§ 4.5.14 – L.R. 7 settembre 1987, n. 30.
Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 ecologia e tutela dell'ambiente
Data:07/09/1987
Numero:30


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione.
Art. 2.  Impianti di smaltimento.
Art. 3.  Sistema informativo regionale sui rifiuti.
Art. 4.  Principi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani.
Art. 5.  Competenze della Regione.
Art. 6.  Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti. Contenuti.
Art. 7.  Elementi del Piano regionale.
Art. 8.  Procedure per la formazione ed approvazione del Piano regionale.
Art. 8 bis.  (Procedure per la formazione e approvazione delle modifiche e integrazioni al Piano regionale in relazione a obblighi di legge).
Art. 9.  Effetti del Piano regionale e dei Programmi provinciali di attuazione.
Art. 10.  Attribuzioni e compiti delle Direzioni regionali.
Art. 11.  Parere del C.T.R.
Art. 12.  Composizione della Sezione IV del C.T.R.
Art. 12 bis.  Studio di impatto ambientale.
Art. 13.  Recupero di aree degradate.
Art. 14.  Approvazione dei progetti riguardanti gli impianti di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.
Art. 15.  Autorizzazioni.
Art. 16.  Collaudo degli impianti di smaltimento.
Art. 17.  Diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione.
Art. 18.  Determinazione del prezzo di smaltimento.
Art. 19.  Ordinanze contingibili ed urgenti.
Art. 20.  Discariche in mare.
Art. 21.  Convenzione con l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste.
Art. 22.  Raccolta di dati sui composti tossici e nocivi ad uso agricolo.
Art. 23.  Competenze delle Province.
Art. 23 bis.  Programmi provinciali di attuazione.
Art. 23 ter.  (Accordi di programma per la gestione dei rifiuti prodotti dalle imprese agricole)
Art. 24.  Competenze dei Comuni.
Art. 25.  Garanzie finanziarie e adempimenti sostitutivi.
Art. 26.  Chiusura e bonifica delle discariche non autorizzate.
Art. 27.  Contributi regionali per gli interventi di bonifica.
Art. 28.  Costruzione e gestione degli impianti.
Art. 29.  Responsabile della gestione.
Art. 30.  Disciplina dei trasporti.
Art. 30 bis.  Borse recuperi industriali.
Art. 31.  (Finanziamenti regionali in materia di smaltimento e recupero rifiuti).
Art. 32.  (Competenze provinciali in materia di contribuzioni per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e relativa sensibilizzazione).
Art. 33.  Contributi regionali per il recupero ambientale.
Art. 33 bis.  Studi, ricerche e attività promozionali.
Art. 34.  Disposizioni transitorie.
Art. 35.  Sanzioni pecuniarie amministrative.
Art. 36.  Abilitazione provvisoria.
Art. 37.  Norma abrogativa.
Art. 38.  Norme finanziarie.
Art. 39.  Norme finanziarie.
Art. 40.  Norme finanziarie.
Art. 41.  Norme finanziarie.
Art. 42.  Norme finanziarie.


§ 4.5.14 – L.R. 7 settembre 1987, n. 30. [1]

Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti.

(B.U. 7 settembre 1987, n. 107).

 

TITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. Campo di applicazione.

     1. La presente legge, nel rispetto dei principi generali fissati dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, dal paragrafo n. 1 della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 e dalle direttive CEE n. 75/442 del 15 luglio 1975 relativa ai rifiuti, n. 76/403, del 6 aprile 1976, relativa allo smaltimento dei policlorotrifenili e policlorotrifenili e n. 78/319, del 20 marzo 1978, relativa ai rifiuti tossici e nocivi, disciplina lo smaltimento dei rifiuti, la loro raccolta, spazzamento, cernita, trasporto e trattamento, in armonia con il dettato dell'articolo 1 del citato D.P.R. n. 915 del 1982, nonchè del disposto di cui al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. [2]

     2. La Regione incentiva prioritariamente il perseguimento delle seguenti finalità:

     a) contenimento della produzione di rifiuti;

     b) contenimento dei costi delle fasi di smaltimento dei rifiuti;

     c) raccolta differenziata, riciclaggio e trattamento idoneo alle singole tipologie di rifiuti;

     d) progressiva riduzione dello smaltimento indifferenziato dei rifiuti urbani, nonchè delle quantità e pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale;

     e) recupero di materiali e produzione di energia anche nella fase di smaltimento [3].

     2 bis. Con le medesime priorità la Regione promuove altresì la ricerca, l'innovazione tecnologica e l'informazione volta al conseguimento degli stessi fini, nonchè al prolungamento della vita dei beni di consumo, alla riduzione degli scarti di produzione e alla sperimentazione di impianti di smaltimento e trattamento a tecnologia complessa [4].

     3. Agli effetti e per i fini della presente legge vengono considerati e classificati rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi quelli indicati dall'articolo 2 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e dal paragrafo n. 1 della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, nonchè dall'articolo 10 bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 [5].

     4. Le operazioni di smaltimento dei rifiuti devono comunque essere effettuate in modo da non arrecare danni alla collettività ed all'ambiente, alle acque, al suolo, all'aria, alla flora ed alla fauna, evitando, in particolare, rischi per la salute e la sicurezza dell'uomo [6].

 

     Art. 2. Impianti di smaltimento.

     1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) impianto di smaltimento: l'impianto che effettua le operazioni di smaltimento di rifiuti con le modalità previste nell'allegato B alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

b) impianto di recupero: l'impianto che effettua le operazioni di recupero di rifiuti con le modalità previste nell'allegato C alla parte IV del decreto legislativo 152/2006 [7].

     2. Gli impianti e le strutture di smaltimento devono essere realizzati con caratteristiche adeguate ai principi della migliore applicazione e funzionamento delle tecnologie idonee per favorire il recupero di materiali ed energia ed assicurare, in via prioritaria, la tutela dell'ambiente e della salute della collettività.

     2 bis. Non sono ricompresi fra gli impianti di smaltimento di cui ai commi 1 e 2 gli impianti di depurazione, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, ricadenti esclusivamente nella regolamentazione di quest'ultima, con l'eccezione di quelli che trattano reflui tossici e nocivi [8].

 

     Art. 3. Sistema informativo regionale sui rifiuti. [9]

     1. [10]

     2. Ai fini del rilevamento statistico l'Amministrazione regionale cura la raccolta, l'elaborazione e l'aggiornamento dei dati sulle quantità, sulla composizione merceologica e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti di qualsiasi tipo prodotti sul territorio regionale, nonchè sull'origine e destinazione dei rifiuti ivi prodotti o immessi.

     3. [11]

     4. [12].

 

     Art. 4. Principi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani. [13]

     1. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani devono avvenire secondo principi di razionalità, di riutilizzo e di economicità. Le relative gestioni devono indirizzarsi preferibilmente a forme consortili o comunque associative. Di tali principi deve essere tenuto conto nell'elaborazione della relativa sezione del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti, nei conseguenti Programmi provinciali di attuazione e nei regolamenti comunali di cui all'articolo 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

 

TITOLO II

ATTRIBUZIONI E COMPITI DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI [14]

 

     Art. 5. Competenze della Regione.

