§ 6.4.312 - L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.
Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:27/12/2019
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
Art. 2.  (Attività produttive)
Art. 3.  (Risorse agroalimentari, forestali e ittiche)
Art. 4.  (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
Art. 5.  (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
Art. 6.  (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
Art. 7.  (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
Art. 8.  (Salute e politiche sociali)
Art. 9.  (Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)
Art. 10.  (Funzione pubblica)
Art. 11.  (Patrimonio, demanio, affari generali e sistemi informativi)
Art. 12.  (Entrata in vigore)


§ 6.4.312 - L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.

Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022.

(B.U. 3 gennaio 2020, n. 2)

 

Art. 1. (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

1. Al comma 20 dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), le parole «Per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per le annualità 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».

2. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), è sostituito dal seguente:

«3. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole. Gli atti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono trasmessi contestualmente alla Direzione centrale competente in materia di finanze che, entro venti giorni dalla ricezione, rilascia parere per le parti di competenza o richiede integrazioni istruttorie per il tramite della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole.».

3. Al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), le parole «lettere da a) a e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) ed e)».
4. Al fine di perseguire l'obiettivo di sostenere efficacemente la crescita delle PMI e, in particolare, di garantire il sostegno finanziario anche alle microimprese del territorio, è ammessa la partecipazione di minoranza di Friulia SpA, nel ruolo stabilito dall'articolo 7, comma 48, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), al capitale sociale di una società da costituirsi o già costituita che possa operare, anche indirettamente, nel settore del microcredito.

5. Alla legge regionale 9 giugno 2017, n. 21 (Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 dell'articolo 3 è inserito il seguente:

«5 bis. L'Osservatorio regionale antimafia organizza e disciplina il proprio funzionamento in piena autonomia, adottando apposito regolamento interno con cui può, altresì, prevedere la designazione di un presidente o di un coordinatore dell'organo anche con funzioni di rappresentanza nella sottoscrizione di protocolli o convenzioni e per la concessione del patrocinio dell'Osservatorio regionale antimafia a iniziative ritenute di particolare interesse nel perseguimento delle finalità di cui alla presente legge.»;

b) il comma 5 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può procedere, altresì, all'approvazione di un apposito bando per l'istituzione di una o più borse di studio o di premi a favore di studenti del Friuli Venezia Giulia che si sono distinti per merito scolastico e per l'elaborazione di studi o tesi di laurea coerenti con l'oggetto e le finalità della presente legge, anche al fine di formare professionalità specifiche.».

6. In considerazione dell'imminente scadenza, prevista per il 31 dicembre 2020, del contratto per la gestione del servizio di tesoreria regionale, in un'ottica di economicità dell'azione amministrativa della pratica di rinnovo del suddetto contratto prevista dal vigente contratto di tesoreria, e in virtù di una condivisione dell'interesse a una verifica circa la disponibilità dell'istituto di credito tesoriere di riferimento a proseguire nel rapporto originariamente instaurato, è data facoltà, al fine di procedere unitariamente al rinnovo del suddetto contratto, di formulare delega espressa in favore dell'Amministrazione regionale, secondo le modalità e nei termini comunicati dalla Direzione centrale finanze, ai seguenti enti:

a) il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia - Trieste;

b) gli enti regionali di cui all'articolo 2 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres.:

1) ETPI - Ente tutela patrimonio ittico - Udine;

2) ARDISS - Agenzia Regionale per il diritto agli studi superiori - Trieste;

3) ERSA - Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - Gorizia;

4) ERPAC - Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Friuli Venezia Giulia - Codroipo;

5) ARPA - Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia - Palmanova;

c) gli enti del Servizio sanitario regionale della Regione Friuli Venezia Giulia che, a decorrere dall'1 gennaio 2020, acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, in combinato disposto con l'articolo 11, della legge regionale 17 dicembre 2018 n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), la seguente strutturazione e conseguente denominazione:

1) Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AS FO);

2) Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI);

3) Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC);

4) Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste (IRCCS Burlo);

5) Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Centro di riferimento oncologico" di Aviano (IRCCS CRO);

6) Azienda regionale di coordinamento per la salute - ARCS in quanto ente subentrato, a decorrere dall'1 gennaio 2019, all'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS) - Udine.

7. Per le finalità di cui al comma 6 gli enti ivi individuati sono autorizzati a delegare all'Amministrazione regionale la funzione di rinnovo del contratto di cui al medesimo comma 6.

8. L'Ente di decentramento regionale di Trieste, l'Ente di decentramento regionale di Gorizia, l'Ente di decentramento regionale di Udine, l'Ente di decentramento regionale di Pordenone, l'Ente tutela patrimonio ittico (ETPI), l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), l'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), l'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (ERPAC), l'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, l'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane/Agenzia regionale per la lingua friulana, l'Ente Parco naturale delle Prealpi Giulie e l'Ente Parco naturale delle Dolomiti Friulane si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, informazione desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) [1].

 

     Art. 2. (Attività produttive)

1. Il contributo in forma di credito d'imposta concesso ai sensi dell'articolo 2, comma 35, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), può essere usufruito in via anticipata per un importo fino al 100 per cento dell'ammontare del contributo concesso, in assenza di fideiussione bancaria o polizza assicurativa in deroga all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Le domande presentate nel corso dell'anno solare ai sensi dell'articolo 2, comma 35 della legge regionale 29/2018, per le quali non è stato possibile adottare il decreto di concessione a causa di indisponibilità di risorse finanziarie, ovvero a causa delle operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario, sono finanziate con fondi stanziati nell'esercizio finanziario successivo, con priorità rispetto alle domande presentate successivamente.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate anche alle domande presentate nel corso dell'anno 2019.

4. Al fine di mantenere, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), lo svolgimento e la gestione di attività economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale in ciascuna area territoriale regionale con offerta turistica omogenea, PromoTurismoFVG è autorizzata ad acquistare le quote, nella misura massima del 3 per cento, della società Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa - Lignano Sabbiadoro, che si rendono disponibili in seguito a cessione da parte degli enti locali partecipanti.

5. I termini per la rendicontazione delle spese dei contributi fissati con i decreti di concessione di cui all'articolo 2, comma 135, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono prorogati al 31 dicembre 2020.

6. Al fine di consentire il miglior utilizzo delle risorse regionali destinate all'attuazione dei Progetti integrati di sviluppo urbano sostenibile (PISUS), finanziati esclusivamente con fondi regionali, il termine di ammissibilità delle spese sostenute dal beneficiario è prorogato al 30 giugno 2022 e il termine di conclusione e di trasmissione della rendicontazione alla Struttura regionale attuatrice è prorogato al 31 dicembre 2022 [2].

7. Il termine entro il quale la Regione deve approvare la relazione di chiusura della rendicontazione relativa ai progetti di cui ai commi 6 e 8 è prorogato al 31 marzo 2023 [3].

8. Al fine di consentire il miglior utilizzo delle risorse regionali destinate all'attuazione dei Progetti integrati di sviluppo urbano sostenibile (PISUS) cofinanziati con fondi statali del Piano di Azione e Coesione (PAC) e con fondi regionali, il termine di ammissibilità delle spese sostenute dal beneficiario è prorogato al 30 giugno 2022 e il termine di conclusione e di trasmissione della rendicontazione alla Struttura regionale attuatrice è prorogato al 31 dicembre 2022 [4].

9. Al comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 (Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci), le parole «infrastrutture e territorio» sono sostituite dalle seguenti: «competente in materia di attività produttive».

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore del Comune di Caneva il contributo già concesso a PromoTurismoFVG con decreto del Direttore del Servizio turismo n. 3972/PROTUR di data 29 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), per interventi di completamento funzionale dell'opera già realizzata nell'ambito della valorizzazione turistica dei siti culturali e naturali del Friuli Venezia Giulia iscritti nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO.

11. Il contributo di cui al comma 10 viene concesso a seguito di apposita domanda del Comune di Caneva, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di turismo, corredata di una relazione illustrativa e di prospetto inerente al suo utilizzo.

12. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive), le parole «attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «ambiente e energia».

13. I finanziamenti agevolati di cui all'articolo 2, comma 13, lettera c), della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), possono essere concessi per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine delle imprese che anticipano il contributo previsto per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico ai sensi dell'articolo 14, comma 3.1, e 16, comma 1 octies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. A tal fine l'importo dei finanziamenti agevolati è calcolato con riferimento al valore del credito d'imposta vantato dall'impresa fornitrice in relazione ai contributi che l'impresa medesima ha anticipato sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico.

14. Al comma 80 dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), dopo le parole «corredata di» sono aggiunte le seguenti: «un programma anche triennale e di».

15. Relativamente al contributo prorogato con decreto 20 novembre 2018, n. 4315/PROTUR per l'intervento "Riqualificazione del rifugio alpino Losa", il nuovo termine per ultimazione lavori è fissato il 30 settembre 2021 e quello per la rendicontazione della spesa sostenuta è fissato il 30 novembre 2021.

