§ 6.4.291 - L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.
Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:29/12/2015
Numero:33


Sommario
Art. 1.  (Attività economiche)
Art. 2.  (Ambiente, territorio, edilizia, mobilità e trasporti)
Art. 3.  (Attività culturali, ricreative e sportive)
Art. 4.  (Istruzione, formazione, lavoro e politiche giovanili)
Art. 5.  (Salute e politiche sociali)
Art. 6.  (Sistema delle autonomie e norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della regione)
Art. 7.  (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
Art. 8.  (Entrata in vigore)


§ 6.4.291 - L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018.

(B.U. 13 gennaio 2016, n. 2 - S.O. n. 2)

 

Art. 1. (Attività economiche)

1. [È costituito, presso la Direzione centrale competente in materia di turismo, il Comitato di valutazione dei progetti mirati a cui competono le funzioni attribuite, ai sensi dell'articolo 6, commi 84 e 84bis della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), al Comitato strategico di indirizzo dell'Agenzia Turismo FVG di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)] [1].

2. [Il Comitato di valutazione dei progetti mirati è nominato con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo, è composto dal Direttore stesso o da un suo delegato, dal Direttore generale di Promoturismo FVG o da un suo delegato, da un dipendente di categoria C o D del Servizio competente in materia di turismo e da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di turismo con funzioni di segretario] [2].

3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 e l'articolo 13 bis della legge regionale 2/2002 sono abrogati.

4. Il comma 3 quater dell'articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), è abrogato.

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 43, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), è inserito il seguente:

«1 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono annualmente individuati, tra i canali contributivi di cui all'articolo 42, quelli da attivare e sono fissati i rispettivi termini iniziali e finali per la presentazione delle domande di contributo.».
6. Il comma 3 bis dell'articolo 4 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), è abrogato.

7. La lettera a) del comma 10 dell'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), è abrogata.

8. Alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 1 le parole «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007 - 2013» sono sostituite dalle seguenti: «Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020»;

b) al comma 5 dell'articolo 1 le parole «Direzione regionale dell'agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di risorse agricole»;

c) al comma 6 dell'articolo 1 le parole «del Servizio affari amministrativi e contabili della Direzione regionale dell'agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole»;

d) al comma 7 dell'articolo 1 le parole «Direttore regionale dell'agricoltura e della pesca» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore centrale competente in materia di risorse agricole»;

e) al comma 9 dell'articolo 1 le parole «da notificare alla Commissione europea per l'esame di compatibilità ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 88 del trattato che istituisce la Comunità europea» sono sostituite dalle seguenti: «esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato, in adempimento all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE n. 1857/2006)»;

f) dopo il comma 1 dell'articolo 1 ter è inserito il seguente:

«1 bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono prevedere anche iniziative rivolte alla razionalizzazione e all'efficientamento delle produzioni.»;

g) il comma 2 dell'articolo 1 ter è sostituito dal seguente:

«2. Gli interventi di cui al comma 1 vengono attuati ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo o del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.»;

h) dopo il comma 2 dell'articolo 1 ter è aggiunto il seguente:

«2 bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi a organismi associativi collettivi, in nome e per conto dei singoli associati.».

9. All'articolo 6 bis della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente articolo disciplina le modalità di affidamento in concessione per finalità di pesca e acquacoltura:

a) dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale in relazione alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia con cernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti);

b) dei beni della Laguna di Marano-Grado trasferiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo).»;

b) il comma 6 è abrogato;

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7 bis. Con regolamento regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di pesca sono disciplinati i procedimenti amministrativi relativi all'affidamento in concessione dei beni di cui al comma 1, ivi compresi i casi in cui, per la valutazione del piano aziendale, è richiesto il parere del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).».

10. Dal 31 dicembre 2015 cessa la gestione fuori bilancio del fondo di dotazione istituito dall'articolo 8, comma 114, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), costituito presso la «Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA» con vincolo di utilizzo alla realizzazione del piano industriale di Promotur SpA.

11. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sono stabiliti la modalità per la chiusura della gestione del fondo di dotazione da parte di Friulia Spa e il trasferimento alla Regione delle somme residue disponibili sul fondo.

12. È confermato a favore di PromoTurismoFVG il finanziamento concesso con decreto n. 3507/PROD del 2 novembre 2006, avente per oggetto " Legge regionale 2/2008, articolo 8, commi 114-116. Finanziamento costituzione presso Friulia SpA speciale fondo di dotazione con vincolo di utilizzo alla realizzazione piano industriale di Promotur SpA".

13. In considerazione della grave situazione di crisi che interessa l'economia delle imprese locali, al fine di limitare gli effetti derivanti dal mancato rispetto dei vincoli di destinazione, il vincolo di destinazione relativo ai beni immobili è ridotto da cinque a tre anni alle imprese che siano risultate beneficiarie di contributi in conto capitale concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 85, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), e ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), prima della data di entrata in vigore della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali).

14. Dopo il comma 5 dell'articolo 62 della legge regionale 3/2015 è inserito il seguente:

«5 bis. Sino alla costituzione del Consorzio di cui al comma 5, lettera d), numero 1, e ai fini della medesima, nell'ambito dell'agglomerato industriale di interesse regionale di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno in liquidazione e ferme restando le competenze della gestione liquidatoria, i fini istituzionali di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), sono svolti dal Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale cui aderiscono i Comuni nel cui territorio ricade l'agglomerato industriale medesimo.».

15. A definizione della procedura di liquidazione del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno, sono devoluti al Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale i beni che residuino alla procedura di liquidazione, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalla normativa vigente o dalla disciplina istitutiva del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno medesimo.

16. A seguito dell'individuazione dei beni indisponibili da parte del commissario liquidatore e del completamento della procedura di consegna al Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale i beni stessi vengono devoluti al medesimo Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale anche prima della definizione della procedura di liquidazione, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalla normativa vigente o dalla disciplina istitutiva del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno medesimo.

16 bis. Nelle more dell'individuazione di cui al comma 16 le aree di proprietà del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno, comprese nel patrimonio indisponibile o allo stesso assegnate dalla Regione per la realizzazione dei fini istituzionali, ricomprese quelle inerenti il compendio portuale di Porto Margreth, sono affidate alla gestione del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli Centrale [3].

16 ter. Sulla base di apposita convenzione il Commissario liquidatore provvede alla consegna provvisoria al Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale dei beni di cui al comma 16 bis [4].

16 quater. Nelle more del completamento delle procedure di cui al comma 16, il Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale è competente anche all'adozione degli atti necessari per la concessione in affitto dei beni di cui al comma 16 bis [5].

17. Nell'ambito della riorganizzazione della disciplina concernente le autorità portuali, al fine di sviluppare le opportune sinergie di sistema in ambito regionale, la gestione del compendio portuale sito nel Comune di San Giorgio di Nogaro è svolta in coordinamento con l'istituenda Autorità portuale di riferimento del Friuli Venezia Giulia.

18. Le Comunità montane e le Province di Gorizia e Trieste sono autorizzate, ad avvenuta conclusione dei lavori, a impiegare le risorse derivanti dalle economie contributive, rilevate a valere sui singoli interventi finanziati nell'ambito del Programma straordinario per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano), per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto approvato dalle Comunità e Province medesime.

19. In attuazione del disposto di cui al comma 18, le Comunità montane e le Province di Gorizia e Trieste provvedono a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di politiche per la montagna il progetto definitivo delle opere, corredato dell'atto di approvazione, ai fini dell'autorizzazione alla rideterminazione del contratto di mutuo.

20. Al comma 1 dell'articolo 28 ante della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), le parole «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

 

     Art. 2. (Ambiente, territorio, edilizia, mobilità e trasporti)

1. Le Province sono autorizzate a concedere i contributi di cui all'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili regionali), anche per il soddisfacimento delle domande ammissibili presentate nell'anno 2015.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Pordenone, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18 (Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 ), con decreto 15 maggio 2006, n. ALP.4/872-PN/EP/1064, per interventi di recupero urbanistico ed edilizio aventi a oggetto la realizzazione del parcheggio di via Vallona, anche per lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale.

3. Per le finalità di cui al comma 2 il Comune di Pordenone presenta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita istanza al Servizio competente in materia di edilizia corredata di una relazione illustrativa delle opere da realizzare, di un quadro economico e di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

4. Il Servizio edilizia della competente Direzione centrale, con il provvedimento di conferma del contributo, fissa i termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione della spesa.

5. Resta confermato che, in nome e per conto degli utenti, le ATER provvedono obbligatoriamente ad acquisire nelle forme di legge beni e forniture afferenti la gestione e l'organizzazione delle parti e dei servizi comuni degli stabili, con addebito a rimborso di quote in acconto e a saldo a seguito di obbligatoria rendicontazione ai beneficiari, a meno che i medesimi utenti non scelgano di provvedere in via diretta alla gestione di tutti o parte dei servizi comuni.

6. All'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 27 è abrogato;

b) alla fine del comma 54 sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché per le spese relative ai concorsi di progettazione e ai concorsi di idee».

7. Dopo il comma 18 dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali), è inserito il seguente:

«18 bis. Per le opere per le quali alla data dell'1 gennaio 2016 non sia ancora intervenuta la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 18 gli importi spettanti a ciascun proprietario delle particelle interessate non sono oggetto di successivo deposito presso la Tesoreria regionale, restando imputati all'atto d'impegno originariamente assunto.».

