§ 1.2.95 - L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 ordinamento istituzionale
Data:21/12/2012
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 7/2000)
Art. 2.  (Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 7/2000)
Art. 3.  (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 7/2000)
Art. 4.  (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 7/2000)
Art. 5.  (Inserimento dell'articolo 14 bis nella legge regionale 7/2000)
Art. 6.  (Inserimento dell'articolo 16 bis nella legge regionale 7/2000
Art. 7.  (Modifica all'articolo 24 della legge regionale 7/2000)
Art. 8.  (Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 7/2000)
Art. 9.  (Sostituzione dell'articolo 27 della legge regionale 7/2000)
Art. 10.  (Inserimento dell'articolo 27 bis nella legge regionale 7/2000)
Art. 11.  (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 18/1996)
Art. 12.  (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 11/2011)
Art. 13.  (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 2/2000)
Art. 14.  (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 23/2002)
Art. 15.  (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 18/2006)
Art. 16.  (Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 10/1997)
Art. 17.  (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 11/2011)
Art. 18.  (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 15/1988)
Art. 19.  (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 30/2007)
Art. 20.  (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 21/2003)
Art. 21.  (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 14/2011)
Art. 22.  (Modifica all'articolo 22 della legge regionale 14/2011)
Art. 23.  (Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 3/2012)
Art. 24.  (Modifica all'articolo 17 della legge regionale 28/2007)
Art. 25.  (Modifica all'articolo 18 della legge regionale 28/2007)
Art. 26.  (Modifica all'articolo 21 della legge regionale 28/2007)
Art. 27.  (Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 28/2007)
Art. 28.  (Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 28/2007)
Art. 29.  (Modifica all'articolo 45 della legge regionale 28/2007)
Art. 30.  (Modifica all'articolo 55 della legge regionale 28/2007)
Art. 31.  (Modifica all'articolo 58 della legge regionale 28/2007)
Art. 32.  (Modifica all'articolo 59 della legge regionale 28/2007)
Art. 33.  (Modifica all'articolo 62 della legge regionale 28/2007)
Art. 34.  (Modifica all'articolo 63 della legge regionale 28/2007)
Art. 35.  (Modifica all'articolo 64 della legge regionale 28/2007)
Art. 36.  (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 14/1995)
Art. 37.  (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 10/1999)
Art. 38.  (Disposizioni in materia di incompatibilità relative alla carica di sindaco e di consigliere comunale)
Art. 39.  (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 13/1999)
Art. 40.  (Interventi in materia di politiche della sicurezza)
Art. 41.  (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 14/2012)
Art. 42.  (Modifica alla legge regionale 34/1991)
Art. 43.  (Funzionamento del gruppo europeo di cooperazione territoriale "Euregio Senza confini r. l.")
Art. 44.  (Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 2/2002)
Art. 45.  (Modifica all'articolo 32 della legge regionale 2/2002)
Art. 46.  (Inserimento dell'articolo 63 bis nella legge regionale 2/2002)
Art. 47.  (Sostituzione dell'articolo 67 della legge regionale 2/2002)
Art. 48.  (Sostituzione dell'articolo 68 della legge regionale 2/2002)
Art. 49.  (Modifica all'articolo 82 bis della legge regionale 2/2002)
Art. 50.  (Modifica all'articolo 85 della legge regionale 2/2002)
Art. 51.  (Inserimento dell'articolo 137 bis nella legge regionale 2/2002)
Art. 52.  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 29/2005)
Art. 53.  (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 29/2005)
Art. 54.  (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 29/2005)
Art. 55.  (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 29/2005)
Art. 56.  (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 29/2005)
Art. 57.  (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 29/2005)
Art. 58.  (Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 29/2005)
Art. 59.  (Modifica all'articolo 41 della legge regionale 29/2005)
Art. 60.  (Modifica all'articolo 44 della legge regionale 29/2005)
Art. 61.  (Modifica all'articolo 66 della legge regionale 29/2005)
Art. 62.  (Modifica all'articolo 67 della legge regionale 29/2005)
Art. 63.  (Modifiche all'articolo 68 della legge regionale 29/2005)
Art. 64.  (Modifica all'articoli 69 della legge regionale 29/2005)
Art. 65.  (Modifica all'articoli 70 della legge regionale 29/2005)
Art. 66.  (Modifiche all'articolo 72 della legge regionale 29/2005)
Art. 67.  (Modifica all'articolo 83 della legge regionale 29/2005)
Art. 68.  (Sostituzione dell'articolo 87 della legge regionale 29/2005)
Art. 69.  (Abrogazione dell'articolo 88 della legge regionale 29/2005)
Art. 70.  (Sostituzione dell'articolo 89 della legge regionale 29/2005)
Art. 71.  (Modifica all'articolo 105 della legge regionale 29/2005)
Art. 72.  (Inserimento dell'articolo 109 bis nella legge regionale 29/2005)
Art. 73.  (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 27/2007)
Art. 74.  (Interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 3 della legge regionale 27/2007)
Art. 75.  (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 20/2006)
Art. 76.  (Modifica alla legge regionale 12/2002)
Art. 77.  (Modifiche all'articolo 79 della legge regionale 7/2011)
Art. 78.  (Canali contributivi delegati a Unioncamere)
Art. 79.  (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 2/2012)
Art. 80.  (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 18/2005)
Art. 81.  (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 18/2005)
Art. 82.  (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 18/2005)
Art. 83.  (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 18/2005)
Art. 84.  (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 18/2005)
Art. 85.  (Inserimento dell'articolo 21 ante nella legge regionale 18/2005)
Art. 86.  (Modifica all'articolo 29 della legge regionale 18/2005)
Art. 87.  (Modifica all'articolo 30 della legge regionale 18/2005)
Art. 88.  (Modifiche all'articolo 40 della legge regionale 18/2005)
Art. 89.  (Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 18/2005)
Art. 90.  (Sostituzione dell'articolo 61 della legge regionale 18/2005)
Art. 91.  (Abrogazione dell'articolo 62 della legge regionale 18/2005)
Art. 92.  (Modifiche all'articolo 63 della legge regionale 18/2005)
Art. 93.  (Sostituzione dell'articolo 65 della legge regionale 18/2005)
Art. 94.  (Modifica all'articolo 77 della legge regionale 18/2005)
Art. 95.  (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 12/1988)
Art. 96.  (Abrogazione dell'articolo 22 della legge regionale 11/2009)
Art. 97.  (Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 18/2004)
Art. 98.  (Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 8/1977)
Art. 99.  (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 15/1991)
Art. 100.  (Modifica all'articolo 23 della legge regionale 17/2006)
Art. 101.  (Modifica all'articolo 26 della legge regionale 17/2006)
Art. 102.  (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 14/2007)
Art. 103.  (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 7/2008)
Art. 104.  (Modifica all'articolo 16 della legge regionale 17/2009)
Art. 105.  (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 25/1996)
Art. 106.  (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 5/2006)
Art. 107.  (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 5/2006)
Art. 108.  (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 5/2006)
Art. 109.  (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 22/2010)
Art. 110.  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 14/2012)
Art. 111.  (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 9/2007)
Art. 112.  (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 9/2007)
Art. 113.  (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 9/2007)
Art. 114.  (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 9/2007)
Art. 115.  (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 9/2007)
Art. 116.  (Modifica all'articolo 21 della legge regionale 9/2007)
Art. 117.  (Modifica all'articolo 23 della legge regionale 9/2007)
Art. 118.  (Modifica all'articolo 24 della legge regionale 9/2007)
Art. 119.  (Modifica all'articolo 31 della legge regionale 9/2007)
Art. 120.  (Modifica all'articolo 42 della legge regionale 9/2007)
Art. 121.  (Modifica all'articolo 45 della legge regionale 9/2007)
Art. 122.  (Sostituzione della rubrica della Sezione II del Capo III del Titolo III della legge regionale 9/2007)
Art. 123.  (Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 9/2007)
Art. 124.  (Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 9/2007)
Art. 125.  (Inserimento dell'articolo 52 bis nella legge regionale 9/2007)
Art. 126.  (Modifica all'articolo 53 della legge regionale 9/2007)
Art. 127.  (Modifica all'articolo 67 della legge regionale 9/2007)
Art. 128.  (Modifica alla rubrica della Sezione IV del Capo IV del Titolo III della legge regionale 9/2007)
Art. 129.  (Modifiche all'articolo 86 della legge regionale 9/2007)
Art. 130.  (Modifica all'articolo 92 della legge regionale 9/2007)
Art. 131.  (Modifica all'articolo 93 della legge regionale 9/2007)
Art. 132.  (Modifiche all'articolo 95 della legge regionale 9/2007)
Art. 133.  (Sostituzione dell'articolo 4 bis della legge regionale 12/2000)
Art. 134.  (Modifica all'articolo 02 della legge regionale 31/2005)
Art. 135.  (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 19/2009)
Art. 136.  (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 19/2009)
Art. 137.  (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 19/2009)
Art. 138.  (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 19/2009)
Art. 139.  (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 19/2009)
Art. 140.  (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 19/2009)
Art. 141.  (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 19/2009)
Art. 142.  (Modifica all'articolo 18 della legge regionale 19/2009)
Art. 143.  (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 19/2009)
Art. 144.  (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 19/2009)
Art. 145.  (Modifica all'articolo 23 della legge regionale 19/2009)
Art. 146.  (Sostituzione dell'articolo 26 della legge regionale 19/2009)
Art. 147.  (Modifica all'articolo 29 della legge regionale 19/2009)
Art. 148.  (Modifica all'articolo 33 della legge regionale 19/2009)
Art. 149.  (Modifica all'articolo 34 della legge regionale 19/2009)
Art. 150.  (Modifica all'articolo 35 della legge regionale 19/2009)
Art. 151.  (Inserimento dell'articolo 35 bis nella legge regionale 19/2009)
Art. 152.  (Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 19/2009)
Art. 153.  (Modifica all'articolo 39 della legge regionale 19/2009)
Art. 154.  (Modifica agli articoli 40, 41 e 44 della legge regionale 19/2009)
Art. 155.  (Inserimento dell'articolo 40 bis nella legge regionale 19/2009)
Art. 156.  (Modifica all'articolo 46 della legge regionale 19/2009)
Art. 157.  (Modifica all'articolo 47 della legge regionale 19/2009)
Art. 158.  (Modifica all'articolo 50 della legge regionale 19/2009)
Art. 159.  (Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 19/2009)
Art. 160.  (Modifica all'articolo 53 della legge regionale 19/2009)
Art. 161.  (Modifiche all'articolo 58 della legge regionale 19/2009)
Art. 162.  (Modifica all'articolo 59 della legge regionale 19/2009)
Art. 163.  (Modifica all'articolo 60 della legge regionale 19/2009)
Art. 164.  (Modifiche all'articolo 61 della legge regionale 19/2009)
Art. 165.  (Modifica agli articoli 8, 14, 27, 42 e 50 della legge regionale 19/2009)
Art. 166.  (Norma transitoria in materia di pianificazione territoriale regionale)
Art. 167.  (Acquisto di alloggi di edilizia convenzionata da parte delle ATER)
Art. 168.  (Locazione di alloggi di edilizia convenzionata)
Art. 169.  (Adeguamento del limite di reddito per l'accesso agli incentivi regionali in materia di edilizia convenzionata e agevolata antecedenti la legge regionale 6/2003)
Art. 170.  (Riammissione ai contributi di cui alla legge regionale 30/1988)
Art. 171.  (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 16/2009)
Art. 172.  (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 16/2009)
Art. 173.  (Abrogazione dell'articolo 7 della legge regionale 16/2009)
Art. 174.  (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 16/2009)
Art. 175.  (Modifiche all'articolo 5 bis della legge regionale 43/1990)
Art. 176.  (Abrogazioni in materia di VIA)
Art. 177.  (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 11/2005)
Art. 178.  (Modifica all'articolo 21 della legge regionale 6/1998)
Art. 179.  (Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 13/2002)
Art. 180.  (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 16/2007)
Art. 181.  (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 16/2007)
Art. 182.  (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 16/2007)
Art. 183.  (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 15/2007)
Art. 184.  (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 30/2007)
Art. 185.  (Inserimento dell'articolo 23 ter nella legge regionale 30/1987)
Art. 186.  (Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 16/2008)
Art. 187.  (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 14/2012)
Art. 188.  (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 19/2012)
Art. 189.  (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 19/2012)
Art. 190.  (Modifica all'articolo 34 della legge regionale 19/2012)
Art. 191.  (Modifica all'articolo 35 della legge regionale 19/2012)
Art. 192.  (Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 3/2011)
Art. 193.  (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 35/1986)
Art. 194.  (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 35/1986)
Art. 195.  (Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge regionale 35/1986)
Art. 196.  (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 35/1986)
Art. 197.  (Modifiche all'articolo 12 ter della legge regionale 35/1986)
Art. 198.  (Modifica all'articolo 16 della legge regionale 35/1986)
Art. 199.  (Inserimento dell'articolo 18 ter nella legge regionale 35/1986)
Art. 200.  (Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 35/1986)
Art. 201.  (Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 35/1986)
Art. 202.  (Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 6/2011)
Art. 203.  (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 16/2002)
Art. 204.  (Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 16/2002)
Art. 205.  (Inserimento dell'articolo 37 bis nella legge regionale 16/2002)
Art. 206.  (Modifica all'articolo 38 della legge regionale 16/2002)
Art. 207.  (Modifica all'articolo 57 della legge regionale 16/2002)
Art. 208.  (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 22/2010)
Art. 209.  (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 16/2008)
Art. 210.  (Modifica all'articolo 68 della legge regionale 16/2012)
Art. 211.  (Interventi di manutenzione ordinaria dell'alveo dei corsi d'acqua)
Art. 212.  (Concessioni di superfici prative costituenti argini e sponde di corsi d'acqua)
Art. 213.  (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 42/1996)
Art. 214.  (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 42/1996)
Art. 215.  (Modifica all'articolo 17 della legge regionale 42/1996)
Art. 216.  (Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 42/1996)
Art. 217.  (Sostituzione dell'articolo 27 della legge regionale 42/1996)
Art. 218.  (Modifica all'articolo 36 della legge regionale 42/1996)
Art. 219.  (Modifica all'articolo 40 della legge regionale 42/1996)
Art. 220.  (Modifica all'articolo 54 della legge regionale 42/1996)
Art. 221.  (Modifiche all'articolo 55 della legge regionale 42/1996)
Art. 222.  (Modifiche all'articolo 69 della legge regionale 42/1996)
Art. 223.  (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 9/2005)
Art. 224.  (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 9/2005)
Art. 225.  (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 14/2007)
Art. 226.  (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 7/2008)
Art. 227.  (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 7/2008)
Art. 228.  (Sostituzione dell'articolo 4 bis della legge regionale 19/1971)
Art. 229.  (Sostituzione dell'articolo 4 ter della legge regionale 19/1971)
Art. 230.  (Modifiche all'articolo 4 quinquies della legge regionale 19/1971)
Art. 231.  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 43/1988)
Art. 232.  (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 43/1988)
Art. 233.  (Abrogazione dell'articolo 3 bis della legge regionale 43/1988)
Art. 234.  (Modifica all'articolo 5 bis della legge regionale 43/1988)
Art. 235.  (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 43/1988)
Art. 236.  (Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 43/1988)
Art. 237.  (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 17/2008)
Art. 238.  (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 18/1995)
Art. 239.  (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 14/2002)
Art. 240.  (Modifica all'articolo 10 bis della legge regionale 14/2002)
Art. 241.  (Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 14/2002)
Art. 242.  (Modifica all'articolo 39 della legge regionale 14/2002)
Art. 243.  (Modifica all'articolo 41 della legge regionale 14/2002)
Art. 244.  (Modifica all'articolo 42 della legge regionale 14/2002)
Art. 245.  (Modifica all'articolo 43 della legge regionale 14/2002)
Art. 246.  (Modifica all'articolo 59 della legge regionale 14/2002)
Art. 247.  (Modifiche all'articolo 60 della legge regionale 14/2002)
Art. 248.  (Modifiche all'articolo 61 della legge regionale 14/2002)
Art. 249.  (Modifiche all'articolo 78 della legge regionale 14/2002)
Art. 250.  (Inserimento dell'articolo 78 bis nella legge regionale 14/2002)
Art. 251.  (Interpretazione autentica dell'articolo 51 della legge regionale 14/2002)
Art. 252.  (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 25/2004)
Art. 253.  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 22/2010)
Art. 254.  (Abrogazioni in materia di opere pubbliche)
Art. 255.  (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 11/2011)
Art. 256.  (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 14/2012)
Art. 257.  (Conferma di contributi per opere pubbliche)
Art. 258.  (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 3/2002)
Art. 259.  (Proroga di termini per intervento finanziato con risorse ASTER)
Art. 260.  (Proroga di termini per intervento finanziato con risorse ASTER)
Art. 261.  (Fissazione di termini per intervento finanziato con risorse ASTER)
Art. 262.  (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 12/1994)
Art. 263.  (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 20/2004)
Art. 264.  (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 22/2001)
Art. 265.  (Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 8/2011)
Art. 266.  (Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 8/2011)
Art. 267.  (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 8/2011)
Art. 268.  (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 12/2011)
Art. 269.  (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 12/2011)
Art. 270.  (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 12/2011)
Art. 271.  (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 12/2011)
Art. 272.  (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 12/2011)
Art. 273.  (Modifica all'articolo 23 della legge regionale 12/2011)
Art. 274.  (Modifica all'articolo 30 della legge regionale 12/2011)
Art. 275.  (Modifica all'articolo 41 della legge regionale 12/2011)
Art. 276.  (Modifica all'articolo 42 della legge regionale 12/2011)
Art. 277.  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 7/2012)
Art. 278.  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 8/2012)
Art. 279.  (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 20/2012)
Art. 280.  (Modifica all'articolo 16 della legge regionale 20/2012)
Art. 281.  (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 20/2012)
Art. 282.  (Modifica all'articolo 24 della legge regionale 20/2012)
Art. 283.  (Modifica all'articolo 32 della legge regionale 20/2012)
Art. 284.  (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 11/2006)
Art. 285.  (Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 7/2010)
Art. 286.  (Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 7/2010)
Art. 287.  (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 18/2011)
Art. 288.  (Modifica all'articolo 37 della legge regionale 60/1976)
Art. 289.  (Modifica all'articolo 38 della legge regionale 60/1976)
Art. 290.  (Sostituzione dell'articolo 39 della legge regionale 60/1976)
Art. 291.  (Modifiche all'articolo 40 della legge regionale 60/1976)
Art. 292.  (Modifica all'articolo 41 della legge regionale 60/1976)
Art. 293.  (Sostituzione dell'articolo 42 della legge regionale 60/1976)
Art. 294.  (Modifica all'articolo 43 della legge regionale 60/1976)
Art. 295.  (Sostituzione dell'articolo 49 della legge regionale 60/1976)
Art. 296.  (Sostituzione dell'articolo 51 della legge regionale 60/1976)
Art. 297.  (Abrogazione dell'articolo 14 bis della legge regionale 77/1981)
Art. 298.  (Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 77/1981)
Art. 299.  (Modifiche alla legge regionale 10/2008)
Art. 300.  (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 9/2008)
Art. 301.  (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 32/2002)
Art. 302.  (Modifica all'articolo 47 della legge regionale 16/2012 con reviviscenza dell'articolo 10 della legge regionale 32/2002)
Art. 303.  (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 4/1999)
Art. 304.  (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 18/2011)
Art. 305.  (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 14/2012)
Art. 306.  (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 29/2007)
Art. 307.  (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 4/2001)
Art. 308.  (Conferma di contributo per intervento in ambito sportivo)
Art. 309.  (Trasferimento di contributo per intervento in ambito sportivo)
Art. 310.  (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 11/2011)
Art. 311.  (Fissazione di termini per intervento finanziato con risorse ASTER)
Art. 312.  (Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge regionale 14/2012)
Art. 313.  (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 14/1991)
Art. 314.  (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 3/1998)
Art. 315.  (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 14/2012)
Art. 316.  (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 5/2012)
Art. 317.  (Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 5/2012)
Art. 318.  (Entrata in vigore)


§ 1.2.95 - L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

(B.U. 27 dicembre 2012, n. 52 - S.O. 28 dicembre 2012, n. 37)

 

TITOLO I

ASSETTO ISTITUZIONALE

 

CAPO I

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 7/2000)

1. All'articolo 3 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «termini stabiliti» sono inserite le seguenti: «, fermo restando quanto disposto dagli articoli 27 e 27 bis»;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1 bis. La mancata o tardiva adozione del provvedimento di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della performance individuale del responsabile del procedimento e del responsabile dell'istruttoria, nonchè, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), della responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile.

1 ter. In caso di inerzia del soggetto competente all'adozione del provvedimento trova applicazione il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, il quale è adeguato ai principi desumibili dall'articolo 2, commi da 9 bis a 9 quinquies, della legge 241/1990, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).

1 quater. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento il soggetto che ha richiesto il rilascio del provvedimento amministrativo può rivolgersi al soggetto competente a esercitare il potere sostitutivo perchè concluda il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.».

 

     Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 7/2000)

1. L'articolo 5 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 5

(Termine del procedimento)

1. Il termine per la conclusione di ciascun tipo di procedimento, ove non stabilito per legge o regolamento, è determinato con deliberazione della Giunta regionale o dell'organo di governo dell'ente regionale.

2. Il termine per la conclusione del procedimento non può essere superiore a novanta giorni.

3. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, il termine di cui al comma 2 può essere ampliato fino a un massimo di centottanta giorni.

4. Qualora il termine del procedimento non sia determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3, il procedimento si conclude entro il termine di trenta giorni.

5. I termini per la conclusione dei procedimenti comprendono anche quelli necessari per l'espletamento dei controlli interni di cui alla legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).

6. I termini previsti per ogni tipo di procedimento sono pubblicati sui siti web dell'Amministrazione regionale o degli Enti regionali.

7. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile), per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ). Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui al presente articolo.».

2. I termini dei procedimenti di durata superiore a centottanta giorni previsti in leggi regionali sono automaticamente ridotti a centottanta giorni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, della legge regionale 7/2000, come sostituito dal comma 1.

3. I termini di conclusione dei procedimenti superiori a novanta giorni, previsti in atti diversi dalle leggi regionali, sono adeguati a quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 3, della legge regionale 7/2000, come sostituito dal comma 1, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Decorso inutilmente il termine per l'adeguamento di cui al comma 3, i termini di conclusione dei procedimenti sono ridotti a novanta giorni.

5. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli non conclusi entro il termine di adeguamento di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i termini previgenti.