 

     Art. 3. (Risorse agroalimentari, forestali e ittiche)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in comodato d'uso gratuito ai Comuni compresi nelle zone montane i mezzi di proprietà utilizzati per la gestione in amministrazione diretta del patrimonio silvo - pastorale della Regione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, due o più Comuni possono segnalare alla Direzione centrale competente in materia di risorse forestali le straordinarie esigenze per cui richiedono l'utilizzo dei mezzi, allegando la documentazione comprovante l'impegno a gestirli in maniera congiunta. La Direzione centrale valuta la segnalazione tenendo conto della necessità di impiegare i mezzi per le proprie finalità istituzionali, dell'adeguatezza dei medesimi alle esigenze rappresentate dai Comuni e dell'estensione del territorio in cui i Comuni intendono impiegare i mezzi.

3. Gli oneri relativi all'assicurazione e all'utilizzo dei mezzi sono integralmente a carico dei comodatari per tutta la durata del comodato. Le modalità e le condizioni d'uso dei mezzi di cui al comma 1 da parte dei Comuni e la ripartizione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria sono previste nel contratto di comodato, tenuto conto della durata del comodato stesso.

4. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), le parole «termine perentorio del» sono soppresse.

5. Al comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), le parole «e dell'Amministrazione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA)».

6. Al comma 9 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

7. Al comma 1 dell'articolo 18 bis della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), le parole «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

8. L'articolo 5 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), è sostituito dal seguente:

«Art. 5. (Piani generali di bonifica)

1. Per ciascun comprensorio classificato di bonifica, l'attività di bonifica e di irrigazione è svolta secondo le previsioni del Piano generale di bonifica.

2. Il Piano generale di bonifica:

a) censisce le opere di bonifica, di irrigazione e idrauliche esistenti nel comprensorio;

b) definisce le principali linee di intervento nel comprensorio;

c) individua gli interventi di bonifica e irrigui, indicandone le priorità, la fattibilità amministrativa e tecnica, nonché la valutazione dei costi.

3. L'Amministrazione regionale si avvale, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva, dei Consorzi di bonifica per la predisposizione e l'aggiornamento dei Piani generali di bonifica secondo gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1. La delegazione amministrativa intersoggettiva comprende anche le attività e la redazione dei documenti finalizzate alla valutazione ambientale strategica.

4. I Piani generali di bonifica sono sottoposti alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) che viene avviata dall'Amministrazione regionale a seguito della presentazione, da parte dei Consorzi di bonifica delegatari, del Rapporto preliminare e di tutta la documentazione necessaria. A conclusione della procedura di VAS, i Piani generali di bonifica sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

5. I Piani generali di bonifica possono essere aggiornati ogni qualvolta l'Amministrazione regionale lo ritenga opportuno: in ogni caso, con cadenza quinquennale, viene effettuata una verifica sull'esigenza di procedere all'aggiornamento e i relativi esiti sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.

6. Con deliberazione della Giunta regionale può essere autorizzata la realizzazione, in deroga, di interventi non previsti nel Piano generale di bonifica.

7. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di bonifica, può essere autorizzata la realizzazione, in deroga, di interventi non previsti nel Piano generale di bonifica che si rendono necessari in conseguenza di calamità naturali e di eventi imprevedibili, per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione o per evitare danni alle medesime, a persone e a immobili.

8. In sede di prima approvazione dei Piani generali di bonifica, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle delegazioni per i Piani generali di bonifica in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022).

9. La Regione può finanziare l'esecuzione di opere di bonifica e irrigazione nelle more dell'approvazione dei Piani generali di bonifica.».

9. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) la parola: «massima» è soppressa;

b) alla lettera b) la parola: «massima» è soppressa.

10. L'articolo 10, comma 1, della legge regionale 6/2008, come modificato dal comma 9, si applica ai procedimenti di indennizzo per i danni verificatisi a partire dall'1 gennaio 2020.

11. Gli indennizzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 6/2008 per i danni verificatisi nell'anno 2019 sono liquidati entro novanta giorni decorrenti dalla deliberazione della Giunta regionale con cui è determinata la percentuale di indennizzo ovvero dalla ricezione, da parte del Servizio competente, della documentazione necessaria alla liquidazione se successiva alla deliberazione medesima.

12. L'articolo 12 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), è abrogato.

13. Il comma 20 dell'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), è abrogato.

14. Al comma 39 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), le parole «e comunque» sono sostituite dalle seguenti: «o se più favorevole pari al doppio del minimo edittale per ogni sanzione irrogata, e comunque per un importo complessivamente».

15. Al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), le parole «e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 gennaio 2020»;

b) alla lettera b), le parole «a dieci anni per gli importi uguali o superiori a 100.000 euro e pari a cinque anni per gli importi inferiori a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «a venti anni per gli importi uguali o superiori a 100.000 euro e pari a dieci anni per gli importi inferiori a 100.000 euro».

16. Dopo il comma 10 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), è inserito il seguente:

«10 bis. Qualora le fatture relative alla fornitura siano inviate agli utenti nell'anno successivo a quello di effettivo consumo oltre i termini di presentazione della domanda di contributo, le stesse sono ammesse al finanziamento relativo all'anno successivo a quello di ricevimento.».

17. In via di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 32, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), il contributo concesso all'Associazione Slow Food Friuli Venezia Giulia deve intendersi riferito all'Associazione Slow Food Italia.

 

     Art. 4. (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), dopo le parole «in materia di ambiente» sono inserite le seguenti: «, previo nulla osta del Ministero della salute ai fini della verifica di conformità alla normativa di settore sul benessere animale,».

2. Alla legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 dell'articolo 9 le parole «sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione e sono trasmesse ai Comuni interessati che provvedono a darne pubblicità nelle forme idonee» sono sostituite dalle seguenti: «sul sito istituzionale dedicato della Regione»;

b) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. (Comitati tecnici)

1. Per le finalità di tutela e di valorizzazione del patrimonio speleologico possono essere istituiti, presso la struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1, tavoli di lavoro tematici denominati Comitati tecnici.

2. I Comitati tecnici sono costituiti con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente e sono composti da esperti del settore e da eventuali soggetti portatori di interesse, individuati in relazione alla tematica e all'obiettivo, di volta in volta, assegnati al Comitato.

3. I Comitati tecnici sono convocati e coordinati dal Direttore della struttura regionale di cui all'articolo 9, comma 1.

4. Per la partecipazione ai Comitati tecnici non sono previsti rimborsi e gettoni di presenza.».

3. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), i periodi «Per la partecipazione al Comitato è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di trasferta. Il Comitato è nominato con deliberazione della Giunta regionale sulla base dei criteri e delle modalità di costituzione stabiliti dalla stessa tramite apposito regolamento.» sono sostituiti dai seguenti: «Per la partecipazione al Comitato è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di trasferta, a carico dell'AUSIR. Il Comitato è nominato dall'AUSIR sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.».

4. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole «al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione unica» sono sostituite dalle seguenti: «al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 19, al rinnovo dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 21, alla conferma dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 19, commi 6 e 7, all'autorizzazione dei progetti di variante di cui all'articolo 20 e all'autorizzazione alla deroga ai vincoli di cui all'articolo 15, comma 7»;

b) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c bis) gli oneri relativi alle attività di verifica e di controllo connesse alle comunicazioni di inizio attività degli impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 152/2006;»;

c) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e bis) gli oneri per le ispezioni e per i controlli relativi alle operazioni di recupero dei rifiuti in impianti di coincenerimento di cui all'articolo 216 del decreto legislativo 152/2006.».

5. All'articolo 33 della legge regionale 34/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «pari al 20 per cento» sono soppresse;

b) al comma 3 le parole «pari al 10 per cento» sono soppresse;

c) al comma 4 le parole «pari al 20 per cento» sono soppresse;

d) al comma 5 le parole «pari al 50 per cento» sono soppresse;

e) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5 bis. Con deliberazione della Giunta regionale è determinata la quota di utilizzo delle risorse del Fondo per l'ambiente di cui all'articolo 11 della legge regionale 5/1997, da destinare alle finalità previste dai commi 2, 3, 4 e 5.».

6. All'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 15 dopo le parole «a favore di società e di associazioni» è inserita la seguente: «sportive»;

b) al comma 17 le parole «entro il termine del 31 marzo di ogni anno, con le modalità indicate» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine e con le modalità indicati».

7. All'articolo 21 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione carburanti), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «degli impianti, dei depositi e delle infrastrutture energetiche autorizzati ai sensi della presente legge e di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), e) ed f)» sono sostituite dalle seguenti: «degli impianti e dei depositi di stoccaggio di oli minerali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f), autorizzati ai sensi della presente legge»;

b) al comma 2 le parole «o del collaudo di cui al comma 6» sono soppresse;

c) i commi 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 sono abrogati.

