§ 4.9.96 - L.R. 21 luglio 2017, n. 29.
Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.9 traffici, porti ed attività emporiali
Data:21/07/2017
Numero:29


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Obiettivi)
Art. 3.  (Demanio navigabile)
Art. 4.  (Attuazione degli interventi)
Art. 5.  (Conferimento dei sedimenti)
Art. 6.  (Accelerazione delle procedure)
Art. 7.  (Procedure negoziali per la definizione dell'intervento di approfondimento del canale di accesso al Porto di Monfalcone)
Art. 8.  (Modifica all'articolo 21 della legge regionale 22/1987)
Art. 9.  (Servizio intermodale ferroviario di trasporto di bramme di ferro)
Art. 10.  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 12/2012)
Art. 11.  (Operazioni di revisione e collaudo dei mezzi regionali)
Art. 12.  (Estensione a limite territoriale unico regionale per operazioni di collaudo)
Art. 13.  (Applicazione delle procedure previste da regolamenti provinciali a procedimenti contributivi non conclusi gestiti dall'Amministrazione regionale)
Art. 14.  (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23/2007)
Art. 15.  (Inserimento dell'articolo 65 bis nella legge regionale 14/2002)
Art. 16.  (Inserimento dell'articolo 65 ter nella legge regionale 14/2002)
Art. 17.  (Comitato di monitoraggio e coordinamento)
Art. 18.  (Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 14/2002)
Art. 19.  (Inserimento dell'articolo 64 bis nella legge regionale 14/2002)
Art. 20.  (Sostituzione del comma 54 dell'articolo 4 della legge regionale 27/2014)
Art. 21.  (Sostituzione del comma 55 dell'articolo 4 della legge regionale 27/2014)
Art. 22.  (Inserimento del comma 55 bis nell'articolo 4 della legge regionale 27/2014)
Art. 23.  (Interpretazione autentica dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale 14/2002)
Art. 24.  (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 25/2004)
Art. 25.  (Modifica all'articolo 33 della legge regionale 3/2011)
Art. 26.  (Cartello di cantiere)
Art. 27.  (Modifiche all'articolo 57 della legge regionale 5/2007)
Art. 28.  (Modifiche dell'articolo 57 bis della legge regionale 5/2007)
Art. 29.  (Inserimento dell'articolo 57 ter nella legge regionale 5/2007)
Art. 30.  (Modifiche all'articolo 58 della legge regionale 5/2007)
Art. 31.  (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 9/2005)
Art. 32.  (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 24/2016)
Art. 33.  (Modifiche al capo I della legge regionale 19/2009)
Art. 34.  (Modifiche al capo II della legge regionale 19/2009)
Art. 35.  (Modifiche al capo III della legge regionale 19/2009)
Art. 36.  (Modifiche al capo IV della legge regionale 19/2009)
Art. 37.  (Modifiche al capo V della legge regionale 19/2009)
Art. 38.  (Modifiche al capo VI della legge regionale 19/2009)
Art. 39.  (Modifica al capo VII della legge regionale 19/2009)
Art. 40.  (Modifiche al capo VIII della legge regionale 19/2009)
Art. 41.  (Modifiche alla legge regionale 16/2009)
Art. 42.  (Indennità e gettone di presenza per attività di coordinamento degli Organismi tecnici)
Art. 43.  (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 21/2015)
Art. 44.  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 21/2015)
Art. 45.  (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 21/2015)
Art. 46.  (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 21/2015)
Art. 47.  (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 21/2015)
Art. 48.  (Modifica all'articolo 166 della legge regionale 26/2012)
Art. 49.  (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 12/2008)
Art. 50.  (Sostituzione dell'articolo 63 quater della legge regionale 5/2007)
Art. 51.  (Modifica all'articolo 63 quinquies della legge regionale 5/2007)
Art. 52.  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 14/2016)
Art. 53.  (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 25/2016)
Art. 54.  (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 14/2012)
Art. 55.  (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 27/2012)
Art. 56.  (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 27/2014)
Art. 57.  (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 15/2014)
Art. 58.  (Conferma di contributo al Comune di Sequals)
Art. 59.  (Modifica all'articolo 26 della legge regionale 13/2014)
Art. 60.  (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 15/2014)
Art. 61.  (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 1/2016)
Art. 62.  (Adempimenti inerenti la rendicontazione di contributi straordinari concessi ai sensi dell'articolo 4, comma 57 della legge regionale 22/2007)
Art. 63.  (Abrogazioni)
Art. 64.  (Proroga delle Commissioni competenti alla determinazione dell'indennità definitiva)
Art. 65.  (Entrata in vigore)


§ 4.9.96 - L.R. 21 luglio 2017, n. 29.

Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità.

(B.U. 26 luglio 2017, n. 30 - S.O. n. 23)

 

TITOLO I

OGGETTO E FINALITÀ

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione degli articoli 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ( Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), introduce misure per lo sviluppo del sistema infrastrutturale regionale, marittimo, fluviale e terrestre, da attuarsi attraverso il potenziamento o il recupero della rete esistente in recepimento delle esigenze provenienti dai territori anche in funzione del rilancio del sistema produttivo regionale.

2. La presente legge disciplina, altresì, forme acceleratorie e negoziali per la promozione di elementi naturali di valore e per lo sviluppo sostenibile di ambiti produttivi del territorio regionale.

3. Il presente provvedimento individua interventi per il recupero e la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, privilegiando soluzioni mirate al contenimento del consumo di suolo, nonché misure di semplificazione nelle materie dei lavori pubblici e delle infrastrutture.

 

TITOLO II

POTENZIAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE MARITTIME E FLUVIALI

Capo I

Disposizioni per la gestione manutentiva del demanio regionale navigabile

 

     Art. 2. (Obiettivi)

1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione interna e la salvaguardia dell'ambiente la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia provvede, in relazione a quanto previsto dall'articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia), alla gestione manutentiva del sistema idroviario appartenente al demanio regionale navigabile, marittimo, lacuale e fluviale.

 

     Art. 3. (Demanio navigabile)

1. Fanno parte del sistema idroviario e costituiscono beni del demanio regionale navigabile i canali e le vie di navigazione interna, localizzati per la maggior parte del loro sviluppo nella laguna di Marano e Grado, che consentono di collegare tra loro e con il mare i porti e gli approdi di competenza regionale.

2. La rete di navigazione interna regionale risulta prevalentemente costituita dall'idrovia classificata Litoranea Veneta e dai canali e tratte fluviali navigabili a essa afferenti; ne fanno altresì parte i laghi che presentano naturalmente caratteristiche di navigabilità.

3. Costituiscono parte del sistema idroviario anche i canali marittimi del tratto costiero che consentono di collegare il mare con la rete di navigazione interna e con i porti e approdi costieri di competenza regionale.

4. La disciplina della navigazione interna, nonché i limiti, le prescrizioni e le fasce di rispetto per l'esercizio del diritto di navigazione interna sono individuati e regolamentati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere della competente Commissione consiliare, in conformità alla ricognizione della rete navigabile effettuata dall'Amministrazione regionale.

 

     Art. 4. (Attuazione degli interventi)

1. Alla realizzazione degli interventi manutentivi di cui all'articolo 2 provvede la struttura regionale competente in materia di porti e navigazione interna, con periodicità e ordinarietà sulla base di un programma corredato della documentazione contenente gli elementi conoscitivi dello stato di fatto e delle possibilità di intervento con l'indicazione delle fonti di finanziamento.

2. Il programma degli interventi di cui al comma 1 è predisposto nel rispetto delle criticità e priorità individuate o segnalate e può essere aggiornato in ogni tempo in esito all'evoluzione delle situazioni di navigabilità rilevate sulla rete idroviaria regionale ed è sottoposto al parere consultivo della Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura di cui all'articolo 60 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria); il parere è trasmesso entro venti giorni dal ricevimento della richiesta decorsi i quali, senza che il parere sia stato espresso, si prescinde dallo stesso [1].

3. Alla realizzazione degli interventi programmati l'Amministrazione regionale può anche provvedere tramite delegazione amministrativa intersoggettiva come previsto dagli articoli 51 e 51 bis della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

4. Gli interventi di dragaggio manutentivi intesi quali operazioni di ripristino della sezione originaria del canale, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dalla normativa vigente, sulla base di un progetto definitivo-esecutivo, approvato dal direttore competente in materia di porti e navigazione interna, costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco prezzi, dal computo metrico estimativo e dal piano di sicurezza, ove previsto, oltre agli elaborati grafici di progetto, nonché al quadro economico dell'intervento e al relativo cronoprogramma.

5. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata, in conformità a quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 26 giugno 2001, n. 16 (Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici, nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare), a promuovere e sviluppare specifici accordi con soggetti privati titolari o gestori di marine o di porti e approdi turistici, anche tra loro consorziati, per l'attuazione in via ordinaria da parte degli stessi di interventi manutentivi dei canali marittimi e delle vie di navigazione interna di competenza regionale o, qualora questi vengano eseguiti direttamente dall'Amministrazione regionale, per la partecipazione finanziaria.

6. Senza onere alcuno per l'Amministrazione regionale il direttore competente in materia di porti e navigazione interna, previo nulla-osta della struttura competente in materia di demanio regionale, è autorizzato altresì a stipulare apposite convenzioni con i soggetti privati di cui al comma 5, per la realizzazione di interventi manutentivi dei canali e delle vie navigabili interne appartenenti al demanio regionale navigabile, marittimo, idrico e lacuale.

7. Per il raggiungimento della predetta finalità manutentiva l'occupazione dei beni demaniali è assentita a titolo gratuito e rimane esclusa dal pagamento di canoni o dal rilascio di provvedimenti concessori.

 

     Art. 5. (Conferimento dei sedimenti)

1. In via generale i sedimenti provenienti dai dragaggi sono da considerarsi una risorsa e ovunque e ogni qualvolta sia possibile, nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente naturale interessato e della normativa vigente in materia di ambiente e salute, deve sempre essere data priorità a modalità di conferimento flessibili che consentano il mantenimento dei sedimenti in loco e il riutilizzo per ripristini morfologici atti a contrastare l'erosione e la perdita di materiale sedimentario sia in ambito lagunare sia fluviale e litoraneo costiero.

2. Nelle more dell'approvazione del Piano di gestione del sito Natura 2000 della laguna di Marano e Grado previsto dall'articolo 10 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), e nel rispetto del piano regionale di tutela delle acque, approvato con decreto del Presidente della Regione 19 gennaio 2015, n. 013, per il conferimento e la collocazione dei sedimenti derivanti dai dragaggi dei canali e delle vie di navigazione ricadenti in ambito lagunare è data priorità al ripristino di strutture morfologiche lagunari quali velme, barene e arginature, site in prossimità delle zone di dragaggio o in idonee aree peri-lagunari, con l'applicazione della procedura di cui all'articolo 185, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e in conformità al verbale-intesa firmato il 4 settembre 2012 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

 

     Art. 6. (Accelerazione delle procedure)

1. Per gli interventi di dragaggio manutentivi che risultano finalizzati al ripristino delle preesistenti condizioni di navigabilità in sicurezza, le procedure autorizzative sono circoscritte alla sola acquisizione delle verifiche e dei pareri necessari al conferimento e al riutilizzo dei materiali nel rispetto della vigente normativa di valenza ambientale e sanitaria [2].

1 bis. Gli interventi previsti dal presente articolo non rientrano tra quelli che normativamente rivestono valenza sotto l'aspetto urbanistico-edilizio e conseguentemente per l'attuazione degli stessi non è richiesto alcun titolo abilitativo o qualsivoglia comunicazione ai sensi della legge regionale 19/2009, né è disposta l'osservanza di eventuali previsioni dettate dagli strumenti urbanistici [3].

2. Per gli interventi di dragaggio manutentivi da attuare con periodicità e con le medesime modalità operative, le autorizzazioni acquisite ai sensi del comma 1 mantengono una validità quinquennale.

