§ 4.5.96 - L.R. 29 aprile 2005, n. 9.
Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 ecologia e tutela dell'ambiente
Data:29/04/2005
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Definizione di prati stabili naturali).
Art. 3.  (Ambito di applicazione)
Art. 4.  (Misure di conservazione)
Art. 5.  (Deroghe).
Art. 6.  (Inventario dei prati stabili naturali).
Art. 6 bis.  (Aggiornamento straordinario dell’inventario dei prati stabili naturali)
Art. 7.  (Interventi di recupero e rinverdimento).
Art. 8.  (Disposizioni in materia di contributi).
Art. 9.  (Attività di sperimentazione, ricerca e promozionali).
Art. 10.  (Adempimenti attuativi).
Art. 11.  (Sanzioni e vigilanza).
Art. 12.  (Abrogazione di norme).
Art. 13.  (Norme finanziarie).
Art. 14.  (Comunicazione e notifica all’Unione Europea).


§ 4.5.96 - L.R. 29 aprile 2005, n. 9.

Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali.

(B.U. 4 maggio 2005, n. 18).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Al fine di garantire la conservazione dell’identità biologica del territorio e la biodiversità degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche, l’Amministrazione regionale promuove la tutela dei prati stabili naturali delle aree regionali di pianura secondo le modalità previste dalla presente legge.

     1 bis. La Regione armonizza la disciplina inerente i prati stabili e i siti della Rete Natura 2000, individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, affinchè siano perseguite le rispettive finalità in forme tra loro coordinate e complementari [1].

 

     Art. 2. (Definizione di prati stabili naturali).

     1. Ai fini della presente legge per prati stabili naturali si intendono le formazioni appartenenti alle alleanze di vegetazione Phragmition communis, Magnocaricion elatae e Arrhenatherion elatioris, suddivise in tipologie in funzione della composizione floristica del cotico erbaceo, come indicato nell’Allegato A alla presente legge, nonché le formazioni erbacee di cui all’Allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, descritte ai codici seguenti:

     a) codici del gruppo 6;

     b) codici del gruppo 7;

     c) codice 5130 formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli.

     2. Nell’ambito dei prati stabili naturali sono comprese:

     a) le formazioni erbacee che vegetano su terreni che non hanno subito dissodamento mediante aratura o erpicatura e vengono mantenuti attraverso la sola operazione di sfalcio e l’eventuale concimazione;

     b) le formazioni erbacee che, seppure derivate da precedente coltivazione, presentano la composizione floristica delle tipologie elencate nell’Allegato A, punti A) e C), alla presente legge;

     c) [le formazioni erbacee che hanno subito manomissioni, ma conservano ancora buona parte delle specie tipiche della tipologia] [2];

     d) le formazioni prative che derivano da interventi compensativi e riduzioni in pristino [3].

     3. [La presenza di specie delle famiglie Orchidacee, Amarillidacee e Iridacee è condizione sufficiente, ma non necessaria, per inquadrare una formazione erbacea fra i prati stabili naturali] [4].

 

     Art. 3. (Ambito di applicazione) [5]

     1. La presente legge si applica alle formazioni erbacee di cui all'articolo 2 situate nelle aree pianeggianti dei Comuni di cui all'Allegato B, e che:

a) hanno una giacitura di pendenza media non superiore al 10 per cento;

b) ricadono in siti Natura 2000 ovvero, qualora siano esterne a tali siti, ricadono nelle zone E ed F dei Piani regolatori generali comunali o dei Piani operativi comunali già esecutivi alla data di entrata in vigore della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), o comunque in zone di tutela ambientale-paesaggistica previste da tali Piani.

     2. La presente legge non si applica alle formazioni erbacee di cui al comma 1 che:

a) presentano la composizione floristica delle tipologie indicate come Arrenatereti (Arrhenatherion elatioris) nell'allegato A, punto B1 e derivano da coltivazione effettuata successivamente all'1 gennaio 1992, data di entrata in vigore della riforma concernente la Politica Agricola Comune (PAC);

b) derivano da ritiro dei seminativi dalla produzione in attuazione di disposizioni comunitarie;

c) ricadono in zone interessate da opere idrauliche di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), e in aree ove sono posizionate le opere necessarie per la vigilanza, il controllo, la riparazione e il monitoraggio delle medesime.

