§ 2.7.36 - L.R. 9 agosto 2012, n. 15.
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.7 rapporti esterni - partecipazione
Data:09/08/2012
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge)
Art. 2.  (Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge regionale 10/2004)
Art. 3.  (Finalità)
Art. 4.  (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 29/2005)
Art. 5.  (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 29/2005)
Art. 6.  (Modifica all'articolo 23 della legge regionale 29/2005)
Art. 7.  (Modifica all'articolo 24 della legge regionale 29/2005)
Art. 8.  (Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 29/2005)
Art. 9.  (Modifica all'articolo 48 della legge regionale 29/2005)
Art. 10.  (Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 29/2005)
Art. 11.  (Sostituzione dell'articolo 53 della legge regionale 29/2005)
Art. 12.  (Modifica all'articolo 67 della legge regionale 29/2005)
Art. 13.  (Modifiche all'articolo 84 della legge regionale 29/2005)
Art. 14.  (Finalità)
Art. 15.  (Modifiche alla legge regionale 14/2007)
Art. 16.  (Regime di deroga)
Art. 17.  (Modifica all'articolo 21 della legge regionale 7/2008)
Art. 18.  (Modifiche alle leggi regionali 6/2008, 26/2002 e 56/1986 in materia venatoria)
Art. 19.  (Uso del cane da riporto)
Art. 20.  (Commercializzazione della carne della selvaggina)
Art. 21.  (Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri)
Art. 22.  (Entrata in vigore)


§ 2.7.36 - L.R. 9 agosto 2012, n. 15.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria (Legge comunitaria 2010).

(B.U. 16 agosto 2012, n. 33 - S.O. n. 22)

 

CAPO I

ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO

 

Art. 1. (Finalità della legge)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale e in attuazione della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), con la presente legge dispone l'adeguamento della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , relativa ai servizi nel mercato interno, nonchè l'adeguamento della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), e della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nonchè l'adeguamento della legge regionale 7/2008 alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

 

     Art. 2. (Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge regionale 10/2004)

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 10/2004 è inserito il seguente:

«Art. 8 bis. (Semplificazione della normativa di recepimento delle direttive)

1. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 3.

2. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:

a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;

b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

3. La Giunta regionale, nella relazione accompagnatoria al disegno di legge comunitaria e ai disegni di legge di cui all'articolo 8, dà conto delle circostanze eccezionali in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria.».

 

CAPO II

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE IN MATERIA DI COMMERCIO

 

     Art. 3. (Finalità)

1. Il presente capo provvede all'attuazione nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia degli articoli 14 e 15 della direttiva 2006/123/CE e all'adeguamento della legge regionale 29/2005 ai principi contenuti nella direttiva stessa, in conformità al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

 

     Art. 4. (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 29/2005)

1. All'articolo 12 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «e non sono assoggettati ai parametri di cui al comma 3, lettera b)» sono soppresse;

b) [la lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«b) determinare i requisiti minimi di uniformità dei procedimenti autorizzatori.»] [1];

c) la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

«b) commerciali, in ordine all'allocazione ottimale degli esercizi sul territorio, con riguardo ai diversi settori merceologici, rilevando, in particolare:

1) la competitività degli esercizi allocati e da allocarsi sul territorio comunale, in relazione alla popolazione residente, alla popolazione gravitante per motivi di lavoro, di studio, di accesso ai servizi e ai flussi turistici, tenendosi conto anche delle altre forme di attività commerciali;

2) i livelli di accessibilità da parte dei consumatori, rilevandosi le caratteristiche del territorio, al fine di favorire l'armonica integrazione con le disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico, quali insediamenti residenziali, scolastici, universitari, sportivi, culturali, uffici pubblici e privati;

3) i livelli di sostenibilità del territorio comunale, o di sue specifiche zone, con particolare riguardo ai fattori di traffico e di inquinamento acustico;

4) l'assetto viario e delle infrastrutture di trasporto, quali stazioni ferroviarie, aeroporti e simili.»;

d) la lettera c) del comma 4 è abrogata;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Fatto salvo quanto prescritto al comma 1, l'ampliamento della superficie di vendita delle medie strutture è comunque ammesso entro il limite massimo stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera i).».

