§ 4.2.84 – L.R. 31 maggio 2002, n. 14.
Disciplina organica dei lavori pubblici.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 opere pubbliche
Data:31/05/2002
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Ambito oggettivo di applicazione della legge).
Art. 3.  (Ambito soggettivo di applicazione della legge).
Art. 4.  (Regolamento di attuazione).
Art. 5.  (Responsabile unico del procedimento).
Art. 6.  (Cooperazione tra enti).
Art. 7.  (Programma triennale dei lavori pubblici).
Art. 8.  (Progettazione).
Art. 9.  (Attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie).
Art. 10.  (Sicurezza nei cantieri).
Art. 10 bis.  (Disposizioni a tutela del lavoratore e della lavoratrice e sulla sicurezza del lavoro)
Art. 11.  (Incentivi per la realizzazione di lavori pubblici)
Art. 12.  (Organizzatore generale).
Art. 13.  (Qualificazione).
Art. 14.  (Requisiti per l’affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a quello per cui la normativa statale prevede il sistema di qualificazione SOA).
Art. 15.  (Soggetti ammessi alle gare).
Art. 16.  (Sistemi di realizzazione di lavori pubblici).
Art. 17.  (Criteri di aggiudicazione e Commissione giudicatrice).
Art. 18.  (Procedure di scelta del contraente).
Art. 19.  (Procedura aperta).
Art. 20.  (Procedura ristretta).
Art. 21.  (Procedura ristretta semplificata).
Art. 22.  (Procedura negoziata).
Art. 22 bis.  (facilitazione dell'accesso delle PMI ai lavori pubblici)
Art. 23.  (Lavori in economia).
Art. 24.  (Clausole contrattuali).
Art. 25.  (Offerte anomale).
Art. 26.  (Documenti facenti parte del contratto).
Art. 27.  (Varianti in corso d’opera).
Art. 28.  (Direzione dei lavori).
Art. 29.  (Collaudo).
Art. 30.  (Garanzie e coperture assicurative).
Art. 31.  (Piani di sicurezza).
Art. 32.  (Clausole sociali).
Art. 33.  (Lavori scorporabili e subappaltabili).
Art. 34.  (Capitolato generale d’appalto).
Art. 35.  (Accordo bonario).
Art. 36.  (Definizione delle controversie).
Art. 37.  (Forme di pubblicità).
Art. 38.  (Sistema informativo regionale di pubblicità degli appalti di lavori pubblici).
Art. 39.  (Rapporti con l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici).
Art. 40.  (Iniziative per la realizzazione di lavori pubblici).
Art. 41.  (Commissione regionale dei lavori pubblici).
Art. 42.  (Semplificazione delle procedure valutative).
Art. 43.  (Snellimento delle procedure autorizzatorie).
Art. 44.  (Assistenza negli affidamenti e nella gestione dei lavori pubblici).
Art. 44 bis.  (Rete di stazioni appaltanti)
Art. 44 ter.  (Modalità di gestione dei lavori pubblici di interesse locale o regionale)
Art. 45.  (Archivio tecnico regionale).
Art. 46.  (Sistemi di qualità dell’attività amministrativa).
Art. 47.  (Attività contrattuale).
Art. 48.  (Formazione professionale e studi).
Art. 49.  (Opere di interesse locale realizzate dalla Regione).
Art. 50.  (Disposizioni generali).
Art. 50 bis.  (Delegazione amministrativa interorganica)
Art. 51.  (Delegazione amministrativa intersoggettiva).
Art. 51 bis.  (Delegazione amministrativa intersoggettiva di interventi di manutenzione ordinaria)
Art. 51 ter.  (Delegazione amministrativa intersoggettiva degli enti locali)
Art. 52.  (Elenco regionale dei collaudatori).
Art. 53.  (Specializzazione degli elenchi).
Art. 54.  (Nomina dei collaudatori).
Art. 55.  (Commissione di collaudo).
Art. 56.  (Concessione del finanziamento a enti pubblici).
Art. 57.  (Erogazione del finanziamento concesso a enti pubblici).
Art. 58.  (Finanziamento a soggetti a partecipazione pubblica).
Art. 59.  (Concessione del finanziamento a soggetti privati).
Art. 60.  (Erogazione del finanziamento in conto capitale concesso a soggetti privati).
Art. 61.  (Erogazione del finanziamento in annualità a favore di soggetti privati).
Art. 62.  (Rendicontazione del finanziamento).
Art. 63.  (Adempimenti specifici).
Art. 64.  (Norme sulla sicurezza).
Art. 64 bis.  (Termini di inizio e di ultimazione dei lavori)
Art. 65.  (Organi competenti).
Art. 65 bis.  (Commissioni regionali competenti alla determinazione dell'indennità definitiva)
Art. 65 ter.  (Disposizioni generali sulle notifiche e sulle comunicazioni)
Art. 66.  (Compilazione degli stati di consistenza).
Art. 67.  (Dichiarazione di pubblica utilità).
Art. 67 bis.  (Incarichi nell’ambito di procedure espropriative).
Art. 68.  (Termini di inizio e di ultimazione dei lavori e delle espropriazioni).
Art. 69.  (Notificazioni).
Art. 70.  (Svincolo delle indennità).
Art. 71.  (Superamento delle barriere architettoniche).
Art. 72.  (Adeguamento della struttura).
Art. 73.  (Norme finanziarie).
Art. 74.  (Norma di rinvio).
Art. 75.  (Finanziamenti per strutture sanitarie e socio-assistenziali).
Art. 76.  (Procedimenti contributivi in corso).
Art. 77.  (Conferma dell’iscrizione nell’elenco dei collaudatori).
Art. 78.  (Norma transitoria in materia di espropriazioni).
Art. 78 bis.  (Competenza in materia di espropriazioni)
Art. 79.  (Abrogazioni).


§ 4.2.84 – L.R. 31 maggio 2002, n. 14.

Disciplina organica dei lavori pubblici.

(B.U. 4 giugno 2002, n. 22 - S.S. n. 11).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell’articolo 4, primo comma, n. 9), dello Statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, disciplina con la presente legge organica la materia dei lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale.

 

     Art. 2. (Ambito oggettivo di applicazione della legge).

     1. La presente legge si applica ai lavori pubblici da realizzarsi nel territorio della regione, indipendentemente dalla provenienza dei finanziamenti.

     2. Sono fatte salve le disposizioni relative alle opere di competenza esclusiva direttamente realizzate dallo Stato, nonché quelle contenute nelle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate.

 

     Art. 3. (Ambito soggettivo di applicazione della legge).

     1. La presente legge si applica alle amministrazioni aggiudicatrici, ai loro consorzi di diritto pubblico, agli organismi di diritto pubblico, di cui all’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi [1].

     2. La presente legge, a esclusione degli articoli 5 e 11, si applica agli enti pubblici economici [2].

     3. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11, 28 e 36, si applica ai concessionari di lavori pubblici delle amministrazioni aggiudicatrici. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11 e 28, si applica ai concessionari di esercizio di infrastrutture delle amministrazioni aggiudicatrici destinate al pubblico servizio.

     4. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11 e 28, si applica ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto, nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi derivanti dalle amministrazioni aggiudicatrici. Ai medesimi soggetti non si applicano le disposizioni del regolamento di attuazione relative all’esecuzione dei lavori, alla contabilità e al collaudo dei lavori. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica.

     5. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11, 28, 35 e 36 si applica ai seguenti soggetti:

     a) società con capitale pubblico partecipate dalle amministrazioni aggiudicatrici, in misura anche non prevalente, che abbiano a oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati a essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza;

     b) soggetti privati per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro per la cui realizzazione sia previsto un contributo diretto e specifico concesso dalle amministrazioni aggiudicatrici, in conto interessi o in conto capitale, che, attualizzato, superi il 50 per cento dell’importo dei lavori [3];

     c) società costituite ai sensi degli articoli 116 e 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, relativamente a lavori di importo superiore a 1 milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto un contributo pubblico diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale, che, attualizzato, superi il 50 per cento dell’importo dei lavori.

     5 bis. Le disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 61, 62 e 64 si applicano ai soggetti privati che realizzano lavori di qualsiasi importo fruenti degli incentivi di cui al titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) [4].

 

     Art. 4. (Regolamento di attuazione).

     1. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della medesima, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, in conformità ai principi generali di cui all’articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, nonché in conformità ai seguenti ulteriori principi e criteri:

     a) libera concorrenza degli operatori;

     b) omogeneità e trasparenza delle procedure;

     c) semplificazione, accorpamento e accelerazione delle procedure valutative, autorizzatorie e di spesa;

     d) programmazione efficace, finalizzata alla certezza dei tempi e dei costi;

     e) collaborazione tra la Regione, le amministrazioni pubbliche e le altre stazioni appaltanti;

     f) separazione delle procedure e delle responsabilità relative a progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori pubblici;

     g) preferenza per la redazione dei progetti da parte degli uffici tecnici delle pubbliche amministrazioni;

     h) nomina del responsabile unico del procedimento.

     2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate le norme di attuazione della presente legge e sono disciplinati i procedimenti amministrativi, con riferimento alle seguenti materie:

     a) organizzazione della stazione appaltante;

     b) programmazione, progettazione, direzione dei lavori, collaudo, supporto tecnico-amministrativo e annesse normative tecniche;

     c) procedure di affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori pubblici, nonché procedure di affidamento delle concessioni dei medesimi [5];

     d) attività di valutazione tecnica e autorizzatorie, finalizzate o comunque connesse con la realizzazione di lavori pubblici;

     e) forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità degli incarichi e degli affidamenti, nonché degli atti procedimentali, anche mediante utilizzo di sistemi telematici;

     f) attività di supporto a favore delle amministrazioni aggiudicatrici in relazione alla progettazione e alla direzione dei lavori;

     g) modalità di affidamento dei servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura non disciplinati dalle norme di recepimento delle direttive comunitarie;

     h) attuazione delle norme sulla sicurezza nei cantieri e modalità di accertamento della regolarità contributiva delle imprese esecutrici di lavori pubblici.

     3. Con la presente legge sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le disposizioni vigenti, anche di legge, con esso incompatibili, espressamente indicate nel regolamento medesimo.

 

CAPO II

ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

 

     Art. 5. (Responsabile unico del procedimento).

     1. Le amministrazioni aggiudicatrici perseguono come prioritario l’obiettivo di dotarsi di adeguate strutture tecnico-operative in armonia con i principi generali dell’ordinamento in materia di organizzazione della pubblica amministrazione, nonché secondo quanto disposto dal presente capo.

     2. Le amministrazioni aggiudicatrici nominano, secondo i propri ordinamenti, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici di cui all’articolo 7, per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione.

     3. Il responsabile del procedimento assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il rispetto degli obiettivi in coerenza con la copertura finanziaria, i tempi di realizzazione del programma e il corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala all’amministrazione eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell’attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari da qualsiasi vincolo; fornisce all’amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l’attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.

     4. Il regolamento di cui all’articolo 4 disciplina ulteriori funzioni del responsabile del procedimento anche in relazione ai compiti e alle responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e l’esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni.

     5. Il responsabile del procedimento deve possedere adeguate competenze professionali in relazione alla complessità dell’intervento.

     6. Nei casi di responsabilità civile non addebitabili a colpa grave o dolo del dipendente nominato responsabile del procedimento, le amministrazioni aggiudicatrici assumono i rischi connessi all’espletamento del relativo mandato anche mediante stipula di apposita polizza assicurativa [6].

     7. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare compiti di supporto a professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle società di cui all’articolo 9, comma 1, lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

     8. Qualora le professionalità interne siano insufficienti in rapporto ai lavori programmati, l’amministrazione può nominare responsabile unico del procedimento un professionista esterno ovvero un dipendente di altra amministrazione, con l’obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui al comma 6.

 

     Art. 6. (Cooperazione tra enti).

     1. La Regione favorisce forme di cooperazione fra gli enti locali per la realizzazione di lavori pubblici, mediante:

     a) particolare considerazione nell’assegnazione di finanziamenti per lavori gestiti da strutture comuni, costituite ai sensi del titolo II, capo V, del decreto legislativo 267/2000;

     b) supporto tecnico e amministrativo per la costituzione di una struttura tecnica comune tra gli enti;

     c) partecipazione alle attività consultive della Regione.

 

     Art. 7. (Programma triennale dei lavori pubblici).

     1. L’attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge si svolge sulla base del programma triennale dei lavori pubblici, di seguito denominato programma, e dei suoi aggiornamenti annuali.

     2. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, predispongono e approvano il programma, nel rispetto dei documenti programmatori, previsti dalla normativa vigente e in particolare dalla normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno di riferimento, ivi comprese le opere di manutenzione straordinaria del patrimonio e dei servizi a rete [7].

     3. I bisogni connessi con la conservazione e la valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio culturale, con la difesa del territorio, con lo sviluppo economico-sociale della regione e con lo svolgimento di funzioni istituzionali, che per il loro soddisfacimento prevedono la realizzazione di lavori pubblici, costituiscono il riferimento per la programmazione dei lavori pubblici.

     4. [Il programma individua gli interventi da attivare sulla base di una relazione illustrativa, dell’inquadramento territoriale di massima, di uno studio di fattibilità tecnico-amministrativa e di identificazione e quantificazione dei bisogni con particolare riferimento al bacino di utenza, di un preventivo di spesa e della individuazione dei presumibili tempi di attuazione. Il programma può essere oggetto di revisione] [8].

     5. Nel programma sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall’articolo 16, comma 10, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto a eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale, tenuto conto della situazione catastale e ipotecaria.

     6. Il programma e l’elenco annuale dei lavori sono approvati unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante; l’elenco annuale deve contenere l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse comunitarie, statali, regionali o di altri enti pubblici, nonché quelli comunque acquisibili. Tale disposizione non si applica alla Regione.

     7. L’individuazione nel programma dell’intervento costituisce presupposto per l’avvio delle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva.

     8. Le pubbliche amministrazioni sono autorizzate a disporre l’erogazione del finanziamento o del contributo, non appena il lavoro, oggetto di incentivi finanziari, viene inserito nell’elenco annuale dell’ente beneficiario.

     9. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, adottano il programma e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi-tipo definiti con il regolamento di cui all’articolo 4. I programmi e gli elenchi approvati sono comunicati all’Osservatorio dei lavori pubblici per il tramite della competente sezione regionale ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 5 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11. Rimangono fermi gli obblighi di comunicazione a organismi centrali e dello Stato per la verifica della compatibilità del programma con i documenti programmatori vigenti.

     10. La programmazione dei lavori pubblici degli organismi di diritto pubblico, di cui all’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE, è adottata in coerenza con le disposizioni che disciplinano l’attività programmatoria e previsionale della spesa. A tale fine sono adeguate le eventuali norme regolamentari in vigore. Per la programmazione dei lavori pubblici delle Aziende per i servizi sanitari e delle Aziende ospedaliere trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l’integrazione socio-sanitaria), e successive modificazioni [9].

 

     Art. 8. (Progettazione).

     1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti privilegiando, ove possibile, un'articolazione in lotti funzionali del lavoro, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare [10]:

     a) la qualità dell’opera e la rispondenza alle finalità relative;

     b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;

     c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale, regionale e comunitario;

     c bis) l'attuazione della disciplina vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici [11].

     2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati.

     3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all’utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefìci previsti, nonché in schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare deve inoltre consentire l’individuazione dei beni e dei soggetti interessati dalla procedura espropriativa ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, sempre che le modalità per la loro individuazione o per la comunicazione non risultino particolarmente onerose per l’amministrazione procedente.

     4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell’inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale, ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l’individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell’opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto, nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino a un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo. Sono altresì descritti i criteri di progettazione dei lavori finalizzati alla sicurezza, con l’indicazione della relativa spesa.

     5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato a un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall’insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall’elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato del piano di sicurezza e coordinamento, ove previsto dalla normativa vigente, nonché di apposito piano di manutenzione dell’opera, delle sue parti e dei relativi costi.