     3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera b), i Comuni comunicano alla struttura regionale competente in materia di prati stabili, entro quindici giorni dall'approvazione, le modificazioni degli strumenti urbanistici comunali riguardanti le formazioni erbacee di cui al comma 1.

 

     Art. 4. (Misure di conservazione) [6]

     1. Sulle formazioni erbacee di cui all'articolo 3, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'inventario di cui all'articolo 6, non sono ammesse:

a) riduzione di superficie;

b) operazioni dirette alla trasformazione colturale, alla modificazione del suolo e al livellamento del terreno, ivi compresi scavi, riporti o depositi di materiale;

c) attività di dissodamento di terreni saldi, di alterazione del cotico o semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata;

d) piantagione di specie arboree o arbustive;

e) operazioni di irrigazione limitatamente alle aree occupate da cenosi erbacei naturali delle tipologie di prati asciutti indicate nell'Allegato A alla presente legge.

     2. Sulle formazioni erbacee di cui all'articolo 3 sono ammesse:

a) la concimazione purchè sia effettuata con le modalità indicate nell'Allegato C alla presente legge;

b) l'attività di pascolo purchè non causi degrado o alterazione della tipologia di prato stabile naturale..

 

     Art. 5. (Deroghe). [7]

     1. In deroga all'articolo 4, comma 1, lettera a), la struttura regionale competente in materia di ambienti naturali autorizza la riduzione della superficie dei prati stabili naturali di cui all'articolo 3, entro sessanta giorni dalla richiesta, compatibilmente con la disciplina comunitaria e nazionale in materia di conservazione della biodiversità, nei seguenti casi:

a) motivi di rilevante interesse pubblico, in mancanza di soluzioni alternative;

b) interventi riguardanti le formazioni erbacee che presentano la composizione floristica delle tipologie indicate come Arrenatereti (Arrhenatherion elatioris) nell'allegato A, punto B1).

     2. Il richiedente a corredo della domanda presenta il progetto dell'intervento e la localizzazione dei prati stabili interessati dall'intervento e dei terreni interessati dagli eventuali interventi compensativi.

     3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione dispone l'obbligo di realizzare interventi compensativi a cura del richiedente, secondo le modalità e sulle superfici indicate nell'allegato C.

     4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), possono essere, altresì, utilizzati per gli interventi compensativi i terreni ricompresi nell'inventario dei prati stabili che hanno perso i requisiti per cause naturali e non dipendenti da violazioni di norme. Tali cause sono accertate ai sensi dell'articolo 6 bis.

     5. A garanzia della corretta esecuzione degli interventi compensativi, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento di un deposito cauzionale ovvero alla stipulazione di idonea fideiussione.

     6. La struttura regionale competente al rilascio dell'autorizzazione accerta la corrispondenza degli interventi compensativi con il progetto di compensazione approvato.

     7. Il proponente gli interventi di cui al comma 1, qualora assoggettati a valutazione d'impatto ambientale o a verifica di assoggettabilità, ai sensi della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), trasmette la domanda e la documentazione di cui al comma 2 alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale.

     7 bis. Entro trenta giorni decorrenti dal termine dell'attività autorizzata ai sensi dei commi 1.1 bis e 1.1 quater dell'articolo 12 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), qualora il materiale del fondo stradale si depositi accidentalmente sul prato stabile nel corso della suddetta attività, il soggetto organizzatore è tenuto alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi qualora prescritto dal soggetto che ha rilasciato il titolo autorizzatorio [8].

     7 ter. Fino alla scadenza del termine indicato al comma 7 bis non trova applicazione il divieto di cui all'articolo 4, comma 1 [9].

 

     Art. 6. (Inventario dei prati stabili naturali).

     1. Al fine di impostare una politica permanente di studio, conoscenza e salvaguardia dei prati stabili naturali e delle diverse specie floristiche, l'Amministrazione regionale codifica in una banca dati i prati stabili naturali di pianura e, sentiti gli Enti locali, realizza l'inventario dei prati stabili naturali che contiene le formazioni erbacee di cui all'articolo 3. Nell'inventario e nella banca dati sono riportate le informazioni di carattere biologico e territoriale, nonchè i dati catastali riferiti ai singoli prati stabili. L'inventario riporta, altresì, le misure di tutela insistenti su ciascun prato stabile [10].

