§ 4.5.24 – L.R. 7 settembre 1990, n. 43.
Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 ecologia e tutela dell'ambiente
Data:07/09/1990
Numero:43


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Contenuti della VIA.
Art. 3.  (Partecipazione della Regione alle procedure di VIA statale)
Art. 4.  Partecipazione dei cittadini alle procedure di VIA.
Art. 5.  (Ambito di applicazione)
Art. 5 bis.  Esclusioni.
Art. 5 ter.  (Reiterazione domande di concessione idraulica di piccola derivazione)
Art. 6.  Categorie e soglie.
Art. 7.  Aree sensibili.
Art. 8.  Progetti di legge.
Art. 9.  (Coordinamento dei procedimenti)
Art. 9 bis.  (Verifica di assoggettabilità - screening)
Art. 10.  (Presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale)
Art. 11.  Disposizioni in ordine alla redazione degli studi di impatto ambientale.
Art. 12.  Esame preliminare ed eventuale integrazione dello studio.
Art. 13.  (Individuazione delle autorità interessate)
Art. 14.  (Pubblicità del progetto e dello studio di impatto ambientale)
Art. 15.  (Consultazioni)
Art. 16.  Consultazione del pubblico interessato.
Art. 17.  Parere della Commissione tecnico-consultiva VIA
Art. 18.  Rapporto finale.
Art. 19.  Provvedimento di VIA.
Art. 20.  Effetti del provvedimento.
Art. 20 bis.  Ulteriori effetti dei provvedimenti di VIA.
Art. 21.  Vigilanza sulla costruzione e l'esercizio delle opere
Art. 21 bis.  (Sanzioni)
Art. 22.  Commissione tecnico-consultiva VIA.
Art. 23.  Commissione tecnico-consultiva per la valutazione di impatto ambientale.
Art. 24.  Uffici regionali competenti. Integrazioni alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.
Art. 25.  (Informazioni sottoposte a segreto industriale o commerciale)
Art. 26.  Attività promozionale della Regione.
Art. 27.  Collaborazioni esterne.
Art. 28.  Strumenti informativi.
Art. 29.  Trasmissione di informazioni al Ministero dell'ambiente ed utilizzo delle informazioni trasmesse dallo stesso Ministero.
Art. 30.  Regolamento di esecuzione.
Art. 30 bis.  (Recepimento di leggi statali e direttive comunitarie).
Art. 31.  Misure di mitigazione.
Art. 32.  Disposizioni abrogative e interpretative.
Art. 33.  Disposizione finanziaria.
Art. 34.  Entrata in vigore della legge e decorrenza dell'efficacia di singole disposizioni.
Art. 34 bis.  Norma transitoria.


§ 4.5.24 – L.R. 7 settembre 1990, n. 43. [1]

Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale.

(B.U. 10 settembre 1990, n. 109).

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità della legge.

     1. Con la presente legge la Regione Friuli-Venezia Giulia disciplina, avvalendosi delle proprie competenze statutarie, la valutazione di impatto ambientale (VIA) anche in attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 27 giugno 1985 (85/337/CEE) e della normativa statale conseguente.

 

     Art. 2. Contenuti della VIA.

     1. Per impatto ambientale si intende l'insieme degli effetti diretti, indiretti, secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, a piccola e grande distanza, positivi e negativi indotti da un insieme o da singoli interventi su l'ambiente.

     2. La VIA è una procedura che viene attuata allo scopo di proteggere e migliorare la qualità della vita, di mantenere integra la capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, di salvaguardare la molteplicità delle specie, di promuovere l'uso di risorse rinnovabili, di garantire l'uso plurimo delle risorse.

     3. L'impatto ambientale è valutato in rapporto agli effetti sull'uomo, la fauna la vegetazione, il suolo, l'acqua, l'aria, il clima, il paesaggio, i beni materiali, il patrimonio storico-culturale, l'ambiente socio- economico e le loro interazioni reciproche al fine di individuare, eliminare o comunque ridurre entro limiti compatibili l'impatto ambientale degli interventi soggetti alla disciplina della presente legge.

 

     Art. 3. (Partecipazione della Regione alle procedure di VIA statale) [2]

     1. La Regione esprime il parere di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sui progetti di opere o interventi di competenza statale di cui all'allegato II alla parte II del decreto legislativo medesimo.

     2. La Regione può promuovere l'intesa con lo Stato volta al riconoscimento del concorrente interesse regionale di infrastrutture e insediamenti, ai fini della partecipazione alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto legge 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.

     3. Il Presidente della Regione esprime il parere di cui al comma 1, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente. La deliberazione giuntale dà atto dei pareri resi ai sensi del comma 4 e di eventuali pareri e valutazioni tecniche acquisiti per esigenze istruttorie.

     4. Ai fini di cui al comma 3 la Regione può acquisire il parere del Comune sul cui territorio è prevista la realizzazione dell'opera e degli altri Comuni eventualmente interessati. I Comuni esprimono tale parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta della Regione. Trascorso inutilmente tale termine la Regione prescinde dai pareri.

 

     Art. 4. Partecipazione dei cittadini alle procedure di VIA.

     1. La partecipazione dei cittadini alle procedure di VIA costituisce un requisito essenziale delle procedure medesime ed è finalizzata a:

     a) informare e rendere partecipi i cittadini delle iniziative e degli interventi proposti che interessino il loro territorio e le loro condizioni di vita, assicurando anche la conoscenza dei relativi progetti;

     b) acquisire elementi di conoscenza e di valutazione in funzione della decisione finale;

     c) definire ulteriori garanzie e misure di controllo e di mitigazione.

     2. L'autorità competente assicura l'adeguata e tempestiva informazione e consultazione preventiva di enti, associazioni e cittadini interessati in merito all'intervento proposto, allo studio di impatto ambientale e agli atti e provvedimenti adottati nell'ambito delle procedure di VIA.

