§ 5.7.194 - L.R. 9 febbraio 2018, n. 5.
Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 istituzioni ed attività culturali
Data:09/02/2018
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Strumenti di intervento)
Art. 4.  (Emittenti beneficiarie)
Art. 5.  (Emittenti escluse)
Art. 6.  (Imprese e organismi di informazione beneficiari)
Art. 7.  (Pubblicazioni escluse)
Art. 8.  (Assunzioni e stabilizzazioni di personale giornalistico nel sistema informativo regionale)
Art. 9.  (Assunzioni e nuovi inquadramenti di personale giornalistico negli enti locali)
Art. 10.  (Regolamento di attuazione)
Art. 11.  (Divieto di cumulo di contributi)
Art. 12.  (Rinvio dinamico)
Art. 13.  (Norme transitorie)
Art. 14.  (Norme finanziarie)
Art. 15.  (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 11/2001)
Art. 16.  (Entrata in vigore)


§ 5.7.194 - L.R. 9 febbraio 2018, n. 5.

Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale.

(B.U. 14 febbraio 2018, n. 7 - S.O. n. 14)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione, in coerenza con i principi della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)), riconosce il diritto dei cittadini e delle organizzazioni sociali all'informazione come premessa ad una effettiva partecipazione democratica, favorendo l'accesso, in particolare delle comunità locali, a tutti i mezzi di informazione che trattano e approfondiscono tematiche di interesse regionale, sotto il profilo politico, economico, sociale o culturale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove il diritto al pluralismo dell'informazione e valorizza il ruolo e la funzione del sistema informativo regionale.

3. [Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), al personale iscritto all'albo dei giornalisti che presta servizio presso gli uffici stampa istituzionali delle amministrazioni del comparto unico del Friuli Venezia Giulia e degli enti del Servizio sanitario regionale si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico] [1].

4. Fermo restando l'equiparazione dirigenziale prevista dall'articolo 207 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), e avuto riguardo all'articolo 42, terzo comma, della stessa legge regionale 53/1981, la nomina del direttore responsabile e dei caporedattori delle testate di informazione giornalistica della Regione è effettuata dall'editore in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico.

 

     Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) sistema informativo regionale: il sistema informativo costituito:

1) dalle emittenti radiofoniche e televisive, ivi compresi i soggetti che trasmettono esclusivamente via web, aventi un fatturato minimo derivante da attività tipicamente radiotelevisive non inferiore a 100.000 euro, che, sotto qualsiasi forma giuridica e con sede operativa nell'ambito del territorio regionale, realizzano e diffondono notiziari informativi con contenuti a valenza regionale;

2) dalle imprese e organismi di informazione che realizzano e diffondono pubblicazioni con contenuti a valenza regionale;

b) imprese e organismi di informazione: i soggetti che, sotto qualsiasi forma giuridica e con sede operativa nell'ambito del territorio regionale, realizzano e diffondono pubblicazioni con contenuti a valenza regionale;

c) notiziari informativi: ogni trasmissione radiofonica o televisiva, anche esclusivamente via web, avente contenuto informativo e diffusa con regolare periodicità, facente capo ad una testata giornalistica soggetta all'obbligo di registrazione secondo la vigente normativa;

d) pubblicazioni: ogni pubblicazione, anche su supporto informatico e a diffusione on line, ivi compresi gli studi, le documentazioni, le ricerche, avente carattere di regolare periodicità e soggetta all'obbligo di registrazione secondo la vigente normativa;

e) contenuti a valenza regionale: i contenuti di pubblicazioni e notiziari informativi connessi ad avvenimenti e a tematiche di interesse regionale, sotto il profilo politico, economico, sociale o culturale.

 

     Art. 3. (Strumenti di intervento)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione è autorizzata a concedere:

a) contributi a favore del sistema informativo regionale per la realizzazione e la diffusione di notiziari informativi e di pubblicazioni a valenza regionale, secondo quanto previsto dai capi II e III;

b) ulteriori incentivi a favore del sistema informativo regionale per le assunzioni e la stabilizzazione di personale giornalistico, secondo quanto previsto dal capo IV.

2. La Regione sostiene, con le modalità di cui all'articolo 9, la costituzione da parte degli enti locali, anche in forma associata, di uffici stampa, all'interno dei quali operi personale cui si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico.

