§ 4.10.153 - L.R. 30 dicembre 1985, n. 54.
Finanziamento di opere di sistemazione idrogeologica nei bacini montani delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976. Nuove norme di procedura [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:30/12/1985
Numero:54


Sommario
Art. 1.      Per la prosecuzione, il completamento e l'esecuzione di opere di sistemazione idrogeologica, e per la revisione prezzi relativa ad opere già appaltate, da realizzare con le procedure previste [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      Per gli oneri previsti dalla presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituito al Titolo II - [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 4.10.153 - L.R. 30 dicembre 1985, n. 54.

Finanziamento di opere di sistemazione idrogeologica nei bacini montani delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976. Nuove norme di procedura per la realizzazione delle opere di sistemazione idraulico-forestale.

(B.U. 30 dicembre 1985, n. 133).

 

Art. 1.

     Per la prosecuzione, il completamento e l'esecuzione di opere di sistemazione idrogeologica, e per la revisione prezzi relativa ad opere già appaltate, da realizzare con le procedure previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, salvo le modifiche e integrazioni di cui al successivo articolo, è autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per l'anno 1985 da utilizzare nei bacini montani dell'area colpita dagli eventi sismici del 1976, nei limiti e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [1].

     Per la realizzazione di dette opere si fa riferimento alle norme contenute negli articoli 1 e 2 della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, per interventi di sistemazione dei bacini idrografici, mediante la predisposizione di programmi pluriennali di intervento.

     La prosecuzione o il completamento di opere di sistemazione idraulico- forestale sarà eseguito dagli enti o dagli uffici che hanno redatto i relativi progetti già approvati.

 

     Art. 3.

     Per gli oneri previsti dalla presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale delle foreste - Categoria IX - il capitolo 6201 con la denominazione: «Spese per la prosecuzione, il completamento e l'esecuzione di opere di sistemazione idrogeologica e per la revisione prezzi di opere già appaltate, da utilizzare, con le procedure previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come modificate ed integrate dalla presente legge, nei bacini montani delle aree colpite dagli eventi sismici del 1976, ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 25.000 milioni per l'anno 1985.

     Al predetto onere di lire 25.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 9 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): di detta somma, l'importo di lire 10.000 milioni corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1984 e trasferita, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 16/Rag. del 7 febbraio 1985.

     Sul precitato capitolo 6201 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 7 miliardi, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1985.

 

     Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Comma sostituito dall'art. 11 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13 ed abrogato dall’art. 79 della L.R. 31 maggio 2002, n. 14.