§ 6.4.295 - L.R. 11 agosto 2016, n. 14.
Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:11/08/2016
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni di carattere finanziario)
Art. 2.  (Attività economiche)
Art. 3.  (Tutela dell'ambiente e energia)
Art. 4.  (Assetto del territorio e edilizia)
Art. 5.  (Trasporti e diritto alla mobilità)
Art. 6.  (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
Art. 7.  (Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili)
Art. 8.  (Salute e politiche sociali)
Art. 9.  (Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)
Art. 10.  (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
Art. 11.  (Conferme e devoluzioni di contributi)
Art. 12.  (Copertura finanziaria)
Art. 13.  (Entrata in vigore)


§ 6.4.295 - L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

(B.U. 10 agosto 2016, n. 32 - S.O. 12 agosto 2016, n. 35)

 

Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario)

1. Ai sensi dell'articolo 34, comma 1 bis, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), in base ai risultati accertati a seguito del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2015, è determinato tra le entrate del bilancio per gli anni 2016-2018 un avanzo di amministrazione di importo pari a 1.316.477.859,15 euro di cui 474.841.534,12 euro già iscritti con atti amministrativi, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera e), della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), quali quote vincolate e 276.256.699,39 euro quali quote già accantonate con deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2016, n. 89, nonché ulteriori quote accantonate per complessivi 38.067.285,02 euro di cui 1.067.285,02 euro sul fondo perdite società partecipate, 25 milioni di euro sul fondo garanzie e 12 milioni di euro sul fondo liti in corso.

2. Della quota di cui al comma 1,20 milioni di euro sono destinati alla riduzione dell'indebitamento autorizzato con l'articolo 1, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016) e viene conseguita con la rideterminazione della copertura della spesa autorizzata con l'articolo 6, comma 38, Tabella F, della legge regionale 34/2015 sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) e sul Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale).

3. In relazione al disposto di cui al comma 2 corrispondentemente viene ridotta di pari importo l'entrata prevista al Titolo n. 6 (Accensione prestiti) - Tipologia n. 300 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018.

4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni alle Missioni e ai Programmi di cui alla annessa Tabella A1 relativa alle spese con vincolo di destinazione.

5. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni ai titoli e alle tipologie di cui alla annessa Tabella A2 relativa alle entrate regionali.

6. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni ai titoli e alle tipologie e alle Missioni e ai Programmi di cui alla annessa Tabella A3 relativa alla iscrizione di assegnazioni vincolate.

7. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni ai titoli e alle tipologie di entrata e alle Missioni e ai Programmi di spesa di cui alla annessa Tabella A4 relativa all'aggiornamento delle previsioni di cassa.

 

     Art. 2. (Attività economiche)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a PromoTurismo FVG contributi per l'acquisto e la realizzazione di beni immobili, nonché l'acquisto, la realizzazione, la manutenzione di beni mobili, macchinari e attrezzature [1].

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale e al Servizio competenti in materia di turismo corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 2.570.000 euro per l'anno 2016 sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arta Terme un contributo a sollievo degli oneri derivanti da interventi di miglioramento dell'area del complesso termale.

5. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 4 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale e al Servizio competenti in materia di turismo corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.

6. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2016 sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi di sviluppo economico locale, ai Consorzi di bonifica e al CAFCF (Consorzio per l'Acquedotto del Friuli Centrale) un contributo per sostenere gli oneri derivanti dall'assunzione del personale non dirigente già in servizio presso il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno in liquidazione, nonché presso l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna in liquidazione [2].

8. I contributi di cui al comma 7 sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

9. Con regolamento regionale sono determinati la misura, i criteri, le condizioni e le modalità di concessione del contributo di cui al comma 7.

10. Per le finalità previste dal comma 7 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.

11. I Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali sono autorizzati a impiegare le somme assegnate dall'Amministrazione regionale nell'anno 2015 per le finalità di cui all'articolo 100 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), e non utilizzate per il finanziamento delle domande presentate dalle imprese nell'anno 2016 per le medesime finalità.

12. Al comma 53 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), l'anno «2016» è sostituito dal seguente: «2017».

13. Alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1

(Funzioni amministrative inerenti il rilascio delle concessioni a fini di allevamento di molluschi bivalvi nella Laguna di Marano-Grado)

1. Sono conferite alle Amministrazioni comunali territorialmente competenti le funzioni amministrative inerenti il rilascio delle concessioni a fini di allevamento di molluschi bivalvi dei beni della Laguna di Marano-Grado trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo).

2. I beni della Laguna di Marano-Grado che possono essere oggetto delle concessioni per i fini di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di pesca di intesa con l'Assessore competente in materia di salute.»;

b) al comma 1 dell'articolo 6 bis prima delle parole «Il presente articolo» sono inserite le seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 con riferimento alle concessioni a fini di allevamento di molluschi bivalvi,».

14. [All'articolo 4 quinquies della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «; nel caso dell'esecuzione di operazioni indifferibili l'Ente tutela pesca procede al recupero della fauna ittica, imputando i relativi costi al soggetto esecutore» sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. Il soggetto esecutore delle operazioni di cui al comma 1 provvede al preventivo recupero della fauna ittica nel rispetto delle istruzioni per la salvaguardia della stessa impartite dall'Ente tutela pesca, al quale rimborsa il costo per la selezione e per il trasporto della fauna recuperata nei siti di destinazione.»] [3].

15. Per l'anno 2016 l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare le spese sostenute dalle riserve di caccia e dagli altri soggetti che esprimono i Presidenti dei distretti venatori per la predisposizione dei Piani venatori distrettuali (PVD) già approvati con deliberazione della Giunta regionale all'entrata in vigore della presente legge.

16. I soggetti di cui al comma 15 presentano istanza di rimborso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base del modello predisposto dal Servizio competente in materia di caccia e pubblicato sul sito internet della Regione. L'istanza è corredata dell'elenco analitico della documentazione giustificativa ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

17. Le risorse disponibili sono ripartite fra i beneficiari in modo proporzionale alle spese sostenute e sono erogate, entro trenta giorni dal termine finale di presentazione delle istanze di cui al comma 16, nella misura massima del 60 per cento delle spese medesime.

18. Per le finalità previste dal comma 15 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.

19. L'articolo 7 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), è abrogato. Il medesimo articolo 7 continua ad applicarsi:

a) alle domande di aiuto presentate a valere sui bandi del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 pubblicati prima dell'entrata in vigore della presente legge;

b) ai procedimenti per la concessione di aiuti diversi da quelli di cui alla lettera a), in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata per l'anno 2016 a corrispondere ai Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) un rimborso spese per lo svolgimento delle funzioni del soppresso ente Utenti Motori Agricoli, delegate ai sensi dell'articolo 3, comma 36, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011). Il rimborso spese è calcolato a decorrere dall'1 gennaio 2016 secondo i criteri stabiliti nelle convenzioni esecutive stipulate nel corso del 2016.

21. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 20 si provvede sull'autorizzazione di spesa disposta a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.

22. L'Amministrazione regionale è autorizzata per l'anno 2016 a corrispondere ai Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) un rimborso spese per lo svolgimento delle funzioni relative alla variazione del potenziale viticolo aziendale e all'aggiornamento dello schedario viticolo regionale, delegate ai sensi dell'articolo 8, comma 22, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003). Il rimborso spese è calcolato a decorrere dall'1 gennaio 2016 secondo i criteri stabiliti nelle convenzioni esecutive stipulate nel 2016.

23. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 22 si provvede sull'autorizzazione di spesa disposta a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.

24. La rubrica dell'articolo 5 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 " Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali "), è sostituita dalla seguente: «Realizzazione delle superfici vitate».

25. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), dopo le parole «delle proprie attività» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i proventi di brevetti e privative comunitarie ottenuti a seguito dello svolgimento dell'attività di ricerca e sperimentazione nel settore agricolo».

26. Nell'ambito delle finalità di promozione dei mercati rurali periodici di cui all'articolo 3, comma 1 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali), l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) è autorizzata a trasferire a titolo gratuito la proprietà dei chioschi prefabbricati per l'allestimento dei mercati contadini agli enti locali già comodatari degli stessi.

27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia le risorse necessarie per l'esecuzione di interventi di completamento degli impianti ittici di proprietà o dati in gestione dalla Regione.

28. Per le finalità previste dal comma 27 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) - con riferimento corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2016, aiuti a sostegno dell'attività di monticazione in conformità alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

30. Gli aiuti di cui al comma 29 sono concessi sulla base del numero delle Unità bovino adulto (UBA) monticate e sulla base dei costi sostenuti per il trasporto delle medesime in alpeggio.

31. Con bando approvato dalla Giunta regionale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di aiuto di cui al comma 29, nonché i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dell'aiuto e di rendicontazione della spesa.

32. Per le finalità previste dal comma 29 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.

33. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «zone rurali 2014 - 2020» sono inserite le seguenti: «o in armonia con gli interventi attuati ai sensi del Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo,»;

b) le parole «ed eradicazione della malattia» sono sostituite dalle seguenti: «o eradicazione della malattia nonché interventi a sostegno delle spese sostenute per la prevenzione e il controllo delle predette epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie».

34. All'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 39 è inserito il seguente:

«39 bis. Al fine di velocizzare la conclusione del Piano di riconversione, è disposta a favore di Friulmont S. Cons. a r.l. l'erogazione in via anticipata dell'importo residuo del contributo rispetto a quanto erogato alla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016).»;

b) al comma 40 le parole «Giunta Regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche».

35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e di miglioramento della viabilità vicinale e interpoderale denominata "Viali di Savorgnano".

36. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 35 è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, forestali ed ittiche entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Comune territorialmente competente, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

37. Il finanziamento è concesso e contestualmente erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione, previo inserimento dell'intervento nell'elenco annuale delle opere pubbliche del beneficiario. Con il provvedimento di concessione e contestuale liquidazione sono stabiliti i termini di esecuzione delle opere e le modalità di rendicontazione della spesa.

38. Per le finalità previste al comma 35 è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.

39. Il pagamento in misura pari al 30 per cento, o se più favorevole pari al doppio del minimo edittale per ogni sanzione irrogata, e comunque per un importo complessivamente non superiore a 220.000 euro, delle somme dovute dai primi acquirenti latte e irrogate con ordinanza ingiunzione per violazioni dell'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49 (Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari), convertito dalla legge 30 maggio 2003 n. 119 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari) ha effetto liberatorio nei confronti di tutti gli obbligati e determina la definizione degli eventuali giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge [4].

40. Nell'irrogazione delle sanzioni di cui al decreto legge 49/2003 convertito dalla legge 119/2003 è ammesso, con effetto liberatorio nei confronti di tutti gli obbligati, il pagamento oltre alle spese del procedimento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale anche nel caso di sanzione stabilita in misura proporzionale [5].

41. In via transitoria la disposizione di cui al comma 40 si applica ai procedimenti sanzionatori per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata adottata l'ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria [6].

42. Le somme derivanti dal disposto di cui al comma 39 sono da riferire al Titolo n. 3 (Entrate extra tributarie) e alla Tipologia n. 30200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018.

43. Le somme derivanti dal disposto di cui ai commi 40 e 41 sono da riferire al Titolo n. 3 (Entrate extra tributarie) e alla Tipologia n. 30200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018.

44. Al comma 20 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), dopo la parola «immobili» sono aggiunte le seguenti: «e degli impianti».

45. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), le parole «e, qualora il contratto stipulato sia di importo superiore a 100.000 euro, per i due anni successivi» sono soppresse.

46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle famiglie utenti del servizio di distribuzione di GPL e di aria propanata erogato nei territori dei Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo un contributo straordinario a sollievo degli oneri sostenuti derivanti dalle forniture.

47. Con regolamento regionale, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti soggettivi dei beneficiari, i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché le modalità di rendicontazione della spesa, tenendo conto della necessità di un maggior contributo per gli utenti forniti dalla rete di distribuzione di gpl rispetto a quelli forniti dalla rete di distribuzione a aria propanata.

48. L'Amministrazione regionale si avvale dei Comuni interessati per le fasi della ricezione e valutazione delle domande.

49. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 46 si provvede sull'autorizzazione di spesa disposta a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) e sul Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.

50. Al fine di sostenere le iniziative connesse al riconoscimento della città di Tolmezzo a città alpina, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al Comune di Tolmezzo di 30.000 euro.

51. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 50 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

52. Per le finalità previste dal comma 50 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.

53. Nelle more dell'individuazione di altro soggetto attuatore del progetto di diffusione della banda larga in montagna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disimpegnare le risorse già impegnate a favore delle Comunità montane, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), riconoscendo alle stesse le sole spese di progettazione sostenute nel limite di 42.000 euro.

54. In attuazione al comma 53, le Comunità montane presentano la rendicontazione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

55. I fondi disimpegnati di cui al comma 53 e già stanziati per il progetto wireless sono destinati ad implementare le risorse dell'Amministrazione regionale e del MiSE per banda ultra larga per interventi in area montana d'intesa con l'Unione Intercomunale della Carnia ovvero, nel caso in cui ciò non sia necessario per la raggiunta copertura con i Programmi Ermes o BUL tramite Infratel, essere destinati a specifici progetti territoriali di sviluppo di reti pubbliche locali (es. collegamento di scuole, istituti sanitari...) sempre di area montana.

56. All'articolo 7 della legge regionale 27/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 17 dopo le parole «ciascun soggetto» sono inserite le seguenti:«, ovvero mediante operazioni societarie straordinarie, anche con società che gestiscono incubatori di impresa, volte a definire assetti funzionali al raggiungimento di obiettivi coerenti con le finalità di cui al comma 16»;

b) dopo il comma 17 è inserito il seguente:

«17 bis. Per le finalità di cui al comma 16 la Giunta regionale è autorizzata ad approvare ogni operazioni societaria straordinaria anche con società partecipate e controllate e a promuovere le modifiche statutarie che si rendessero necessarie a fronte degli interventi previsti.».

57. Al fine di attuare un progetto di riorganizzazione dei Parchi scientifici e tecnologici regionali (PST) e degli Incubatori di impresa della Regione Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata, a seguito dell'approvazione con deliberazione di Giunta regionale del complessivo progetto citato, ad acquisire l'intera partecipazione azionaria di BIC Incubatori FVG S.p.A. detenuta da Friulia S.p.A., corrispondendo, a titolo di compenso, azioni Friulia S.p.A. il cui valore è desunto dall'ammontare del patrimonio netto quale risultante dal più recente bilancio asseverato dalla società di revisione. Il valore assegnato alle azioni di BIC Incubatori FVG S.p.A. viene determinato dalla perizia di stima di cui al comma 58.

58. Per la valutazione delle azioni di BIC Incubatori FVG S.p.A., oggetto di trasferimento ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 57, Friulia S.p.A. richiede l'elaborazione di una perizia di stima a soggetto esperto e indipendente.

59. In attesa degli esiti della perizia di cui al comma 58, il valore massimo previsto ai fini della contabilizzazione dell'operazione di cui al comma 57 è quello indicato in 1.450.484 euro quale patrimonio netto al 30 giugno 2016 nel bilancio approvato di BIC.

60. Per le finalità previste dal comma 56 è destinata la spesa di 1.450.484 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 3 (Ricerca e sviluppo per gli affari economici) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.

61. Agli oneri derivanti dal comma 60 si provvede con le maggiori entrate di pari importo previste dal comma 57 per l'anno 2016 che affluiscono sul Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 100 (Alienazione di attività finanziarie) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 5.

62. Dopo la lettera b) del comma 13 dell'articolo 2 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), è inserita la seguente:

«b bis) per il consolidamento finanziario di imprese che vantano crediti di difficile esazione verso debitori di Stati in grave crisi economica o sociopolitica;».

63. Al comma 4 dell'articolo 5 bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) istituisce e gestisce uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) sul territorio sotto forma di sportelli, con azioni di formazione continua degli operatori destinati ai servizi di accoglienza turistica e alla erogazione dei servizi al turista;»;

b) dopo la lettera h) è inserita la seguente:

«h bis) favorisce lo sviluppo dei territori attraverso la promozione del termalismo turistico e il supporto alle stazioni appaltanti o alle centrali di committenza per la gestione di stabilimenti termali;»;

c) dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«i bis) cura la raccolta e l'elaborazione di dati concernenti le presenze turistiche sul territorio;».

64. Al comma 1 bis dell'articolo 5 sexies 2 della legge regionale 50/1993 dopo le parole «alcune delle» sono inserite le seguenti: «attività riconducibili alle».

65. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 decies della legge regionale 50/1993 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Il personale regionale e quello proveniente da altre pubbliche amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali già in posizione di comando presso PromoTurismoFVG alla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016) può continuare a operare presso il medesimo ente, anche in deroga ai limiti temporali di cui all'articolo 45 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Friuli Venezia Giulia).».

66. L'articolo 5 undecies della legge regionale 50/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 undecies

(Normativa applicabile)

1. PromoTurismoFVG, nell'esercizio delle proprie funzioni di natura pubblica, opera nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale in particolare con riferimento alle materie della trasparenza, dell'anticorruzione, dei lavori pubblici e degli appalti pubblici. PromoTurismoFVG è, altresì, tenuta al rispetto dei principi generali in materia di contenimento della spesa pubblica.».

67. Alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 153:

1) la parola «separati» è soppressa;

2) alla lettera a) le parole «alberghiere, all'aria aperta, case e appartamenti per vacanze» sono soppresse;

b) [al comma 1 dell'articolo 156 le parole «alberghiere, all'aria aperta e delle case e appartamenti per vacanze» sono soppresse] [7].

68. Al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), le parole «alberghiere all'aria aperta e delle case e appartamenti per vacanze» sono sostituite dalle seguenti: «previste dal titolo IV della legge medesima».

69. Al comma 12 dell'articolo 11 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento 2015), le parole «tecnico - amministrative» sono soppresse e dopo la parola «sviluppo» sono inserite le seguenti: «economico e».

70. In deroga a quanto previsto dall'articolo 147 della legge regionale 2/2002 e dal regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 0132/Pres. (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci e di istruttori), è consentito il finanziamento, esclusivamente per l'anno 2016 e al fine di consentire il corretto svolgimento dei campionati mondiali paraolimpici di sci, programmati nel 2017 sul territorio regionale, di un corso straordinario di aggiornamento professionale sulla tematica del soccorso alle persone disabili presenti sulle piste da sci per soccorritori, pattugliatori e coordinatori di stazione.

71. Il contributo di cui al comma 70, finanziato con i fondi stanziati sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti), è concesso a seguito di apposita domanda, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte del Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste da sci alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, corredata dei programmi dei corsi e dei relativi preventivi di spesa, nonché di una relazione illustrativa recante le modalità di selezione dei partecipanti, il numero previsto di iscritti e la quota individuale di partecipazione.

72. Il comma 8 dell'articolo 57 della legge regionale 4/2016 è abrogato.

73. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai gruppi di azione locale che abbiano provveduto alla presentazione della manifestazione di interesse per la sottomisura 19.1 del Programma regionale di sviluppo rurale per gli anni 2014-2020 per l'attività di informazione, animazione e orientamento, svolta nell'anno 2016, sui temi dello sviluppo locale rivolta agli enti locali e alle parti economiche e sociali, con lo scopo di favorire la creazione di reti, la cooperazione e lo scambio di esperienze.

74. I contributi di cui al comma 73 sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

75. All'assegnazione dei contributi si provvede secondo il seguente criterio:

a) 50 per cento dello stanziamento in misura proporzionale alla popolazione residente nell'area delle strategie di sviluppo locale di competenza di ciascun gruppo di azione locale, individuato ai sensi del comma 1, determinata dall'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998);

b) 50 per cento dello stanziamento in misura proporzionale alla superficie dell'area di cui alla lettera a).

76. I gruppi di azione locale presentano domanda di contributo al Servizio coordinamento politiche per la montagna della Presidenza della Regione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo è fissato il termine di rendicontazione. Alla rendicontazione è allegata una relazione illustrativa dell'attività svolta.

77. Per le finalità di cui al comma 73 è destinata la spesa di 220.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 4 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione previste dalla Tabella B di cui al comma 155.

78. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al CATT FVG le risorse disponibili sul Fondo per contributi alle imprese turistiche di cui all'articolo 38 della legge regionale 4/2016, pari a 18 milioni di euro per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 29/2005, nonché le risorse disponibili per i contributi alle micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio di cui all'articolo 100 della legge regionale 29/2005, come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 4/2016, pari a 1.585.933,46 euro per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 84 bis, comma 1, lettera a) della legge regionale 29/2005. L'erogazione delle predette somme è effettuata nel corso dell'esercizio 2017.

79. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 78 si provvede sulle autorizzazioni di spesa disposte a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 2 (Commercio -reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 155.

80. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 16 maggio 2014, n. 10 (Disposizioni in materia di attività produttive), l'anno «2016» è sostituito dal seguente: «2017».

81. Al fine di sostenere le imprese aventi sede legale o operativa sul territorio della Regione e coinvolte nella crisi di Veneto Banca S.p.a. e Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in veste di azionisti o obbligazionisti, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse straordinarie ai Confidi di cui all'articolo 7, comma 34, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), da destinare alla concessione di garanzie a favore delle predette imprese. Le garanzie di cui al primo periodo possono essere destinate anche alla concessione di garanzie a favore delle imprese aventi sede legale o operativa sul territorio della regione finanziate da Veneto Banca SpA e Banca Popolare di Vicenza SpA il cui titolare, nel caso di impresa individuale, o i cui soci, nel caso di società, sono stati coinvolti nelle crisi di tali banche in veste di azionisti o obbligazionisti [8].

82. Le garanzie di cui al comma 81 sono concesse in relazione a operazioni di finanziamento nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti "de minimis".

83. Le risorse di cui al comma 81 sono assegnate ai Confidi secondo parametri di proporzionalità definiti nel regolamento di attuazione.

84. Per le finalità di cui al comma 81 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 14 (Industria, PMI e Artigianato) e sul Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.

85. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, con risorse a valere sull'esercizio 2016, la graduatoria delle domande ammesse a finanziamento di cui all'allegato B) al decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali n. 4120/Prodraf/Tur del 3 novembre 2014, per l'istituzione, ai sensi dell'articolo 109 della legge regionale 2/2002, di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan in zone individuate dai Comuni singoli o associati a supporto del turismo itinerante assegnati per l'anno 2014 ai sensi del decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2003, n. 360/Pres, mediante scorrimento della graduatoria medesima.

86. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 85 si provvede sull'autorizzazione di spesa disposta a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport, tempo libero) e sul Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.

87. All'articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sexies dopo le parole «L'Amministrazione regionale è autorizzata» sono inserite le seguenti: «, in alternativa al sostegno di cui all'articolo 7, commi 43 e 43 bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011),»;

b) al comma 2 octies dopo le parole «dei contributi di cui al comma 2 sexies» sono aggiunte le seguenti: «in alternativa al sostegno di cui all'articolo 7, commi 43 e 43 bis, della legge regionale 22/2010»;

c) dopo il comma 2 octies è aggiunto il seguente:

«2 octies. 1. In sede di prima applicazione, sono ammissibili le spese relative alle iniziative per lo sviluppo dei cluster di cui al presente articolo, sostenute anche antecedentemente alla presentazione della relativa domanda.».

88. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) dopo le parole «procedure di supporto previste dalla normativa nazionale e dal sistema cooperativo» sono aggiunte le seguenti: «, nonché sostenere le pertinenti spese di costituzione, di primo impianto e di accesso al credito»;
b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b bis) realizzare investimenti da parte delle cooperative di cui al presente articolo.».

89. Per le finalità di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b bis), della legge regionale 3/2015, come aggiunta dal comma 88, lettera b), è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.

90. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 3/2015 è aggiunta la seguente:

«e bis) progetti per lo sviluppo delle aree industriali anche attraverso l'acquisto degli immobili locati.».

91. La disciplina di cui all'articolo 33, comma 1, lettera e bis), della legge regionale 3/2015, come aggiunta dal comma 90, si applica anche alle procedure di acquisto effettuate nei nove mesi antecedenti all'entrata in vigore della presente legge.

92. Per le finalità previste dall'articolo 33, comma 1, lettera e bis), della legge regionale 3/2015, come aggiunta dal comma 90, è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.

93. Dopo il comma 5 dell'articolo 33 della legge regionale 3/2015 è inserito il seguente:

«5 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a compartecipare alle misure nazionali previste a favore di imprese localizzate nell'area di crisi industriale complessa di Trieste per le iniziative di cui al comma 1 realizzate nello stesso territorio dell'area di crisi industriale complessa di Trieste, nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 134/2012.».

94. Per le finalità previste dall'articolo 33, comma 5 bis, della legge regionale 3/2015, come inserito dal comma 93, è destinata la spesa di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.

95. All'articolo 64 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) del comma 3 è inserita la seguente:

«b bis) manutenzione e ammodernamento degli immobili di proprietà;»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3 bis. I consorzi, negli agglomerati industriali di competenza, possono realizzare, con risorse finanziarie proprie, immobili destinati all'insediamento di impianti produttivi industriali e artigianali su terreni di loro proprietà, fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato anche indiretti in relazione alla messa a disposizione o cessione dei medesimi immobili a favore delle imprese.».

96. Al fine di consentire alle piccole imprese ad indirizzo lattiero - caseario di mantenere le attività agricole tradizionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai caseifici con sede sul territorio regionale che evidenziano la denominazione di "turnari" contributi a sostegno dei costi per interventi di adeguamento e ammodernamento delle strutture di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

97. I contributi di cui al comma 96 sono concessi in conto capitale nella misura del 90 per cento della spesa ammessa a contributo e, comunque, entro il limite massimo di 30.000 euro. Le risorse disponibili sono ripartite fra i beneficiari in modo proporzionale alla spesa ammessa a contributo. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

98. Su richiesta del beneficiario, i contributi di cui al comma 96 possono essere erogati in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento dell'importo concesso, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa dell'importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi.

99. Le domande per i contributi di cui al comma 96 sono presentate alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono corredate da:

a) documentazione comprovante la disponibilità degli immobili oggetto degli interventi;

b) relazione illustrativa degli interventi previsti;

c) preventivo di spesa corredato dalle offerte per la realizzazione degli interventi previsti;

d) modello debitamente compilato di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativo ai contributi "de minimis" ottenuti nell'ultimo triennio.

