§ 3.8.54 – L.R. 17 aprile 2003, n. 10.
Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e modifiche [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 caccia
Data:17/04/2003
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Applicazione del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE. Finalità).
Art. 2.  (Attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva n. 79/409/CEE).
Art. 3.  (Condizioni e controlli).
Art. 4.  (Limitazione dei prelievi).
Art. 5.  (Azioni di promozione).
Art. 6.  (Sanzioni).
Art. 7.  (Modifiche alla legge regionale 34/1981 concernente norme per la tutela della natura).
Art. 8.  (Modifica alla legge regionale 53/1981 riguardante lo stato giuridico e il trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia).
Art. 9.  (Modifica alla legge regionale 56/1986 concernente norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne).
Art. 10.  (Modifiche alla legge regionale 14/1987 concernente la disciplina dell’esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica).
Art. 11.  (Modifica alla legge regionale 15/1991 concernente la disciplina dell’accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale).
Art. 12.  (Modifica alla legge regionale 21/1993 concernente norme integrative e modificative in materia venatoria).
Art. 13.  (Modifiche alla legge regionale 24/1996 concernente norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria e ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di [...]
Art. 14.  (Modifiche alla legge regionale 30/1999 iguardante la gestione e l’esercizio dell’attività venatoria nella regione Friuli Venezia Giulia).
Art. 15.  (Modifiche alla legge regionale 26/2002 concernente norme regionali per la disciplina dell’attività di tassidermia).
Art. 16.  (Modifica alla legge regionale 27/2002 concernente norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della regione Friuli Venezia Giulia).
Art. 17.  (Norme finanziarie).


§ 3.8.54 – L.R. 17 aprile 2003, n. 10.

Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e modifiche a disposizioni in materia di tutela della natura, di attività venatoria e di tassidermia.

(B.U. 17 aprile 2003, n. 10).

 

CAPO I [1]

Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE

concernente la conservazione degli uccelli selvatici

 

Art. 1. (Applicazione del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE. Finalità). [2]

     [1. Nel corso della stagione venatoria i prelievi in deroga di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, da attuarsi nell’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 3 e 4, e nell’articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e nell’articolo 9 della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, firmata a Berna il 19 settembre 1979, ratificata ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503, vengono attuati nella regione Friuli Venezia Giulia secondo le disposizioni della presente legge.]

 

     Art. 2. (Attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva n. 79/409/CEE). [3]

     [1. In considerazione dell’accertata necessità di prevenire gravi e permanenti danni alle colture agricole, all’itticoltura e della comprovata impraticabilità di altre soluzioni soddisfacenti è autorizzato, in attuazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva n. 79/409/CEE e con le modalità e i limiti fissati dal presente articolo, il prelievo in deroga di soggetti appartenenti alle specie: storno (Sturnus vulgaris), cormorano (Phalacrocorax carbo), tortora dal collare orientale (Streptopelia decaocto), colombo domestico (Columba livia var. domestica).

     2. Il prelievo può essere realizzato da appostamento fisso, temporaneo o in forma vagante da parte dei cacciatori iscritti alle riserve di caccia o che esercitano la caccia nelle aziende faunistico-venatorie della regione Friuli Venezia Giulia nonché dagli agenti di vigilanza. Per l’esercizio dell’attività di prelievo è consentito l’utilizzo dei mezzi di cui all’articolo 13 della legge 157/1992.

     3. I limiti massimi giornaliero e stagionale di soggetti prelevabili nonché gli archi temporali nei quali possono essere effettuati i prelievi sono previsti dall’allegato A).

     4. Ulteriori modalità di prelievo sono disciplinate dal vigente calendario venatorio regionale.]

 

     Art. 3. (Condizioni e controlli). [4]

     [1. Gli abbattimenti devono essere annotati sul tesserino venatorio regionale secondo le vigenti disposizioni.

