§ 1.4.41 - L.R. 28 giugno 2016, n. 10.
Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 controllo ed amministrazione attiva degli enti locali
Data:28/06/2016
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 1/2006)
Art. 2.  (Modifica all'articolo 24 della legge regionale 1/2006)
Art. 3.  (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 26/2014)
Art. 4.  (Inserimento dell'articolo 19 bis nella legge regionale 26/2014)
Art. 5.  (Modifica all'articolo 21 della legge regionale 26/2014)
Art. 6.  (Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 26/2014)
Art. 7.  (Sostituzione dell'articolo 27 della legge regionale 26/2014)
Art. 8.  (Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 26/2014)
Art. 9.  (Inserimento del Capo IV bis nella legge regionale 26/2014)
Art. 10.  (Modifica all'articolo 36 della legge regionale 26/2014)
Art. 11.  (Inserimento dell'articolo 38 bis nella legge regionale 26/2014)
Art. 12.  (Modifiche all'articolo 40 della legge regionale 26/2014)
Art. 13.  (Modifica all'articolo 42 della legge regionale 26/2014)
Art. 14.  (Modifica all'articolo 56 ter della legge regionale 26/2014)
Art. 15.  (Modifica all'articolo 56 quater della legge regionale 26/2014)
Art. 16.  (Modifica all'articolo 68 della legge regionale 26/2014)
Art. 17.  (Modifiche all'allegato A della legge regionale 26/2014)
Art. 18.  (Inserimento dei punti 2 bis, 4 bis e 5 bis e modifica del punto 7 dell'allegato B della legge regionale 26/2014)
Art. 19.  (Modifiche al punto 10 dell'allegato B della legge regionale 26/2014)
Art. 20.  (Modifiche ai punti 7 e 10 dell'allegato C della legge regionale 26/2014)
Art. 21.  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 18/2007)
Art. 22.  (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 9/2009)
Art. 23.  (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 9/2009)
Art. 24.  (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 9/2009)
Art. 25.  (Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 9/2009)
Art. 26.  (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 9/2009)
Art. 27.  (Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale 9/2009)
Art. 28.  (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 9/2009)
Art. 29.  (Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 9/2009)
Art. 30.  (Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale 9/2009)
Art. 31.  (Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 9/2009)
Art. 32.  (Modifica all'articolo 23 della legge regionale 9/2009)
Art. 33.  (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 19/2013)
Art. 34.  (Modifiche all'articolo 5 bis della legge regionale 19/2013)
Art. 35.  (Modifica all'articolo 71 della legge regionale 19/2013)
Art. 36.  (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 34/2015)
Art. 37.  (Sostituzione dell'articolo 46 della legge regionale 18/2015 e altre disposizioni integrative)
Art. 38.  Quantificazione delle risorse finanziarie a favore delle Unioni territoriali intercomunali per l'esercizio delle funzioni comunali per gli anni 2017 e 2018
Art. 39.  (Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 18/2015)
Art. 40.  (Attuazione dell'articolo 7, commi 27 e 29, della legge regionale 34/2015)
Art. 41.  (Modifiche agli articoli 7 e 10 della legge regionale 3/2016)
Art. 42.  (Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 3/2016)
Art. 43.  (Oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera b), della legge regionale 26/2014 e articolo 45, comma 1, della legge regionale 3/2016 in sede di prima [...]
Art. 44.  (Assegnazione di spazi finanziari alle Province)
Art. 45.  (Disposizioni concernenti le Province per l'anno 2016)
Art. 46.  (Personale di staff delle Province)
Art. 47.  (Polizia locale)
Art. 48.  (Servizi educativi e socio assistenziali)
Art. 49.  (Esercizio delle funzioni in materia di viabilità)
Art. 50.  (Trattamento del personale trasferito ai sensi della legge regionale 26/2014)
Art. 51.  (Centrale Unica di Risposta al NUE 112)
Art. 52.  (Modifica all'articolo 36 della legge regionale 13/2015)
Art. 53.  (Modifica all'articolo 47 della legge regionale 23/2007)
Art. 54.  (Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale 2/2016)
Art. 55.  (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 27/2012)
Art. 56.  (Norma transitoria)
Art. 57.  (Entrata in vigore)


§ 1.4.41 - L.R. 28 giugno 2016, n. 10.

Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012.

(B.U. 29 giugno 2016, n. 26 - S.O. n. 29)

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 1/2006)

1. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), le parole «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sette giorni» e il periodo «Dell'avvenuta affissione è data comunicazione per estratto a cura dell'ente nel Bollettino Ufficiale della Regione.» è soppresso.

 

     Art. 2. (Modifica all'articolo 24 della legge regionale 1/2006)

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 1/2006 dopo le parole «possono costituire consorzi» è inserita la seguente: «anche».

 

     Art. 3. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 26/2014)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le parole «e lo stemma» sono soppresse.

 

     Art. 4. (Inserimento dell'articolo 19 bis nella legge regionale 26/2014)

1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale 26/2014 è inserito il seguente:

«Art. 19 bis. (Personale dell'Unione)

1. In caso di recesso di un Comune da un'Unione territoriale intercomunale, il personale trasferito all'Unione da parte del Comune recedente rientra nella dotazione organica del Comune; l'Unione può chiedere al Comune recedente il mantenimento di detto personale, con il consenso del personale medesimo, previa deliberazione dell'Assemblea dell'Unione. Lo statuto dell'Unione dovrà prevedere modalità di ricollocazione del personale assunto direttamente dall'Unione medesima in relazione a rideterminazione dei fabbisogni occupazionali conseguente a procedura di recesso attivata da più di un Comune anche in momenti non contestuali; tali modalità dovranno, comunque, garantire la salvaguardia dei posti di lavoro dei dipendenti interessati nell'ambito delle amministrazioni partecipanti all'Unione.

2. Nel caso di scioglimento di un'Unione territoriale intercomunale, il personale precedentemente in servizio presso uno dei Comuni partecipanti all'Unione è riassegnato al Comune medesimo; il personale precedentemente in servizio presso una Provincia o una Comunità montana, è assegnato, ferma restando l'ipotesi di cui al secondo periodo, al Comune capofila dell'Unione di riferimento. Il personale precedentemente in servizio presso una Provincia o una Comunità montana può, altresì, presentare istanza di mobilità verso altri enti locali del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale i quali, a fronte di disponibilità di posti in organico, procedono alla copertura di detti posti prioritariamente mediante detto personale.

3. Il personale in servizio presso le Unioni territoriali intercomunali, che divenga permanentemente inidoneo alle mansioni per cui era stato assegnato alle Unioni stesse, rientra nel Comune di provenienza.».

 

     Art. 5. (Modifica all'articolo 21 della legge regionale 26/2014)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 26/2014 è inserito il seguente:

«3 bis. Per l'adempimento delle proprie funzioni le Assemblee di comunità linguistica possono avvalersi della collaborazione degli uffici e del personale dell'ARLeF o di altra struttura individuata con deliberazione della Giunta regionale.».