8. Il comma 25 dell'articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), è sostituito dal seguente:

«25. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 1, terzo e quarto periodo, e comma 1 bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011, nonché in attuazione dell'articolo 13 del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 15/2014, e sulla base delle deliberazioni degli enti locali interessati da perfezionare con la relativa assunzione entro il 31 dicembre 2016, nei casi di forme di cooperazione tra enti locali per la gestione diretta e in house dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani operanti per la raccolta differenziata e il recupero in attuazione delle direttive comunitarie in materia, l'ambito territoriale unico di cui all'articolo 3, comma 51, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), che viene confermato anche successivamente al 31 dicembre 2016, risulta articolato in zone funzionali corrispondenti alle predette forme di cooperazione. Le gestioni presenti in singoli Comuni non facenti parte delle predette forme di cooperazione proseguono o sono rinnovate in conformità alle norme vigenti in materia, attuando l'organizzazione del servizio pubblico su base sovracomunale anche mediante misure di integrazione con le predette forme di cooperazione disposte dai livelli istituzionali competenti. Resta fermo quanto previsto dalla normativa interna e comunitaria in materia di servizi pubblici locali e, in particolare, dall'articolo 34, commi 20 e seguenti, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 221/2012 .».

9. Alla legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 47 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«47. Il programma di cui al comma 46 è adottato dai Comuni interessati e trasmesso alla struttura regionale competente in materia di politiche per la montagna tramite un Comune individuato dai medesimi come capofila. Il programma definisce gli interventi nei settori della salute, dell'istruzione e della mobilità come indicati nell'Accordo di partenariato di cui al comma 46.»;

b) il comma 48 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«48. Al fine di coordinare gli interventi dei Comuni con le politiche settoriali della Regione, i Comuni e l'Amministrazione regionale definiscono le linee d'intervento tramite un protocollo d'intesa.»;

c) il comma 49 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«49. La Regione finanzia il programma attraverso trasferimenti a favore dei Comuni attuatori degli interventi individuati nel programma, a richiesta degli stessi ovvero dell'Unione territoriale intercomunale territorialmente competente, ove istituita, a fronte dell'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti»;

d) al comma 50 dell'articolo 2 le parole: «secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge regionale 7/2000» sono soppresse;

e) al comma 31 dell'articolo 3 le parole «di cui all'articolo 33, comma 1, della legge regionale 7/2000» sono sostituite dalle seguenti: «del 30 giugno di ogni anno»;

f) dopo il comma 5 dell'articolo 4 è inserito il seguente:

«5 bis. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, entro il termine del 30 giugno di ogni anno.»;

g) al comma 25 dell'articolo 7 dopo le parole «(Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori),» sono inserite le seguenti: «a copertura anche di oneri finanziari» e in fine sono aggiunte le seguenti parole: «L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria in relazione all'eventuale mutuo.».

10. L'articolo 3 bis della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63 (Provvedimenti per la distribuzione di gas combustibile), è abrogato.

11. La titolarità del servizio di distribuzione del gas naturale istituito con il contratto di concessione 23 novembre 1993, rep. reg. n. 6151, nei Comuni di Ovaro, Comeglians, Ravascletto, Cercivento, Sutrio, Paluzza, San Leonardo, Pulfero, nonché la proprietà degli impianti di distribuzione di competenza della Regione, rimangono in capo alla Regione.

12. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono inseriti i seguenti:

«Art. 16 bis

(Rivalutazione Istat della spesa ammissibile)

1. Nei casi in cui, a causa del lungo periodo trascorso dal momento della progettazione dell'opera per la quale gli incentivi sono stati già concessi, l'Ente beneficiario chieda un aggiornamento della spesa prevista per l'intervento, sulla quale commisurare il contributo convertito ai sensi dell'articolo 16, alla spesa ammissibile può essere applicata la rivalutazione monetaria in base agli indici I.S.T.A.T dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, nei limiti della disponibilità derivante dalla somma delle annualità concesse.

Art. 16 ter

(Conversione degli incentivi pluriennali)

1. La Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici ed edilizia è autorizzata a convertire gli incentivi pluriennali in quote annuali costanti per opere pubbliche e relativi investimenti, già concessi agli enti locali, in contributi in conto capitale, anche per la realizzazione di opere diverse da quella per la quale gli incentivi sono stati concessi, qualora l'opera iniziale non sia più prioritaria rispetto a esigenze sopravvenute, a condizione che l'importo della spesa ammissibile per le opere diverse non superi l'importo della spesa ammissibile dell'opera originaria.».

13. Alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 11 le parole «L'Amministrazione regionale destina» sono sostitute dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 3 della presente legge, fatte salve le eccezioni ivi previste, destinano»;

b) al comma 9 bis dell'articolo 11 dopo le parole «manutenzione ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «, salvo che il RUP certifichi la necessità dello svolgimento di una attività progettuale conforme alla disciplina vigente»;

c) alla fine del comma 2 dell'articolo 56 sono aggiunte le seguenti parole: «In caso di delegazioni amministrative intersoggettive assentite ai Consorzi di bonifica, per la determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo si applica apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.».

14. L'articolo 56, comma 2, della legge regionale 14/2002, come modificato dal comma 13, lettera c), si applica anche alle delegazioni amministrative intersoggettive assentite ai Consorzi di bonifica in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

15. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 17 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), è inserito il seguente:

«2 quater. Il beneficiario che trasferisce la residenza dall'alloggio oggetto del contributo all'estero ai fini lavorativi o di studio è dispensato dall'obbligo di residenza per un periodo non superiore a cinque anni, fermo restando il divieto di vendita o locazione dell'alloggio stesso. Il mancato rientro nella residenza nell'alloggio oggetto del contributo comporta la decadenza dal contributo qualora il trasferimento di residenza all'estero sia avvenuto entro il periodo di prescrizione di cui all'articolo 15, comma 2, ovvero comporta la revoca a decorrere dalla data del trasferimento di residenza qualora questo sia avvenuto successivamente alla scadenza del termine indicato all'articolo 15, comma 2; gli importi dovuti a seguito della revoca o della decadenza sono gravati dagli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000 .».

16. Il disposto di cui all'articolo 17, comma 2 quater, della legge regionale 6/2003, come inserito dal comma 15, si applica anche alle domande di agevolazione con rapporto contributivo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

17. Il comma 3 dell'articolo 43 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), è abrogato.

18. Alle lettere a) e b) del comma 19 dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), le parole «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

19. All'articolo 40 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo del comma 1 le parole «presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore»;

b) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

«1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società Ferrovie Udine Cividale srl un contributo annuo nei limiti dell'importo stanziato dal bilancio regionale a copertura delle spese da sostenere per i beni regionali in uso e quale gestore dell'infrastruttura ferroviaria, previa presentazione di un programma relativo alle spese da sostenere e ai relativi interventi. La rendicontazione è effettuata ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000 . Sono esclusi gli oneri compresi nelle convenzioni di cui al comma 1.»;

c) il comma 1 ter è sostituito dal seguente:

«1 ter. Nel caso di opere per gli interventi di cui al comma 1 bis si applica il capo XI della legge regionale 14/2002 .»;

d) il comma 1 quater è abrogato;

e) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare o promuovere intese e convenzioni con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria per il miglioramento della rete ferroviaria di interesse regionale e dei correlati servizi ferroviari, attraverso interventi sull'infrastruttura medesima, compresi gli impianti di servizio e le aree di proprietà o in disponibilità allo stesso gestore.»;

f) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3 bis. Gli oneri relativi agli interventi di cui al comma 3, qualora assunti in tutto o in parte dalla Regione, rientrano nella determinazione del corrispettivo per il complesso delle prestazioni fornite dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria, ivi compresa la fruizione dell'infrastruttura medesima, ai sensi dell'articolo 9, comma 11, del decreto legislativo 111/2004 .».

20. Alla legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 1 le parole «in attuazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 .» sono sostituite dalle seguenti: «in attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.»;

b) al comma 1 dell'articolo 3 le parole «, di seguito denominato schedario, ai fini della predisposizione dell'inventario del potenziale produttivo viticolo di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1493/1999 .» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 145 del regolamento (UE) 1308/2013.»;

c) al comma 3 dell'articolo 3 le parole «tramite il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) nell'ambito del fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173)» sono sostituite dalle seguenti: «mediante i servizi telematici resi disponibili nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e del sistema informativo agricolo del Friuli Venezia Giulia (SIAGRI)»;

d) l'articolo 4 è abrogato;

e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5

(Autorizzazioni)

1. Con regolamento regionale è adottata per unità amministrative territoriali la classificazione delle varietà di viti per uve da vino consigliate o ammesse alla coltivazione.

2. È vietata la realizzazione di superfici vitate con varietà di viti per uve da vino non menzionate nella classificazione regionale di cui al comma 1, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 11, comma 3.

