§ 4.10.213 - L.R. 11 agosto 2009, n. 16.
Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:11/08/2009
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Ambito di applicazione)
Art. 3.  (Competenze della Regione)
Art. 4.  (Competenze dei Comuni)
Art. 5.  (Disciplina dell'autorizzazione)
Art. 6.  (Procedimento di autorizzazione)
Art. 7.  (Procedimento semplificato)
Art. 8.  (Progetti di opere strutturali)
Art. 9.  (Disposizioni per i centri storici)
Art. 10.  (Interventi realizzati dalla Regione e dagli enti locali)
Art. 11.  (Poteri sostitutivi)
Art. 12.  (Sistema sanzionatorio)
Art. 12 bis.  (Procedure finalizzate alla verifica della rispondenza alle norme tecniche per opere realizzate o in corso di esecuzione)
Art. 13.  (Iniziative formative)
Art. 14.  (Principi e finalità)
Art. 15.  (Classificazione del territorio regionale)
Art. 16.  (Parere geologico)
Art. 16 bis.  (Disposizioni in materia di microzonazione sismica)
Art. 17.  (Provvedimenti attuativi)
Art. 18.  (Norme finanziarie)
Art. 19.  (Abrogazioni)
Art. 20.  (Disposizioni transitorie)
Art. 21.  (Norma di rinvio)
Art. 22.  (Rinvio dinamico)


§ 4.10.213 - L.R. 11 agosto 2009, n. 16.

Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio.

(B.U. 19 agosto 2009, n. 33)

 

TITOLO I

LA COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA

 

CAPO I

PRINCIPI E FUNZIONI

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata Regione, nel rispetto della parte II, capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. <Testo A>), persegue gli obiettivi di tutela della pubblica incolumità e di riduzione del rischio sismico sul territorio regionale, attraverso la salvaguardia della stabilità e della sicurezza delle costruzioni nelle zone dichiarate sismiche.

2. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono, nel rispetto dei principi di decentramento e di collaborazione, i Comuni con riferimento al territorio di competenza.

 

     Art. 2. (Ambito di applicazione)

1. Le norme per la costruzione in zona sismica contenute nella presente legge si applicano a chiunque esegua, con o senza titolo abilitativo, nelle zone del territorio della Regione soggette all'obbligo della progettazione antisismica, opere o interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, che abbiano rilevanza strutturale, ovvero modifichi la destinazione d'uso di edifici e di opere, con o senza lavori edili, in modo tale da farli rientrare nelle categorie di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a).

 

     Art. 3. (Competenze della Regione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione provvede:

a) alla classificazione delle zone sismiche del territorio regionale, sentiti le Province e i Comuni, i quali sono tenuti a esprimersi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, la classificazione proposta dalla Regione si intende assentita;

b) alla gestione degli elenchi delle zone di cui alla lettera a) e all'aggiornamento dei valori differenziati attribuiti ai gradi di sismicità, in base ai criteri generali definiti ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001;

c) all'indirizzo e al coordinamento delle funzioni dei Comuni nei casi in cui ricorra la specifica esigenza di assicurare unitarietà e uniformità di trattamento del territorio regionale.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti:

a) la classificazione delle zone sismiche e l'indicazione delle aree di alta e bassa sismicità ai fini di cui all'articolo 6 [1];

b) le modalità di applicazione delle norme tecniche per le costruzioni, così come definite dalle normative vigenti [2];

c) [le modalità del sorteggio dei progetti previsto all'articolo 7, comma 3, e delle relative comunicazioni] [3];

d) [i parametri per la determinazione dell'onere istruttorio per la parziale copertura dei costi dell'attività svolta dagli organismi tecnici istituiti ai sensi del comma 4] [4].

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono definiti:

a) le tipologie di edifici e di opere previsti all'articolo 6, comma 2, lettera a);

b) le modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti nell'ambito dei procedimenti di cui al Titolo I, capo II e capo III [5];

c) gli interventi di nuova costruzione, gli interventi su costruzioni esistenti e gli interventi di variante in corso d'opera, che assolvono una funzione di limitata importanza statica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 [6];

c bis) [gli interventi che per la loro limitata importanza statica sono esentati dagli adempimenti di cui agli articoli 65 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001] [7];

c ter) le variazioni strutturali, nonché gli interventi diversi da quelli di cui agli articoli 3, comma 3, lettera c) e 6, comma 2, soggetti a misure di vigilanza sulle opere strutturali e sulle costruzioni in zone sismiche [8].