 

     Art. 6. (Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 26/2014) [1]

1. All’articolo 26 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «almeno cinque delle funzioni comunali nelle materie di seguito elencate, tra cui obbligatoriamente quelle di cui alle lettere b) e l)» sono sostituite dalle seguenti: «la funzione di cui alla lettera l) e almeno ulteriori due funzioni comunali nelle materie di seguito elencate»;

b) la lettera e) del comma 1 è abrogata;

c) al comma 2 le parole «almeno altre tre» sono sostituite dalle seguenti: «la funzione di cui alla lettera b) e almeno altre due».

 

     Art. 7. (Sostituzione dell'articolo 27 della legge regionale 26/2014) [2]

1. L'articolo 27 della legge regionale 26/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 27. (Ulteriori funzioni comunali esercitate in forma associata)

1. Nell'ambito di ciascuna Unione, i Comuni esercitano in forma associata le funzioni comunali nelle materie e attività e con le decorrenze di seguito indicate:

a) a decorrere dall'1 luglio 2016, la programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della Centrale unica di committenza regionale;

b) a decorrere dall'1 gennaio 2017, i servizi finanziari e contabili e il controllo di gestione, nonché almeno due tra le seguenti:

1) opere pubbliche e procedure espropriative;

2) pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata;

3) procedure autorizzatorie in materia di energia;

4) organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale;

5) edilizia scolastica e servizi scolastici;

c) a decorrere dall'1 gennaio 2018, le restanti materie e attività di cui alla lettera b).

2. Gli organi dei Comuni conservano la competenza ad assumere le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo.

3. Nell'ambito di ciascuna Unione le funzioni relative alla lettera a) sono esercitate dai Comuni avvalendosi degli uffici dell'Unione; le funzioni nelle materie di cui alla lettera b) sono esercitate in forma associata dai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, ridotti a 5.000 se appartenenti o appartenuti a Comunità montane, mediante convenzione, in modo da raggiungere la medesima soglia demografica complessiva, o, in alternativa, avvalendosi degli uffici dell'Unione.

4. Le soglie demografiche indicate al comma 3 ai fini dell'esercizio associato di funzioni comunali tramite convenzione possono essere derogate e ridotte rispettivamente fino a 7.500 e 3.000 abitanti nei casi di particolare adeguatezza organizzativa previsti con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali; l'Osservatorio per la riforma di cui all'articolo 59 fornisce i criteri idonei a determinare i presupposti di adeguatezza organizzativa.

5. Le soglie demografiche indicate ai commi 3 e 4 possono essere ridotte di un ulteriore 30 per cento per i Comuni di cui all'articolo 4 della legge 38/2001.».

 

     Art. 8. (Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 26/2014)

1. All'articolo 32 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) del comma 3 sono aggiunte le seguenti:

«a bis) a decorrere dall'1 agosto 2016 le funzioni di cui al punto 10, lettera j septies);

a ter) a decorrere dall'1 gennaio 2017 le funzioni di cui ai punti 2 bis, 4 bis e 5 bis;»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Sono trasferite ai Comuni le funzioni già di competenza provinciale indicate in dettaglio nell'allegato C, per l'esercizio in forma associata mediante le Unioni con le modalità di cui all'articolo 26, comma 4, e da parte dei Comuni che non vi partecipano, secondo le seguenti scadenze:

a) a decorrere dall'1 gennaio 2017 le funzioni e i compiti relativi all'istruzione secondaria superiore di cui all'articolo 139, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 112/1998;

b) le restanti funzioni a decorrere dall'1 ottobre 2016.».

 

     Art. 9. (Inserimento del Capo IV bis nella legge regionale 26/2014)

1. Dopo il Capo IV della legge regionale 26/2014 è inserito il seguente:

«CAPO IV BIS

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA PROCEDURA DI DISMISSIONE DI FUNZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI AMBIENTE

 

     Art. 35 ter. disposizioni in materia di garanzie

1. In relazione al trasferimento delle funzioni di cui all'allegato B, punti 2 bis, 4 bis, 5 bis della presente legge con effetto dalla data di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a ter), la Regione subentra di diritto, senza necessità di voltura, nelle garanzie finanziarie prestate a favore delle Province, in relazione alle funzioni autorizzatorie trasferite.

 

     Art. 35 quater. disposizioni organizzative

1. In relazione al trasferimento delle funzioni di cui all'allegato B, punti 2 bis, 4 bis, 5 bis, della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede con successivi atti gestionali a inquadrare nei propri ruoli il personale a essa trasferito e a riorganizzare i propri uffici, al fine di assicurare lo svolgimento delle medesime funzioni trasferite per effetto della presente legge.».

 

     Art. 10. (Modifica all'articolo 36 della legge regionale 26/2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 26/2014 le parole «dall'1 luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dall'1 agosto 2016».

 

     Art. 11. (Inserimento dell'articolo 38 bis nella legge regionale 26/2014)

1. Dopo l'articolo 38 della legge regionale 26/2014 è inserito il seguente:

«Art. 38 bis. (Disposizioni speciali in materia di subentro)

1. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettera a), i beni immobili sono attribuiti, in relazione alla loro ubicazione, all'Unione costituita all'interno della corrispondente delimitazione geografica individuata dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, e, qualora si tratti di beni suscettibili di generare entrate finanziarie, i relativi proventi al netto dei rispettivi costi spettano alle Unioni e ai Comuni che non vi partecipano, in proporzione al numero di abitanti compresi nei rispettivi territori; sono invece attribuiti ai Comuni successori solo gli immobili che insistono sul loro territorio se destinati al soddisfacimento di interessi esclusivi di tale territorio.

2. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettera g), per la gestione dei beni e dei rapporti giuridici non attribuibili a un'unica Unione e non suscettibili di frazionamento secondo i criteri di cui all'articolo 38, presso l'Unione cui è attribuita la sede di ciascuna Comunità montana sono costituiti uno o più Uffici stralcio che concludono le operazioni di subentro entro il 31 dicembre 2019. Il Presidente dell'Unione presso cui ha sede l'Ufficio stralcio provvede alla liquidazione tra le Unioni subentranti alla Comunità montana dei rapporti giuridici non ancora conclusi a tale data.

3. Le partecipazioni in enti e società detenute dalle Comunità montane sono attribuite alle Unioni che a esse succedono con quote proporzionali al numero di abitanti di ciascuna Unione.

4. Il personale delle Comunità montane è trasferito alle Unioni che a esse succedono.».

 

     Art. 12. (Modifiche all'articolo 40 della legge regionale 26/2014)

1. All'articolo 40 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A far data dall'1 luglio 2016 sono sciolte le unioni di Comuni istituite ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1 bis. Entro il 31 dicembre 2016 i Comuni facenti parte di convenzioni attuative aventi per oggetto funzioni e servizi previsti dagli articoli 26 e 27 possono mantenerle operative fino al conferimento all'Unione e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 adeguandone e integrandone il contenuto. La competenza a deliberare in ordine all'aggiornamento delle convenzioni attuative è attribuita alle Giunte comunali.

1 ter. A far data dall'1 gennaio 2017 sono sciolte le associazioni intercomunali istituite ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 1/2006 e il consorzio a esse equiparato ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della medesima legge e decadono, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 bis, le convenzioni quadro e le convenzioni attuative. Il Presidente della forma associativa ne cura la liquidazione.».