100. Per le finalità previste al comma 96 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.

101. Al fine di garantire il regolare prosieguo, senza soluzione di continuità, delle attività di soccorso della fauna selvatica di cui agli articoli 21 e 21 bis della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), nelle more della conclusione delle procedure per l'affidamento dei relativi servizi a seguito della riorganizzazione a livello regionale delle attività medesime, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare per un periodo non superiore a dodici mesi le convenzioni stipulate dalle Province.

102. Le attività di cui al comma 101 sono finanziate con le risorse stanziate sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

103. [Nelle more dell'approvazione di specifiche disposizioni legislative per la riorganizzazione della formazione in ambito venatorio che promuovano il coinvolgimento delle associazioni interessate, con una o più delibere della Giunta regionale da adottare entro il 31 dicembre 2016, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di caccia, sono individuati, nel rispetto dei requisiti specifici ove previsti dalla normativa vigente, i criteri per l'organizzazione dei seguenti corsi in materia venatoria, per lo svolgimento dell'esame finale e per la nomina delle relative Commissioni d'esame:

a) corsi per dirigenti venatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), punto 1), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);

b) corsi per il conseguimento dell'abilitazione alla caccia di selezione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), punto 2), della legge regionale 6/2008 ;

c) corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), punto 3), della legge regionale 6/2008 ;

d) corsi per il conseguimento dell'abilitazione al prelievo degli ungulati con cani da seguita di cui all'articolo 7 bis della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), e di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), punto 4), della legge regionale 6/2008 ;

e) corsi per il conseguimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui all'articolo 35, comma 3, della legge regionale 6/2008 ;

f) corsi per l'abilitazione dei cani da seguita di cui all'articolo 7 ter, della legge regionale 56/1986 ;

g) corsi per il conseguimento della qualifica di recuperatore abilitato di cui all'articolo 11 bis, comma 2, della legge regionale 6/2008 ;

h) corsi per l'abilitazione dei cani da traccia al recupero di fauna selvatica ferita di cui all'articolo 11 bis, comma 2, della legge regionale 6/2008] [9].

104. [Le Commissioni d'esame di cui al comma 103 e quella per l'abilitazione ai prelievi in deroga di cui all'articolo 7 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006) sono composte da almeno tre componenti, di cui almeno un dipendente regionale in qualità di Presidente. Il trattamento economico degli eventuali componenti esterni all'Amministrazione regionale è stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di nomina della rispettiva Commissione ed è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale)] [10].

105. Alla fine del comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 14/2007 sono aggiunte le seguenti parole: «, ancorché in quiescenza».

106. Per l'organizzazione dei corsi di cui al comma 103 e di quello di cui all'articolo 7 della legge regionale 14/2007, è destinata la spesa complessiva di 62.000 euro suddivisa in ragione di 52.000 euro per l'anno 2016 e di 5.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 155.

107. Per il funzionamento delle Commissioni d'esame dei corsi di cui al comma 103 e di quello di cui all'articolo 7 della legge regionale 14/2007, è destinata la spesa complessiva di 10.000 euro suddivisa in ragione di 5.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 155.

108. Alla legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera j decies) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

«j decies) prevenzione e indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica, nonché concessione dei contributi di cui all'articolo 10;»;

b) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10

(Conservazione delle attività antropiche, della fauna selvatica e del patrimonio paesaggistico)

1. Al fine di ridurre l'impatto della fauna selvatica sulle attività antropiche, di garantire la salvaguardia della fauna selvatica e di conservare e valorizzare il patrimonio storico-culturale del paesaggio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:

a) indennizzare i danni arrecati dall'esercizio dell'attività venatoria all'agricoltura e dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, non altrimenti indennizzabili o risarcibili, nella misura massima dell'80 per cento del danno accertato;

b) indennizzare i danni arrecati dalla fauna selvatica ai veicoli, non altrimenti indennizzabili o risarcibili, nella misura massima dell'80 per cento del danno accertato;

c) concedere contributi per la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, nella misura massima dell'80 per cento delle spese ammissibili;

d) attuare o finanziare interventi per la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica ai veicoli;

e) concedere contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli;

f) concedere contributi per le attività di gestione faunistico-ambientale delle Riserve di caccia e le iniziative di miglioramento ambientale attuate dalle Riserve di caccia intese a favorire l'insediamento, la salvaguardia e l'incremento della fauna selvatica.

2. Gli indennizzi e i contributi previsti dal comma 1 sono concessi in osservanza della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

3. La Regione può stipulare apposite polizze, individuando le tipologie dei rischi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) oggetto della copertura assicurativa.»;

c) dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 è inserita la seguente:

«a bis) in esecuzione dell'articolo 10, comma 1, sono determinati i criteri e le modalità per l'indennizzo dei danni all'agricoltura e ai veicoli, per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni all'agricoltura, per il finanziamento di interventi di prevenzione dei danni ai veicoli, per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, nonché per la concessione di contributi per le attività di gestione faunistico-ambientale e le iniziative di miglioramento ambientale;».

109. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), e) ed f) della legge regionale 6/2008 come sostituito dal comma 108, lettera b) è destinata la spesa complessiva di 1.176.000 euro suddivisa in ragione di 572.000 euro per l'anno 2016 e 302.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 155.

110. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettere c) e d) della legge regionale 6/2008 come sostituito dal comma 108, lettera b) è destinata la spesa complessiva di 164.000 euro suddivisa in ragione di 98.000 euro per l'anno 2016 e 33.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 155.

111. [Al comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 32 (Esercizio della pesca di mestiere nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia), le parole «delle Province» sono sostituite dalle seguenti: «della Regione»] [11].

112. Al fine di far fronte a interventi di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità locale lungo il percorso interessato dal Giro d'Italia 2017, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al Comune di Aviano.

113. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 112 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, conformemente a quanto previsto dall'articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

114. Per le finalità previste dal comma 112 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) e sul Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 155.

115. L'Amministrazione regionale, al fine di promuovere la tutela della biodiversità regionale, la gestione sostenibile dei pascoli e delle foreste montane, la residuale attività antropica fondamentale a prevenire dissesti idrogeologici e, nel contempo, promuovere anche l'aumento delle attività collegate al benessere animale come la monticazione estiva, è autorizzata a concedere in favore dei Comuni classificati montani, ai sensi articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e dei Consorzi pubblici tra enti locali, finanziamenti nella misura del 90 per cento finalizzati alla copertura delle spese di progettazione di interventi di manutenzione straordinaria delle malghe riguardanti l'adeguamento funzionale degli edifici o locali, destinati alle sottoelencate tipologie:

a) alla produzione primaria di prodotti agricoli;

b) alla trasformazione e alla vendita dei prodotti caseari al consumatore finale;

c) all'attività agrituristica.

116. Per le malghe di cui al comma 115 deve essere presente al momento della domanda la dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente che attesti, a pena di inammissibilità che le stesse siano state monticate per almeno una stagione negli ultimi cinque anni.

117. Sono in ogni caso esclusi gli interventi su edifici diruti. Dalle spese ammissibili è esclusa l'imposta sul valore aggiunto.

118. I finanziamenti di cui al comma 115, lettera a), sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1408 della Commissione, del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

119. I finanziamenti di cui al comma 115, lettere b) e c), sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 21 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

120. Possono presentare istanza di finanziamento esclusivamente i Comuni che risultino titolari di diritti di proprietà delle malghe all'atto della domanda. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura competente in materia di politiche per la montagna, corredata della relazione tecnica descrittiva degli interventi e dal relativo quadro economico con evidenziata la quota delle spese tecniche, nonché con quantificazione delle spese di progettazione oggetto dell'istanza di finanziamento.

121. Il finanziamento di cui al comma 115 è concesso con procedimento a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, secondo l'ordine di arrivo delle istanze come attestato dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio con in allegato la relativa domanda, redatta sull'apposito modello predisposto dalla Struttura competente. Il finanziamento concesso è liquidato nella misura del 90 per cento dell'importo dell'affidamento ed è erogato compatibilmente con le esigenze finanziarie dell'ente beneficiario.

122. Per le finalità previste dal comma 115 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.

123. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alla strategia di sviluppo locale dell'area carsica, successivamente alla sua ammissione a finanziamento secondo quanto previsto dalla Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e degli atti attuativi regionali, aiuti aggiuntivi a carico del bilancio regionale pari a 400.000 euro. Le risorse sono utilizzate alle stesse condizioni e con le medesime modalità di quelle cofinanziate che verranno assegnate per l'attuazione della Strategia di sviluppo locale e sono dirette al rafforzamento della dotazione finanziaria delle azioni a favore del territorio.

124. L'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale è autorizzata ad avviare le procedure per l'adeguamento del capitolo 12 "Finanziamento nazionale integrativo" nonché degli indicatori di risultato e di performance della Misura 19, secondo quanto previsto dai regolamenti (UE) n. 1305 e n. 1303 della Commissione, del 17 dicembre 2013, quale presupposto di legittimità per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 123.

125. Per le finalità di cui al comma 123 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.

126. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore di Confartigianato Pordenone - Unione degli Artigiani e delle Piccole e Medie Imprese della provincia di Pordenone per la realizzazione di uno studio in materia di sviluppo di iniziative per la nascita di attività artigiane tramite la condivisione di risorse e servizi, anche nella forma del coworking.

127. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 126 è presentata alla Servizio competente in materia di sviluppo dell'artigianato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

128. Per la finalità di cui al comma 126 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 1 (Industria PMI e artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.

129. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Monte Fortin di Farra d'Isonzo un contributo straordinario di 10.000 euro per interventi di valorizzazione turistica delle gallerie cannoniere risalenti al primo conflitto mondiale.

130. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 129 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.

131. Per le finalità previste dal comma 129 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.

132. Dopo la lettera h) del comma 8 dell'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), è aggiunta la seguente:

«h bis) l'organizzazione di iniziative ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole; la degustazione organizzata di prodotti aziendali e di prodotti tipici e tradizionali regionali esercitata da produttori, sia singoli che associati.».
133. L'Amministrazione regionale, al fine di promuovere i consumi delle famiglie e quindi gli investimenti delle piccole e medie imprese, è autorizzata a concedere un contributo straordinario al comitato promotore del progetto denominato "SissiPay" volto a sostenere le attività propedeutiche, inclusi i servizi legali, la predisposizione di business plan, la formazione degli operatori e la progettazione e lo sviluppo tecnico, diretti alla realizzazione di una piattaforma innovativa di servizi di social lending (microcredito, prestiti tra privati, credito al consumo), integrata con correlati servizi di pagamento [12].

134. La domanda di contributo di cui al comma 133, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

135. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del medesimo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

136. Il contributo di cui al comma 133 è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto.

137. Per le finalità previste dal comma 133 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo e competitività), Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.

138. Dopo il comma 16 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), sono inseriti i seguenti:

«16 bis. Nelle more dell'individuazione di cui al comma 16 le aree di proprietà del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno, comprese nel patrimonio indisponibile o allo stesso assegnate dalla Regione per la realizzazione dei fini istituzionali, ricomprese quelle inerenti il compendio portuale di Porto Margreth, sono affidate alla gestione del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli Centrale.

16 ter. Sulla base di apposita convenzione il Commissario liquidatore provvede alla consegna provvisoria al Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale dei beni di cui al comma 16 bis.

16 quater. Nelle more del completamento delle procedure di cui al comma 16, il Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale è competente anche all'adozione degli atti necessari per la concessione in affitto dei beni di cui al comma 16 bis.».
139. L'individuazione dei beni di cui all'articolo 1, comma 16, della legge regionale 33/2015 è effettuata dal Commissario liquidatore entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge decorsi i quali vi provvede l'Amministrazione regionale.

140. La convenzione di cui all'articolo 1, comma 16 ter, della legge regionale 33/2015, come inserito dal comma 138, è stipulata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

141. All'articolo 14 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 nonies è sostituito dal seguente:

«5 nonies. Il Commissario liquidatore si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione del Consorzio, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del Consorzio medesimo. Il Commissario liquidatore nell'esecuzione delle funzioni attribuite è autorizzato a porre in essere ogni atto funzionale alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio del Consorzio. La liquidazione si svolge secondo la disciplina e con gli effetti della liquidazione coatta amministrativa.»;

b) dopo il comma 5 nonies è inserito il seguente:

«5 nonies.1. Il Commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla nomina, il programma delle attività da svolgere in esecuzione delle funzioni attribuite, precisando i tempi di realizzazione. Il programma è approvato dalla Giunta regionale che ne monitora l'attuazione sulla base della presentazione, da parte del Commissario, di relazioni mensili di attuazione.»;

c) al comma 5 duodecies, dopo le parole «comma 2.», sono aggiunte le seguenti: «La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive, approva il bilancio finale di liquidazione, acquisito il parere delle Direzioni centrali competenti in materia di finanze, infrastrutture, mobilità, lavori pubblici e ambiente.».

142. Il Commissario liquidatore del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno presenta il programma di cui all'articolo 14, comma 5 nonies.1, della legge regionale 3/1999, come inserito dal comma 141, lettera b), entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

143. Le Comunità di montagna sono autorizzate a concedere aiuti alle imprese commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi e i soggetti che gestiscono l'attività di distribuzione dei carburanti in montagna, nonché ai gestori dei rifugi alpini di difficile accessibilità, finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" [13].

144. Per le finalità di cui al comma 143 sono concessi contributi alle imprese commerciali ubicate nei centri abitati con popolazione non superiore a 3.000 abitanti. I contributi sono concessi esclusivamente agli esercizi commerciali ubicati nel territorio montano dei Comuni facenti parte di centri abitati posti nelle zone B e C individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).

145. Per le finalità di cui al comma 143 sono concessi, inoltre, nell'ambito dei territori dei Comuni montani, ricompresi nelle zone B e C di cui al comma 145, contributi ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per interventi di installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti, qualora non esistenti, ovvero per interventi di ristrutturazione e ammodernamento dell'unico impianto, ove esistente.

146. Le Comunità di montagna individuano con regolamento i requisiti soggettivi dei beneficiari, i criteri e le modalità per la presentazione dell'istanza e la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché le modalità di rendicontazione della spesa [14].

146 bis. La misura del contributo stabilita dai regolamenti di cui al comma 146 è raddoppiata se dalla documentazione allegata alla domanda risulta lo svolgimento di almeno una delle seguenti attività:

a) consegna a domicilio per i residenti nel Comune in cui l'esercizio ha sede;

b) accesso a internet mediante la messa a disposizione di rete wi-fi o di postazione pc;

c) ampliamento delle categorie merceologiche rispetto l'anno precedente, risultante da visura camerale;

d) utilizzo di eco-compattatori e di attrezzature e strumentazioni necessarie per la vendita di prodotti alimentari e detergenti sfusi;

e) messa a disposizione gratuita, con accordo scritto, di spazi idonei non compresi nella superficie commerciale a favore di associazioni o gruppi, per lo svolgimento di attività aggregative [15].

146 ter. Per il 2021 le Comunità di Montagna possono prevedere nei regolamenti di cui al comma 146 che siano ammesse a contributo le spese sostenute dall'1 gennaio 2021 anche prima della presentazione della domanda [16].

147. Per le finalità previste dal comma 143 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 e del bilancio per l'anno 2016.

148. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Consorzio delle DOC FVG per la realizzazione di iniziative rivolte a promuovere la conoscenza e la diffusione della nuova denominazione "DOC Friuli Venezia Giulia".

149. Il contributo di cui al comma 148 è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

150. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 148 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

151. Per le finalità di cui al comma 148 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.

152. Al fine di sostenere i costi per l'acquisto di attrezzature e la realizzazione di impianti finalizzati alle attività didattiche e formative degli studenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario:

a) agli istituti tecnici ad indirizzo "Agraria, Agroalimentare e Agroindustria" per l'importo di 60.000 euro ad istituto;

b) agli istituti professionali ad indirizzo "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale" per l'importo di 50.000 euro a istituto.

153. I contributi di cui al comma 152 sono concessi in conto capitale e sono contestualmente liquidati in un'unica soluzione, previa presentazione di apposita domanda alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata dalla relazione illustrativa delle finalità didattiche e formative perseguite con le attrezzature e gli impianti oggetto di contributo e dai relativi preventivi di spesa. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

154. Per le finalità previste al comma 152 è destinata la spesa di 280.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.

155. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella B.

 

     Art. 3. (Tutela dell'ambiente e energia)

1. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 17 le parole «dal doppio al quadruplo del» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei volte il»;

b) dopo il comma 5 bis dell'articolo 21 è aggiunto il seguente:

«5 ter. Nel caso di affidamento in gestione di cui al comma 3 bis l'Ente pubblico proprietario di boschi può procedere alla pubblicazione di un avviso atto a rendere nota la volontà di riservare l'affidamento in gestione alle imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25, fatto salvo che, ove sussistano più operatori qualificati e interessati alla stipula del contratto, venga esperita una procedura di evidenza pubblica.»;

c) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 31 le parole «e delle aree percorse dal fuoco o devastate da calamità naturali,» sono sostituite dalle seguenti: «, alla ricostituzione delle aree percorse dal fuoco o devastate da calamità naturali rispettivamente delimitate o riconosciute dall'autorità competente,»;

d) il comma 2 dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«2. Il compenso non è dovuto per il materiale forestale concesso:

a) a soggetti pubblici che si impegnano all'utilizzazione del materiale medesimo per i fini di cui all'articolo 31, comma 2, lettere c), d) ed e);

b) a proprietari forestali privati per gli interventi di ricostituzione delle proprie aree percorse dal fuoco o devastate da calamità naturali di cui all'articolo 31, comma 2, lettera d);

c) a enti di diritto privato che non svolgono attività d'impresa e che si impegnano all'utilizzazione del materiale medesimo per i fini di cui all'articolo 31, comma 2, lettere c) e d).»;

e) l'articolo 92 è sostituito dal seguente:

«Art. 92

(Sanzioni)

1. La sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 500 euro si applica:

a) in assenza delle autorizzazioni previste dagli articoli 16, 42 e 47, nonché dal regolamento forestale;

b) nei casi di taglio in assenza di PRFA approvato ai sensi della presente legge e del regolamento forestale.

2. La sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 250 euro si applica nei casi di:

a) mancata presentazione delle dichiarazioni previste dal regolamento forestale;

b) inosservanza delle modalità esecutive contenute nelle autorizzazioni rilasciate, nelle prescrizioni emanate e nel PRFA approvato.

3. Nei casi di superamento dei limiti di taglio previsti dal PRFA approvato o ammessi con dichiarazione dalla presente legge e dal regolamento forestale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da 5 euro a 25 euro per ogni soggetto arboreo;

b) da 5 euro a 25 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore.

4. Nei casi di infrazioni al regolamento forestale diverse da quelle indicate ai commi da 1 a 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da 5 euro a 25 euro per ogni soggetto arboreo nei casi riguardanti le modalità di taglio;

b) da 5 euro a 25 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore nei casi riguardanti:

1) l'allestimento, il concentramento e lo sgombero delle tagliate;

2) il taglio e l'eliminazione degli arbusti;

3) la violazione delle norme sul pascolo.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), è fatto obbligo di richiedere alla Direzione centrale competente l'autorizzazione in sanatoria; in assenza della richiesta di autorizzazione, entro sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento della violazione o in caso di diniego dell'autorizzazione medesima, è fatto obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del trasgressore.

6. Nei casi di inosservanza dell'obbligo di ripristino di cui al comma 5 e previa diffida, la Direzione centrale competente provvede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, attivando le procedure per il recupero delle spese ai sensi della normativa statale vigente in materia di riscossione delle imposte dirette.

7. Nei casi di mancata presentazione del PRFA previsto dal regolamento forestale, di cui al comma 1, lettera b), o di superamento dei limiti di taglio consentiti con dichiarazione di cui al comma 3, è fatto obbligo di presentare alla Direzione centrale competente il PRFA in sanatoria entro trenta giorni dalla notifica dell'accertamento della violazione.

8. Nei casi di cui ai commi 5 e 7, ove si ravvisi un pericolo di danno al bosco o alle aree soggette a vincolo idrogeologico, la Direzione centrale competente può disporre la sospensione dei lavori fino all'ottenimento dell'autorizzazione o all'approvazione del PRFA.».

2. Le entrate derivanti dall'articolo 32 della legge regionale 9/2007, come modificato dal comma 1, lettera d), affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) e alla Tipologia n. 1 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018.

3. Le entrate derivanti dall'articolo 92 della legge regionale 9/2007, come sostituito dal comma 1, lettera e), affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) rispettivamente alla Tipologia n. 2 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) e alla Tipologia n. 3 (Interessi attivi) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018.

4. Nelle more dell'esecuzione dei lavori del Tavolo tecnico istituito con deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2016, n. 1074, in base alle indicazioni del Protocollo operativo per l'elaborazione di piani di gestione dell'inquinamento diffuso, approvato con la medesima deliberazione della Giunta regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste, un finanziamento per la realizzazione degli interventi di cui al titolo quinto della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nelle aree urbane caratterizzate da fenomeni di inquinamento del suolo.

5. La domanda di contributo di cui al comma 4, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa, è presentata al Servizio competente in materia di disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo, tenuto conto della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal beneficiario.

7. Il contributo di cui al comma 4 è rendicontato ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).

8. Il contributo di cui al comma 4 è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto.

9. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 63.

10. Al comma 93 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), le parole «Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire servizi, ad affidare incarichi a soggetti terzi pubblici e privati, anche per lo svolgimento di indagini finalizzate alle attività di vigilanza, ricerca, indirizzo e studio connesse a tali funzioni e compiti, nonché a sostenere le spese necessarie per la realizzazione di mostre, manifestazioni, convegni» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale ambiente ed energia, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire servizi, ad affidare incarichi a soggetti terzi pubblici e privati, anche per lo svolgimento di indagini finalizzate alle attività di vigilanza, ricerca, indirizzo e studio connesse a tali funzioni e compiti, nonché a sostenere le spese necessarie».

11. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 93, della legge regionale 30/2007, come modificato dal comma 10, relativamente all'acquisizione di servizi, è destinata la spesa di 32.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 63.

12. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 93, della legge regionale 30/2007, come modificato dal comma 10, relativamente all'acquisizione di servizi, è destinata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) e sul Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 63.

13. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 93, della legge regionale 30/2007, come modificato dal comma 10, relativamente all'affidamento di incarichi, è destinata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 63.

14. Ai fini dell'espletamento sul territorio regionale delle attività istituzionali connesse alle funzioni di protezione e controllo ambientali e di prevenzione igienico sanitaria ai sensi della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'acquisto di strumentazione e di attrezzature, nonché la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria relativi al patrimonio immobiliare.

15. La domanda di finanziamento di cui al comma 14, corredata della relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione competente in materia di ambiente ed energia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del finanziamento sono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento, tenuto conto della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal beneficiario, nonché sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa.

16. Per le finalità previste dal comma 14 è destinata la spesa di 55.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 63.

17. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore delle associazioni e dei gruppi speleologici, con sede in regione, che svolgano documentate attività speleologiche da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge o, nell'ambito delle quali, almeno cinque soci siano in possesso di un documentato curriculum speleologico quinquennale, nonché a condizione che abbiano adeguata copertura assicurativa degli iscritti che svolgono attività speleologica, per la realizzazione delle attività speleologiche, per la gestione delle strutture a supporto dell'attività speleologica e per l'acquisto di strumentazione e attrezzature. Sono ammissibili a contributo anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di assegnazione, purché nel corso dello stesso anno solare] [17].

18. [Con regolamento regionale, da approvare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 17, nonché le modalità di rendicontazione della spesa] [18].

19. [Gli enti di cui al comma 17 presentano le domande di assegnazione dei contributi al Servizio geologico della Direzione centrale ambiente ed energia, entro il termine del 31 marzo di ogni anno, con le modalità indicate dal regolamento di cui al comma 18] [19].

20. Al fine di promuovere l'attività speleologica mediante il confronto e la condivisione su temi connessi all'attività stessa, presso la Direzione centrale ambiente ed energia è istituito il Tavolo della Speleologia al quale partecipano le associazioni e i gruppi speleologici di cui al comma 17, gli enti locali e gli altri soggetti interessati, convocati. Il Tavolo della Speleologia è convocato e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente o da un suo delegato] [20].

21. Per le finalità previste dal comma 17, relativamente all'attività speleologica, è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 63.

22. Per le finalità previste dal comma 17, relativamente all'acquisto di strumentazione e attrezzature, è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 63.

23. All'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12 dopo le parole «"Patto dei Sindaci"» sono inserite le seguenti: «ovvero "Patto dei Sindaci per il clima e l'energia"»;

b) al comma 15 dopo le parole «"Piano di azione per l'energia sostenibile (PAES)"» sono inserite le seguenti: «ovvero "Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC)"».

24. In deroga all'articolo 6, comma 2, del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Regione 23 settembre 2015, n. 0198/Pres. (Regolamento per la concessione ai Comuni di contributi per la predisposizione del Piano di azione per l'energia sostenibile (Paes), in attuazione dell'articolo 4, comma 14, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 ), il contributo previsto dall'articolo 4, comma 12, della legge regionale 20/2015, è assegnato nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziate nel bilancio regionale.

25. In deroga al termine previsto dall'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al comma 24, il procedimento di concessione del contributo si conclude entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

26. Il termine per l'approvazione del "Piano di azione per l'energia sostenibile (PAES)" ovvero del "Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC)", da parte del Comune, fissato con il provvedimento di concessione del contributo ai sensi dell'articolo 4, comma 14, della legge regionale 20/2015, può essere prorogato per la durata massima di ulteriori dodici mesi, previa motivata istanza da presentare al Servizio energia della Direzione centrale ambiente ed energia, entro e non oltre sessanta giorni antecedenti il termine fissato dal provvedimento di concessione.

27. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 14, della legge regionale 20/2015, ai fini della concessione dei contributi previsti dal medesimo articolo 3, comma 10, della legge regionale 20/2015, finanziati con le risorse allocate sul bilancio regionale per l'anno 2016, le domande di contributo sono presentate al Servizio competente in materia di gestione dei rifiuti e dei siti inquinati, entro il 15 settembre 2016.

28. In deroga al termine disposto dall'articolo 3, comma 31, della legge regionale 20/2015, ai fini della concessione dei contributi previsti dal medesimo articolo 3, comma 27, della legge regionale 20/2015, finanziati con le risorse allocate sul bilancio regionale per l'anno 2016, le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di gestione dei rifiuti e dei siti inquinati entro il 15 settembre 2016.

29. In deroga al termine disposto dall'articolo 4, comma 5 bis, della legge regionale 20/2015 e dall'articolo 3 del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Regione 28 agosto 2015, n. 0176/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20, per interventi volti alla realizzazione e all'allestimento di centri di riuso di cui all'articolo 180 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)), ai fini della concessione dei contributi previsti dal medesimo articolo 4, comma 1, della legge regionale 20/2015, finanziati con le risorse allocate sul bilancio regionale per l'anno 2016, le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio competente in materia di gestione dei rifiuti e dei siti inquinati, entro il 15 settembre 2016.

30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese aventi sede sul territorio regionale, che non siano assoggettate agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), per la realizzazione degli interventi conseguenti alle diagnosi energetiche finalizzate alla valutazione del consumo di energia e al risparmio energetico conseguibile, eseguite in applicazione dei criteri di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 102/2014 [21].

31. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il bando per la selezione delle imprese beneficiarie, nel quale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di contributo di cui al comma 30, nonché le modalità di concessione e di erogazione dei contributi e di rendicontazione della spesa.

32. La gestione dei contributi finanziati ai sensi dei commi 30 e 31 è delegata alle Camere di commercio. Le domande di contributo sono presentate alle Camere di commercio, che le valutano con la modalità del procedimento a sportello secondo quanto stabilito dall'articolo 36 della legge regionale 7/2000, nonché provvedono alla concessione e all'erogazione dei contributi, secondo quanto previsto dal bando di cui al comma 31 [22].

33. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio è stipulata una convenzione conforme allo schema da approvare con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia. La convenzione definisce anche il limite massimo del rimborso delle spese per l'attività di gestione dei contributi, nonché le modalità di effettuazione del rimborso e le spese ammissibili [23].

34. I contributi di cui al comma 30 sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili ai sensi del bando di cui al comma 31, al netto dell'IVA [24].

35. I contributi di cui al comma 30 sono cumulabili con gli strumenti di garanzia regionali e statali.

36. Per le finalità previste dal comma 30 è destinata la spesa di 2.100.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) e sul Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 63.

37. Per le finalità previste dal comma 33 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) e sul Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 63.

38. Al fine di concorrere al conseguimento di un risparmio energetico al 31 dicembre 2020, non inferiore al 60 per cento dell'obiettivo di risparmio nazionale cumulato di energia finale, attraverso il regime obbligatorio di efficienza energetica di cui alla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, costituito dal meccanismo dei certificati bianchi ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 102/2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare mediante procedura a evidenza pubblica a una società terza operante nel settore dei servizi energetici, un servizio finalizzato all'emissione dei titoli di efficienza energetica da parte del gestore competente (GSE) e alla successiva negoziazione degli stessi nel mercato gestito dall'autorità competente (GME) per la loro valorizzazione economica, relativamente a interventi di riqualificazione energetica eseguiti con il supporto di incentivi regionali.

39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento, mediante procedura a evidenza pubblica, di incarichi per le attività di progettazione propedeutica, di realizzazione e di acquisto delle infrastrutture di ricarica per veicoli alimentati a energia elettrica, in conformità alle previsioni del Piano Nazionale per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica (PNire) per il 2016, ai fini dell'assegnazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del cofinanziamento statale pari a 539.027,58 euro di cui al decreto direttoriale n. 503 del 22 dicembre 2015 del Direttore della Direzione Generale per lo sviluppo del territorio e la programmazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

40. Per le finalità di cui al comma 39 la Giunta regionale approva l'avviso per la manifestazione di interesse alla presentazione di proposte progettuali in conformità alle previsioni del Piano Nazionale per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica (PNire) per il 2016; in tale avviso sono stabiliti le modalità e i termini di presentazione delle relative domande di contributo, nonché le modalità di concessione e di erogazione dei contributi e di rendicontazione della spesa.

41. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo di cui al comma 40 il Servizio energia della Direzione centrale ambiente ed energia, in collaborazione con la Direzione centrale infrastrutture e territorio, provvede alla valutazione delle domande in applicazione dei criteri di priorità definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al medesimo comma 40.

42. I finanziamenti di cui al comma 39, nel caso in cui il beneficiario sia un'impresa, sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

43. Per le finalità di cui al comma 39 l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dalla realizzazione di azioni di comunicazione e di pubblicità relative allo sviluppo di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, come previsto dal decreto direttoriale 503/2015.

44. Per le finalità previste dal comma 39 è destinata la spesa di 479.027,58 euro per l'anno 2016 a valere Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) e sul Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 63.

45. Per le finalità previste dal comma 43 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) e sul Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 63.

46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cividale del Friuli un finanziamento per la realizzazione del primo lotto funzionale del progetto dei lavori di costruzione della variante aerea del tracciato della linea elettrica da 132 KV Manzano-Cividale del Friuli, interferente con il Piano attuativo comunale zona omogenea D2.

47. La domanda di contributo di cui al comma 46, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di energia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

48. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo, tenuto conto della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal beneficiario.

49. Il contributo di cui al comma 46 è rendicontato ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

50. Per le finalità previste dal comma 46 è destinata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) e sul Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 63.

51. Il comma 17 bis dell'articolo 4 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), è sostituito dal seguente:

«17 bis. Ai fini di cui al comma 17 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Amministrazioni statali finanziamenti per l'acquisto o il nolo di beni necessari all'ottimizzazione dei sistemi di controllo ambientale, nonché per spese di gestione e manutenzione dei beni in dotazione.».

52. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 17 bis, della legge regionale 12/2009, come sostituito dal comma 51, è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 9 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 63.

53. In deroga all'articolo 20, commi 1 e 2, della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), e all'articolo 43, comma 15, lettera f), della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), ai fini dell'accesso agli incentivi in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la concessione di derivazione d'acqua a uso idroelettrico può essere rilasciata con le modalità previste dalla legge regionale 11/2015, prima dell'emissione del provvedimento di autorizzazione unica di cui all'articolo 15 della legge regionale 19/2012.

54. Nei casi di cui al comma 53 il mancato rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 15 della legge regionale 19/2012 costituisce causa di estinzione della concessione di derivazione d'acqua a uso idroelettrico e comporta, in capo al concessionario, gli obblighi di cui dell'articolo 51, commi 2 e 3, della legge regionale 11/2015.

55. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Manzano, quale capofila dei Comuni appartenenti al bacino idrografico del fiume Natisone, un finanziamento per la gestione delle procedure volte ad addivenire all'istituzione del contratto di fiume ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 11/2015, mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici istituzionali, di soggetti privati e dei portatori d'interesse e l'organizzazione di tavoli tecnici, nonché mediante la realizzazione di attività di comunicazione e informazione rivolte alla popolazione.

56. La domanda di finanziamento di cui al comma 55, corredata della relazione illustrativa dell'attività da svolgere e del relativo preventivo di spesa, è presentata al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale ambiente ed energia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del finanziamento sono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento, tenuto conto della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal beneficiario, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

57. Per le finalità previste dal comma 55 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 63.

58. Alla legge regionale 11/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 dell'articolo 30 è inserito il seguente:

«4 bis. La Giunta regionale, anche in considerazione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), può stabilire che, qualora il materiale litoide da estrarre dall'alveo del corso d'acqua sia destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture di interesse pubblico, i canoni demaniali fissati ai sensi del comma 1 siano ridotti fino a un massimo del 90 per cento. In tali casi il progetto dell'opera pubblica o dell'infrastruttura di interesse pubblico prevede la quantità di materiale litoide da utilizzare e le modalità di impiego. Ai fini dell'applicazione della riduzione del canone demaniale il soggetto concessionario comunica alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo la quantità del materiale litoide destinato esclusivamente alla realizzazione dell'opera pubblica o dell'infrastruttura di interesse pubblico, nonché effettua i rilievi topografici con le modalità stabilite dall'articolo 28, comma 3.»;

b) dopo il comma 2 dell'articolo 33 è inserito il seguente:

«2 bis. Per gli interventi a finalità sociale o culturale finanziati dall'Amministrazione regionale, fatta salva l'applicazione delle procedure di cui al comma 2, il taglio e l'asporto di alberi e arbusti dagli alvei, dalle sponde e dalle aree golenali demaniali sono esenti dal pagamento del canone demaniale.».

59. Al fine di garantire il ripristino e la sicurezza ambientale dell'area interessata dalla discarica denominata "Pecol dei Lupi" in Comune di Cormons (GO), mediante l'attuazione della procedura di chiusura e di gestione post-operativa della discarica stessa di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), la Regione è autorizzata ad acquisire ai sensi dell'articolo 42 bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), le porzioni di terreno in Comune di Cormons (GO), distinte in P.T. 2630, c.t. 2, p.c. 1685/1 (mq 4,270), P.T. 946, c.t. 2, p.c. 1683/1 (mq 1.216) P.T. 2630, c.t. 1, p.c. 1683/2 (mq 1.108) e P.T. 7130, c.t. 1, p.c. 1681 (mq 2.338), previo provvedimento del Direttore della Direzione centrale ambiente ed energia, con il quale si riconosce e si confermano le attuali e prevalenti ragioni di interesse pubblico che giustificano la permanenza della destinazione dell'area a uso discarica.

60. Il procedimento di cui all'articolo 42 bis del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 si conclude con l'adozione del provvedimento finale di acquisizione dell'area al patrimonio indisponibile della Regione e di determinazione dell'indennità da corrispondere al proprietario dell'area, adottato con provvedimento del Direttore della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e territorio.

61. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è autorizzata a concedere a titolo gratuito per trent'anni alla società Isontina Ambiente s.r.l., attuale utilizzatore, l'area acquisita ai sensi del comma 60 per le finalità di cui al comma 59.

62. Per le finalità previste dai commi 59 e 60, è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 63.

63. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella C.

 

     Art. 4. (Assetto del territorio e edilizia)

1. All'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma le parole «, con priorità per le esigenze delle comunità insediate in zone di recente urbanizzazione» sono soppresse;

b) al quinto comma le parole «, mobilità, pianificazione territoriale lavori pubblici, università» sono sostituite dalle seguenti: «e territorio» e dopo le parole «entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del regolamento.» sono aggiunte le seguenti: «Qualora con la legge di assestamento del bilancio siano introdotte variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e del bilancio annuale all'unità di bilancio e all'apposito capitolo di spesa relativo ai contributi di cui al primo comma, le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.»;

c) il comma 8 è abrogato.

2. Al fine di favorire la rapida realizzazione di opere pubbliche da parte degli Enti locali l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pari al 100 per cento del costo dell'intervento, a sostegno di spese per opere immediatamente cantierabili, per le quali l'Ente disponga di progettazione di livello almeno definitivo alla data della presentazione della domanda e si impegni a giungere all'emissione del bando di gara entro l'anno di assegnazione del finanziamento.

3. Sono ammissibili le iniziative per le quali l'Ente, con riferimento al medesimo intervento, non abbia già ottenuto la concessione di altri contributi pubblici.

4. Le domande di contributo, riferite a un importo massimo di 600.000 euro per ogni Ente richiedente, contenenti l'impegno dell'Ente alla pubblicazione del bando di gara entro l'anno di assegnazione del finanziamento, sono corredate del progetto definitivo o esecutivo approvato dall'organo competente e del relativo cronoprogramma finanziario e di esecuzione dei lavori.

5. Le domande di contributo sono presentate al Servizio competente in materia di edilizia e sono valutate con le modalità del procedimento a sportello secondo quanto stabilito dall'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

6. Si considerano ammissibili le spese inerenti interventi per i quali la pubblicazione del bando di gara sia effettuata entro l'anno di assegnazione del finanziamento. Nel caso in cui tale termine non sia rispettato si procede alla revoca del finanziamento.

7. Il provvedimento di concessione del finanziamento è adottato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione regionale del provvedimento di prenotazione delle risorse e di assegnazione dei contributi.

8. Per l'erogazione e la rendicontazione dei contributi concessi si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

9. Per le finalità di cui al comma 2 è destinata la spesa di 5.010.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) e sul Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 40 [25].

9 bis. La procedura di cui ai commi da 3 a 9 ha carattere eccezionale e si esaurisce alla data del 31 dicembre 2016 [26].

10. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale 14/2002 dopo le parole «dell'ente beneficiario» le parole: «per importi non inferiori al 20 per cento del contributo» sono soppresse.

11. Al fine di assicurare la sicurezza e l'adeguatezza degli edifici pubblici, nonché di sostenere la conservazione del patrimonio immobiliare degli Enti locali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a sostegno delle spese per l'affidamento di consulenze tecniche volte alla valutazione della sicurezza strutturale degli edifici attualmente inadeguati rispetto ai parametri stabiliti dalle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zona sismica.

11 bis. Ai fini della scelta del tipo di analisi e dei valori deve essere in ogni caso garantito un livello di conoscenza di almeno LC2, come definito dal decreto ministeriale 14 gennaio 2008, (Norme tecniche per le costruzioni), per le diverse tipologie strutturali. Livelli di conoscenza inferiori o superiori e le connesse indagini, rilievi o prove da effettuare, da scegliere di concerto tra professionista e committente, dovranno essere giustificati valutando il rapporto costi/benefici delle indagini in relazione all'importanza dell'opera e alle sue presumibili caratteristiche di vulnerabilità, nonché alla possibilità di significativi risparmi dei costi di intervento a parità di livello di sicurezza raggiunto [27].

12. Le domande di contributo, riferite a un importo massimo annuo di 50.000 euro per ogni Ente richiedente, sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro il 30 settembre di ogni anno e sono valutate con le modalità del procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 36 della legge regionale 7/2000 [28].

12 bis. Le domande presentate dopo il termine previsto al comma 12 sono archiviate. Rimangono valide tutte le domande pervenute entro il termine del 30 settembre 2019 [29].

13. Si considerano ammissibili le spese da sostenersi dopo la presentazione della domanda e per le quali l'affidamento degli incarichi sia effettuato entro sei mesi dalla data di ricevimento del decreto di concessione del finanziamento. Nel caso in cui tale termine non sia rispettato si procede alla revoca del beneficio, fatto salvo quanto previsto dal comma 13 bis [30].

13 bis. Qualora il termine di sei mesi per l'affidamento degli incarichi di cui al comma 13 non sia rispettato, l'organo concedente, su istanza del beneficiario, ha facoltà, in presenza di motivate ragioni, di concedere una proroga ovvero di fissare un nuovo termine, nel limite massimo di ulteriori sei mesi. Nel caso in cui il nuovo termine non sia rispettato si procede alla revoca del beneficio [31].

14. Le domande di contributo, contenenti l'indicazione del costo previsto per lo svolgimento dell'attività di consulenza e l'impegno dell'Ente all'affidamento dell'incarico entro il termine indicato al comma 13, sono corredate di una relazione illustrativa relativa allo stato degli edifici per i quali si chiede il contributo ai fini della valutazione della sicurezza strutturale.

15. Il provvedimento di concessione è adottato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale del provvedimento di assegnazione del contributo con la prenotazione delle risorse. Per l'erogazione e la rendicontazione dei contributi assegnati si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002 ; l'Ente beneficiario contestualmente alla rendicontazione del finanziamento fornisce indicazione degli indici di sicurezza sismica rilevati per gli edifici oggetto degli studi, attraverso la compilazione di schede sul modello predisposto dalla protezione civile nazionale ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni).

15 bis. Gli Enti locali beneficiari sono autorizzati a utilizzare le economie contributive, conseguenti a ribassi d'asta o ad altre eventuali minori spese, per l'affidamento di consulenze tecniche volte alla valutazione della sicurezza strutturale anche di altri edifici pubblici inadeguati rispetto ai parametri stabiliti dalle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zona sismica, rispetto a quelli per i quali avevano richiesto e ottenuto il finanziamento [32].

15 ter. Ai fini del comma 15 bis gli Enti presentano alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia - apposita istanza contenente l'indicazione della spesa prevista, corredata di una relazione illustrativa relativa allo stato degli edifici per i quali intendono utilizzare le economie contributive ai fini della valutazione della sicurezza strutturale degli stessi [33].

15 quater. L'organo concedente provvede a confermare i contributi concessi anche a sostegno delle spese per l'affidamento di consulenze tecniche volte alla valutazione della sicurezza strutturale degli edifici di cui al comma 15 bis [34].

16. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) e sul Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 40.

17. Dopo il comma 31 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), è inserito il seguente:

«31 bis. Ai fini dello scorrimento delle graduatorie delle domande valide e di garantire il massimo utilizzo delle risorse assegnate, l'Amministrazione regionale è autorizzata a fissare termini perentori per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione dei contributi medesimi.».

18. I mutui accesi con il sostegno delle agevolazioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c), della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale), per la realizzazione degli interventi di edilizia agevolata, possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione del tasso di interesse con la medesima banca ovvero di surroga del mutuo ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 40/2007, con altra banca convenzionata ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 9/1999. La surroga con altra banca non convenzionata comporta la revoca del contributo dalla data di surroga.

19. Le operazioni di cui al comma 18 comportano la rideterminazione del contributo relativamente alla forma agevolativa di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), della legge regionale 9/1999, che continua a essere riconosciuto alle medesime scadenze semestrali previste per il mutuo originario.

20. Le operazioni non possono comportare maggiori oneri per l'Amministrazione regionale e, per quanto non previsto dai commi 18 e 19, continua a trovare applicazione, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 23 della legge regionale 9/1999.

21. In via di interpretazione autentica il disposto di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), vigente dall'entrata in vigore dell'articolo 3, comma 81, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), fino alla successiva entrata in vigore del disposto di cui all'articolo 4 (Norme urgenti in materia di infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti) della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5, si applica anche ai contributi pluriennali per i quali il trasferimento di residenza, la locazione, l'alienazione, intervengono successivamente alla scadenza del termine indicato all'articolo 15, comma 2, della legge regionale 6/2003.

22. Le anticipazioni concesse alle ATER, ai sensi del Titolo VI della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), ai fini dell'acquisto di alloggi da gestire in locazione in regime di edilizia convenzionata, secondo quanto previsto dall'articolo 47, secondo comma, lettera e bis), della medesima legge, non sono oggetto di revoca in caso di alienazione degli alloggi ai locatari e l'ammortamento delle anticipazioni prosegue con le modalità originariamente previste.

23. La quota parte dell'importo pagato dall'acquirente pari alla quota capitale residua dell'anticipazione calcolata alla data di alienazione dell'alloggio viene utilizzata dalle Ater per la manutenzione di altri alloggi gestiti in edilizia sovvenzionata, da rendicontarsi ai sensi del Titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.

24. I commi 21, 22, 23, 24 e 25 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), sono abrogati.

25. Dopo il comma 23 dell'articolo 3 della legge regionale 33/2015 è inserito il seguente:

«23 bis. L'approvazione del progetto da parte della Conferenza dei servizi decisoria di cui all'articolo 1, comma 304, lettera b), della legge 147/2013, sostituisce a ogni effetto, a eccezione dei provvedimenti riguardanti la titolarità dei beni, i visti, i pareri, le autorizzazioni e le concessioni di organi regionali o locali, costituisce, ove necessario, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.».

26. Al comma 9 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), la parola «Zucchi-» è soppressa.

27. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «diciannove anni»;

b) le parole «Comitato Provinciale di Udine» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato di Udine»;

c) le parole «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso),» sono soppresse.

28. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'ARCA Cooperativa Sociale di Trieste un contributo per lavori di ripristino strutturale all'edificio di via Morpurgo 7/2 a Trieste e sede degli asili nido Arcobaleno 1 e 2, in regime di "de minimis".

29. La domanda, corredata del quadro economico di spesa previsto, della relazione illustrativa e del cronoprogramma dell'intervento è presentata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio.

30. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 4.

31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 250.000 euro al Comune di Carlino per i lavori di recupero dell'area pedonale di pertinenza e limitrofa all'immobile ex latteria sociale turnaria.

32. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 31 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

33. Per le finalità previste dal comma 31 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) e sul Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella D di cui al comma 40.

34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia di Santa Cecilia martire di Pradamano un contributo straordinario di 60.000 euro per interventi di completamento della struttura ricreativa e di aggregazione giovanile di Piazza della Chiesa.

35. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 34 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.

36. Per le finalità previste dal comma 34 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) e sul Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016 -2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 40.

37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia San Giacomo Apostolo di Polcenigo un contributo straordinario di 50.000 euro per interventi di manutenzione e adeguamento del complesso monumentale del convento francescano.

38. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 37 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è erogato un anticipo nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.

39. Per le finalità previste dal comma 37 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazioni dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 40.

40. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella D.

 

     Art. 5. (Trasporti e diritto alla mobilità)

1. Al comma 11 quater dell'articolo 4 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola «centoventi» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;

b) le parole «6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015)» sono sostituite dalle seguenti: «di assegnazione delle risorse finanziarie»;

c) dopo la parola «RFI» sono aggiunte le seguenti: «(o del relativo schema)»;

d) le parole «di un quadro economico e di cronoprogramma» sono sostituite dalle seguenti: «del quadro economico e del cronoprogramma».

2. Al fine di rendere funzionale la Ciclovia Alpe Adria l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Unione del Canal del Ferro-Val Canale un contributo straordinario per la "Progettazione dell'eliminazione dei punti critici lungo la Ciclovia Alpe Adria in Comune di Pontebba".

3. Al fine di garantire il collegamento della Ciclovia Alpe Adria a Cividale del Friuli l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine un contributo straordinario per il "Completamento della Ciclovia FVG4 da Udine al Ponte di Salt".

4. Le domande per la concessione del contributo sono presentate dai soggetti competenti al Servizio competente in materia di lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate delle relazioni tecniche, dei preventivi di spesa e dei cronoprogrammi della progettazione e dei lavori. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

5. Per le finalità previste dal comma 2 è destinata la spesa di 126.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) e sul Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 16.

6. Per le finalità previste dal comma 3 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) e sul Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 16.

7. Al fine di poter recuperare e valorizzare la documentazione relativa alle opere di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi tellurici dell'anno 1976 nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la Direzione centrale infrastrutture e territorio è autorizzata a istituire, con le modalità previste dalla normativa in materia di beni culturali, apposito archivio storico quale struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti tecnico amministrativi di interesse storico, assicurandone la consultazione per finalità di studio e ricerca.

7 bis. Per le finalità di cui al comma 7 è istituito il Comitato per l'istituzione dell'archivio storico del terremoto e della ricostruzione, di seguito Comitato, quale organo consultivo e con funzioni propositive a supporto della Direzione centrale infrastrutture e territorio [35].

7 ter. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, e dura in carica per la durata della legislatura [36].

7 quater. Il Comitato è composto da:

a) l'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio, con funzioni di presidente, o suo delegato;

b) il Direttore centrale della direzione centrale infrastrutture e territorio, o suo delegato;

c) l'Assessore regionale con delega alla protezione civile;

d) il Direttore centrale della protezione civile della Regione;

e) tre rappresentanti designati dall'Associazione dei consiglieri del Friuli Venezia Giulia;

f) tre rappresentanti designati dall'Associazione Comuni Terremotati e Sindaci della Ricostruzione del Friuli Venezia Giulia;

g) due rappresentanti designati dalla federazione dell'ordine degli ingegneri del Friuli Venezia Giulia;

h) due rappresentanti designati dalla federazione dell'ordine degli architetti del Friuli Venezia Giulia;

i) un rappresentante designato dal comitato regionale dei collegi dei geometri e geometri laureati del Friuli Venezia Giulia;

j) un rappresentante designato dal collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati delle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine;

k) un rappresentante designato dall'ordine dei geologi del Friuli Venezia Giulia;

l) due rappresentanti designati dall'Università degli studi di Udine;

m) un rappresentante designato dalla Direzione centrale competente in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico - culturale [37].

7 quinquies. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un dipendente della Direzione centrale infrastrutture e territorio [38].

7 sexies. La partecipazione al Comitato non comporta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese [39].

8. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) e sul Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 16.

9. Per le finalità previste all'articolo 5, comma 4, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), l'Amministrazione regionale è autorizzata a impegnare la spesa di 977.576,43 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) e sul Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

10. In attuazione delle funzioni esercitate dall'Amministrazione regionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 del decreto legislativo 1 aprile 2004, n.111 (Norme di attuazione dello statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), la Direzione centrale infrastrutture e territorio è autorizzata ad assicurare il servizio di interesse generale afferente la manovra ferroviaria unica nell'ambito dell'area portuale di Monfalcone, anche in deroga a eventuali accordi stipulati fra soggetti pubblici e privati antecedentemente all'attivazione del servizio di interesse generale.

11. Per le finalità di cui al comma 10 la Direzione centrale infrastrutture e territorio è autorizzata a sostenere gli oneri conseguenti alla restituzione in disponibilità della parte di infrastruttura afferente il raccordo ferroviario principale di proprietà del consorzio industriale di Monfalcone.

12. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 a valere sulla missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) e sul Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 16.

13. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 26 giugno 2001, n. 16 (Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici, nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare), è inserito il seguente:

«Art. 16 bis. (Interventi su mote e casoni della laguna di Grado e Marano)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi con i concessionari di mote e casoni direttamente interessati all'utilizzo delle vie d'accesso alla concessione, non costituenti canali lagunari, per l'esecuzione, da parte degli stessi, di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria o per la partecipazione, da parte degli stessi, al finanziamento degli interventi quando questi siano eseguiti dall'Amministrazione regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, al fine di salvaguardare le peculiarità turistiche e ambientali delle mote e dei casoni nell'ambito lagunare, la Direzione centrale infrastrutture e territorio è autorizzata a porre in essere direttamente l'iter autorizzatorio.».

