§ 4.1.169 - L.R. 25 settembre 2015, n. 21.
Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica ed edilizia abitativa (cartografia)
Data:25/09/2015
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Varianti di livello comunale)
Art. 3.  (Condizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano ovvero di piano struttura)
Art. 4.  (Limiti di soglia per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura)
Art. 5.  (Modalità operative per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura)
Art. 6.  (Disposizioni particolari per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura)
Art. 7.  (Altre varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura)
Art. 8.  (Procedure per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura)
Art. 9.  (Formazione di varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici per Comuni non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura)
Art. 10.  (Norme per la pianificazione urbanistica comunale degli insediamenti produttivi e commerciali)
Art. 11.  (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 3/1999)
Art. 12.  (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 3/2001)
Art. 13.  (Abrogazione dell'articolo 10 della legge regionale 33/2002)
Art. 14.  (Abrogazione dell'articolo 15 della legge regionale 12/2003)
Art. 15.  (Modifica all'articolo 27 della legge regionale 16/2006)
Art. 16.  (Modifiche alla legge regionale 5/2007 e al relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione n. 086/2008)
Art. 17.  (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 7/2008)
Art. 18.  (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 12/2008)
Art. 19.  (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 16/2008)
Art. 20.  (Modifica all'articolo 16 bis della legge regionale 16/2009)
Art. 21.  (Modifiche alla legge regionale 19/2009)
Art. 22.  (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 10/2010)
Art. 23.  (Modifiche all'articolo 65 della legge regionale 3/2015)
Art. 24.  (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 11/2015)
Art. 25.  (Disciplina transitoria)
Art. 26.  (Rinvio dinamico)
Art. 27.  (Entrata in vigore)


§ 4.1.169 - L.R. 25 settembre 2015, n. 21. [1]

Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo.

(B.U. 30 settembre 2015, n. 39 - S.O. n. 36)

 

CAPO I

FINALITÀ

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numero 12, dello Statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ( Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), detta le presenti disposizioni in materia di urbanistica e di pianificazione territoriale al fine di semplificarne i procedimenti, promuovere lo sviluppo sostenibile, anche attraverso il recupero delle aree industriali e commerciali non utilizzate e il riuso del patrimonio edilizio esistente, favorendo la valorizzazione e la tutela dell'ambiente, del paesaggio, la rigenerazione urbana e il contenimento del consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile, contemperando, allo stesso tempo, anche le esigenze di sviluppo di impresa e di crescita economica complessiva.

2. In ossequio ai principi di sussidiarietà e adeguatezza, la Regione attua gli obiettivi di cui al comma 1 garantendo ai Comuni, nell'ambito dei procedimenti di formazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali comunali, un adeguato grado di autonomia nelle determinazioni che coinvolgono il livello di pianificazione comunale.

3. La presente legge costituisce una prima attuazione delle disposizioni, anche di livello europeo, finalizzate al raggiungimento del consumo di suolo zero entro l'anno 2050.

 

CAPO II

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE

 

     Art. 2. (Varianti di livello comunale)

1. Sono di livello comunale e non coinvolgono il livello regionale di pianificazione le varianti agli strumenti urbanistici:

a) dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura, che si identificano nelle condizioni di cui all'articolo 3, osservano i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e rispettano le modalità operative di cui all'articolo 5;

b) non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura, qualora osservino le condizioni e i limiti di soglia di cui all'articolo 9.

 

     Art. 3. (Condizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano ovvero di piano struttura)

1. Sono soggette alle procedure previste dal presente capo le varianti che, nell'osservanza dei limiti di soglia di cui all'articolo 4 e nel rispetto delle modalità operative di cui all'articolo 5, si identificano in una o più delle seguenti condizioni, comunque garantendo l'assenza di contrasto con le restanti:

a) modificano unicamente le zone omogenee e le categorie urbanistiche già previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, attraverso l'adattamento, l'ampliamento o la riduzione dei perimetri delle stesse, purché non in conflitto con gli obiettivi e le strategie degli impianti strutturali;

b) attuano le modalità operative già previste nei vigenti strumenti urbanistici per il trasferimento nell'assetto azzonativo delle funzioni insediative e infrastrutturali indicate soltanto nell'ambito dei piani struttura, qualora tali modalità rispettino le condizioni di cui alla lettera a), i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5;

c) prevedono l'interscambio tra le indicazioni dei piani struttura e le previsioni degli assetti azzonativi degli strumenti urbanistici comunali, qualora non si modifichi la rappresentazione del piano struttura, non si incrementi l'entità dei carichi insediativi e si trasformino le zone omogenee da stralciare, in zona agricola di tipo E come definita dal Piano urbanistico regionale generale approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 settembre 1978, n. 0826 /Pres. (Approvazione del Piano urbanistico regionale generale), di seguito denominato PURG;

d) modificano, nei limiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f), l'impianto normativo che sostiene le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali.