3. L'estirpo delle superfici vitate di cui al comma 2 iscritte nello schedario alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), non costituisce presupposto per il rilascio dell'autorizzazione al reimpianto.»;

f) al comma 1 dell'articolo 6 le parole «per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «per il rilascio delle autorizzazioni all'impianto, al reimpianto dei vigneti e per la conversione dei diritti di impianto e di reimpianto di vigneti»;

g) al comma 2 dell'articolo 6 le parole «, l'aggiornamento dello schedario e l'iscrizione dei vigneti agli albi a denominazione di origine dei vini e agli elenchi delle vigne» sono sostituite dalle seguenti: «e l'aggiornamento dello schedario»;

h) il comma 3 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«3. I produttori comunicano alla Regione l'avvenuta realizzazione delle operazioni:

a) di impianto e reimpianto dei vigneti e di impianto per la produzione di piante madri per marze entro sessanta giorni dalla conclusione delle relative operazioni;

b) di sovrainnesto, di modifica della forma di allevamento e di infittimento del vigneto entro il 31 luglio della campagna vitivinicola nel corso della quale sono stati completati.»;

i) dopo il comma 3 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente:

«3 bis. I produttori comunicano alla Regione l'avvenuta estirpazione dei vigneti entro il termine del 31 luglio della campagna vitivinicola nel corso della quale è stata completata.»;

j) i commi 2 e 4 dell'articolo 7 sono abrogati;

k) l'articolo 8 è abrogato;

l) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«2. L'impianto, l'estirpo e il reimpianto dei vigneti di cui al comma 1 sono soggetti a comunicazione all'Amministrazione regionale entro sessanta giorni dal verificarsi della variazione, ai fini dell'iscrizione allo schedario.»;

m) il comma 3 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«3. Le superfici piantate con ibridi interspecifici diversi da quelli iscritti nel registro di cui al comma 1 sono estirpate pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 11, comma 3, tranne nei casi in cui la produzione delle stesse sia destinata esclusivamente al consumo familiare dei produttori e le superfici abbiano un'estensione inferiore a 1.000 metri quadrati.»;

n) il comma 4 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«4. L'estirpazione dei vigneti di cui al comma 1 non costituisce presupposto per il rilascio dell'autorizzazione al reimpianto.»;

o) i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 9 sono abrogati.

21. [A parziale modifica dell'articolo 4, comma 16, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare le annualità successive all'anno 2015 del contributo concesso dal Servizio edilizia ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 2 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), con decreto 24 novembre 2014, n. PMT/5038, per lavori di manutenzione della viabilità comunale con interventi per il superamento delle barriere architettoniche e interventi di risparmio energetico] [6].

22. [A parziale modifica dell'articolo 4, comma 19, della legge regionale 27/2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare le annualità successive all'anno 2015 del contributo concesso dal Servizio edilizia ai sensi dell'articolo 4, commi da 95 a 97, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), con decreto 14 novembre 2012, n. PMT/5168, modificato dal decreto 20 maggio 2013, n. PMT/2895, per i lavori di realizzazione di un parcheggio a servizio del cimitero comunale] [7].

23. [Per le finalità di cui ai commi 21 e 22 il Comune di Cavasso Nuovo presenta al Servizio edilizia, dandone informazione al Servizio edilizia scolastica e universitaria, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un'istanza motivata volta a ottenere la conferma delle annualità dei contributi di cui ai commi 21 e 22 successive all'anno 2015, corredata di una relazione descrittiva delle opere da realizzare, del quadro economico e del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori] [8].

24. [Il Servizio edilizia adotta i provvedimenti di conferma delle annualità di contributo successive al 2015 per un importo complessivo non superiore alla spesa prevista dai rispettivi quadri economici, fissando i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa] [9].

25. [Per le annualità rimanenti l'Amministrazione regionale provvede a ridefinirne le finalità e l'utilizzo su proposta del Comune di Cavasso Nuovo che deve pervenire al Servizio edilizia entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In assenza di proposte, il Servizio edilizia provvede al disimpegno delle annualità rimanenti] [10].

26. A parziale modifica dell'articolo 4, comma 16, della legge regionale 27/2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare le annualità successive all'anno 2015 del contributo concesso dal Servizio edilizia ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 2/2000, con decreto 24 novembre 2014, n. PMT/5038, per lavori di manutenzione della viabilità comunale con interventi per il superamento delle barriere architettoniche e interventi di risparmio energetico.

27. A parziale modifica dell'articolo 4, comma 19, della legge regionale 27/2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare le annualità successive all'anno 2015 del contributo concesso dal Servizio edilizia ai sensi dell'articolo 4, commi da 95 a 97, della legge regionale 1/2005, con decreto 14 novembre 2012, n. PMT/5168, modificato dal decreto 20 maggio 2013, n. PMT/2895, per lavori di manutenzione, asfaltatura e messa in sicurezza di Piazza Vittorio Emanuele II - secondo lotto.

28. Per le finalità di cui ai commi 26 e 27 il Comune di Cavasso Nuovo presenta al Servizio edilizia, dandone informazione al Servizio edilizia scolastica e universitaria, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un'istanza motivata volta a ottenere la conferma delle annualità dei contributi di cui ai commi 26 e 27 successive all'anno 2015, corredata di una relazione descrittiva delle opere da realizzare, del quadro economico e del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

29. Il Servizio edilizia adotta i provvedimenti di conferma delle annualità di contributo successive al 2015 per un importo complessivo non superiore alla spesa prevista dai rispettivi quadri economici, fissando i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa.

30. Per le annualità rimanenti l'Amministrazione regionale provvede a ridefinirne le finalità e l'utilizzo su proposta del Comune di Cavasso Nuovo che deve pervenire al Servizio edilizia entro il medesimo termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In assenza di proposte, il Servizio edilizia provvede al disimpegno delle annualità rimanenti in favore del fondo di cui all'articolo 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi).

31. Resta fatta salva la possibilità di successiva conversione degli incentivi pluriennali di cui ai commi precedenti in applicazione dell'articolo 16 della legge regionale 18/2015 .

32. L'Amministrazione Regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Meduno per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione urbana a Meduno e Navarons con decreto 22 ottobre 2012, n. PMT/SEDIL/UD/4835/ERCM-366, ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 2/2000, anche per l'acquisto dell'edificio storico denominato "Favria" nella frazione di Navarons da destinare a museo, compreso l'acquisto dei manufatti, dei macchinari e degli attrezzi presenti nel medesimo edificio [11].

33. A tal fine il Comune di Meduno presenta al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda corredata di perizia di stima dell'edificio da acquistare compresi i manufatti, i macchinari e gli attrezzi presenti nel medesimo edificio, dichiarazione di disponibilità alla vendita da parte del proprietario e perizia di variante al progetto già approvato per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione urbana a Meduno e Navarons con il nuovo quadro economico comprendente la spesa di acquisto dell'edificio storico denominato "Favria" e dei manufatti, dei macchinari e degli attrezzi presenti nel medesimo edificio sito nella frazione di Navarons [12].

34. Il Servizio edilizia, con il provvedimento di conferma del contributo, dispone che entro il termine fissato per la rendicontazione della spesa relativa ai lavori di ristrutturazione e riqualificazione urbana a Meduno e Navarons, il Comune presenti anche copia dell'atto di acquisto dell'edificio storico denominato "Favria" nella frazione di Navarons da destinare a museo, compresi i manufatti, i macchinari e gli attrezzi presenti nel medesimo edificio [13].

 

     Art. 3. (Attività culturali, ricreative e sportive)

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), le parole «dalla legge finanziaria regionale» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Giunta regionale».

2. Per l'anno 2016 le associazioni dei corregionali all'estero, riconosciute ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge regionale 7/2002, sono autorizzate a presentare il proprio programma di attività, previsto dall'articolo 6, comma 1 bis, della medesima legge, entro il mese di febbraio.

3. Alla legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 dell'articolo 5 le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;

b) al comma 1 dell'articolo 16, dopo le parole «nel Registro», sono aggiunte le seguenti: «attraverso la revisione periodica dello stesso, secondo la procedura di cui all'articolo 5»;

c) al comma 7 dell'articolo 20 le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

4. I commi 75, 76, 77 e 84 dell'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), sono abrogati.

5. Gli eventi culturali di cui alle domande di contributo presentate nel 2013 ai sensi dei commi 59 e 60 dell'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), possono essere svolti anche nel corso del 2016 e il termine di rendicontazione dei contributi concessi per l'annualità 2013 è fissato perentoriamente al 31 gennaio 2017 [14].

6. All'articolo 26 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Piano delle priorità di intervento stabilisce quali iniziative previste dalla presente legge sono ritenute prioritarie, quante risorse sono destinate a ciascun settore o gruppo di intervento e i criteri per l'utilizzo delle risorse.»;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

7. [Al comma 33 dell'articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), le parole «di cui agli articoli 32 ter e 33» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 32, 32 ter e 33»] [15].

8. [La disposizione di cui al comma 7 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge] [16].

9. All'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, dopo le parole «specifiche convenzioni», è inserita la seguente: «triennali»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato annualmente il programma degli interventi, in attuazione di quanto stabilito nella convenzione triennale di riferimento.».

10. Alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 9 le parole «programma triennale» sono sostituite dalle seguenti: «bando annuale»;

b) al comma 4 dell'articolo 9 le parole «Con regolamento, approvato previo parere del Comitato previsto all'articolo 10 e della Commissione consiliare competente,» sono sostituite dalle seguenti: «Con il bando annuale di cui al comma 1,»;

c) l'articolo 11 è abrogato.

11. Al fine di agevolare il superamento dei pregiudizi economici connessi alle intervenute modifiche della disciplina del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 1° luglio 2014 (Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 ), l'Amministrazione regionale rinuncia ai propri diritti di credito derivanti dalla mancata restituzione dell'anticipazione di cassa dell'incentivo statale concessa nel 2015 ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), all'Associazione culturale Nuova Compagnia di Prosa di Trieste, nonché agli eventuali interessi già maturati.

12. Al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013 le lettere c), e) ed h) sono abrogate.

13. Al comma 14 dell'articolo 6 della legge regionale 20/2015 le parole «previsti dalla normativa vigente in materia di valorizzazione del patrimonio culturale» sono sostituite dalle seguenti: «concessi dalla Direzione competente in materia di beni culturali».