14. Al fine di avviare l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata a migliorare l'accesso alle concessioni di mote e casoni di cui all'articolo 16 bis, comma 1, della legge regionale 16/2001, come inserito dal comma 13, per l'annualità 2016 la copertura finanziaria viene garantita:

a) per la manutenzione ordinaria a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) e sul Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti);

b) per la manutenzione straordinaria a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) e sul Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale).

15. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 33, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), e di cui all'articolo 4, comma 82, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), è destinata la spesa di 2.546.779,38 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) e sul Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 16.

16. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella E.

 

     Art. 6. (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

1. Il termine di rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi per iniziative progettuali riferite ad attività culturali, concessi in forza degli avvisi pubblici approvati con deliberazione di Giunta regionale n. 852 dell'8 maggio 2014, stabilito perentoriamente dall'articolo 10, comma 5, dei medesimi avvisi pubblici, a diciotto mesi dalla concessione degli incentivi, è prorogato di ulteriori sei mesi.

2. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) la cifra «240.000» è sostituita dalla seguente: «245.000»;

b) alla lettera c) la cifra «290.000» è sostituita dalla seguente: «320.000»;

c) alla lettera d) la cifra «170.000» è sostituita dalla seguente: «220.000».

3. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b), c) e d), della legge regionale 34/2015, come modificato dal comma 2, è destinata la spesa di 85.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 97.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la realizzazione di quattro progetti pilota, volti all'integrazione dei cittadini stranieri attraverso la promozione di attività di carattere innovativo nei settori dello sport, della formazione e della cultura. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari:

a) contributo di 30.000 euro all'Associazione sportiva Lega Calcio Friuli Collinare di Udine, per la realizzazione del progetto denominato "Calcioxenia", finalizzato all'inserimento sociale di giovani ragazzi richiedenti e titolari di protezione internazionale, da realizzare in collaborazione con gli enti locali e le associazioni del territorio, al fine di prevenire fenomeni di intolleranza e di razzismo tra le giovani generazioni del Friuli Venezia Giulia;

b) contributo di 70.000 euro all'Unione artigiani piccole e medie imprese - Confartigianato di Udine, per la realizzazione di corsi sui mestieri artigiani per i richiedenti asilo, da tenersi all'interno delle caserme in cui i medesimi sono ospitati, finalizzati a sperimentare nuovi approcci formativi con la doppia valenza educativa per coloro che apprendono, e sociale per gli artigiani che prestano l'attività di insegnamento;

c) contributo di 35.000 euro all'Associazione culturale Mamarogi, per la realizzazione di un progetto finalizzato all'utilizzo della drammaturgia come strumento per elevare la qualità del dibattito pubblico sui temi dell'accoglienza e dell'immigrazione;

d) contributo di 30.000 euro all'Associazione Centro culturale Il Villaggio di Udine, per la realizzazione del progetto "Tu sei un bene per me" finalizzato a favorire l'incontro, l'accoglienza, la possibilità di cammino comune fra esperienze diverse attraverso testimonianze, dialoghi, espressione drammatica e musica.

5. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 4 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di immigrazione, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa.

6. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 5 provvede alla concessione del contributo, che può essere erogato in un'unica soluzione all'atto della concessione medesima. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

7. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 165.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 97.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 18, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), si applicano anche nei casi previsti dall'articolo 18, comma 8, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena).

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo di Venzone un contributo straordinario, sino al 100 per cento della spesa ammissibile, per il restauro degli originali e la realizzazione di copie delle statue del Duomo di Venzone e di basamenti per la collocazione di alcune di esse.

10. Per le finalità di cui al comma 9 la Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo di Venzone, entro il 30 settembre dell'anno in cui sono stanziate le relative risorse, presenta al Servizio competente in materia di beni culturali apposita istanza corredata di una relazione illustrativa dell'intervento da realizzare e del relativo preventivo di spesa.

11. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della istanza di cui al comma 10, il Servizio competente in materia di beni culturali provvede alla concessione del contributo e alla contestuale erogazione del 70 per cento del suo ammontare.

12. La parrocchia di Sant'Andrea Apostolo di Venzone presenta, entro il termine fissato con il decreto di concessione, il rendiconto esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo.

12 bis. Sono rendicontabili, qualora ammissibili, tutte le spese finalizzate alla realizzazione dell'intervento di cui al comma 9, ivi comprese quelle sostenute in data anteriore alla presentazione dell'istanza di cui al comma 10 [40].

13. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 97.

14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cooperativa "Carso nostro - Naš Kras" un contributo straordinario di 40.000 euro per interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento dell'impianto elettrico e antincendio dell'immobile museo Casa carsica/Kraška hiša di Repen (Monrupino).

15. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 14 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è erogato un anticipo nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione. Sono ammesse a contributo le spese sostenute successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

16. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e investimenti diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 97.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per il rifacimento di piste di atletica e per l'acquisto dei relativi attrezzi e attrezzature pertinenti allo svolgimento delle diverse specialità dell'atletica leggera, ai seguenti soggetti per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

a) Comune di Pordenone: 500.000 euro;

b) Comune di San Vito al Tagliamento: 500.000 euro;

c) Comune di Trieste, per Campo Cologna: 500.000 euro;

d) Comune di Majano: 500.000 euro.

18. Per le finalità di cui al comma 17 i soggetti indicati presentano al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

19. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa complessiva di 2 milioni di euro suddivisa in ragione di 160.000 euro per l'anno 2016 e di 1.840.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 97.

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine un contributo straordinario per la realizzazione dell'Archivio italiano dei giochi presso l'area dell'Ex macello comunale.

21. Per le finalità di cui al comma 20 il Comune di Udine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione centrale competente in materia di cultura apposita istanza corredata di una relazione illustrativa del progetto da realizzare e del relativo preventivo di spesa. Il finanziamento è concesso e liquidato, fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile, in un'unica soluzione anticipata. Le modalità di rendicontazione sono stabilite con decreto di concessione [41].

22. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 97.

23. Lo stanziamento complessivo di 180.000 euro previsto per l'anno 2016 per le finalità di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è ripartito come segue:

a) per 100.000 euro all'Associazione Teatro Giuseppe Verdi di Pordenone;

b) per 80.000 euro alla Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

24. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 23 si provvede mediante rimodulazione della spesa all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

25. Nell'ambito del riordino delle funzioni degli enti locali avviato dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e degli interventi volti al superamento delle Province, la Regione Friuli Venezia Giulia subentra nei procedimenti contributivi di cui all'articolo 7, commi da 14 a 20, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), concessi dalle Province in favore dei soggetti indicati nel Programma regionale di interventi per l'anno 2009 e per l'anno 2010 approvato e successivamente modificato dalla Giunta regionale.

25 bis. Per le finalità di cui al comma 25, al fine di una efficace gestione delle procedure in essere e in considerazione di eventuali mutate situazioni normative o esigenze funzionali dei soggetti beneficiari dei contributi o dei soggetti proprietari o concessionari degli impianti sportivi oggetto degli interventi inseriti nel vigente Programma regionale di interventi per l'anno 2009 e per l'anno 2010, la Giunta regionale conferma ovvero modifica, integra o rimodula detto Programma regionale [42].

25 ter. Per le finalità di cui al comma 25 bis l'istruttoria è attivata o a istanza di parte o d'ufficio, avuto riguardo all'interesse pubblico prevalente [43].

25 quater. A seguito della deliberazione di cui al comma 25 bis, la struttura regionale competente per l'impiantistica sportiva provvede a confermare o a convertire i contributi precedentemente concessi dalle Amministrazioni provinciali. Il mancato inizio dei lavori entro il 31 dicembre 2020 degli interventi inseriti nel Programma di cui al comma 25 bis comporta la revoca d'ufficio del contributo confermato o convertito [44].

25 quinquies. Ai contributi di cui al comma 25 si applica la disciplina contenuta nella legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). In fase di prima applicazione del comma 25 la struttura competente provvede a fissare nuovi termini di inizio e ultimazione dei lavori nonché di rendicontazione delle spese sostenute [45].

26. Al fine di evitare eventuali interruzioni dei flussi finanziari ai soggetti beneficiari dei contributi pluriennali concessi dalle Province ai sensi dell'articolo 7, commi da 14 a 20, della legge regionale 17/2008, le Province sono autorizzate a erogare ai beneficiari medesimi i contributi relativi all'annualità 2016.

27. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 52, della legge regionale 34/2015 sono autorizzati ulteriori interventi finanziari pari a complessivi 100.000 euro, da utilizzare per il sostegno dei sistemi bibliotecari mediante la concessione, a ciascuno dei soggetti individuati nell'allegata Tabella L, di un contributo integrativo in misura pari all'importo ivi rispettivamente indicato.

28. La domanda per l'ottenimento del contributo integrativo di cui al comma 27 è presentata dai singoli soggetti individuati nella Tabella L al Servizio competente in materia di beni culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

29. Qualora il preventivo di spesa già presentato ai sensi dell'articolo 4, comma 53, della legge regionale 34/2015 non superi di un importo pari ad almeno il 10 per cento la somma degli importi del contributo previsto dalla Tabella L relativa all'articolo 4, comma 52, della stessa legge e del contributo integrativo di cui al comma 27, la domanda di cui al comma 28 è corredata di un preventivo integrativo.

30. I preventivi di spesa già presentati ai sensi dell'articolo 4, comma 53, della legge regionale 34/2015 dai soggetti individuati dalla Tabella L relativa all'articolo 4, comma 52, della stessa legge, ed eventualmente integrati ai sensi del comma 29, devono superare di un importo pari ad almeno il 10 per cento l'ammontare dei contributi di cui è prevista la concessione per l'anno 2016 a ciascuno di detti soggetti; in caso contrario i contributi stessi sono proporzionalmente rideterminati.

31. Ai procedimenti per la concessione e la rendicontazione dei contributi integrativi di cui al comma 27 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 54, 55 e 56, della legge regionale 34/2015.

32. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 97.

33. L'Amministrazione regionale, con riferimento ai procedimenti di competenza della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà relativi al trasferimento di incentivi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo in seguito alla sottoscrizione di accordi o intese con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, qualora il Ministero eserciti la riserva di ripetizione esperibile in base all'esito del giudizio d'appello proposto dall'Amministrazione al Consiglio di Stato in ordine alla sentenza del TAR Lazio n. 7479, che condiziona i finanziamenti 2016 erogati in base al decreto ministeriale 1 luglio 2014 (Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 ), è autorizzata a concedere ai soggetti pregiudicati un finanziamento di importo massimo equivalente a quello oggetto di ripetizione, nei limiti e in proporzione alla disponibilità finanziaria.

34. Per le finalità di cui al comma 33 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 97.

35. Alla legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole «carta di circolazione», sono inserite le seguenti: «oppure adibiti al trasporto di persone con disabilità purché l'attività si evinca dagli scopi statutari del soggetto richiedente»;

2) il comma 4 è abrogato;

b) gli articoli 12, 24 e 27 sono abrogati;

c) dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:

«Art. 41 bis. (Modifiche ai regolamenti)

1. Per le modifiche ai regolamenti di cui alla presente legge, riguardanti le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo, di eventuali anticipi e di eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, le modalità di comunicazione e i termini del procedimento nonché la disciplina relativa al finanziamento dei contributi regionali, si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente e dei Comitati di cui agli articoli 6 e 21.».

36. Per le finalità di cui agli articoli 8, 9, comma 1, lettere a) e c), 10 e 28 della legge regionale 23/2012 è destinata la spesa complessiva di 1.120.000 euro suddivisa in ragione di 470.000 euro per l'anno 2017 e 650.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 97.

37. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge regionale 23/2012 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 97.

38. Per le finalità di cui agli articoli 23 e 28 della legge regionale 23/2012 è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 97.

39. All'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 29 le parole «dal 2005 al 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2005 al 2011»;

b) al comma 30 le parole «entro il termine del 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine del 31 dicembre 2016».

40. Alla legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dell'articolo 23, dopo le parole «anche le biblioteche», sono inserite le seguenti: «non riconosciute di interesse regionale»;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 26 è aggiunto il seguente:

«1 bis. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere utilizzati dall'ente gestore della biblioteca centro sistema, nella misura massima del 30 per cento, per sostenere le spese relative alle risorse umane impiegate nelle funzioni di coordinamento del sistema.»;

c) il comma 2 dell'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«2. Le biblioteche che rientrano in una delle tipologie di cui al comma 1, e che non aderiscono ad alcun sistema bibliotecario, possono essere riconosciute di interesse regionale con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di beni culturali, sentita la Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32 e verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti con regolamento regionale, in applicazione dei seguenti criteri:

a) arco di tempo di apertura al pubblico;

b) grado di sviluppo dell'attività di catalogazione del patrimonio documentario custodito;

c) attuazione di programmi di incremento del patrimonio documentario custodito;

d) numero e rilevanza delle iniziative divulgative, di studio e di ricerca realizzate;

e) presenza di personale specializzato;

f) adeguatezza degli spazi e delle attrezzature destinati all'utenza;

g) informazione all'utenza riguardo ai servizi offerti.»;

d) al comma 3 dell'articolo 30 le parole «, non cumulabili con quelli previsti per i sistemi bibliotecari» sono soppresse;

e) al comma 1 dell'articolo 39 le parole «i criteri per il riconoscimento» sono sostituite dalle seguenti: «i requisiti e le modalità per il riconoscimento».

41. Alla legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente:

«a) finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale presenti in regione, previsto dal decreto ministeriale Fondo unico per lo spettacolo nazionale (FUS);»;

b) al comma 2 dell'articolo 10 dopo le parole «che arricchiscano l'offerta formativa delle scuole», sono aggiunte le seguenti: «, nonché per interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza e di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale teatrali che fanno parte del circuito ERT o appartenenti a enti locali associati all'ERT. Il finanziamento è concesso e liquidato, fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile, in un'unica soluzione anticipata»;

c) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'ammontare del finanziamento annuale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), non può essere inferiore alla quota di cofinanziamento prevista per i teatri nazionali e per i teatri di rilevante interesse culturale dal decreto ministeriale FUS.»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.»;

d) all'articolo 12 bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica «Orchestra Mitteleuropa del Friuli Venezia Giulia» è sostituita dalla seguente: «Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia - Associazione culturale no profit»;

2) al comma 1 le parole «la Regione sostiene, attraverso l'Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia - Associazione culturale no profit, l'attività dell'Orchestra Mitteleuropa del Friuli Venezia Giulia» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione sostiene l'Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia - Associazione culturale no profit»;

e) al comma 1 dell'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi di cui al presente articolo sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata.»;

f) al comma 1 dell'articolo 16 le parole «, nell'importo massimo di 5 milioni di euro, e comunque» sono soppresse;

g) dopo il comma 3 dell'articolo 30 è aggiunto il seguente:

«3 bis. Gli incentivi previsti dai commi 1 e 2 sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata.»;

h) all'articolo 32 bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole «17, comma 2,» sono soppresse;

2) al comma 1 bis il numero «10,» è soppresso.

42. Al comma 54 dell'articolo 6 della legge regionale 27/2014 le parole «è erogato un anticipo nella misura del 70 per cento del contributo concesso» sono sostituite dalle seguenti: «il contributo è concesso e liquidato in un'unica soluzione anticipata».

43. La modifica di cui al comma 42 si applica anche al procedimento amministrativo relativo all'incentivo ivi richiamato, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

44. All'articolo 17 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole «La Regione favorisce» sono inserite le seguenti: «gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza, nonché»;

2) le parole «delle sale teatrali» sono sostituite dalle seguenti: «della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale teatrali, diverse da quelle di cui al comma 2 dell'articolo 10,»;

b) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole «fino all'ammontare massimo del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'ammontare del 100 per cento»;

2) dopo le parole «previa procedura valutativa delle domande.» è aggiunto il seguente periodo: «Gli incentivi sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata.».

45. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 16/2014, come modificato dal comma 44, lettera a), punto 1), relativamente alle spese di parte corrente, è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 97.

46. Per l'anno 2016 i contributi di cui all'articolo 17 della legge regionale 16/2014, come modificato dal comma 44, sono concessi in via straordinaria ai seguenti beneficiari e per i seguenti importi:

a) Teatro comunale Giuseppe Verdi di Gorizia: 40.000 euro;

b) Associazione teatro Giuseppe Verdi di Pordenone: 60.000 euro;

c) Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia "Il Rossetti": 60.000 euro;

d) Fondazione Teatro nuovo Giovanni da Udine: 60.000 euro;

e) Teatro stabile sloveno di Trieste: 40.000 euro;

f) Teatro stabile La Contrada di Trieste: 40.000 euro;

g) CSS Teatro stabile di innovazione del FVG di Udine: 40.000 euro;

h) Teatro comunale di Monfalcone: 40.000 euro;

i) Cooperativa Bonawentura di Trieste: 40.000 euro;

j) a.ArtistiAssociati di Gorizia: 40.000 euro;

k) Civica Accademia d'Arte drammatica Nico Pepe di Udine: 40.000 euro;

l) Associazione culturale Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli: 40.000 euro.

47. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 16/2014, come modificato dal comma 44, lettera a), punto 1), relativamente alle spese di parte corrente, è destinata la spesa di 540.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 97.

48. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), le parole «e dell'Azienda speciale Villa Manin di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 32 (Istituzione dell'Azienda speciale Villa Manin), di seguito denominata Azienda» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Azienda speciale Villa Manin di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 32 (Istituzione dell'Azienda speciale Villa Manin), di seguito denominata Azienda e della Provincia di Gorizia».

49. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 2/2016 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui al comma 2, lettera c), il Direttore generale applica, in relazione ai beni individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 3, le disposizioni di cui ai provvedimenti e agli atti convenzionali delle Province riguardanti la fruizione dei beni medesimi.».

50. Al comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 2/2016 le parole «e mobili» sono sostituite dalle seguenti: «, mobili e i servizi».

51. L'articolo 20 della legge regionale 26/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 20

(Interventi per lo sviluppo dei territori delle Valli del Natisone, del Torre, del Canal del Ferro e della Val Canale)

1. Il contributo annuo disposto dallo Stato per le finalità previste dall'articolo 21, comma 3, della legge 38/2001 è destinato alle Unioni territoriali intercomunali Unione del Canal del Ferro-Val Canale, Unione del Torre e Unione del Natisone per il finanziamento di interventi diretti allo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei comuni compresi nelle medesime Unioni territoriali intercomunali e facenti parte del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Per le finalità e nei territori di cui al comma 1, le Unioni territoriali intercomunali ivi indicate possono erogare contributi alle piccole e medie imprese che esercitano attività produttive, nel rispetto delle discipline di settore previste dai regolamenti europei e dalle specifiche leggi statali e regionali.

3. Alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 si provvede con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto delle caratteristiche e degli obiettivi degli interventi proposti, in relazione alle esigenze della minoranza linguistica slovena presente nei territori considerati e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8.

4. Per la programmazione e la gestione degli interventi di cui al presente articolo le Unioni territoriali indicate possono, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge regionale 26/2014, convenzionarsi tra loro e con singoli Comuni dell'area considerata non aderenti a un'Unione.».

52. In via transitoria e con riferimento alle assegnazioni statali pervenute alla Regione nel triennio 2014 - 2016 per l'attuazione dell'articolo 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), le risorse attualmente disponibili per la realizzazione di interventi diretti allo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei comuni compresi nelle Unioni territoriali intercomunali indicate all'articolo 20, comma 1, della legge regionale 26/2007, come modificato dal comma 51, e facenti parte del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena delimitato con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2007, sono suddivise come segue:

a) interventi a sostegno delle aziende agricole e forestali professionali dell'intero territorio considerato, mediante un abbattimento parziale delle spese di gestione delle aziende nel rispetto delle regole europee del "de minimis", per un ammontare complessivo pari a 340.000 euro;

b) interventi per la valorizzazione e l'incremento delle produzioni autoctone di frutta e orticole di montagna delle Valli del Natisone e del Torre per un ammontare complessivo di 200.000 euro;

c) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su proprietà pubbliche e per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate al miglioramento delle condizioni operative di aziende produttive locali nel territorio dell'Unione del Canal del Ferro - Val Canale per un ammontare complessivo di 200.000 euro;

d) interventi per la gestione, promozione e commercializzazione dell'offerta turistico culturale dell'intero territorio considerato, sostenendo le esistenti strutture aventi finalità turistico culturali anche con la creazione e gestione di sistemi informativi e informatici a vantaggio delle stesse, per un ammontare complessivo di 339.000 euro;

e) interventi presso il plesso scolastico dell'Istituto comprensivo statale con insegnamento bilingue sloveno-italiano di San Pietro al Natisone per l'arredamento scolastico e per l'acquisto di attrezzature scolastiche per un importo di 120.000 euro nonché interventi negli spazi cucina e mensa con l'acquisto delle relative attrezzature a norma di legge per un importo di 90.000 euro;

f) interventi di ristrutturazione e messa a norma di un fabbricato tipico dell'architettura rurale della Val Resia, denominato Casa Buttolo di Stolvizza, di proprietà dell'Associazione culturale Museo della Gente di Val Resia, da adibire a museo delle arti e tradizioni popolari resiane per un ammontare complessivo di 65.000 euro;

g) interventi a sostegno del sistema scolastico a indirizzo bilingue sloveno - italiano favorendo il trasporto degli alunni residenti al di fuori del territorio del Comune di San Pietro al Natisone e delle Valli del Natisone alla sede dell'Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone e favorendo la prosecuzione del ciclo di studi obbligatori e formativi presso le scuole secondarie di secondo grado con lingua d'insegnamento slovena di Gorizia mediante l'organizzazione e la gestione di un sistema di trasporto degli studenti che hanno frequentato l'Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone per un ammontare complessivo di 63.500 euro [46].

53. Gli interventi di cui al comma 52, lettere a), b) e c), vengono realizzati mediante appositi bandi approvati e gestiti dalle Unioni territoriali intercomunali destinatarie dei relativi finanziamenti. Nel caso di interventi da attuare sul territorio di più Unioni territoriali intercomunali i bandi vengono adottati in convenzione tra le Unioni interessate ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge regionale 26/2014.

54. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 52, lettera d), l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare un'apposita convenzione con l'Istituto per la cultura slovena/Inštitut za slovensko kulturo, ente riconosciuto di preminente rilevanza e interesse per la minoranza linguistica slovena ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge regionale 26/2007, per lo svolgimento di attività di gestione, promozione e commercializzazione dell'offerta turistico culturale nell'ambito del territorio considerato.

55. Per la realizzazione degli interventi indicati al comma 52, lettera e), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Pietro al Natisone un finanziamento complessivo di 210.000 euro consistente nell'importo di 120.000 euro per interventi relativi all'arredamento scolastico e all'acquisto di attrezzature scolastiche e nell'importo di 90.000 euro per interventi negli spazi cucina e mensa con l'acquisto delle relative attrezzature a norma di legge.

56. Per l'intervento indicato al comma 52, lettera f), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione culturale Museo della Gente di Val Resia un finanziamento straordinario di 65.000 euro.

57. Al fine della realizzazione degli interventi di cui al comma 52, lettera g), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Zavod za slovensko izobraževanje/Istituto per l'istruzione slovena di San Pietro al Natisone, previa stipula da parte dell'Associazione di un'apposita convenzione con l'Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone e le Istituzioni statali di istruzione superiore con lingua d'insegnamento slovena di Gorizia, un finanziamento straordinario di 63.500 euro.

58. Le domande per la concessione del contributo di cui ai commi 55, 56 e 57 sono presentate al Servizio competente in materia di lingue minoritarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese.

59. Per le finalità di cui al comma 52 è prevista per l'anno 2016 la spesa di 1.417.500 euro a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e del Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018, relativamente all'assegnazione di cui alla legge 38/2001.

60. Nelle more del riordino delle provvidenze statali per l'editoria nelle lingue minoritarie e a fronte della persistente incertezza in merito all'ammontare, per l'esercizio 2016, del sostegno finanziario dello Stato a favore di tale editoria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 450.000 euro alla Società PR.A.E. - Promozione attività editoriale Srl di Trieste per la pubblicazione del quotidiano in lingua slovena Primorski dnevnik nell'anno 2016.

61. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 60 è presentata al Servizio competente in materia di lingue minoritarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

62. Per le finalità di cui al comma 60, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione ai sensi dell'articolo 18 ante della legge regionale 26/2007 è prevista per l'anno 2016 la spesa di 450.000 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

63. Nelle more della revisione dell'elenco degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena che la Regione riconosce di preminente rilevanza e interesse per la minoranza stessa, di cui all'articolo 18 della legge regionale 26/2007, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 35.000 euro all'Associazione Sklad MITJA ČUK di Trieste per lo svolgimento nell'anno 2016 di attività educative e di doposcuola in lingua slovena.

64. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 63 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

65. Per le finalità di cui al comma 63, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione ai sensi dell'articolo 18 ante della legge regionale 26/2007, è prevista per l'anno 2016 la spesa di 35.000 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

66. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 25.000 euro all'Associazione Kmečka zveza/Associazione agricoltori, organizzazione rappresentativa degli interessi degli agricoltori di lingua slovena nell'ambito del territorio individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 38/2001, per le spese sostenute nell'anno 2016, a fronte delle esigenze della minoranza linguistica slovena, per lo svolgimento di attività di assistenza tecnica e redazione di documentazione tecnico-informativa in lingua slovena.

67. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 66 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

68. Per le finalità di cui al comma 66, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16, e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione ai sensi dell'articolo 18 ante della legge regionale 26/2007, è prevista per l'anno 2016 la spesa di 25.000 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

69. L'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire il Fondo per interventi di manutenzione ordinaria di spazi e locali adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali degli enti e organizzazioni iscritti all'Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 5 della legge regionale 26/2007.

70. Gli interventi di manutenzione ordinaria, così come definiti in base al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sono realizzati dai proprietari, gestori o affittuari degli immobili considerati o da soggetti che dispongono di idoneo titolo giuridico a effettuare i lavori di ordinaria manutenzione sugli stessi. Per ciascun intervento può essere concesso un contributo non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 40.000 euro.