     2. I Comuni, le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale), e successive modifiche, le comunioni familiari e montane e istituti assimilabili, nonché i privati cittadini possono proporre l’inserimento di terreni a prato stabile naturale nell’inventario di cui al comma 1, mediante domanda predisposta in carta semplice indirizzata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

     3. La Giunta regionale adotta il progetto di inventario con deliberazione da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione con la precisazione dei tempi, luoghi e modalità di deposito, affinché chiunque sia interessato possa prenderne visione ed estrarne copia. Eventuali osservazioni sul progetto di inventario sono trasmesse al Servizio competente della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna entro i successivi trenta giorni dal giorno di scadenza della consultazione, individuato nella sopra citata deliberazione della Giunta.

     4. Il Servizio competente si esprime sulle osservazioni di cui al comma 3 e dispone sulle eventuali modificazioni da apportare all’inventario adottato. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la trasmissione delle osservazioni, la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, approva l’inventario.

     5. L’inventario è aggiornato con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, con frequenza triennale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     6. Gli adempimenti connessi all’attuazione degli interventi di cui al comma 1 vengono demandati:

     a) al competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, alle Province e al Corpo forestale regionale per ciò che concerne l’attività di raccolta e revisione dei dati nonché l’attività di verifica delle domande di cui al comma 2;

     b) al competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna per ciò che concerne il coordinamento dei rilievi, l’attività di archiviazione, aggiornamento e divulgazione dei dati.

     7. La Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni esterne per la realizzazione dell’inventario e per le modifiche del medesimo [11].

 

     Art. 6 bis. (Aggiornamento straordinario dell’inventario dei prati stabili naturali) [12]

     1. L'inventario può essere aggiornato in ogni tempo in conformità alle disposizioni dell'articolo 3:

a) d'ufficio, anche in esito alle attività di monitoraggio di habitat e specie di cui all'articolo 8 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007);

b) su domanda del proprietario o del conduttore, corredata della relazione tecnica o di idonea documentazione, indirizzata alla struttura regionale competente in materia di ambienti naturali [13].

     1 bis. [Le formazioni erbacee che presentano la composizione floristica delle tipologie indicate come Arrenatereti (Arrhenatherion elatioris) nell'allegato A, punto B1), della presente legge, possono essere escluse dall'inventario, qualora derivino da precedente coltivazione, ai sensi del comma 1] [14].

     2. Entro novanta giorni il competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali e montagna si esprime sulla domanda, di cui al comma 1, e dispone l’eventuale aggiornamento dell’inventario.

     3. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, approva l’aggiornamento straordinario dell’inventario.

 

     Art. 7. (Interventi di recupero e rinverdimento).

     1. Negli interventi di recupero tramite rinverdimento di aree alterate dalla realizzazione di opere stradali, discariche, bacini di laminazione e altre opere pubbliche, è obbligatorio l’impiego, qualora disponibili, di sementi provenienti da prati stabili naturali con le modalità individuate nell’Allegato C alla presente legge.

 

     Art. 8. (Disposizioni in materia di contributi). [15]

     1. Le zone individuate ai sensi dell'articolo 2 costituiscono aree prioritarie nella concessione di contributi erogati dall'Amministrazione regionale per la conservazione dei prati, anche in attuazione di programmi comunitari in materia di agricoltura.

     2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo forfetario annuo per le attività svolte dai proprietari o conduttori per la conservazione dei prati stabili inseriti nell'inventario di cui all'articolo 6 e riferiti alle formazioni erbacee di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). Qualora le risorse lo consentano, l'Amministrazione regionale può concedere un contributo forfetario annuo anche per attività svolte dai proprietari o conduttori finalizzate alla conservazione delle ulteriori formazioni erbacee inserite nella banca dati di cui all'articolo 6, comma 1, che codifica i prati stabili naturali di pianura, con esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 3, comma 2 [16].

     3. Il contributo forfetario annuo è fissato in 250 euro per ettaro o per frazioni inferiori all'ettaro sino al limite massimo per unità di superfice previsto dalla disciplina comunitaria e non è cumulabile con altre sovvenzioni. Detto limite non trova applicazione per prati stabili di superficie inferiore ai 5000 metri quadri [17].

     3 bis. I contributi previsti dal comma 2 sono concessi in osservanza delle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato [18].

     4. I proprietari o conduttori presentano domanda entro il 31 marzo di ogni anno alla Regione; per l'anno 2008 la domanda è presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 [19].