 

     Art. 3. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 7/2000) [1]

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) dopo le parole «in pendenza dei termini» sono inserite le seguenti: «non superiori a trenta giorni»;

b) alla lettera a bis) dopo le parole «in pendenza dei termini» sono inserite le seguenti: «non superiori a trenta giorni»;

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) in pendenza dell'acquisizione delle informazioni, dei dati e dei documenti di cui all'articolo 25, comma 2, qualora in possesso di Amministrazione pubblica diversa da quella procedente;»;

d) la lettera c) è abrogata;

e) alla lettera e) le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;

f) la lettera f) è abrogata;

g) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) in pendenza di accertamenti, verifiche e controlli imposti dalla normativa statale o comunitaria.».

 

     Art. 4. (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 7/2000)

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000 è inserita la seguente:

«d bis) il termine entro il quale deve concludersi il procedimento;».

 

     Art. 5. (Inserimento dell'articolo 14 bis nella legge regionale 7/2000) [2]

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 7/2000 è inserito il seguente:

«Art. 14 bis. (Banca dati dei procedimenti amministrativi e misure organizzative)

1. E' autorizzata l'istituzione di una banca dati informatica dei procedimenti amministrativi regionali ove ciascuna Direzione centrale indica i procedimenti di propria competenza, i relativi riferimenti normativi, il termine di conclusione del procedimento, le strutture competenti e il responsabile del procedimento. La banca dati è consultabile sul sito web dell'Amministrazione regionale.

2. Al fine di garantire l'effettiva conoscenza dello stato del procedimento in ogni sua fase, nella banca dati di cui al comma 1 sono, altresì, indicati, per ogni singolo procedimento, i dati relativi al responsabile dell'istruttoria e allo stato del procedimento stesso, ai quali possono accedere, con modalità riservata, i soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, che lo richiedono.

3. Nel caso in cui una struttura regionale presenti un eccezionale carico di lavoro in ordine alla conclusione dei procedimenti amministrativi, chiede alla Direzione centrale competente in materia di personale di adottare, ai sensi della disciplina contrattuale del personale regionale, tutte le misure necessarie a favorire il distacco del personale dipendente tra le strutture regionali.».

2. L'intervento previsto dal disposto di cui all'articolo 14 bis della legge regionale 7/2000, come inserito dal comma 1, è realizzato nell'ambito delle azioni contemplate dal "Programma triennale dei sistemi informativi della Regione Friuli Venezia Giulia per gli anni 2012-2014", approvato con deliberazione della Giunta regionale dell'1 febbraio 2012, n. 156, e a valere sullo stanziamento dell'unità di bilancio 11.3.2.1189 e del capitolo 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

 

     Art. 6. (Inserimento dell'articolo 16 bis nella legge regionale 7/2000 [3]

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 7/2000 è inserito il seguente:

«Art. 16 bis. (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza)

1. Nei procedimenti a istanza di parte il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti.

2. La comunicazione di cui al comma 1 interrompe i termini per concludere il procedimento, i quali iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo del medesimo comma. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali.».

 

     Art. 7. (Modifica all'articolo 24 della legge regionale 7/2000)

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 7/2000 le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni».

 

     Art. 8. (Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 7/2000) [4]

1. All'articolo 25 della legge regionale 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il responsabile dell'istruttoria del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, nonchè di tutti i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.»;

b) il comma 3 è abrogato.

 

     Art. 9. (Sostituzione dell'articolo 27 della legge regionale 7/2000)

1. L'articolo 27 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 27

(Segnalazione certificata di inizio attività)

1. Trova applicazione nei procedimenti disciplinati dalla Regione l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 241/1990.».

 

     Art. 10. (Inserimento dell'articolo 27 bis nella legge regionale 7/2000)

1. Dopo l'articolo 27 della legge regionale 7/2000 è inserito il seguente:

«Art. 27 bis. (Silenzio-assenso)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 27, nei procedimenti a istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nei termini di cui all'articolo 5, il provvedimento di diniego.

2. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e ai procedimenti in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e della salute, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonchè ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali e agli atti individuati con deliberazione della Giunta regionale.».

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

 

     Art. 11. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 18/1996)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), è inserito il seguente:
«6 bis. Al personale del Corpo forestale regionale che sia componente dell'organo esecutivo di un ente locale della Regione non può essere conferito l'incarico di coordinatore e di coordinatore sostituto di struttura stabile di livello inferiore al Servizio, avente funzioni di vigilanza, che operi nell'ambito territoriale dell'ente locale medesimo. Al personale regionale che sia componente dell'organo esecutivo di un ente locale della Regione non può essere conferito l'incarico di direttore del Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale.».

 

     Art. 12. (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 11/2011)

1. Dopo il comma 15 dell'articolo 12 (Finalità 11 - funzionamento della Regione), della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), è inserito il seguente:

«15 bis. Le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, gli enti del Servizio sanitario della regione e le aziende di cui al comma 15, possono mettere a disposizione della Scuola, al fine di assicurare il funzionamento della medesima, proprio personale; gli aspetti afferenti le modalità della messa a disposizione e i relativi oneri sono definiti con apposite convenzioni.».

 

     Art. 13. (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 2/2000)

1. Dopo il comma 75 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), è aggiunto il seguente:

«75 bis. Il coordinatore dell'Ufficio di collegamento di Bruxelles è competente alla stipula dei contratti, alla valutazione della congruità economica e all'attestazione di conformità della prestazione contrattuale afferenti ai procedimenti di competenza dell'Ufficio.».

2. Sono fatti salvi gli effetti dei contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO

 

     Art. 14. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 23/2002)

1. All'articolo 7 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 17 le parole «all'Amministrazione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «a enti, istituzioni e associazioni che esercitano l'attività nel campo sanitario o in quello socio-assistenziale senza fini di lucro»;

b) Il comma 18 è abrogato.

 

     Art. 15. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 18/2006)

1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 4 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area), è aggiunto il seguente:

«1 ter. I mobili e le attrezzature d'ufficio forniti dalla Regione in sede di primo insediamento della Fondazione, sono trasferiti definitivamente, a titolo gratuito, in proprietà alla Fondazione medesima.».

 

     Art. 16. (Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 10/1997)

1. All'articolo 30 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 dopo le parole «già in uso» sono inserite le seguenti: «agli stessi, nonchè»;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Le cessioni di cui ai commi 8, 8 bis e 8 ter sono autorizzate con decreto del Direttore centrale competente alla gestione del patrimonio mobiliare regionale e formalizzate mediante verbale di consegna.».

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI ISTITUZIONALI

 

     Art. 17. (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 11/2011)

1. Al comma 31 dell'articolo 11 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), le parole «sia obbligatoria ai sensi della normativa vigente» sono sostituite dalle seguenti: «sia resa obbligatoria dalla normativa vigente e da provvedimenti amministrativi della Regione».

 

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI

 

     Art. 18. (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 15/1988)

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1988, n. 15 (Interventi a favore del Consorzio per la «Scuola Mosaicisti del Friuli»), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fatta salva l'assemblea dei legali rappresentanti degli enti aderenti al consorzio, gli organi di gestione consortile sono monocratici.».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli adegua il proprio statuto alla disposizione di cui al comma 1. Gli organi collegiali di gestione consortile cessano a decorrere dalla data di adeguamento dello statuto.

 

     Art. 19. (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 30/2007)

1. Alla lettera e bis) del comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), le parole «30 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».

 

     Art. 20. (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 21/2003)

1. All'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonchè di uffici di segreteria degli Assessori regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. Fatte salve le disposizioni statali in materia di pubblicità legale, le deliberazioni e le determinazioni degli enti locali sono pubblicate nei propri siti informatici, ovvero nei siti informatici di altre amministrazioni pubbliche, ovvero di loro associazioni, con le modalità previste dalla legislazione vigente.»;

b) dopo il comma 15 è inserito il seguente:

«15 bis. L'obbligo di pubblicazione delle determinazioni di cui al comma 15 decorre dall'1 gennaio 2013 al fine di consentire agli enti locali l'adeguamento delle proprie strutture e dei propri sistemi a tali adempimenti.»;

c) al comma 16 le parole «Contestualmente all'affissione all'albo» sono sostituite dalle seguenti: «Contestualmente alla pubblicazione nei siti informatici di cui al comma 15»;

d) i commi 17, 18 e 20 bis sono abrogati.

 

     Art. 21. (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 14/2011)

1. All'articolo 11 della legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il personale delle Comunità montane è trasferito all'Unione montana o alle Unioni montane che a esse succedono a decorrere dalla data di costituzione dell'Unione montana medesima.»;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5 bis. Nelle Unioni montane, nelle quali non sia prevista la dirigenza e ferma restando la tendenziale riduzione delle posizioni organizzative complessive fra comuni facenti parte dell'unione e unione stessa, per la gestione delle funzioni associate più complesse, le funzioni oggetto del conferimento dell'incarico di posizione organizzativa, di cui all'articolo 49, comma 3, del CCRL "quadriennio normativo (II fase) 2002-2005 - biennio economico 2004-2005", sottoscritto il 7 dicembre 2006, possono essere delegate ad altro soggetto incaricato di posizione organizzativa. Il contratto collettivo disciplina le modalità di conferimento della delega, i suoi limiti e i criteri per la determinazione della retribuzione di posizione e di risultato.».

 

     Art. 22. (Modifica all'articolo 22 della legge regionale 14/2011)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 14/2011 è aggiunto il seguente:

«2 bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, ove la pubblicazione degli statuti intervenga entro il 30 giugno 2013, l'Unione montana è costituita a decorrere dall'1 luglio 2013.».

 

     Art. 23. (Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 3/2012)

1. L'articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2012, n. 3 (Norme urgenti in materia di autonomie locali), è sostituito dal seguente:

«Art. 4

(Centrali di committenza)

1. I piccoli Comuni, di cui all'articolo 7 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), affidano l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 33, comma 3 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). In luogo degli accordi consortili di cui all'articolo 33, comma 3 bis, del decreto legislativo 163/2006, i Comuni si avvalgono delle forme collaborative di cui all'articolo 20 della legge regionale 1/2006.».

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA ELETTORALE

 

     Art. 24. (Modifica all'articolo 17 della legge regionale 28/2007)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), dopo le parole «unità superiore;» sono inserite le seguenti: «per effetto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 17/2007, in ogni caso le liste non possono comprendere meno di due candidati;».

 

     Art. 25. (Modifica all'articolo 18 della legge regionale 28/2007)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 28/2007 dopo le parole «unità superiore;» sono inserite le seguenti: «per effetto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 17/2007, in ogni caso le liste non possono comprendere meno di due candidati;».

 

     Art. 26. (Modifica all'articolo 21 della legge regionale 28/2007)

1. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 28/2007 le parole «entro il decimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'ottavo giorno».

 

     Art. 27. (Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 28/2007)

1. All'articolo 37 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 2 le parole «, per il tramite del comune, è trasmessa alla struttura regionale competente in materia elettorale» sono sostituite dalle seguenti: «è depositata nella segreteria del comune»;

b) alla lettera e) del comma 2 le parole «, per il tramite del comune, è trasmessa alla struttura regionale competente in materia elettorale» sono sostituite dalle seguenti: «è depositata nella segreteria del comune»;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4 bis. Il comune può provvedere allo scarto del contenuto delle buste di cui al comma 2, lettere c) ed e), dopo che siano stati definiti gli eventuali ricorsi contro le operazioni elettorali.».

 

     Art. 28. (Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 28/2007)

1. All'articolo 42 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli elettori affetti da gravi infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 23, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali; trova applicazione l'articolo 23, commi 3 e 4.».

 

     Art. 29. (Modifica all'articolo 45 della legge regionale 28/2007)

1. Al comma 2 dell'articolo 45 della legge regionale 28/2007 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la scheda non contiene altri segni di voto nella parte riservata al voto di lista e di preferenza, il voto viene attribuito soltanto al candidato Presidente.».

 

     Art. 30. (Modifica all'articolo 55 della legge regionale 28/2007)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 28/2007 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «qualora la quota di seggi da attribuire sia costituita da un numero con una cifra decimale uguale a cinquanta, l'arrotondamento si effettua all'unità superiore;».

 

     Art. 31. (Modifica all'articolo 58 della legge regionale 28/2007)

1. Al comma 3 dell'articolo 58 della legge regionale 28/2007 le parole «manifesto da affiggere a cura dei sindaci» sono sostituite dalle seguenti: «avviso da pubblicare all'albo pretorio on line».

 

     Art. 32. (Modifica all'articolo 59 della legge regionale 28/2007)

1. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 59 della legge regionale 28/2007 è sostituita dalla seguente:

«d) la busta contenente le liste della votazione e tutte le buste con le schede avanzate alla chiusura della votazione sono depositate nella segreteria del comune;».

 

     Art. 33. (Modifica all'articolo 62 della legge regionale 28/2007)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale 28/2007 è aggiunto il seguente:

«1 bis. A richiesta dei comuni rientranti negli ambiti di tutela dello sloveno, tedesco e friulano, i manifesti previsti dal comma 1, lettera b), sono stampati anche nella versione in lingua minoritaria.».

 

     Art. 34. (Modifica all'articolo 63 della legge regionale 28/2007)

1. Il comma 2 dell'articolo 63 della legge regionale 28/2007 è sostituito dal seguente:

«2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).».

 

     Art. 35. (Modifica all'articolo 64 della legge regionale 28/2007)

1. Il comma 3 dell'articolo 64 della legge regionale 28/2007 è sostituito dal seguente:

«3. Gli importi di cui al comma 1 possono essere aggiornati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).».

 

     Art. 36. (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 14/1995) [5]

1. Al primo e al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 (Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonchè modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49), dopo le parole «dei voti validi» sono inserite le seguenti: «conseguiti da tutte le liste».

 

     Art. 37. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 10/1999) [6]

1. Al primo e al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10 (Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonchè modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14), dopo le parole «dei voti validi» sono inserite le seguenti: «conseguiti da tutti i gruppi di candidati».

 

     Art. 38. (Disposizioni in materia di incompatibilità relative alla carica di sindaco e di consigliere comunale) [7]

1. Non può ricoprire la carica di sindaco o di consigliere comunale il dipendente dell'Unione dei Comuni o dell'Unione dei Comuni montani, nonchè il dipendente assegnato o comandato da parte di altra pubblica amministrazione all'Unione dei Comuni o all'Unione dei Comuni montani, per i Comuni facenti parte della stessa Unione.

2. La disciplina inerente le incompatibilità degli amministratori di cui al comma 1 si applica alle situazioni che sorgono successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 39. (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 13/1999) [8]

1. Il comma 2 bis dell'articolo 1 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 13 (Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli Enti locali, nonchè disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale), è sostituito dal seguente:

«2 bis. Nei Comuni non capoluogo di provincia sono consentiti al Sindaco tre mandati consecutivi e un quarto mandato consecutivo nell'ipotesi di cui al secondo periodo del comma 2. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai mandati amministrativi successivi alle elezioni effettuate dopo l'entrata in vigore della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 (Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonchè modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49).».

 

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

 

     Art. 40. (Interventi in materia di politiche della sicurezza)

1. Sono fatti salvi i finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), agli enti locali che entro il termine del 31 ottobre 2012, stabilito dall'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), abbiano presentato un resoconto delle attività svolte. I medesimi enti locali devono completare la realizzazione dei progetti e presentare la rendicontazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, entro e non oltre il 31 ottobre 2013.

2. In relazione ai finanziamenti erogati ai sensi del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2009 - II area "Interventi relativi a progetti locali di Comuni e Province in materia di sicurezza", approvato con deliberazione della Giunta regionale del 9 luglio 2009 n. 1631, in caso di modifica o cessazione della forma collaborativa beneficiaria, la rendicontazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, è resa dal Comune che aveva presentato la domanda di contributo. Nel caso di cessazione di Unioni di Comuni la rendicontazione è presentata da uno dei Comuni che ne facevano parte. I contributi devono comunque essere stati utilizzati per le finalità per cui sono stati erogati.

 

     Art. 41. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 14/2012)

1. Al comma 54 dell'articolo 10 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

 

CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E TERRITORIALE EUROPEA

 

     Art. 42. (Modifica alla legge regionale 34/1991)

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 34 (Primo provvedimento per l'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), è inserito il seguente:

«Art. 2 bis.

1. Per le finalità previste dall'articolo 2, la Regione riconosce la natura pubblica del Centro di servizi e documentazione per la cooperazione economica internazionale - Informest e ne valorizza le attività di pubblico interesse.

2. Ai fini del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi, anche in regime convenzionale, del Centro di cui al comma 1, per l'attuazione delle politiche di sviluppo della cooperazione promosse dall'Unione europea, dagli organismi nazionali e internazionali a ciò preposti, attraverso la partecipazione a progettualità condivise.».

 

     Art. 43. (Funzionamento del gruppo europeo di cooperazione territoriale "Euregio Senza confini r. l.")

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assicurare il funzionamento operativo del gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) "Euregio Senza confini r. l.", la cui sede è stabilita nella città di Trieste, ai sensi dell'articolo 3 dello statuto vigente, per l'attuazione degli obiettivi statutari.

2. Ai fini del comma 1, l'Amministrazione regionale, anche in funzione di una ottimizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche, può avvalersi del supporto del Centro di servizi e documentazione per la cooperazione economica internazionale - Informest, in regime convenzionale, in quanto organismo già costituito per iniziativa della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con il concorso della Regione del Veneto, per lo sviluppo della cooperazione internazionale. Il regolamento interno di funzionamento del GECT, di cui all'articolo 27 dello statuto, determina le relative modalità organizzative.

 

TITOLO II

ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

 

     Art. 44. (Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 2/2002)

1. [All'articolo 31 della L.R. 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «, per il tramite della Turismo FVG,» sono soppresse;

b) al comma 2 le parole «dalla Turismo FVG, previa presentazione della documentazione,» sono soppresse] [9].

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, lettera a) e di cui al comma 1 dell'articolo 45 (Modifica all'articolo 32 della legge regionale 2/2002), all'unità di bilancio 1.3.1.5037 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, la denominazione del capitolo 9238 è sostituita dalla seguente "Contributi all'Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia per promuovere l'attività delle Associazioni Pro-loco, nonchè per l'insediamento, il funzionamento e l'attività degli uffici sede dei consorzi delle Associazioni Pro-loco".

 

     Art. 45. (Modifica all'articolo 32 della legge regionale 2/2002) [10]

1. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 2/2002 le parole «, per il tramite della Turismo FVG,» sono soppresse.

 

     Art. 46. (Inserimento dell'articolo 63 bis nella legge regionale 2/2002) [11]

1. Dopo l'articolo 63 della legge regionale 2/2002 è introdotto il seguente:

«Art. 63 bis. (Residenze d'epoca)

1. Sono classificate come residenze d'epoca le strutture ricettive ubicate in edifici di particolare pregio storico-architettonico, assoggettati ai vincoli previsti daldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che offrono l'alloggio in camere e unità abitative con il limite massimo di 25 posti letto.

2. I requisiti minimi qualitativi delle residenze d'epoca sono quelli previsti dalle corrispondenti tipologie di struttura ricettiva disciplinate dal titolo IV e di cui ai corrispondenti allegati.».

 

     Art. 47. (Sostituzione dell'articolo 67 della legge regionale 2/2002) [12]

1. L'articolo 67 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 67

(Definizione e tipologia)

1. Sono strutture ricettive all'aria aperta gli esercizi aperti al pubblico attrezzati per la sosta e il soggiorno ovvero per il solo soggiorno di turisti, posti in aree recintate con accesso unico controllabile dal personale di sorveglianza.

2. Le strutture ricettive all'aria aperta si dividono in campeggi, villaggi turistici, dry marina e marina resort.

3. I campeggi sono attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, ovvero per l'alloggiamento di turisti in mezzi stabili o mobili messi a disposizione della gestione, per una capacità ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva; qualora sia superata tale percentuale, la struttura ricettiva viene considerata villaggio turistico.

4. I villaggi turistici sono dotati di allestimenti di piccole dimensioni, per turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento, ovvero sono costituiti esclusivamente da unità abitative prive di piazzole, definite ai sensi dell'articolo 64, comma 9, siano esse fisse, singole raggruppate o diffuse, quali appartamenti, villette, bungalows, cottage, chalet.

5. I dry marina sono organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni, posizionate a secco in piazzale appositamente attrezzato.

6. Sono denominate marina resort le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato. Tali strutture possono, altresì, essere dotate anche di piazzole appositamente attrezzate con i requisiti di cui al comma 5.».

 

     Art. 48. (Sostituzione dell'articolo 68 della legge regionale 2/2002) [13]

1. L'articolo 68 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 68

(Classificazione)

1. I campeggi, i dry marina o marina resort, sono classificati in base ai requisiti minimi qualitativi posseduti e contrassegnati da un numero di stelle da uno a quattro.

2. I villaggi turistici di cui all'articolo 67, comma 4, sono classificati in base ai requisiti minimi qualitativi posseduti e contrassegnati da un numero di stelle da due a quattro.

3. I requisiti minimi qualitativi ai fini della classificazione sono indicati nell'allegato «B», facente parte integrante della presente legge.

4. Le strutture ricettive marina resort in relazione al posizionamento delle imbarcazioni, devono possedere i requisiti minimi qualitativi previsti dalla lettera B4 dell'allegato «B» per le imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato ovvero, qualora dispongano anche di piazzole appositamente attrezzate per la sosta di imbarcazioni, quelli previsti dalla lettera B3 dell'allegato «B».».

 

     Art. 49. (Modifica all'articolo 82 bis della legge regionale 2/2002)

1. Il comma 2 dell'articolo 82 bis della legge regionale 2/2002, come introdotto dall'articolo 4 della legge regionale 13/2010, è abrogato.

 

     Art. 50. (Modifica all'articolo 85 della legge regionale 2/2002) [14]

1. Il comma 1 bis dell'articolo 85 della legge regionale 2/2002, è sostituito dal seguente:

«1 bis. E', altresì, ammesso e non comporta modifica di destinazione d'uso, l'utilizzo in via esclusiva da parte dei proprietari e dei loro aventi causa degli immobili destinati a residenza turistica o alberghiera, anche costituiti esclusivamente da unità abitative prive di piazzole, definite ai sensi dell'articolo 64, comma 9, siano esse fisse, singole raggruppate o diffuse, quali appartamenti, villette, bungalows, cottage, chalet.».

 

     Art. 51. (Inserimento dell'articolo 137 bis nella legge regionale 2/2002)

1. Dopo l'articolo 137 della legge regionale 2/2002 è inserito il seguente:

«Art. 137 bis. (Aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo denominate "Centri di turismo attivo")

1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce e promuove, tramite TurismoFVG, le aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo denominate "Centri di turismo attivo", finalizzate all'offerta congiunta di servizi di fruizione turistica, naturalistica e sportiva del territorio regionale.

