§ 2.4.9 - L.R. 9 dicembre 2016, n. 20.
Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 enti soppressi
Data:09/12/2016
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Procedimento per la soppressione delle Province e relative decorrenze)
Art. 3.  (Trasferimento di funzioni alla Regione)
Art. 4.  (Trasferimento di funzioni ai Comuni)
Art. 5.  (Gestione dei centri di elaborazione dati)
Art. 6.  (Atto di ricognizione)
Art. 7.  (Piano di subentro)
Art. 8.  (Piano di liquidazione)
Art. 9.  (Disposizioni speciali per la successione nelle partecipazioni delle Province)
Art. 9 bis.  (Disposizioni speciali per il trasferimento di immobili provinciali)
Art. 9 ter.  (Disposizioni speciali per la consegna di beni mobili provinciali)
Art. 9 quater.  (Ufficio stralcio per la conclusione delle operazioni di liquidazione delle Province)
Art. 9 quinquies.  (Atti contabili conseguenti alle operazioni di liquidazione)
Art. 10.  (Procedimento per la soppressione delle Province di cui all'articolo 2, comma 3)
Art. 11.  (Funzioni esercitate dalle Province di cui all'articolo 2, comma 3)
Art. 11 bis.  (Ulteriori disposizioni in materia di immobili)
Art. 12.  (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 11/1988)
Art. 13.  (Sostituzione della rubrica del Capo III del Titolo I della legge regionale 18/2005)
Art. 14.  (Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale 18/2005)
Art. 15.  (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 18/2005)
Art. 16.  (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 7/2008)
Art. 17.  (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 9/2009)
Art. 18.  (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 9/2009)
Art. 19.  (Modifica all'articolo 30 della legge regionale 5/2012)
Art. 20.  (Inserimento dell'articolo 4 ter nella legge regionale 26/2014)
Art. 21.  (Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 26/2014)
Art. 22.  (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 26/2014)
Art. 23.  (Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 26/2014)
Art. 24.  (Sostituzione dell'articolo 29 della legge regionale 26/2014)
Art. 25.  (Modifica all'articolo 35 della legge regionale 26/2014)
Art. 26.  (Modifica all'articolo 35 bis della legge regionale 26/2014)
Art. 27.  (Inserimento dell'articolo 55 ter nella legge regionale 26/2014)
Art. 28.  (Sostituzione dell'articolo 56 ter della legge regionale 26/2014)
Art. 29.  (Modifica all'articolo 56 quater della legge regionale 26/2014)
Art. 30.  (Modifica all'articolo 59 della legge regionale 26/2014)
Art. 31.  (Modifiche all'articolo 61 della legge regionale 26/2014)
Art. 32.  (Inserimento dell'articolo 61 bis nella legge regionale 26/2014)
Art. 33.  (Modifiche all'Allegato A della legge regionale 26/2014)
Art. 34.  (Modifiche all'Allegato B della legge regionale 26/2014)
Art. 35.  (Modifica all'Allegato C della legge regionale 26/2014)
Art. 36.  (Inserimento dell'Allegato C bis nella legge regionale 26/2014)
Art. 37.  modifiche all'articolo 36 della legge regionale 13/2015
Art. 38.  (Modifica all'articolo 30 della legge regionale 18/2015)
Art. 39.  (Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 18/2015)
Art. 40.  (Sostituzione dell'articolo 38 della legge regionale 10/2016)
Art. 41.  (Modifica all'articolo 56 della legge regionale 10/2016)
Art. 42.  (Norme transitorie per il trasferimento delle funzioni provinciali)
Art. 42 bis.  (Norme transitorie in materia di edilizia scolastica)
Art. 43.  (Gestione e conduzione transitoria degli immobili connessi alla funzione di edilizia scolastica)
Art. 44.  (Disposizioni transitorie in materia di fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità)
Art. 45.  (Nomina di componenti di organi di enti pubblici e privati)
Art. 46.  (Qualificazione di capoluogo di provincia)
Art. 46 bis.  (Funzioni onorifiche delle Province)
Art. 47.  (Piano di riordino territoriale)
Art. 48.  (Fissazione del termine delle deliberazioni di variazioni al bilancio)
Art. 49.  (Efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 12, 16 e 19)
Art. 50.  (Disposizioni in materia di beni immobili già appartenuti alla Comunità montana del Torre Natisone e Collio)
Art. 51.  (Abrogazioni)
Art. 52.  (Norme finanziarie e contabili)
Art. 53.  (Entrata in vigore)


§ 2.4.9 - L.R. 9 dicembre 2016, n. 20.

Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016.

(B.U. 14 dicembre 2016, n. 55)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina la soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia, il trasferimento delle loro funzioni alla Regione e ai Comuni, con le corrispondenti risorse umane, finanziarie e strumentali, e la successione nei rapporti giuridici, in attuazione dell'articolo 12 della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 (Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa popolare).

2. Per le finalità di cui alla presente legge le Province del Friuli Venezia Giulia sono soppresse a decorrere dal giorno successivo alla data di conclusione dei procedimenti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.

 

     Art. 2. (Procedimento per la soppressione delle Province e relative decorrenze)

1. Il procedimento volto alla soppressione delle Province consiste nel trasferimento delle funzioni di cui al Capo II e nella gestione stralcio liquidatoria di cui al Capo IV, la quale si articola nelle seguenti fasi:

a) ricognizione dei beni, delle risorse umane e finanziarie e dei rapporti giuridici pendenti, strumentali all'esercizio delle funzioni svolte dalle Province e di quelle trasferite ai sensi della presente legge;

b) subentro degli enti, destinatari delle funzioni provinciali a essi trasferite ai sensi della presente legge, nella titolarità dei beni, delle risorse umane e finanziarie e dei rapporti giuridici pendenti, strumentali all'esercizio di tali funzioni;

c) liquidazione dei beni e delle risorse non rientranti nel Piano di subentro di cui all'articolo 7.

2. Il procedimento per la soppressione delle Province i cui organi di governo risultano commissariati alla data del 31 dicembre 2016 è avviato l'1 gennaio 2017 e si conclude entro il 31 ottobre 2017 [1].

3. Il procedimento per la soppressione delle Province diverse da quelle di cui al comma 2 è avviato il giorno successivo alla scadenza del mandato o alla cessazione anticipata dei rispettivi organi e si conclude secondo le previsioni di cui all'articolo 10. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo, il mandato si intende scaduto decorsi cinque anni dalla data delle ultime elezioni [2].

4. Per le finalità di cui alla presente legge, le gestioni commissariali delle Province di cui all'articolo 45 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), cessano il 31 dicembre 2016.

5. La Giunta regionale nomina il Commissario liquidatore delle Province, d'ora in avanti Commissario, con le decorrenze e le durate previste dai commi 2 e 3 per il procedimento di soppressione di cui al comma 1. Per l'adempimento dei compiti previsti in capo al Commissario, la Giunta regionale può nominare uno o più Vicecommissari. Le indennità del Commissario e dei Vicecommissari sono determinate dalla Giunta regionale contestualmente alla nomina degli stessi con oneri a carico degli enti commissariati.

6. Il Commissario provvede all'adozione di tutti gli atti di competenza degli organi dell'ente commissariato, avvalendosi delle strutture tecnico-amministrative dell'ente medesimo.

 

CAPO II

TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI

 

     Art. 3. (Trasferimento di funzioni alla Regione)

1. Sono trasferite alla Regione, a decorrere dall'1 gennaio 2017, le seguenti funzioni esercitate dalle Province di cui all'articolo 2, comma 2:

a) funzioni in materia di istruzione e politiche giovanili:

1) le funzioni concernenti gli interventi per l'attuazione dei corsi di orientamento musicale di cui all'articolo 29, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali);

2) la concessione dei contributi per il funzionamento delle scuole e degli istituti non statali di musica di cui alla legge regionale 20 giugno 1988, n. 59 (Sovvenzione regionale alle scuole e agli istituti di musica con finalità professionali);

3) il coordinamento degli Informagiovani e la promozione della formazione di reti sul territorio, provvedendo al monitoraggio delle attività di cui all'articolo 30, comma 5, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità);

b) ogni altra funzione svolta dalla Provincia in forza di norme di legge, non indicata all'articolo 4.