14. Al comma 19 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole «3 settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

15. Per consentire l'uso ottimale delle risorse disponibili a valere sulle assegnazioni statali per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), relative agli esercizi 2012, 2013 e 2014, i soggetti beneficiari dei progetti già approvati dalla Giunta regionale possono, nell'ambito delle tipologie e dei criteri definiti dal Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 3 della legge 38/2001, presentare, entro la data del 31 maggio 2016, una proposta di variazione di tali progetti con modifiche a contenuti e attività previste, anche prevedendo un progetto unitario riferito alle annualità indicate e l'attuazione dello stesso in forma associata tra più amministrazioni pubbliche locali.

16. Le proposte di variazione di cui al comma 15 sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza linguistica slovena.

17. Tutti gli interventi a valere sulle assegnazioni statali riferite agli esercizi 2012, 2013 e 2014 devono essere conclusi entro il 31 dicembre dell'anno 2018.

18. Alla liquidazione del saldo dei contributi annui a sostegno dell'attività istituzionale degli enti di cui agli articoli 6, comma 9, e 18, commi 3, 4, 5 e 6, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), si provvede, compatibilmente con i vincoli derivanti dal patto di stabilità e di crescita, a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.

19. In considerazione dei termini di presentazione delle domande relative ai contributi di cui all'articolo 18, commi 8 e 9, della legge regionale 26/2007, a valere sugli stanziamenti definiti per l'esercizio 2015 in base alla Tabella O allegata alla legge regionale 27/2014, sono ammesse a rendicontazione le spese sostenute anche prima della presentazione della domanda, purché riferite allo svolgimento delle attività indicate e realizzate nell'esercizio 2015.

20. Alla legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) [la lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 è abrogata] [17];

b) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 le parole «la gestione triennale» sono sostituite dalle seguenti: «progetti o programmi triennali di iniziative e attività»;

c) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica «Finanziamento per la gestione di teatri di ospitalità e di teatri di produzione» è sostituita dalla seguente: «Finanziamento per teatri di ospitalità e teatri di produzione»;

2) al comma 1 le parole «la gestione triennale» sono sostituite dalle seguenti: «progetti o programmi triennali di iniziative e attività»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.»;

d) il comma 3 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«3. L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, sostiene, tramite finanziamento annuale, progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale.»;

e) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole «di notevole prestigio» e le parole «prevalentemente in ambito regionale» sono soppresse;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, la Regione concede incentivi a fronte di progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, proposte da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo.»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. In attuazione del comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.».

21. Alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), la parola «Filologijche» è sostituita dalla seguente: «Filologjiche».

22. L'Amministrazione regionale d'intesa con la Provincia di Gorizia provvede alla ridefinizione dell'accordo "Carso 2014". Le risorse conseguentemente resesi disponibili vengono utilizzate per far fronte agli impegni derivanti dalla sottoscrizione dell'accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza, restauro conservativo e ripristino del decoro dei siti rientranti nel programma "I luoghi della memoria - Regione Friuli Venezia Giulia".

23. Al fine di assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale degli impianti sportivi e la loro fruibilità, nonché per lo sviluppo e ammodernamento degli stessi, trovano applicazione anche in relazione a interventi ricadenti sul territorio regionale le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 303, 304 e 305, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014).

23 bis. L'approvazione del progetto da parte della Conferenza dei servizi decisoria di cui all'articolo 1, comma 304, lettera b), della legge 147/2013, sostituisce a ogni effetto, a eccezione dei provvedimenti riguardanti la titolarità dei beni, i visti, i pareri, le autorizzazioni e le concessioni di organi regionali o locali, costituisce, ove necessario, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori [18].

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconfermare al Comune di Sauris il contributo decennale costante di 14.000 euro annui concesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), con decreto n. 3881/Cult 5SP di data 8 novembre 2005 e confermato con decreto n. 1675/CULT di data 20 giugno 2014, per la realizzazione dei nuovi lavori di "costruzione delle nuove scuderie e manutenzione straordinaria maneggio in località Velt".

25. Per le finalità di cui al comma 24, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016, il Comune di Sauris presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo, corredata del cronoprogramma dell'intervento.

26. Ai sensi del comma 24, il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.

27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconfermare al Comune di Paluzza il contributo decennale costante di 5.250 euro annui concesso nell'esercizio 2007 ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 8/2003, e confermato nell'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 18/2013, per la realizzazione dei lavori di "completamento dei nuovi spogliatoi campo sportivo di Timau".

28. Per le finalità di cui al comma 27 il Comune di Paluzza presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di riconferma del contributo, corredata del cronoprogramma dell'intervento, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016.

29. Ai sensi del comma 27, il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a riconfermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.

 

     Art. 4. (Istruzione, formazione, lavoro e politiche giovanili)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), è inserito il seguente:

«1 bis. Sono ammesse al contributo anche le spese sostenute nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 13/2004 è inserito il seguente:

«1 bis. Sono ammesse al contributo le spese dei primi tre anni di attività professionale in forma associata o societaria, anche se sostenute nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.».

3. [Il comma 3 quater dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), è sostituito dal seguente:

«3 quater. Per gli anni scolastici 2014-2015 e 2015-2016 il termine di presentazione delle domande è fissato rispettivamente al 30 aprile 2015 e al 30 aprile 2016.»] [19].

4. [Il comma 48 quinquies dell'articolo 16 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), è sostituito dal seguente:

«48 quinquies. Per gli anni scolastici 2014-2015 e 2015-2016 il termine di presentazione delle domande è fissato rispettivamente al 30 aprile 2015 e al 30 aprile 2016.»] [20].

5. [Al comma 14 dell'articolo 7 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio), le parole «dal 2012-2013 al 2015-2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012-2013 al 2016-2017»] [21].

6. [All'articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «con deliberazione della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «con regolamento regionale di cui al comma 4 bis»;

b) al secondo periodo del comma 3 le parole «entro novanta giorni dalla ricezione dei dati del riparto dall'Ufficio scolastico regionale» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini e modalità stabiliti dal regolamento regionale di cui al comma 4 bis» e al terzo periodo del comma 3 le parole «entro e non oltre novanta giorni dall'avvenuta richiesta di restituzione» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini e modalità stabiliti dal regolamento regionale di cui al comma 4 bis»;

c) al comma 3 bis le parole «entro e non oltre novanta giorni dall'avvenuta comunicazione da parte della Regione alle istituzioni scolastiche» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini e modalità stabiliti dal regolamento regionale di cui al comma 4 bis»;

d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4 bis. Con regolamento regionale, emanato previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti i criteri di assegnazione, i termini e le modalità di attuazione dell'intervento di cui al comma 1.

4 ter. L'Amministrazione regionale rinuncia agli interessi maturati dopo l'1 ottobre 2014 per il ritardo nella restituzione delle anticipazioni di cassa di cui al comma 1 concesse per gli anni 2013 e 2014.»] [22].

7. [Con riferimento ai contributi concessi ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 1 bis e 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), le istituzioni scolastiche sono autorizzate a presentare i rendiconti relativi all'anno scolastico 2014-2015 entro la data del 31 gennaio 2016] [23].

8. [Alla legge regionale 12 giugno 1984, n. 15 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma dell'articolo 1 le parole «Friuli - Venezia Giulia» sono soppresse;

b) al primo comma dell'articolo 4 le parole «con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore al lavoro, assistenza sociale ed emigrazione di concerto con l'Assessore all'istruzione, alla formazione professionale, alle attività e beni culturali,» sono soppresse;

c) il primo comma dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«1. Le domande intese a ottenere i contributi di cui alla presente legge devono essere presentate alla Direzione centrale competente in materia di istruzione entro il 31 gennaio di ogni anno scolastico, eccezion fatta per le domande relative al punto e) dell'articolo 3, che possono essere proposte anche in deroga al termine predetto, al verificarsi della necessità urgente di manutenzione o di riparazione, purché prima dell'adozione del decreto di riparto dei fondi.»] [24].

9. [All'articolo 7 della legge regionale 14/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'Amministrazione regionale, in raccordo con quanto previsto dall'articolo 1 commi 56, 57 e 58, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), concernenti l'adozione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca di un Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), intende incrementare l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle le scuole del territorio regionale per migliorare le competenze digitali degli studenti e per rendere la tecnologia digitale uno degli strumenti didattici di costruzione delle competenze.»;

b) dopo il comma 6 come sostituito dalla lettera a) sono inseriti i seguenti commi:

«6 bis. Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), la Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, il Programma regionale per la scuola digitale, di durata triennale, avente a oggetto:

a) interventi relativi alla connettività e ai relativi servizi di rete regionali adeguati alle diverse tipologie di scuola;

b) interventi relativi al sostegno dell'innovazione metodologica e didattica riguardanti la Scuola digitale presso le istituzioni scolastiche regionali;

c) interventi a sostegno degli investimenti per la dotazione tecnologica e informatica delle istituzioni scolastiche previsti dall'articolo 6 della legge regionale 8 maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli Venezia Giulia);

d) interventi relativi alla formazione degli operatori presso le scuole regionali a sostegno del ruolo attivo degli insegnanti e degli studenti nei processi di apprendimento e di costruzione delle conoscenze digitali nella didattica;

e) interventi relativi alla dematerializzazione dei procedimenti amministrativi nelle istituzioni scolastiche regionali;

f) iniziative attuate dalle società partecipate della Regione.

6 ter. Al fine di giungere alla definizione del Programma di cui al comma 6 bis, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi o protocolli di intesa con le scuole regionali singole o in reti, le Università regionali, l'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, le società partecipate della Regione, e altri enti pubblici e istituzioni private aventi competenze in materia di Scuola digitale. Gli schemi di accordo o protocollo di intesa sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione.»] [25].

10. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 28 marzo 1988, n. 15 (Interventi a favore del Consorzio per la «Scuola Mosaicisti del Friuli»), è sostituito dal seguente:

«1. Per sostenere lo svolgimento dell'attività didattica della Scuola Mosaicisti del Friuli, la Regione è autorizzata ad assegnare al Consorzio una sovvenzione annua di importo fissato con norma di legge finanziaria. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda con contestuale erogazione di un anticipo nella misura dell'80 per cento del contributo stesso e il saldo è erogato ad approvazione del rendiconto dell'anno precedente. È fatto obbligo al Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli di presentare alla Regione, entro il termine fissato dal decreto di concessione, nelle forme previste dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il rendiconto della sovvenzione concessa per l'anno precedente, unitamente a copia della deliberazione dell'organo competente di approvazione del bilancio consuntivo dell'anno di riferimento del contributo e a una relazione sull'attività realizzata con il contributo concesso.».

11. All'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2010 n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 43 le parole «Distretto tecnologico navale e nautico del Friuli Venezia Giulia - Ditenave» sono sostitute dalle seguenti: «mareTC FVG- Maritime Technology Cluster FVG»;

b) dopo il comma 43 sono inseriti i seguenti:

«43 bis. Per le finalità di cui all'articolo 29, comma 2 bis, della legge regionale 26/2005 sono ammissibili a finanziamento le attività di:

a) rappresentanza e partecipazione alle reti locali di aggregazione e ai gruppi di lavoro costituiti in attuazione della Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

b) networking e animazione territoriale anche in sinergia con gli altri soggetti territoriali già attivi su ambiti analoghi, per il coinvolgimento e la partecipazione al Distretto dell'innovazione di potenziali attori interessati e per lo sviluppo di progettualità future nell'area di specializzazione di competenza;

c) osservatorio tecnologico e formativo per l'ampliamento e l'approfondimento della mappatura delle competenze del sistema territoriale, di raccolta delle necessità attese dagli attori territoriali in termini di formazione e sviluppo anche in un'ottica di implementazione della Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione nell'area di specializzazione di competenza;

d) animazione per l'incontro tra domanda e offerta di ricerca e innovazione (call for ideas) in un'ottica di collaborazione con i parchi scientifici e tecnologici per la creazione di percorsi di open innovation nell'area di specializzazione di competenza;
e) valorizzazione della formazione anche con la partecipazione ai poli tecnico professionali afferenti agli ambiti settoriali di competenza;

f) collaborazione con il sistema universitario regionale al fine di garantire negli ambiti settoriali di riferimento un'ampia diffusione delle opportunità afferenti la ricerca e l'alta formazione offerte dal sistema universitario stesso anche per il rafforzamento della collaborazione tra il sistema scientifico e le imprese;

g) divulgazione della conoscenza degli ambiti settoriali di competenza anche mediante l'attivazione di sinergie con gli attori culturali del territorio;

h) partecipazione alle attività dei Cluster Tecnologici Nazionali di riferimento, alle piattaforme tecnologiche nazionali ed europee di riferimento e networking a livello macro-regionali con la finalità di conseguire un ambito strutturato a livello territoriale di confronto allargato anche in un'ottica di implementazione della strategia dell'Unione europea per la Regione Alpina (EUSALP) e della Strategia dell'Unione europea per la Regione Adriatico - ionica (EUSAIR);

i) partecipazione a iniziative e programmi nazionali e internazionali finalizzati all'ampliamento della rete di relazioni utili al territorio.

43 ter. Le attività di cui al comma 43 bis devono essere previste in un documento di programmazione strategica approvato dai competenti organi del soggetto gestore del Distretto dell'innovazione.».

c) Il comma 44 è sostituito dal seguente:

«44. Il riparto delle risorse a favore dei soggetti gestori dei distretti di cui al comma 43 è stabilito con decreto del Direttore competente in materia di ricerca e alta formazione come segue:

a) per il 20 per cento delle risorse stanziate sulla base degli oneri sostenuti per il personale non di ricerca dipendente dei soggetti medesimi nell'anno precedente;

b) per l'80 per cento delle risorse stanziate in misura uguale tra i due soggetti.».

12. Al comma 2 quater dell'articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), le parole «Distretto tecnologico e navale del Friuli Venezia Giulia-Ditenave» sono sostituite dalle seguenti: «Cluster MareTC FVG- Maritime Technology Cluster FVG».

13. I commi 1 e 2 dell'articolo 24 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29 (Assestamento del bilancio 1990), sono abrogati.

14. Le disposizioni di cui al comma 13 non si applicano ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima.

15. Al comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), la parola «pluriennali» è soppressa e dopo le parole «legge regionale 1/2005» sono aggiunte le seguenti: «e all'articolo 4 della legge regionale 15/2005, commi 26, 27 e 28».

16. [Il terzo comma dell'articolo 4 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 18, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2012), al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dal sesto comma dell'articolo 1, la Regione è autorizzata a prevedere, nell'ambito della propria attività regolamentare e amministrativa, disposizioni specifiche volte a favorire lo svolgimento di percorsi formativi in lingua veicolare slovena anche prevedendo delle deroghe al numero minimo di partecipanti e garantendo la sostenibilità economica del percorso.»] [26].

 

     Art. 5. (Salute e politiche sociali)

1. Per gli enti del Servizio sanitario regionale è istituito, in attuazione dell'articolo 12, comma 10, lettera a), del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comitato etico unico regionale.

2. Al comitato etico di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministero della salute 8 febbraio 2013 (Criteri per la composizione ed il funzionamento dei comitati etici). La composizione del comitato è definita con deliberazione della Giunta regionale e la nomina con decreto del direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia.

3. I comitati etici in essere presso gli enti del Servizio sanitario regionale alla data del 31 dicembre 2015 decadono con la nomina del comitato di cui al comma 1.

4. L'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 14 (Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico " Burlo Garofolo " di Trieste e " Centro di riferimento oncologico " di Aviano), è abrogato.

5. Il comma 12 dell'articolo 8 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali), è abrogato.

6. La lettera f) del comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), è abrogata.

7. All'articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate"), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «Consulta regionale delle associazioni dei disabili» sono sostituite dalle seguenti: «Consulta regionale delle associazioni di persone disabili e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia»;

b) al comma 2 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e bis) sostiene le attività di coordinamento, formazione, divulgazione e disseminazione delle associazioni che la costituiscono.»;

c) al comma 4 dopo le parole «di funzionamento» sono aggiunte le seguenti: «, sue e delle sue strutture provinciali».

8. Al comma 7 bis dell'articolo 14 ter della legge regionale 41/1996 le parole «anticipazione sugli importi spettanti per le medesime finalità dell'esercizio successivo» sono sostituite dalle seguenti: «risorse aggiuntive da ripartire per le medesime finalità nell'esercizio finanziario successivo».

9. L'articolo 11 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale), è abrogato.

10. Il programma per la realizzazione di strutture per le cure palliative (Hospice) integrate nella rete di assistenza ai malati terminali, di cui al decreto del Ministero della salute 25 settembre 2002 è assicurato dall'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale", subentrata all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" per effetto dell'articolo 5, comma 7, della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria).

11. Nell'ambito dell'attività di controllo sulle fondazioni ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39 (Modificazioni ed integrazioni alla normativa regionale in materia di organizzazione e di personale), il Commissario straordinario viene nominato dalla Giunta regionale.

12. All'articolo 4 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5 bis. Il SIIR, per le prestazioni erogate per conto della Regione ed esclusivamente per le componenti tecnologiche e funzionali direttamente interessate, si può riferire anche ai medici di medicina generale, ai medici specialisti e ai pediatri di libera scelta convenzionati, alle strutture private sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 50 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), e alle farmacie aventi sede nel territorio regionale.»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le modalità attuative del Programma triennale da parte dei soggetti, o loro organizzazioni rappresentative, di cui ai commi 5 e 5 bis sono disciplinate da accordi stipulati con la Regione.»;

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7 bis. I soggetti richiedenti di cui al comma 5 bis, laddove non diversamente stabilito, si fanno carico degli oneri per le componenti tecnologiche e funzionali necessarie all'erogazione delle prestazioni per conto della Regione.».

13. L'articolo 5 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), è sostituito dal seguente:

«Art. 5

(Funzioni dei Comuni e delle Aziende per l'assistenza sanitaria in materia di esercizi farmaceutici)

1. Ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), i Comuni, sentiti l'Azienda per l'assistenza sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, individuano, secondo i criteri fissati dalla normativa vigente, le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.

2. Ciascun Comune provvede alla revisione del numero di farmacie spettanti nel proprio territorio, entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel Comune pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica, e ne dà comunicazione all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio.

3. La Regione individua, sentita l'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio, le farmacie di cui all'articolo 1 bis della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), nei luoghi ad alto transito secondo i criteri fissati dalla normativa vigente e ne dà comunicazione all'Azienda stessa.

4. Le Aziende per l'assistenza sanitaria assicurano le seguenti funzioni:

a) nell'ambito della procedura di revisione delle sedi farmaceutiche di cui ai commi 1, 2 e 3, esercitano le funzioni di impulso, controllo e potere sostitutivo sui Comuni e redigono un atto ricognitivo complessivo delle sedi farmaceutiche dei Comuni afferenti al proprio territorio;

b) l'istituzione dei dispensari farmaceutici;

c) l'istituzione di farmacie succursali;

d) il decentramento delle farmacie ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico);

e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali, comprese quelle di cui ai commi 1, 2 e 3 relativamente ai Comuni afferenti al territorio di propria competenza;

f) la nomina della commissione, composta secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente intendendosi sostituiti i funzionari dipendenti della Regione con i funzionari in servizio presso le Aziende per l'assistenza sanitaria, l'approvazione della graduatoria e il conferimento della sede di cui alla lettera e);

g) l'assegnazione ai Comuni della titolarità di farmacie ai sensi dell'articolo 9 della legge 475/1968, come modificato dall'articolo 10 della legge 362/1991, e dell'articolo 10 della medesima legge 475/1968 .».