71. All'attuazione degli interventi di cui al comma 70 si provvede mediante l'emanazione di un bando approvato dalla Giunta regionale nel quale sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

72. Per le finalità di cui al comma 69, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione ai sensi dell'articolo 18 ante della legge regionale 26/2007, è prevista la spesa di 300.000 euro per l'esercizio 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

73. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione temporanea di scopo Projekt un contributo straordinario di 590.000 euro per la realizzazione, in collaborazione con enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena che la Regione, ai sensi dell'articolo 18, commi 3, 4, 5 e 6, della legge regionale 26/2007, riconosce di preminente rilevanza e interesse per la minoranza stessa, di un programma di interventi diretti a valorizzare e diffondere l'uso della lingua slovena in particolare tra i giovani e nelle aree meno servite da una produzione o da un'offerta di servizi in lingua slovena nei settori delle attività culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali. Gli interventi oggetto del Programma sono realizzati e completati nell'esercizio 2016.

74. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 73 è presentata al Servizio competente in materia di lingue minoritarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del programma degli interventi da realizzare nel 2016 e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

75. Per le finalità di cui al comma 73, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione ai sensi dell'articolo 18 ante della legge regionale 26/2007, è prevista per l'anno 2016 la spesa di 590.000 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

76. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), è inserito il seguente:

«Art. 6 bis. (Istituzione della Giornata dei corregionali all'estero)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia istituisce la "Giornata dei corregionali all'estero" per ricordare l'emigrazione friulana, giuliano - dalmata e slovena e di quanti hanno dovuto lasciare la terra d'origine, nonché per conservare e promuovere la conoscenza, in regione e all'estero, della storia dell'emigrazione e delle diverse identità culturali e linguistiche che la compongono.

2. La "Giornata dei corregionali all'estero" viene celebrata annualmente in una data stabilita con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nella quale sono definite anche le iniziative da realizzare per le finalità di cui al comma 1.

3. Gli oneri derivanti dalle finalità previste al presente articolo fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.».

77. Alla legge regionale 27 marzo 2015, n. 6 (Istituzione della "Fieste de Patrie dal Friûl"- Istituzion de "Fieste de Patrie dal Friûl"), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 5 le parole «scolastico e per l'elaborazione» sono sostituite dalle seguenti: «scolastico, al fine dell'elaborazione»;

b) al comma 1 dell'articolo 6 la parola «annuale» è sostituita dalla seguente: «triennale»;

c) al comma 2 dell'articolo 6 le parole «gennaio di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «ottobre dell'anno precedente di cui al comma 1».

78. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione "Cinemazero - Associazione culturale" di Pordenone un contributo straordinario, sino al 100 per cento della spesa ammissibile, a sollievo degli oneri di realizzazione di un'ulteriore sala da destinare ad attività di proiezione cinematografica, audiovisione, organizzazione di conferenze, convegni e altre attività informative, didattiche e culturali, nei locali dell'Aula Magna del Centro Studi di Pordenone, di proprietà comunale, che la stessa associazione ha ottenuto in concessione mediante procedura di evidenza pubblica.

79. Per le finalità di cui al comma 78 il legale rappresentante dell'Associazione "Cinemazero - Associazione culturale" di Pordenone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di attività culturali apposita istanza contenente la descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dell'intervento.

80. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della istanza di cui al comma 79, il Servizio competente in materia di attività culturali provvede alla concessione del contributo. Il contributo viene erogato previa richiesta, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento del soggetto beneficiario per importi non inferiori al 20 per cento del contributo.

81. L'Associazione "Cinemazero - Associazione culturale" di Pordenone presenta il rendiconto, entro il termine fissato con il decreto di concessione, esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo.

82. Per le finalità di cui al comma 78 è destinata la spesa di 240.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 97.

83. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a ciascuno degli enti privati gestori delle biblioteche di interesse regionale individuate nell'allegata Tabella M, un contributo straordinario in misura pari all'importo ivi rispettivamente indicato, per sostenere la realizzazione di interventi di miglioramento funzionale e di messa in sicurezza degli edifici adibiti a sede delle biblioteche stesse, nonché per l'adeguamento della relativa dotazione di arredi e di attrezzature e apparecchiature.

84. La domanda per l'ottenimento del contributo straordinario di cui al comma 83 è presentata dai singoli soggetti individuati nella Tabella M al Servizio competente in materia di beni culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti e del relativo preventivo; ai fini della rendicontazione sono ammissibili anche le spese effettuate nell'anno in corso in data anteriore alla presentazione della domanda.

85. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 84, il Servizio provvede alla concessione del contributo, che è liquidato in un'unica soluzione all'atto della concessione medesima; il beneficiario presenta, entro il termine fissato con il decreto di concessione, il rendiconto esclusivamente in relazione all'utilizzo della somma percepita a titolo di contributo.

86. Per le finalità di cui al comma 83 è destinata la spesa di 137.400 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 97.

87. A completamento degli interventi finalizzati alla ristrutturazione dell'immobile ex "Fondazione Maccari" che beneficiano di contributi regionali concessi in esercizi precedenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gradisca d'Isonzo un contributo straordinario, sino al 100 per cento della spesa ammissibile, per l'acquisto di arredi e attrezzature destinati all'allestimento della Biblioteca e del Museo civico nell'immobile medesimo.

88. Per le finalità di cui al comma 87 il legale rappresentante del Comune di Gradisca d'Isonzo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di beni culturali apposita istanza corredata di una relazione dell'intervento da realizzare e del relativo preventivo di spesa.

89. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della istanza di cui al comma 88, il Servizio competente in materia di beni culturali provvede alla concessione del contributo; il contributo viene erogato in via anticipata, previa richiesta del beneficiario, per una quota pari al 50 per cento del suo ammontare; il saldo del contributo è erogato a seguito dell'approvazione del rendiconto entro novanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo.

90. Il Comune di Gradisca d'Isonzo presenta, entro il termine fissato con il decreto di concessione, il rendiconto esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo.

91. Per le finalità di cui al comma 87 è destinata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) e sul Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 97.

92. Con riferimento al contributo che il Comune di Udine è stato autorizzato a utilizzare, ai sensi dell'articolo 6, comma 135, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e di messa in sicurezza nonché di adeguamento e di ampliamento funzionale della struttura di pubblica fruizione denominata Visionario, la parte che non è stata ancora confermata in via amministrativa nell'esercizio in corso per la realizzazione di detti interventi, può essere utilizzata dal Comune medesimo per la realizzazione di lavori della stessa natura, relativi alla struttura suddetta, ulteriori rispetto a quelli per i quali il contributo stesso è già stato parzialmente confermato.

93. Per le finalità di cui al comma 92 il Comune di Udine presenta al Servizio regionale competente in materia di beni culturali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza di conferma, corredata della documentazione progettuale prescritta dall'articolo 56 della legge regionale 14/2002; entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, il Servizio emette il provvedimento di conferma con il quale vengono altresì fissati i termini di inizio e di fine degli ulteriori lavori e indicati i nuovi termini di rendicontazione.

94. All'articolo 16 della legge regionale 9 aprile 2014, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «i suoi enti strumentali,», sono inserite le seguenti: «nonché con gli enti locali della regione,»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1 bis. Al fine di garantire la presenza anche sul territorio degli enti locali delle attività di sportello di cui al comma 1, l'ARLeF sottoscrive appositi protocolli d'intesa con una o più Unioni territoriali intercomunali in cui insiste la minoranza linguistica friulana.

1 ter. Per garantire quanto previsto dal comma 1, l'ARLeF, in attuazione del principio generale di sussidiarietà e ai fini di una spesa pubblica reversibile, può ricorrere anche ad appalti di servizi o a incarichi professionali, nel rispetto della normativa vigente in materia.».

95. Al comma 25 dell'articolo 6 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), dopo le parole «amministrazioni pubbliche locali», sono inserite le seguenti: «ove insistono minoranze di lingua tedesca».

96. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in via eccezionale, e per accertate sopravvenute ragioni di interesse pubblico, il vincolo di destinazione relativo all'immobile che beneficia del contributo concesso, ai sensi della legge regionale 15 luglio 1997, n. 24 in materia di archeologia industriale, con decreto 10 dicembre 2009, n. 5206/Cult, è fissato in tre anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori.

97. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella F.

 

     Art. 7. (Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare la quota delle risorse di cui all'articolo 9, comma 34, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), che, all'esito della relativa rendicontazione, dovesse risultare non essere stata utilizzata da una o più delle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili), alla compartecipazione alla spesa per l'erogazione del trattamento di cui all'articolo 9, comma 26, della legge regionale 27/2014 in relazione alle domande, presentate alle altre Casse Edili, rimaste inevase per insufficienza di risorse.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di domande, presentate a ciascuna di esse, rimaste inevase.

3. La Cassa Edile presenta entro il 31 marzo 2017 alla Direzione centrale competente la richiesta di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 con l'indicazione del numero di domande rimaste inevase.

4. La Cassa Edile trasmette entro il 31 dicembre 2017 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la rendicontazione delle spese sostenute per quanto disposto dal presente articolo, con le modalità di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Amministrazioni pubbliche il finanziamento per le domande di contributo per progetti di Lavori di pubblica utilità a favore di donne di età superiore a 50 anni e uomini di età superiore a 55 anni in condizioni di disoccupazione di lunga durata presentate nell'anno 2015, valutate ammissibili al contributo medesimo e non soddisfatte per mancanza di fondi.

6. Per le finalità previste dal comma 5 è destinata la spesa di 3.280.388,08 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 3 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 61.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare per gli interventi di Politiche attive del lavoro di cui agli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), da attuare nell'anno 2017, le risorse già destinate agli interventi medesimi e che risultino a qualunque titolo non utilizzate alla data del 31 dicembre 2016.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi e a concedere proroghe ai termini di inizio e conseguente fine lavori per gli interventi a favore di edifici universitari che sono oggetto di contribuzione ai sensi delle leggi regionali di settore, per un massimo di cinque anni rispettivamente [47].

9. La domanda di proroga deve essere presentata per ogni intervento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di edilizia universitaria.

10. I commi 3 e 4 dell'articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), sono sostituiti dai seguenti:

«3. I contributi ordinari per interventi a sostegno dell'edilizia scolastica sono concessi ed erogati mediante procedura valutativa, sulla base delle manifestazioni di interesse inviate annualmente dagli enti locali al Servizio competente in materia di edilizia scolastica.

4. La Giunta regionale definisce, nell'ambito dei criteri stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle tipologie degli interventi finanziabili, dei criteri di valutazione e delle priorità degli interventi edilizi determinati dal programma triennale approvato dalla Giunta regionale, le modalità e i termini di presentazione delle domande e i punteggi assegnati ai criteri.».

11. [Nel titolo della legge regionale 3 marzo 1977, n. 11 (Contributi agli organi collegiali, alle assemblee e comitati dei genitori, previsti dagli articoli 25, 30 e 45 del DPR 31 maggio 1974, n. 416, operanti presso le scuole della regione con lingua d' insegnamento slovena, nonché alle organizzazioni sindacali del personale docente e non delle stesse scuole), le parole «organi collegiali, alle assemblee e comitati dei genitori, previsti dagli articoli 25, 30, 45 del DPR 31 maggio 1974, n. 416,» sono sostituite dalle seguenti: «organi collegiali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado)»] [48].

12. [Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 11/1977 le parole «di cui agli articoli 25 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado)»] [49].

13. [Il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 11/1977 è abrogato] [50].

14. [Al secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 11/1977 le parole «I medesimi benefici possono pure venir concessi» sono sostituite dalle seguenti: «L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per le finalità di cui all'articolo 1»] [51].

15. [All'articolo 4 della legge regionale 11/1977 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 le parole «56 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «74 per cento»;

b) la lettera b) del comma 1 è abrogata;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Qualora i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1, non presentino domanda, la quota loro spettante è attribuita alle istituzioni scolastiche di cui alla lettera a).»;

d) al comma 2 le parole «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)»] [52].

16. Le disposizioni dal comma 11 al comma 15 hanno effetto dall'1 gennaio 2017 e non si applicano ai procedimenti contributivi in corso.

17. [Alla legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dell'articolo 7 le parole «pari al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 65 per cento»;

b) dopo il secondo comma dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:

«Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli interventi di cui all'articolo 2, primo comma, lettera m).»] [53].

18. [Le disposizioni di cui al comma 17 hanno effetto dall'1 gennaio 2017 e non si applicano ai procedimenti contributivi in corso] [54].

19. L'Amministrazione regionale intende promuovere l'attività avviata e realizzata dall'Istituto Statale di Istruzione Superiore Nautico "Tomaso di Savoia Duca di Genova - L. Galvani" di Trieste e dall'I.S.I.S "S. Pertini" di Monfalcone in materia di istruzione nautica, contribuendo agli oneri per la manutenzione e per il funzionamento delle imbarcazioni utilizzate per l'attività didattica.

20. Per le finalità di cui al comma 19 il contributo viene ripartito nella misura del 30 per cento a favore dall'Istituto Statale di Istruzione Superiore Nautico "Tomaso di Savoia Duca di Genova - L. Galvani" e del 70 per cento a favore dall'I.S.I.S - "S. Pertini" di Monfalcone rispetto allo stanziamento complessivo.

21. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 19 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di liquidazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

22. Per le finalità previste dal comma 19, relativamente all'attività di manutenzione delle imbarcazioni utilizzate per l'attività didattica, è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) e sul Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 69.

23. Per le finalità previste dal comma 19, relativamente al funzionamento delle imbarcazioni utilizzate per l'attività didattica, è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) e sul Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 69.

24. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), è aggiunta la seguente:

«d bis) iniziative di orientamento universitario.».

25. Per l'anno accademico 2016-2017 l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolato in tre fasce in base alla condizione economica dello studente commisurata al livello dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE):

a) 120 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;

b) 140 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al livello minimo e fino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;

c) 160 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio.

26. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 bis della legge regionale 1 giugno 1987, n. 15 (Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli), è aggiunto il seguente:

«2 bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, una borsa di studio destinata alla frequenza gratuita presso il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico è intitolata alla memoria di Giulio Regeni, già studente di un Collegio facente parte dell'Organizzazione mondiale dei Collegi del Mondo Unito.».

27. Nell'ambito degli interventi previsti dalla legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 15/2014 - in materia di protezione sociale), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alla società cooperativa a r.l. "Centro regionale di teatro d'animazione e di figure" di Gorizia per la realizzazione di un progetto da realizzarsi in collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio e finalizzato a sostenere e diffondere le relazioni intergenerazionali e la trasmissione di saperi alle nuove generazioni [55].

28. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 27 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa. Per gli anni seguenti la domanda è presentata entro il 30 giugno di ogni anno. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di liquidazione del contributo e di rendicontazione della spesa [56].

29. Per le finalità previste dal comma 27 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) e sul Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 69.

30. La Regione assume opportune iniziative volte ad assicurare che la continuità delle azioni già realizzate in esercizi precedenti in attuazione del disposto dell'articolo 7, comma 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), sia attuata su tutto il territorio regionale.

31. Per le finalità di cui al comma 30 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'istituto Statale di Istruzione Superiore "Vincenzo Manzini" di San Daniele del Friuli, al Convitto Nazionale "Paolo Diacono" di Cividale del Friuli, all'Istituto Statale di istruzione Superiore Nautico "Tomaso di Savoia Duca di Genova - L. Galvani" di Trieste, alla Parrocchia San Martino Vescovo di Pavia di Udine, ente gestore della scuola materna di Pavia di Udine, alla Parrocchia San Tomaso Apostolo di Caneva (PN), ente gestore della scuola dell'infanzia paritaria "Monsignor Oreste Bortolussi", alla Congregazione delle suore "Ancelle della carità" di Brescia, ente gestore della scuola dell'infanzia paritaria "Paola di Rosa" di Arta Terme, una sovvenzione straordinaria per l'anno scolastico 2016-2017, nella misura fissata al comma 34.

32. Gli interventi di cui al comma 30 sono coerenti con gli obiettivi e i contenuti delle aree tematiche individuate dal Piano d'interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2016-2017, approvato con deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2016, n. 428.

33. La domanda per la concessione del contributo è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di concessione e di erogazione del contributo, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 0114/PRES. (Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge finanziaria 2002 e dall'articolo 7, comma 3, della legge finanziaria 2006).

34. Per le finalità previste al comma 30 è prevista la spesa complessiva di 28.500 euro per l'anno 2016, suddivisa come di seguito indicato:

a) 5.000 euro a favore dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore "Vincenzo Manzini" di San Daniele del Friuli;

b) 9.000 euro a favore del Convitto Nazionale "Paolo Diacono" di Cividale del Friuli;

c) 10.000 euro all'Istituto Statale di istruzione Superiore Nautico "Tomaso di Savoia Duca di Genova - L. Galvani" di Trieste;

d) 1.500 euro alla Parrocchia San Martino Vescovo di Pavia di Udine, ente gestore della scuola materna di Pavia di Udine;

e) 1.500 euro alla Parrocchia San Tomaso Apostolo di Caneva, ente gestore della scuola dell'infanzia paritaria "Monsignor Oreste Bortolussi";

f) 1.500 euro alla Congregazione delle suore "Ancelle della carità" di Brescia, ente gestore della scuola dell'infanzia paritaria "Paola di Rosa" di Arta Terme.

35. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui ai commi 31 e 34 è destinata la spesa di 28.500 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) e sul Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 69.

36. Al fine di dare concreta attuazione al Programma di cui all'articolo 7, comma 6 bis, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), l'Amministrazione regionale intende sostenere lo scambio informativo tra gli operatori del settore e la definizione condivisa di un modello regionale di riferimento per la Classe 2020 e per la Scuola 2020.

37. Per le finalità di cui al comma 36 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con le Università regionali, l'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, le Reti di scuole, individuate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca quali Polo Formativo per il Friuli Venezia Giulia e Snodi formativi territoriali e la società Insiel Spa, quale società partecipata della Regione con competenze in materia di Scuola digitale, al fine di garantire un servizio di assistenza tecnica per accompagnare nelle scuole il processo di innovazione digitale e di elaborare le Linee guida regionali relative alla connettività, alla strumentazione didattica e alla dematerializzazione dei processi amministrativi per la Classe 2020 e la Scuola 2020.

38. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione lo schema di convenzione, nella quale vengono definiti il soggetto coordinatore delle attività, gli obblighi delle parti, le caratteristiche del progetto, le spese ammissibili e il preventivo di spesa.

39. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui al comma 38 la Direzione centrale competente in materia di istruzione provvede alla concessione del finanziamento al coordinatore delle attività. Nel decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione e di erogazione dell'anticipo nella misura massima dell'85 per cento del contributo complessivo.

40. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 36 è destinata la spesa complessiva di 35.000 euro suddivisa in ragione di 15.000 euro per l'anno 2016 e di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 69.

41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ANED Associazione Nazionale ex Deportati nei campi nazisti di Udine un contributo straordinario per la realizzazione di un progetto nelle scuole della regione finalizzato alla promozione dei valori della Costituzione e all'organizzazione dei viaggi della memoria.

42. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 41 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di liquidazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

43. Per le finalità di cui al comma 41 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 69.

44. Al fine di concorrere alla promozione e alla diffusione della cultura della pace tra i popoli l'Amministrazione regionale intende sostenere la frequenza presso il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di una studentessa delle popolazioni Yazidi attraverso un finanziamento a favore del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico [57].

45. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 44 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa. Per gli anni seguenti la domanda è presentata entro il 30 giugno di ogni anno. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di liquidazione del contributo e di rendicontazione della spesa [58].

46. Per le finalità di cui al comma 44 è destinata la spesa complessiva di 20.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) e sul Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 69.

47. [Dopo il comma 2 ter dell'articolo 18 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), sono aggiunti i seguenti:

«2 quater. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione Regionale promuove la creazione di punti locali di informazione e orientamento sull'Europa rivolti ai giovani attraverso l'adesione alla reti nazionali ed europee preposte. I punti sono costituiti presso i propri servizi di orientamento o presso enti locali e Informagiovani regionali.

2 quinquies. Per le finalità di cui al comma 2 quater la Regione concede contributi a enti locali, enti pubblici, associazioni giovanili ed enti privati senza fine di lucro regionali.

2 sexies. Entro il 30 novembre di ogni anno i soggetti di cui al comma 2 quinquies manifestano l'interesse alla Direzione competente in materia di politiche giovanili di aderire alle reti nazionali ed europee preposte e richiedono il relativo cofinanziamento a sostegno delle spese di adesione.

2 septies. La Regione favorisce, anche attraverso i collegamenti con il Portale regionale giovani, la messa in rete dei punti locali di cui al comma 2 quater e ne assicura il coordinamento.»] [59].

48. [Per le finalità di cui al comma 47 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a enti locali, enti pubblici, associazioni giovanili ed enti privati senza fine di lucro regionali] [60].

49. [Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva apposite direttive nelle quali vengono definiti i contenuti delle attività da finanziare, le spese ammissibili, le modalità e i termini di rendicontazione, il monitoraggio, i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 48] [61].

50. [La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 47 è presentata entro trenta giorni dalla data di approvazione delle direttive di cui al comma 49 alla Direzione competente in materia di politiche giovanili] [62].

51. [Per le finalità di cui al comma 47 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) e sul Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 69] [63].

52. [Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 2 ter, della legge regionale 5/2012 l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la realizzazione di una settimana dell'informazione europea dei giovani da tenersi nel corso del 2016 in collaborazione con Eurodesk Italy, struttura di coordinamento nazionale del progetto Eurodesk Italy, Ente di diritto pubblico] [64].

53. [Per le finalità di cui al comma 52 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) e sul Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 69] [65].

54. [L'articolo 19 della legge regionale 5/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 19

(Incentivi per l'internazionalizzazione delle professioni)

1. La Regione sostiene l'internazionalizzazione delle professioni, in aggiunta alle misure di cui all'articolo 28, attraverso la concessione di contributi a giovani per incentivare scambi culturali ed esperienze professionali, di durata non superiore a ventiquattro mesi, da realizzarsi attraverso tirocini, praticantati e collaborazioni presso studi professionali all'estero. Per tale finalità, nonché per il riconoscimento degli scambi culturali e delle esperienze professionali ai fini del periodo di pratica professionale richiesto, la Regione promuove la conclusione di accordi tra gli ordini o i collegi professionali, nonché tra le associazioni professionali non organizzate in ordini o collegi, italiani e gli omologhi enti degli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel rispetto dell'autonomia loro attribuita.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi per promuovere la formazione all'estero presso organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università, al fine di rafforzare e di aggiornare, in termini di eccellenza e di qualità, le competenze e le abilità individuali dei professionisti, sia iscritti in appositi albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, sia non organizzati in ordini o collegi, e dei diplomati o laureati in attesa di conseguire l'abilitazione professionale, promuovendo la competitività e riducendo i rischi di obsolescenza professionale.

3. La richiesta di contributo dei professionisti iscritti all'albo o all'associazione non ordinistica di riferimento, relativa alle spese di formazione sostenute nei precedenti ventiquattro mesi per il conseguimento dell'abilitazione professionale, è presentata al Servizio regionale competente in materia di professioni entro novanta giorni dall'iscrizione all'albo o all'elenco ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile ovvero all'associazione professionale di riferimento.

4. Con regolamento regionale sono individuati requisiti, criteri e modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo.»] [66].

55. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Istituto Nautico Statale "Tomaso di Savoia Duca di Genova" di Trieste un contributo per lavori di completamento dei lavori di ristrutturazione locali con ampliamento del centro radar.

56. La domanda, corredata del quadro economico di spesa previsto, della relazione illustrativa e del cronoprogramma dell'intervento è presentata entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture e territorio.

56 bis. Alla liquidazione anticipata del 100% del contributo assegnato si provvede contestualmente alla concessione dei fondi [67].

57. Per le finalità di cui al comma 55 è destinata la spesa di 570.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) e sul Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitari) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) - dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 69.

58. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori ARDISS un contributo annuale nella misura di cui al 60, per l'effettuazione di ulteriori lavori per il completamento dell'intervento di manutenzione straordinaria volto all'adeguamento normativo e al miglioramento dell'efficienza energetica della Casa dello studente di viale Ungheria 43 a Udine adibito a casa dello studente e sede dell'Agenzia.

59. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 58 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di edilizia corredata dalla relazione degli interventi da realizzare.

60. Per le finalità previste dal comma 58 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) e sul Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 69.

61. All'articolo 26 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera c) del comma 1 è inserita la seguente:

«c bis) contributi riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1 in possesso di requisiti di reddito e di merito ed iscritti al primo anno di corsi di laurea magistrale attivati dalle università con sede legale in Friuli Venezia Giulia per l'abbattimento dei costi della tassa universitaria;»;

b) al comma 2 le parole «c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «c), c bis) e d)».

62. Per le finalità di cui all'articolo 26 comma 1, lettera c bis), della legge regionale 21/2014, come inserita dal comma 61, lettera a), è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 69.

63. Agli articoli 27 e 28 della legge regionale 21/2014, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 dell'articolo 27 è inserito il seguente:

«5 bis. Nel caso di manifestazioni studentesche la cui rilevanza nazionale o regionale è accertata con decreto del Direttore generale dell'Ardiss, le convenzioni di cui al comma 5 possono prevedere l'uso gratuito delle strutture abitative.»;

b) il comma 2 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«2. Il servizio di cui al comma 1 può essere rivolto a tutti i destinatari di cui all'articolo 4, con obbligo di partecipazione al costo e con particolari agevolazioni per gli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, carenti o privi di mezzi sulla base degli indirizzi indicati nelle linee guida di cui all'articolo 8. In via residuale, l'ARDISS può autorizzare l'utilizzo del servizio di ristorazione anche da parte di utenti diversi da quelli individuati all'articolo 4, applicando una tariffa che garantisca la copertura dei costi ovvero prevedendo la gratuità del servizio in caso di manifestazioni studentesche la cui rilevanza nazionale o regionale è accertata con decreto del Direttore generale dell'Ardiss.».

64. Al fine di favorire le transizioni delle persone tra il sistema educativo e formativo e quello del lavoro, l'Amministrazione regionale intende sostenere azioni sperimentali volte a favorire l'individuazione del personale potenziale di occupabilità e il miglioramento dello stesso attraverso interventi educativi, laboratoriali e consulenziali di valenza orientativa.