2. Ai fini del comma 1, per operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo si intende qualunque persona fisica o giuridica rientrante tra i professionisti abilitati all'esercizio delle professioni turistiche disciplinate dal Titolo VIII o tra gli operatori qualificati per l'insegnamento, anche con finalità non agonistiche, degli sport all'aria aperta, ovvero un raggruppamento di tali persone, anche se non perseguono un preminente scopo di lucro e non dispongono della struttura organizzativa di un'impresa.

3. Con regolamento, adottato previo parere della Commissione consiliare competente, sono disciplinati i requisiti e le modalità per l'attribuzione della denominazione "Centro di turismo attivo", nonchè le forme di promozione attuate dalla TurismoFVG.».

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E TERZIARIO

 

     Art. 52. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 29/2005)

1. La lettera s) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), è sostituita dalla seguente:

«s) segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA): la segnalazione di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con la quale l'operatore attesta in particolare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico - sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare, pena il divieto di prosecuzione dell'attività iniziata;».

 

     Art. 53. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 29/2005)

1. All'articolo 6 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 dopo le parole «dichiarati falliti» sono aggiunte le seguenti: «, fino alla chiusura del fallimento»;

b) alla lettera c) del comma 1 le parole «ai titoli II e VIII del Libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina» sono sostituite dalle seguenti: «al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione, rapina, nonchè coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva o a pena pecuniaria, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale»;

c) alla lettera d) del comma 1 le parole «per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o» sono soppresse;

d) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«e) coloro che siano sottoposti o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ), incluse misure di sicurezza non detentive, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione.»;

e) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Fermo restando quanto prescritto al comma 1 non possono, altresì, esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, una condanna a pena detentiva o a pena pecuniaria per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.»;

f) al comma 2 le parole «o si sia in altro modo estinta.» sono sostituite dalle seguenti: «; qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.».

 

     Art. 54. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 29/2005)

1. All'articolo 7 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale;»;

b) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, nel cui corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Quanto prescritto al comma 2, lettera c), viene attestato dall'istituto che ha rilasciato il titolo.».

 

     Art. 55. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 29/2005)

1. All'articolo 8 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole «di cui all'articolo 7» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando la conoscenza della lingua italiana, secondo le prescrizioni di cui alla legge vigente e fermo restando che il 50 per cento del numero di ore di durata del corso è dedicato alle materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative all'igiene e alla sicurezza alimentare e dei prodotti, nonchè alla tutela della salute e della sicurezza del consumatore, in base anche a quanto stabilito dal codice del consumo»;

b) al comma 3 dopo le parole «corsi facoltativi di aggiornamento.» sono aggiunte le seguenti: «A tal fine i CAT istituiscono un libretto di registrazione dei corsi di aggiornamento frequentati dagli operatori del settore.».

 

     Art. 56. (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 29/2005)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 29/2005 è aggiunto il seguente:

«1 bis. Possono essere designati più soggetti in sostituzione dei componenti di cui al comma 1.».

 

     Art. 57. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 29/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 29/2005 le parole «dal titolare, ovvero, in caso di società, dal legale rappresentante o» sono sostituite dalle seguenti: «dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa,».

 

     Art. 58. (Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 29/2005)

1. All'articolo 39 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole «possono soltanto trasferire l'azienda in proprietà» sono sostituite dalle seguenti: «possono anche trasferire in gestione l'azienda»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il subentrante per causa di morte ha la facoltà di continuare l'attività del dante causa provvisoriamente e improrogabilmente per sei mesi, fermo restando quanto prescritto ai commi 2 e 3.».

 

     Art. 59. (Modifica all'articolo 41 della legge regionale 29/2005)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale 29/2005 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Trovano applicazione i criteri individuati in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).».

 

     Art. 60. (Modifica all'articolo 44 della legge regionale 29/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 29/2005 dopo le parole «nulla osta delle competenti autorità» la parola «marittime» è soppressa.

 

     Art. 61. (Modifica all'articolo 66 della legge regionale 29/2005)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 66 della legge regionale 29/2005 è sostituita dalla seguente:

«a) negli esercizi annessi alle strutture ricettive, limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;».

 

     Art. 62. (Modifica all'articolo 67 della legge regionale 29/2005)

1. Il comma 2 dell'articolo 67 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:

«2. L'attività di intrattenimento e svago si intende prevalente se riguarda oltre la metà del volume d'affari.».

 

     Art. 63. (Modifiche all'articolo 68 della legge regionale 29/2005)

1. All'articolo 68 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi dell'articolo 69. Negli altri casi, l'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi medesimi sono soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività.»;

b) i commi 6 e 7 sono abrogati.

 

     Art. 64. (Modifica all'articoli 69 della legge regionale 29/2005)

1. Il comma 1 dell'articolo 69 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:

«1. I Comuni, nel rispetto di quanto stabilito ai sensi dei commi 2 e 3, determinano i criteri e le condizioni relativi al rilascio delle autorizzazioni per la nuova apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione nelle zone del territorio da assoggettare a tutela.».

 

     Art. 65. (Modifica all'articoli 70 della legge regionale 29/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 70 della legge regionale 29/2005 dopo le parole «esercizi di somministrazione» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 69».

 

     Art. 66. (Modifiche all'articolo 72 della legge regionale 29/2005)

1. All'articolo 72 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il subentrante per causa di morte ha la facoltà di continuare l'attività del dante causa provvisoriamente e improrogabilmente per sei mesi, fermo restando quanto prescritto ai commi 2, 3 e 5.»;

b) al comma 5 le parole «possono soltanto trasferire l'azienda in proprietà» sono sostituite dalle seguenti: «possono anche trasferire in gestione l'azienda».

 

     Art. 67. (Modifica all'articolo 83 della legge regionale 29/2005)

1. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 83 della legge regionale 29/2005 dopo le parole «conformità alle norme» sono inserite le seguenti: «edilizie, incluse quelle relative all'impatto acustico,».

 

     Art. 68. (Sostituzione dell'articolo 87 della legge regionale 29/2005)

1. L'articolo 87 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 87

(Salvaguardia e valorizzazione dei locali storici del Friuli Venezia Giulia)

1. La Regione salvaguarda e valorizza i pubblici esercizi, gli esercizi commerciali e le farmacie, in esercizio da almeno sessanta anni, che abbiano valore storico o artistico o che costituiscano testimonianza storica, culturale o tradizionale, regionale o locale.

2. La Regione procede al riconoscimento dei locali storici di cui al comma 1 in base all'istruttoria del Comune competente per territorio, che provvede al censimento degli stessi locali.

3. La Giunta regionale adotta la scheda e la metodologia di rilevazione al fine del censimento, con la previsione di raccolta dei dati relativi alla localizzazione, alla descrizione del locale e dell'attività svolta, all'inventario degli arredi e degli strumenti d'epoca e del loro stato di conservazione, alla datazione del locale e alle attività storicamente significative.

4. Il Comune, conclusa l'istruttoria, invia alla Regione e alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, copia delle schede del censimento effettuato.

5. Le associazioni per la tutela dei locali storici e le associazioni e istituti con finalità di tutela del patrimonio culturale, possono indicare al Comune i locali meritevoli di essere censiti e collaborare alla formazione della documentazione prevista dalla scheda di cui al comma 3.

6. La Regione provvede, al termine dell'istruttoria conclusa dal Comune, al riconoscimento formale di "Locale storico del Friuli Venezia Giulia" con deliberazione della Giunta regionale pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

7. La datazione dell'attività di esercizio è attestata dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio o dai Comuni ove ha sede l'esercizio e da eventuale ulteriore documentazione.

8. Il Comune può provvedere a revisioni anche annuali del censimento.

9. Qualora il Comune non abbia provveduto al censimento, i titolari dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e delle farmacie, i proprietari dei locali o le associazioni di tutela dei locali storici o le associazioni aventi come finalità la tutela del patrimonio culturale possono presentare al Comune i documenti relativi ai dati di cui al comma 3 e il Comune provvede, in presenza dei requisiti di cui al comma 1, a inserire l'esercizio nel censimento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.».

 

     Art. 69. (Abrogazione dell'articolo 88 della legge regionale 29/2005)

1. L'articolo 88 della legge regionale 29/2005 è abrogato.

 

     Art. 70. (Sostituzione dell'articolo 89 della legge regionale 29/2005)

1. L'articolo 89 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 89

(Sostegno degli interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici)

1. Il Comune può concedere contributi, fino a un massimo del 50 per cento della spesa ammissibile, per interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici riconosciuti ai sensi dell'articolo 87, in favore dei titolati dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e delle farmacie o dei proprietari dei locali stessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

2. Il Comune disciplina i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, in conformità al proprio ordinamento.

3. La Regione concorre al sostegno degli interventi di cui al comma 1, con contributi in favore dei Comuni a seguito della formazione, da parte degli stessi, della graduatoria delle domande ammissibili al contributo di cui al comma 1, in misura non superiore al 30 per cento della spesa ammissibile.

4. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione dei contributi in favore dei Comuni previsti dal comma 3.».

 

     Art. 71. (Modifica all'articolo 105 della legge regionale 29/2005)

1. Al comma 2 dell'articolo 105 della legge regionale 29/2005 dopo le parole «altre indagini e studi eventualmente disposti» sono inserite le seguenti: «dagli uffici competenti per materia».

 

     Art. 72. (Inserimento dell'articolo 109 bis nella legge regionale 29/2005)

1. Dopo l'articolo 109 della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente:

«Art. 109 bis. (Segnalazione certificata d'inizio attività)

1. Ovunque ricorrano nella presente legge regionale le espressioni «denuncia d'inizio attività» e «DIA», esse sono sostituite, rispettivamente, con «segnalazione certificata d'inizio attività» e «SCIA».

 

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERAZIONE

 

     Art. 73. (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 27/2007)

1. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), è sostituito dal seguente:

«2. Le revisioni ordinarie a enti cooperativi e le revisioni straordinarie a enti cooperativi e banche di credito cooperativo sono effettuate dalla Direzione attingendo, con le modalità e i criteri previsti dal regolamento di cui al comma 6 bis, da una lista di accreditamento comprendente revisori individuati nell'ambito dell'Elenco di cui all'articolo 21 o dipendenti regionali del Servizio competente in materia di vigilanza sulle cooperative, di categoria non inferiore alla C. Nei confronti degli enti cooperativi aderenti alle Associazioni, le revisioni ordinarie sono svolte dalle stesse a mezzo di revisori iscritti nell'Elenco e da esse incaricati.».

 

     Art. 74. (Interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 3 della legge regionale 27/2007)

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 27/2007, per corsi promossi dall'Amministrazione regionale ovvero dal Ministero competente si intendono anche i corsi autorizzati dall'Amministrazione regionale o dal Ministero competente.

 

     Art. 75. (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 20/2006)

1. Al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 20/2006 dopo le parole «assistenziale e assicurativa.» sono aggiunte le seguenti: «Sono fatti salvi i casi di intervenuta estinzione del procedimento sanzionatorio.».

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO E CAMERE DI COMMERCIO

 

     Art. 76. (Modifica alla legge regionale 12/2002)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è inserito il seguente:

«4 bis. L'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione), è consentita solamente in officine con sede fissa, in conformità alle disposizioni vigenti, in particolare, in materia di tutela ambientale e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Fanno eccezione gli interventi di emergenza o di manutenzione e riparazione di macchinari agricoli.».

 

     Art. 77. (Modifiche all'articolo 79 della legge regionale 7/2011)

1. All'articolo 79 della legge regionale 17 giugno 2011, n. 7 (Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attività economiche), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 bis le parole «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;

b) il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. Entro il 31 dicembre 2013 le imprese di panificazione già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano il nominativo del responsabile di panificazione allo sportello unico territorialmente competente; trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6.»;

c) al comma 17 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime imprese sono tenute a designare il responsabile tecnico di cui all'articolo 40 ter, commi 2 e 3, della legge regionale 12/2002, qualora in possesso di uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera d), della legge 84/2006 e a darne comunicazione allo sportello unico territorialmente competente entro il 31 dicembre 2013; trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6.»;

d) il comma 18 è sostituito dal seguente:

«18. In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2014, le imprese di tintolavanderia impossibilitate a designare il responsabile tecnico in possesso di uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge 84/2006, sono autorizzate ad avviare o a proseguire lo svolgimento dell'attività a condizione che, entro il medesimo termine, designino il responsabile tecnico di cui all'articolo 40 ter, commi 2 e 3, della legge regionale 12/2002, e ne comunichino il nominativo allo sportello unico territorialmente competente; trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6.».

 

     Art. 78. (Canali contributivi delegati a Unioncamere)

1. In caso di delega a Unioncamere della gestione dei canali contributivi ai sensi dell'articolo 2, comma 85, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), e dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), trova applicazione la disciplina di cui agli articoli 42, comma 2, e 45 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004).

 

     Art. 79. (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 2/2012)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), è inserito il seguente:

«2 bis. Il finanziamento previsto al comma 1 è comprensivo del rimborso spese da destinare alle Camere di commercio di Udine e Pordenone secondo le modalità definite con l'accordo di cui al medesimo comma 1.».

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

 

     Art. 80. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 18/2005)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera i) le parole «formativi e di orientamento, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento)» sono soppresse;

b) la lettera p) è sostituita dalla seguente:

«p) gli adempimenti in materia di lavoro previsti dall'articolo 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).».

 

     Art. 81. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 18/2005)

1. All'articolo 3 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 è abrogata;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli interventi previsti dal Programma triennale che prevedono la concessione di incentivi economici sono disciplinati da appositi regolamenti contenenti criteri e modalità di concessione.»;

c) i commi 6 e 7 sono abrogati.

 

     Art. 82. (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 18/2005)

1. All'articolo 16 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «In attuazione del» sono sostituite dalle seguenti: «In conformità al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ), e all'articolo 10, comma 4, del»;

b) al comma 4 le parole «ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 196/2000» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 198/2006» e le parole «dall'articolo 3, commi 1, 4 e 5, del medesimo decreto legislativo 196/2000» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 15, commi 1, 4 e 5, del decreto legislativo 198/2006».

 

     Art. 83. (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 18/2005)

1. All'articolo 19 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 196/2000» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 198/2006»;

b) al comma 4 le parole «in conformità al decreto legislativo 196/2000» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità al decreto legislativo 198/2006».

 

     Art. 84. (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 18/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 18/2005 le parole «decreto legislativo 196/2000» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 198/2006».

 

     Art. 85. (Inserimento dell'articolo 21 ante nella legge regionale 18/2005)

1. Prima dell'articolo 21 della legge regionale 18/2005 è inserito il seguente:

«Art. 21 ante. (Rete regionale dei Servizi per l'impiego)

1. La Regione valorizza lo sviluppo di una moderna rete di servizi per il mercato del lavoro, favorendone la crescita, l'integrazione e la specializzazione, allo scopo, in particolare di:

a) promuovere la nascita e lo sviluppo di servizi specialistici, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche attraverso l'integrazione tra operatori pubblici e privati del territorio;

b) sostenere lo sviluppo delle filiere produttive, delle reti d'impresa e dei distretti industriali e terziari, anche attraverso il contributo della bilateralità.».

 

     Art. 86. (Modifica all'articolo 29 della legge regionale 18/2005)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 18/2005 è inserito il seguente:

«1 bis. La Regione promuove lo sviluppo dell'imprenditoria quale fattore di crescita socio - economica e territoriale.».

 

     Art. 87. (Modifica all'articolo 30 della legge regionale 18/2005)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 18/2005 sono aggiunti i seguenti:

«2 bis. La Regione promuove l'inserimento lavorativo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di soggetti in condizione di particolare svantaggio occupazionale anche tramite il sostegno a iniziative di lavoro di pubblica utilità realizzate da Amministrazioni pubbliche.

2 ter. La Regione sostiene percorsi, condivisi fra le parti, finalizzati alla realizzazione di incrementi degli organici aziendali, anche tramite la stipulazione di contratti di solidarietà espansivi.».

 

     Art. 88. (Modifiche all'articolo 40 della legge regionale 18/2005)

1. All'articolo 40 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «in via sperimentale» sono soppresse;

b) alla lettera b) del comma 2 le parole «e che in ogni caso non può eccedere un quinto del totale» sono soppresse.

 

     Art. 89. (Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 18/2005)

1. All'articolo 44 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 la parola «dirigente» è soppressa;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), è previsto anche un componente supplente che sostituisce il componente effettivo in caso di sua assenza o impedimento.».

 

     Art. 90. (Sostituzione dell'articolo 61 della legge regionale 18/2005)

1. L'articolo 61 della legge regionale 18/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 61

(Aspetti formativi del contratto di apprendistato)

1. La Regione promuove un'offerta stabile di formazione rivolta a lavoratori assunti con contratto di apprendistato anche al fine di favorirne e incrementarne l'occupabilità.

2. La Regione, sentite le parti sociali, disciplina le modalità di erogazione dell'offerta formativa di propria competenza rivolta agli apprendisti.».

 

     Art. 91. (Abrogazione dell'articolo 62 della legge regionale 18/2005)

1. L'articolo 62 della legge regionale 18/2005 è abrogato.

 

     Art. 92. (Modifiche all'articolo 63 della legge regionale 18/2005)

1. All'articolo 63 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, dopo la parola «tirocini» la parola «formativi» è soppressa;

b) al comma 1 dopo la parola «tirocini» sono soppresse le seguenti: «formativi e di orientamento»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Regione disciplina i tirocini nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla normativa nazionale, individuando in particolare i soggetti promotori, i limiti numerici dei tirocinanti in base al numero di dipendenti e i contenuti delle convenzioni e del progetto formativo.».

 

     Art. 93. (Sostituzione dell'articolo 65 della legge regionale 18/2005)

1. L'articolo 65 della legge regionale 18/2005 è sostituto dal seguente:

«Art. 65

(Interventi per il sostegno al reddito)

1. La Regione promuove un utilizzo degli ammortizzatori sociali informato all'integrazione fra politiche attive e politiche passive del lavoro.

2. La Regione supporta gli interventi attuati dagli enti bilaterali in funzione integrativa e complementare rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali previsto dalla vigente normativa nazionale.

3. La Regione promuove l'utilizzo del contratto di solidarietà difensivo, quale strumento privilegiato e condiviso fra le parti di gestione delle eccedenze di personale.

4. La Regione promuove e sostiene strumenti di anticipazione ai lavoratori dei trattamenti di integrazione salariale, nelle ipotesi in cui l'anticipazione non possa essere garantita dal datore di lavoro.».

 

     Art. 94. (Modifica all'articolo 77 della legge regionale 18/2005)

1. Il comma 6 dell'articolo 77 della legge regionale 18/2005 è sostituito dal seguente:

«6. Gli incentivi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in materia e, in particolare, dei limiti di importo e di durata previsti dalla normativa in materia di aiuti di Stato e di aiuti "de minimis".».

 

CAPO II

ULTERIORI MODIFICHE A DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

 

     Art. 95. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 12/1988)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 12 (Contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «previsti dall'articolo 4 del DLCPS 29 luglio 1947, n. 804» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dall'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale)»;

b) le parole «giuridicamente riconosciuti a norma del DLCPS stesso, dall'ordine del GMA del 27 dicembre 1947, n. 77 e dal DPR 22 dicembre 1986, n. 1017» sono sostituite dalle seguenti: «giuridicamente riconosciuti a norma della legge stessa».

 

     Art. 96. (Abrogazione dell'articolo 22 della legge regionale 11/2009)

1. A decorrere dall'1 gennaio 2013 l'articolo 22 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione con riferimento alle domande di trattamento presentate, conformemente al relativo regolamento regionale, in relazione a cessazioni di contratti a progetto verificatesi nel 2012.

 

TITOLO IV

AGRICOLTURA, FORESTAZIONE, RACCOLTA FUNGHI E PESCA

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E DI FORESTAZIONE

 

     Art. 97. (Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 18/2004)

1. All'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«b) a favore di soggetti che presentano forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale per sostenere le spese di attività organizzate e svolte a supporto dei soggetti medesimi nelle fattorie sociali inserite nell'elenco tenuto e reso pubblico dall'ERSA.»;

b) [dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Per le attività di cui al comma 1, lettera b), possono essere erogate anticipazioni nel limite massimo dell'80 per cento del contributo concesso. A tali anticipazioni non si applica quanto disposto dall'articolo 40, comma 2, della legge regionale 7/2000.»] [15];

c) alla fine del comma 2 ter sono aggiunte le seguenti parole: «e ai soggetti presi in carico per le attività riabilitative - terapeutiche».

 

     Art. 98. (Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 8/1977) [16]

1. L'articolo 14 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi), è sostituito dal seguente:

«Art. 14

(Irrogazione delle sanzioni)

1. All'irrogazione delle sanzioni provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).».

 

     Art. 99. (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 15/1991)

1. Dopo il comma 3 quater dell'articolo 8 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), è aggiunto il seguente:

«3 quinquies. All'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale secondo le modalità della legge regionale 1/1984.».

 

     Art. 100. (Modifica all'articolo 23 della legge regionale 17/2006)

1. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), le parole «il direttore della struttura territoriale forestale competente» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale».

 

     Art. 101. (Modifica all'articolo 26 della legge regionale 17/2006)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 17/2006 è inserito il seguente:

«3 bis. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale secondo le modalità della legge regionale 1/1984.».

 

     Art. 102. (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 14/2007)

1. Al comma 8 dell'articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), le parole «il Direttore della struttura territoriale forestale competente» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale».

2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 13, comma 3, lettera c), della legge regionale 14/2007, irrogate ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della medesima legge regionale, come modificato dal comma 1, sono accertate e riscosse all'unità di bilancio 3.2.121 e al capitolo 1293 di nuova istituzione, "per memoria", nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle misure di conservazione generali nelle ZPS e sul territorio regionale".

 

     Art. 103. (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 7/2008)

1. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), le parole «il Direttore della struttura territoriale forestale competente» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale».

2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge regionale 7/2008, irrogate ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della medesima legge regionale, come modificato dal comma 1, sono accertate e riscosse all'unità di bilancio 3.2.121 e al capitolo 1294 di nuova istituzione, per memoria, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione " Sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle misure di salvaguardia generali nei pSIC e SIC ".

 

     Art. 104. (Modifica all'articolo 16 della legge regionale 17/2009)

1. Al comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), le parole «il Direttore della struttura territoriale forestale competente» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale».