     1. Alla Regione compete [15]:

     a) la predisposizione e l'approvazione del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti;

     b) l'approvazione dei Programmi provinciali di attuazione del Piano regionale, relativi alle sezioni dei rifiuti urbani e assimilabili e speciali non pericolosi, ai fini dell'accertamento della rispondenza degli stessi alle linee programmatiche generali;

     c) l'esame e l'approvazione dei progetti riguardanti gli impianti di smaltimento dei rifiuti pericolosi [16];

     d) promuovere la costituzione di consorzi fra Comuni, con l'eventuale partecipazione delle Comunità montane o collinare, delle Province e di imprese singole od associate;

     e) autorizzare:

     1) la costruzione e la gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti di cui alla lettera c);

     2) la raccolta e il trasporto dei rifiuti tossici e nocivi;

     3) la raccolta e il trasporto per conto terzi dei rifiuti speciali, ospedalieri ed urbani in concessione;

     f) l'emissione dei provvedimenti di diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 17;

     g) la trasmissione al Ministero dell'ambiente dei dati rilevati ai sensi dell'articolo 3 c delle informazioni inerenti alla situazione dello smaltimento rifiuti;

     h) l'emanazione di norme tecniche, anche igienico-sanitarie, direttive e regolamenti per la costruzione e la gestione degli impianti di smaltimento e delle discariche controllate, per la raccolta anche differenziata ed il trasporto dei rifiuti, per la promozione di tecnologie innovative, nonchè per stabilire le procedure di controllo e di autorizzazione e per favorire il riciclo e la riutilizzazione dei rifiuti;

     i) provvedere, in caso di inadempienze, agli interventi necessari per la bonifica cd il risanamento del territorio a seguito dei danni prodotti dalle operazioni di carico, scarico e trasporto dei rifiuti tossici e nocivi;

     l) determinare le garanzie finanziarie per coprire i costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto, nonché necessari al recupero dell'area interessata, ferma restando - ove ne ricorrano i presupposti - la responsabilità per danno ambientale [17];

     m) determinare le garanzie finanziarie per coprire i costi degli interventi di cui alla lettera i), nonchè per eventuali risarcimenti di danni cagionati a terzi;

     n) definire la modulistica di settore ed in particolare le caratteristiche dei registri di carico e scarico;

     o) stabilire criteri generali e metodi ottimali per lo smaltimento dei rifiuti speciali per i quali sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi;

     p) assumere i provvedimenti sostitutivi di cui all'articolo 15, comma 4, e all'articolo 23 bis, commi 8 e 9;

     p bis) determinare, con regolamento, le tariffe per le spese di istruttoria finalizzata al rilascio e al rinnovo dell’autorizzazione e ai successivi controlli relative agli impianti di discarica e previste dall’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, nonché gli oneri per le prestazioni, le ispezioni e i controlli previsti dall’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 [18];

     p ter) determinare con regolamento, gli oneri per le ispezioni, le prestazioni e i controlli relativi alle operazioni di recupero dei RAEE (Rifiuti apparecchiature elettriche e elettroniche) previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti) [19].

     2. Le norme tecniche ed i regolamenti sono approvati con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta stessa e previo parere favorevole della Sezione IV del Comitato tecnico regionale (C.T.R.) di cui all'articolo 26 e seguenti della legge regionale 31 ottobre 1986, n 46, e successive modificazioni ed integrazioni [20].

 

     Art. 6. Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti. Contenuti. [21]

     1. Il Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti, di seguito denominato «Piano regionale» si articola nelle seguenti sezioni: a) rifiuti urbani e speciali assimilabili;

     b) rifiuti speciali non tossici e nocivi;

     c) rifiuti tossici e nocivi.

     2. Nella sezione di cui alla lettera a) del comma 1, rientrano i rifiuti speciali assimilati agli urbani per esplicita disposizione normativa.

     3. Il Piano regionale programma i servizi di smaltimento dei rifiuti nell'ambito del territorio regionale al fine di assicurare, in via prioritaria, la difesa igienico-sanitaria delle popolazioni e la tutela ambientale, nonchè favorire il recupero e la trasformazione dei rifiuti e la gestione economica ottimale dei servizi stessi.

     4. In linea con i contenuti di cui all'articolo 6 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e con il D.M. 28 dicembre 1987, n. 559, il Piano regionale:

     a) individua in ogni provincia uno o più bacini di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, al fine di realizzare un sistema organico regionale, flessibile e modulare, tenuto conto dell'ottimizzazione dei costi;

     b) indica gli ambiti territoriali ottimali di utenza entro i quali localizzare gli impianti di smaltimento per conto terzi dei rifiuti speciali non tossici e nocivi, avendo presente l'esigenza di ottimizzare le potenzialità dei relativi impianti;

     c) individua sulla base di specifico studio di impatto ambientale le aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, con gli effetti di cui all'articolo 3 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 1987, n. 441;

     d) indica, per ogni bacino o per più bacini, il numero degli impianti ed i sistemi di smaltimento ritenuti ottimali in relazione alla tipologia ed alle quantità dei rifiuti considerati, all'ottimizzazione dei costi, alla sicurezza ambientale ed igienico-sanitaria ed alla possibilità di recupero di materie utilizzabili e di produzione di energia;

     e) detta criteri per l'individuazione delle aree potenzialmente idonee all'insediamento di impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili e speciali;

     f) definisce linee di indirizzo per la riorganizzazione dei servizi pubblici di smaltimento in ossequio ai principi di cui all'articolo 4;

     g) definisce, a livello di norme di attuazione, le eventuali correlazioni con altri strumenti pianificatori.

 

     Art. 7. Elementi del Piano regionale. [22]

     1. In armonia con quanto previsto dal D.M. 28 dicembre 1987, n. 559, il Piano regionale è costituito da:

     a) relazione illustrativa che:

     1) individui gli obiettivi specifici sia generali che di bacino;

     2) descriva i sistemi attuali di smaltimento dei rifiuti, per quanto concerne sia le modalità tecniche che quelle organizzative;

     3) delinei i criteri programmatici d'intervento, evidenziando le necessità di potenziamento riferite sia ad aree territoriali sia a tipi di rifiuto;

     b) adeguate rappresentazioni grafiche al fine di evidenziare i contenuti del Piano regionale con particolare riguardo alla determinazione dei bacini d'utenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, degli ambiti territoriali ottimali per i rifiuti speciali non tossici e nocivi, nonchè delle aree idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;

     c) idoneo studio di impatto ambientale per le aree in cui localizzare gli impianti di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;

     d) norme di attuazione comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche ed a determinare l'efficacia, l'attuazione ed il rispetto dei contenuti del Piano regionale;

     e) indicazioni, per ogni ambito territoriale considerato, dei sistemi di smaltimento ritenuti ottimali in relazione alla tipologia e alle quantità dei rifiuti considerati, alla sicurezza ambientale ed igienico- sanitaria ed alla possibilità di recupero di materie utilizzabili e di produzione di energia.