     5. La domanda di cui al comma 4 è corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'impegno alla gestione del prato attraverso il controllo della vegetazione tramite l'esecuzione di due o più sfalci con l'asporto della biomassa ottenuta, nonchè attraverso il controllo delle infestanti perenni o, in alternativa, con l'attività di pascolo.

     6. [Per l'anno 2008 la dichiarazione sostitutiva attesta l'avvenuta attuazione delle pratiche di gestione di cui al comma 5] [20].

     7. [Entro sessanta giorni dal termine di ricevimento delle domande di contributo, le Amministrazioni provinciali presentano al Servizio della competente Direzione centrale richiesta di assegnazione dei fondi in base alle domande ammesse] [21].

 

     Art. 9. (Attività di sperimentazione, ricerca e promozionali).

     1. Allo scopo di consentire, da parte di enti pubblici e privati, la realizzazione di interventi di rinverdimento mediante l’utilizzo di seme di prato stabile naturale, l’Amministrazione regionale, anche mediante l’ERSA, in collaborazione con i vivai gestiti dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, provvede all’approvvigionamento, alla raccolta e alla preparazione di semi di prato stabile naturale.

     2. L’ERSA provvede a coltivare prati stabili naturali ritenuti idonei dai quali prelevare il seme o il fieno maturo ricco in seme, anche in collaborazione con i vivai gestiti dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

     3. L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere le spese per l’acquisto e l’affitto dei terreni a prato stabile naturale e quelle per l’acquisto del fiorume da raccoglitori privati.

     4. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a soggetti privati e alle Università per la realizzazione di sperimentazioni di tecniche che prevedono l’impiego di seme di prato stabile naturale.

     5. L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere le spese per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica, delle strutture pubbliche e delle categorie professionali ed economiche interessate sui temi della conservazione dei prati stabili naturali e della biodiversità, mediante iniziative dirette ovvero mediante la concessione di contributi agli enti locali e alle associazioni di protezione ambientale, riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 349/1986 e successive modifiche, e alle associazioni che abbiano nel proprio statuto le finalità di valorizzazione, di studio e tutela dell’ambiente e del territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

 

     Art. 10. (Adempimenti attuativi).

     1. [Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’Amministrazione regionale, con proprio Regolamento, definisce le modalità per il finanziamento delle attività di cui agli articoli 8 e 9] [22].

     2. La Giunta regionale, con deliberazione pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, può:

     a) modificare l’elenco delle tipologie indicate all’allegato A, nonché definire le superfici minime dei prati stabili naturali ai fini dell’inserimento nell’inventario di cui all’articolo 6 [23];

     b) ridelimitare i territori interessati all’interno dei Comuni elencati nell’Allegato B;

     c) apportare modifiche all’Allegato C.

 

     Art. 11. (Sanzioni e vigilanza).

     1. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), e c), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro ogni 1.000 metri quadrati danneggiati o frazioni superiori ai 500 metri quadrati. La sanzione è applicata in misura pari al minimo edittale per violazioni che interessino superfici inferiori ai 1.000 metri quadrati [24].

     2. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), e comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da 50 euro a 500 euro ogni 1.000 metri quadrati danneggiati. La sanzione è applicata in misura pari al minimo edittale per violazioni che interessino superfici inferiori ai 1.000 metri quadrati [25].

     2 bis. La sanzione è triplicata nel minimo e nel massimo edittale qualora le fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si verifichino all'interno di siti Natura 2000 designati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE o interessino habitat definiti prioritari dalla direttiva 92/43/CEE inclusi nell'inventario [26].

     3. Chiunque non ottemperi a quanto previsto dall’articolo 4 è altresì tenuto alla riduzione in pristino secondo modalità tecniche stabilite dal direttore del competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

     4. Il Sindaco territorialmente competente, qualora sia accertato l’inizio di lavori o l’esercizio di attività in violazione delle norme indicate, dispone l’immediata sospensione dei lavori o dell’attività medesima e ordina la riduzione in pristino.

     5. Qualora il responsabile, sebbene regolarmente diffidato, non ottemperi entro il termine prescritto, la riduzione in pristino di cui al comma 4 è eseguita d’ufficio dal Comune territorialmente competente e le spese relative sono a carico del trasgressore e vengono riscosse nei modi stabiliti dalla normativa vigente.