 

     Art. 105. (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 25/1996)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), le parole «ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 96/2006» sono sostituite dalle seguenti: «per motivi imperativi di interesse generale con particolare riferimento alla salute pubblica e alla tutela del consumatore, in conformità all'articolo 14 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)».

 

     Art. 106. (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 5/2006)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 (Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)), le parole «dell'articolo 3, comma 3, lettera c), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 (Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo)».

 

     Art. 107. (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 5/2006)

1. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 5/2006 le parole «, al soggetto erogatore in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a)» sono soppresse.

 

     Art. 108. (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 5/2006)

1. All'articolo 16 della legge regionale 5/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «e l'elenco dei fruitori suddivisi in base al tecnico che eroga il servizio» sono sostituite dalle seguenti: «l'elenco dei fruitori e l'elenco dei tecnici»;

b) al comma 2 le parole «Servizio credito agrario, cooperazione e sviluppo agricolo» sono sostituite dalle seguenti: «Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo».

 

     Art. 109. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 22/2010)

1. Al comma 36 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), la parola «esecutività» è sostituita dalla seguente: «sottoscrizione».

 

     Art. 110. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 14/2012)

1. Dopo il comma 28 dell'articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), è inserito il seguente:

«28 bis. Le disposizioni di cui ai commi 26, 27 e 28 trovano applicazione anche con riferimento ai casi di estirpo e successivo reimpianto avvenuti nel periodo compreso fra l'1 aprile 2012 e il 31 luglio 2012. A tal fine la documentazione di cui al comma 27 è presentata entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).».

 

     Art. 111. (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 9/2007)

1. All'articolo 1 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole «Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole, naturali e forestali,» sono sostituite dalle seguenti: «Con regolamento regionale,» e le parole «. Per i proprietari pubblici o privati che svolgono attività economica ai fini dell'applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato, i premi sono concessi a titolo di de minimis.» sono sostituite dalle seguenti: «, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3 bis. Restano fermi per i premi da erogare nell'anno 2012 i criteri e le modalità già adottati con deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2010, n. 246 (Definizione delle modalità e dei criteri per l'assegnazione dei premi annuali previsti dalla legge regionale 9/2007, articolo 1, comma 3, così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 24/2009, ai proprietari pubblici o privati di boschi situati in regione, fatta eccezione per lo stato, la regione e il fondo edifici di culto, a seguito dell'applicazione degli strumenti di pianificazione (pgf e pfi)).».

 

     Art. 112. (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 9/2007)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 9/2007 è inserito il seguente:

«2 bis. Ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono escluse dalla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 9 bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), le sistemazioni idraulico - forestali, di cui all'articolo 54, che non comportino la realizzazione di opere idrauliche trasversali di altezza fuori terra in gaveta superiore a cinque metri e che abbiano come finalità prevalente il consolidamento dei versanti instabili attigui alle sezioni d'alveo interessate o il consolidamento del fondo e degli argini di tratte di corsi d'acqua con sezioni idrauliche non superiori a quattro metri o il ripristino della piena funzionalità idraulica di opere esistenti.».

 

     Art. 113. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 9/2007)

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 9/2007 è sostituito dal seguente:

«1. Il PFR predisposto dalla Direzione centrale contiene indirizzi, obiettivi e azioni prioritarie rivolti al miglioramento della multifunzionalità del patrimonio forestale, tenuto conto delle finalità di valorizzazione economica, di sviluppo sociale delle popolazioni interessate, di tutela delle risorse idriche e del suolo, di conservazione e incremento della biodiversità e di mantenimento della funzionalità ecologica.».

 

     Art. 114. (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 9/2007)

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 9/2007 le parole «dell'articolo 6, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 6, comma 3,».

 

     Art. 115. (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 9/2007)

1. Al comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 9/2007 le parole «Nel regolamento forestale sono disciplinati i criteri per la redazione dei PRFA finalizzati al miglioramento ambientale dei boschi.» sono soppresse.

 

     Art. 116. (Modifica all'articolo 21 della legge regionale 9/2007)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 9/2007 è inserito il seguente:

«1 bis. Nelle more dell'adozione della deliberazione giuntale di cui al comma 1, spetta alla Direzione centrale la gestione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale già affidato alla medesima con precedenti atti.».

 

     Art. 117. (Modifica all'articolo 23 della legge regionale 9/2007)

1. Al comma 1 ter dell'articolo 23 della legge regionale 9/2007 le parole «risorse agricole, naturali e forestali» sono soppresse.

 

     Art. 118. (Modifica all'articolo 24 della legge regionale 9/2007)

1. Al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 9/2007 le parole «personale forestale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «personale della Direzione centrale».

 

     Art. 119. (Modifica all'articolo 31 della legge regionale 9/2007)

1. Al comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 9/2007 le parole «del vivaio» sono sostituite dalle seguenti: «dei vivai».

 

     Art. 120. (Modifica all'articolo 42 della legge regionale 9/2007)

1. Dopo la lettera a bis) del comma 4 dell'articolo 42 della legge regionale 9/2007 è inserita la seguente:

«a ter) le trasformazioni del bosco in terreno agricolo di particelle catastali con pendenza media pari o inferiore al 30 per cento ricadenti nelle zone omogenee E3, E4, E5 ed E6;».

 

     Art. 121. (Modifica all'articolo 45 della legge regionale 9/2007)

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 9/2007 è aggiunta la seguente:

«c bis) ripristino di habitat di interesse comunitario come individuati dall'allegato I della direttiva 92/43/CEE.».

 

     Art. 122. (Sostituzione della rubrica della Sezione II del Capo III del Titolo III della legge regionale 9/2007)

1. La rubrica della Sezione II del Capo III del Titolo III della legge regionale 9/2007 è sostituta dalla seguente: «Vincolo idrogeologico e per altri scopi».

 

     Art. 123. (Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 9/2007)

1. All'articolo 51 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «Non sono, altresì, soggette al vincolo idrogeologico le particelle catastali con pendenza media pari o inferiore al 30 per cento ricadenti nelle zone omogenee E3, E4, E5 ed E6.»;

b) al comma 2 le parole «nelle zone di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nelle zone di cui al primo periodo del comma 1».

 

     Art. 124. (Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 9/2007)

1. All'articolo 52 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Modifica del vincolo idrogeologico)»;

b) al comma 1 la parola «variazione» è sostituita dalla seguente: «modifica» e dopo le parole «soggette a vincolo idrogeologico» sono inserite le seguenti: «è presentata da chiunque vi abbia interesse alla Direzione centrale»;

c) al comma 3 le parole «determinazione o estinzione» sono sostituite dalla seguente: «modifica».

 

     Art. 125. (Inserimento dell'articolo 52 bis nella legge regionale 9/2007)

1. Dopo l'articolo 52 della legge regionale 9/2007 è inserito il seguente:

«Art. 52 bis. (Modifica del vincolo per altri scopi)

1. Per la modifica dei perimetri delle aree soggette al vincolo per altri scopi di cui all'articolo 17 del regio decreto 3267/1923, trova applicazione l'articolo 52.».

 

     Art. 126. (Modifica all'articolo 53 della legge regionale 9/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 9/2007 le parole «la prescritta autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'autorizzazione di cui all'articolo 47».

 

     Art. 127. (Modifica all'articolo 67 della legge regionale 9/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 67 della legge regionale 9/2007 la parola «enti» è soppressa.

 

     Art. 128. (Modifica alla rubrica della Sezione IV del Capo IV del Titolo III della legge regionale 9/2007)

1. Alla rubrica della Sezione IV del Capo IV del Titolo III della legge regionale 9/2007 dopo la parola «fitopatologica» sono aggiunte le seguenti: «dei boschi».

 

     Art. 129. (Modifiche all'articolo 86 della legge regionale 9/2007)

1. All'articolo 86 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «in attuazione dei principi fissati dalla legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), e successive modifiche,» sono sostituite dalle seguenti: «anche attraverso gli strumenti di cui alla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani),»;

b) i commi 2 e 4 sono abrogati.

 

     Art. 130. (Modifica all'articolo 92 della legge regionale 9/2007)

1. Il comma 2 dell'articolo 92 della legge regionale 9/2007 è abrogato.

 

     Art. 131. (Modifica all'articolo 93 della legge regionale 9/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 93 della legge regionale 9/2007 le parole «il Direttore della struttura regionale territoriale forestale» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale».

 

     Art. 132. (Modifiche all'articolo 95 della legge regionale 9/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 95 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) vincolo idrogeologico e quello per altri scopi di cui al regio decreto 3267/1923;»;

b) la lettera g) è abrogata.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RACCOLTA FUNGHI

 

     Art. 133. (Sostituzione dell'articolo 4 bis della legge regionale 12/2000) [17]

1. L'articolo 4 bis della legge regionale 10 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza), è sostituito dal seguente:

«Art. 4 bis. (Sanzioni)

1. Chiunque eserciti la raccolta di funghi senza le autorizzazioni o i permessi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b), c) e k), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 300 euro, ferma restando l'applicazione dei commi 2, 3 e 4.

2. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i), superando il limite di raccolta giornaliero stabilito, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 30 euro per ogni chilogrammo o frazione di funghi raccolto oltre il limite.

3. Chiunque raccolga l'Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso o esemplari appartenenti al gruppo del Boletus edulis (Boletus edulis, pinophilus, aestivalis e aereus) il cui diametro del cappello risulti inferiore a 3 centimetri, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 1 dicembre 2000, n. 436 (Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 30 euro per ogni esemplare raccolto.

4. Chiunque violi i divieti di cui agli articoli 8 e 9, commi 3 e 5, del decreto del Presidente della Giunta regionale 436/2000 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 75 euro.

5. La raccolta dei funghi nelle ipotesi previste dai commi da 1 a 4 comporta la confisca dei funghi raccolti, nonchè la sanzione accessoria del ritiro dell'autorizzazione prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera b), per l'anno solare in corso e la revoca del permesso temporaneo o dell'autorizzazione speciale previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere c) e k).

6. All'irrogazione delle sanzioni provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).».

 

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA

 

     Art. 134. (Modifica all'articolo 02 della legge regionale 31/2005)

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 02 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), dopo la parola «funzioni» sono inserite le seguenti: «di programmazione e».

 

TITOLO V

TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERRITORIO E URBANISTICA

 

     Art. 135. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 19/2009)

1. All'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera f) del comma 1 dopo le parole «i vani di porte e finestre;» è aggiunto il seguente periodo: «salvo diversa previsione degli strumenti di pianificazione, la superficie accessoria non può superare il 30 per cento della superficie utile dell'unità immobiliare o dell'edificio;»;

b) la lettera l) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«l) altezza utile dell'unità immobiliare (Hu): la distanza verticale fra il piano di calpestio e il soffitto escluse le eventuali intercapedini costituenti volumi tecnici e la parte di altezze eccedenti quelle minime previste dalla legge regionale 44/1985; nei locali con pavimento a livelli diversi, la Hu viene misurata dalla porzione di pavimento a livello più elevato se superiore al 30 per cento dell'area del locale;».

 

     Art. 136. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 19/2009)

1. All'articolo 5 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 1 dopo le parole «villaggi albergo,» sono inserite le seguenti: «villaggi turistici, strutture ricettive a carattere sociale e»;

b) alla lettera d) del comma 1 le parole «e villaggi turistici» sono soppresse;

c) la lettera n) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«n) allevamenti industriali in zona agricola: superfici di unità immobiliari destinate all'allevamento di animali, comprese le relative pertinenze e impianti, non classificabili come allevamenti aziendali sulla base dei parametri, riferiti alla dotazione di terreno e ai capi di bestiame allevabili, individuati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di pianificazione territoriale di concerto con l'Assessore competente in materia di risorse rurali;».

 

     Art. 137. (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 19/2009)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 19/2009 è aggiunto il seguente:

«4 bis. Alla commissione edilizia di cui al comma 2, lettera a), partecipa un componente designato dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996.».

 

     Art. 138. (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 19/2009)

1. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 19/2009 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sull'adeguatezza delle soluzioni proposte per ottemperare ai requisiti di legge in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche nel rispondere ai bisogni delle persone con disabilità».

 

     Art. 139. (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 19/2009)

1. All'articolo 15 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo le parole «in altra consentita dallo strumento urbanistico comunale» le parole «che avvenga entro i dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori» sono soppresse;

b) al comma 4 dopo le parole «per le nuove costruzioni ai sensi della normativa vigente.» è aggiunto il seguente periodo: «Il conguaglio è richiesto anche nei casi di aumento superiore al 20 per cento della superficie imponibile preesistente.».

     Art. 140. (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 19/2009)

1. All'articolo 16 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:

«a bis) interventi di manutenzione straordinaria privi di rilevanza strutturale ai sensi delle leggi di settore;»;

b) alla lettera k) del comma 1 dopo le parole «bussole, verande» sono inserite le seguenti: «costruzioni a uso garage,»;

c) al comma 5 le parole «lettere g), h), j), k), l) e u),» sono sostituite dalle seguenti «lettere a bis), g), h), j), k), l), m) e u),».

 

     Art. 141. (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 19/2009)

1. All'articolo 17 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica le parole «Interventi subordinati a denuncia di inizio attività» sono sostituite dalle seguenti: «Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA»;

b) al comma 1 dopo le parole «sono realizzabili mediante» le parole «denuncia di inizio attività (DIA)» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)»;

c) alla lettera a) del comma 1 dopo le parole «manutenzione straordinaria» sono aggiunte le seguenti: «aventi rilevanza strutturale ai sensi delle leggi di settore»;

d) al comma 2 dopo le parole «realizzabili mediante» e dopo le parole le parole «varianti alla» le parole «denuncia di inizio attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attività».

 

     Art. 142. (Modifica all'articolo 18 della legge regionale 19/2009)

1. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «se dovuto» sono aggiunte le seguenti: «e sono soggetti alla procedura di cui all'articolo 26, con l'obbligo di presentare la denuncia almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori».

 

     Art. 143. (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 19/2009)

1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 19/2009 le parole «denuncia di inizio attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attività».

 

     Art. 144. (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 19/2009)

1. All'articolo 21 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica dopo le parole «denuncia di inizio attività» sono aggiunte le seguenti: «o segnalazione certificata di inizio attività»;

b) al comma 3 dopo le parole «dall'articolo 16» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè gli interventi realizzabili con segnalazione certificata di inizio attività»;

c) al comma 4 dopo le parole «denuncia di inizio attività» sono inserite le seguenti: «o la segnalazione certificata di inizio attività»;

d) al comma 5 dopo le parole «denuncia di inizio attività» sono inserite le seguenti: «o la segnalazione certificata di inizio attività»;

e) al comma 6 dopo le parole «denuncia di inizio attività» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 18»;

f) al comma 7 dopo le parole «denuncia di inizio attività» sono inserite le seguenti: «o la segnalazione certificata di inizio attività»;

g) al comma 8 le parole «soggetti a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività» sono sostituite dalle seguenti: «disciplinati dalla presente legge».

 

     Art. 145. (Modifica all'articolo 23 della legge regionale 19/2009)

1. Al comma 5 dell'articolo 23 della legge regionale 19/2009 le parole «denuncia di inizio attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attività».

 

     Art. 146. (Sostituzione dell'articolo 26 della legge regionale 19/2009)

1. L'articolo 26 della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 26

(Disciplina della segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)

1. Ferme restando le disposizioni sovraordinate richiamate dall'articolo 1, comma 2, il soggetto avente titolo ai sensi dell'articolo 21 presenta al Comune, anche mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per gli interventi previsti dall'articolo 17 accompagnata:

a) da una dettagliata relazione, a firma di un progettista abilitato, e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonchè il rispetto delle leggi di settore aventi incidenza sullo specifico intervento, con particolare riferimento, laddove applicabili, alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, igienico-sanitarie, sicurezza stradale, barriere architettoniche, salvo i casi di deroga previsti dalla legge;

b) dall'attestazione del versamento del contributo di costruzione, se dovuto, ai sensi dell'articolo 29;

c) dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori e del direttore dei lavori, salvo i casi di esecuzione diretta ai sensi del comma 10;

d) dalle eventuali autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati che sostituiscono gli atti o i pareri o le verifiche preventive di organi o enti appositi previsti per legge, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge 241/1990 .

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente ovvero dalla data di ricezione da parte dell'amministrazione in caso di presentazione a mezzo posta.

3. La segnalazione certificata di inizio attività è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni a decorrere dalla data di presentazione. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova segnalazione, salvo che la stessa non rientri negli interventi realizzabili in attività edilizia libera. L'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.

4. Nel caso dei vincoli previsti nelle disposizioni sovraordinate di cui all'articolo 1, comma 2, trovano applicazione le leggi di settore relativamente al rilascio degli eventuali atti di assenso preventivi all'inizio dei lavori.

5. La sussistenza del titolo per eseguire gli interventi è provata con la copia della segnalazione certificata di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, le attestazioni, asseverazioni, autocertificazioni o certificazioni del professionista abilitato richieste dalla legge.

6. Il responsabile del procedimento entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio di inizio attività:

a) accerta che l'intervento rientri nei casi previsti dall'articolo 17;

b) verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione presentata;

c) verifica la correttezza del calcolo del contributo di costruzione in relazione all'intervento, se dovuto, ai sensi dell'articolo 29.

7. Il responsabile del procedimento, ove entro il termine indicato al comma 6 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni, requisiti e presupposti stabiliti dalla legge, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Resta salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, nonchè, anche decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti, di intervenire in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. In caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza.

8. Il responsabile del procedimento, qualora non debba provvedere ai sensi del comma 7, attesta sulla segnalazione certificata di inizio attività, su espressa richiesta del soggetto avente titolo, la chiusura dell'istruttoria di cui al comma 6.

9. Ultimato l'intervento, il progettista o il tecnico abilitato comunica al Comune la fine dei lavori o presenta, ove previsto, il certificato di collaudo, attestando la conformità dell'opera al progetto presentato con la segnalazione certificata di inizio attività, nonchè se le opere realizzate hanno comportato modificazioni del classamento catastale.

10. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività può eseguire direttamente gli interventi individuati nell'articolo 17 senza affidamento dei lavori a imprese, quando gli interventi non rilevino ai fini delle normative di sicurezza, antisismiche e antincendio, o non insistano sulla viabilità pubblica o aperta al pubblico, su immobili pubblici o privati aperti al pubblico, ovvero in tutti i casi in cui dichiari di possedere i requisiti tecnico-professionali richiesti dalle leggi applicabili allo specifico intervento.».

 

     Art. 147. (Modifica all'articolo 29 della legge regionale 19/2009)

1. Alla lettera d) del comma 8 dell'articolo 29 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «dall'articolo 35, comma 3» sono aggiunte le seguenti: «, e dall'articolo 39».

 

     Art. 148. (Modifica all'articolo 33 della legge regionale 19/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «fabbricabilità fondiaria» sono inserite le seguenti: «o del rapporto di copertura».

 

     Art. 149. (Modifica all'articolo 34 della legge regionale 19/2009)

1. Al comma 7 dell'articolo 34 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «degli interventi edilizi» le parole «assoggettati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dalla presente legge».

 

     Art. 150. (Modifica all'articolo 35 della legge regionale 19/2009)

1. Al comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «unità immobiliari esistenti» le parole «destinati a residenza» sono soppresse.

 

     Art. 151. (Inserimento dell'articolo 35 bis nella legge regionale 19/2009)

1. Dopo l'articolo 35 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

«Art. 35 bis. (Progetti di riassetto ambientale)

1. I progetti di riassetto ambientale delle aree ricadenti in zona paesaggistica, utilizzate per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei materiali inerti provenienti da attività estrattive, sono approvati anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti, a condizione che la ricollocazione di strutture, manufatti e impianti avvenga su aree funzionalmente contigue e non vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ).

2. I progetti di cui al comma 1 devono considerare la rinaturalizzazione delle aree abbandonate a carico dell'azienda in trasferimento e prevedono la manutenzione ordinaria e straordinaria, la sostituzione e l'ampliamento delle strutture produttive esistenti, nonchè la nuova collocazione degli impianti a quota inferiore rispetto al piano campagna ai fini della riduzione dell'impatto ambientale.».

 

     Art. 152. (Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 19/2009)

1. All'articolo 36 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

«a) di interventi finalizzati alla copertura di concimaie, di vasche per la raccolta di liquami, di depositi e aree destinate allo stoccaggio di foraggi, di vasche di sverno e di peschiere o di colture, annessi alle strutture produttive aziendali, nonchè impianti e strutture finalizzate alle produzioni energetiche da fonti rinnovabili con materie prime derivanti dalle produzioni aziendali, nei limiti del 10 per cento della superficie utile delle strutture esistenti;»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4 bis. Gli interventi individuati nel comma 4, lettera a), ove destinati a esigenze stagionali o a prevenire danni da eventi calamitosi o atmosferici o dall'azione di uccelli ittiofagi d'interesse gestionale, possono essere realizzati anche in deroga alle previsioni tipologiche o di materiali contenute negli strumenti urbanistici e interessare l'intera superficie utile delle strutture esistenti.».

 

     Art. 153. (Modifica all'articolo 39 della legge regionale 19/2009)

1. All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «vani destinati a cantine e taverne» le parole «e altri locali» sono sostituite dalle seguenti: «, magazzini, depositi e garage, nonchè per altri locali anche».

 

     Art. 154. (Modifica agli articoli 40, 41 e 44 della legge regionale 19/2009)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 40, al comma 1 dell'articolo 41 e all'articolo 44 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «denuncia di inizio attività» sono inserite le seguenti: «o segnalazione certificata di inizio attività».

 

     Art. 155. (Inserimento dell'articolo 40 bis nella legge regionale 19/2009)

1. Dopo l'articolo 40 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

«Art. 40 bis. (Norme in materia di progettazione)

1. La progettazione relativa a interventi di nuova costruzione e, ove possibile, di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo degli edifici con destinazione d'uso residenziale realizzati e gestiti da soggetti pubblici o privati deve prevedere, per gli immobili di almeno due livelli fuori terra, la possibilità di installare un ascensore o una piattaforma elevatrice raggiungibile mediante rampe prive di gradini e, per gli immobili di almeno tre livelli fuori terra, la possibilità di installare un ascensore raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

2. La progettazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e degli spazi aperti al pubblico considera ogni accorgimento possibile che migliori la fruibilità dei locali o degli spazi oggetto di intervento.».

 

     Art. 156. (Modifica all'articolo 46 della legge regionale 19/2009)

1. Al comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale 19/2009 le parole «, se a uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, per le opere adibite a usi diversi da quello residenziale» sono soppresse.