 

     Art. 4. (Limiti di soglia per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura)

1. Sono soggette alle procedure previste dal presente capo le varianti che, oltre a rispettare le condizioni di cui all'articolo 3 e le modalità operative di cui all'articolo 5, osservano i limiti di soglia di seguito specificati:

a) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali per le sotto specificate zone di livello regionale, purché non s'incrementi l'entità dei carichi insediativi:

1) zone omogenee A e B0 o altre assimilabili alle zone A definite dal PURG, così come recepite negli strumenti urbanistici comunali;

2) zone omogenee D1, D2, D4, G1, G2, G3, H1, H2, L1, M1, N1 e P definite dal PURG, così come recepite negli strumenti urbanistici comunali;

3) zone strategiche, zone di trasferimento, altre zone di livello regionale così come classificate negli strumenti urbanistici comunali;

b) adattamento delle superfici delle zone forestali e delle zone omogenee di tutela ambientale di tipo F definite dal PURG, come pure degli ambiti destinati a SIC, ZSC, ZPS, parchi o riserve regionali, aree di rilevante interesse ambientale (ARIA), aree di reperimento, parchi comunali o intercomunali previsti nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, fermo restando che l'adattamento non può discostarsi dalla delimitazione d'ambito prevista dalla normativa di riferimento;

c) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali delle zone omogenee destinate a servizi e attrezzature collettive, come recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, ferma restando la possibilità di riduzione totale o parziale delle relative funzioni qualora si rispettino gli standard minimi previsti per ogni categoria di servizio nel decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 1995, n. 0126/Pres. (Revisione degli standard urbanistici regionali), e le aree rimanenti rispettino i caratteri insediativi richiesti dalle disposizioni vigenti per questa zone omogenee;

d) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali per le infrastrutture di livello regionale già recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali;

e) ampliamento delle zone omogenee di completamento di tipo B definite dal PURG, previste nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici, purché prioritariamente comprese all'interno delle aree urbanizzate così come rappresentate nella planimetria allegata agli strumenti stessi, ferma restando la possibilità di riduzione, parziale o totale, delle relative funzioni qualora le aree rimanenti rispettino i caratteri insediativi richiesti dalle disposizioni vigenti per questa zone omogenee;

f) ampliamento o riduzioni solo per adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali, delle zone omogenee di livello comunale definite dal PURG di tipo C, I, L2, M2, N2 e O così come recepite nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici, soltanto a seguito:

1) di un ulteriore documentato fabbisogno insediativo rispetto a quello già previsto negli strumenti urbanistici dovuto a eventi non prevedibili dagli strumenti stessi;

2) della preminente saturazione delle aree già destinate alle funzioni insediative nell'ambito delle corrispondenti zone omogenee elencate nella lettera f) rispetto alle superfici complessivamente comprese nell'ambito delle zone omogenee stesse;

3) della prevalente occupazione dei volumi extraresidenziali già edificati rispetto ai volumi complessivamente esistenti sulle zone omogenee elencate nella lettera f);

g) incremento motivato del rapporto di copertura sino alla percentuale massima del 70 per cento relativo a insediamenti singoli esistenti destinati a funzioni extra-residenziali riconosciuti in zona propria dai vigenti strumenti urbanistici; tale incremento può essere ottenuto:

1) modificando unicamente le norme tecniche di attuazione;

2) modificando contestualmente le norme tecniche di attuazione e la superficie della zona relativa all'insediamento singolo esistente qualora l'ampliamento della superficie stessa si renda indispensabile in funzione della realizzazione di aumenti della superficie coperta esistente; in ogni caso la superficie della zona non può essere ampliata oltre il 25 per cento di quella vigente relativa all'insediamento singolo esistente;

3) la superficie coperta dell'insediamento singolo non può essere aumentata oltre il 50 per cento di quella esistente;

4) resta salva la possibilità di riduzione totale o parziale della zona rispettando nella zona stessa eventualmente ridotta i criteri insediativi già ivi previsti;

h) ampliamento delle zone omogenee di tipo E definite dal PURG, così come recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali ed eventuale riduzione delle zone stesse soltanto a seguito degli adattamenti e degli ampliamenti dei perimetri previsti dal presente comma per le altre zone, nonché sulla base di giustificate motivazioni;

i) ampliamento o individuazione di altre particolari categorie urbanistiche, così come classificate nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici e non riconducibili né alle zone omogenee definite dal PURG, né a quelle specificate nel comma 1, lettera a), punto 3), purché nel rispetto dei criteri metodologici rappresentati negli strumenti stessi e loro eventuale giustificata riduzione o soppressione;

j) individuazione, a prescindere dal rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, di nuove aree ovvero ampliamento di quelle esistenti destinate a opere pubbliche, di pubblica utilità e per servizi pubblici, contestualmente all'approvazione dei relativi progetti preliminari da parte dei soggetti competenti.

 

     Art. 5. (Modalità operative per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura)

1. Sono soggette alle procedure previste dal presente capo le varianti che, oltre a rispettare le condizioni di cui all'articolo 3 e i limiti di soglia di cui all'articolo 4, osservano le modalità operative di seguito specificate.