 

     Art. 13. (Modifica all'articolo 42 della legge regionale 26/2014) [3]

1. Al comma 4 dell'articolo 42 della legge regionale 26/2014 le parole «del 30 per cento rispetto all'importo quantificato secondo i criteri previsti dalla normativa finanziaria di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «determinata ai sensi della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009, e 26/2014 concernenti gli enti locali), e quantificata con le manovre finanziarie di ciascun anno».

 

     Art. 14. (Modifica all'articolo 56 ter della legge regionale 26/2014) [4]

1. Al comma 1 dell'articolo 56 ter della legge regionale 26/2014 le parole «dall'avvio dell'operatività delle Unioni costituite nella composizione prevista dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «dall'1 gennaio 2017».

 

     Art. 15. (Modifica all'articolo 56 quater della legge regionale 26/2014)

1. Il comma 5 dell'articolo 56 quater della legge regionale 26/2014 è abrogato.

 

     Art. 16. (Modifica all'articolo 68 della legge regionale 26/2014) [5]

1. Al comma 1 dell'articolo 68 della legge regionale 26/2014 le parole «Entro novanta giorni dalla data di efficacia della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 ottobre 2016 e con effetto dall'1 gennaio 2017».

 

     Art. 17. (Modifiche all'allegato A della legge regionale 26/2014)

1. All'allegato A della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il punto 2 è abrogato;

b) la lettera b) del punto 4 è abrogata;

c) il punto 5 è abrogato;

d) le lettere a) e b) del punto 10 sono abrogate.

 

     Art. 18. (Inserimento dei punti 2 bis, 4 bis e 5 bis e modifica del punto 7 dell'allegato B della legge regionale 26/2014)

1. All'allegato B della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il punto 2 è inserito il seguente:

«2 bis. Ulteriori funzioni in materia di ambiente:

a) l'elaborazione e l'adozione dei Piani di intervento per il miglioramento e la qualità dell'aria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico);

b) la predisposizione e l'adozione dei Programmi di attuazione di cui agli articoli 23 e 23 bis della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

c) il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da impianti nuovi e da impianti già esistenti e le altre attività previste dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 16/2007;

d) le attività di controllo sulle emissioni in atmosfera degli impianti, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge regionale 16/2007;

e) la gestione dell'elenco delle attività autorizzate in relazione alle emissioni in atmosfera, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge regionale 16/2007;

f) l'organizzazione dell'inventario provinciale delle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge regionale 16/2007;

g) la previsione di misure di semplificazione in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e relativi controlli, di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 16/2007;

h) le funzioni in materia di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 23 della legge regionale 30/1987 e di cui al decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 1998, n. 1 (Regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti);

i) le funzioni provinciali in materia di rifiuti e di bonifica di siti contaminati di cui agli articoli 188, comma 3, lettera b), 191, comma 1, 197, 214, comma 6, 215, 216, 242, commi 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 244, 245, comma 2, 248 e 262, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

j) le attività in materia di autorizzazione alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui all'articolo 18 della legge regionale 24/2006;

k) l'istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni in relazione alle attività di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 15 della legge regionale 24/2006;

l) le funzioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico di cui all'articolo 19 della legge regionale 16/2007;

m) le funzioni in materia di autorizzazione agli scarichi di cui all'articolo 124 del decreto legislativo 152/2006;

n) la funzione sanzionatoria in materia di scarichi di cui all'articolo 4, comma 34, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000);

o) le funzioni di autorità competente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).»;

b) dopo il punto 4 è inserito il seguente:

«4 bis. Funzioni in materia di demanio idrico e difesa del suolo:

a) il rilascio dell'autorizzazione provvisoria complessiva allo scarico di acque reflue urbane di cui all'articolo 4, comma 26, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013).»;

c) dopo il punto 5 è inserito il seguente:

«5 bis. Funzioni in materia di energia:

a) le funzioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti).»;

d) al punto 7, lettera a), le parole «lettere a), b) e d), del decreto legislativo 112/1998» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b), del decreto legislativo 112/1998».

 

     Art. 19. (Modifiche al punto 10 dell'allegato B della legge regionale 26/2014)

1. Al punto 10 dell'allegato B della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b bis) le funzioni relative al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente di cui agli articoli 2, 6 e 7 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia);»;

b) dopo la lettera g) sono inserite le seguenti:

«g bis) la funzione prevista in via transitoria dall'articolo 38, comma 4, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità);

g ter) la funzione prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera e), della legge regionale 23/2007;»;

c) dopo la lettera j) sono aggiunte le seguenti:

«j bis) le funzioni riguardanti la motorizzazione civile, relativamente alle attività di revisione dei veicoli, di cui all'articolo 49, comma 1, lettera e), della legge regionale 23/2007;

j ter) le attività di controllo amministrativo sulle imprese autorizzate alle revisioni di cui all'articolo 51 della legge regionale 23/2007;

j quater) l'autorizzazione alle imprese esercenti allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

j quinquies) la definizione del programma regionale delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

j sexies) la vigilanza e conseguente esercizio del potere sanzionatorio in merito al rispetto delle disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), riguardanti l'esercizio complessivo dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

j septies) il rilascio delle autorizzazioni dirette a consentire la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali di cui all'articolo 66 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina e organizzazione del trasporto d'interesse regionale).».

 

     Art. 20. (Modifiche ai punti 7 e 10 dell'allegato C della legge regionale 26/2014)

1. All'allegato C della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 7, lettera c), le parole «lettere c), e), f) e g), del decreto legislativo 112/1998» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c), d), e), f) e g), del decreto legislativo 112/1998»;

b) al punto 10 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le lettere b), e) e f) sono abrogate;

2) alla lettera c) le parole «, lettere a), b), d), e), f) e g)» sono sostituite dalle seguenti: «, lettere a), b), d), f) e g)»;

3) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

«c bis) le funzioni di cui all'articolo 30 della legge regionale 23/2007;

c ter) le funzioni di cui all'articolo 37 bis della legge regionale 23/2007;».

 

     Art. 21. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 18/2007)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 18 (Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico), è sostituito dal seguente:

«1. Con regolamento sono determinate le caratteristiche e i modelli delle schede di votazione relative ai referendum consultivi in materia di circoscrizioni e denominazioni comunali.».

 

     Art. 22. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 9/2009) [6]

1. All'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, lettera l), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nei casi e con le modalità previsti dai rispettivi regolamenti»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Al Sindaco o all'Assessore da lui delegato, ovvero al presidente dell'Unione territoriale intercomunale di cui all'articolo 14, comma 2, ovvero al Sindaco individuato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera b), competono la vigilanza sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale e il potere di impartire le direttive al comandante del Corpo di polizia locale, per l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.»;

c) il comma 6 è abrogato.