 

     Art. 5. (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 29/2005)

1. All'articolo 15 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La pianificazione commerciale tiene conto delle esigenze di equilibrato e armonico sviluppo del sistema distributivo, di salvaguardia e sviluppo sostenibile del territorio e dell'ambiente, nonchè dell'interesse dei consumatori. A tal fine, limitazioni all'insediamento di esercizi di vendita possono essere stabilite solo per le seguenti motivazioni:

a) tutela del territorio e dell'ambiente, in particolare sotto il profilo dello sviluppo sostenibile, anche geografico, nonchè sotto il profilo urbanistico, edilizio, incluso l'inquinamento acustico, architettonico, storico-culturale e di viabilità;

b) tutela del pluralismo e dell'equilibrio tra le diverse tipologie distributive, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), anche attraverso il recupero e la salvaguardia delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio, al fine di estendere e ampliare la presenza di strutture commerciali nelle zone in cui il servizio è carente, in particolare nelle zone periferiche, e di limitare tali strutture in funzione di tutela della qualità del territorio in generale e della sua vivibilità, di riqualificazione di zone all'interno del centro urbano e di servizio reso ai consumatori, mirando a ottenere una più omogenea distribuzione dei servizi, e di fruizione delle infrastrutture, soprattutto nelle citate zone periferiche.»;

b) al comma 2 le parole «in conformità alle previsioni contenute nel Piano per la grande distribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto di quanto sancito al comma 1»;

c) alla lettera b) del comma 3 le parole «nel rispetto dei limiti di disponibilità di superfici di cui al comma 1 per le grandi strutture di vendita con superficie coperta superiore a metri quadrati 15.000 e di cui alla lettera d) per le grandi strutture di vendita con superficie coperta non superiore a metri quadrati 15.000» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto della superficie massima destinabile alle attività commerciali al dettaglio, per singolo settore merceologico, in base a quanto stabilito dagli strumenti urbanistici comunali, nonchè nel rispetto di quanto sancito al comma 1»;

d) la lettera d) del comma 3 è abrogata;

e) la lettera e) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«e) determina i requisiti minimi di uniformità dei procedimenti autorizzatori relativi alla grande distribuzione;»;

f) la lettera f) del comma 3 è abrogata;

g) il comma 4 è abrogato;

h) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. L'apertura, l'ampliamento, il trasferimento di sede e la concentrazione relativi agli esercizi di vendita di grande struttura, con superficie coperta complessiva superiore a metri quadrati 15.000, oltre alla preventiva approvazione del Piano di settore del commercio da parte dei Comuni, sono assoggettati alle prescrizioni di cui all'articolo 17.»;

i) il comma 10 bis è sostituito dal seguente:

«10 bis. La congruità commerciale dei Piani comunali di settore del commercio alla vigente normativa è verificata dalla Direzione centrale competente in materia di commercio, qualora richiesta dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici nell'ambito del procedimento di variante urbanistica.».

 

     Art. 6. (Modifica all'articolo 23 della legge regionale 29/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 29/2005 le parole «Comune nel quale il titolare ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale» sono sostituite dalla seguenti: «Comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività».

 

     Art. 7. (Modifica all'articolo 24 della legge regionale 29/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 29/2005 le parole «Comune nel quale il titolare ha la residenza o la sede legale» sono sostituite dalla seguenti: «Comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività».

 

     Art. 8. (Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 29/2005)

1. All'articolo 42 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «società in nome collettivo, società in accomandita semplice» sono sostituite dalle seguenti: «società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante è sostituita dalla segnalazione certificata d'inizio attività al Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività medesima, e abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonchè nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago.»;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. L'operatore, già intestatario del titolo di cui al comma 4, non può presentare ulteriori segnalazioni certificate d'inizio attività ai fini dell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante.».

 

     Art. 9. (Modifica all'articolo 48 della legge regionale 29/2005)

1. Al comma 10 dell'articolo 48 della legge regionale 29/2005 le parole «e in ogni caso sono riservati ai titolari di autorizzazioni di cui all'articolo 42, commi 3 e 4, rilasciate esclusivamente da un Comune della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia» sono soppresse.

