§ 4.5.17 - Legge Regionale 28 novembre 1988, n. 65.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 ecologia e tutela dell'ambiente
Data:28/11/1988
Numero:65


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 37 bis.  [3]
Art. 37 ter.  [4]
Art. 38. 
Art. 39. 


§ 4.5.17 - Legge Regionale 28 novembre 1988, n. 65. [1]

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi.

(B.U. 29 novembre 1988, n. 137).

 

CAPO I

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30

 

Art. 1.

     1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, sono aggiunte, in fine, le parole «nonchè del disposto di cui al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.».

     2. All'articolo 1, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, sono aggiunte, in fine, le parole «nonchè dall'articolo 10 bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, come aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 441.».

 

     Art. 2.

     1. L'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituito con il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, dopo le parole «e di trasporto dei rifiuti urbani» sono aggiunte le parole «ed urbani pericolosi».

     2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. All'articolo 4 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, dopo il comma 2, viene aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. La suddivisione in Capi del Titolo II «Attribuzioni e compiti della Regione e degli enti locali» della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è soppressa.

 

     Art. 5.

     1. L'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituito con il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     1. La rubrica dell'articolo 6 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituita dalla seguente: «Piani per lo smaltimento dei rifiuti. Contenuti.».

     2. All'articolo 6, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le parole «Il Piano regionale organizza» sono sostituite con le parole «I Piani organizzano».

     3. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è abrogato.

 

     Art. 7.

     1. La rubrica dell'articolo 7 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituita dalla seguente: «Elementi dei Piani».

     2. All'articolo 7, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le parole «Il Piano regionale è costituito» sono sostituite con le parole «In armonia con quanto previsto dal D.M. 28 dicembre 1987, n. 559, i Piani sono costituiti».

     3. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     4. All'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, prima della parola «Piano» è aggiunta la parola «relativo».

     5. All'articolo 7, comma 1, la lettera e) della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, prima della parola «Piano» è aggiunta la parola «relativo».

     6. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è abrogato.

 

     Art. 8.

     1. La rubrica dell'articolo 8 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituita con la seguente: «Procedure per la formazione ed approvazione del Piano per i rifiuti tossici e nocivi».

     2. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. All'articolo 8, comma 7, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le parole «sia in modo globale, attraverso una variante di carattere generale, sia per le singole sezioni come indicate nell'articolo 6.» sono soppresse.

 

     Art. 9.

     1. La rubrica dell'articolo 9 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituita dalla seguente: «Effetti dei Piani».

     2. All'articolo 9, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le parole «nel Piano» sono sostituite con le parole «nei Piani».

     3. All'articolo 9, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le parole «nel Piano regionale» sono sostituite con le parole «nei Piani».

 

     Art. 10.

     1. All'articolo 10, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     2. All'articolo 10, comma 2, lettera b), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le parole «anche se vengono gestiti dagli stessi produttori.» sono sostituite con le parole «tossici e nocivi.».

 

     Art. 11.

     1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. All'articolo 11, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le parole «degli enti locali» sono sostituite con le parole «del Comune».

 

     Art. 12.

     1. L'articolo 12 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 13.

     1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 14.

     1. La rubrica dell'articolo 13 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituita dalla seguente: «Recupero di aree degradate».

     2. I commi 1 e 2 dell'articolo 13 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, sono abrogati.

     3. All'articolo 13, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le parole «il Piano regionale deve» sono sostituite con le parole «i Piani devono».

 

     Art. 15.

     1. La rubrica dell'articolo 14 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituita dalla seguente: «Approvazione dei progetti riguardanti gli impianti di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi».

     2. All'articolo 14, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, sono aggiunte, in fine, le parole «, esperita la procedura di cui all'articolo 12 bis ed a seguito dell'emissione del parere favorevole del C.T.R.».

     3. All'articolo 14, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, dopo le parole «la quale» sono aggiunte le parole «, in sede istruttoria,».

     4. All'articolo 14 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 16.

     1. All'articolo 15, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, dopo le parole «al Comune» sono inserite le parole «, al Presidio multizonale di prevenzione».

     2. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è abrogato.

     3. All'articolo 15, comma 4, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le parole «la Segreteria del Comune interessato» sono sostituite con le parole «le Segreterie del Comune interessato e delle Province della Regione» ed è abrogato l'ultimo periodo.

     4. Il comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [2].

 

     Art. 17.

     1. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. All'articolo 16 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 18.

     1. All'articolo 17, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le parole «l'Assessore regionale ai lavori pubblici provvede:» sono sostituite con le parole «l'Assessore regionale all'ambiente, i Presidenti delle Province ed i Sindaci, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono:».

     2. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 19.

     1. All'articolo 18, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le parole «dal Piano regionale» sono sostituite con le parole «dai Piani provinciali» e la parola «stesso» è sostituita con la parola «relativo».

 

     Art. 20.

