con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 84. (Contributi alle PMI)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle PMI che si insediano negli agglomerati industriali dei consorzi che hanno concluso il processo di riordino, con priorità alle imprese insediatesi nelle APEA, contributi a fondo perduto a titolo di «de minimis» a copertura parziale dei costi per l'utilizzo e la fruizione delle opere e degli impianti a servizio dell'agglomerato industriale sostenuti nel biennio successivo, calcolato a decorrere dalla data di insediamento, in relazione alle spese di cui all'articolo 64, comma 5.

2. In sede di prima applicazione, i contributi a copertura parziale dei costi per l'utilizzo e la fruizione delle opere e degli impianti a servizio dell'agglomerato industriale, sostenuti nel biennio successivo alla data di conclusione del processo di riordino di cui all'articolo 62 in relazione alle spese di cui all'articolo 64, comma 5, possono essere concessi alle PMI insediate dall'1 ottobre 2016 negli agglomerati industriali.

3. Con regolamento regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi che non possono superare il 50 per cento della spesa ammissibile.

4. La gestione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 è delegata a ciascun consorzio e all'EZIT in riferimento alle PMI insediate nell'agglomerato industriale di competenza. I rapporti tra la Regione e i consorzi e l'EZIT sono disciplinati da apposita convenzione. La Giunta regionale approva le direttive concernenti la disciplina dell'esercizio delle funzioni delegate.

5. Per l'attività di gestione dei contributi ai consorzi e all'EZIT è riconosciuto il rimborso delle spese nel limite massimo del 2 per cento della dotazione trasferita e, comunque, entro il limite delle spese effettivamente sostenute.

6. [Abrogato].

 

     Art. 85. (Trasferimenti ai consorzi per l'esercizio di funzioni pubbliche)

1. L'Amministrazione regionale, in relazione all'esercizio delle funzioni pubbliche di cui all'articolo 64, è autorizzata ad assegnare ai consorzi trasferimenti in conto capitale per interventi di progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggette a sfruttamento commerciale, quali strade pubbliche e d'uso pubblico destinate al pubblico transito, percorsi ciclabili e pedonali, spazi di sosta e di parcheggio, aree verdi o di mitigazione ambientale e valorizzazione paesaggistica, impianti di trattamento acque reflue, comprensive di reti fognarie, e raccordi ferroviari.

1 bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono prioritariamente rivolti alla creazione o al potenziamento di infrastrutture digitali.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati negli agglomerati industriali di competenza sulle infrastrutture di proprietà dei consorzi, oppure su aree oggetto di procedimento di esproprio, purché sia già stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera, oppure su infrastrutture di proprietà di altri enti locali in disponibilità dei consorzi per un congruo periodo di tempo definito dal regolamento di cui al comma 9 sulla base di accordi, convenzioni o altro titolo giuridicamente rilevante. Gli interventi sono rilevati attraverso una separata annotazione contabile.

2 bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati anche nelle aree esterne agli agglomerati industriali di competenza, purché strettamente funzionali a essi, sulle infrastrutture di proprietà dei consorzi, oppure su infrastrutture di proprietà di altri enti locali in disponibilità dei consorzi per un congruo periodo di tempo definito dal regolamento di cui al comma 9 sulla base di accordi, convenzioni o altro titolo giuridicamente rilevante. Gli interventi sono rilevati attraverso una separata annotazione contabile.

2 ter. È riservata una quota pari al 15 per cento dello stanziamento annuale per i trasferimenti di cui al presente articolo per la realizzazione e la manutenzione delle infrastrutture ferroviarie dei raccordi ferroviari.

3. Gli interventi di cui al comma 1 comprendono anche l'acquisto degli immobili, la demolizione e rimozione di edifici dismessi, le pertinenze delle infrastrutture di cui al comma 1 e il mantenimento dell'integrità e dell'efficienza delle infrastrutture di cui al comma 1 ai fini della salvaguardia e dell'incolumità delle persone.

4. I consorzi garantiscono il libero accesso all'utilizzo delle infrastrutture realizzate ai sensi del presente articolo.