2. Ai fini della quantificazione degli ulteriori fabbisogni, nonché delle dimostrazioni della preminente saturazione delle aree già destinate alle funzioni insediative di livello comunale e, all'interno delle aree medesime, della prevalente occupazione degli insediamenti extraresidenziali già edificati, le varianti di trasferimento dal piano struttura alla zonizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e quelle inerenti le zone omogenee di tipo C, I, L2, M2, N2 e O di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), devono essere elaborate sulla base delle seguenti modalità operative:

a) per la quantificazione degli ulteriori fabbisogni insediativi per le funzioni prevalentemente residenziali nelle zone omogenee di tipo C e O, si dovrà:

1) specificare quali eventi imprevisti hanno determinato l'ulteriore fabbisogno insediativo rispetto a quello già quantificato nello strumento urbanistico vigente per l'arco decennale di previsione dello strumento stesso;

2) comprovare che la dimensione territoriale delle eventuali trasformazioni di aree agricole, naturali o d'interesse culturale, paesaggistico e ambientale è quella ritenuta indispensabile per poter assicurare esclusivamente il conseguimento dei fabbisogni insediativi suddetti;

3) comprovare che in termini funzionali e dimensionali gli ulteriori fabbisogni determinano carichi insediativi compatibili sia con i livelli di servizio delle reti infrastrutturali e con la dotazione di attrezzature collettive, sia con la tutela del paesaggio;

b) per la dimostrazione della preminente saturazione delle aree già destinate alle funzioni insediative di cui alla lettera a) si dovrà attestare che l'estensione o la conformazione fisica delle superfici edificabili comprese nelle vigenti zone omogenee preminentemente residenziali di tipo C e O non consente l'attuazione degli ulteriori fabbisogni insediativi per le funzioni elencate alla lettera a);

c) per la quantificazione degli ulteriori fabbisogni insediativi per le funzioni diverse da quelle prevalentemente residenziali nelle zone di tipo I, L2, M2 e N2, si dovrà:

1) fare riferimento ad aggiornate e documentate domande di nuovi insediamenti supportate da un'analisi da cui si evinca che le attività da svolgere nei nuovi insediamenti proposti non possono trovare collocazione in altre vigenti zone omogenee di livello regionale;

2) specificare quali eventi imprevisti hanno determinato un ulteriore fabbisogno insediativo rispetto a quello già previsto nello strumento urbanistico vigente;

3) comprovare che la dimensione territoriale delle eventuali trasformazioni di aree agricole, naturali o d'interesse culturale, paesaggistico e ambientale è quella ritenuta indispensabile per poter assicurare esclusivamente il conseguimento dei fabbisogni insediativi suddetti;

4) comprovare che in termini funzionali e dimensionali gli ulteriori fabbisogni determinino carichi insediativi compatibili sia con i livelli di servizio delle reti infrastrutturali e con la dotazione di attrezzature collettive, sia con la tutela del paesaggio;

d) per la dimostrazione della preminente saturazione delle aree già destinate alle funzioni insediative di cui alla lettera c) si dovrà attestare che l'estensione e la conformazione fisica delle superfici edificabili comprese nelle vigenti zone omogenee non preminentemente residenziali e non preminentemente produttive non consentono l'attuazione degli ulteriori fabbisogni insediativi per le funzioni elencate alla lettera c);

e) per la dimostrazione della prevalente occupazione degli insediamenti extraresidenziali già edificati sulle aree compatibili con le funzioni insediative di cui alla lettera c) si dovrà attestare che alla data di adozione dello strumento urbanistico l'entità e la disposizione planivolumetrica delle superfici coperte degli insediamenti non occupati presenti sulle vigenti zone omogenee non preminentemente residenziali e non preminentemente produttive non consentono l'insediamento delle nuove funzioni elencate alla lettera c).

3. Le varianti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), per la dimostrazione della possibilità di individuare nuove zone B prioritariamente all'interno del perimetro delle aree urbanizzate di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0126/1995, dovranno altresì:

a) assicurare che la nuova previsione avvenga in coerenza con la tipologia della zona omogenea interessata dall'ampliamento;

b) accertare la concreta possibilità di attuare un effettivo collegamento alle reti tecnologiche esistenti;

c) assicurare che eventuali edifici possano essere realizzati in posizione retrostante rispetto alla viabilità pubblica esistente, purché la superficie da edificare non difetti delle opere di urbanizzazione cui all'articolo 22, comma 2, della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);

d) subordinare l'individuazione di nuove zone B al rispetto di una distanza non superiore a 50 metri dal perimetro delle aree urbanizzate previsto nei vigenti strumenti urbanistici.

 

     Art. 6. (Disposizioni particolari per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura)

1. Con deliberazione del Consiglio comunale possono essere apportate precisazioni alla classificazione delle zone omogenee, delle zone di livello regionale e delle categorie urbanistiche previste nei vigenti strumenti urbanistici comunali, al fine di assicurare:

a) l'equiparazione alle zone omogenee definite dal PURG come specificate nell'articolo 4;

b) l'identificazione nelle zone di livello regionale come specificate nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3);

c) l'identificazione nelle particolari categorie urbanistiche come specificate nell'articolo 4, comma 1, lettera i).

2. Al fine di garantire le equiparazioni e le identificazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il Comune può richiedere alla Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale un parere di compatibilità preliminarmente all'atto deliberativo di precisazione di cui al comma 1.

 

     Art. 7. (Altre varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura)

1. Sono, altresì, varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura, quelle preordinate a:

a) adeguare lo strumento urbanistico comunale ai piani regionali di settore ove l'adeguamento comporti unicamente il recepimento di previsioni e prescrizioni;

b) recepire le previsioni dei piani comunali di settore di cui all'articolo 63 bis, comma 20, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), quando le eventuali modifiche da apportare all'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici vigenti rispettino le condizioni di cui all'articolo 3, i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5;

c) [abrogata];

d) sostituire la base cartografica degli strumenti urbanistici vigenti, qualora vi sia necessità di pubblicazione degli elaborati progettuali;

e) suddividere le zone omogenee previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali in sottozone omogenee e gli ambiti unitari d'intervento soggetti a pianificazione attuativa in subambiti urbanisticamente sostenibili e senza incremento degli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura massimi consentiti;

f) modificare le norme tecniche di attuazione che disciplinano le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici vigenti, a condizione che si rispettino i carichi insediativi, gli obiettivi e le strategie, nonché gli indici di edificabilità, i rapporti di copertura massimi previsti negli strumenti stessi e i criteri tipologico insediativi previsti per le zone A, B0 e altre a esse assimilabili; tali condizioni non trovano applicazione nei confronti delle varianti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g);

g) reiterare motivatamente i vincoli urbanistici e procedurali, qualora le modifiche da apportare all'assetto azzonativo e all'impianto normativo degli strumenti urbanistici vigenti rispettino le condizioni di cui all'articolo 3, i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5.