     Entro il 31 marzo di ogni anno i tesserini devono essere restituiti alle riserve competenti, le quali provvederanno entro i successivi sessanta giorni ad inviare alla Direzione regionale delle foreste e della caccia e all’Istituto faunistico regionale i dati riassuntivi relativi a tutti gli abbattimenti effettuati ai sensi dell’articolo 2, al fine degli opportuni controlli e valutazioni.

     2. L’Amministrazione regionale, sentito l’Istituto faunistico regionale, è individuata quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall’articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE sono realizzate.]

 

     Art. 4. (Limitazione dei prelievi). [5]

     [1. Il Presidente della Regione, sentito l’Istituto faunistico regionale, adotta provvedimenti di limitazione o sospensione dei prelievi autorizzati dalla presente legge in relazione all’insorgere di variazioni negative dello stato delle popolazioni oggetto del prelievo in deroga di cui all’articolo 2.]

 

     Art. 5. (Azioni di promozione). [6]

     [1. L’Istituto faunistico regionale svolge attività di monitoraggio, ricerca e divulgazione aventi per oggetto le specie di cui all’articolo 2.]

 

     Art. 6. (Sanzioni). [7]

     [1. Per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano le sanzioni previste dalla legge 157/1992 e dalla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell’attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia).]

 

CAPO II

Modifiche a disposizioni in materia di tutela della

natura, di attività venatoria e di tassidermia

 

     Art. 7. (Modifiche alla legge regionale 34/1981 concernente norme per la tutela della natura). [8]

     [1. Al primo comma dell’articolo 6 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34 (Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78), come modificato dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 32/1996, dopo il numero 26 ter) sono aggiunti i seguenti:

     «26 quater) Asparagus officinalis L., Asparagus acutifolius L., Asparagus tenuifolius Lam. (Asparago selvatico);

     26 quinquies) Tamus communis L. (Tamaro);

     26 sexies) Equisetum sp. pl. L., tutte le specie (Equiseto o coda cavallina).».

     2. L’articolo 17 della legge regionale 34/1981 è sostituito dal seguente:

     «Art. 17.

     1. La cattura delle specie del genere Rana (Rana), fatto salvo quanto disposto dal comma 2, è vietata.

     2. E’ consentita la cattura della specie Rana temporaria nei territori montani, così come individuati dalla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione delle Comunità montane del Friuli Venezia Giulia), con esclusione di quelli ricadenti nelle Province di Gorizia e di Trieste dall’1 luglio al 28 febbraio e della specie Rana esculenta nei restanti territori montani e nella pianura dall’1 giugno al 31 gennaio.

     3. Il quantitativo massimo giornaliero catturabile per persona è fissato in chilogrammi uno.

     4. Il comma 2 non trova applicazione nelle aree protette di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e successive modificazioni.

     5. Le specie Rana dalmatina, Rana latastei, Rana lessonae e Rana ridibunda sono specie protette e la loro cattura è vietata in tutto il territorio regionale durante tutto l’arco dell’anno.». [9]

     3. Dopo l’articolo 17 della legge regionale 34/1981 è inserito il seguente:

     «Art. 17 bis.

     1. La cattura di tutte le specie del genere Helix L. (Lumaca con chiocciola) è vietata dall’1 giugno al 30 giugno e dall’1 settembre al 30 settembre.

     2. Al di fuori del periodo di cui al comma 1, la cattura di molluschi del genere Helix è consentita per una quantità giornaliera non superiore a chilogrammi due per persona.».

     4. Dopo l’articolo 17 bis della legge regionale 34/1981 è inserito il seguente:

     «Art. 17 ter.

     1. Il Presidente della Regione, fatte salve comunque le norme di conservazione e di tutela specifiche dettate dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, può adottare, sentita la Direzione regionale delle foreste e della caccia, adeguati provvedimenti di limitazione o di sospensione della cattura delle specie contemplate dai commi 1 e 2 dell’articolo 17 in relazione all’insorgere di variazioni negative incompatibili con un loro stato di conservazione soddisfacente.