3. Qualora gli interventi di ripristino morfologico trovino attuazione con gradualità o in fasi esecutive protratte nel tempo, le autorizzazioni acquisite rimangono assentite sino al completamento della realizzazione o del ripristino morfologico.

 

Capo II

Sviluppo e infrastrutture delle zone portuali

 

     Art. 7. (Procedure negoziali per la definizione dell'intervento di approfondimento del canale di accesso al Porto di Monfalcone)

1. La Regione, in qualità di stazione appaltante dei lavori di approfondimento del canale di accesso al Porto di Monfalcone, promuove un'intesa con il Ministero infrastrutture e trasporti e l'Azienda speciale per il Porto di Monfalcone al fine di garantire i necessari finanziamenti di derivazione statale già destinati all'opera stessa.

2. L'intesa di cui al comma 1, che definisce i rapporti intercorrenti tra i soggetti sottoscrittori e le modalità di gestione ed erogazione del finanziamento, è approvata dalla Giunta regionale.

 

     Art. 8. (Modifica all'articolo 21 della legge regionale 22/1987)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 22/1987 è inserito il seguente:

«5 bis. Nell'ambito dell'azione di promozione e sviluppo dei traffici di interesse regionale e al fine di potenziare il sistema portuale regionale, l'Amministrazione regionale prevede, a Porto Nogaro e a Monfalcone, interventi a sostegno dei servizi tecnico-nautici di cui all'articolo 14, comma 1 bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale).».

 

     Art. 9. (Servizio intermodale ferroviario di trasporto di bramme di ferro) [4]

1. L'Amministrazione regionale, in base agli orientamenti comunitari volti a favorire il sostegno dei trasporti intermodali, ai sensi della direttiva 92/106/CEE del Consiglio del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri, recepita dallo Stato italiano con decreto ministeriale del 15 febbraio 2001, nonché del regolamento (CE) n. 1382 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari destinati a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci ("programma Marco Polo"), e del regolamento (CE) n. 923 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1692/2006 che istituisce il secondo programma Marco Polo relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci (Marco Polo II) (Testo rilevante ai fini del SEE), riferiti ai contributi finanziari comunitari per il miglioramento delle prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci, è autorizzata a sostenere un servizio intermodale ferroviario di trasporto di bramme di ferro tra i porti della regione e le aziende utilizzatrici situate nelle zone industriali di interesse regionale, finalizzato alla riduzione del traffico su strada e all'incremento della connessa sicurezza.

2. I contributi sono concessi all'impresa logistica che realizza il servizio sulla tratta ferroviaria del trasporto intermodale combinato tra mare e ferrovia.

3. La misura massima dell'aiuto è fissata in 54 euro per ogni bramma trasportata su vagone ferroviario, a condizione che l'importo complessivo dell'aiuto non superi il 30 per cento dei costi totali per l'effettuazione del servizio di trasporto ferroviario.

4. L'impresa logistica beneficiaria, come definita dalla direttiva 92/106/CEE, è individuata tramite manifestazione di interesse pubblico.

5. In conformità alla normativa europea in materia, il regime di aiuto previsto ha una durata triennale e può essere ridotto progressivamente, con apposito provvedimento della Giunta regionale nel suo periodo di applicazione, qualora le condizioni più favorevoli di mercato lo dovessero consentire.

6. Il regime di aiuto viene sottoposto a notifica preventiva presso la competente struttura della Commissione europea e diviene efficace soltanto dopo l'ottenimento del parere positivo da parte della stessa.

 

     Art. 10. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 12/2012)

1. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2012, n. 12 (Disciplina della portualità di competenza regionale), è sostituita dalla seguente:

«c) provvede alla realizzazione di nuove infrastrutture funzionali all'attività portuale e alla relativa manutenzione, nonché, direttamente o tramite i Consorzi per lo sviluppo economico locale, alla realizzazione, manutenzione e ampliamento delle infrastrutture ferroviarie a servizio del sistema produttivo afferente alle aree portuali di competenza regionale;».

 

TITOLO III

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI ALLA REGIONE E INTERVENTI A SOSTEGNO DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE, MERCI, DELL'INTERMODALITÀ E DELLA VIABILITÀ

Capo I

Disposizioni relative al trasferimento di funzioni provinciali

 

     Art. 11. (Operazioni di revisione e collaudo dei mezzi regionali)

1. Al fine di effettuare le dovute operazioni di revisione annuale o periodica e i collaudi, nonché le relative pratiche amministrative dei veicoli di servizio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ci si avvale, senza costi tariffari di competenza regionale, delle Stazioni di Controllo attive presso gli uffici territoriali del Servizio motorizzazione civile regionale di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste [5].

 

     Art. 12. (Estensione a limite territoriale unico regionale per operazioni di collaudo) [6]

1. Al fine di gestire a livello di servizio regionale tutte le procedure per operazioni di collaudo, precedentemente limitate ai confini territoriali delle Province, viene estesa l'accettazione e l'effettuazione delle stesse, a un unico ambito territoriale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, avvalendosi indifferentemente degli uffici di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste.

 

     Art. 13. (Applicazione delle procedure previste da regolamenti provinciali a procedimenti contributivi non conclusi gestiti dall'Amministrazione regionale)

1. L'Amministrazione regionale, con riferimento ai procedimenti contributivi non ancora conclusi, è autorizzata ad applicare le disposizioni previste dai regolamenti provinciali in vigore al momento del trasferimento delle funzioni provinciali alla Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione, operato ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).

2. Al fine di garantire adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria in relazione ai finanziamenti di cui al comma 1, nonché di favorire la rapida realizzazione delle opere finanziate con i fondi pubblici, l'Amministrazione regionale fissa termini, anche perentori, per l'esecuzione degli interventi e per la loro rendicontazione.

 

     Art. 14. (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23/2007)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), le parole «con possibilità di avvalimento delle associazioni di tutela e rappresentanza giuridica nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «anche avvalendosi dei gestori dei servizi».

2. All'articolo 34 della legge regionale 23/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a bis) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«a bis) gli ufficiali e gli agenti appartenenti ai corpi delle forze di polizia, sulla base di specifiche intese stipulate fra la Regione, i rappresentanti dei corpi delle forze di polizia e delle aziende di trasporto, possono circolare gratuitamente o a condizioni agevolate sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale, al fine della maggior tutela della sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo; gli oneri conseguenti alla stipula delle intese sono compresi nel corrispettivo di cui all'articolo 20;»;

b) dopo la lettera a bis) del comma 2 è inserita la seguente:

«a ter) gli altri agenti e ufficiali di pubblica sicurezza, nei limiti delle disposizioni di legge che li individuano titolari della libera circolazione, qualora siano stipulate apposite intese con i corpi di appartenenza, previo reperimento delle risorse necessarie a compensare i costi delle aziende di trasporto su specifico capitolo di bilancio;»;

c) alla lettera b) del comma 2 dopo le parole «il personale regionale» le parole «e provinciale» sono soppresse e dopo le parole «apposita tessera» le parole «di servizio rilasciata dagli enti di appartenenza» sono soppresse;

d) alla lettera a) del comma 3 dopo le parole «certificazioni emesse» le parole «dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o» sono soppresse;

e) alla lettera b) del comma 3 dopo le parole «certificazioni emesse» le parole «dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o» sono soppresse;

f) alla lettera c) del comma 3 dopo le parole «certificazioni emesse» le parole «dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o» sono soppresse;

g) alla lettera d) del comma 3 dopo le parole «certificazioni emesse» le parole «dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o» sono soppresse.

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 35 della legge regionale 23/2007 è inserito il seguente:

«6 bis. Si applicano altresì, per quanto compatibili, le disposizioni introdotte dall'articolo 48, comma 12, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 .».

4. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 23/2007 è sostituita dalla seguente:

«e) determinazione per le strade regionali delle tipologie e delle modalità di rilascio di autorizzazioni e concessioni, nonché dei canoni di cui agli articoli 14, comma 2, lettera a), e 27, comma 7, del decreto legislativo 285/1992, cui provvede con regolamento;».

 

     Art. 15. (Inserimento dell'articolo 65 bis nella legge regionale 14/2002)

1. Dopo l'articolo 65 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è inserito il seguente:

«Art. 65 bis. (Commissioni regionali competenti alla determinazione dell'indennità definitiva)

1. In attuazione del combinato disposto di cui all'articolo 5, primo comma, n. 11 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ( Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione ), nonché della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), di attuazione della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 (Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli - Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare), e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), sono istituite le seguenti Commissioni regionali competenti alla determinazione dell'indennità definitiva:

a) Commissione regionale competente alla determinazione dell'indennità definitiva di Gorizia, con competenza sul territorio dei Comuni già inclusi nel territorio provinciale di Gorizia;

b) Commissione regionale competente alla determinazione dell'indennità definitiva di Pordenone, con competenza sul territorio dei Comuni già inclusi nel territorio provinciale di Pordenone;

c) Commissione regionale competente alla determinazione dell'indennità definitiva di Trieste, con competenza sul territorio dei Comuni già inclusi nel territorio provinciale di Trieste;

d) Commissione regionale competente alla determinazione dell'indennità definitiva di Udine, con competenza sul territorio dei Comuni già inclusi nel territorio provinciale di Udine.

2. Esercita le funzioni di Presidente delle Commissioni di cui al comma 1 il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, o un suo delegato.

3. Le Commissioni sono costituite con decreto del Presidente della Regione per la durata della legislatura.

4. Le riunioni delle Commissioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Ai componenti aventi diritto sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa regionale vigente.

6. Alle Commissioni di cui al comma 1 si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), in quanto compatibili.».

 

     Art. 16. (Inserimento dell'articolo 65 ter nella legge regionale 14/2002)

1. Dopo l'articolo 65 bis della legge regionale 14/2002 è inserito il seguente:

«Art. 65 ter. (Disposizioni generali sulle notifiche e sulle comunicazioni)

1. Salvo quanto previsto dal comma 2 tutte le comunicazioni e gli avvisi comunque denominati previsti in materia di espropriazione possono essere trasmessi al destinatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, salvo quanto previsto dai commi successivi.

2. Il provvedimento di espropriazione deve essere notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili.

3. Le notificazioni e le comunicazioni previste dall'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), allorché il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta, possono essere sostituite dalla pubblicazione per almeno venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili nei quali i tecnici intendono accedere, nonché sul sito informatico della Regione.

4. Per le infrastrutture lineari energetiche si applica l'articolo 52 septies del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001. L'avviso all'albo pretorio di cui al suddetto articolo è pubblicato anche sul sito informatico della Regione.

5. Le notificazioni previste dal titolo II, capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, possono essere sostituite da comunicazioni effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

6. Per destinatario delle notificazioni di cui ai commi 1 e 2, si intende il proprietario che risulti, al momento della notifica, intestatario catastale del bene da espropriare ovvero il proprietario iscritto nel libro fondiario.

7. Le comunicazioni relative a espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani, costituiti in condominio, possono essere effettuate mediante notifica all'amministratore del condominio.

8. Una copia delle comunicazioni e degli avvisi previsti dalla presente legge può essere affissa per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune nel cui territorio si trovano gli immobili da espropriare. L'affissione è obbligatoria e sostituisce la comunicazione o l'avviso in tutti i casi in cui questi non possono aver luogo per irreperibilità o per assenza del proprietario risultante dai registri catastali o ipotecari, ovvero se risulti la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulti il proprietario attuale e in tutti i casi nei quali non sia stato possibile rinvenire gli indirizzi dei destinatari per incompletezza del dato catastale, ovvero quando l'accertamento risulti eccessivamente oneroso per l'irreperibilità dell'intestatario nei registri anagrafici del Comune di nascita o del Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili da espropriare.».

 

Capo II

Disposizioni per il trasporto merci, l'intermodalità e la viabilità

 

     Art. 17. (Comitato di monitoraggio e coordinamento)

1. I componenti di cui all'articolo 47, comma 3, lettere d), ed e), della legge regionale 23/2007, dell'attuale Comitato di monitoraggio e coordinamento decadono all'entrata in vigore della presente legge e sono rinominati secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, lettere a) e b), della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019).