 

     Art. 157. (Modifica all'articolo 47 della legge regionale 19/2009)

1. Al comma 2 dell'articolo 47 della legge regionale 19/2009 le parole «, se a uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, per le opere adibite a usi diversi da quello residenziale» sono soppresse.

 

     Art. 158. (Modifica all'articolo 50 della legge regionale 19/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 19/2009 la parola «venale» è soppressa.

 

     Art. 159. (Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 19/2009)

1. All'articolo 52 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o non sia opportuna la restituzione in pristino, l'Amministrazione comunale territorialmente competente applica all'interessato una sanzione pecuniaria pari al valore delle opere o loro parti abusivamente eseguite, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 2.»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3 bis. La sanzione di cui al presente articolo non trova applicazione in tutti i casi in cui l'annullamento derivi da fatti imputabili all'Amministrazione comunale che ha rilasciato il permesso di costruire.».

 

     Art. 160. (Modifica all'articolo 53 della legge regionale 19/2009)

1. Al comma 3 dell'articolo 53 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «all'adozione dei provvedimenti di legge» le parole «entro quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni».

 

     Art. 161. (Modifiche all'articolo 58 della legge regionale 19/2009)

1. All'articolo 58 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi di ristrutturazione, ampliamento e manutenzione straordinaria in deroga»;

b) al comma 1 dopo le parole «ristrutturazione edilizia» sono inserite le seguenti: «, ampliamento o manutenzione straordinaria»;

c) al comma 3 dopo le parole «strumenti urbanistici comunali» le parole «è ammesso l'ampliamento» sono sostituite dalle seguenti: «sono ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria, ampliamento e ristrutturazione edilizia».

 

     Art. 162. (Modifica all'articolo 59 della legge regionale 19/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «zone omogenee D» sono inserite le seguenti: «e H».

 

     Art. 163. (Modifica all'articolo 60 della legge regionale 19/2009)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 60 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

«2 bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per interventi di ampliamento, anche in corpo distaccato, di edifici esistenti nel limite di 200 metri cubi di volume utile. In tali casi non trova applicazione la condizione di cui al comma 2, lettera a).».

 

     Art. 164. (Modifiche all'articolo 61 della legge regionale 19/2009)

1. All'articolo 61 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole «prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali» le parole «decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «decorso il termine di cui all'articolo 57, comma 2, lettera e)»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. Resta salva la facoltà di adeguamento delle definizioni dei parametri edilizi e delle destinazioni d'uso di cui al comma 1 mediante varianti anche parziali allo strumento urbanistico comunale o al regolamento edilizio. In caso di variante allo strumento urbanistico, la stessa è assoggettata alla procedura di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres., e deve indicare l'incidenza sulla capacità insediativa teorica residenziale, con la facoltà di modificare, se necessario, gli indici di fabbricabilità.».

 

     Art. 165. (Modifica agli articoli 8, 14, 27, 42 e 50 della legge regionale 19/2009)

1. Agli articoli 8, 14, 27, 42 e 50 della legge regionale 19/2009 le parole «denuncia di inizio attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attività».

 

     Art. 166. (Norma transitoria in materia di pianificazione territoriale regionale)

1. Nelle more dell'entrata in vigore del Piano del governo del territorio di cui alla legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22 (Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione), nonchè della riforma della pianificazione territoriale della Regione:

a) le previsioni relative agli interventi sulla rete stradale di primo livello e sulle penetrazioni urbane definite dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica, di seguito PRITMML, di cui all'articolo 3 bis, comma 3, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), nonché le previsioni insediative, introdotte nelle varianti agli strumenti urbanistici subordinati di cui agli articoli 63 e 63 bis della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), ovvero nelle varianti di livello comunale, qualora interferiscano con tali infrastrutture, sono assoggettate al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di viabilità e infrastrutture, che si esprime in ordine alla verifica dell'impatto complessivo sulla rete stradale di primo livello e sulle penetrazioni urbane, in termini di flusso di traffico previsti, di miglioramento della sicurezza stradale e di mantenimento dei livelli di servizio prescritti, sulla base di uno studio da redigersi, a cura del proponente, in conformità agli indirizzi previsti dall'articolo 7 delle norme di attuazione del medesimo PRITMML. Lo studio e il parere costituiscono allegato del provvedimento di adozione della variante allo strumento urbanistico; il parere è richiesto direttamente dal Comune [18];

a-bis) Nel caso di previsioni che interferiscono con la rete stradale di primo livello e con le penetrazioni urbane definite dal PRITMML in modo migliorativo o non significativo, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di viabilità e infrastrutture la verifica di significatività dell'interferenza prodotta dalle previsioni, al fine della valutazione regionale su detto aspetto mediante emissione di specifico parere vincolante: detta valutazione interviene entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della verifica, decorso il quale il parere si intende reso in senso favorevole, quale accoglimento della proposta comunale [19];

b) sono ammesse varianti allo strumento urbanistico di due o più Comuni adottate congiuntamente per la realizzazione di progetti comuni la cui attuazione avviene attraverso la predisposizione di Piani Regolatori Particolareggiati Comunali (PRPC) o di altri strumenti attuativi che considerino l'intera superficie territoriale interessata dal progetto; in tale caso ciascuno strumento urbanistico generale disciplina, in modo coordinato con quello degli altri Comuni partecipanti, l'uso del territorio mediante strumenti grafici, normativi e descrittivi che determinano i contenuti del progetto; sono ammesse varianti urbanistiche al progetto comune solo qualora vi concorrano tutti i Comuni partecipanti.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

 

     Art. 167. (Acquisto di alloggi di edilizia convenzionata da parte delle ATER) [20]

1. I contributi di edilizia convenzionata concessi alle imprese ai sensi delle norme regionali in materia di edilizia residenziale pubblica antecedenti l'entrata in vigore della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), per i quali non sia già stato emesso il bando per la scelta degli acquirenti o non siano ancora scaduti i termini per l'alienazione degli alloggi, possono essere trasferiti alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) che acquistano uno o più alloggi al fine della locazione dei medesimi, previo adeguamento della convenzione con identificazione degli alloggi interessati.

2. La scelta dei locatari degli alloggi acquistati dall'ATER avviene in conformità alle disposizioni della legge regionale 6/2003 mentre quella degli acquirenti degli alloggi residui avviene secondo la previgente normativa.

 

     Art. 168. (Locazione di alloggi di edilizia convenzionata) [21]

1. I contributi di edilizia convenzionata concessi alle imprese ai sensi delle norme regionali in materia di edilizia residenziale pubblica antecedenti l'entrata in vigore della legge regionale 6/2003 per i quali non sia già stato emesso il bando per la scelta degli acquirenti o non siano ancora scaduti i termini per l'alienazione degli alloggi finalizzati all'acquisto degli alloggi stessi, possono essere destinati alla locazione anche parziale degli stessi, previo adeguamento della convenzione con identificazione degli alloggi interessati, con la possibilità per il locatario di successivo acquisto dell'alloggio a un prezzo ridotto dei canoni versati e subentro nel contributo residuo.

 

     Art. 169. (Adeguamento del limite di reddito per l'accesso agli incentivi regionali in materia di edilizia convenzionata e agevolata antecedenti la legge regionale 6/2003)

1. Il limite di reddito previsto per l'accesso agli incentivi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata antecedenti la legge regionale 6/2003 è fissato in 53.400 euro con effetto per tutte le posizioni contributive per le quali non sia ancora stato effettuato l'accertamento del possesso dei requisiti soggettivi.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTISISMICA E TUTELA FISICA DEL TERRITORIO

 

     Art. 170. (Riammissione ai contributi di cui alla legge regionale 30/1988)

1. Le domande già inserite nelle graduatorie formate ai sensi della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30 (Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l'adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 879), anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ricostruzione delle zone terremotate), ed escluse dal contributo in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 60, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), già collocate nella graduatoria per l'esercizio 2006 ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 24 (Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione), sono riammesse d'ufficio al contributo.

2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono fatte salve ai fini della concessione dei relativi contributi.

 

     Art. 171. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 16/2009) [22]

1. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), è aggiunta la seguente:

«c bis) gli interventi che per la loro limitata importanza statica sono esentati dagli adempimenti di cui agli articoli 65 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 .».

 

     Art. 172. (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 16/2009)

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 16/2009 è sostituita dalla seguente:

«b) gli edifici e le opere diversi da quelli previsti alla lettera a);».

 

     Art. 173. (Abrogazione dell'articolo 7 della legge regionale 16/2009)

1. L'articolo 7 della legge regionale 16/2009 è abrogato.

 

     Art. 174. (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 16/2009)

1. All'articolo 15 della legge regionale 16/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «dal piano per l'assetto idrogeologico di riferimento ai sensi dell'articolo 65» sono sostituite dalle seguenti: «dal piano di bacino e dal piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) di riferimento, rispettivamente, ai sensi degli articoli 65 e 67»;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6 bis. La Regione provvede alla redazione della cartografia geologico-tecnica, nonchè alla pubblicazione di studi e cartografie di carattere geologico e geotematico riguardanti il territorio regionale.».

2. Per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 15, comma 6 bis, della legge regionale 16/2009, come aggiunto dal comma 1, lettera b), è prevista la spesa di 430.319 euro a valere sullo stanziamento all'uopo previsto a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.5057 e del capitolo 2197 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

 

     Art. 175. (Modifiche all'articolo 5 bis della legge regionale 43/1990)

1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 5 bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), sono aggiunti i seguenti:

«1 ter. Ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, sono esclusi dalla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 9 bis, in relazione ai progetti di impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore d'acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW, di cui all'allegato IV, numero 2, lettera c), alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006, gli incrementi della potenza nominale degli impianti già sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, che non comportano estensione della superficie occupata dall'impianto o riduzione delle siepi e sono derivanti:

a) dall'incremento dell'efficienza dei moduli fotovoltaici impiegati;

b) dalla diversa disposizione dei moduli fotovoltaici.

1 quater. Ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 sono esclusi dalla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 9 bis, in relazione alle opere idrauliche di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti di cui all'allegato IV, numero 7, lettera o), alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006, i seguenti interventi di manutenzione ordinaria:

a) la pulizia delle piazze di deposito finalizzate all'accumulo controllato del materiale solido trasportato dal corso d'acqua;

b) il decespugliamento e l'espurgo delle aree ricomprese all'interno dei bacini artificiali, aventi l'esclusiva funzione di laminazione o espansione delle piene;

c) il ripristino dell'originaria sezione dei corsi d'acqua, anche mediante decespugliamento ed espurgo, escluso l'asporto di materiale litoide oltre i 5.000 metri cubi.

1 quinquies. Ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 sono esclusi dalla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 9 bis gli impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da operazioni di costruzione e di demolizione a condizione che la campagna abbia durata inferiore a novanta giorni, nonchè gli impianti mobili di trattamento di rifiuti non pericolosi a condizione che la campagna abbia durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne sul medesimo sito sono, in ogni caso, sottoposte alla verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 9 bis [23].».

 

     Art. 176. (Abrogazioni in materia di VIA)

1. Sono abrogati in particolare:

a) l'articolo 5 ter della legge regionale 43/1990;

b) l'articolo 108 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010).

 

     Art. 177. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 11/2005)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 (Legge comunitaria 2004), è aggiunto il seguente:

«1 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvati gli indirizzi generali concernenti le modalità procedurali e metodologiche per l'attuazione dei processi di valutazione ambientale strategica dei piani e dei programmi di cui al comma 1.».

     Art. 178. (Modifica all'articolo 21 della legge regionale 6/1998)

1. La lettera a bis) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), è sostituita dalla seguente:

«a bis) un finanziamento annuale destinato all'espletamento delle attività a favore dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, ai sensi dell'articolo 5 della presente legge; il finanziamento annuale, derivante dalle risorse stanziate per le spese di funzionamento del servizio sanitario regionale, è determinato in funzione del personale dedicato, delle spese per i beni e i servizi, nonchè dei livelli delle prestazioni tecnico-laboratoristiche erogate, secondo i parametri fissati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali;».

 

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE, DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO E LUMINOSO E DI GESTIONE DEI RIFIUTI

 

     Art. 179. (Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 13/2002)

1. All'articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 25 è sostituito dal seguente:

«25. Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, per quanto non disposto dal comma 26, si applicano i criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche indicati all'articolo 2 del decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).»;

b) al comma 26 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole «Ai fini di cui al comma 25» sono sostituite dalle seguenti: «Ai sensi dell'articolo 101, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)»;

2) le lettere a), b) e c) sono abrogate.

 

     Art. 180. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 16/2007)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico), è aggiunto il seguente:

«2 bis. Le Province coordinano i Piani di azione comunale nel caso di mancato raggiungimento del concerto fra i Comuni interessati previsto dall'articolo 13, comma 2.».

 

     Art. 181. (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 16/2007)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 16/2007 è aggiunto il seguente:

«6 bis. Entro il 30 aprile di ogni anno, i Comuni trasmettono alla Regione una relazione sullo stato di attuazione del Piano di azione comunale, ai fini dell'eventuale aggiornamento del Piano di azione regionale di cui all'articolo 8.».

 

     Art. 182. (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 16/2007)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 16/2007 è inserito il seguente:

«1 bis. I provvedimenti comunali che dispongono limitazioni alla mobilità veicolare non possono avere durata superiore a tre giorni, decorsi i quali l'eventuale reiterazione del provvedimento è subordinata alla verifica della permanenza delle condizioni che ne hanno determinato l'emanazione.».

 

     Art. 183. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 15/2007)

1. All'articolo 8 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2 dopo le parole «a 90° e oltre» sono aggiunte le seguenti: «, con un rendimento di almeno il 55 per cento»;

b) alla lettera b) del comma 2 dopo le parole «e dell'applicazione» sono aggiunte le seguenti: «e una temperatura di colore massima pari a 3300 K»;

c) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«c) realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta o di illuminamento medio mantenuto previsto dalla CEN/TR 13201-1, o, in assenza di norme di sicurezza specifiche, non superino 1 cd/mq; i valori minimi di sicurezza possono venire superati con una tolleranza del 15 per cento;»;

d) la lettera f bis) del comma 4 è abrogata;

e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4 bis. In relazione agli impianti di illuminazione inseriti in ambiti di elevato pregio storico, culturale e architettonico, di cui all'abrogata lettera f bis) del comma 4, sono fatti salvi e, conseguentemente, non necessitano di intervento alcuno di adeguamento alla normativa:

a) i progetti già approvati;

b) i progetti in fase di esecuzione;

c) gli impianti già realizzati.»;

f) al comma 6 le parole «superi il valore di 0,5» sono sostituite dalle seguenti: «sia inferiore al valore di 0,5»;

g) la lettera b) del comma 12 è sostituita dalla seguente:

«b) impiegare, a parità di luminanza, apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni massime di interasse dei punti luce e che minimizzino costi e interventi di manutenzione. In particolare, i nuovi impianti di illuminazione stradali tradizionali, fatta salva la prescrizione dell'impiego di lampade con la minore potenza installata in relazione al tipo di strada e alla sua categoria illuminotecnica, devono garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non inferiore al valore di 3,7; sono consentite soluzioni alternative solo in presenza di ostacoli, fisici o arborei, o in quanto funzionali alla certificata e documentata migliore efficienza generale dell'impianto; soluzioni con apparecchi lungo entrambi i lati della strada sono consentite nei casi in cui il rapporto tra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose sullo stesso lato risulti superiore al valore di 5; le prescrizioni sul rapporto minimo tra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose, non si applicano alle aree adibite a parcheggio veicolare; tali prescrizioni non si applicano, altresì, a incroci e rotatorie fino a una distanza di cinquanta metri dal centro di esse;»;

h) alla lettera c) del comma 12 le parole «dalle normative tecniche e di sicurezza in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla CEN/TR 13201-1».

 

     Art. 184. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 30/2007)

1. Al comma 88 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), le parole «al 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013».

 

     Art. 185. (Inserimento dell'articolo 23 ter nella legge regionale 30/1987) [24]

1. Dopo l'articolo 23 bis della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), è inserito il seguente:

«Art. 23 ter. (Accordi di programma per la gestione dei rifiuti prodotti dalle imprese agricole)

1. Al fine di favorire la raccolta differenziata, il riciclo, il recupero e lo smaltimento finale dei rifiuti da attività agricole e agro-industriali, prodotti dalle imprese agricole definite dall'articolo 2135 del codice civile, le Province stipulano gli accordi di programma con enti pubblici, imprese di settore, soggetti pubblici o privati e associazioni di categoria, previsti dall'articolo 206 del decreto legislativo 152/2006.».

 

     Art. 186. (Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 16/2008)

1. L'articolo 15 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), è sostituito dal seguente:

«Art. 15

(Impianti di depurazione esistenti)

1. Nelle more dell'entrata in vigore del Piano regionale di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 152/2006 per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane, esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica a raggiungere il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 152/2006 o al trattamento di tutto il refluo in arrivo all'impianto di depurazione, l'autorizzazione allo scarico è rilasciata dalla Provincia, pur in presenza di funzionamento in continuo degli scolmatori di piena all'ingresso dell'impianto, a condizione che il soggetto interessato presenti la relativa istanza di autorizzazione corredata di:

a) progetto esecutivo di adeguamento o di modifica dell'impianto completo di piano economico finanziario;

b) cronoprogramma che preveda la fine dei lavori di adeguamento o di modifica dell'impianto entro quattro anni dalla data di autorizzazione allo scarico;

c) dichiarazione di rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006, relativamente allo scarico degli scolmatori di piena, se lo stesso scarico avviene in corso d'acqua, o di cui alla Tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006, se lo scarico avviene sul suolo; in quest'ultimo caso restano fermi il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006 e i valori limite fissati per i cicli produttivi indicati nella Tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006 .

2. L'autorizzazione, della durata di quattro anni, è rilasciata dalla Provincia, entro novanta giorni dalla richiesta, sentita l'Autorità d'Ambito territoriale ottimale e in accordo con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e l'Azienda per i servizi sanitari locale.

3. L'autorizzazione può essere rinnovata, per un periodo massimo di quattro anni, previa istanza motivata, da presentarsi un anno prima della scadenza e acquisito l'accordo previsto al comma 2.».

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E CARBURANTI

 

     Art. 187. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 14/2012)

1. Al comma 29 dell'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), la parola «novanta» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta».

 

     Art. 188. (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 19/2012)

1. All'articolo 16 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera j) del comma 2 dopo le parole «caratteristiche tecniche equivalenti a quelle esistenti» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto dello sviluppo tecnologico»;

b) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

«10 bis. Per gli interventi di cui al comma 10 il gestore della linea elettrica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta ai Comuni interessati la denuncia di inizio attività, accompagnata da una dettagliata relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dal progetto definitivo, che assevera la conformità urbanistica delle opere da realizzare ai sensi del comma 1, nonchè il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni. Qualora la variante interessi aree sottoposte a un vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole la denuncia è priva di effetti.

10 ter. Nei casi di cui al comma 10 bis la sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risultino la data di ricevimento della denuncia stessa, l'elenco dei documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonchè gli atti di assenso eventualmente necessari. Il Comune interessato, ove entro il termine indicato al comma 10 bis riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento. Il Comune interessato può richiedere al proponente la stipula di un'apposita convenzione a garanzia del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 23, comma 2.».

 

     Art. 189. (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 19/2012)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), è aggiunto il seguente:

«4 bis. Gli effluenti zootecnici possono essere utilizzati negli impianti per la produzione di energia da biomasse e biogas in quanto classificabili come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184 bis del decreto legislativo 152/2006 . La verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 184 bis, comma 1, del decreto legislativo 152/2006 viene effettuata sulla base di apposita relazione, allegata al progetto, redatta e sottoscritta da professionista abilitato.».

 

     Art. 190. (Modifica all'articolo 34 della legge regionale 19/2012)

1. All'articolo 34 della legge regionale 19/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera f) del comma 1 dopo le parole «di cui» sono inserite le seguenti: «, laddove possibile,»;

b) alla lettera h) del comma 1 dopo le parole «di car-sharing» sono aggiunte le seguenti: «, eventuali attività commerciali integrative, come definite dalle lettere p) ovvero o)».

 

     Art. 191. (Modifica all'articolo 35 della legge regionale 19/2012)

1. Al comma 7 dell'articolo 35 della legge regionale 19/2012 l'ultimo periodo è soppresso.

 

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI

 

     Art. 192. (Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 3/2011)

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 33 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni), sono inseriti i seguenti:

«9 bis. Per contribuire a soddisfare esigenze istituzionali delle Autonomie locali e del sistema socio sanitario pubblico regionale, la Regione e la Società strumentale di cui al comma 1 sono autorizzate a concedere l'utilizzo di quote di capacità trasmissiva della Rete Pubblica Regionale.

9 ter. Le quote di capacità trasmissiva e le modalità di utilizzo sono definite sulla base di apposite convenzioni nel rispetto delle vigenti normative in materia di comunicazioni elettroniche, concorrenza e aiuti di Stato, nonchè dei criteri e condizioni di cui al comma 9 quater.

9 quater. La Giunta regionale definisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), i criteri e le condizioni per l'utilizzo della capacità trasmissiva.».

 

CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVE

 

     Art. 193. (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 35/1986) [25]

1. Al comma 1 ter dell'articolo 1 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto della normativa sulla sicurezza in cava sono ammesse attività di manutenzione idrogeologica e vegetazionale, nonchè usi temporanei senza fine di lucro; tali attività e tali usi sono comunicati alla Regione al fine del loro coordinamento con l'attività estrattiva.».

 

     Art. 194. (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 35/1986) [26]

1. Al primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 35/1986, le parole «di cui al precedente articolo 4, primo comma, punto 6),» sono soppresse.

 

     Art. 195. (Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge regionale 35/1986) [27]

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 35/1986 è inserito il seguente:

«Art. 9 bis. (Varianti non sostanziali al progetto di coltivazione)

1. Le varianti ai progetti di coltivazione autorizzati ai sensi dell'articolo 9 sono ritenute non sostanziali:

a) qualora, rispetto al progetto autorizzato, non prevedano:

1) aumento del perimetro;

2) aumento della superficie;

3) aumento dei volumi;

4) aumento della durata temporale, a eccezione della proroga di cui all'articolo 16, comma 4;

5) modifiche alle condizioni di sicurezza;

b) qualora non siano da sottoporre a:

1) verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale;

2) valutazione d'impatto ambientale;

3) valutazione d'incidenza;

4) autorizzazione-paesaggistica;

5) parere di salvaguardia idrogeologica o forestale.

2. La domanda di autorizzazione all'esecuzione del progetto delle varianti di cui al comma 1, corredata della documentazione prevista dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 1 bis, lettera b), è presentata alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

3. L'esecuzione del progetto relativo alle varianti di cui al comma 1 è subordinata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, all'autorizzazione del Direttore della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.».