 

     Art. 8. (Procedure per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura)

1. Il progetto di variante di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e di cui all'articolo 7, comma 1, è pubblicato sul sito web comunale e, successivamente, è adottato dal Consiglio comunale. La delibera di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, è depositata presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato tempestivo avviso dal Comune sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione nell'Albo comunale e inserzione su almeno un quotidiano locale o sul sito web del Comune. Nei Comuni con meno di diecimila abitanti quest'ultima forma di pubblicità può essere sostituita dall'affissione di manifesti.

2. Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

3. Il Comune, prima dell'approvazione della variante, interpella la competente struttura del Ministero per i beni e le attività culturali, qualora siano interessati beni vincolati dalla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e raggiunge con le Amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, previsti dalla variante adottata, nonché le intese necessarie con gli enti pubblici, ai quali leggi statali o regionali attribuiscono speciali funzioni di pianificazione territoriale, ai fini di eventuali mutamenti di destinazione di beni immobili rientranti nella competenza degli enti stessi.

4. Decorsi i termini di cui ai commi 1, 2 e 3, il Consiglio comunale si pronuncia sulle opposizioni e osservazioni presentate al Comune e introduce le modifiche conseguenti alle prescrizioni del Ministero per i beni culturali e ambientali e alle intese con gli Enti di cui al comma 3, e approva la variante modificata di conseguenza o decide la sua rielaborazione e riadozione anche parziale. La riadozione è necessaria quando le modifiche comportino, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), ulteriori vincoli preordinati all'esproprio o di inedificabilità assoluta.

5. Copia della variante approvata e della relativa deliberazione divenuta esecutiva sono inviate in forma digitale all'Amministrazione regionale per il trattamento dei dati a fini istituzionali. Il Comune provvede a pubblicare la predetta deliberazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione. Con provvedimento del Direttore centrale competente in materia di pianificazione territoriale, per finalità di popolamento e di aggiornamento della banca dati dei PRGC, è stabilita la data di decorrenza dell'obbligo al caricamento dei dati e delle informazioni relative ai contenuti della variante approvata sulla piattaforma informatica dedicata. Il medesimo provvedimento definisce le forme di redazione, le logiche di profilatura degli utenti per l'accesso alla piattaforma, le modalità di invio e i formati da utilizzare.

6. La variante al piano regolatore entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, a opera del Comune, dell'avviso della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione della variante stessa.

7. La variante al piano regolatore sin dall'adozione deve contenere l'asseverazione geologica ovvero il parere geologico, secondo la disciplina di settore, nonché una valutazione degli aspetti paesaggistici della variante, redatta dal Comune tenuto conto dei criteri generali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per quanto compatibili e proporzionalmente al dettaglio stabilito dalla scala di rappresentazione della variante, allorché nella medesima siano ricompresi beni tutelati ai sensi della parte terza del decreto legislativo 42/2004 .

8. Le varianti sono assoggettate alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza secondo quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e dalla disciplina regionale di settore, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

9. Le varianti di cui al presente articolo recepiscono con le necessarie verifiche, precisazioni e integrazioni, le prescrizioni dei piani e delle normative sovraordinate, nonché tutte le disposizioni vigenti che disciplinano la formazione degli strumenti urbanistici in via ordinaria e contengono altresì:

a) copia dell'atto deliberativo di precisazioni cui all'articolo 6, qualora tale atto risulti già approvato alla data di adozione della variante;

b) una relazione sottoscritta dal progettista incaricato della redazione dello strumento urbanistico e asseverata dal responsabile del procedimento che dimostri il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, dei limiti di soglia di cui all'articolo 4 e delle modalità operative di cui all'articolo 5.

 

     Art. 9. (Formazione di varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici per Comuni non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura)

1. Le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura, non coinvolgono il livello regionale di pianificazione qualora osservino le seguenti condizioni e limiti di soglia:

a) prevedono l'ampliamento delle zone agricole o la loro eventuale riduzione soltanto a seguito degli adattamenti e degli ampliamenti dei perimetri previsti dal presente comma per le altre zone urbanistiche, nonché a seguito di giustificate motivazioni;

b) prevedono la rettifica della perimetrazione delle zone omogenee A, B, C, D, G, H e I, entro il limite del 10 per cento delle superfici previste, ferma restando la quantità complessiva delle superfici previste per le zone omogenee D, G, H e I, ovvero prevedono la modifica della perimetrazione delle zone omogenee A, B e C, entro il limite del 10 per cento delle superfici previste, ferma restando la capacità insediativa teorica di Piano;

c) hanno a oggetto le norme di attuazione che non incrementino l'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e il rapporto di copertura, fermo restando quanto previsto alle lettere a) e b);