 

     Art. 8. Procedure per la formazione ed approvazione del Piano regionale. [23]

     1. Il progetto di Piano regionale, elaborato anche per singola sezione, è predisposto dalla Direzione regionale dell'ambiente e viene trasmesso alle Direzioni regionali della pianificazione territoriale, della sanità, dell'industria, del lavoro, cooperazione ed artigianato, dell'agricoltura, della protezione civile e della viabilità e trasporti e all'Ufficio di piano, al fine della formulazione di eventuali osservazioni, da esprimersi entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento dello stesso. Il progetto di Piano viene successivamente sottoposto al parere del Consiglio regionale, che si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta. Acquisito il parere del Consiglio regionale il progetto di Piano regionale, o le sue sezioni, è adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, ed è pubblicato, eventualmente anche in una sua sintesi non tecnica, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. Entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto di Piano, o delle sue sezioni, ai sensi del comma 1, chiunque, ed in particolare le Amministrazioni provinciali e comunali e le Aziende per i servizi sanitari, può presentare osservazioni.

     3. Trascorso il termine di cui al comma 2, il Piano regionale, o le sue sezioni, viene eventualmente rielaborato dalla Direzione regionale dell'ambiente sulla base delle osservazioni pervenute ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e previo parere favorevole della Sezione IV del CTR.

     4. Il Piano regionale approvato viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso in copia al Ministero dell'ambiente e alle Province sia per l'avvio delle procedure attuative di cui all'articolo 23 bis, sia per il corretto esercizio dell'attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 23.

     5. Il Piano regionale approvato, integralmente o per sezioni singole, ha valore a tempo indeterminato e può essere modificato in tutto o in parte in ogni tempo qualora sopravvengano importanti ragioni che determinino la necessità o la convenienza di migliorarlo od integrarlo.

     6. Le procedure per la revisione o per le modifiche del Piano regionale sono quelle previste per l'approvazione del Piano stesso.

 

          Art. 8 bis. (Procedure per la formazione e approvazione delle modifiche e integrazioni al Piano regionale in relazione a obblighi di legge). [24]

     1. In relazione alla necessità di corrispondere a obblighi previsti da leggi statali o da direttive comunitarie, l’Amministrazione regionale provvede con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su parere della Commissione consiliare competente, alla modifica e integrazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti.

     2. La modifica è adottata dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale all’ambiente. Successivamente la Commissione consiliare competente si esprime sulla modifica adottata entro trenta giorni dalla sua ricezione, scaduti i quali si prescinde dal suo parere.

     3. La modifica adottata è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Entro trenta giorni dalla pubblicazione le Province, i Comuni, le istituzioni e i cittadini possono far pervenire al Presidente della Regione il proprio parere.

     4. Il Presidente della Regione approva la modifica, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con le eventuali variazioni apportate a seguito del parere della Commissione consiliare e degli altri enti e cittadini. Il decreto di approvazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

 

     Art. 9. Effetti del Piano regionale e dei Programmi provinciali di attuazione. [25]

     1. Le prescrizioni normative, contenute nel Piano regionale e nei Programmi provinciali di attuazione, assumono efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano attività disciplinate dalla presente legge [26].

     2. Nella concessione dei contributi regionali per la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, si deve tener conto dei criteri di carattere programmatico e delle indicazioni di ordine prioritario contenuti nel Piano regionale e nei Programmi provinciali di attuazione [27].

 

     Art. 10. Attribuzioni e compiti delle Direzioni regionali. [28]

     1. La Direzione regionale dell'ambiente promuove e cura:

     a) la predisposizione del Piano regionale;

     b) studi, ricerche e progettazioni per la razionale organizzazione dei servizi di raccolta e smaltimento e dei relativi recuperi, ivi compresi lo studio e la scelta delle aree, nonchè studi connessi all'attività di predisposizione di cui alla lettera a), o tendenti alla generale riduzione di rifiuti;

     c) l'istruttoria per l'approvazione dei progetti degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi dl cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).

     2. La Direzione regionale dell'ambiente, d'intesa con la Direzione regionale della sanità, promuove e cura la regolamentazione della costruzione, della gestione ed i controlli tecnici ed igienico-sanitari delle discariche controllate.

     3. La Direzione regionale della sanità promuove e cura, d'intesa con la Direzione regionale dell'ambiente, il coordinamento delle Aziende per i servizi sanitari nei riguardi delle attività di controllo e consultive concernenti lo smaltimento dei rifiuti.

     4. Gli incarichi, di cui alla lettera b) del comma 1, vengono conferiti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 3.

 

     Art. 11. Parere del C.T.R.

     1. I progetti e loro varianti sostanziali, relativi agli impianti di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), ivi comprese le discariche, sono sottoposti all'esame della Sezione IV del C.T.R., che esprime parere anche sull'idoneità dell'area prescelta per la realizzazione dell'impianto, valutando il relativo impatto ambientale sulla base dello studio di cui all'articolo 12-bis [29].

     2. I progetti vengono esaminati dal CTR dopo che in sede di istruttoria sia stato richiesto il parere obbligatorio del Comune e della Azienda per i servizi sanitari competenti. I pareri devono essere espressi entro sessanta giorni dalla richiesta [30].

     3. Il C.T.R., nell'esame dei progetti di cui al comma 1, invita alla seduta il Sindaco del Comune interessato, il quale può intervenire anche a mezzo di un suo delegato.

     3 bis. Le varianti sostanziali per le quali è necessaria la predisposizione dello studio di cui all'articolo 12 bis sono esclusivamente quelle relative ad aumenti di potenzialità di impianti già autorizzati, quelle che comportano una modificazione dei materiali da conferire agli impianti stessi, ovvero quelle che comportano una modifica della tecnologia generale applicata all'impianto [31].

 

     Art. 12. Composizione della Sezione IV del C.T.R.

     1. La composizione della Sezione IV del C.T.R. viene integrata, ai fini della formulazione dei pareri previsti dalla presente legge, da:

     a) due esperti in materie sanitarie, designati dalla Direzione regionale della sanità;

     b) un esperto in problemi ambientali;

     c) un rappresentante designato dalle Associazioni di protezione ambientale individuate con decreto del Ministro dell'ambiente del 20 febbraio 1987 ed operanti nell'ambito regionale;

     d) un rappresentante designato dalla Federazione regionale degli industriali del Friuli-Venezia Giulia [32].

 

     Art. 12 bis. Studio di impatto ambientale.

     (Omissis) [33].

 

     Art. 13. Recupero di aree degradate. [34]

     1. (Omissis) [35].

     2. (Omissis) [36].

     3. Al fine di evitare o ridurre gli effetti negativi sull'ambiente, il Piano regionale deve privilegiare quegli impianti che consentono il recupero delle aree degradate. In particolare le cave dismesse che si trovano incluse negli ambiti di tutela ambientale possono essere utilizzate solo per lo smaltimento di materiali inerti [37].

 

     Art. 14. Approvazione dei progetti riguardanti gli impianti di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi. [38]

     1. All'approvazione dei progetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), provvede il Direttore regionale dell'ambiente, esperita la procedura di cui all'articolo 12 bis ed a seguito dell'emissione del parere favorevole del CTR.

     2. L'approvazione del progetto deve intervenire entro centoventi giorni dalla data dl presentazione alla Direzione regionale dell'ambiente, la quale, in sede istruttoria, può richiedere ulteriori dati o modificazioni al progetto medesimo; in tal caso il predetto termine è sospeso e riprende a decorrere dalla data di presentazione degli elementi richiesti.

     3. Nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto il CTR costituisce la conferenza di cui all'articolo 3 bis, comma 1, del decreto legge 361/1987, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 441/1987.