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono costituiti gli organismi tecnici di cui all'articolo 4, comma 2, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, che ne determina la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento.

4 bis. Presso l'Amministrazione regionale è istituito l'Organismo Tecnico Regionale con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta Regionale, che ne determina altresì la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento [9].

 

     Art. 4. (Competenze dei Comuni)

1. I Comuni con riferimento all'ambito territoriale di competenza, provvedono:

a) a esprimersi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a);

b) a svolgere le attività connesse al deposito dei progetti previsto all'articolo 5, comma 1;

c) a svolgere, ai sensi dell'articolo 6, le attività relative alla trasmissione dei progetti alla struttura regionale a livello provinciale competente in materia [10];

d) a svolgere le attività connesse alla denuncia dei lavori prevista all'articolo 8;

e) alla gestione e all'aggiornamento costante dei registri delle denunce dei progetti di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001;

f) al rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001;

g) alla vigilanza sul rispetto, nelle zone del territorio regionale soggette all'obbligo della progettazione antisismica, delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica definite ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.

2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, lettera f), i Comuni si avvalgono di organismi tecnici, composti dai responsabili delle strutture regionali a livello provinciale competenti in materia e da esperti, costituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4.

 

CAPO II

VIGILANZA SULLA COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA

 

     Art. 5. (Disciplina dell'autorizzazione)

1. La realizzazione delle opere e degli interventi edilizi di cui all'articolo 2 è soggetta al preavviso scritto e al contestuale deposito dei progetti presso il Comune competente per territorio, ai fini di cui all'articolo 6 [11].

2. L'inizio dei lavori relativi agli interventi di cui all'articolo 6, comma 2, è subordinato all'autorizzazione scritta da parte del Comune competente per territorio [12].

3. L'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, in relazione agli interventi definiti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), fermo restando l'obbligo del preavviso scritto e del contestuale deposito dei progetti ai sensi del comma 1, è asseverata da una dichiarazione del progettista e, per i soli interventi di nuova costruzione che assolvono una funzione di limitata importanza statica, è anche accertata dal collaudatore. In tali casi, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 [13].

3 bis. Ai fini di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, la rispondenza dell'opera eseguita alle norme tecniche per la costruzione in zona sismica:

a) è accertata dal collaudatore con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, in relazione agli interventi di nuova costruzione che assolvono una funzione di limitata importanza statica;

b) è asseverata dal direttore dei lavori, in relazione agli interventi su costruzioni esistenti che assolvono una funzione di limitata importanza statica, con esclusione di quelle di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a);

c) è accertata in sede di collaudo dell'intera opera, in relazione agli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica [14].

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano agli edifici e alle opere di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a).

5. Le stazioni appaltanti i lavori pubblici presentano l'istanza di autorizzazione di cui al comma 2, prima di iniziare le procedure di affidamento dei lavori. Per gli interventi di natura privatistica di cui all'articolo 6, comma 2, il preavviso e il contestuale deposito di cui al comma 1 possono essere effettuati dal committente qualora il costruttore non risulti già individuato [15].

5 bis. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c ter), la disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche in relazione a eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari [16].

 

     Art. 6. (Procedimento di autorizzazione)

1. L'istanza intesa a ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 2, è presentata al Comune competente per territorio che, entro il termine di cinque giorni dal ricevimento, la trasmette alla struttura regionale a livello provinciale competente in materia, ai fini della verifica, entro cinquanta giorni, sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica da parte dell'organismo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 4.

2. Il Comune, all'esito della verifica tecnica, positivo o con prescrizioni, sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, rilascia l'autorizzazione scritta all'inizio dei lavori relativi agli interventi che riguardano:

a) gli edifici di interesse strategico e le opere, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assuma rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonchè gli edifici e le opere, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, così come individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a);

b) gli edifici e le opere diversi da quelli previsti alla lettera a) [17].

3. Il rilascio ovvero il diniego dell'autorizzazione scritta sono comunicati al richiedente entro cinque giorni dalla data di ricevimento dell'esito della verifica di cui al comma 1.