 

     Art. 23. (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 9/2009) [7]

1. All'articolo 10 della legge regionale 9/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «otto operatori» sono sostituite dalle seguenti: «quindici operatori, ridotti a otto qualora tutti i Comuni di riferimento siano montani»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3 bis. Le Unioni territoriali intercomunali esercitano tutte le funzioni di polizia locale in conformità alle norme di legge, di statuto e di regolamento che ne disciplinano l'ordinamento.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'ordinamento dell'Unione territoriale intercomunale determina le competenze delle proprie unità organizzative e dei funzionari preposti a esse, in conformità con la disciplina contrattuale.»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I Comuni disciplinano l'organizzazione e il funzionamento del Corpo di polizia locale. Le attività di polizia locale sono svolte in uniforme, salvo i casi di espressa autorizzazione del comandante all'utilizzo dell'abito civile.»;

e) il comma 8 è abrogato.

 

     Art. 24. (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 9/2009) [8]

1. Al comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 9/2009 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché la messa a disposizione della rete degli apparati radio regionali, disciplinandone l'utilizzo».

 

     Art. 25. (Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 9/2009) [9]

1. L'articolo 14 della legge regionale 9/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. (Gestioni associate)

1. La Regione promuove lo svolgimento associato del Servizio di polizia locale nell'ambito delle Unioni territoriali intercomunali al fine di aumentarne il grado di efficienza, efficacia ed economicità e di assicurare più alti livelli di sicurezza urbana sul territorio regionale.

2. Le Unioni territoriali intercomunali disciplinano con regolamento i contenuti essenziali del servizio e le modalità di svolgimento nel territorio di competenza. Il presidente svolge le funzioni di cui all'articolo 8, comma 4, nel territorio dei Comuni appartenenti alla rispettiva Unione territoriale intercomunale.

3. Nello svolgimento del servizio in forma associata, il personale di polizia locale dipende operativamente dal comandante del Corpo.

4. Nel caso di gestione associata del Servizio di polizia locale mediante convenzione, gli enti definiscono in particolare:

a) la durata, non inferiore a sei anni, della convenzione;

b) l'ente da cui dipende, ai fini organizzativi e di coordinamento, il servizio gestito in forma associata e il sindaco cui spettano le funzioni di cui all'articolo 8, comma 4, nel territorio dei Comuni associati;

c) le modalità di consultazione di ciascun ente;

d) i criteri di ripartizione delle entrate e delle spese relative al servizio associato;

e) gli apporti finanziari, di mezzi e di personale degli enti aderenti e le modalità di utilizzo delle relative risorse nel territorio di ciascun ente;

f) i casi e le modalità di armamento del personale, nell'ambito territoriale degli enti convenzionati, nell'osservanza delle previsioni contenute nei singoli regolamenti;

g) le modalità di recesso dalla convenzione da parte degli enti partecipanti e di suddivisione delle risorse apportate in caso di scioglimento della gestione associata.».

 

     Art. 26. (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 9/2009) [10]

1. All'articolo 15 della legge regionale 9/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Personale di polizia locale»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I gradi hanno valore gerarchico. In caso di parità di grado, assume valore gerarchico, secondo l'ordine indicato:

a) l'attribuzione dell'incarico di comandante o di coordinamento e controllo;

b) l'anzianità di servizio nel grado rivestito;

c) l'anzianità di servizio nella polizia locale.»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. Qualora al comandante non sia già attribuito il grado più elevato nell'ambito del Corpo o distretto, al medesimo è comunque attribuito, per la durata dell'incarico, il grado pari a quello più elevato attribuito al personale del Corpo.»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il Corpo di polizia locale non può costituire struttura intermedia di settori più ampi, né essere posto alle dipendenze di un diverso settore amministrativo.».

 

     Art. 27. (Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale 9/2009) [11]

1. L'articolo 16 della legge regionale 9/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. (Comandante del Corpo di polizia locale)

1. Il comando del Corpo è affidato, anche in via temporanea, a personale di comprovata professionalità, appartenente alla polizia locale e con esperienza maturata all'interno della stessa, con riferimento ai compiti attribuiti alla struttura e alla sua complessità.

2. Il comando del Corpo è conferito a chi è inquadrato nella categoria superiore fra il personale appartenente alla rispettiva amministrazione.

3. Il comandante del Corpo di polizia locale, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e operativa, cura l'impiego tecnico - operativo, la formazione del personale, nonché l'attuazione delle direttive ricevute ai sensi dell'articolo 8, comma 4.».

 

     Art. 28. (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 9/2009) [12]

1. All'articolo 17 della legge regionale 9/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «o del responsabile del Servizio» sono soppresse e le parole «del Comune» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ente locale»;

b) al comma 3 le parole «o Servizi» sono soppresse.

 

     Art. 29. (Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 9/2009) [13]

1. All'articolo 18 della legge regionale 9/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «o Servizio» e le parole «o al responsabile del Servizio» sono soppresse;

b) il comma 4 è abrogato;

c) al comma 5 le parole «o Servizio» e le parole «di cui al comma 4, nonché per quelli» sono soppresse.

 

     Art. 30. (Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale 9/2009) [14]

1. L'articolo 20 della legge regionale 9/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. (Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia)

1. È istituita la Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia. Per l'organizzazione delle attività formative la Scuola si avvale del personale e dei mezzi della struttura regionale competente in materia di polizia locale.

2. Per la realizzazione delle attività formative la Scuola può avvalersi dei servizi forniti dal Centro servizi per le foreste e le attività della montagna - CeSFAM, sentita la competente direzione centrale.

3. Per la realizzazione delle attività formative le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impego regionale e locale possono mettere a disposizione della Scuola proprio personale e proprie strutture. Gli aspetti afferenti le modalità della collaborazione e i relativi oneri sono definiti con apposite convenzioni.

4. La Scuola, di concerto con le amministrazioni di appartenenza, promuove altresì la realizzazione di programmi di formazione integrata tra le Forze di polizia dello Stato dislocate sul territorio regionale e la polizia locale.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede annualmente alla definizione dei contenuti generali dei programmi formativi, fissando gli indirizzi per la realizzazione delle attività formative.

6. Il direttore della struttura regionale competente in materia di polizia locale è responsabile dell'attuazione del programma formativo.

7. La partecipazione alle attività formative è obbligatoria per tutto il personale di polizia locale e il superamento delle relative prove finali costituisce titolo valutabile ai fini delle progressioni di carriera. E' riservata alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità di partecipazione del personale alle attività formative e i criteri di valutazione degli esiti della formazione nell'ambito delle procedure di progressione.».

 

     Art. 31. (Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 9/2009) [15]

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 22 della legge regionale 9/2009 sono sostituiti dai seguenti:

«1. È istituito il Comitato tecnico regionale per la polizia locale, composto:

a) dal direttore della struttura regionale competente in materia di polizia locale, che lo presiede;

b) dai comandanti dei Corpi di polizia locale delle Unioni territoriali intercomunali.

2. Il comandante del Corpo di polizia locale comprendente il Comune capoluogo di Regione svolge le funzioni di vicepresidente.».

 

     Art. 32. (Modifica all'articolo 23 della legge regionale 9/2009)

1. Il comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 9/2009 è sostituito dal seguente:

«4. Le benemerenze consistono nell'encomio solenne e in quello semplice del Presidente della Regione e sono conferite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di polizia locale.».