2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, vengono apportate le necessarie modifiche alla composizione del Comitato, ai sensi di quanto disposto dal comma 1.

3. Rimane ferma l'attuale scadenza triennale del Comitato decorrente dal 3 agosto 2016, come previsto nel decreto di ricostituzione dello stesso.

 

TITOLO IV

SVILUPPO TERRITORIALE E SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

Capo I

Disposizioni in materia di lavori pubblici

 

     Art. 18. (Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 14/2002)

1. L'articolo 11 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. (Incentivi per la realizzazione di lavori pubblici)

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dei soggetti di cui all'articolo 3, fatte salve le eccezioni ivi previste.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori o di collaudo tecnico-amministrativo, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti.

3. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme della presente legge. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente maturati nel corso dell'anno dal singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie e possono essere reimpiegate all'interno del quadro economico dell'opera. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni svolte, mediante apposita convenzione, da personale appartenente al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali), della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), sono corrisposte all'Ente di appartenenza che provvede all'erogazione al proprio dipendente. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2, a esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte della struttura competente alla realizzazione dell'opera di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione), o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le università e gli istituti scolastici superiori.».

 

     Art. 19. (Inserimento dell'articolo 64 bis nella legge regionale 14/2002)

1. Dopo l'articolo 64 della legge regionale 14/2002 è inserito il seguente:

«Art. 64 bis. (Termini di inizio e di ultimazione dei lavori)

1. Per le opere per cui sia previsto un contributo regionale la fissazione dei termini di inizio e fine lavori, nonché la concessione di eventuali proroghe spettano all'organo concedente il contributo. In caso di mancato rispetto del termine finale l'organo concedente, su istanza del beneficiario, ha facoltà, in presenza di motivate ragioni, di confermare il contributo e fissare un nuovo termine di ultimazione dei lavori, ovvero di confermare il contributo quando i lavori siano già stati ultimati, accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.».

 

     Art. 20. (Sostituzione del comma 54 dell'articolo 4 della legge regionale 27/2014)

1. Il comma 54 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), è sostituito dal seguente:

«54. Al fine di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione economico-finanziaria l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore degli enti locali anticipazioni finanziarie finalizzate alla copertura delle spese per la predisposizione di progettazioni preliminare, definitiva ed esecutiva di opere pubbliche, nonché per le spese relative ai concorsi di progettazione e ai concorsi di idee.».

 

     Art. 21. (Sostituzione del comma 55 dell'articolo 4 della legge regionale 27/2014)

1. Il comma 55 dell'articolo 4 della legge regionale 27/2014 è sostituito dal seguente:

«55. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 54 sono assegnate con procedimento a sportello, nel limite di un'opera per ente locale, in seguito all'istruttoria d'ufficio che verifica l'ammissibilità della domanda. Le anticipazioni finanziarie vengono concesse nella misura dell'80 per cento su presentazione della documentazione relativa all'affidamento dell'incarico e sono liquidate compatibilmente con le esigenze degli spazi finanziari e di patto di stabilità dell'ente. Sono restituite, o compensate con commutazione in entrata, senza interessi, entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori da parte dell'ente beneficiario che, nel medesimo termine, provvede alla trasmissione del contratto stesso e degli atti approvativi la progettazione finanziata. La mancata restituzione comporta il recupero della somma erogata e il pagamento degli interessi di mora pari al tasso legale. Su richiesta motivata dell'ente beneficiario l'organo competente può concedere una proroga del termine per la restituzione dell'anticipazione e la trasmissione degli atti richiesti. È comunque consentita la restituzione anticipata delle somme erogate, fermo restando il rispetto degli obblighi di trasmissione della documentazione richiesta nei termini previsti. Ad avvenuta restituzione l'ente locale può presentare una nuova domanda di anticipazione per diversa opera pubblica. L'ente moroso o inadempiente è escluso dall'assegnazione di ulteriori anticipazioni finanziarie sino ad avvenuta regolarizzazione e al pagamento o recupero delle somme e relativi interessi.».

 

     Art. 22. (Inserimento del comma 55 bis nell'articolo 4 della legge regionale 27/2014)

1. Dopo il comma 55 dell'articolo 4 della legge regionale 27/2014 è inserito il seguente:

«55 bis. In via di interpretazione autentica, rientrano tra le spese finanziabili ai sensi del comma 54, i costi per le indagini diagnostiche delle strutture e di quelle geognostiche, propedeutiche e necessarie alla redazione degli elaborati progettuali.».

 

     Art. 23. (Interpretazione autentica dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale 14/2002)

1. In ordine ai lavori in economia di cui all'articolo 23, comma 3, della legge regionale 14/2002 - nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate con la legge regionale 24/2016 - la locuzione «per mezzo del personale della amministrazione aggiudicatrice» si interpreta nel senso che nell'amministrazione diretta, vengono riconosciute le somme sia per la manodopera che per i mezzi propri impiegati, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

 

Capo II

Disposizioni in materia di gestione dati e banda larga

 

     Art. 24. (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 25/2004)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale), è aggiunto il seguente:

«2 bis. Il Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione è autorizzato a operare sulla banca dati del Centro di monitoraggio regionale di cui al comma 2, lettera a), in conformità ai principi e alle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).».

 

     Art. 25. (Modifica all'articolo 33 della legge regionale 3/2011)

1. Il comma 9 bis dell'articolo 33 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni), è sostituito dal seguente:

«9 bis. Per contribuire a soddisfare esigenze istituzionali delle Autonomie locali, del sistema socio sanitario pubblico regionale, dello sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica, la Regione, anche avvalendosi dell'ausilio tecnico della società strumentale di cui al comma 1, è autorizzata a concedere l'utilizzo di quote di capacità trasmissiva della Rete pubblica regionale a enti pubblici, università, istituti, scuole, enti per lo sviluppo industriale ed economico, consorzi e fondazioni scientifiche e di ricerca, nonché soggetti gestori di strade con sedi nel territorio regionale.».

 

     Art. 26. (Cartello di cantiere)

1. Per gli interventi di cui al Titolo IV della presente legge e assoggetti alla disciplina inerente l'esposizione del "cartello di cantiere", come disciplinato dalla normativa vigente, deve essere indicato tra le figure professionali responsabili della realizzazione delle opere medesime anche il nome del professionista geologo incaricato.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PAESAGGIO E BIODIVERSITÀ

Capo I

Disposizioni in materia di paesaggio

 

     Art. 27. (Modifiche all'articolo 57 della legge regionale 5/2007)

1. All'articolo 57 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 le parole «, in seguito alla stipula dell'accordo di cui al comma 6» sono soppresse;

b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12 bis. Gli aggiornamenti del PPR riferiti alla ricognizione e delimitazione dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti, alle integrazioni delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico, alla ricognizione dei beni culturali, agli adeguamenti della normativa d'uso, alle linee-guida, all'attività di recepimento del PPR da parte degli Enti locali e agli indicatori di monitoraggio, non sono soggetti alle procedure previste dai commi 6, 7, 8, 9 e 10 e sono approvati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.».

 

     Art. 28. (Modifiche dell'articolo 57 bis della legge regionale 5/2007)

1. All'articolo 57 bis della legge regionale 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine del riconoscimento del valore di piano paesaggistico al piano di conservazione e sviluppo (PCS) dei parchi naturali regionali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), l'Ente Parco conforma o adegua il PCS alle previsioni del PPR ai sensi degli articoli 14, comma 3, e 17 della legge regionale 42/1996 ed entro i termini stabiliti dal PPR. La partecipazione dei competenti organi ministeriali al procedimento è assicurata in applicazione dell'articolo 57 ter.»;

b) il comma 3 è abrogato.

 

     Art. 29. (Inserimento dell'articolo 57 ter nella legge regionale 5/2007)

1. Dopo l'articolo 57 bis della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:

«Art. 57 ter. (Conformazione o adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR)

1. I Comuni conformano o adeguano i propri strumenti urbanistici generali alle previsioni del PPR, ai sensi dell'articolo 145, comma 4, del decreto legislativo 42/2004, secondo le procedure disciplinate dalla normativa regionale in materia di urbanistica entro i termini e con le modalità stabiliti dal PPR. La partecipazione degli organi ministeriali al procedimento di conformazione o adeguamento è disciplinata dal PPR.».

 

     Art. 30. (Modifiche all'articolo 58 della legge regionale 5/2007)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale 5/2007 sono aggiunti i seguenti:

«2 bis. Sino all'adeguamento del regolamento regionale di cui al comma 1 al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, così come modificata dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164 ), nei termini di cui all'articolo 13, comma 2, del predetto decreto, trovano applicazione le più ampliative disposizioni di cui:

a) al capo II del decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;

b) alla tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 31/2017 .

2 ter. I rinvii alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione per gli interventi di lieve entità a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni), si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31/2017 .».

 

Capo II

Disposizioni in materia di biodiversità

 

     Art. 31. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 9/2005)

1. Al comma 3 bis dell'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), le parole «del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 53, comma 2, lettera b), della sezione 11 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato».

2. Il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 9/2005 è abrogato.

 

     Art. 32. (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 24/2016)

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), le parole «del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 53, comma 2, lettera b), della sezione 11 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato dell'Unione europea».

 

TITOLO VI

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA EDILIZIA E NELL'AMBITO DELLA NORMATIVA TECNICA DELLE COSTRUZIONI

Capo I

Modifiche alla legge regionale 19/2009

 

     Art. 33. (Modifiche al capo I della legge regionale 19/2009)

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono inserite le seguenti:

«a bis) il contenimento del consumo di suolo, anche favorendo il recupero del patrimonio edilizio esistente o il riuso dello stesso mediante conversione a usi diversi;

a ter) la sicurezza sismica degli edifici, sostenendo interventi volti alla riduzione del rischio sismico ai sensi della disciplina di settore;».

2. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) dopo le parole «la parete finestrata» sono inserite le seguenti: «, anche ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 ),»;

b) alla lettera f) dopo le parole «autorimesse, lavanderie,» la parola «ripostigli,» è soppressa.

3. All'articolo 3 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 bis è sostituito dal seguente:

«2 bis. In attuazione dell'articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), fatto salvo quanto disposto al comma 2 ter, la materia delle distanze tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, nonché le dotazioni territoriali e funzionali minime definite quali standard urbanistici trovano disciplina nel piano territoriale regionale vigente e nella specifica regolamentazione regionale, ferme restando le disposizioni del Codice civile in materia di distanze. Le zone territoriali omogenee B0 o le loro sottozone, nonché le altre aree alle stesse assimilate, come individuate dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati, sono equiparate, ai fini delle distanze minime tra edifici, alle zone territoriali omogenee A anche per l'applicazione dell'articolo 9, comma 1, punto 1), del decreto ministeriale 1444/1968.»;

b) dopo il comma 2 bis sono aggiunti i seguenti:

«2 ter. Salvo diversa previsione degli strumenti urbanistici, anche differenziata per zone urbanistiche, e ferme restando le disposizioni del Codice civile in materia di distanze, non vengono computati ai fini del calcolo della distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti le opere o i manufatti non idonei a compromettere il profilo igienico-sanitario e il corretto inserimento dell'opera nel contesto urbanistico quali, a esempio:

1) sporti di gronda, abbaini, terrazze, poggioli e balconi aggettanti;

2) logge e porticati liberi, androni e bussole;

3) rampe e scale aperte;

4) muri di contenimento, volumi tecnici e vani corsa ascensori;

5) box e autorimesse pertinenziali o altri manufatti, comunque pertinenziali, fino all'altezza di 3 metri, rispetto al fabbricato principale;

6) tettoie, pensiline e pergolati.

2 quater. Nel rispetto delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze, gli strumenti urbanistici comunali possono ammettere interventi di ampliamento di edifici esistenti in deroga alle distanze minime di cui al decreto ministeriale 1444/1968 qualora ciò consenta l'allineamento del patrimonio edilizio e il migliore assetto urbanistico e paesaggistico del territorio.».

4. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) dopo le parole «alla ricezione» le parole «delle segnalazione certificata di inizio attività e» sono sostituite dalle seguenti: «delle segnalazioni certificate di inizio attività, delle comunicazioni di inizio lavori, anche asseverate,» e dopo le parole «comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi» le parole «compreso il certificato di agibilità» sono sostituite dalle seguenti: «compresa la segnalazione certificata di agibilità»;

b) alla lettera c) dopo le parole «al rilascio dei permessi di costruire,» le parole «dei certificati di agibilità,» sono soppresse.

5. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «Ai fini del rilascio del permesso di costruire» le parole «o del certificato di agibilità» sono soppresse.

6. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 19/2009 le parole «Lo Sportello Unico» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 26 in materia di segnalazione certificata di inizio attività, lo Sportello Unico».

7. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «modalità individuate con» le parole «decreto del Presidente della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «il regolamento di attuazione di cui all'articolo 2».

8. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 19/2009 dopo la parola «acquisisce» è inserita la seguente: «esclusivamente».

9. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

«4 bis. Fatta salva l'eventuale diversa tempistica stabilita con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 2, per gli adempimenti di cui al comma 4 sono previste le seguenti scadenze di trasmissione:

a) entro il quinto giorno del mese successivo all'accertamento delle opere realizzate abusivamente, il Segretario comunale invia l'elenco mensile redatto ai sensi dell'articolo 31, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, contenente i rapporti degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e le relative ordinanze di sospensione dei lavori;

b) rispettivamente entro il 15 luglio e il 15 gennaio di ogni anno, i Comuni inviano per via telematica i dati relativi al monitoraggio, previsto con cadenza semestrale, dell'applicazione delle misure straordinarie di cui al capo VII.».

 

     Art. 34. (Modifiche al capo II della legge regionale 19/2009)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

«5 bis. Ai fini dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 e 4, l'istanza deve essere corredata dei seguenti elaborati:

a) documentazione tecnico-grafica prevista dai rispettivi livelli di progettazione, come definiti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici;

b) studio di inserimento urbanistico contenente i seguenti elementi:

1) indicazione del titolo, nel caso diverso dal proprietario, a eseguire le opere;

2) indicazione dei vincoli e dei beni tutelati interferenti con l'opera;

3) dimostrazione della compatibilità delle opere previste rispetto alle previsioni degli strumenti comunali di pianificazione vigenti e adottati e della coerenza con l'assetto del territorio, supportata da idonei estratti degli strumenti stessi.».

2. Al comma 14 dell'articolo 10 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «destinate alla difesa militare ai sensi» le parole «della legge 898/1976» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare)».

3. Al comma 15 dell'articolo 10 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «tengono luogo» le parole «del certificato di agibilità» sono sostituite dalle seguenti: «della segnalazione certificata di agibilità».

4. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «opere pubbliche di competenza» la parola «comunale» è sostituita dalle seguenti: «dei Comuni, in forma singola o associata,».

5. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «regolare esecuzione sostituiscono» le parole «il certificato di agibilità» sono sostituite dalle seguenti: «la segnalazione certificata di agibilità».

 

     Art. 35. (Modifiche al capo III della legge regionale 19/2009)

1. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «attraverso più interventi successivi» le parole «, siano essi assoggettati o meno a permesso di costruire, denuncia di inizio attività» sono soppresse.

2. Al comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «verifica dell'agibilità per la nuova destinazione» le parole «, ai sensi dell'articolo 28» sono soppresse.

3. Al comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «non comporta modifica della destinazione d'uso in atto degli immobili utilizzati.» sono aggiunte le seguenti: «Parimenti non comportano modifiche di destinazione d'uso le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), esercitate in forma provvisoria con contratti d'affitto di durata inferiore ai cinque anni.».

4. L'articolo 16 della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. (Attività edilizia libera)

1. Nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, e comunque nel rispetto delle altre discipline di settore aventi incidenza sull'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22/2004, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d), non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo le seguenti attività di rilevanza edilizia:

a) interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio esistente;

b) tutte le strutture temporanee di cantiere finalizzate all'esecuzione degli interventi realizzabili in attività edilizia libera per il tempo strettamente necessario;

c) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non alterino la sagoma dell'edificio;

d) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato per un limite massimo di dodici mesi;

e) opere di bonifica, movimentazione o sistemazione del terreno di pertinenza di edifici esistenti o ubicato in zona agricola, nonché i relativi depositi di materiale funzionali all'utilizzo in loco, purché non superino il limite di 30 metri cubi e un periodo di dodici mesi;

f) opere di bonifica, movimentazione o sistemazione del terreno, nonché le pratiche agro-silvo-pastorali strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola ed eseguite dall'imprenditore agricolo a titolo professionale, purché non superino i 2.000 metri cubi di movimentazione complessiva di terreno e non comportino una sostituzione dello strato superficiale superiore a un metro;

g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola e delle pratiche agro-silvo-pastorali con esclusione degli interventi che comportano trasformazione di aree boscate;

h) gli interventi stagionali di movimentazione in sito della sabbia, lungo i litorali appartenenti al demanio turistico ricreativo, necessari a garantire l'uso della spiaggia mediante il ripristino della stessa dopo l'erosione o la movimentazione provocata dal mare;

i) depositi temporanei di materiali a cielo aperto, esclusi i rifiuti, finalizzati all'utilizzo in loco e ubicati nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, purché non espressamente vietati dagli strumenti urbanistici comunali e comunque per un tempo non superiore a dodici mesi;

j) depositi o esposizioni permanenti di materiali o di merci a cielo aperto, realizzati all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali, purché connessi alle attività esercitate e nel rispetto delle altezze e delle distanze da essi prescritte per tali zone;

k) opere caratterizzate da precarietà strutturale e funzionale, dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee per lo svolgimento di attività, di manifestazioni culturali e sportive soggette unicamente alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e destinate a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità;

l) opere di scavo e reinterro dirette all'esecuzione di interventi di manutenzione di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente, nonché tutte le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle condutture e reinterro;

m) realizzazione di pertinenze di edifici o di unità immobiliari esistenti che comportino volumetria fino a 25 metri cubi per unità immobiliare ovvero che non comportino volumetria qualora destinate ad arredi da giardino o terrazzo, barbecue, aree ludiche senza fini di lucro, nonché tutti gli interventi di ornamento dell'edificio o sue pertinenze;

n) realizzazione di tettoie di aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, che comportino un'occupazione complessiva massima di 25 metri quadrati di superficie coperta per unità immobiliare;

o) pavimentazione di aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, che comportino un'occupazione complessiva massima di 100 metri quadrati di superficie per unità immobiliare; tale limite superficiale non trova applicazione qualora per la realizzazione dell'intervento vengano utilizzati materiali drenanti;

p) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;

q) installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza serbatoi di accumulo esterni o i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi e la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso;

r) installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, purché non ricadenti in zona A e B0 o singoli edifici a esse equiparati, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali;

s) installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali;

t) installazione di serbatoi interrati di GPL, fino alla capacità di 13 metri cubi, nonché la realizzazione di impianti tecnologici e di climatizzazione pertinenziali a edifici o unità immobiliari, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle leggi di settore;

u) realizzazione di elementi di arredo urbano quali, a esempio, aree ludiche senza fini di lucro, qualora non comportino volumetria;

v) recinzioni, muri di cinta o cancellate a chiusura di fondi privati, purché non ricadano in zona A o B0 o singoli edifici a esse equiparati, non insistano sulla fascia di rispetto della viabilità pubblica o aperta al pubblico, fatte salve le prosecuzioni in allineamento a recinzioni limitrofe esistenti, anche di diversa proprietà, identiche per tipologia e materiali, ovvero recinzioni utilizzate in zona agricola per il pascolo degli animali non stabilmente ancorate al terreno; in ogni caso le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei muretti a secco costruiti in pietra locale restano soggette alle speciali disposizioni di deroga di cui all'articolo 34 della legge regionale 16/2008;

w) collocazione, modifica o rimozione di lapidi, stemmi, insegne, targhe, decorazioni e simili, nonché di cartelli o di affissi pubblicitari, di segnali indicatori o di monumenti anche se interessano la viabilità pubblica o aperta al pubblico o le relative fasce di rispetto;

x) strutture ricettive turistiche all'aria aperta e allestimenti mobili di pernottamento installati a cura della gestione delle strutture turistiche, purché espressamente ammesse dallo strumento urbanistico comunale e nel rispetto dei requisiti previsti della legge regionale in materia di turismo e dei seguenti requisiti:

1) conservino i meccanismi di movimento in funzione;

2) non possiedano alcun collegamento permanente al terreno;

3) gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento;

y) appostamenti per l'attività venatoria nei limiti dimensionali e tipologici disciplinati dalla legge regionale di settore;

z) demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi;

aa) realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti;

bb) gli interventi su edifici esistenti volti alla realizzazione di cornicioni o sporti di linda, canne fumarie o torrette da camino.

2. Per gli edifici o le aree destinati ad attività industriali o artigianali sono realizzabili in attività edilizia libera i seguenti interventi di tipo manutentivo ovvero strettamente funzionali all'esercizio dell'attività esercitata quali, a esempio:

a) opere necessarie a realizzare, integrare, mantenere in efficienza o adeguare gli impianti tecnologici e i relativi volumi tecnici in conformità alle ordinarie esigenze di servizio o alle norme di sicurezza, purché garantiscano un rapporto di strumentalità rispetto all'immobile già esistente, nonché interventi di manutenzione o spostamento di serbatoi per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti con le relative opere;

b) realizzazione di volumi tecnici non idonei alla presenza di manodopera, realizzati con lo scopo di proteggere apparecchi o sistemi, quali, a esempio, cabine per trasformatori, interruttori elettrici, valvole di intercettazione fluidi, stazioni di trasmissione dati e comandi, purché destinati in modo durevole al servizio dello stabilimento e nel rispetto dei parametri edilizi prescritti dagli strumenti urbanistici comunali;

c) sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni, fognature e canalizzazioni fognanti aperte, ivi comprese le relative vasche di trattamento e decantazione, nonché trincee a cielo aperto, destinate a raccogliere tubazioni di processo e servizi, purché realizzati nell'area di pertinenza dello stabilimento;

d) installazione di pali porta tubi in metallo e conglomerato armato, semplici e composti, passerelle di sostegni in metallo o conglomerato armato per l'attraversamento delle strade interne con tubazioni di processo e servizi, nonché soppalchi realizzati con struttura portante in ferro e piano in grigliato aperto aventi funzioni di supporto per tubazioni e apparecchiature, contenuti entro l'edificio o l'area di pertinenza dello stesso;

e) basamenti, incastellature di sostegno e apparecchiature all'aperto per la modifica e il miglioramento di impianti esistenti, nonché attrezzature per la movimentazione di materie prime e prodotti alla rinfusa e in confezione, quali a esempio nastri trasportatori, elevatori a tazze, redler, coclee, scivoli, elevatori in genere;

f) deposito di container o simili, purché l'ingombro totale degli stessi occupi una superficie coperta pari o inferiore al 10 per cento della superficie coperta dell'edificio o dell'unità immobiliare esistente cui accede ovvero fino al limite massimo non superiore ai 120 metri quadrati di superficie coperta.

3. Gli interventi previsti dal presente articolo non possono essere vietati dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali, fatta eccezione per le zone A e B0 o singoli edifici a esse equiparati per motivi paesaggistici o storico-culturali, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati. In nessun caso il Comune può introdurre forme procedimentali diverse o maggiormente gravose rispetto a quelle stabilite dal presente articolo, ferma restando la facoltà di vietarne l'esecuzione in forza di motivi paesaggistici o storico-culturali.

