§ 3.1.124 - Legge Regionale 22 gennaio 1991, n. 3.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, concernente: «Norme per la difesa dei boschi dagli incendi».


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:22/01/1991
Numero:3


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 


§ 3.1.124 - Legge Regionale 22 gennaio 1991, n. 3. [1]

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, concernente: «Norme per la difesa dei boschi dagli incendi».

(B.U. 23 gennaio 1991, n. 8).

 

Art. 1.

     1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Alla lettera n) del primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come sostituita dall'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, la parola «contributi» è sostituita dalla parola «assegnazioni».

     2. Il terzo comma dell'articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è soppresso.

 

     Art. 3.

     1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. All'articolo 6 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     1. L'articolo 7 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     L'articolo 10 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     1. L'articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     1. Nella legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 9.

     1. L'articolo 13 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 10.

     1. Nella legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, dopo l'articolo 15, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 11.

     1. Nella legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, dopo l'articolo 15 bis, come inserito dall'articolo 10 della presente legge, è inserito il seguente:

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 23 della L.R. 7 novembre 2019, n. 17.