     3. I costi dell'attività di informazione e di consultazione svolta dagli enti locali ai sensi della presente legge sono a carico del proponente la realizzazione dell'opera fino alla concorrenza dello 0,50% del costo totale dell'opera stessa.

     4. Le modalità di quantificazione, erogazione ed impiego degli importi dovuti agli enti locali interessati, ai sensi del comma 3, sono stabilite dal regolamento di esecuzione.

 

CAPO II

Campo di applicazione

 

     Art. 5. (Ambito di applicazione) [3]

     1. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'articolo 9 bis, i progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006.

     2. Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale, secondo le disposizioni del capo III, sezione II:

a) i progetti di cui all'allegato III alla parte II del decreto legislativo 152/2006;

b) i progetti di cui all'allegato III alla parte II del decreto legislativo 152/2006, ricadenti, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), per i quali le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del 50 per cento;

c) i progetti di cui all'allegato IV alla parte II del decreto legislativo 152/2006, relativi a opere o interventi di nuova realizzazione, ricadenti, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 394/1991, per i quali le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del 50 per cento;

d) i progetti di cui al comma 1 qualora, all'esito della procedura di cui all'articolo 9 bis, si ritenga che possano avere impatti significativi sull'ambiente o che le relative variazioni costituiscano modifica sostanziale.

 

          Art. 5 bis. Esclusioni. [4]

     1. Sono esclusi dalla disciplina prevista dalla presente legge:

     a) i progetti relativi a interventi di adeguamento di opere esistenti, finalizzati alla riduzione delle condizioni di inquinamento disposte da norme sopravvenute in materia di tutela ambientale; l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione del progetto, verificata la conformità del medesimo alle norme sopravvenute, ne dà comunicazione alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale [5];

     b) gli interventi di ripristino, disposti in via d'urgenza al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e del territorio da pericoli imminenti dovuti a calamità;

     b bis) gli interventi di manutenzione ordinaria delle vie navigabili [6].

     1 bis. Ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono esclusi dalla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 9 bis, gli interventi di messa in sicurezza, riqualificazione, sistemazione e fluidificazione di intersezioni esistenti su strade extraurbane secondarie che rispettino i seguenti criteri e condizioni:

a) l'intervento non ricada neppure parzialmente nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

b) l'intersezione riguardi strade extraurbane secondarie con altre strade extraurbane secondarie, strade locali urbane ed extraurbane, o assimilabili;

c) l'intervento non preveda l'inserimento di nuovi rami stradali;

d) l'intervento non preveda la realizzazione di nuovi livelli sfalsati, salvo quelli destinati al traffico pedonale e ciclabile;

e) qualora l'intervento riguardi la trasformazione dell'intersezione esistente in un'intersezione a "rotatoria" o a "circolazione rotatoria", il diametro della circonferenza esterna, ossia il limite della corona rotatoria, non superi i sessanta metri [7].

     1 ter. Ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, sono esclusi dalla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 9 bis, in relazione ai progetti di impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore d'acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW, di cui all'allegato IV, numero 2, lettera c), alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006, gli incrementi della potenza nominale degli impianti già sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, che non comportano estensione della superficie occupata dall'impianto o riduzione delle siepi e sono derivanti:

a) dall'incremento dell'efficienza dei moduli fotovoltaici impiegati;

b) dalla diversa disposizione dei moduli fotovoltaici [8].

     1 quater. Ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 sono esclusi dalla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 9 bis, in relazione alle opere idrauliche di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti di cui all'allegato IV, numero 7, lettera o), alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006, i seguenti interventi di manutenzione ordinaria:

a) la pulizia delle piazze di deposito finalizzate all'accumulo controllato del materiale solido trasportato dal corso d'acqua;

b) il decespugliamento e l'espurgo delle aree ricomprese all'interno dei bacini artificiali, aventi l'esclusiva funzione di laminazione o espansione delle piene;

c) il ripristino dell'originaria sezione dei corsi d'acqua, anche mediante decespugliamento ed espurgo, escluso l'asporto di materiale litoide oltre i 5.000 metri cubi [9].

     1 quinquies. Ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 sono esclusi dalla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 9 bis gli impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da operazioni di costruzione e di demolizione a condizione che la campagna abbia durata inferiore a novanta giorni, nonchè gli impianti mobili di trattamento di rifiuti non pericolosi a condizione che la campagna abbia durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne sul medesimo sito sono, in ogni caso, sottoposte alla verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 9 bis [10].

 

     Art. 5 ter. (Reiterazione domande di concessione idraulica di piccola derivazione) [11]

     1. Le domande di concessione idraulica di piccola derivazione finalizzate alla produzione di energia idroelettrica di potenza media installata fino a 500 KW medi, presentate antecedentemente al 31 dicembre 1995 e il cui procedimento di rilascio si sia concluso ovvero sia tuttora pendente, possono essere reiterate dai richiedenti senza che le stesse siano assoggettate alla procedura di VIA di cui alla presente legge, in presenza delle seguenti condizioni:

a) compatibilità con le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici dei Comuni interessati;

b) espletamento dell'attività istruttoria da parte dei competenti uffici regionali;

c) mantenimento del minimo deflusso vitale di cui al decreto legislativo 152/2006.

     2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle domande di concessione relative a impianti da collocare in area SIC e in zone parco.

 

     Art. 6. Categorie e soglie. [12]

     [1. Le opere di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), devono appartenere alle categorie indicate dagli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 1996, n. 210, e superare, ove previste, le relative soglie.]

 

          Art. 7. Aree sensibili. [13]

     [1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), sono considerate aree sensibili quelle porzioni di territorio dove sia riscontrata la presenza di valori ambientali, una particolare fragilità dell'equilibrio ecologico, ovvero una rilevante concentrazione di attività e insediamenti che comportino già notevoli effetti sull'ambiente.