 

     Art. 4. (Trasferimento di funzioni ai Comuni)

1. Sono trasferite ai Comuni, a decorrere dall'1 gennaio 2017, le seguenti funzioni esercitate dalle Province di cui all'articolo 2, comma 2:

a) funzioni in materia di agricoltura:

1) la concessione dei contributi per le fattorie didattiche di cui all'articolo 9, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), a favore dei Comuni, delle scuole di ogni ordine e grado della Regione, dei Servizi sociali dei Comuni e degli altri soggetti ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive);

b) funzioni in materia di politiche sociali:

1) le funzioni e gli interventi concernenti la tutela dei "Rom" di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11 (Norme a tutela della cultura «Rom» nell'ambito del territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia);

c) funzioni in materia di politiche giovanili:

1) le funzioni in materia di politiche giovanili di cui all'articolo 26, comma 1, della legge regionale 24/2006;

d) funzioni in materia di contrasto dei fenomeni discriminatori e promozione delle pari opportunità sul territorio:

1) le funzioni previste dal Capo IV del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), in relazione alle figure delle consigliere e dei consiglieri di parità operanti a livello di area vasta.

1 bis. Sono attribuite ai Comuni, a decorrere dall'1 luglio 2017, le funzioni esercitate in forza dell'articolo 6 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), dalle Province di cui all'articolo 2, comma 2, a esclusione delle funzioni di cui all'articolo 36, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) [3].

2. I Comuni che partecipano alle Unioni territoriali intercomunali esercitano obbligatoriamente le funzioni di cui al presente articolo con le modalità di cui all'articolo 26, comma 4, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).

 

CAPO III

CENTRI DI ELABORAZIONE DATI DELLE PROVINCE

 

     Art. 5. (Gestione dei centri di elaborazione dati)

1. Al fine di garantire la gestione efficiente e lo sviluppo omogeneo del Sistema informativo integrato regionale (SIIR), di cui alla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), nonché assicurare la continuità dei servizi erogati dai centri di elaborazione dati provinciali (CED), a decorrere dal 1 aprile 2017 la Regione subentra nella gestione dei centri medesimi e nei rapporti giuridici attivi e passivi connessi [4].

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 sono altresì trasferiti alla Regione, senza oneri a carico di quest'ultima, i beni mobili e immobili e le risorse umane, strumentali e finanziarie connesse all'esercizio dell'attività dei CED. Le suddette risorse sono assegnate alla struttura regionale competente in materia di sistemi informativi.

3. I centri di elaborazione dati continuano a operare anche a favore delle Province fino al loro definitivo superamento.

 

CAPO IV

GESTIONI STRALCIO LIQUIDATORIE

 

     Art. 6. (Atto di ricognizione)

1. Entro il 28 febbraio 2017 il Commissario trasmette all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, alle Unioni territoriali intercomunali e ai Comuni che non vi partecipano un atto di ricognizione per ciascuna Provincia, riferito all'1 gennaio 2017 e articolato in relazione alle funzioni trasferite ai sensi degli articoli 3 e 4 e alle attività ancora svolte dall'ente, con evidenza della situazione patrimoniale e finanziaria, delle attività e delle passività, delle risorse umane e strumentali, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere, ivi compreso il contenzioso. In caso di correlazione delle suddette voci a più funzioni, il dato, qualora non frazionabile, viene imputato per intero alla funzione cui si riferisce in prevalenza.

2. Entro il 15 marzo 2017 l'atto di ricognizione di cui al comma 1 è pubblicato con apposita evidenza nel sito internet istituzionale della Regione per la durata di trenta giorni.

 

     Art. 7. (Piano di subentro)

1. Entro il 31 marzo 2017, in relazione a ciascuna Provincia, il Commissario, sentite le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni che non vi partecipano, trasmette all'Assessore competente in materia di autonomie locali la proposta di Piano di subentro relativamente alle funzioni di cui al Capo II.

2. La proposta di Piano di subentro, in relazione a ciascuna Provincia, individua distintamente per la Regione, per le Unioni territoriali intercomunali e per i Comuni che non vi partecipano, i beni mobili e immobili e le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire, i procedimenti e i rapporti giuridici attivi e passivi pendenti, compreso il contenzioso.

3. La proposta di Piano di subentro è predisposta nel rispetto dei seguenti criteri:

a) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti giuridici attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;

b) le risorse finanziarie relative al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale trasferito spettano all'ente destinatario del personale;

c) i beni mobili e immobili strumentali all'esercizio delle funzioni trasferite sono assegnati agli enti destinatari delle funzioni, tenuto anche conto delle esigenze relative all'esercizio delle funzioni già trasferite;

d) la Regione subentra nelle partecipazioni societarie, connesse alle funzioni trasferite, che non rivestano prevalente interesse locale;

e) le Unioni territoriali intercomunali subentrano nelle partecipazioni societarie di interesse locale, connesse alle funzioni trasferite, con quote proporzionali al numero di abitanti della corrispondente area individuata dal Piano di riordino territoriale di cui all'Allegato C bis della legge regionale 26/2014, come inserito dall'articolo 36 della presente legge;

f) le partecipazioni in enti, fondazioni e associazioni strumentali all'esercizio delle funzioni trasferite sono assegnate agli enti destinatari delle funzioni.

4. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 9, la Giunta regionale provvede, in conformità alle scadenze stabilite dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), ad aggiornare il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali dirette e indirette, includendovi le partecipazioni di cui al comma 3, lettera d), nelle quali subentri la Regione. L'aggiornamento è operato in armonia agli indirizzi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali indirette tramite enti già adottati dalla Giunta regionale [5].

5. Il trasferimento della proprietà dei beni immobili decorre dalla data del verbale di consegna. Ai sensi dell'articolo 2645 del codice civile, il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti.

6. Per il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili si applica l'articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

7. Con riferimento alle sole funzioni trasferite ai Comuni, ciascuna proposta di Piano di subentro è predisposta nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) le risorse umane, strumentali e finanziarie nonché i rapporti giuridici oggetto del subentro sono attribuiti alle Unioni territoriali intercomunali e ai Comuni che non vi partecipano, secondo gli accordi che tra essi intervengano entro trenta giorni dalla trasmissione della proposta di Piano di subentro;

b) nel caso in cui gli accordi di cui alla lettera a) non siano raggiunti entro il termine previsto, e nelle more di successive intese tra le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni interessati, il Piano di subentro attribuisce provvisoriamente le risorse e i rapporti giuridici connessi alle funzioni trasferite all'Unione territoriale intercomunale in cui ha sede il Comune più popoloso, affinché questa ne garantisca l'esercizio su tutti i territori degli enti interessati.

8. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione di ciascuna proposta di Piano di cui al comma 1, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali convoca il Commissario, i rappresentanti delle Unioni territoriali intercomunali e dei Comuni che non vi partecipano per l'intesa sul Piano di subentro. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro i successivi trenta giorni, si prescinde dalla stessa.

9. Il Piano di subentro è approvato, entro il 30 giugno 2017, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali.

10. Il Commissario garantisce agli enti subentranti la messa a disposizione dei locali ove opera il personale trasferito e delle relative dotazioni strumentali.

11. Il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché dei rapporti giuridici oggetto del subentro decorre dall'1 luglio 2017. I dati contenuti in ciascun Piano di subentro sono aggiornati dal Commissario con riferimento alla situazione esistente alla data dell'effettivo trasferimento e sono trasmessi all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, alle Unioni territoriali intercomunali e ai Comuni che non vi partecipano.