 

     Art. 196. (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 35/1986) [28]

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 35/1986 è aggiunto il seguente:

«4 bis. La modifica di destinazione urbanistica della zona in cui è situata l'area autorizzata ai fini dell'attività di cava, nonchè la revoca o la decadenza o la scadenza dell'autorizzazione all'attività estrattiva non fanno venir meno l'obbligo di eseguire il progetto di risistemazione ambientale di cui al comma 3, e la relativa garanzia finanziaria prestata ai sensi dell'articolo 12 ter.».

 

     Art. 197. (Modifiche all'articolo 12 ter della legge regionale 35/1986) [29]

1. All'articolo 12 ter della legge regionale 35/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 le parole «e per la durata di cui al comma 2» sono soppresse;

b) il comma 5 ter è sostituito dal seguente:

«5 ter. Le imprese già autorizzate all'attività estrattiva, in possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione EMAS ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, possono chiedere la rideterminazione della garanzia fideiussoria nella misura pari al costo dell'intervento di risistemazione ambientale.».

 

     Art. 198. (Modifica all'articolo 16 della legge regionale 35/1986) [30]

1. Il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 35/1986 è sostituito dal seguente:

«4. L'autorizzazione può essere prorogata per una sola volta e per un periodo da tre a cinque anni. In via eccezionale, previa richiesta da inoltrarsi alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), i soggetti titolari di autorizzazione in essere prorogata in data anteriore all'entrata in vigore della legge regionale 6/2011 possono chiedere l'adeguamento dei termini di scadenza dell'autorizzazione medesima alla durata massima di proroga ammessa.».

 

     Art. 199. (Inserimento dell'articolo 18 ter nella legge regionale 35/1986) [31]

1. Dopo l'articolo 18 bis della legge regionale 35/1986 è inserito il seguente:

«Art. 18 ter.

1. Nelle more dell'emanazione della disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative alle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi, in relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi, autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184 bis del decreto legislativo 152/2006 se il produttore dimostra:

a) che la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo;

b) che per i materiali che derivano dallo scavo non sono superate le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V, parte IV, del decreto legislativo 152/2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione;

c) che l'utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute nè variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre di materie prime;

d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere di cui all'allegato 3 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 161/2012.

2. Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), all'Autorità che ha approvato o ha autorizzato l'intervento, precisando le quantità destinate all'utilizzo, i tempi previsti per l'utilizzo e il sito di deposito, che non può superare un anno, salvo motivate proroghe, dalla data di produzione, fermo restando che le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria.

3. Il produttore deve in ogni caso confermare a detta Autorità che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali o successive variazioni che dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione, idonea a integrare l'originaria dichiarazione.

4. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7 bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore).».

 

     Art. 200. (Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 35/1986) [32]

1. All'articolo 20 della legge regionale 35/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«a) pari al valore venale del materiale scavato in eccedenza o in difformità a quanto individuato negli elaborati progettuali autorizzati, con il limite minimo di un quinto del valore venale medesimo;»;

b) dopo la lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:

«a bis) pari alla metà del valore venale scavato in difformità a quanto individuato negli elaborati progettuali autorizzati, per la parte che eccede il 2 per cento delle misure progettualmente definite, ma nel rispetto del quantitativo complessivamente autorizzato, con il limite minimo di un quinto del valore venale medesimo;».

 

     Art. 201. (Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 35/1986) [33]

1. All'articolo 22 della legge regionale 35/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma le parole «degli Uffici del distretto minerario di Trieste e» sono soppresse e le parole «Ispettorati ripartimentali delle foreste» sono sostituite dalle seguenti: «Ispettorati agricoltura e foreste»;

b) al terzo comma le parole «Direzione regionale dell'industria» sono sostituite dalle seguenti: «struttura competente in materia di attività estrattive».

 

     Art. 202. (Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 6/2011)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 19 maggio 2011, n. 6 (Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea dopo la parola «disciplinati» sono inserite le seguenti: «e definiti»;

b) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f bis) la modulistica relativa agli adempimenti connessi alle attività di ricerca e di coltivazione delle risorse geotermiche, nonchè di polizia mineraria di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee), e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave).».

 

CAPO IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO, DEMANIO IDRICO E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

 

     Art. 203. (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 16/2002) [34]

1. All'articolo 17 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 dopo le parole «enti locali territoriali» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè a quelle presentate, anche congiuntamente, da altri enti pubblici o che prevedano l'accordo con gli enti locali territoriali per l'esercizio della concessione di derivazione, a condizione che la risorsa sia utilizzata ai fini dell'approvvigionamento di energia a favore della comunità locale e, comunque, senza finalità di lucro»;

b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8 bis. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).».

 

     Art. 204. (Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 16/2002) [35]

1. All'articolo 25 della legge regionale 16/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse;

b) al comma 3 le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

 

     Art. 205. (Inserimento dell'articolo 37 bis nella legge regionale 16/2002) [36]

1. Dopo l'articolo 37 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), è inserito il seguente:

«Art. 37 bis. (Disciplina degli interventi di manutenzione degli alvei)

1. Gli interventi di manutenzione degli alvei di cui al comma 1 bis dell'articolo 37, che comportano l'estrazione e l'asporto di materiale litoide sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinati a vincoli da parte degli strumenti urbanistici.

2. Gli interventi di manutenzione degli alvei di cui al comma 1, sono affidati in concessione con le seguenti modalità, da parte della struttura regionale competente in materia di idraulica, a soggetti privati mediante le procedure di evidenza pubblica di cui agli articoli 20, 21 e 22 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), in applicazione dei criteri di valutazione e con il procedimento, definiti con regolamento regionale:

a) concessione pluriennale per bacini idrografici o aste fluviali continue;

b) concessione per tratti fluviali singoli o discontinui;

c) concessione per interventi indicati dai soggetti interessati.

3. Ai fini della partecipazione alla procedura a evidenza pubblica di cui al comma 2, i soggetti privati presentano alla struttura regionale competente in materia di idraulica, con le modalità definite dal regolamento di cui al medesimo comma 2, l'istanza intesa a ottenere l'assegnazione della concessione, corredata dal progetto preliminare dell'intervento stesso.

4. Nel caso in cui l'attuazione del progetto dell'intervento comporti la necessità di acquisire autorizzazioni, concessioni, pareri, licenze, intese, concerti, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, propedeutici all'emissione del provvedimento di concessione, la struttura regionale competente in materia di idraulica, convoca la conferenza di servizi, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

5. Il regolamento di cui al comma 2 è emanato, previo parere della Commissione consiliare competente, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 26/2012 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).

6. Nel caso in cui, in conseguenza di eventi di piena, lo stato dell'alveo del corso d'acqua risulti modificato in modo tale da rendere necessaria l'esecuzione di lavori d'urgenza che comportino l'estrazione di materiale litoide, questi sono autorizzati dalla struttura regionale competente in materia di idraulica che, contestualmente, ne attesta l'urgenza e ne redige una perizia nella quale è stabilita la quantità di materiale litoide asportabile strettamente necessaria al ripristino del deflusso. L'asporto del materiale litoide, nell'ambito di tali interventi, non è soggetto alla corresponsione del canone demaniale.

7. Gli interventi d'urgenza previsti al comma 6 sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

8. Gli interventi sui corsi d'acqua, che comportino l'estrazione di materiale litoide, finalizzati a tutelare l'incolumità delle persone sono attuati dalla Protezione civile della Regione, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).

9. I progetti di lavori pubblici riguardanti la sistemazione di corsi d'acqua o interventi sulle opere idrauliche, possono comprendere l'estrazione di materiale litoide dall'alveo nel tratto interessato dai lavori, unicamente per finalità connesse alla realizzazione dei lavori previsti dai progetti stessi o a necessità idrauliche di ripristino dell'officiosità dell'alveo nel tratto medesimo.

10. Nei casi di cui al comma 9, il progetto prevede la quantità di materiale litoide da estrarre dall'alveo del corso d'acqua, le modalità di utilizzo e la destinazione del medesimo.

11. Nei casi di cui al comma 9, i soggetti esecutori dei lavori pubblici, a pena di sospensione dei lavori da parte del direttore dei medesimi, effettuano secondo le modalità stabilite con regolamento regionale, rilievi topografici prima dell'inizio delle operazioni di scavo e ad avvenuto completamento delle stesse nonchè in corso d'opera in caso di eventi di piena, al fine di accertare l'effettiva quantità di materiale litoide estratta.

12. Il regolamento di cui al comma 11 è emanato, previo parere della Commissione consiliare competente, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 26/2012.

13. Il direttore dei lavori, anteriormente all'inizio delle operazioni di scavo, invia alla struttura regionale competente in materia di idraulica, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del valore del materiale estratto, calcolato in base al canone demaniale ai sensi dell'articolo 57 o dell'avvenuta compensazione del medesimo valore, con il costo dei lavori.

14. Nei casi in cui, non sia stato possibile procedere all'affidamento della concessione nell'ambito della procedura a evidenza pubblica di cui al comma 2 o non ricorrano i presupposti per l'applicazione dei commi 6, 7 e 8, gli interventi di manutenzione degli alvei sono effettuati con le modalità di cui ai commi 10, 11 e 13.

15. L'estrazione di materiale litoide, da parte struttura regionale competente in materia di idraulica, nella realizzazione di lavori in amministrazione diretta, non è soggetta alla disciplina di cui ai commi 2, 9, 10, 11 e 13.».

 

     Art. 206. (Modifica all'articolo 38 della legge regionale 16/2002) [37]

1. Il comma 1 bis dell'articolo 38 della legge regionale 16/2002 è sostituito dal seguente:

«1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai beni del demanio marittimo le cui funzioni amministrative sono state delegate alla Regione con i decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ), e 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), relativamente al materiale accumulato in occasione di eventi meteorologici avversi segnalati dal Comune territorialmente interessato ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).».

 

     Art. 207. (Modifica all'articolo 57 della legge regionale 16/2002) [38]

1. Il comma 18 dell'articolo 57 della legge regionale 16/2002 è sostituito dal seguente:

«18. Sono esenti dal pagamento dei canoni le operazioni di taglio e asporto di alberi e arbusti dagli argini, dalle aree golenali demaniali e dagli alvei dei corsi d'acqua, previa approvazione da parte della struttura regionale competente.».

 

     Art. 208. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 22/2010)

1. Al comma 44 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), le parole «entro e non oltre il 31 marzo 2011,»sono soppresse.

 

     Art. 209. (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 16/2008)

1. All'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

b) il comma 11 è abrogato.

 

     Art. 210. (Modifica all'articolo 68 della legge regionale 16/2012)

1. Al comma 2 dell'articolo 68 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), le parole «entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.

 

     Art. 211. (Interventi di manutenzione ordinaria dell'alveo dei corsi d'acqua) [39]

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria dell'alveo dei corsi d'acqua che prevedono l'asportazione di inerti finalizzata alla conservazione e al ripristino delle sezioni di deflusso, nonchè al recupero della funzionalità delle opere idrauliche di cui all'articolo 37, comma 2, lettera a), della legge regionale 16/2002, qualora non ricadenti in zone sottoposte a vincolo SIC, ZPS, e limitati all'estrazione di 10.000 metri cubi di materiale litoide, sono approvati con decreto del Direttore della struttura regionale competente, sia ai fini autorizzativi che concessori.

 

     Art. 212. (Concessioni di superfici prative costituenti argini e sponde di corsi d'acqua)

1. Le concessioni di superfici prative a imprese agricole, costituenti argini e sponde di corsi d'acqua appartenenti al demanio idrico regionale, sono autorizzate da parte della struttura regionale competente senza il pagamento del canone, secondo il disposto dell'articolo 14, comma 2, lettera b), della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), al fine di consentire la manutenzione degli argini mediante sfalcio delle essenze erbacee, senza oneri per la Regione.

 

CAPO X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI HABITAT, PARCHI E RISERVE NATURALI

 

     Art. 213. (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 42/1996)

1. All'articolo 9 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

«2 bis. Il perimetro provvisorio del parco o della riserva naturale regionale riprodotto nella cartografia allegata alla legge istitutiva è riportato sulla carta tecnica regionale numerica (CTRN) di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63 (Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico), almeno alla scala 1:15.000. Il perimetro riportato sulla CTRN è approvato con decreto del Presidente della Regione.

2 ter. Il perimetro provvisorio del parco o della riserva naturale regionale può essere modificato su richiesta dell'organo gestore, supportata da motivazioni tecniche compatibili con le finalità della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato ai sensi dell'articolo 8.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Successivamente all'entrata in vigore della legge istitutiva possono essere approvate, con il procedimento di cui al comma 2 ter, modifiche del perimetro del parco o della riserva richieste da un Comune confinante non compreso in tale perimetro, relativamente al territorio di propria competenza.».

 

     Art. 214. (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 42/1996)

1. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:

«3. Il PCS ha valore di piano urbanistico e sostituisce, ovvero attua i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. Il PCS dei parchi regionali assume altresì valore di piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 25 della legge 394/1991 qualora siano applicati gli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137 ), fermo restando quanto previsto dall'articolo 145 del medesimo decreto legislativo.».

 

     Art. 215. (Modifica all'articolo 17 della legge regionale 42/1996)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 42/1996 le parole «entro e non oltre sessanta giorni dall'invio,» sono soppresse.

 

     Art. 216. (Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 42/1996)

1. All'articolo 22 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 le parole «decreto del Presidente della Giunta regionale, previa» sono soppresse;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. I nominativi del Presidente e del suo sostituto sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di ambienti naturali, entro quindici giorni dalla data della nomina.».

 

     Art. 217. (Sostituzione dell'articolo 27 della legge regionale 42/1996)

1. L'articolo 27 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 27

(Controllo sugli atti)

1. Il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il conto consuntivo sono trasmessi, entro dieci giorni dalla loro adozione, alla struttura regionale competente in materia di ambienti naturali che provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e del parere acquisito ai sensi del comma 4, alla Giunta regionale per l'approvazione.

2. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento degli stessi da parte della struttura regionale competente in materia di ambienti naturali. Decorso inutilmente tale termine le deliberazioni diventano comunque esecutive.

3. Il termine di quarantacinque giorni di cui al comma 2 è sospeso per una sola volta per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori.

4. Sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di risorse economiche e finanziarie gli atti di cui al comma 1 per il parere di competenza.

5. Gli Enti parco trasmettono alla Regione le deliberazioni concernenti gli atti di programmazione annuali e pluriennali di attività entro dieci giorni dall'adozione. La Giunta regionale li approva in applicazione del comma 2, fatto salvo quanto stabilito ai commi 6 e 7.

6. La struttura regionale competente in materia di ambienti naturali, entro venti giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 5, può assegnare un termine per sanare eventuali vizi di legittimità o di merito riscontrati. Qualora l'Ente Parco non ottemperi alle richieste dell'Amministrazione regionale, entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, gli atti di cui al comma 5 possono essere annullati per vizi di legittimità ovvero rinviati a nuovo esame per ragioni di merito, con deliberazione della Giunta regionale.

7. Gli atti riesaminati sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di ambienti naturali, nel termine di dieci giorni dall'adozione per le finalità di cui ai commi 5 e 6.

8. Gli atti che non rientrano nei commi 1 e 5 diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente parco, da effettuarsi entro otto giorni dall'adozione. Qualora il Consiglio direttivo ravvisi il carattere d'urgenza, il medesimo dispone che la deliberazione sia immediatamente esecutiva.».

 

     Art. 218. (Modifica all'articolo 36 della legge regionale 42/1996)

1. Al comma 5 dell'articolo 36 della legge regionale 42/1996 le parole «L'Organo gestore, al fine di ricomporre eventuali squilibri ecologici accertati attraverso specifici programmi di monitoraggio, può comunque autorizzare o disporre i prelievi faunistici che si rendessero necessari per l'effettuazione dei monitoraggi sanitari medesimi o a fini eutanasici, avvalendosi» sono sostituite dalle seguenti: «Ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge 394/1991, l'Organo gestore può autorizzare o disporre i prelievi faunistici necessari a ricomporre squilibri ecologici. A tal fine si avvale».

 

     Art. 219. (Modifica all'articolo 40 della legge regionale 42/1996)

1. Al comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 42/1996 le parole «dal Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali. Nelle more dell'assegnazione dell'incarico di Direttore dell'Ente parco, tale competenza è esercitata, anche per i parchi, dal Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali» sono sostituite dalle seguenti: «dalla struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale».

 

     Art. 220. (Modifica all'articolo 54 della legge regionale 42/1996)

1. Alla lettera m bis) del comma 2 dell'articolo 54 della legge regionale 42/1996 le parole «nominato dal Consiglio comunale» sono sostituite dalle seguenti: «nominato dal Comune».

 

     Art. 221. (Modifiche all'articolo 55 della legge regionale 42/1996) [40]

1. All'articolo 55 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «con le procedure di cui all'articolo 10» sono soppresse;

b) al comma 4 le parole «la conferenza di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «la conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)»;

c) il comma 6 è abrogato.

 

     Art. 222. (Modifiche all'articolo 69 della legge regionale 42/1996) [41]

1. All'articolo 69 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 dopo le parole «attività produttive in atto» sono inserite le seguenti: «o all'approvvigionamento idrico necessario per la produzione di energia idroelettrica ove la struttura regionale che esercita le funzioni di Autorità di bacino regionale si sia già espressa favorevolmente»;

b) al comma 2 dopo le parole «attività produttive in atto» sono aggiunte le seguenti: «o all'approvvigionamento idrico necessario per la produzione di energia idroelettrica ove la struttura regionale che esercita le funzioni di Autorità di bacino regionale si sia già espressa favorevolmente».

 

     Art. 223. (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 9/2005)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), è aggiunto il seguente:

«1 bis. La Regione armonizza la disciplina inerente i prati stabili e i siti della Rete Natura 2000, individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, affinchè siano perseguite le rispettive finalità in forme tra loro coordinate e complementari.».

 

     Art. 224. (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 9/2005)

1. All'articolo 11 della legge regionale 9/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), e c), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro ogni 1.000 metri quadrati danneggiati o frazioni superiori ai 500 metri quadrati. La sanzione è applicata in misura pari al minimo edittale per violazioni che interessino superfici inferiori ai 1.000 metri quadrati.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), e comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da 50 euro a 500 euro ogni 1.000 metri quadrati danneggiati. La sanzione è applicata in misura pari al minimo edittale per violazioni che interessino superfici inferiori ai 1.000 metri quadrati.»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. La sanzione è triplicata nel minimo e nel massimo edittale qualora le fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si verifichino all'interno di siti Natura 2000 designati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE o interessino habitat definiti prioritari dalla direttiva 92/43/CEE inclusi nell'inventario.»;

d) Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. All'irrogazione delle sanzioni provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).».

 

     Art. 225. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 14/2007)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), le parole «In particolare» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, n. 184 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS))».

 

     Art. 226. (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 7/2008)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), le parole «In particolare» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, n. 184 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS))».

 

     Art. 227. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 7/2008)

1. Al comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale 7/2008 dopo le parole «entro i sessanta giorni successivi» sono inserite le seguenti: «alla pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione».

 

CAPO XI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA IN ACQUE INTERNE

 

     Art. 228. (Sostituzione dell'articolo 4 bis della legge regionale 19/1971) [42]

1. L'articolo 4 bis della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:

«Art. 4 bis. (Opere in alveo e obblighi ittiogenici)

1. I progetti delle opere che comportano l'occupazione, anche parziale, dell'alveo di un corpo idrico prevedono adeguati accorgimenti per la salvaguardia della fauna e degli ambienti acquatici atti a mantenere la continuità idrologica e biologica e consentire lo spostamento degli organismi acquatici.

2. Al fine di accertare l'adozione degli accorgimenti di cui al comma 1, l'Ente tutela pesca esprime parere nei procedimenti di competenza della Regione per il rilascio di atti e provvedimenti, comunque denominati, relativi a interventi che possono interferire con la continuità idrologica e biologica dei corpi idrici, con particolare riguardo a:

a) valutazione d'impatto ambientale;

b) procedure di verifica ai sensi dell'articolo 9 bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale);

c) concessioni di derivazione d'acqua;

d) nulla-osta idraulico.

3. Nel fornire il parere di cui al comma 2, l'Ente tutela pesca valuta che la continuità idrologica e biologica sia mantenuta prossima alle condizioni naturali attraverso la permanenza del deflusso necessario alla vita degli organismi acquatici o mediante la realizzazione di strutture idonee a consentirne lo spostamento. Se necessario, l'Ente tutela pesca prescrive adeguate soluzioni di compensazione alla discontinuità determinata dall'intervento.

4. Nel caso in cui la compensazione sia attuata con l'immissione di fauna ittica, al responsabile dell'intervento sono imputati i costi di ripopolamento ittico, da realizzare a cura dell'Ente tutela pesca. Tali costi sono determinati dal Direttore dell'Ente in base ai criteri generali per il calcolo degli obblighi ittiogenici fissati dal Consiglio direttivo.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso di opere di sbarramento già esistenti non munite di idonee strutture per la risalita del pesce.».

 

     Art. 229. (Sostituzione dell'articolo 4 ter della legge regionale 19/1971) [43]

1. L'articolo 4 ter della legge regionale 19/1971 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 ter. (Bocche di presa per le derivazioni)

1. Le bocche di presa e di uscita delle derivazioni d'acqua sono munite di sistemi idonei a impedire il passaggio del pesce.

2. A tal fine l'Ente tutela pesca, nell'ambito del parere di cui all'articolo 4 bis, può dettare prescrizioni che sono inserite nel disciplinare della concessione dall'autorità competente al rilascio.».

 

     Art. 230. (Modifiche all'articolo 4 quinquies della legge regionale 19/1971) [44]

1. All'articolo 4 quinquies della legge regionale 19/1971 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque giorni»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso in cui l'Ente tutela pesca verifichi che non sono garantite le condizioni necessarie alla salvaguardia della fauna ittica in considerazione dei periodi, dei contesti ambientali e delle specie ittiche soggetti a maggior rischio, come determinati dal Consiglio direttivo, differisce l'esecuzione delle operazioni di cui al comma 1 per il tempo strettamente necessario alla salvaguardia della fauna ittica; nel caso dell'esecuzione di operazioni indifferibili l'Ente tutela pesca procede al recupero della fauna ittica, imputando i relativi costi al soggetto esecutore.»;

c) alla fine del comma 6 sono aggiunte le seguenti parole: «La mera omissione della comunicazione scritta entro l'inizio delle operazioni comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da 200 euro a 1.200 euro.».