     2. Le aree sensibili sono individuate dal regolamento di esecuzione, tenendo conto degli strumenti urbanistici di adeguamento al Piano urbanistico regionale e, per i Comuni non adeguati, del Piano urbanistico regionale, nonchè degli strumenti della programmazione economica e sociale, generale e di settore.

     3. Il regolamento di esecuzione individua altresì le categorie di opere localizzate nelle aree sensibili, diverse da quelle già individuate ai sensi dell'articolo 6, che siano rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b).]

CAPO III

Disciplina procedurale

 

SEZIONE I

Verifica di assoggettabilità [14]

 

     Art. 8. Progetti di legge. [15]

     [1. All'atto della presentazione al Consiglio regionale, i progetti di legge d'iniziativa giuntale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), devono essere accompagnati da una relazione sui possibili effetti dell'applicazione della legge sull'ambiente.

     2. I progetti di legge di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), di iniziativa consiliare o popolare possono essere accompagnati dalla relazione di cui al comma 1, per la cui relazione i proponenti avranno la facoltà di avvalersi della collaborazione degli uffici regionali competenti per materia.]

 

     Art. 9. (Coordinamento dei procedimenti) [16]

     1. Al fine di razionalizzare e semplificare i procedimenti in riferimento ai progetti di opere e interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale da realizzarsi in attuazione di piani e programmi già sottoposti a valutazione ambientale strategica, nella redazione dello studio di impatto ambientale possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.

     2. La procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 9 bis può essere condotta nell'ambito della valutazione ambientale strategica, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e del regolamento di cui all'articolo 30, qualora il livello di dettaglio del piano o del programma lo consenta. In tal caso, il soggetto proponente presenta l'istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale all'autorità procedente nel processo di valutazione ambientale strategica, che la trasmette all'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale, che si esprime con parere vincolante.

     3. La verifica di assoggettabilità e la valutazione di impatto ambientale comprendono la procedura di valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

     4. Ai fini di cui al comma 3 il soggetto proponente presenta alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale, contenenti anche lo studio d'incidenza di cui all'articolo 5, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 contenente gli elementi di cui all'allegato G al medesimo decreto.

     5. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza delle integrazioni procedurali di cui ai commi 2 e 3.

 

SEZIONE II

Procedura di valutazione di impatto ambientale [17]

 

     Art. 9 bis. (Verifica di assoggettabilità - screening) [18]

     1. I progetti di cui all'articolo 5, comma 1, sono sottoposti a verifica di assoggettabilità per valutare se gli stessi possano avere un impatto significativo sull'ambiente o se le relative variazioni costituiscano modifica sostanziale.

     2. Ai fini di cui al comma 1 il soggetto proponente:

a) presenta alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale:

1) il progetto preliminare;

2) lo studio preliminare ambientale, redatto con i contenuti indicati nell'allegato V alla parte II al decreto legislativo 152/2006;

3) lo studio d'incidenza di cui all'articolo 5, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 contenente gli elementi di cui all'allegato G al medesimo decreto, nel caso in cui il progetto possa avere effetti su uno o più dei siti individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e delle norme statali e regionali di attuazione della medesima;

4) una copia su idoneo supporto informatico della documentazione di cui ai punti 1), 2) e 3);

5) una dichiarazione di conformità della copia di cui al punto 4) alla documentazione cartacea;

b) deposita copia degli atti di cui al comma 2, lettera a), presso i Comuni dove sono localizzati l'opera o l'intervento previsti nel progetto, nonchè lo studio d'incidenza qualora dovuto;

c) dà sintetico avviso dell'avvenuta presentazione di cui al comma 2, lettera a), nel Bollettino Ufficiale della Regione e all'albo pretorio dei Comuni interessati, notiziandone la struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale; nell'avviso sono indicati i dati identificativi del soggetto proponente, l'oggetto e la localizzazione dell'opera o dell'intervento previsti nel progetto, i luoghi dove possono essere consultati gli atti di cui al comma 2, lettera a), e il termine per la presentazione di osservazioni alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, nonchè l'integrazione procedurale con la valutazione d'incidenza.

     3. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, nonchè lo studio d'incidenza qualora dovuto, sono pubblicati sul sito web della Regione a cura della struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale.

     4. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2, lettera c), chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale.

     5. Il Direttore della struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali, nei quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, sulla base dei criteri dettati dall'allegato V alla parte II del decreto legislativo 152/2006 e tenuto conto delle osservazioni pervenute, previo parere della Commissione tecnico-consultiva VIA di cui all'articolo 22, stabilisce l'assoggettabilità del progetto alla procedura di VIA o l'esclusione dalla medesima anche disponendo eventuali prescrizioni [19].

     6. Qualora il procedimento comprenda la valutazione d'incidenza, la struttura regionale competente in materia di ambiente, acquisisce:

a) il parere della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette;

b) il parere degli enti di gestione delle aree naturali protette ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali), qualora l'intervento ricada anche parzialmente in tali aree.

     7. La struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, acquisiti i pareri di cui al comma 6 che sono resi entro trenta giorni dalla richiesta, dà atto degli esiti della valutazione d'incidenza e, qualora non risulti possibile escludere incidenze negative significative, dispone l'assoggettamento del progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

     8. In caso di esclusione del progetto dall'obbligo di procedura di valutazione possono essere impartite prescrizioni e previste specifiche azioni di monitoraggio.

     9. La struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale pubblica un sintetico avviso dell'emissione del provvedimento di cui al comma 7 nel Bollettino Ufficiale della Regione e ne cura l'integrale pubblicazione sul sito web della Regione.

     10. La struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale pubblica sul sito web della Regione l'elenco dei progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità.

 

     Art. 10. (Presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale) [20]

     1. Il soggetto proponente la realizzazione di un'opera o di un intervento ai sensi dell'articolo 5, comma 2, presenta alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, anche su supporto informatico, il progetto definitivo e lo studio di impatto ambientale redatto conformemente all'articolo 11.

