§ 3.8.26 – L.R. 19 dicembre 1986, n. 56.
Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 caccia
Data:19/12/1986
Numero:56


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 7 bis.  (Abilitazione al prelievo degli ungulati con cani da seguita)
Art. 7 ter.  (Altre disposizioni per il prelievo degli ungulati con cani da seguita)
Art. 8.  [34]
Art. 9. (Autorizzazioni per gli allevamenti e relative sanzioni)
Art. 10. 
Art. 11.  [39]
Art. 12.  [40]
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 


§ 3.8.26 – L.R. 19 dicembre 1986, n. 56.

Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne.

(B.U. 19 dicembre 1986, n. 129).

 

TITOLO I

NORME IN MATERIA DI CACCIA

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

     [Per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è necessario il superamento di un esame da sostenere presso la Provincia, nel territorio della cui competenza il candidato ha la residenza, davanti alla Commissione d'esame prevista dal successivo articolo 4 della presente legge. Per accedere all'esame è necessaria la frequenza di un apposito corso organizzato dall'Amministrazione provinciale competente [3].

     Il richiedente il certificato di abilitazione deve presentare regolare domanda all'Amministrazione provinciale corredata dal certificato di residenza e dal certificato medico di idoneità fisica all'esercizio venatorio, rilasciati in data non anteriore a due mesi dal giorno di presentazione della domanda [4].]

 

     Art. 3. [5]

     [L'esame di abilitazione all'esercizio venatorio riguarda la normativa venatoria vigente, la zoologia applicata alla caccia, le armi e munizioni da caccia, nonchè la tutela dell'ambiente e i principi di salvaguardia delle colture agricole [6].

     L'esame di abilitazione consiste in una prova orale su tutte le materie di cui al comma precedente, in una di corretto maneggio delle armi, nonchè in prove pratiche di tiro a bersaglio mobile ed a bersaglio fisso da effettuarsi, anche in provincia diversa da quella di residenza, rispettivamente su campi di tiro a volo e su poligoni di tiro a segno, all'uopo individuati con il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'ultimo comma del presente articolo.

     Nel caso di mancato superamento della prova orale al candidato non sarà richiesta la ripetizione delle prove pratiche di tiro già positivamente effettuate.

     Le modalità per lo svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio ed il programma di esame per le singole materie verranno stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato faunistico-venatorio regionale [7].]

 

     Art. 4. [8]

     [1. Le Commissioni provinciali di esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio con sede presso le Amministrazioni provinciali sono nominate dall'organo statutariamente competente della Provincia.

     2. Le Commissioni di cui al comma 1 sono composte da cinque esperti, di cui uno con funzioni di Presidente, fra i quali almeno uno laureato in Scienze biologiche o in Scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.

     3. Per la validità delle sedute, per le funzioni di segreteria, per la durata in carica e per i compensi ai componenti provvedono le Province con apposito provvedimento.]

 

     Art. 5. [9]

 

     Art. 6.

     All'articolo 8 della legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, vengono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis) [10].

 

     Art. 7.

     Ogni Riserva di caccia deve destinare una zona di almeno 20 ettari all'addestramento e allenamento dei cani da caccia, che sono consentiti tutti i giorni dell'anno ai soci della riserva ed a tutti i cacciatori residenti nel territorio della riserva, purchè non soci delle riserve confinanti [11].

     L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma potranno effettuarsi da parte dei soli soci della riserva di caccia di diritto sull'intero territorio della medesima, escluse le zone di rifugio, per il periodo dal 1° agosto all'ultimo giorno di febbraio [12].

     L'addestramento e l'allenamento dei cani da seguita potranno svolgersi da parte dei soci della riserva, per il periodo dal 15 agosto all'ultimo giorno di febbraio, soltanto su lepri e cinghiali nel territorio della riserva ritenuto idoneo dal Consiglio direttivo della riserva medesima.

     L'attività di cui al precedente comma non è consentita qualora il regolamento interno della riserva preveda il divieto di caccia con i cani da seguita.

