§ 4.8.117 - L.R. 22 settembre 2017, n. 32.
Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 trasporti e viabilità
Data:22/09/2017
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Conferimento a Friuli Venezia Giulia Strade SpA)
Art. 3.  (Beni, risorse finanziarie e rapporti giuridici attivi e passivi)
Art. 4.  (Disposizioni in materia di personale)
Art. 5.  (Modifiche all'articolo 60 della legge regionale 23/2007)
Art. 6.  (Modifiche all'articolo 61 della legge regionale 23/2007)
Art. 7.  (Modifica all'articolo 62 della legge regionale 23/2007)
Art. 8.  (Modifica all'articolo 62 bis della legge regionale 23/2007)
Art. 9.  (Modifica all'articolo 62 ter della legge regionale 23/2007)
Art. 10.  (Modifiche all'articolo 62 quater della legge regionale 23/2007)
Art. 11.  (Modifiche all'articolo 63 della legge regionale 23/2007)
Art. 12.  (Norme finanziarie e contabili)
Art. 13.  (Modifiche alla tabella Q relativa all'articolo 12 della legge regionale 31/2017)
Art. 14.  (Ulteriori disposizioni finanziarie)
Art. 15.  (Inserimento dell'articolo 9 quinquies nella legge regionale 20/2016)
Art. 16.  (Entrata in vigore)


§ 4.8.117 - L.R. 22 settembre 2017, n. 32.

Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili.

(B.U. 27 settembre 2017, n. 39 - S.O. n. 31)

 

Capo I

Finalità

 

Art. 1. (Finalità)

1. Al fine di realizzare un sistema di gestione della viabilità regionale secondo criteri di efficienza, efficacia, contenimento della spesa e semplificazione, la Regione con la presente legge disciplina il riordino e la razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, a seguito dell'acquisizione delle funzioni in materia di viabilità provinciale e delle attività connesse ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del Sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).

 

Capo II

Funzioni e attività in materia di viabilità

 

     Art. 2. (Conferimento a Friuli Venezia Giulia Strade SpA)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione, a decorrere dall'1 gennaio 2018, esercita le funzioni in materia di viabilità provinciale e, in particolare, quelle di progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e vigilanza, trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 26/2014, tramite la Società in house Friuli Venezia Giulia Strade SpA, di seguito denominata Società, cui conferisce le attività connesse.

2. Le modalità di svolgimento delle attività conferite alla Società ai sensi del comma 1 sono disciplinate mediante convenzione tra la Regione e la Società stessa.

3. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1 e delle restanti funzioni in materia di viabilità provinciale trasferite alla Regione, trova applicazione, per quanto non previsto dalla presente legge, il Titolo IV della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità); in tal senso, dall'1 gennaio 2018, la viabilità provinciale si intende ricompresa nell'ambito della viabilità regionale.

 

     Art. 3. (Beni, risorse finanziarie e rapporti giuridici attivi e passivi) [1]

1. I beni patrimoniali, già delle Province e trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 26/2014, sono trasferiti in proprietà alla Società per lo svolgimento delle attività conferite ai sensi dell'articolo 2.

2. I beni immobili patrimoniali riferiti alla funzione viabilità provinciale, trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 26/2014, e i beni demaniali, trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 61 della legge regionale 26/2014, sono assegnati alla Società, in regime di concessione d'uso, a decorrere dall'1 gennaio 2018.

3. La Società Friuli Venezia Giulia Strade Spa subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi in corso a decorrere dall'1 gennaio 2018, fatta eccezione per i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto documentati in fatture pervenute all'Amministrazione regionale a fronte di prestazioni rese entro il 31 dicembre 2017, i quali rimangono in capo alla Regione. Restano attribuiti alla Regione e all'Avvocatura della Regione i contenziosi giudiziali e stragiudiziali in materia di viabilità provinciale relativi a fatti o eventi anteriori all'1 gennaio 2018 [2].

 

     Art. 4. (Disposizioni in materia di personale)

1. Il personale trasferito alla Regione, in relazione alle funzioni in materia di viabilità provinciale, come individuato dagli atti di trasferimento adottati a seguito dei piani di subentro di cui all'articolo 35 della legge regionale 26/2014, in servizio alla data del 31 dicembre 2017, nelle more della definizione dell'assetto organizzativo della stessa Società, nonché della definizione del processo di riordino e razionalizzazione delle stesse funzioni, e al fine di assicurare la continuità nello svolgimento delle attività conferite, è messo a disposizione della Società, previa convenzione con la Regione e con oneri a carico della medesima, a decorrere dall'1 gennaio 2018. Al personale messo a disposizione si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale [3].

2. In relazione al comma 1, la Società, fermo restando quanto disposto al comma 8, ridetermina la propria dotazione organica, per un numero di unità pari a quello del personale individuato con gli atti di cui al medesimo comma 1.