5. I consorzi commissariati oppure che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio non sono assegnatari dei trasferimenti di cui al comma 1.

6. Gli interventi di cui al comma 1 non comprendono le spese connesse al funzionamento delle infrastrutture.

7. I trasferimenti di cui al presente articolo sono disposti a favore dei consorzi di cui all'articolo 62, comma 7, costituiti da soggetti pubblici e da associazioni di categoria rappresentative dei settori industriali e artigianali.

8. I trasferimenti di cui al comma 1 non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

8 bis. In sede di prima applicazione sono ammissibili le spese per gli interventi di cui al comma 1 sostenute anche antecedentemente alla presentazione della relativa domanda e comunque non prima del 30 giugno 2016.

9. Con regolamento regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, sono stabiliti i criteri di riparto, le modalità e i tempi per l'assegnazione e l'erogazione dei trasferimenti compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, le modalità di presentazione della domanda e le modalità di attestazione dell'avvenuta realizzazione degli interventi. I criteri di riparto tengono conto della natura degli interventi, così come eventualmente declinati nell'accordo di programma di cui all'articolo 81, e di parametri di proporzionalità.

 

     Art. 86. (Contributi ai consorzi per infrastrutture locali)

1. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651/2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi contributi in conto capitale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive nell'ambito degli agglomerati industriali di competenza.

1 bis. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, nell'ambito delle risorse disponibili, fino a un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile, all'esito dell'applicazione del metodo di calcolo di cui al comma 5.

2. Le infrastrutture locali di cui al comma 1 sono:

a) riconducibili alla programmazione previsionale generale degli interventi da attuare in base ai fabbisogni insediativi stimati in relazione alle prospettive di sviluppo socio-economico dell'area;

b) destinate a imprese non individuabili ex ante ovvero infrastrutture non dedicate che i consorzi possono mettere a disposizione delle imprese interessate, su base aperta, trasparente, non discriminatoria e a prezzo di mercato;

c) rilevate attraverso una separata annotazione contabile.

3. I consorzi possono affidare la gestione delle infrastrutture di cui al presente articolo con procedura di evidenza pubblica, non discriminatoria e trasparente, nel rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.

4. Non sono ammissibili a contributo le spese relative a:

a) infrastrutture di ricerca, poli di innovazione, infrastrutture per il teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico, infrastrutture per l'energia o per il riciclaggio e riutilizzazione dei rifiuti, infrastrutture di banda larga, infrastrutture per la cultura e la conservazione del patrimonio, infrastrutture sportive o ricreative polifunzionali di cui alle sezioni del capo III del regolamento (UE) n. 651/2014, escluse le sezioni 1 e 13, nonché le spese relative a infrastrutture aeroportuali o portuali;

b) [abrogata];

c) manutenzione dell'infrastruttura durante il periodo di operatività.

5. II contributo concedibile non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell'investimento.

6. I costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione, ma escludono, ai fini della presente norma, i costi di ammortamento e di finanziamento se già compresi tra i costi relativi all'infrastruttura locale oggetto di domanda di contributo.

7. Le entrate e i costi di esercizio di cui al comma 6 sono attualizzati con il tasso di sconto indicato nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 14/6, del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

8. Il contributo è concesso nel rispetto delle soglie dimensionali indicate all'articolo 4, comma 1, lettera cc), del regolamento (UE) n. 651/2014.

9. Con regolamento regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, sono stabiliti i criteri di riparto, le modalità di presentazione della domanda di contributo, le modalità di concessione e di erogazione compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, le modalità di attuazione e di rendicontazione dei contributi. I criteri di riparto tengono conto della natura degli interventi così come eventualmente declinati nell'accordo di programma di cui all'articolo 81.

 

     Art. 87. (Contributi ai consorzi per le operazioni di riordino)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi e ai Consorzi di sviluppo industriale un contributo a fronte delle spese sostenute e strettamente connesse alle operazioni di fusione di cui all'articolo 62, comma 3, e 63 bis, quali gli oneri fiscali, i costi per l'acquisizione di servizi professionali e, nel limite massimo stabilito nel regolamento di cui al comma 7, i costi per il personale interno e per oneri generali di struttura.