     6. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e loro coordinamento in fase esecutiva, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.

     7. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

     8. Per i lavori di minore complessità, la cui progettazione non richieda fasi autonome di approfondimento, il progetto definitivo e quello esecutivo sono sviluppati in un unico elaborato tecnico, salvo diversa indicazione del responsabile unico del procedimento. Per i suddetti lavori, di importo inferiore a 200.000 euro e per i quali sia allegata una relazione descrittiva dell'intervento, l'approvazione dell'elenco annuale dei lavori di cui all'articolo 7 sostituisce l'approvazione del progetto preliminare [12].

     9. L’accesso agli immobili per l’espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all’attività di progettazione è autorizzato, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) [13].

 

     Art. 9. (Attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie).

     1. Le prestazioni finalizzate alla realizzazione di lavori pubblici e in particolare quelle relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché alla direzione dei lavori sono espletate:

     a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

     b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori costituiti con la partecipazione di enti pubblici ai sensi della legislazione vigente, nonché con le modalità di cui all’articolo 6;

     c) dagli uffici di altre pubbliche amministrazioni adeguatamente attrezzate, di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi sulla base di apposito accordo;

     d) da liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 1815/1939 e successive modificazioni;

     e) dalle società di professionisti;

     f) dalle società di ingegneria;

     g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f).

     2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti in possesso del titolo di abilitazione o equipollente ai sensi della normativa vigente in materia.

     3. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sono attribuiti incarichi di responsabile del procedimento, sicurezza, progettazione, direzione lavori si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 6, relativamente alla stipula delle polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale. Nel caso di affidamento di incarichi professionali a soggetti esterni, le polizze assicurative sono a carico dei soggetti stessi [14].

     4. Per l’esercizio delle funzioni tecniche, di progettazione, direzione dei lavori e collaudo, nonché di quelle amministrative, finalizzate al regolare svolgimento del ciclo realizzativo dei lavori pubblici, le amministrazioni pubbliche possono affidare incarichi e consulenze a soggetti esterni aventi le competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico una polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

     5. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento di cui all’articolo 4, che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile della struttura competente alla realizzazione dei lavori, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g).

     6. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati negli atti di affidamento, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e, in presenza di più prestazioni specialistiche, con l’individuazione della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le stesse. Oltre alle prestazioni da svolgersi dai professionisti indicati negli atti di affidamento, l’affidatario non può affidare a terzi ulteriori attività, fatta eccezione per quelle relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

     7. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

     8. Per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura il cui importo stimato sia pari o superiore alla soglia comunitaria, si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni.

     9. Gli incarichi di progettazione di importo stimato compreso tra 100.000 euro e il valore della soglia comunitaria sono affidati mediante le procedure ad evidenza pubblica disciplinate dal regolamento di cui all’articolo 4 [15].

     9 bis. Gli incarichi di cui al comma 9 di importo stimato inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dal responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura prevista dall'articolo 22, comma 2 bis; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero soggetti idonei [16].

     9 ter. Gli incarichi di cui ai commi 9 e 9 bis sono affidati preferibilmente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 17 [17].

     9 quater. Gli incarichi di cui ai commi 9 e 9 bis possono essere affidati con il criterio del prezzo più basso ove ritenuto motivatamente più adeguato dalla stazione appaltante rispetto al criterio di cui al comma 9 ter [18].

     9 quinquies. Per l'affidamento degli incarichi di cui ai commi 9 e 9 bis le stazioni appaltanti devono, preferibilmente, utilizzare le tariffe professionali previste per le categorie interessate quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento [19].

     10. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti possono valutare la opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

     11. Gli affidamenti di cui ai commi 9 e 10 sono ulteriormente disciplinati dal regolamento di cui all’articolo 4.

     12. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative a essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi. Ai fini dell’individuazione dell’importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.

     13. [20].

     14. E’ fatto obbligo alle amministrazioni aggiudicatici e agli enti aggiudicatori di prevedere nei quadri economici dei progetti relativi ai lavori su sedi stradali un congruo importo per indennizzi derivanti da eventuali interruzioni di pubblici servizi, e per coprire i maggiori oneri conseguenti alle variazioni necessarie a garantire l'erogazione del servizio pubblico [21].

 

     Art. 10. (Sicurezza nei cantieri).

     1. Il piano di sicurezza e coordinamento, di cui al decreto legislativo 494/1996 e successive modificazioni, è sviluppato per successivi approfondimenti secondo le fasi della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere. Alla progettazione preliminare è allegata una relazione illustrativa contenente le prime indicazioni tecniche ed economiche per la successiva stesura del piano di sicurezza. La progettazione definitiva ed esecutiva è corredata di un computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta. Nel piano sono indicati tempi, modalità e procedure per l’attuazione, la contabilizzazione e la liquidazione dei relativi lavori.

     2. Le iniziative e le segnalazioni del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori sono comunicate al responsabile unico del procedimento per i provvedimenti di competenza, che devono assicurare la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle condizioni di sicurezza.

     3. L’Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere con le Aziende per i servizi sanitari, con i Comitati paritetici territoriali e con gli altri organismi preposti alla vigilanza intese mirate alla organizzazione di forme di controllo sistematico in cantiere, anche mediante l’utilizzo della banca dati degli appalti pubblici, di cui all’articolo 38.

     4. Per i lavori pubblici fruenti di incentivi trova applicazione l’articolo 64.

     5. L’Amministrazione regionale, nell’ambito delle iniziative di cui all’articolo 40, cura la diffusione della conoscenza della materia e adotta misure per l’acquisizione di adeguati livelli qualitativi di sicurezza presso gli operatori del settore. A tal fine predispone specifici piani annuali di attività.

 

     Art. 10 bis. (Disposizioni a tutela del lavoratore e della lavoratrice e sulla sicurezza del lavoro) [22]

     1. In ogni procedura di affidamento di lavori e fornitura di servizi, nei bandi di gara o nei capitolati speciali va osservato:

a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione degli appalti pubblici di lavori e fornitura di servizi, compresi i soci-lavoratori, anche se assunti fuori dalla Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore firmati dalle organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative che si intende impiegare e da eventuali accordi regionali, provinciali, territoriali di riferimento, vigenti nella Regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi fin dal primo giorno di inizio dei lavori alle Casse edili delle Province di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste;

b) l'osservanza integrale delle norme in materia di salute e sicurezza previste dalle norme nazionali e regionali vigenti, nonchè di ulteriori norme da definire, mediante specifiche intese con le parti sociali, in relazione alla specificità dell'appalto attraverso forme di contrattazione d'anticipo;

c) l'obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto dalla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa edile territorialmente competente;

e) fermo restando il disposto dell'articolo 32, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento di documento di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e provvede direttamente al pagamento a favore degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa [23].

     2. In sede di offerta il concorrente deve comunque dar conto del rispetto di quanto previsto al comma 1 e delle normative nazionali e regionali vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro.

     3. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

     4. Qualora il concorrente sia una cooperativa, nell'ambito delle autocertificazioni relative ai requisiti di ammissione, deve dichiarare che a favore dei soci lavoratori coinvolti nell'esecuzione dell'appalto si applica quanto previsto dal presente articolo a favore dei dipendenti, senza differenza alcuna.

 

     Art. 11. (Incentivi per la realizzazione di lavori pubblici) [24]

     1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dei soggetti di cui all'articolo 3, fatte salve le eccezioni ivi previste.

     2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori o di collaudo tecnico-amministrativo, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti.

     3. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme della presente legge. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno dal singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie e possono essere reimpiegate all'interno del quadro economico dell'opera. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni svolte, mediante apposita convenzione, da personale appartenente al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali), della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), sono corrisposte all'Ente di appartenenza che provvede all'erogazione al proprio dipendente. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale [25].

     4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2, a esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte della struttura competente alla realizzazione dell'opera di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione), o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le università e gli istituti scolastici superiori.

     4 bis. Il regolamento di cui al comma 3 produce i suoi effetti dal 19 aprile 2016 per gli incarichi conferiti da quella data. Per gli incarichi attribuiti anteriormente a tale data continua ad applicarsi la disciplina regolamentare previgente, in quanto compatibile con le norme nel tempo succedutesi [26].

 

     Art. 12. (Organizzatore generale).

     1. I soggetti di cui all’articolo 3 che sono tenuti alla realizzazione di lavori pubblici episodicamente e senza continuità e non dispongono al loro interno delle necessarie professionalità possono affidare l’espletamento degli adempimenti di competenza della stazione appaltante a un organizzatore generale.

     2. L’affidamento avviene nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di servizi e può avere a oggetto il compimento degli atti propri del responsabile del procedimento e delle procedure dalla fase della progettazione a quelle di affidamento, esecuzione e collaudo dei lavori, nonché l’attività di progettazione, o parte di essa, e la direzione dei lavori.

     3. L’organizzatore generale deve essere in possesso delle professionalità richieste dalla stazione appaltante, con riferimento alle attività che sono affidate all’esterno, e deve prestare le garanzie previste dalle vigenti leggi con riferimento alle prestazioni affidate.

 

CAPO III

REQUISITI DEGLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI

 

     Art. 13. (Qualificazione).

     1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ai sensi della normativa statale. Per i requisiti di carattere generale dei soggetti esecutori di lavori pubblici e per le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione o di affidamento dei lavori, nonché per i benefici a favore delle imprese in possesso di certificazione di sistemi di qualità, ovvero di loro elementi significativi, trova altresì applicazione la normativa statale vigente in materia.

     2. L’Amministrazione regionale è autorizzata a far parte di associazioni di stazioni appaltanti pubbliche per la partecipazione azionaria a società organismi di attestazione, nei limiti e con le modalità previste in materia di qualificazione.

 

     Art. 14. (Requisiti per l’affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a quello per cui la normativa statale prevede il sistema di qualificazione SOA). [27]

     1. Per l’affidamento di lavori per i quali la normativa statale non prevede l’obbligatorietà del sistema di qualificazione attuato da organismi di diritto privato di attestazione (SOA), da realizzarsi con le procedure di cui agli articoli 21, 22 e 23, il possesso dei requisiti di ordine tecnico e organizzativo è dimostrato con l’iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

     2. Nel subappalto di lavori di cui al comma 1, il possesso dei requisiti di ordine tecnico e organizzativo del subappaltatore è dimostrato dall’iscrizione dello stesso alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché da dichiarazione dell’impresa appaltatrice attestante l’idoneità tecnico-organizzativa del subappaltatore.

     3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, i soggetti esecutori di lavori pubblici aventi sede in uno degli Stati membri dell’Unione europea dimostrano l’iscrizione, secondo le modalità vigenti nel paese d’origine, in uno dei registri equivalenti a quello della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 

     Art. 15. (Soggetti ammessi alle gare).

     1. I soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici, la disciplina dei consorzi e dei raggruppamenti, nonché i limiti, i divieti e le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure, sono individuati dalla normativa comunitaria e, per gli aspetti integrativi e attuativi, da quella statale.

     2. I soggetti di cui all’articolo 3 possono prevedere negli atti di gara, anche informale, la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di convenire un nuovo contratto per la realizzazione integrale o il completamento dei lavori, da stipularsi alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.

 

CAPO IV

SISTEMI DI REALIZZAZIONE DI LAVORI

PUBBLICI E SCELTA DEL CONTRAENTE

 

     Art. 16. (Sistemi di realizzazione di lavori pubblici).

     1. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto per i lavori in economia.

     2. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all’articolo 3, aventi per oggetto:

     a) la sola esecuzione dei lavori pubblici;

     b) la progettazione esecutiva espletata da uno dei soggetti di cui all’articolo 9, comma 1, lettere d), e), f) e g), nonché l’esecuzione dei lavori pubblici qualora questi riguardino:

     1) lavori la cui componente impiantistica o tecnologica presenti particolari complessità in relazione alla tipologia e al valore dell’opera;

     2) lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.

     3. L’affidamento dei contratti avviene sulla base del progetto esecutivo fatte salve le ipotesi di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo e al comma 1, lettera d), dell’articolo 18.

     4. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta tra un imprenditore e una amministrazione aggiudicatrice, aventi a oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori a essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara, che comunque non può superare il 50 per cento dell’importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un’unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili.

     5. La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni. I presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall’amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l’esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell’equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, e in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano deve essere effettuata a vantaggio del concedente. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l’eventuale valore residuo dell’investimento non ammortizzato al termine della concessione.

     6. Nel caso di realizzazione di lavori pubblici con lo strumento della finanza di progetto di cui al capo II della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20, e successive modificazioni, la concessione è regolamentata dall’articolo 4 della medesima legge regionale 20/1999.

     7. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo, ovvero a corpo e a misura; in ogni caso i contratti di cui al comma 2, lettera b), numero 1), sono stipulati a corpo.

     8. E’ in facoltà delle stazioni appaltanti stipulare a misura i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici.

     9. L’esecuzione da parte dell’impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L’esecuzione dei lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici.

     10. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell’appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all’appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti all’amministrazione aggiudicatrice già indicati nel programma ai sensi dell’articolo 7, comma 5, in quanto non assolvono più a funzioni di interesse pubblico; fermo restando che detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara può prevedere un momento antecedente per l’immissione nel possesso dell’immobile.

     11. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione dei beni. L’aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni e alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti più conveniente per l’amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per l’acquisizione del bene. Il regolamento di cui all’articolo 4 disciplina compiutamente le relative procedure.

 

     Art. 17. (Criteri di aggiudicazione e Commissione giudicatrice).

     1. L’aggiudicazione degli appalti è effettuata:

     a) con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco dei prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;

     b) preferibilmente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa [28].

     2. L’aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso, nonché l’affidamento di concessioni mediante procedura ristretta, avvengono con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

     3. Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa considera i seguenti elementi variabili in relazione all’opera da realizzare e al sistema di affidamento:

     1) corrispettivo e sua corresponsione;

     2) qualità e pregio tecnico dell’opera progettata;

     3) caratteristiche estetiche e funzionali;

     4) caratteristiche ambientali;

     5) costo di utilizzazione e rendimento;

     6) tempo di esecuzione dei lavori;

     7) economicità;

     8) durata, modalità di gestione, livello e criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all’utenza nell’ipotesi di concessione;

     8 bis) innovazione tecnologica o di processo nell'opera da realizzare [29];

     9) [30];

     10) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.

     4. Il bando o gli atti di gara indicano l’ordine di importanza degli elementi di cui al comma 3.

     5. Qualora l’aggiudicazione o l’affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione è affidata a una commissione giudicatrice.

     6. La commissione giudicatrice, nominata dall’organo competente a effettuare la scelta dell’aggiudicatario o affidatario dei lavori oggetto della procedura, è composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta da un dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i quali ricoprano cariche di pubblico amministratore in enti del medesimo territorio provinciale ove è affidato l’appalto o la concessione. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all’approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi.

     7. I commissari sono scelti secondo le disposizioni del regolamento di cui all’articolo 4, nel rispetto dei criteri di imparzialità e competenza, in armonia con la normativa vigente.

     8. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.

     9. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell’amministrazione.

 

     Art. 18. (Procedure di scelta del contraente).

     1. Le procedure di scelta del contraente sono:

     a) la procedura aperta;

     b) la procedura ristretta;

     c) la procedura ristretta semplificata;

     d) l’appalto-concorso;

     e) la procedura negoziata.

     2. La procedura aperta è la procedura in cui ogni imprenditore in possesso dei requisiti di qualificazione può presentare un’offerta; la procedura ristretta è la procedura in cui soltanto gli imprenditori che ne abbiano fatto richiesta e che siano stati invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un’offerta; la procedura ristretta semplificata è la procedura in cui soltanto gli imprenditori direttamente invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un’offerta; l’appalto-concorso è la procedura in cui gli imprenditori presentano il progetto esecutivo dei lavori e indicano le condizioni alle quali sono disposti a eseguirlo; la procedura negoziata è la procedura in cui le amministrazioni aggiudicatici consultano gli imprenditori di propria scelta e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto [31].