 

     Art. 33. (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 19/2013)

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), è aggiunto il seguente periodo: «Qualora abbia luogo un turno elettorale ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 3, le elezioni si svolgono in occasione del medesimo turno, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo degli organi si sono verificate entro il 10 agosto.».

 

     Art. 34. (Modifiche all'articolo 5 bis della legge regionale 19/2013)

1. All'articolo 5 bis della legge regionale 19/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo del comma 1 le parole «, lettera b), o dell'articolo 17, comma 5, lettera c)» sono soppresse;

b) al comma 3 le parole «tra il 1° novembre» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° ottobre»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3 bis. Le elezioni degli organi il cui rinnovo è avvenuto nel turno elettorale previsto dal comma 3 si svolgono nell'anno di scadenza del mandato, nel turno elettorale ordinario previsto dal comma 1 dell'articolo 5.».

 

     Art. 35. (Modifica all'articolo 71 della legge regionale 19/2013)

1. Nel secondo periodo del comma 5 dell'articolo 71 della legge regionale 19/2013 le parole «nei termini previsti dall'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «in occasione della prima tornata elettorale utile, ai sensi degli articoli 5 e 5 bis».

 

     Art. 36. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 34/2015)

1. All'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «il 30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «il temine di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 18/2015»;

b) al comma 23 le parole «che deriva dalla trasformazione del Consorzio comunità collinare del Friuli» sono sostituite dalla seguente: «Collinare»;

c) al comma 25 le parole «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».

 

     Art. 37. (Sostituzione dell'articolo 46 della legge regionale 18/2015 e altre disposizioni integrative)

1. L'articolo 46 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009, e 26/2014 concernenti gli enti locali), è sostituito dal seguente:

«Art. 46. (Norma transitoria per l'incentivazione dell'attivazione della gestione delle funzioni comunali da parte dell'Unione territoriale intercomunale)

1. L'Amministrazione regionale incentiva in via transitoria, a valere sulle risorse stanziate nelle leggi finanziarie dell'anno 2016 e dell'anno 2017, le Unioni territoriali intercomunali che attivano la gestione delle funzioni di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 26/2014, secondo la tempistica prevista dai commi seguenti. L'incentivazione transitoria è concessa ed erogata in unica soluzione entro il 30 settembre nell'anno 2016 e 30 aprile nell'anno 2017.

2. Ai fini del comma 1, l'assegnazione complessiva per ogni anno è determinata in relazione alla somma dei valori attribuiti a ogni funzione attivata, come quantificati nei commi da 3 a 9.

3. Per l'attivazione delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a), c), d) e m), della legge regionale 26/2014, entro l'1 luglio 2016, spetta rispettivamente un'assegnazione di 60.000 euro, 50.000 euro, 40.000 euro e 30.000 euro.

4. Per ogni funzione di cui all'articolo 26, comma 1, lettere da f) a i), della legge regionale 26/2014 attivata entro l'1 luglio 2016 e aggiuntiva rispetto ad almeno due delle funzioni di cui alle lettere a), c), d) e m) del medesimo comma 1, spetta un'assegnazione di 10.000 euro.

5. Per l'attivazione entro l'1 gennaio 2017 delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a), c), d) e m), della legge regionale 26/2014, spetta rispettivamente un'assegnazione di 40.000 euro, 30.000 euro, 20.000 euro e 10.000 euro.

6. Per ogni funzione di cui all'articolo 26, comma 1, lettere da f) a i), della legge regionale 26/2014 attivata entro l'1 gennaio 2017 e aggiuntiva rispetto ad almeno tre delle funzioni di cui alle lettere a), c), d) e m) del medesimo comma 1, spetta un'assegnazione di 5.000 euro.

7. Per l'attivazione della funzione opere pubbliche e procedure espropriative e della funzione servizi finanziari e contabili e il controllo di gestione entro l'1 luglio 2016, spetta, per ognuna, un'assegnazione di 60.000 euro e per ognuna delle funzioni di cui ai numeri da 2) a 5) del comma 1, lettera b), dell'articolo 27 della legge regionale 26/2014 spetta un'assegnazione di 10.000 euro.

8. Per l'attivazione entro l'1 gennaio 2017 della funzione opere pubbliche e procedure espropriative spetta un'assegnazione di 20.000 euro.

9. Per l'attivazione entro l'1 gennaio 2017 di ogni funzione aggiuntiva rispetto al numero minimo di due previsto dall'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge regionale 26/2014 e diversa da quella di cui al comma 8, spetta un'assegnazione di 5.000 euro.

10. La Regione monitora l'attivazione e la gestione delle funzioni di cui al presente articolo attraverso la Piattaforma digitale dedicata.

11. Se a seguito del monitoraggio di cui al comma 10 risulta che la gestione della funzione non è effettivamente iniziata o è stata interrotta, l'incentivazione non è assegnata ovvero revocata.».

2. Solo per l'anno 2016, qualora non tutti i Comuni gestiscano mediante l'Unione territoriale intercomunale la funzione incentivata ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 18/2015, il relativo valore è quantificato in misura proporzionale alla popolazione dei Comuni che svolgono detta funzione tramite l'Unione rispetto a quella complessiva dei Comuni partecipanti all'Unione medesima alla data dell'1 luglio 2016.

 

     Art. 38. Quantificazione delle risorse finanziarie a favore delle Unioni territoriali intercomunali per l'esercizio delle funzioni comunali per gli anni 2017 e 2018 [16]

1. Per l'anno 2017, in attuazione dell'articolo 7, comma 11, della legge regionale 34/2015, la quota dello stanziamento dei Comuni destinata all'incremento del fondo ordinario transitorio delle Unioni territoriali intercomunali è pari alla somma dei valori delle funzioni di cui all'articolo 26 della legge regionale 26/2014, esercitate da ciascuna Unione territoriale intercomunale nel medesimo anno.

2. I valori delle funzioni di cui al comma 1 sono determinati prendendo a riferimento:

a) la spesa comunale riferita all'anno 2016 per ciascuna funzione, esclusa quella prevista dall'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 26/2014, come comunicata dalle Unioni territoriali intercomunali alla Regione tramite applicativo informatico dedicato;

b) la spesa stimata riferita alle funzioni di cui al comma 1, esclusa quella prevista all'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 26/2014, per i Comuni che non mettono a disposizione delle Unioni territoriali il dato di cui alla lettera a);

c) il valore determinato ai sensi dell'articolo 56 ter, comma 8, della legge regionale 26/2014, come sostituito dall'articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), per la funzione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 26/2014 e in attuazione della previsione dell'articolo 61 bis, comma 2, della legge regionale 26/2014, come inserito dall'articolo 32 della legge regionale 20/2016 .

3. [Per l'anno 2018, in attuazione dell'articolo 7, comma 11, della legge regionale 34/2015, la quota dello stanziamento dei Comuni destinata all'incremento del fondo ordinario transitorio delle Unioni territoriali intercomunali e aggiuntiva rispetto a quella calcolata ai sensi del comma 2, è pari alla somma dei valori delle funzioni di cui all'articolo 26 della legge regionale 26/2014, esercitate da ciascuna Unione territoriale intercomunale dall'anno 2018, determinati prendendo a riferimento:

a) la spesa comunale riferita all'anno 2017 per le suddette funzioni, come comunicata dalle Unioni territoriali intercomunali alla Regione tramite applicativo informatico dedicato;

b) la spesa stimata riferita alle suddette funzioni per i Comuni che non mettono a disposizione delle Unioni territoriali il dato di cui alla lettera a)] [17].