     2. La Direzione regionale delle foreste e della caccia promuove attività di monitoraggio dello stato di conservazione delle specie di cui agli articoli 17 e 17 bis.».

     [5. L’articolo 24 della legge regionale 34/1981 è sostituito dal seguente:

     «Art. 24.

     1. Ai fini della valorizzazione, salvaguardia e divulgazione della conoscenza relativa al contenuto della presente legge sulla fauna minore e sulla flora, vengono finanziate da parte della Direzione regionale delle foreste e della caccia iniziative per la realizzazione di mostre, convegni o materiale divulgativo con azioni dirette o con contributi a favore di Province, Comuni e altri enti pubblici nella misura del 100 per cento, nonché a favore di associazioni culturali nella misura del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

     2. La richiesta di concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale delle foreste e della caccia - Servizio degli affari amministrativi, contabili e del contenzioso - entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, corredata di una relazione illustrativa dell’attività da realizzare nell’anno di riferimento e del relativo preventivo di spesa. L’erogazione del contributo può avvenire in via anticipata ed in un’unica soluzione. La spesa deve essere documentata entro l’anno successivo a quello nel quale è avvenuta.».] [10]

     6. Gli articoli 25, 26 e 28 della legge regionale 34/1981 sono abrogati.]

 

     Art. 8. (Modifica alla legge regionale 53/1981 riguardante lo stato giuridico e il trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia).

     1. Il quinto comma dell’articolo 27 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) è sostituito dal seguente: «5. Per lo svolgimento dei servizi di istituto, ai componenti il Corpo forestale regionale, nonché alle guardie ed ai marescialli ittici, in quanto incaricati della ricerca e dell’accertamento degli illeciti e dei reati previsti dalle leggi e dai decreti vigenti in materia forestale, di caccia, pesca, protezione della natura e ambiente, si intende attribuita la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ai sensi del comma 3 dell’articolo 57 del codice di procedura penale.».

 

     Art. 9. (Modifica alla legge regionale 56/1986 concernente norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne).

     1. Al settimo e all’ottavo comma dell’articolo 7 della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), come modificato dall’articolo 43, comma 9, della legge regionale 30/1999, le parole «dei Distretti venatori competenti per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione regionale delle foreste e della caccia, sentiti i Distretti venatori competenti per territorio e l’Istituto faunistico regionale».

 

     Art. 10. (Modifiche alla legge regionale 14/1987 concernente la disciplina dell’esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica).

     1. All’articolo 4 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell’esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il secondo e il terzo periodo del comma 1, come da ultimo modificato dall’articolo 25, comma 1, della legge regionale 24/1996, sono sostituiti dai seguenti: «Qualora in una riserva di caccia un numero di cacciatori assegnati in possesso dei requisiti per poter esercitare la caccia di selezione pari ad almeno il 15 per cento dei cacciatori assegnati alla riserva medesima richieda di praticare la caccia di selezione agli ungulati, il Direttore della riserva di caccia deve destinare per l’attività una unica zona della riserva idonea morfologicamente e funzionalmente e di dimensione proporzionale al numero dei soci richiedenti calcolata sulla superficie agro-silvo-pastorale totale della riserva di caccia al netto della superficie delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie nonché delle zone escluse dall’esercizio venatorio ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell’attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia). La superficie destinata a tale caccia, unitamente alla superficie agro-silvo-pastorale totale della riserva, deve essere rideterminata ogni qual volta il numero dei richiedenti subisca una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 10 per cento dei soci della riserva. L’atto di destinazione costituisce regolamento ed è soggetto alla disciplina di cui al comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 30/1999.»;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. I cacciatori devono scegliere di praticare in via alternativa la caccia agli ungulati in forma tradizionale o in forma selettiva ed esercitare la sola forma di caccia prescelta a tutte le specie di ungulati cacciabili in un unico territorio della riserva di caccia di appartenenza con l’eccezione del camoscio, muflone e daino, che sono cacciabili solo di selezione da tutti i cacciatori. La richiesta deve essere effettuata entro il 31 marzo.».