     3. L’affidamento di appalti mediante appalto-concorso è consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o a elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dell’indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L’offerta ha a oggetto il progetto esecutivo e il prezzo [32].

 

     Art. 19. (Procedura aperta).

     1. L’autorità che presiede l’incanto dichiara l’asta deserta qualora non siano presentate almeno due offerte, salvo il caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice abbia stabilito nel bando di gara di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

 

     Art. 20. (Procedura ristretta).

     1. Per l’affidamento dei lavori di importo al di sotto della soglia comunitaria mediante procedura ristretta il bando di gara può fissare il numero minimo e quello massimo entro cui collocare il numero di concorrenti che si intende invitare. In tale caso, il numero minimo non può essere inferiore a dieci e quello massimo superiore a trenta.

     2. Qualora il numero dei candidati sia superiore a quello indicato nel bando, prima di procedere all’esame dei requisiti delle imprese, le amministrazioni aggiudicatrici procedono alla scelta dell’impresa da invitare sulla base di criteri, stabiliti da un apposito regolamento di attuazione del regolamento-tipo regionale, predisposto prima dell’indizione delle gare da parte delle amministrazioni stesse, che tengano conto della migliore idoneità economico-finanziaria, tipologica e organizzativo-dimensionale dei concorrenti, rispetto ai lavori da realizzare. Il regolamento-tipo predisposto dalla Regione si applica alla Regione medesima e agli enti regionali, nonché, fino all’emanazione dei rispettivi regolamenti di attuazione, alle altre amministrazioni aggiudicatrici [33].

 

     Art. 21. (Procedura ristretta semplificata).

     1. Nell’affidamento mediante procedura ristretta semplificata l’importo dei lavori messi in gara non può essere superiore a euro 1.500.000.

     1 bis. L’espletamento della gara è preceduto da adeguata pubblicità sul sito informatico della Regione ai sensi dell’articolo 38 [34].

     2. L’amministrazione aggiudicatrice disciplina lo svolgimento della gara in sede di invito a partecipare nel rispetto dei principi della trasparenza e concorrenza.

     3. L’affidamento degli appalti avviene a seguito di gara alla quale sono invitati almeno dieci concorrenti qualificati per i lavori oggetto dell’appalto. Per gli affidamenti inferiori a 100.000 euro sono invitati almeno cinque concorrenti qualificati. Il regolamento di cui all’articolo 4 definisce i criteri di interpello dei concorrenti nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza [35].

     4. Qualora la gara di cui al comma 3 vada deserta, l’amministrazione aggiudicatrice può procedere ai sensi dell’articolo 22 [36].

 

     Art. 22. (Procedura negoziata).

     1. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all’affidamento di lavori pubblici mediante procedura negoziata nei casi previsti dagli articoli 30 e 31 della direttiva 2004/18/CE, e con l’osservanza delle modalità previste dalla medesima direttiva, nel caso di appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria [37].

     2. Nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti affidano lavori con la procedura negoziata esclusivamente qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

     a) qualora la gara sia andata deserta in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate;

     b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l’appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore determinato;

     c) qualora l’estrema urgenza, per eventi imprevedibili non imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici, non consenta di esperire nei termini le procedure aperte o ristrette;

     d) per lavori complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato né nel primo contratto concluso ancorché in corso di esecuzione, che, a seguito di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari all’esecuzione dell’opera purché vengano attribuiti all’imprenditore che esegue tale opera e sempre che non possano essere, tecnicamente o economicamente, distinti dall’appalto principale senza gravi inconvenienti per l’amministrazione oppure, quantunque separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento; tuttavia, l’importo cumulato degli appalti aggiudicati per lavori complementari non deve superare il 50 per cento dell’importo dell’appalto principale;

     e) nel caso di lavori relativi ai lotti successivi di progetti generali definitivi approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all’impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette, che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l’eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche l’importo del lotto successivo ai fini dell’applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo alla ultimazione dei lavori dell’appalto iniziale. [38]

     2 bis. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedure aperte o ristrette [39].

     2 ter. La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui al comma 2, anche per i lavori di importo complessivo inferiore a 500.000 euro. I lavori sono affidati, a cura del responsabile del procedimento, ai sensi del comma 2 bis; per i lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro, l'invito è rivolto ad almeno cinque operatori economici se sussistono in tale numero soggetti idonei [40].

     3. Gli affidamenti di appalti mediante procedura negoziata di importo superiore a 500.000 euro sono motivati e comunicati alla sezione regionale dell’Osservatorio dei lavori pubblici dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda [41].

     4. Qualora un lotto funzionale appartenente a un’opera sia stato affidato mediante procedura negoziata, allo stesso appaltatore non può essere assegnato con tale procedura altro lotto in tempi successivi se appartenente alla medesima opera.

 

     Art. 22 bis. (facilitazione dell'accesso delle PMI ai lavori pubblici) [42]

     1. Per facilitare alle locali micro, piccole e medie imprese (PMI) l'accesso ai lavori pubblici, gli enti appaltanti, in osservanza del diritto dell'Unione europea in materia di lavori pubblici, nonché in applicazione dell'articolo 13 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese), suddividono e assegnano i lavori pubblici in lotti o per lavorazioni, salvo che sussistano particolari ragioni economiche e tecniche.

     2. Nei bandi di gara per lavori pubblici si sottolinea espressamente la possibilità del subappalto. In caso di subappalto l'ufficio appaltante garantisce il pagamento delle imprese subappaltatrici nei diversi stadi di avanzamento dei lavori.

 

     Art. 23. (Lavori in economia).

     1. I lavori in economia sono ammessi fino all’importo di euro 200.000.

     2. I lavori in economia si possono eseguire:

     a) in amministrazione diretta;

     b) per cottimo.

     3. I lavori in amministrazione diretta si eseguono per mezzo del personale e dei mezzi propri della amministrazione aggiudicatrice; il responsabile del procedimento acquista i materiali e acquista e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell’opera [43].

     4. Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l’affidamento dei lavori di particolari tipologie, individuate da ciascuna stazione appaltante in un apposito regolamento.

     5. Con il regolamento di cui all’articolo 4 sono definite le tipologie dei lavori da eseguirsi in economia e le forme di contabilità semplificata dei lavori.

 

     Art. 24. (Clausole contrattuali). [44]

     1. L’amministrazione aggiudicatrice può richiedere all’aggiudicatario di mantenere un ufficio operativo in ambito regionale per tutta la durata dei lavori e fino alla data in cui diviene definitivo il collaudo di cui all’articolo 29.

     2. Nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice eserciti la facoltà di cui al comma 1, ne fa menzione nel bando e negli atti di gara.

 

          Art. 25. (Offerte anomale). [45]

     1. Negli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria per le offerte che appaiano anormalmente basse rispetto alla prestazione trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 55 della direttiva 2004/18/CE [46].

     2. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, esperite ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 e con il criterio di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), trova applicazione il sistema di esclusione automatica delle offerte anomale.

     3. Ai fini della determinazione della soglia di anomalia l’amministrazione aggiudicatrice procede al calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse previa esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso. L’amministrazione procede all’esclusione delle offerte ammesse i cui ribassi siano pari o maggiori della soglia di anomalia come sopra determinata.

     4. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.

 

CAPO V

ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

 

     Art. 26. (Documenti facenti parte del contratto).

     1. Sono parte del contratto:

     a) il capitolato generale;

     b) il capitolato speciale;

     c) gli elaborati progettuali individuati dal responsabile del procedimento;

     d) l’elenco dei prezzi unitari;

     e) i piani di sicurezza;

     f) il cronoprogramma.

     2. La stazione appaltante è esonerata dall’allegare al contratto i documenti e gli elaborati di cui al comma 1, se li richiama espressamente e in modo inequivocabile nel contratto medesimo.

 

     Art. 27. (Varianti in corso d’opera).

     1. Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, sentiti il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

     a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

     b) per cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti e sempre che non alterino l’impostazione progettuale;

     c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene, verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

     d) nei casi previsti dall’articolo 1664, secondo comma, del codice civile;

     e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà comunicazione alla sezione regionale dell’Osservatorio dei lavori pubblici e segnala altresì l’esito del procedimento.

     2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera e).

     3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, semprechè non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze. L'importo in aumento relativo alle varianti non può superare per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro il 40 per cento e per tutti gli altri lavori il 20 per cento dell'importo di contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera [47].

     4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indìce una nuova gara alla quale è invitato l’aggiudicatario iniziale.

     5. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 4 dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, nella misura massima dei quattro quinti dell’importo del contratto.

     6. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

     7. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera.

     8. A eccezione dei contratti affidati a seguito di appalto-concorso, l’impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori, può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano una riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione comprendenti anche gli elementi di carattere economico. Le proposte dell’appaltatore devono essere predisposte e presentate in forma di perizia tecnica e non devono comportare interruzione o rallentamento nell’esecuzione dei lavori. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l’appaltatore.

 

     Art. 28. (Direzione dei lavori).

     1. Per l’esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti realizzatori individuano le risorse specialistiche necessarie per espletare la funzione di direzione dei lavori al fine dell’istituzione del relativo ufficio.

     2. L’ufficio di direzione dei lavori è costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.

     3. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano nominare tra i dipendenti il direttore dei lavori per carenza delle necessarie risorse specialistiche, ovvero per difficoltà a rispettare i tempi della programmazione lavori o per lavori di speciale complessità o rilevanza architettonica o ambientale o per la necessità di attuare progetti integrati che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, la direzione lavori è affidata a liberi professionisti singoli o associati nelle forme della legge 1815/1939, ovvero ad altri soggetti, con l’osservanza delle procedure previste dalla vigente normativa sugli appalti di servizi [48].

     4. La situazione di cui al comma 3 è accertata dal responsabile della struttura competente alla realizzazione dei lavori, anche in relazione alla presenza delle forme di cooperazione di cui all’articolo 6 [49].

 

     Art. 29. (Collaudo).

     1. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità e i tempi previsti dal regolamento di cui all’articolo 4. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

     2. Per i lavori di importo contrattuale non eccedente euro 1.500.000 è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.

     3. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

     4. Il collaudo in corso d’opera è obbligatorio per i lavori di importo contrattuale superiore a euro 1.500.000 nei seguenti casi:

     a) quando la direzione dei lavori sia affidata all’esterno;

     b) in caso di opera di particolare complessità;

     c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;

     d) in altri casi individuati nel regolamento di cui all’articolo 4.

     5. Il collaudo non può essere affidato a coloro che sono direttamente intervenuti sui lavori con una attività autorizzativa, di controllo, progettazione, direzione, vigilanza ed esecuzione dell’opera o che abbiano in corso rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito il lavoro. Il collaudatore o i componenti la commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni giurisdizionali.

     6. I requisiti professionali per poter svolgere l’attività di collaudatore, le modalità di nomina e le cause di incompatibilità sono definiti con il regolamento di cui all’articolo 4.

     7. L’amministrazione aggiudicatrice che per cause non imputabili alla stessa non si trovi nelle condizioni di approvare l’atto di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, in relazione agli effetti attribuiti a tali atti dall’articolo 89, comma 18, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come sostituito dall’articolo 43, comma 1, della legge regionale 34/1997, provvede comunque, entro i termini fissati dalla normativa vigente, all’accertamento della corretta esecuzione dei lavori nel rispetto delle clausole contrattuali mediante l’approvazione di un atto provvisorio, ai fini della liquidazione della rata di saldo all’impresa appaltatrice.

 

     Art. 30. (Garanzie e coperture assicurative). [50]

     1. L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori pubblici è corredata di una cauzione pari al 2 per cento dell’importo dei lavori, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa e dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Per l’affidamento di lavori di importo non superiore a euro 150.000 è altresì ammessa la cauzione in numerario anche mediante assegno circolare e non è richiesto l’impegno del fideiussore. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai soggetti non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione.

     2. L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 20 per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20 per cento. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, le cui entità e modalità sono stabilite dal regolamento di cui all’articolo 4 [51].

     3. La fideiussione bancaria o assicurativa di cui ai commi 1 e 2 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data fissata per la presentazione dell’offerta.

     4. Per i lavori di importo contrattuale pari o superiore a quello determinato dal regolamento di cui all’articolo 4, l’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio [52].

     4 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4 è consentita la facoltà all’Amministrazione pubblica committente di prevedere che l’esecutore dei lavori assicuri anche l’evento considerato causa di forza maggiore [53].

     5. Per i lavori di importo contrattuale pari o superiore a quello determinato dal regolamento di cui all’articolo 4, l’esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

     6. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall’approvazione del progetto e con riferimento allo specifico lavoro, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l’amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all’articolo 27, comma 1, lettera e), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di euro 2.500.000, per lavori di importo superiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale. Per gli incarichi fiduciari, di cui all’articolo 9, comma 9, lettera d), la garanzia può intendersi prestata, salvo diversa indicazione del responsabile del procedimento, mediante polizza generale di responsabilità civile professionale. Per i progettisti dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 6 [54].

     7. Prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti oppure da organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.

     7 bis. La stazione appaltante, tenuto conto dell’entità del lavoro, indica nel capitolato speciale d’appalto se intende subordinare il pagamento della rata di saldo alla prestazione di garanzia fideiussoria. La garanzia fideiussoria non può essere richiesta se non prevista espressamente nel capitolato speciale d’appalto. Ai sensi dell’articolo 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile [55].

     8. Non sono ammesse forme di garanzia diverse da quelle previste ai commi precedenti.

 

     Art. 31. (Piani di sicurezza).

     1. I soggetti tenuti all’osservanza della disciplina sulla sicurezza, i contenuti e le procedure per l’attuazione della medesima sono individuati dalla normativa di settore.

     2. Gli oneri della sicurezza vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d’asta. Le gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza da parte dell’appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza.

     2 bis. I piani di sicurezza devono essere formulati con specifica individuazione delle misure di protezione per ciascun cantiere, compresa la predisposizione DUVRI, ove richiesto, con una contabilità dei costi dettagliata e non forfetaria [56].

     2 ter La stazione appaltante e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono controllare l'esatta applicazione delle misure del piano di sicurezza, effettuando la contabilità al pari delle altre lavorazioni, compresa l'attuazione del DUVRI, ove richiesto [57].

 

     Art. 32. (Clausole sociali).

     1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa nazionale sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte delle imprese esecutrici di opere pubbliche e di interesse pubblico, i bandi di gara, i capitolati speciali d’appalto, i contratti di appalto di lavori pubblici, nonché le convenzioni di concessione di opere pubbliche nel territorio regionale prevedono:

     a) l’obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l’iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine anche ai fini dell’accentramento contributivo;

     b) l’obbligo dell’appaltatore di rispondere dell’osservanza di quanto previsto dalla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

     c) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all'acquisizione in via telematica della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la cassa edile; l'ente appaltante o concedente provvede direttamente alla richiesta della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva alle autorità competenti; qualora dalla dichiarazione risultino irregolarità relative a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, l'ente appaltante o concedente provvede direttamente al pagamento a favore degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa [58].

     2. [L’Amministrazione regionale promuove intese con gli enti previdenziali, assicurativi e le casse edili finalizzate all’introduzione di un documento unico sulla regolarità contributiva delle imprese esecutrici di lavori pubblici. Il documento unico certifica la regolarità contributiva in relazione al rapporto di lavoro e agli obblighi previdenziali e assicurativi delle imprese esecutrici] [59].

 

     Art. 33. (Lavori scorporabili e subappaltabili).

     1. Ferme restando le disposizioni in materia di subappalto, la cui disciplina è regolamentata dalle norme statali, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara l’importo complessivo dell’opera o del lavoro oggetto dell’appalto, la categoria prevalente e la relativa classifica, nonché le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate, di cui si compone l’opera o il lavoro, diverse dalla categoria prevalente, con i relativi importi e categorie che sono, anche interamente a scelta del concorrente, subappaltabili o affidabili a cottimo e comunque scorporabili.