     1. All'articolo 19, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, dopo le parole «dell'Assessore regionale all'igiene e sanità,» sono aggiunte le parole «ovvero il Sindaco, sentita l'Unità sanitaria locale competente per territorio,».

 

     Art. 21.

     1. All'articolo 22, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le parole «entro il 31 dicembre 1987» sono sostituite con le parole «, nei tempi e nei modi da stabilirsi con decreto dell'Assessore regionale all'ambiente,».

 

     Art. 22.

     1. L'articolo 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituito con il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 23.

     1. Dopo l'articolo 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è aggiunto il seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 24.

     1. Il comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 25.

     1. All'articolo 25, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le parole «lettera i)» sono sostituite con le parole «lettera 1)'».

     2. All'articolo 25, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le parole «lettera 1)» sono sostituite con le parole «lettera m)» e le parole «lettera h)» sono sostituite con le parole «lettera i)».

 

     Art. 26.

     1. All'articolo 27, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le parole «ed i Consorzi» sono sostituite con le parole «, singoli o associati, i Consorzi».

 

     Art. 27.

     1. All'articolo 28, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, sono soppresse le parole «anche di altre regioni».

 

     Art. 28.

     1. All'articolo 29, comma 2, lettera c), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, dopo le parole «2ª categoria» sono aggiunte le parole «tipo A) e».

 

     Art. 29.

     1. L'articolo 30 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituito con il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 30.

     1. Dopo l'articolo 30 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è aggiunto il seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 31.

     1. All'articolo 31, comma 3, lettera a), numero 2), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, la percentuale «50%» è sostituita con «30%».

     2. All'articolo 31, comma 3 lettera a), numero 3), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, la percentuale «50%» è sostituita con «30%».

     3. All'articolo 31, comma 3, lettera a), numero 4), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, la percentuale «50%» è sostituita con «30%».

 

     Art. 32.

     1. All'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, dopo le parole «Al fine di favorire» sono aggiunte le parole «la raccolta differenziata,».

 

     Art. 33.

     1. All'articolo 33, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le parole «lettera f)» sono sostituite con le parole «lettera e)» e dopo le parole «ai Comuni» sono aggiunte le parole «, singoli o associati,».

 

     Art. 34.

     1. Il comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30) è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. All'articolo 35, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le cifre «50.000» e «500.000» sono sostituite, rispettivamente, con le cifre «1.000.000» e «20.000.000».

     3. Il comma 4 dell'articolo 35 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è abrogato.

 

     Art. 35.

     1. All'articolo 38, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le parole «lettera h)» sono sostituite con le parole «lettera i)».

 

CAPO II

Ulteriori norme in materia di smaltimento di rifiuti solidi

 

     Art. 36.

     1. Al fine di agevolare un puntuale ed efficace adempimento delle funzioni attribuite alle Unità sanitarie locali e ai Presidi multizonali di prevenzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, con successiva legge regionale verrà disciplinata la concessione, ai citati organismi, di appositi contributi «una tantum», fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile, per l'attuazione di programmi annuali volti al potenziamento delle strutture di supporto tecnico.

 

CAPO III

Norme transitorie, finali e finanziarie

 

     Art. 37.

     1. Con l'entrata in vigore di ciascuno dei Piani provinciali previsti dall'articolo 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come sostituito dall'articolo 22 della presente legge, decade la corrispondente sezione del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti già approvato, limitatamente all'ambito territoriale considerato nel Piano provinciale.

     2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà essere predisposto il Piano per i rifiuti tossici e nocivi previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come sostituito dall'articolo 5 della presente legge.

 

     Art. 37 bis. [3]

     1. Sino a quando non sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione il decreto di integrazione della composizione della Sezione IV del Comitato tecnico regionale, come prevista dall'articolo 12 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, nel testo sostituito dall'articolo 12 della presente legge, rimane operante a tutti gli effetti la Sezione medesima come costituita prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 37 ter. [4]

     1. Le riduzioni percentuali recate dall'articolo 31 non si applicano ai finanziamenti già assentiti dalla Giunta regionale con formale deliberazione prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 38.

     1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione e le Province verificano, per gli impianti di rispettiva competenza, la rispondenza degli stessi alle norme contemplate nella legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come modificata e integrata dalla presente legge, al fine di ordinare la rimozione di quelli assolutamente non idonei e gli eventuali adempimenti necessari per gli altri.

 

     Art. 39.

     1. In relazione al disposto di cui all'articolo 33, nella denominazione del capitolo 2921, dopo le parole «a Comuni» sono inserite le parole «singoli o associati».

 

 


[1] Abrogata dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 8-19 ottobre 2001, n. 335, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente al divieto di smaltimento nelle discariche regionali dei rifiuti di provenienza extraregionale diversi da quelli urbani non pericolosi.

[3] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 1989, n. 1.

[4] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 21 gennaio 1989, n. 1.