d) hanno a oggetto l'individuazione di nuove aree ovvero l'ampliamento di quelle esistenti per la realizzazione di progetti di opere pubbliche e di pubblica utilità e per servizi pubblici;

e) hanno a oggetto la revisione dei vincoli urbanistici e procedurali;

f) derivano dall'approvazione di piani comunali di settore, entro i limiti indicati alle lettere a), b), c) e d);

g) adeguano lo strumento urbanistico comunale ai piani regionali di settore, ove l'adeguamento comporti unicamente il recepimento di previsioni e prescrizioni;

h) [abrogata];

i) sostituiscono la base cartografica degli strumenti urbanistici vigenti, qualora vi sia necessità di pubblicazione degli elaborati progettuali;

j) suddividono le zone previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, in sottozone omogenee e gli ambiti unitari d'intervento soggetti a pianificazione attuativa, in subambiti urbanisticamente sostenibili e senza incremento degli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura massimi consentiti;

k) hanno a oggetto l'adattamento delle superfici delle zone forestali e di tutela ambientale come pure degli ambiti destinati a SIC, ZSC, ZPS, parchi e riserve regionali, ARIA, aree di reperimento, parchi comunali o intercomunali previsti nell'assetto azzonativo dei piani operativi, fermo restando che l'adattamento non può discostarsi dai margini interpretativi della delimitazione d'ambito rappresentata nell'atto normativo sovraordinato di riferimento;

l) hanno a oggetto il recepimento delle previsioni dei piani di gestione degli ambiti destinati a SIC, ZSC, ZPS di cui alla legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007);

2. Per le varianti di cui al comma 1 si applicano, per le fasi successive alla sua adozione da parte del Consiglio comunale, le procedure di cui all'articolo 8, commi da 1 a 8.

3. Le varianti di cui al presente articolo recepiscono, con le necessarie verifiche, precisazioni e integrazioni, le prescrizioni dei piani e delle normative sovraordinate, nonché tutte le disposizioni vigenti che disciplinano la formazione degli strumenti urbanistici in via ordinaria e contengono, altresì, una relazione sottoscritta dal progettista incaricato della redazione dello strumento urbanistico e asseverata dal responsabile del procedimento che dimostri il rispetto delle condizioni e dei limiti di soglia di cui al comma 1.

 

CAPO III

INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 5/2007 IN MATERIA DI ZONE PRODUTTIVE E COMMERCIALI

 

     Art. 10. (Norme per la pianificazione urbanistica comunale degli insediamenti produttivi e commerciali)

1. Dopo l'articolo 63 quater della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è inserito il seguente:

«Articolo 63 quinquies. (Norme transitorie per la formazione di strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti di cui all'articolo 63 bis. Disposizioni particolari in materia di insediamenti produttivi e commerciali e a tutela del suolo naturale)

1. Al fine di rafforzare la tutela dei suoli e di prevenire ulteriori riduzioni di aree agricole e di suoli naturali nell'ambito delle relazioni e degli effetti territoriali indotti dall'insediamento di attività industriali, artigianali e commerciali, la Regione promuove misure e azioni di contenimento all'espansione delle zone produttive e della trasformazione fisica delle aree naturali e di riserva di biodiversità.

2. Alla salvaguardia del suolo, quale bene comune non rinnovabile e fondamentale per l'equilibrio ambientale ed ecologico, per la salute umana, per la produzione agricola e per la valorizzazione dell'intera struttura territoriale regionale, concorrono gli enti territoriali operanti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica e di programmazione economica degli interventi di settore.

3. La formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti i cui contenuti prevedono nuove zone omogenee D e H, come definite dal PURG approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 settembre 1978, n. 0826/Pres. (Approvazione del Piano urbanistico regionale generale), di seguito denominato PURG, ovvero l'ampliamento delle stesse, non rientranti nella fattispecie delle varianti di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo del suolo), oltre a quanto disposto in materia di contenuti, procedure di adozione e approvazione, nonché di validità temporale e salvaguardia ai sensi degli articoli 63 bis e 63 ter, deve dimostrare e documentare tutte le condizioni riportate nel comma 5 e rispettare i criteri operativi dei commi 6 e 7.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle zone omogenee D4, come definite dal PURG, e destinate agli insediamenti industriali per attività estrattive esistenti e di progetto.

5. Le condizioni da dimostrare e documentare sono:

a) l'ulteriore comprovato fabbisogno insediativo rispetto a quello previsto negli strumenti urbanistici comunali in vigore, riconducibile a dinamiche o andamenti socioeconomici di nuova evidenza e dai cui effetti si percepiscano presupposti sostanziali per rivedere il vigente dimensionamento;

b) la preminente saturazione delle aree già destinate alle funzioni insediative nell'ambito delle corrispondenti zone omogenee D e H;

c) la prevalente occupazione dei volumi extraresidenziali già edificati sui volumi complessivamente esistenti nelle zone omogenee D e H;

d) l'area d'influenza degli agglomerati industriali d'interesse regionale di tipo D1 di cui all'articolo 37 delle norme di attuazione del PURG, così come recepiti negli strumenti urbanistici comunali;

e) l'eventuale esistenza di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) di cui all'articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali), dovendo le stesse costituire riferimento localizzativo prioritario per l'insediamento di nuove attività artigianali e industriali;

f) la coerenza con le finalità di promozione dello sviluppo sostenibile, di limitazione del consumo di suolo e di contrasto alla dispersione insediativa, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale 3/2015 ;

g) la congruità commerciale dei piani comunali di settore del commercio alla vigente normativa;

h) la compatibilità urbanistica e ambientale della scelta di localizzazione degli esercizi di vendita di grande struttura.