2. Il contributo è concesso a titolo di aiuto «de minimis» nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili.

3. [Abrogato].

4. Ai fini della concessione e liquidazione del contributo i consorzi di sviluppo industriale, entro e non oltre quindici giorni antecedenti l'avvenuta fusione, e i consorzi, entro sessanta giorni dalla conclusione del processo di riordino, e, per le operazioni di ulteriore riordino, entro sessanta giorni dalla decorrenza del termine di cui all'articolo 63 bis, comma 2, presentano alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive la domanda di contributo unitamente alla rendicontazione della spesa resa ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

5. [Abrogato].

6. [Abrogato].

7. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione del contributo di cui al comma 1.

7 bis. Per le finalità di cui all'articolo 63 bis si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 1 agosto 2017, n. 0174/Pres (Regolamento concernente le modalità di concessione di contributi a favore dei consorzi di sviluppo economico locale e dei consorzi di sviluppo industriale a fronte delle spese sostenute per lo svolgimento delle operazioni di fusione di cui all'articolo 62, comma 3 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali), in attuazione dell'articolo 87, comma 7 della medesima legge regionale).

 

CAPO III

ENTE ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE

 

     Art. 88. (Ente Zona Industriale di Trieste)

1. L'EZIT, ente pubblico non economico del sistema regione di cui alla legge regionale 25/2002, adegua il proprio statuto alle finalità di cui alla presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.

2. All'EZIT, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 65, 80, 81, e 84.

3. L'Accordo di programma di cui all'articolo 81 è concluso successivamente all'adeguamento dello statuto dell'EZIT alla presente legge.

 

     Art. 89. (Modifica all' articolo 1 della legge regionale 25/2002 )

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 25/2002 dopo le parole «(allegato A)», sono aggiunte le seguenti: «secondo la disciplina vigente in materia di Consorzi di sviluppo economico locale».

 

     Art. 90. (Modifica all' articolo 2 della legge regionale 25/2002 )

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 25/2002 le parole «Collegio dei revisori dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «Revisore legale».

 

     Art. 91. (Sostituzione dell' articolo 4 della legge regionale 25/2002 )

1. L' articolo 4 della legge regionale 25/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 4

(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è organo di indirizzo e di controllo ed è composto dal Presidente e da due Consiglieri scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativa, imprenditoriale o professionale nel settore industriale attestata dallo svolgimento per almeno un quinquennio di attività professionali, gestionali, di controllo o dirigenziali in organismi pubblici o privati.

2. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione.

3. La designazione dei componenti avviene come segue:

a) il Presidente è designato dalla Giunta regionale;

b) un componente è designato congiuntamente dai comuni sul cui ambito insiste l'agglomerato industriale di competenza;

c) un componente è designato congiuntamente dalle organizzazioni degli industriali e degli artigiani.

4. In caso di mancata designazione unitaria dei componenti di cui al comma 3, lettere b) e c), il Presidente della Regione nomina i componenti mancanti scelti tra le persone di cui al comma 1.

5. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni, è preposto alla gestione dell'ente ed esercita le funzioni a esso attribuite dallo statuto .

6. Gli amministratori sono rieleggibili consecutivamente una sola volta e revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo.

7. Gli amministratori sono nominati nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi, nonché della normativa vigente in materia di incompatibilità e di inconferibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni. Non possono essere nominati amministratori coloro i quali, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi direttivi in enti pubblici o società pubbliche o private, abbiamo chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

8. Al Presidente è riconosciuto un compenso lordo annuo omnicomprensivo non superiore al 70 per cento dell'indennità di funzione base fissata dalla Regione per il sindaco di comune, non capoluogo, con popolazione superiore a ventimila abitanti.

9. Al Vicepresidente è riconosciuto un compenso lordo annuo omnicomprensivo non superiore al 60 per cento dell'indennità di funzione base fissata dalla Regione per il vicesindaco di comune, non capoluogo, con popolazione superiore a ventimila abitanti.