     4. L'approvazione del progetto di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante urbanistica ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 2, del decreto legge 361/1987, qualora intervenga in carenza del Piano regionale di cui all'articolo 6, nonchè nelle ipotesi di realizzazione di impianti non previsti dalla pianificazione vigente in virtù di situazioni di particolare emergenza igienico-sanitaria.

     5. Ai progetti relativi agli impianti di smaltimento dei rifiuti non si applica il termine di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.

 

     Art. 15. Autorizzazioni. [39]

     1. Il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), spetta al Direttore regionale dell'ambiente.

     2. Del rilascio dell'autorizzazione è data comunicazione alla Provincia, al Comune, all'Azienda per i servizi sanitari ed a! Dipartimento di prevenzione competenti per territorio.

     3. Le autorizzazioni per la raccolta ed il trasporto, lo stoccaggio provvisorio effettuato in conto terzi, il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti tossici e nocivi sono pubblicate integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione mentre le altre autorizzazioni sono pubblicate per estratto e sono depositate in forma integrale presso le segreterie del Comune interessato e delle Provincie della Regione, a libera visione di chiunque ne faccia richiesta.

     4. In caso di inadempienza delle Province entro i termini legislativamente previsti per l'emanazione dei provvedimenti di approvazione e di autorizzazione di competenza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere d) ed e), provvede in via sostitutiva il Direttore regionale dell'ambiente secondo la procedura di cui agli articoli 11 e 14, ferma restando la validità dei pareri eventualmente già espressi dal Comune e dall'Azienda per i servizi sanitari competenti e della procedura, se ed in quanto esaurita, prevista dall'articolo 12 bis.

 

     Art. 16. Collaudo degli impianti di smaltimento.

     1. Gli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti escluse le discariche di materiali inerti, non possono venir posti in esercizio prima di essere stati sottoposti a collaudo da effettuarsi in corso d'opera, che riguardi la realizzazione dell'intero progetto [40].

     2. A tale fine, per gli impianti di cui all'articolo 5, lettera c), successivamente all'approvazione del progetto, viene nominato un collaudatore da scegliersi, tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 33 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, dall'Assessore regionale all'ambiente di concerto con l'Amministrazione provinciale competente per territorio. Nel caso di progetti di particolare rilevanza, l'Assessore regionale all'ambiente nomina una Commissione di collaudo formata da due professionisti designati, rispettivamente, dalla Direzione regionale dell'ambiente e dall'Amministrazione provinciale competente per territorio, da scegliersi tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 33 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, nonchè da un funzionario amministrativo avente i requisiti di cui all'articolo 36 della citata legge regionale n. 46 del 1986, designato dalla Direzione regionale dell'ambiente. Per gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, di cui all'articolo 23, lettera d), il collaudatore o la Commissione di collaudo di cui sopra sono nominati dal Presidente della Provincia competente [41].

     3. Le spese di cui al comma 2 sono a carico degli enti o soggetti interessati.

     4. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano agli impianti che risultino già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

     5. Per le discariche di materiali inerti il certificato di collaudo viene sostituito dal certificato di regolare esecuzione [42].

 

     Art. 17. Diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione.

     1. Il contenuto dei provvedimenti di autorizzazione può essere modificato in qualsiasi tempo per il sopravvenire di nuove normative tecniche o per evitare ulteriori rischi o danni accertati in sede di controllo o per aggiornare le garanzie finanziarie.

     «2. Qualora venga rilevata, anche per iniziativa delle Amministrazioni comunali e delle Aziende per i servizi sanitari, l'inosservanza delle eventuali prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate o di ogni altra norma in materia, senza pregiudizio degli eventuali procedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative, secondo la gravità dei fatti, i soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono:

     a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

     b) alla sospensione delle attività autorizzate per un tempo determinato;

     c) alla revoca dell'autorizzazione, in caso di reiterate violazioni alle prescrizioni o del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica o per la tutela dell'ambiente [43].

     3. Ciascuno dei provvedimenti previsti dal presente articolo viene comunicato agli enti interessati. I provvedimenti di sospensione e revoca sono inoltre pubblicati per estratto sul B.U.R. [44].

 

     Art. 18. Determinazione del prezzo di smaltimento. [45]

 

     Art. 19. Ordinanze contingibili ed urgenti.

     1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Presidente della Giunta regionale, sentito il parere dell'Assessore regionale all'igiene e sanità, ovvero il Sindaco, sentita l'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, può ordinare, nei modi e nelle forme previste dall'articolo 2 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti o, comunque, a speciali interventi al fine di rimuovere le situazioni di pericolo per la salute pubblica e/o per l'ambiente [46].

     2. E' fatta salva la competenza del Sindaco. In tale caso, peraltro, qualora non vi provveda il Sindaco, spetta al Presidente della Giunta regionale disporre ai sensi del comma 1.

 

     Art. 20. Discariche in mare.

     1. Le discariche nelle acque del mare continuano ad essere soggette all'autorizzazione prevista dall'articolo 15, lettera a), della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45.

 

     Art. 21. Convenzione con l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste per lo studio di nuove tecnologie di smaltimento di rifiuti con particolare riferimento a quelli tossici e nocivi.

 

     Art. 22. Raccolta di dati sui composti tossici e nocivi ad uso agricolo.

     1. Al fine di conoscere e limitare l'abuso e lo sversamento abusivo di eccedenze di composti tossici e nocivi ad uso agricolo sul suolo, la Regione predisporrà, nei tempi e nei modi da stabilirsi con decreto dell'Assessore regionale all'ambiente,

le linee-guida per la raccolta dei dati necessari a formare il quadro dei consumi e delle destinazioni di detti composti sul territorio regionale [47].

     2. La raccolta dei dati sarà curata con la collaborazione delle associazioni di produttori e di categoria avvalendosi delle strutture scientifiche operanti sul territorio regionale: i dati saranno aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno ed inoltrati alla Regione entro il 28 febbraio successivo.

 

     Art. 23. Competenze delle Province. [48]

     1. Alle Province compete:

     a) la predisposizione e adozione dei Programmi di attuazione del Piano regionale relativamente alle sezioni dei rifiuti urbani e assimilabili e speciali non pericolosi con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 23 bis [49];

     b) l'individuazione delle aree idonee a realizzare gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili e speciali non tossici e nocivi, ad eccezione di quelle relative agli impianti di smaltimento di rifiuti per conto proprio, sulla base dei criteri e delle linee di indirizzo contenuti nella relativa sezione del Piano regionale, tenuto conto della metodologia di valutazione di impatto ambientale su più siti;

     c) l'indicazione delle aree da adibire a centrali di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e le rottamazioni di veicoli a motore, rimorchi e simili, nonchè natanti fuori uso e loro elementi;

     d) approvare, con provvedimento emesso dal soggetto competente, esperita la procedura di cui all'articolo 12 bis, in applicazione dell'articolo 32, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 13, i progetti riguardanti gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili e speciali non tossici e nocivi, dopo che sugli stessi si sia espresso l'organo costituito ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e con le stesse procedure, tempi ed effetti di cui agli articoli 11 e 14, commi 2, 3 e 4;

     e) autorizzare, con provvedimento emesso dal soggetto competente da comunicare all'Amministrazione regionale, al Comune ed all'Azienda per i servizi sanitari, competenti per territorio, la costruzione e la gestione di discariche ed altri impianti di smaltimento di rifiuti i cui progetti siano stati approvati ai sensi della lettera d);