6. I criteri operativi da rispettare ai fini della documentazione delle condizioni di cui al comma 5 per le funzioni preminentemente produttive di tipo D sono:

a) per la quantificazione degli ulteriori fabbisogni insediativi:

1) riferirsi all'attualità della domanda di nuove attività produttive o di ampliamento di quelle esistenti, nonché a atti o documenti relativi all'insediamento quali piani aziendali, programmi di rilancio produttivo, previsioni occupazionali che illustrino in termini quantitativi e qualitativi le iniziative imprenditoriali e le linee strategiche di sviluppo, le azioni per il raggiungimento degli obiettivi e i risultati attesi, nonché la sostenibilità economica e finanziaria degli interventi previsti;

2) prevedere l'insediamento di nuove attività in aree diverse dalle zone omogenee D1, solamente a fronte dell'indisponibilità funzionale a collocare le attività stesse negli ambiti produttivi gestiti dai Consorzi di sviluppo industriale o dai Consorzi di sviluppo economico locale di cui alla legge regionale 3/2015 ;

3) dar seguito a istanze di nuove zone omogenee D2 solo se queste ultime non ricadano entro aree d'influenza degli agglomerati industriali d'interesse regionale di tipo D1 di cui all'articolo 37 delle norme di attuazione del PURG, ovvero qualora le nuove funzioni produttive in zona omogenea D2 non confliggano con quelle previste negli agglomerati industriali stessi;

4) ricondurre le trasformazioni territoriali comportanti riduzioni di aree naturali o agricole a una dimensione non eccedente le strette esigenze di soddisfacimento dei nuovi fabbisogni insediativi;

5) comprovare che in termini funzionali e dimensionali gli ulteriori fabbisogni determinino carichi insediativi compatibili vuoi con i livelli di servizio delle reti infrastrutturali e con la dotazione di attrezzature collettive, vuoi con la tutela del paesaggio;

b) per la documentazione della preminente saturazione delle aree già destinate a funzioni artigianali-industriali, descrivere e attestare che l'estensione o la conformazione fisica delle superfici edificabili nelle vigenti zone preminentemente produttive, non consenta l'attuazione degli ulteriori fabbisogni insediativi di cui alla lettera a);

c) per la dimostrazione della prevalente occupazione degli insediamenti extraresidenziali edificati nelle zone vigenti destinate alle funzioni preminentemente produttive, descrivere e attestare che l'entità o la disposizione planivolumetrica delle superfici coperte degli insediamenti non occupati ivi presenti non consenta l'attuazione degli ulteriori fabbisogni insediativi di cui alla lettera a);

d) per la dimostrazione relativa all'effettiva correlazione funzionale tra APEA e nuove zone omogenee D artigianali e industriali, descrivere e attestare che le nuove previsioni, anche se al momento non collocabili per comprovata motivazione entro il contesto delle APEA, possiedono caratteristiche e requisiti tali da conferire all'insediamento un elevato livello prestazionale sotto il profilo ambientale e del risparmio delle risorse naturali;

e) per la documentazione della coerenza delle nuove zone omogenee D o dell'ampliamento di quelle esistenti, alle finalità di cui al comma 5, lettera f), la Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale, su specifica istanza, acquisisce dalla Direzione centrale competente in materia di attività produttive il parere sul rispetto del criterio operativo di cui alla lettera a), punto 2); tale parere va espresso entro il termine di venti giorni, decorso il quale trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge regionale 7/2000, l'istanza sospende i termini del procedimento di cui all'articolo 63 bis, comma 12.

7. I criteri operativi da rispettare ai fini della documentazione delle condizioni di cui al comma 5 per le funzioni preminentemente commerciali di tipo H sono:

a) per la quantificazione degli ulteriori fabbisogni insediativi:

1) riferirsi all'attualità della domanda di nuove attività commerciali o di ampliamento di quelle esistenti, che illustrino in termini quantitativi e qualitativi le iniziative imprenditoriali e le linee strategiche di sviluppo, le azioni per il raggiungimento degli obiettivi e i risultati attesi, nonché la sostenibilità economica e finanziaria degli interventi previsti;

2) ricondurre le trasformazioni territoriali comportanti riduzioni di aree naturali o agricole a una dimensione non eccedente le strette esigenze di soddisfacimento dei nuovi fabbisogni insediativi;

3) comprovare che in termini funzionali e dimensionali gli ulteriori fabbisogni determinino carichi insediativi compatibili vuoi con i livelli di servizio delle reti infrastrutturali e con la dotazione di attrezzature collettive, vuoi con la tutela del paesaggio;

b) per la documentazione della preminente saturazione delle aree già destinate alle funzioni insediative sopraindicate si dovrà descrivere e attestare che l'estensione e la conformazione fisica delle superfici edificabili comprese nelle vigenti zone non preminentemente residenziali e non preminentemente produttive non consentano l'attuazione degli ulteriori fabbisogni insediativi di cui alla lettera a);

c) per la documentazione della prevalente occupazione degli insediamenti extraresidenziali già edificati sulle aree destinate alle funzioni ammissibili, si dovrà descrivere e attestare che l'entità e la disposizione planivolumetrica delle superfici coperte degli insediamenti non occupati presenti sulle vigenti zone non preminentemente residenziali e non preminentemente produttive non consentano l'attuazione degli ulteriori fabbisogni insediativi di cui alla lettera a);