4. L'eventuale richiesta di integrazioni documentali, da effettuarsi in un'unica soluzione, da parte dell'organismo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 4, sospende il termine di cinquanta giorni di cui al comma 1 fino alla data di ricezione, da parte dell'organismo tecnico medesimo, della documentazione richiesta.

5. L'accertamento sul rispetto delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, relativamente alle opere e agli interventi edilizi di cui al comma 2, è effettuato, altresì, ai sensi dell'articolo 67 e ai fini di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, da un collaudatore nominato anteriormente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione, nell'ambito del collaudo in corso d'opera e della revisione dei calcoli di verifica e di stabilità. Il certificato di collaudo statico è depositato presso il Comune competente per territorio.

6. Nel caso in cui una singola opera strutturale ricada sul territorio di più Comuni, il preavviso scritto e il deposito di cui all'articolo 5, nonchè la presentazione dell'istanza di autorizzazione di cui al comma 1, sono effettuati in ogni caso presso il Comune ricadente nell'area a maggior grado di sismicità, cui compete il rilascio dei conseguenti provvedimenti. Il Comune competente dà comunicazione agli altri Comuni interessati dalle attività svolte ai sensi dei commi 1 e 3 [18].

 

     Art. 7. (Procedimento semplificato) [19]

1. Nel caso di progetti relativi a edifici e a opere previsti dall'articolo 6, comma 2, lettera b), compresi nelle aree a bassa sismicità, così come definite ai sensi dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, può essere dato inizio ai lavori a seguito del rilascio, da parte del Comune competente per territorio, dell'attestazione di avvenuto deposito del progetto ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

1 bis. L'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica in relazione agli interventi di cui al comma 1 è asseverata da una dichiarazione del progettista ed è accertata dal collaudatore con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5 [20].

2. [Il Comune, entro il termine di cinque giorni dal deposito, trasmette la scheda informativa recante gli estremi e la classificazione del progetto di cui al comma 1 alla struttura regionale a livello provinciale competente in materia, dandone contestuale comunicazione al soggetto che ha effettuato il deposito del progetto] [21].

3. [I progetti di cui al comma 1 sono soggetti a verifica a campione sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica a cura dell'organismo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 4, mediante scelta, da parte della struttura regionale a livello provinciale competente in materia, con il metodo del sorteggio, di un numero non inferiore al 5 per cento delle schede informative ricevute] [22].

4. [Il Comune, entro il termine di dieci giorni dal deposito, comunica al soggetto che ha effettuato il deposito stesso se il relativo progetto, all'esito del sorteggio di cui al comma 3, è sottoposto a verifica] [23].

5. [L'esito della verifica tecnica di cui al comma 3 è comunicato al soggetto che ha effettuato il deposito del progetto e al Comune interessato, entro sessanta giorni dalla data del deposito medesimo. Decorso tale termine, l'esito della verifica si intende positivo] [24].

6. [L'esito positivo della verifica tecnica di cui al comma 3 consente la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle eventuali prescrizioni dettate] [25].

7. [In caso di esito negativo della verifica tecnica di cui al comma 3 il direttore dei lavori sospende i lavori] [26].

8. [La deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), può individuare determinate aree di bassa sismicità in cui l'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, relativamente ai progetti di cui al comma 1, è asseverata da una dichiarazione del progettista e non si applicano le disposizioni di cui al comma 3] [27].

9. [L'accertamento sul rispetto delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, relativamente agli interventi di cui al comma 1, è effettuato con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5] [28].

 

     Art. 8. (Progetti di opere strutturali)

1. I progetti di opere strutturali sono soggetti alla denuncia dei lavori prevista dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 presso il Comune competente per territorio.

2. Per i progetti delle opere e degli interventi edilizi di cui all'articolo 2, che interessano zone del territorio regionale soggette all'obbligo della progettazione antisismica, il deposito del progetto ai sensi dell'articolo 5, comma 1, produce gli effetti della denuncia dei lavori prevista dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 [29].

3. La denuncia dei lavori di cui al comma 1, nonchè il deposito del progetto ai sensi dell'articolo 5, comma 1, relativi a opere e a interventi edilizi di cui all'articolo 2, realizzati dalla Protezione civile della Regione, sono effettuati presso la sede della struttura direzionale stessa che provvede a darne comunicazione al Comune competente per territorio.