     2. All’articolo 5 della legge regionale 14/1987, come da ultimo modificato dall’articolo 11, comma 11, della legge regionale 13/2000, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1 bis. In deroga al comma 1, possono esercitare la caccia di selezione anche i soci che non abbiano ancora conseguito il titolo di abilitazione, purché risultino iscritti all’apposito corso e per un solo anno dalla prima iscrizione allo stesso, esclusivamente se accompagnati da un socio in possesso dell’abilitazione all’esercizio della caccia di selezione, che funga da tutore e se ne assuma preventivamente per iscritto, di fronte al Direttore della riserva di caccia, la totale responsabilità relativamente alla gestione faunistica.».

 

     Art. 11. (Modifica alla legge regionale 15/1991 concernente la disciplina dell’accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale). [11]

     [1. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell’accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), come sostituito dall’articolo 75, comma 4, della legge regionale 42/1996, dopo le parole «gestione delle riserve di caccia» sono aggiunte le seguenti: «e all’esercizio dell’attività venatoria».]

 

     Art. 12. (Modifica alla legge regionale 21/1993 concernente norme integrative e modificative in materia venatoria).

     1. Il comma 2 bis dell’articolo 11 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21 (Norme integrative e modificative in materia venatoria), come inserito dall’articolo 26, comma 1, della legge regionale 24/1996, è sostituito dal seguente:

     «2 bis. Qualora in una riserva di caccia di diritto dove si pratica esclusivamente la caccia di selezione agli ungulati, un numero di soci pari ad almeno il 15 per cento dei soci della riserva stessa richieda di praticare la caccia tradizionale agli ungulati, il Direttore della riserva di caccia deve destinare a tale attività un’unica zona della riserva idonea e di dimensioni proporzionali al numero dei soci richiedenti calcolata sulla superficie agro-silvo-pastorale al netto della superficie delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nonché delle zone escluse dall’esercizio venatorio di cui all’articolo 17, comma 2, lettera f) della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell’attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia). La superficie destinata a tale caccia, unitamente alla superficie agro-silvo-pastorale totale della riserva, deve essere rideterminata ogni qual volta il numero dei richiedenti subisca una variazione in aumento o diminuzione superiore al 10 per cento dei soci della riserva. L’atto di destinazione costituisce regolamento ed è soggetto alla disciplina di cui al comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 30/1999.».

 

     Art. 13. (Modifiche alla legge regionale 24/1996 concernente norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria e ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere).

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria e ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere) è aggiunto il seguente: «1 bis. La caccia alla posta per gli acquatici è consentita sino ad un’ora dopo il tramonto.».

     2. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24/1996, come modificato dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 20/2001, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) alla lettera b) sono soppresse le parole «germano reale (Anas platyrhyncos),»;

     b) alla lettera e), dopo le parole «codone (Anas acuta),» sono aggiunte le seguenti: «germano reale (Anas platyrhyncos),».

     3. Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 24/1996 la parola «due» è sostituita dalla seguente: «tre».

     4. Al comma 5 dell’articolo 19 della legge regionale 24/1996, dopo le parole «legge 157/1992» sono aggiunte le seguenti: «fissati per l’esercizio dell’attività venatoria con le modalità specificate dall’articolo 12, comma 5, lettera b), della legge medesima».

