§ 3.1.65 – L.R. 3 giugno 1981, n. 34.
Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:03/06/1981
Numero:34


Sommario
Art. 1.      La Regione intende impedire il depauperamento ed evitare l'estinzione delle specie più rare del patrimonio floristico del Friuli-Venezia Giulia, assicurandone alla collettività i vantaggi di un [...]
Art. 2.      Sono vietate la raccolta e la detenzione delle seguenti specie di piante o di parte di esse
Art. 3.      Fra tutte le specie della flora spontanea diverse da quelle elencate all'articolo precedente, è consentita la raccolta complessiva giornaliera, per persona, di non più di 10 (dieci) assi fiorali [...]
Art. 4.      E' vietato divellere, estirpare, asportare e distruggere le radici, i tuberi, i rizomi, i bulbi, i frutti ed i semi delle piante spontanee o parti di esse nonché di commerciare od offrire in [...]
Art. 5.      1. La raccolta delle piante spontanee o di parte di esse, comprese quelle elencate all’articolo 2, è consentita esclusivamente per scopi scientifici, didattici e officinali, previa [...]
Art. 6.      In deroga ai divieti e alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, è permessa la raccolta fino ad un massimo giornaliero di 1 Kg. delle parti commestibili allo stato fresco per persona delle [...]
Art. 7.      Sono escluse dai divieti e dalle limitazioni di cui alla presente legge le piante che provengono da colture effettuate in giardino od in aziende floricole e che siano accompagnate da un [...]
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16.      Nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia è vietato distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo Formica rufa (formica rossa) nonché asportare commerciare e vendere uova, [...]
Art. 17. 
Art. 17 bis. 
Art. 17 ter. 
Art. 18.      E' vietato catturare il gambero d'acqua dolce (Astacus)
Art. 19. 
Art. 20.      Chiunque violi le disposizioni contenute nella presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 20.000 e non superiore a lire 500.000
Art. 21.      Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge, si rinvia alla disciplina dettata con la legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78
Art. 22. 
Art. 23.      Al fine di esercitare una più vasta azione di vigilanza sull'applicazione della presente legge, possono essere nominate delle guardie giurate volontarie, indicate dall'Assessore regionale agli [...]
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26.  [29]
Art. 27.      E' abrogata la legge regionale 18 agosto 1972, n. 44
Art. 28.  [30]


§ 3.1.65 – L.R. 3 giugno 1981, n. 34. [1]

Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78.

(B.U. 3 giugno 1981, n. 63).

 

CAPO I

Norme per la tutela della flora spontanea [2]

 

Art. 1.

     La Regione intende impedire il depauperamento ed evitare l'estinzione delle specie più rare del patrimonio floristico del Friuli-Venezia Giulia, assicurandone alla collettività i vantaggi di un maggiore e più equilibrato godimento.

     Ai fini della presente legge il patrimonio indicato dal primo comma si considera costituito da tutte le specie erbacee ed arbustive che hanno diffusione naturale e spontanea.

 

     Art. 2.

     Sono vietate la raccolta e la detenzione delle seguenti specie di piante o di parte di esse:

1) Asphodelus albus Mill. (Asfodelo)

2) Cypripedium calceolus L. (Scarpette della Madonna)

3) Erucastrum palustre (Pir.) Vis. (Brassica palustre)

4) Eryngium alpinum L. (Regina delle Alpi)

5) Hemerocallis flava L. (Giglio dorato)

6) Iris illyrica Tom. (Iride celeste)

7) Iris pallida Lam. (Giaggiolo)

8) Leontopodium alpinum Cass. (Stella alpina)

9) Lilium bulbiferum L. (Giglio rosso)

10) Lilium carniolicum Bern. (Giglio arancione)

11) Lilium martagon L. (Giglio martagone)

12) Narcissus radiiflorus Salisb. (Narciso)

13) Nigritella nigra Rchb. (Nigritella)

14) Nuphar luteum S. et S. (Nannufero)

15) Nymphaea alba L. (Ninfea bianca)

16) Peonia officinalis L. (Peonia)

17) Phyteuma comosum L. (Raponzolo di roccia)

17 bis) Pinguicula poldinii J. Steiger & Casper (Pinguicola di Poldini) [3]

18) Primula auricula L. (Orecchia d'orso)

19) Pulsatilla montana (Hoppe) Rchb. (Anemone montana)

20) Wulfenia carinthiaca Jacq. (Wulfenia).