 

     Art. 10. (Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 29/2005)

1. All'articolo 49 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 le parole «, rilasciata esclusivamente da un Comune della regione Friuli Venezia Giulia» sono soppresse;

b) al comma 8 le parole «a chi, alla data del 31 ottobre 1998, fosse titolare di più posteggi nello stesso mercato e alla società di persone cui siano conferite» sono sostituite dalle seguenti: «all'operatore che utilizzi fino a un massimo di due».

 

     Art. 11. (Sostituzione dell'articolo 53 della legge regionale 29/2005)

1. L'articolo 53 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 53

(Consistenza degli esercizi)

1. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio sulle aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio o di revoca dell'autorizzazione e ogni modifica del titolo autorizzatorio vanno comunicati dal Comune alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. Per tali adempimenti, gli operatori comunicano al competente Comune, entro trenta giorni, ogni cambiamento inerente la loro attività.».

 

     Art. 12. (Modifica all'articolo 67 della legge regionale 29/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 67 della legge regionale 29/2005 le parole «del numero» sono soppresse.

 

     Art. 13. (Modifiche all'articolo 84 della legge regionale 29/2005)

1. All'articolo 84 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a bis) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«a bis) monitorare le superfici di cui ai Piani comunali di settore del commercio, come specificate ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera b), registrando, inoltre, in variazione le superfici impegnate per nuove aperture, ampliamenti, trasferimenti di sede, aggiunte di settore, concentrazioni ovvero resesi disponibili per cessazioni o riduzioni di superfici, anche al fine di identificare i limiti minimi delle quote di mercato, a livello regionale, per il vicinato e i limiti minimi e massimi delle quote di mercato, sempre a livello regionale, per la media e la grande struttura;»;

b) alla lettera c) del comma 1 le parole «commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;

c) i commi 1 ter e 1 quater sono abrogati;

d) alla lettera e) del comma 3 la parola «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

e) al comma 4 le parole «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e a bis)».

 

CAPO III

ADEGUAMENTO ALLA DIRETTIVA 2009/147/CE IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI, ALLA DIRETTIVA 92/43/CEE RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE, NONCHE' MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 6/2008, 26/2002 E 56/1986 IN MATERIA VENATORIA

 

     Art. 14. (Finalità)

1. Il presente capo provvede all'adeguamento della legge regionale 14/2007 e della legge regionale 6/2008 alla direttiva 2009/147/CE in materia di conservazione degli uccelli selvatici, nel rispetto della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nonchè all'adeguamento della legge regionale 7/2008 alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

 

     Art. 15. (Modifiche alla legge regionale 14/2007)

1. Alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), sono apportate le seguenti modifiche:

a) [dopo il comma 4 dell'articolo 6 è inserito il seguente:

«4 bis. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), la Giunta regionale, entro trenta giorni antecedenti l'inizio dell'annata venatoria, previo parere del Comitato faunistico regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 6/2008 , sentite le Province e gli enti gestori dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali, per i territori di rispettiva competenza, adotta il provvedimento di deroga. I provvedimenti di deroga sono rilasciati per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1.»] [2];

b) il comma 6 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«6. La proposta di cui al comma 4 contiene l'indicazione degli elementi di cui ai commi 1 e 2, l'individuazione del responsabile della verifica del rispetto del numero dei capi oggetto di deroga, nonchè la destinazione e le modalità di registrazione dei capi abbattuti.»;

c) il comma 7 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«7. La Giunta regionale verifica l'esistenza delle condizioni generali per l'esercizio delle deroghe e rilascia i provvedimenti di deroga, sentito il Comitato faunistico regionale. Nel caso in cui il relativo parere non venga rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta si prescinde dallo stesso.»;

d) il comma 8 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«8. Le deroghe per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), d), f) e g), non possono essere attivate per le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica, durante il periodo di nidificazione degli uccelli o durante la fase di migrazione per ritorno degli stessi al luogo di nidificazione, fatta salva l'attività di controllo di specie alloctone.»;

e) il comma 9 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«9. Il termine della conclusione del procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga è fissato in trenta giorni.»;

f) [dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6 bis. (Prelievi venatori in deroga)

1. I prelievi venatori in deroga, autorizzati ai sensi del presente capo, possono essere effettuati esclusivamente da parte dei cacciatori iscritti nelle riserve di caccia e nelle aziende faunistico venatorie della Regione, e che risultino essere in possesso, oltre che della licenza di caccia, anche delle apposite schede di monitoraggio e di abilitazione specifica.