     2. Entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 1, verificata la completezza della stessa, la struttura regionale competente ne invia copia alle autorità interessate individuate tra quelle di cui all'articolo 13 affinchè esprimano il parere di competenza. Dell'invio di tale documentazione è data contestuale comunicazione al soggetto proponente.

     3. Il soggetto proponente provvede agli adempimenti previsti all'articolo 14, commi 1 e 2.

     4. Entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 1, qualora la stessa risulti incompleta, la struttura regionale competente la restituisce al soggetto proponente con l'indicazione degli elementi mancanti. In tal caso il progetto si intende non presentato.

 

     Art. 11. Disposizioni in ordine alla redazione degli studi di impatto ambientale.

     1. Lo studio di impatto ambientale relativo ai progetti di opere di cui all'articolo 5, comma 1 lettera b), deve essere realizzato con obiettivi e a scala coerenti con il livello di definizione del progetto in esame.

     2. Lo studio di impatto ambientale deve contenere i seguenti elementi:

     a) la descrizione analitica dello stato dei luoghi e dell'ambiente;

     b) la descrizione delle finalità dell'opera e dei motivi della localizzazione prescelta rispetto ad eventuali alternative;

     c) la descrizione del progetto con particolare riferimento;

     1) alle caratteristiche fisiche del suo insieme;

     2) alle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione della natura e quantità dei materiali impiegati e del suolo occupato durante le fasi di costruzione ed esercizio;

     3) alla qualità e quantità dei residui ed emissioni previsti, nel rispetto della normativa vigente, relativamente all'inquinamento delle acque, dell'aria, del suolo, da rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, rischio di incendi, risultanti dall'opera progettata;

     4) alla qualità e quantità dei materiali in ingresso e in uscita dagli impianti e alla specificazione dei mezzi di trasporto previsti;

     5) ai tempi di realizzazione dell'opera;

     d) la descrizione, stima e valutazione delle principali alternative progettuali, con indicazione delle determinanti ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale;

     e) la descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette all'impatto dell'opera progettata, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna, alla vegetazione, al suolo, all'acqua, all'aria, agli elementi climatici, ai beni storico-culturali e ambientali, ai fattori socio-economici ed all'interazione tra essi;

     f) l'identificazione degli impatti e delle loro interazioni dovuti alla realizzazione, gestione e abbandono dell'opera e delle sue alternative per quanto riguarda:

     1) il prelievo e l'utilizzo di risorse naturali;

     2) l'emissione di inquinanti, la creazione di sostanze nocive, lo smaltimento di rifiuti, il verificarsi di incidenti;

     g) la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre o compensare i rilevanti effetti negativi dell'opera sull'ambiente, e dei sistemi di monitoraggio previsti;

     h) la prospettazione del rapporto tra costi preventivati e benefici stimati;

     i) una descrizione dei dati e delle metodologie utilizzate;

     l) l'indicazione delle eventuali difficoltà, quali inadeguatezza dei dati di base, in certezza dei metodi, lacune tecniche o mancanza di conoscenze, incontrate nella redazione dello studio;

     m) un riassunto, di agevole interpretazione e riproduzione, delle informazioni trasmesse, corredato dagli elaborati grafici essenziali.

     3. Ai fini della predisposizione dello studio, gli estensori del medesimo hanno diritto di accesso alle informazioni disponibili presso gli uffici della pubblica amministrazione in conformità all'articolo 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

     4. Il regolamento di esecuzione determina ulteriori elementi propri dello studio di impatto ambientale per ciascuna categoria di opere, tenendo conto altresì di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, recante norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

 

     Art. 12. Esame preliminare ed eventuale integrazione dello studio. [21]

     [1. Entro venti giorni dalla presentazione dello studio, il Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale provvede a un esame preliminare della documentazione presentata e può disporre, con ordinanza del direttore del Servizio stesso, l'integrazione per una sola volta della medesima con gli elementi mancanti o incompleti. L'ordinanza deve contenere il termine perentorio, eventualmente prorogabile una sola volta su richiesta motivata del proponente, entro il quale, a pena di archiviazione della pratica, il proponente è tenuto a fornire le integrazioni richieste. La procedura riprende al momento della presentazione degli elementi richiesti [22].

     2. L'adozione dell'ordinanza interrompe il termine per l'esame preliminare; il nuovo termine decorre dalla presentazione degli elementi integrativi richiesti.]

 

     Art. 13. (Individuazione delle autorità interessate) [23]

     1. Sono autorità interessate all'opera o all'intervento proposti:

a) la Provincia e i Comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione dell'opera o dell'intervento;

b) le autorità competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso che consentono la realizzazione dell'opera con riferimento alle seguenti materie:

1) tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;

2) tutela del paesaggio;

3) difesa del suolo, vincolo idrogeologico e vincolo legato alla trasformazione del bosco;

4) igiene e sanità;

5) tutela delle aree di interesse naturalistico;

5 bis) [urbanistica] [24].

 

     Art. 14. (Pubblicità del progetto e dello studio di impatto ambientale) [25]

     1. Entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 2, il soggetto proponente fa pubblicare sul quotidiano locale maggiormente diffuso nell'ambito provinciale interessato, l'annuncio dell'avvenuta presentazione della documentazione di cui all'articolo 10, comma 1, con la specificazione dei propri dati identificativi, con la sommaria descrizione dell'opera, nonchè con l'indicazione dei luoghi dove possono essere consultati gli atti e del termine per la presentazione di osservazioni alla struttura regionale competente [26].

     2. Il soggetto proponente dà notizia dell'avvenuta pubblicazione ai sensi del comma 1 alla struttura regionale competente e alle autorità interessate di cui all'articolo 10, comma 2 [27].