3 bis. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c ter), la disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche in relazione a eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari [30].

 

     Art. 9. (Disposizioni per i centri storici) [31]

1. Nel caso in cui sussistano ragioni determinate dall'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici che impediscano, anche parzialmente, il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni nelle zone di cui all'articolo 2, la Regione, su richiesta dei soggetti interessati o, nel caso di opere di competenza della Regione, su iniziativa della struttura regionale competente in materia, è autorizzata a concedere deroghe all'osservanza delle citate norme tecniche.

2. La possibilità di deroga di cui al comma 1 è prevista nello strumento di pianificazione generale comunale.

3. La deroga è disposta dalla Giunta regionale sulla base dell'istruttoria della struttura regionale competente in materia, sentita la struttura regionale competente in materia di tutela dei beni paesaggistici.

4. La deroga di cui al comma 3 è confermata nel piano attuativo comunale.

 

     Art. 10. (Interventi realizzati dalla Regione e dagli enti locali)

1. La Regione e gli enti locali realizzano le opere e gli interventi edilizi di cui all'articolo 2 nel rispetto delle norme per la costruzione nelle zone soggette all'obbligo della progettazione antisismica di cui alla presente legge.

2. Fermo restando l'obbligo di denuncia dei lavori ai sensi dell'articolo 8, la verifica sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica in relazione alle opere e agli interventi edilizi di cui al comma 1 può essere effettuata, in alternativa agli organismi tecnici di cui all'articolo 3, comma 4, dalle strutture interne competenti in materia della Regione e degli enti locali, a condizione che non abbiano partecipato alla predisposizione dei relativi progetti.

3. L'accertamento del rispetto delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica relativamente agli interventi di cui al comma 1 è effettuato, altresì, nell'ambito del collaudo in corso d'opera e della revisione dei calcoli di verifica e di stabilità.

4. La verifica sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica in relazione a opere e a interventi edilizi di cui all'articolo 2, realizzati dalla Protezione civile della Regione, può essere effettuata, in alternativa agli organismi tecnici di cui all'articolo 3, comma 4, dalla struttura tecnica interna alla stessa, a condizione che non abbia partecipato alla predisposizione dei relativi progetti, che in entrambi i casi provvede a darne comunicazione al Comune competente per territorio.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 11. (Poteri sostitutivi)

1. In caso di mancato adempimento da parte del Comune delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) ed e), la Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale competente in materia di normativa antisismica, diffida il Comune a provvedere entro un congruo termine non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso tale termine, la Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale medesimo, sentito l'ente inadempiente, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare lo svolgimento dell'attività non realizzata, anche attraverso la nomina di un commissario.

2. In caso di mancato adempimento da parte del Comune delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, assegna al Comune, tramite l'Assessore regionale competente in materia di normativa antisismica, un congruo termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso tale termine, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente e il Consiglio delle autonomie locali, adotta, tramite l'Assessore regionale medesimo, i provvedimenti necessari ad assicurare lo svolgimento dell'attività non realizzata, anche attraverso la nomina di un commissario.

3. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario sono posti a carico del bilancio dell'ente inadempiente.

 

     Art. 12. (Sistema sanzionatorio)

1. Alla presente legge si applica il regime sanzionatorio previsto, in caso di violazione delle norme che disciplinano la costruzione in zona sismica, nella parte II, capo II, sezione II e capo IV, sezione III, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.

2. [Le funzioni attribuite alla Regione, nella parte II, capo II, sezione II e capo IV, sezione III, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, sono svolte dalle corrispondenti strutture comunali, con esclusione dei casi in cui tali funzioni si riferiscano alle opere e agli interventi edilizi realizzati dalla Regione ai sensi dell'articolo 10] [32].

 

     Art. 12 bis. (Procedure finalizzate alla verifica della rispondenza alle norme tecniche per opere realizzate o in corso di esecuzione) [33]

1. Nel rispetto della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 e in particolare di quanto stabilito dagli articoli 52 e 83, nel perseguire obiettivi di tutela della pubblica incolumità e di riduzione del rischio sismico sul territorio regionale, la Regione attua l'accertamento della rispondenza alle norme tecniche delle opere e degli interventi realizzati o non ancora conclusi in violazione delle norme che disciplinano le costruzioni, di cui all'articolo 12.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e in attuazione dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 la Regione provvede a disciplinare le fasi procedimentali con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b).