10. Al componente del Consiglio di amministrazione è riconosciuto un gettone di presenza, per l'effettiva partecipazione a ogni riunione del Consiglio di amministrazione prevista dalla legge o dallo statuto, non superiore alla media aritmetica tra il valore massimo e il valore minimo del gettone fissato dalla Giunta regionale con riferimento alle società partecipate ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali).

11. Agli amministratori può essere riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro mandato, in conformità a quanto stabilito per i dirigenti regionali.».

 

     Art. 92. (Sostituzione dell' articolo 5 della legge regionale 25/2002 )

1. L' articolo 5 della legge regionale 25/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 5

(Revisore legale)

1. Il Revisore legale e il suo supplente sono nominati con decreto del Presidente della Regione, durano in carica quattro anni e sono scelti tra le persone abilitate a esercitare la revisione legale dei conti e iscritte nel registro dei revisori legali istituito ai sensi dell' articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), e dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell' articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati).

2. Il Revisore partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Revisore legale trasmette alla Giunta regionale, tramite la Direzione centrale attività produttive:

a) periodicamente copia delle relazioni sull'andamento della gestione;

b) una volta all'anno una relazione sulle risultanze del controllo amministrativo e contabile effettuato sugli atti dell'EZIT.

4. Al Revisore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2399 e seguenti del codice civile .

5. Il Revisore esercita funzioni di controllo finanziario, contabile, gestionale e ogni altra attività prevista dalla normativa vigente.».

 

     Art. 93. (Modifiche all' articolo 7 della legge regionale 25/2002 )

1. All' articolo 7 della legge regionale 25/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera i) del comma 1 è abrogata;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3 bis. L'EZIT riscuote le tariffe e i corrispettivi per l'utilizzo da parte di terzi di opere e servizi realizzati e gestiti dall'EZIT medesimo. A tal fine EZIT disciplina i criteri e le modalità di concorso delle singole imprese insediate nell'agglomerato industriale di competenza alle spese di gestione e di manutenzione ordinaria delle infrastrutture e degli impianti dal medesimo realizzati.».

 

     Art. 94. (Modifiche all' articolo 10 della legge regionale 25/2002 )

1. All' articolo 10 della legge regionale 25/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 è abrogata;

b) al comma 2 le parole «entro quaranta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni»;

c) al comma 5 le parole «ai sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a un anno»;

d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5 bis. La Giunta regionale, in presenza di una situazione di perdurante squilibrio economico e finanziario che compromette la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili dell'ente e che determina la difficoltà nel pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, nonché di mancata ricostituzione degli organi, accertata la presenza di adeguato patrimonio e di prospettive di risanamento dell'ente, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, delibera lo scioglimento dei suoi organi qualora non già disposto ai sensi del comma 5 e nomina il Commissario straordinario.

5 ter. Il Commissario straordinario finalizza la sua attività alla ristrutturazione economica e finanziaria dell'EZIT, all'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse infrastrutturali e adotta gli atti necessari a definire le procedure di rilevazione dello stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale dell'EZIT. In particolare il Commissario straordinario:

a) rileva lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale;

b) rileva il patrimonio immobiliare e aggiorna la valutazione dei singoli immobili acquisendo apposita relazione di stima effettuata dalla competente Agenzia del territorio;

c) rileva i beni immobili affidati in gestione all'EZIT ovvero rispetto ai quali l'EZIT è parte di rapporti giuridici fonte di obbligazione nei confronti di terzi, nonché i beni immobili strumentali all'attività con particolare riferimento alla viabilità e le opere connesse, le infrastrutture a rete e i servizi tecnologici, sono beni immobili strumentali all'attività le strade di uso pubblico e le opere connesse, le infrastrutture la cui funzione sociale è predominante, le reti di comunicazione, gli impianti di cogenerazione di energia, fatta salva ogni ulteriore, motivata, valutazione del Commissario in relazione ad altri beni diversi da quelli sopra individuati;

d) rileva, ove esistenti, i beni mobili rispetto ai quali l'EZIT sia titolare di un diritto reale ovvero di un diritto di credito ovvero vanti una posizione giuridica di obbligo o vantaggio;

e) provvede alla ricognizione di particolari opere o impianti suscettibili di trasferimento ad altri soggetti pubblici in ottemperanza alla vigente normativa di settore;

f) rileva, ove esistenti, le partecipazioni in società, enti, associazioni, cooperative, fondazioni, consorzi, istituti e organismi di cui l'EZIT sia titolare;

g) individua le attività e le passività rinegoziando i rapporti con i creditori;

h) rileva gli investimenti programmati di cui al comma 1.