 

     Art. 14. (Modifiche alla legge regionale 30/1999 iguardante la gestione e l’esercizio dell’attività venatoria nella regione Friuli Venezia Giulia). [12]

     [1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 30/1999 è inserito il seguente: «1 bis. Ai fini dell’applicazione del divieto di cui all’articolo 21, comma 1, lettere e) e f), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e ai fini della definizione della superficie cacciabile, di cui alla presente legge regionale, sono considerate carrozzabili le strade di qualsiasi ordine, tipo e dimensione la cui carreggiata risulti interamente ricoperta da un manto bituminoso o cementizio. Non si considerano comunque carrozzabili le seguenti strade a fondo stabilizzato non coperte da manto bituminoso o cementizio: strade poderali, strade interpoderali, strade soggette al divieto di percorrenza con mezzi motorizzati di cui alla legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell’accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3) e strade vicinali la cui carreggiata abbia una larghezza inferiore a quattro metri. Sono altresì equiparate alle strade interpoderali le strade di servizio ed accesso ai terreni sottoposti a riordino fondiario.».

     2. All’articolo 7 della legge regionale 30/1999, come modificato dall’articolo 2 della legge regionale 20/2001, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) alla lettera b) del comma 3, dopo la parola «annuali» sono aggiunte le seguenti: «o pluriennali»;

     b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Gli atti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 sono trasmessi al Distretto venatorio di appartenenza entro dieci giorni dalla loro adozione per la loro ratifica e diventano esecutivi con l’esecutività dell’atto di ratifica dell’Assemblea del Distretto medesimo, ai sensi dell’articolo 16.»;

     c) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5 bis. Gli atti di cui al comma 3, lettera b), sono adottati sentita l’Assemblea dei soci.».

     d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

     «6 bis. Nelle more dell’approvazione del piano pluriennale di gestione faunistica di cui all’articolo 18, i piani di abbattimento, di cui al comma 3, lettera a) del presente articolo, possono comprendere anche gli abbattimenti di cui al comma 4 del medesimo articolo 18, limitatamente alle specie e con le modalità tradizionali esercitate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.».

     3. Al comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 30/1999 le parole «Il superamento del» sono sostituite dalle seguenti: «La partecipazione al».

     4. Il comma 5 dell’articolo 10 della legge regionale 30/1999 è sostituito dal seguente:

     «5. Gli atti di cui al comma 4, lettere a) e b), devono essere trasmessi al Distretto venatorio di appartenenza entro dieci giorni dall’adozione per la loro ratifica. Gli atti di cui alla lettera a) diventano esecutivi con l’esecutività dell’atto di ratifica dell’Assemblea del Distretto medesimo ai sensi dell’articolo 16.».

     5. All’articolo 12 ter della legge regionale 30/1999, come aggiunto dall’articolo 11, comma 3, della legge regionale 13/2000, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1 bis. Le riserve di caccia, le associazioni venatorie o cinofile nonché gli imprenditori agricoli singoli o associati possono chiedere all’Amministrazione regionale di limitare l’attività di addestramento, allenamento, prove e gare per cani da caccia, di cui al comma 1, ad un periodo di tempo inferiore all’annata venatoria, ferma restando, per il rimanente periodo, la destinazione della zona cinofila ad esercizio venatorio pubblico nel rispetto del calendario venatorio.»;

     b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     «4 bis. Nelle zone cinofile di cui al presente articolo è ammesso l’abbattimento per tutto il periodo dell’anno esclusivamente di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili.».

     6. Al comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 30/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) a coordinare e ratificare i regolamenti annuali o pluriennali di gestione faunistica e di fruizione venatoria delle Riserve di caccia;»;

     b) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

     «g bis) a dirimere in via equitativa, attraverso un Comitato di saggi composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea del distretto medesimo fra i propri componenti, i contenziosi che insorgono all’interno delle Riserve e ad irrogare sanzioni disciplinari per infrazioni di lieve entità legate alla violazione di disposizioni regolamentari o statutarie che comportino una sanzione non superiore alla censura scritta. I membri, qualora siano chiamati ad esprimersi su fatti sui quali siano direttamente interessati, sono sostituiti per incompatibilità dai membri supplenti.».