3. Gli accertamenti e le verifiche di cui al comma 1 possono essere compiuti con l'ausilio degli organismi tecnici costituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4.

 

     Art. 13. (Iniziative formative)

1. Nella fase di prima applicazione della presente legge, la Regione organizza attività di formazione in materia di costruzione in zona sismica, destinate al personale delle strutture regionali competenti in materia e degli uffici tecnici comunali.

 

TITOLO II

TUTELA FISICA DEL TERRITORIO

 

     Art. 14. (Principi e finalità)

1. La Regione persegue l'obiettivo generale di garantire la tutela dell'incolumità delle persone, la preservazione dei beni, nonchè la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale.

2. L'uso del territorio regionale avviene nel rispetto delle condizioni di sicurezza idrogeologica e nella considerazione dei limiti imposti dalla vulnerabilità del territorio stesso e dei beni, nonchè dei rischi connessi.

 

     Art. 15. (Classificazione del territorio regionale) [34]

1. Il quadro conoscitivo del territorio regionale viene delineato, sulla base della classificazione del territorio stesso definita dal piano di bacino e dal piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) di riferimento, rispettivamente, ai sensi degli articoli 65 e 67 del decreto legislativo 152/2006, in ambiti caratterizzati da un diverso grado di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo, ai fini della previsione e della prevenzione dei relativi rischi [35].

2. La classificazione di cui al comma 1 è recepita dal Comune per il territorio di competenza in uno studio costituito dai seguenti elaborati:

a) relazione geologica, geologico-tecnica e idraulica che evidenzi la compatibilità tra le previsioni dello strumento di pianificazione comunale e le condizioni del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo;

b) rappresentazioni cartografiche che, quale strumento di sintesi delle rilevate caratteristiche del territorio, considerino in particolare le eventuali situazioni di pericolo, di danno e di alterazione dell’assetto del territorio.

3. Gli ambiti territoriali di cui al comma 1 sono individuati a scala comunale, come segue:

a) aree sicure ai fini edificatori o infrastrutturali che, sulla base della conoscenza del territorio, all’atto della predisposizione dello studio di cui al comma 2, non risultino caratterizzate da situazioni di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo;

b) aree che, in caso di destinazione d’uso a fini edificatori o infrastrutturali, possono assumere un carattere di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo;

c) aree pericolose ai fini edificatori o infrastrutturali che, sulla base della conoscenza del territorio all’atto della predisposizione dello studio di cui al comma 2, risultino caratterizzate da situazioni di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo, eventualmente suddivise in subaree qualificate da diversi gradi di pericolosità.

4. Lo studio di cui al comma 2 fa parte integrante degli elaborati dello strumento di pianificazione comunale ed è sottoscritto da tecnici laureati abilitati, ciascuno per il settore di propria competenza.

5. I Comuni trasmettono lo studio di cui al comma 2 alla struttura regionale competente in materia, ai fini della verifica sulla conformità dei contenuti dello studio alle condizioni geologiche, idrauliche e valanghive del territorio. L’esito della verifica è reso noto al Comune interessato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dello studio.

6. I Comuni, in caso di calamità naturale i cui effetti, per gravità ed estensione, impongano l’adozione di una variante dello strumento di pianificazione comunale, o qualora intervengano modificazioni dell’assetto della sicurezza idrogeologica del proprio territorio, provvedono ad aggiornare la perimetrazione degli ambiti territoriali di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dal piano per l’assetto idrogeologico di riferimento.

6 bis. La Regione provvede alla redazione della cartografia geologico-tecnica, nonchè alla pubblicazione di studi e cartografie di carattere geologico e geotematico riguardanti il territorio regionale [36].

 

     Art. 16. (Parere geologico)

1. Ai sensi dell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, i Comuni adottano o approvano lo strumento di pianificazione comunale e le relative varianti previo rilascio, da parte della struttura regionale competente in materia, entro sessanta giorni dalla presentazione degli elaborati di cui al comma 2, del parere geologico volto alla verifica della compatibilità delle previsioni contenute nello strumento di pianificazione comunale con le condizioni geologiche, idrauliche e valanghive del territorio [37].