     2. Le parti costituenti l’opera o il lavoro subappaltabili e scorporabili sono quelle di valore singolarmente superiore al 10 per cento dell’importo complessivo dell’opera o del lavoro, ovvero di importo superiore a euro 150.000.

 

     Art. 34. (Capitolato generale d’appalto).

     1. Il capitolato generale d’appalto di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a), è adottato con decreto del Presidente della Regione e si applica ai lavori affidati dai soggetti di cui all’articolo 3, commi 1 e 2.

     2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato ed entra in vigore contestualmente al regolamento di cui all’articolo 4. Fino all’entrata in vigore medesima trova applicazione il decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

 

CAPO VI

NORME IN MATERIA DI CONTENZIOSO

 

     Art. 35. (Accordo bonario).

     1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata l’ammissibilità formale e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di valore, acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori, nonché, ove costituito, dell’organo di collaudo e, sentito l’affidatario, formula all’amministrazione, entro novanta giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve medesime, proposta motivata di accordo bonario [60].

     2. L’amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta di cui al comma 1, decide in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall’affidatario.

 

     Art. 36. (Definizione delle controversie).

     1. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’articolo 35, sono decise dall’autorità giudiziaria competente, salva la decisione di ambo le parti di ricorrere a un collegio arbitrale.

     2. Qualora la controversia sia affidata al collegio arbitrale, questo è costituito presso la camera arbitrale istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

 

CAPO VII

PUBBLICITA’, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RAPPORTI

CON L’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

 

     Art. 37. (Forme di pubblicità).

     1. Le forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria sono disciplinate dalla direttiva 2004/18/CE [61].

     2. Per i lavori di importo pari o superiore a euro 1.500.000 e inferiore alla soglia comunitaria i bandi di gara sono pubblicati sul sito informatico della Regione, ai sensi dell’articolo 38, e per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione regionale [62].

     3. Per i lavori di importo inferiore a euro 1.500.000 gli avvisi e i bandi di gara sono pubblicati nell’albo pretorio del comune ove si debbono eseguire i lavori, nell’albo della stazione appaltante e sul sito informatico della Regione.

     4. Il regolamento di cui all’articolo 4 individua contenuti, modalità e tempi dell’attivazione del sistema informatico della Regione.

 

     Art. 38. (Sistema informativo regionale di pubblicità degli appalti di lavori pubblici). [63]

     1. L’Amministrazione regionale organizza la raccolta e la diffusione telematica delle informazioni concernenti gli appalti, riguardanti tutte le fasi procedurali dalla pubblicizzazione dei bandi di gara e affidamento degli incarichi al completamento e collaudo delle opere.

     1 bis. Ai fini di adeguata pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione previsti dagli articoli 43 e 49 del trattato CE, sono in particolare diffusi, ai sensi del comma 1, l’elenco annuale dei lavori programmati dalle stazioni appaltanti, i criteri di scelta applicati dalle medesime al fine di individuare le imprese da invitare alle gare, nonché le modalità per gli imprenditori interessati di proporre la propria candidatura [64].

     2. L’accesso telematico alle informazioni è libero.

     3. E’ fatto obbligo ai soggetti di cui all’articolo 3 di comunicare tutte le informazioni necessarie per l’organizzazione della banca dati, nonché di rendere disponibili in sede decentrata tali dati, sulla base di procedure standardizzate individuate in apposito regolamento di attuazione.

     4. Il regolamento di cui al comma 3 tiene conto delle funzioni istituzionali svolte in ambito regionale d’intesa con l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

 

     Art. 39. (Rapporti con l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici).

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a svolgere, d’intesa con l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, funzioni istituzionali dell’Autorità medesima relativamente ai lavori da realizzarsi in ambito regionale.

     2. I termini fissati per gli adempimenti previsti dall’articolo 4, comma 17, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall’articolo 9, comma 14, della legge 415/1998, sono incrementati di ulteriori quindici giorni.

     3. In relazione a quanto disposto dall’articolo 5 della legge regionale 11/1999, in materia di raccolta e diffusione dei dati relativi agli affidamenti di incarichi e di lavori pubblici sulla base di procedure standardizzate, il procedimento sanzionatorio per l’omessa comunicazione di cui all’articolo 4, comma 17, della legge 109/1994 può essere avviato dopo l’infruttuoso esperimento di richiesta di trasmissione del dato e non si considera omissione la comunicazione effettuata oltre i termini di legge, purché intervenga entro il termine assegnato.

     4. [Sono esentati dall’obbligo di comunicazione dei dati di cui all’articolo 4, comma 17, della legge 109/1994 le amministrazioni che affidano lavori in economia e lavori di importo non superiore a euro 150.000] [65].

 

CAPO VIII

ATTIVITA’ A SUPPORTO DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI

 

     Art. 40. (Iniziative per la realizzazione di lavori pubblici).

     1. L’Amministrazione regionale promuove la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale e locale mediante le seguenti iniziative:

     a) convocazione della Commissione regionale dei lavori pubblici;

     b) assistenza e supporto nelle procedure di affidamento mediante le unità specializzate di cui all’articolo 44;

     c) accesso ai dati conoscitivi contenuti nell’archivio tecnico regionale per il miglioramento qualitativo della progettazione, gestione e collaudo degli appalti e dei piani di sicurezza;

     d) accorpamento in un’unica struttura delle attività di formazione dei contratti relativamente ai lavori di interesse regionale, nonché delle attività di consulenza in materia contrattuale relativamente ai lavori di interesse locale;

     e) attività di consulenza finalizzata all’approfondimento e all’uniformità degli indirizzi interpretativi nella materia, anche mediante l’organizzazione di un prezzario regionale;

     f) introduzione di sistemi di qualità nelle procedure di selezione dei concorrenti, di aggiudicazione del contratto e di gestione dello stesso;

     g) promozione di attività di formazione del personale delle amministrazioni aggiudicatrici, e in genere degli operatori del settore, con particolare riferimento alla sicurezza;

     h) realizzazione diretta di opere di interesse locale;

     h bis) indicazione dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara svolte dalla Rete di stazioni appaltanti, escluso il Presidente [66].

     1 bis. Per l'attività di redazione e aggiornamento del prezzario di cui al comma 1, lettera e), l'Amministrazione regionale si avvale di un comitato tecnico istituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, che ne determina la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento, coordinato dalla struttura competente in materia di lavori pubblici. Al comitato partecipano i tecnici designati dagli enti e organizzazioni maggiormente rappresentativi delle istituzioni e categorie economiche e professionali e dalle società partecipate dalla Regione Friuli Venezia Giulia, operanti nel settore. Il personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale partecipa ai lavori nell'ambito della propria attività d'istituto. Ai sensi della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), ai componenti esterni è corrisposto un compenso determinato con deliberazione della Giunta regionale [67].

 

     Art. 41. (Commissione regionale dei lavori pubblici).

     1. Al fine della semplificazione dei procedimenti di valutazione, di autorizzazione e di finanziamento concernente l’attuazione di lavori pubblici, il soggetto pubblico o privato attuatore dell’intervento può richiedere la convocazione della Commissione regionale dei lavori pubblici, di seguito denominata Commissione regionale, alla quale partecipano tutti i soggetti competenti all’esame tecnico del progetto e al rilascio dei provvedimenti autorizzatori previsti dalla normativa vigente. In tale ipotesi non trova applicazione il disposto di cui all’articolo 21 della legge regionale 7/2000. La convocazione della Commissione regionale può essere altresì richiesta da soggetti beneficiari di contributi pubblici per l’attuazione di opere non soggette alla normativa dei lavori pubblici che la Giunta regionale dichiari di preminente interesse regionale.

     2. Nel caso di opere e interventi sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale o a procedura di incidenza in attuazione dell’articolo 4 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, e comunque quando la normativa vigente attribuisce a organi collegiali o politici la competenza al rilascio di provvedimenti autorizzatori o finali, partecipa alla Commissione regionale il dirigente della struttura competente all’istruttoria per il rilascio del provvedimento.

     3. La Commissione regionale esamina ai fini valutativi i progetti, anche con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate"), valuta i tempi necessari per l’esecuzione dei lavori, determina la spesa ammissibile e assume i provvedimenti di competenza con il voto favorevole della maggioranza dei componenti [68].

     4. Nel caso di opere e interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che ricadono in aree classificate parchi e riserve naturali e in siti di importanza comunitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la Commissione regionale delibera con il voto favorevole dei due terzi dei componenti. In caso di lavori pubblici incidenti in siti di importanza comunitaria, la Commissione regionale non può assumere determinazioni positive in presenza del voto negativo del rappresentante della struttura competente alle valutazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e successive modificazioni.

     5. Con deliberazione della Giunta regionale è individuata la struttura tecnica competente per territorio incaricata di provvedere all’organizzazione della Commissione regionale, nonché sono disciplinati la composizione della Commissione medesima, assicurando la partecipazione degli enti locali interessati, le modalità di funzionamento, nonché i termini entro i quali deve essere assunto il provvedimento finale.

 

     Art. 42. (Semplificazione delle procedure valutative).

     1. La Commissione regionale, su richiesta di enti e professionisti incaricati della progettazione dei lavori da realizzare, può tenere apposite audizioni per fornire indicazioni e valutazioni preliminari ai fini dell’individuazione delle ipotesi progettuali più idonee.

     2. La Commissione regionale si esprime, anche ai fini dell’ammissibilità della spesa e, ove ritenuto opportuno, con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996, sulla base del progetto preliminare come definito dall’articolo 8, comma 3, nonché dal regolamento di cui all’articolo 4, ovvero, nel caso di interventi di soggetti privati, sulla base di elaborati tecnici progettuali di analogo approfondimento [69].

     3. Nel caso di opere e interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che ricadano in aree classificate parchi e riserve naturali e nei siti di importanza comunitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e successive modificazioni, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero la procedura di valutazione di incidenza e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la Commissione regionale si esprime sul progetto preliminare, integrato con l’ulteriore documentazione individuata con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze e i nulla osta previsti dalla normativa vigente.

     4. Nel caso di opere e interventi richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale, il progetto è inviato alle autorità individuate in base all’articolo 13, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, ed è data informazione al pubblico mediante pubblicazione su due quotidiani a diffusione regionale e sul sito telematico della Regione. Nel caso di opere e interventi richiedenti la procedura di incidenza di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE, la Commissione regionale opera sulla base delle determinazioni assunte dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 41, comma 5.

     5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano ai lavori pubblici relativi a impianti di smaltimento rifiuti.

 

     Art. 43. (Snellimento delle procedure autorizzatorie).

     1. Al fine del rilascio delle autorizzazioni, concessioni, licenze, nulla osta e pareri, la Commissione regionale esamina il progetto definitivo anche con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996, predisposto ai sensi dell’articolo 8, comma 4, nonché del regolamento di cui all’articolo 4, per accertare il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 42 [70].

     2. Le procedure di competenza della Commissione regionale sostituiscono tutte le altre procedure di controllo ed esame tecnico, nonché le procedure per la formalizzazione di intese e concerti e per il rilascio di nulla osta, autorizzazioni, assensi e altri atti autorizzativi da parte della Regione o di altri enti pubblici previsti dalla normativa vigente, a esclusione di quelle di competenza delle amministrazioni statali, salvo quanto previsto dal comma 3.

     3. Qualora alla Commissione regionale partecipino i rappresentanti di amministrazioni statali e concessionari, il provvedimento finale sostituisce le autorizzazioni di competenza dei predetti soggetti. Qualora l’intervento riguardi aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi degli articoli 139 e 146 del decreto legislativo 490/1999, il provvedimento finale della Commissione regionale e i relativi allegati costituiscono autorizzazione ai sensi dell’articolo 151, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo. Il pronunciamento favorevole in seno alla Commissione regionale del rappresentante della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali del Friuli Venezia Giulia sostituisce il formale atto di assenso da parte degli organi statali preposti all’esercizio del potere di annullamento, di cui al comma 2 dell’articolo 138 della legge regionale 52/1991, come da ultimo modificato dall’articolo 63, comma 1, della legge regionale 34/1997. Ai fini dell’assunzione del provvedimento finale della Commissione regionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 22, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 7/2000, come modificato dall’articolo 29, comma 4, della legge regionale 3/2001.

     4. Per i lavori di cui al presente capo la concessione edilizia o l’accertamento di compatibilità urbanistica sono rilasciati sulla base del provvedimento finale assunto dalla Commissione regionale.

 

     Art. 44. (Assistenza negli affidamenti e nella gestione dei lavori pubblici).

     1. L’Amministrazione regionale istituisce, nell’ambito della struttura di cui all’articolo 50, comma 1, apposite unità specializzate per l’espletamento delle attività connesse con la realizzazione di appalti di lavori pubblici, anche in relazione agli adempimenti di cui all’articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

     1 bis. Le unità specializzate di cui al comma 1 sono composte da personale appartenente al comparto unico regionale, nonché da professionisti regolarmente iscritti agli ordini professionali, ritenuti idonei in base alla propria competenza professionale [71].

     1 ter. Presso la struttura regionale competente in materia di lavori pubblici è istituito l'elenco dei soggetti idonei di cui al comma 1 bis. L'inclusione nell'elenco avviene tramite domanda dei soggetti interessati con allegata la documentazione idonea a dimostrare la propria competenza professionale [72].

     2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi nell’espletamento delle attività istituzionali delle unità specializzate di cui al comma 1.

     3. L’Amministrazione regionale favorisce la diffusione telematica per scopi istituzionali, previa intesa tra gli enti pubblici interessati, delle informazioni tecniche disponibili contenute in banche dati e archivi.

 

     Art. 44 bis. (Rete di stazioni appaltanti) [73]

     1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e razionalizzazione dell'azione amministrativa e nel rispetto dell'autonomia di ciascuna realtà locale, la Regione promuove la definizione di stazioni appaltanti adeguate alla realizzazione di lavori pubblici di interesse locale o regionale, con particolare riguardo alla fase di svolgimento delle procedure di scelta del contraente. L'ambito di riferimento per i lavori pubblici di interesse locale e regionale è costituito dall'intero territorio della Regione [74].

     2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione esercita, anche con l'utilizzo della rete informatica regionale, un ruolo di coordinamento e di supporto per la progressiva attivazione di una rete di stazioni appaltanti, diffuse sul territorio, idonee allo svolgimento di funzioni e attività commisurate al livello di organizzazione e autonomia raggiunta, anche nell'interesse di altre stazioni appaltanti.

     2 bis. La Rete delle stazioni appaltanti della Regione viene attivata, anche grazie all'utilizzo della rete informatica regionale, nei confronti delle stazioni appaltanti singole o associate attraverso la stipulazione di un apposito accordo tra la Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici e la stazione appaltante singola o associata, finalizzato ad accreditare la stazione appaltante alla rete, oltre a disciplinare funzioni e attività che la stazione appaltante singola o associata dovrà svolgere [75].

     2 ter. Le stazioni appaltanti aderenti alla Rete si qualificano in ragione delle competenze diffuse sul territorio e acquisite tramite la costituzione della rete e operano attraverso strumenti d'acquisto e di negoziazione telematici messi a disposizione della Regione [76].

     3. Le stazioni appaltanti di cui al comma 2 si avvalgono delle competenze dei dipendenti delle stazioni appaltanti singole o associate, anche appartenenti al comparto unico regionale attraverso forme di collaborazione definite sulla base di convenzioni o accordi tra gli enti, anche per lo svolgimento delle funzioni di commissario nelle commissioni giudicatrici [77].

     4. La Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici assume il ruolo di coordinamento interistituzionale della Rete finalizzata alla realizzazione di lavori pubblici di interesse locale e regionale, anche con riferimento al principio di formazione continua e alla istituzione e gestione degli elenchi degli operatori economici previsti dalla vigente normativa. All'interno della medesima Direzione sono costituiti i nuclei di supporto di cui all'articolo 44 [78].