4. La stima di cui al comma 2, lettera b), e di cui al comma 3, lettera b), anche ai fini delle prime elaborazioni dei fabbisogni standard, è determinata tenuto conto del valore pro capite medio calcolato per ciascuna Unione con riferimento ai dati che i singoli Comuni hanno comunicato all'Unione, moltiplicato per la popolazione residente di ciascuno dei Comuni che non hanno provveduto a tale comunicazione; in caso di mancata comunicazione da parte dei Comuni nell'ambito di una Unione, la stima è determinata prendendo a riferimento il valore medio pro capite calcolato a livello regionale tra i Comuni che hanno trasmesso i dati.

5. Con la legge regionale di stabilità per l'anno 2017 si provvede alla prima quantificazione delle quote di cui ai commi 1 e 3; la Giunta regionale, con deliberazione di variazione del bilancio finanziario di gestione, provvede agli eventuali adeguamenti contabili conseguenti alla verifica dei dati comunicati dalle Unioni territoriali e dalle stime effettuate ai sensi del comma 4.

 

     Art. 39. (Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 18/2015)

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 45 della legge regionale 18/2015 le parole «a favore solo dei Comuni che fanno parte di Unione territoriale intercomunale di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 26/2014,» e le parole «; la concessione e l'erogazione delle risorse è subordinata all'adesione all'Unione territoriale intercomunale» sono soppresse.

 

     Art. 40. (Attuazione dell'articolo 7, commi 27 e 29, della legge regionale 34/2015)

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 27, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), sono destinate all'Amministrazione regionale 14,7 milioni di euro delle risorse ivi previste, in relazione ai piani di subentro riferiti alle funzioni trasferite dalle Province alla Regione con decorrenza 1 giugno e 1 luglio 2016.

2. In relazione alle prime risultanze dei piani di subentro di cui al comma 1, sono altresì destinati all'Amministrazione regionale in conseguenza del trasferimento dell'esercizio delle funzioni delle Province, previsto all'articolo 32 dalla legge regionale 26/2014, complessivi 58.120.000 euro, suddivisi in ragione di 29.060.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulle seguenti risorse:

a) per complessivi 28.720.000 euro, suddivisi in ragione di 14.360.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sul fondo straordinario di cui all'articolo 7, comma 29, della legge regionale 34/2015;

b) per complessivi 29.400.000 euro, suddivisi in ragione di 14.700.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sul fondo ordinario transitorio per le Province di cui all'articolo 47 della legge regionale 18/2015 .

3. Per le finalità previste ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa complessiva di 72.820.000 euro, suddivisa in ragione di 14.700.000 euro per l'anno 2016 e di 29.060.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulle seguenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018:

a) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 2 (Segreteria generale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 50.000 euro per l'anno 2016 e per 100.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;

b) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 2.170.000 euro per l'anno 2016 e per 4.340.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;

c) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 709.098,64 euro per l'anno 2016 e per 1.381.183,01 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;

d) Missione n. 1. (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 750.000 euro per l'anno 2016 e per 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;

e) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 10.990.901,36 euro per l'anno 2016 e per 21.678.816,99 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;

f) Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 30.000 euro per l'anno 2016 e per 60.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

4. All'onere di 14,7 milioni di euro per l'anno 2016, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 3, si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2016 dalla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e dal Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

5. All'onere di complessivi 58.120.000 euro per gli anni 2017 e 2018, suddivisi in ragione di 29.060.000 euro per ciascun anno, derivanti dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 3, si provvede mediante storno di 29.060.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

6. In relazione al disposto cui ai commi 1, 2 e 3, con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali da applicarsi sulle retribuzioni del personale trasferito, è iscritto lo stanziamento complessivo di 15.799.033,51 euro, suddiviso in ragione di 3.227.189,79 euro per l'anno 2016 e di 6.285.921,86 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, rispettivamente sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 e sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) e sul Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro), Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

 

     Art. 41. (Modifiche agli articoli 7 e 10 della legge regionale 3/2016)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatosi della domanda), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 è abrogata;

b) [al comma 2 dell'articolo 10 le parole «lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera e), addetto prevalentemente alle funzioni in materia di istruzione e diritto allo studio»] [18].

 

     Art. 42. (Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 3/2016)

1. All'articolo 38 della legge regionale 3/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per l'anno 2016 la parte del fondo di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/2015, è ripartita, concessa ed erogata a favore di tutti i Comuni.»;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati;

c) alla lettera a) del comma 5 le parole «16.860.000 euro e 3.348.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «16.302.000 euro e 2.790.000 euro»;

d) alla lettera b) del comma 5 le parole «3.348.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.906.000 euro».

 

     Art. 43. (Oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera b), della legge regionale 26/2014 e articolo 45, comma 1, della legge regionale 3/2016 in sede di prima applicazione)

1. Al fine di consentire il regolare prosieguo, senza soluzione di continuità, dell'azione amministrativa in relazione all'esercizio delle funzioni trasferite dalle Province alla Regione con decorrenza 1 giugno e 1 luglio 2016, in sede di prima applicazione e nelle more della precisa regolazione dei rapporti conseguenti all'aggiornamento dei piani di subentro previsto dall'articolo 35, comma 7 bis, della legge regionale 26/2014, è autorizzata la spesa complessiva di 10.279.037,48 euro per l'anno 2016, a valere sulle seguenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018:

a) Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) e sul Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 3.800.000 euro;

b) Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) e sul Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) per 4,5 milioni di euro;

c) Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) per 229.037,48 euro;

d) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 100.000 euro;

e) Missione n. 1 (Servizi istituzionali generali e di gestione) e sul Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 375.000 euro;

f) Missione n. 1 (Servizi istituzionali generali e di gestione) e sul Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) per 75.000 euro;

g) Missione n. 1 (Servizi istituzionali generali e di gestione) e sul Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 200.000 euro;

h) Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) per 50.000 euro;

i) Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 80.000 euro;

j) Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) per 50.000 euro;

k) Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 570.000 euro;

l) Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 25.000 euro;

m) Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) e sul Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 225.000 euro.

2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 35, comma 7, della legge regionale 26/2014 relative al trasferimento di risorse in sede della prima applicazione di cui al comma 1, previste in 10 milioni di euro per l'anno 2016, sono accertate e riscosse sui seguenti Titoli e Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018:

a) Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 per 5.500.000 euro;

b) Titolo n. 4 (Entrate in conto capitale) - Tipologia n. 200 (Contributi agli investimenti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 per 4,5 milioni di euro [19].