2. L'istanza di rilascio del parere geologico è presentata alla struttura regionale competente in materia, corredata dei seguenti elaborati:

a) lo studio di cui all'articolo 15, comma 2;

b) lo studio di compatibilità idraulica, redatto da un tecnico laureato abilitato, volto a dimostrare il rispetto, anche mediante l'adozione di misure compensative, nelle previsioni dello strumento di pianificazione comunale, del principio dell'invarianza idraulica, secondo il quale la trasformazione di un'area avviene senza provocare un aggravio della portata di piena del corpo idrico o della rete di drenaggio ricevente i deflussi originati dall'area stessa, che comportino una modifica del regime idraulico dei corsi d'acqua.

3. Eventuali prescrizioni o vincoli espressi nel parere geologico sono recepiti in sede di adozione o di approvazione dello strumento di pianificazione comunale [38].

4. Nelle aree di cui all'articolo 15, comma 3, lettera a), la compatibilità fra le previsioni dello strumento di pianificazione urbanistica comunale e dei piani attuativi comunali, nonchè delle relative varianti, con le condizioni geologiche, idrauliche e valanghive risultanti dalla classificazione del territorio regionale, è attestata da un tecnico laureato abilitato, sulla base degli studi di cui al comma 2 [39].

5. Nelle aree di cui all'articolo 15, comma 3, lettere b) e c), i Comuni adottano o approvano gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, nonchè le relative varianti, previo parere geologico emesso dalla struttura regionale competente in materia [40].

6. Nelle aree di cui all'articolo 15, comma 3, lettere b) e c), i Comuni adottano i piani attuativi comunali che interessano aree assoggettate a prescrizioni imposte dal parere geologico già espresso sullo strumento di pianificazione urbanistica comunale, nonchè le relative varianti, sulla base degli studi di cui al comma 2 e dell'attestazione di un tecnico laureato abilitato in ordine alla conformità del piano attuativo alle suddette prescrizioni.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai piani territoriali infraregionali.

 

     Art. 16 bis. (Disposizioni in materia di microzonazione sismica) [41]

1. Gli strumenti urbanistici generali, così come definiti dalla legge regionale 5/2007, sono corredati di studi di microzonazione sismica, secondo quanto previsto dal documento "Indirizzi e criteri per la Microzonazione sismica", approvato dalla Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province autonome in data 13 novembre 2008, nonché dalle specifiche emanate dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1661 (Integrazioni agli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica per gli studi da realizzarsi nell'ambito del territorio regionale (ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 e seguenti)).

2. Gli studi di cui al comma 1 sono applicati su quelle aree per le quali le condizioni normative consentono almeno uno dei seguenti utilizzi ovvero prevedono la loro potenziale trasformazione a tali fini:

a) scopi edificatori a prescindere dalla destinazione d'uso urbanistica;

b) realizzazione di infrastrutture;

c) interventi di protezione civile.

3. In sede di prima applicazione l'obbligo di recepire nello strumento urbanistico generale gli studi di cui al comma 1, ha efficacia decorsi trentasei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi).

4. L'obbligo del recepimento degli studi di cui al comma 1 e approvati della Commissione tecnica regionale e dalla Commissione tecnica presso il Dipartimento della protezione civile in attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010, n. 3907, attuativa dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive ordinanze attuative, ha efficacia decorsi diciotto mesi dalla data di approvazione.

5. Le varianti agli strumenti urbanistici comunali, predisposte esclusivamente in recepimento degli studi di cui al comma 1, approvati della Commissione tecnica regionale e dalla Commissione tecnica presso il Dipartimento della protezione civile, in attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010, per l'annualità di finanziamento 2010, e successive ordinanze attuative, costituiscono varianti di livello comunale di cui all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 [42].

 

     Art. 17. (Provvedimenti attuativi)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti:

a) i criteri e le linee guida per la classificazione del territorio regionale negli ambiti di cui all'articolo 15, comma 1;

b) i contenuti della relazione geologica, geologico-tecnica e idraulica di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a);

c) [i contenuti dello studio di compatibilità idraulica di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b)] [43].