     4 bis. Al fine di sviluppare la rete delle stazioni appaltanti e di migliorare il coordinamento interistituzionale presso la Direzione competente in materia di lavori pubblici è istituito un comitato tecnico operativo, di cui fanno parte i rappresentanti delle stazioni appaltanti indicati dall'Anci e i rappresentanti del sistema delle imprese e dei professionisti indicati dagli Stati generali delle costruzioni. La partecipazione al comitato non comporta compensi o rimborsi a carico della Regione [79].

     5. [Nelle more del completamento della riforma regionale del sistema delle autonomie locali di cui all'articolo 10, comma 32, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), con riferimento alla revisione delle forme associative dei Comuni e al riassetto delle funzioni degli enti locali, la Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici coadiuva, anche mediante accordi, le stazioni appaltanti degli enti locali nella realizzazione dei lavori pubblici di interesse locale o regionale, con particolare riguardo alla fase relativa alla scelta del contraente] [80].

     6. La Rete prende avvio tra i Comuni aderenti alle convenzioni di cui al comma 2 bis a partire dall'1 marzo 2017 [81].

     6 bis. Nelle more dell'avvio della Rete di stazioni appaltanti di cui al comma 2, i Comuni sono adeguati qualora aderiscano a una delle forme di collaborazione gestionale prevista dalla vigente disciplina in materia [82].

 

     Art. 44 ter. (Modalità di gestione dei lavori pubblici di interesse locale o regionale) [83]

     1. Al fine di accelerare l'attuazione delle opere pubbliche la Regione può intervenire, direttamente o mediante società dalla stessa controllata, nella realizzazione dei lavori pubblici di interesse locale o regionale, anche qualora riguardino immobili di proprietà dell'ente locale, previa intesa con il medesimo.

     2. In ossequio ai principi di sussidiarietà e adeguatezza, l'ente locale, per il tramite del Sindaco, partecipa alla programmazione dei lavori pubblici di cui al comma 1.

     3. Con l'intesa di cui al comma 1 possono essere definite, fra l'altro, forme e misure di compartecipazione alla spesa o modalità di collaborazione tra gli enti coinvolti, in relazione alle singole fasi della progettazione ed esecuzione dell'opera pubblica.

 

     Art. 45. (Archivio tecnico regionale).

     1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è istituito l’archivio tecnico regionale quale strumento di conoscenza per la promozione del miglioramento qualitativo della progettazione, gestione e collaudo degli appalti e dei piani di sicurezza.

     2. L’archivio raccoglie i progetti, i piani di sicurezza e i documenti tecnici della Regione, nonché di altri enti e amministrazioni, e ha carattere permanente. I soggetti di cui all’articolo 3 sono tenuti a fornire all’Amministrazione regionale i dati relativi ai lavori pubblici di propria competenza.

     3. L’Amministrazione regionale assicura nella fase di consultazione dell’archivio il rispetto e la tutela dell’attività professionale.

     4. Il regolamento di cui all’articolo 4 determina l’articolazione e il funzionamento dell’archivio, nonché le modalità di utilizzazione dei progetti e dei documenti tecnici.

 

     Art. 46. (Sistemi di qualità dell’attività amministrativa).

     1. La Regione promuove l’adozione dei sistemi di qualità nell’attività amministrativa delle amministrazioni pubbliche aggiudicatrici attraverso indirizzi e iniziative ispirati al principio dell’efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione.

     2. Per sistema di qualità si intende un sistema di norme procedurali formalizzate mediante una adeguata documentazione costituita, almeno, dal manuale di qualità e dalla documentazione complementare, in cui sono esplicitamente e puntualmente evidenziati, secondo metodologie ispirate alla normativa tecnica della serie UNI EN ISO 9000, i documenti e le procedure necessarie a garantire la qualità, con particolare riferimento alla fase di selezione dei concorrenti, aggiudicazione e gestione degli adempimenti successivi.

 

     Art. 47. (Attività contrattuale).

     1. La Giunta regionale individua la struttura competente alle attività di formazione dei contratti relativamente ai lavori di interesse regionale, nonché a svolgere attività di consulenza in materia contrattuale relativamente ai lavori di interesse locale.

 

     Art. 48. (Formazione professionale e studi).

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere attività di formazione del personale regionale, delle amministrazioni aggiudicatrici e in genere degli operatori del settore, con particolare riferimento alla sicurezza, nonché a svolgere studi e ricerche, organizzare convegni, affidare incarichi, acquisire e diffondere documentazione e dati.

     2. Il primo progetto formativo, come definito al comma 1, è approvato entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 49. (Opere di interesse locale realizzate dalla Regione).

     1. L’Amministrazione regionale, quando se ne assume l’intera spesa, previa deliberazione favorevole dell’ente locale competente sul territorio interessato, è autorizzata a realizzare, mediante intervento diretto, opere di interesse locale e di interesse subregionale di competenza di altri enti pubblici, con le procedure di cui all’articolo 50.

 

CAPO IX

OPERE DI COMPETENZA DELLA REGIONE

 

     Art. 50. (Disposizioni generali).

     1. La Giunta regionale approva il programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione. Tenuto conto degli indirizzi politici di cui all’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni, entro il 31 marzo di ogni anno le direzioni regionali comunicano alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università le ipotesi di intervento, ai fini del coordinamento tecnico e della formulazione della proposta di programmazione. Entro il 30 aprile di ogni anno è sottoposto all’approvazione della Giunta regionale il programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione, distinto per settori di intervento. La Giunta regionale può approvare il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale di cui all'articolo 7 anche per stralci successivi, in relazione alle esigenze di operatività di ogni singolo settore [84].

     2. Le funzioni relative ai lavori pubblici di competenza della Regione sono esercitate dalle direzioni regionali competenti alla gestione della spesa per la realizzazione dei lavori medesimi. Le funzioni consultive e le funzioni in materia di sorveglianza e vigilanza sull’esecuzione di lavori pubblici sono esercitate dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università [85].

     3. Le funzioni del responsabile unico del procedimento sono svolte dal direttore centrale o del servizio competente per materia ovvero dal personale in possesso di adeguate competenze professionali in relazione alla complessità dell'intervento [86].

     4. La Giunta regionale approva il progetto preliminare di lavori pubblici; il direttore del servizio competente per materia e, nel caso di delegazione amministrativa intersoggettiva, al soggetto delegatario approva il progetto definitivo ed esecutivo, nonché la perizia sommaria di spesa delle opere da eseguirsi in economia. La Giunta regionale può delegare l’approvazione del progetto preliminare al Direttore regionale competente per materia [87].

     5. L’approvazione del progetto definitivo ha valore di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

     6. La realizzazione dei lavori in economia è disciplinata con il regolamento di cui all’articolo 4. Sino all’emanazione del regolamento medesimo si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini del rispetto dei limiti di importo, per i lavori di competenza della Regione realizzati in amministrazione diretta non si tiene conto degli oneri del personale.

 

     Art. 50 bis. (Delegazione amministrativa interorganica) [88]

     1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), l'Amministrazione regionale può realizzare o gestire opere pubbliche tramite le proprie società strumentali il cui oggetto sociale comprenda tali opere pubbliche.

 

     Art. 51. (Delegazione amministrativa intersoggettiva). [89]

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla progettazione e all’esecuzione di lavori pubblici di propria competenza, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui ai commi 2 e 3.

     1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla gestione delle opere realizzate ai sensi del comma 1, nonchè all'esecuzione di studi e monitoraggi, propedeutici alle attività di cui al comma 1, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui ai commi 2 e 3, anche mediante modifica delle delegazioni amministrative intersoggettive già in essere [90].

     1 ter. Limitatamente alle opere di cui al comma 3, lettera d), la Giunta regionale, su motivata richiesta del soggetto delegatario, può autorizzare, previa conferma del finanziamento, l'utilizzo di economie e ribassi d'asta conseguiti in corso di realizzazione di un'opera per sostenere maggiori oneri eccedenti le disponibilità del quadro economico relativi ad altra opera similare affidata in delegazione amministrativa al medesimo delegatario sulla base di un progetto di utilizzo delle suddette economie e dei suddetti ribassi d'asta [91].

     1 quater. Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario può essere autorizzato dal direttore del Servizio competente a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, a copertura degli oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori analoghi, per tipologia, a quelli eseguiti di cui al comma 3 [92].

     2. I soggetti delegatari possono essere individuati tra i seguenti:

     a) enti locali e loro consorzi;

     b) consorzi di bonifica;

     c) Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite le loro aziende speciali;

     d) consorzi tra enti pubblici;

     e) società di cui all’articolo 116 del decreto legislativo 267/2000 [93];

     f) società a prevalente partecipazione regionale;

     g) enti e consorzi per lo sviluppo industriale.

     3. Ai soggetti di cui al comma 2 possono essere delegati:

     a) lavori in materia di agricoltura relativi all’esecuzione e manutenzione di opere di bonifica, di sistemazione idraulico-agraria, di irrigazione, di ricomposizione fondiaria e di tutela e ripristino ambientali di cui all’articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ivi inclusi la redazione e l’aggiornamento dei piani generali di bonifica comprensoriali e di tutela del territorio di cui all’articolo 4 del regio decreto 215/1933;

     b) lavori in materia ambientale relativi all’esecuzione e manutenzione di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica, nonché di prevenzione o conseguenti a calamità naturali;

     c) lavori in materia di forestazione e di tutela dell’ambiente montano relativamente alle sistemazioni idraulico-forestali, agli interventi di selvicoltura e di difesa dei boschi dagli incendi;

     d) lavori in materia di viabilità e trasporti;

     e) lavori in materia marittimo-portuale e di navigazione interna.

     4. La delegazione amministrativa intersoggettiva può essere disposta dalla Giunta regionale solo nei confronti di soggetti adeguatamente organizzati ai fini dell’esecuzione dei lavori. La Giunta regionale può decidere che l’opera realizzata sia acquisita a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico [94].

     5. Qualora il delegatario non sia già stato individuato in sede di approvazione del programma triennale di cui all'articolo 7, la deliberazione di cui al comma 4 è assunta sulla base di una relazione tecnica predisposta dalla struttura competente per materia che individua le opere da realizzare in delegazione amministrativa, la tipologia costruttiva e i costi preventivati [95].

     6. I soggetti delegatari operano nei confronti dei terzi in nome proprio, nell’ambito di propria competenza e con piena autonomia e responsabilità, e a essi sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità, anche verso i terzi, connesse all’attività di progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori.

     7. L’atto di delegazione deve contenere gli elementi che regolano il rapporto tra l’Amministrazione regionale delegante e il soggetto delegatario; in particolare deve comunque prevedere:

     a) l’eventuale predisposizione, a cura del delegatario, dei progetti;

     a bis) l'eventuale approvazione, a cura del soggetto delegatario, del progetto preliminare [96];

     b) l’acquisizione da parte del delegatario delle autorizzazioni necessarie entro i termini stabiliti, nonché l’eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili [97];

     c) l’approvazione del progetto definitivo da parte del Direttore di servizio competente;

     [d) la nomina del collaudatore, ove necessaria, da parte dell’Amministrazione regionale;] [98]

     e) la partecipazione dell’Amministrazione regionale delegante alla vigilanza sui lavori;

     f) le modalità e i termini per la consegna dell’opera all’Amministrazione regionale delegante, ovvero per l’acquisizione diretta dell’opera ultimata ad altro demanio pubblico, previa autorizzazione della Giunta regionale;

     g) le modalità di erogazione del finanziamento al soggetto delegatario da effettuarsi sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal delegatario [99];

     h) le modalità e i termini per la manutenzione delle opere fino alla consegna;

     i) i casi di decadenza della delegazione e le modalità per la relativa declaratoria.

     8. Gli oneri per spese tecniche, generali e di collaudo, nonché per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono determinati ai sensi dell’articolo 56, comma 2.

     9. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per gli enti regionali.

     10. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva l’elenco delle opere già affidate in delegazione amministrativa che sono acquisite a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.

     10 bis. I soggetti di cui al comma 2, lettere e) ed f), non possono realizzare direttamente i lavori pubblici oggetto dell’atto di delegazione. Tali lavori, e relative progettazioni e collaudi, sono realizzati mediante contratti di appalto secondo le procedure di cui ai capi II e IV [100].

     10 ter. [Ad avvenuta conclusione dei lavori, il delegatario può essere autorizzato dal direttore del Servizio competente a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, a copertura di oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, a condizione che tale possibilità sia prevista dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4] [101].

     10 quater. Nei casi di mancata esecuzione di lavori pubblici oggetto di delegazione amministrativa nei termini previsti dall'atto di delegazione, l'ente delegante può revocare l'atto e individuare un nuovo soggetto delegato per la realizzazione dei lavori alle medesime condizioni dell'atto di delegazione [102].

 

     Art. 51 bis. (Delegazione amministrativa intersoggettiva di interventi di manutenzione ordinaria) [103]

     1. Gli interventi di manutenzione ordinaria da affidare in delegazione amministrativa intersoggettiva sono esclusi dalla programmazione triennale e dall'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articolo 7 e sono attuati secondo le modalità di cui al presente articolo [104].

     2. La Giunta regionale approva anche per stralci successivi l'elenco annuale dei lavori di manutenzione ordinaria da attuare attraverso delegazione amministrativa intersoggettiva.

     3. I soggetti delegatari presentano solamente il progetto preliminare che è approvato dal direttore del Servizio competente.

     4. All'erogazione del finanziamento al soggetto delegatario si procede sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal delegatario [105].

     5. La delegazione si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.

     5 bis. Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario può essere autorizzato dal direttore del Servizio competente a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, a copertura di maggiori oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti [106].

     6. [Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario può essere autorizzato dal direttore del Servizio competente a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, a copertura di maggiori oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti] [107].

     7. Con il provvedimento di delegazione sono stabiliti i termini di rendicontazione. Ai fini della rendicontazione del finanziamento i soggetti beneficiari presentano, nei termini previsti dal decreto di delegazione, la documentazione di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.

 

Capo IX bis [108]

Opere di competenza degli enti locali

 

     Art. 51 ter. (Delegazione amministrativa intersoggettiva degli enti locali) [109]

     1. Gli enti locali sono autorizzati a provvedere alla progettazione e all'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui, rispettivamente, ai commi 5 e 6.

     2. Gli enti locali sono autorizzati a provvedere alla gestione delle opere realizzate ai sensi del comma 1, nonché all'esecuzione di studi e monitoraggi, propedeutici alle attività di cui al comma 1, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui, rispettivamente, ai commi 5 e 6 ovvero in amministrazione diretta [110].

     3. Limitatamente alle opere di cui al comma 6, lettera d), la Giunta comunale, su motivata richiesta del soggetto delegatario, può autorizzare, previa conferma del finanziamento, l'utilizzo di economie e ribassi d'asta conseguiti in corso di realizzazione di un'opera per sostenere maggiori oneri eccedenti le disponibilità del quadro economico relativi ad altra opera similare affidata in delegazione amministrativa al medesimo delegatario sulla base di un progetto di utilizzo delle suddette economie e dei suddetti ribassi d'asta.

     4. Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario può essere autorizzato dalla Giunta comunale a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, a copertura degli oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori analoghi, per tipologia, a quelli eseguiti di cui al comma 6.

     5. I soggetti delegatari possono essere individuati tra i seguenti:

     a) [Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite le loro aziende speciali] [111];

     b) consorzi tra enti pubblici;

     c) [società di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 267/2000] [112];

     d) enti e consorzi per lo sviluppo economico e industriale;

     d bis) Enti di decentramento regionale [113].

     6. Ai soggetti di cui al comma 5 possono essere delegati:

     a) lavori in materia di agricoltura relativi all'esecuzione e manutenzione di opere di bonifica, di sistemazione idraulico-agraria, di irrigazione, di ricomposizione fondiaria e di tutela e ripristino ambientali di cui all'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), ivi inclusi la redazione e l'aggiornamento dei piani generali di bonifica comprensoriali e di tutela del territorio di cui all'articolo 4 del regio decreto 215/1933 ;

     b) lavori in materia ambientale relativi all'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica, nonché di prevenzione o conseguenti a calamità naturali;

     c) lavori in materia di forestazione e di tutela dell'ambiente montano relativamente alle sistemazioni idraulico-forestali, agli interventi di selvicoltura e di difesa dei boschi dagli incendi;

     d) lavori in materia di viabilità e trasporti;

     e) lavori in materia marittimo-portuale e di navigazione interna;

     f) lavori di manutenzione straordinaria di opere pubbliche o di uso pubblico;

     g) opere o lavori con esclusiva finalità di pubblico interesse in genere o da acquisire al patrimonio indisponibile della Regione o dell'ente locale.