4. Il Comune può comunque prevedere nello strumento urbanistico o nel regolamento edilizio specifiche disposizioni su materiali o su caratteristiche architettoniche, nonché in materia di distanze, nel rispetto del Codice civile . In ogni caso gli interventi previsti dal presente articolo, purché complessivamente eseguiti nei limiti massimi indicati, non concorrono al calcolo della superficie utile e della volumetria utile edificabile sull'area oggetto di intervento.

5. Ai fini della presente legge l'attività edilizia libera non richiede la presentazione di alcuna comunicazione o segnalazione o altro atto comunque denominato né presuppone alcuna attività di riscontro o certificativa da parte del Comune, a eccezione della fattispecie di cui al comma 1, alle lettere d), e) e i), per le quali è prevista una mera comunicazione di inizio dei lavori con contestuale segnalazione della presunta fine degli stessi, che non può in ogni caso superare il limite massimo di dodici mesi decorrenti dall'inizio dei lavori.

6. In ogni caso la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, qualora riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalla disciplina in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, fermi restando gli obblighi imposti dalle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 1, comma 2, tra cui quelli relativi a modificazioni del classamento catastale e gli adempimenti previsti in materia di sicurezza statica e antisismica, ove necessarie.

7. I soggetti individuati ai sensi dell'articolo 21 possono eseguire direttamente gli interventi di cui al presente articolo senza affidamento dei lavori a imprese:

a) quando gli interventi non rilevano ai fini delle normative di sicurezza, antisismiche e antincendio, non insistono sulla viabilità pubblica o aperta al pubblico né interessano immobili pubblici o privati aperti al pubblico;

b) in tutti i casi in cui lo stesso soggetto dichiari di possedere i requisiti tecnico-professionali richiesti dalle leggi applicabili allo specifico intervento.».

5. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

«Art. 16 bis. (Attività edilizia libera asseverata)

1. Nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 1, comma 2, sono realizzabili in attività edilizia libera previa comunicazione, anche per via telematica, di inizio lavori asseverata gli interventi non assoggettati a permesso di costruire né riconducibili a segnalazione certificata di inizio attività o ad attività edilizia libera, tra cui, a titolo esemplificativo:

a) interventi di manutenzione straordinaria ai sensi delle leggi di settore, ivi compresi quelli di frazionamento o fusione di unità immobiliari preesistenti;

b) mutamenti di destinazione d'uso degli immobili in altra consentita dallo strumento urbanistico comunale;

c) realizzazione di pertinenze di edifici o unità immobiliari esistenti che comportino volumetria, quali bussole, verande, costruzioni a uso garage, serre e depositi attrezzi e simili, nei limiti del 10 per cento del volume utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti, se a destinazione residenziale, o nei limiti del 5 per cento della superficie utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti se a uso diverso dalla residenza; tali interventi non possono comunque comportare un aumento superiore a 100 metri cubi della volumetria utile della costruzione originaria;

d) realizzazione di tettoie di aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, qualora non realizzabili ai sensi dell'articolo 16;

e) interventi per il risparmio energetico su edifici o unità immobiliari esistenti anche nel caso in cui comportino limitate modifiche volumetriche di cui all'articolo 37;

f) le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, qualora alterino la sagoma dell'edificio;

g) le opere sportive che non comportino volumetria utile ivi comprese le opere di copertura stagionale delle strutture;

h) i parcheggi previsti dalla legge per gli edifici e le unità immobiliari, interrati o seminterrati, realizzati nell'area di pertinenza urbanistica o in altra area avente la stessa destinazione di zona o comunque in zona urbanisticamente compatibile, purché la distanza non superi il raggio di 500 metri; il Comune può autorizzare una distanza maggiore non superiore a 1.000 metri nei casi in cui non sia possibile rispettare il predetto limite; ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 33, comma 2, e all'articolo 3, comma 2, lettera c), il legame pertinenziale è definito in un atto unilaterale d'obbligo da trascrivere nei registri immobiliari;

i) opere di scavo e reinterro entro i 6.000 metri cubi.

2. Sono altresì realizzabili mediante attività edilizia libera asseverata le varianti in corso d'opera a permessi di costruire o a segnalazioni certificate di inizio attività, anche in alternativa al permesso di costruire, nonché a comunicazioni di inizio lavori asseverate qualora le opere in variante siano riconducibili alle tipologie elencate agli articoli 16 e 16 bis. In tali casi le varianti non danno luogo alla sospensione dei lavori di cui all'articolo 42 e costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire o alla segnalazione certificata di inizio attività, anche in alternativa al permesso di costruire, dell'intervento principale; l'eventuale mancata presentazione rimane soggetta alla sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 51, comma 4 bis, fermo restando che le stesse comunicazioni possono essere presentate anche prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, costituendo varianti di mero aggiornamento progettuale dell'intervento principale.

3. Ai fini delle funzioni attribuite al Comune dalle leggi di settore aventi incidenza sull'attività edilizia e per l'attività di vigilanza urbanistico-edilizia, l'inizio dei lavori relativi agli interventi di cui al presente articolo è comunicato al Comune allegando:

a) una relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, la conformità agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché l'assenza di contrasto con gli strumenti urbanistici adottati, la compatibilità con la normativa in materia sismica e strutturale e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia;

b) elaborati grafici esplicativi a firma di un tecnico abilitato;

c) i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori, a esclusione dei casi di esecuzione diretta previsti dal comma 7.

4. Il Comune non può richiedere la presentazione di altri o ulteriori documenti qualora ciò non sia espressamente previsto dalle leggi vigenti in materia.

5. In ogni caso la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, qualora riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalla legge in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Restano fermi altresì, ove dovuti, gli adempimenti prescritti dalla normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica e gli ulteriori adempimenti eventualmente derivanti dall'applicazione delle diverse discipline richiamate al comma 1, ivi comprese quelle di natura igienico-sanitaria.

6. Se la comunicazione di cui al comma 1 comprende segnalazioni certificate di inizio attività, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche necessarie per l'inizio dei lavori, l'interessato presenta un'unica segnalazione che viene trasmessa dal Comune alle altre amministrazioni interessate al fine del controllo, per quanto di competenza, della sussistenza dei requisiti e dei presupposti per eseguire l'intervento edilizio.

7. Il soggetto che presenta la comunicazione di cui al comma 1 può eseguire direttamente gli interventi di cui al presente articolo senza affidamento dei lavori a imprese nelle seguenti ipotesi alternative:

a) quando gli interventi non rilevano ai fini delle normative di sicurezza, antisismiche e antincendio, non insistono sulla viabilità pubblica o aperta al pubblico né interessano immobili pubblici o privati aperti al pubblico;

b) in tutti i casi in cui lo stesso soggetto dichiari di possedere i requisiti tecnico-professionali richiesti dalle leggi applicabili allo specifico intervento.

8. L'attività edilizia libera asseverata è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni a decorrere dalla data di inizio dei lavori comunicata. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova comunicazione, salvo che la stessa non rientri negli interventi realizzabili in attività edilizia libera. L'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori unitamente a una dichiarazione del progettista o di un tecnico abilitato attestante la conformità dell'opera al progetto presentato con la comunicazione di cui al comma 1, nonché a una copia della documentazione di aggiornamento catastale o delle certificazioni degli impianti tecnologici nei casi previsti.».

6. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente:

«1. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) i seguenti interventi, purché conformi agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con quelli adottati, nonché conformi ai regolamenti edilizi vigenti e alle altre norme aventi incidenza sull'attività edilizia:

a) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo aventi rilevanza strutturale ai sensi delle leggi di settore, nonché gli interventi di recupero di cui all'articolo 39, comma 1;

b) gli interventi di ampliamento e la realizzazione di pertinenze o altre strutture, anche non pertinenziali, non realizzabili in attività edilizia libera, anche asseverata, qualora comportino un aumento inferiore o uguale al 20 per cento della volumetria utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti se a destinazione residenziale o del 20 per cento della superficie utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti se a uso diverso dalla residenza;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia non soggetti a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera c);

d) la realizzazione di chioschi per la vendita, la somministrazione, la lavorazione di beni di consumo, nonché la collocazione di tende relative a locali d'affari e altri manufatti relativi a esercizi pubblici, nonché l'installazione di strutture connesse ad attività di esercizio pubblico, intendendo per esse ogni struttura prefabbricata, costituita da una intelaiatura ancorata al suolo ed eventualmente a parete, attraverso l'utilizzo di sistemi facilmente rimovibili, priva di chiusure laterali e coperture fisse, purché assentita dallo strumento urbanistico generale o dal regolamento edilizio comunale e nel rispetto delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e strutturali stabilite a livello locale, a condizione che comunque non superi il limite del 20 per cento della volumetria o superficie utile dell'edificio esistente;

e) gli interventi di rilevanza strutturale su edifici esistenti volti alla realizzazione di abbaini, terrazze a vasca e poggioli aggettanti, fino alla profondità massima di 1,60 metri, di balconi, rampe, scale aperte.».

7. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «Fermo restando quanto disposto» le parole «dall'articolo 16, comma 5 bis» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 16 bis, comma 2»;

b) dopo le parole «a permessi di costruire» le parole «, a denunce di inizio attività in alternativa al permesso di costruire o a segnalazioni certificate di inizio attività» sono sostituite dalle seguenti: «o a segnalazioni certificate di inizio attività, anche in alternativa al permesso di costruire».

8. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «nonché ai fini» le parole «del certificato di agibilità» sono sostituite dalle seguenti: «della segnalazione certificata di agibilità»;

b) dopo le parole «al permesso di costruire o alla» la parola «denuncia» è sostituita dalle seguenti: «segnalazione certificata».

9. Nella rubrica dell'articolo 18 della legge regionale 19/2009 la parola «Denuncia» è sostituita dalla seguente: «Segnalazione certificata».

10. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «In alternativa al permesso di costruire possono essere realizzati mediante» la parola «denuncia» è sostituita dalle seguenti: «segnalazione certificata».

11. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «con l'obbligo di presentare la» la parola «denuncia» è sostituita dalle seguenti: «segnalazione certificata».

12. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) dopo le parole «in attività edilizia libera» sono aggiunte le seguenti: «, anche asseverata»;

b) alla lettera f) dopo le parole «all'articolo 35, comma 3,» le parole «e all'articolo 58» sono sostituite dalle seguenti: «e le misure per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 39 bis».

 

     Art. 36. (Modifiche al capo IV della legge regionale 19/2009)

1. La rubrica del capo IV della legge regionale 19/2009 è sostituita dalla seguente: «Permesso di costruire e segnalazione certificata di inizio attività o di agibilità».

2. Nella rubrica dell'articolo 21 della legge regionale 19/2009 le parole «denuncia di inizio attività o» sono soppresse.

3. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «La domanda per il rilascio del permesso di costruire o la» la parola «denuncia» è sostituita dalle seguenti: «segnalazione certificata».

4. Al comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola «previsti» le parole «dall'articolo 16» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 16 e 16 bis»;

b) dopo le parole «segnalazione certificata di inizio attività» sono aggiunte le seguenti: «previsti dall'articolo 17».

5. Al comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «Il permesso di costruire» le parole «e la denuncia di inizio attività» sono soppresse.

6. Il comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente:

«5. Il permesso di costruire, una volta rilasciato, e la segnalazione certificata di inizio attività, decorso il termine di cui all'articolo 26, comma 6, sono irrevocabili e comportano, secondo quanto previsto dalla presente legge, la corresponsione del contributo di costruzione, fatta eccezione per i casi in cui l'attività edilizia autorizzata o segnalata non venga realizzata neanche in parte.».

7. Al comma 6 dell'articolo 21 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «Il titolare del permesso di costruire» le parole «o della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 18 sono obbligati» sono sostituite dalle seguenti: «è obbligato».

8. Al comma 7 dell'articolo 21 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «Il permesso di costruire» le parole «e la denuncia di inizio attività» sono soppresse.

9. Al comma 5 dell'articolo 23 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «attività edilizia libera» sono aggiunte le seguenti: «, anche asseverata»;

b) dopo le parole «è comunque possibile» le parole «richiedere il rilascio del certificato» sono sostituite dalle seguenti: «presentare la segnalazione certificata».

10. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «strumenti urbanistici» le parole «approvati e adottati» sono sostituite dalle seguenti: «vigenti e adottati, nel caso operi la misura di salvaguardia di cui all'articolo 22, comma 3».

11. Il comma 6 dell'articolo 24 della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente:

«6. Se per il rilascio del permesso di costruire è necessaria l'acquisizione di atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni, il responsabile del procedimento convoca la conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 241/1990 . Se per il rilascio del permesso sono necessarie segnalazioni certificate di inizio attività, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, il responsabile del procedimento provvede alla trasmissione della relativa documentazione alle amministrazioni interessate al fine di consentire il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività.».

12. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «conformi agli strumenti urbanistici» la parola «approvati» è sostituita dalla seguente: «vigenti».

13. Dopo il comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 19/2009 sono inseriti i seguenti:

«2 bis. Se la segnalazione certificata di inizio attività comprende altre segnalazioni certificate di inizio attività, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche necessarie per l'inizio dei lavori, l'interessato presenta un'unica segnalazione che, a seguito della verifica di completezza di cui al comma 6, viene trasmessa dal Comune alle altre amministrazioni interessate al fine del controllo, per quanto di competenza, della sussistenza dei requisiti e dei presupposti per eseguire l'intervento edilizio. Entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 19 della legge 241/1990, le amministrazioni interessate possono presentare allo Sportello unico proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.

2 ter. Nel caso in cui l'attività oggetto di segnalazione certificata di inizio attività è subordinata all'acquisizione di atti di assenso, comunque denominati, o all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato, unitamente alla segnalazione certificata di inizio attività, presenta la relativa istanza al Comune, corredata della necessaria documentazione. A seguito del ricevimento dell'istanza il Comune, entro il termine stabilito dall'articolo 14 della legge 241/1990, convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 241/1990; in tal caso l'inizio dei lavori è subordinato alla conclusione positiva della stessa conferenza di servizi.».

14. Dopo il comma 7 dell'articolo 26 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

«7 bis. Decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 6 i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'intervento e di rimozione degli effetti dannosi di cui al comma 7 sono adottati in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21 nonies della legge 241/1990 .».

15. L'articolo 27 della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 27. (Segnalazione certificata di agibilità)

1. La segnalazione certificata di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e delle unità immobiliari o di loro parti, il rispetto delle disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, nonché la conformità dell'opera e degli impianti installati ai progetti presentati. Tali condizioni sono asseverate da un tecnico abilitato e valutate secondo quanto dispone il regolamento di attuazione di cui all'articolo 2 e sulla base della documentazione ivi stabilita, prodotta con riferimento alla disciplina vigente alla data:

a) della dichiarazione di fine lavori;

b) della decadenza del titolo, in mancanza di dichiarazione di fine lavori;

c) della dichiarazione di esecuzione dell'opera indicata nella domanda di sanatoria.

2. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività, anche in alternativa al permesso di costruire, o la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero i loro successori o aventi causa, presentano al Comune, anche mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica, la segnalazione certificata di agibilità per i seguenti interventi:

a) nuove costruzioni, ampliamenti o sopraelevazioni;

b) ristrutturazioni, totali o parziali;

c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1, ossia:

1) gli interventi realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo 16 bis, comma 1, lettere da a) a f);

2) gli interventi assoggettati a SCIA di cui all'articolo 17.

3. La mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 2.

4. Le amministrazioni comunali definiscono le modalità di svolgimento dei controlli sulle segnalazioni certificate di agibilità, che in ogni caso non possono interessare una quota inferiore al 20 per cento delle segnalazioni pervenute; tali modalità tengono conto anche dell'entità dell'intervento, disponendo l'effettuazione dei controlli in considerazione della rilevanza delle opere.

5. Entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di agibilità, il responsabile del procedimento verifica la documentazione individuata nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 2. Tali controlli possono consistere anche nell'ispezione dell'edificio o dell'unità immobiliare al fine di verificare:

a) la conformità dell'opera e degli impianti installati ai progetti autorizzati o comunque depositati, come eventualmente modificati in sede di varianti;

b) la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare o di loro parti, nonché il superamento o la persistente assenza delle barriere architettoniche, in conformità al titolo abilitativo originario.

6. Nel caso in cui il responsabile del procedimento, entro il termine di cui al comma 5, rilevi la carenza delle condizioni di cui al medesimo comma 5 ordina motivatamente all'interessato di conformare l'opera realizzata, entro il termine di sessanta giorni, trascorso il quale trovano applicazione le disposizioni di cui al capo VI in materia di vigilanza e sanzioni e quelle del regolamento di cui all'articolo 2.

7. Qualora il responsabile del procedimento rilevi l'incompletezza formale della documentazione presentata può interrompere per una sola volta i termini di cui al comma 5 al fine di richiedere la documentazione integrativa che non sia già nella disponibilità dell'Amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Resta salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, nonché, anche decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti, di intervenire in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

8. L'utilizzo delle costruzioni di cui al comma 2 può essere iniziato dalla data di presentazione al Comune della segnalazione certificata di agibilità, corredata dElla documentazione individuata nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 2, fatto salvo l'obbligo di conformare l'immobile alle eventuali prescrizioni disposte all'esito delle verifiche effettuate dall'Amministrazione comunale in sede di controllo della segnalazione stessa.

9. La presentazione della segnalazione certificata di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), ovvero per motivi strutturali.».

16. La rubrica dell'articolo 29 della legge regionale 19/2009 è sostituita dalla seguente: «Contributo di costruzione».

17. Il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente:

«1. Il rilascio del permesso di costruire, la presentazione di una SCIA, anche in alternativa al permesso di costruire, nonché l'attività edilizia libera asseverata comportano la corresponsione del contributo di costruzione qualora all'intervento consegua un incremento della superficie imponibile. Tale contributo è commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo e nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 2. Nei casi di modifiche di destinazione d'uso senza opere edili, soggette a conguaglio ai sensi dell'articolo 15, il contributo è dovuto per la sola quota relativa agli oneri di urbanizzazione in ragione della maggiore incidenza della nuova destinazione. Sono fatti salvi i casi di esonero e riduzione previsti dagli articoli da 30 a 32.».

18. Al comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «rilascio del permesso di costruire» sono inserite le seguenti: «ovvero contestualmente alla presentazione della SCIA o della comunicazione di cui all'articolo 16 bis, comma 1,».

19. Al comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale 19/2009 dopo la parola «rilascio» sono inserite le seguenti: «del permesso di costruire ovvero alla presentazione della SCIA o della comunicazione di cui all'articolo 16 bis, comma 1».

20. Dopo il comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

«4 bis. Per gli interventi ricadenti in ambiti soggetti a pianificazione attuativa, la quota di contributo di costruzione commisurata agli oneri di urbanizzazione è dovuta per la sola parte eccedente qualora siano stati già assolti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative al piano.».

21. Al comma 8 dell'all'articolo 29 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) dall'articolo 17, comma 1, lettere b), c) e d);».

b) alla lettera d) dopo le parole «articolo 35, comma 3, e» le parole «dall'articolo 39» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 39 e 39 bis».

22. Nella rubrica dell'articolo 30 della legge regionale 19/2009 le parole «per il rilascio del permesso di costruire» sono sostituite dalle seguenti: «di costruzione».

23. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 19/2009 è sostituita dalla seguente:

«b) per gli interventi di ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo ovvero manutenzione di edifici residenziali, compresi quelli che determinano un aumento della superficie imponibile inferiore o uguale al 20 per cento della superficie imponibile preesistente, anche nel caso di aumento delle unità immobiliari; oltre tale misura, il contributo di cui all'articolo 29 è dovuto per la sola quota eccedente;».

24. Dopo la lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 19/2009 è inserita la seguente:

«b ter) per il frazionamento di unità immobiliari qualora non comporti aumento delle superfici utili e cambio di destinazione d'uso, fermo restando l'esonero di cui alla lettera h);».

25. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 30 della legge regionale 19/2009 è aggiunto il seguente:

«4 ter. Anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 22, comma 2, il Consiglio comunale può deliberare la riduzione proporzionale, fino a un massimo del 50 per cento del contributo previsto dall'articolo 29, in relazione a interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente ricadenti all'interno di zone improprie nelle quali sia accertata l'insussistenza delle opere di urbanizzazione richieste dalla disciplina di settore e per le quali il Comune disponga di non procedere alla programmazione o realizzazione.».

26. Il comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente:

«1. Per le finalità di cui all'articolo 30, comma 1, lettera i bis), il soggetto che, ai sensi dell'articolo 21, ha titolo a realizzare alloggi di edilizia residenziale pubblica previsti dalle vigenti normative in materia di politiche abitative stipula una convenzione con il Comune per la determinazione del canone di locazione o del prezzo di vendita sulla base dello schema tipo previsto per le iniziative di edilizia convenzionata.».

27. Dopo il comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

«1 bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle iniziative previste dagli articoli 17, 22, 24, 25 e 26 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), nonché alle equivalenti iniziative riconducibili alle norme pregresse in materia di politiche abitative.».

28. Il comma 6 dell'articolo 31 della legge regionale 19/2009 è abrogato.

 

     Art. 37. (Modifiche al capo V della legge regionale 19/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «prescrizioni urbanistiche» sono inserite le seguenti: «e le misure di tutela ambientale previste dalle leggi regionali 42/1996 e 9/2005 in materia, rispettivamente, di aree protette e prati stabili».

2. Al comma 4 dell'articolo 38 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «evidenti tracce della loro preesistenza» sono inserite le seguenti: «e sia possibile accertarne l'originaria consistenza».

3. dopo l'articolo 39 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

«Art. 39 bis. (Misure per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente)

1. Al fine della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e del contenimento del consumo di nuovo suolo, il presente articolo individua misure finalizzate al miglioramento della qualità energetica o igienico-funzionale degli edifici o delle unità immobiliari oggetto di intervento, secondo le leggi di settore, da attuarsi in deroga alle distanze, alle superfici o ai volumi previsti dagli strumenti urbanistici, purché coerenti con le esigenze di allineamento e ottimale inserimento nel contesto territoriale di riferimento.

2. In ogni caso gli interventi di cui al comma 1 non possono trovare applicazione:

a) in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, né in deroga alle distanze minime previste dal Codice civile;

b) in deroga alle prescrizioni tipologico-architettoniche o di abaco contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi vigenti;

c) in contrasto con le direttive in sede di predisposizione di un nuovo strumento urbanistico o delle sue varianti, nonché con lo strumento urbanistico adottato, secondo quanto previsto dall'articolo 20 della legge regionale 5/2007 ed entro i termini temporali massimi ivi previsti;

d) per edifici o unità immobiliari oggetto di interventi edilizi abusivi i cui procedimenti sanzionatori non siano stati conclusi, ai sensi di legge, anteriormente alla presentazione dell'istanza di permesso di costruire per gli interventi previsti dal presente articolo;

e) per aree o edifici soggetti a vincolo espropriativo o a vincolo di inedificabilità assoluta.