2. I prelievi di cui al comma 1 possono essere realizzati da appostamento o in forma vagante, fatte salve eventuali limitazioni stabilite dalla Giunta regionale con il provvedimento di adozione delle deroghe.» ] [3];

g) il comma 1 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«1. L'esecuzione dell'attività oggetto di deroga, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6 bis, è affidata a persone di comprovata capacità tecnica.»;

h) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9

(Modifica, sospensione e revoca delle deroghe)

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato faunistico regionale, può modificare o sospendere l'attuazione della deroga per sopravvenute circostanze che comportino il rischio di compromettere la conservazione delle popolazioni o delle specie oggetto di deroga.

2. La Giunta regionale può, altresì, revocare il provvedimento di deroga per il venir meno delle finalità per le quali la deroga stessa è stata adottata.».

 

     Art. 16. (Regime di deroga) [4]

1. Il regime di deroga previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 , concernente la conservazione degli uccelli selvatici, di cui all'articolo 5, comma 1, e all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 14/2007, si applica secondo quanto previsto nell'allegato II, parte A e parte B, alla direttiva citata e nell'allegato A alla presente legge.

2. Al fine di garantire il rispetto dei limiti di prelievo a livello nazionale come riportati nell'allegato A di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a modificare tempestivamente i limiti indicati nella tabella di cui all'allegato medesimo.

3. Per la stagione venatoria 2012-2013, al fine dell'attuazione delle procedure di deroga, si prescinde dal rispetto dei termini previsti dal comma 4 bis dell'articolo 6 della legge regionale 14/2007 , come introdotto dall'articolo 15, comma 1, lettera a).

 

     Art. 17. (Modifica all'articolo 21 della legge regionale 7/2008)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), è aggiunto il seguente:

«1 bis. Per ragioni connesse a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, nei siti di cui all'articolo 6, comma 3, possono essere autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, n. 184 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)), previa valutazione d'incidenza e adozione di ogni misura di mitigazione o compensativa atta a garantire la coerenza globale della rete Natura 2000:

a) l'ampliamento o la riattivazione di attività estrattive tradizionali di materiale ornamentale che producono sino a 15.000 metri cubi di estratto all'anno, con un'area interessata sino a complessivi 10 ettari;

b) la riorganizzazione dei perimetri delle aree interessate dalle attività estrattive di cui alla lettera a), per finalità di rinaturalizzazione delle medesime.».

 

     Art. 18. (Modifiche alle leggi regionali 6/2008, 26/2002 e 56/1986 in materia venatoria)

1. Alla legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) [dopo l'articolo 8 bis è inserito il seguente:

«Art. 8 ter. (Selvaggina pronta caccia)

1. La Regione promuove e finanzia progetti mirati alla ricostituzione delle popolazioni selvatiche. Nelle more dell'approvazione del Piano faunistico venatorio regionale, sono ammesse immissioni di fauna "pronta caccia" sul territorio regionale.

2. Fanno parte della selvaggina "pronta caccia" le seguenti specie di uccelli: quaglia, fagiano e starna quando nate e cresciute negli allevamenti di cui all'articolo 17 della legge 157/1992 .

3. Nelle more dell'attuazione dei progetti di cui al comma 1, le immissioni sul territorio delle Riserve di caccia della selvaggina "pronta caccia" sono regolamentate dal Regolamento di fruizione venatoria di ciascuna Riserva e non sono soggette a limitazioni di numero e di sesso. Le Riserve di caccia, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, stabiliscono i tempi e le modalità delle immissioni della selvaggina "pronta caccia".»] [5];

b) il comma 6 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«6. Permangono le deroghe di estensione territoriale e di distanza per le Riserve di caccia private o consorziali già convertite in aziende faunistico-venatorie o aziende agro-turistico-venatorie, nonchè per le aziende venatorie già costituite per regolare autorizzazione.»;

c) dopo il comma 7 dell'articolo 23 è inserito il seguente:

«7 bis. Nelle aziende agro-turistico-venatorie è consentito destinare un'area a zona cinofila da realizzare e gestire secondo le modalità previste dall'articolo 25.»;

d) [dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

«Art. 26 bis. (Cani da traccia)

1. Le Province, disciplinando la materia in modo uniforme e secondo i propri ordinamenti, provvedono all'abilitazione di conduttori e cani da traccia, previa organizzazione di corsi obbligatori di formazione ed esami finali. Le Province provvedono altresì a individuare le razze canine ammissibili ad abilitazione.