8. L'articolo 4, comma 11, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), si interpreta nel senso che, qualora gli interventi finanziati siano finalizzati all'allacciamento di utenze private o alla cessione, a titolo oneroso, dell'energia prodotta, i contributi sono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

9. [Nell'anno 2020 le domande di concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 11, della legge regionale 25/2016, sono presentate alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, dalle ore 12.00 del 15 giugno 2020 alle ore 12.00 del 31 agosto 2020] [5].

10. Alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera b) del comma 1 dopo le parole «per autotrazione» sono aggiunte le seguenti: «anche con riferimento ai beneficiari ai quali hanno rilasciato l'autorizzazione»;

2) alla lettera c) del comma 1 prima delle parole «all'applicazione» sono inserite le seguenti: «alla vigilanza e»;

3) i commi 3, 4 e 7 sono abrogati;

b) al comma 1 dell'articolo 10 la parola «settimanale» è sostituita dalla seguente: «bisettimanale».

11. Al comma 58 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), le parole «in trent'anni» sono sostituite dalle seguenti: «in cinquant'anni».

12. Al comma 5 dell'articolo 9 bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), le parole «Il direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «Il Direttore della struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali».

13. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 43/1990 le parole «La Giunta regionale con propria deliberazione» sono sostituite dalle seguenti: «Il Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente».

14. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 43/1990 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è abrogata;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) il Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente o il suo sostituto, che la presiede;».

15. Le disposizioni di cui all'articolo 9 bis, comma 5, della legge regionale 43/1990, di cui all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 43/1990, e di cui all'articolo 22 della legge regionale 43/1990, come modificati rispettivamente dai commi 12, 13 e 14, si applicano ai procedimenti previsti dagli articoli 19, 23 e 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, il proponente abbia trasmesso all'autorità competente lo studio preliminare ambientale o l'istanza di VIA o l'istanza di proroga del provvedimento di VIA.

16. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, sono definite le linee guida per la formulazione delle condizioni ambientali nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e nel provvedimento di VIA, nonché per l'attività di verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali stesse, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 152/2006.

17. [Le campagne di recupero di rifiuti non pericolosi con impianti mobili rientranti nella categoria di cui alla lettera zb) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006 e autorizzati ai sensi dell'articolo 208, comma 15, del medesimo decreto legislativo 152/2006, non sono soggette al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 152/2006, qualora il rifiuto provenga da attività di costruzione e di demolizione finalizzate alla realizzazione di progetti non determinanti impatti ambientali significativi e negativi e il rifiuto recuperato sia utilizzato all'interno dello stesso cantiere in cui è stato prodotto] [6].

18. Ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, per gli scarichi di acque reflue soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, che recapitano in mare o in zone di foce, con riferimento ai parametri boro per il quale è fissato un limite di 10 mg/l, solfati e cloruri, non trovano applicazione i valori limite di emissione di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006.

19. Il comma 11 dell'articolo 21 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), è sostituito dal seguente:

«11. Nei corsi d'acqua di montagna gli interventi di cui all'articolo 20, comma 2 bis, che prevedano l'asporto di materiale litoide fino a un quantitativo massimo di 15.000 metri cubi, non sono soggetti all'applicazione del comma 4. Con la deliberazione di cui al comma 1 la Giunta regionale, sentite le Amministrazioni comunali interessate, individua le aree in cui per questi casi l'autorizzazione idraulica costituisce il titolo per realizzare l'intervento, acquisiti tramite conferenza di servizi tutti i restanti pareri, nulla osta o altri atti abilitativi comunque denominati.».

20. Le compensazioni disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 4, della legge regionale 11/2015, si applicano anche ai progetti degli interventi di manutenzione degli alvei mediante l'asporto di materiale litoide di cui all'articolo 21, comma 4, lettera c), della legge regionale 11/2015, per i quali siano stati presentati lo studio preliminare ambientale ai fini della verifica dell'assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale o l'istanza di valutazione di impatto ambientale, in data anteriore all'entrata in vigore della legge regionale 11/2015 e abbiano ottenuto la concessione per l'esecuzione degli interventi, successivamente a tale data.

21. All'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11 le parole «di un velocipede» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun velocipede»;

b) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11 bis. L'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio e l'assegnazione delle risorse a esse destinate per lo svolgimento dell'attività sono disciplinati da una convenzione, che regola i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale.»;

c) al comma 12 le parole «, e le risorse, destinate alle Camere di commercio, per lo svolgimento dell'attività» sono sostituite dalle seguenti: «; con il medesimo regolamento sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi e di rendicontazione della spesa».

22. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme urgenti in materia di ambiente, energia, di infrastrutture e di contabilità), la parola «due» è sostituita dalla seguente: «tre».

23. Alla legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 bis dell'articolo 3 è inserito il seguente:

«1 ter. Nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, è consentita la circolazione delle motoslitte su percorsi specifici, individuati secondo le procedure di cui all'articolo 2, a condizione che gli stessi risultino appositamente segnalati e provvisti di indicazioni riguardo ai limiti di utilizzo, nel rispetto della normativa ambientale e paesaggistica.»;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 8 è inserito il seguente:

«1 bis. In caso di circolazione delle motoslitte in difformità a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1 ter, si applicano le sanzioni di cui al comma 1.».

 

     Art. 5. (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

1. Il comma 5 dell'articolo 61 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è sostituito dal seguente:

«5. Con regolamento regionale emanato in conformità ai principi di cui al comma 1 sono dettate norme di attuazione della parte III della presente legge in materia di paesaggio e, in particolare, per disciplinare:

a) l'esercizio delle funzioni paesaggistiche di cui agli articoli 58, 59 e 60 in conformità alla disciplina statale vigente e al Piano paesaggistico regionale e in applicazione del Codice dell'Amministrazione digitale;

b) il funzionamento della Commissione regionale per il paesaggio di cui all'articolo 56 e delle Commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 59;

c) le modalità attuative relative al procedimento di adeguamento o conformazione degli strumenti urbanistici alle previsioni del Piano paesaggistico regionale, previamente condivise con gli organi statali competenti in materia di copianificazione paesaggistica.».

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Mereto di Tomba il contributo già concesso con decreto n. 5040, del 24 novembre 2014, ai sensi dell'articolo 4, commi 55 e seguenti, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), e interamente erogato a seguito della conversione operata ai sensi della legge regionale 7 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 19/2013 concernenti gli enti locali), con decreto n. 4035, del 15 giugno 2017, per i lavori di costruzione di una pista ciclabile che colleghi gli abitati di San Marco e di Tomba verso il condiviso cimitero, a completamento di un più ampio contesto progettuale di area vasta che si andrà a realizzare.

3. Per le finalità di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Mereto di Tomba inoltra istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione dell'incentivo.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare alla Camera di commercio di Pordenone Udine il contributo già concesso alla Camera di commercio di Udine con decreto n. 3472, del 26 luglio 2018, ai sensi dell'articolo 5, commi da 14 a 16, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45, (Legge di stabilità 2018), con riferimento a consulenze di marketing strategico, spese tecniche e progettazione finalizzate alla riqualificazione e valorizzazione del territorio del Comune di Udine.

5. Per le finalità di cui al comma 4, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente beneficiario inoltra istanza corredata di un quadro economico. Con il provvedimento di conferma è fissato il nuovo termine di rendicontazione dell'incentivo.

6. Dopo il comma 26 dell'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), sono inseriti i seguenti:

«26 bis. Con riferimento agli incentivi concessi ai sensi del comma 26 il vincolo di destinazione stabilito dall'articolo 32 della legge regionale 7/2000 è limitato alla durata di due anni dall'erogazione del contributo.

26 ter. Le domande non finanziate entro il 31 dicembre 2020 sono in ogni caso archiviate.».

7. In considerazione dell'esigenza di perseguire la valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà pubblica in condizioni di degrado, le risorse già concesse al Comune di Trieste con i decreti del Direttore del servizio edilizia n. 3954, dell'1 dicembre 2015, e n. 8570 del 15 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, commi 16 e 19 bis, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono confermate in forma di contributi in conto capitale per la riqualificazione diretta dell'immobile, come individuato nei provvedimenti di concessione, a sostegno di finalità pubbliche di interesse sociale nel settore dell'edilizia residenziale.

8. I contributi di cui al comma 7 sono riconosciuti nel limite massimo della spesa per la riqualificazione dell'immobile. Tra le spese ammissibili rientrano anche i costi già sostenuti in attuazione dell'articolo 9, comma 16, della legge regionale 27/2014, preliminari all'avvio dell'iniziativa originariamente prevista.