3. In deroga alle distanze, alle superfici o ai volumi previsti dagli strumenti urbanistici sono ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria, ampliamento anche in corpo distaccato e ristrutturazione edilizia, a esclusione di quella consistente nella completa demolizione e ricostruzione non giustificata da obiettive e improrogabili ragioni di ordine statico o di adeguamento alle normative antisismica o igienico-sanitaria che rendano necessario l'ampliamento all'esterno della sagoma esistente, di edifici o unità immobiliari esistenti alle seguenti condizioni:

a) la quota massima di ampliamento ammissibile, anche in corpo distaccato, non può superare i 200 metri cubi di volume complessivo, da intendersi quale somma del volume utile, qualora realizzato, e dell'eventuale volume pari al prodotto tra superfici accessorie e relative altezze; nella quota massima di ampliamento ammissibile vanno computati anche gli ampliamenti che comportano esclusivamente aumento della superficie coperta, conteggiando gli stessi nella misura pari al prodotto della superficie coperta per le relative altezze;

b) nelle zone omogenee A e B0, o singoli edifici a esse equiparati, nonché nelle ulteriori zone qualora individuate a tali fini dallo strumento urbanistico comunale, devono essere rispettate le specifiche disposizioni tipologico-architettoniche e di allineamento degli edifici previste dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali;

c) la sopraelevazione, se non espressamente vietata dagli strumenti urbanistici comunali, non può superare l'altezza massima delle costruzioni prevista per la zona omogenea dagli strumenti urbanistici comunali o l'altezza dell'edificio oggetto di intervento;

d) l'ampliamento, anche in corpo distaccato quale realizzazione di manufatti edilizi connessi all'edificio o all'unità immobiliare esistente mediante collegamento di natura fisica o funzionale, non può comportare aumento del numero delle unità immobiliari esistenti, salvo diversa previsione degli strumenti urbanistici comunali;

e) nelle zone omogenee D2 e D3 e loro sottozone, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, nonché nelle zone H, a esclusione di quelle destinate a esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura ai sensi della legge regionale 29/2005, è ammesso l'ampliamento di edifici esistenti fino al limite massimo del 70 per cento del rapporto di copertura del lotto, nel rispetto delle altezze massime previste negli strumenti urbanistici comunali vigenti.

4. Ferma restando l'operatività delle disposizioni straordinarie di cui al capo VII fino alla scadenza di legge, le misure del presente articolo trovano applicazione a far data dalla medesima scadenza, fatta salva la facoltà per il Comune di modularne o vietarne l'efficacia mediante delibera consiliare o variante di livello comunale secondo le procedure della legge regionale 21/2015 .

5. In ogni caso le misure del presente articolo non possono essere cumulate con quelle previste dalla disposizione speciale di cui all'articolo 35, comma 3, né con le disposizioni straordinarie di cui al capo VII né infine con eventuali bonus volumetrici una tantum disposti dagli strumenti urbanistici comunali.

6. Qualora sia accertato che l'edificio o l'unità immobiliare interessato dall'ampliamento in deroga ai sensi del presente articolo abbia già usufruito di bonus volumetrici, a prescindere dalla fonte che li ha disposti, questi ultimi devono essere computati nel limite massimo di cui al comma 3, lettera a), o nella minor quota stabilita dallo strumento urbanistico comunale; in tal caso può essere utilizzata, nell'ambito di uno o più interventi, esclusivamente la quota residua al netto dei bonus già utilizzati in relazione al medesimo edificio o unità immobiliare.».

4. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «da intervento soggetto a» le parole «denuncia di inizio attività o» sono soppresse.

 

     Art. 38. (Modifiche al capo VI della legge regionale 19/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «al permesso di costruire, né alla» le parole «denuncia di inizio attività o» sono soppresse.

2. Nella rubrica dell'articolo 44 della legge regionale 19/2009 le parole «o della denuncia di inizio attività» sono soppresse.

3. Al comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «Il titolare del permesso di costruire» le parole «o della denuncia di inizio attività» sono soppresse;

b) dopo le parole «unitamente al direttore dei lavori, a quelle della» le parole «denuncia di inizio attività o» sono soppresse.

4. Al comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «prescrizioni del permesso di costruire o della» le parole «denuncia di inizio attività o» sono soppresse.

5. Al comma 3 dell'articolo 44 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «Per le opere realizzate dietro presentazione di» le parole «denuncia di inizio attività o» sono soppresse.

6. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 45 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «gli immobili risultino» sono inserite le seguenti: «dotati di segnalazione certificata di agibilità ovvero siano».

7. Nella rubrica dell'articolo 46 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «in totale difformità» la parola «del» è sostituita dalla seguente: «dal».

8. Al comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «ovvero in assenza della» le parole «denuncia di inizio attività di cui all'articolo 18» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire».

9. Al comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «dal permesso di costruire o dalla» la parola «denuncia» è sostituita dalle seguenti: «segnalazione certificata».

10. Al comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «in assenza di permesso di costruire o» le parole «della denuncia» sono sostituite dalle seguenti: «di segnalazione certificata».

11. Al comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «ovvero in assenza di» la parola «denuncia» è sostituita dalle seguenti: «segnalazione certificata».

12. Al comma 2 ter dell'articolo 49 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «permesso di costruire in sanatoria,» le parole «trovano applicazione le disposizioni di cui al capo VII qualora la domanda di sanatoria sia presentata nel periodo di vigenza del medesimo capo» sono sostituite dalle seguenti: «per il patrimonio edilizio esistente alla data di entrata in vigore del capo VII trovano applicazione le deroghe ivi previste».

13. Al comma 3 dell'articolo 50 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «sia al momento della presentazione della» la parola «domanda» è sostituita dalle seguenti: «segnalazione certificata»;

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Al fine dell'accertamento della conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia trova applicazione quanto previsto dell'articolo 49, comma 2 ter. In tal caso, la misura dell'oblazione è incrementata del 20 per cento.».

14. Al comma 8 dell'articolo 50 della legge regionale 19/2009 le parole «La richiesta di sanatoria sospende» sono sostituite dalle seguenti: «La presentazione della segnalazione certificata di cui al presente articolo interrompe».

15. Al comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «ancorché gli interventi siano riconducibili ad attività edilizia libera di cui» le parole «all'articolo 16» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 16 e 16 bis».

16. Al comma 3 dell'articolo 51 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «entro il termine indicato nell'ingiunzione di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «e comunque fino all'accertamento dell'inottemperanza».

17. Al comma 4 dell'articolo 51 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «sospende l'ingiunzione di demolizione» sono inserite le seguenti: «e le attività conseguenti».

18. Al comma 4 bis dell'articolo 51 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «di cui all'articolo 16» le parole «, comma 5» sono sostituite dalla seguente: «bis».

b) dopo le parole «la mancata comunicazione dell'inizio dei lavori» le parole «ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica asseverata e dell'elaborato grafico esplicativo ove previsto» sono sostituite dalla seguente: «asseverata».

19. Al comma 3 dell'articolo 52 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «di cui all'articolo 18» le parole «e all'articolo 25» sono soppresse.

20. Al comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 19/2009 dopo la parola «protrattasi» le parole «per quindici giorni» sono soppresse.

21. Al comma 2 dell'articolo 53 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, denominata pre-diffida telematica,».

22. Al comma 5 dell'articolo 53 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «può essere nominato un dipendente pubblico» le parole «, appartenente alla categoria D del comparto unico regionale,»sono sostituite dalle seguenti: «di categoria dirigenziale».

23. Nella rubrica dell'articolo 55 della legge regionale 19/2009 la parola «domanda» è sostituita dalle seguenti: «segnalazione certificata».

24. Al comma 2 dell'articolo 55 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «La mancata presentazione della» le parole «domanda di rilascio del certificato» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata»;

b) dopo le parole «nel termine previsto dall'articolo» le parole «28, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «27, comma 2».

25. Al comma 6 dell'articolo 56 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «al momento della presentazione della» la parola «denuncia» è sostituita dalle seguenti: «segnalazione certificata».

 

     Art. 39. (Modifica al capo VII della legge regionale 19/2009)

1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 57 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «di entrata in vigore della presente legge» sono aggiunte le seguenti: «, fatte salve le eventuali varianti in corso d'opera presentate entro il periodo di efficacia del titolo rilasciato ai sensi delle disposizioni straordinarie del presente capo».

 

     Art. 40. (Modifiche al capo VIII della legge regionale 19/2009)

1. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 61 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

«3 ter. Le domande per il rilascio del permesso di costruire depositate presso il Comune anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 (Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità), vengono definite sulla base della disciplina previgente, fatta salva la facoltà, nel caso di interventi non ancora iniziati, di ritirare le istanze depositate in forza della disciplina previgente al fine di presentare una nuova istanza assoggettata alle condizioni vigenti al momento del nuovo deposito.».

2. Al comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «contenute nell'articolo 16» le parole «, comma 1, lettera k), esclusi depositi, serre, verande e bussole,» sono sostituite dalle seguenti: «bis, comma 1, lettera c),».

3. Al comma 2 dell'articolo 62 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «dagli strumenti urbanistici comunali» le parole «o sancite dalla legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 - Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)» sono soppresse.

 

Capo II

Disposizioni in materia di costruzioni

 

     Art. 41. (Modifiche alla legge regionale 16/2009)

1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 3, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), dopo le parole «Titolo I, capo II» sono aggiunte le seguenti: «e capo III».

2. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 16/2009 è inserito il seguente:

«Art. 12 bis. (Procedure finalizzate alla verifica della rispondenza alle norme tecniche per opere realizzate o in corso di esecuzione)

1. Nel rispetto della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 e in particolare di quanto stabilito dagli articoli 52 e 83, nel perseguire obiettivi di tutela della pubblica incolumità e di riduzione del rischio sismico sul territorio regionale, la Regione attua l'accertamento della rispondenza alle norme tecniche delle opere e degli interventi realizzati o non ancora conclusi in violazione delle norme che disciplinano le costruzioni, di cui all'articolo 12.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e in attuazione dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 la Regione provvede a disciplinare le fasi procedimentali con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b).

3. Gli accertamenti e le verifiche di cui al comma 1 possono essere compiuti con l'ausilio degli organismi tecnici costituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4.».

 

     Art. 42. (Indennità e gettone di presenza per attività di coordinamento degli Organismi tecnici)

1. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 4 bis, della legge regionale 16/2009, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere il costo delle riunioni di coordinamento degli Organismi tecnici, nei limiti delle previsioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2010, n. 850 ( Legge regionale 16/2009, articolo 3, comma 4. Compensazione, durata, compiti e modalità di funzionamento degli organismi tecnici di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 16/2009 ), assunta in attuazione dell'articolo 3, comma 4, della citata legge regionale 16/2009 .

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzatala spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

 

TITOLO VII

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Capo I

Modifiche alla legge regionale 21/2015

 

     Art. 43. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 21/2015)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo), dopo le parole «si identificano» le parole «nelle seguenti condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «in una o più delle seguenti condizioni, comunque garantendo l'assenza di contrasto con le restanti».

 

     Art. 44. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 21/2015)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 21/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) incremento motivato del rapporto di copertura sino alla percentuale massima del 70 per cento relativo a insediamenti singoli esistenti destinati a funzioni extra-residenziali riconosciuti in zona propria dai vigenti strumenti urbanistici; tale incremento può essere ottenuto:

1) modificando unicamente le norme tecniche di attuazione;

2) modificando contestualmente le norme tecniche di attuazione e la superficie della zona relativa all'insediamento singolo esistente qualora l'ampliamento della superficie stessa si renda indispensabile in funzione della realizzazione di aumenti della superficie coperta esistente; in ogni caso la superficie della zona non può essere ampliata oltre il 25 per cento di quella vigente relativa all'insediamento singolo esistente;

3) la superficie coperta dell'insediamento singolo non può essere aumentata oltre il 50 per cento di quella esistente;

4) resta salva la possibilità di riduzione totale o parziale della zona rispettando nella zona stessa eventualmente ridotta i criteri insediativi già ivi previsti;»;

b) alla lettera i) dopo la parola «ampliamento» sono inserite le seguenti: «o individuazione» e dopo le parole «giustificata riduzione» sono inserite le seguenti: «o soppressione»;

c) alla lettera j) dopo le parole «di cui all'articolo 3» le parole «, comma 1, lettera a)» sono soppresse.

 

     Art. 45. (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 21/2015)

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 21/2015 dopo le parole «della zona omogenea interessata» sono inserite le seguenti: «dall'ampliamento».

 

     Art. 46. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 21/2015)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 21/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) è abrogata;

b) alla lettera f) dopo le parole «e altre a esse assimilabili;» è inserito il seguente periodo: «tali condizioni non trovano applicazione nei confronti delle varianti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g);»;

c) alla lettera g) dopo le parole «da apportare all'assetto azzonativo» sono inserite le seguenti: «e all'impianto normativo».