14. Gli articoli 6 e 6 bis della legge regionale 43/1981 sono abrogati.

15. In via di interpretazione autentica dei commi 4 e 5 dell'articolo 11 della legge regionale 17/2014, la locuzione «con le modalità previste dalla legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali)» si intende anche con l'affidamento di tutti i poteri di gestione nonché la rappresentanza degli enti cui sono preposti, riservati ai direttori generali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ).

16. In via di interpretazione autentica dell'articolo 8, commi 2 e seguenti, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), la rappresentanza e le funzioni attribuite nella gestione dei rapporti obbligatori e del contenzioso relativo a tutti i rapporti obbligatori insorti durante la pregressa gestione delle unità sanitarie locali si intendono attribuiti anche ai commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale incaricati ai sensi della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali).

17. Alla fine del comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), è aggiunto il seguente periodo: «I suddetti oneri fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 4721 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018.».

18. All'articolo 4 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il detentore di animali di affezione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al regolamento previsto all'articolo 36, è tenuto a:

a) garantire il ricovero adeguato alla specie;

b) rifornire l'animale di cibo e acqua necessari alla specie;

c) assicurare il benessere fisico ed etologico e la prevenzione e le cure sanitarie adeguate alla specie;

d) rispettare le caratteristiche fisiologiche e comportamentali dell'animale adibito alla riproduzione, garantendo il rispetto della salute e del benessere della progenitura e della femmina gravida o allattante;

e) consentire l'esercizio fisico adeguato alla specie;

f) impedire la fuga in relazione alla specie e rispettare gli obblighi dell'uso del guinzaglio e della museruola ove previsto;

g) adottare modalità idonee a tutela di terzi e di altri animali da danni e aggressioni;

h) assicurare la pulizia dell'ambiente di vita dell'animale;

i) trasportare l'animale in modo adeguato alla specie.»;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5 bis. Le strutture di ricovero e custodia devono essere delle dimensioni minime indicate nel regolamento di cui all'articolo 36. Il termine per l'adeguamento a tali dimensioni delle strutture esistenti non potrà essere antecedente al 31 agosto 2016.».
19. Alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 6 le parole «all'installazione» sono sostituite dalle seguenti: «la nuova installazione»;

b) dopo il comma 2 dell'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

«2 bis. Ai fini della presente legge per nuova installazione si intende il collegamento degli apparecchi di cui al comma 1 alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data successiva alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, relativa alla determinazione della distanza da luoghi sensibili.

2 ter. Sono equiparati alla nuova installazione:

a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;

b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;

c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.

2 quater. È comunque sempre ammessa, nel corso di validità del contratto per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito già installati, la sostituzione dei medesimi per vetustà o guasto.»;

c) dopo il comma 7 dell'articolo 6 è inserito il seguente:

«7 bis. Su ogni apparecchio per il gioco lecito deve essere indicata, in modo che risulti chiaramente leggibile:

a) la data del collegamento alle reti telematiche di cui al comma 2 bis;

b) la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi.»;

d) dopo il comma 8 dell'articolo 6 è inserito il seguente:

«8 bis. È vietato consentire ai minori di anni 18 l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c-bis), del regio decreto 773/1931.»;

e) al comma 1 dell'articolo 9 le parole «commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 3 e 8 bis»;

f) dopo il comma 2 dell'articolo 9 è inserito il seguente:

«2 bis. Fatte comunque salve le sanzioni previste dai commi 1 e 2, la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 6, comma 7 bis, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di 500 euro. La medesima sanzione si applica anche nell'ipotesi in cui sia stata indicata una data non veritiera di collegamento alle reti telematiche di cui all'articolo 6, comma 2 bis.».

20. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il rimborso delle spese sostenute per l'assicurazione dei volontari e, nella misura massima del 50 per cento, per l'assicurazione dei veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato adattati per il trasporto delle persone disabili, purché l'adattamento del veicolo sia annotato sulla carta di circolazione;».

21. Al solo fine di salvaguardare l'accesso al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, ai sensi dell'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 42, comma 6, della legge regionale 23/2012, i soggetti iscritti nei registri istituiti dall'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disposizioni particolari concernenti interventi nel settore sanitario), e dall'articolo 13, comma 18, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), mantengono l'efficacia dell'iscrizione in tali registri fino al completamento della procedura di iscrizione nei nuovi registri previsti dalla legge regionale 23/2012, purché essa avvenga entro il termine del 31 dicembre 2015.

22. Al comma 1 bis dell'articolo 16 della legge regionale 12/1995 le parole «iscritte nel registro generale» sono sostituite dalle seguenti: «e di promozione sociale iscritte nei registri».

23. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), le parole «, ad esclusione dei consiglieri comunali e provinciali» sono soppresse.

 

     Art. 6. (Sistema delle autonomie e norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della regione)

1. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo finanziario in termini di competenza mista per l'esercizio 2015, e per la successiva comunicazione dei dati raccolti al Ministero dell'economia e delle finanze, gli enti locali sono tenuti a inviare, entro il termine perentorio del 20 marzo 2016, alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità che saranno comunicati dalla struttura regionale stessa. In caso di mancato rispetto del termine sopra indicato, si applicano le sanzioni previste dal comma 2.

2. Nei confronti degli enti locali soggetti al patto di stabilità nell'anno 2015 continua a trovare applicazione, in materia di sanzioni in caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, quanto previsto nell'articolo 20, commi 10 e 11, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), nel testo previgente rispetto alle modifiche apportate dalla presente legge.

3. In via straordinaria per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 18/2015, i termini di approvazione dei documenti contabili fondamentali possono essere differiti con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze.

4. [Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) gli interventi in materia di sicurezza relativi a progetti locali dei Comuni, singoli o associati, dotati di un corpo di polizia locale;»] [27].

5. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le parole «e include il contenuto del documento unico di programmazione di cui all'articolo 170 del decreto legislativo 267/2000» sono soppresse.

6. [Dopo il comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 26/2014 è aggiunto il seguente:

«3 bis. Gli organi e gli uffici delle Unioni e dei rispettivi Comuni collaborano assicurando, in particolare, il reciproco scambio di documenti e informazioni, in modo da garantire la costituzione e l'operatività delle Unioni nei termini previsti dalla presente legge.»] [28].

7. Alle Comunità montane, fino alla loro soppressione, per quanto non diversamente disciplinato dalla normativa regionale, trovano applicazione per quanto compatibili le disposizione della legge regionale 18/2015 riferite agli enti locali.

8. Alla legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 9 dell'articolo 14 è inserito il seguente:

«9 bis. Non beneficiano del riparto del fondo di cui al comma 9, lettera a), totalmente o nella misura indicata dalla legge o da regolamento regionale, gli enti locali che non trasmettono nei modi e nei tempi previsti i dati in loro possesso necessari per la determinazione e la quantificazione dell'assegnazione spettante.»;

b) al comma 3 dell'articolo 26 le parole «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse;

c) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 45 dopo le parole «parte di Unione territoriale intercomunale» sono inserite le seguenti: «di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 26/2014» e dopo le parole «capacità fiscale» sono aggiunte le seguenti: «; la concessione e l'erogazione delle risorse è subordinata all'adesione all'Unione territoriale intercomunale»;

d) al comma 1 dell'articolo 46 le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre»;

e) al comma 3 dell'articolo 46 le parole «Per l'attivazione dall'1 gennaio 2016 delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a), c), d) e m), della legge regionale 26/2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'attivazione delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a), c), d) e m), della legge regionale 26/2014, entro il termine di cui al medesimo articolo 26, comma 1, come prorogato dall'articolo 29, comma 1, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti)»;

f) al comma 4 dell'articolo 46 le parole «Per l'attivazione dall'1 gennaio 2016 di ogni funzione aggiuntiva, rispetto al numero minimo di cinque previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 26/2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'attivazione di ogni funzione aggiuntiva rispetto al numero minimo di cinque previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 26/2014, entro il termine di cui al medesimo articolo 26, comma 1, come prorogato dall'articolo 29, comma 1, della legge regionale 26/2015»;

g) al comma 7 dell'articolo 46 le parole «Per l'attivazione dall'1 gennaio 2016 della funzione di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), della legge regionale 26/2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'attivazione delle funzioni di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), della legge regionale 26/2014 entro il termine di cui al medesimo articolo 27, comma 1, come prorogato dall'articolo 29, comma 1, della legge regionale 26/2015»;

h) al comma 1 dell'articolo 48 le parole «Dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Dal termine di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, della legge regionale 26/2014, come prorogato dall'articolo 29, comma 1, della legge regionale 26/2015»;

i) dopo l'articolo 50 è inserito il seguente:

«Art. 50 bis. (Norma transitoria in materia di servizio di tesoreria)

1. Qualora non diversamente previsto dallo statuto, fino al completamento delle procedure per l'individuazione del tesoriere dell'Unione, la stessa si avvale del servizio di tesoreria del Comune con il maggior numero di abitanti.»;

j) al comma 1 dell'articolo 66 le parole «dell'ultimo trimestre del 2015 e di quelle del 2016» sono soppresse;

k) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 66 dopo le parole «Conferenza dei Sindaci» sono inserite le seguenti: «fino alla costituzione dell'Unione territoriale intercomunale e dall'Assemblea dell'Unione dopo la costituzione di detto ente»;

l) al comma 3 dell'articolo 66 dopo le parole «L'Unione territoriale intercomunale» sono inserite le seguenti: «, dal termine di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, della legge regionale 26/2014, come prorogato dall'articolo 29, comma 1, della legge regionale 26/2015,».