 

     Art. 8. (Piano di liquidazione)

1. Entro il 31 luglio 2017, in relazione a ciascuna Provincia, il Commissario, sentite le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni più popolosi di cui alla lettera c), trasmette all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali la proposta di Piano di liquidazione per il trasferimento dei beni, delle risorse e dei rapporti giuridici non inclusi nel Piano di subentro di cui all'articolo 7, redatta in conformità alle seguenti disposizioni:

a) il personale è trasferito sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dall'articolo 46, comma 2, della legge regionale 10/2016; nelle more di tale trasferimento, che dovrà comunque concludersi entro il 30 settembre 2017, il personale provinciale sarà tenuto a prestare il necessario supporto al Commissario per l'espletamento delle proprie funzioni in stretto coordinamento con le strutture direzionali della Regione competenti, rispettivamente, in materia di personale, autonomie locali e finanze, cui si dovranno rapportare secondo le indicazioni che saranno fornite dal Commissario stesso [6];

b) l'assegnazione dei beni immobili nonché dei beni mobili in essi contenuti e delle partecipazioni in società, enti, consorzi tra enti locali, fondazioni e associazioni è attuata in conformità ai criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9;

c) i particolari beni che identificano le funzioni istituzionali della Provincia quali enti esponenziali del territorio, ivi compresi il gonfalone e le onorificenze, sono assegnati al Comune più popoloso;

d) le risorse finanziarie relative al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale trasferito spettano all'ente destinatario del personale;

e) l'ente che subentra nella titolarità dei beni succede anche nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche della passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti.

2. [Il trasferimento della proprietà dei beni immobili decorre dalla data del verbale di consegna. Ai sensi dell'articolo 2645 del codice civile, il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti] [7].

3. Per il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili si applica l'articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 56/2014.

3 bis. I beni mobili che nel piano di liquidazione sono destinati alla Regione e agli altri enti subentranti sono consegnati attraverso la trasmissione degli elenchi redatti dagli uffici del Commissario liquidatore, anche in data precedente alla definitiva liquidazione delle Province [8].

3 ter. La verifica della corrispondenza tra gli elenchi di cui al comma 3 bis e lo stato di fatto per la successiva iscrizione nelle pertinenti scritture inventariali, viene effettuata per i beni destinati alla Regione dal Consegnatario dei beni mobili regionali, per gli altri enti subentranti dagli uffici competenti dei medesimi, entro ventiquattro mesi dal termine di cui al comma 6 [9].

3 quater. Dei beni non rinvenuti viene dato atto in appositi verbali sottoscritti dai responsabili degli uffici competenti dei soggetti subentranti, allegati alla documentazione inerente la liquidazione [10].

3 quinquies. Il Commissario trasmette in via telematica agli enti individuati quali assegnatari dei beni immobili nei piani di liquidazione predisposti ai sensi del comma 1, le delibere di approvazione dei piani di liquidazione. Gli enti assegnatari provvedono all'intavolazione, alla trascrizione immobiliare e alla voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti [11].

3 sexies. Trascorso un anno dal termine di cui al comma 5, qualora gli enti assegnatari non abbiano provveduto all'intavolazione, alla trascrizione immobiliare e alla voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti, la Regione procede ai relativi aggiornamenti nei registri immobiliari e alle volture catastali [12].

3 septies. La Regione trasmette in via telematica al Commissario le delibere di cui al comma 4 entro sette giorni dalla loro approvazione, ai fini degli adempimenti di cui al comma 3 bis [13].

4. Entro quarantacinque giorni dalla trasmissione di ciascuna proposta di Piano di liquidazione di cui al comma 1, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, la Giunta regionale approva il Piano di liquidazione concernente il riparto tra la Regione, le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni dei beni, delle risorse umane, strumentali e finanziarie, del contenzioso in essere, dei procedimenti e dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera a), i trasferimenti di cui al presente articolo hanno effetto dall'1 ottobre 2017, data da cui ha effetto la soppressione delle Province [14].

6. Entro trenta giorni dal termine di cui al comma 5, il Commissario approva il bilancio finale di liquidazione di ciascuna Provincia; l'incarico di Commissario cessa con tale adempimento.

 

     Art. 9. (Disposizioni speciali per la successione nelle partecipazioni delle Province)

1. Le partecipazioni in Consorzi di sviluppo industriale detenute dalle Province sono attribuite ai Comuni partecipanti ai Consorzi medesimi, secondo i criteri determinati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.

2. Le partecipazioni in Consorzi turistici detenute dalle Province sono attribuite alle Unioni territoriali intercomunali che a esse succedono con quote proporzionali alla popolazione di riferimento.

3. Le partecipazioni in Consorzi universitari e fondazioni degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono assegnate al Comune ove essi hanno la propria sede legale.

4. Le partecipazioni nella fondazione Dolomiti Unesco delle Province di Pordenone e Udine sono attribuite rispettivamente all'Unione delle Valli e delle Dolomiti friulane e all'Unione della Carnia.

4 bis. La partecipazione in Pordenone Fiere SpA della Provincia di Udine è attribuita all'Unione del Noncello [15].

4 ter. Al fine di assicurare un maggiore coinvolgimento degli enti locali nella promozione delle attività produttive del territorio, la quota di partecipazione di Pordenone Fiere SpA assegnata con deliberazione della Giunta regionale 8 settembre 2017, n. 1695 al Comune di Pordenone per successione della Provincia di Pordenone, previo consenso del Comune stesso, è trasferita senza corrispettivo all'Unione territoriale intercomunale del Noncello [16].

5. [La Regione subentra nelle partecipazioni detenute dalle Province nel Consorzio per l'Assistenza Medico PsicoPedagogica (CAMPP) e nel Consorzio Isontino Servizi Integrati (CISI), di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate")] [17].

 

     Art. 9 bis. (Disposizioni speciali per il trasferimento di immobili provinciali) [18]

1. I Piani di liquidazione di cui all'articolo 8 individuano i complessi condominiali e gli alloggi con funzioni di edilizia residenziale, comprese le relative pertinenze, che sono trasferiti in proprietà alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) territorialmente competenti, per essere utilizzati secondo gli scopi istituzionali delle stesse.

2. Il complesso immobiliare di "Villa Carinzia" a Pordenone, comprese le relative pertinenze, è trasferito in proprietà all'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente con le modalità previste dall'articolo 8, per essere utilizzato in tutto o in parte secondo gli scopi istituzionali della stessa.

3. L'Azienda per l'assistenza sanitaria garantisce l'utilizzo gratuito e permanente di spazi all'interno del compendio immobiliare di "Villa Carinzia" a favore della Regione. L'utilizzo degli spazi è disciplinato da apposita convenzione tra l'Azienda per l'assistenza sanitaria e la Regione.

3 bis. Il complesso immobiliare "Centro residenziale per portatori di handicap Gravi-Gravissimi e Centro Socio-Educativo e Riabilitativo Diurno" a Udine, comprese le relative pertinenze, è trasferito in proprietà all'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente con le modalità previste dall'articolo 8, al fine di garantire la continuità nella gestione delle funzioni delegate da parte dei Comuni degli ambiti distrettuali di riferimento ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g), h), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate») [19].

 

     Art. 9 ter. (Disposizioni speciali per la consegna di beni mobili provinciali) [20]

1. Il Commissario liquidatore, a decorrere dall'1 settembre 2017, consegna attraverso la trasmissione degli elenchi aggiornati dai propri uffici, i beni mobili già trasferiti con i piani di subentro e non ancora verificati e presi in carico ovvero per i quali non siano ancora stati sottoscritti i verbali di consegna, alla Regione e agli altri enti subentranti.

2. La verifica della corrispondenza tra gli elenchi di cui al comma 1 e lo stato di fatto per la successiva iscrizione nelle pertinenti scritture inventariali, viene effettuata per i beni destinati alla Regione dal Consegnatario dei beni mobili regionali e per gli altri enti subentranti dagli uffici competenti dei medesimi, entro ventiquattro mesi dal termine di cui all'articolo 8, comma 6. Dei beni non rinvenuti viene dato atto in appositi verbali.

 

     Art. 9 quater. (Ufficio stralcio per la conclusione delle operazioni di liquidazione delle Province) [21]

1. In relazione alla soppressione delle Province, a decorrere dal mese di settembre 2017 è costituito l'Ufficio stralcio per la gestione dei rapporti giuridici e dei procedimenti facenti capo alle soppresse Province non trasferiti ai sensi dell'articolo 8, comma 5. L'Ufficio stralcio opera attribuendo i rapporti giuridici e i procedimenti alle strutture regionali o agli enti competenti per materia, ovvero curando direttamente le procedure per i rapporti giuridici che attengono alla sfera giuridica dell'ente Provincia nel suo complesso [22].