65. Per le finalità di cui al comma 64 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con l'Isfol - Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori di Roma, per un'attività di assistenza tecnica volta alla formazione degli operatori, alla progettazione ed alla sperimentazione di strumenti e percorsi di orientamento educativo, di laboratori e di attività consulenziale e al relativo monitoraggio attraverso l'adattamento dello strumento di autovalutazione dell'occupabilità - AVO e la definizione di specifici protocolli di intervento.

66. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione lo schema di convenzione, nel quale vengono definiti le attività, gli obblighi delle parti e i relativi costi.

67. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui al comma 66 la Direzione centrale competente in materia di istruzione provvede alla concessione del finanziamento delle attività. Nel decreto di concessione sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione e di erogazione di anticipi in misura non superiore all'85 per cento delle somme stanziate.

68. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 64 è destinata la spesa complessiva di 20.000 euro suddivisa in ragione di 5.000 euro per l'anno 2016 e di 10.000 euro per l'anno 2017 e di 5.000 per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 69.

69. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella G.

 

     Art. 8. (Salute e politiche sociali)

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 14 luglio 1995, n. 27 (Norme per la promozione delle donazioni di organi nel Friuli-Venezia Giulia), dopo le parole «di ciascun anno.» è aggiunto il seguente periodo: «Per risorse di bilancio rese disponibili in data successiva, la scadenza per la presentazione delle istanze di contributo è fissata al 30 settembre.».

2. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), le parole «decreto del Presidente della Regione, previa» sono soppresse.

3. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali), le parole «il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale,» sono sostituite dalle seguenti: «l'Amministrazione regionale con deliberazione della Giunta regionale».

4. Dopo il comma 12 dell'articolo 37 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), è aggiunto il seguente:

«12 bis. I finanziamenti per gli interventi di investimento nel settore sanitario programmati prima dell'anno 2016 classificati, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge regionale 4/2001:

a) di «rilievo aziendale», di cui all'articolo 4, comma 7, lettere a) e c), negli atti di programmazione annuale sono erogati in via anticipata nella misura massima dell'80 per cento dell'importo concesso, ad avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale degli atti di programmazione annuale di cui all'articolo 20 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), e purché siano stati regolarmente presentati i rendiconti, relativi ad anticipazioni già erogate, i cui termini siano venuti a scadenza nell'anno precedente. Si provvede al saldo dei finanziamenti di rilievo aziendale sulla base della presentazione della certificazione di cui al comma 9;

b) di «rilievo regionale» negli atti di programmazione annuale sono erogati, previa richiesta annuale del legale rappresentante dell'ente, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario. Per gli interventi edili-impiantistici sono riconoscibili anche gli importi relativi alle spese generali e tecniche.».

5. Al comma 82 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 marzo di ogni anno».

6. Con esclusivo riferimento all'anno 2016 i progetti di cui al comma 82 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008, come modificato dal comma 5, possono essere presentati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Progettoautismo FVG - Onlus un contributo straordinario di 300.000 euro per il primo lotto dei lavori di ristrutturazione di un immobile da adibire a progettualità sociali e sociosanitarie.

8. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 7 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di studio di fattibilità.

9. La concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 7 è disposta acquisito il parere dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine e dell'Ente gestore dei servizi per l'handicap di cui all'articolo 6, comma 4, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), con le modalità previste dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

10. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 2 (Interventi per i disabili) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 74.

11. Le attività sociali e sociosanitarie da attivare presso la struttura considerata verranno successivamente concordate tra I'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, l'Ente gestore dei servizi per l'handicap di cui all'articolo 6, comma 4, della legge regionale 41/1996 e l'Associazione Progettoautismo FVG - Onlus coerentemente con i piani regionali per le disabilità e con le progettualità definite nei Piani di zona.

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione di volontariato Il Samaritan Onlus di Ragogna un contributo straordinario di 80.000 euro per gli interventi di manutenzione e adeguamento effettuati nella struttura "Cjase Balét".

13. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 12 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e del consuntivo delle spese sostenute. Con il decreto di concessione è erogato un anticipo nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.

14. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 74.

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Valentino Pontello Onlus di Majano un contributo straordinario di 50.000 euro per interventi di manutenzione e adeguamento della struttura socio assistenziale di Pers.

16. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 15 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è erogato un anticipo nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.

17. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 74.

18. L'Amministrazione regionale, al fine di sostenere l'erogazione dei servizi residenziali per anziani non autosufficienti e servizi per disabili resi dai Comuni, dalle Aziende per l'assistenza sanitaria, dalle Aziende di servizi alla persona e dai soggetti di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è autorizzata a concedere e a trasferire in via anticipata nella misura del 100 per cento fino a un massimo di un milione di euro della spesa prevista contributi ai predetti soggetti, a esclusione dei soggetti privati aventi scopo di lucro, per:

a) interventi di adeguamento o miglioramento sismico, di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio, alle norme antinfortunistiche e alle norme per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, in immobili dedicati alle attività assistenziali di proprietà dei suddetti soggetti, nonché per gli interventi per la riclassificazione delle medesime strutture ai sensi del regolamento di cui all'articolo 31 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

b) l'acquisto e la sostituzione di arredi e attrezzature, destinati alle attività assistenziali [68].

19. Con decreto del Direttore competente, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il bando per la definizione delle priorità di intervento, la quantificazione del finanziamento e per la determinazione dei criteri di formazione della graduatoria delle iniziative ammesse e dei termini e delle modalità di presentazione delle domande.

20. Gli enti beneficiari hanno l'obbligo di mantenere, pena la revoca dei contributi concessi, la destinazione dei beni immobili per cinque anni e dei beni mobili per due anni dal decreto di definizione della pratica contributiva, nel caso di contributi in conto capitale, ovvero per tutta la durata del rapporto contributivo, in caso di contributi pluriennali. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di contribuzione regionale.

21. Per le finalità di cui al comma 18 è destinata la spesa complessiva di 4 milioni di euro suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2017 e di 3 milioni di euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 74.

22. Ai fini di cui alla legge regionale 22 luglio 1978, n. 81 (Istituzione dei consultori familiari), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Italiana per l'Educazione Demografica AIED - Sezione di Pordenone un contributo straordinario di 50.000 euro per l'attività istituzionale.

23. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22 è presenta alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività previste e di un preventivo di massima delle spese. Il contributo è erogato in via anticipata in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono determinati i termini e le modalità di rendicontazione.

24. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) e sul Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 74.

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare progetti pilota biennali finalizzati all'avvalimento di uno psicologo in almeno un Centro di assistenza primaria (CAP) per ogni ente del Servizio sanitario regionale, al fine di sperimentare l'efficacia della copresenza di detto professionista e dei medici di famiglia operanti all'interno del Centro di assistenza primaria. I Distretti sanitari di riferimento organizzano e valutano l'operatività svolta utilizzando degli indicatori di esito predisposti dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia.

26. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2016, di 100.000 euro per l'anno 2017 e di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) e sul Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 74.

27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare un progetto pilota triennale di sanità cross-border finalizzato al trattamento di cittadini comunitari, presenti nelle aree confinanti del territorio sloveno, colpiti da infarto acuto del miocardio.

28. Il progetto pilota è predisposto dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia. Per la realizzazione del progetto, è stipulato un accordo tra la Regione Friuli Venezia Giulia e l'ente sloveno competente. L'attuazione del progetto è affidata, con apposita convenzione, all'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste.

29. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa complessiva di 750.000 euro suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) e sul Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 74.

30. In deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 4, della legge regionale 41/1996, la Provincia italiana dell'Ordine degli Scalzi della SS. Trinità di Roma è autorizzata a presentare l'istanza per la concessione dei contributi previsti per l'esercizio 2016 a sostegno dell'attività svolta dall'Istituto Psicopedagogico "Villa S. Maria della Pace" di Medea entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

31. Alla legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

«e) rimborso degli oneri sostenuti per la stipula di polizze assicurative dedicate, anche in forma cumulativa, a favore degli amministratori di sostegno volontari, compresi coloro che svolgono l'incarico a beneficio di propri familiari;»;

b) i commi 2 e 2 bis dell'articolo 5 sono abrogati;

c) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:

«b) le modalità e i limiti di rimborso degli oneri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e);».

32. Le associazioni di disabili, individuate ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), quali beneficiari dei contributi finalizzati al migliore perseguimento delle attività istituzionali delle stesse, che rendicontano ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), presentano il rendiconto esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo.

33. Agli interventi previsti dall'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), non si applica, limitatamente ai rapporti giuridici instaurati tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000.

34. Ad avvenuta adozione, consolidamento e approvazione degli atti relativi al controllo annuale sul bilancio di esercizio del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare, per le esigenze del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), e dell'articolo 39 della legge regionale 26/2015, le somme iscritte a debito verso la Regione nei bilanci di esercizio 2015 degli enti del Servizio sanitario regionale, relative agli utili dell'anno 2015 e alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2015 e precedenti.

35. Le risorse di cui al comma 34 sono destinate alla copertura delle perdite, relative agli anni pregressi e in attuazione del decreto legislativo 118/2011, portate a nuovo nei bilanci degli enti del Servizio sanitario regionale fino all'importo massimo di 13.500.000 euro, al finanziamento delle esigenze degli enti del Servizio sanitario regionale relative all'anno 2016 per la parte capitale fino all'importo massimo di 4.900.000 euro e per la parte corrente fino all'importo massimo di 11.100.000 euro.

36. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 34, previste in 29.500.000 euro, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) e alla Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 5.

37. Ai componenti dei collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 17/2014, oltre all'indennità annua lorda spettante, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in misura percentuale al trattamento economico annuo lordo del relativo direttore generale, è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico nella misura prevista per il personale con qualifica dirigenziale dell'ente presso cui operano.

38. Ai componenti del consiglio di indirizzo e verifica degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 14 (Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste e "Centro di riferimento oncologico" di Aviano), e ai componenti degli organi di indirizzo delle Aziende sanitarie universitarie integrate di cui all'articolo 8, comma 4, del protocollo d'intesa approvato con deliberazione della Giunta regionale 13 aprile 2016, n. 612, è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico nella misura prevista per il personale con qualifica dirigenziale dell'ente presso cui operano.

39. Le disposizioni di cui al comma 37 si applicano anche ai collegi sindacali già in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

40. Le disposizioni di cui al comma 38 si applicano ai consigli di indirizzo e verifica e agli organi di indirizzo nominati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

41. Il comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 14/2006 continua a trovare applicazione per i consigli di indirizzo e verifica in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

42. L'articolo 37 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale), è abrogato.

43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare uno o più progetti di rete relativi all'area tematica "Valutazione dell'efficacia degli interventi di audit e di feedback per migliorare la qualità delle cure e ridurre l'eterogeneità di accesso alle cure efficaci nella popolazione italiana incluse le emergenze cardio e cerebro vascolari", concordato tra le Regioni e approvato dal Comitato tecnico sanitario del Ministero della salute, nell'ambito del programma di rete del bando della ricerca finalizzata 2014-2015.

44. La selezione per l'individuazione dei progetti è affidata a un comitato di pilotaggio costituito da un rappresentante di ogni Regione partecipante insieme a due rappresentanti del Ministero della salute e a un panel scientifico di valutazione costituito da ricercatori designati dalle Regioni partecipanti e dal Ministero.

45. Per le finalità di cui al comma 43 è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) e sul Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 74.

46. La Regione è autorizzata a finanziare progetti che rientrano tra i programmi e gli obiettivi inseriti nel Piano regionale della prevenzione al fine di sostenere con azioni mirate il raggiungimento degli indicatori di risultato previsti dal Piano nazionale della prevenzione.

47. I progetti sono predisposti dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, che li realizza anche attraverso apposite convenzioni stipulate con gli enti del Servizio sanitario regionale e gli Atenei della Regione.

48. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa di 248.749,66 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) e sul Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 4.

49. Ad avvenuto versamento da parte dell'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi delle economie di spesa sui progetti di screening finanziati con i fondi trasferiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 bis del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare progetti per l'attività di screening prevista dal Piano regionale della prevenzione, a favore della popolazione della regione.

50. I progetti sono predisposti dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, che li realizza anche attraverso apposite convenzioni stipulate con gli enti del Servizio sanitario regionale e gli Atenei della Regione.

51. Per le finalità di cui al comma 49 è destinata la spesa di 120.387,14 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) e sul Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 74.

52. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 49, previste in 120.387,14 euro per l'anno 2016, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) e alla Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 5.

53. All'articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La misura si coordina con la misura di contrasto alla povertà da avviare su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 387, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), già denominata "Sostegno per l'inclusione attiva (SIA)" dall'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).»;

b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5 bis. Al fine di quanto previsto al comma 5, ai beneficiari di SIA residenti in regione in possesso dei requisiti per accedere alla misura di cui all'articolo 2 è garantito l'ammontare dell'intervento monetario loro spettante ai sensi dell'articolo 4, comma 1, mediante integrazione con risorse regionali degli importi corrisposti dallo Stato.

5 ter. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono stabilite le modalità di integrazione degli interventi monetari per i nuclei familiari già beneficiari della misura in sede di prima applicazione del SIA.».

54. All'articolo 3 della legge regionale 15/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Beneficiari della misura sono i nuclei familiari, anche monopersonali, come definiti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), con Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, ovvero ISEE corrente, inferiore o uguale a 6.000 euro. Almeno un componente il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o comunitario, ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

b) essere residente in regione da almeno ventiquattro mesi. In caso di rimpatrio, il periodo di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) non rileva ai fini del computo.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso di godimento da parte di componenti il nucleo familiare beneficiario di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni a componenti il nucleo stesso, il valore complessivo per il nucleo familiare dei medesimi trattamenti percepiti nel mese antecedente la richiesta o le erogazioni deve essere inferiore a:

a) 600 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da una persona;

b) 750 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da due persone;

c) 900 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da tre persone;

d) 1.050 euro mensili nel caso di nucleo familiare composto da più di tre persone.

Gli importi possono essere variati con deliberazione della Giunta regionale.»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3 bis. Nessun componente il nucleo familiare deve beneficiare della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ), ovvero dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 22/2015, o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria.»;

d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5 bis. I requisiti per l'accesso alla misura devono essere presenti al momento di presentazione della domanda e mantenuti per l'intero periodo di erogazione della misura.».

55. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 15/2015 le parole «e dei figli a carico» sono soppresse.

56. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 15/2015 le parole «di cui all'articolo 3, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b),».

57. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 15/2015 è sostituito dal seguente:

«1. I componenti il nucleo familiare beneficiario della misura hanno l'obbligo di comunicare ogni variazione della loro situazione lavorativa comportante variazione di reddito.».

58. All'articolo 8 della legge regionale 15/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 le parole «entro il primo bimestre dell'erogazione della misura» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di erogazione del primo bimestre di misura»;

b) alla lettera c) del comma 1 le parole «al Servizio sociale dei Comuni dove ha presentato domanda» sono soppresse e le parole «, familiare o patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 7».

59. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 15/2015 la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) le modalità di coordinamento fra la misura di cui all'articolo 2 e il Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), nonché le regole che disciplinano l'integrazione e la cumulabilità tra le stesse e altri interventi statali e regionali in materia di sostegno al reddito;».

60. Le modifiche alla legge regionale 15/2015 apportate dai commi da 53 a 59 si applicano alle domande di concessione della misura presentate a partire dall'1 settembre 2016. I nuclei familiari che, per mancanza di requisiti non hanno potuto accedere o sono decaduti dalla misura, possono presentare la domanda sussistenti i nuovi requisiti.

61. I contratti di formazione specialistica dei medici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2007 (Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici), finanziati dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, sono riservati a favore di medici residenti sul territorio regionale da almeno tre anni alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e il relativo finanziamento regionale resta attribuito alla stessa Università per l'intera durata del corso [69].

62. Per il fine di cui al comma 61, il contratto aggiuntivo regionale di formazione specialistica, sottoscritto con il medico specializzando, viene conseguentemente adeguato.

63. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commi da 2 a 12 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono abrogati.

64. Per il contenzioso pendente relativo alla gestione dei rapporti obbligatori insorti durante la pregressa gestione delle unità sanitarie locali, la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia procede al rimborso degli importi versati per conto della Regione sulla base di una specifica relazione dell'organo di vertice degli enti del Servizio sanitario regionale attestante la legittimità degli importi medesimi.

65. Gli enti del Servizio sanitario regionale garantiscono all'Amministrazione regionale l'assistenza, il supporto e la collaborazione necessari alla gestione dei rapporti obbligatori nonché all'eventuale contenzioso o precontenzioso relativo a tutti i rapporti obbligatori insorti durante la pregressa gestione delle unità sanitarie locali e forniscono, anche sotto il profilo medico legale, la documentazione e ogni elemento utile, ivi compresi gli atti necessari a far valere ogni diritto derivante da eventuali coperture assicurative.

66. Entro il 30 giugno di ogni anno, i beneficiari dei riparti dei fondi di cui all'articolo 13 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), agli articoli 15 e 20 della legge regionale 41/1996, agli articoli 39 e 41 della legge regionale 6/2006 e agli articoli 2 e 3 della legge regionale 19/2010, che adottano la contabilità armonizzata ai sensi del decreto legislativo 118/2011, possono presentare cronoprogrammi di attività con i quali chiedere una modulazione temporale del finanziamento anche a valere sull'esercizio finanziario successivo.

67. Successivamente al termine del 30 giugno di ogni anno, la Direzione competente si riserva di effettuare ricognizioni sullo stato di avanzamento delle attività finanziate con i fondi di cui al comma 66 e chiedere i relativi cronoprogrammi di attività.

68. Sulla base dei cronoprogrammi di attività di cui ai commi 66 e 67 e in deroga alle disposizioni contenute nei regolamenti attuativi, la Direzione competente è autorizzata ad adeguare gli impegni di spesa, compatibilmente con i vincoli del bilancio regionale e con le esigenze organizzative dell'Amministrazione regionale. Le somme eventualmente disimpegnate tornano a disponibilità di capitolo e le risorse necessarie alla completa copertura della concessione vengono contestualmente impegnate sull'anno successivo.

69. Per l'anno 2016, i cronoprogrammi di cui al comma 66 possono essere presentati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

70. Al comma 5 bis dell'articolo 4 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), dopo le parole «e alle farmacie» sono aggiunte le seguenti: «e alle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue».

71. L'infrastruttura di proprietà della Regione costituita da reti, sistemi e apparecchiature per telecomunicazioni afferenti il sistema radio e il sistema telefonico utilizzati presso le centrali operative del Servizio per l'Emergenza Sanitaria-118, anche se realizzata in tutto o in parte antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, è iscritta al patrimonio indisponibile della Regione. A tale scopo è predisposto un verbale di consegna utile ai fini inventariali i cui contenuti, i relativi eventuali allegati e le modalità di sottoscrizione sono stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di patrimonio. Nel verbale di consegna, a cura del soggetto attuatore, è indicato il valore ai fini inventariali, corrispondente al valore di costruzione dell'infrastruttura oggetto di consegna.

72. La direzione centrale dell'Amministrazione regionale competente in materia di salute svolge le funzioni regionali relative alla programmazione, realizzazione, attivazione, manutenzione, gestione ed esercizio afferenti l'infrastruttura di cui al comma 71. La suddetta direzione centrale è autorizzata ad affidare l'attivazione, manutenzione, gestione ed esercizio dell'infrastruttura a società in house regionali mediante le usuali modalità di affidamento diretto, contenenti i termini, le modalità e i costi, nonché i rapporti tra la Regione e le società in house.

73. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 4 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), è aggiunto il seguente:

«5 ter. Per i soli uccelli allevati per evidenziare le qualità del canto e per quelli destinati ai concorsi canori è autorizzato l'uso di gabbie di dimensioni inferiori rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 36.».

74. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella H.

 

     Art. 9. (Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)

1. Gli investimenti a favore degli enti locali finanziati con la presente legge costituiscono interventi prioritari di sviluppo integrato del territorio, le cui risorse in conto capitale sono prioritariamente assegnate ai Comuni partecipanti alle Unioni territoriali intercomunali, di cui alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), anche in deroga alle leggi e ai regolamenti di settore.

2. Al fine di garantire livelli sempre più elevati di sicurezza sul territorio del Friuli Venezia Giulia e sostenere le attività di contrasto e prevenzione della criminalità, la Regione provvede alla conferma dei finanziamenti già concessi alle forme collaborative per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale, ai sensi del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2015, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1310 del 3 luglio 2015, sciolte o che si scioglieranno entro il 31 dicembre 2016, qualora ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni [70]:

a) il progetto mantenga il coinvolgimento degli enti originariamente previsti;

b) gli interventi vengano realizzati nel rispetto delle finalità previste dal Programma;

c) il Comune già indicato come capofila della forma collaborativa beneficiaria comunichi, entro novanta giorni dallo scioglimento, le eventuali modifiche al progetto che siano conseguenti all'esigenza di realizzare gli interventi pur in esito allo scioglimento della forma collaborativa.

3. Nel caso previsto dal comma 2, il Comune già capofila della forma collaborativa beneficiaria mantiene l'obbligo di procedere alla rendicontazione delle spese sostenute entro e non oltre il termine del 28 febbraio 2018.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato, un fondo di 160.000 euro, da concedere ed erogare in unica soluzione entro il 30 settembre 2016 in misura pari agli oneri pagati nel 2015 per il personale transitato dall'Ente Ferrovie dello Stato; in caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun Comune è ridotta in misura proporzionale.

5. Per la finalità di cui al comma 4 gli enti interessati presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, sede di Udine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di assegnazione del fondo indicante il nominativo del personale proveniente dall'Ente Ferrovie dello Stato, l'ammontare complessivo dell'importo della retribuzione ordinaria per l'anno 2015 e dell'importo di fine esercizio per il medesimo anno 2015.

6. Per la finalità prevista al comma 4 è destinata la spesa di 160.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 59.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti un fondo di 270.000 euro, da concedere ed erogare in unica soluzione entro il 30 settembre 2016, per la copertura degli oneri che gli enti sostengono per la concessione ai dipendenti dell'aspettativa sindacale retribuita nell'anno 2016 in misura pari agli oneri preventivati nell'anno 2016 e dichiarati dagli enti predetti, con la modalità di cui al comma 8; in caso di insufficienza del fondo l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.

8. Per le finalità previste dal comma 7 gli enti interessati presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, sede di Udine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda indicante per l'anno 2016 il personale in aspettativa sindacale retribuita e gli oneri che gli enti interessati presumono di sostenere per il trattamento economico dell'intero anno.

9. Gli enti beneficiari del riparto di cui al comma 7 rendicontano l'assegnazione ricevuta presentando, entro il 31 marzo 2017, la dichiarazione del responsabile del Servizio attestante gli oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2016 per il personale in aspettativa sindacale retribuita. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 56, comma 2 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

10. Per le finalità previste al comma 7 è destinata la spesa di 270.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 59.

11. Al comma 44 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), le parole «ammonta a 7.500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «ammonta a 5.640.000 euro» e le parole «2.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018» sono sostituite dalle seguenti: «640.000 euro per l'anno 2016 e 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018».

12. Alla lettera a) del comma 45 dell'articolo 7 della legge regionale 34/2015 le parole «2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «140.000 euro».

13. Dopo il comma 49 dell'articolo 7 della legge regionale 34/2015 è inserito il seguente:

«49 bis. La quota dello stanziamento di cui al comma 45, lettera a), non concessa entro il 31 maggio 2016 è concessa entro il 31 ottobre 2016 previa domanda, da presentare con le modalità previste al comma 48, entro il 30 settembre 2016. In caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.».

14. Al comma 53 dell'articolo 7 della legge regionale 34/2015 le parole «7.500.000 euro, in ragione di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018» sono sostituite dalle seguenti: «5.640.000 euro, in ragione di 640.000 euro per l'anno 2016 e 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018».

15. Al comma 54 dell'articolo 7 della legge regionale 34/2015 dopo le parole «delle relative risorse» sono inserite le seguenti: «o nel trimestre dell'anno precedente».

16. Alla lettera a) del comma 71 dell'articolo 7 della legge regionale 34/2015 dopo le parole «lettera b),» sono inserite le seguenti: «dedotti gli importi provvisori del minor gettito IMU e Tasi conseguente alle esenzioni introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), resi disponibili dall'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL) e trasmesse a cura dell'ANCI Friuli Venezia Giulia alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali,».

17. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 12, 13, 16, 17, 18, 25, 25.1, 25 bis, 25 ter, 27, 27 bis, 28.1, 28 bis, 29 e 30 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), non trovano applicazione in relazione alla disciplina di contenimento della spesa di personale prevista dalla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).

18. Ai fini di quanto previsto all'articolo 21, comma 3, lettera c), della legge regionale 18/2015 e considerata la particolare rilevanza degli interventi ivi previsti, la percentuale di esclusione è fissata al 50 per cento per il biennio 2016-2017.

19. Al comma 11 dell'articolo 20 della legge regionale 18/2015 le parole «con la legge finanziaria regionale sono ridotti, nell'anno successivo, i trasferimenti di parte corrente nelle misure ivi determinate» sono sostituite dalle seguenti: «è applicata una sanzione a valere sui trasferimenti spettanti all'ente. La misura della sanzione è pari allo scostamento riscontrato rispetto all'obiettivo previsto all'articolo 19, comma 1, lettera a), ed è applicata mediante recupero sui trasferimenti assegnati dal Servizio regionale competente in materia di finanza locale».

20. Dopo il comma 11 dell'articolo 20 della legge regionale 18/2015 è inserito il seguente:

«11 bis. La sanzione di cui al comma 11 si applica nell'anno successivo a quello nel quale gli uffici regionali competenti in materia di finanza locale vengono a conoscenza del mancato rispetto dell'obiettivo.».

21. Per gli enti locali che non hanno rispettato l'obiettivo specifico in termini di saldo finanziario di competenza mista nell'anno 2014 o nell'anno 2015, la sanzione prevista dal comma 11 dell'articolo 20 della legge regionale 18/2015 è applicata negli anni successivi a quelli nei quali gli uffici regionali competenti in materia di finanza locale vengono a conoscenza del mancato rispetto dell'obiettivo medesimo.