9. L'organo di revisione economico-finanziaria delle Comunità montane, eventualmente scaduto o in scadenza, resta in carica sino alla soppressione delle medesime.

10. All'articolo 13 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 10 è sostituita dalla seguente: «c) documenti contabili fondamentali e relative variazioni;»;

b) alla lettera h) del comma 10 le parole «del Collegio dei revisori» sono sostituite dalle seguenti: «dell'organo di revisione».

11. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 18/2015 dopo la parola «fondo» sono inserite le seguenti: «per il risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale».

12. Per effetto delle previsioni contenute nella legge di stabilità statale per l'anno 2016 relative al concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le stesse trovano applicazione, nei confronti degli enti locali, unitamente agli articoli 18, 19 e 20 così come modificati dalla presente legge, e 21, 22 e 23 della legge regionale 18/2015, in attesa della completa attuazione della disciplina dettata dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della legge regionale 18/2015 .

13. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 18/2015 è sostituita dalla seguente:

«a) a conseguire un saldo non negativo, tra le entrate finali e le spese finali, secondo le modalità previste dalla normativa statale e nel rispetto dei Protocolli d'Intesa Stato-Regione;».

14. All'articolo 20 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Equilibri di bilancio»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'equilibrio di bilancio è disciplinato dalla normativa statale.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini del concorso degli enti locali della Regione alla manovra complessiva di finanza pubblica, la Regione riconosce agli enti locali del proprio territorio spazi finanziari verticali di spesa secondo quanto previsto dalla normativa statale.»;

d) il comma 4 è soppresso;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con deliberazione della Giunta regionale:

a) sono definiti i termini e le modalità della cessione degli spazi finanziari di cui al comma 3, nonché la gestione degli eventuali spazi orizzontali;

b) sono fornite indicazioni relative alla modulistica, nonché definiti i termini e le modalità del monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dal presente articolo per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, in modo da assicurare gli adempimenti a favore dello Stato, entro i tempi dallo stesso definiti.»;

f) al comma 6 le parole «gli obiettivi specifici in termini di saldo finanziario di competenza mista a carico dei singoli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «l'obiettivo di saldo di cui al comma 1 a carico dei singoli enti locali»;

g) al comma 7 le parole «degli obiettivi» sono sostituite dalle seguenti: «dell'obiettivo di saldo»;

h) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Per il monitoraggio degli adempimenti previsti dal presente articolo, gli enti locali inviano annualmente alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali le informazioni relative ai dati a consuntivo entro trenta giorni dal termine ultimo per l'approvazione del rendiconto di gestione e comunque nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa statale, per assicurare gli adempimenti a favore dello Stato. Il mancato invio dei dati a consuntivo entro il termine indicato al periodo precedente comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo. Periodicamente gli enti locali inviano le informazioni concernenti i dati relativi al saldo di cui al comma 1.»;

i) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9 bis. In caso di mancato conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), si applicano le sanzioni previste dalla disciplina statale.»;

j) l'alinea del comma 10 è sostituito dal seguente: «In caso di mancato conseguimento anche di uno solo degli obiettivi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b) e c), gli enti locali nell'esercizio successivo:»;

k) al comma 11 le parole «l'obiettivo» sono sostituite dalle seguenti: «il saldo»;

l) al comma 12 le parole «ai commi 10 e 11» sono sostituite dalle seguenti: «dal presente articolo»;

m) al comma 13 le parole «annuale e pluriennale» sono soppresse;

n) il comma 14 è soppresso;

o) al comma 15 le parole «del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito» sono sostituite dalle seguenti: «dei risultati conseguiti» e le parole «comma 10» dalle seguenti: «presente articolo».

15. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 18/2015 gli enti locali sono tenuti a ridurre il proprio debito residuo nel triennio 2016-2018 dello 0,5 per cento rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell'anno precedente.

16. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 18/2015 il triennio cui fare riferimento per gli anni 2016, 2017 e 2018 è quello relativo agli anni dal 2011 al 2013.

17. La tempistica per la conclusione e per la rendicontazione degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 11, comma 35, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), è fissata rispettivamente al 30 giugno 2016 e al 30 settembre 2016.

18. Nelle more della costituzione delle Unioni territoriali intercomunali, lo scioglimento di una associazione intercomunale o di una unione di Comuni di cui alla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), prima della scadenza della durata minima di sei anni e a partire dal 31 dicembre 2015, non comporta il recupero dell'incentivo straordinario di cui all'articolo 27 della legge regionale 1/2006 .

19. Il termine di presentazione della rendicontazione relativa alla realizzazione di impianti fotovoltaici con l'utilizzo delle economie residue dell'accordo quadro stipulato in data 11 novembre 2009 tra la Regione e la Comunità montana del Torre Natisone e Collio e vari Comuni della Regione, a valere sulle risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale dell'anno 2008, è fissato al 31 gennaio 2016.

20. Il termine di presentazione della rendicontazione, relativa all'intervento complementare di ricuciture e connessioni puntuali di tratti di reti provinciali o comunali sulle tratte delle ciclovie regionali, da realizzare con l'utilizzo delle economie residue dell'accordo quadro stipulato in data 11 novembre 2009 tra la Regione e i Comuni di Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Manzano, Moimacco, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco, Remanzacco e San Giovanni al Natisone, a valere sulle risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale dell'anno 2008, è fissato al 31 marzo 2016.

21. Al comma 43 dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole «28 febbraio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2017».

22. Il termine di rendicontazione relativo all'intervento di realizzazione di un percorso ciclabile intercomunale, finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007, previsto nell'accordo quadro stipulato in data 20 aprile 2009 fra la Regione e l'Associazione intercomunale tra i Comuni di Arzene, San Martino al Tagliamento e Valvasone, è fissato al 30 aprile 2016.

23. Il termine di rendicontazione relativo all'intervento di realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali, finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007 e previsto nell'accordo quadro stipulato in data 8 luglio 2008 fra la Regione e l'Associazione intercomunale del bacino del Cellina Meduna tra i Comuni di Cordenons, San Giorgio della Richinvelda, San Quirino e Zoppola, è fissato al 31 dicembre 2018 [29].

24. Il termine di conclusione e rendicontazione dell'intervento di competenza del Comune di Sedegliano, finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007 e previsto nell'accordo quadro stipulato in data 4 agosto 2008 tra la Regione e i Comuni dell'Associazione intercomunale del "Medio Friuli", è fissato al 30 giugno 2019 [30].

25. Dopo il comma 4 dell'articolo 44 della legge regionale 26/2014 sono aggiunti i seguenti:

«4 bis. La Centrale unica di committenza regionale, quando opera in qualità di soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 89/2014, provvede alle acquisizioni di beni e servizi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dell'analisi effettuata dal Tavolo nazionale dei soggetti aggregatori come previsto dal citato articolo 9, comma 3, o altrimenti individuati dalla Giunta regionale, anche avvalendosi delle strutture competenti di EGAS, di cui all'articolo 7 della legge regionale 17/2014, o di altro soggetto competente per materia sulla base di specifico rapporto di avvalimento.

4 ter. Con deliberazione della Giunta regionale vengono definiti i criteri e le modalità per l'esercizio dell'avvalimento di cui al comma 4 bis.».

26. All'articolo 28 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2015 per spese da sostenere fino al 31 dicembre 2016»;

b) al comma 2 le parole «in materia di autonomie locali» sono soppresse.

27. Dopo il comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 26/2015 è aggiunto il seguente:

«2 bis. I Comuni aderenti esprimono il proprio parere sulla proposta di deliberazione del bilancio dell'Unione entro i trenta giorni antecedenti al termine di avvio da parte delle Unioni delle funzioni comunali; decorso detto termine l'Assemblea dell'Unione delibera prescindendo dai pareri.».

28. Ai consorzi di cui all'articolo 35 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia e istituzione degli enti di decentramento regionale), per quanto non diversamente disciplinato dalla normativa regionale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 18/2015 riferite agli enti locali [31].

29. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, i consorzi di cui al comma 28 assicurano il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio 2011-2013, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali [32].

30. Alle unioni di Comuni costituite ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 1/2006, qualora non sciolte alla data dell'1 gennaio 2016 e fino al loro scioglimento, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 22 della legge regionale 18/2015.

31. Al fine di garantire il necessario supporto nell'accompagnamento del processo di riordino del sistema delle Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia, attraverso interventi per la formazione strategica del personale e degli amministratori degli enti coinvolti che consentano di coordinare gli obiettivi di riordino istituzionale, le iniziative formative previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), possono essere realizzate dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI FVG anche nel corso del 2016 a valere sulle risorse finanziarie già assegnate nel 2015.

32. La previsione di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 122/2010, non si applica agli incarichi aventi natura professionale, compresi quelli concernenti i revisori dei conti, presso enti locali diversi da quelli in cui si svolge il mandato pubblico.