 

     Art. 47. (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 21/2015)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 21/2015 dopo le parole «Il progetto di variante di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti: «e di cui all'articolo 7, comma 1,».

 

Capo II

Altre disposizioni in materia di urbanistica

 

     Art. 48. (Modifica all'articolo 166 della legge regionale 26/2012)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 166 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), dopo le parole «legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio),» sono inserite le seguenti: «ovvero nelle varianti di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo),».

 

     Art. 49. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 12/2008)

1. Al comma 2 ter dell'articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 " Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio "), le parole «il Piano viene trasmesso all'amministrazione regionale per la sua pubblicazione nel BUR.» sono sostituite dalle seguenti: «l'avviso di approvazione del Piano viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione a cura del Comune procedente.».

 

     Art. 50. (Sostituzione dell'articolo 63 quater della legge regionale 5/2007)

1. L'articolo 63 quater della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è sostituito dal seguente:

«Art. 63 quater. (Norme transitorie per gli strumenti urbanistici attuativi comunali e loro varianti fino all'entrata in vigore del PTR)

1. Fino all'entrata in vigore del PTR, nell'attuazione degli strumenti urbanistici generali comunali dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura, il PRPC o altro strumento urbanistico attuativo comunque denominato può apportare modifiche al PRGC purché si rispettino le condizioni di cui all'articolo 3, i limiti di soglia di cui all'articolo 4, e le modalità operative di cui all'articolo 5, previsti nel capo II della legge regionale 21/2015 . In tal caso il PRPC o altro strumento urbanistico attuativo comunque denominato contiene una relazione sottoscritta dal progettista incaricato della sua redazione e asseverata dal responsabile del procedimento che dimostri il rispetto delle condizioni, dei limiti di soglia e delle modalità operative previsti nel capo II della legge regionale 21/2015 per le varianti agli strumenti urbanistici generali comunali dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura.

2. Fino all'entrata in vigore del PTR, nell'attuazione gli strumenti urbanistici generali comunali non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura, il PRPC o altro strumento urbanistico attuativo comunque denominato può apportare modifiche allo strumento urbanistico generale purché si rispettino le condizioni e i limiti di soglia di cui all'articolo 9 della legge regionale 21/2015 . In tal caso il PRPC o altro strumento urbanistico attuativo comunque denominato contiene una relazione sottoscritta dal progettista incaricato della sua redazione e asseverata dal responsabile del procedimento che dimostri il rispetto delle condizioni e dei limiti di soglia previsti nel capo II della legge regionale 21/2015 per le varianti agli strumenti urbanistici generali comunali non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura.».

 

     Art. 51. (Modifica all'articolo 63 quinquies della legge regionale 5/2007)

1. Alla lettera e) del comma 7 dell'articolo 63 quinquies della legge regionale 5/2007 le parole «oltre al rispetto dei criteri di indirizzo di cui all'articolo 15, commi 7 e 8, della legge regionale 29/2005, nonché delle disposizioni in materia di urbanistica commerciale di cui all'articolo 20 del regolamento di esecuzione delle legge stessa, emanato con decreto del Presidente della Regione del 23 marzo 2007, n. 69 (Regolamento di esecuzione degli articoli 12, comma 3, e 15, comma 3, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di urbanistica commerciale e programmazione per le medie e grandi strutture di vendita)» sono sostituite dalle seguenti: «oltre al rispetto dei criteri di indirizzo di cui all'articolo 15, commi 7, 8, 9, 10, e di quelli di cui all'allegato B della legge regionale 29/2005».

 

TITOLO VIII

NORME IN MATERIA DI EDILIZIA CONTRIBUTIVA

Capo I

Disposizioni in materia di edilizia contributiva

 

     Art. 52. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 14/2016)

1. All'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11 bis. Ai fini della scelta del tipo di analisi e dei valori deve essere in ogni caso garantito un livello di conoscenza di almeno LC2, come definito dal decreto ministeriale 14 gennaio 2008, (Norme tecniche per le costruzioni), per le diverse tipologie strutturali. Livelli di conoscenza inferiori o superiori e le connesse indagini, rilievi o prove da effettuare, da scegliere di concerto tra professionista e committente, dovranno essere giustificati valutando il rapporto costi/benefici delle indagini in relazione all'importanza dell'opera e alle sue presumibili caratteristiche di vulnerabilità, nonché alla possibilità di significativi risparmi dei costi di intervento a parità di livello di sicurezza raggiunto.»;

b) al comma 13 la parola «dal» è sostituita dalle seguenti: «dalla data di ricevimento del» e dopo la parola «beneficio» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 13 bis»;

c) dopo il comma 13 è inserito il seguente:

«13 bis. Qualora il termine di sei mesi per l'affidamento degli incarichi di cui al comma 13 non sia rispettato, l'organo concedente, su istanza del beneficiario, ha facoltà, in presenza di motivate ragioni, di concedere una proroga ovvero di fissare un nuovo termine, nel limite massimo di ulteriori sei mesi. Nel caso in cui il nuovo termine non sia rispettato si procede alla revoca del beneficio.».

2. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 11 bis, della legge regionale 14/2016, come inserito dal comma 1, lettera a), si applica ai procedimenti contributivi le cui domande sono presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le domande già presentate ma non ancora finanziate alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora l'importo richiesto sia inferiore al limite massimo consentito ai sensi dell'articolo 4, comma 12, della legge regionale 14/2016, gli Enti locali possono presentare una richiesta integrativa di contributo fino alla concorrenza dell'importo massimo di 50.000 euro, al fine di garantire un livello di conoscenza di almeno LC2, mantenendo tuttavia la posizione in graduatoria secondo l'ordine di presentazione della domanda iniziale.

4. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 13 bis, della legge regionale 14/2016, come inserito dal comma 1, lettera c), si applica anche ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 53. (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 25/2016)

1. Al comma 16 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), le parole «nuovo edificio» sono sostituite dalle seguenti: «due nuovi edifici e relative pertinenze» e la parola «sette» è sostituita dalla seguente: «otto».

 

     Art. 54. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 14/2012)

1. Al comma 100 dell'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), le parole «con riferimento alle annualità fino al 2015» sono sostituite dalle seguenti: «con riferimento alle prime sei annualità».

2. Per le finalità previste dal comma 1 sono autorizzate le seguenti riclassificazioni: l'impegno n. 2017/760/3635/0/1 collegato all'impegno n. 2010/620/884/0/1, limitatamente all'importo di 42.120,03 euro, gravante sull'esercizio 2017 e riferito alla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) è imputato alla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

3. All'attuazione del comma 2 provvede, con proprio decreto, il Ragioniere generale della Regione.

 

     Art. 55. (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 27/2012)

1. Al comma 170 dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), le parole «e interessi» sono soppresse.

 

     Art. 56. (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 27/2014)

1. Dopo il comma 19 dell'articolo 9 della legge regionale 27/2014 sono inseriti i seguenti:

«19 bis. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ai Comuni beneficiari dei contributi di cui al comma 16 un finanziamento pari al 65 per cento della spesa al fine di sostenere la realizzazione degli interventi, erogabile in unica soluzione su presentazione dell'atto di cessione del diritto di superficie. A tal fine i Comuni beneficiari presentano domanda al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro il 2 ottobre 2017.

19 ter. Il finanziamento di cui al comma 19 bis e le eventuali economie del contributo di cui al comma 16 sono restituiti dal Comune alla Regione senza applicazione di interessi entro centottanta giorni dall'ottenimento del certificato di agibilità dell'immobile o dal formarsi del silenzio assenso ovvero dalla presentazione della segnalazione certificata di agibilità.

19 quater. In caso di mancata riqualificazione degli immobili il contributo di cui al comma 16 e il finanziamento di cui al comma 19 bis sono restituiti nei termini indicati nel provvedimento di revoca.».

2. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 19 bis, della legge regionale 27/2014, come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 906.100 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

 

     Art. 57. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 15/2014)

1. Dopo il comma 13 dell'articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), sono inseriti i seguenti:

«13 bis. Al fine di sostenere la costruzione di edifici scolastici nuovi, l'Amministrazione regionale si fa carico dell'onere di corrispondere a INAIL i canoni di locazione previsti dall'articolo 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), e dall'articolo 1, comma 317, della legge 24 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), dal momento in cui gli edifici scolastici nuovi sono consegnati agli enti locali individuati dalla programmazione regionale di cui al comma 1.

13 ter. Il prezzo di acquisto dell'area o dell'immobile, corrisposto da INAIL agli enti locali interessati, è versato alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per sostenere il Fondo di cui al comma 2.».

2. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 13 bis, della legge regionale 15/2014, come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 3 (Edilizia scolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 10 (Trasporto e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

 

     Art. 58. (Conferma di contributo al Comune di Sequals)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 20.000 euro concesso ai sensi della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), con determinazione n. 612 del 25 marzo 2015 dalla Provincia di Pordenone al Comune di Sequals, per i lavori di adeguamento, completamento e miglioramento degli impianti sportivi comunali - campo sportivo di Lestans, a seguito della rendicontazione, nel rispetto della percentuale massima concedibile dell'80 per cento della spesa sostenuta e definitivamente ammessa, accertato in ogni caso il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.

 

     Art. 59. (Modifica all'articolo 26 della legge regionale 13/2014)

1. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), la parola: «vincolo» è sostituita dalle seguenti: «vincoli normativi posti a tutela della pubblica incolumità».

 

     Art. 60. (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 15/2014)

1. Al comma 26 dell'articolo 9 della legge regionale 15/2014 dopo le parole «in stato di abbandono o di sottoutilizzo» sono aggiunte le seguenti: «ricadente nelle zone omogenee A o B0 o di singoli edifici a esse equiparati».

 

     Art. 61. (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 1/2016)

1. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), è inserita la seguente:

«b bis) un rappresentante indicato dall'Azienda sanitaria territorialmente competente;».

 

     Art. 62. (Adempimenti inerenti la rendicontazione di contributi straordinari concessi ai sensi dell'articolo 4, comma 57 della legge regionale 22/2007)

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi straordinari concessi agli Enti locali ai sensi dell'articolo 4, comma 57, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, (Assestamento del bilancio 2007), per interventi di manutenzione e valorizzazione di affreschi murali devozionali, capitelli e ancone votive testimonianti la religiosità popolare, nei casi in cui gli interventi siano stati conclusi e sia accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico, anche qualora non siano stati rispettati i termini fissati nel provvedimento di concessione. A rendicontazione della spesa, oltre a quanto previsto dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in, materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'Ente beneficiario presenta specifica dichiarazione attestante che l'intervento è stato realizzato con buon esito nel rispetto dei valori storico culturali e, nel caso di beni catalogati, in conformità al progetto approvato dalla competente Soprintendenza.

 

TITOLO IX

ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I

Abrogazioni

 

     Art. 63. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 7, comma 4, e l'articolo 68 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);

b) l'articolo 9, comma 1, lettera h), della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo);

c) l'articolo 12, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio);

d) l'articolo 28 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia) e l'articolo 6 della legge regionale 13/2014, modificativo dell'articolo 28 della legge regionale 19/2009;

e) l'articolo 10, comma 1, e l'articolo 14 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali);

f) l'articolo 34, comma 1 bis, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), e l'articolo 16, comma 4, della legge regionale 13/2014, modificativo dell'articolo 34, comma 1 bis, della legge regionale 23/2007.

 

Capo II

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 64. (Proroga delle Commissioni competenti alla determinazione dell'indennità definitiva)

1. Fino alla costituzione delle Commissioni così come previste dall'articolo 15, continuano a esercitare le funzioni in materia le Commissioni attualmente operanti.

 

     Art. 65. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 47 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13.

[2] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 6 febbraio 2018, n. 3.

[3] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[4] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 1 luglio 2022, n. 9.

[5] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 10 novembre 2017, n. 37.

[6] Articolo così modificato dall'art. 6 della L.R. 10 novembre 2017, n. 37.