§ 3.1.235 - L.R. 8 agosto 2007, n. 20.
Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonchè modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:08/08/2007
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Finalità e ambito di applicazione)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Inventario del potenziale produttivo viticolo)
Art. 4.  (Contenuti e gestione dello schedario)
Art. 5.  (Realizzazione delle superfici vitate)
Art. 6.  (Aggiornamento dello schedario e misurazione delle superfici vitate)
Art. 7.  (Vigneti familiari)
Art. 8.  (Dichiarazione delle superfici vitate dei vigneti familiari)
Art. 9.  (Ibridi produttori diretti)
Art. 10.  (Vigilanza e controllo)
Art. 11.  (Sanzioni amministrative pecuniarie)
Art. 12.  (Estirpazione obbligatoria delle superfici vitate)
Art. 13.  (Norme finanziarie)
Art. 14.  (Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 9/2005)
Art. 15.  (Inserimento dell’articolo 6 bis nella legge regionale 9/2005)


§ 3.1.235 - L.R. 8 agosto 2007, n. 20.

Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonchè modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali).

(B.U. 16 agosto 2007, n. 33)

 

Capo I

Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura

 

Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione)

     1. La presente legge disciplina la gestione e il controllo del potenziale produttivo viticolo nella regione Friuli Venezia Giulia in attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio [1].

 

     Art. 2. (Definizioni)

     1. Ai fini della presente legge per produttore si intende la persona fisica o giuridica che, in qualità di proprietario o conduttore o possessore con titolo idoneo, coltiva una superficie vitata ai fini della produzione di uve da vino, di uve da mensa o a duplice attitudine, di marze, o per attività sperimentali.

 

     Art. 3. (Inventario del potenziale produttivo viticolo)

     1. Ogni superficie vitata è soggetta a iscrizione a seguito di domanda allo schedario viticolo di cui all'articolo 145 del regolamento (UE) 1308/2013. Lo schedario è tenuto dall’Amministrazione regionale che può avvalersi di altri enti pubblici o organismi privati di riconosciuta competenza [2].

     2. L’iscrizione della superficie vitata allo schedario costituisce condizione per procedere a interventi sul potenziale produttivo viticolo e per accedere alle misure strutturali e di mercato ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

     3. Ai fini dell'aggiornamento dello schedario il produttore comunica ogni variazione dell'estensione, delle caratteristiche tecniche e della titolarità della conduzione delle superfici vitate iscritte mediante i servizi telematici resi disponibili nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e del sistema informativo agricolo del Friuli Venezia Giulia (SIAGRI) [3].

     4. I produttori che conducono una o più superfici vitate rientranti tra quelle di cui all’articolo 2 di estensione inferiore a 1.000 metri quadrati sono esonerati dall’iscrizione delle stesse allo schedario, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8.

     5. Sono, altresì, esonerati dall’iscrizione i produttori che alla data del 31 dicembre 2001 risultavano detentori di diritti di reimpianto di superfici vitate di entità inferiore a 1.000 metri quadrati e non risultavano proprietari o conduttori di altri vigneti.

 

     Art. 4. (Contenuti e gestione dello schedario) [4]

     1. Lo schedario si compone di un fascicolo aziendale cartaceo e di un archivio informatizzato nel quale sono raccolti tutti i dati relativi al potenziale viticolo.

     2. Lo schedario consente l’elaborazione dei dati inerenti il potenziale viticolo su base regionale, nonchè costituisce punto di riferimento al fine dell’istituzione degli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine e degli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica.

     3. I dati dello schedario, riferiti alla singola Unità Tecnica Economica (UTE), sono:

     a) le superfici vitate impiantate, con l’indicazione della composizione ampelografica;

     b) i diritti di reimpianto in portafoglio, i diritti di impianto concessi ma non ancora utilizzati, e gli impegni di esecuzione di estirpi conseguenti alla realizzazione di reimpianti anticipati;

     c) le superfici vitate iscritte agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine e agli elenchi delle vigne per vini a indicazione geografica tipica.