3. [La Regione, a decorrere dall'1 gennaio 2018, procede alla costituzione di una dotazione organica separata a esaurimento, corrispondente ai posti del personale non dirigente messo a disposizione ai sensi del comma 1, che verrà progressivamente ridotta contestualmente al trasferimento o al rientro dalla messa a disposizione del personale stesso ai sensi dei commi 1, 5 e 6] [4].

4. La Regione, a decorrere dall'1 gennaio 2018, trasferisce al bilancio della Società con la legge regionale di stabilità risorse corrispondenti al trattamento economico riferito alle unità di personale individuate con gli atti di cui al primo periodo del comma 1 e non più in servizio alla data del 31 dicembre 2017; la Regione trasferisce, altresì, progressivamente al bilancio della Società, nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, mediante le leggi regionali di stabilità e di assestamento del bilancio, le risorse corrispondenti al trattamento economico delle unità di personale trasferite alla Società o ad altra amministrazione o rientrate dalla messa a disposizione o cessate dal servizio. La Regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto del periodo di tempo intercorso tra i primi piani di ricognizione del personale addetto alle funzioni in materia di viabilità di cui all'articolo 34 della legge regionale 26/2014 e i provvedimenti di cui al primo periodo del comma 1, trasferisce al bilancio della Società, per le finalità di cui al comma 8, ulteriori risorse corrispondenti all'80 per cento del trattamento economico medio delle unità di personale rientranti nei suddetti piani di ricognizione e non trasferiti con i provvedimenti di cui al primo periodo del comma 1 [5].

5. [Il personale messo a disposizione ai sensi del comma 1 può partecipare, per tutta la durata del periodo della messa a disposizione, alle procedure di mobilità attivate dagli enti locali del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale o a procedure di mobilità intercompartimentale; nel caso degli enti locali del Comparto unico l'acquisizione di detto personale mediante la mobilità avviene a valere sui budget assunzionali previsti dalla vigente normativa. In caso di mobilità di comparto non è richiesto il nulla osta; il trasferimento del personale non può avvenire prima che siano trascorsi centoventi giorni dalla comunicazione dell'amministrazione ricevente, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione regionale e l'amministrazione di destinazione, sentita la Società, di concordare un termine diverso anche inferiore] [6].

5 bis. [Durante il periodo di messa a disposizione il personale con qualifica di dirigente può partecipare alle procedure di interpello di cui all'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale); nel caso di conferimento di un nuovo incarico dirigenziale in esito a dette procedure, cessa, a decorrere dalla data di inizio dell'incarico, la messa a disposizione del dirigente interessato] [7].

6. [La Regione, nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022, prima di procedere alle assunzioni di personale non dirigente previste dai singoli piani dei fabbisogni occupazionali, avvia interpelli interni riservati al personale messo a disposizione ai sensi del comma 1, in possesso della categoria e profilo professionale dei posti da ricoprire, nel limite massimo del 15 per cento del contingente di posti destinati a tale copertura, con arrotondamento all'unità superiore. Il rientro dalla messa a disposizione avviene a valere sui budget assunzionali. La Giunta regionale definisce preventivamente i criteri per individuare il personale avente titolo al rientro nel caso in cui vi sia un numero di domande di rientro dalla messa a disposizione superiore al numero dei posti disponibili ai sensi del primo periodo] [8].

7. Al fine di consentire la piena operatività della Società, la medesima può procedere, nel limite delle risorse trasferite ai sensi del comma 4, primo periodo e per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022, all'assunzione di personale, per la sostituzione di quello trasferito in mobilità presso altra amministrazione ai sensi del comma 5, rientrato dalla messa a disposizione ai sensi del comma 6 o cessato dal servizio al 31 dicembre 2017 o nel corso del periodo di messa a disposizione mediante, in ordine prioritario, l'attivazione della mobilità di cui all'articolo 14 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a Società di capitali), lo scorrimento di proprie graduatorie di selezioni ad evidenza pubblica in corso di validità o l'indizione di nuove selezioni ad evidenza pubblica.

8. Al fine di corrispondere in modo adeguato e funzionale alle accresciute esigenze operative nei settori amministrativo e contabile che conseguiranno al conferimento delle attività, la Società può procedere, previa ridefinizione della dotazione organica e utilizzando le risorse di cui al comma 4 secondo periodo, all'attivazione, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2017, delle stesse procedure di cui al comma 7, ai fini dell'assunzione di personale con professionalità amministrativo contabile.

9. In caso di reinternalizzazione delle attività conferite ai sensi dell'articolo 2 da parte della Regione, il personale di cui al comma 1, preposto all'esercizio delle medesime attività, cessa, contestualmente, di essere messo a disposizione della Società [9].

 

Capo III

Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2007, n. 23

 

     Art. 5. (Modifiche all'articolo 60 della legge regionale 23/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2001 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d bis) classificazione e declassificazione amministrativa delle strade provinciali;»;

b) alla lettera e) le parole «determinazione per le strade regionali» sono sostituite dalle seguenti: «determinazione per la viabilità regionale, come definita dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32,»;

c) alla lettera g) le parole «Province e» sono soppresse.