     3. Contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 1, la documentazione presentata è messa a disposizione del pubblico, anche mediante pubblicazione nel sito web della Regione, presso la struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale e presso i Comuni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), per un periodo di sessanta giorni, affinchè chiunque ne possa prendere visione [28].

     4. La struttura regionale competente rende disponibile al pubblico un congruo numero dei riassunti di cui all'articolo 11, comma 2, lettera m). Chiunque può chiedere e ottenere, anche su supporto digitale, il rilascio di copie o di estratti della documentazione presentata, dietro rimborso delle spese di riproduzione.

 

     Art. 15. (Consultazioni) [29]

     1. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 10, comma 3, sono presentati alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale:

a) il parere sulla documentazione di cui all'articolo 10, comma 2, da parte delle autorità interessate;

b) eventuali osservazioni da parte del pubblico.

     2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 la struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale promuove lo svolgimento di inchieste pubbliche qualora ricorrano le condizioni previste dal regolamento di esecuzione. L'inchiesta pubblica è presieduta dal Sindaco del Comune interessato o da un suo delegato e si svolge secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione. Dell'esito dell'inchiesta pubblica, il Sindaco dà comunicazione alla struttura regionale stessa, entro cinque giorni dallo svolgimento della medesima.

     3. Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1 o successivi alla data della comunicazione di cui al comma 2 nel caso in cui stata svolta l'inchiesta pubblica, la struttura regionale competente può chiedere al soggetto proponente, per una sola volta, integrazioni della documentazione di cui all'articolo 10, comma 1, che risultino necessarie in base all'istruttoria svolta, ai pareri e alle osservazioni ricevuti, nonchè all'esito dell'inchiesta pubblica.

     4. Ai fini della presentazione delle integrazioni di cui al comma 3 è fissato un termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente prorogabile per una volta e al massimo per ulteriori sessanta giorni, su istanza motivata del soggetto proponente. L'inadempimento del soggetto proponente o il ritiro della domanda comportano l'interruzione del procedimento con effetto di pronuncia interlocutoria negativa.

     5. Entro il medesimo termine di cui al comma 3 il soggetto proponente può informare la struttura regionale competente dell'intenzione di presentare entro i successivi sessanta giorni, prorogabili al massimo di ulteriori sessanta giorni, integrazioni o modifiche alla documentazione di cui all'articolo 10, comma 1.

     6. La struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale:

a) trasmette la documentazione pervenuta ai sensi dei commi 3 e 5 alle autorità interessate individuate tra quelle di cui all'articolo 13, affinchè esprimano il parere di competenza entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa;

b) diffonde la documentazione di cui alla lettera a) attraverso il sito web della Regione, affinchè chiunque, entro sessanta giorni, possa presentare osservazioni;

c) dispone, qualora ritenga rilevante la conoscenza dei contenuti della documentazione di cui alla lettera a), che il soggetto proponente ne comunichi l'avvenuto deposito con le modalità di cui all'articolo 10, comma 3, affinchè chiunque, entro sessanta giorni, possa presentare osservazioni.

 

     Art. 16. Consultazione del pubblico interessato.

     1. Fino alla scadenza del termine perentorio di 20 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere presentate al Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale osservazioni, istanze, pareri da parte del pubblico interessato [30].

     2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale promuove la convocazione di audizioni pubbliche quando ricorrano le condizioni previste dal regolamento di esecuzione. Le audizioni sono presiedute dal Sindaco del Comune interessato o da un suo delegato e si svolgono secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione. Dell'esito dell'audizione il Sindaco dà comunicazione all'Amministrazione regionale entro cinque giorni dallo svolgimento della medesima.

     3. Gli enti locali interessati possono promuovere ulteriori ed autonome forme di informazione e consultazione rispetto a quelle previste ai commi precedenti al fine di conseguire le finalità di cui all'articolo 4.

 

     Art. 17. Parere della Commissione tecnico-consultiva VIA [31].

     1. Entro 30 giorni dalla conclusione delle consultazioni di cui all'articolo 15, la Commissione tecnico-consultiva VIA di cui all'articolo 22 esprime parere sull'impatto ambientale dell'opera proposta [32].

     2. Il parere deve essere motivato e può proporre prescrizioni in ordine all'adozione di eventuali alternative al progetto proposto ovvero di misure di mitigazione e di monitoraggio da osservare durante l'esecuzione dei lavori o l'esercizio dell'opera proposta.

 

     Art. 18. Rapporto finale. [33]

 

     Art. 19. Provvedimento di VIA.

     1. Il Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente, entro il termine massimo di trenta giorni dall'espressione del parere di cui all'articolo 17 da parte della Commissione tecnico-consultiva VIA, si pronuncia sull'impatto ambientale dell'opera proposta, con lo stesso provvedimento può dettare prescrizioni in ordine all'adozione di alternative al progetto proposto o di misure di mitigazione o di monitoraggio da osservarsi durante l'esecuzione dei lavori o l'esercizio dell'opera prevista. Contestualmente il provvedimento considera le osservazioni, istanze e pareri presentati esprimendosi sugli stessi singolarmente o per gruppi [34].

     2. Il provvedimento di cui al comma 1 è notificato al soggetto proponente il progetto, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è inoltre trasmesso alle autorità individuate tra quelle di cui all'articolo 13, nonché agli organi e uffici competenti all'effettuazione dei controlli e delle verifiche prescritti nel provvedimento stesso [35].

 

     Art. 20. Effetti del provvedimento.

     1. Il provvedimento di cui all'articolo 19:

     a) obbliga il soggetto proponente a conformare il progetto al contenuto dispositivo del provvedimento, ad adottare le misure di mitigazione e monitoraggio eventualmente prescritte ed a trasmettere all'Amministrazione regionale i dati risultanti dalle misure di monitoraggio adottate; qualora la pronuncia sull'impatto ambientale dell'opera sia negativa, il proponente non può procedere alla realizzazione del progetto [36];

     b) sostituisce o coordina gli atti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), di competenza delle autorità interessate individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 2 [37];

     b bis) [costituisce, ove necessario a perseguire gli scopi di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, variante agli strumenti urbanistici, previo parere favorevole dell'Ente competente] [38];

     c) ha effetti vincolanti nei confronti delle autorità competenti a rilasciare atti e provvedimenti che consentono la realizzazione dell'opera, fatti salvi i poteri delle autorità statali eventualmente competenti in materia.