     4. I dati dello schedario dal momento della loro validazione amministrativa costituiscono certificazione di quanto in esso contenuto.

 

     Art. 5. (Realizzazione delle superfici vitate) [5]

     1. Con regolamento regionale è adottata per unità amministrative territoriali la classificazione delle varietà di viti per uve da vino consigliate o ammesse alla coltivazione.

     2. È vietata la realizzazione di superfici vitate con varietà di viti per uve da vino non menzionate nella classificazione regionale di cui al comma 1, pena l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 5.000 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie vitata. Qualora il vigneto sia in produzione, tale sanzione si applica anche per ogni anno di mancato avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti dalle superfici interessate.

     3. L'estirpo delle superfici vitate di cui al comma 2 iscritte nello schedario alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), non costituisce presupposto per il rilascio dell'autorizzazione al reimpianto.

 

     Art. 6. (Aggiornamento dello schedario e misurazione delle superfici vitate)

     1. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità per l’aggiornamento dello schedario e le modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni all'impianto, al reimpianto dei vigneti e per la conversione dei diritti di impianto e di reimpianto di vigneti, nonchè le modalità tecnico-procedurali per la misurazione delle superfici vitate [6].

     1 bis. La conversione in autorizzazione dei diritti di impianto o di reimpianto dei vigneti è rilasciata dal Servizio regionale competente in materia di risorse agricole ai sensi dell'articolo 68 del regolamento (UE) 1308/2013 con efficacia dalla data di presentazione della relativa domanda [7].

     2. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità per l’affidamento d’incarico, con convenzione, a soggetti pubblici o privati titolari delle professionalità richieste, per gli accertamenti tecnici a supporto dei procedimenti amministrativi in materia di potenziale viticolo e l'aggiornamento dello schedario [8].

     3. I produttori comunicano alla Regione l'avvenuta realizzazione delle operazioni:

a) di impianto e reimpianto dei vigneti e di impianto per la produzione di piante madri per marze entro sessanta giorni dalla conclusione delle relative operazioni;

b) di sovrainnesto, di modifica della forma di allevamento e di infittimento del vigneto entro il 31 luglio della campagna vitivinicola nel corso della quale sono stati completati [9].

     3 bis. I produttori comunicano alla Regione l'avvenuta estirpazione dei vigneti entro il termine del 31 luglio della campagna vitivinicola nel corso della quale è stata completata [10].

 

     Art. 7. (Vigneti familiari)

     1. Sono considerati vigneti familiari le superfici vitate con varietà di uve da vino di dimensioni inferiori a 1.000 metri quadrati e i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori; detti prodotti non sono oggetto di commercializzazione sotto qualsiasi forma.

     2. [Salvo i casi di cui all’articolo 8, l’estirpo di un vigneto familiare non origina diritti di reimpianto trasferibili ad altra azienda] [11].

     3. L’impianto, l’estirpo e il reimpianto di un vigneto familiare costituiscono variazioni del potenziale viticolo non soggette ad autorizzazione.

     4. [Salvo i casi previsti dall’articolo 8, per i vigneti familiari, come definiti al comma 1, è esclusa ogni forma di adempimento amministrativo] [12].

 

     Art. 8. (Dichiarazione delle superfici vitate dei vigneti familiari) [13]

     1. Le superfici vitate di cui all’articolo 7, realizzate anteriormente all’1 aprile 1987, data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, qualora dichiarate allo schedario viticolo e successivamente estirpate, possono dare origine a diritti di reimpianto, anche trasferibili, sempre che il vigneto non risulti produttivamente abbandonato.

     2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i produttori conduttori di superfici vitate di cui all’articolo 7 possono presentare alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna la dichiarazione della superficie vitata; per detti produttori non trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 11, comma 1.