 

     Art. 6. (Modifiche all'articolo 61 della legge regionale 23/2007)

1. All'articolo 61 della legge regionale 23/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 3 le parole «Le Province e i Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «I Comuni».

 

     Art. 7. (Modifica all'articolo 62 della legge regionale 23/2007)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale 23/2007 è abrogata.

 

     Art. 8. (Modifica all'articolo 62 bis della legge regionale 23/2007)

1. Il comma 2 dell'articolo 62 bis della legge regionale 23/2007 è abrogato.

 

     Art. 9. (Modifica all'articolo 62 ter della legge regionale 23/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 62 ter della legge regionale 23/2007 le parole «, o delle Province» sono soppresse.

 

     Art. 10. (Modifiche all'articolo 62 quater della legge regionale 23/2007)

1. All'articolo 62 quater della legge regionale 23/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Passaggi di proprietà fra Regione e Comuni)»;

b) al comma 2 le parole «trasferiti alla Provincia o al Comune» sono sostituite dalle seguenti: «trasferiti al Comune, qualora di interesse comunale».

 

     Art. 11. (Modifiche all'articolo 63 della legge regionale 23/2007)

1. All'articolo 63 della legge regionale 23/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «e successive modifiche,» sono aggiunte le seguenti: «nonché sulla viabilità regionale come definita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 32/2017»;

b) al comma 5 dopo le parole «e successive modifiche,» sono aggiunte le seguenti: «nonché sulla viabilità regionale come definita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 32/2017»;

c) al comma 6 dopo le parole «decreto legislativo 111/2004» sono aggiunte le seguenti: «, nonché sulla viabilità regionale come definita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 32/2017».

 

Capo IV

Norme finanziarie e contabili ed entrata in vigore

 

     Art. 12. (Norme finanziarie e contabili)

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 3, la Giunta regionale individua i capitoli e gli impegni afferenti alle funzioni in materia di viabilità provinciale, trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 26/2014 [10].

2. Le risorse di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alla Società [11].

3. Per le finalità previste dall'articolo 4 è autorizzata la spesa complessiva di 1.402.183,56 euro suddivisa in ragione di 236.156,62 euro per l'anno 2017 e di 583.013,47 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede come segue:

a) mediante storno di complessivi 1.295.693,29 euro suddivisi in ragione di 217.796,23 euro per l'anno 2017 e di 538.948,53 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;

b) mediante storno di complessivi 106.490,27 euro suddivisi in ragione di 18.360,39 euro per l'anno 2017 e di 44.064,94 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

 

     Art. 13. (Modifiche alla tabella Q relativa all'articolo 12 della legge regionale 31/2017) [12]

1. Nella tabella Q, allegata all'articolo 12 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), sono apportate le seguenti modifiche: (Omissis).

 

     Art. 14. (Ulteriori disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 53 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), è autorizzata la spesa di 420.315 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di complessivi 420.315 euro, per l'anno 2017, suddivisi per ciascuna Missione, Programma e Titolo dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 come di seguito indicato:

a) per 108.000 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma n. 3 (Gestione economica, Finanziaria, Programmazione, Provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti);

b) per 57.000 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e Servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti);

c) per 15.000 euro dalla Missione n. 19 (Relazioni internazionali), Programma n. 1 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti);

d) per 235.000 euro dalla Missione n. 18 (Relazioni con le altre Autonomie territoriali e locali), Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre Autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale);

e) per 5.315 euro dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma n. 5 (Viabilità e Infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale).

 

     Art. 15. (Inserimento dell'articolo 9 quinquies nella legge regionale 20/2016)

1. Dopo l'articolo 9 quater della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), è inserito il seguente:

«Art. 9 quinquies. (Atti contabili conseguenti alle operazioni di liquidazione)

1. L'Amministrazione regionale provvede ad adottare gli atti di entrata e di spesa conseguenti alle operazioni di liquidazione delle Province, successivamente alla data da cui ha effetto la soppressione delle Province stesse.».

2. Per le finalità previste dell'articolo 9 quinquies, comma 1, della legge regionale 20/2016, come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2017 a valere sulle seguenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019:

a) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma n. 3 (Gestione economica, Finanziaria, Programmazione, Provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 50.000 euro;

b) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 50.000 euro;

c) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 20.000 euro.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma n. 11 (Altri Servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

4. Le spese di cui al comma 2 sono spese obbligatorie ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

     Art. 16. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione; le disposizioni di cui agli articoli dal 5 all'11 hanno efficacia dall'1 gennaio 2018.


[1] Articolo sostituito dall'art. 10 della L.R. 10 novembre 2017, n. 37.

[2] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 30 marzo 2018, n. 14.

[3] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[4] Comma modificato dall'art. 10 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44 e abrogato dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[5] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[6] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[7] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44 e abrogato dall'art. 22 della L.R. 20 novembre 2018, n. 26.

[8] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[9] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[10] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 45.

[11] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 45.

[12] Per una modifica al presente articolo, vedi l'art. 10, comma 19, della L.R. 10 novembre 2017, n. 37.