     L'elenco di cui al comma precedente potrà essere modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli enti locali, alle foreste ed allo sviluppo della montagna, sentite le Comunità montane ovvero le Province.

     Le denominazioni delle specie di cui al presente articolo e al successivo articolo 6 potranno, dietro richiesta degli Enti locali, essere pubblicate sugli organi di divulgazione nelle lingue e parlate locali.

 

     Art. 3.

     Fra tutte le specie della flora spontanea diverse da quelle elencate all'articolo precedente, è consentita la raccolta complessiva giornaliera, per persona, di non più di 10 (dieci) assi fiorali (steli fioriferi o fruttiferi) o di fronde se si tratta di felci, e di non più di un chilogrammo di muschio o di lecheni allo stato fresco.

 

     Art. 4.

     E' vietato divellere, estirpare, asportare e distruggere le radici, i tuberi, i rizomi, i bulbi, i frutti ed i semi delle piante spontanee o parti di esse nonché di commerciare od offrire in vendita le stesse.

 

     Art. 5.

     1. La raccolta delle piante spontanee o di parte di esse, comprese quelle elencate all’articolo 2, è consentita esclusivamente per scopi scientifici, didattici e officinali, previa autorizzazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio [4].

     L'autorizzazione è personale e deve indicare i termini di durata del permesso, gli scopi e la località della raccolta nonché la quantità e la qualità delle specie interessate.

     L'autorizzazione ha durata massima di un anno e può essere revocata in qualsiasi momento previa contestazione dell'inosservanza delle prescrizioni e condizioni dalla stessa stabilite.

 

     Art. 6.

     In deroga ai divieti e alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, è permessa la raccolta fino ad un massimo giornaliero di 1 Kg. delle parti commestibili allo stato fresco per persona delle specie di cui al seguente elenco:

1) Silene cucubalus Wibel (Bobbolini, Stringoli)

2) Taraxacum officinale W. et W. (Dente di Leone)

3) Galium mollugo L. (Caglio bianco)

4) Chenopodium sp. (Farinaccio selvatico)

5) Aruncus vulgaris Rafin (Barba di capra)

6) Papaver rhoeas L. (Papavero)

7) Urtica dioica L. (Ortica)

8) Mentha sp. L. (Menta)

9) Humulus Lupulus L. (Luppolo)

10) Ruscus aculeatus L. (Pungitopo)

11) Cardamine pratensis L. (Crescione)

12) TragoDogon pratensis L. (Barba di becco)

13) Symphytum officinale L. (Consolida maggiore)

14) Ruta graveolens L (Ruta)

15) Asperula odorata L. (Stellina odorosa)

16) Valerianella olitoria L. Poll. (Gallinelle lattughini)

17) Origanum vulgare L. (Origano)

18) Melissa officinalis L. (Melissa)

19) Allium schoenoprasum L. (Erba cipollina)

20) Rubus idaeus L. (Lampone)

21) Rubus fruticosus L. (Mora di rovo)

22) Vaccinium myrtillus L. (Mirtillo nero)

23) Vaccinium vitis-idaea L. (Mirtillo rosso)

24) Fragaria vesca L. (Fragola)

25) Arnica montana L. (Arnica)

26) Rosa canina L. (Rosa selvatica).

26 bis) Cicerbita alpina (Lattuga alpina) [5] 26 ter) Hippophae rhamboides (Olivello spinoso) [6];

26 quater) Asparagus officinalis L., Asparagus acutifolius L., Asparagus tenuifolius Lam. (Asparago selvatico) [7];

26 quinquies) Tamus communis L. (Tamaro) [8];

26 sexies) Equisetum sp. pl. L., tutte le specie (Equiseto o coda cavallina) [9].

 

     Art. 7.

     Sono escluse dai divieti e dalle limitazioni di cui alla presente legge le piante che provengono da colture effettuate in giardino od in aziende floricole e che siano accompagnate da un certificato di provenienza.