     Per particolari esigenze tecniche su tutto o parte del territorio di una riserva di caccia di diritto, l'attività di cui al secondo e terzo comma del presente articolo può essere temporaneamente sospesa dal Direttore di riserva per periodi non superiori a quindici giorni, sentito il Distretto venatorio competente [13].

     I cani da seguita, dopo l'età di due anni, potranno continuare ad essere addestrati ed allenati solo ad avvenuto superamento di una prova pratica di valutazione che sarà effettuata in conformità ai provvedimenti adottati dalla Regione ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 [14].

     Sull'intero territorio della riserva, o su parte di essa, escluse le zone di rifugio su autorizzazione della struttura regionale competente in materia di caccia, sentiti i Distretti venatori competenti per territorio e l’Istituto faunistico regionale, previo consenso dei Direttori delle riserve interessate, si potranno effettuare gare cinofile con cani da ferma su selvaggina naturale o su quaglie allevate e liberate e con cani da seguita esclusivamente su lepri e cinghiali [15].

     L'addestramento per dette gare potrà essere autorizzato da parte della struttura regionale competente in materia di caccia, sentiti i Distretti venatori competenti per territorio e l’Istituto faunistico regionale, previo consenso dei Direttori delle riserve interessate, sentito il Consiglio direttivo, a favore di persone nominativamente indicate, compresi i non soci ed i non cacciatori [16].

     (Omissis) [17].

     Nelle riserve private e consorziali di cui alla legge regionale 22 gennaio 1968, n. 8, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, nonchè le gare cinofile, si potranno effettuare su autorizzazione del concessionario limitatamente ai periodi e sulle specie sopra indicate.

     Le disposizioni regolamentari riguardanti l'applicazione del presente articolo saranno emanate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa.

 

     Art. 7 bis. (Abilitazione al prelievo degli ungulati con cani da seguita) [18]

     1. L'esercizio della caccia agli ungulati con cani da seguita è subordinato al superamento dell'esame di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), numero 4), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) [19].

     2. [Le Province organizzano i corsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)] [20].

     3. Fino alla conclusione dell'annata venatoria 2008/2009 possono esercitare la caccia agli ungulati con cani da seguita i cacciatori che hanno presentato domanda di iscrizione ai corsi abilitativi di cui al comma 1.

     4. Possono continuare ad esercitare la caccia agli ungulati nella forma tradizionale i cacciatori che praticano tale forma di caccia da almeno cinque anni come attestato da idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Direttore della Riserva di caccia ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e, infine, i cacciatori di età superiore ad anni sessanta all'entrata in vigore della legge regionale n. 6/2008.

     4 bis. In deroga al comma 1, possono esercitare la caccia agli ungulati con cani da seguita anche coloro che non abbiano ancora conseguito il titolo di abilitazione, purchè risultino iscritti all'apposito esame e per un solo anno dalla prima iscrizione allo stesso, esclusivamente se accompagnati da persona in possesso dell'abilitazione all'esercizio della caccia agli ungulati con cani da seguita [21].

 

     Art. 7 ter. (Altre disposizioni per il prelievo degli ungulati con cani da seguita) [22]

     1. A decorrere dall'annata venatoria 2011-2012, l'esercizio della caccia agli ungulati è consentito con cani da seguita di età inferiore ai due anni o con cani da seguita di età superiore ai due anni che hanno conseguito un apposito attestato abilitativo rilasciato dalla Regione, superando una prova pratica di valutazione valida per l'impiego venatorio su ogni specie selvatica cacciabile [23].

     1 bis. Nel caso in cui la domanda per la prova pratica di valutazione sia stata presentata entro l'età di due anni del cane da seguita, il medesimo può continuare ad essere impiegato nella caccia agli ungulati anche dopo il superamento di tale età e sino all'effettuazione della prova suddetta [24].

     1 ter. Il cane da seguita che non abbia conseguito il giudizio di idoneità nella prima prova pratica di valutazione sarà ammesso a ripetere la prova medesima ancora per due volte, previa regolare domanda del proprietario, da presentarsi all'Amministrazione regionale entro trenta giorni dalla data di effettuazione della prova non superata [25].