     6. All'irrogazione delle sanzioni provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali) [27].

     7. Principalmente al personale del Corpo forestale regionale e dei corpi di vigilanza ambientale delle Province sono attribuiti i compiti di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni alle norme poste dalla presente legge.

     8. L’Amministrazione regionale con proprio Regolamento determina le eventuali sanzioni per le violazioni delle prescrizioni di cui all’articolo 4, comma 3; con il medesimo Regolamento individua altresì i soggetti che possano sostituirsi al conduttore del fondo per le attività di cui al medesimo articolo 4, comma 3.

 

     Art. 12. (Abrogazione di norme).

     1. Sono abrogati i commi da 43 a 47 dell’articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (legge finanziaria 2000).

 

     Art. 13. (Norme finanziarie).

     1. Per le finalità di cui all’articolo 6, comma 7, è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l’anno 2006.

     2. All’onere di 70.000 euro derivante dal comma 1, si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6556.

     3. Per le finalità di cui all’articolo 9 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l’anno 2006.

     4. All’onere di 30.000 euro derivante dal comma 3, si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6556.

 

     Art. 14. (Comunicazione e notifica all’Unione Europea). [28]

     1. Il Regolamento di cui all’articolo 10 viene comunicato all’Unione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1/2004, della Commissione, del 23 dicembre 2003, ovvero notificato, ove necessario, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità Europea.

 

 

Allegato A)

 

Tipologie di prati

(Riferimento all'articolo 2)

 

Prati asciutti e landa carsica 

 

(Direttiva 92/43/CEE, allegato I,  

gruppo 6 e 5130) 

Prati concimati 

 

(Arrhenatherion  

elatioris) 

 

Prati umidi e altre formazioni erbacee inondate 

 

(Direttiva 92/43/CEE, allegato I, gruppo 7 e alleanze di vegetazione Phragmition communis, Magnocaricion elatae) 

A1) Formazioni prative glareicole primitive 

B1) Arrenatereti 

C1) Torbiere basse alcaline 

A2) Magredi primitivi friulani 

B2) Poo-Lolieto 

C2) Molinieti 

A3) Magredi evolutivi friulani 

 

C3) Cariceti 

A4) Crisopogoneto a fiordaliso triestino 

 

C4) Fragmiteti 

A5) Crisopogoneto a fiordaliso rupestre 

 

 

A6) Pascoli a dantonia maggiore 

 

 

 

A) Prati asciutti e landa carsica 

 

A1) Formazioni prative glareicole primitive 

A2) Magredi primitivi friulani 

A3) Magredi evolutivi friulani 

Specie indicatrici 

Specie indicatrici 

Specie indicatrici 

Dryas octopetala 

Stipa eriocaulis 

Dianthus sanguineus 

Sesleria caerulea ssp. calcaria 

Bromus condensatus 

Chrysopogon gryllus 

Centaurea dicroantha 

Chrysopogon gryllus 

Bromus erectus 

Euphorbia triflora ssp. kerneri 

Globularia punctata 

Filipedula vulgaris 

Globularia cordifolia 

Cytisus pseudoprocumbens 

Rhinanthus freynii 

Matthiola carnica 

Artemisia alba 

Orchis morio 

Carex humilis 

Plantago holosteum 

Prunella laciniata 

Cytisus pseudoprocumbens 

Scorzonera austriaca 

Serapias vomeracea 

Brassica glabrescens 

Koeleria lobata 

Centaurea scabiosa ssp. fritschii 

Saturneja montana ssp. variegata 

Thesium divaricatum 

Betonica serotina 

Scabiosa graminifolia 

Carex humilis 

Trifolium montanum 

Fumana procumbens 

Brachypodium rupestre 

Asperula cynanchica 

Teucrium montanum 

Festuca rupicola 

Peucedanum oreoselinum 

Trinia glauca 

Sanguisorba minor 

Viola hirta 

Stipa criocaulis 

 

Campanula glomerata 

Atragalus onobrychis 

 

Thymus pulegioides 

Bromus condensatus 

 

Ononis spinosa 

 

 

Orchis ustulata 

 

 

Onobrychis arenaria 

 

 

Salvia pratensis 

 

A4) Crisopogoneto a fiordaliso triestino 

A5) Crisopogoneto a fiordaliso rupestre 

A6) Pascoli a dantonia maggiore 

Specie indicatrici: 