     f) l'emissione dei provvedimenti di diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 17;

     g) la vigilanza ed il controllo sulla regolare applicazione delle disposizioni della presente legge relativamente alle operazioni di smaltimento dei rifiuti ed alla gestione degli impianti, avvalendosi delle Aziende per i servizi sanitari aventi competenza in materia di ecologia, igiene pubblica e profilassi che sono poste, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, alle dipendenze funzionali delle Province, limitatamente agli interventi di controllo di cui sopra;

     h) provvedere al controllo della regolare tenuta dei registri giornalieri di carico e scarico dei rifiuti smaltiti nonchè, per i rifiuti tossici e nocivi, dei documenti di identificazione per il trasporto; per tali adempimenti le Province possono avvalersi anche delle Comunità montane e collinare, dei Comuni e dei loro Consorzi;

     i) rilevare eventuali irregolarità e notificarle al gestore dell'impianto, segnalandole al Comune interessato ed all'Azienda per i servizi sanitari;

     l) accertare le violazioni ed irrogare le sanzioni amministrative di natura pecuniaria ed accessorie previste dall'articolo 35;

     m) predisporre annualmente una relazione sullo stato della rispettiva gestione delle funzioni spettanti in materia; tali relazioni sono pubblicate all'albo provinciale per 20 giorni e sulle stesse sono legittimati a presentare le loro osservazioni i Comuni e loro Consorzi, le Comunità montane e collinare, le Aziende per i servizi sanitari e le Associazioni per la protezione ambientale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 20 febbraio 1987 operanti in Regione, entro i successivi 20 giorni; ogni relazione è approvata dal competente Consiglio provinciale e trasmessa all'Amministrazione regionale;

     n) provvedere, per il puntuale esercizio delle competenze loro attribuite, alla costituzione di appositi uffici, ai quali viene assegnato personale specializzato anche nella vigilanza, alla cui formazione ed abilitazione provvedono le Province stesse, in conformità ad apposito regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, e tramite apposite convenzioni con le Università della regione.

     1 bis. Qualora la Provincia promuova o partecipi ad aziende o società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 17, comma 58, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che abbiano tra le proprie attività la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti di smaltimento dei rifiuti e che le esercitino direttamente o tramite partecipazione ad altre società, il provvedimento finale di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, spettano rispettivamente alla Giunta regionale ed al Direttore regionale all'ambiente [50].

 

     Art. 23 bis. Programmi provinciali di attuazione. [51]

     1. Il Piano regionale relativamente alle sezioni dei rifiuti urbani e assimilabili e speciali non pericolosi, ad avvenuta approvazione ai sensi dell'articolo 8, trova attuazione attraverso la predisposizione da parte delle Province territorialmente competenti di specifici Programmi di attuazione da sottoporre all'approvazione regionale di cui al comma 7 [52].

     2. I Programmi provinciali di attuazione, nell'ambito dei criteri e degli indirizzi stabiliti nel Piano regionale per le sezioni di cui al comma 1, definiscono il quadro complessivo degli interventi da intraprendere per assicurare la più idonea organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti mediante il contenimento della produzione, la raccolta separata delle diverse frazioni e la garanzia del loro effettivo recupero.

     3. In particolare, i Programmi provinciali di attuazione:

     a) in base all'individuazione della quantità e qualità dei rifiuti da smaltire, tenuto conto dell'impatto ambientale che possono produrre nonchè delle possibilità di recupero di materie utilizzabili e di produzione di energia, determinano, secondo i criteri contenuti nel Piano regionale, gli obiettivi quali-quantitativi da raggiungere nel territorio provinciale, anche tramite la gestione dei servizi di raccolta differenziata;

     b) sulla base dei criteri per l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici di smaltimento dettati dal Piano regionale nella relativa sezione, definiscono specifici programmi di organizzazione di sistemi razionali di raccolta, anche differenziata, e di trasporto dei rifiuti urbani e urbani pericolosi;

     c) individuano le aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani e assimilabili e speciali non pericolosi, ad eccezione di quelle relative agli impianti di smaltimento di rifiuti per conto proprio, in conformità ai criteri di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e), della presente legge e con gli effetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 361/1987, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 441/1987 [53];

     d) individuano le aree da adibire a centrali di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili, nonchè natanti minori fuori uso e loro elementi.

     4. I Programmi di attuazione devono essere predisposti dalla Provincia competente ed adottati ai sensi del comma 7, entro 6 mesi dalla data di ricevimento del Piano regionale, integrale o per ciascuna delle sezioni indicate al comma 1, approvato e pubblicato secondo le procedure di cui all'articolo 8.

     5. Ciascun Programma di attuazione predisposto dalla Provincia competente è depositato presso la segreteria provinciale per 20 giorni e dell'avvenuto deposito è data pubblicità a mezzo stampa.

     6. Sul Programma i Comuni e loro Consorzi, le Comunità montane e collinare e le Aziende per i servizi sanitari territorialmente interessati, nonchè le Associazioni per la protezione ambientale legislativamente riconosciute operanti in Regione, possono presentare all'Amministrazione provinciale competente le proprie osservazioni entro i successivi 30 giorni.

     7. Ciascun Programma provinciale di attuazione, eventualmente rielaborato sulla base delle osservazioni di cui al comma 6, viene adottato con deliberazione del Consiglio provinciale, previo parere favorevole dell'organo costituito ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge regionale 10/1988, e approvato, entro 60 giorni dalla trasmissione dello stesso, con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa.

     8. In caso di inadempienza delle Province entro i termini fissati per l'adozione e conseguente approvazione dei relativi Programmi attuativi, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, fissa un termine perentorio di esecuzione, non superiore a 60 giorni.

     9. Qualora la competente Provincia non provveda entro il termine stabilito, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario «ad acta» per il compimento degli atti necessari.

     9 bis. La Giunta regionale determina le modalità di individuazione del Commissario, gli indirizzi per lo svolgimento dell'incarico e il relativo compenso, il cui onere è posto a carico del capitolo 2423 dell'unità previsionale di base 3.3.340.2.105 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2007 [54].

     9 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rivalersi nei confronti della Provincia per gli oneri sostenuti. Il Commissario è autorizzato ad avvalersi dei competenti uffici dell'Amministrazione provinciale [55].

 

          Art. 23 ter. (Accordi di programma per la gestione dei rifiuti prodotti dalle imprese agricole) [56]

     1. Al fine di favorire la raccolta differenziata, il riciclo, il recupero e lo smaltimento finale dei rifiuti da attività agricole e agro-industriali, prodotti dalle imprese agricole definite dall'articolo 2135 del codice civile, le Province stipulano gli accordi di programma con enti pubblici, imprese di settore, soggetti pubblici o privati e associazioni di categoria, previsti dall'articolo 206 del decreto legislativo 152/2006.

 

     Art. 24. Competenze dei Comuni.