     1 quater. L'impiego nella caccia degli ungulati per le prove successive può avvenire solo dopo l'avvenuta presentazione della domanda di ripetizione della prova [26].

     1 quinquies. L'impiego nella caccia degli ungulati di cui al comma 1 quater è consentito ai soli cani da seguita per i quali la domanda per la prima prova sia stata presentata entro l'età di due anni [27].

     1 sexies. Qualora il cane esaminato abbia conseguito il giudizio di idoneo nella prova pratica di valutazione, la Regione provvede al rilascio del relativo attestato di idoneità che ha validità anche per l'addestramento e allenamento di cui all'articolo 7 [28].

     2. Sono utilizzabili nella caccia agli ungulati i cani da seguita già in possesso di attestato abilitativo rilasciato dalla Provincia ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), della legge regionale 30/1999, e successive modifiche, e ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera j quinquies), della legge regionale 6/2008 [29].

     3. La prova pratica di valutazione è effettuata da una Commissione d'esame composta di almeno tre componenti, di cui almeno un dipendente regionale in qualità di Presidente e un esperto in materia. Il trattamento economico degli eventuali componenti esterni all'Amministrazione regionale è stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di nomina della Commissione ed è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale) [30].

     4. I criteri per le prove abilitative sono adottati dalle dalla Regione, sentito il Comitato di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 6/2008 [31].

     5. Nella caccia ai cervidi possono essere impiegati al massimo due cani per la singola cacciata o seguita per ogni squadra di cacciatori.

     6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo per "cacciata" o "seguita" si intende l'azione di caccia in una zona determinata, che inizia con il rilascio dei cani da seguita e termina con il loro recupero.

     6 bis. L'uso di cani da seguita nella caccia agli ungulati che hanno superato la prova pratica di valutazione di cui al comma 1 è consentito fino al perimetro esterno:

a) delle zone destinate a protezione della fauna di cui all'articolo 8 bis della legge regionale 6/2008;

b) dei parchi e delle riserve di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) [32].

     6 ter. L'uso di cani da seguita nella caccia agli ungulati che non hanno superato la prova pratica di valutazione di cui al comma 1 è consentito fino a un chilometro dal perimetro esterno delle aree di cui al comma 6 bis [33].

 

TITOLO II

NORME IN MATERIA DI GESTIONE DELLE OASI DI PROTEZIONE

 

     Art. 8. [34]

     [(Omissis) [35].

     Alla gestione delle oasi di protezione già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono le Amministrazioni provinciali fino a quando non sarà diversamente disposto con provvedimento del Presidente della Giunta regionale in forza del sopra citato articolo 3 della legge regionale 3 settembre 1984, n. 46 [36].]

 

TITOLO III

NORME IN MATERIA DI ALLEVAMENTI E

CENTRI DI PRODUZIONE DI SELVAGGINA

 

     Art. 9.(Autorizzazioni per gli allevamenti e relative sanzioni) [37]

     1. L'Amministrazione regionale provvede al rilascio delle autorizzazioni relative agli allevamenti di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

     2. Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi alla cui osservanza è tenuto l'allevatore con particolare riferimento alle condizioni igienico-sanitarie e alla tenuta di apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento. La tenuta di apposito registro non è richiesta per gli allevamenti di fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale.

     3. È punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 50 euro a 200 euro colui che effettua allevamento di selvaggina senza essere in possesso della prescritta autorizzazione.

     4. La violazione di ogni altro obbligo e prescrizione contenuti nell'autorizzazione è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 50 euro a 200 euro. In caso di recidiva è prevista la revoca dell'autorizzazione, la quale potrà essere rilasciata, previa regolare richiesta, a far data dal compimento del terzo anno dall'avvenuta revoca.

     5. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia 30200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.