22. La disposizione prevista all'articolo 17, comma 7, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), trova applicazione anche per l'esercizio 2016.

23. Al comma 8 dell'articolo 16 della legge regionale 18/2015 le parole «entro venti giorni dalla sua comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata o dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni dalla sua comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata».

24. Sono ammesse al programma di conversione degli incentivi, di cui all'articolo 16 della legge regionale 18/2015, le opere individuate dalla deliberazione della Giunta regionale che approva le proposte di utilizzo degli enti locali ai sensi dell'articolo 29, comma 5, della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi).

25. La disposizione di cui all'articolo 16, comma 16, della legge regionale 18/2015 deve interpretarsi nel senso che è trasferito al Fondo, nell'esercizio in cui è adottata l'intesa di cui all'articolo 16, comma 9, della legge regionale 18/2015, l'importo dell'incentivo ammesso al procedimento di conversione al netto della quota destinata a sollievo degli oneri finanziari come quantificata nell'intesa e delle somme eventualmente già corrisposte all'ente beneficiario. Il provvedimento di conversione del contributo è adottato successivamente al trasferimento delle risorse al Fondo con contestuale impegno delle relative risorse a valere sulla contabilità del Fondo medesimo.

26. All'articolo 16 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera g) del comma 7 dopo le parole «inerenti all'investimento» sono aggiunte le seguenti: «quantificata in via presuntiva»;

b) dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti:

«16 bis. Nel caso di cui al comma 16 è trasferito al Fondo, nell'esercizio nel quale è adottata l'intesa di cui al comma 9, l'importo dell'incentivo ammesso al procedimento di conversione al netto della quota destinata a sollievo degli oneri finanziari come quantificata nell'intesa e delle somme eventualmente già corrisposte all'ente beneficiario. Il provvedimento di conversione del contributo è adottato successivamente al trasferimento delle risorse al Fondo con contestuale impegno delle relative risorse a valere sulla contabilità del Fondo medesimo.

16 ter. Nel caso di cui al comma 16 alle risorse dichiarate libere da vincoli di destinazione a seguito del provvedimento di conversione si applica l'articolo 28, comma 8 bis, della legge regionale 13/2014.».

27. In via eccezionale, per il solo anno 2016, non trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo del comma 9 dell'articolo 20 della legge regionale 18/2015.

28. Al comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 7/2000 dopo le parole «ai Comuni,» e dopo le parole «a Comuni,» sono inserite le seguenti: «alle Unioni territoriali intercomunali,».

29. Al comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 18/2015 le parole «o il rendiconto» sono soppresse e le parole «devono essere approvati» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere approvato».

30. La rendicontazione dell'intervento di cui all'accordo quadro sottoscritto in data 20 aprile 2009 tra la Regione e i Comuni di Arzene, Valvasone e San Martino al Tagliamento per la parte confermata dall'articolo 10, commi da 41 a 43, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), è trasmessa dal Comune di Valvasone Arzene entro il 30 giugno 2018 [71].

31. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 18/2015 dopo le parole «spazi orizzontali» sono aggiunte le seguenti: «, dando priorità ai Comuni risultanti da fusione».

32. La norma di cui alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 18/2015 si applica anche ai Comuni risultanti da fusione istituiti a decorrere dall'1 gennaio 2015.

33. Al comma 10 dell'articolo 8 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) le parole «superiore a 15.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «compresa tra 15.001 e 30.000 abitanti»;

b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c bis) tra 500.000 euro e 800.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione superiore a 30.000 abitanti.».

34. Preso atto della mancata approvazione, da parte di alcune Province, delle proposte di piani di subentro relativi alle funzioni di cui all'articolo 32, comma 4, della legge regionale 26/2014 entro il termine del 30 giugno 2016, e al fine di garantire l'adeguata allocazione delle necessarie risorse connesse al subentro dei Comuni nell'esercizio delle funzioni provinciali, alla legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 32 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera a) del comma 3 le parole «1 novembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2017»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. A decorrere dall'1 gennaio 2017 sono trasferite ai Comuni le funzioni già di competenza provinciale indicate in dettaglio nell'allegato C, per l'esercizio in forma associata mediante le Unioni con le modalità di cui all'articolo 26, comma 4, e da parte dei Comuni che non vi partecipano.»;

3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4 bis. I regolamenti provinciali vigenti al momento del trasferimento delle funzioni provinciali continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, sino all'entrata in vigore delle corrispondenti norme regolamentari approvate dalle amministrazioni subentranti.»;

b) all'articolo 35 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4 bis. Con riferimento alle funzioni trasferite ai Comuni ai sensi dell'articolo 32, comma 4, si osservano le seguenti disposizioni:

a) le risorse umane, strumentali e finanziarie nonché i rapporti giuridici oggetto del subentro sono attribuiti relativamente a ciascuna Provincia alle Unioni ivi costituite e ai Comuni che non vi partecipano, secondo gli accordi che tra essi intervengano anche ai sensi dell'articolo 24, comma 2;

b) gli immobili adibiti a edifici scolastici e le relative pertinenze sono attribuiti in proprietà al Comune sul cui territorio essi insistono, ferma restando in capo alle amministrazioni di cui alla lettera a) l'attribuzione delle risorse e dei rapporti giuridici necessari a garantire il funzionamento dei plessi scolastici.

4 ter. Nelle more della definizione degli accordi di cui al comma 4 bis, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 32, comma 4, è garantito, su tutti i territori degli enti subentranti, dall'Unione in cui ha sede il Comune più popoloso; a essa sono provvisoriamente attribuiti le risorse e i rapporti giuridici connessi alle funzioni esercitate. Le Province garantiscono comunque la messa a disposizione dei locali ove opera il personale trasferito.»;

2) al comma 5 le parole «i rappresentanti degli enti» sono sostituite dalle seguenti: «i rappresentanti delle Unioni, dei Comuni che non vi partecipano e dei Comuni cui vengano attribuiti beni immobili».

35. Entro il 31 agosto 2016 le Province trasmettono improrogabilmente il piano di subentro di cui all'articolo 35 della legge regionale 26/2014, aggiornato con riferimento alle disposizioni di cui al comma 34 e per le finalità ivi indicate; le procedure di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 35 sono concluse entro il 31 ottobre 2016.

36. Con la legge di stabilità per l'anno 2017, in esito alle risultanze dei piani di subentro presentati dalla Province e delle conseguenti intese, sono quantificate le risorse spettanti a Comuni e Unioni in relazione al trasferimento delle funzioni di competenza provinciale di cui al comma 34.

37. Il fondo di cui all'articolo 7, comma 60, della legge regionale 34/2015 è incrementato per l'anno 2016 di 19.500.000 euro. La quota di cui all'articolo 7, comma 61, lettera b), della medesima legge regionale 34/2015 è incrementata di 19.500.000 euro.

38. Per la finalità prevista al comma 37 è destinata la spesa di 19.500.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 59.

39. Ai fini dell'applicazione dei criteri di riparto di cui all'articolo 7, comma 63, della legge regionale 34/2015 si fa riferimento alla composizione delle Unioni territoriali intercomunali come prevista dal Piano di riordino territoriale e dalle successive modifiche e integrazioni dello stesso.

40. Le Unioni territoriali intercomunali beneficiarie del riparto della quota di cui all'articolo 7, comma 61, lettera b), della legge regionale 34/2015, come incrementata dal comma 37, utilizzano le risorse ricevute per interventi da realizzare nel territorio dei Comuni i cui consigli comunali hanno deliberato l'ingresso in Unione entro il 15 settembre 2016.

41. Al comma 64 dell'articolo 7 della legge regionale 34/2015 le parole «entro il 30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2016».

42. Al comma 23 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), le parole «31 ottobre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».

43. Il fondo ordinario transitorio comunale di cui all'articolo 7, comma 5, della legge regionale 34/2015 è incrementato per l'anno 2016 di 2 milioni di euro. La quota di cui all'articolo 7, comma 5, lettera c), della legge regionale 34/2015, come rideterminata dall'articolo 38 (Disposizioni finanziarie connesse alla costituzione e all'avvio delle Unioni territoriali intercomunali), comma 1, della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3, è incrementata di 2 milioni di euro ed è finalizzata ai maggiori oneri derivanti dal rinnovo contrattuale del personale.

44. Per la finalità prevista al comma 43 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 59.

45. Ai commi 3, 4 e 7 dell'articolo 46 della legge regionale 18/2015 le parole «entro l'1 luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dall'1 luglio 2016 al 31 agosto 2016».

46. Al comma 4 dell'articolo 66 della legge regionale 18/2015 le parole «31 gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2018».

47. Al comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 26/2015 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Assemblea dell'Unione prescinde dal parere dei consigli dei Comuni aderenti di cui all'articolo 13, comma 11, della legge regionale 26/2014.».

48. Il comma 2 bis dell'articolo 29 della legge regionale 26/2015 è abrogato.

49. Il comma 18 dell'articolo 7 della legge regionale 34/2015 è sostituito dal seguente:

«18. Il fondo di cui al comma 17 è ripartito tra le Unioni territoriali intercomunali in misura proporzionale alla popolazione residente nel territorio montano dei Comuni facenti parte di Comunità montana prima della costituzione dell'Unione, calcolata al 31 dicembre 2013 secondo i dati forniti dall'UNCEM, al netto degli oneri necessari alla copertura della spesa del personale transitato dalle Comunità montane alle Unioni sulla base delle intese sui piani di successione e subentro previste all'articolo 38 della legge regionale 26/2014.».

50. Dopo il comma 18 dell'articolo 7 della legge regionale 34/2015 è inserito il seguente:

«18 bis. Ai fini del riparto di cui al comma 18, le Unioni presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, entro il 15 settembre 2016, una dichiarazione attestante il costo annuo del personale transitato dalle Comunità montane, calcolato in base al trattamento economico spettante al 31 dicembre 2015. Le risorse sono assegnate d'ufficio entro il 31 ottobre di ciascun anno. In caso di incapienza del fondo a soddisfare le esigenze di copertura della spesa del personale, l'assegnazione a ciascuna Unione è ridotta in misura proporzionale.».

51. In relazione all'acquisizione di nuove funzioni amministrative, ai sensi della legge regionale 26/2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire servizi professionali in campo assicurativo al fine di delineare il nuovo profilo di rischio, di individuare le più opportune coperture assicurative e modalità gestionali-organizzative, con riferimento al mutato quadro di responsabilità civili in capo alla Regione.

52. Per le finalità di cui al comma 51 è destinata la spesa di 30.000 euro a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016 - 2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 59.

53. Al comma 32 dell'articolo 7 della legge regionale 34/2015 dopo le parole «pagamento dei mutui» sono inserite le seguenti: «e dei prestiti obbligazionari».

54. Dopo il comma 32 dell'articolo 7 della legge regionale 34/2015 sono inseriti i seguenti:

«32 bis. Le Province, verificati i presupposti per la liquidazione, sono autorizzate a provvedere al pagamento delle fatture pervenute ai rispettivi codici IPA di fatturazione elettronica, riferite a funzioni trasferite alla Regione, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 26/2014 e dell'articolo 45 della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda), qualora emesse prima della data del subentro, oppure emesse successivamente dai soggetti cedenti/prestatori ai quali non sia stato comunicato, nelle dovute forme, il codice IPA di fatturazione elettronica della Regione.

32 ter. Dei pagamenti effettuati ai sensi del comma 32 bis si tiene conto, anche mediante compensazione, nell'ambito delle regolazioni contabili conseguenti al subentro nelle funzioni di cui al medesimo comma.».

55. Dopo il comma 90 bis dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), sono inseriti i seguenti:

«90 ter. Per l'anno 2016, ai fini del calcolo dell'equilibrio di cui al comma 90 si tiene conto altresì degli importi eventualmente affluiti al bilancio provinciale in data successiva al trasferimento alla Regione delle funzioni in materia di motorizzazione ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e derivanti dalla corresponsione di diritti attinenti alle funzioni in questione.

90 quater. I versamenti effettuati a favore delle Province, secondo le modalità da queste precedentemente fissate e attinenti alle funzioni in materia di motorizzazione trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 26/2014, mantengono efficacia, ai fini della prestazione dei servizi per i quali sono stati eseguiti, al pari di quelli effettuati direttamente a favore della Regione.».

56. Dopo il comma 7 bis dell'articolo 35 della legge regionale 26/2014 è inserito il seguente:

«7 ter. L'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie di cui al comma 4, lettera b), può avvenire anche in annualità successive all'esercizio di subentro nelle funzioni, secondo scadenze stabilite dalla Regione, sentite le Province, avuto riguardo della rispettiva capacità di impegno e di spesa e in attuazione dei principi dell'armonizzazione contabile.».

57. Al fine di sostenere e migliorare, in termini di efficacia e di efficienza, la capacità complessiva di intervento della Pubblica amministrazione locale del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI FVG, un contributo finalizzato a supportare la realizzazione di centri di competenza per l'erogazione di servizi avanzati e qualificati a favore degli enti locali del proprio territorio.

58. Per la finalità di cui al comma 57 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 59.

59. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella I.

 

     Art. 10. (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

1. Alla legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 8 le parole «, di cui all'articolo 42, comma 11, del decreto legislativo 118/2011» sono soppresse;

b) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 le parole «Programma e Titolo in relazione ad esigenze di classificazione» sono sostituite dalle seguenti: «Programma e Macroaggregato»;

c) il comma 3 dell'articolo 9 è abrogato.

2. All'articolo 75 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 17, 19 e 23 la parola «storno» è sostituita dalla seguente: «rimodulazione»; le parole «dalla Missione» sono sostituite dalle seguenti: «all'interno della Missione» e le parole «sul Programma» sono sostituite dalle seguenti: «del Programma»;

b) al comma 27 le parole «comma 41 bis», sono sostituite dalle seguenti: «commi 41 bis e 41 ter»;

c) al comma 40 i numeri «20, 22» sono sostituiti dai seguenti: «21, 24»;

d) al comma 41 il numero «21» è sostituito dal seguente: «20».

3. Il comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), è sostituito dal seguente:

«7. Per gli immobili posti in vendita in relazione ai quali non sia pervenuta offerta alcuna si può procedere, previa deliberazione della Giunta regionale che può autorizzare altresì la procedura di cui al comma 8, alla vendita mediante il sistema delle offerte al ribasso con successive riduzioni, ciascuna delle quali non può eccedere il 15 per cento del corrispettivo stabilito nel giudizio di stima del competente organo tecnico regionale. Le offerte al ribasso sono ammissibili nel numero massimo di tre ovvero sino a un corrispettivo pari al 55 per cento di quello stabilito dal competente organo tecnico regionale. Il giudizio di stima del competente organo tecnico regionale rimane valido fino all'avvenuto esperimento di tutte le gare ufficiose di vendita, ivi comprese quelle esperite in applicazione dei ribassi così come previsti dal presente comma.».

3 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, della legge regionale 57/1971, come sostituito dal comma 3, si applicano anche a tutte le procedure che non risultino concluse alla data di entrata in vigore della legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità) [72].

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 bis della legge regionale 57/1971 sono inseriti i seguenti:

«2 bis. L'atto di concessione in uso temporaneo è disposto dal Direttore di Servizio competente e stabilisce la durata, l'ammontare del canone concessorio, l'uso per il quale la concessione è disposta e le condizioni per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito.

2 ter. Ai fini della presente legge, si considera concessione in uso temporaneo quella con durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno, anche non consecutivi.».

5. All'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 22 le parole «patrimoniali regionali e degli altri diritti reali» sono sostituite dalle seguenti: «, di proprietà o in godimento di altri diritti reali, appartenenti al patrimonio disponibile e indisponibile, nonché dei beni immobili appartenenti al demanio storico-artistico»;

b) dopo il comma 22 è inserito il seguente:

«22 bis. Ai beni immobili e ai diritti reali di cui al comma 22 sono estese, avuto riguardo alla natura degli stessi e alla collocazione nell'inventario informatico, le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 3 e 5, della legge regionale 10 maggio 2016, n. 7 (Norme urgenti in materia di attività e beni culturali e di volontariato, nonché disciplina dei beni mobili demaniali).».

6. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 49 bis dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);

b) il comma 43 dell'articolo 5 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009);

c) il comma 33 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014);

d) la lettera e) del comma 70 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015);

e) i commi 87 e 88 dell'articolo 4 della legge regionale 27/2014.

7. All'articolo 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico - edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 la parola «dimostrato» è sostituita dalle seguenti: «come rappresentato»;

b) il comma 5 è abrogato;

c) il comma 8 bis è sostituito dal seguente:

«8 bis. Le risorse trasferite al Fondo, dichiarate dal dirigente responsabile della spesa libere da vincoli di destinazione, restano attribuite al Fondo e sono riprogrammate dalla Giunta regionale nell'ambito della stessa Missione e Programma o, negli altri casi, dal Consiglio regionale.»;

d) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Il Fondo è gestito e amministrato dal Ragioniere generale della Regione che si avvale del Servizio della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie cui compete la funzione di supporto amministrativo del Fondo. Gli ordini di pagamento dei decreti adottati dalle Direzioni competenti e gli ordini di riscossione sono emessi a firma del gestore del Fondo che può delegare il Direttore del Servizio cui compete la funzione di supporto amministrativo del Fondo o altro dirigente della Direzione stessa.».

8. A decorrere dal 31 dicembre 2016 è soppresso il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale di cui all'articolo 14, comma 39, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), ed è attribuita alla Direzione centrale competente in materia di finanze la responsabilità della gestione dei rapporti giuridici riconducibili al predetto Fondo.

9. Con deliberazione da adottarsi entro il 30 giugno 2017, su proposta della Direzione competente in materia di finanza, la Giunta regionale individua i debiti e i crediti riconducibili alla gestione fuori bilancio di cui al comma 8 e, successivamente, la Direzione competente in materia di finanze effettua le annotazioni contabili sul bilancio della Regione conseguenti alle risultanze della predetta deliberazione.

10. In relazione al disposto di cui ai commi 8 e 9 sono previste minori entrate per l'anno 2016 pari a 84.035.546,70 euro da riferire al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) e alla Tipologia n. 3 (Riscossione crediti di medio - lungo termine) e maggiori entrate di pari importo per l'anno 2018 da riferire al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) e alla Tipologia n. 3 (Riscossione crediti di medio - lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018.

11. Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti al disposto di cui al comma 10 è previsto per l'esercizio 2016 un accantonamento di importo pari a 84.035.546,70 euro a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

12. Il comma 61 dell'articolo 14 della legge regionale 11/2009 è abrogato.

13. L'Amministrazione regionale riconosce il ruolo strategico che Banca Mediocredito FVG svolge per lo sviluppo economico e sociale del Friuli Venezia Giulia. L'Amministrazione regionale, al fine di salvaguardare la piena operatività della banca, nel rispetto dei requisiti patrimoniali richiesti dall'Autorità di vigilanza, nonché di valorizzare il proprio patrimonio, in qualità di socio favorisce il rafforzamento della stessa, condizione necessaria per la realizzazione di solide alleanze industriali proattive per il territorio regionale [73].

14. Per le finalità di cui al comma 13 l'Amministrazione regionale, in qualità di socio di Banca Mediocredito FVG, è autorizzata a partecipare a un progetto di rilancio della banca medesima, strutturato in una fase di aumento di capitale e in una fase di cartolarizzazione dei crediti in sofferenza iscritti nel proprio bilancio, in conformità al "criterio dell'investitore privato in un'economia di mercato" di cui alla comunicazione della Commissione agli Stati membri (93/C 307/03), recante l'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE e dell'articolo 5 della direttiva della Commissione 80/723/CEE alle imprese pubbliche dell'industria manifatturiera, ai fini del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

15. L'Amministrazione regionale, in qualità di socio di Banca Mediocredito FVG, è autorizzata a partecipare all'aumento di capitale e eventualmente all'operazione di cartolarizzazione di cui al comma 14, mediante la sottoscrizione di titoli in misura non superiore a quella corrispondente alla percentuale di partecipazione al capitale sociale della banca e, comunque, per un valore che non ecceda l'importo complessivo di 54.990.000 euro [74].

16. Con deliberazione della Giunta regionale è determinata la misura della partecipazione alle operazioni di cui al comma 15, nel rispetto dei limiti ivi contemplati.

17. Per la finalità prevista dal comma 15, relativamente alla partecipazione all'aumento di capitale, è destinata la spesa di 17.596.800 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 58.

18. Per la finalità prevista dal comma 15, relativamente alla partecipazione all'operazione di cartolarizzazione, è destinata la spesa di 14.352.390 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista Tabella J di cui al comma 58.

19. All'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguente modifiche:

a) al comma 14 le parole «Per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017»;

b) al comma 16 le parole «all'Agenzia regionale per l'edilizia sostenibile s.r.l. (ARES)» sono soppresse; le parole «all'Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia» sono sostituite dalle seguenti: «alla PromoTurismoFVG» e le parole «all'Azienda Speciale Villa Manin» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (ERPAC)».

20. Per le annualità 2016, 2017, 2018, 2019 la spesa annua della Regione, e degli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione, per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore al 75 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 così come determinato dall'applicazione della riduzione disposta dall'articolo 12, comma 13, della legge regionale 22/2010 [75].

21. Nel caso in cui i limiti di spesa stabiliti dal comma 20 non vengano rispettati, trova applicazione l'articolo 1, comma 7, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 125/2013.

22. Per gli enti di nuova o recente costituzione per i quali non sia utilizzabile il riferimento alla spesa sostenuta negli anni precedenti previsto in linea generale, fintanto che non vi sia un primo triennio di attività in ordine al quale calcolare una media di spesa sostenuta, il rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 19, 20 e 21 è garantito dagli stessi contenendo la spesa annua nel limite delle esigenze imprescindibili preventivamente assentite dalle Direzioni vigilanti e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della spesa complessiva annua a bilancio o dei costi complessivamente iscritti a conto economico. In sede di avvio dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, al fine di garantire lo svolgimento delle attività di competenza previste dall'articolo 30 quater della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), tale percentuale massima è fissata nel 40 per cento [76].

23. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 52 dell'articolo 8 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);

b) il comma 17 dell'articolo 7 della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (Assestamento del bilancio 2003).

24. Al comma 52 dell'articolo 8 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), le parole «, nonché per minute spese di rappresentanza» sono soppresse.

25. Dopo l'articolo 23 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa), è inserito il seguente:

«Art. 23 bis. (Approvazione dei rendiconti presentati dalle gestioni fuori bilancio della Regione)

1. I rendiconti presentati dalle gestioni fuori bilancio della Regione, in esito ai controlli di cui agli articoli 18, 21 e 22, sono approvati dalla Giunta regionale.».

26. Al comma 3 dell'articolo 67 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), le parole «, sentita la Direzione centrale competente in materia di partecipazioni regionali in ordine alla legittimità dell'atto,» sono soppresse.

27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare mediante delegazione amministrativa interorganica, tramite proprie società strumentali, ai sensi dell'articolo 50 bis della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica, di beni immobili regionali attribuiti in concessione o in comodato, anche gratuiti, alle medesime società strumentali, che li utilizzino per scopi istituzionali, applicando la normativa afferente alla delegazione amministrativa intersoggettiva di cui all'articolo 51 della medesima legge regionale [77].

28. Per le finalità previste dal comma 27 è autorizzata la spesa complessiva di 2.580.000 euro suddivisa in ragione di 280.000 euro per l'anno 2016 e di 1.150.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 6 (Servizi tecnici) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista Tabella J di cui al comma 58.

29. Nell'ambito del sistema integrato del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nel caso di trasferimento di rapporti giuridici attivi relativi ai contratti di lavoro flessibile individuati dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, il costo relativo ai suddetti rapporti incrementa il budget dell'amministrazione di destinazione e riduce corrispondentemente quello dell'amministrazione di provenienza.

30. Il comma 29 si applica anche ai trasferimenti già operati ai sensi della legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro", nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro).

31. Nelle more delle determinazioni da assumersi in sede di contrattazione collettiva regionale di lavoro, al personale provinciale trasferito alla Regione ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), con decorrenze 1 luglio 2016 e successive, continuano ad applicarsi gli istituti contrattuali previsti per detto personale alla data del trasferimento riferiti a indennità strettamente correlate a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, alla reperibilità o a particolari responsabilità.

32. Per le finalità previste dal comma 31 è destinata la spesa complessiva di 2.064.032,68 euro, suddivisa in ragione di 412.172,20 euro per l'anno 2016, di 824.344,39 euro per l'anno 2017 e di 827.516,09 euro per l'anno 2018, a valere sulle seguenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 59:

a) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 24.448,98 euro per l'anno 2016 e per 48.897,97 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;

b) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 387.723,22 euro per l'anno 2016, 775.446,42 euro per l'anno 2017 e 778.618,12 euro per l'anno 2018.

33. In relazione al disposto cui ai commi 31 e 32, con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali da applicarsi sulle retribuzioni del personale trasferito, è iscritto lo stanziamento complessivo di 513.673,18 euro, suddiviso in ragione di 102.734,64 euro per l'anno 2016 e di 205.469,27 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, rispettivamente sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 e sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) e sul Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

34. La riduzione dei distacchi sindacali prevista dall'articolo 7 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 114/2014, è operata, con riferimento agli enti locali del sistema integrato del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e in via amministrativa, relativamente al contingente attribuibile sulla base della certificazione della rappresentatività sindacale riferita al triennio contrattuale 2016-2018.

35. In via di interpretazione autentica dei commi 1 e 2 dell'articolo 54 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), i limiti assunzionali ivi previsti non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette comprese nella quota d'obbligo.

36. All'articolo 46 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nelle more del completamento del processo di riordino delle Province, le Province medesime rideterminano, entro il 31 agosto 2016, le proprie dotazioni organiche per effetto del trasferimento di funzioni di cui alla legge regionale 26/2014 riferito alle decorrenze 1 giugno 2016 e 1 luglio 2016, riducendo di una misura non inferiore al 50 per cento, con riferimento alle categorie C e D, il personale adibito a funzioni trasversali o di staff così come risultante alla data del 30 giugno 2016. Per quanto riguarda i successivi piani di subentro, la rideterminazione è effettuata entro il mese successivo alla data di approvazione dei piani stessi.»;

b) al comma 2 la data «31 dicembre 2016» è sostituita dalla seguente: «31 ottobre 2016».