     7. La delegazione amministrativa intersoggettiva può essere disposta dalla Giunta comunale solamente nei confronti di soggetti adeguatamente organizzati ai fini dell'esecuzione dei lavori. La Giunta comunale può decidere che l'opera realizzata sia acquisita a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.

     8. Qualora il delegatario non sia già stato individuato in sede di approvazione del programma triennale di cui all'articolo 7, la deliberazione di cui al comma 7 è assunta sulla base di una relazione tecnica predisposta dalla struttura competente per materia che individua le opere da realizzare in delegazione amministrativa, la tipologia costruttiva e i costi preventivati.

     9. I soggetti delegatari operano nei confronti dei terzi in nome proprio, nell'ambito di propria competenza e con piena autonomia e responsabilità, e a essi sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità, anche verso i terzi, connesse all'attività di progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori.

     10. L'atto di delegazione deve contenere gli elementi che regolano il rapporto tra l'Amministrazione delegante e il soggetto delegatario; in particolare deve comunque prevedere [114]:

     a) l'eventuale predisposizione, a cura del soggetto delegatario, dei progetti;

     b) l'eventuale approvazione, a cura del soggetto delegatario, del progetto di fattibilità tecnico - economica [115];

     c) l'acquisizione da parte del soggetto delegatario delle autorizzazioni necessarie entro i termini stabiliti, nonché l'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili;

     d) l'approvazione del progetto definitivo da parte della Giunta comunale;

     e) la partecipazione dell'Amministrazione delegante alla vigilanza sui lavori;

     f) le modalità e i termini per la consegna dell'opera all'Amministrazione delegante, ovvero per l'acquisizione diretta dell'opera ultimata ad altro demanio pubblico, previa autorizzazione della Giunta comunale;

     g) le modalità di erogazione del finanziamento al soggetto delegatario da effettuarsi sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal delegatario;

     h) le modalità e i termini per la manutenzione delle opere fino alla consegna;

     i) i casi di decadenza della delegazione e le modalità per la relativa declaratoria.

     11. La determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo è stabilita con provvedimento dell'ente delegante. Nel caso di opere finanziate anche parzialmente con risorse regionali, la determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo è stabilita con decreto del Presidente della Regione [116].

     12. [I soggetti di cui al comma 5, lettera c), non possono realizzare direttamente i lavori pubblici oggetto dell'atto di delegazione. Tali lavori, e relative progettazioni e collaudi, sono realizzati mediante contratti di appalto secondo le procedure di cui ai capi II e IV] [117].

     13. Nei casi di mancata esecuzione di lavori pubblici oggetto di delegazione amministrativa nei termini previsti dall'atto di delegazione, l'ente delegante può revocare l'atto e individuare un nuovo soggetto delegato per la realizzazione dei lavori alle medesime condizioni dell'atto di delegazione.

 

CAPO X

COLLAUDO

 

     Art. 52. (Elenco regionale dei collaudatori). [118]

     [1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è istituito l’elenco regionale dei collaudatori, di seguito denominato elenco, che si articola in una parte generale e in una speciale riservata ai collaudatori di opere strutturali di cui alla legge regionale 9 maggio 1988, n. 27.

     2. L’elenco parte generale è suddiviso nelle seguenti due sezioni, nelle quali possono essere iscritti, nei limiti delle rispettive competenze professionali, a domanda:

     a) ingegneri, architetti, geologi, dottori agronomi e dottori forestali che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, anche se si trovino in posizione di quiescenza, o che, essendo liberi professionisti o dipendenti di soggetti privati, siano iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali;

     b) geometri, periti industriali e agrari che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, anche se si trovino in posizione di quiescenza, o che, essendo liberi professionisti o dipendenti di soggetti privati, siano iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali.

     3. Nell’elenco parte speciale possono essere iscritti, a domanda, ingegneri e architetti, liberi professionisti o dipendenti di enti pubblici o privati, che abbiano acquisito una specifica esperienza nella materia e che risultino iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali.

     4. Ai fini del raggiungimento dell’anzianità di dieci anni di cui al comma 2, è ammesso il cumulo del periodo di iscrizione ininterrotta nel rispettivo albo professionale con il periodo di attività svolta in rapporto di pubblico impiego.]

 

     Art. 53. (Specializzazione degli elenchi). [119]

     [1. In relazione alle attività professionali svolte, tutti i tecnici interessati possono chiedere di essere iscritti nell’elenco parte generale di cui all’articolo 52 nel numero massimo di specializzazioni determinato dal regolamento di cui all’articolo 4. L’iscrizione nell’apposita sezione dell’elenco, per quanto attiene i tecnici diplomati, si intende richiesta e concessa nei limiti delle specifiche competenze professionali determinate dalle leggi dello Stato.

     2. Le specializzazioni sono definite con il regolamento di cui all’articolo 4, tenuto conto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, sull’istituzione del sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.]

 

     Art. 54. (Nomina dei collaudatori). [120]

     1. I collaudatori sono nominati dalla stazione appaltante a seguito dell’espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti aggiudicano l’appalto mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

     2. Le stazioni appaltanti si attengono ai criteri di cui al presente articolo e al regolamento di cui all’articolo 4 per ammettere gli offerenti ed i candidati alla procedura di aggiudicazione dell’appalto.

     3. Possono essere affidati incarichi di collaudo ai seguenti soggetti:

     a) ingegneri, architetti, geologi, dottori agronomi e dottori forestali che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni o che, essendo liberi professionisti o dipendenti di soggetti privati, siano iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali;

     b) geometri, periti industriali e agrari che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni o che, essendo liberi professionisti o dipendenti di soggetti privati, siano iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali.

     4. Possono essere affidati incarichi di collaudo aventi ad oggetto le opere strutturali ai sensi della normativa regionale in materia sismica ad ingegneri ed architetti, liberi professionisti o dipendenti di enti pubblici o di soggetti privati, che risultino iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali.

     5. Possono essere affidati incarichi di collaudo, di cui ai commi 3 e 4, a cittadini di Stati membri dell’Unione europea che attestino il possesso almeno decennale dei titoli di studio richiesti dallo Stato membro di appartenenza per l’esercizio delle professioni corrispondenti a quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 3 e che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato di appartenenza o di altre pubbliche amministrazioni, ovvero che abbiano esercitato, per lo stesso periodo, la libera professione.

     6. I soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 devono attestare il possesso di idonea esperienza, ai sensi del regolamento di cui all’articolo 4 e il possesso delle competenze specifiche richieste per l’intervento da collaudare.

 

     Art. 55. (Commissione di collaudo).

     1. Per i lavori di notevole importanza può essere nominata una commissione di collaudo, formata da tre membri, di cui uno scelto tra i laureati in discipline giuridico-amministrative che abbia prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici, anche se in posizione di quiescenza, con particolare esperienza nel settore delle opere pubbliche.

 

CAPO XI

FINANZIAMENTO DI LAVORI PUBBLICI

 

     Art. 56. (Concessione del finanziamento a enti pubblici). [121]

     1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è disposta, in via definitiva, su istanza del legale rappresentante che contenga, oltre alla descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. L'importo del finanziamento è concesso sulla spesa risultante dal quadro economico dell'opera. Fino all'approvazione del progetto definitivo da parte dell'organo competente la Regione può revocare il finanziamento nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma presentato [122].

     2. Gli oneri per lavori, per l'acquisizione di aree e di immobili e per spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge e l'I.V.A., sono concessi e rendicontabili per intero; gli oneri per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto; gli oneri per ricerche e indagini preliminari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto. In caso di delegazioni amministrative intersoggettive o trasferimenti fondi per le funzioni di cui all'articolo 51, comma 3, lettere b) ed e), assentite ai soggetti di cui all'articolo 51, comma 2, lettere b) e g), per la determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo si applica apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale [123].

     3. La concessione del finanziamento si intende effettuata per l’opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.

     4. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, rispetto al quadro economico iniziale, per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli finanziati, di cui sia riconosciuta la necessità in un quadro economico approvato dall'ente [124].

     4 bis. Nei casi di rendicontazione di finanziamenti pluriennali per la realizzazione di opere alla cui conclusione si siano verificate economie contributive per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare le rimanenti quote annuali di contributo nella misura inizialmente concessa, senza disporre alcuna rideterminazione del finanziamento. Gli enti locali sono autorizzati a utilizzare tali somme per finalità diverse di pubblico interesse [125].

     4 ter. Ad avvenuta conclusione dei lavori, gli enti del Servizio sanitario regionale sono autorizzati a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto approvato dall'ente, e per l'acquisizione di beni mobili tecnologici affini all'opera finanziata, di cui sia riconosciuta la necessità in una relazione approvata dall'ente e dal Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (NVISS) [126].

     5. Il finanziamento concesso si intende comprensivo dell’intera imposta sul valore aggiunto per la realizzazione dell’intervento [127].

     6. L’ente pubblico beneficiario è autorizzato a reimpiegare l’imposta sul valore aggiunto non costituente onere per il beneficiario, in quanto a qualsiasi titolo recuperata, conguagliata o rimborsata, per la realizzazione di nuovi lavori affini a quelli oggetto di contribuzione, nonché per l’adeguamento alle norme di sicurezza e per il miglioramento funzionale di opere preesistenti [128].

     6 bis. Relativamente agli interventi in materia di difesa del suolo fruenti di finanziamenti dello Stato e cofinanziati dalla Regione, gestiti da Enti pubblici ai sensi del comma 1, ovvero affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti di cui all’articolo 51, comma 2, sono ammissibili al finanziamento regionale anche i soli oneri relativi a spese tecniche, generali e di collaudo, qualora eccedenti le aliquote fissate dalla normativa statale, ovvero inerenti a spese per acquisizioni di aree e oneri relativi [129].

     6 ter. [Per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, la concessione del finanziamento è disposta, in via definitiva, sulla base di uno studio di fattibilità certificato dal responsabile del procedimento comprendente, quale parte integrante, il quadro economico dell'opera] [130].

 

     Art. 57. (Erogazione del finanziamento concesso a enti pubblici).

     1. Fatte salve particolari disposizioni di settore, il finanziamento concesso ai soggetti indicati all’articolo 3, commi 1 e 2, è erogato come segue [131]:

     a) nel caso di concessione del finanziamento in conto capitale o di anticipazione finanziaria, il finanziamento viene erogato, previa richiesta, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario [132];

     b) nel caso di concessione di finanziamento in annualità può essere disposta, contestualmente al provvedimento di concessione, l’apertura di un ruolo di spesa fissa per il pagamento a favore dell’ente beneficiario di tutte le annualità concesse con scadenza fissa annuale a decorrere dall’anno di emissione del provvedimento stesso. In alternativa, su richiesta del beneficiario, l'erogazione delle annualità maturate disponibili sul bilancio regionale può essere disposta, con successivi provvedimenti, con le modalità previste dalla lettera a) [133];

     b bis) per gli enti locali quando il contributo è destinato a sollievo delle rate di rimborso di un prestito, l'apertura del ruolo di spesa fissa è disposta sulla base e in coerenza con il piano di ammortamento [134].

     1 bis. Nel caso di accordi quadro ASTER, a valere sulle risorse stanziate nel 2006, 2007 e 2008, qualora l'ente realizzatore sia un ente locale soggetto al patto di stabilità, il finanziamento regionale ivi previsto è erogato per stati di avanzamento degli interventi, anche in deroga a diverse disposizioni legislative, a seguito di apposita richiesta dell'ente locale beneficiario all'Ufficio regionale competente e di certificazione di realizzazione dell'intervento [135].

 

     Art. 58. (Finanziamento a soggetti a partecipazione pubblica).

     1. Ai soggetti privati a partecipazione pubblica che realizzano lavori pubblici si applicano le disposizioni contenute negli articoli 56 e 57.

     2. Per soggetti privati a partecipazione pubblica si intendono quelli il cui capitale sociale sia posseduto in misura anche non maggioritaria, direttamente o indirettamente, da enti pubblici.

     3. Per le modalità di concessione ed erogazione del finanziamento sono fatte salve le diverse disposizioni di settore.

 

     Art. 59. (Concessione del finanziamento a soggetti privati).

     1. La concessione del finanziamento a soggetti diversi da quelli indicati all’articolo 56, comma 1, è disposta, in via definitiva, dall’organo concedente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento. Sono fatte salve le attribuzioni della Commissione regionale dei lavori pubblici, di cui all’articolo 42 [136].

     2. Per l’ammissibilità a finanziamento trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 56, comma 2.

     3. Fatte salve particolari disposizioni di settore, per i soggetti di cui al comma 1, se esercenti attività in regime IVA nel settore in cui rientra l’intervento oggetto di incentivo, l’imposta non è ammissibile a finanziamento [137].

 

     Art. 60. (Erogazione del finanziamento in conto capitale concesso a soggetti privati).

     1. Il finanziamento in conto capitale concesso ai soggetti diversi da quelli indicati all’articolo 56, comma 1, è erogato per una quota pari al 50 per cento del suo ammontare e non eccedente la somma di euro 155.000 previa presentazione della documentazione comprovante l'inizio dei lavori; la somma rimanente è erogata a presentazione della documentazione di cui all’articolo 62 [138].

     2. In alternativa al sistema di cui al comma 1, su domanda e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente alla parte di anticipazione eccedente la somma di euro 155.000, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni può essere corrisposto l’intero finanziamento concesso.

     3. La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa da rilasciarsi ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3, devono espressamente prevedere che il fideiussore è tenuto a rifondere all’Amministrazione regionale le somme anticipate entro trenta giorni dalla richiesta dell’organo concedente il contributo.

     4. Le spese non documentate entro il termine assegnato dal decreto di concessione sono escluse dal contributo, e in ogni caso il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente riscosse in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale. Lo svincolo della fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria assicurativa avviene a seguito della presentazione della documentazione di spesa, nonché della dichiarazione di un tecnico qualificato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell’opera finanziata.

     5. L’organo concedente il finanziamento dispone controlli a campione per accertare la regolarità della realizzazione dei lavori ammessi a contributo e la corrispondenza con la documentazione presentata ai fini della rendicontazione della spesa, compresa la verifica del rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, anche con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996. Qualora dalle verifiche effettuate risulti accertata la non conformità delle finalità dell’opera realizzata a quelle dell’opera ammessa a contributo, ovvero la non corrispondenza dei lavori eseguiti con il progetto approvato o con la documentazione di spesa presentata, l’organo concedente dispone la revoca del finanziamento con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli interessi al tasso legale [139].

     6. Qualora l'organo concedente il finanziamento valuti che le irregolarità accertate non incidono sulla finalità o sulla funzionalità dell’opera, determina l’eventuale minor costo delle opere; in tal caso l’organo concedente procede alla riduzione del finanziamento, con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme riscosse in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale. Se le irregolarità non comportano minor costo delle opere, l’organo concedente dispone l’archiviazione del procedimento [140].

     7. La Giunta regionale delibera periodicamente i criteri per l’esercizio dei controlli a campione.

 

     Art. 61. (Erogazione del finanziamento in annualità a favore di soggetti privati).

     1. Il contributo pluriennale a favore dei soggetti indicati all’articolo 59 è erogato contestualmente all’atto di concessione mediante l’apertura di un ruolo di spesa fissa, con scadenza fissa annuale, per un numero di annualità pari alla metà di quelle concesse. Le restanti annualità sono erogate mediante apertura di un nuovo ruolo di spesa fissa a seguito della presentazione della documentazione di spesa, nonché della dichiarazione di un tecnico qualificato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell’opera finanziata. Le spese non documentate entro il termine assegnato dal decreto di concessione sono escluse dal contributo; in tal caso l’organo concedente ridetermina mediante nuovo ruolo di spesa fissa il contributo pluriennale, con contestuale conguaglio sulla annualità in scadenza delle somme erogate in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale.