d) per la dimostrazione della congruità commerciale dei piani comunali di settore del commercio alla vigente normativa di cui alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), la Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale, su specifica istanza, acquisisce dalla Direzione centrale competente in materia di attività produttive un parere di congruità commerciale; tale parere va espresso entro il termine di venti giorni, decorso il quale trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 2, della legge regionale 7/2000 ; ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge regionale 7/2000, l'istanza sospende i termini del procedimento di cui all'articolo 63 bis, comma 12;

e) per la dimostrazione della compatibilità urbanistica e ambientale della scelta di localizzazione degli esercizi di vendita di grande struttura, oltre al rispetto dei criteri di indirizzo di cui all'articolo 15, commi 7 e 8, della legge regionale 29/2005, nonché delle disposizioni in materia di urbanistica commerciale di cui all'articolo 20 del regolamento di esecuzione della legge stessa, emanato con decreto del Presidente della Regione del 23 marzo 2007, n. 69 (Regolamento di esecuzione degli articoli 12, comma 3, e 15, comma 3, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di urbanistica commerciale e programmazione per le medie e grandi strutture di vendita), si dovrà attestare che la previsione degli esercizi di vendita di grande struttura non comporti la trasformazione di zone di tipo F o di zone di tipo E definite dal PURG o dai vigenti strumenti urbanistici come zone di pregio paesaggistico, ambientale o agronomico.

8. Con deliberazione del Consiglio comunale possono essere apportate precisazioni alla classificazione delle zone previste nei vigenti strumenti urbanistici comunali unicamente ai fini di assicurare l'equiparazione alle zone omogenee indicate dal PURG, come delineato nel comma 3.

9. Al fine di garantire le equiparazioni di cui al comma 8, il Comune può richiedere alla Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale un parere di compatibilità preliminarmente alla deliberazione di cui al comma 8.».

 

CAPO IV

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VARIANTI DI LIVELLO COMUNALE DI CUI ALLE LEGGI REGIONALI 3/1999, 3/2001, 33/2002, 12/2003, 16/2006, 5/2007, 7/2008, 12/2008, 16/2008, 16/2009, 19/2009, 10/2010, 3/2015, 11/2015

 

     Art. 11. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 3/1999)

1. Al comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), le parole «variante non sostanziale allo strumento urbanistico comunale» sono sostituite dalle seguenti: «variante di livello comunale ai sensi del capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)».

 

     Art. 12. (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 3/2001)

1. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), dopo le parole «costituisce proposta di variante» sono aggiunte le seguenti: «e segue le procedure delle varianti di livello comunale ai sensi del capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)».

 

     Art. 13. (Abrogazione dell'articolo 10 della legge regionale 33/2002)

1. L'articolo 10 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), è abrogato.

 

     Art. 14. (Abrogazione dell'articolo 15 della legge regionale 12/2003)

1. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003), è abrogato.

 

     Art. 15. (Modifica all'articolo 27 della legge regionale 16/2006)

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane), le parole «ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 63 bis, comma 20, della legge regionale 5/2007».

 

     Art. 16. (Modifiche alla legge regionale 5/2007 e al relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione n. 086/2008)

1. I commi 5 e 6 dell'articolo 63 della legge regionale 5/2007 sono abrogati.

2. Al comma 1 dell'articolo 63 bis della legge regionale 5/2007 le parole «e all'articolo 17 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 86 (Regolamento di attuazione della parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5)», sono sostituite dalle seguenti: «e al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)».

3. Al punto 1), della lettera b) del comma 7 dell'articolo 63 bis della legge regionale 5/2007 le parole «e la relazione con l'indicazione motivata dei limiti di flessibilità, riferiti agli specifici contenuti del piano, per l'attuazione, la revisione o l'aggiornamento del piano medesimo; la flessibilità non può consentire l'incremento di aree destinate alle funzioni di piano superiore al 10 per cento, in relazione alla quantità complessiva delle superfici previste per le diverse funzioni, attuabile anche con più interventi successivi, con esclusione di riduzioni delle superfici delle zone forestali e di tutela ambientale; per i Comuni con popolazione residente inferiore ai 15.000 abitanti, risultante dall'ultimo censimento, la flessibilità può consentire variazioni fino al 20 per cento» sono soppresse.

4. Al punto 2) della lettera b) del comma 7 dell'articolo 63 bis della legge regionale 5/2007 le parole «e con il programma di attuazione delle previsioni del piano», sono sostituite dalle seguenti: «e dei contenuti delle modifiche che esorbitano condizioni o limiti di applicazione delle disposizioni di cui al capo II della legge regionale n. 21/2015».

5. Al comma 20 dell'articolo 63 bis della legge regionale 5/2007 le parole «variante al medesimo purché rientrino nella flessibilità di cui al comma 7, lettera b), numero 1)» sono sostituite dalle seguenti: «variante di livello comunale al medesimo purché rientrino nelle disposizioni del capo II della legge regionale n. 21/2015».

6. Il comma 21 dell'articolo 63 bis della legge regionale 5/2007 è abrogato.

7. Al comma 22 dell'articolo 63 bis della legge regionale 5/2007 le parole «costituisce variante non sostanziale allo strumento urbanistico generale comunale ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 86/2008», sono sostituite dalle seguenti: «costituisce variante di livello comunale allo strumento urbanistico generale comunale ai sensi del capo II della legge regionale n. 21/2015».