 

     Art. 20 bis. Ulteriori effetti dei provvedimenti di VIA. [39]

 

CAPO IV

Sanzioni e vigilanza

 

     Art. 21. Vigilanza sulla costruzione e l'esercizio delle opere [40].

     01. La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere e interventi a cui si applicano le disposizioni della presente legge, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o di approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o di approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta, sono annullabili per violazione di legge [41].

     1. L'Amministrazione regionale vigila sulla puntuale osservanza del contenuto e delle prescrizioni dei provvedimenti adottati in base alla presente legge, anche avvalendosi di ARPA [42].

     2. Qualora, durante la costruzione e l'esercizio delle opere soggette alla VIA, vengano accertate violazioni alle disposizioni della presente legge o ai contenuti e alle prescrizioni dei provvedimenti adottati in base alla legge medesima, ovvero variazioni al progetto, che possano comportare negativi e significativi mutamenti dell'impatto ambientale, valutati anche avvalendosi di ARPA, il direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente ordina l'adeguamento dell'opera o delle modalità di esercizio della medesima, dispone altresì, ove necessario, la sospensione dei lavori o l'interruzione dell'esercizio [43].

     3. Qualora siano state accertate significative e negative variazioni dell'impatto ambientale, il direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente ordina il ripristino dello stato dei luoghi o, in alternativa, l'adozione delle misure necessarie per la rimozione delle conseguenze negative sull'ambiente prodotte dalle violazioni medesime [44].

 

     Art. 21 bis. (Sanzioni) [45]

     1. Chiunque realizzi un progetto di un'opera o di un intervento in assenza della verifica di assoggettabilità o della procedura di valutazione di impatto ambientale in violazione della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

     2. Chiunque realizzi un progetto di un'opera o di un intervento in violazione delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità o di procedura di valutazione di impatto ambientale è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.

     3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

 

CAPO V

Organi ed uffici regionali

 

     Art. 22. Commissione tecnico-consultiva VIA. [46]

     1. Presso la Direzione regionale dell'ambiente è istituita la Commissione tecnico-consultiva VIA, che assolve le funzioni di organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione regionale nelle materie disciplinate dalla presente legge; la Commissione è composta da:

     a) [l'Assessore regionale all'ambiente che la presiede] [47];

     b) il Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente o il suo sostituto, che la presiede [48];

     c) il Direttore del Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale o il suo sostituto;

     d) i Direttori regionali delle attività produttive, della salute e protezione sociale, delle foreste e della viabilità e trasporti, ovvero i loro delegati [49];

     e) il Direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), ovvero un suo delegato [50];

     f) due esperti scelti dalla Giunta regionale fra terne di candidati, proposte una ciascuna dalle Università degli Studi di Trieste e di Udine;

     g) due esperti scelti dalla Giunta regionale fra terne di candidati proposte dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 349/1986 ed operanti in Regione.

     2. Alle riunioni della Commissione possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti e tecnici appartenenti ad altri uffici regionali o ad altri enti e organismi, in relazione alle esigenze di valutazione di specifici progetti.

     3. I membri di cui alle lettere f) e g) del comma 1 durano in carica tre anni.

     4. Per la scelta dei componenti di cui al comma 1, lettere f) e g), costituisce titolo preferenziale l'eventuale curriculum comprovante la specifica esperienza professionale o di studio dei candidati in materie attinenti la valutazione di impatto ambientale. Si deve inoltre tenere conto dell'esigenza di garantire la presenza all'interno della Commissione della più vasta gamma di competenze tecnico-scientifiche, necessarie al fine di una valutazione interdisciplinare dei progetti.

     5. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a segretario, in servizio presso la Direzione regionale dell'ambiente. In caso di assenza o impedimento del segretario, svolge le funzioni di segreteria un altro dipendente in servizio presso la medesima Direzione.

     6. La Commissione tecnico-consultiva VIA in particolare:

     a) formula i pareri di cui all'articolo 17;

     b) esprime parere sullo schema di regolamento di esecuzione della presente legge e sulle sue eventuali modifiche;

     c) si pronuncia sull'elaborazione delle guide metodologiche per la stesura degli studi di impatto ambientale;

     d) si pronuncia sull'adozione di criteri e direttive per l'attuazione della presente legge ed in particolare per l'esame preliminare degli studi di impatto ambientale e la gestione degli strumenti informativi di cui all'articolo 28.

     7. [Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come rispettivamente da ultimo modificati dall'articolo 65, comma 3 e dall'articolo 66, comma 4, della legge regionale 34/1997] [51].

 

     Art. 23. Commissione tecnico-consultiva per la valutazione di impatto ambientale. [52]

 

     Art. 24. Uffici regionali competenti. Integrazioni alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.

     1. [53].

     2. [54].

 

     Art. 25. (Informazioni sottoposte a segreto industriale o commerciale) [55]

1. Il soggetto proponente, contestualmente alla presentazione del progetto definitivo e dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 10, comma 1, può motivatamente, per ragioni di segreto industriale o commerciale, chiedere alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale di non rendere pubblica parte della documentazione presentata.

2. La struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, verificate le ragioni del soggetto proponente può, motivatamente, respingere la richiesta nel caso in cui l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni prevalga sull'interesse alla riservatezza.

3. I componenti della Commissione tecnico - consultiva di cui all'articolo 22 e il personale della struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale hanno accesso alla documentazione riservata di cui al comma 1, ai soli fini istruttori, con l'obbligo di rispettare le disposizioni che ne tutelano la segretezza.