9. Per le finalità di cui ai commi 7 e 8, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Trieste presenta alla Direzione centrale competente in materia di edilizia residenziale un'istanza di conferma dei finanziamenti concessi, corredata dell'evidenza delle spese già sostenute preliminarmente all'avvio dell'iniziativa originariamente prevista e di una relazione tecnica con preventivo di spesa e cronoprogramma riferiti al quadro aggiornato dell'intervento da realizzare.

10. Il decreto di conferma dei finanziamenti dispone le modalità di erogazione al Comune e fissa i termini di presentazione del progetto definitivo, di inizio e fine lavori e di rendicontazione della spesa, in osservanza degli articoli 56, 57, 62 e 64 bis della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

11. I commi 19 ter e 19 quater dell'articolo 9 della legge regionale 27/2014 sono abrogati.

12. Le risorse finanziarie statali trasferite alla Regione a fronte del riparto nazionale per l'anno 2019 per il sostegno nel pagamento dei canoni di locazione previsti dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti a uso abitativo), sono ripartiti tra i Comuni sulla base del fabbisogno rappresentato per l'anno 2019 con le modalità vigenti alla data del trasferimento statale e per importi per singolo Comune non inferiori a 50 euro ciascuno.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare in via definitiva il finanziamento già concesso con il decreto n. 3381, del 19 luglio 2018, e interamente erogato, in attuazione dell'articolo 5, commi dal 29 al 31, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), e delle successive variazioni tabellari disposte con legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), e con legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), per i lavori di messa in sicurezza della struttura ricreativa e di aggregazione giovanile nella frazione di Rizzolo del Comune di Reana del Rojale, comprensivi delle opere di completamento resesi necessarie nel corso dell'esecuzione di lavori principali, a causa dell'inadeguatezza delle fondazioni esistenti.

14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare alla parrocchia di San Pietro Apostolo di Cordenons il contributo già concesso con decreto n. 3388, del 20 luglio 2018, per lavori di miglioramento sismico della scuola materna ai sensi dell'articolo 4, commi da 95 a 97, della legge regionale 1/2005, per procedere invece con i lavori di ristrutturazione con adeguamento a norma e abbattimento delle barriere architettoniche dei locali di proprietà della parrocchia, insistenti nello stesso edificio, da destinare a centro di aggregazione giovanile.

15. Per le finalità di cui al comma 14, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la parrocchia di San Pietro Apostolo di Cordenons inoltra alla Direzione competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione dell'incentivo.

16. Il contributo già concesso ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), e confermato con decreto n. 7648/TERINF, del 20 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), può essere utilizzato anche per l'acquisto di arredi e attrezzature strettamente connessi e funzionali alla messa in esercizio del fabbricato oggetto di ristrutturazione. Ad avvenuta realizzazione dell'opera, ed entro dodici mesi dal termine di ultimazione dei lavori, il beneficiario del contributo presenta il rendiconto della spesa sostenuta ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, anche con riguardo alle spese per arredi e attrezzature sopra indicati.

 

     Art. 6. (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

1. Dopo il capo III del titolo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), è inserito il seguente:

«Art. 39 bis. (Conferma di incentivi in materia di beni culturali)

1. In caso di mancato rispetto del termine di rendicontazione, fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato, di incentivi concessi dalla Direzione centrale competente in materia di beni culturali, l'organo concedente, su istanza del beneficiario, ha facoltà, in presenza di motivate ragioni, di confermare il contributo e fissare un nuovo termine di rendicontazione accertata la compiuta ultimazione dei lavori.».

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi a valere sull'Avviso pubblico per progetti riguardanti la realizzazione di studi e ricerche storiche di base concernenti la prima guerra mondiale e sull'Avviso pubblico per la realizzazione di progetti educativi e didattici finalizzati ad ampliare la conoscenza e a favorire la riflessione sui fatti storici della prima guerra mondiale, approvati con deliberazione della Giunta regionale 13 marzo 2017, n. 436, e le relative spese sostenute possono essere rendicontate fino al termine del 31 marzo 2020 [7].

3. Il comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è sostituito dal seguente:

«2 bis. I finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti pubblici, a soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e a società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30 ter, come inserito dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), in materia di imprese culturali e creative e dalle specifiche esclusioni disposte nei regolamenti o negli avvisi pubblici previsti dagli articoli seguenti, per categorie di beneficiari destinatari di altre tipologie di finanziamenti.».

4. I commi 21 e 22 dell'articolo 7 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), sono abrogati.

5. I commi da 39 a 42 dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono abrogati.

6. I commi da 91 a 93 dell'articolo 7 della legge regionale 45/2017 sono abrogati.

7. All'articolo 17 della legge regionale 24 novembre 2016, n. 17 (Norme urgenti in materia di cultura e sport), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9 le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

b) al comma 10 le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi ai sensi del Bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi, approvato con deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2017, n. 1628.

9. Per le finalità di cui al comma 8 i Comuni presentano alla struttura competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza volta a ottenere la conferma del contributo.

10. Ai sensi del comma 8 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva conferma i contributi e fissa un nuovo termine per la trasmissione della determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori principali.

11. Per le finalità di cui all'articolo 13, commi da 25 a 26, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le attività connesse all'organizzazione dell'evento denominato "EYOF FVG 2023" Festival Olimpico della Gioventù Europeo, possono essere realizzate dal Comitato organizzatore di EYOF FVG 2023 anche nel corso del 2020 a valere sulle risorse finanziarie già concesse nel 2019.

12. Al comma 25 dell'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), la parola «annualmente» è soppressa.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi ai sensi della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 (Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale), a favore di Comuni per il sostegno di interventi di conservazione, manutenzione e restauro di beni immobili e di siti legati alla prima guerra mondiale.

14. Per le finalità di cui al comma 13 i Comuni beneficiari presentano al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza di conferma corredata di una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia.

15. Il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di cui al comma 14 e la completezza della documentazione prodotta, provvede alla conferma dei contributi e all'erogazione dei saldi eventualmente spettanti.

16. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 16/2014 è inserito il seguente:

«2.1 La misura minima, determinata dal regolamento di cui al comma 2, ai fini dell'accesso ai finanziamenti, per i borderò produzione, borderò ospitalità e di dichiarazioni di avvenuto spettacolo, viene raggiunta comprendendo in tale novero anche quelli intestati ai soggetti co-organizzatori degli spettacoli.».

17. La disposizione di cui al comma 2.1 dell'articolo 12 della legge regionale 16/2014, come introdotto dal comma 16, trova applicazione anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nelle more dell'adeguamento del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 0199/Pres. (Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri regionali di ospitalità e di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)).

18. Per le finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO), le attività connesse alla candidatura di cui all'articolo 18, comma 8, della medesima legge, possono essere realizzate anche nel corso del 2020 a valere sulle risorse finanziarie già concesse nel 2019.

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 100.000 euro concesso, ai sensi dell'articolo 7, commi 57, 58, 59, 59 bis, 61, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), al Comune di Medea per l'intervento denominato "Lavori urgenti di messa in sicurezza del complesso monumentale dell'Ara Pacis Mundi di Medea, al fine di garantirne la riapertura al pubblico".

20. Per le finalità di cui al comma 19 il Comune di Medea presenta istanza di conferma del contributo al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

21. Ai sensi del comma 19 il Servizio competente in materia di beni culturali conferma il contributo e fissa i nuovi termini di attivazione delle procedure di affidamento dei lavori principali, di conclusione dei lavori e di rendicontazione del contributo.

22. Al comma 1 dell'articolo 58 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), le parole «a valere sull'annualità 2019,» sono soppresse.

23. Per le finalità di cui all'articolo 17 bis, comma 3, della legge regionale 16/2014, l'attività istituzionale e di interesse pubblico dell'associazione Istituzione sinfonica del Friuli Venezia Giulia può essere realizzata dall'associazione medesima anche nel corso del 2020 a valere sulle risorse finanziarie già concesse nel 2019.

24. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 10 (Istituzione della "Giornata in ricordo della tragedia del Vajont" e del riconoscimento "Memoria del Vajont"), è aggiunto il seguente:

«1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 32 e 32 bis e di cui all'articolo 32 ter, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), e le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 10 del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres.».

25. Al comma 8 dell'articolo 12 bis della legge regionale 23/2015 le parole «la creazione e la diffusione dell'immagine mediante la predisposizione di un logo collettivo e attua azioni mirate di sviluppo del turismo culturale» sono sostituite dalle seguenti: «la diffusione dell'immagine coordinata e attua azioni mirate di sviluppo del turismo culturale.».

26. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 13/2019 è sostituito dal seguente:

«5. Al fine di favorire l'avvio del MESS, in sede di prima applicazione i finanziamenti di cui all'articolo 12 bis, comma 5, della legge regionale 23/2015, come inserito dal comma 4, relativi all'anno 2019, sono concessi dall'ERPAC sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale, previo trasferimento delle relative risorse all'ente medesimo; l'ERPAC può altresì utilizzare direttamente le risorse trasferitegli per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 12 bis, comma 5, medesimo.».

27. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 5, della legge regionale 13/2019, come modificato dal comma 26, gli interventi possono essere realizzati dai musei che fanno parte del MESS e dall'ERPAC anche nel corso del 2020 a valere sulle risorse finanziarie trasferite all'ERPAC nel 2019.

28. Per le finalità di cui all'articolo 7, commi 19 e 20, della legge regionale 29/2018 le attività del Cluster regionale cultura e creatività possono essere realizzate dal soggetto gestore individuato con il Bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 2019, n. 1128 anche nel corso del 2020 a valere sulle risorse finanziarie già concesse nel 2019.

29. Per le finalità di cui all'articolo 7, commi da 9 a 11, della legge regionale 29/2018, le iniziative concorsuali e i progetti atti a preparare e sostenere la candidatura congiunta delle città di Nova Gorica e di Gorizia a "Capitale europea della cultura 2025" possono essere realizzati dal Comune di Gorizia anche nel corso del 2020 a valere sulle risorse finanziarie già concesse nel 2019.

30. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sull'Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo, le manifestazioni cinematografiche, le manifestazioni espositive, la divulgazione della cultura umanistica e scientifica sul tema "2200° anniversario della fondazione della città romana di Aquileia", approvato con deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2018, n. 1976, possono essere rendicontate fino al termine del 30 settembre 2020.

31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 24.976 euro annui concesso ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), al Comune di Paularo con decreto n. 4573/CULT del 5 dicembre 2008 per l'intervento "Edificio Palucjan e Fontana Villafuori: acquisizione e restauro" e confermato con decreto n. 1152/CULT del 3 giugno 2011 per l'intervento "Recupero parziale della ex sede della scuola elementare del capoluogo e restauro della fontana Villafuori", confermato con decreto 361/CULT del 28 gennaio 2018 e convertito con decreto n. 2437/CULT del 23 settembre 2019 in un contributo una tantum in conto capitale per l'ammontare delle rate non ancora erogate.

32. Per le finalità di cui al comma 31 il Comune di Paularo presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato dell'intervento.

33. Ai sensi del comma 31 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo.

34. L'Amministrazione regionale rinuncia al recupero del diritto di credito derivante dalla mancata rendicontazione del contributo concesso alla Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo di Castions di Zoppola per la realizzazione del restauro del dipinto raffigurante la Beata Vergine col bambino e San Marco Evangelista, a condizione che la Parrocchia medesima presenti, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la rendicontazione, con le modalità di cui all'articolo 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), del contributo stesso.

35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi per la realizzazione di progetti di investimento per l'acquisto, l'ampliamento, la ristrutturazione, il restauro o la valorizzazione di immobili e relative pertinenze destinati a sede di biblioteca o di museo.

36. Per le finalità di cui al comma 35 i beneficiari dei contributi presentano alla struttura competente in materia beni culturali, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di conferma del contributo corredata di un cronoprogramma aggiornato dell'intervento.

37. Il Servizio competente in materia di beni culturali provvede alla conferma del contributo e alla fissazione di nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori e di rendicontazione del contributo.

38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi, ai sensi del Bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2018, n. 244, ai Comuni di Claut, Gradisca d'Isonzo, Santa Maria la Longa e San Giorgio di Nogaro, nonché a confermare il contributo concesso a favore del Comune di San Vito al Tagliamento, in relazione alle mutate esigenze rappresentate dal Comune medesimo, ai sensi del Bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi approvato con deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2017, n. 1628, per un diverso intervento da eseguirsi presso l'area sportiva di Ligugnana di San Vito al Tagliamento.

39. Per le finalità di cui al comma 38, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al Bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 244/2018 i Comuni presentano al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva apposita istanza volta a ottenere la conferma del contributo e, in relazione al Bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1628/2017, il Comune interessato presenta, oltre all'istanza di conferma del contributo, anche la documentazione di cui all'articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

40. Ai sensi del comma 38 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, in relazione al Bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 244/2018, conferma i contributi e fissa un nuovo termine per la trasmissione della determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori principali, nonché a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione. In relazione al Bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1628/2017 il Servizio conferma il contributo e fissa i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione.

41. L'Amministrazione regionale, in relazione alle mutate esigenze del Comune di Remanzacco in ambito infrastrutturale sportivo, è autorizzata a confermare al Comune medesimo il contributo oggetto del decreto n. 403/CULT del 4 febbraio 2019, a favore di un diverso intervento da eseguirsi presso il Campo sportivo di Orzano.

42. Per le finalità di cui al comma 41, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Remanzacco presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo, corredata della documentazione di cui all'articolo 56, comma 1, della legge regionale 14/2002.

43. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 42, a confermare il contributo di cui al comma 41 e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione.

44. Il comma 51 dell'articolo 7 della legge regionale 13/2019 è sostituito dal seguente:

«51. Per le finalità cui al comma 46, in sede di prima applicazione, con riferimento ai soli procedimenti di rendicontazione per i quali non sia intervenuto il provvedimento conclusivo entro il termine del 30 settembre 2019, i Comuni presentano la domanda di cui al comma 48, entro il 31 marzo 2020, con facoltà di dedurre interventi già realizzati, tra i quali le opere di urbanizzazione o le infrastrutture viarie, che i Comuni dichiarino essere funzionali alla migliore accessibilità degli impianti di cui al comma 46 medesimo.».

 

     Art. 7. (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

1. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 1 bis e 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), le istituzioni scolastiche sono autorizzate a presentare i rendiconti relativi all'anno scolastico 2018-2019 entro la data del 31 gennaio 2020.

2. [L'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 59 (Sovvenzione regionale alle scuole e agli istituti di musica con finalità professionali), è sostituito dal seguente:

«Art. 5. (Modalità)

1. La domanda per l'ottenimento del contributo di cui all'articolo 4 è presentata entro il 30 aprile di ogni anno alla Direzione centrale competente in materia di istruzione. Con apposito bando sono individuati le modalità di presentazione della domanda, le modalità di erogazione del contributo, i termini e le modalità di rendicontazione.»] [8].

3. Per l'anno accademico 2020-2021 l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolato in tre fasce in base alla condizione economica dello studente commisurata al livello dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE):

a) 120 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;

b) 140 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al livello minimo e fino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;

c) 160 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio.

4. All'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2 dopo le parole «comma 1,» sono aggiunte le seguenti: «tenuto conto delle misure nazionali per l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia,»;

b) il comma 2.1 è sostituito dal seguente:

«2.1 Sono ammessi al Fondo di cui al comma 1 i nuclei familiari in cui almeno un genitore risieda o presti attività lavorativa da almeno dodici mesi continuativi in regione. Il regolamento di cui al comma 2 può prevedere di modulare l'intensità del beneficio in relazione al periodo di residenza o attività lavorativa nel territorio regionale da parte di almeno un genitore componente del nucleo familiare.».

5. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, (Assestamento del bilancio 2007), le parole «a soggetti in situazione di svantaggio, in particolare a favore di persone con disabilità:» sono sostituite dalle seguenti: «a persone con disabilità:».

6. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 22/2007 è sostituito dal seguente:

«2. Per ciascuno degli enti beneficiari il contributo di cui al comma 1 è quantificato annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale. Ferma restando la tipologia di destinatari di cui al comma 1, e qualora l'offerta formativa sia compatibile, possono accedere agli interventi anche altre persone in condizioni di svantaggio.».

7. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 22/2007 è sostituito dal seguente:

«3. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione competente in materia di formazione, unitamente ai progetti di cui si prevede la realizzazione, con le modalità e nei termini previsti con apposito avviso. I progetti sono soggetti a valutazione e sono finanziati secondo quanto previsto all'articolo 28, comma 2, lettera b), della legge regionale 27/2017. È autorizzata l'erogazione di un anticipo dell'80 per cento del contributo dopo l'avvio dell'attività. L'erogazione del saldo ha luogo dopo l'esame del rendiconto che il beneficiario è tenuto a presentare entro sessanta giorni dalla chiusura dell'attività.».

8. In sede di prima applicazione, l'avviso di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 22/2007, come sostituito dal comma 7, è approvato entro il 28 febbraio 2020.

9. Nell'ambito di un progetto di riorganizzazione degli enti gestori dei parchi scientifici regionali di cui all'articolo 7, commi 17 e 17 bis, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), il Consorzio Innova FVG, costituito ai sensi dell'articolo 7, comma 72, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è soppresso. La data di decorrenza della soppressione è eventualmente fissata con deliberazione della Giunta regionale. L'amministratore in carica cura, se del caso, ogni adempimento si renda necessario o utile fino alla definitiva estinzione dell'ente [9].

10. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 9 la Regione è autorizzata a sottoscrivere l'aumento di capitale di Friuli Innovazione società consortile a responsabilità limitata, che sarà liberato in natura, per conto della Regione, da parte del Consorzio Innova FVG mediante conferimento del ramo d'azienda relativo alla gestione dei servizi a supporto della ricerca e dell'innovazione. Il valore conferito sarà imputato a capitale nella misura che consenta alla Regione di raggiungere una percentuale di partecipazione al capitale, tenuto conto anche delle concordate operazioni che saranno realizzate dagli altri soci, non superiore al 35 per cento; l'eccedenza sarà imputata a una riserva targata che riconosca alla Regione particolari diritti che saranno indicati nello statuto societario [10].

11. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 9, successivamente all'operazione di cui al comma 10, il Consorzio Innova FVG è, altresì, autorizzato a conferire il ramo d'azienda relativo alla gestione immobiliare degli insediamenti industriali e dei laboratori al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo, ovvero a procedere a fusione per incorporazione nel medesimo Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo. A fronte del conferimento o della fusione, al nuovo consorziato viene riconosciuto, oltre a una quota del fondo di dotazione, un diritto di retrocessione al patrimonio regionale dei beni apportati con l'operazione di cui al periodo precedente, in sede di eventuale scioglimento del Consorzio, sulla base di modalità che saranno determinate con deliberazione della Giunta regionale [11].

12. La valutazione dei rami di azienda individuati ai commi 10 e 11 del presente articolo è effettuata sulla base di apposita perizia giurata richiesta dal Consorzio Innova FVG a soggetto esperto e indipendente [12].

13. Il contributo già concesso dalla Regione per la riqualificazione dell'immobile ai sensi dell'articolo 6, commi da 21 a 23, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), è confermato in favore del Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo. Ai fini di cui al primo periodo, il Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo presenta apposita istanza alla Direzione centrale della Regione competente in materia di lavori pubblici, corredata del rendiconto delle spese già sostenute con l'utilizzo di quota parte del contributo regionale. Il vincolo di destinazione dell'immobile di cui all'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), per la quota parte dell'incentivo già utilizzato dal precedente soggetto beneficiario è a carico del nuovo soggetto proprietario, che sarà definito a seguito delle operazioni di cui ai commi 10 e 11. La porzione dell'immobile oggetto di cessione del ramo di azienda di cui al comma 10 a favore di Friuli Innovazione società consortile a responsabilità limitata, può essere oggetto di intervento di riqualificazione con il contributo in oggetto, previa stipula di apposita convenzione tra il Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo e Friuli Innovazione società consortile a responsabilità limitata [13].

14. I contributi ordinari e straordinari previsti nel bilancio regionale o concessi dall'Amministrazione regionale in favore del Consorzio Innova FVG e attinenti ai rispettivi rami di azienda conferiti nel Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo e in Friuli Innovazione sono confermati a favore di questi ultimi, che vi subentrano per il perseguimento delle medesime finalità [14].

15. Alla data della soppressione del Consorzio Innova FVG la quota del Fondo di dotazione del Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo è attribuita secondo i criteri che saranno determinati con deliberazione della Giunta regionale, agli enti locali che siano già titolari di quote del fondo di dotazione del Consorzio alla data della soppressione e il diritto alla retrocessione in sede di eventuale scioglimento del Consorzio è attribuito alla Regione. È ammessa la partecipazione della Regione al Fondo di dotazione del Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo esclusivamente in via strumentale e temporanea, per il tempo strettamente necessario all'assolvimento degli adempimenti di legge relativi alle operazioni societarie attuate [15].

16. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere tutte le modifiche anche statutarie dei soggetti coinvolti che si rendessero necessarie a fronte degli interventi previsti dai commi precedenti. A tal fine i soggetti di cui ai commi 10 e 11 possono proporre alla Regione integrazioni o modifiche alle attività e ai beni oggetto di trasferimento per coordinare le nuove attività con i propri programmi di sviluppo [16].

16 bis. Nelle more della definizione dell'operazione di cui ai commi 9 e seguenti, è autorizzata la mobilità, a domanda, del personale a tempo indeterminato in servizio presso il Consorzio Innova FVG nei confronti dell'ente pubblico economico funzionale della Regione, di cui alle leggi regionali 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), e 27 marzo 2015 n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale), nel numero massimo di due unità le cui professionalità saranno individuate dall'ente di destinazione nell'ambito delle proprie facoltà assunzionali [17].

17. Al comma 7 dell'articolo 62 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), dopo le parole «enti camerali,» sono inserite le seguenti: «enti pubblici economici,».

18. Il comma 2 dell'articolo 98 della legge regionale 3/2015 è abrogato.

19. I contributi previsti per la realizzazione di attività in materia di istruzione aventi rilevanza sovracomunale di cui all'articolo 8, comma 26, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), sono erogati, in deroga a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 3 marzo 2017, n. 344, anche per le attività che si sono concluse entro l'1 dicembre 2019.

 

     Art. 8. (Salute e politiche sociali)

1. Al comma 30 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

2. A seguito della cessazione dell'efficacia dell'iscrizione agli albi di servizio civile regionale e nelle more dell'adeguamento della legge regionale 23 maggio 2007, n. 11 (Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale), i progetti di servizio civile solidale possono essere presentati dagli enti iscritti all'albo degli enti di servizio civile universale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106), e successive modifiche e integrazioni e dagli enti che erano iscritti per l'anno 2019 all'albo regionale degli enti di servizio civile, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 11/2007 e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0265/2008 e hanno mantenuto i requisiti e le condizioni per l'iscrizione.

3. Al comma 4 dell'articolo 37 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola «inseriti» è sostituita dalle seguenti: «ai fini dell'inserimento»;

b) le parole «e nell'elenco annuale degli investimenti approvati» sono soppresse.

4. Dopo il comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), è inserito il seguente:

«7 bis. Il termine di adeguamento dei requisiti strutturali di cui al comma 4 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 19 ottobre 2017, n. 0241/Pres. (Regolamento ai sensi della legge regionale 20/12 «Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione» recante requisiti delle strutture di ricovero e custodia convenzionate e non convenzionate con finalità prioritarie all'adozione; requisiti delle strutture per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia con finalità commerciali; termini per l'adeguamento dei requisiti), è prorogato al 31 dicembre 2021. Per le strutture, eventualmente beneficiarie entro il 31 dicembre 2021 di un contributo per le medesime finalità di adeguamento dei requisiti strutturali, il termine è di trentasei mesi dalla data del decreto di concessione.».

5. Alla legge regionale 20/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 4 prima della parola «rispettare» sono aggiunte le seguenti: «impedire la fuga in relazione alla specie e»;

b) la lettera i bis) del comma 2 dell'articolo 4 è soppressa;

c) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 33 dopo le parole «comma 2» sono aggiunte le seguenti: «, lettere a), b), c), d), e), g), h), i)»;

d) la lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 33 è sostituita dalla seguente:

«c bis) da 25 euro a 250 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f);».

6. Al comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria), dopo le parole «comunitaria vigente» sono aggiunte le seguenti: «, in subordine all'adozione del piano regionale di coordinamento di cui all'articolo 47, fatte salve le domande già presentate alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022)».

7. La lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati), è sostituita dalla seguente:

«e bis) due rappresentanti della Direzione centrale competente in materia di ambiente, designati dall'Assessore regionale all'ambiente;».

8. Alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 3 è inserito il seguente:

«2 bis. Tra i servizi indicati alla lettera a) del comma 2 sono incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106).»;

b) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. (Vincolo di destinazione e di non alienazione per le imprese beneficiarie di incentivi)

1. Alle cooperative sociali o loro consorzi beneficiari di contributi per investimenti aziendali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 bis della legge regionale 7/2000.

2. Nel caso di contributi per investimenti relativi a beni mobili, i beneficiari hanno l'obbligo di mantenere il relativo vincolo di destinazione per la durata minima di due anni sui beni d'importo pari o superiore alla soglia minima di 5.000 euro ovvero, in assenza di questi, sul bene di maggior valore sempreché d'importo pari o superiore all'ammontare minimo di 2.000 euro.

3. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari sia i beni oggetto di incentivi.».

9. Nelle more dell'entrata in vigore delle misure di semplificazione e di razionalizzazione al sistema di sostegno e incentivazione della cooperazione sociale disciplinato dalla legge regionale 20/2006 e dell'aggiornamento del relativo regolamento di attuazione, per l'anno 2020 la seguente documentazione è presentata dal 3 febbraio 2020 al 31 marzo 2020:

a) domande di contributo relative alle iniziative di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006 ;

b) domande di contributo relative alle iniziative di cui all'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge regionale 20/2006 ;

c) dichiarazioni in ordine al mantenimento degli obblighi e vincoli di cui agli articoli 15 e 17 della legge regionale 20/2006.

10. I termini di cui al comma 9 possono essere differiti per le medesime motivazioni con decreto del Direttore centrale competente in materia di cooperazione sociale da pubblicarsi sul sito internet regionale nella pagina dedicata alle misure di sostegno e incentivazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), e di cui all'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge regionale 20/2006.