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per la gestione dei rapporti giuridici e dei procedimenti relativi alle Province di cui all'articolo 2, comma 3, non trasferiti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera l) [23].

 

     Art. 9 quinquies. (Atti contabili conseguenti alle operazioni di liquidazione) [24]

1. L'Amministrazione regionale provvede ad adottare gli atti di entrata e di spesa conseguenti alle operazioni di liquidazione delle Province, successivamente alla data da cui ha effetto la soppressione delle Province stesse.

1 bis. Le spese di cui al comma 1 sono spese obbligatorie ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) [25].

 

CAPO V

NORME SPECIALI PER LE PROVINCE CON ORGANI DI GOVERNO ELETTIVI

 

     Art. 10. (Procedimento per la soppressione delle Province di cui all'articolo 2, comma 3) [26]

1. Il procedimento per la soppressione delle Province di cui all'articolo 2, comma 3, è attuato e si conclude secondo il seguente cronoprogramma:

a) entro l'1 giugno 2018, il Commissario trasmette all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, alle Unioni territoriali intercomunali e ai Comuni che non vi partecipano, l'atto di ricognizione di cui all'articolo 6, comma 1, riferito all'1 gennaio 2018, e ne cura la pubblicazione di cui all'articolo 6, comma 2;

b) entro il 15 giugno 2018, il Commissario trasmette all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, alle Unioni territoriali intercomunali e ai Comuni che non vi partecipano, la proposta di piano di subentro di cui all'articolo 7, comma 1;

c) entro il 5 luglio 2018, gli eventuali accordi di cui all'articolo 7, comma 7, lettera a), sono comunicati al Commissario liquidatore per l'aggiornamento della proposta di piano di subentro;

d) entro il 16 luglio 2018, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali convoca il Commissario, i rappresentanti delle Unioni territoriali intercomunali e dei Comuni che non vi partecipano per l'intesa sul piano di subentro di cui all'articolo 7, comma 8; in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 25 luglio 2018, si prescinde dalla stessa;

e) entro il 10 agosto 2018, il piano di subentro è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali;

f) il trasferimento delle funzioni provinciali di cui al Capo II e delle relative risorse opera a far data dall'1 settembre 2018;

g) entro il 25 luglio 2018, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente e fermo restando quanto previsto dagli articoli 9, 9 bis e 9 ter, adotta la deliberazione recante i criteri per l'assegnazione dei beni immobili, dei beni mobili in essi contenuti e delle partecipazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b);

h) entro l'1 ottobre 2018, il Commissario trasmette all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali la proposta di piano di liquidazione con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1;

i) entro il 15 novembre 2018, la Giunta regionale approva il piano di liquidazione secondo le previsioni di cui all'articolo 8, comma 4; la relativa deliberazione è trasmessa al Commissario nei successivi sette giorni ai sensi del comma 3 septies del medesimo articolo;

l) le Province di cui all'articolo 2, comma 3, sono soppresse con effetto dall'1 gennaio 2019; dalla medesima data hanno effetto i trasferimenti di cui all'articolo 8, comma 5;

m) entro il 31 gennaio 2019 il Commissario approva il bilancio finale di liquidazione; l'incarico del Commissario cessa con tale adempimento.

2. Al procedimento di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8.

 

     Art. 11. (Funzioni esercitate dalle Province di cui all'articolo 2, comma 3)

1. A far data dall'1 gennaio 2017, le Province di cui all'articolo 2, comma 3, svolgono esclusivamente le funzioni di cui all'Allegato A della legge regionale 26/2014, nonché quelle di cui all'articolo 42 bis [27].

2. Dall'1 gennaio 2017 la Regione cura le funzioni, previste da norme di legge, non più esercitate dalle Province per effetto di quanto previsto dal comma 1, fermo restando, in capo a queste ultime, l'obbligo di concludere i procedimenti già avviati alla data del 31 dicembre 2016.

3. In relazione alle funzioni non più esercitate dall'1 gennaio 2017 per effetto di quanto previsto dal comma 1, le Province di cui all'articolo 2, comma 3, entro il 28 febbraio 2017 trasmettono all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali un atto di ricognizione con evidenza delle attività e delle passività, delle risorse umane e strumentali nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere, ivi compreso il contenzioso.

4. Fino al subentro della Regione, le Province di cui all'articolo 2, comma 3, mantengono a loro carico l'onere del pagamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari riferiti a funzioni trasferite nel corso degli anni 2016 e 2017 alla Regione o alle Unioni territoriali intercomunali e mantengono a loro favore i contributi connessi a essi o alle opere per i quali sono stati stipulati [28].

 

CAPO V BIS [29]

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMOBILI

 

     Art. 11 bis. (Ulteriori disposizioni in materia di immobili) [30]

1. In deroga all'articolo 35 della legge regionale 26/2014, i beni immobili strumentali all'esercizio delle funzioni provinciali trasferite, per i quali alla data del 31 agosto 2017 non si è proceduto alla sottoscrizione dei verbali di consegna, sono trasferiti con le modalità previste ai commi 2 e 3.

2. Gli immobili assegnati nei piani di subentro alla Regione sono trasferiti in proprietà a prescindere dal verbale di consegna, con effetto dall'1 settembre 2017.

3. Per gli immobili assegnati nei piani di subentro a enti diversi dalla Regione, il Commissario redige i relativi verbali, li trasmette in via telematica all'ente subentrante e provvede all'intavolazione, alla trascrizione immobiliare e alla voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti. Il trasferimento della proprietà ha effetto dalla data di trasmissione del verbale di consegna all'ente subentrante.

4. La Regione cura gli adempimenti di cui al comma 3 non conclusi alla data dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione di cui all'articolo 8, comma 6, redige e trasmette i relativi verbali e provvede all'intavolazione, alla trascrizione immobiliare e alla voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti.

 

CAPO VI

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 E 10/2016

 

     Art. 12. (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 11/1988)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 11/1988 le parole «Le Province individuano, di concerto con i Comuni e» sono sostituite dalle seguenti: «I Comuni individuano,».

 

     Art. 13. (Sostituzione della rubrica del Capo III del Titolo I della legge regionale 18/2005)

1. La rubrica del Capo III del Titolo I della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è sostituita dalla seguente: «Consigliere e consiglieri di parità».

 

     Art. 14. (Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale 18/2005)

1. L'articolo 18 della legge regionale 18/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 18

consigliere e consiglieri di parità di area vasta

1. Le Unioni territoriali intercomunali nominano le consigliere e i consiglieri di parità di area vasta in forma associata per l'esercizio delle funzioni nelle aree territoriali di cui all'Allegato C bis della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).

2. Alle consigliere e ai consiglieri di parità di area vasta si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2, 3 e 4. Le Unioni territoriali intercomunali forniscono alle consigliere e ai consiglieri il personale e le attrezzature necessarie per l'esercizio delle funzioni.».

 

     Art. 15. (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 18/2005)

1. All'articolo 19 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rete regionale delle consigliere e dei consiglieri di parità»;

b) i commi 1, 2 e 4 sono abrogati.

 

     Art. 16. (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 7/2008)

1. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)), le parole «provvedono le Province secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), a eccezione della sanzione di cui al comma 1, lettera c), alla cui irrogazione» sono soppresse.

 

     Art. 17. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 9/2009) [31]

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle Unioni territoriali intercomunali».

 

     Art. 18. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 9/2009) [32]

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 9/2009 è sostituito dal seguente:

«2. Per Corpo di polizia locale si intende una struttura complessa, anche a carattere intercomunale, a cui siano addetti almeno dodici operatori, ridotti a otto qualora il Comune di riferimento sia montano oppure qualora la maggioranza dei Comuni associati sia montana.».

 

     Art. 19. (Modifica all'articolo 30 della legge regionale 5/2012) [33]

1. Il comma 5 dell'articolo 30 della legge regionale 5/2012 è sostituito dal seguente:

«5. La Regione assicura il coordinamento degli Informagiovani e promuove la formazione di reti sul territorio, nonché la formazione degli operatori, provvedendo altresì al monitoraggio delle attività.».