2. Le abilitazioni conseguite presso le amministrazioni provinciali hanno validità nell'intero territorio regionale.

3. L'attività di recupero è svolta con l'utilizzo dell'arma da parte del recuperatore abilitato, nel rispetto dell'articolo 13 della legge 157/1992 , ogni giorno della stagione venatoria compresi i martedì e venerdì, senza limiti di orario e fino a due giorni dopo la chiusura della stagione venatoria nell'intero territorio regionale [6].

4. Le Province e le forze dell'ordine possono ricorrere all'ausilio dei recuperatori regolarmente abilitati anche per il recupero di capi feriti a seguito di incidenti stradali durante tutto il periodo dell'anno.

5. I recuperatori abilitati, in deroga alla disposizioni di cui all'articolo 14 della legge regionale 21/1993 , possono raccogliere e trasportare la fauna rinvenuta presso siti di stoccaggio anche temporanei e sono obbligati a comunicare gli esiti del recupero all'autorità che ne ha richiesto l'intervento.

6. Ogni Provincia ha facoltà di istituire un albo dei recuperatori abilitati. Le Province devono rilasciare ai recuperatori abilitati un tesserino sul quale deve essere obbligatoriamente annotata l'attività di recupero. Per l'iscrizione a detto albo, le Province hanno altresì facoltà di richiedere ai recuperatori idonea polizza assicurativa.» ] [7];

e) il comma 6 dell'articolo 29 è sostituito dal seguente:

«6. La domanda di ammissione all'esame di cui al comma 4 è corredata del certificato medico rilasciato dalla competente Azienda per i servizi sanitari o da Ufficiale medico militare attestante l'idoneità all'esercizio venatorio e del certificato di abilitazione al maneggio delle armi rilasciato presso poligoni di tiro a segno nazionale e campi di tiro a volo.»;

f) il comma 3 bis dell'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«3 bis. Gli abbattimenti degli ungulati sono annotati sul tesserino regionale di caccia prima dell'apposizione del contrassegno inamovibile. Gli abbattimenti di fauna stanziale e di fauna migratoria sono annotati sul tesserino regionale di caccia subito dopo l'incarnieramento.»;

g) al comma 1 dell'articolo 37 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) da 25 a 200 euro per chi abbatte, cattura o detiene, in violazione di quanto disposto dalle vigenti leggi e regolamenti, esemplari di fauna selvatica appartenenti a specie cacciabili che sono, in ogni caso, confiscati;»;

2) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) da 100 a 600 euro nel caso di caccia da appostamento al beccaccino, di caccia alla posta alla beccaccia, nonchè in caso di caccia al camoscio, muflone e daino in forma diversa da quella di selezione; i soggetti sono comunque confiscati;»;

3) la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j) da 50 a 300 euro per la vendita a privati e la detenzione da parte di questi di reti da uccellagione, nonchè per la produzione, detenzione e vendita di trappole per la fauna selvatica che sono, in ogni caso, confiscate;»;

h) al comma 1 dell'articolo 38 le parole «Nei casi previsti dall'articolo 30, comma 1, della legge 157/1992 , e successive modifiche, la Provincia può provvedere al ritiro del tesserino regionale di caccia, con effetto immediato, fino alla definizione del procedimento penale e comunque:» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dall'articolo 30, comma 1, della legge 157/1992, e successive modifiche, la Provincia, qualora venga emessa sentenza di condanna nel corso del primo grado di giudizio, può provvedere al ritiro del tesserino regionale di caccia, fino alla definizione del procedimento penale e comunque:»;

i) il comma 2 dell'articolo 38 è sostituito dal seguente:

«2. Il ritiro del tesserino regionale di caccia di cui al comma 1 è disposto entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di condanna emessa nel giudizio di primo grado.»;

j) dopo l'articolo 44 è inserito il seguente:

«Art. 44 bis. (Richiami vivi)

1. Sono utilizzabili come richiami vivi, oltre alle forme domestiche e a fenotipo mutato, gli uccelli provenienti da attività di allevamento, purchè appartenenti a specie cacciabili e prelevabili in deroga.