11. In ragione del differimento dei termini di cui al comma 9, per l'anno 2020 sono ammissibili a contributo anche le spese sostenute a partire dall'1 gennaio, ancorché sostenute antecedentemente alla presentazione della domanda, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

12. Al comma 4 dell'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), le parole: «, per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'intervento concesso,» sono soppresse.

13. Al fine di garantire la continuità assistenziale nella fase di attuazione dei livelli essenziali di assistenza nazionali e nelle more del completamento del processo di accreditamento, le aziende del Servizio sanitario regionale rinnovano o prorogano per l'anno 2022 le convenzioni già in essere nell'anno 2021 con le strutture residenziali per anziani per le prestazioni residenziali e per i trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale in favore di persone anziane non autosufficienti [18].

14. Il rinnovo è subordinato alla messa a disposizione, da parte degli enti gestori delle strutture, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un sistema di rilevazione delle presenze che consenta alle aziende l'accertamento, in tempo reale, degli operatori presenti nella struttura.

15. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 6/2006 dopo la parola «ricovero» sono aggiunte le seguenti: «, non rilevando a tal fine l'eventuale immediata provenienza da soluzioni sperimentali di abitare inclusivo».

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale il contributo già concesso con decreto n. 1911/SPS del 29 novembre 2018 all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli", ai sensi dell'articolo 9, commi da 28 a 30, della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali), interamente già erogato, per l'acquisizione e l'adeguamento di immobili da adibire ad attività dell'azienda sanitaria per garantire la continuità dell'assistenza alla comunità locale di Tolmezzo in relazione all'eccezionalità della situazione determinata dall'avvio della ristrutturazione dell'ospedale di Tolmezzo.

17. Per le finalità di cui al comma 16, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale inoltra istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e cronoprogramma. Con il provvedimento di conferma è fissato il termine di rendicontazione del contributo.

 

     Art. 9. (Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)

1. [La previsione di cui all'articolo 19, comma 3, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), si applica alle Comunità previste dalla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale)] [19].

2. In attuazione della legge regionale 21/2019, è consentito il collocamento del personale assunto dalle Unioni territoriali intercomunali nelle costituende Comunità e nei Comuni e l'invarianza di spesa è assicurata a livello di sistema regionale integrato.

3. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 7 novembre 2019, n. 19 (Recepimento dei principi fondamentali del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia, di cui all'Accordo tra Stato e Regione in materia di finanza pubblica del 25 febbraio 2019. Modifiche alla legge regionale 18/2015), con modifica organica della legge regionale 18/2015 in materia di finanza locale sono previsti gli obblighi posti a carico degli enti locali, ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, aventi natura di concorso finanziario nonché relativi alla sostenibilità del debito e della spesa di personale, oltre all'equilibrio di bilancio previsto e disciplinato dalla normativa statale.

4. Il comma 1 quater dell'articolo 31 della legge regionale 18/2015 è sostituito dal seguente:

«1 quater. Gli enti locali che inviano i flussi informativi relativi al rendiconto di gestione alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) oltre i termini fissati dalla normativa statale, non possono accedere alla procedura prevista dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 18/2015, fino a quando non abbiano adempiuto.».

5. All'articolo 27 bis della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non più di due nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti o nelle Comunità di montagna e nella Comunità collinare e non più di due nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti o nei Comuni previsti all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/2014.»;

b) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

«1 bis. Nei limiti all'affidamento di incarichi di cui al comma 1, non rileva l'attività di revisione svolta a favore:

a) dell'Unione territoriale intercomunale dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune più popoloso, ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 25;

b) dell'Unione territoriale intercomunale dall'organo proprio di revisione economico-finanziaria;

c) della Comunità, della Comunità di montagna e della Comunità collinare dall'organo di revisione economico-finanziaria di uno dei Comuni aderenti, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, e dell'articolo 24, commi 2 e 3, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale).».

6. Le operazioni degli Uffici stralcio relativi alle Comunità montane devono concludersi entro il 31 dicembre 2020.

7. In attuazione dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 "Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative", alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 "La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali", e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"), sono modificati gli oggetti degli interventi concertati ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 18/2015 a valere sulle risorse regionali 2017 e 2018-2020 come di seguito indicato:

a) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Canal del Ferro - Valcanale denominato "Realizzazione di reti elettriche per il trasporto di energia nelle malghe prive di corrente elettrica", previsto dalla tabella Q riferita all'articolo 12 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), a valere sulle risorse regionali 2017 e nel relativo patto territoriale, è sostituito dal seguente: "Realizzazione di reti elettriche per il trasporto di energia e di interventi di miglioramento funzionale nelle malghe di proprietà comunale"; l'intervento riguarderà l'impianto fotovoltaico in malga Poccet (Pontebba), il miglioramento del fabbricato di malga Glazzat (Pontebba), la realizzazione di reti elettriche a favore delle malghe in Comune di Malborghetto Valbruna;

b) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Canal del Ferro - Valcanale denominato "Realizzazione di reti elettriche per il trasporto di energia nelle malghe prive di corrente elettrica", individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: "Realizzazione di reti elettriche per il trasporto di energia e di interventi di miglioramento funzionale nelle malghe di proprietà comunale"; l'intervento riguarderà, congiuntamente alle risorse della concertazione 2017 per l'identico oggetto, l'impianto fotovoltaico in malga Poccet (Pontebba), il miglioramento del fabbricato di malga Glazzat (Pontebba), la realizzazione di reti elettriche a favore delle malghe in Comune di Malborghetto Valbruna;

c) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello denominato "Riqualificazione della ex centrale PEEP con finalità associativa (Comune di Fontanafredda)" individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: "Comune di Fontanafredda: manutenzione e miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti e demolizione dell'ex centrale PEEP";

d) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Sile e Meduna denominato "Realizzazione di nuovo percorso ciclabile tra il Comune di Chions e il Comune di Azzano Decimo attraverso via Galilea S.P. n. 6 del Sile" individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: "Realizzazione di percorsi ciclabili nei territori di Azzano Decimo e di Chions";

e) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Gemonese denominato "Interventi di riqualificazione energetica in edifici pubblici dei Comuni aderenti all'Unione. Montenars: rifacimento impianto di riscaldamento/condizionamento ex albergo Alpi di proprietà comunale", individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: "Interventi di riqualificazione energetica in edifici pubblici dei Comuni aderenti all'Unione. Montenars: esecuzione cappotto ex albergo Alpi di proprietà comunale";

f) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Friuli centrale denominato "Accordo di programma e successivo recupero della caserma Piave (spese tecniche)", previsto dalla Tabella Q riferita all'articolo 12 della legge regionale 31/2017, a valere sulle risorse regionali 2017 e nel relativo patto territoriale, è sostituito dal seguente: "Demolizioni ex Caserma Piave";

g) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Friuli centrale denominato "Accordo di programma e successivo recupero della caserma Piave" individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: "Demolizioni ex Caserma Piave";

8. Con riferimento alla variazione di oggetto degli interventi cui alle lettere a) e b) del comma 7, l'ente locale beneficiario adempie al rispetto delle disposizioni attuative, ivi comprese quelle relative alla normativa degli aiuti di Stato.

9. L'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello denominato "Progetto di ampliamento della struttura comunale al fine di ricollocare gli spazi associativi (Comune di Fontanafredda)", individuato nel Patto territoriale del triennio 2018-2020 stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione e interamente finanziato con la quota di 400.000 euro, impegnata e liquidata a valere sulle risorse dell'articolo 10, comma 20, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), è sostituito dal seguente: "Comune di Fontanafredda: ampliamento scuola materna G. Rodar".

10. Gli interventi a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Gemonese denominati "Eliminazione delle barriere architettoniche nei luoghi all'aperto e negli edifici pubblici dei Comuni" e "Interventi di miglioramento e retrofitting energetico degli edifici pubblici" previsti dalla tabella Q riferita all'articolo 12 della legge regionale 31/2017, a valere sulle risorse regionali 2017 e nel relativo patto territoriale, si intendono riferiti, oltre alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, anche alle spese tecniche complementari e successive.

11. L'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Gemonese denominato "Interventi a servizio del volo libero in Comune di Bordano" previsto dalla Tabella Q riferita all'articolo 12 della legge regionale 31/2017, a valere sulle risorse regionali 2017 e nel relativo patto territoriale, si intende riferito, oltre alla redazione del progetto definitivo-esecutivo, anche alle spese tecniche complementari e successive.

12. Alla Tabella R relativa all'articolo 10, comma 69, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), nella colonna " Direzione centrale competente " le parole «Autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione» sono sostituite dalla denominazione «Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione», all'intervento n. 82 le parole «Salute, politiche sociali e disabilità» sono sostituite dalle seguenti: «Infrastrutture e territorio» e all'intervento n. 119 le parole «Direzione generale» sono sostituite dalle seguenti: «Risorse agroalimentari, forestali e ittiche».