     7. All’articolo 15 della legge regionale 30/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo la lettera b) del comma 1 è aggiunta la seguente: «b bis) il Vicepresidente.»;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L’Assemblea è composta dai Direttori delle Riserve di caccia ovvero, se delegati, dai vicedirettori delle stesse, nonché dai rappresentanti delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie o da soggetti incaricati, con delega scritta, dalle stesse e dai gestori delle zone cinofile ricomprese nel territorio del Distretto, in numero non superiore al 10 per cento dei rappresentanti delle Riserve di caccia.»;

     c) al comma 4, dopo le parole «delle deliberazioni dell’Assemblea e nomina» sono inserite le seguenti: «il Vicepresidente che, in sua assenza, lo sostituisce in ogni sua competenza, nonché».

     8. All’articolo 20 della legge regionale 30/1999, come modificato dall’articolo 2, comma 13, della legge regionale 20/2001, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. I Direttori delle Riserve di caccia e i Presidenti dei Distretti venatori sono commissariati dall’Amministrazione regionale qualora siano accertate a loro carico dalle competenti autorità violazioni di legge, regolamentari e gravi irregolarità che compromettano il normale funzionamento degli organismi di appartenenza. I soggetti che sono stati commissariati non possono essere rieletti.»;

     b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2 bis. I provvedimenti di commissariamento di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dall’Assessore regionale competente.».

     9. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 30/1999 come da ultimo modificato dall’articolo 5, comma 2, della legge regionale 1/2003, le parole «regolamentano l’» sono sostituite con le seguenti: «verificano la conformità alle norme dell’».

     10. All’articolo 25 della legge regionale 30/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. In caso di infrazioni particolarmente gravi da parte dei cacciatori, il Direttore regionale competente ha facoltà di sospendere immediatamente il cacciatore dall’esercizio della caccia, in attesa del relativo provvedimento disciplinare che deve essere comunque adottato entro sessanta giorni dal provvedimento di sospensione.»;

     b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

     «6 bis. E’ istituita, con sede operativa presso la Direzione regionale delle foreste e della caccia, la Commissione regionale unica di appello di secondo grado avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalle Commissioni disciplinari di cui al comma 1, che sono considerate di primo grado. La Commissione regionale unica di appello è composta da tre membri effettivi e due supplenti di cui uno almeno laureato in giurisprudenza. La Commissione è nominata dal Presidente della Regione su proposta dell’Assessore regionale competente. Alla Commissione d’appello si applicano le norme di cui ai commi 3, 5 e 6. I provvedimenti disciplinari adottati dalle Commissioni di primo grado sono immediatamente esecutivi e possono essere impugnati, entro il termine di trenta giorni, presso la Commissione regionale unica di appello che ha la facoltà di modificare anche «in pejus» il giudizio di primo grado.

     6 ter. Le procedure e i criteri per il funzionamento del Comitato di saggi e delle Commissioni disciplinari previste dalla presente legge e per l’irrogazione delle sanzioni sono disciplinati con regolamento.».

     11. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 28 della legge regionale 30/1999 è sostituita dalla seguente:

     «b) concessionari, consorziati di riserva privata o consorziale, legali rappresentanti, proprietari o conduttori associati dei fondi e titolari di permessi di aziende faunistico-venatorie.».

     12. Al comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 30/1999, come modificato dall’articolo 2, comma 15, della legge regionale 20/2001, le parole «, il concessionario ed il consorziato» sono sostituite dalle seguenti: « e i cacciatori di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b),».

     13. L’articolo 32 della legge regionale 30/1999 è sostituito dal seguente:

     «Art. 32. (Fruitori di aziende agri-turistico-venatorie e zone cinofile).

     1. L’abbattimento di fauna d’allevamento nelle aziende agri-turistico-venatorie e nelle zone cinofile è esercitato dai cacciatori in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso di caccia, di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi in conformità alla legislazione vigente nonché di ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa e regionale.».