     1. Ferme restando le competenze attribuite ai Comuni dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, agli stessi spetta:

     a) [57];

     b) segnalare ogni anno, entro il mese di febbraio, le aree adibite a centrali di raccolta di veicoli a motore, rimorchi e simili nonchè natanti minori fuori uso e loro parti;

     c) provvedere, in caso di inadempienze, al risanamento ed al recupero delle aree delle discariche abbandonate o esaurite, ordinando ai proprietari dei terreni e/o, in solido, ai gestori della discarica, l'esecuzione dei lavori entro un termine perentorio;

     d) segnalare eventuali irregolarità alle Amministrazioni provinciali al fine dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 35;

     e) provvedere, nel quadro della tutela ambientale e dell'assetto territoriale, agli interventi urgenti e necessari per la bonifica e ripristino delle aree degradate da irrazionali attività connesse con lo smaltimento dei rifiuti, in modo da restituire le stesse alle destinazioni previste dallo strumento urbanistico;

     2. [58].

     3. [59].

     4. In caso d'inerzia delle Amministrazioni locali per l'esecuzione dei lavori di bonifica per il risanamento e recupero delle aree, di cui al comma 1, lettera c), la Giunta regionale provvede in via sostitutiva.

     5. Qualora il conseguimento degli scopi previsti al comma 1 preveda l'intervento di competenze specifiche, i Comuni operano di concerto con i Presidi multizonali di prevenzione competenti per territorio.

 

     Art. 25. Garanzie finanziarie e adempimenti sostitutivi.

     1. La presentazione delle garanzie finanziarie previste dall'articolo 5, comma 1 lettera l), avviene a favore del Comune nel quale è ubicato l'impianto o la discarica per lo smaltimento dei rifiuti. Il Comune, che deve provvedere al recupero ed al risanamento delle aree adibite a discarica dei rifiuti, esegue, qualora l'obbligato non vi provveda, gli interventi previsti dall'articolo 24, comma 1, lettera c), rivalendosi sulla garanzia finanziaria [60].

     2. In caso di inerzia del Comune, provvede, in via sostitutiva, la Giunta regionale, con diritto di rivalsa verso l'inadempiente. A tal fine l'Assessore alle finanze è autorizzato a prelevare dal Tesoriere del Comune un importo pari alle spese sostenute, fino alla concorrenza della garanzia finanziaria, fermo restando il credito per le eventuali eccedenze [61].

     3. La prestazione delle garanzie finanziarie previste dall'articolo 5, comma 1, lettera m) avviene a favore dell'Amministrazione regionale che provvede a quanto indicato alla lettera i) del comma 1 dello stesso articolo 5 rivalendosi sulla garanzia finanziaria [62].

 

     Art. 26. Chiusura e bonifica delle discariche non autorizzate.

     1. I Sindaci competenti per territorio dispongono, con ordinanza, la chiusura delle discariche non autorizzate e l'esecuzione delle bonifiche necessarie.

     2. Ove gli interessati non si uniformino all'ordinanza, ovvero non ne rispettino le prescrizioni, il Comune interviene mediante esecuzione coatta, con diritto di rivalsa.

     3 In caso di inerzia delle Amministrazioni locali, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva, fermo restando il diritto di rivalsa verso gli inadempienti [63].

 

     Art. 27. Contributi regionali per gli interventi di bonifica.

     1. Per gli interventi di bonifica e/o recupero ambientale come previsti dall'articolo 24, comma 1, lettera c), che richiedano operazioni particolarmente impegnative a rispetto a quelle ordinarie e che non trovino copertura nelle garanzie finanziarie, i Comuni, singoli o associati, i Consorzi o le Comunità montane e collinare, nei cui territori devono eseguirsi i suddetti interventi, possono avanzare motivata e documentata richiesta di contributo regionale [64].

     2. Detti contributi possono essere assegnati in conto capitale sino al 100% della spesa ritenuta ammissibile, fermo il diritto dell'Amministrazione regionale al recupero delle spese sostenute nei confronti degli eventuali inadempienti [65].

 

TITOLO III

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI SMALTIMENTO

 

     Art. 28. Costruzione e gestione degli impianti.

     1. Sono legittimati a costruire ed a gestire impianti di smaltimento di rifiuti:

     a) i Comuni;

     b) i Consorzi di enti locali;

     c) le Comunità montane e quella collinare;

     d) le società con partecipazione di enti pubblici;

     e) le Aziende municipalizzate per lo smaltimento dei rifiuti;

     f) gli altri soggetti che, sotto il profilo professionale, organizzativo e finanziario, siano ritenuti idonei al corretto svolgimento dell'attività di smaltimento.

     2. I soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 possono affidare in appalto o in concessione la gestione degli impianti.

     3. I Comuni, sede di impianti di smaltimento di rifiuti provenienti da altri Comuni, nonché quelli individuati con il provvedimento di valutazione di impatto ambientale di cui alla legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, hanno titolo ad essere risarciti dei relativi disagi mediante la corresponsione, da Parte del proprietario dell'impianto, di un apposito indennizzo differenziato, da stabilirsi con apposito regolamento di esecuzione [66].

     3 bis. L'indennizzo di cui al regolamento di esecuzione della legge regionale 30/1987, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres., si applica esclusivamente agli impianti che effettuano le operazioni di smaltimento di rifiuti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) [67].

 

     Art. 29. Responsabile della gestione. [68]

     [1. Ad ogni impianto di smaltimento deve venir preposta una persona responsabile della gestione, munita di abilitazione regionale, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato alla Direzione regionale dell'ambiente, all'Amministrazione provinciale, all'Azienda per i servizi sanitari ed al Comune [69].

     2. L'abilitazione regionale, di cui al comma 1, è rilasciata dal Direttore regionale dell'ambiente, ed è riferita alle seguenti categorie [70]:

     a) impianti tecnologici con potenzialità superiore a 300 t/g.;

     b) impianti tecnologici con potenzialità da 100 a 300 t/g.;

     c) discariche controllate di la categoria e 2ª categoria tipo A) e tipo B) [71];

     d) discariche controllate di 2ª categoria tipo C);

     e) discariche controllate di 3ª categoria.

     3. Con apposito regolamento di esecuzione, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvederà ad individuare le funzioni del responsabile della gestione, i requisiti richiesti per l'abilitazione, nonchè le modalità per l'ottenimento della stessa [72].]

 

     Art. 30. Disciplina dei trasporti. [73]

     1. I soggetti privati che effettuano per conto terzi il trasporto di rifiuti speciali devono essere provvisti, in occasione di ogni trasporto, di un documento di accompagnamento che individui la provenienza, la destinazione, la qualità e la quantità dei rifiuti trasportati.

 

     Art. 30 bis. Borse recuperi industriali.

     1. Ai fini del riutilizzo e della commercializzazione dei materiali recuperati dalle aziende nel corso dei rispettivi cicli produttivi, possono venir promosse delle strutture organizzative tendenti ad agevolare il riciclaggio degli scarti di lavorazione (Borse recuperi), anche attraverso l'intermediazione delle Camere di commercio o dell'Unione regionale delle Camere di commercio [74].

 

TITOLO IV

FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI.

CONTRIBUTI PER PROGRAMMI EDUCATIVI E INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE

 

     Art. 31. (Finanziamenti regionali in materia di smaltimento e recupero rifiuti). [75]

     1. L’Amministrazione provinciale è autorizzata a concedere a Enti territoriali, loro Consorzi e Aziende speciali contributi per la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche di carattere sperimentale, nonché di altre iniziative di rilievo regionale [76].