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, è definito il procedimento per il rilascio del parere geologico di cui all'articolo 16.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 18. (Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'applicazione dell'articolo 3, comma 4, relativamente alla provincia di Gorizia, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9443 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Oneri connessi al funzionamento degli organismi tecnici - Direzione provinciale lavori pubblici di Gorizia" e con lo stanziamento di 10.000 euro per l'anno 2009.

2. Per le finalità previste dall'applicazione dell'articolo 3, comma 4, relativamente alla provincia di Pordenone, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9444 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Oneri connessi al funzionamento degli organismi tecnici - Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone" e con lo stanziamento di 10.000 euro per l'anno 2009.

3. Per le finalità previste dall'applicazione dell'articolo 3, comma 4, relativamente alla provincia di Trieste, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9445 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Oneri connessi al funzionamento degli organismi tecnici - Direzione provinciale lavori pubblici di Trieste" e con lo stanziamento di 10.000 euro per l'anno 2009.

4. Per le finalità previste dall'applicazione dell'articolo 3, comma 4, relativamente alla provincia di Udine, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9446 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Oneri connessi al funzionamento degli organismi tecnici - Direzione provinciale lavori pubblici di Udine" e con lo stanziamento di 10.000 euro per l'anno 2009.

5. Per le finalità previste dall'applicazione dell'articolo 13 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9449 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Iniziative formative in materia di costruzione in zona sismica" e con lo stanziamento di 5.000 euro per l'anno 2009.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi da 1 a 5, previsti in complessivi 45.000 euro per l'anno 2009, si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9843 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

7. Le risorse stanziate nei capitoli di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 possono essere utilizzate per sostenere gli oneri connessi al funzionamento delle Commissioni tecniche provinciali istituite ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), maturati nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 3, comma 4.

8. Per le finalità previste dall'applicazione dell'articolo 15, comma 7, è autorizzata la spesa complessiva di 1.340.960 euro per gli anni dal 2009 al 2011, suddivisa in ragione di 780.320 euro per l'anno 2009 e di 280.320 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1057 e del capitolo 2198 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009- 2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione ''Spese relative alla cartografia geologico-tecnica riguardante il territorio regionalè' e con lo stanziamento complessivo di 1.340.960 euro per gli anni dal 2009 al 2011, suddivisi in ragione di 780.320 euro per l'anno 2009 e di 280.320 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1057 e del capitolo 2301 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

 

     Art. 19. (Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 16 gennaio 1978, n. 1 (Norme in materia di applicazione delle prescrizioni per le costruzioni nelle zone sismiche);

b) la legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741);

c) il decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 1989, n. 0164/Pres., concernente il ''Regolamento di esecuzione della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741)'';

d) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e l'articolo 15, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge regionale 4 maggio 1992, n. 15 (Ulteriori norme procedurali per la formazione degli strumenti urbanistici e per la programmazione ed attuazione degli interventi regionali di prevenzione dei rischi naturali. Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 9 maggio 1988, n. 27 e 28 agosto 1982, n. 68);

e) la legge regionale 19 maggio 1994, n. 8 (Ulteriori norme in materia di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geologiche del territorio. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 maggio 1988, n. 27);

f) l'articolo 29 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31 (Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale);

g) i commi 83 e 84 dell'articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003);

h) l'articolo 4 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia);

i) i commi 1 quater e 1 quinques dell'articolo 48 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio);

j) l'articolo 52 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);

k) l'articolo 3 della legge regionale 12 febbraio 2009, n. 2 (Modifiche urgenti alla legge regionale 14/2002 ''Disciplina dei lavori pubblicì', alla legge regionale 5/2007 ''Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggiò', e interventi per la conservazione e il restauro di immobili di interesse storico-architettonico).

 

     Art. 20. (Disposizioni transitorie)

1. Nelle more della nuova classificazione delle zone sismiche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), continua ad applicarsi la classificazione sismica del territorio regionale vigente.

2. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi previsti all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 17, nonchè nelle more della classificazione del territorio regionale ai sensi dell'articolo 15, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 27/1988 e del relativo regolamento di esecuzione, dell'articolo 52, comma 2, della legge regionale 16/2008 e dell'articolo 3 della legge regionale 2/2009.