13. Il comma 96 dell'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è sostituito dal seguente:

«96. Per le finalità di cui al comma 95 la Regione, per il tramite della struttura regionale competente, propone ai Sindaci cessati in possesso dei requisiti, quale riconoscimento per l'attività svolta, l'iscrizione all'Albo. Le modalità sono definite con regolamento adottato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022).».

14. In seguito all'entrata in vigore della legge regionale 21/2019 gli istituti contrattuali, previsti dai contratti collettivi regionali di lavoro per le forme associative, si applicano alle forme associative disciplinate dalla medesima legge.

15. Tra gli accadimenti di cui all'articolo 14, comma 12, della legge regionale 18/2015, sono ricompresi gli interventi urgenti volti a garantire il regolare svolgimento dell'attività scolastica conseguenti alla condizione di inagibilità per vulnerabilità sismica degli edifici scolastici comunali.

16. Il comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), è sostituito dal seguente:

«8. In caso di esaurimento delle risorse riferite a un esercizio finanziario, le domande risultate ammissibili sono evase in via prioritaria nell'esercizio successivo, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse.».

 

     Art. 10. (Funzione pubblica)

1. Al secondo comma dell'articolo 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia), le parole: «e all'Ufficio stampa e pubbliche relazioni» sono soppresse.

2. Al primo comma dell'articolo 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), le parole: «presso gli Uffici stampa e pubbliche relazioni del Consiglio e della Giunta regionale» sono soppresse.

3. All'articolo 254 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 2 sono abrogati;

b) al comma 4 le parole: «Dirigente dell'ufficio di cui all'articolo 46 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente della Regione».

4. Il comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)), è sostituito dal seguente:

«1 bis. Le attività di informazione e di comunicazione della Presidenza della Regione di cui al comma 1 sono attuate rispettivamente dall'Agenzia quotidiana di stampa «Regione Cronache» (ARC) e dalle strutture direzionali della Presidenza medesima competenti in materia di comunicazione e rapporti con il pubblico.».

5. All'articolo 15 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. La Regione, nell'ambito della propria capacità di spesa e nel rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità e degli ulteriori obiettivi di contenimento della spesa pubblica, per specifiche esigenze correlate ad attività, non rientranti in funzioni ordinarie, cui non possa fare fronte con personale in servizio, può conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, purché:

a) l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati e risulti coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione sia di natura temporanea e altamente qualificata;

d) siano stati preventivamente determinati durata, oggetto e compenso;

e) sussista proporzione fra il compenso da corrispondere e l'utilità, per l'amministrazione, attesa dallo svolgimento dell'incarico.»;

b) al comma 16 le parole: «aventi natura occasionale o coordinata e continuativa» sono soppresse;

c) il comma 20 è sostituito dal seguente:

«20. Rimangono fermi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e dall'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).»;

d) il comma 21 è abrogato;

e) al comma 22 il numero «21» è sostituito dal seguente: «20».

6. Nel secondo periodo del comma 20 dell'articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole «di cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «di sei anni».

7. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), le parole «Per le annualità 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per le annualità 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».

8. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 5 (Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale), è abrogato.

9. Alla legge regionale 20 novembre 2018, n. 26 (Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione, nonché modifica alla legge regionale 2/2015 concernente il trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 7 è abrogato;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 19 è aggiunto il seguente:

«1 bis. I Protocolli di cui al comma 1 possono prevedere che gli Uffici giudiziari regionali si avvalgano della attività di formazione del personale, di attrezzature e di beni strumentali della Regione sulla base delle esigenze organizzative valutate congiuntamente.».

10. All'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 73 le parole «, quale Struttura stabile di livello inferiore al Servizio alle dirette dipendenze della Direzione centrale» sono sostituite dalle seguenti: «alle dipendenze della struttura direzionale»;

b) il comma 75 è sostituito dal seguente:

«75. L'organico dell'Ufficio è costituito da personale regionale assegnato secondo criteri e modalità da definirsi con deliberazione della Giunta regionale.».

11. Al comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), le parole «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e 2019».

12. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), le parole «di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti:«che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano maturato almeno tre anni di servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della stessa amministrazione del Comparto unico».

13. Al comma 19 dell'articolo 56 della legge regionale 18/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole «e 2019, ad assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di personale, ivi compreso per il solo anno 2019 anche quello dirigente,» sono sostituite dalle seguenti:«,2019 e 2020, ad assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di personale, ivi compreso, per i soli anni 2019 e 2020, anche quello dirigente,»;

b) al secondo periodo le parole:«e 2019» sono sostituite dalle seguenti:«, 2019 e 2020».

14. In relazione al permanere delle esigenze di cui all'articolo 78, comma 3, della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), il comma medesimo si applica anche ai concorsi banditi nel corso dell'anno 2020.

15. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 31 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), le iniziative formative previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), possono essere realizzate dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI Friuli Venezia Giulia anche nel corso del 2020 a valere sulle risorse finanziarie già assegnate nel 2019.

16. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 57, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e di cui all'articolo 10, commi da 52 a 54, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), le iniziative di supporto operativo e consulenziale nei processi di accompagnamento della pubblica amministrazione locale del Friuli Venezia Giulia possono essere realizzate dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI Friuli Venezia Giulia anche nel corso del 2020 a valere sulle risorse finanziarie già assegnate nel 2019.

17. Nelle more della definizione del sistema integrato di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), al fine di dare applicazione al contratto collettivo di comparto del personale non dirigente - triennio normativo ed economico 2016-2018, del 15 ottobre 2018, sottoscritto a seguito di apposita certificazione, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti del Comparto non sconta nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016.

 

     Art. 11. (Patrimonio, demanio, affari generali e sistemi informativi)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 3 settembre 1996, n. 38 (Disposizioni sul patrimonio immobiliare regionale), è aggiunto il seguente:

«2 bis. Se i beni acquisiti al demanio comunale, ai sensi dei commi 1 e 2, e ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 34/1993, perdono la loro destinazione a bene pubblico, possono essere riclassificati al patrimonio disponibile del Comune.».

2. Alla legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 le parole «asseverato e» sono soppresse;

b) alla lettera c) del comma 2.1. dell'articolo 13 bis la parola «asseverato» è soppressa;

c) dopo il comma 2 dell'articolo 13 quater è aggiunto il seguente:

«2 bis. Le concessioni di beni del demanio marittimo statale di cui all'articolo 1 rilasciate per la realizzazione, il mantenimento e l'utilizzo di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), non sono soggette al pagamento del canone.».

3. Alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 bis dell'articolo 43 è sostituito dal seguente:

«1 bis. La Centrale unica di committenza regionale può operare altresì a favore delle società in house della Regione, degli enti pubblici o altri soggetti specificatamente autorizzati dalla Giunta regionale non ricompresi nella previsione di cui al comma 1, lettera a), per il perseguimento di finalità di interesse regionale, previa stipula di apposita convenzione.».

b) il comma 2 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

«2. La Centrale unica di committenza regionale svolge nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 43 e ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), funzioni di consulenza e supporto nelle fasi di programmazione, di svolgimento delle procedure di appalto, nonché nella successiva fase di esecuzione del contratto e anche con riferimento alla facoltà di procedere ad acquisti autonomi pur in presenza di un obbligo di approvvigionamento.».

4. Al fine di favorire la conclusione della procedura di liquidazione della società EXE SpA, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere gratuitamente alla medesima Società, gli spazi dalla stessa attualmente occupati presso Palazzo Antonini Belgrado di Udine, fino a intervenuta chiusura della procedura liquidatoria.

 

     Art. 12. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2020.


[1] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 6 novembre 2020, n. 22.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[3] Comma già modificato dall'art. 14 della L.R. 1 aprile 2020, n. 5 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[4] Comma già modificato dall'art. 14 della L.R. 1 aprile 2020, n. 5 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[5] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 12 maggio 2020, n. 6.

[6] Comma abrogato dall'art. 86 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13.

[7] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 18 maggio 2020, n. 10.

[8] Comma abrogato dall'art. 21 della L.R. 29 novembre 2022, n. 19, con la decorrenza ivi prevista.

[9] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 18 maggio 2020, n. 9.

[10] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 18 maggio 2020, n. 9.

[11] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 18 maggio 2020, n. 9.

[12] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 18 maggio 2020, n. 9.

[13] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 18 maggio 2020, n. 9.

[14] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 18 maggio 2020, n. 9.

[15] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 18 maggio 2020, n. 9.

[16] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 18 maggio 2020, n. 9.

[17] Comma inserito dall'art. 16 della L.R. 18 maggio 2020, n. 9.

[18] Comma già modificato dall'art. 8 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 25 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 23.

[19] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 25.