5 quater. Acquisite le valutazioni di cui al comma 5 ter, lettera b), il Commissario straordinario provvede all'alienazione dei beni immobili, eccettuati quelli di cui al comma 5 ter, lettere c) ed e), liquida le posizioni giuridiche in capo all'EZIT con riferimento ai beni di cui al comma 5 ter, lettera d), e alla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 5 ter, lettera f). Con specifico riferimento a immobili concessi in locazione alle imprese, il Commissario straordinario offre gli stessi ai privati aventi titolo di prelazione all'importo rilevato ai sensi del comma 5 ter, lettera b). I privati esercitano la prelazione e provvedono al pagamento dell'importo previsto entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Commissario. Il Commissario aliena i beni mobili facenti parte del patrimonio dell'EZIT non strumentali all'attività. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riprogrammare, in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di stato, le risorse concesse a fronte degli investimenti di cui al comma 5 ter, lettera h), per i quali non sono stati appaltati i lavori alla data di nomina del Commissario straordinario.

5 quinquies. Il Commissario straordinario compie ogni altra attività utile alla gestione ordinaria dell'EZIT e alla celere definizione delle operazioni di dismissione e trasmette con cadenza trimestrale alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti. Il Commissario straordinario si avvale del personale dell'EZIT per l'esercizio della sua attività.

5 sexies. Il Commissario straordinario chiude le operazione di ristrutturazione economico finanziaria entro un anno dalla nomina con l'approvazione del bilancio finale di mandato e la definizione delle poste attive e passive della gestione e della consistenza dei beni di cui al comma 5 ter, lettere c) ed e). Entro lo stesso termine trasmette alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive il bilancio finale di mandato. La Giunta regionale, acquisito il parere delle Direzioni centrali competenti in materia di finanze, infrastrutture, mobilità, lavori pubblici e ambiente, delibera, qualora ne ricorrano i presupposti, l'applicazione del comma 5 octies ovvero provvede ai sensi dell'articolo 4.

5 septies. In caso di comprovata particolare complessità la Giunta regionale ha facoltà di prorogare alla luce di specifica e motivata istanza da parte del Commissario l'incarico conferito ai sensi del comma 5 bis.

5 octies. La Giunta regionale in caso di grave dissesto tale da determinare l'impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili dell'ente e il pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, ovvero in caso di cessazione o impossibilità di conseguimento dello scopo dell'EZIT, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione di EZIT e dei suoi organi e nomina un Commissario liquidatore.

5 nonies. Il Commissario liquidatore si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione di EZIT, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio di EZIT medesimo. Ogni atto o contratto adottato e sottoscritto dal Commissario liquidatore in deroga a quanto previsto dal presente articolo è nullo. 5 decies. Ai Commissari di cui ai commi 5 bis e 5 octies spetta un compenso individuato con il provvedimento di nomina fino a un massimo corrispondente all'indennità di carica spettante ai sindaci dei comuni capoluogo. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione liquidatoria di EZIT.

5 undecies. Si applicano, in quanto compatibili e in relazione alle competenze regionali, le norme procedimentali e di esecuzione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale).

5 duodecies. Il Commissario liquidatore chiude le operazioni di liquidazione entro un anno dalla nomina, alla scadenza dei quali rimette alla Giunta regionale il bilancio finale di liquidazione. La Giunta regionale dispone l'estinzione di EZIT e la devoluzione del patrimonio che eventualmente residui.

5 terdecies. Al personale in servizio si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).».

 

     Art. 95. (Modifica alla legge regionale 25/2002 )

1. Nella legge regionale 25/2002 le parole «Direzione regionale dell'industria» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di attività produttive».