     2. Ai finanziamenti di cui al comma 1 si applicano le modalità contributive previste per gli Enti pubblici dagli articoli 8 e seguenti della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modifiche e integrazioni.

     3. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 1 devono essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno, corredate di una relazione dettagliata dell'iniziativa proposta [77].

 

     Art. 32. (Competenze provinciali in materia di contribuzioni per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e relativa sensibilizzazione). [78]

     1. Compete alle Amministrazioni provinciali concedere contribuzioni ai Comuni, loro Consorzi e Comunità montane e Collinare, finalizzate all'acquisto di automezzi speciali, contenitori stradali e altre attrezzature necessarie per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani e/o per la raccolta differenziata degli stessi, alla copertura delle spese relative alla predisposizione di apposite aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti ingombranti di provenienza domestica e/o di altre tipologie di rifiuti per i quali è prevista la raccolta differenziata, nonché alla sensibilizzazione in materia della popolazione, con particolare riferimento a quella scolastica.

     2. Con legge finanziaria regionale sarà determinata annualmente l'entità del trasferimento alle Amministrazioni provinciali, da ripartirsi tra le stesse nella misura del 40 per cento in relazione alla popolazione residente e del 60 per cento in proporzione alla rispettiva estensione territoriale.

 

     Art. 33. Contributi regionali per il recupero ambientale.

     (Omissis) [79].

 

     Art. 33 bis. Studi, ricerche e attività promozionali. [80]

     1. Nel settore dello smaltimento dei rifiuti, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad apprestare studi, svolgere ricerche e attività promozionali, organizzare convegni ed affidare incarichi.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

 

     Art. 34. Disposizioni transitorie.

     1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'articolo 31 sono considerate valide le domande presentate per la concessione dei contributi «una tantum» a sostegno di interventi previsti dalla lettera b) dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e quelle presentate ai sensi della legge regionale 5 aprile 1985, n. 19. I richiami, contenuti in altre leggi regionali, agli articoli 25 e 27 della citata legge regionale n. 19 del 1985, si intendono riferiti all'articolo 31 della presente legge [81].

     2 Potranno essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 31 anche le iniziative intraprese a partire dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

     3. Le denunce previste dal comma 5 dell'articolo 15 e relative all'ammasso temporaneo di rifiuti tossici e nocivi già esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere presentate entro novanta giorni dalla data medesima.

 

     Art. 35. Sanzioni pecuniarie amministrative.

     1. Alle attività di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 24 e 28 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, si applicano le disposizioni vigenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali.

     1 bis. Analogamente al comma 1 sono regolamentate le sanzioni relative al recupero dei rifiuti ed all'eliminazione degli olii usati, come disciplinate dalle vigenti normative statali, materie rientranti nella competenza autorizzatoria e sanzionatoria delle Province ai sensi dell'articolo 23 [82].

     2. [83].

     3. Per la violazione delle norme contenute nell'articolo 30 della presente legge, si applica la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 20.000.000 [84].

     4. [85].

 

     Art. 36. Abilitazione provvisoria.

     1. I gestori degli impianti di smaltimento in esercizio devono comunicare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale dei lavori pubblici, nonchè agli altri enti di cui al comma 1 dell'articolo 29, il nominativo del responsabile della gestione, indicando l'esperienza specifica dallo stesso acquisita nel settore.

     2. Fino al rilascio delle abilitazioni di cui al comma 2 dell'articolo 29, i responsabili della gestione segnalati ai sensi del comma 1 del presente articolo, nonchè gli altri interessati, dovranno ottenere un certificato provvisorio di idoneità, da rilasciarsi dall'Assessore regionale ai lavori pubblici, su presentazione di apposita domanda nella quale i richiedenti dovranno evidenziare la specifica attività svolta nel settore.

 

     Art. 37. Norma abrogativa.

     1. E abrogata la legge regionale 5 aprile 1985, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 38. Norme finanziarie.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera i), dell'articolo 25, commi 2 e 3, dell'articolo 26, comma 3, e dell'articolo 27 faranno carico al capitolo 2923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, a fronte dello stanziamento già autorizzato con l'articolo 31 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 19, per la quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 8 del 2 febbraio 1987. La denominazione del precitato capitolo 2923 viene sostituita dalla seguente: «Finanziamenti per gli interventi in via sostitutiva di recupero e risanamento delle aree adibite a discarica dei rifiuti, per gli interventi relativi alla chiusura ed alla bonifica delle discariche non autorizzate, nonchè per la bonifica ed il risanamento del territorio a seguito di danni prodotti da operazioni riguardanti i rifiuti tossici e nocivi» [86].

     2. Per l'introito delle somme di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, all'articolo 26, comma 3, e all'articolo 27, comma 2, nello stato di previsione delle entrate del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, viene istituito, «per memoria», al Titolo IV - Categoria 4.3 - il capitolo 1509 (4.3.1.) con la denominazione: «Recupero delle spese sostenute per gli interventi, in via sostitutiva, relativi al recupero e risanamento delle aree adibite a discarica dei rifiuti, alla chiusura ed alla bonifica delle discariche non autorizzate, nonchè alla bonifica e risanamento del territorio a seguito di danni prodotti da operazioni riguardanti i rifiuti tossici e nocivi».

 

     Art. 39. Norme finanziarie.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 21 faranno carico al capitolo 1602 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

 

     Art. 40. Norme finanziarie.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, lettera a), dell'articolo 31 faranno carico:

     a) al capitolo 2920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, a fronte degli stanziamenti già autorizzati: con l'articolo 32 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 19, per la quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 8 del 2 febbraio 1987; con l'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, per l'anno 1988, e con l'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, per l'anno 1989 [87];

     b) al capitolo 2922 del precitato stato di previsione, a fronte dello stanziamento già autorizzato per l'anno 1987 con l'articolo 3 della legge regionale 2 luglio 1986, n. 27.

     2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, lettera b), dell'articolo 31, faranno carico al capitolo 3180 del precitato stato di previsione a fronte degli stanziamenti già autorizzati per gli anni 1987 e 1988 con l'articolo 13 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5. Nella denominazione del precitato capitolo 3180, la locuzione «a favore di imprese industriali» è soppressa.

 

     Art. 41. Norme finanziarie.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 32, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, è istituito alla Rubrica n. 10 - programma 1.2.4. - Spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 2910 (2.1.153.2.08.15) con la denominazione: «Contributi alle Amministrazioni provinciali per il finanziamento di iniziative volte alla sensibilizzazione della popolazione sulla necessità del riciclo, utilizzo e recupero dei rifiuti» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 300 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989.

     2. Al predetto onere complessivo di lire 300 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 1081 «Fondo di riserva per le spese impreviste» del precitato stato di previsione.

     3. Sul precitato capitolo 2910 viene iscritto, altresì, lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, cui si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal medesimo capitolo 1081.

     4. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 2910 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

 

     Art. 42. Norme finanziarie.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 33 faranno carico al capitolo 2921 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, istituito con decreto dell'Assessore alle finanze n. 8 del 2 febbraio 1987, a fronte dello stanziamento già autorizzato con l'articolo 33 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 19, per la quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con il precitato decreto dell'Assessore alle finanze n. 8 del 2 febbraio 1987.


[1] Abrogata dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34, a eccezione dell'art. 5, comma 1, lettera l).

