§ 3.1.125 - L.R. 15 aprile 1991, n. 15.
Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:15/04/1991
Numero:15


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 


§ 3.1.125 - L.R. 15 aprile 1991, n. 15. [1]

Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3.

(B.U. 16 aprile 1991, n. 50).

 

Art. 1.

     1. E' vietato compiere percorsi fuoristrada con i veicoli a motore, come individuati dall'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'articolo 21 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

     2. Tra i mezzi suddetti si intendono comprese anche le motoslitte, i gatti delle nevi, gli hovercrafts, i caravan ed i rimorchi di qualsiasi genere.

     3. Nell'ambito dei medesimi territori e per i mezzi di cui ai commi 1 e 2 sono vietati altresì la circolazione ed il parcheggio su tutti i sentieri e le mulattiere.

     4. La presente legge non trova applicazione nei territori di cui al comma 1, ricadenti nei perimetri di parchi o riserve naturali per i quali sia in vigore il relativo regolamento [2].

 

     Art. 2.

     1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, emesso su conforme deliberazione della stessa, da assumersi su proposta dell'Assessore competente, è approvato l'elenco delle strade, ubicate nei territori considerati nell'articolo 1, che sono interdette al pubblico transito dei mezzi indicati nel medesimo articolo 1 [3].

     2. Al fine di formulare la proposta di cui al comma 1 l'Assessore regionale competente consulta i Comuni territorialmente interessati, che fanno pervenire il proprio parere entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta [4].

     3. L'elenco di cui al comma 1, oltre a comprendere la viabilità forestale, come definita dall'articolo 26 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, include le strade aventi finalità in prevalenza agro- silvo-pastorali o di servizio rispetto ad ambiti di rilevante valore naturalistico, ovvero rispetto ad opere ed interventi di sistemazione idraulico-forestale. Esso può essere variato in relazione ad intervenute necessità con le medesime procedure seguite per l'approvazione [5].

     4. Il decreto di approvazione dell'elenco e l'allegato elenco vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il decreto costituisce titolo per la posa in opera della segnaletica di cui all'articolo 7. Fino alla pubblicazione del decreto di approvazione dell'elenco delle strade interdette al pubblico transito restano in vigore i divieti di percorrenza su tutta la viabilità forestale come definita dall'articolo 26 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38.

     5. L'inclusione di una strada nell'elenco di cui al comma 1 comporta impossibilità di una classificazione fra le strade provinciali, comunali o vicinali. L'inclusione comporta comunque l'automatica cancellazione dall'elenco comunale delle strade vicinali di quelle che già figurino iscritte.

     6. Il transito ed il parcheggio sulle strade considerate nel presente articolo è equiparato, agli effetti della presente legge, a percorsi fuoristrada [6].

 

     Art. 3.

     1. Sono esclusi dall'osservanza del divieto di cui agli articoli 1 e 2:

     a) i mezzi a motore impegnati per lo svolgimento di funzioni o servizi pubblici, per la progettazione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, per esercitazioni ed operazioni di pronto soccorso o di protezione civile promosse dagli enti pubblici competenti;

     b) i mezzi dei proprietari, conduttori od aventi altro titolo idoneo necessari a raggiungere gli immobili di rispettiva appartenenza quando non vi sia altra strada che lo consenta;

     c) i mezzi e le macchine operatrici impegnati nella gestione e nella utilizzazione di patrimoni agro-silvo-pastorali, nell'apertura e manutenzione delle piste sciistiche, nei rifornimenti e nella manutenzione degli impianti ricettivi, nell'attività estrattiva di cave o miniere;

     d) i mezzi utilizzati per l'accesso alle malghe monticate, agli esercizi pubblici in genere ed agli immobili adibiti ad attività commerciali legittimamente autorizzate [7];

     d bis) i mezzi delle persone invalide o affette da ridotte capacità di deambulazione, munite dell'apposito contrassegno rilasciato dal Comune di residenza [8];

     d ter) i mezzi a motore impegnati per le attività di recupero della fauna selvatica ferita di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), per la durata delle operazioni di recupero e comunque non oltre trentasei ore dalla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 11 bis [9];

     d-quater) i mezzi a motore impegnati nella raccolta dei funghi epigei a fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione, autorizzata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), per la durata dell'autorizzazione medesima, o consentita ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della legge regionale 25/2017 [10].

     1 bis. Sono altresì esclusi dall'osservanza del divieto di cui agli articoli 1 e 2 i mezzi a motore utilizzati per approssimarsi, nel periodo di apertura al pubblico, ai rifugi non raggiungibili dalla viabilità forestale. Entro tre giorni dalla richiesta del personale adibito alla vigilanza, è presentata documentazione utile a comprovare l'avvenuto raggiungimento del rifugio [11].