 

     Art. 10. [38]

TITOLO IV

NORME IN MATERIA DI TASSIDERMIA

 

     Art. 11. [39]

 

     Art. 12. [40]

 

TITOLO V

NORME IN MATERIA DI PESCA

 

     Art. 13. [41]

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 14.

     Le disposizioni concernenti la cinofilia e la tassidermia avranno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore delle norme regolamentari previste rispettivamente dagli articoli 7, ultimo comma, e 11, ultimo comma, della presente legge, nel mentre le disposizioni per il rilascio del tesserino regionale di cui all articolo 1 della presente legge, per l'esame di abilitazione all'esercizio venatorio di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 1987.

 

     Art. 15.

     Per quanto non previsto dalla presente legge ed in quanto compatibili si applicano le norme statali e regionali regolanti la materia.

 

     Art. 16.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[2] Articolo abrogato dall'art. 47 della L.R. 6 marzo 2008, n. 6.

[3] Comma già modificato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[4] Comma così modificato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[5] Articolo abrogato dall'art. 47 della L.R. 6 marzo 2008, n. 6.

[6] Vedi l'estensione delle materie d'esame di cui all'art. 17 della L.R. 18 maggio 1993, n. 21.

[7] Comma così modificato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[8] Articolo sostituito dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30 e abrogato dall'art. 47 della L.R. 6 marzo 2008, n. 6.

[9] Articolo abrogato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[10] Commi già inseriti nel testo della legge originaria.

[11] Comma già modificato dall'art. 12 della L.R. 17 luglio 1996, n. 24 e così ulteriormente modificato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[12] Vedi la disposizione sui cani da traccia di cui all'art. 7 della L.R. 15 maggio 1987, n. 14.

[13] Comma così modificato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[14] Comma già modificato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30 e così ulteriormente modificato dall'art. 13 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[15] Comma già modificato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30, dall’art. 9 della L.R. 17 aprile 2003, n. 10 e così ulteriormente modificato dall'art. 13 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[16] Comma già modificato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30, dall’art. 9 della L.R. 17 aprile 2003, n. 10 e così ulteriormente modificato dall'art. 13 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[17] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 17 luglio 1996, n. 24.

[18] Articolo inserito dall'art. 42 della L.R. 6 marzo 2008, n. 6.

[19] Comma già modificato dall'art. 13 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3 e così ulteriormente modificato dall'art. 98 della L.R. 21 luglio 2017, n. 28, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 105.

[20] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[21] Comma inserito dall'art. 18 della L.R. 9 agosto 2012, n. 15 e così modificato dall'art. 98 della L.R. 21 luglio 2017, n. 28, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 105.

[22] Articolo inserito dall'art. 42 della L.R. 6 marzo 2008, n. 6.

[23] Comma sostituito dall'art. 15 della L.R. 21 luglio 2008, n. 7, già modificato dall'art. 150 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17 e così ulteriormente modificato dall'art. 13 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[24] Comma inserito dall'art. 18 della L.R. 9 agosto 2012, n. 15.

[25] Comma inserito dall'art. 18 della L.R. 9 agosto 2012, n. 15 e così modificato dall'art. 13 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[26] Comma inserito dall'art. 18 della L.R. 9 agosto 2012, n. 15.

[27] Comma inserito dall'art. 18 della L.R. 9 agosto 2012, n. 15.

[28] Comma inserito dall'art. 18 della L.R. 9 agosto 2012, n. 15 e così modificato dall'art. 13 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[29] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[30] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 45.

[31] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[32] Comma aggiunto dall'art. 99 della L.R. 21 luglio 2017, n. 28.

[33] Comma aggiunto dall'art. 99 della L.R. 21 luglio 2017, n. 28.

[34] Articolo abrogato dall'art. 150 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[35] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[36] Comma così modificato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[37] Articolo così sostituito dall'art. 100 della L.R. 21 luglio 2017, n. 28.

[38] Articolo abrogato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[39] Articolo abrogato dall’art. 11 della L.R. 23 agosto 2002, n. 23.

[40] Articolo abrogato dall’art. 11 della L.R. 23 agosto 2002, n. 23.

[41] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.