Specie indicatrici: 

Specie indicatrici: 

Chrysopogon gryllus 

Chrysopogon gryllus 

Chrysopogon gryllus 

Bothriochloa ischaemon 

Bromus Erectus 

Bromus Erectus 

Carex humilis 

Carex humilis 

Brachypodium rupestre 

Bromus condensatus 

Bromus condensatus 

Briza media 

Stipa eriocaulis 

Stipa eriocaulis 

Anthoxantum odoratum 

Satureja montana ssp. variegata 

Satureja montana ssp. variegata 

Filipendula vulgaris 

Teucrium montanum 

Teucrium montanum 

Genista tinctoria 

Artemisia alba 

Centaurea rupestre 

Plantago media 

Anthyllis adriatica 

Dorycnium germanicum 

Centaurea weldeniana 

Centaurea cristata 

Euphorbia nicaeensis 

Ononis spinosa 

Eryngium amethystinum 

Eryngium amethystinum 

Scorzonera villosa 

Buplerum veronense 

Genista sericea 

Knautia illyrica 

Koeleria lobata 

Scorzonera austriaca 

Ferulago galbanifera 

Convolvulus cantabrica 

Jurinea mollis 

Agrostis tenuis 

Allium sphaerocephalum 

Plantago argentea 

Medicago falcata 

Cleistogenes serotina 

Satureja subspicata 

Linum catharticum 

Asperula purpurea 

Cytisus pseudoprocumbens 

Danthonia alpina 

Dianthus sylvestris ssp. tergestinus 

 

Trifolium pratense 

 

 

Koeleria pyramidata 

 

 

Campanula rapunculus 

 

B) Prati concimati 

 

B1) Arrenatereti 

B2) Poo-Lolieto 

Specie indicatrici 

Specie indicatrici 

Arrhenatherum eliatus 

Poa sylvicola 

Dactylis glomerata 

Lolium multiflorum 

Poa pratensis 

Bromus hordeaceus 

Centaurea nigrescens aggr. 

Lychnis flos-cuculi 

Trisetum flavescens 

 

Ranunculus acris 

 

Trifolium pratense 

 

Galium album 

 

Pimpinella maior 

 

Plantago lanceolata 

 

Salvia pratensis 

 

Rumex acetosa 

 

Leontodon hispidus 

 

Silene vulgaris 

 

Festuca pratensis 

 

 

C) Prati umidi e altre formazioni erbacee inondate 

 

C1) Torbiere basse alcaline 

C2) Molinieti 

C3) Cariceti 

C4) Fragmiteti 

Specie indicatrici 

Specie indicatrici 

Specie indicatrici 

Specie indicatrici 

Schoenus nigricans 

Molinia caerulea 

Carex elata 

Phragmites australis 

Erucastrum palustre 

Allium suaveolens 

Carex riparia 

Lysimachia vulgaris 

Armeria helodes 

Gladiolus palustris 

Carex acutiformis 

Lytrum salicaria 

Primula farinosa 

Thalictrum lucidum 

 

Equisetum sp.pl. 

Senecio fontanicola 

Gentiana pneumonanthe 

 

Iris pseudacorus 

Gentiana pneumnoanthe 

Laserpitium pruntenicum 

 

Filipendula ulmaria 

Euphrasia marchesettii 

Succisa pratensis 

 

Galium palustre 

 

Sanguisorba officinalis 

 

 

 

Filipendula ulmaria 

 

 

 

Scorzonera humilis 

 

 

 

 

Allegato B)

(Riferito all’articolo 3)

 

Elenco dei Comuni che ai sensi della presente legge estendono il proprio territorio entro la pianura limitatamente alle aree pianeggianti.