37. Al fine di assicurare la necessaria uniformità applicativa a livello regionale, il comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale 10/2016, come sostituito dal comma 38, si applica anche qualora le Province abbiano già provveduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla rideterminazione delle dotazioni organiche.

38. Alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 145 è inserito il seguente:

«Art. 145 bis. (Erogazione delle indennità e dei trattamenti)

1. L'indennità di cui agli articoli 142, 143, 144 e 145, nonché i trattamenti di cui agli articoli 16 e 16 bis della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 (Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale), sono erogati direttamente dall'Amministrazione regionale.»;

b) il primo comma dell'articolo 148 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'erogazione dell'indennità di cui agli articoli 142 e seguenti, l'Amministrazione regionale accantona nei capitoli di pertinenza contributi mensili nella misura dell'1 per cento a carico del personale e dell'1 per cento a carico dell'Amministrazione medesima.».

39. I commi 4, 5, 5 bis, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'articolo 186 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994) sono abrogati.

40. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 11 della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14 (Provvedimento di assestamento al Bilancio 1994-1996 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 );

b) l'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale);

c) il comma 19 dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);

d) il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009);

e) i commi 17 e 18 dell'articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014).

41. Le modifiche e le abrogazioni previste dai commi 38, lettere a) e b), 39 e 40 hanno efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2017.

42. Le risorse presenti, alla data del 31 dicembre 2016, nel Fondo di cui all'articolo 186 della legge regionale 5/1994 confluiscono nel bilancio regionale.

43. La Regione subentra, a decorrere dall'1 gennaio 2017, nella titolarità dei titoli di cui all'articolo 186, comma 5 bis, della legge regionale 5/1994 in essere alla data del 31 dicembre 2016.

44. Il comma 14 bis dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2002, n. 34 (Norme in materia di personale e modifiche alle leggi regionali 18/1996, 20/2002 e 24/2002), è sostituito dal seguente:

«14 bis. Per il personale di cui al comma 14 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni dell'indennità di buonuscita per i soli periodi per i quali sussiste la contribuzione di cui all'articolo 148, primo comma, della legge regionale 53/1981.».

45. Al comma 6 dell'articolo 4 bis della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), le parole «Tale quota è erogata in rate mensili. Tra le spese di personale sono comprese le spese di amministrazione e gestione del medesimo personale.» sono sostituite dalle seguenti: «Tale quota è erogata in rate mensili e non è impiegabile per la remunerazione di professionisti qualora agli stessi vengano assegnati incarichi di consulenza, studio e ricerca.».

46. In via di interpretazione autentica dell'articolo 4 bis, comma 6, della legge regionale 52/1980, per "spese per il personale" si intendono le spese riferite all'attivazione di rapporti di lavoro subordinato e/o autonomo nelle varie tipologie contrattuali consentite dall'ordinamento.

47. Per le annualità 2016 e 2017 la spesa annua della Regione per attività esclusivamente di formazione deve essere contenuta nel limite previsto per l'anno 2015, così come determinato dall'articolo 12, comma 31, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013).

48. Le disposizioni di cui al comma 47 non trovano applicazione per le spese sostenute dall'Amministrazione per attività di formazione obbligatoria ai sensi di specifiche previsioni normative.

49. In considerazione della rilevanza che la Regione attribuisce allo scalo aeroportuale di Ronchi dei Legionari e alla luce del Piano degli investimenti aeroportuali 2016-2019 disposto da Aeroporto del Friuli Venezia Giulia SpA e approvato da ENAC il 26 febbraio 2016, a fronte del quale la società ha deliberato di ricorrere al mercato finanziario per reperire le risorse necessarie alla realizzazione delle opere meglio specificate nel Piano degli investimenti, l'Amministrazione regionale presta ad Aeroporto del Friuli Venezia Giulia SpA ogni forma di garanzia nel limite massimo di 20 milioni di euro e per il periodo massimo previsto dal relativo piano di ammortamento.

50. La garanzia di cui al comma 49 viene prestata nel rispetto degli orientamenti espressi dalla Commissione europea con propria comunicazione n. 2008/C155/02 in materia di applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie.

51. Al comma 20 dell'articolo 2 della legge regionale 15/2014 le parole «l'Amministrazione regionale per mezzo di» sono soppresse.

52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un Fondo di solidarietà destinato ai cittadini vittime di atti di terrorismo internazionale.

53. Con apposito regolamento, sentita la Commissione consiliare competente, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i requisiti, i termini e le modalità per l'accesso al beneficio di cui al comma 52.

54. Per le finalità previste dal comma 52 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista Tabella J di cui al comma 58.

55. Qualora il Fondo regionale di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia) e i confidi convenzionati modifichino i termini di scadenza delle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), anche in adempimento delle nuove misure per il credito alle piccole e medie imprese (PMI), è automaticamente adeguato l'ambito di efficacia della connessa controgaranzia regionale.

56. Alla lettera b) comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 10/2016, le parole «Tipologia n. 300 (Altri trasferimenti in conto capitale)» sono sostituite dalle seguenti: «Tipologia n. 200 (Contributi agli investimenti)».

57. L'elenco di capitoli con stanziamento per spese obbligatorie allegato alla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 35 (Bilancio di previsione per gli anni 2016-2018 e per l'anno 2016), è integrato con i seguenti capitoli:

a) capitolo 3457 - COMPENSI DI CUI AGLI ARTICOLI 17 E 19 DEL CNLG AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO, DI CUI ALL'ART. 42 L.R. 53/1981 ;

b) capitolo 3467 - COMPENSI DI CUI AGLI ARTICOLI 17 E 19 DEL CNLG AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO, DI CUI ART. 42 L.R. 53/1981.

58. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella J.

59. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella K.

 

     Art. 11. (Conferme e devoluzioni di contributi)

1. La modificazione della destinazione degli incentivi prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1291 dell'8 luglio 2016 è confermata alle condizioni e secondo le modalità ivi indicate. In relazione agli incentivi concessi dalla Regione la cui destinazione sia modificata con la procedura prevista dall'articolo 29 (Conversione contributi pluriennali erogati agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche) della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13, oppure ai sensi del comma 3 o di specifiche disposizioni di legge, sono autorizzate le riclassificazioni riportate nella Tabella N.

2. All'attuazione del comma 1, secondo periodo, si provvede con decreto del Ragioniere generale che dispone, laddove necessario, la revoca dei decreti di liquidazione e dei ruoli di spesa fissa adottati a valere sugli impegni oggetto di riclassificazione.
3. L'Amministrazione regionale, in considerazione della necessità di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, è autorizzata a confermare la parte del contributo, pari a complessivi 1 milione di euro, in 10 annualità di 100.000 euro ciascuna, concesso al Comune di Udine con decreto n. 1274/Cult del 23 novembre 2010, già destinato alla "Progettazione e realizzazione della sede del museo friulano di storia naturale nel compendio immobiliare denominato ex Frigorifero del Friuli", ai sensi dell'articolo 6, comma 197, lettera a), della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), e non oggetto di variazione di destinazione ai sensi dell'articolo 6, comma 135, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), per i diversi lavori di "Sistemazione della pavimentazione di via Mercatovecchio".

4. Per le finalità di cui al comma 3 il Comune di Udine presenta al Servizio competente in materia di edilizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di conferma sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

5. In relazione al disposto di cui al comma 1 la variazione prevista dal comma 3 è inserita nella Tabella N di cui al comma 1.

6. Il contributo ventennale costante di 9.600 euro annui concesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia), al Comune di Fagagna può essere utilizzato dal beneficiario per la realizzazione del nuovo intervento denominato "Interventi di conservazione e restauro di parte della cinta muraria nelle aree del Castello".

7. Per le finalità di cui al comma 6 il Comune di Fagagna presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

8. Il Servizio competente in materia di beni culturali, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, conferma i contributi di cui al comma 6 per un importo non superiore alla spesa risultante dal quadro economico del nuovo intervento e fissa i termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione del contributo stesso.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 35.000 euro annui concesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10/2000, al Comune di Sacile per la realizzazione dell'intervento finalizzato al "Restauro del Torrione del Duomo".

10. Per le finalità di cui al comma 9, il Comune di Sacile presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza di conferma del contributo corredata del cronoprogramma dell'intervento.

11. Ai sensi del comma 9 il Servizio competente in materia di beni culturali provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 28.000 euro annui concesso, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), al Comune di San Vito al Tagliamento per la realizzazione dei lavori di "Restauro Ex convento domenicano", ancorché i lavori medesimi siano iniziati in data anteriore alla presentazione della relativa domanda di contributo.

13. Per le finalità di cui al comma 12 il Comune di San Vito al Tagliamento presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza di conferma del contributo.

14. Ai sensi del comma 12 il Servizio competente in materia di beni culturali provvede a confermare il contributo e a fissare il nuovo termine perentorio per la relativa rendicontazione.

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Paluzza il contributo concesso sulla base del " Bando per il finanziamento di progetti per la realizzazione e per la manutenzione di percorsi tematici sui luoghi della Prima guerra mondiale ", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2636 del 30 dicembre 2014, e modificato con deliberazione della Giunta regionale n. 303 del 20 febbraio 2015, ancorché i lavori oggetto del contributo medesimo non siano stati iniziati nel termine perentorio previsto dal bando suindicato.

16. Per le finalità di cui al comma 15 il Comune di Paluzza presenta entro il 30 settembre 2016, al Servizio competente in materia di beni culturali, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo concesso; il Servizio conferma il contributo e fissa i nuovi termini di inizio e di fine lavori nonché di rendicontazione.

17. Al fine della rendicontazione del contributo concesso ai sensi dell'articolo 6, comma 141, della legge regionale 23/2013, alla Fondazione Museo Carnico delle Arti Popolari Michele Gortani di Tolmezzo da destinare all'attività istituzionale e alla promozione della rete tra le Istituzioni museali della Carnia, la Fondazione beneficiaria presenta, entro il 30 settembre 2016, la documentazione giustificativa della spesa di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

18. L'Amministrazione regionale, in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare al Comune di Fontanafredda il contributo ventennale costante di 15.000 euro annui concesso nell'anno 2012, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), per la realizzazione dei lavori di "Rifacimento impianto di illuminazione - torri faro dello stadio comunale", ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini perentori fissati con decreto ai sensi dell'articolo 5 bis della legge regionale 8/2003.

19. Per le finalità di cui al comma 18, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2016, il Comune di Fontanafredda presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo corredata del cronoprogramma dell'intervento.

20. Ai sensi del comma 19 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.

21. L'Amministrazione regionale, in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare al Comune di Osoppo il contributo ventennale costante di 9.617,29 euro annui concesso nell'anno 2012, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 8/2003, per la realizzazione dei lavori di "Ristrutturazione impianti sportivi via Forgiarini - Bocciodromo", ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini massimi fissati con decreto ai sensi dell'articolo 5 bis della legge regionale 8/2003.

22. Per le finalità di cui al comma 21, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2016, il Comune di Osoppo presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo corredata del cronoprogramma dell'intervento.

23. Ai sensi del comma 22 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.

24. L'Amministrazione regionale, in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare al Comune di Zuglio il contributo ventennale costante di 10.800 euro annui concesso nell'anno 2009, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 8/2003, per la realizzazione dei lavori di "Completamento impianti sportivi comunali", ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini perentori di ultimazione lavori e rendicontazione delle spese fissati ai sensi dell'articolo 5, comma 29, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali).

25. Per le finalità di cui al comma 24, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2016, il Comune di Zuglio presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo corredata del cronoprogramma dell'intervento.

26. Ai sensi del comma 25 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.

27. L'Amministrazione regionale, in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare al Comune di Villa Santina il contributo decennale costante di 15.400 euro annui concesso nell'anno 2005, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 8/2003 e confermato ai sensi dell'articolo 5, comma 51, della legge regionale 5/2013 per il diverso intervento di "Miglioramento funzionale della palestra comunale e relativa area di pertinenza", ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini perentori di ultimazione lavori fissati ai sensi dell'articolo 5, comma 52, della legge regionale 5/2013.

28. Per le finalità di cui al comma 27, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2016, il Comune di Villa Santina presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo corredata del cronoprogramma dell'intervento.

29. Ai sensi del comma 28 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.

30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Pasiano di Pordenone il contributo straordinario in conto capitale di 70.000 euro, già concesso, ai sensi dell'articolo 6, commi da 63 a 65, della legge regionale 14/2012, al Comune medesimo per la realizzazione delle opere di completamento delle aree esterne dedicate ad attività sportive dell'istituto comprensivo plesso Cecchini, per la realizzazione di un nuovo intervento inerente l'impiantistica sportiva.

31. Per le finalità di cui al comma 30 il Comune di Pasiano di Pordenone presenta, entro il 31 ottobre 2016, al Servizio competente in materia di attività ricreative e sportive, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo per il diverso intervento, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 14/2002.

32. Ai sensi del comma 31 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.

33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo decennale costante di 45.850 euro annui già concesso nell'anno 2006 all'Opera Villaggio del Fanciullo di Opicina, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 8/2003 per il finanziamento dell'intervento denominato "Recupero adeguamento spogliatoi, illuminazione, gradinata, rifacimento campi da gioco" e confermato, ai sensi dell'articolo 5, comma 27, della legge regionale 5/2013, per il diverso intervento di "Potenziamento e qualificazione di impianti sportivi situati nel comprensorio di via Conconello 16 a Opicina", ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini perentori di ultimazione lavori fissati ai sensi dell'articolo 5, comma 29, della legge regionale 5/2013.

34. Per le finalità di cui al comma 33, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2016, l'Opera Villaggio del Fanciullo di Opicina presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo.

35. Ai sensi del comma 34 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.

36. L'Amministrazione regionale, in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare al Comune di Azzano Decimo il contributo decennale costante di 50.400 euro annui concesso nell'anno 2005, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 8/2003, per la realizzazione dei lavori di "Completamento impianti sportivi comunali", e confermato, ai sensi dell'articolo 5, comma 32, della legge regionale 5/2013, per il diverso intervento di "Realizzazione di una palestra presso la scuola primaria di Azzano Decimo", ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini perentori di inizio lavori fissati ai sensi dell'articolo 5, comma 34, della legge regionale 5/2013.

37. Per le finalità di cui al comma 36, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2016, il Comune di Azzano Decimo presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo corredata del cronoprogramma dell'intervento.

38. Ai sensi del comma 37 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.

39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 15.000 euro annui già concesso nell'anno 2008 alla Società Sportiva San Giovanni ASD di Trieste, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge regionale 8/2003, per il finanziamento dell'intervento di manutenzione straordinaria gradinate - 1° lotto ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini perentori di ultimazione lavori fissati ai sensi dell'articolo 11, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012).

40. Per le finalità di cui al comma 39, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2016, la Società Sportiva San Giovanni ASD di Trieste presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo.

41. Ai sensi del comma 40 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.

42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo già concesso al Comune di Sauris con decreto del Direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale n. 1967/PROD/TUR del 30 novembre 2012, ai sensi dell'articolo 2, commi da 40 a 43, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), a favore di PromoTurismoFVG che viene autorizzata a perseguire le medesime finalità di cui al suddetto articolo 2, comma 40.

43. Restano confermate a favore del Comune di Sauris le somme già spese o impegnate dal Comune stesso per le finalità di cui all'articolo 2, comma 40, della legge regionale 22/2010.

44. Il contributo di cui al comma 43 viene concesso a seguito di apposita domanda da presentarsi da parte di PromoTurismoFVG, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, corredata di una relazione illustrativa e di prospetto inerente al suo utilizzo.

45. Il Comune di Farra d'Isonzo è autorizzato a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dei lavori di "Adeguamento della struttura polisportiva comunale 2° lotto", finanziati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 8/2003, per ulteriori lavori di completamento e finitura sullo stesso impianto.

46. Per le finalità di cui al comma 45 il Comune di Farra d'Isonzo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta apposita istanza alla struttura competente in materia di impiantistica sportiva, che autorizza l'utilizzo delle economie contributive di cui al comma 45 e provvede alla fissazione del nuovo termine di rendicontazione.

47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore di PromoTurismoFVG i contributi già concessi con decreti n. 4353/Prodraf/Tur del 13 novembre 2014 e n. 3557/Prodraf del 21 ottobre 2015 dalla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali a Agenzia Regionale Promotur ai sensi dell'articolo 5 octies della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), e dell'articolo 2, comma 32, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), anche per la copertura degli oneri derivanti dalle controversie tributarie che non trovano capienza nel Fondo previsto dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive).

48. La conferma dei contributi di cui al comma 47 è disposta a seguito di apposita domanda, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte di PromoTurismoFVG alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, corredata di una relazione illustrativa e di prospetto inerente al suo utilizzo.

49. PromoTurismoFVG è autorizzata a incrementare il Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4/2014 per l'importo necessario alla definitiva copertura degli oneri di cui al comma 47.

50. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare le assegnazioni delle risorse concesse alle Camere di commercio di Udine e Pordenone ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), che alla data del 31 dicembre 2016 risultino non più concedibili ed erogabili alle imprese per le finalità originarie [78].

51. Le risorse di cui al comma 50 sono utilizzate per il finanziamento degli interventi di incentivazione delle imprese di cui all'articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), delegati alle Camere di commercio sulla base della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 5/2013 [79].

52. Il riparto delle risorse di cui al comma 51 tra le Camere di commercio di Udine e Pordenone è confermato dalla Giunta regionale con propria deliberazione. A tal fine, ciascuna Camera di commercio comunica l'importo delle risorse disponibili al dicembre 2016 entro il 31 gennaio 2017 [80].

53. [In deroga a quanto previsto dal regolamento emanato con il decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 43 (Regolamento concernente contenuti, modalità, e termini per la concessione degli incentivi per il rafforzamento ed il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 ), le risorse di cui al comma 51 possono essere utilizzate anche per la concessione di incentivi relativi a domande presentate nel corso del 2014] [81].

54. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo già concesso al Comune di Pontebba con decreto del Direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale n. 1841/PROD/TUR dell'8 novembre 2011, ai sensi dell'articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), e del relativo regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione n. 332/Pres/2009 (Regolamento recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale, in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 20/2006), anche per interventi manutentivi del manto di copertura danneggiato e per il completamento e miglioramento dell'aspetto energetico del palaghiaccio.

55. Per le finalità di cui al comma 54 è autorizzata la trasformazione del finanziamento già concesso in forma di contributo per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi derivanti dal mutuo decennale da contrarre da parte del Comune, in contributo in conto capitale limitatamente alle annualità già maturate.

56. Il contributo di cui al comma 55 viene concesso a seguito di apposita domanda, da presentarsi, da parte del Comune di Pontebba, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, corredata di una relazione illustrativa e di prospetto inerente al suo utilizzo. A seguito della conferma del contributo sono disimpegnate le rate relative alle annualità 2017-2019.

57. L'Amministrazione regionale, in considerazione delle mutate necessità del territorio comunale, è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 80.000 euro annui concesso con decreto PMT/SEDIL/UD/5076/ERCM-527 del 20 settembre 2013, per la realizzazione di lavori di arredo urbano nella frazione di Cave del Predil, a favore dei lavori di arredo urbano da realizzarsi nelle frazioni di Cave del Predil e Fusine in Valromana.

58. Per le finalità di cui al comma 57 il Comune inoltra al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'istanza corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di conferma del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

59. Al fine di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla normativa in materia di armonizzazione dei bilanci e per il migliore utilizzo delle risorse, a fronte delle mutate esigenze segnalate dal Comune di Azzano Decimo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere i contributi già concessi al medesimo Comune con i decreti 18 settembre 2012, n. 4240 e 16 luglio 2013, n. 4067, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), e successive modifiche e integrazioni, e dell'articolo 6, commi da 29 a 31, della legge regionale 18/2011, e successive modifiche e integrazioni, per la realizzazione di un unico intervento complessivo denominato "Ampliamento Sede della Banda Comunale "Filarmonica di Tiezzo 1901" e realizzazione aule musicali", ottenuto con la fusione dei lotti 1° e 2°, oggetto dei contributi di cui ai succitati decreti.

60. Per le finalità di cui al comma 59 il Comune di Azzano Decimo presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia, apposita domanda corredata della relazione illustrativa dell'opera da realizzare, con quadro economico e cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La struttura regionale competente in materia di edilizia fissa i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa con il provvedimento di conferma del contributo.

61. L'Amministrazione regionale, in considerazione delle mutate necessità del territorio comunale, è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 24.000 euro annui concesso al Comune di Pasian di Prato con decreto PMT/SEDIL/UD/5042/ERCM-501 del 24 novembre 2014, per la realizzazione di aree di parcheggio, a favore dei lavori di manutenzione straordinaria di opere stradali.

62. Per le finalità di cui al comma 61 il Comune di Pasian di Prato inoltra al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'istanza corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di conferma del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

63. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Aquileia con decreto del Direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale n. 2647/PROD/SSSTR del 5 novembre 2009, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area), in deroga a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 6 luglio 2007, n. 0209/Pres. (Regolamento concernente criteri, procedure e modalità per la concessione di contributi ai Comuni per la valorizzazione della vocazione turistica di Aquileia e dei siti archeologici contigui, ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 e successive modifiche).

64. La conferma di contributo di cui al comma 63 è disposta a seguito di apposita domanda, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte del Comune di Aquileia alla Direzione centrale competente in materia di turismo, corredata della documentazione relativa alla rendicontazione della spesa sostenuta.

65. Al comma 100 dell'articolo 4 della legge regionale 14/2012 le parole «alla data del 31 dicembre 2010, per la realizzazione di interventi diversi da quelli finanziati purché rientranti nelle tipologie di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2005, n. 230 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne), per la tutela della funzione sociale, educativa e di integrazione della famiglia garantita dalla scuola materna» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto n. 884 del 6 dicembre 2010, con riferimento alle annualità fino al 2015, per la realizzazione dell'intervento originario, destinando le quote di contributo rimanenti alla realizzazione dei lavori di riqualificazione urbana di Borgo del Pozzo».

66. Al comma 101 dell'articolo 4 della legge regionale 14/2012 le parole «Previa deliberazione della Giunta regionale, la Direzione competente» sono sostituite dalle seguenti: «La Direzione competente».

67. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 65 e 66 il beneficiario presenta domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

68. All'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 l'anno «2017» è sostituito dal seguente: «2016»;

b) al comma 7 l'anno «2016» è sostituito dal seguente: «2015».

 

     Art. 12. (Copertura finanziaria)

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da B a K, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a K e dagli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 5, Tabella A2.

 

     Art. 13. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 30 marzo 2018, n. 14.

[2] Comma così modificato dall'art. 89 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[3] Comma abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[4] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 3, comma 13, della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[5] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 3, comma 13, della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[6] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 3, comma 13, della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[7] Lettera abrogata dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[8] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[9] Comma abrogato dall'art. 106 della L.R. 21 luglio 2017, n. 28, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 105.

[10] Comma abrogato dall'art. 106 della L.R. 21 luglio 2017, n. 28, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 105.

[11] Comma abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[12] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 novembre 2016, n. 16.

[13] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 10 novembre 2017, n. 37 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 25.

[14] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 25.

[15] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24 e così modificato dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 25.

[16] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[17] Comma abrogato dall'art. 25 della L.R. 14 ottobre 2016, n. 15, con la decorrenza ivi prevista e così modificato dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[18] Comma abrogato dall'art. 25 della L.R. 14 ottobre 2016, n. 15, con la decorrenza ivi prevista.

[19] Comma abrogato dall'art. 25 della L.R. 14 ottobre 2016, n. 15, con la decorrenza ivi prevista e così modificato dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[20] Comma abrogato dall'art. 25 della L.R. 14 ottobre 2016, n. 15.

[21] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[22] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 12 aprile 2017, n. 6.

[23] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 12 aprile 2017, n. 6.

[24] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[25] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 novembre 2016, n. 16.

[26] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[27] Comma inserito dall'art. 52 della L.R. 21 luglio 2017, n. 29.

[28] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 72 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[29] Comma inserito dall'art. 72 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[30] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 7 novembre 2016, n. 16 e così ulteriormente modificato dall'art. 52 della L.R. 21 luglio 2017, n. 29.

[31] Comma inserito dall'art. 52 della L.R. 21 luglio 2017, n. 29.

[32] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[33] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[34] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[35] Comma inserito dall'art. 72 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[36] Comma inserito dall'art. 72 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[37] Comma inserito dall'art. 72 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[38] Comma inserito dall'art. 72 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[39] Comma inserito dall'art. 72 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[40] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[41] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 novembre 2016, n. 16.

[42] Comma inserito dall'art. 18 della L.R. 24 novembre 2016, n. 17.

[43] Comma inserito dall'art. 18 della L.R. 24 novembre 2016, n. 17.

[44] Comma inserito dall'art. 18 della L.R. 24 novembre 2016, n. 17, già modificato dall'art. 7 della L.R. 10 novembre 2017, n. 37, dall'art. 7 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[45] Comma inserito dall'art. 18 della L.R. 24 novembre 2016, n. 17.

[46] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 45.

[47] Comma così modificato dall'art. 79 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[48] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[49] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[50] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[51] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[52] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[53] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[54] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[55] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25.

[56] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25.

[57] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25.

[58] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25.

[59] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[60] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[61] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[62] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[63] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[64] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[65] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[66] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[67] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[68] Comma sostituito dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24, già modificato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 45, dall'art. 11 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29.

[69] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[70] Alinea così modificato dall'art. 10 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[71] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[72] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 7 novembre 2016, n. 16.

[73] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25.

[74] Comma già modificato dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 31 maggio 2017, n. 18.

[75] Comma già modificato dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 45, dall'art. 1 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13.

[76] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 4 novembre 2019, n. 16.

[77] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 10 novembre 2017, n. 37.

[78] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[79] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[80] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[81] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.