 

     Art. 231. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 43/1988) [45]

1. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 (Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne. Norme integrative e modificative della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, "Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia"), è sostituito dal seguente:

«6. La licenza di pesca sportiva ha durata illimitata ed è valida con il pagamento di un canone annuale.».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge regionale 43/1988, come modificato dal comma 1, si applicano anche alle licenze di pesca sportiva rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge, le quali sono sostituite dall'Ente tutela pesca su richiesta del titolare.

 

     Art. 232. (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 43/1988) [46]

1. L'articolo 3 della legge regionale 43/1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 3

(Esercizio della pesca sportiva per i minori di anni quattordici e per i disabili)

1. I minori di età inferiore ai quattordici anni possono esercitare la pesca sportiva nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia a condizione di essere accompagnati da un maggiorenne in possesso di valida licenza o autorizzazione di pesca sportiva. Il pescato rientra nella quota spettante all'accompagnatore.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, senza limiti di età, anche ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), muniti della certificazione di disabilità rilasciata dall'Autorità competente.».

 

     Art. 233. (Abrogazione dell'articolo 3 bis della legge regionale 43/1988) [47]

1. L'articolo 3 bis della legge regionale 43/1988 è abrogato.

 

     Art. 234. (Modifica all'articolo 5 bis della legge regionale 43/1988) [48]

1. Al comma 1 dell'articolo 5 bis della legge regionale 43/1988 le parole «3, 3 bis» sono soppresse.

 

     Art. 235. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 43/1988) [49]

1. All'articolo 7 della legge regionale 43/1988 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 1 le parole «. In caso di minore non recidivo si applica la sola sanzione pecuniaria» sono soppresse;

b) al comma 5 le parole «, nonchè alla licenza speciale di pesca di cui all'articolo 3» sono soppresse.

 

     Art. 236. (Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 43/1988) [50]

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 22 della legge regionale 43/1988 sono abrogati.

 

     Art. 237. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 17/2008)

1. Il comma 62 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), di interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 4, della legge regionale 43/1988, è abrogato.

 

CAPO XII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

 

     Art. 238. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 18/1995)

1. All'articolo 3 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 18 (Concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali in attuazione dell'articolo 4, commi 2 e 3 della legge 2 maggio 1990, n. 104 relativa alle servitù militari), sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Alla determinazione dei criteri di concessione dei contributi o dei finanziamenti di cui all'articolo 6 si provvede ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).»;

b) il comma 4 è abrogato.

 

     Art. 239. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 14/2002)

1. All'articolo 8 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «e dei limiti di spesa prestabiliti» sono inserite le seguenti: «privilegiando, ove possibile, un'articolazione in lotti funzionali del lavoro»;

b) dopo la lettera c) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«c bis) l'attuazione della disciplina vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.»;

c) al comma 9 le parole «, entro trenta giorni dalla richiesta, dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati.» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).».

 

     Art. 240. (Modifica all'articolo 10 bis della legge regionale 14/2002)

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 bis della legge regionale 14/2002 le parole «specificamente riferito alle inadempienze correlato alle lavorazioni eseguite nel medesimo cantiere» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente all'inadempienza e provvede direttamente al pagamento a favore degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa».

 

     Art. 241. (Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 14/2002)

1. All'articolo 32 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«c) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all'acquisizione in via telematica della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la cassa edile; l'ente appaltante o concedente provvede direttamente alla richiesta della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva alle autorità competenti; qualora dalla dichiarazione risultino irregolarità relative a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, l'ente appaltante o concedente provvede direttamente al pagamento a favore degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa.»;

b) il comma 2 è abrogato.

 

     Art. 242. (Modifica all'articolo 39 della legge regionale 14/2002)

1. Il comma 4 dell'articolo 39 della legge regionale 14/2002 è abrogato.

 

     Art. 243. (Modifica all'articolo 41 della legge regionale 14/2002)

1. Al comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 14/2002 dopo le parole «esamina ai fini valutativi i progetti,» sono aggiunte le seguenti: «anche con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate").».

 

     Art. 244. (Modifica all'articolo 42 della legge regionale 14/2002)

1. Al comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale 14/2002 dopo le parole «anche ai fini dell'ammissibilità della spesa» sono aggiunte le seguenti: «e, ove ritenuto opportuno, con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996».

 

     Art. 245. (Modifica all'articolo 43 della legge regionale 14/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 14/2002 dopo le parole «esamina il progetto definitivo» sono aggiunte le seguenti: «anche con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996».

 

     Art. 246. (Modifica all'articolo 59 della legge regionale 14/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale 14/2002 dopo le parole «dall'organo concedente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile» le parole: «dal dirigente della struttura tecnica competente» sono soppresse.

 

     Art. 247. (Modifiche all'articolo 60 della legge regionale 14/2002)

1. All'articolo 60 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 le parole «, d'intesa con la struttura tecnica competente per territorio,» sono soppresse e dopo le parole «presentata ai fini della rendicontazione della spesa» sono inserite le seguenti: «, compresa la verifica del rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, anche con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996» e le parole: «dalla struttura tecnica» sono soppresse;

b) al comma 6 le parole «la struttura tecnica valuti» sono sostituite dalle seguenti: «l'organo concedente il finanziamento valuti».

 

     Art. 248. (Modifiche all'articolo 61 della legge regionale 14/2002)

1. All'articolo 61 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «, d'intesa con la struttura tecnica competente per territorio,» sono soppresse e dopo le parole «presentata ai fini della rendicontazione della spesa» sono aggiunte le seguenti: «, compresa la verifica del rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, anche con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996» e le parole «dalla struttura tecnica» sono soppresse;

b) al comma 3 le parole «la struttura tecnica valuti» sono sostituite dalle seguenti: «l'organo concedente il finanziamento valuti».

 

     Art. 249. (Modifiche all'articolo 78 della legge regionale 14/2002)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 78 della legge regionale 14/2002 sono abrogati.

 

     Art. 250. (Inserimento dell'articolo 78 bis nella legge regionale 14/2002)

1. Dopo l'articolo 78 della legge regionale 14/2012 è inserito il seguente:

«Art. 78 bis. (Competenza in materia di espropriazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), cessa la competenza regionale all'emanazione degli atti delle procedure di espropriazione e asservimento coattivo le cui richieste risultano già attivate presso la competente struttura dell'Amministrazione regionale alla medesima data e concernenti le opere e gli interventi di competenza e di iniziativa di Comuni, anche riuniti in consorzio, delle Province e degli altri Enti pubblici.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano, altresì, applicazione per l'espropriazione di aree già occupate con procedura d'urgenza in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 26/2012, nonchè per le procedure di esproprio o asservimento relative a opere affidate da parte della Regione in delegazione amministrativa intersoggettiva alla medesima data.

3. I Comuni, anche riuniti in consorzio, le Province e gli altri Enti pubblici subentrano alla Regione nella funzione di autorità espropriante in relazione alle procedure di cui ai commi 1 e 2.».

 

     Art. 251. (Interpretazione autentica dell'articolo 51 della legge regionale 14/2002)

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 51, comma 7, lettera b), della legge regionale 14/2002, le attività espropriative o acquisitive di immobili comprendono la funzione di autorità espropriante.

 

     Art. 252. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 25/2004)

1. Dopo la lettera k bis) del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale), è aggiunta la seguente:

«k ter) un rappresentante della Consulta regionale delle associazioni dei disabili.».

 

     Art. 253. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 22/2010)

1. All'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 42 le parole «al 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013»;

b) al comma 43 le parole «al 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013».»

 

     Art. 254. (Abrogazioni in materia di opere pubbliche)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 (Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico);

b) la legge regionale 29 novembre 1986, n. 49 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 recante "Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico");

c) l'articolo 26 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31 (Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale);

d) l'articolo 58 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport);

e) l'articolo 26 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale);

f) gli articoli 7 e 8 della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 (Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonchè modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato).

 

CAPO XIII

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

 

     Art. 255. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 11/2011)

1. Alla lettera d) del comma 69 dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), le parole «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».

 

     Art. 256. (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 14/2012)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), sono aggiunti i seguenti:

«6 bis. L'Amministrazione regionale provvede alle finalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 anche con le risorse del Fondo nazionale per la montagna istituito con l'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), iscritte in bilancio regionale nel triennio 2012-2014, a integrazione delle risorse regionali stanziate per le medesime finalità.

6 ter. Le risorse del comma 6 bis sono utilizzate per il finanziamento delle domande presentate dai Comuni ai sensi del comma 5 nell'ordine in cui le stesse sono collocate nella graduatoria approvata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 1893 del 31 ottobre 2012.

6 quater. Le modifiche progettuali e in corso d'opera ai progetti finanziati dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non sono soggette ad approvazione da parte dell'Amministrazione regionale, a eccezione delle varianti che incidono sulle finalità e sui contenuti progettuali che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi ai fini della formazione della graduatoria di cui al comma 6 ter.».

 

     Art. 257. (Conferma di contributi per opere pubbliche)

1. I finanziamenti concessi ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità con onere a carico dei capitoli di spesa finalizzati alla ricostruzione delle zone del Friuli colpite dagli eventi sismici del 1976, che siano state ultimate dopo la scadenza dei termini stabiliti e prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono confermati a tutti gli effetti. Il termine per la conclusione dei procedimenti espropriativi dei lavori medesimi è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013.

2. Il termine per l'ultimazione dei lavori e dei procedimenti amministrativi ed espropriativi delle opere di cui al comma 1, non concluse alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogato al 31 dicembre 2013.

 

     Art. 258. (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 3/2002)

1. Al comma 53 dell'articolo 6 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), le parole «entro il termine di undici anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di dodici anni».

 

     Art. 259. (Proroga di termini per intervento finanziato con risorse ASTER)

1. Sono prorogati al 31 dicembre 2013 i termini di rendicontazione dell'intervento denominato "Piano di armonizzazione del sistema delle infrastrutture per la comunicazione ed elaborazione dei dati destinato alla convergenza dell'associazione intercomunale rispetto al Codice dell'amministrazione digitale", previsto nell'accordo quadro ASTER stipulato in data 16 settembre 2009, tra la Regione e l'associazione intercomunale Collio Isonzo, con Cormons quale comune capofila, a valere sulle risorse ASTER 2008.

 

     Art. 260. (Proroga di termini per intervento finanziato con risorse ASTER)

1. Sono prorogati al 31 dicembre 2014 i termini di conclusione e rendicontazione dell'intervento denominato "Lavori di inalveazione del torrente Cristinizza, costruzione di canali di raccolta delle acque meteoriche e sistemazione del torrente Bisinta, nel territorio dei comuni di Capriva, Cormons, Moraro, Mossa e San Lorenzo Isontino", affidato in delegazione amministrativa al Comune di Cormons con decreto n. 1170/Go/ILS/14 del 24 novembre 1997, nonchè dell'intervento analogo, nel territorio di Medea, Cormons, Romans d'Isonzo e Mariano del Friuli, affidato in delegazione amministrativa al Comune di Medea con Decreto n.1009/Go/ILS/19 del 24 novembre 1999.

 

     Art. 261. (Fissazione di termini per intervento finanziato con risorse ASTER)

1. La tempistica, relativa all'intervento di allestimento della nuova sede per il servizio associato di polizia municipale, l'estensione del sistema di videosorveglianza per il controllo delle aree urbane all'area carsica e agli ambiti scolastici, il recupero di una parte dell'edificio dell'ex caserma militare De Colle, sita in Fogliano Redipuglia, con installazione di pannelli fotovoltaici, finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2008, di cui all'accordo quadro stipulato il 21 settembre 2009 fra la Regione e l'associazione intercomunale Città mandamento tra i Comuni di Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'lsonzo, San Pier d'lsonzo, Staranzano e Turriaco è fissata per la rendicontazione al 30 giugno 2014.

2. Il finanziamento relativo all'intervento di cui al comma 1 è erogato al Comune di Monfalcone, per il 50 per cento, entro novanta giorni dalla data della richiesta alla Regione, corredata di una sintesi dell'attività svolta fino al momento della richiesta medesima e, per il restante 50 per cento, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della rendicontazione del finanziamento medesimo.

 

TITOLO VI

SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE

 

     Art. 262. (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 12/1994) [51]

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale), è aggiunto il seguente:

«1 bis. L'incarico di Direttore amministrativo delle Aziende sanitarie regionali è conferito a soggetti in possesso di laurea magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento in discipline giuridiche o economiche che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbiano svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti ovvero in strutture sanitarie pubbliche o private o in pubbliche amministrazioni di cui dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), di media o grande dimensione.».

 

     Art. 263. (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 20/2004)

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali), è sostituito dal seguente:

«1. Nel caso in cui venga meno il rapporto contrattuale tra l'Amministrazione regionale e i direttori generali delle Aziende sanitarie regionali per i motivi di cui all'articolo 3 bis, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), come inserito dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 229/1999, ovvero per qualsivoglia altro motivo, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, può affidare, nelle more della nomina del nuovo direttore generale e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi, eventualmente prorogabile, tutti i poteri di gestione nonchè la rappresentanza dell'Azienda sanitaria a un commissario straordinario che potrà essere scelto tra qualsiasi soggetto in possesso, alla data della nomina, del diploma di laurea nonchè di esperienza gestionale all'interno dell'elenco regionale predisposto ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali), convertito dall'articolo 1, comma 1, della legge 590/1994, ovvero nell'ambito dei dirigenti della Regione ovvero provvedendo alla nomina di un direttore generale ad interim scelto tra coloro che svolgono la funzione di direttore generale di un ente del Servizio sanitario regionale. La durata dell'incarico ad interim è indicata dall'atto di nomina senza alcuna maggiorazione retributiva a favore dell'incarico rispetto a quella già riconosciuta per contratto.».

 

     Art. 264. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 22/2001)

1. All'articolo 5 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali a esso correlati), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«c) tre rappresentanti designati dalle associazioni esposti all'amianto aventi sede nel territorio regionale;»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3 bis. I componenti di cui al comma 2, lettera c), sono designati dalle tre associazioni maggiormente rappresentative. La rappresentatività delle associazioni viene determinata in base al numero degli iscritti.».

 

     Art. 265. (Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 8/2011)

1. L'articolo 2 della legge regionale 17 giugno 2011, n. 8 (Istituzione della Giornata regionale per la lotta alla droga), è sostituito dal seguente:

«Art. 2

(Iniziative e strumenti inerenti la Giornata regionale per la lotta alla droga)

1. In occasione della Giornata regionale per la lotta alla droga, l'Assessore regionale competente in materia di salute promuove idonee iniziative finalizzate alla prevenzione del consumo, dello spaccio e del traffico di sostanze stupefacenti e psicoattive, nonchè alla diffusione della cultura e dell'educazione alla legalità, attraverso campagne d'informazione, convegni, studi e dibattiti, avvalendosi della collaborazione di altri assessori regionali e degli enti locali interessati.

2. Per le finalità previste all'articolo 1, l'Assessore regionale competente in materia di salute promuove la programmazione su tutto il territorio regionale di politiche di prevenzione e di contrasto alla droga, nonchè di politiche per il trattamento e il recupero delle persone dedite al consumo di sostanze stupefacenti.».

 

     Art. 266. (Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 8/2011)

1. L'articolo 3 della legge regionale 8/2011 è abrogato.

 

     Art. 267. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 8/2011)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 8/2011 le parole «dagli articoli 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 2».

 

     Art. 268. (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 12/2011)

1. All'articolo 9 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «il cadavere viene mantenuto» sono sostituite dalle seguenti: «la salma viene mantenuta»;

b) al comma 4 le parole «del cadavere» sono sostituite dalle seguenti: «della salma»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Durante il periodo di osservazione la salma non può essere sottoposta a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiusa in cassa.»;

d) al comma 6 le parole «del cadavere» sono sostituite dalle seguenti: «della salma».

 

     Art. 269. (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 12/2011)

1. All'articolo 10 della legge regionale 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «il cadavere può essere trasferito» sono sostituite dalle seguenti: «la salma può essere trasferita»;

b) al comma 2 le parole «il cadavere è stato trasferito» sono sostituite dalle seguenti: «la salma è stata trasferita»;

c) al comma 3 le parole «il cadavere è riposto» sono sostituite dalle seguenti: «la salma è riposta».

 

     Art. 270. (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 12/2011)

1. All'articolo 12 della legge regionale 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica le parole «e tanatocosmesi» sono soppresse;

b) al comma 1 le parole «e tanatocosmesi» sono soppresse.

 

     Art. 271. (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 12/2011)

1. La lettera g) del comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 12/2011 è sostituita dalla seguente:

«g) la custodia e l'esposizione del cadavere.».

 

     Art. 272. (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 12/2011)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 12/2011 è aggiunto il seguente:

«3 bis. In sostituzione della formalina è consentito l'utilizzo di altri preparati che assicurino la conservazione a breve termine del cadavere e presentino una minore tossicità per gli operatori e l'ambiente.».

 

     Art. 273. (Modifica all'articolo 23 della legge regionale 12/2011)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 12/2011 dopo la parola «Comune» sono aggiunte le seguenti: «nel quale è avvenuto il decesso».

 

     Art. 274. (Modifica all'articolo 30 della legge regionale 12/2011)

1. Al comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 12/2011 le parole «camera mortuaria» sono sostituite dalle seguenti: «struttura obitoriale».

 

     Art. 275. (Modifica all'articolo 41 della legge regionale 12/2011)

1. Al comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 12/2011 dopo le parole «nel rispetto della volontà espressa dal defunto» sono inserite le seguenti: «anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà».

 

     Art. 276. (Modifica all'articolo 42 della legge regionale 12/2011)

1. Al comma 7 dell'articolo 42 della legge regionale 12/2011 dopo le parole «previa sottoscrizione di un documento» sono inserite le seguenti: «o delega all'impresa funebre».

 

     Art. 277. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 7/2012)

1. All'articolo 4 della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «di percorsi formativi e di aggiornamento» sono sostituite dalle seguenti: «di percorsi formativi obbligatori»;

b) al comma 2 dopo le parole «percorsi formativi» è inserita la seguente: «obbligatori»;

c) al comma 3 dopo le parole «percorsi formativi» è inserita la seguente: «obbligatori» e le parole «, senza finalità di abilitazione professionale» sono soppresse.

 

     Art. 278. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 8/2012)

1. All'articolo 4 della legge regionale 12 aprile 2012, n. 8 (Norme in materia di terapie e attività assistite con gli animali (pet therapy)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «Al fine di realizzare le finalità della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale con delega alla tutela della salute, è istituita la Commissione regionale per le terapie e le attività assistite con gli animali,» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di realizzare le finalità della presente legge è istituita la Commissione regionale per le terapie e le attività assistite con gli animali,»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Direttore del Servizio sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali con proprio decreto costituisce la Commissione. La Commissione ha sede a Udine. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale messo a disposizione dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.».

 

     Art. 279. (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 20/2012)

1. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), è sostituito dal seguente:

«6. Per l'attuazione dei compiti di polizia veterinaria, al fine di garantire il ricovero e la custodia temporanea dei cani, nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria), nonchè per ogni altro compito demandato alle Aziende per i servizi sanitari, provvedono queste ultime tramite le proprie strutture o le strutture private con le medesime convenzionate, con spese a carico dell'intestatario dell'animale, se rintracciabile.».

 

     Art. 280. (Modifica all'articolo 16 della legge regionale 20/2012)

1. Il comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale 20/2012 è sostituito dal seguente:

«6. Gli animali ritrovati o catturati possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati o gravemente infortunati e incurabili. La soppressione è effettuata da medici veterinari, con metodi eutanasici preceduti da anestesia. Qualora l'animale risulti rintracciabile nella Banca dati regionale, la soppressione, in relazione con la gravità della situazione clinica anamnestica ed epidemiologica, avviene previo consenso del detentore.».

 

     Art. 281. (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 20/2012)

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 20/2012 è sostituita dalla seguente:

«b) scoraggiare il dono di animali di affezione a minori di diciotto anni senza l'espresso consenso del genitore o di chi esercita la responsabilità parentale, nonchè vietare il dono degli stessi animali come premio, ricompensa o omaggio;».

 

     Art. 282. (Modifica all'articolo 24 della legge regionale 20/2012)

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 20/2012 la parola «rinchiusi» è sostituita dalle seguenti: «trattenuti in ambienti chiusi».

 

     Art. 283. (Modifica all'articolo 32 della legge regionale 20/2012)

1. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 20/2012 dopo le parole «i corpi di polizia locale» sono inserite le seguenti: «e forestale regionale».

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE SOCIALE

 

     Art. 284. (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 11/2006) [52]

1. Al comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), dopo le parole «della Consulta stessa.» sono aggiunte le seguenti: «La Consulta rimane in carica per la durata della legislatura e comunque fino alla nomina della nuova Consulta.».

 

     Art. 285. (Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 7/2010) [53]

1. All'articolo 49 della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 20/2005 "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia" e 11/2006 "Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità", disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 "Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali" e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 1 le parole «raccolta di segnalazioni, provenienti anche da persone di minore età, dalle famiglie,» sono sostituite dalle seguenti: «raccolta, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di ascolto dei minori, di segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, da scuole,»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Le attività di cui al comma 1 sono svolte tenendo conto del superiore interesse del fanciullo.».

 

     Art. 286. (Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 7/2010) [54]

1. All'articolo 50 della legge regionale 7/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «Alla stessa, limitatamente ai compiti di vigilanza, è riconosciuta piena autonomia operativa.» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di garantire l'autonomia operativa e l'indipendenza funzionale di detta struttura, il Direttore del Servizio competente ovvero il dipendente cui sia conferito l'incarico di posizione organizzativa con delega di funzioni dirigenziali nella materia, nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 49, comma 1, non è soggetto ai poteri di direzione, vigilanza e controllo e al connesso potere di avocazione spettanti, ai sensi della vigente normativa, al dirigente a esso gerarchicamente sovraordinato.»;

b) il comma 3 è abrogato.

 

     Art. 287. (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 18/2011)

1. Dopo il comma 26 quater dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), è inserito il seguente:

«26 quinquies. In via di interpretazione autentica del disposto di cui al comma 26 quater, si intende che l'adozione del provvedimento istitutivo dell'organismo di partecipazione istituzionale dei bambini e dei ragazzi di cui al comma 24 costituisce presupposto indispensabile solo per l'erogazione del contributo, ferma restando la possibilità di procedere alla concessione del contributo stesso anche nelle more dell'adozione di tale provvedimento.».

 

TITOLO VII

CULTURA SPORT ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

 

     Art. 288. (Modifica all'articolo 37 della legge regionale 60/1976) [55]

1. Il terzo comma dell'articolo 37 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico ed ambientale,degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia), è abrogato.