     3. Ai produttori, conduttori delle superfici di cui al comma 2 che cedono i diritti di reimpianto, è fatto divieto di impiantare o reimpiantare nella propria azienda vigneti familiari pena l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 11, comma 9; detto divieto è posto in capo anche ai produttori subentranti nella conduzione dell’azienda.

 

     Art. 9. (Ibridi produttori diretti)

     1. I vigneti costituiti da ibridi interspecifici iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 (Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite), al fine della produzione di distillato d’uva e uve da tavola con superficie vitata pari o superiore a 1.000 metri quadrati, sono iscritti a seguito di domanda dei produttori allo schedario.

     2. L'impianto, l'estirpo e il reimpianto dei vigneti di cui al comma 1 sono soggetti a comunicazione all'Amministrazione regionale entro sessanta giorni dal verificarsi della variazione, ai fini dell'iscrizione allo schedario [14].

     3. Le superfici piantate con ibridi interspecifici diversi da quelli iscritti nel registro di cui al comma 1 sono estirpate pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 11, comma 3, tranne nei casi in cui la produzione delle stesse sia destinata esclusivamente al consumo familiare dei produttori e le superfici abbiano un'estensione inferiore a 1.000 metri quadrati [15].

     4. L'estirpazione dei vigneti di cui al comma 1 non costituisce presupposto per il rilascio dell'autorizzazione al reimpianto [16].

     5. [I vigneti di cui al comma 1 rientranti nella categoria dei vigneti familiari sono assoggettati alle disposizioni di cui all’articolo 7] [17].

     6. [Le superfici piantate con ibridi interspecifici diversi da quelli iscritti nel registro di cui al comma 1 sono estirpate pena l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 11, comma 10, tranne nei casi in cui la produzione delle stesse sia destinata esclusivamente al consumo familiare dei produttori e abbiano un’estensione inferiore a 1.000 metri quadrati] [18].

     7. [Ai fini del controllo e della vigilanza l’Amministrazione regionale istituisce un registro su base informatica nel quale sono annotati i vigneti costituiti da ibridi interspecifici] [19].

 

     Art. 10. (Vigilanza e controllo)

     1. I controlli sull’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge sono esercitati dall’Amministrazione regionale che può avvalersi di altri enti pubblici o di organismi di diritto pubblico.

     2. Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinato dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell’olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo), e successive modifiche.

 

     Art. 11. (Sanzioni amministrative pecuniarie) [20]

     1. In caso di omessa o ritardata presentazione della domanda di iscrizione delle superfici vitate di cui all'articolo 3, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione della superficie vitata da iscrivere allo schedario.

     2. Ai sensi dell'articolo 71 del regolamento (UE) 1308/2013 i produttori estirpano a loro spese le superfici vitate prive di autorizzazione.

     3. I produttori che non procedono all'estirpazione delle superfici vitate di cui al comma 2 sono soggetti, oltre all'estirpo del vigneto:

a) alla sanzione amministrativa di 6.000 euro per ettaro, nel caso di estirpo completato entro centoventi giorni dalla data della notifica dell'irregolarità;

b) alla sanzione amministrativa di 12.000 euro per ettaro, nel caso di estirpo completato il primo anno successivo alla scadenza di centoventi giorni dalla data della notifica dell'irregolarità;

c) alla sanzione amministrativa di 20.000 euro per ettaro, nel caso di estirpo completato dopo il primo anno successivo alla scadenza di centoventi giorni dalla data della notifica dell'irregolarità.

     4. La sanzione di cui al comma 3 si applica anche ai produttori che non rispettano l'impegno di estirpo di una superficie vitata assunto con la presentazione della domanda di autorizzazione al reimpianto anticipato.