3. All'onere di 10.279.037,48 euro per l'anno 2016, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1, si provvede come di seguito indicato:

a) per 10 milioni di euro con le maggiori entrate previste per l'anno 2016 dal comma 2;

b) per 229.037,48 euro mediante storno per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018;

c) per 50.000 euro mediante rimodulazione della spesa per l'anno 2016 all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali generali e di gestione) e del Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

4. In relazione alle funzioni trasferite di cui al comma 1, con riferimento all'imposta di bollo versata da terzi nei procedimenti inerenti alla motorizzazione civile, è iscritto lo stanziamento complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2016 rispettivamente sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 200 (Entrate per conto terzi) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 e sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) e sul Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro), Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

 

     Art. 44. (Assegnazione di spazi finanziari alle Province)

1. La Regione assegna alle Province spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio di cui alla legge di stabilità statale 2016, per un importo complessivo di 8.130.030 euro, previa conferma delle esigenze da parte delle Province stesse, così ripartiti:
a) Provincia di Gorizia 2.576.011 euro;

b) Provincia di Pordenone 973.000 euro;

c) Provincia di Trieste 2.956.913 euro;

d) Provincia di Udine 1.624.106 euro.

 

     Art. 45. (Disposizioni concernenti le Province per l'anno 2016)

1. In attesa della modifica dello Statuto di Autonomia, cui consegue la soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia, alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 2 (Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all'articolo 4 della legge regionale 3/2012 concernente le centrali di committenza), la Regione nomina, fino al 30 settembre 2017, un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale).

2. Alla nomina del commissario ai sensi del comma 1 si provvede anche qualora gli organi delle Province debbano essere rinnovati per scioglimento anticipato nei casi previsti dalle leggi regionali 23/1997 e 2/2014.

 

     Art. 46. (Personale di staff delle Province)

1. Nelle more del completamento del processo di riordino delle Province, le Province medesime rideterminano, entro il 31 agosto 2016, le proprie dotazioni organiche per effetto del trasferimento di funzioni di cui alla legge regionale 26/2014 riferito alle decorrenze 1 giugno 2016 e 1 luglio 2016, riducendo di una misura non inferiore al 50 per cento, con riferimento alle categorie C e D, il personale adibito a funzioni trasversali o di staff così come risultante alla data del 30 giugno 2016. Per quanto riguarda i successivi piani di subentro, la rideterminazione è effettuata entro il mese successivo alla data di approvazione dei piani stessi [20].

2. Il personale che per effetto della rideterminazione di cui al comma 1 sia dichiarato non fondamentale per le funzioni che permangono in capo alle Province, è trasferito presso la Regione a eccezione di quello che, per effetto di mobilità volontaria, consegua il trasferimento presso una Unione territoriale intercomunale. In relazione a quanto previsto nel primo periodo, la Regione predispone un avviso di mobilità con l'indicazione dei fabbisogni occupazionali complessivi per categoria e profilo professionale, distinti per singola Unione territoriale intercomunale; il trasferimento del personale alla Regione avviene solo dopo l'esperimento di detta mobilità. L'assegnazione del personale trasferito alla Regione è attuata, sul territorio regionale, in relazione alle esigenze delle singole strutture direzionali e della Segreteria generale del Consiglio regionale e indipendentemente dalla sede di lavoro di provenienza [21].

3. A completamento del trasferimento delle funzioni di cui alla legge regionale 26/2014 il personale di staff che, per effetto della rideterminazione di cui al comma 1, sia rimasto in servizio presso le amministrazioni provinciali per accompagnare lo svolgimento delle funzioni residuali è trasferito con le medesime modalità di cui al comma 2.

4. La copertura degli oneri derivanti dai trasferimenti di cui al presente articolo è assicurata con l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie derivanti dalla riduzione delle conseguenti spese in capo alle Province e mediante le opportune operazioni contabili al bilancio della Regione; le spese di personale per le amministrazioni riceventi, in quanto correlate alle procedure di mobilità di cui ai commi 2 e 3, sono neutre ai fini del rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dalla normativa vigente [22].

4 bis. Le Unioni territoriali intercomunali, successivamente alla completa attuazione della procedura di mobilità volontaria di cui al comma 2, possono procedere, in relazione ai fabbisogni occupazionali ancora da soddisfare, ad assunzioni di personale anche mediante l'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato banditi dalla Regione, previa stipula di apposita convenzione. La Regione, fermi restando i trasferimenti di cui ai commi 2 e 3 e al fine di non sottrarre ulteriori risorse umane agli organici delle altre amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, procede, per gli anni 2017, 2018 e 2019, alla copertura dei posti disponibili con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sulla base dei piani occupazionali e nei limiti delle facoltà assunzionali previsti, per le stesse annualità, esclusivamente mediante scorrimento di graduatorie di pubblici concorsi o indizione di pubblici concorsi, fatto salvo il caso in cui il piano occupazionale preveda la facoltà di copertura dei posti mediante mobilità di Comparto o intercompartimentale [23].

 

     Art. 47. (Polizia locale)

1. In relazione all'avvenuta ricollocazione del personale della polizia provinciale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 3/2016, i divieti di cui all'articolo 54 della legge regionale 18/2015 cessano di applicarsi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento all'assunzione di personale della polizia locale da parte degli enti locali.

 

     Art. 48. (Servizi educativi e socio assistenziali)

1. Al fine di garantire, da parte delle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, l'esercizio delle funzioni e delle attività legate ai servizi educativi nelle more dell'espletamento, per detta finalità, delle procedure concorsuali volte all'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, le graduatorie delle selezioni pubbliche, bandite dalle amministrazioni medesime, per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle suddette attività, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate di due anni [24].

2. In relazione alla mancanza di personale dei servizi educativi e socio assistenziali in servizio alla Provincia da ricollocare, i divieti di cui all'articolo 54 della legge regionale 18/2015 cessano di applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge con riferimento all'assunzione di personale dei servizi educativi e socio assistenziali da parte degli enti locali.

 

     Art. 49. (Esercizio delle funzioni in materia di viabilità)

1. In relazione all'esercizio delle funzioni in materia di viabilità, acquisite dalla Regione ai sensi della legge regionale 26/2014, la Regione può svolgere le relative attività gestionali anche tramite la società Friuli Venezia Giulia Strade SpA, previa convenzione con la medesima; la convenzione può prevedere, disciplinandone altresì gli aspetti operativi, anche il distacco di personale regionale presso la società con oneri a carico della Regione medesima.

 

     Art. 50. (Trattamento del personale trasferito ai sensi della legge regionale 26/2014)

1. Nel caso di trasferimento di personale degli enti locali ai sensi della legge regionale 26/2014, il personale medesimo conserva, in ogni caso, la retribuzione individuale di anzianità o il maturato economico in godimento all'atto del trasferimento.

2. Il comma 1 si applica anche al personale già trasferito ai sensi delle leggi regionali 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro", nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro), e 3/2016.

 

     Art. 51. (Centrale Unica di Risposta al NUE 112)

1. Le assunzioni di personale regionale con forme di lavoro flessibile finalizzate alla prima attivazione della Centrale Unica di Risposta al NUE 112, in relazione a quanto disposto dall'articolo 4, comma 37, della legge regionale 6 agosto 2015 n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche), e secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'interno e la Regione Friuli Venezia Giulia sottoscritto in data 31 maggio 2016, non rilevano, per i primi tre anni, ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale e di limiti assunzionali.