     1 ter. Nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, è consentita la circolazione delle motoslitte su percorsi specifici, individuati secondo le procedure di cui all'articolo 2, a condizione che gli stessi risultino appositamente segnalati e provvisti di indicazioni riguardo ai limiti di utilizzo, nel rispetto della normativa ambientale e paesaggistica [12].

     2. Possono essere ammessi, previa autorizzazione, alla circolazione lungo i percorsi di cui agli articoli 1 e 2:

     a) i mezzi impiegati nell'esecuzione e nella manutenzione di opere su proprietà privata;

     b) i mezzi impiegati nelle rilevazioni scientifiche o didattiche da parte di istituzioni scientifiche riconosciute;

     c) i mezzi impiegati nell'espletamento dell'attività speleologica di cui alle leggi regionali 1º settembre 1966, n. 27 e 28 ottobre 1980, n. 55, per la tutela e promozione del patrimonio speleologico;

     d) [13];

     e) i mezzi impiegati dai maestri di sci o dalle guide alpine o aspiranti guide alpine, di cui alla legge regionale 15 giugno 1984, n. 21, e dalle guide naturalistiche di cui alla legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2, limitatamente alle attività volte alla conoscenza, valorizzazione e rispetto dell'ambiente naturale;

     f) i mezzi impiegati in manifestazioni ivi comprese quelle a carattere sportivo perseguenti anche il fine della conoscenza, valorizzazione e rispetto dell'ambiente naturale o comunque con esso compatibili, organizzate da enti pubblici o da associazioni considerate nel titolo II del Codice Civile;

     g) i mezzi impiegati in manifestazioni anche a carattere sportivo che si svolgono all'interno dei territori di cui agli articoli 1 e 2 utilizzati come poligoni ed aree addestrative dall'Esercito, purché sia rilasciato un nulla osta da parte del Corpo d'armata competente per territorio [14];

     h) i mezzi impiegati da organi di informazione previa dichiarazione del rispettivo direttore responsabile;

     i) i mezzi impiegati nell'esercizio di una professione o di una attività di lavoro subordinato occasionali e non ricorrenti che debbano essere svolte lungo i percorsi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 quando essi siano compatibili con i vincoli e la salvaguardia specifici cui i territori, i parchi, gli ambiti di tutela e le strade risultino assoggettati;

     i bis) i mezzi impiegati in iniziative e attività destinate ad accompagnare persone con difficoltà di deambulazione al fine della conoscenza, valorizzazione e rispetto dei siti legati alla Prima guerra mondiale, organizzate da enti pubblici, da associazioni, da guide turistiche o da esperti specializzati di cui all'articolo 6 [15].

     3. I Comuni competenti per territorio autorizzano la circolazione lungo i percorsi di cui agli articoli 1 e 2 in presenza dei seguenti presupposti:

a) utilizzo, da parte di residenti, di mezzi per l'esecuzione di attività agro-silvo-pastorali, economico-produttive ed altre attività socialmente utili;

b) utilizzo di mezzi strettamente necessari alle operazioni di gestione delle riserve di caccia e all'esercizio dell'attività venatoria [16].

     3 bis. Il Comune trasmette copia dell'autorizzazione di cui al comma 3 all'Ispettorato forestale competente per territorio e rilascia apposito contrassegno, conforme al modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di foreste, da apporsi sui mezzi autorizzati [17].

     4. Le esclusioni e le autorizzazioni si intendono previste o rilasciate per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività per le quali le stesse sono previste o rilasciate e per il tratto predeterminato e più funzionale rispetto alle attività medesime. Con gli stessi limiti temporali e spaziali, le autorizzazioni all'esecuzione di attività in deroga ai vincoli idrogeologici, di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, ed i provvedimenti a tali autorizzazioni equiparati per legge, equivalgono alle autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3.

     5. Ai fini del presente articolo si intendono per:

     a) «funzioni pubbliche» quelle legislative, giurisdizionali e amministrative previste e rientranti fra i compiti istituzionali degli enti pubblici o dei loro consorzi o dei pubblici ufficiali, ad essi attribuiti dalle leggi, dai regolamenti o dagli statuti;

     b) «servizi pubblici» quelle attività economiche comportanti la messa a disposizione dei cittadini di prestazioni e servizi conducibili da enti pubblici in regime di monopolio mediante aziende speciali, concessione ai privati o in via diretta.

     6. Quanti fruiscono delle esenzioni o delle autorizzazioni o, comunque, abbiano titolo ad esse sono solidalmente obbligati al ripristino dei luoghi eventualmente manomessi, alterati o deteriorati in tutto o in parte nell'esercizio o a causa delle esenzioni o autorizzazioni medesime.