33. All'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 49 è sostituto dal seguente:

«49. Fino alla completa riforma della legislazione regionale in materia di enti locali e in attesa del superamento della Provincia, trova applicazione l'ulteriore disciplina statale in materia di vincoli e divieti per il contenimento della spesa delle Province salvo quanto previsto al comma 49 bis. Sono escluse dai vincoli e dai divieti le spese sostenute dalle Province per la tutela delle lingue minoritarie di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e alla legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), la promozione di attività socialmente utili finanziate dalla Regione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ), lavori di pubblica utilità di cui all'articolo 30, comma 2 bis, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), cantieri lavoro di cui all'articolo 9, commi 127 e seguenti, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013).»;

b) dopo il comma 49 è inserito il seguente:

«49 bis. A decorrere dall'1 gennaio 2016, alle Province è fatto divieto di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza e di attribuire incarichi di studio e consulenza in relazione all'esercizio di funzioni diverse da quelle indicate all'articolo 32 della legge regionale 26/2014, secondo le rispettive decorrenze.»;

c) i commi 50 e 51 sono abrogati.

 

     Art. 7. (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

1. Dopo l'articolo 6 bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), è inserito il seguente:

«Art. 6 ter. (Esercitazioni militari in aree golenali)

1. Sono autorizzate a titolo gratuito le occupazioni temporanee di beni del demanio idrico regionale per lo svolgimento di esercitazioni militari o di difesa in genere da parte degli organi statali preposti.

2. I criteri e le modalità per lo svolgimento delle esercitazioni di cui al comma 1, di cui è data preventivamente comunicazione agli enti locali interessati, sono regolati, ai sensi dell'articolo 322, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), da appositi disciplinari sottoscritti dal Presidente della Regione o, su delega, dall'Assessore regionale competente in materia di servitù militari, previa autorizzazione della Giunta regionale, ferme restando le condizioni di cui agli articoli 332 e 325, comma 15, del decreto legislativo 66/2010, e di cui all'articolo 438 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2013, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ), in particolare in relazione all'obbligo di indennizzo da parte dello Stato a favore dei soggetti titolari di concessioni di beni del demanio idrico regionale il cui utilizzo viene, anche temporaneamente, limitato o escluso a causa dello svolgimento delle esercitazioni.».

2. Al comma 2 dell'articolo 13 bis della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), le parole «l'Amministrazione regionale provvede entro il 31 dicembre 2015 a disciplinare» sono sostituite dalle seguenti: «l'Amministrazione regionale provvede entro il 31 dicembre 2020 a disciplinare».

3. Al comma 3 dell'articolo 38 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), le parole «La struttura regionale competente in materia di gestione del patrimonio immobiliare della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «La struttura regionale competente a realizzare l'opera di interesse regionale».

4. All'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15, (Assestamento del bilancio 2014), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 19 è inserito il seguente:

«19 bis. I beni di cui al comma 16 sono attribuiti alla disponibilità, alla gestione diretta e indiretta e alla vigilanza di ERSA ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA).»;

b) al comma 20 dopo le parole «l'Amministrazione regionale» sono aggiunte le seguenti: «per mezzo di ERSA»;

c) il comma 21 è abrogato.

5. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 ter dell'articolo 23 è abrogato;

b) i commi 2, 4, 6 bis, 6 ter e 6 quater dell'articolo 105 sono abrogati.

6. Il comma 50 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), è abrogato.

7. Alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 19 e 20 dell'articolo 3 sono abrogati;

b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

1. il comma 17 è abrogato;

2. al comma 18 le parole «nonché per le finalità di cui al comma 17» sono soppresse;

3. al comma 19 le parole «di cui ai commi 17 e 18» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 18»;

4. al comma 20 le parole «di cui ai commi 17 e 18» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 18»;

5. il comma 21 è abrogato;

c) il comma 6 dell'articolo 14 è abrogato;

d) al comma 22 dell'articolo 15 le parole «Il Servizio centrale di Ragioneria della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione» sono sostituite dalle seguenti: «La Direzione centrale competente in materia di finanze».

8. Il comma 36 dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), è abrogato.

9. L'articolo 20 bis della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), è abrogato.

10. I commi 6 e 43 dell'articolo 4 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), sono abrogati.

11. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 58 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono abrogati.

12. All'articolo 19 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. La riduzione dell'aliquota Irap di cui al comma 1 è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui:

a) al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013, oppure

b) al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013, oppure

c) al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato sulla GUUE L 190 del 28 giugno 2014.»;

b) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. I beneficiari, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 446/1997, sono tenuti a inoltrare in via telematica all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 14, commi da 1 a 4, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), la dichiarazione attestante gli aiuti "de minimis" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dei regolamenti (UE) 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014.».

13. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), è abrogato.

14. I commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), sono abrogati.

15. Alla legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 bis dell'articolo 5 è abrogato;

b) l'articolo 6 è abrogato.

16. Il comma 8 dell'articolo 29 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), è abrogato.

17. Al comma 52 dell'articolo 8 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), dopo le parole «aggiornamento professionale» sono inserite le seguenti: «e quelle disciplinate nel regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 26/2015».

18. All'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «Le Camere di commercio rimborsano» sono sostituite dalle seguenti: «L'Amministrazione regionale rimborsa»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

«2 bis. Ai fini della gestione contabile delle procedure di spesa, a fronte degli effettivi pagamenti eseguiti dai soggetti gestori che hanno erogato i contributi, in sede di chiusura d'esercizio si provvede alla regolarizzazione dell'impegno contabile assunto in apertura d'esercizio mediante l'invio in economia delle somme non utilizzate.

2 ter. Tutti gli atti necessari alla gestione contabile di cui al comma 3 sono soggetti al controllo successivo di regolarità contabile esercitato, a campione, secondo le previsioni contenute in un regolamento.»;

c) i commi 3, 3 bis, 3 ter, 4, 5 e 6 sono abrogati.

19. All'articolo 1 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «la Regione o» sono soppresse;

b) il comma 1 bis è abrogato.

20. I rapporti di lavoro a tempo determinato già instaurati alla data del 31 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 bis, della legge regionale 1/2000, abrogato dal comma 19, lettera b), continuano fino alla loro naturale scadenza, fatte salve le ipotesi di recesso anticipato.

21. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 (Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona), è sostituito dal seguente:

«2. Al Presidente e ai componenti il Garante regionale, che per ragioni attinenti al proprio mandato si recano in località diverse dal Comune di residenza e dalla sede del Consiglio regionale, spetta il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previste per i dipendenti regionali.».

22. È istituito l'inventario informatico dei beni immobili, di proprietà o in godimento di altri diritti reali, appartenenti al patrimonio disponibile e indisponibile, nonché dei beni immobili appartenenti al demanio storico-artistico di cui è titolare la Regione [33].

22 bis. Ai beni immobili e ai diritti reali di cui al comma 22 sono estese, avuto riguardo alla natura degli stessi e alla collocazione nell'inventario informatico, le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 3 e 5, della legge regionale 10 maggio 2016, n. 7 (Norme urgenti in materia di attività e beni culturali e di volontariato, nonché disciplina dei beni mobili demaniali) [34].

23. La tenuta dell'inventario di cui al comma 22 e la vigilanza sullo stesso sono disciplinate da un regolamento che fissa anche la data di effettivo avvio dell'inventario informatico e dispone gli adempimenti connessi alla fase transitoria.

24. Il regolamento di cui al comma 23 disciplina anche la raccolta dei dati relativi ai beni di terzi in uso all'Amministrazione regionale e degli altri dati la cui acquisizione è prevista dalla legge o è necessaria all'Amministrazione regionale per lo svolgimento dei suoi compiti.

25. In occasione delle operazioni contabili di chiusura dell'esercizio 2015, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge regionale 22/2010, l'Amministrazione regionale è autorizzata a compensare anche con le economie maturate sui fondi di riserva di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), e sul fondo di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013).

26. Le aperture di credito ai funzionari delegati per gli interventi a favore delle zone terremotate si devono intendere come trasferimenti ai relativi enti locali per assolvere alle medesime finalità.

27. Alle domande di controgaranzia pervenute all'Amministrazione regionale entro la data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi l'articolo 14, commi 1 e 2, della legge regionale 11/2009.

28. In via di interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 142 della legge regionale 31 agosto 1981 n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), per la determinazione del servizio utile ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, in quanto trattamento di fine servizio, non è valutato quello prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato di diritto privato [35].

29. In via interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 143 della legge regionale 53/1981, per assegni fissi pensionabili cui fare riferimento si intendono quelli riconosciuti ai sensi della legislazione dell'ex INADEL [36].

30. In via di interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 143 della legge regionale 53/1981, nell'indennità di buonuscita, in quanto trattamento di fine servizio, non sono valutati i periodi di servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato [37].

 

     Art. 8. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2016 ad eccezione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 25, che hanno effetto dal 31 dicembre 2015.


[1] Comma abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[2] Comma abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[3] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[4] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[5] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[6] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[7] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[8] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[9] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[10] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[11] Comma così modificato dall'art. 43 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[12] Comma così modificato dall'art. 43 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[13] Comma così modificato dall'art. 43 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[14] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[15] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 18 maggio 2020, n. 10.

[16] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 18 maggio 2020, n. 10.

[17] Lettera abrogata dall'art. 33 della L.R. 8 novembre 2021, n. 19.

[18] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[19] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[20] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[21] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 41.

[22] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[23] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[24] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[25] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[26] Comma abrogato dall'art. 37 della L.R. 21 luglio 2017, n. 27.

[27] Comma abrogato dall'art. 35 della L.R. 8 aprile 2021, n. 5.

[28] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[29] Comma già modificato dall'art. 9 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14, dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[30] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[31] Comma così sostituito dall'art. 58 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[32] Comma così sostituito dall'art. 58 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[33] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[34] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[35] La Corte costituzionale, con sentenza 12 luglio 2019, n. 174, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[36] La Corte costituzionale, con sentenza 12 luglio 2019, n. 174, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[37] La Corte costituzionale, con sentenza 12 luglio 2019, n. 174, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.