3. Le funzioni di cui al comma 2 sono svolte nel rispetto della legge 150/2000.

 

CAPO II

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'EMITTENZA RADIOFONICA E TELEVISIVA

 

     Art. 4. (Emittenti beneficiarie)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo le emittenti radiofoniche e televisive in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la sede operativa nel territorio regionale;

b) essere in possesso di titolarità di concessione o autorizzazione ministeriale;

c) essere iscritte al registro degli operatori di comunicazione (ROC), di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo);

d) utilizzare, per l'attività giornalistica, esclusivamente personale iscritto all'albo di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), con rapporto di lavoro disciplinato secondo i vigenti contratti collettivi nazionali e aziendali del settore giornalistico, oppure retribuito mediante equo compenso ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 233 (Equo compenso nel settore giornalistico);

e) essere in regola nel versamento dei contributi all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), di cui alla legge 20 dicembre 1951, n. 1564 (Previdenza ed assistenza dei giornalisti) e, ove previsto, nel versamento dei contributi alla cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani;

f) essere in regola nel pagamento degli stipendi al personale e dei relativi oneri.

2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, nell'ambito di ciascuna specifica tipologia, le emittenti di cui al presente capo devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:

a) per le emittenti televisive digitale terrestre con autorizzazione a fornitori di contenuti a carattere commerciale:

1) redazione giornalistica composta da almeno quattro giornalisti dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno, disciplinato secondo i vigenti contratti collettivi nazionali e aziendali del settore giornalistico, di cui almeno due con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

2) trasmissione di notiziari informativi quotidiani autoprodotti con contenuti a valenza regionale, per la durata complessiva di almeno un'ora nell'ambito del proprio palinsesto quotidiano, escluse le repliche;

3) trasmissione, con periodicità mensile, di almeno un programma di approfondimento su avvenimenti e tematiche di interesse regionale sotto il profilo politico, economico, sociale o culturale, secondo le indicazioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 10;

4) diffusione del segnale di trasmissione su almeno il 60 per cento del territorio regionale o l'80 per cento della popolazione regionale [2];

b) per le emittenti radiofoniche via etere a carattere commerciale:

1) redazione giornalistica composta da almeno due giornalisti dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno, disciplinato secondo i vigenti contratti collettivi nazionali e aziendali del settore giornalistico, di cui almeno uno con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

2) trasmissione di notiziari informativi quotidiani autoprodotti con contenuti a valenza regionale, per la durata complessiva di almeno un'ora nell'ambito del proprio palinsesto quotidiano;

3) trasmissione, con periodicità mensile, di almeno un programma di approfondimento su avvenimenti e tematiche di interesse regionale sotto il profilo politico, economico, sociale o culturale, secondo le indicazioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 10;

4) diffusione del segnale di trasmissione su almeno il 50 per cento del territorio regionale [3];

c) per i soggetti che trasmettono esclusivamente via web:

1) redazione giornalistica composta da almeno due giornalisti dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno, disciplinato secondo i vigenti contratti collettivi nazionali e aziendali del settore giornalistico, di cui almeno uno con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

2) trasmissione di notiziari informativi quotidiani autoprodotti con contenuti a valenza regionale, per la durata complessiva di almeno un'ora nell'ambito della propria programmazione quotidiana, escluse le repliche;

3) trasmissione, con periodicità mensile, di almeno un programma di approfondimento su avvenimenti e tematiche di interesse regionale sotto il profilo politico, economico, sociale o culturale, secondo le indicazioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 10.

c bis) alle emittenti televisive con autorizzazione a fornitore di contenuti a carattere comunitario sul digitale terrestre, con copertura di almeno il 70 per cento della popolazione regionale e alle emittenti radiofoniche con concessione a carattere comunitaria in etere con almeno il 50 per cento della popolazione regionale, che impiegano personale assunto con contratti di categoria radio e tv, viene riservata la quota del 30 per cento della spesa di cui all'articolo 14, comma 1; in ogni caso le emittenti beneficiarie non possono presentare più di una domanda di contributo, indipendentemente dal numero di autorizzazioni o concessioni detenute [4].

 

     Art. 5. (Emittenti escluse)

1. Sono escluse dagli incentivi di cui al presente capo:

a) le emittenti prive dei requisiti di cui all'articolo 4;

b) le emittenti sanzionate nei due anni precedenti alla presentazione della domanda dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per violazione delle disposizioni di cui al titolo IV, capo II, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), in materia di tutela dei minori, compiuta successivamente all'entrata in vigore della presente legge;

c) le emittenti di televendite di cui all'articolo 2, comma 1, lettera aa), numero 6), del decreto legislativo 177/2005;

d) le emittenti sanzionate ai sensi degli articoli 9 e seguenti del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

e) le emittenti già beneficiare di contributi regionali a sostegno dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario di cui all'articolo 55 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale).