8. Il comma 1 dell'articolo 63 quater della legge regionale 5/2007 è sostituito dal seguente:

«1. Fino all'entrata in vigore del PTR, nell'attuazione dello strumento urbanistico generale comunale, il PRPC o altro strumento urbanistico attuativo può apportare modifiche secondo le indicazioni dello strumento generale e comunque nei limiti previsti dal capo II della legge regionale n. 21/2015, per le varianti di livello comunale. L'osservanza delle indicazioni dello strumento urbanistico generale e il rispetto dei limiti previsti dal capo II della legge regionale n. 21/2015 devono essere asseverati dal progettista incaricato della redazione dello strumento attuativo e dal responsabile del procedimento.».

9. L'articolo 17 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 86 (Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5), è abrogato.

 

     Art. 17. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 7/2008)

1. Al comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), le parole «le procedure indicate nel regolamento di attuazione della parte urbanistica della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)» sono sostituite dalle seguenti: «le procedure indicate nel capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)».

 

     Art. 18. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 12/2008)

1. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 " Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio "), le parole «può procedere con variante non sostanziale agli strumenti urbanistici comunali» sono sostituite dalle seguenti: «può procedere con variante di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)».

 

     Art. 19. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 16/2008)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), le parole «varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 63, comma 5, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)» sono sostituite dalle seguenti: «varianti di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 25 settembre 2015 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)».

 

     Art. 20. (Modifica all'articolo 16 bis della legge regionale 16/2009)

1. Al comma 5 dell'articolo 16 bis della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), le parole «costituiscono varianti non sostanziali ai sensi dell'dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008 n. 086/Pres. (Regolamento di attuazione della parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007 n. 5)», sono sostituite dalle seguenti: «costituiscono varianti di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)».

 

     Art. 21. (Modifiche alla legge regionale 19/2009)

1. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 19/2009, le parole «costituisce adozione di variante non sostanziale degli strumenti urbanistici» sono sostituite dalle seguenti: «non comporta la necessità di variante urbanistica qualora ricorra la fattispecie di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086 (Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5)».

2. Al comma 4 dell'articolo 60 della legge regionale 19/2009, le parole «costituisce variante non sostanziale» sono sostituite delle seguenti: «costituisce variante di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)».

3. Al comma 2 bis dell'articolo 61 della legge regionale 19/2009, le parole «alla procedura di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres.», sono sostituite dalle seguenti: «alla procedura di cui al capo II della legge regionale n. 21/2015».

4. Al comma 6 dell'articolo 61 della legge regionale 19/2009, le parole «Sono ammesse varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali» sono sostituite con le seguenti: «Sono ammesse varianti di livello comunale di cui al capo II della legge regionale n. 21/2015».

 

     Art. 22. (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 10/2010)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), le parole «"Variante non sostanziale agli strumenti di pianificazione comunale" da adottarsi secondo le modalità e le procedure disciplinate dalla legge regionale di settore» sono sostituite dalle seguenti: «variante di livello comunale da adottarsi secondo le modalità e le procedure disciplinate nel capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)».

 

     Art. 23. (Modifiche all'articolo 65 della legge regionale 3/2015)

1. Al comma 10 dell'articolo 65 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), le parole «variante non sostanziale allo strumento urbanistico comunale» sono sostituite dalle seguenti: «variante di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)».

 

     Art. 24. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 11/2015)

1. Al comma 13 dell'articolo 10 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), le parole «secondo la procedura per le varianti non sostanziali degli strumenti di pianificazione» sono sostituite dalle seguenti: «secondo la procedura per le varianti di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)».

 

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 25. (Disciplina transitoria)

1. La procedura di formazione degli strumenti urbanistici comunali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è definita sulla base delle norme previgenti.

2. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, le relazioni con l'indicazione motivata dei limiti di flessibilità di cui all'articolo 63 bis, comma 7, lettera b), punto 1), della legge regionale 5/2007 allegate agli strumenti urbanistici comunali vigenti, divengono inefficaci e trovano applicazione le disposizioni di cui al capo II della presente legge.

3. Per gli strumenti urbanistici aventi valenza di nuovo piano o di variante generale e comunque per quelli aventi per oggetto la completa riformulazione delle relazioni con l'indicazione motivata dei limiti di flessibilità di cui all'articolo 63 bis, comma 7, lettera b), punto 1), della legge regionale 5/2007, le cui procedure di formazione risultino in corso ai sensi del comma 1, le relazioni di flessibilità allegate di cui al comma 2 divengono inefficaci trascorso il periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello strumento urbanistico. Con deliberazione consiliare il Comune può stabilire un periodo di durata inferiore ovvero la revoca della relazione.

4. Le disposizioni di cui al capo II trovano applicazione anche con riferimento alle fattispecie disciplinate dagli articoli 11, comma 2, e 16, comma 4, del regolamento di attuazione della legge regionale 5/2007, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 86/2008.

 

     Art. 26. (Rinvio dinamico)

1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuto nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi comprensivo delle modifiche e delle integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

2. Le espressioni "variante non sostanziale", "variante ai sensi del DPReg. 086/2008", "variante a procedura semplificata" e le ulteriori definizioni assimilabili alle stesse, devono intendersi riferite al capo II della presente legge.

 

CAPO VI

ENTRATA IN VIGORE

 

     Art. 27. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6. Testo aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 27 marzo 2018, n. 12.