Aiello del Friuli

Aquileia

Arba

Artegna

Arzene

Attimis

Aviano

Azzano Decimo

Bagnaria Arsa

Basiliano

Bertiolo

Bicinicco

Brugnera

Budoia

Buia

Buttrio

Camino al Tagliamento

Campoformido

Campolongo al Torre

Caneva

Capriva del Friuli

Carlino

Casarsa della Delizia

Cassacco

Castelnovo del Friuli

Castions di Strada

Cavasso Nuovo

Cervignano del Friuli

Chions

Chiopris-Viscone

Cividale del Friuli

Codroipo

Colloredo di Monte Albano

Cordenons

Cordovado

Cormons

Corno di Rosazzo

Coseano

Dignano

Faedis

Fagagna

Fanna

Farra d’Isonzo

Fiume Veneto

Fiumicello

Flaibano

Fogliano Redipuglia

Fontanafredda

Gonars

Gorizia

Gradisca d’Isonzo

Grado

Latisana

Lestizza

Lignano Sabbiadoro

Magnano in Riviera

Majano

Maniago

Manzano

Marano Lagunare

Mariano del Friuli

Martignacco

Medea

Meduno

Mereto di Tomba

Moimacco

Monfalcone

Montereale Valcellina

Moraro

Morsano al Tagliamento

Mortegliano

Moruzzo

Mossa

Muzzana del Turgnano

Nimis

Osoppo

Pagnacco

Palazzolo dello Stella

Palmanova

Pasian di Prato

Pasiano di Pordenone

Pavia di Udine

Pinzano al Tagliamento

Pocenia

Polcenigo

Porcia

Pordenone

Porpetto

Povoletto

Pozzuolo del Friuli

Pradamano

Prata di Pordenone

Pravisdomini

Precenicco

Premariacco

Prepotto

Ragogna

Reana del Roiale

Remanzacco

Rive d’Arcano

Rivignano

Romans d’Isonzo

Ronchi dei Legionari

Ronchis

Roveredo in Piano

Ruda

Sacile

Sagrado

San Canzian d’Isonzo

San Daniele del Friuli

San Giorgio della Richinvelda

San Giorgio di Nogaro

San Giovanni al Natisone

San Leonardo

San Lorenzo Isontino

San Martino al Tagliamento

San Pier d’Isonzo

San Pietro al Natisone

San Quirino

San Vito al Tagliamento

San Vito al Torre

San Vito di Fagagna

Santa Maria la Longa

Savogna d’Isonzo

Sedegliano

Sequals

Sesto al Reghena

Spilimbergo

Staranzano

Talmassons

Tapogliano

Tarcento

Tavagnacco

Teor

Terzo d’Aquileia

Torreano

Torviscosa

Travesio

Treppo Grande

Tricesimo

Trivignano Udinese

Turriaco

Udine

Vajont

Valvasone

Varmo

Villa Vicentina

Villesse

Visco

Vivaro

Zoppola

 

 

Allegato C)

 

1. Modalità ammesse di concimazione dei prati stabili naturali

(Riferito all’articolo 4)

 

La concimazione è ammessa, sia in forma minerale che organica (con esclusione dei liquami e delle deiezioni derivanti dall’allevamento avicolo, con o senza lettiera) per le tipologie di prati asciutti e umidi indicate in Allegato A, purché questa non alteri la composizione floristica delle cenosi erbacee naturali.

Fatti salvi gli obblighi derivanti dall’eventuale adesione alla Misura F del Piano di sviluppo rurale, le concimazioni per le tipologie di prati asciutti indicate in Allegato A non devono eccedere i 20 kg/ha di azoto, 30 kg/ha di P2O5 (anidride fosforica) e 30 kg/ha di K2O (ossido di potassio) all’anno. Le concimazioni per le tipologie di prati concimati indicate in Allegato A non devono eccedere i 60 kg/ha di azoto, 30 kg/ha di P2O5 (anidride fosforica) e 60 kg/ha di K2O (ossido di potassio) all’anno.

 

2. Modalità di esecuzione dei ripristini compensativi

(Riferito all’articolo 5)

 

2.1. Per interventi di cui all’articolo 5, riguardanti le seguenti tipologie:

– prati asciutti e landa carsica (gruppo 6 e 5130) ad esclusione delle tipologie indicate al successivo punto 2.3;

– prati umidi e altre formazioni erbacee inondate (gruppo 7 e alleanze di vegetazione Phragmition communis, Magnocaricion elatae) ad esclusione delle tipologie indicate al successivo punto 2.3.

Modalità: asportazione di zolle erbose con larghezza e lunghezza di 90 cm e spessore 10 cm. Successivo trapianto delle zolle su aree di uguale superficie, non già destinata obbligatoriamente a ripristino per effetto di altre norme, in opportune condizioni ecologiche (suolo in assenza di copertura arborea e di calpestamento anche derivante dalla asportazione del terreno vegetale superficiale) e la successiva cura per almeno cinque anni.

 

2.2. Per interventi di cui all’articolo 5 riguardanti le seguenti tipologie:

– prati concimati (Arrhenatherion elatioris).