     14. All’articolo 33 della legge regionale 30/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Fino a quando tutti i cacciatori non saranno assegnati ad una Riserva di caccia, coloro che esercitano l’attività venatoria in Friuli Venezia Giulia non possono contemporaneamente essere assegnati a più di una riserva di caccia, ovvero assegnati ad una riserva di caccia ed esercitare l’attività venatoria in qualità di legali rappresentanti, associati o titolari di permesso annuale di azienda faunistico-venatoria o di consorziati di Riserve private di caccia.»;

     b) al comma 2 la parola «tre» è sostituita con la seguente: «cinque».

     15. All’articolo 35 della legge regionale 30/1999, come modificato dall’articolo 5 della legge regionale 1/2003, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 le parole «e il risarcimento» sono sostituite dalle seguenti: «e l’indennizzo»;

     b) dopo il comma 4 bis è aggiunto il seguente: «4 ter. Le domande di risarcimento danni già presentate all’Amministrazione regionale ai sensi del comma 1 e non ancora liquidate possono essere definite, a richiesta del danneggiato, con la procedura indennitaria.».

     16. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 36 della legge regionale 30/1999, come aggiunto dall’articolo 2, comma 16 della legge regionale 20/2001, è aggiunto il seguente: «1 ter. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Riserve di caccia o agli altri soggetti che esprimono il Presidente «pro tempore» del Distretto venatorio per le spese concernenti l’attività di segreteria del Distretto stesso. Per l’erogazione di detti contributi possono essere utilizzati i fondi di cui all’articolo 35.».

     17. Il comma 3 dell’articolo 37 della legge regionale 30/1999 è sostituito dal seguente:

     «3. I prelievi di cui al presente articolo possono essere effettuati dai soggetti di cui all’articolo 19, comma 2, della legge 157/1992.».

     18. Il comma 2 dell’articolo 39 della legge regionale 30/1999 è abrogato.

     19. All’articolo 40 della legge regionale 30/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) Il comma 7 è sostituito dal seguente:

     «7. Le Riserve di caccia private o consorziali costituite per regolare concessione e in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi, possono essere convertite in aziende faunistico-venatorie o in aziende agri-turistico-venatorie entro il 31 dicembre 2003. Qualora non presentino domanda di conversione o non dispongano entro tale data dei requisiti oggettivi e soggettivi decadono dalla concessione con decorrenza dall’1 gennaio 2004.»;

     b) dopo il comma 15 è inserito il seguente: «15 bis. I cacciatori assegnati ad una Riserva di caccia che, a seguito di provvedimento di sospensione, ritiro o mancato rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia da parte dell’autorità competente, abbiano perso l’assegnazione a detta Riserva di caccia e che successivamente siano risultati estranei ai fatti che hanno determinato detti provvedimenti, potranno, previa domanda da presentarsi dall’1 al 31 marzo di ogni anno, essere riassegnati alla medesima Riserva di caccia anche in soprannumero a decorrere dalla successiva annata venatoria, a prescindere dalla relativa graduatoria. Contestualmente alla presentazione della domanda i richiedenti dovranno depositare presso l’Amministrazione regionale copia dell’atto da cui emerge detta estraneità ed esibire in originale il possesso dei documenti previsti per il rilascio del tesserino venatorio regionale.».

     20. Prima del comma 1 dell’articolo 42 della legge regionale 30/1999 è inserito il seguente:

     «01. Con regolamento possono essere disciplinati specifici aspetti applicativi della presente legge regionale.».]

 

     Art. 15. (Modifiche alla legge regionale 26/2002 concernente norme regionali per la disciplina dell’attività di tassidermia).

     1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26 (Norme regionali per la disciplina dell’attività di tassidermia), dopo le parole «Provincia competente,» è aggiunta la seguente: «non».

     2. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 26/2002 dopo le parole «animali appartenenti alla specie» è aggiunta la seguente: «protette».

     3. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 26/2002 dopo le parole «tre anni» sono aggiunte le seguenti: «, nonché a enti e istituzioni pubbliche, quali i musei di storia naturale e gli istituti universitari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino regolarmente in possesso di autorizzazione provinciale all’attività di tassidermia».

 

     Art. 16. (Modifica alla legge regionale 27/2002 concernente norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della regione Friuli Venezia Giulia).