 

     Art. 20. (Inserimento dell'articolo 4 ter nella legge regionale 26/2014)

1. Dopo l'articolo 4 bis della legge regionale 26/2014 è inserito il seguente:

«Art. 4 ter. Piano di riordino territoriale

1. Il Piano di riordino territoriale, definito nell'Allegato C bis, individua i Comuni appartenenti alle aree territoriali adeguate per l'esercizio in forma associata di funzioni comunali, sovracomunali e di area vasta e per la gestione coordinata di servizi, secondo i seguenti criteri:

a) contiguità territoriale;

b) omogeneità, complementarietà e integrazione delle caratteristiche geografiche, demografiche, di mobilità, ambientali, economiche, socio-culturali e infrastrutturali;

c) dimensione degli ambiti territoriali idonea ad assicurare l'esercizio delle funzioni e l'organizzazione dei servizi a livelli adeguati di economicità ed efficacia.

2. Il Piano di riordino territoriale disciplinato dal presente articolo:

a) definisce gli ambiti territoriali entro i quali opera ciascuna Unione territoriale intercomunale di cui agli articoli 5 e seguenti;

b) può essere modificato con legge regionale, previa intesa formata in sede di Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione - Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali).».

 

     Art. 21. (Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 26/2014)

1. L'articolo 6 della legge regionale 26/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 modalità di adesione alle Unioni

1. Le Unioni costituiscono forme obbligatorie di esercizio associato delle funzioni comunali, ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale 1/1963 .

2. I Comuni non ancora partecipanti alle Unioni costituite ai sensi dell'articolo 56 quater aderiscono a esse mediante l'approvazione, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti del consiglio comunale e dell'Assemblea dell'Unione, dello statuto dell'Unione che ne prevede e disciplina la partecipazione. La deliberazione dell'Assemblea dell'Unione non è soggetta al parere dei consigli dei Comuni già partecipanti.».

 

     Art. 22. (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 26/2014)

1. All'articolo 16 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola «consiglieri» è sostituita dalla seguente: «amministratori»;

b) al comma 3 la parola «consigliere» è sostituita dalla seguente: «amministratore».

 

     Art. 23. (Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 26/2014) [34]

1. All'articolo 27 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 4) della lettera b) del comma 1 dopo le parole «di interesse economico generale» sono aggiunte le seguenti: «, ferme restando le discipline di settore, ivi comprese quelle relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani»;

b) al comma 3 le parole «inferiore a 15.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a 10.000 abitanti»;

c) al comma 4 le parole «ai fini dell'esercizio associato di funzioni comunali tramite convenzione» sono soppresse;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4 bis. Qualora uno solo dei Comuni partecipanti a un'Unione non raggiunga le soglie demografiche di cui ai commi 3 e 4, l'obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni di cui al comma 1, lettera b), non sussiste per tale Comune a condizione che rientri nei casi di particolare adeguatezza organizzativa previsti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4.».

 

     Art. 24. (Sostituzione dell'articolo 29 della legge regionale 26/2014) [35]

1. L'articolo 29 della legge regionale 26/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 29

regime differenziato

1. Nelle Unioni che, secondo la delimitazione geografica individuata dal Piano di riordino territoriale di cui all'Allegato C bis, superano la soglia demografica di 100.000 abitanti ovvero nelle Unioni comprendenti i Comuni di cui all'articolo 13, comma 3, lo statuto può prevedere che il Comune con il maggior numero di abitanti o quello di cui all'articolo 13, comma 3, eserciti in forma singola fino a tre delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, con esclusione di quella di cui alla lettera b).

2. Nell'ambito di ciascuna Unione, le funzioni di cui all'articolo 26, qualora esercitate in forma singola dai Comuni di cui al comma 1, sono svolte dai restanti Comuni nelle forme di cui all'articolo 26, ovvero di cui all'articolo 27, con le modalità stabilite dallo statuto dell'Unione.

3. In alternativa a quanto previsto dai commi 1 e 2, nell'Unione comprendente il capoluogo della Regione, lo statuto può prevedere che i Comuni esercitino nelle forme di cui all'articolo 27 le funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), esclusa la gestione del personale, lettera c), lettera d), escluso lo Sportello unico delle attività produttive (SUAP), lettere f), i) ed m).».

 

     Art. 25. (Modifica all'articolo 35 della legge regionale 26/2014)

1. Al comma 7 dell'articolo 35 della legge regionale 26/2014 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il trasferimento della proprietà dei beni immobili decorre dalla data del verbale di consegna. Ai sensi dell'articolo 2645 del codice civile, il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti.».

 

     Art. 26. (Modifica all'articolo 35 bis della legge regionale 26/2014)

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 35 bis della legge regionale 26/2014 è sostituito dal seguente: «Le Province gestiscono, sino alla loro soppressione, le procedure di dismissione delle partecipazioni societarie in conformità alla vigente disciplina in materia.».

 

     Art. 27. (Inserimento dell'articolo 55 ter nella legge regionale 26/2014)

1. Dopo l'articolo 55 bis della legge regionale 26/2014 è aggiunto il seguente:

«Art. 55 ter. ambiti di riferimento per l'esercizio di funzioni di centrali di committenza

1. Le aree territoriali di cui all'allegato C bis costituiscono gli ambiti territoriali di riferimento per l'esercizio di funzioni di centrali di committenza per l'acquisizione di beni e servizi, ai sensi della normativa sui contratti pubblici.».

 

     Art. 28. (Sostituzione dell'articolo 56 ter della legge regionale 26/2014) [36]

1. L'articolo 56 ter della legge regionale 26/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 56 ter. disposizioni transitorie in materia di Servizio sociale dei Comuni

1. Le disposizioni di cui agli articoli 62, 63, 64, 65 e 67, comma 1, lettera b), hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 2017.

2. Nelle more degli adempimenti necessari ad accompagnare con l'opportuna gradualità il processo di riorganizzazione dei servizi a livello territoriale di Unione e per garantire all'utenza la necessaria continuità nella fruizione delle prestazioni, l'attuazione del combinato disposto di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), e comma 2, è disciplinata, in via di prima applicazione e per quanto non previsto dal Capo IV della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), dalle disposizioni del presente articolo.

3. Dall'1 gennaio 2017, sino al completamento del processo di riorganizzazione da portare a termine entro l'anno medesimo, il Servizio sociale dei Comuni (SSC) di cui all'articolo 17 della legge regionale 6/2006, come sostituito dall'articolo 62 della presente legge, è esercitato dalle Unioni per le funzioni, i servizi e le attività individuati nelle convenzioni di cui all'articolo 18 della legge regionale 6/2006 in essere al 30 novembre 2016, avvalendosi degli enti gestori individuati nelle convenzioni medesime. Le convenzioni in essere restano valide, in quanto compatibili, sino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 18 della legge regionale 6/2006, come modificato dall'articolo 63.

4. Con riferimento agli adempimenti di cui al comma 2 e per assicurare la programmazione e la continuità nell'erogazione delle diverse misure di politiche sociali previste dalla legislazione nazionale e regionale gestite dal Servizio sociale dei Comuni, le Unioni predispongono il cronoprogramma per il necessario coordinamento del passaggio dei Comuni di cui al comma 5 ad altro servizio sociale e per il pieno conferimento delle funzioni dei servizi sociali dei Comuni alle Unioni, sulla base della ricognizione, dei rapporti giuridici e del personale, da esse effettuata attraverso il sistema informativo regionale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 18/2015 .

5. Per i Comuni di Fontanafredda, Osoppo, Reana del Rojale, Sagrado, San Giorgio della Richinvelda, Spilimbergo, Torviscosa, Tricesimo e Zoppola, il Servizio sociale dei Comuni è garantito con le modalità di cui al comma 3, fino al completamento delle procedure di trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi e del personale all'Unione di destinazione; le Unioni interessate provvedono alla regolazione dei conseguenti rapporti contabili.

6. Le funzioni relative al Servizio sociale dei Comuni sono esercitate, con le modalità di cui al comma 3, dall'Unione del Gemonese per i Comuni di Artegna, Bordano, Gemona del Friuli, Montenars, Osoppo, Trasaghis e Venzone e dall'Unione del Canal del Ferro-Val Canale per i Comuni di Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta e Tarvisio.