     Nessuna limitazione è posta a chi coltivi a qualunque titolo il terreno per la raccolta a proprio uso delle piante coltivate o cresciute spontaneamente nel fondo, di quelle infestanti i terreni coltivati nonché di quelle che si trovino entro il perimetro dei prati e dei prati-pascoli allorché vengano coinvolte nel taglio d'insieme con la fienagione e che sono eliminate mediante il diserbo dei fossi, scarpate e canali.

 

CAPO II [10]

Norme per la tutela dei funghi spontanei

 

     Art. 8. [11]

     [Al fine di conservare agli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla presenza dei funghi spontanei, questi, nel territorio della Regione, sono soggetti a vincolo di protezione.

     Può comunque essere ammessa la raccolta ed il trasporto per una quantità giornaliera per persona non superiore ai limiti previsti dal Regolamento di cui agli articoli successivi.

     E' vietato distruggere, calpestare e danneggiare la flora fungina.]

 

     Art. 9. [12]

     [Ai fini della raccolta dei funghi il territorio della regione Friuli- Venezia Giulia è suddiviso, in riserve che coincidono con i limiti amministrativi di ciascun Comune, fatto salvo il disposto del successivo articolo 13.

     Le Comunità montane per i territori di rispettiva competenza e, per il restante territorio, le Province stabiliscono con proprio Regolamento, secondo uno schema predisposto dalla Regione, i quantitativi massimi ammessi per persona e per ciascun giorno della raccolta dei funghi ed ogni altro criterio di gestione del patrimonio fungino, nei limiti comunque previsti dalla presente legge.

     Ciascun Comune può anche interdire su tutto o parte del proprio territorio la raccolta dei funghi previa apposita tabellazione.

     Il Regolamento di cui al presente articolo fissa anche il numero massimo complessivo di permessi che ciascun Comune può rilasciare ai raccoglitori che ne facciano domanda; a tal fine viene istituito un registro dei permessi rilasciati.]

 

     Art. 10. [13]

     [Il permesso rilasciato da un Comune classificato montano è valido su tutto il territorio della Comunità montana di appartenenza di detto Comune.]

 

     Art. 11. [14]

     [Qualora ricorrano particolari favorevoli condizioni di produzione, il Sindaco può autorizzare, nel territorio di propria competenza, nel limite massimo di cinque permessi annuali ogni mille ettari di territorio boscato, la raccolta dei funghi nelle quantità che verranno stabilire dal Regolamento.

     L'autorizzazione è personale e deve indicare il perimetro delle località di raccolta, la quantità massima giornaliera concessa e la durata del permesso che non può comunque eccedere l'arco dell'anno solare nel quale è stato rilasciato.

     Detta autorizzazione è riservata esclusivamente a coloro per i quali la raccolta costituisce fonte di lavoro e di sussistenza o di integrazione del reddito.

     La richiesta di autorizzazione è rivolta al Sindaco.]

 

     Art. 12. [15]

     [Il Sindaco, previo parere dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente, può concedere l'autorizzazione, su presentazione di apposita domanda, ad Enti ed Istituti che abbiano scopo scientifico, didattico o di ricerca, per la raccolta di funghi in deroga ai limiti e alle modalità previsti dalla presente legge.]

 

     Art. 13. [16]

     [La raccolta dei funghi può essere comunque interdetta dal proprietario del fondo o da chi ne ha titolo legittimo con l'apposizione di tabelle nei modi previsti dalle leggi vigenti e recanti l'esplicito divieto.]

 

     Art. 14. [17]

     [E' vietato, nell'ambito del territorio della Regione effettuare la raccolta dei funghi durante la notte da un'ora dopo il tramonto al un'ora prima della levata del sole.

     E' vietato, altresì, usare nella raccolta dei funghi rastrelli, uncini od altri mezzi che possono provocare danneggiamento allo strato umifero del terreno.

     E' fatto obbligo ai cercatori di pulire i funghi sommariamente all'atto della raccolta e di trasportarli in contenitori rigidi ed areati.]