     7. L'inottemperanza alla diffida al ripristino di cui al comma 6 comporta l'esecuzione d'ufficio dello stesso, salvo recupero delle spese corrispondenti a carico degli inottemperanti nelle forme e nei modi previsti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

     8. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2, lettera f), qualora si riferiscano ad attività od utilizzazioni che facciano ritenere probabili il verificarsi di manomissioni, alterazioni o deterioramenti dei luoghi interessati, è subordinato alla costituzione di idonea e congrua cauzione o equivalente fideiussione a garanzia della puntuale e corretta esecuzione dei lavori di ripristino. La determinazione dell'importo è effettuata dall'organo competente al rilascio dell'autorizzazione medesima [18].

 

     Art. 4.

     1. Sono abrogati l'articolo 19 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34, e l'articolo 8 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14.

 

     Art. 5.

     1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2, vengono rilasciate, su richiesta motivata degli aventi titolo, in base ad idonea documentazione, dalle Province e, nei territori di rispettiva competenza, dalle Comunità montane [19].

     2. Nel caso di gestione di comproprietà immobiliare l'autorizzazione sarà rilasciata all'amministratore della proprietà collettiva o ad altra persona da essa designata in via continuativa.

     3. Le autorizzazioni contengono il tipo e gli estremi della targa del mezzo o dei mezzi autorizzati, le generalità del conducente, il periodo di validità dell'autorizzazione e l'indicazione del percorso autorizzato.

     3 bis. Su conforme deliberazione della Giunta regionale, l'Assessore regionale competente può rilasciare autorizzazioni in deroga alle disposizioni della presente legge in presenza di avvenimenti di rilevanza nazionale ed internazionale ed in conformità alle disposizioni stabilite da apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione delLa Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare competente [20].

     3 ter. Qualora l'autorizzazione venga rilasciata in occasione di avvenimenti, manifestazioni o attività che comportino la partecipazione di una pluralità di mezzi motorizzati, la stessa potrà essere intestata all'organizzatore o comunque al responsabile. Nelle stesse occasioni può altresì derogarsi ad uno o più degli elementi delle autorizzazioni specificati al comma 3, nonché ad una o più prescrizioni di cui all'articolo 6. Tutte le deroghe ipotizzate nel presente comma debbono essere esplicitamente indicate nel provvedimento di autorizzazione [21].

 

     Art. 6.

     1. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane rilasciano d'ufficio, contestualmente all'autorizzazione, speciali contrassegni di riconoscimento da apporsi sugli automezzi autorizzati a derogare ai divieti ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 [22].

     2. I contrassegni devono indicare l'ente emittente, il periodo di validità, di norma corrispondente all'attività autorizzata in deroga, il percorso concesso nonché gli estremi dell'eventuale autorizzazione [23].

     3. Chiunque si avvalga dei mezzi di cui al precedente articolo 1, non muniti di scritte o simboli che ne rendano esternamente ed inequivocabilmente legittimo l'uso, è tenuto ad applicare al mezzo, in punto visibile, l'apposito contrassegno di cui ai commi 1 e 2. Gli utilizzatori dei mezzi debbono comunque esibire a richiesta l'autorizzazione di cui sono in possesso.

     4. In ogni caso la persona oggetto di accertamento ha tre giorni di tempo dalla formale richiesta del personale adibito alla vigilanza per esibire il titolo legittimante l'impiego del mezzo fuori strada ovvero sulle strade interdette.

     5. L’ente emittente verifica periodicamente la permanente validità ed idoneità del titolo a fondamento delle esenzioni dal divieto di cui ai precedenti articoli 1 e 2, ovvero a fondamento delle autorizzazioni rilasciate, richiedendo l'esibizione della necessaria e recente documentazione [24].

     5 bis. Chiunque si avvalga dei mezzi di cui all'articolo 1 per lo svolgimento di attività escluse dal divieto può richiedere il rilascio dell'apposito contrassegno previsto ai precedenti commi la cui applicazione su detti mezzi impiegati è del tutto facoltativa [25].

 

     Art. 7.

     1. Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione, a cura e spese dell'Amministrazione regionale, di apposito segnale, nonché di un pannello riportante gli estremi della presente legge, all'inizio delle strade interdette al transito ai sensi dell'articolo 2.

     2. Alla segnaletica suddetta può accompagnarsi la posa in opera, sempre a cura e spese dell'Amministrazione regionale, di una sbarra munita di serratura. In tal caso l'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio consegnerà un esemplare della chiave a tutti gli aventi titolo, per la durata di idoneità dello stesso, con l'obbligo di chiudere la sbarra dopo ogni passaggio. Un esemplare della chiave dovrà essere sempre disponibile presso la Stazione forestale e presso il Comune territorialmente competenti.

     3. Per le strade private la posa in opera della sbarra di cui al comma 2 è subordinata alla richiesta in tal senso formulata dal proprietario.