 

     Art. 289. (Modifica all'articolo 38 della legge regionale 60/1976) [56]

1. Al primo comma dell'articolo 38 della legge regionale 60/1976 le parole «Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, per l'esercizio finanziario 1976, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi,» sono sostituite dalle seguenti: «struttura regionale competente in materia di beni culturali».

 

     Art. 290. (Sostituzione dell'articolo 39 della legge regionale 60/1976) [57]

1. L'articolo 39 della legge regionale 60/1976 è sostituito dal seguente:

«Art. 39

(Piano di riparto dei fondi)

1. L'Amministrazione regionale approva il piano di riparto dei fondi disponibili e la conseguente misura dei contributi da concedere.

2. Quando sia ritenuto opportuno, la concessione dei contributi di cui all'articolo 37 può essere subordinata alla stipulazione di una convenzione con il proprietario dell'immobile in merito alla destinazione e all'uso dell'immobile ripristinato e all'obbligo di consentire l'accesso al pubblico per la visita di tutto o parte dell'immobile stesso.».

 

     Art. 291. (Modifiche all'articolo 40 della legge regionale 60/1976) [58]

1. All'articolo 40 della legge regionale 60/1976 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo comma è abrogato;

b) il quarto comma è abrogato.

 

     Art. 292. (Modifica all'articolo 41 della legge regionale 60/1976) [59]

1. Il secondo comma dell'articolo 41 della legge regionale 60/1976 è sostituito dal seguente:

«2. La percentuale non può comunque superare la misura del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, fino al massimo di 100 mila euro, nel caso che il proprietario sia un ente pubblico e la misura del 50 per cento, fino al massimo di 50 mila euro, nel caso che si tratti di un privato.».

 

     Art. 293. (Sostituzione dell'articolo 42 della legge regionale 60/1976) [60]

1. L'articolo 42 della legge regionale 60/1976 è sostituito dal seguente:

«Art. 42

(Concessione dei contributi)

1. Per la concessione dei contributi trova applicazione la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Qualora gli interventi sui beni oggetto di contributo siano soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), l'erogazione del contributo è subordinata all'acquisizione di tale autorizzazione.

2. Ai fini della rendicontazione del contributo il soggetto beneficiario, oltre alla documentazione prevista dall'articolo 62 della legge regionale 14/2002, presenta gli eventuali pareri rilasciati dal competente organo ministeriale in merito ai lavori eseguiti.».

 

     Art. 294. (Modifica all'articolo 43 della legge regionale 60/1976) [61]

1. Al primo comma dell'articolo 43 della legge regionale 60/1976 le parole «, con decreto del direttore regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, previa deliberazione della Giunta regionale» sono soppresse.

 

     Art. 295. (Sostituzione dell'articolo 49 della legge regionale 60/1976) [62]

1. L'articolo 49 della legge regionale 60/1976 è sostituito dal seguente:

«Art. 49

(Contributi)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione dei seguenti interventi di conservazione e valorizzazione di beni mobili considerati di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico o bibliografico ai sensi del decreto legislativo 42/2004 :

a) restauro;

b) prevenzione, mediante installazione di dispositivi di protezione o sicurezza;

c) lavori, acquisizione e installazione di attrezzature, apparecchiature o strumenti, che assicurino migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica dei beni, particolarmente da parte dei soggetti diversamente abili;

d) acquisizione in proprietà dei beni mobili al fine della loro valorizzazione.

2. I contributi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono concessi a favore di enti pubblici territoriali, nonchè di ogni altro ente e istituto pubblico e a persone giuridiche private o associazioni senza fine di lucro, che siano proprietari o detentori in base a idoneo titolo dei beni considerati.

3. I contributi di cui al comma 1, lettera d), sono concessi a favore degli enti pubblici territoriali.

4. Per beni mobili, ai fini del presente articolo, si intendono anche affreschi e pitture murali in genere, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e altri elementi decorativi, purchè non rientranti in interventi di tipo edilizio.».

2. In relazione alla sostituzione dell'articolo 49 della legge regionale 60/1976, di cui al comma 1, all'unità di bilancio 5.3.2.5053 le denominazioni dei sotto elencati capitoli dello stato della previsione della spesa del bilancio per gli anni 2012-2014 e del bilancio 2012 sono sostituite come segue:

a) capitolo 5177 «Contributi ad enti pubblici territoriali, enti e istituti pubblici, persone giuridiche private o associazioni senza fini di lucro per interventi per il restauro, la protezione e sicurezza e la migliore fruizione pubblica di beni mobili di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico o bibliografico, nonchè contributi agli enti pubblici territoriali per l'acquisizione in proprietà di tali beni ai fini della loro valorizzazione»;

b) capitolo 5188 «Contributi ad enti pubblici territoriali, enti e istituti pubblici, persone giuridiche private o associazioni senza fini di lucro per interventi per il restauro, la protezione e sicurezza e la migliore fruizione pubblica di beni mobili di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico o bibliografico, nonchè contributi agli enti pubblici territoriali per l'acquisizione in proprietà di tali beni ai fini della loro valorizzazione - ricorso al mercato finanziario».

 

     Art. 296. (Sostituzione dell'articolo 51 della legge regionale 60/1976) [63]

1. L'articolo 51 della legge regionale 60/1976 è sostituito dal seguente:

«Art. 51

(Modalità di presentazione delle domande di contributo)

1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 49 devono pervenire alla struttura regionale competente in materia di beni culturali entro il 31 gennaio di ciascun anno.

2. Le domande sono corredate di:

a) una relazione illustrativa delle cose mobili di interesse artistico, storico e archeologico sulle quali si intende intervenire;

b) il preventivo della spesa;

c) l'autorizzazione del competente organo ministeriale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 42/2004.».

 

     Art. 297. (Abrogazione dell'articolo 14 bis della legge regionale 77/1981) [64]

1. L'articolo 14 bis della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), è abrogato.

 

     Art. 298. (Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 77/1981) [65]

1. L'articolo 15 della legge regionale 77/1981 è sostituito dal seguente:

«Art. 15

(Modalità di presentazione delle domande di contributo)

1. Le domande di concessione dei contributi previsti dall'articolo 14 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di beni culturali e sono corredate di:

a) copia della dichiarazione di interesse culturale di cui alla Parte II, Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ovvero dell'analogo provvedimento di vincolo ai sensi della legislazione preesistente, qualora emanati dai competenti organi ministeriali, ovvero gli elementi per effettuare o aggiornare la classificazione e la schedatura dell'immobile secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 (Catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia e istituzione del relativo inventario);

b) una dichiarazione dell'ente richiedente, attestante i contributi eventualmente concessi dallo Stato o da altri enti pubblici per la medesima iniziativa;

c) una relazione dalla quale risultino l'uso attuale e quello previsto dell'immobile;

d) nel caso di acquisizione, una perizia di stima del valore dell'immobile da acquistare;

e) nel caso di sistemazione, una relazione dalla quale risultino:

1) la misura della degradazione dell'immobile;

2) la natura e l'entità dei lavori da eseguire;

3) la spesa preventivata per l'esecuzione dei lavori medesimi.».

 

     Art. 299. (Modifiche alla legge regionale 10/2008)

1. Alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «in tale ambito, promuove iniziative e progettualità per la valorizzazione dei siti, dei cimeli, delle testimonianze e della documentazione della Prima Guerra mondiale, svolgendo, altresì, azione di coordinamento di analoghe attività svolte sul territorio regionale da soggetti pubblici e privati;»;

b) al comma 2 dell'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un esperto designato dalla Giunta regionale svolge le funzioni di Presidente del Comitato.».

 

     Art. 300. (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 9/2008)

1. Al comma 16 dell'articolo 6 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), le parole «fino all'entrata in vigore delle corrispondenti disposizioni legislative di modifica della medesima legge regionale 32/2002» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'assunzione dell'incarico da parte dell'amministratore unico di cui all'articolo 5 della legge regionale 32/2002».

2. Il comma 1 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione). Sono fatti salvi gli atti adottati sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 301. (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 32/2002)

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 32 (Istituzione dell'Azienda speciale Villa Manin), è sostituito dal seguente:

«3. L'amministratore unico, cui si applica un contratto di lavoro autonomo di diritto privato, conformemente allo schema approvato dalla Giunta regionale, è individuato dalla Giunta regionale tra esperti di provata esperienza pluriennale nell'esercizio di funzioni dirigenziali in settori di attività attinenti l'organizzazione e la gestione di progetti di iniziative culturali, di progetti di promozione dell'offerta turistica o di manifestazioni ed eventi sportivi di particolare rilevanza e impatto territoriale. In caso di assenza o impedimento dell'amministratore unico questi è sostituito dal membro più anziano del Consiglio di indirizzo.».

 

     Art. 302. (Modifica all'articolo 47 della legge regionale 16/2012 con reviviscenza dell'articolo 10 della legge regionale 32/2002)

1. Il comma 5 dell'articolo 47 della legge regionale 16/2012, è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale 16/2012. A decorrere dalla medesima data vige nuovamente l'articolo 10 della medesima legge regionale 32/2002 [66].

2. Sono fatti salvi gli atti adottati sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 303. (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 4/1999)

1. Al comma 11 dell'articolo 6 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), la parola «ordinari» è soppressa.

 

     Art. 304. (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 18/2011)

1. Al comma 248 dell'articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), le parole: «per il funzionamento della propria attività istituzionale e» sono soppresse.

2. In relazione alla modifica dell'articolo 11 della legge regionale 18/2001, di cui al comma 1, all'unità di bilancio 5.2.1.5051 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, nella denominazione del capitolo 4757 le parole «per il funzionamento della propria attività istituzionale e» sono soppresse.

 

     Art. 305. (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 14/2012) [67]

1. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), le parole «1 gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2014».

 

     Art. 306. (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 29/2007)

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), dopo le parole «da produttori indipendenti» sono aggiunte le seguenti: «, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici)» [68].

 

     Art. 307. (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 4/2001)

1. Dopo il comma 67 dell'articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), è inserito il seguente:

«67 bis. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'organismo di cui al comma 66 sono immediatamente esecutive, fatto salvo per le deliberazioni aventi a oggetto l'adozione del bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo dell'organismo, le quali sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale.».

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT

 

     Art. 308. (Conferma di contributo per intervento in ambito sportivo)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo assegnato all'associazione sportiva dilettantistica Circolo canottieri Saturnia con deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2012, n. 1175 ai sensi della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), per la realizzazione di un intervento di impiantistica sportiva diverso rispetto a quello ivi previsto

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'associazione sportiva dilettantistica Circolo canottieri Saturnia presenta alla struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive, entro il 30 giugno 2013, un'istanza volta a ottenere la conferma del contributo a favore del diverso intervento, corredata di:

a) relazione illustrativa dell'opera e delle sue caratteristiche tecniche;

b) preventivo di spesa.

3. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, la struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive conferma il contributo e adotta i conseguenti provvedimenti di concessione ed erogazione del contributo medesimo.

     Art. 309. (Trasferimento di contributo per intervento in ambito sportivo)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire, previa deliberazione della Giunta regionale, a favore dell'associazione sportiva dilettantistica Pro Romans Medea di Romans d'Isonzo, il contributo concesso all'associazione sportiva dilettantistica Medea di Medea, ai sensi della legge regionale 8/2003, e a valere sui fondi 2007, per la realizzazione dell'intervento denominato "Ampliamento tribuna con realizzazione di copertura di protezione".

2. Per le finalità previste dal comma 1, entro il termine del 30 giugno 2013, l'associazione sportiva dilettantistica Pro Romans Medea presenta alla struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive l'istanza volta a ottenere il trasferimento del contributo, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione medesima.

3. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, la struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive trasferisce il contributo e fissa nuovi termini di rendicontazione.

4. Al fine della rendicontazione del contributo di cui al comma 1, l'associazione sportiva dilettantistica Pro Romans Medea può presentare giustificativi di spesa intestati all'associazione sportiva dilettantistica Medea di Medea riguardanti le spese da questa sostenute in relazione all'intervento di cui al comma 1.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

 

     Art. 310. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 11/2011)

1. Al comma 30 dell'articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), dopo la parola «progetto» sono aggiunte le seguenti: «, determinati in applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.».

 

     Art. 311. (Fissazione di termini per intervento finanziato con risorse ASTER)

1. La tempistica, relativa all'intervento di adeguamento e ampliamento della scuola media di Doberdò del Lago e la costruzione di un polo scolastico in Ronchi dei Legionari, finanziato con le risorse ASTER, stanziate nel bilancio regionale 2007, di cui all'accordo quadro stipulato il 7 agosto 2008 fra la Regione e l'associazione intercomunale Città mandamento tra i Comuni di Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano e Turriaco, è fissata per l'ultimazione dell'intervento al 31 dicembre 2013 e per la rendicontazione al 30 giugno 2014.

2. Il finanziamento relativo all'intervento di cui al comma 1 è erogato a saldo al Comune di Monfalcone, in un'unica soluzione, entro novanta giorni dalla data della richiesta alla Regione, alla quale è allegata una sintesi dell'attività svolta fino al momento della richiesta medesima.

 

     Art. 312. (Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge regionale 14/2012)

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 48, della legge regionale 14/2012, si intende che è soggetto interessato, legittimato a presentare domanda per l'ottenimento del contributo previsto dall'articolo 7, comma 47, della legge regionale 14/2012, il soggetto risultante ente gestore del Liceo linguistico Vittorio Bachelet di Trieste al momento della presentazione della domanda.

 

     Art. 313. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 14/1991) [69]

1. All'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli assegni di studio sono concessi ai soggetti in possesso dei requisiti indicati all'articolo 2, tenendo conto delle condizioni economiche dei rispettivi nuclei familiari, in ordine di priorità decrescente definito sulla base dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).»;

b) i commi 3 e 3 bis sono sostituiti dai seguenti:

«3. Con deliberazione la Giunta regionale determina annualmente:

a) la misura massima degli assegni in un importo differenziato per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, determinato sulla base della stima del costo medio complessivo di iscrizione e frequenza ai rispettivi corsi di studio;

b) il limite massimo dell'lSEE ai fini dell'ammissibilità al beneficio;

c) le fasce dell'lSEE da considerarsi ai fini dell'applicazione dell'ordine di priorità di cui al comma 2;

d) la misura percentuale dell'assegno da concedersi ai richiedenti il cui nucleo familiare rientra in ciascuna delle fasce di cui alla lettera c).

3 bis. Ferme restando le misure percentuali determinate ai sensi della lettera d) del comma 3, in caso di risorse disponibili inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo, l'entità degli assegni è proporzionalmente ridotta in misura uguale per tutti i richiedenti.»;

c) dopo il comma 3 bis è inserito il seguente:

«3 ter. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 28 febbraio di ciascun anno per gli assegni relativi all'anno scolastico in corso; l'attestazione ISEE del nucleo familiare deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda.».

 

     Art. 314. (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 3/1998) [70]

1. All'articolo 16 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 47 e 47 bis sono sostituiti dai seguenti:

«47. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle azioni volte a rendere effettivo l'esercizio del diritto allo studio, eroga assegni di studio per il trasporto scolastico e l'acquisto dei libri di testo a favore dei nuclei familiari che comprendono al loro interno studenti iscritti al terzo, quarto e quinto anno della scuola secondaria di secondo grado e anche al primo e secondo anno, qualora gli istituti scolastici frequentati non abbiano attivato il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 16 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004). L'importo degli assegni di studio è determinato forfetariamente in 350 euro per studente; qualora la distanza della residenza dello studente dall'istituto frequentato superi i venti chilometri, l'importo suddetto è fissato in 400 euro.

47 bis. L'Amministrazione regionale eroga, altresì, assegni di studio per il trasporto scolastico e l'acquisto dei libri di testo non forniti in comodato, a favore dei nuclei familiari che comprendono al loro interno studenti iscritti al primo e secondo anno della scuola secondaria di secondo grado presso istituti che abbiano attivato il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 1/2004. L'importo degli assegni di studio è determinato forfetariamente in 150 euro per studente; qualora la distanza della residenza dello studente dall'istituto frequentato superi i venti chilometri, l'importo suddetto è fissato in 200 euro.»;

b) i commi 48 e 48 bis sono sostituiti dai seguenti:

«48. Gli assegni sono erogati dall'Amministrazione provinciale del territorio di residenza degli studenti ai nuclei familiari in possesso dei requisiti indicati ai commi 47 e 47 bis, nella misura ivi stabilita, tenendo conto delle condizioni economiche dei nuclei stessi, in ordine di priorità decrescente definito sulla base dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).

48 bis. Con deliberazione la Giunta regionale determina annualmente:

a) il limite massimo dell'lSEE ai fini dell'ammissibilità al beneficio;

b) le fasce dell'lSEE da considerarsi ai fini dell'applicazione dell'ordine di priorità di cui al comma 48.»;

c) dopo il comma 48 bis sono inseriti i seguenti:

«48 ter. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo gli assegni sono erogati in ordine di priorità decrescente, definito sulla base dell'lSEE, come segue:

a) gli assegni sono erogati integralmente, in via prioritaria, ai nuclei familiari ricadenti nella prima fascia;

b) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione del criterio di cui alla lettera a) sono utilizzate per l'erogazione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella seconda fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;

c) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione dei criteri di cui alle lettere a) e b) sono utilizzate per l'erogazione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella terza fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;

d) qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno dei nuclei familiari di cui alla lettera a), l'importo degli assegni spettanti ai nuclei stessi è proporzionalmente ridotto in misura uguale, con conseguente esclusione del finanziamento nei confronti dei nuclei familiari di cui alle lettere b) e c).

48 quater. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 28 febbraio di ciascun anno per gli assegni relativi all'anno scolastico in corso; l'attestazione ISEE del nucleo familiare deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda di assegno.».

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 16, commi 47 e 47 bis della legge regionale 3/1998, come sostituiti dal comma 1, lettera a), si fa fronte con lo stanziamento all'uopo previsto a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5056 e del capitolo 5033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

 

     Art. 315. (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 14/2012)

1. Dopo il comma 40 dell'articolo 7 della legge regionale 14/2012, è inserito il seguente:

«40 bis. Lo statuto della fondazione di cui al comma 35 prevede che:

a) siano organi della fondazione il presidente, il consiglio di amministrazione e il revisore unico dei conti; l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il coordinamento gestionale e organizzativo delle attività della fondazione siano affidati a un direttore nominato dal consiglio di amministrazione;

b) l'ordinamento dei corsi della scuola gestita dalla fondazione, da adottarsi con delibera del consiglio di amministrazione, definisca per ciascuna tipologia concorsuale presente nella propria offerta didattica i livelli minimi di durata e di articolazione temporale dei corsi stessi, gli standard formativi, gli standard di valutazione e certificazione delle competenze in esito ai percorsi formativi, i modelli, la natura e la validità delle attestazioni finali, nonchè la composizione della commissione dell'esame finale per maestro merlettaio.».

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI

 

     Art. 316. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 5/2012) [71]

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) le parole «eletti con voto limitato, al fine di garantire la rappresentanza di maggioranza e opposizione» sono sostituite dalle seguenti: «designati dall'Ufficio di Presidenza in modo da garantire la rappresentanza di maggioranza e opposizione»;

b) alla lettera e) le parole «cinque rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «tre rappresentanti».

 

     Art. 317. (Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 5/2012)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 24 della legge regionale 5/2012 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 24/2006, la Regione concede contributi a enti locali, enti pubblici, associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 11, parrocchie e altri enti privati senza fine di lucro per l'acquisto, la costruzione, ivi compreso l'eventuale acquisto dell'area, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo di edifici, comprensivi degli impianti, destinati o da destinare alle attività di centri di aggregazione giovanile in possesso dei requisiti previsti ai commi 3, 4 e 5, nonchè per l'acquisto di arredi e attrezzature funzionali alle attività medesime.

2. Gli interventi sugli immobili di cui al comma 1 sono finanziati secondo il seguente ordine di priorità:

a) interventi su edifici già destinati a sede di centri di aggregazione giovanile;

b) interventi su edifici pubblici o privati da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile, con priorità per quelli dismessi o degradati;

c) costruzione di nuovi edifici da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile;

d) acquisto di edifici da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile.».

 

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

 

CAPO I

ENTRATA IN VIGORE

 

     Art. 318. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 28 maggio 2021, n. 8.

[2] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 15 marzo 2018, n. 9.

[3] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 28 maggio 2021, n. 8.

[4] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 28 maggio 2021, n. 8.

[5] Articolo abrogato dall'art. 110 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 19.

[6] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 14 febbraio 2014, n. 2.

[7] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[8] Articolo abrogato dall'art. 110 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 19.

[9] Comma abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[10] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[11] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[12] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[13] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[14] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[15] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[16] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 7 novembre 2019, n. 17.

[17] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 7 luglio 2017, n. 25.

[18] Lettera sostituita dall'art. 4 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6 e così modificata dall'art. 123 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[19] Lettera inserita dall'art. 123 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[20] Articolo abrogato dall'art. 50 della L.R. 19 febbraio 2016, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[21] Articolo abrogato dall'art. 50 della L.R. 19 febbraio 2016, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[22] La Corte costituzionale, con sentenza 11 dicembre 2013, n. 300, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[23] La Corte costituzionale, con sentenza 11 dicembre 2013, n. 300, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[24] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[25] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[26] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[27] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[28] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[29] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[30] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[31] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12. La Corte costituzionale, con sentenza 11 dicembre 2013, n. 300, aveva dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[32] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[33] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[34] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 29 aprile 2015, n. 11.

[35] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 29 aprile 2015, n. 11.

[36] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 29 aprile 2015, n. 11.

[37] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 29 aprile 2015, n. 11.

[38] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 29 aprile 2015, n. 11.

[39] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 29 aprile 2015, n. 11.

[40] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 26 novembre 2021, n. 20.

[41] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[42] Articolo abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[43] Articolo abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[44] Articolo abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[45] Articolo abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[46] Articolo abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[47] Articolo abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[48] Articolo abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[49] Articolo abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[50] Articolo abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[51] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 16 ottobre 2014, n. 17, con la decorrenza ivi prevista.

[52] Articolo abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[53] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 16 maggio 2014, n. 9.

[54] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 16 maggio 2014, n. 9.

[55] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[56] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[57] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[58] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[59] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[60] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[61] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[62] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[63] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[64] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[65] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[66] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 11 novembre 2013, n. 18.

[67] Articolo abrogato dall'art. 58 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[68] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[69] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[70] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[71] Articolo abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.