 

     Art. 15. [18]

     [Su proposta dell'Assessore agli enti locali, alle foreste ed allo sviluppo della montagna, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, la raccolta dei funghi può essere vietata in quelle zone dove la Direzione regionale delle foreste preveda il verificarsi, nell'ecosistema forestale, di sensibili modificazioni dei fattori biotici o abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco.]

 

CAPO III

Tutela di alcune specie della fauna minore

 

     Art. 16.

     Nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia è vietato distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo Formica rufa (formica rossa) nonché asportare commerciare e vendere uova, larve e adulti di detta specie.

 

     Art. 17. [19]

     1. La cattura delle specie del genere Rana (Rana), fatto salvo quanto disposto dal comma 2, è vietata.

     2. E’ consentita la cattura della specie Rana temporaria nei territori montani, così come individuati dalla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione delle Comunità montane del Friuli Venezia Giulia), con esclusione di quelli ricadenti nelle Province di Gorizia e di Trieste dall’1 luglio al 28 febbraio e della specie Rana esculenta nei restanti territori montani e nella pianura dall’1 giugno al 31 gennaio.

     3. Il quantitativo massimo giornaliero catturabile per persona è fissato in chilogrammi uno.

     4. Il comma 2 non trova applicazione nelle aree protette di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e successive modificazioni.

     5. Le specie Rana dalmatina, Rana latastei, Rana lessonae e Rana ridibunda sono specie protette e la loro cattura è vietata in tutto il territorio regionale durante tutto l’arco dell’anno.

 

     Art. 17 bis. [20]

     1. La cattura di tutte le specie del genere Helix L. (Lumaca con chiocciola) è vietata dall’1 giugno al 30 giugno e dall’1 settembre al 30 settembre.

     2. Al di fuori del periodo di cui al comma 1, la cattura di molluschi del genere Helix è consentita per una quantità giornaliera non superiore a chilogrammi due per persona.

 

     Art. 17 ter. [21]

     1. Il Presidente della Regione, fatte salve comunque le norme di conservazione e di tutela specifiche dettate dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, può adottare, sentita la Direzione regionale delle foreste e della caccia, adeguati provvedimenti di limitazione o di sospensione della cattura delle specie contemplate dai commi 1 e 2 dell’articolo 17 in relazione all’insorgere di variazioni negative incompatibili con un loro stato di conservazione soddisfacente.

     2. La Direzione regionale delle foreste e della caccia promuove attività di monitoraggio dello stato di conservazione delle specie di cui agli articoli 17 e 17 bis.

 

     Art. 18.

     E' vietato catturare il gambero d'acqua dolce (Astacus).

 

CAPO IV

Norma transitoria

 

     Art. 19. [22]

 

CAPO V

Vigilanza e sanzioni

 

     Art. 20.

     Chiunque violi le disposizioni contenute nella presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 20.000 e non superiore a lire 500.000.

     La violazione è presunta quando, a formale richiesta da parte del personale adibito alla sorveglianza, nell'ambito delle zone di raccolta, sia opposto rifiuto all'apertura dei contenitori portatili o dei mezzi di trasporto.

     La raccolta delle piante protette, dei funghi e della fauna minore in violazione delle disposizioni della presente legge comporta altresì la loro confisca in via amministrativa.

 

     Art. 21.

     Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge, si rinvia alla disciplina dettata con la legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78.

 

CAPO VI

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78

 

     Art. 22. [23]

 

     Art. 23.

     Al fine di esercitare una più vasta azione di vigilanza sull'applicazione della presente legge, possono essere nominate delle guardie giurate volontarie, indicate dall'Assessore regionale agli enti locali, alle foreste ed allo sviluppo della montagna, fra coloro che avranno superato un corso di istruzione organizzato dalla Regione secondo quando stabilito dal successivo articolo.

     All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni della presente legge provvedono altresì le guardie giurate volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e che siano in possesso di decreto prefettizio per l'espletamento delle attività di vigilanza sulla tutela dell'ambiente e della fauna [24].

     I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni della presente legge devono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione all'esercizio della funzione. I soggetti e gli organi che procedono all'accertamento delle violazioni ai sensi del presente articolo sono titolari dei poteri previsti dall'articolo 13, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti [25].