 

CAPO VI

Attività promozionale, collaborazioni esterne, strumenti informativi

 

     Art. 26. Attività promozionale della Regione.

     1. L'Amministrazione regionale promuove, attraverso l'Ufficio di piano, ricerche e sperimentazioni in materia di impatto ambientale e ne diffonde i risultati, avvalendosi, ove necessario, delle collaborazioni di cui all'articolo 27 [56].

 

     Art. 27. Collaborazioni esterne.

     1. L'Amministrazione regionale può avvalersi - ai fini dell'attuazione della presente legge - della collaborazione di enti, di organismi e di istituti specializzati di strutture universitarie, di società e di esperti, con i quali può stipulare apposite convenzioni.

 

     Art. 28. Strumenti informativi.

     1. L'Amministrazione regionale provvede alla costituzione di un Sistema informativo finalizzato alla VIA, accessibile agli enti pubblici e, a pagamento, ai privati. Il sistema è realizzato con criteri concordati con il Ministero dell'ambiente al fine di renderlo omogeneo e compatibile con altri sistemi di livello nazionale. Il sistema deve contenere le rilevazioni sullo stato dell'ambiente, i criteri di valutazione delle risorse e una biblioteca di metodologie e modelli.

     2. L'Amministrazione regionale istituisce un Archivio degli studi di impatto ambientale ove sono raccolti e resi accessibili al pubblico gli atti e i documenti concernenti le procedure di VIA.

     2 bis. [L'Amministrazione regionale rende disponibili al pubblico, attraverso le reti informatiche di uso generale, le informazioni essenziali relative alle istruttorie in corso in base alla presente legge, ivi compresi i provvedimenti di cui all'articolo 13, comma 1, e all'articolo 19, comma 1] [57].

     3. L'Amministrazione regionale rende disponibile al pubblico la documentazione istruttoria mediante pubblicazione sul sito web della Regione [58].

     4. L'Amministrazione regionale provvede alla realizzazione e all'aggiornamento delle cartografie del territorio regionale mirate alla VIA.

 

     Art. 29. Trasmissione di informazioni al Ministero dell'ambiente ed utilizzo delle informazioni trasmesse dallo stesso Ministero.

     1. L'Amministrazione regionale informa annualmente il Ministero dell'ambiente in merito ai provvedimenti adottati e alle procedure di VIA in corso, nonchè sullo stato di attuazione degli strumenti informativi di cui all'articolo 28.

     2. L'Amministrazione regionale cura altresì l'inserimento nei propri strumenti informativi della documentazione riguardante l'impatto ambientale delle opere di cui all'articolo 3, trasmesse dal Ministero dell'ambiente.

 

CAPO VII

Disposizioni finali e finanziarie

 

     Art. 30. Regolamento di esecuzione.

     1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e sentiti la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 23 e la competente Commissione consiliare, emana il regolamento di esecuzione della presente legge, il quale contiene, in particolare:

     a) le disposizioni attuative ed integrative delle procedure di VIA di cui al Capo III;

     b) la normativa tecnica concernente la redazione degli studi di impatto ambientale, i criteri di valutazione dell'impatto medesimo e i requisiti tecnici degli strumenti informativi di cui all'articolo 28;

     c) ai fini di cui all'articolo 5, comma 1, e sulla base dei criteri indicati dall'allegato V alla parte II del decreto legislativo 152/2006:

1) la definizione, in relazione ad alcune tipologie progettuali o ad aree predeterminate, degli incrementi nella misura massima del 30 per cento o dei decrementi, delle soglie di cui all'allegato IV alla parte II del decreto legislativo medesimo;

2) la determinazione, per i progetti di cui all'allegato IV alla parte II del decreto legislativo medesimo, qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, dei criteri o delle condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità [59];

     d) ai fini di cui all'articolo 5, comma 2, l'individuazione di situazioni particolari del territorio regionale che richiedono l'adozione di forme di tutela giuridica dell'ambiente più restrittive [60].

     2. Sulle disposizioni regolamentari di cui al comma 1, lettera c), deve essere altresì sentito il parere delle Commissioni consiliari competenti nelle materie alle quali si riferiscono le categorie di opere individuate.

 

     Art. 30 bis. (Recepimento di leggi statali e direttive comunitarie). [61]

     1. In relazione alla necessità di corrispondere a obblighi previsti da leggi statali o da direttive comunitarie, l’Amministrazione regionale provvede con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, alla modifica e integrazione del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 30.

     2. La Commissione consiliare competente si esprime sulla modifica adottata entro trenta giorni dalla sua ricezione, scaduti i quali si prescinde dal suo parere.

     3. Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

 

     Art. 31. Misure di mitigazione. [62]

     [1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con successiva legge regionale, verrà disciplinata la redazione, da parte della Regione o degli enti locali, di programmi per rimuovere o attenuare le conseguenze negative provocate all'ambiente da interventi od opere già realizzate o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge; alla realizzazione dei programmi medesimi si provvederà con il concorso finanziario della Regione.

     2. La medesima legge disciplinerà le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle opere a, cui al comma 1 che ricadano in aree sensibili, o dalla cui realizzazione possa derivare una situazione di grave pericolo di danno ambientale, al fine di disporre specifiche misure di mitigazione da inserire nei programmi di cui al comma 1.]

 

     Art. 32. Disposizioni abrogative e interpretative.

     1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge ed in particolare:

     a) l'articolo 13 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, concernente la valutazione di impatto ambientale delle opere di viabilità;

     b) l'articolo 12 bis della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come inserito dall'articolo 13 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, concernente la valutazione di impatto ambientale agli impianti di smaltimento di rifiuti solidi, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 12 bis ai progetti già ad esse soggetti ed esclusi dal campo di applicazione della presente legge, ai sensi del successivo art. 34, comma 3, lett. d) ovvero del Regolamento di esecuzione [63].