7. In relazione al disposto di cui al comma 5, alle riunioni dell'Assemblea dell'Unione partecipano in forma consultiva anche i Sindaci dei Comuni ivi individuati, se partecipanti a una Unione.

8. In sede di prima applicazione della disposizione di cui all'articolo 61 bis, comma 2, come inserito dall'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), la quantificazione finanziaria delle quote relative a ciascun Comune per i Servizi sociali non è inferiore alle somme conferite dai Comuni agli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni per l'anno 2015, come risultanti dai dati acquisiti presso questi ultimi.

9. A decorrere dall'1 gennaio 2018 sono gestite in forma associata tramite le Unioni tutte le funzioni dei Comuni in materia di sistema locale dei Servizi sociali di cui all'articolo 10 della legge 6/2006.».

 

     Art. 29. (Modifica all'articolo 56 quater della legge regionale 26/2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 56 quater della legge regionale 26/2014 le parole «, a essi trasmesso entro il 31 dicembre 2015» sono soppresse.

 

     Art. 30. (Modifica all'articolo 59 della legge regionale 26/2014) [37]

1. Al comma 3 dell'articolo 59 della legge regionale 26/2014 le parole «, da due rappresentanti delle Province» sono soppresse.

 

     Art. 31. (Modifiche all'articolo 61 della legge regionale 26/2014)

1. All'articolo 61 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «individuate di interesse regionale ai sensi del comma 1» sono soppresse;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati;

c) al comma 5 le parole «di interesse regionale» sono soppresse;

d) i commi 6 e 7 sono abrogati.

 

     Art. 32. (Inserimento dell'articolo 61 bis nella legge regionale 26/2014) [38]

1. Dopo l'articolo 61 della legge regionale 26/2014 è inserito il seguente:

«Art. 61 bis. disposizioni sul sistema locale dei servizi sociali

1. La partecipazione in forma consultiva ai processi decisionali concernenti il sistema locale dei Servizi sociali dei Comuni che non hanno deliberato l'ingresso in Unione è regolata da apposita convenzione con l'Unione che esercita le relative funzioni. In difetto, le decisioni sono assunte dall'Assemblea dell'Unione, relativamente a tutto il territorio incluso nell'area dell'Unione come individuata dall'Allegato C bis della presente legge.

2. La partecipazione finanziaria dei Comuni ai Servizi sociali è assicurata dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali mediante il finanziamento alle Unioni.».

 

     Art. 33. (Modifiche all'Allegato A della legge regionale 26/2014)

1. All'Allegato A della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il punto 4 è abrogato;

b) la lettera a) del punto 6 è abrogata;

c) dopo la lettera c) del punto 6 è aggiunta la seguente:

«c bis) le funzioni in materia di politiche giovanili di cui all'articolo 26, comma 1, della legge regionale 24/2006 .»;

d) il punto 7 è abrogato;

e) alla lettera a) del punto 8 le parole «di cui agli articoli 1, 6, 8, 18, 19 e 21» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 8 e 18».

 

     Art. 34. (Modifiche all'Allegato B della legge regionale 26/2014)

1. Alla lettera a) e alla lettera b) del punto 11 dell'Allegato B della legge regionale 26/2014 le parole «di interesse regionale, così come identificate dalla deliberazione di cui all'articolo 61 della presente legge,» sono soppresse.

 

     Art. 35. (Modifica all'Allegato C della legge regionale 26/2014)

1. All'Allegato C della legge regionale 26/2014 il punto 12 è abrogato.

 

     Art. 36. (Inserimento dell'Allegato C bis nella legge regionale 26/2014)

1. Dopo l'Allegato C della legge regionale 26/2014 è aggiunto il seguente: «ALLEGATO C bis (riferito all'articolo 4 ter)

Piano di riordino territoriale Sono individuate le seguenti aree territoriali adeguate per l'esercizio in forma associata di funzioni comunali, sovracomunali e di area vasta e per la gestione coordinata di servizi:

 

AREA

COMUNI

Agro Aquileiese

Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo Tapogliano, Cervignano del Friuli, Chiopris Viscone, Fiumicello, Gonars, Palmanova, Ruda, San Vito al Torre, Santa Maria la Longa, Terzo d'Aquileia, Torviscosa, Trivignano Udinese, Villa Vicentina, Visco

Canal del Ferro-Val Canale

Chiusaforte, Dogna, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio

Carnia

Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio

Carso Isonzo Adriatico

Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Grado, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco

Collinare

Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Forgaria nel Friuli, Flaibano, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Treppo Grande

Collio-Alto Isonzo

Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, San Lorenzo Isontino, Villesse, San Floriano del Collio, Savogna d'Isonzo

Friuli Centrale

Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Rojale, Tavagnacco, Tricesimo, Udine

Gemonese

Artegna, Bordano, Gemona del Friuli, Montenars, Trasaghis, Venzone

Giuliana

Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste

Livenza-Cansiglio-Cavallo

Aviano, Brugnera, Budoia, Caneva, Polcenigo, Sacile

Mediofriuli

Basiliano, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Codroipo, Lestizza, Mortegliano, Mereto di Tomba,Sedegliano, Talmassons, Varmo

Natisone

Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Grimacco, Moimacco, Manzano, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzulfacco, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano

Noncello

Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola

Riviera Bassa Friulana

Carlino, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Porpetto, Precenicco, Rivignano Teor, Ronchis, San Giorgio di Nogaro

Sile e Meduna

Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini

Tagliamento

Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Valvasone Arzene

Torre

Attimis, Cassacco, Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Povoletto, Taipana, Tarcento

Valli e Dolomiti friulane

Andreis, Arba, Barcis, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna,Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d'Asio, Vivaro»

 

     Art. 37. modifiche all'articolo 36 della legge regionale 13/2015

1. I commi 6 e 7 dell'articolo 36 della legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro)), sono abrogati.

 

     Art. 38. (Modifica all'articolo 30 della legge regionale 18/2015)

1. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), è aggiunta la seguente:

«d bis) le misure incentivanti e sanzionatorie in relazione alle condizioni strutturali di cui al comma 2.».

 

     Art. 39. (Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 18/2015)

1. All'articolo 31 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1 bis. Il monitoraggio delle condizioni strutturali dei bilanci delle Unioni territoriali intercomunali deve consentire la valutazione, con modalità comparativa e con riferimento ai dati consolidati delle Unioni medesime e dei Comuni partecipanti, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dei servizi forniti ai cittadini, tenuto conto dei livelli precedentemente conseguiti dai soggetti cui le Unioni sono subentrate.

1 ter. Ai fini del monitoraggio di cui al comma 1 bis l'Osservatorio per la riforma di cui all'articolo 59 della legge regionale 26/2014 propone criteri e modalità per la valutazione comparativa e per la costruzione dei dati consolidati.»;

b) il comma 2 è abrogato.

 

     Art. 40. (Sostituzione dell'articolo 38 della legge regionale 10/2016)

1. L'articolo 38 della legge regionale 10/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 38

quantificazione delle risorse finanziarie a favore delle Unioni territoriali intercomunali per l'esercizio delle funzioni comunali per gli anni 2017 e 2018

1. Per l'anno 2017, in attuazione dell'articolo 7, comma 11, della legge regionale 34/2015, la quota dello stanziamento dei Comuni destinata all'incremento del fondo ordinario transitorio delle Unioni territoriali intercomunali è pari alla somma dei valori delle funzioni di cui all'articolo 26 della legge regionale 26/2014, esercitate da ciascuna Unione territoriale intercomunale nel medesimo anno.

2. I valori delle funzioni di cui al comma 1 sono determinati prendendo a riferimento:

a) la spesa comunale riferita all'anno 2016 per ciascuna funzione, esclusa quella prevista dall'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 26/2014, come comunicata dalle Unioni territoriali intercomunali alla Regione tramite applicativo informatico dedicato;

b) la spesa stimata riferita alle funzioni di cui al comma 1, esclusa quella prevista all'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 26/2014, per i Comuni che non mettono a disposizione delle Unioni territoriali il dato di cui alla lettera a);

c) il valore determinato ai sensi dell'articolo 56 ter, comma 8, della legge regionale 26/2014, come sostituito dall'articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), per la funzione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 26/2014 e in attuazione della previsione dell'articolo 61 bis, comma 2, della legge regionale 26/2014, come inserito dall'articolo 32 della legge regionale 20/2016 .