[2] Comma così integrato dall'art. 1 della L.R. 28 novembre 1988, n. 65.

[3] L'originario 2° comma è stato sostituito dagli attuali commi 2 e 2 bis dall'art. 1 della L.R. 14 giugno 1996, n. 22.

[4] L'originario 2° comma è stato sostituito dagli attuali commi 2 e 2 bis dall'art. 1 della L.R. 14 giugno 1996, n. 22.

[5] Comma così integrato dall'art. 1 della L.R. 28 novembre 1988, n. 65.

[6] Vedi la norma sul decentramento di cui all'art. 56, lettera b), della L.R. 9 marzo 1988, n. 10.

[7] Comma così sostituito dall'art. 135 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[8] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 14 giugno 1996, n. 22. Tale ultimo articolo è stato successivamente dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 8 maggio 1998, n. 173, nella parte in cui esclude dagli impianti di smaltimento gli impianti di depurazione per conto terzi di rifiuti liquidi, così esonerando la loro gestione dall'obbligo di autorizzazione.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 novembre 1988, n. 65.

[10] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 14 giugno 1996, n. 22.

[11] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 14 giugno 1996, n. 22.

[12] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 14 giugno 1996, n. 22.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 14 giugno 1996, n. 22.

[14] L'originaria suddivisione in Capi del presente Titolo è stata abrogata dall'art. 4 della L.R. 28 novembre 1988, n. 65.

[15] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 14 giugno 1996, n. 22.

[16] Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[17] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[18] Lettera aggiunta dall’art. 4 della L.R. 21 luglio 2004, n. 19.

[19] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 28 novembre 1988, n. 65.

[21] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 14 giugno 1996, n. 22.

[22] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 14 giugno 1996, n. 22.

[23] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 14 giugno 1996, n. 22.

[24] Articolo aggiunto dall’art. 18 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[25] Rubrica così modificata dall'art. 9 della L.R. 14 giugno 1996, n. 22.

[26] Comma già modificato dall'art. 9 della L.R. 28 novembre 1988, n. 65 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 14 giugno 1996, n. 22.

[27] Comma già modificato dall'art. 9 della L.R. 28 novembre 1988, n. 65 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 14 giugno 1996, n. 22.

[28] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 14 giugno 1996, n. 22.

[29] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 28 novembre 1988, n. 65.

[30] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 14 giugno 1996, n. 22.

[31] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 14 giugno 1996, n. 22.

[32] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 28 novembre 1988, n. 65. Vedi anche l'integrazione, per le valutazioni di impatto ambientale, di cui all'art. 22 della L.R. 7 settembre 1990, n. 43.

[33] Articolo aggiunto dall'art. 13 della L.R. 28 novembre 1988, n. 65 e successivamente abrogato dall'art. 32, comma 1, lett. b), della L.R. 7 settembre 1990, n. 43. La norma rimane valida per l'ipotesi di cui alla L.R. 18 marzo 1991, n. 11, e per la previsione della precitata lett. b) dell'art. 32 della L.R. 43/90 come integrata dall'art. 2 della L.R. 2 aprile 1991, n. 13.

[34] Rubrica così sostituita dall'art. 14 della L.R. 28 novembre 1988, n. 65.

[35] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 28 novembre 1988, n. 65.

[36] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 28 novembre 1988, n. 65.

[37] Comma già modificato dall'art. 14 della L.R. 28 novembre 1988, n. 65 e così ulteriormente modificato dall'art. 12 della L.R. 14 giugno 1996, n. 22.

[38] Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 14 giugno 1996, n. 22.

[39] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 14 giugno 1996, n. 22.

[40] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.R. 28 novembre 1988, n. 65.

[41] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.R. 28 novembre 1988, n. 65.

[42] Comma aggiunto dall'art. 17 della L.R. 28 novembre 1988, n. 65.

[43] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 14 giugno 1996, n. 22.

[44] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 28 novembre 1988, n. 65.

[45] Articolo abrogato dall’art. 18 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[46] Comma già modificato dall'art. 20 della L.R. 28 novembre 1988, n. 65 e così ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 14 giugno 1996, n. 22.

[47] Comma così integrato dall'art. 21 della L.R. 28 novembre 1988, n. 65.

[48] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.R. 14 giugno 1996, n. 22.

[49] Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[50] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[51] Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 14 giugno 1996, n. 22.

[52] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[53] Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[54] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22.

[55] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22.

[56] Articolo inserito dall'art. 185 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[57] Lettera abrogata dall'art. 20 della L.R. 14 giugno 1996, n. 22.

[58] Comma abrogato dall'art. 20 della L.R. 14 giugno 1996, n. 22.

[59] Comma abrogato dall'art. 20 della L.R. 14 giugno 1996, n. 22.

[60] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 28 novembre 1988, n. 65.

[61] Vedi l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10, quinto comma, della L.R. 30 gennaio 1988, n. 3 e all'art. 26, comma 5, della L.R. 30 gennaio 1989, n. 2.

[62] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 28 novembre 1988, n. 65.

[63] Vedi l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10, quinto comma, della L.R. 30 gennaio 1988, n. 3 e all'art. 26, comma 5, della L.R. 30 gennaio 1989, n. 2.

[64] Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 28 novembre 1988, n. 65.

[65] Vedi l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10, quinto comma, della L.R. 30 gennaio 1988, n. 3 e all'art. 26, comma 5, della L.R. 30 gennaio 1989, n. 2.

[66] Comma già modificato dall'art. 27 della L.R. 28 novembre 1988, n. 65 e così ulteriormente modificato dall’art. 18 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[67] Comma aggiunto dall’art. 4 della L.R. 18 luglio 2005, n. 15, sostituito dall'art. 136 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17, già modificato dall'art. 2 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[68] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[69] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 14 giugno 1996, n. 22.

[70] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 14 giugno 1996, n. 22.

[71] Lettera così modificata dall'art. 28 della L.R. 28 novembre 1988 n. 65.

[72] Vedi il Regolamento approvato con D.P.G.R. 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres.

[73] Articolo così sostituito dall'art. 22 della L.R. 14 giugno 1996, n. 22.

[74] Articolo inserito con l'art. 30 della L.R. 28 novembre 1988, n. 65.

[75] Articolo da ultimo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4. Per una sospensione dell’efficacia di cui al presente articolo vedi l’art. 18 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[76] Comma così modificato dall'art. 53 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24.

[77] Comma così modificato dall'art. 53 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24.

[78] Articolo già sostituito dall'art. 24 della L.R. 14 giugno 1996, n. 22 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.

[79] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 4 settembre 1991, n. 42.

[80] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 28 agosto 1989, n. 23 e abrogato dall’art. 4 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005.

[81] Vedi l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 14 della L.R. 25 novembre 1988, n. 64.

[82] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 24 gennaio 1997, n. 5.

[83] Comma abrogato dall'art. 25 della L.R. 14 giugno 1996, n. 22.

[84] Gli originari importi di lire 50.000 e 500.000 sono stati così elevati dall'art. 34 della L.R. 28 novembre 1988, n. 65.

[85] Comma abrogato dall'art. 34 della L.R. 28 novembre 1988, n. 65.

[86] Comma così modificato dall'art. 35 della L.R. 28 novembre 1988, n. 65.

[87] Vedi l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 49, comma 5, della L.R. 11 maggio 1988, n. 28.