     5. Fatti salvi i casi di forza maggiore il produttore:

a) [che non utilizza l'autorizzazione all'impianto di un vigneto entro il periodo di validità decade dal diritto di reimpiantare il vigneto ed è soggetto a una sanzione amministrativa pari a 12.000 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie autorizzata] [21];

b) che non utilizza l'autorizzazione al reimpianto di un vigneto entro il periodo di validità decade dal diritto di reimpiantare il vigneto.

     6. Il produttore che non procede alle comunicazioni di cui all'articolo 6, comma 3, entro novanta giorni dai termini ivi stabiliti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 60 euro per ogni 1.000 metri quadrati di superficie interessata dalle operazioni per ciascuna campagna vitivinicola, o sua parte, successiva a quella in cui sono state realizzate le operazioni medesime.

     7. Il produttore che non procede alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 3 bis, è soggetto alla sanzione di 30 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione della superficie vitata estirpata.

 

     Art. 12. (Estirpazione obbligatoria delle superfici vitate)

     1. Per le superfici vitate realizzate in difformità alla presente legge l’Amministrazione regionale emette provvedimento di estirpazione. Il produttore è, altresì, soggetto al pagamento della sanzione amministrativa quando ricorre una delle condizioni di cui all’articolo 11.

     2. Nel caso di mancato rispetto del termine di estirpazione, l’Amministrazione regionale provvede alla rimozione dell’impianto ponendo a carico del trasgressore la relativa spesa.

 

     Art. 13. (Norme finanziarie)

     1. Le entrate derivanti dall’applicazione di quanto disposto dall’articolo 11 e dall’articolo 12, comma 1, sono accertate e riscosse nell’unità previsionale di base 3.5.879 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 841 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     2. Per le finalità previste dall’articolo 12, comma 2, è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l’anno 2007 a carico all’unità previsionale di base 11.1.330.1.481 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 834 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 5.000 euro per l’anno 2007, si fa fronte mediante storno di pari importo dall’unità previsionale di base 11.3.330.1.11 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 6860 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

     4. Le entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 12, comma 2, sono accertate e riscosse nell’unità previsionale di base 3.5.898 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, la cui denominazione è sostituita dalla seguente: "Entrate diverse di competenza del Servizio produzioni agricole", con riferimento al capitolo 842 (3.5.0) che si istituisce "per memoria" nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 217 - Produzioni agricole - con la denominazione "Entrate derivanti da spese sostenute dall’Amministrazione regionale per l’estirpazione di superfici vitate oltre il termine di legge a carico del trasgressore".

 

Capo II

Modifiche alla legge regionale 9/2005 in materia di tutela dei prati stabili naturali

 

     Art. 14. (Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 9/2005)

     1. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), è aggiunto il seguente:

"4 bis. Le norme di tutela di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano esclusivamente nelle zone E e F dei Piani regolatori comunali e dei Programmi di fabbricazione già esecutivi alla data di adozione del progetto di inventario di cui all’articolo 6.".

 

     Art. 15. (Inserimento dell’articolo 6 bis nella legge regionale 9/2005)

     1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 9/2005 è inserito il seguente:

"Art. 6 bis. (Aggiornamento straordinario dell’inventario dei prati stabili naturali)

1. Qualora un terreno inserito nell’inventario di cui all’articolo 6, comma 1, non presenti i requisiti stabiliti dall’articolo 2, può essere escluso dall’inventario stesso a richiesta del Comune-proprietario o del conduttore, previa domanda in carta semplice indirizzata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

2. Entro novanta giorni il competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali e montagna si esprime sulla domanda, di cui al comma 1, e dispone l’eventuale aggiornamento dell’inventario.

3. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, approva l’aggiornamento straordinario dell’inventario.".


[1] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[3] Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[4] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[5] Articolo sostituito dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33, già modificato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[6] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[7] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[8] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[9] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[10] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[11] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[12] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[13] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[14] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[15] Comma già sostituito dall'art. 2 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14 e così ulteriomente sostituito dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[16] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[17] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[18] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[19] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[20] Articolo sostituito dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 34.

[21] Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.