 

     Art. 96. (Abrogazione dell' articolo 11 della legge regionale 16/2012 )

1. L' articolo 11 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), è abrogato.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 97. (Delega di funzioni)

1. La gestione degli incentivi di cui al titolo III e di cui all'articolo 58 può essere delegata alle Camere di commercio.

2. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio è stipulata una convenzione conforme allo schema da approvare con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive.

3. Per l'attività di gestione degli incentivi le Camere di commercio ricevono il rimborso delle spese nel limite massimo da definire nella convenzione e, comunque, nel limite delle spese effettivamente sostenute.

4. Le modalità attuative del rimborso di cui al comma 3, ivi compresi le spese ammissibili e l'importo massimo erogabile, sono stabilite nella convenzione di cui al comma 2.

 

     Art. 98. (Norme transitorie e finali)

1. Al fine di garantire l'attuazione del titolo II, capo I e del titolo V l'Amministrazione regionale assicura l'adeguato assetto organizzativo delle strutture regionali competenti.

1 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 31 si applicano anche alle spese sostenute a partire dall'entrata in vigore della presente legge e precedentemente alla presentazione della domanda anche in relazione a cooperative costituite a partire dall'1 gennaio 2014.

2. [Abrogato].

3. I consorzi partecipati dalla Regione sono sottoposti alla vigilanza ai sensi dell'articolo 82.

4. La Regione, in deroga alle prerogative di cui dispone quale soggetto vigilante ai sensi dell'articolo 82, esercita il diritto di voto esclusivamente nell'Assemblea straordinaria nei consorzi ai quali partecipa.

5. I consorzi partecipati dalla Regione possono beneficiare dei contributi di cui agli articoli 86 e 87 e a essi non si applica il divieto generale di contribuzione di cui all' articolo 31 della legge regionale 7/2000 relativamente alla partecipazione regionale.

6. Il mandato dei Consigli di amministrazione dei Consorzi di sviluppo industriale e dell'EZIT in scadenza nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e la scadenza fissata per l'avvio delle operazioni di riordino, è prorogato fino a quest'ultima scadenza.

7. Nelle more delle operazioni di riordino di cui all'articolo 63, la Giunta regionale esercita la vigilanza di cui all' articolo 14 della legge regionale 3/1999 per il tramite della Direzione centrale competente in materia di attività produttive nel termine di novanta giorni dall'invio degli atti.

 

     Art. 99. (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti dalle misure introdotte per le finalità previste dall'articolo 1. A tal fine la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio degli interventi e dell'analisi del contesto economico e occupazionale, presenta:

a) per il primo biennio di applicazione, una relazione annuale che informa sullo stato degli adempimenti attuativi, sull'andamento degli impieghi finanziari e sul tiraggio degli interventi contributivi, dando conto del primo impatto delle politiche messe in campo ed evidenziando le eventuali criticità emerse;

b) una relazione triennale, entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio di riferimento, che illustra lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge e, in particolare:

1) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione;

2) il numero di domande presentate, di quelle accolte, l'ammontare degli incentivi concessi, l'ammontare degli incentivi erogati in relazione ai diversi interventi previsti;

3) le tempistiche dei procedimenti contributivi;

4) i livelli occupazionali delle imprese insediate nell'ambito degli agglomerati industriali di competenza dei consorzi.

2. Le relazioni previste al comma 1 sono rese pubbliche, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare, mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale.

 

     Art. 100. (Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di 117.000 euro, suddivisa in ragione di 45.000 euro per l'anno 2015, di 48.000 euro per l'anno 2016 e di 24.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1163 e del capitolo 8053 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Spese per incarichi a esperti esterni per il Programma del marketing territoriale".

2. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 4 milioni di euro suddivisa in ragione di 800.000 euro per l'anno 2015 e di 1.600.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.2.2.1011 e del capitolo 8054 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Incentivi a favore delle imprese per la stipula di contratti regionali di insediamento".

3. Per le finalità previste dall'articolo 17, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2015 e di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1011 e del capitolo 8055 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Incentivi per il supporto manageriale delle PMI".