     1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27 (Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della regione Friuli Venezia Giulia), dopo le parole «le associazioni ornitologiche,» sono aggiunte le seguenti: «per assumere la gestione di cui all’articolo 2, comma 5, ovvero».

 

     Art. 17. (Norme finanziarie).

     1. Per le finalità di cui al comma 1 ter dell’articolo 36 della legge regionale 30/1999, come aggiunto dall’articolo 14, comma 16, è autorizzata la spesa complessiva di 120.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, a carico dell’unità previsionale di base 11.6.23.1.138 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 3162 (1.1.162.2.08.14) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - Servizio per la conservazione della fauna e della caccia - con la denominazione «Contributi alle riserve di caccia o agli altri soggetti che esprimono il presidente pro tempore del distretto venatorio per le spese di segreteria del distretto» e con lo stanziamento complessivo di 120.000 euro, suddiviso in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005.

     2. All’onere complessivo di 120.000 euro derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante storno di pari importo dall’unità previsionale di base 11.6.23.1.950 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 4258 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, il cui stanziamento è ridotto di pari importo per gli anni dal 2003 al 2005, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

     3. Per le finalità previste dall’articolo 24 della legge regionale 34/1981, come modificato dall’articolo 7, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di 52.000 euro, suddivisa in ragione di 26.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell’unità previsionale di base 4.5.23.1.1212, che si istituisce a decorrere dall’anno 2003 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 - alla funzione obiettivo n. 4 - programma 4.5 - Rubrica n. 23 - spese correnti - con la denominazione «Contributi per iniziative in materia di fauna selvatica e flora spontanea», con riferimento al capitolo 2829 (1.1.152.2.08.11) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - Servizio degli affari amministrativi, contabili e del contenzioso - con la denominazione «Contributi a favore di Province, Comuni, altri enti pubblici ed associazioni culturali per la valorizzazione, la salvaguardia e la divulgazione delle conoscenze relative alla fauna minore e alla flora» e con lo stanziamento complessivo di 52.000 euro, suddiviso in ragione di 26.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

     4. All’onere complessivo di 52.000 euro derivante dall’autorizzazione di spesa di cui al comma 3 si fa fronte mediante storno di pari importo dall’unità previsionale di base 4.5.23.1.1790 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 2972 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, il cui stanziamento è ridotto di pari importo per gli anni 2003 e 2004, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

 

 

Allegato A

(Riferito all’articolo 2, comma 3)

 

Limiti e archi temporali per il prelievo in attuazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva n. 79/409/CEE

SPECIE per stagione venatoria

Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore N. uccelli

Limite massimo di prelievo per cacciatore N. uccelli

TEMPI Stagione venatoria 2002/2003 2003/2004

STORNO(Sturnus vulgaris)

20

100

Dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre

TORTORADAL COLLARE ORIENTALE (Streptopelia decaocto)

10

50

Dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre

CORMORANO (Phalacrocorax carbo)

5

20

Dalla terza domenica di settembre fino al 30 gennaio

COLOMBO URBANO(Columba livia var. domestica)

10

50

Dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre

 


[1] Capo abrogato dall’art. 28 della L.R. 25 agosto 2006, n. 17.

[2] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 25 agosto 2006, n. 17, che ha abrogato l’intero Capo I.

[3] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 25 agosto 2006, n. 17, che ha abrogato l’intero Capo I.

[4] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 25 agosto 2006, n. 17, che ha abrogato l’intero Capo I.

[5] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 25 agosto 2006, n. 17, che ha abrogato l’intero Capo I.

[6] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 25 agosto 2006, n. 17, che ha abrogato l’intero Capo I.

[7] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 25 agosto 2006, n. 17, che ha abrogato l’intero Capo I.

[8] Articolo abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[9] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1.

[10] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[11] Articolo abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[12] Articolo abrogato dall'art. 47 della L.R. 6 marzo 2008, n. 6.