Modalità: semina di essenze provenienti dalle corrispondenti tipologie di prati stabili naturali regionali su aree di uguale superficie e condizioni ecologiche, non già destinata obbligatoriamente a ripristino per effetto di altre norme. In particolare:

a) il primo anno, eseguire adeguate lavorazioni di preparazione del letto di semina e provvedere alla semina del miscuglio polifita, nella misura di almeno 60 kg per ettaro, proveniente esclusivamente da prati stabili naturali presenti sul territorio regionale. È anche ammessa la semina mediante lo spargimento di fieno maturo e ricco di sementi, nella misura di almeno 2,5 tonnellate per ettaro, raccolto e ridistribuito in giornata sul terreno da ripristinare;

b) non eseguire fertilizzazione sia chimica che organica per tutta la durata del quinquennio;

c) controllare la vegetazione per tutta la durata del quinquennio tramite l’esecuzione di almeno uno sfalcio all’anno, da eseguirsi non prima dell’1 giugno, con asporto della biomassa ottenuta. Al fine di salvaguardare la fauna, gli sfalci devono essere eseguiti ad almeno 15 centimetri da terra e procedere dal centro degli appezzamenti verso il perimetro esterno dando così agli animali presenti la possibilità di una via di fuga.

 

2.3. Per interventi di cui all’articolo 5 riguardanti le seguenti tipologie:

Al) Formazioni prative primitive;

A4) Crisopogoneto a fiordaliso triestino;

A5) Crisopogoneto a fiordaliso rupestre;

A6) Pascoli a dantonia maggiore.

Modalità: come al punto 2.2 su terreno ghiaioso o roccioso calcareo della regione. Se le condizioni del cotico sono sufficienti per l’asportazione in zolle, deve esserne effettuato il trapianto, come indicato al punto 2.l.

 

3. Modalità di esecuzione degli interventi di recupero

(Riferito all’articolo 7)

Negli interventi di recupero tramite rinverdimento delle aree alterate dalla realizzazione di opere stradali, discariche, bacini di laminazione ed altre opere pubbliche, è fatto obbligo dell’impiego di semente proveniente da prati stabili naturali presenti sul territorio regionale, in percentuale pari almeno al 15 per cento del totale.

È anche ammessa la semina mediante spargimento di fieno maturo ricco di sementi, raccolto e distribuito in giornata sul terreno da ripristinare, nella misura di almeno 2,5 tonnellate per ettaro.

La ditta esecutrice degli interventi di ripristino può essere esonerata dall’impiego di seme di prato stabile nel caso di impossibilità di reperire il prodotto sul mercato o di autoprodurlo; a tal fine, su richiesta alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, Servizio per la tutela degli ambienti naturali e della fauna, l’autorizzazione alla deroga prescrive le modalità di reperimento del seme.


[1] Comma aggiunto dall'art. 223 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[2] Lettera abrogata dall'art. 3, comma 12, della L.R. 25 luglio 2012, n. 14, con la decorrenza ivi prevista.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[4] Comma abrogato dall'art. 3, comma 12, della L.R. 25 luglio 2012, n. 14, con la decorrenza ivi prevista.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[7] Articolo sostituito dall'art. 3 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[8] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[9] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[10] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[11] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[12] Articolo inserito dall'art. 15 della L.R. 8 agosto 2007, n. 20.

[13] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[14] Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 21 luglio 2008, n. 7 e abrogato dall'art. 3 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[15] Articolo sostituito dall'art. 3 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[16] Comma già modificato dall'art. 24 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3, dall'art. 1 della L.R. 7 novembre 2016, n. 16 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[17] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 novembre 2016, n. 16. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 26 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[18] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12, sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 novembre 2016, n. 16, già modificato dall'art. 31 della L.R. 21 luglio 2017, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12.

[19] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[20] Comma abrogato dall'art. 31 della L.R. 21 luglio 2017, n. 29.

[21] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[22] Comma abrogato dall'art. 63 della L.R. 21 luglio 2017, n. 29.

[23] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[24] Comma così sostituito dall'art. 224 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[25] Comma così sostituito dall'art. 224 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[26] Comma inserito dall'art. 224 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[27] Comma così sostituito dall'art. 224 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[28] Articolo abrogato dall'art. 63 della L.R. 21 luglio 2017, n. 29.