 

CAPO VII

Disposizioni finanziarie e finali

 

     Art. 24. [26]

     [1. Ai fini della valorizzazione, salvaguardia e divulgazione della conoscenza relativa al contenuto della presente legge sulla fauna minore e sulla flora, vengono finanziate da parte della Direzione regionale delle foreste e della caccia iniziative per la realizzazione di mostre, convegni o materiale divulgativo con azioni dirette o con contributi a favore di Province, Comuni e altri enti pubblici nella misura del 100 per cento, nonché a favore di associazioni culturali nella misura del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

     2. La richiesta di concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale delle foreste e della caccia - Servizio degli affari amministrativi, contabili e del contenzioso - entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, corredata di una relazione illustrativa dell’attività da realizzare nell’anno di riferimento, ovvero nell’anno successivo, e del relativo preventivo di spesa. L’erogazione del contributo può avvenire in via anticipata ed in un’unica soluzione. La spesa deve essere documentata entro l’anno successivo a quello nel quale è avvenuta [27].]

 

          Art. 25. [28]

 

     Art. 26. [29]

 

     Art. 27.

     E' abrogata la legge regionale 18 agosto 1972, n. 44.

 

     Art. 28. [30]


[1] Abrogata dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9, fatto salvo quanto previsto dall'art. 98 della stessa L.R. 9/2007.

[2] Vedi anche l'art. 15 della L.R. 8 aprile 1982, n. 22, nonché la normativa sul decentramento di cui all'art. 55 della L.R. 9 marzo 1988, n 10.

[3] Numero inserito dal D.P.G.R. 26 febbraio 2005, n. 053/Pres..

[4] Comma così sostituito dall'art. 31 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24.

[5] Numero aggiunto dall'art. 4 della L.R. 19 agosto 1996, n. 32.

[6] Numero aggiunto dall'art. 4 della L.R. 19 agosto 1996, n. 32.

[7] Numero aggiunto dall’art. 7 della L.R. 17 aprile 2003, n. 10.

[8] Numero aggiunto dall’art. 7 della L.R. 17 aprile 2003, n. 10.

[9] Numero aggiunto dall’art. 7 della L.R. 17 aprile 2003, n. 10.

[10] Capo abrogato dall'art. 5 della L.R. 15 maggio 2000, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 5 della L.R. 12/2000.

[11] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 15 maggio 2000, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 5 della L.R. 12/2000.

[12] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 15 maggio 2000, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 5 della L.R. 12/2000.

[13] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 15 maggio 2000, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 5 della L.R. 12/2000.

[14] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 15 maggio 2000, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 5 della L.R. 12/2000.

[15] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 15 maggio 2000, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 5 della L.R. 12/2000.

[16] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 15 maggio 2000, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 5 della L.R. 12/2000.

[17] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 15 maggio 2000, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 5 della L.R. 12/2000.

[18] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 15 maggio 2000, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 5 della L.R. 12/2000.

[19] Articolo così sostituito dall’art. 7 della L.R. 17 aprile 2003, n. 10.

[20] Articolo aggiunto dall’art. 7 della L.R. 17 aprile 2003, n. 10.

[21] Articolo aggiunto dall’art. 7 della L.R. 17 aprile 2003, n. 10.

[22] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 15 aprile 1991, n. 15.

[23] Norma sostitutiva del primo comma dell'art. 3 della L.R. 1 settembre 1979, n. 58.

[24] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 15 maggio 2000, n. 12.

[25] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 15 maggio 2000, n. 12.

[26] Articolo così sostituito dall’art. 7 della L.R. 17 aprile 2003, n. 10, e abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata. La disposizione che ha abrogato il presente articolo è stata abrogata dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[27] Comma così modificato dall’art. 27 della 25 agosto 2006, n. 17.

[28] Articolo abrogato dall’art. 7 della L.R. 17 aprile 2003, n. 10.

[29] Articolo abrogato dall’art. 7 della L.R. 17 aprile 2003, n. 10.

[30] Articolo abrogato dall’art. 7 della L.R. 17 aprile 2003, n. 10.