3. Per l'anno 2018, in attuazione dell'articolo 7, comma 11, della legge regionale 34/2015, la quota dello stanziamento dei Comuni destinata all'incremento del fondo ordinario transitorio delle Unioni territoriali intercomunali e aggiuntiva rispetto a quella calcolata ai sensi del comma 2, è pari alla somma dei valori delle funzioni di cui all'articolo 26 della legge regionale 26/2014, esercitate da ciascuna Unione territoriale intercomunale dall'anno 2018, determinati prendendo a riferimento:

a) la spesa comunale riferita all'anno 2017 per le suddette funzioni, come comunicata dalle Unioni territoriali intercomunali alla Regione tramite applicativo informatico dedicato;

b) la spesa stimata riferita alle suddette funzioni per i Comuni che non mettono a disposizione delle Unioni territoriali il dato di cui alla lettera a).

4. La stima di cui al comma 2, lettera b), e di cui al comma 3, lettera b), anche ai fini delle prime elaborazioni dei fabbisogni standard, è determinata tenuto conto del valore pro capite medio calcolato per ciascuna Unione con riferimento ai dati che i singoli Comuni hanno comunicato all'Unione, moltiplicato per la popolazione residente di ciascuno dei Comuni che non hanno provveduto a tale comunicazione; in caso di mancata comunicazione da parte dei Comuni nell'ambito di una Unione, la stima è determinata prendendo a riferimento il valore medio pro capite calcolato a livello regionale tra i Comuni che hanno trasmesso i dati.

5. Con la legge regionale di stabilità per l'anno 2017 si provvede alla prima quantificazione delle quote di cui ai commi 1 e 3; la Giunta regionale, con deliberazione di variazione del bilancio finanziario di gestione, provvede agli eventuali adeguamenti contabili conseguenti alla verifica dei dati comunicati dalle Unioni territoriali e dalle stime effettuate ai sensi del comma 4.».

 

     Art. 41. (Modifica all'articolo 56 della legge regionale 10/2016)

1. Il comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale 10/2016 è sostituito dal seguente:

«1. I Comuni conformano entro il 31 dicembre 2017 l'organizzazione della polizia locale ai principi organizzativi stabiliti dall'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale 9/2009; fino a tale data è ammessa l'esistenza e l'operatività di Corpi di polizia locale cui siano addetti almeno otto operatori.».

 

CAPO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 42. (Norme transitorie per il trasferimento delle funzioni provinciali)

1. Il Commissario adotta gli eventuali atti di competenza degli organi di governo necessari per concludere i procedimenti connessi alle funzioni di cui agli articoli 3 e 4 ancora in corso alla data del 31 dicembre 2016 [39].

2. I regolamenti provinciali vigenti al momento del trasferimento delle funzioni provinciali continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, sino all'entrata in vigore delle corrispondenti norme regolamentari approvate dalle amministrazioni subentranti.

3. Nelle more dell'approvazione del Piano di subentro di cui all'articolo 7, a far data dall'1 gennaio 2017, e fino all'effettivo trasferimento delle risorse necessarie, le Unioni territoriali intercomunali possono avvalersi, per l'esercizio delle funzioni di cui al Capo II, dei beni mobili e immobili nonché delle risorse umane e strumentali già destinati ai procedimenti connessi all'esercizio delle funzioni a esse trasferite, secondo le modalità concordate con il Commissario.

4. Nelle more dell'approvazione del Piano di liquidazione di cui all'articolo 8, il Commissario cura l'amministrazione dei beni, delle risorse e dei rapporti giuridici residui fino al loro effettivo trasferimento alla Regione e ai Comuni.

4 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in relazione al trasferimento delle funzioni delle Province di cui all'articolo 2, comma 3, secondo le decorrenze e i termini di cui all'articolo 10. Il Commissario adotta gli eventuali atti, di competenza degli organi di governo, necessari per concludere i procedimenti connessi alle funzioni trasferite in corso al termine indicato dall'articolo 10, comma 1. Il Commissario adotta altresì ogni provvedimento necessario a concludere i procedimenti contributivi avviati dagli organi di governo, anche in deroga all'articolo 11, comma 1, della presente legge, entro la data di avvio del procedimento per la soppressione delle Province di cui all'articolo 2, comma 3. Il Commissario adotta inoltre ogni provvedimento necessario a dar corso ai procedimenti contributivi avviati dagli organi di governo della Provincia di Udine nell'anno 2017 a favore dei Comuni di Ampezzo e Cercivento concernenti gli interventi da realizzare con gli introiti dei sovra canoni rivieraschi. Gli interventi sono realizzati negli anni 2018 e 2019 e il rendiconto è presentato all'Amministrazione regionale entro il termine stabilito dal Commissario nel provvedimento di impegno [40].

 

     Art. 42 bis. (Norme transitorie in materia di edilizia scolastica) [41]

1. Le Province continuano a esercitare le funzioni di cui al punto 5 dell'allegato C della legge regionale 26/2014 e di cui all'articolo 139, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, richiamato al punto 7 della lettera c) dell'allegato C della medesima legge regionale 26/2014, fino al loro trasferimento ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della medesima legge regionale.

 

     Art. 43. (Gestione e conduzione transitoria degli immobili connessi alla funzione di edilizia scolastica)

1. Ferma restando la previsione di cui all'articolo 32, comma 4, della legge regionale 26/2014, le Province mantengono a loro carico gli oneri relativi alla gestione e conduzione degli immobili connessi alle funzioni in materia di edilizia scolastica trasferite ai Comuni fino all'effettivo subentro delle Unioni territoriali intercomunali e dei Comuni che non vi partecipano nei rispettivi rapporti giuridici attivi e passivi, e comunque non oltre il 30 giugno 2017. Successivamente al termine previsto al primo periodo, le Province sono autorizzate a provvedere ai pagamenti e agli adempimenti urgenti in presenza di documentata impossibilità, da parte dell'ente subentrante, di provvedervi direttamente. Le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni che non vi partecipano assicurano alle Province il rimborso degli oneri di cui ai primi due periodi [42].

2. Rientrano tra gli oneri di cui al comma 1, in particolare, quelli riferiti alle utenze, assicurazioni sugli immobili, al noleggio di attrezzature e alle pulizie.

 

     Art. 44. (Disposizioni transitorie in materia di fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità)

1. Le consigliere provinciali di parità in carica alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le loro funzioni nei territori di attuale competenza, operando presso le Unioni territoriali intercomunali comprendenti i Comuni capoluogo di provincia fino alla scadenza dei rispettivi provvedimenti di nomina.

 

     Art. 45. (Nomina di componenti di organi di enti pubblici e privati)

1. In tutti i casi in cui disposizioni di legge prevedano la competenza di organi provinciali a nominare i componenti di organi di altre amministrazioni pubbliche e tale competenza non sia attribuita ai Comuni o alle Unioni territoriali intercomunali, la stessa è attribuita alla Regione che opera applicando, in quanto compatibili, le modalità previste dalle predette disposizioni di legge.

1 bis. In tutti i casi in cui disposizioni di legge prevedano la competenza dei consigli provinciali a designare i componenti di organi collegiali, la stessa è attribuita al Consiglio regionale [43].

2. Qualora gli statuti di enti pubblici e privati prevedano la competenza della Provincia a effettuare nomine o designazioni in organi di detti enti, tale competenza è attribuita alla Regione nelle more della eventuale modifica di detti statuti.

 

     Art. 46. (Qualificazione di capoluogo di provincia)

1. I Comuni di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia mantengono le prerogative connesse alla qualificazione di "capoluogo di provincia" previste dalla normativa statale e regionale.

 

     Art. 46 bis. (Funzioni onorifiche delle Province) [44]

1. Il sindaco del Comune più popoloso o altro sindaco, individuato dalla conferenza di cui al comma 4, esercita le funzioni onorifiche, cerimoniali e di rappresentanza connesse alla rispettiva Provincia soppressa.

2. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere delegate, anche per materia, ad altri sindaci, anche non partecipanti alle Unioni territoriali intercomunali, sulla base delle determinazioni assunte dalla conferenza di cui al comma 4.

3. Qualora l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 abbia natura consultiva, il parere è reso dal sindaco del Comune più popoloso, sulla base delle determinazioni assunte dalla conferenza di cui al comma 4.

4. Qualora l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 comporti la consultazione di organi collegiali, il sindaco del Comune più popoloso provvede alla consultazione, in forma di conferenza, dei presidenti delle Unioni territoriali intercomunali comprese nel territorio della Provincia soppressa o, qualora nel territorio della soppressa Provincia insista una sola Unione, di tutti i sindaci anche non partecipanti all'Assemblea dell'Unione medesima.

 

     Art. 47. (Piano di riordino territoriale)

1. Il Piano di riordino territoriale di cui all'Allegato C bis della legge regionale 26/2014, come inserito dall'articolo 36, sostituisce a tutti gli effetti il Piano di riordino territoriale già definito dalla Giunta regionale; a tal fine, ogni richiamo normativo al Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, della legge regionale 26/2014 è da riferirsi a quello contenuto nel summenzionato Allegato C bis della medesima legge.

 

     Art. 48. (Fissazione del termine delle deliberazioni di variazioni al bilancio)

1. Per l'anno 2016 il termine previsto all'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), è fissato, per le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni, al 31 dicembre 2016, al fine di assicurare, in particolare, la continuità nell'esercizio delle funzioni trasferite [45].

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 si prescinde da quanto disposto dall'articolo 13, comma 11, della legge regionale 26/2014 .

 

     Art. 49. (Efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 12, 16 e 19)

1. Le modifiche apportate dagli articoli 12, 16 e 19 alle discipline di settore di cui rispettivamente alle leggi regionali 11/1988, 7/2008 e 5/2012 hanno effetto dall'1 gennaio 2017.

 

     Art. 50. (Disposizioni in materia di beni immobili già appartenuti alla Comunità montana del Torre Natisone e Collio)

1. Le decisioni concernenti i beni immobili già appartenuti alla Comunità montana del Torre Natisone e Collio sono assunte dalle Unioni territoriali intercomunali succedute, previo parere vincolante dei Comuni partecipanti all'Unione e già facenti parte della soppressa Comunità montana, espresso a maggioranza assoluta delle amministrazioni comunali interessate.

 

     Art. 51. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 11 e il comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale 10/1988;

b) gli articoli 18, 21 e 22 della legge regionale 11/1988;

c) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, l'articolo 5, il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 41/1996;

d) l'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 42 (Integrazioni e modifiche della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, recante: «Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali»);

e) gli articoli 9 e 12 della legge regionale 24 giugno 1991, n. 25 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 14 marzo 1988, n. 11 : «Norme a tutela della cultura «Rom» nell'ambito del territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia», già modificata dalla legge regionale 20 giugno 1988, n. 54);

f) l'articolo 4 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio);

g) la legge regionale 14 febbraio 2014, n. 2 (Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all'articolo 4 della legge regionale 3/2012 concernente le centrali di committenza);

h) gli articoli 4, 4 bis, 7 bis, commi 3 e 4, 33 e 56 bis della legge regionale 26/2014;

i) l'articolo 22 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione - Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali);

j) il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 12/2015, con effetto dall'1 gennaio 2017.

 

CAPO VIII

NORME FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

 

     Art. 52. (Norme finanziarie e contabili)

1. Con la legge di stabilità regionale 2017 sono adeguati gli stanziamenti previsti dall'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), per il biennio 2017-2018, tenuto altresì conto delle procedure di subentro nelle funzioni provinciali in corso all'entrata in vigore della presente legge.

2. Per l'anno 2017, la quota di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 6/2006 è determinata in 8.700.000 euro ed è destinata alla promozione e alla realizzazione di progetti o programmi innovativi e sperimentali sul territorio regionale per gli interventi di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2016, n. 152/Pres. (Regolamento per la determinazione per l'anno 2016 dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"), articolo 3, comma 1, lettera a), nella misura di 1.000.000 euro, e lettera b), nella misura di 7.700.000 euro, specificatamente riservati alla presa in carico per l'area di intervento "Povertà ed esclusione sociale". Le risorse sono ripartite tra le Unioni territoriali intercomunali con i criteri e le modalità previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento medesimo. Per la quantificazione delle domande di Misura attiva di sostegno al reddito ivi prevista, si fa riferimento al numero di domande presentate alla data del 31 agosto 2016.

2 bis. In sede di ripartizione fra le Unioni territoriali intercomunali delle risorse del Fondo sociale regionale di cui all'articolo 39 della legge regionale 6/2006, l'Unione del Gemonese e l'Unione del Canal del Ferro-Val Canale sono considerate ambito territoriale unico. La misura dell'assegnazione singolarmente spettante alle due Unioni è determinata ripartendo l'importo complessivo ottenuto in misura proporzionale alla popolazione residente nel rispettivo territorio [46].

3. Alla spesa di cui al comma 2, per l'anno 2017, si provvede a valere sullo stanziamento già previsto con riferimento alla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

4. Il limite di impegno quindicennale autorizzato dall'articolo 3, comma 60, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), a favore delle Province per l'importo di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2021 è revocato per pari importo a decorrere dal 2017.

5. Il limite di impegno quindicennale autorizzato dall'articolo 1, comma 28, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), a favore delle Province per l'importo di 4.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2022 è ridotto per la quota complessiva di 2.701.320,30 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022.

6. Le somme assegnate alle Province a titolo di fondo straordinario ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), sono comprensive dei trasferimenti statali compensativi derivanti dall'imposta provinciale di trascrizione.

7. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 18/2015, non rilevano, per la quota non a carico dell'ente locale, le spese per la promozione di attività socialmente utili di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), per lavori di pubblica utilità di cui all'articolo 30, comma 2 bis, della legge regionale 18/2005, e per cantieri di lavoro di cui all'articolo 9, commi da 127 a 137, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), stante la finalità sociale degli interventi che trovano copertura in specifici finanziamenti regionali, con spese a carico del bilancio della Regione, già rientranti nei tetti di spesa validi ai fini delle norme di coordinamento della finanza pubblica applicabili alla Regione medesima.

8. Al fine di garantire l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni esercitate dalle Unioni territoriali intercomunali all'1 gennaio 2017, le medesime Unioni sono autorizzate a utilizzare le giacenze di cassa che risultano nelle proprie disponibilità all'1 gennaio 2017, per l'intero importo occorrente per il perseguimento delle finalità previste dal presente comma, sino all'incasso delle somme dovute dalle Direzioni regionali competenti.

9. [In relazione all'entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), quale legge di recepimento dei principi desumibili dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), il limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di cui all'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), si applica, con riferimento alle amministrazioni del Comparto unico, sino al 31 dicembre 2016] [47].

 

     Art. 53. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[2] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[3] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 21 aprile 2017, n. 9.

[4] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25.

[5] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[6] Lettera così modificata dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[7] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[8] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[9] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[10] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[11] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[12] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[13] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[14] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[15] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[16] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[17] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[18] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 21 aprile 2017, n. 9.

[19] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[20] Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[21] Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[22] Comma così modificato dall'art. 67 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[23] Comma già modificato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44 e così ulteriormente modificato dall'art. 67 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[24] Articolo inserito dall'art. 15 della L.R. 22 settembre 2017, n. 32.

[25] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 10 novembre 2017, n. 37.

[26] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[27] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25.

[28] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[29] Il Capo V bis, art. 11 bis, è stato inserito dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[30] Il Capo V bis, art. 11 bis, è stato inserito dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[31] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 8 aprile 2021, n. 5.

[32] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 8 aprile 2021, n. 5.

[33] Articolo abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[34] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[35] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[36] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[37] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[38] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[39] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[40] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31, già modificato dall'art. 10 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.R. 6 novembre 2018, n. 25.

[41] Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25.

[42] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[43] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[44] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 21 aprile 2017, n. 9.

[45] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[46] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[47] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 21 aprile 2017, n. 9.