2. [L'assunzione di personale regionale di qualifica dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato attuata per le medesime finalità di cui al comma 1, non rileva ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale e di limiti assunzionali] [25].

3. Ai fine di assicurare la piena funzionalità della Centrale Unica di Risposta al NUE 112 e di garantire, quindi, lo svolgimento di un servizio essenziale sotto il profilo dell'interesse pubblico, per la collocazione di personale in posizione di comando presso la Regione stessa, in relazione alle esigenze della suddetta Centrale, non è richiesto, qualora il soggetto interessato sia dipendente di una amministrazione del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. Il presente comma si applica anche alle procedure che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già avviate, ma non ancora concluse.

 

     Art. 52. (Modifica all'articolo 36 della legge regionale 13/2015)

1. Al comma 3 dell'articolo 36 della legge regionale 13/2015 le parole «fino all'1 luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'1 luglio 2017».

 

     Art. 53. (Modifica all'articolo 47 della legge regionale 23/2007)

1. Il comma 3 dell'articolo 47 (Comitato di monitoraggio e coordinamento) della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è sostituito dal seguente:

«3. Il Comitato è composto da:

a) il direttore centrale della Direzione competente per le materie di cui al presente titolo, con funzioni di Presidente, o suo delegato;

b) un rappresentante per ciascun ambito territoriale;

c) quattro rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori maggiormente rappresentative, designati congiuntamente dalle medesime;

d) tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria delle autoscuole maggiormente rappresentative tra quelle operanti sul territorio regionale, designati congiuntamente dalle medesime;

e) un rappresentante delle organizzazioni di categoria delle scuole nautiche maggiormente rappresentative tra quelle operanti sul territorio regionale, designato congiuntamente dalle medesime;

f) due rappresentanti delle associazioni di categoria degli studi di consulenza maggiormente rappresentative, designati congiuntamente dalle medesime;

g) un dirigente dell'Amministrazione regionale, o suo delegato, in rappresentanza della struttura competente in materia di finanze e patrimonio.».

 

     Art. 54. (Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale 2/2016)

1. L'articolo 17 della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), è sostituito dal seguente:

«Art. 17. (Collezioni della Provincia di Gorizia)

1. Al fine di salvaguardare e tutelare il legame inscindibile con il territorio di riferimento, le collezioni dei Musei provinciali di Gorizia sono trasferite, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 26/2014, in proprietà indivisa ai Comuni di Gorizia e Monfalcone.

2. Il trasferimento decorre dalla data del trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), e a decorrere da tale data i beni sono iscritti nel patrimonio dei Comuni di cui al comma 1 secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti contabili. Del trasferimento è data comunicazione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 54, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 42/2004 .

3. La gestione, la conservazione, la promozione e la valorizzazione delle collezioni di cui al comma 1 sono assunte e curate dalla Regione, per il tramite dell'Ente, nel rispetto delle disposizioni inerenti la tutela.

4. Allo scopo di garantire ulteriormente l'inalienabile legame tra le collezioni e il loro contesto di tradizionale collocazione nel Comune di riferimento, la Regione, d'intesa con i Comuni di cui al comma 1, coopera con i competenti organi dello Stato al fine di rafforzare la stretta relazione delle collezioni museali con i propri ambiti territoriali, anche mediante l'eventuale dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 42/2004.».

 

     Art. 55. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 27/2012)

1. Al comma 66 dell'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), le parole «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

 

     Art. 56. (Norma transitoria)

1. [I Comuni conformano entro il 31 dicembre 2017 l'organizzazione della polizia locale ai principi organizzativi stabiliti dall'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale 9/2009; fino a tale data è ammessa l'esistenza e l'operatività di Corpi di polizia locale cui siano addetti almeno otto operatori] [26].

2. [Il Comitato tecnico regionale per la polizia locale nella sua attuale composizione decade il 31 dicembre 2016] [27].

3. [A decorrere dall'1 gennaio 2017 la rappresentanza nel Comitato tecnico regionale per la polizia locale per le Unioni territoriali intercomunali che ancora non esercitino le funzioni di polizia locale è transitoriamente assicurata dal comandante del Corpo di polizia locale comprendente il Comune più popoloso dell'Unione] [28].

4. L'aggiornamento dei dati contenuti nel Piano di subentro, di cui all'articolo 35, comma 7 bis, della legge regionale 26/2014, è effettuato entro il 15 luglio 2016 con riferimento al trasferimento di funzioni di cui al punto 10, lettere b bis), g bis), e da j bis) a j septies), dell'allegato B della medesima legge regionale 26/2014.

5. Le Unioni concordano con i Comuni partecipanti le modalità e le condizioni per la messa a disposizione, fino al 31 dicembre 2018, di personale, attrezzature, mezzi, locali e servizi e, più in generale, di quanto necessario o comunque utile all'avvio dell'Unione. La competenza a deliberare in ordine alle intese di cui al presente comma è attribuita alle Giunte comunali [29].

5 bis. Nelle more dell'ingresso di tutti i Comuni nelle Unioni, queste ultime e i Comuni inclusi nella medesima area territoriale adeguata di cui all'allegato C bis della legge regionale 26/2014 possono stipulare convenzioni per l'esercizio associato delle funzioni di cui all'articolo 23 della medesima legge regionale [30].

5 ter. Nelle more dell'ingresso di tutti i Comuni nelle Unioni, le convenzioni di cui all'articolo 27, comma 3, della legge regionale 26/2014, ai fini del raggiungimento delle soglie demografiche ivi indicate, possono essere stipulate tra i Comuni ricompresi nella medesima area territoriale adeguata di cui all'allegato C bis della legge regionale 26/2014 [31].

 

     Art. 57. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[2] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[3] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[4] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[5] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[6] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 8 aprile 2021, n. 5.

[7] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 8 aprile 2021, n. 5.

[8] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 8 aprile 2021, n. 5.

[9] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 8 aprile 2021, n. 5.

[10] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 8 aprile 2021, n. 5.

[11] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 8 aprile 2021, n. 5.

[12] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 8 aprile 2021, n. 5.

[13] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 8 aprile 2021, n. 5.

[14] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 8 aprile 2021, n. 5.

[15] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 8 aprile 2021, n. 5.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 40 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20.

[17] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[18] Lettera abrogata dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[19] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[20] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[21] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[22] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[23] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24, già modificato dall'art. 19 della L.R. 21 aprile 2017, n. 9, dall'art. 12 della L.R. 10 novembre 2017, n. 37, dall'art. 27 della L.R. 9 febbraio 2018, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 20 novembre 2018, n. 26.

[24] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 24 maggio 2017, n. 15.

[25] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[26] Comma sostituito dall'art. 41 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20 e abrogato dall'art. 35 della L.R. 8 aprile 2021, n. 5.

[27] Comma abrogato dall'art. 35 della L.R. 8 aprile 2021, n. 5.

[28] Comma abrogato dall'art. 35 della L.R. 8 aprile 2021, n. 5.

[29] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[30] Comma aggiunto dall'art. 18 della L.R. 21 aprile 2017, n. 9.

[31] Comma aggiunto dall'art. 18 della L.R. 21 aprile 2017, n. 9.