 

CAPO III

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI PUBBLICAZIONI A VALENZA REGIONALE

 

     Art. 6. (Imprese e organismi di informazione beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo le imprese e gli organismi di informazione in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la sede operativa nel territorio regionale;

b) essere iscritti al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC);

c) utilizzare, per l'attività giornalistica, esclusivamente personale iscritto all'albo di cui all'articolo 26 della legge 69/1963, con rapporto di lavoro disciplinato secondo i vigenti contratti collettivi nazionali e aziendali del settore giornalistico o retribuito mediante equo compenso ai sensi della legge 233/2012;

d) essere in regola nel versamento dei contributi all'INPGI e, ove previsto, nel versamento dei contributi alla cassa autonoma giornalisti italiani;

e) essere in regola nel pagamento degli stipendi al personale e dei relativi oneri.

2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, nell'ambito di ciascuna specifica tipologia di pubblicazioni, le imprese e gli organismi di informazione di cui al presente capo devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:

a) nel caso di realizzazione e diffusione di pubblicazioni cartacee:

1) redazione giornalistica composta da almeno due giornalisti dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno, disciplinato secondo i vigenti contratti collettivi nazionali e aziendali del settore giornalistico, di cui almeno uno con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

2) pubblicazione periodica di un numero minimo di articoli di approfondimento su avvenimenti e tematiche di interesse regionale sotto il profilo politico, economico, sociale o culturale, secondo le indicazioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 10;

b) nel caso di realizzazione e diffusione di pubblicazioni su supporto informatico e diffusione on line:

1) redazione giornalistica composta da almeno due giornalisti dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno, disciplinato secondo i vigenti contratti collettivi nazionali e aziendali del settore giornalistico, di cui almeno uno con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

2) pubblicazione periodica di un numero minimo di articoli di approfondimento su avvenimenti e tematiche di interesse regionale sotto il profilo politico, economico, sociale o culturale, secondo le indicazioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 10.

 

     Art. 7. (Pubblicazioni escluse)

1. Sono escluse dagli incentivi di cui al presente capo:

a) le pubblicazioni facenti capo a imprese e organismi di informazione privi dei requisiti di cui all'articolo 6;

b) le pubblicazioni concernenti bollettini di stretto carattere interno, annuari, agende e calendari;

c) le pubblicazioni aventi un esclusivo carattere tecnico-specialistico, secondo le indicazioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 10;

d) le pubblicazioni facenti capo a pubbliche amministrazioni e a enti pubblici;

e) le pubblicazioni facenti capo a ordini e categorie professionali, associazioni di categorie economiche, nonché a organizzazioni politiche e sindacali, a enti culturali e associazioni sportive;

f) le pubblicazioni periodiche settimanali delle Diocesi del Friuli Venezia Giulia già beneficiarie di contributi regionali ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005).

 

CAPO IV

INCENTIVI A FAVORE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI PER ASSUNZIONI, STABILIZZAZIONI E NUOVI INQUADRAMENTI DI PERSONALE GIORNALISTICO

 

     Art. 8. (Assunzioni e stabilizzazioni di personale giornalistico nel sistema informativo regionale)

1. I soggetti di cui ai capi II e III, inclusi i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), e all'articolo 7, comma 1, lettera f), possono beneficiare di incentivi in relazione all'assunzione di personale dipendente con contratto giornalistico a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche a tempo parziale, non inferiore al 50 per cento, e alla stabilizzazione di personale giornalistico con contratto a tempo determinato, anche a tempo parziale, non inferiore al 50 per cento.

2. Gli incentivi di cui al presente articolo sono concessi nella forma di un importo fisso annuale, per due anni, per ogni nuova assunzione o stabilizzazione.

3. Gli importi degli incentivi di cui al comma 2 sono stabiliti annualmente con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle risorse disponibili e dell'andamento delle domande, nel limite massimo di 6.000 euro annuali, per due anni, per ciascuna assunzione e di 4.500 euro annuali, per due anni, per ciascuna stabilizzazione.

4. In fase di prima attuazione, per l'esercizio 2018, l'importo degli incentivi di cui al comma 2 è fissato nella misura massima di cui al comma 3.