4. In relazione al disposto di cui all'articolo 19, sono previste minori entrate per complessivi 21 milioni di euro, suddivisi in ragione di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 a valere sull'unità di bilancio 1.1.3 e sul capitolo 80 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

5. Per le finalità previste dall'articolo 20, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 1.6.1.1036 e del capitolo 8057 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Incentivi per l'acquisto di servizi per l'innovazione".

6. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 2.200.000 euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 8058 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Incentivi alle imprese del settore manifatturiero e del terziario per la valorizzazione economica dell'innovazione".

7. Per le finalità previste dall'articolo 22, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 1.500.000 euro ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 8059 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Incentivi alle imprese del settore manifatturiero e del terziario per ricerca e sviluppo".

8. Per le finalità previste dall'articolo 23, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 1.6.1.1036 e del capitolo 8060 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Incentivi a favore delle piccole e medie imprese per il sostegno delle start-up innovative".

9. Per le finalità previste dall'articolo 23, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2015 e di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.6.1.1036 e del capitolo 8077 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Incentivi alle imprese di nuova costituzione per il sostegno delle start-up innovative".

10. Per le finalità previste dall'articolo 24, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di 275.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2015, di 50.000 euro per l'anno 2016 e di 25.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.6.1.1036 e del capitolo 8061 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Sostegno alle microimprese per servizi di coworking e promozione dei Fab-lab".

11. Per le finalità previste dall'articolo 25, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 8.000 euro, suddivisa in ragione di 5.000 euro per l'anno 2015, di 2.000 euro per l'anno 2016 e di 1.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1015 e del capitolo 8062 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Spese per il concorso di idee in materia di imprenditorialità giovanile".

12. Per le finalità previste dall'articolo 26, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 4 milioni di euro suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 8063 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Incentivi a supporto degli investimenti per il rilancio competitivo del sistema produttivo".

13. Per le finalità previste dall'articolo 27, comma 2, lettere a) e b), è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1011 e del capitolo 8064 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Incentivi alle imprese per consulenze qualificate e sostegno alla creazione di nuove imprese nell'ambito dei Piani di rilancio delle aree colpite dalla crisi".

14. Per le finalità previste dall'articolo 27, comma 2, lettere c) e d), è autorizzata la spesa complessiva di 3.800.000 euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 1.400.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.2.2.1011 e del capitolo 8065 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Incentivi alle imprese per la promozione degli investimenti nelle aree colpite dalla crisi".

15. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui all'articolo 30, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di 350.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2015, di 100.000 euro per l'anno 2016 e di 50.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1011 e del capitolo 8066 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Incentivi per il supporto alle imprese in difficoltà del settore manifatturiero e del terziario".

16. Per le finalità previste dall'articolo 31, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 350.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2015, di 100.000 euro per l'anno 2016 e di 50.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.4.1.1025 e del capitolo 8067 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Incentivi per favorire la costituzione e l'avvio di nuove cooperative di lavoratori di imprese in crisi".

17. Per le finalità previste dall'articolo 32, comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 8068 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Incentivi per ricerca industriale, sviluppo e innovazione a favore del settore dell'elettrodomestico e relativa filiera".

18. Per le finalità previste dall'articolo 33, comma 1, è autorizzata la spesa di 9.800.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.2.2.1011 e del capitolo 8069 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Incentivi alle imprese insediate nell'area industriale di crisi complessa di Trieste - tramite l'EZIT".

19. Per le finalità previste dall'articolo 33, commi 5 e 6, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1015 e del capitolo 8070 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Rimborso all'EZIT per spese di gestione dei contributi relativi all'area di crisi complessa di Trieste".

20. Per le finalità previste dall'articolo 58, comma 4, lettere a), b), c), d), e), f), h), i), j), k), I), m) e p) è autorizzata la spesa complessiva di 575.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2015, di 50.000 euro per l'anno 2016 e di 25.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.6.1.1036 e del capitolo 8071 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Incentivi per lo sviluppo delle filiere produttive - di parte corrente".

21. Per le finalità previste dall'articolo 58, comma 4, lettere g), n) e o), è autorizzata la spesa complessiva di 3.700.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2015 e di 1.600.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 8072 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Incentivi per lo sviluppo delle filiere produttive - di parte capitale".