     2. L’organo concedente il finanziamento dispone controlli a campione per accertare la regolarità della realizzazione dei lavori ammessi a contributo e la corrispondenza con la documentazione presentata ai fini della rendicontazione della spesa, compresa la verifica del rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, anche con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996. Qualora dalle verifiche effettuate risulti accertata la non conformità delle finalità dell’opera realizzata a quelle dell’opera ammessa a contributo, ovvero la non corrispondenza dei lavori eseguiti con il progetto approvato o con la documentazione di spesa presentata, l’organo concedente dispone la revoca del finanziamento con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli interessi al tasso legale [141].

     3. Qualora l'organo concedente il finanziamento valuti che le irregolarità accertate non incidono sulla finalità o sulla funzionalità dell’opera, determina l’eventuale minor costo delle opere; in tal caso l’organo concedente procede alla riduzione del finanziamento e, qualora il finanziamento pluriennale non sia stato interamente erogato, ridetermina mediante nuovo ruolo di spesa fissa il contributo pluriennale, con contestuale conguaglio sulla annualità in scadenza delle somme erogate in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale. Se le irregolarità di lieve entità non comportano minor costo delle opere, l’organo concedente dispone l’archiviazione del procedimento [142].

     4. La Giunta regionale delibera periodicamente i criteri per l’esercizio dei controlli a campione.

     4 bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 47, comma 4, della legge regionale 13/1998 [143].

 

     Art. 62. (Rendicontazione del finanziamento).

     1. Con il provvedimento di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione. Ai fini della rendicontazione del finanziamento i soggetti beneficiari presentano, nei termini previsti dal decreto di concessione, la documentazione di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000 [144].

 

     Art. 63. (Adempimenti specifici).

     1. Per i lavori fruenti di incentivi regionali i beneficiari sono tenuti a esporre sui luoghi di cantiere un cartello che riproduca lo stemma della Regione con la dicitura “Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” e indichi la legge e l’entità del finanziamento.

     2. I soggetti di cui all’articolo 3 indicano il numero di codice assegnato al lavoro per la comunicazione dei dati di cui all’articolo 5 della legge regionale 11/1999, ai fini della rendicontazione degli incentivi concessi per la realizzazione di lavori pubblici aggiudicati o affidati dopo l’1 gennaio 2000. Si fa salvo quanto previsto dall’articolo 39, comma 4.

 

     Art. 64. (Norme sulla sicurezza).

     1. I soggetti beneficiari di incentivi per la realizzazione di lavori pubblici sono tenuti all’osservanza delle norme sulla sicurezza nei cantieri, pena la revoca degli incentivi.

     2. Il regolamento di cui all’articolo 4 definisce i casi di revoca dell’incentivo, tenuto conto dell’entità dei lavori non ancora eseguiti, del grado di responsabilità degli incaricati dell’amministrazione aggiudicatrice nell’inosservanza delle norme sulla sicurezza, nonché dell’accertamento dei competenti organi di vigilanza.

 

     Art. 64 bis. (Termini di inizio e di ultimazione dei lavori) [145]

     1. Per le opere per cui sia previsto un contributo regionale la fissazione dei termini di inizio e fine lavori, nonché la concessione di eventuali proroghe spettano all'organo concedente il contributo. In caso di mancato rispetto del termine finale l'organo concedente, su istanza del beneficiario, ha facoltà, in presenza di motivate ragioni, di confermare il contributo e fissare un nuovo termine di ultimazione dei lavori, ovvero di confermare il contributo quando i lavori siano già stati ultimati, accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.

 

CAPO XII

ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA’ E

OCCUPAZIONI TEMPORANEE E D’URGENZA

 

     Art. 65. (Organi competenti). [146]

     [1. Fatta eccezione per le opere di competenza degli enti di cui al comma 2, le attribuzioni spettanti alla Regione in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea e d’urgenza sono esercitate dal dirigente della struttura regionale competente alle espropriazioni.

     2. Per le opere di competenza e di iniziativa dei Comuni, anche riuniti in consorzio, e delle Province, ivi compresi gli interventi pianificatori, le funzioni spettanti alla Regione in materia di espropriazione per pubblica utilità, di costituzione di servitù coattiva e di occupazione temporanea e d’urgenza sono trasferite ai Comuni e alle Province.

     3. Spetta al Comune, nel cui territorio le opere devono essere eseguite, emanare i provvedimenti autorizzativi dell’accesso agli immobili, sia per l’esecuzione di misure e rilievi, sia per la redazione degli stati di consistenza, nonché i provvedimenti di nomina dei tecnici incaricati per le esigenze di cui sopra.]

 

     Art. 65 bis. (Commissioni regionali competenti alla determinazione dell'indennità definitiva) [147]

     1. In attuazione del combinato disposto di cui all'articolo 5, primo comma, n. 11 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ( Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione ), nonché della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), di attuazione della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 (Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli - Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare), e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), sono istituite le seguenti Commissioni regionali competenti alla determinazione dell'indennità definitiva:

     a) Commissione regionale competente alla determinazione dell'indennità definitiva di Gorizia, con competenza sul territorio dei Comuni già inclusi nel territorio provinciale di Gorizia;

     b) Commissione regionale competente alla determinazione dell'indennità definitiva di Pordenone, con competenza sul territorio dei Comuni già inclusi nel territorio provinciale di Pordenone;

     c) Commissione regionale competente alla determinazione dell'indennità definitiva di Trieste, con competenza sul territorio dei Comuni già inclusi nel territorio provinciale di Trieste;

     d) Commissione regionale competente alla determinazione dell'indennità definitiva di Udine, con competenza sul territorio dei Comuni già inclusi nel territorio provinciale di Udine.

     2. Esercita le funzioni di Presidente delle Commissioni di cui al comma 1 il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, o un suo delegato.

     3. Le Commissioni sono costituite con decreto del Presidente della Regione per la durata della legislatura.

     4. Le riunioni delle Commissioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

     5. Ai componenti aventi diritto sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa regionale vigente.

     6. Alle Commissioni di cui al comma 1 si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), in quanto compatibili.

 

     Art. 65 ter. (Disposizioni generali sulle notifiche e sulle comunicazioni) [148]

     1. Salvo quanto previsto dal comma 2 tutte le comunicazioni e gli avvisi comunque denominati previsti in materia di espropriazione possono essere trasmessi al destinatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, salvo quanto previsto dai commi successivi.

     2. Il provvedimento di espropriazione deve essere notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili.

     3. Le notificazioni e le comunicazioni previste dall'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), allorché il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta, possono essere sostituite dalla pubblicazione per almeno venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili nei quali i tecnici intendono accedere, nonché sul sito informatico della Regione.

     4. Per le infrastrutture lineari energetiche si applica l'articolo 52 septies del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001. L'avviso all'albo pretorio di cui al suddetto articolo è pubblicato anche sul sito informatico della Regione.

     5. Le notificazioni previste dal titolo II, capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, possono essere sostituite da comunicazioni effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

     6. Per destinatario delle notificazioni di cui ai commi 1 e 2, si intende il proprietario che risulti, al momento della notifica, intestatario catastale del bene da espropriare ovvero il proprietario iscritto nel libro fondiario.

     7. Le comunicazioni relative a espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani, costituiti in condominio, possono essere effettuate mediante notifica all'amministratore del condominio.

     8. Una copia delle comunicazioni e degli avvisi previsti dalla presente legge può essere affissa per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune nel cui territorio si trovano gli immobili da espropriare. L'affissione è obbligatoria e sostituisce la comunicazione o l'avviso in tutti i casi in cui questi non possono aver luogo per irreperibilità o per assenza del proprietario risultante dai registri catastali o ipotecari, ovvero se risulti la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulti il proprietario attuale e in tutti i casi nei quali non sia stato possibile rinvenire gli indirizzi dei destinatari per incompletezza del dato catastale, ovvero quando l'accertamento risulti eccessivamente oneroso per l'irreperibilità dell'intestatario nei registri anagrafici del Comune di nascita o del Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili da espropriare.

 

     Art. 66. (Compilazione degli stati di consistenza). [149]

     [1. Per le generalità delle occupazioni temporanee e d’urgenza, la redazione degli stati di consistenza avviene nelle forme e nei modi previsti dall’articolo 3, secondo, terzo e quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

     2. Gli stati di consistenza sono compilati in concomitanza con la redazione del verbale di immissione nel possesso, anche nel caso di occupazioni consensuali.]

 

     Art. 67. (Dichiarazione di pubblica utilità). [150]

     1. Relativamente alle opere pubbliche da realizzarsi nel territorio regionale, la dichiarazione di pubblica utilità è implicita nell’atto di approvazione del progetto definitivo dalla data in cui lo stesso diviene efficace ai sensi di legge.

     2. Le opere che godono di contributo regionale possono essere espressamente dichiarate di pubblica utilità nel provvedimento di concessione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

     3. Per le opere diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, la dichiarazione espressa di pubblica utilità è pronunciata dall’autorità individuata dalle norme di settore e in mancanza, dalla Giunta regionale.

 

     Art. 67 bis. (Incarichi nell’ambito di procedure espropriative). [151]

     1. Nei limiti delle competenze professionali determinate dalle leggi vigenti, possono essere affidati a tecnici laureati o diplomati incarichi di rilievi e perizie di stima e compilazione di stati di consistenza da effettuare per fini espropriativi.

 

     Art. 68. (Termini di inizio e di ultimazione dei lavori e delle espropriazioni). [152]

     1. Per i procedimenti espropriativi da effettuarsi nell’ambito del territorio regionale, il periodo utile per l’esecuzione dei lavori e delle espropriazioni è fissato in ventiquattro mesi per il loro inizio e in trentasei mesi per la loro ultimazione a decorrere dalla data della dichiarazione espressa o implicita di pubblica utilità.

     2. Eventuali proroghe o fissazioni di termini diversi da quelli di cui al comma 1 sono concesse solo per motivate circostanze:

     a) da parte dell’organo cui compete emettere la dichiarazione espressa di pubblica utilità;

     b) da parte dell’organo che approva il progetto definitivo nel caso di opere di competenza degli enti pubblici.

     3. Spetta, altresì, agli organi di cui al comma 2 la fissazione dei termini di inizio e ultimazione dei lavori e delle espropriazioni, nelle ipotesi in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia direttamente contenuta in una disposizione di legge.

     4. In ogni caso i lavori e le espropriazioni debbono aver inizio entro tre anni dalla data di cui al comma 1.

     5. Qualora non ricorra la necessità espropriativa, se per le opere sia previsto un contributo statale o regionale, la fissazione dei termini di inizio e fine lavori, nonché la concessione di eventuali proroghe spettano all’organo concedente il contributo. In caso di mancato rispetto del termine finale, l’organo concedente, su istanza del beneficiario, ha facoltà, in presenza di motivate ragioni, di confermare il contributo e fissare un nuovo termine di ultimazione dei lavori, ovvero di confermare il contributo quando i lavori siano già stati ultimati, accertato il pieno raggiungimento dell’interesse pubblico.

     5 bis. [Qualora non ricorra la necessità espropriativa, per le opere finanziate ai sensi dell'articolo 56, la fissazione dei termini di inizio e fine lavori, nonchè la concessione di un'eventuale proroga spettano all'organo concedente il contributo. I termini possono essere prorogati un'unica volta e comunque in misura non superiore al 40 per cento del termine inizialmente previsto. In caso di mancato rispetto del termine finale, l'organo concedente, su istanza del beneficiario, può, in presenza di motivate ragioni, confermare il contributo e fissare un nuovo termine di ultimazione dei lavori, ovvero confermare il contributo quando i lavori siano già stati ultimati, accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico] [153].

 

     Art. 69. (Notificazioni). [154]

     [1. Il provvedimento autorizzante l’occupazione temporanea e d’urgenza è notificato a cura dell’ente procedente, unitamente all’avviso di cui all’articolo 3, quarto comma, della legge 1/1978, ai proprietari degli immobili interessati, ovvero, se sconosciuti, ai soggetti che comunque risultano tali secondo i dati catastali.

     2. Le notificazioni previste dall’articolo 11, terzo e quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono eseguite a cura e spese dell’ente espropriante.

     3. L’avviso di deposito, eseguito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, oltre alle forme di pubblicità ivi previste, è notificato ai soggetti espropriandi.

     4. Il termine di quindici giorni previsto dal terzo comma dell’articolo 10 della legge 865/1971, durante il quale gli interessati possono presentare osservazioni scritte, depositandole nella segreteria del Comune, decorre dalla data della notifica ai soggetti espropriandi.]

 

     Art. 70. (Svincolo delle indennità).

     1. Ai fini dello svincolo delle indennità di occupazione temporanea e d’urgenza, di asservimento coattivo e di espropriazione per pubblica utilità, nonché ai fini del pagamento diretto delle indennità accettate, l’accertamento della proprietà e libertà dell’immobile da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e altri vincoli reali, ovvero della qualifica di erede avente titolo esclusivo o per quota agli indennizzi di cui sopra, è effettuato sulla base di apposita dichiarazione scritta resa dall’interessato nei modi e nelle forme previsti dall’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per l’accertamento della qualifica di erede la suddetta dichiarazione è corredata dell’atto di morte dell’espropriato [155].

     2. La dichiarazione di cui al comma 1, resa nei modi e nelle forme ivi previsti, esonera da ogni responsabilità l’ente espropriante e l’Amministrazione regionale.

 

CAPO XIII

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E ABROGATIVE

 

     Art. 71. (Superamento delle barriere architettoniche).

     1. Non può essere oggetto di incentivi la realizzazione di opere che non rispettino la normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.

     1 bis. I progetti di opere pubbliche e quelli dichiarati di pubblica utilità devono prevedere, ove possibile, sistemi che consentono l’autonoma mobilità delle persone videolese. [156]

     [1 ter. Nelle aree e negli edifici pubblici o aperti al pubblico deve essere garantita la continuità dei sistemi di cui al comma 1 bis onde raccordarli a sistemi puntuali tattiloplantari da cui sia consentita la prosecuzione lungo percorsi a guida naturale sicura per i ciechi] [157]

     [1 quater. Nelle aree urbane i Comuni, all’interno dei loro programmi di manutenzione stradale e dei marciapiedi, predispongono sistemi puntuali tattiloplantari in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e se questi sono semaforizzati, anche idonei avvisatori acustici che consentano il completamento di percorsi mediante guide naturali sicure per i ciechi, ovvero il loro raccordo a sistemi di informazione e guida a raggi infrarossi.] [158]

 

     Art. 72. (Adeguamento della struttura).

     1. In relazione alle finalità della presente legge, l’Amministrazione regionale, anche in deroga alla disciplina prevista dalla vigente normativa secondo procedure e modalità da definirsi nei bandi di concorso di cui al comma 2, è autorizzata a effettuare assunzioni, nel ruolo unico regionale, di personale per un numero massimo di venticinque unità nella qualifica funzionale di consigliere, di cui dieci con profilo professionale consigliere giuridico-amministrativo-legale e quindici con profilo professionale consigliere ingegnere.

     2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina con propria deliberazione le modalità per lo svolgimento dei concorsi.

     3. In attesa di procedere alle assunzioni di cui al comma 1, nonché al fine di garantire comunque lo svolgimento delle funzioni istituzionali, l’Amministrazione regionale provvede a sopperire alle esigenze di personale mediante recupero dalle graduatorie di merito predisposte per il profilo professionale di consigliere ingegnere e urbanista a seguito dell’espletamento delle procedure concorsuali previste dall’articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, come da ultimo modificato dall’articolo 17, comma 2, della legge regionale 4/2000, e dall’articolo 40, comma 11, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, nonché mediante il ricorso al lavoro interinale di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni.

 

     Art. 73. (Norme finanziarie).