5. Nel regolamento di cui all'articolo 10 sono altresì previste forme di priorità incentivanti in relazione alla presenza, tra il personale giornalistico, di giornalisti praticanti iscritti al registro di cui all'articolo 33 della legge 69/1963 ed è prevista la cumulabilità con eventuali agevolazioni o decontribuzioni per i giovani di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e di cui all'articolo 8, commi da 77 a 89, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45, (Legge di stabilità 2018).

6. Le assunzioni e le stabilizzazioni oggetto dell'incentivo devono riguardare rapporti contrattuali con sede di servizio nel territorio regionale.

 

     Art. 9. (Assunzioni e nuovi inquadramenti di personale giornalistico negli enti locali)

1. Gli enti locali della Regione che abbiano istituito o intendano costituire, anche in forma associata, uffici stampa al cui interno operi personale iscritto all'albo dei giornalisti, possono beneficiare di incentivi per l'assunzione di personale dipendente con contratto giornalistico a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche a tempo parziale non inferiore al 50 per cento, e per la copertura dei costi connessi ai nuovi inquadramenti contrattuali derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 3, anche a tempo parziale non inferiore al 50 per cento.

2. Gli incentivi di cui al presente articolo sono concessi nella forma di un importo fisso annuale per due anni per ogni nuova assunzione o inquadramento contrattuale.

3. Gli importi degli incentivi di cui al comma 2 sono stabiliti annualmente con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle risorse disponibili e dell'andamento delle domande e non possono in ogni caso superare il limite massimo di 6.000 euro annuali per due anni per ciascuna assunzione e di 4.500 euro annuali per due anni per ciascun nuovo inquadramento.

4. In fase di prima attuazione, per l'esercizio 2018, l'importo degli incentivi di cui al comma 2 è fissato nella misura massima di cui al comma 3.

5. Nel regolamento di cui all'articolo 10 sono altresì previste forme di priorità incentivanti in relazione alla presenza, tra il personale giornalistico, di giornalisti praticanti iscritti al registro di cui all'articolo 33 della legge 69/1963.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E DI ATTUAZIONE

 

     Art. 10. (Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), numero 2), e lettera b), numero 2, le pubblicazioni escluse di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), le spese ammissibili, i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui agli interventi previsti ai capi II, III e IV, nonché le misure degli incentivi di cui ai capi II e III, e le forme di priorità incentivanti di cui all'articolo 8, comma 5, e articolo 9, comma 5.

2. Il regolamento è emanato previo parere della Commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine, si prescinde dal parere.

 

     Art. 11. (Divieto di cumulo di contributi)

1. Gli enti e le organizzazioni delle minoranze linguistiche che beneficiano di contributi per la loro attività nel settore dell'editoria, dell'informazione e della comunicazione nelle lingue minoritarie e per questo destinatari di appositi contributi ai sensi delle leggi regionali 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), e 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), non possono accedere ai contributi della presente legge.

 

     Art. 12. (Rinvio dinamico)

1. Il rinvio ad atti legislativi e regolamentari operato dalla presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

 

     Art. 13. (Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione, per gli esercizi 2018 e 2019, i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), numero 1), lettera b), numero 1), lettera c), numero 1), e all'articolo 6, comma 2, lettera a), numero 1), e comma 2, lettera b), numero 1), si intendono soddisfatti anche con contratti a tempo parziale non inferiore al 50 per cento.

 

     Art. 14. (Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e di cui all'articolo 4, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

2. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e di cui all'articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

3. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e di cui all'articolo 8, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

4. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui all'articolo 3, comma 2, e di cui all'articolo 9, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, pari a complessivi 900.000 euro, suddivisi in ragione di 450.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si fa fronte mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

6. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

 

     Art. 15. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 11/2001)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 11/2001 è inserito il seguente:

«1 bis. Le attività di informazione e di comunicazione della Presidenza della Regione di cui al comma 1 sono attuate rispettivamente dall'Agenzia quotidiana di stampa "Regione Cronache" (ARC) di cui all'articolo 254 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali), e dall'Ufficio che cura la comunicazione e i rapporti con il pubblico.».

 

     Art. 16. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23. La Corte costituzionale, con sentenza 11 aprile 2019, n. 81, aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[2] Lettera così modificata dall'art. 71 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[3] Lettera così modificata dall'art. 71 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 71 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.