     2. Quando leggi e regolamenti regionali menzionano la valutazione di impatto ambientale, la menzione si intende riferita a quanto disciplinato dalla presente legge.

 

     Art. 33. Disposizione finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 26 e 27 fanno carico al capitolo 851 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

 

     Art. 34. Entrata in vigore della legge e decorrenza dell'efficacia di singole disposizioni.

     1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. Le disposizioni di cui al Capo III, Sezione II, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3.

     3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione, sono soggetti alla procedura di cui al Capo III, Sezione II, i seguenti progetti:

     a) progetti di opere di viabilità di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, con esclusione di quelli individuati ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

     b) [64].

     c) progetti delle opere previste dai piani regolatori del porto di cui all'articolo 12 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, con esclusione di quelli individuati ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

     d) progetti di impianti di smaltimento di rifiuti di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione di quelli individuati ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n.

349, dei progetti di impianti di smaltimento di rifiuti urbani e speciali non tossici e nocivi, di competenza delle Province, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 7 settembre 1987 n. 30 e successive modifiche e integrazioni, e dei Comuni, ai sensi dell'art. 24 della stessa legge, nonchè degli stoccaggi provvisori di rifiuti tossici e nocivi di cui all'art. 15 commi 5 e 5 bis della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 23 [65].

     d bis) progetti per la coltivazione di cava per l'estrazione di sabbie e ghiaie esclusi quelli per l'estrazione in alveo [66].

 

          Art. 34 bis. Norma transitoria. [67]

     1. Le procedure di cui alla presente legge non si applicano alle istanze inoltrate alle autorità competenti a rilasciare autorizzazioni, concessioni pareri, nulla-osta o altri atti che consentono la realizzazione dell'opera, prima dell'entrata in vigore della presente legge.

     1 bis. Le procedure relative ai progetti indicati all'articolo 34, comma 3, lettera d bis), non si applicano alle istanze inoltrate anteriormente al 30 marzo 1993 [68].

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 105 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 106 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[4] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 2 aprile 1991, n. 13.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 107 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 3 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[7] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[8] Comma aggiunto dall'art. 175 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[9] Comma aggiunto dall'art. 175 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[10] Comma aggiunto dall'art. 175 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26. La Corte costituzionale, con sentenza 11 dicembre 2013, n. 300, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[11] Articolo inserito dall'art. 108 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17 e abrogato dall'art. 176 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[12] Articolo sostituito dall’art. 18 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13 e abrogato dall'art. 125 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[13] Articolo abrogato dall'art. 125 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[14] Rubrica così sostituita dall'art. 109 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[15] Articolo abrogato dall'art. 125 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 110 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[17] Rubrica così sostituita dall'art. 112 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[18] Articolo aggiunto dall’art. 18 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13 e sostituito dall'art. 111 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[19] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.

[20] Articolo già sostituito dall'art. 17 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3 e così ulteriormente sostituito dall'art. 113 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17. La Corte costituzionale, con sentenza 22 luglio 2011, n. 227, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 113, L.R. 17/2010.

[21] Articolo abrogato dall'art. 125 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[22] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[23] Articolo modificato dall'art. 19 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3 e così sostituito dall'art. 114 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[24] Punto aggiunto dall'art. 3 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5 e abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[25] Articolo così sostituito dall'art. 115 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[26] La Corte costituzionale, con sentenza 22 luglio 2011, n. 227, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[27] La Corte costituzionale, con sentenza 22 luglio 2011, n. 227, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[28] La Corte costituzionale, con sentenza 22 luglio 2011, n. 227, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[29] Articolo modificato dall'art. 20 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3, dall'art. 11 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 e così sostituito dall'art. 116 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[30] Comma così sostituito dall'art. 21 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[31] Rubrica così sostituita dall'art. 22 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[32] Comma già modificato dall'art. 22 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3 e così ulteriormente modificato dall'art. 117 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[33] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[34] Comma già modificato dall'art. 23 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3, dall'art. 118 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.

[35] Comma sostituito dall'art. 23 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3 e così modificato dall'art. 118 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[36] Lettera così modificata dall'art. 119 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[37] Lettera così sostituita dall'art. 119 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[38] Lettera inserita dall'art. 3 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5 e abrogata dall'art. 9 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[39] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 1 giugno 1993, n. 27 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[40] Rubrica così modificata dall'art. 3 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[41] Comma inserito dall'art. 120 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[42] Comma così modificato dall'art. 120 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[43] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[44] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[45] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[46] Articolo sostituito dall'art. 24 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[47] Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.

[48] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.

[49] Lettera così modificata dall'art. 11 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16.

[50] Lettera così modificata dall'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[51] Comma abrogato dall'art. 125 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[52] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[53] Aggiunge la lettera i) al comma 2, art. 69 della L.R. 1 marzo 1988, n. 7.

[54] Sostituisce la lettera c), comma 1, art. 74 della L.R. 1 marzo 1988, n. 7.

[55] Articolo modificato dall'art. 2 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13 e così sostituito dall'art. 121 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[56] Comma così modificato dall'art. 122 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[57] Comma inserito dall'art. 25 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3 e abrogato dall'art. 123 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[58] Comma così sostituito dall'art. 123 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[59] Lettera così sostituita dall'art. 124 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[60] Comma modificato dall’art. 18 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13. La lett. d) è stata così sostituita dall'art. 124 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[61] Articolo inserito dall’art. 22 della L.R. 24 maggio 2004, n. 15.

[62] Articolo abrogato dall'art. 125 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[63] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 2 aprile 1991, n. 13.

[64] Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 2 aprile 1991, n. 13.

[65] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 2 aprile 1991. n. 13.

[66] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 1 giugno 1993, n. 27.

[67] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.R. 2 aprile 1991, n. 13.

[68] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 1 giugno 1993, n. 27.