     4. La chiave stessa dovrà essere restituita alla scadenza dell'autorizzazione.

 

     Art. 8.

     1. La violazione del divieto di circolazione di cui all'articolo 1 comporta per il trasgressore il pagamento di una sanzione amministrativa da 82,63 euro a 516,46 euro. Nel caso in cui la violazione avvenga sulle strade di cui all'articolo 2 la sanzione è dimezzata [26].

     1 bis. In caso di circolazione delle motoslitte in difformità a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1 ter, si applica la sanzione di cui al primo periodo del comma 1 [27].

     2. Fermo restando il disposto del precedente comma 1, qualsiasi comportamento che violi ogni altro obbligo o divieto contenuto nella presente legge comporta per il trasgressore l'ulteriore pagamento di una sanzione amministrativa da 25,82 euro a 154,94 euro [28].

     3. La rimozione, il danneggiamento, la distruzione della segnaletica o delle sbarre ovvero la mancata riconsegna delle chiavi di cui al precedente articolo 7 comporta per i responsabili l'obbligo del rimborso del costo sostenuto dall'Amministrazione regionale per le riparazioni, la rimessa in pristino o la sostituzione del materiale.

     3 bis. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, qualora l'infrazione a norme della presente legge abbia altresì comportato manomissione, alterazione o deterioramento dei luoghi considerati negli articoli 1 e 2, i responsabili sono tenuti alla restituzione in pristino [29].

     3 ter. L'inottemperanza all'obbligo suddetto, malgrado formale diffida, comporta l'applicazione del comma 7 dell'articolo 3 [30].

     3 quater. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile o lo sia in modo soltanto parziale, viene irrogata una ulteriore sanzione pecuniaria da un minimo di 774,69 euro a un massimo di 6.197,49 euro in rapporto alla gravità , del danno arrecato [31].

     3 quinquies. All'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale secondo le modalità della legge regionale 1/1984 [32].

 

     Art. 9.

     1. L'articolo 11 bis della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come inserito con l'articolo 8 della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3, è abrogato.

 

     Art. 10.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 7 viene autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1991.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 viene istituito - alla Rubrica n. 12 - programma 1.3.1. - spese d'investimento - categoria 2.1. - Sezione X, il capitolo 2855 (2.1.210.3.10.11) con la denominazione «Spese per l'apposizione di segnaletica e di sbarre sulle strade interdette al pubblico transito, nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 50 milioni per l'anno 1991.

     3. Al predetto onere di lire 50 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 2979 dello stato di previsione precitato.

     4. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 2855 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.


[1] Abrogata dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9, con la decorrenza ivi prevista all'art. 98.

[2] Articolo già modificato dall'art. 1 della L.R. 18 dicembre 1992, n. 39 e così sostituito dall'art. 75 della L.R. 30 settembre 1996, n. 42.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 18 dicembre 1992, n. 39.

[4] Vedi nota che precede.

[5] Vedi nota [2].

[6] Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2, della L.R. 18 dicembre 1992, n. 39.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 39 della L.R. 19 aprile 1999, n. 8.

[8] Lettera inserita dall'art. 75 della L.R. 30 settembre 1996, n. 42.

[9] Lettera aggiunta dall'art. 3 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[10] Lettera aggiunta dall'art. 29 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[11] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[12] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.

[13] Lettera abrogata dall'art. 75 della L.R. 30 settembre 1996, n. 42.

[14] Lettera così sostituita dall'art. 119 della L.R. 17 giugno 1993, n. 47.

[15] Lettera aggiunta dall'art. 15 della L.R. 4 ottobre 2013, n. 11.

[16] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[17] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[18] Articolo sostituito dall'art. 3 della L.R. 18 dicembre 1992, n. 39 e così modificato dall'art. 34 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24.

[19] Comma sostituito dall'art. 75 della L.R. 30 settembre 1996, n. 42 e così modificato dall'art. 34 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24.

[20] Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, della L.R. 18 dicembre 1992, n. 39. Vedi anche le disposizioni di cui al secondo comma del medesimo articolo.

[21] Vedi nota che precede.

[22] Comma sostituito dall'art. 75 della L.R. 30 settembre 1996, n. 42 e così modificato dall'art. 34 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24.

[23] Comma sostituito dall'art. 5 della L.R. 18 dicembre 1992, n. 39 e così modificato dall'art. 34 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24.

[24] Comma così modificato dall'art. 34 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24.

[25] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 18 dicembre 1992, n. 39 e così modificato dall'art. 34 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24.

[26] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[27] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23 e così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[28] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[29] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 18 dicembre 1992, n. 39.

[30] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 18 dicembre 1992, n. 39.

[31] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 18 dicembre 1992, n. 39 e così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[32] Comma aggiunto dall'art. 99 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.