2 bis. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui al comma 2, la verifica del Sindaco prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche e attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), relativa all'osservanza delle previsioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettere a) e b), della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), e di cui all'articolo 84, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, può essere sostituita dall'asseverazione del progettista, prevista dall'articolo 2 della legge regionale 27/1988, corredata del progetto architettonico definitivo [44].

2 ter. Fino alla definizione dell'assetto delle forme associative tra i Comuni e alla riorganizzazione delle funzioni amministrative e, comunque, fino al completamento del processo di riordino del territorio regionale previsto dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), sono svolte dalla Regione, ferma restando la facoltà per i Comuni, in forma singola o associata, di richiederne motivatamente l'attribuzione in via anticipata. In tal caso la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia edilizia, si pronuncia sulla richiesta [45].

3. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dall'Amministrazione regionale in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19.

3 bis. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), relativi al territorio del Comune di Sappada/Plodn, vengono definiti e conclusi secondo la disciplina vigente alla data dell'avvio del relativo procedimento. In tali casi la struttura regionale competente procede all'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'articolo 21, comma 1 bis, della legge regionale 19/2009, della documentazione tecnica relativa depositata presso le competenti strutture del Veneto [46].

 

     Art. 21. (Norma di rinvio)

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge trova applicazione la normativa statale vigente in materia.

 

     Art. 22. (Rinvio dinamico)

1. Il rinvio a leggi e regolamenti contenuto nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.


[1] Lettera così modificata dall'art. 14 della L.R. 18 luglio 2014, n. 13.

[2] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 16 ottobre 2015, n. 25.

[3] Lettera abrogata dall'art. 98 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[4] Lettera abrogata dall'art. 6 della L.R. 16 ottobre 2015, n. 25.

[5] Lettera già modificata dall'art. 98 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17, dall'art. 6 della L.R. 16 ottobre 2015, n. 25 e così ulteriormente modificata dall'art. 41 della L.R. 21 luglio 2017, n. 29.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 98 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[7] Lettera aggiunta dall'art. 171 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26 e abrogata dall'art. 6 della L.R. 16 ottobre 2015, n. 25. La Corte costituzionale, con sentenza 11 dicembre 2013, n. 300, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 171, L.R. 26/2012.

[8] Lettera aggiunta dall'art. 14 della L.R. 18 luglio 2014, n. 13.

[9] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 16 ottobre 2015, n. 25.

[10] Lettera così modificata dall'art. 99 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[11] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 18 luglio 2014, n. 13.

[12] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 18 luglio 2014, n. 13.

[13] Comma così sostituito dall'art. 100 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[14] Comma inserito dall'art. 100 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[15] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 18 luglio 2014, n. 13.

[16] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 18 luglio 2014, n. 13.

[17] Lettera così sostituita dall'art. 172 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[18] Comma già modificato dall'art. 101 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17 e così ulteriormente modificato dall'art. 14 della L.R. 18 luglio 2014, n. 13.

[19] Articolo abrogato dall'art. 173 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[20] Comma inserito dall'art. 102 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[21] Comma abrogato dall'art. 102 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[22] Comma abrogato dall'art. 102 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[23] Comma abrogato dall'art. 102 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[24] Comma abrogato dall'art. 102 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[25] Comma abrogato dall'art. 102 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[26] Comma abrogato dall'art. 102 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[27] Comma abrogato dall'art. 102 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[28] Comma abrogato dall'art. 102 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[29] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 18 luglio 2014, n. 13.

[30] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 18 luglio 2014, n. 13.

[31] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 16 ottobre 2015, n. 25. La Corte costituzionale, con sentenza 15 luglio 2010, n. 254, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[32] Comma abrogato dall'art. 63 della L.R. 21 luglio 2017, n. 29.

[33] Articolo inserito dall'art. 41 della L.R. 21 luglio 2017, n. 29.

[34] Articolo sostituito dall'art. 26 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[35] Comma così modificato dall'art. 174 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[36] Comma aggiunto dall'art. 174 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[37] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[38] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[39] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[40] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[41] Articolo inserito dall'art. 14 della L.R. 18 luglio 2014, n. 13.

[42] Comma già modificato dall'art. 20 della L.R. 25 settembre 2015, n. 21 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[43] Lettera abrogata dall'art. 7 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12.

[44] Comma inserito dall'art. 103 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[45] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 16 ottobre 2015, n. 25.

[46] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.