22. Per le finalità previste dall'articolo 84, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2016 e di 25.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1015 e del capitolo 8073 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributi a fondo perduto alle PMI a copertura parziale dei costi per l'utilizzo delle opere e degli impianti a servizio dell'agglomerato industriale - tramite i consorzi per lo sviluppo economico locale e l'EZIT".

23. Per le finalità previste dall'articolo 84, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2016 e di 25.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1015 e del capitolo 8074 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, con la denominazione "Rimborso ai consorzi per lo sviluppo economico locale e all'EZIT delle spese per la gestione dei contributi delegati".

24. Per le finalità previste dall'articolo 85, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 8078 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, con la denominazione "Trasferimenti in conto capitale ai consorzi di sviluppo economico locale e all'EZIT per interventi relativi a infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva".

25. Per le finalità previste dall'articolo 86, commi 1 e 4, è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 8079 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, con la denominazione "Contributi ai consorzi per lo sviluppo economico locale e all'EZIT per infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive nell'ambito degli agglomerati industriali di competenza".

26. Per le finalità previste dall'articolo 87, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2016 e di 50.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1015 e del capitolo 8075 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, con la denominazione "Contributi ai consorzi per lo sviluppo economico locale delle spese per le operazioni di riordino".

27. Per le finalità previste dall'articolo 97, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 125.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2015, di 50.000 euro per l'anno 2016 e di 25.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1015 e del capitolo 8076 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Rimborso all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia (Unioncamere FVG) delle spese per la gestione degli incentivi delegati".

28. All'onere complessivo di 1.600.000 euro, suddiviso in ragione di 400.000 euro per l'anno 2015, di 800.000 euro per l'anno 2016 e di 400.000 euro per l'anno 2017, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 3 e 9, nonché dai commi 1, 5, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 26 e 27, limitatamente alle autorizzazioni di spesa per le annualità 2016 e 2017, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 1.7.1.5041 e dal capitolo 9700 (fondo globale) - partita n. 114 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

29. All'onere complessivo di 1.300.000 euro, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 1, 5, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 20 e 27, limitatamente alle autorizzazioni di spesa per l'anno 2015, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700 (fondo globale) - partita n. 59 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2014 e trasferita, ai sensi dell' articolo 31, comma 2, della legge regionale 21/2007, con deliberazione della Giunta regionale 16 gennaio 2015, n. 56 (Variazione n. 2 al programma operativo di gestione 2015).

30. Alla riduzione di entrata per complessivi 21 milioni di euro, suddivisi in ragione di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 derivante dal comma 4, si provvede mediante riduzione di pari importo a carico dell'unità di bilancio 1.7.2.5041 e del capitolo 9710 (fondo globale) - partita n. 106 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

31. All'onere complessivo di 14 milioni di euro, suddiviso in ragione di 4 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 6, 7, 12 e 14 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 1.7.2.5041 e dal capitolo 9710 (fondo globale) - partita n. 101 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

32. All'onere complessivo di 9.700.000 euro, suddiviso in ragione di 1.300.000 euro per l'anno 2015 e di 4.200.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 2, 21, 24 e 25 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 1.7.2.5041 e dal capitolo 9710 (fondo globale) - partita n. 102 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

33. All'onere complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2015, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 17 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.2.3470 e dal capitolo 9710 (fondo globale) - partita n. 56 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2014 e trasferita con deliberazione della Giunta regionale 56/2015 ai sensi dell' articolo 31, comma 2, della legge regionale 21/2007 .

34. All'onere complessivo di 10 milioni di euro derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 18 e 19 si provvede come di seguito indicato:

a) per 1.300.000 euro mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 1.7.2.5041 e dal capitolo 9710 (fondo globale) - partita n. 102 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015;

b) per 8.700.000 euro mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700 (fondo globale) - partita n. 59 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2014 e trasferita con deliberazione della Giunta regionale 56/2015 ai sensi dell' articolo 31, comma 2, della legge regionale 21/2007 .

 

     Art. 101. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 29 dicembre 2021, n. 23.