     1. Gli oneri a carico dell’Amministrazione regionale derivanti dall’applicazione degli articoli 5, comma 8, limitatamente agli oneri derivanti dalla nomina di un dipendente di altra amministrazione quale responsabile unico del procedimento, e 9, comma 3, primo periodo, fanno carico all’unità previsionale di base 52.2.4.1.650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 555 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è integrata con l’aggiunta in fine della locuzione “, nonché per le polizze assicurative per la copertura dei rischi professionali a favore dei dipendenti incaricati della responsabilità del procedimento - ivi compresi quelli di altra amministrazione - e della sicurezza, della progettazione, della direzione e del collaudo di lavori pubblici”.

     2. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 45 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuno indicati:

     a) U.P.B. 52.3.1.1.664 - capitolo 156;

     b) U.P.B. 52.3.1.2.666 - capitolo 180.

     3. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 48 fanno carico all’unità previsionale di base 5.5.24.1.95 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 3199 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     4. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 72 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a fianco di ciascuna indicati, che presentano sufficiente disponibilità:

     1) U.P.B. 52.2.4.1.1 capitoli 550, 551 e 561;

     2) U.P.B. 52.2.4.1.651 capitoli 552 e 553;

     3) U.P.B. 52.2.4.1.659 capitoli 9630 e 9631;

     4) U.P.B. 52.5.8.1.687 capitolo 9650;

     5) U.P.B. 52.3.4.1.2603 capitolo 599, relativamente agli oneri derivanti dal ricorso al lavoro interinale previsto al comma 3 del citato articolo 72.

 

     Art. 74. (Norma di rinvio).

     1. Agli istituti regolamentati dallo Stato non disciplinati dalla presente legge si applica la previgente normativa statale fino all’esercizio della potestà legislativa regionale.

 

     Art. 75. (Finanziamenti per strutture sanitarie e socio-assistenziali).

     1. Per la concessione dei finanziamenti a soggetti pubblici e privati relativi a strutture sanitarie e socio-assistenziali, continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sino al 31 dicembre 2004 [159].

     2. Per la erogazione e il rendiconto dei finanziamenti di cui al comma 1 trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 57, 58, 59, 60, 61 e 62.

 

     Art. 76. (Procedimenti contributivi in corso).

     1. Salvo diversa richiesta del beneficiario la presente legge non si applica ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima [160].

 

     Art. 77. (Conferma dell’iscrizione nell’elenco dei collaudatori).

     1. E’ confermata l’iscrizione nell’elenco dei collaudatori di cui all’articolo 52 di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già iscritti nell’elenco regionale dei collaudatori di cui all’articolo 33 della legge regionale 46/1986 e dell’articolo 7 della legge regionale 27/1988, previa acquisizione di una dichiarazione scritta di conferma da parte dell’iscritto e di una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, circa la permanenza dell’iscrizione nell’albo professionale.

 

     Art. 78. (Norma transitoria in materia di espropriazioni).

     1. [Le procedure di espropriazione e di asservimento coattivo concernenti opere e interventi di competenza e di iniziativa dei Comuni, anche riuniti in consorzio, e delle Province, le cui richieste risultano già attivate presso la competente struttura dell’Amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, rimangono attribuite alla competenza di quest’ultima] [161].

     2. [Le disposizioni di cui al comma 1 trovano altresì applicazione per l’espropriazione di aree già occupate con procedura d’urgenza in data anteriore all’entrata in vigore della presente legge] [162].

     3. Per quanto non diversamente disposto dal capo XII si applica la vigente normativa statale.

 

     Art. 78 bis. (Competenza in materia di espropriazioni) [163]

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), cessa la competenza regionale all'emanazione degli atti delle procedure di espropriazione e asservimento coattivo le cui richieste risultano già attivate presso la competente struttura dell'Amministrazione regionale alla medesima data e concernenti le opere e gli interventi di competenza e di iniziativa di Comuni, anche riuniti in consorzio, delle Province e degli altri Enti pubblici.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano, altresì, applicazione per l'espropriazione di aree già occupate con procedura d'urgenza in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 26/2012, nonchè per le procedure di esproprio o asservimento relative a opere affidate da parte della Regione in delegazione amministrativa intersoggettiva alla medesima data.

     3. I Comuni, anche riuniti in consorzio, le Province e gli altri Enti pubblici subentrano alla Regione nella funzione di autorità espropriante in relazione alle procedure di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 79. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

     a) l’articolo 11 della legge regionale 26 agosto 1983, n. 74, e successive modificazioni;

     b) il primo comma dell’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54, e successive modificazioni;

     c) l’articolo 61 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5;

     d) l’articolo 1 della legge regionale 6 giugno 1986, n. 24;

     e) la legge regionale 46/1986 e successive modificazioni, a eccezione dei capi V e V bis, nonché dell’articolo 44;

     f) i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 7 della legge regionale 27/1988;

     g) l’articolo 13 della legge regionale 1 settembre 1989, n. 24;

     h) l’articolo 19 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42;

     i) l’articolo 16 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

     l) l’articolo 42 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;

     m) il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4;

     n) l’articolo 18 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1.


[1] Comma sostituito dall’art. 13 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12 e così modificato dall’art. 5 della L.R. 26 maggio 2006, n. 9.

[2] Comma così sostituito dall’art. 13 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[3] Lettera così sostituita dall’art. 13 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[4] Comma aggiunto dall’art. 13 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[5] Lettera così sostituita dall’art. 6 della L.R. 26 maggio 2006, n. 9.

[6] Comma così sostituito dall’art. 13 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[7] Comma così modificato dall’art. 13 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[8] Comma abrogato dall'art. 63 della L.R. 21 luglio 2017, n. 29.

[9] Comma modificato dall’art. 13 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12 e così sostituito dall’art. 7 della L.R. 26 maggio 2006, n. 9.

[10] Alinea così modificato dall'art. 239 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[11] Lettera aggiunta dall'art. 239 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[12] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 4 giugno 2009, n. 11. La Corte costituzionale, con sentenza 17 giugno 2010, n. 221, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[13] Comma così modificato dall'art. 239 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[14] Comma così sostituito dall’art. 13 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[15] Comma così sostituito dall’art. 8 della L.R. 26 maggio 2006, n. 9.

[16] Comma inserito dall’art. 8 della L.R. 26 maggio 2006, n. 9 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 febbraio 2009, n. 2.

[17] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 4 giugno 2009, n. 11.

[18] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 4 giugno 2009, n. 11.

[19] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 4 giugno 2009, n. 11.

[20] Comma abrogato dall’art. 13 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[21] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[22] Articolo inserito dall'art. 154 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[23] Lettera così modificata dall'art. 240 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[24] Articolo sostituito, da ultimo, dall'art. 18 della L.R. 21 luglio 2017, n. 29.

[25] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12.

[26] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12 e così sostituito dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[27] Articolo così sostituito dall’art. 9 della L.R. 26 maggio 2006, n. 9.

[28] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 4 giugno 2009, n. 11.

[29] Numero inserito dall'art. 1 della L.R. 4 giugno 2009, n. 11.

[30] Numero abrogato dall’art. 13 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[31] Comma così modificato dall’art. 10 della L.R. 26 maggio 2006, n. 9.

[32] Comma così modificato dall’art. 10 della L.R. 26 maggio 2006, n. 9.

[33] Comma così sostituito dall’art. 13 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[34] Comma inserito dall’art. 11 della L.R. 26 maggio 2006, n. 9.

[35] Comma così sostituito dall’art. 13 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[36] Comma così sostituito dall’art. 13 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[37] Comma così modificato dall’art. 12 della L.R. 26 maggio 2006, n. 9.

[38] Comma modificato dall’art. 5 della L.R. 18 agosto 2005, n. 25 e così sostituito dall’art. 12 della L.R. 26 maggio 2006, n. 9.

[39] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 12 febbraio 2009, n. 2.

[40] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 12 febbraio 2009, n. 2.

[41] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 4 giugno 2009, n. 11.

[42] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[43] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 23 della L.R. 21 luglio 2017, n. 29.

[44] Articolo così sostituito dall’art. 13 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[45] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 18 luglio 2014, n. 13.

[46] Articolo così sostituito dall’art. 13 della L.R. 26 maggio 2006, n. 9.

[47] Comma così sostituito dall'art. 155 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[48] Comma così sostituito dall’art. 14 della L.R. 26 maggio 2006, n. 9.

[49] Comma così modificato dall’art. 14 della L.R. 26 maggio 2006, n. 9.

[50] Per un’interpretazione autentica del presente articolo vedi l’art. 13 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[51] Comma già modificato dall’art. 13 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12 e così ulteriormente modificato dall’art. 15 della L.R. 26 maggio 2006, n. 9.

[52] Comma così sostituito dall’art. 13 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[53] Comma inserito dall’art. 3 della L.R. 24 maggio 2004, n. 15.

[54] Comma così modificato dall’art. 13 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[55] Comma inserito dall’art. 15 della L.R. 26 maggio 2006, n. 9.

[56] Comma aggiunto dall'art. 156 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[57] Comma aggiunto dall'art. 156 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[58] Comma modificato dall’art. 16 della L.R. 26 maggio 2006, n. 9. La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 241 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[59] Comma abrogato dall'art. 241 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[60] Comma già modificato dall’art. 13 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12 e così ulteriormente modificato dall’art. 17 della L.R. 26 maggio 2006, n. 9.

[61] Comma così modificato dall’art. 18 della L.R. 26 maggio 2006, n. 9.

[62] Comma già modificato dall’art. 4 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1 e così ulteriormente modificato dall’art. 18 della L.R. 26 maggio 2006, n. 9.

[63] La rubrica del presente articolo è stata così sostituita dall’art. 19 della L.R. 26 maggio 2006, n. 9.

[64] Comma inserito dall’art. 19 della L.R. 26 maggio 2006, n. 9.

[65] Comma abrogato dall'art. 242 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[66] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28 e così modificata dall'art. 17 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[67] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29.

[68] Comma così modificato dall'art. 243 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[69] Comma così modificato dall'art. 244 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[70] Comma così modificato dall'art. 245 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[71] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28 e così modificato dall'art. 17 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[72] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[73] Articolo inserito dall'art. 21 della L.R. 18 luglio 2014, n. 13.

[74] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[75] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[76] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[77] Comma già modificato dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[78] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[79] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12.

[80] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[81] Comma già sostituito dall'art. 4 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20 e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[82] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[83] Articolo inserito dall'art. 21 della L.R. 18 luglio 2014, n. 13.

[84] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 4 giugno 2009, n. 11 e così ulteriormente modificato dall'art. 20 della L.R. 18 luglio 2014, n. 13.

[85] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 18 luglio 2014, n. 13.

[86] Comma già modificato dall'art. 5 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27, dall'art. 20 della L.R. 18 luglio 2014, n. 13 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[87] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 4 giugno 2009, n. 11.

[88] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[89] Per un’interpretazione autentica del presente articolo vedi l’art. 13 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[90] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17 e così modificato dall'art. 3 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[91] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[92] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 16 ottobre 2015, n. 25.

[93] Lettera così modificata dall’art. 20 della L.R. 26 maggio 2006, n. 9.

[94] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 18 agosto 2005, n. 25.

[95] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 4 giugno 2009, n. 11.

[96] Lettera inserita dall'art. 1 della L.R. 4 giugno 2009, n. 11.

[97] Per un'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 251 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[98] Lettera abrogata dall’art. 20 della L.R. 26 maggio 2006, n. 9.

[99] Lettera già sostituita dall’art. 3 della L.R. 24 maggio 2004, n. 15, modificata dall’art. 6 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, sostituita dall’art. 20 della L.R. 26 maggio 2006, n. 9, dall'art. 5 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17, modificata dall'art. 4 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11 e così ulteriormente sostituita dall'art. 5 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[100] Comma aggiunto dall’art. 20 della L.R. 26 maggio 2006, n. 9.

[101] Comma aggiunto dall'art. 157 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17 e abrogato dall'art. 5 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[102] Comma aggiunto dall'art. 157 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[103] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12.

[104] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[105] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[106] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 16 ottobre 2015, n. 25.

[107] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[108] Il Capo IX bis, art. 51 ter, è stato inserito dall'art. 18 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[109] Il Capo IX bis, art. 51 ter, è stato inserito dall'art. 18 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[110] Comma così modificato dall'art. 48 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13.

[111] Lettera abrogata dall'art. 48 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13.

[112] Lettera abrogata dall'art. 48 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13.

[113] Lettera aggiunta dall'art. 36 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21.

[114] Alinea così modificato dall'art. 48 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13.

[115] Lettera così modificata dall'art. 48 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13.

[116] Comma così sostituito dall'art. 48 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13.

[117] Comma abrogato dall'art. 48 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13.

[118] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 26 maggio 2006, n. 9.

[119] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 26 maggio 2006, n. 9.

[120] Articolo così sostituito dall’art. 21 della L.R. 26 maggio 2006, n. 9.

[121] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 45 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16.

[122] Comma già modificato dall’art. 13 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12, sostituito dall'art. 1 della L.R. 4 giugno 2009, n. 11, dall'art. 20 della L.R. 18 luglio 2014, n. 13 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 16 ottobre 2015, n. 25.

[123] Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 4 giugno 2009, n. 11, già modificato dall'art. 20 della L.R. 18 luglio 2014, n. 13, sostituito dall'art. 7 della L.R. 16 ottobre 2015, n. 25, modificato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33, dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24, dall'art. 4 della L.R. 2 novembre 2021, n. 16 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 23.

[124] Comma già sostituito dall'art. 5 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27, dall'art. 20 della L.R. 18 luglio 2014, n. 13 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[125] Comma inserito dall'art. 20 della L.R. 18 luglio 2014, n. 13.

[126] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15 e così modificato dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[127] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.R. 24 maggio 2004, n. 15.

[128] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.R. 24 maggio 2004, n. 15.

[129] Comma aggiunto dall’art. 7 della L.R. 18 agosto 2005, n. 25 e così modificato dall'art. 7 della L.R. 16 ottobre 2015, n. 25.

[130] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 4 giugno 2009, n. 11 e abrogato dall'art. 5 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[131] Alinea così sostituito dall’art. 13 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[132] Lettera sostituita dall'art. 5 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27, già modificata dall'art. 20 della L.R. 18 luglio 2014, n. 13, dall'art. 7 della L.R. 16 ottobre 2015, n. 25 e così ulteriormente modificata dall'art. 4 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[133] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 16 ottobre 2015, n. 25.

[134] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[135] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[136] Comma così modificato dall'art. 246 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[137] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.R. 24 maggio 2004, n. 15.

[138] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 16 ottobre 2015, n. 25.

[139] Comma così modificato dall'art. 247 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[140] Comma così modificato dall'art. 247 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[141] Comma così modificato dall'art. 248 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[142] Comma così modificato dall'art. 248 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[143] Comma aggiunto dall’art. 13 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[144] Comma così modificato dall’art. 13 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[145] Articolo inserito dall'art. 19 della L.R. 21 luglio 2017, n. 29.

[146] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 26 maggio 2006, n. 9.

[147] Articolo inserito dall'art. 15 della L.R. 21 luglio 2017, n. 29.

[148] Articolo inserito dall'art. 16 della L.R. 21 luglio 2017, n. 29.

[149] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 26 maggio 2006, n. 9.

[150] Articolo così sostituito dall’art. 22 della L.R. 26 maggio 2006, n. 9.

[151] Articolo inserito dall’art. 23 della L.R. 26 maggio 2006, n. 9.

[152] Articolo abrogato dall'art. 63 della L.R. 21 luglio 2017, n. 29.

[153] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 4 giugno 2009, n. 11 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[154] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 26 maggio 2006, n. 9.

[155] Comma così modificato dall’art. 24 della L.R. 26 maggio 2006, n. 9.

[156] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 24 maggio 2004, n. 15 e così sostituito dall’art. 112 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[157] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 24 maggio 2004, n. 15 ed abrogato dall’art. 112 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[158] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 24 maggio 2004, n. 15 ed abrogato dall’art. 112 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[159] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2010 dall'art. 9 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[160] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[161] Comma abrogato dall'art. 249 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[162] Comma abrogato dall'art. 249 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[163] Articolo inserito dall'art. 250 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.