2. I richiami vivi appartenenti alle specie cacciabili sono identificati mediante contrassegno inamovibile.».

2. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26 (Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia), dopo le parole «di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.» è aggiunto il seguente periodo: «Tale obbligo di iscrizione non sussiste nel caso di prestazioni occasionali.».

3. Alla legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonchè di pesca in acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 dell'articolo 7 bis è aggiunto il seguente:

«4 bis. In deroga al comma 1, possono esercitare la caccia agli ungulati con cani da seguita anche coloro che non abbiano ancora conseguito il titolo di abilitazione, purchè risultino iscritti all'apposito corso e per un solo anno dalla prima iscrizione allo stesso, esclusivamente se accompagnati da persona in possesso dell'abilitazione all'esercizio della caccia agli ungulati con cani da seguita.»;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 7 ter sono inseriti i seguenti:

«1 bis. Nel caso in cui la domanda per la prova pratica di valutazione sia stata presentata entro l'età di due anni del cane da seguita, il medesimo può continuare ad essere impiegato nella caccia agli ungulati anche dopo il superamento di tale età e sino all'effettuazione della prova suddetta.

1 ter. Il cane da seguita che non abbia conseguito il giudizio di idoneità nella prima prova pratica di valutazione sarà ammesso a ripetere la prova medesima ancora per due volte, previa regolare domanda del proprietario, da presentarsi all'Amministrazione provinciale entro trenta giorni dalla data di effettuazione della prova non superata.

1 quater. L'impiego nella caccia degli ungulati per le prove successive può avvenire solo dopo l'avvenuta presentazione della domanda di ripetizione della prova.

1 quinquies. L'impiego nella caccia degli ungulati di cui al comma 1 quater è consentito ai soli cani da seguita per i quali la domanda per la prima prova sia stata presentata entro l'età di due anni.

1 sexies. Qualora il cane esaminato abbia conseguito il giudizio di idoneo nella prova pratica di valutazione, la Provincia provvede al rilascio del relativo attestato di idoneità che ha validità anche per l'addestramento e allenamento di cui all'articolo 7.».

 

     Art. 19. (Uso del cane da riporto)

1. In tutto il territorio regionale è autorizzato l'uso del cane da riporto per tutte le cacce da appostamento fisso o temporaneo e per la caccia vagante alla piccola selvaggina migratoria.

 

     Art. 20. (Commercializzazione della carne della selvaggina)

1. Fermo restando il diritto di ogni cacciatore sui capi di selvaggina regolarmente abbattuti, le assemblee delle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia sono autorizzate a deliberare la commercializzazione della carne della selvaggina restante regolarmente abbattuta, nel rispetto del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e previo controllo delle Aziende Sanitarie territorialmente competenti.

2. I proventi di tale commercializzazione dovranno obbligatoriamente ed esclusivamente essere destinati a opere di miglioramento ambientale sul territorio affidato in gestione alla Riserva stessa.

3. Analogamente, e con le stesse modalità e obblighi, tale commercializzazione potrà avvenire anche a livello di Distretti venatori.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 21. (Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. La presente legge e le successive leggi regionali e regolamenti emanati ai fini della sua attuazione sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai fini della loro comunicazione alla Commissione europea.

 

     Art. 22. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

Allegato A [8]

(in riferimento ai commi 1 e 2 dell’articolo 16)

(Omissis)


[1] Lettera abrogata dall'art. 33 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 19.

[2] Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 6 agosto 2013, n. 7.

[3] Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 6 agosto 2013, n. 7.

[4] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 6 agosto 2013, n. 7.

[5] Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 6 agosto 2013, n. 7.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 22 gennaio 2015, n. 2, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[7] Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 6 agosto 2013, n. 7.

[8] Allegato abrogato dall'art. 4 della L.R. 6 agosto 2013, n. 7.